REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2003 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


CIRCOLARE 28 luglio 2003, 5237.
Articolo 35 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003. Nucleo di valutazione, attribuzione competenze aggiuntive in materia di valutazione degli atti conclusivi tecnico-contabili relativi alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 37/78 e successive modifiche ed integrazioni. Regole attuative e snellimento delle procedure.

A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'I.R.C.A.C.
ALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI INDUSTRIA
ALLA RAGIONERIA CENTRALE PER L'INDUSTRIA
ALL'ISPETTORATO REGIONALE TECNICO
C/O DIPARTIMENTO LL.PP
ALLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DELLE REALIZZAZIO NI AGEVOLATE CON LA LEGGE REGIONALE N. 37/78
In relazione agli adempimenti inerenti l'applicazione dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che prevede la concessione di agevolazioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, nonché al fine di procedere alla definizione dell'iter amministrativo relativo al controllo tecnico-contabile degli atti inerenti la realizzazione dei progetti, secondo i dettami, le modalità e le procedure previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995, appare necessario fissare regole certe di riferimento per gli uffici preposti ad esercitare le competenze attribuite dalla richiamata normativa e per i soggetti destinatari degli interventi.
Va innanzitutto precisato che, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di imprenditoria giovanile dal dipartimento Presidenza al dipartimento industria, operato dall'art. 86 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, gli adempimenti e i riferimenti normativi indirizzati all'Assessorato della Presidenza dovranno essere riferiti alla competenza del nuovo soggetto (Assessorato dell'industria) cui risulta trasferita la materia.
Al fine di individuare i soggetti chiamati ad effettuare i riscontri tecnici e amministrativo-contabili sui passaggi operativi (liquidazione stati di avanzamento-collaudo finale delle opere-approvazione atti contabili) e stabilire al contempo la documentazione necessaria all'espletamento di tale attività è opportuno porre in rilievo le "Disposizioni transitorie e finali" dettate dal titolo VII del D.P. n. 50 dell'8 marzo 1995 ed, in particolare, l'art. 25.
Il primo comma del citato art. 25, infatti, stabilisce che per i progetti già ammessi ai benefici di legge alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del regolamento n. 50/95, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.
Va da sé che i rapporti contrattuali stipulati per la realizzazione dei lavori, prima dell'emanazione del regolamento, non possono essere improntati agli schemi richiesti dalle norme sui lavori pubblici richiamati dal l'art. 22 dello stesso regolamento.
I commi 2 e 3, sempre dell'art 25, individuano le parti del regolamento che possono essere estese ai soggetti già beneficiari di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili, e fanno un richiamo esplicito alle "erogazioni" (art. 17), alle "proroghe" (art. 20) ed alle "varianti" (art. 21), che pertanto trovano applicazione sentito in ogni caso il nucleo di valutazione così come integrato dall'art. 35 della legge regionale n. 7/2003 e per il pieno espletamento delle competenze allo stesso attribuite.
Dette competenze potranno essere esercitate validamente anche dai tecnici di nuova nomina riuniti in forma ristretta, qualora l'esame dei progetti riguardi esclusivamente la verifica in corso d'opera e/o finale degli atti tecnico-contabili e delle relative procedure.
Il legislatore con l'art. 35 della legge regionale 19 mag gio 2003, n. 7, ha inteso sottolineare come al nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile, costituito ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, quale organo consultivo di supporto alla segreteria tecnica, spetti la competenza di verificare e accertare che la spesa effettuata per gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni sia corrispondente a quella prevista nel progetto approvato, ivi comprese eventuali varianti assentite con la conseguente apposizione del visto attestante la congruità della spesa.
Restano ferme le competenze previste dall'art. 23 del più volte citato regolamento, in materia di controlli amministrativi e collaudi la cui titolarità spetta alla segreteria tecnica che potrà continuare ad avvalersi, ove necessario, delle Amministrazioni regionali centrali e periferiche competenti per materia e per territorio, nonché dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione e dell'Ispettorato regionale tecnico, in relazione ai compiti istituzionali degli stessi.
In tema di documentazione richiesta per l'erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, assume particolare rilevanza quella elencata al comma 2 del l'art. 17; mentre l'approvazione degli atti di collaudo finale è subordinata alla presentazione di documentazione aggiuntiva individuata dal comma 7 dello stesso articolo con le lettere comprese tra la a) e la g), di cui assumono particolare rilievo i primi due punti:
"a) relazione tecnico-contabile redatta da un professionista iscritto all'albo, che consenta di individuare e riscontrare in dettaglio le opere murarie eseguite, le sistemazioni esterne, gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse a finanziamento";
"b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria, attestante la data di fine lavori e quella di entrata in funzione degli impianti, e che l'impianto non produce residui inquinanti".
Mentre in tema di proroga dei termini per la ultimazione dei lavori rimane confermata la documentazio ne prevista dal decreto n. 14 del 13 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 10 del 20 febbraio 2003).
Nel caso in cui alla società cooperativa è stata riconosciuta ed erogata la spesa mediante stati di avanzamento lavori, i valutatori, in fase di riesame finale degli atti si avvarranno del supporto oltre che della contabilità finale dei lavori anche degli atti di collaudo resi dalla commissione all'uopo incaricata.
La commissione di collaudo con la redazione del certificato di collaudo verificherà e attesterà la rispondenza dei lavori realizzati alle previsioni progettuali approvate o rispondenti ad eventuali varianti approvate nel tempo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: NOÈ 

(2003.31.1949)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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