REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2003 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 1 luglio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 23045 del 26 novembre 2002, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 71663 del 28 novembre 2002, con cui il comune di Siracusa ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente riguardante le aree contigue alla zona C12 posta a nord dell'agglomerato di Ognina e prospicenti il mare e ridefinizione delle aree a contorno;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 26009 del 5 marzo 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15249 del 7 marzo 2003, con cui il comune di Siracusa ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale prot. n. 7867 del 6 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 4 marzo 2002, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il comune di Siracusa ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente riguardante le aree contigue alla zona C12 posta a nord dell'agglomerato di Ognina e prospicenti il mare e ridefinizione delle aree a contorno;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla deliberazione n. 42 del 4 marzo 2002;
Vista la deliberazione n. 112 del 14 novembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha controdedotto, come indicato nella proposta n. 55 del 3 ottobre 2002 alla stessa allegata, le osservazioni presentate avverso la variante adottata dalle seguenti ditte:
-  dott.ssa Anna Giordano in qualità di segretario regionale del Fondo mondiale per la natura W.W.F.;
-  avv. Paolo Tuttoilmondo in qualità di legale rappresentante della Legambiente circolo Chico Mendes Onlus;
-  prof. Giuseppe Ansaldi in qualità di rappresentante del Comitato per parchi e per la valorizzazione ed il recupero urbanistico del patrimonio ambientale archeologico e paesaggistico della città di Siracusa;
-  sig. Carmelo Iapichino in qualità di responsabile provinciale LIPU;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni redatte presso il 13° settore - pianificazione ed edilizia privata del comune di Siracusa;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, trasmesso al comune di Siracusa con nota prot. n. 445/2002 del 23 gennaio 2002;
Vista la nota prot. n. 320 del 23 gennaio 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, in esito alla richiesta di parere avanzata dal comune, ha rappresentato che tale parere, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, è sostituito dal pronunciamento del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 93 del 10 aprile 2003, con cui l'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 17 del 10 aprile 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Siracusa è dotato di piano regolatore generale approvato n. 167/76, n. 1611/88 e n. 723/89;
-  La variante riguarda la modifica della disciplina urbanistica delle aree situate a nord dell'Isola di Ognina nella fascia costiera, classificate F2C e VN, situate ad est della zona C12 e della zona CS2, nel tratto costiero compreso tra Punta Arenella, Punta Asparana e oltre;
-  Per come risulta dalla proposta di deliberazione allegata all'atto consiliare n. 42/2002, la variante è stata predisposta su istanza della società Blumarin, proprietaria, tra l'altro, delle aree classificate C12, sopra citate, per le quali ha presentato un P. di L. in conformità alla vigente normativa urbanistica, nonché di parte delle aree ricadenti nelle suddette zone F2c e Vn;
-  tale richiesta è stata motivata dalla stessa società viste le difficoltà operative che l'attuale normativa comporta per intervenire sulle zone F2C; peraltro si fa notare che non essendo state inserite le aree in argomento nella variante alle norme di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 119 del 23 novembre 2001, relativamente ad altre zone C12 e PSb, situate anch'esse lungo la fascia costiera e precisamente in località Punta della Mola, Punta Tavola, Terrauzza-Tonnara, Arenella nord, Ognina Sud, nell'area sud-ovest di Punta Ognina ed al confine meridionale dell'insediamento stagionale di Fontane Bianche, si verrebbe a creare una disparità disciplinare a svantaggio delle zone oggetto della presente variante;
-  L'attuale strumento attribuisce a dette aree le seguenti classificazioni:
1) zona F2C (parco pubblico costiero attrezzato), all'area compresa tra la zona C12 e la battigia;
2) zona VN (verde naturalistico), alle aree ricadenti all'interno della zona di salvaguardia costiera, situate a nord della zona C12 e ad est della zona CS2 fino alla battigia;
E' altresì presente un'area a parcheggio posta tra la zona C12 e la zona F2c.
-  Le attuali norme di attuazione prescrivono, in sintesi:
1) per le zone F2C: attuazione attraverso piano particolareggiato esteso all'intera; sono consentiti attrezzature sportive e per spettacoli all'aperto, opere di viabilità pedonale, attrezzature smontabili per uso balneare e nautico, punti di ristoro, depositi, servizi igienico-sanitari, alloggio per il custode, campeggio di iniziativa privata. La densità massima territoriale è fissata in 0,75 mc/mq.; gli interventi nelle aree comprese entro i 150 mt. dalla battigia vanno relazionati alla diretta fruizione del mare;
2) Per le zone VN è consentito soltanto il mantenimento della viabilità pedonale ed il restauro dell'edilizia esistente.
-  Con la variante in argomento si propone la modifica dell'attuale zonizzazione, con l'individuazione di:
1) zona PTC (parco turistico convenzionato), che riguarda la porzione della ex F2C compresa tra la zona C12 e il limite dei 150 mt. dalla battigia;
2) zona PSB1 (zona costiera di uso pubblico convenzionato), che riguarda la rimanente porzione della ex F2C, entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia;
3) zona PNC (parco naturalistico costiero), in luogo dell'attuale zona VN di Punta Asparano;
4) n. 2 aree per parcheggi, situate lungo l'esistente viabilità, l'una nel margine sud della zona PTC e l'altra a ridosso della zona PNC.
-  Le norme di attuazione, allegate alla proposta di deliberazione, prevedono:
1) zona PTC: strumento di attuazione: P.P. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intera zona; gli interventi consentiti sono attrezzature sportive e per spettacoli all'aperto, opere di viabilità pedonale e ciclabile, posti di ristoro, depositi, servizi igienico-sanitari, alloggio per custode; la densità territoriale massima è fissata in 0,52 mc/mq., l'altezza massima in ml. 4,50 ed è consentito un unico piano fuori terra;
2) zona PSB 1: strumento di attuazione: piani esecutivi particolareggiati di iniziativa pubblica o piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi ad una superficie che consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento; sono consentite attrezzature balneari pub bliche o private, in conformità a quanto prescritto dal l'art. 15, lett a), della legge regionale n. 78/76, con divieto di edificazioni stabili, la viabilità pedonale ed opere di sistemazione del suolo purché non alterino le caratteristiche morfologiche della zona. E' prevista infine la procedura di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato ed integrato dall'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001, per la realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria;
3) zona PNC: strumento di attuazione: piani esecutivi particolareggiati di iniziativa pubblica o piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi all'intera zona; gli interventi consentiti sono la piantumazione di macchie arboree armoniche al paesaggio, opere di viabilità pedonale e ciclabili, opere di arredo urbano, solarium, manutenzione ordinaria e restauro dell'edilizia realizzata antecedentemente il 31 dicembre 1976. Gli interventi di antropizzazione del suolo dovranno essere realizzati con materiali compatibili al paesaggio naturale circostante;
4) per le aree a parcheggio si prescrive che l'attuazione sarà a cura di enti o di privati convenzionati.
Viene inoltre riportata, per quanto riguarda le zone di salvaguardia costiera, la nuova normativa per come modificata dalla variante adottata con delibera consiliare n. 119 del 23 novembre 2001.
Considerato che:
1) La variante di cui si è fatto cenno in precedenza, adottata con delibera consiliare n. 119 del 23 novembre 2001, relativa ad altre zone C12 e PSb situate anch'esse lungo la fascia costiera, è stata approvata da questo dipartimento, con decreto n. 384 del 25 marzo 2003, con le prescrizioni formulate dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 92 del 13 febbraio 2003;
2) L'assetto urbanistico proposto dalla variante adottata con deliberazione n. 42 del 4 marzo 2002, per come rappresentato nelle tavole 1 e 2 datate febbraio 2002 risulta, per quanto riguarda in particolare la zona PSB1, più aderente alle normative di legge relative alla fascia compresa entro i 150 mt. dalla battigia, di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni;
3) Le aree interessate dalla variante di che trattasi non rientrano all'interno delle aree SIC e ZPS, di cui alla cartografia allegata alla nota n. 36/Serv 6 dell'8 aprile 2003;
4) Relativamente alla zona PSB1, si intendono integralmente recepite dalla presente proposta di parere, le prescrizioni dettate con il suddetto decreto n. 384 del 25 marzo 2003, che di seguito testualmente si trascrivono:
"-  che venga assicurata la piena fruibilità dell'intera fascia costiera mediante:
A) la definizione di uno schema di viabilità pedonale e/o ciclabile che crei una continuità di fruizione all'interno delle aree PSB1 e tra questa e le percorrenze veicolari a monte delle zone C12. Tale schema dovrà costituire indicazione vincolante per gli strumenti attuativi anche di iniziativa privata in zona PSB1 e C12;
B) nella normativa proposta per la zona PSB1, gli interventi consentiti debbono essere limitati, oltre alla realizzazione della suddetta viabilità pedonale e/o ciclabile, alla sola realizzazione di attrezzature balneari smontabili, salvo le ipotesi di deroga di cui al punto 3 delle norme in variante;
-  Nei piani esecutivi di tipo convenzionato va prevista la cessione al pubblico di una percentuale non inferiore al 50% delle aree interessate dallo strumento attuativo.";
5) Per quanto riguarda zona PTC, fermo restando che, per come deriva dalla superiore prescrizione, lo schema di viabilità pedonale e ciclabile della zona PSB1 dovrà costituire indicazione vincolante per la zona PTC, si prescrive, sempre richiamando le suddette prescrizioni, che nel piano esecutivo convenzionato va prevista la cessione gratuita al pubblico di una percentuale non inferiore al 50% delle aree interessate dal piano attuativo;
6) Si condividono le previsioni relative alle aree destinate a parcheggi pubblici che, peraltro, ricadono al di fuori della fascia di rispetto dei 150 mt. dalla battigia;
7) Non si condivide la zona PNC, per la quale non è stata addotta alcuna motivazione, restando valida la precedente classificazione di verde naturalistico;
8) Unitamente alla delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2002, sono state trasmesse le seguenti osservazioni ed opposizioni, tutte rigettate con il medesimo atto, dal consiglio comunale:
-  osservazione n. 1 (associazione WWF);
-  osservazione n. 2 (associazione Legambiente);
-  osservazione n. 3 (prof. Ansaldi nella qualità di rappresentante Comitato per i parchi);
-  osservazione n. 4 (Carmelo Iapichino nella qualità di rappresentante L.I.P.U.).
Al riguardo, in conformità a quanto deciso dal consiglio comunale, facendo propria la proposta dell'ufficio tecnico comunale, la scrivente unità operativa è dell'avviso di rigettare le suddette osservazioni, rilevandosi tuttavia che, sulla base delle precedenti considerazioni, le stesse risultano in gran parte superate.
Per quanto riferito in premessa, non si entra nel merito della nuova conformazione della variante per come rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla delibera consiglio comunale n. 112 del 14 novembre 2002.";
Vista la nota prot. 124 del 13 maggio 2003, con la quale l'unità operativa 4.2, in relazione all'esposto dell'Associazione cittadina per la difesa e la qualificazione delle coste siracusane, assunto al protocollo di questo Assessorato n. 28001 del 30 aprile 2003, ha formulato al Consiglio regionale dell'urbanistica le valutazioni che di seguito si riportano:
"...Omissis...
Con la presente si rappresenta che quanto lamentato nell'esposto in argomento, con la sopra richiamata proposta di parere n. 17/2003, risulta in buona parte superato. Infatti relativamente alla variante adottata con delibera consiliare n. 42 del 4 marzo 2002 questa unità operativa si è espressa nei seguenti termini:
-  di non condividere la zona PNC, per la quale non è stata adottata alcuna motivazione, restando valida la precedente classificazione di verde naturalistico;
-  relativamente alla zona PSB1, sono state integralmente recepite le prescrizioni dettate con il decreto n. 384 del 25 marzo 2003, con cui è stata approvata la variante adottata con delibera consiliare n. 119 del 23 novembre 2001, relativa alla modifica delle norme di attuazione delle zone C12 e PSB.
Riguardo infine al fatto che viene segnalata la presenza di formazioni boscate all'interno delle aree interessate dalla variante in argomento, è ovvio che, come peraltro prescritto dall'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 15/91, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 78/76 art. 15 lettere a) d) ed e) prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici.";
Visto il voto n. 140 del 28 maggio 2003 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato di poter condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, salvo le seguenti valutazioni e precisazioni:
-  in diverso avviso dal parere dell'ufficio si ritiene accoglibile la proposta di modifica alla variante adottata, contenuta nell'atto deliberativo consiliare n. 112 del 14 novembre 2002 di deduzione alle osservazioni, considerato che tale modifica ripristina in gran parte la precedente destinazione a verde naturalistico di cui al vigente piano regolatore generale ed emenda, in senso migliorativo, alla normativa di attuazione della zona PNC - parco naturalistico costiero, prevista nella variante, escludendo alcuni interventi non compatibili con i caratteri naturalistici della zona predetta;
-  lo schema di convenzione urbanistica allegato alla delibera consiliare di adozione, poiché attiene aspetti negoziali non contemplati per legge ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, non può essere oggetto di esame di questa sede, per cui lo stesso va stralciato dal provvedimento di approvazione regionale della variante;
-  per le procedure di approvazione dei piani particolareggiati di attuazione delle zone oggetto della variante si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta altresì condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni alla variante, compresa l'osservazione fuori termine dell'Associazione cittadina per la difesa delle coste siracusane datata 29 aprile 2003, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato e nella successiva nota dell'ufficio prot. n. 124 del 13 maggio 2003; per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Siracusa, relativa alle aree contigue alla zona C12 posta a nord di Ognina, adottata con delibera consiliare n. 42 del 4 marzo 2002 e successiva delibera n. 112 del 14 novembre 2002, relativa alle deduzioni alle osservazioni e alla proposta di modifica alla variante adottata, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 17 del 10 aprile 2003 e in adesione alla nota prot. n. 124 del 13 maggio 2003, salvo quanto considerato con il presente voto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 140 del 28 maggio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 140 del 28 maggio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Siracusa, adottata con delibera consiliare n. 42 del 4 marzo 2002 e successiva delibera n. 112 del 14 novembre 2002, relativa alle aree contigue alla zona C12 poste a nord di Ognina e prospicenti il mare e ridefinizione delle aree a contorno.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 17 del 10 aprile 2003 resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 140 del 28 maggio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 42 del 4 marzo 2002;
4)  delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2002;
5)  elab. 2C  -  stralcio piano regolatore generale, scala 1:10.000; 
6)  elab. 3m  -  stralcio piano regolatore generale, scala 1:5.000; 
7)  tav. 1  -  piano regolatore generale vigente - proposta di variante al piano regolatore generale, datata febbraio 2002, scala 1:5.000; 
8)  tav. 2  -  proposta di variante con indicazione delle aree da cedere - datata febbraio 2002; 
9)  tav. 1  -  piano regolatore generale vigente - proposta di variante al piano regolatore generale, datata ottobre 2002; 
10)  tav. 2  -  proposta di variante con indicazione delle aree da cedere, datata ottobre 2002. 


Art.  3

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.27.1719)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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