REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 agosto 2003, n. 11.
Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.

1.  Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
"6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2004 e dall'1 settembre 2005.".

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 agosto 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali  GRANATA ed ambientali e per la pubblica istruzione 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
"Armonizzazione sistema previdenziale. - 1. Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.
2.  L'Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3.  L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui al comma 2 nonché di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse presso la Tesoreria regionale, purché non comportino oneri a carico del bilancio regionale né garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al finanziamento della gestione separata di cui al comma 3.
5.  Ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
6.  Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2004 e dall'1 settembre 2005.
7.  Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del restante personale destinatario del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
8.  Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:
a)  l'individuazione e la quantificazione del personale interessato;
b)  l'individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare alla suddetta gestione separata.
9.  Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.
11.  AI fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.
12.  All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 630
"Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, (Granata) il 18 giugno 2003.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) l'1 luglio 2003.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 70 del 16 luglio 2003.
Relatore: Giuseppe Segreto.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 154 del 29 luglio e n. 156 del 30 luglio 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 30 luglio 2003.
(2003.32.1979)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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