REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 10 luglio 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico della necropoli a fossa e degli ipogei di contrada Treppiedi, sita nel territorio del comune di Modica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che nella contrada Treppiedi, nel territorio modicano, si conservano i resti di una necropoli tardo- antica, segnalati già dai viaggiatori del '700 e sottoposti a scavo sistematico da Paolo Orsi negli anni trenta, il quale mise in luce anche due catacombe, in una delle quali sono state recuperate numerose iscrizioni, fra cui quella di Aithales, ritenuta la più antica epigrafe funeraria finora rinvenuta in Sicilia;
Premesso che la Soprintendenza di Ragusa ha eseguito negli anni ottanta dei saggi di scavo portando in luce una necropoli a fossa, composta da 75 fosse con inumazioni multiple ed un piccolo ipogeo, e che detta necropoli ha anche restituito intatti i corredi funerari, con vasellame in argilla ed in vetro, monete, oggetti ornamentali ed una lapide epigrafica in greco, databili tra il III ed il IV sec. d.C.;
Considerato che la documentazione offerta dalla necropoli di Treppiedi apporta nuovi dati e nuovi contributi allo studio della diffusione e della propaganda della religione cristiana nei primi secoli del suo avvento e costituisce una rara testimonianza della tipologia insediamentale tardo-romana caratterizzata da villaggi e casali sparsi nell'altopiano modicano, dediti all'agricoltura, secondo la descrizione fornita dalle fonti antiche (Cicerone);
Considerato che il corpus delle iscrizioni di contrada Treppiedi costituisce un punto di riferimento di rilievo per l'epigrafia tardo-romana siciliana, avvalorato dalle indicazioni cronologiche contenute nelle epigrafi e dalle documentate condizioni di riferimento;
Considerato pertanto che la necropoli e gli ipogei ricadenti in contrada Treppiedi del comune di Modica (RG), identificata in catasto, la prima al foglio di mappa 120, particella 935 per la parte di proprietà comunale e particelle nn. 154, 176 e 225 per la parte di proprietà privata e gli ipogei ricadenti nel foglio di mappa 119 dello stesso comune nelle particelle nn. 170, 309, 1596, 1597 e particelle nn. 224, 1550, 286 e 1554, come evidenziati con campitura grigia nelle allegate planimetrie, per i motivi illustrati nella relazione tecnica, rivestono interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al testo unico e della legge regionale n. 80/77 gli immobili, in conformità alla proposta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, la necropoli a fossa e gli ipogei di contrada Treppiedi, nel territorio del comune di Modica, ricadente la prima nel foglio di mappa n. 120, particella n. 935 per la parte di proprietà comunale e particelle nn. 154, 176 e 225 per la parte di proprietà privata e gli ipogei ricadenti nel foglio di mappa n. 119 dello stesso comune, particelle 170, 309, 1556 e 1597 e particelle nn. 224, 1550, 286 e 1554, come evidenziati con campitura in grigio nelle planimetrie allegate e meglio descritti nell'allegata relazione tecnica, ai sensi degli artt. 5 e 6 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, sono riconosciuti di interesse archeologico particolarmente importante in quanto beni individuati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e sono pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo degli immobili di cui al precedente art. 1, è fatto, in particolare, divieto di eseguire scavi, sbancamenti, apertura di nuove strade e cave di pietra, riporti, nuove edificazioni, lavori agricoli se eccedono la normale conduzione. I progetti di qualunque genere che comunque possano interessare le particelle sopra citate dovranno essere sottoposti, per l'esame e per l'approvazione preventiva, alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi dell'art. 23 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma, dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune nel cui territorio ricade il bene, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 10 luglio 2003.
  FAVARA 

(2003.29.1818)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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