REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 AGOSTO 2003 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 31 luglio 2003, n. 10.
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 23 luglio 2003.
Cadenza biennale delle dichiarazioni dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT)  pag. 10 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 19 giugno 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico ed architettonico del Palazzo Borsellino, sito nel comune di Agrigento  pag. 11 


DECRETO 8 luglio 2003.
Rettifica del decreto 19 giugno 2003, concernente dichiarazione di importante interesse storico ed architettonico del Palazzo Borsellino, sito nel comune di Agrigento  pag. 12 


DECRETO 21 luglio 2003.
Calendario scolastico 2003-2004  pag. 12 

Assessorato dell'industria

DECRETO 28 maggio 2003.
Ammissione a finanziamento dell'istanza di agevolazione della società S.E.A. 2000 s.r.l., Società ecologica ambientale di San Cataldo, a valere sui fondi riservati al P.I.T. 29 della sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
  pag. 13 


DECRETO 28 maggio 2003.
Graduatoria delle domande ammissibili alle age-volazioni previste dall'art. 70 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dalla sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed elenco dei soggetti esclusi  pag. 14 

Assessorato della sanità

DECRETO 8 maggio 2003.
Approvazione del progetto denominato "Farmacovigilanza e farmacoeconomia nelle diagnosi delle ipoacusie degli anziani (presbiacusia) aggravata dall'assunzione di farmaci con eventi avversi di tipo A "ototossici" nell'ambito della Regione siciliana"  pag. 19 


DECRETO 12 giugno 2003.
Autorizzazione al Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. di Catania ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005  pag. 20 


DECRETO 4 luglio 2003.
Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari della Regione Sicilia  pag. 20 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 20 maggio 2003.
Proroga della validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona  pag. 30 

DECRETO 20 maggio 2003.
Proroga della validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Monte Conca, ricadente nel territorio del comune di Campofranco  pag. 30 


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini  pag. 31 


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa  pag. 33 


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo  pag. 36 


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa  pag. 38 


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco  pag. 40 


DECRETO 4 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Caltabellotta  pag. 42 


DECRETO 4 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Vizzini  pag. 45 


DECRETO 10 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la modifica di un elettrodotto nel territorio del comune di Belpasso.
  pag. 46 


DECRETO 10 giugno 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di San Teodoro.
  pag. 48 


DECRETO 18 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Licata  pag. 50 

DECRETO 20 giugno 2003.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale di Lipari  pag. 53 


DECRETO 24 giugno 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Lipari  pag. 55 


DECRETO 25 giugno 2003.
Proroga delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Rometta.
  pag. 56 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 16 giugno 2003.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per l'area della dirigenza. - Integrazioni e modifiche alla circolare applicativa prot. n. 18878 del 28 giugno 2000  pag. 57 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 24 luglio 2003, n. 330.
Modalità applicative del reg. CE n. 1493/99 e segg. - Campagna 2003/2004  pag. 58 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 29/AG.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro da autorizzare limitatamente alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2000.
  pag. 59 


CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 30/AG.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro autorizzati  pag. 59 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

DECRETO 16 luglio 2003.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2003.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 31 luglio 2003, n. 10.
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Finalità ed ambiti d'intervento

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.
3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.
Art. 2.
Obiettivi della politica regionale per la famiglia

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:
a)  rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;
b)  riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;
c)  tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;
d)  sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
e)  definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;
f)  rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
g)  attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
h)  valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;
i)  promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché dei minori abusati o deviati;
l)  assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
m)  sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
n)  mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.
Art. 3.
Interventi e garanzie creditizie

1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.
2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:
a)  coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
b)  famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
1)  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
2)  persona non autosufficiente;
c)  famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
1)  figlio minore di età;
2)  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
3)  malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.
6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.
Art. 4.
Interventi abitativi

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.
2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.
3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.
4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:
a)  livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
b)  carico familiare;
c)  costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.
5. A valere sui fondi di cui all'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione.
Art. 5.
Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile

1. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.
2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone.
3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:
a)  favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la madre alla interruzione della gravidanza;
b)  prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
c)  garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortività spontanea;
d)  predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;
e)  prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile;
f)  garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
g)  garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i figli.
Art. 6.
Tutela della maternità e della vita nascente

1. La Regione tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:
a)  prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio;
b)  assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;
c)  favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali;
d)  assicurare al bambino, in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo.
2. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.
3. L'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:
a)  la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;
b)  l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;
c)  la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.
4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:
a)  sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire all'evento nascita ed al parto la massima serenità e naturalezza;
b)  spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;
c)  reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
d)  una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze.
5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali.
Art. 7.
Concorso alle spese per le adozioni internazionali

1. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.
2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.
Art. 8.
Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative

1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tali interventi devono prevedere in particolare:
a)  iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;
b)  promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;
c)  iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;
d)  sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
e)  interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
f)  consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.
3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.
Art. 9.
Centri di accoglienza

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.
2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.
3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.
4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 10.
Buono socio-sanitario

1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.
2. Il buono può essere, altresì, impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalità in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.
3. L'importo del buono non può, in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia.
4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo.
Art. 11.
Madri di giorno

1. Per "madre di giorno" s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.
2. Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.
3. La madre di giorno svolge la propria attività senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.
4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.
5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:
a)  la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al com ma 3;
b)  le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;
c)  gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;
d)  le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.
Art. 12.
Attività di formazione ed informazione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:
a)  programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un componente del nucleo familiare;
b)  corsi di formazione per portatori di handicap;
c)  corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge.
2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.
Art. 13.
Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:
a)  l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;
b)  la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;
c)  l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.
3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione, nonché a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria.
4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.
5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di day hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.
Art. 14.
Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo

1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per "banche del tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare.
2. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.
3. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.
Art. 15.
Sportelli per la famiglia

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.
3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 16.
Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:
a)  dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
b)  promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
c)  favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.
Art. 17.
Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione

1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità del sistema di welfare regionale e locale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.
Art. 18.
Osservatorio permanente sulle famiglie

1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio, in particolare:
a)  studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;
b)  valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
c)  presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;
d)  esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.
3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.
4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.
Art. 19.
Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa:


          (migliaia di euro) 
      2003 2004 2005 
Art.  6      200 200 200 
Art.  7      200 200 200 
Art.  8      100 100 100 
Art.  9      200 200 200 
Art. 10      300 300 300 
Art. 14      200 200 200 
Art. 17      100 100 100 
Art. 18      100 100 100 


2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2003, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
3. Per le finalità dell'articolo 3, comma 1, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in 600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600 e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
4. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 luglio 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  D'AQUINO 



NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Note all'art. 1, comma 1:
-  Gli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione così, rispettivamente, dispongono:
"2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
"3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
"29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
"31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
"37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".
-  La legge 27 maggio 1991, n.176, reca "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Nota all'art. 4, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, reca: "Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 1973, n. 58.

Nota all'art. 4, comma 5:
Il comma 2 dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", così dispone:
"2.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità".

Nota all'art.8, comma 1:
La legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, reca: "Istituzione dei consultori familiari in Sicilia" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 luglio 1978, n. 32.

Nota all'art. 11, comma 2:
La legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, reca: "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 1994, n. 28.

Nota all'art. 14, comma 2:
La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2000, n. 60.

Nota all'art. 16, comma 2:
L'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", così dispone:
"Atto costitutivo e statuto. - 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.".

Nota all'art. 16, comma 3:
Il comma 1 dell'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", così dispone:
"1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".


LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 553, stralcio 1bis
"Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (D'Aquino) il 15 aprile 2003.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 15 aprile 2003.
D.D.L. n. 197
"Interventi per la tutela della famiglia e del lavoro domestico".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzì il 25 settembre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 4 ottobre 2001.
D.D.L. n. 208
"Interventi in favore delle famiglie con numero di figli minorenni superiore a due".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Formica, Incardona, Infurna il 25 settembre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 4 ottobre 2001.
D.D.L. n. 243
"Norme per la tutela della maternità, della vita nascente e dell'infanzia".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Barbagallo, Genovese, Gurrieri, Tumino, Vitrano, Zangara l'11 ottobre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 17 ottobre 2001.
D.D.L. n. 244
"Norme per la promozione e il sostegno sociale della famiglia".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Barbagallo, Genovese, Gurrieri, Tumino, Vitrano, Zangara l'11 ottobre 2001.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 17 ottobre 2001.
D.D.L. n. 381
"Norme per il sostegno e la tutela della famiglia".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Ardizzone, Sbona, Franchina, Lo Giudice, Savona, Fratello, Borzacchelli, Dina, Turano, Burgaretta Aparo il 9 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 14 maggio 2002.
Esaminato congiuntamente dalle Commissioni I e VI disegno di legge n. 553 stralcio 1 bis, nelle sedute n. 132 (I Commissione) e n. 93 (VI Commissione) del 12 giugno 2003.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nelle sedute n. 132 (I Commissione) e n. 93 (VI Commissione) del 12 giugno 2003.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 121 del 17 giugno 2003.
Abbinati i disegni di legge nn. 197, 208, 243, 244, 381 nelle sedute n. 135 (I Commissione) e n. 95 (VI Commissione) del 18 giugno 2003.
Esitato per l'Aula testo coordinato nelle sedute n. 135 (I Commissione) e n. 95 (VI Commissione) del 18 giugno 2003.
Relatore: Giovanni Ardizzone.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 145 del 24 giugno, 152 del 22 luglio e 153 del 23 luglio 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 153 del 23 luglio 2003.
(2003.30.1910)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 23 luglio 2003.
Cadenza biennale delle dichiarazioni dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile, quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto ancora l'art. 5 della legge n. 225/92 e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto l'art. 1 ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito con legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che nel dare attuazione alla direttiva n. 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ha previsto che le regioni e le province autonome, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, adottino e trasmettano al Ministro dell'ambiente, programmi per la decontaminazione e lo smaltimento, che costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002, con la quale, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia - Presidente della Regione siciliana ha adottato il piano di gestione integrata dei rifiuti;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1243 del 30 dicembre 2002, di approvazione del programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia;
Visto il predetto programma, che prevede che l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia provveda, con l'A.R.P.A. Sicilia e le Province regionali, alla verifica dei dati dell'inventario previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/99;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 209/99, che, al comma 3, prevede che la comunicazione ai fini del predetto inventario deve essere effettuata, per la prima volta, entro il 31 dicembre 1999 e, poi, con cadenza biennali;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 500/99, come convertito con legge n. 33/2000, che, al comma 2, ha stabilito che il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 209/99 è prorogato al 31 dicembre 2000;
Considerato che della verifica delle dichiarazioni, ai fini dell'inventario, è emerso che alcuni detentori, nonostante la proroga del termine al 31 dicembre 2000, hanno ritenuto che la seconda dichiarazione dovesse, comunque essere resa entro il 31 dicembre 2001;
Ritenuto di dovere chiarire quale debba essere la cadenza biennale delle dichiarazioni, al fine di non appesantire la verifica delle stesse e la tenuta dell'inventario;

Ordina:


Art. 1

I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a 3) sono tenuti ad effettuare all'A.R.P.A. Sicilia la terza comunicazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/99, entro il 31 dicembre 2004 e le ulteriori comunicazioni entro il 31 dicembre di ogni biennio successivo, fermo restando che la comunicazione deve, in ogni caso, essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.

Art. 2

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 2003.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

(2003.30.1892)
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DECRETI ASSESSORIALI



*

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 giugno 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico ed architettonico del Palazzo Borsellino, sito nel comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento ai sensi dell'art. 7 del T.U., nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnica della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che il complesso architettonico denominato Palazzo Borsellino, ubicato all'interno dell'odierno centro storico del comune di Agrigento con accesso dalla via Etnea n. 11, 13, 15, 17, 19, 21, nonchè dal cortile Modica n. 7, riportato in catasto al foglio di mappa n. 142, all. f), particella n. 2934, sub 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la cui fondazione si fa risalire al periodo compreso tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, caratterizzato da un impianto planimetrico di forma irregolare e dalla presenza di un ricco portale in pietra lavorata, che forma un tutt'uno col balcone soprastante, quasi a formare un'unica struttura figurativa sulla quale è collocato lo stemma di famiglia, rappresenta un pregevole esempio di architettura neoclassica dell'ottocento agrigentino, nonchè viva testimonianza della storia della città;
Considerato, pertanto, che l'immobile sopra individuato, meglio descritto nella citata relazione tecnica e campito in rosso nell'allegata planimetria, riveste interesse storico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del T.U. approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nella allegata relazione tecnica, il complesso architettonico denominato Palazzo Borsellino, sito nel centro storico del comune di Agrigento, in via Atenea nn. 11, 13, 15, 17, 19, 21 e cortile Modica n. 7, segnato in catasto al foglio di mappa n. 142, all. F, particella n. 2934 sub 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e visualizzato in rosso nell'acclusa planimetria, ai sensi dell'art. 6 del T.U., approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, è dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante, in quanto bene individuato all'art. 2, comma 1, lett. a), del T.U. medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta del combinato disposto degli artt. 21, 22 e 23 del T.U. n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ed evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè nè sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del T.U. n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel T.U. n. 490/99.

Art. 5

La relazione tecnica e la planimetria, allegate, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del T.U. (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Agrigento, al centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonchè sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed E.P.: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 19 giugno 2003.
  FAVARA 

(2003.26.1601)
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DECRETO 8 luglio 2003.
Rettifica del decreto 19 giugno 2003, concernente dichiarazione di importante interesse storico ed architettonico del Palazzo Borsellino, sito nel comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Visto il proprio decreto n. 6306 del 19 giugno 2003, con il quale, ai sensi del menzionato testo unico (decreto legislativo n. 490/99) l'edificio denominato Palazzo Borsellino, sito in Agrigento in via Atenea , numeri da 11 a 21 e con accesso anche da cortile Modica n. 7, è stato dichiarato di interesse storico ed architettonico particolarmente importante;
Considerato che nel suddetto provvedimento, nel premesso di pag. 1, l'ubicazione dell'edificio risulta erroneamente via "Etnea" ed invece correttamente nell'art. 1) del dispositivo via "Atenea", come del resto attestato dall'elenco ditte proprietarie allegato al decreto come parte integrante;
Considerato altresì che a pag. 2 del dispositivo stesso, onde correggere l'errata successione numerica degli articoli, l'art. 5 deve essere ridenominato art. 4 e l'art. 6 deve ridenominarsi art. 5;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del citato decreto n. 6306 del 19 giugno 2003;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, il decreto n. 6306 del 19 giugno 2003 è rettificato limitatamente a quanto sopra indicato, pertanto nel premesso di pag. 1, per quanto riguarda l'ubicazione dell'immobile deve leggersi via "Atenea" al posto di via "Etnea".
Altresì, nel dispositivo di pag. 2 l'art. 5 è ridenominato art. 4 e l'art. 6 è ridenominato art. 5.
Per il resto il decreto n. 6306 del 19 giugno 2003 è interamente riconfermato.

Art. 2

Il presente decreto, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento sarà notificato agli aventi diritto e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico sopra citato; esso avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmesso al comune di Agrigento, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attiività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beni culturali.
Palermo, 8 luglio 2003.
  FAVARA 

(2003.28.1772)
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DECRETO 21 luglio 2003.
Calendario scolastico 2003-2004.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. dell'8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che, in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta, conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'amministrazione regionale;
Visto il verbale della Conferenza di servizio tenutasi il 20 giugno 2003;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia, per l'anno scolastico 2003/2004, le lezioni avranno inizio il 26 settembre 2003 ed avranno termine il 14 giugno 2004.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra l'1 settembre 2003 ed il 30 giugno 2004. A decorrere dall'1 settembre 2003 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 26 settembre, sarà svolta attività propedeutica, di programmazione e di aggiornamento.
L'attività scolastica avrà inizio il 26 settembre 2003 ed avrà termine il 30 giugno 2004.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo Patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono sospese nei seguenti periodi:
-  dal 22 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 inclusi (vacanze natalizie);
-  dall'8 aprile 2004 al 13 aprile 2004 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, con la possibilità di anticipare fino al 22 settembre 2003, nonchè la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. In caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, secondo il disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali nell'ambito del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, le singole istituzioni scolastiche che adottano detto tipo di organizzazione possono stabilire autonomamente la data di inizio delle lezioni. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola.
I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal M.I.U.R. relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonchè per eventi straordinari;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 luglio 2003.
  GRANATA 

(2003.30.1890)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 28 maggio 2003.
Ammissione a finanziamento dell'istanza di agevolazione della società S.E.A. 2000 s.r.l., Società ecologica ambientale di San Cataldo, a valere sui fondi riservati al P.I.T. 29 della sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 70 "Aiuti per il riuso ed il riciclo dei rifiuti" della citata legge regionale n. 32/2000, con il quale l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso ed il riciclo di rifiuti e scarti di produzione ovvero per l'utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati e assimilabili;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui all'art. 70 della legge regionale n. 32/2000 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L - 10, del 13 gennaio 2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la scheda tecnica della sottomisura 4.01.c (Asse IV, misura 4.01, potenziamento delle PMI esistenti-FESR);
Considerato che la dotazione finanziaria (spesa pubblica) assegnata alla sottomisura 4.01.c dal citato Complemento di programmazione, in ultimo adottato con deliberazione n. 80 del 18 marzo 2003 della Giunta regionale, ammonta complessivamente a e 29.551.401,00 dei quali il 30% sono riservati agli interventi che rientrano nell'ambito di progetti integrati territoriali;
Visto il decreto n. 548 Serv. 1°/71 del 22 luglio 2002, con il quale è stata approvata la convenzione relativa all'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di che trattasi, al R.T.I. costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di Sicilia;
Visto il D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002, registro n. 1, foglio n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con il quale viene approvato il Programma integrato territoriale (P.I.T.) n. 29 "Biovalley", che comprende l'intervento n. 4.3 "Attività di trattamento rifiuti" con una riserva di fondi pari a e 906.426,00 a valere sulla quota territorializzata della sottomisura 4.01.c;
Visto il "Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 13 settembre 2002, che stabilisce tra l'altro che l'assegnazione dei fondi ordinari e delle risorse riservate ai P.I.T. avverrà con graduatorie separate;
Visto l'avviso di rettifica, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002, contenente precisazioni e rettifiche del testo inerenti i punti 8.2 e 11.5 del citato bando;
Vista la nota prot. D/56209 del 4 novembre 2002, con la quale la Commissione europea - D.G. Concorrenza - ha comunicato di aver registrato l'aiuto di cui trattasi con il numero XS105/02;
Viste le risultanze istruttorie relative alle istanze trasmesse dal gestore concessionario con le note n. 7615 del 24 aprile 2003 e n. 9039 del 21 maggio 2003 dalle quali emerge che ai fini della concorrenza sulle risorse riservate al P.I.T. 29 è risultata ammissibile una sola istanza di agevolazione, presentata dalla società S.E.A. 2000 s.r.l. società ecologica ambientale di San Cataldo (CL);
Considerato che le somme ammesse a finanziamento per il progetto di cui sopra, pari a e 120.068,00, rientrano nella riserva finanziaria del P.I.T.;
Ritenuto di potere ammettere a finanziamento il progetto di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, è ammessa al finanziamento, per la quota di e 120.068,00, ritenuta ammissibile dal gestore concessionario, l'istanza di agevolazione presentata dalla società S.E.A. 2000 s.r.l. Società ecologica ambientale di San Cataldo a valere sui fondi riservati al P.I.T. 29 "Biovalley", di pertinenza della sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Art. 2

Con successivo decreto di concessione provvisoria del dirigente generale del dipartimento industria verranno fissati gli obblighi e le condizioni per l'impresa beneficiaria, coerentemente a quanto previsto al punto 8.3 del bando.

Art. 3

I relativi oneri graveranno, con impegno da assumersi previa richiesta del gestore concessionario, sul capitolo 642835 del bilancio della Regione siciliana - rubrica industria U.P.B. n. 3 promozione industriale.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 6

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla conoscenza.
Palermo, 28 maggio 2003.
  SARRICA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 29 maggio 2003 al n. 68.
(2003.26.1627)
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DECRETO 28 maggio 2003.
Graduatoria delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 70 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dalla sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed elenco dei soggetti esclusi.


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 70 "Aiuti per il riuso ed il riciclo dei rifiuti" della citata legge regionale n. 32/2000, con il quale l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso ed il riciclo di rifiuti e scarti di produzione ovvero per l'utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati e assimilabili;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui all'art. 70 della legge regionale n. 32/2000 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L - 10, del 13 gennaio 2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la scheda tecnica della sottomisura 4.01.c (Asse IV, misura 4.01, potenziamento delle PMI esistenti-FESR);
Considerato che la dotazione finanziaria (spesa pubblica) assegnata alla sottomisura 4.01.c dal citato Complemento di programmazione, in ultimo adottato con deliberazione n. 80 del 18 marzo 2003 della Giunta regionale, ammonta complessivamente a e 29.551.401,00 dei quali il 30% sono riservati agli interventi che rientrano nell'ambito di progetti integrati territoriali;
Visto il decreto n. 548 Serv.1°/71 del 22 luglio 2002, con il quale è stata approvata la convenzione relativa all'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di che trattasi, al R.T.I. costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di Sicilia;
Visto il D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002, registro n. 1, foglio n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con il quale viene approvato il Programma integrato territoriale (P.I.T.) n. 29 "Biovalley", che comprende l'intervento n. 4.3 "Attività di trattamento rifiuti" con una riserva di fondi pari a e 906.426,00 a valere sulla quota territorializzata della sottomisura 4.01.c;
Visto il bando multiasse e multimisura emanato dal dirigente generale del dipartimento programmazione per gli interventi attivabili attraverso regimi di aiuto, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;
Visto il "Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 13 settembre 2002, che stabilisce tra l'altro che l'assegnazione dei fondi ordinari e delle risorse riservate ai P.I.T. avverrà con graduatorie separate;
Visto l'avviso di rettifica, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002, contenente precisazioni e rettifiche del testo inerenti i punti 8.2 e 11.5 del citato bando;
Vista la nota prot. D/56209 del 4 novembre 2002, con la quale la Commissione europea - D.G. Concorrenza - ha comunicato di aver registrato l'aiuto di cui trattasi con il numero XS105/02;
Viste le risultanze istruttorie relative alle istanze trasmesse dal gestore concessionario con le note n. 7615 del 24 aprile 2003 e n. 9039 del 21 maggio 2003;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria relativa ai fondi ordinari;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 70 della legge regioale n. 32/2000 e dalla sottomisura 4.01.c del Complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006, riportata nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto, relativa agli interventi che concorrono all'assegnazione dei fondi ordinari pari a e 20.685.980,70.

Art. 2

La concessione delle agevolazioni avverrà, con successivo provvedimento, in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 3

I relativi oneri graveranno, con impegno da as-sumersi previa richiesta del gestore concessionario, sul capitolo 642835 del bilancio della Regione siciliana - rubrica industria U.P.B. n. 3 promozione industriale.

Art. 4

Le domande non inserite nell'allegata graduatoria non sono ammissibili alle agevolazioni. L'elenco dei soggetti esclusi è riportato nell'allegato "B", che fa parte integrante del presente decreto. Con apposite comunicazioni saranno individualmente resi noti alle imprese interessate i motivi di esclusione dall'agevolazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 6

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla conoscenza.
Palermo, 28 maggio 2003.
  SARRICA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 29 maggio 2003 al n. 69.
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(2003.26.1627)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 maggio 2003.
Approvazione del progetto denominato "Farmacovigilanza e farmacoeconomia nelle diagnosi delle ipoacusie degli anziani (presbiacusia) aggravata dall'assunzione di farmaci con eventi avversi di tipo A "ototossici" nell'ambito della Regione siciliana".

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto  lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178 e 30 dicembre 1992, n. 541;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge regionale n. 30/93, la legge regionale n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, recante Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive nn. 65/65/CEE, 75/3/8/CEE e 75/3/9/CEE relative ai medicinali;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed, in particolare, il comma 14 dell'art. 36 che autorizza per le iniziative di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, lo stanziamento - a decorrere dall'anno 1999 - nello stato di previsione del Ministero della salute, di una somma pari a E 51.645.689,90 su base nazionale ed, in particolare, per la Regione Sicilia di E 2.220.764,66 secondo i criteri di riparto generale del fondo sanitario nazionale 1999, parte corrente 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il P.S.R. 2000/2002 approvato con D.P.R. 11 maggio 2000;
Vista la nota prot. n. 3246 Dir. gen. dell'11 novembre 2002, con la quale il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa propone la realizzazione di un protocollo di studio, su scala regionale, denominato "Farmacovigilanza e farmacoeconomia nella diagnosi delle ipoacusie degli anziani (presbiacusia) aggravata dall'assunzione di farmaci con eventi avversi di tipo A "ototossici" nell'ambito della Regione siciliana" chiedendo un finanziamento pari ad E 296.000,00;
Considerato che in data 15 aprile 2003 la commissione per la valutazione dei progetti inerenti la farmacovigilanza ha stabilito che detto progetto rientra negli obiettivi di cui al cap. 421301 e pertanto lo ha approvato per un importo complessivo di E 203.000,00;
Vista la nota DIRS/DIR/1212 del 15 aprile 2003, con la quale l'ispettore generale ha comunicato a questa unità operativa il parere della commissione e contestualmente invitato a predisporre un provvedimento di approvazione del progetto per l'importo stabilito dalla commissione;
Considerato che la previsione di spesa per la realizzazione del progetto di cui sopra ammonta complessivamente ad E 203.000,00 e che tale somma può gravare sui fondi ex art. 36, comma 14, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 449 e quindi sull'apposito capitolo 421301 del bilancio regionale - rubrica ispettorato regionale sanitario;
Ritenuto di poter approvare il progetto in parola nei termini scientifici, di cui alla nota prot. n. 3246 Dir. gen. dell'11 novembre 2002 e nei termini economici di cui alla nota DIRS/DIR/1212 del 15 aprile 2003, affidandone la realizzazione all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa;
Ritenuto di dover procedere con successivo apposito provvedimento finanziario, all'impegno degli oneri di spesa relativi al progetto in questione, che graveranno sul capitolo 421301 del bilancio regionale - rubrica ispettorato regionale sanitario;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il progetto denominato "Farmacovigilanza e farmacoeconomia nella diagnosi delle ipoacusie degli anziani (presbiacusia) aggravata dall'assunzione di farmaci con eventi avversi di tipo A "ototossici" nell'ambito della Regione siciliana" e ne viene contestualmente affidata la realizzazione all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, secondo le modalità ed i tempi di cui al progetto medesimo.

Art. 2

E' fatto carico all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa di produrre, a conclusione dei lavori, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 3

Il finanziamento stanziato per la realizzazione del progetto ammonta complessivamente ad E 203.000,00 secondo il prospetto orientativo di spesa di cui alla nota prot. n. 3246 dir. gen. dell'11 novembre 2002 e secondo le decurtazioni apportate dalla commissione in data 15 aprile 2003, giusta nota DIRS/DIR/1212 del 15 aprile 2003, come di seguito riportato:
-  personale (5 gruppi) (E 13.000 medici, E 5.000 tecnici)      E 90.000 
-  n. 1 farmacista      " 13.000 
-  n. 1 informatico      " 13.000 
-  n. 1 statistico      " 13.000 
-  stampa materiale cartaceo di indagine      " 2.500 
-  pubblicazione atti dello studio      " 7.500 
-  convegno nazionale      " 40.000 
-  n.  5 audiometri portatili      " 15.000 
-  n.  5 P.C. portatili (da restituire al dipartimento IRS)      " 9.000 
  Totale " 203.000 


Art. 4

La somma di E 203.000,00 graverà sul capitolo 421301 del bilancio regionale - rubrica ispettorato regionale sanitario e sarà impegnata con successivo provvedimento. Per il pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, il quale è tenuto a rendicontarne nei modi e nei termini di legge.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la sanità per la registrazione.
Il presente decreto verrà notificato al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 8 maggio 2003.
  AMARI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 30 maggio 2003 al n. 222.
(2003.26.1644)
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DECRETO 12 giugno 2003.
Autorizzazione al Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. di Catania ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto il D.M. 28 ottobre 1992, artt. 1 e 8 del Ministero della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Vista la nota del 10 gennaio 2003, prot. n. 69, con la quale il Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. Catania ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Catania, via Pola, 22;
Visti i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 31 gennaio 2003, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della salute n. 03/DIRP / U/9.3.1./4196 del 9 maggio 2003, con la quale si esprime parere favorevole per l'attivazione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005 presso la suddetta scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del Centro scolastico Don Bosco per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:


Articolo unico

Il Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l., via Pola, 22, Catania, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2003.
  AMANDORLA 

(2003.26.1626)
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DECRETO 4 luglio 2003.
Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari della Regione Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Vista la circolare del Ministero della sanità del 22 aprile 1998 (DPS-X-40/98/1010);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 febbraio 2000 "Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98). Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, che apporta modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
Vista la nota prot. n. 1243/Gab. del 15 novembre 2000 dell'Assessorato regionale della sanità - Ufficio di Gabinetto - con la quale si chiede alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Sicilia l'applicazione della circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della sanità;
Vista la nota prot. n. 1350/Gab. del 28 marzo 2002 dell'Assessorato regionale della sanità - Ufficio di Gabinetto - con la quale si chiede ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della Sicilia di indicare i propri referenti per l'immigrazione;
Vista la nota prot. n. 2601/Gab. del 27 giugno 2002 dell'Assessorato regionale della sanità - Ufficio di Gabinetto - con la quale si convoca la prima riunione (Palermo, 10 luglio 2002) dei referenti aziendali per l'immigrazione, avente come scopo la costituzione di un coordinamento permanente per il monitoraggio delle esigenze e delle emergenze di carattere sanitario nelle singole realtà siciliane e l'emanazione delle linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari presenti in Sicilia;
Visto il documento contenente le linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari, redatte dai referenti per l'immigrazione delle aziende sanitarie siciliane e presentate nel corso della riunione del 14 maggio 2003;
Ritenuto necessario impartire alle aziende sanitarie siciliane direttive circa l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e fornire nel contempo idonea modulistica uniforme per la rendicontazione delle prestazioni erogate per cure ambulatoriali ed ospedaliere;

Decreta:


Articolo unico

Si approvano le linee guida in premessa citate, unitamente alla modulistica a corredo, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie uniformando i livelli assistenziali e i servizi forniti da ciascuna azienda sanitaria USL e ospedaliera nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore dei cittadini extracomunitari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 luglio 2003.
  CITTADINI 


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(2003.29.1830)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 maggio 2003.
Proroga della validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel comune di Aragona provincia di Agrigento;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Macalube diAragona e di affidamento della relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Macalube diAragona;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 91 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato, tuttavia, che sono emerse criticità nei rapporti tra l'ente gestore ed il comune di Aragona nello svolgimento dell'attività di gestione dell'area protetta;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia, Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Ritenuto, comunque, di dover continuare ad assicurare la gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, senza nocumento per la tutela del bene ambientale e, pertanto, di dover prorogare la validità delle convenzioni prima citate;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, che costituiscono parte integrante dei decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995, è prorogata senza soluzione di continuità, a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 luglio 2003, al fine di consentire un approfondimento sulle problematiche emerse tra l'ente gestore ed il comune di Aragona.

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per il trattamento economico del personale assunto e per la gestione, limitatamente alle disponibilità del citato capitolo di bilancio, fino al 31 luglio 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 291.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Proroga della validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Monte Conca, ricadente nel territorio del comune di Campofranco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Monte Conca, ricadente nel comune di Campofranco, provincia di Caltanissetta;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 294/44 del 16 maggio 1995 e n. 531/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Monte Conca e di affidamento della relativa gestione all'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia della gestione della riserva naturale integrale Monte Conca;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 91 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato, tuttavia, che sono emerse criticità nei rapporti tra l'ente gestore ed il comune di Campofranco nello svolgimento dell'attività di gestione dell'area protetta;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia, Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Ritenuto, comunque, di dover continuare ad assicurare la gestione della riserva naturale integrale Monte Conca, senza nocumento per la tutela del bene ambientale e, pertanto, di dover prorogare la validità delle convenzioni prima citate;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la validità delle convenzioni di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Monte Conca, che costituiscono parte integrante dei decreti n. 294/44 del 16 maggio 1995 e n. 531/44 dell'11 agosto 1995, è prorogata senza soluzione di continuità, a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 luglio 2003, al fine di consentire un approfondimento sulle problematiche emerse tra l'ente gestore ed il comune di Campofranco.

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per il trattamento economico del personale assunto e per la gestione, limitatamente alle disponibilità del citato capitolo di bilancio, fino al 31 luglio 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 292.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel comune di Carini, provincia di Palermo;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 288/44 del 16 maggio 1995 e n. 527/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli e di affidamento della relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del Servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 90 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva integrale Grotta di Carburangeli;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia, Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Vista la relazione F.V. 132 del 30 aprile 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità, e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959 e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione di cui al precedente art. 1 è disciplinata, altresì, dalle convenzioni facenti parte integrante dei decreti n. 288/44 del 16 maggio 1995 e n. 527/44 dell'11 agosto 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 288.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE GROTTA DI CARBURANGELI

L'anno 2003 il giorno 19 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa, 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliana (codice fiscale 97009910825), in persona del sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Palermo, via Agrigento n. 67 e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore

Premesso

-  che con i decreti n. 288/44 del 16 maggio 1995 e n. 527/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini, provincia di Palermo e ad affidarne la relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991, che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli a Legambiente - Comitato regionale siciliano, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli è affidata all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 288/44 del 16 maggio 1995 e n. 527/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta altresì confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 81.643,67, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 291/44 del 16 maggio 1995 e n. 533/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale orientata Isola diLampedusa e di affidamento della relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 91 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Vista la successiva relazione del 13 marzo 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Visto il parere reso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 20 marzo 2003, che ritiene essere interesse della pubblica amministrazione proseguire nell'affidamento della gestione al medesimo ente gestore;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Vista la relazione F.V. 132 del 30 aprile 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità, e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959 e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione di cui al precedente art. 1 è disciplinata, altresì, dalle convenzioni facenti parte integrante dei decreti n. 291/44 del 16 maggio 1995 e n. 533/44 dell'11 agosto 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 289.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA ISOLA DI LAMPEDUSA

L'anno 2003 il giorno 19 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa, 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliana (codice fiscale 97009910825), in persona del sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Palermo, via Agrigento n. 67 e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore

Premesso

-  che con i decreti n. 291/44 del 16 maggio 1995 e n. 533/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, provincia di Agrigento e ad affidarne la relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale orientata Isola di Lampedusa;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991, che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa a Legambiente - Comitato regionale siciliano, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa;
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale orientata Isola di Lampedusa è affidata all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 291/44 del 16 maggio 1995 e n. 533/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta altresì confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 129.384,01, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare apposito atto di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel comune di Palermo, provincia di Palermo;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995, di istituzione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino e di affidamento della relativa gestione all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
Visti i decreti n. 64/Gab del 26 settembre 2002 e n. 90 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva orientata Monte Pellegrino;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia, Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Vista la relazione F.V. 132 del 30 aprile 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS, sig. Giuseppe Scavuzzo Battaglia, nato a Termini Imerese (PA) il 31 ottobre 1945 e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione nazionale Rangers d'Italia - Direzione regionale ONLUS, giusta convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione di cui al precedente art. 1 è disciplinata, altresì, dalle convenzioni facenti parte integrante del decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 290.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO

L'anno 2003 il giorno 19 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa, 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale ONLUS (codice fiscale 80037320282), in persona del sig. Giuseppe Scavuzzo Battaglia, nato a Termini Imerese (PA) il 31 ottobre 1945, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Palermo, viale Diana, Cancello Giusino e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore

Premesso

-  che con il decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995, si è provveduto ad istituire la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo, provincia di Palermo e ad affidarne la relativa gestione all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991, che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale, ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale della gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino;
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino è affidata all'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 5 ottobre 1995 e costituenti parte integrante del decreto n. 610/44 del 6 ottobre 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta altresì confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 129.384,01, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione nazionale Rangers d'Italia - direzione regionale dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale grotta di Santa Ninfa, ricadente nel comune di Santa Ninfa, provincia di Trapani;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali, di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 289/44 del 16 maggio 1995 e n. 526/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa e di affidamento della relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del Servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 90 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva integrale Grotta di Santa Ninfa;
Rilevato che, dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Vista la relazione F.V. 132 del 30 aprile 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959 e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione di cui al precedente art. 1 è disciplinata, altresì, dalle convenzioni facenti parte integrante dei decreti n. 291/44 del 16 maggio 1995 e n. 533/44 dell'11 agosto 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 286.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE GROTTA DI SANTA NINFA

L'anno 2003 il giorno 19 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa, 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano (codice fiscale 97009910825), in persona del sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Palermo, via Agrigento n. 67 e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore

Premesso

-  che con i decreti n. 289/44 del 16 maggio 1995 e n. 526/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa, provincia di Trapani e ad affidarne la relativa gestione all'Associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991, che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali, di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che, dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa a Legambiente - Comitato regionale siciliano, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa;
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa è affidata all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 289/44 del 16 maggio 1995 e n. 526/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta altresì confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 81.643,67, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.26.1579)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei comuni di Trapani e Paceco, provincia di Trapani;
Visto il parere reso dalla commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i decreti n. 257/44 dell'11 maggio 1995 e n. 525/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco e di affidamento della relativa gestione all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Vista la relazione del 23 gennaio 2003 del Servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS della gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco;
Visti i decreti n. 64/GAB del 26 settembre 2002 e n. 90 del 31 gennaio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 15 marzo 2003;
Considerato che occorre assicurare la gestione della riserva Saline di Trapani e Paceco;
Rilevato che dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visti gli atti d'ufficio concernenti la dichiarazione degli enti gestori C.A.I. Sicilia, Legambiente, Rangers d'Italia, W.W.F., datata 14 marzo 2003, acquisita al prot. n. 17824 dell'Assessorato il 17 marzo 2003, con la quale gli stessi comunicano di proseguire nell'attività di gestione delle riserve, ivi compresa quella oggetto del presente provvedimento, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
Vista la relazione F.V. 132 del 30 aprile 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità, e garantire il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dalla d.ssa Anna Giordano, segretario regionale W.W.F., nata a Milano il 29 maggio 1965, giusta delega del legale rappresentante dell'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS dott. Fulco Pratesi, nato a Roma il 6 settembre 1934, e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dal 16 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS, giusta convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione è disciplinata altresì dalle convenzioni facenti parte integrante dei decreti n. 257/44 dell'11 maggio 1995 e n. 525/44 dell'11 agosto 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2003.
  MARINESE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 maggio 2003 al n. 287.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "SALINE DI TRAPANI E PACECO"

L'anno 2003 il giorno 19 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa, 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS (codice fiscale 80078430586), in persona della d.ssa Anna Giordano, segretario regionaIe W.W.F., nata a Milano il 29 maggio 1965, giusta delega del dott. Fulco Pratesi, nato a Roma il 6 settembre 1934, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Roma, Via Po n. 25/C e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore.

Premesso

-  che con i decreti n. 257/44 dell'11 maggio 1995 e n. 525/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco, provincia di Trapani e ad affidarne la relativa gestione all'Associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale Saline di Trapani e Paceco;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991 che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana, in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva Saline di Trapani e Paceco all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS della gestione della riserva naturale Saline di Trapani e Paceco;
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco è affidata all'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS, fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 3 maggio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 257/44 dell'11 maggio 1995 e n. 525/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta altresì confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 129.384,01, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare apposito atto di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva:
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione italiana per il W.W.F. for Nature - ONLUS dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.26.1579)
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DECRETO 4 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il foglio datato 24 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60264 dell'8 ottobre 2002, con il quale la società Api Holding S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Rocca Ficuzza nel territorio del comune di Caltabellotta, in variante al vigente strumento urbanistico;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 64095 del 24 ottobre 2002, con la quale è stato richiesto al comune di Caltabellotta l'avviso, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in ordine al progetto presentato dalla società Api Holding S.p.A.;
Vista la delibera consiliare n. 71 del 30 dicembre 2002, con la quale il comune di Caltabellotta ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento;
Vista la nota n. 7286 del 7 novembre 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, nei soli riguardi tecnico-forestali inerenti gli scopi idrogeologici, ha autorizzato con prescrizioni, i lavori riguardanti le opere in progetto;
Visto il parere con prescrizioni rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, con nota n. 1143 del 24 gennaio 2003;
Visto il parere n. 25 del 7 maggio 2003, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che la ditta Api Holding S.p.A., avente sede legale a Roma, corso Italia n. 6, ha individuato in una porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Caltabellotta, un sito idoneo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica);
-  che il terreno scelto per la realizzazione della centrale eolica in questione, ricade in contrada Rocca Ficuzza ed è individuabile catastalmente nel C.T. al foglio di mappa 24, particelle 19, 16, 15, 21, 47, 1 e 3; foglio di mappa 26, particelle 73, 128 e 129; foglio di mappa 27, particelle 34, 36 e 76;
-  che negli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Caltabellotta il terreno scelto risulta destinato a zona E, verde agricolo;
-  che il terreno è identificabile anche nella carta tecnica regionale di Agrigento, in scala 1:25.000, sezione n., è compreso al foglio 266 I SO (Caltabellotta);
-  che tale terreno, situato ad ovest del territorio del comune di Caltabellotta, nell'entroterra della provincia di Agrigento. L'impianto, che presenta una grande estensione, prevede l'installazione di aerogeneratori prevalentemente nelle seguenti due aree:
a)  area nord, con altezza di circa 600-800 m. s.l.m., lungo l'ampio crinale della dorsale che si sviluppa prevalentemente con andamento ovest-est tra la contrada Romeo e la contrada Ficuzza;
b)  area sud, con altezza di circa 500-900 m. s.l.m., lungo il crinale della dorsale che si sviluppa con andamento ovest-est tra la contrada Ciccirata, la Rocca Ficuzza e la contrada Corvo.
Le aree occupate dall'impianto sono fondamentalmente a prato. In prossimità di alcuni aerogeneratori dell'area sud, ad ovest di Rocca Ficuzza è presente una zona forestale in fase di rimboschimento. Gli aerogeneratori nell'area nord non sono interessati da zone boschive. In generale nelle aree intorno ad esse non sono presenti fabbricati, ad eccezione di una singola azienda agricola che dista circa 400 metri dall'aerogeneratore più vicino. Adiacente all'area nord e passante per l'area sud del parco eolico si trova l'elettrodotto da 150 kV. S. Carlo Sciacca.
Per accedere all'area nord dell'impianto verrà utilizzata la strada parzialmente asfaltata e lunga circa 3.700 metri, che partendo dalla strada comunale Sciacca-Caltabellotta al Km. 12+990 conduce all'azienda agricola La Montagna. Per accedere all'area sud dell'impianto verrà utilizzata la stessa strada di accesso all'area nord con tre stacchi rispettivamente al Km. 0+850, al Km. 2+200 e al Km. 2+710. Lungo l'impianto verrà realizzata una viabilità interna di collegamento tra le piazzole, fondamentalmente per potere installare i principali componenti (aerogeneratori, cabina di impianto, torri anemometriche), realizzare i necessari cavidotti e potervi successivamente eseguire opere di manutenzione. Per realizzare la viabilità interna si prevede sia di sfruttare le strade sterrate esistenti effettuandovi interventi migliorativi, sia di creare nuove piste in sintonia con l'ambiente circostante;
-  che su tale terreno verranno installate:
a)  n. 49 cabine di macchina;
b)  n. 1 cabina di impianto;
c)  impianto di terra e di protezione contro i fulmini;
d)  impianto per la trasmissione dell'energia prodotta (cavi di potenza in MT);
e)  impianto per l'alimentazione delle torri anemometriche (cavi in BT);
f)  impianto per la trasmissione di segnali e comandi;
-  che l'impianto eolico prevede anche la realizzazione di opere civili ed impiantistiche, consistenti in:
-  opere civili (esecuzione dei basamenti di fondazione degli aerogeneratori, delle relative cabine di macchina, delle torri anemometriche, realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, realizzazione dei basamenti e dei cunicoli per la cabina d'impianto, realizzazione della viabilità interna nell'area dell'impianto, per i collegamenti tra le piazzole le torri anemometriche e la cabina d'impianto, la realizzazione dei cavidotti interrati di collegamento tra le cabine di macchina, le torri anemometriche e la cabina d'impianto, la posa in opera delle cabine di macchina della cabina d'impianto e delle opere accessorie ai due tipi di cabina, l'adeguamento/ampliamento delle carrareccie esistenti per la sistemazione/realizzazione della viabilità di accesso al sito e della viabilità interna);
-  opere impiantistiche (installazione degli aerogeneratori e delle relative cabine di macchina, installazione di torri anemometriche, realizzazione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati di collegamento tra le cabine di macchina, le torri anemometriche e la cabina d'impianto, realizzazione del sistema di monitoraggio controllo e misura MCM);
-  che nella progettazione e definizione del lay-out dell'impianto, sono stati osservati i seguenti criteri:
-  ubicazione delle macchine ad una distanza dal ciglio delle strade pubbliche maggiore di metri 100;
-  ubicazione delle macchine ad una distanza da fabbricati maggiore di metri 100;
-  disposizione delle macchine ad una distanza reciproca tale da non ingenerare o minimizzare le diminuzioni di rendimento;
-  adattamento alle condizioni orografiche e morfologiche del terreno sul quale verrà realizzato l'impianto;
-  che ciascun aerogeneratore avrà una potenza di circa 800-900 kW. e sarà composto principalmente da un rotore tripala con diametro di circa 50-52 metri a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro con mozzo rigido in acciaio;
-  che ad ogni aerogeneratore verrà assegnata una cabina di macchina composta da un box prefabbricato, costituito da un unico locale a pianta rettangolare con dimensioni di ingombro di circa 400x250x250 cm. (lunghezza x larghezza x altezza), con area di impronta di circa 10 mq. e con una cubatura di circa 25 mc.;
-  la stazione di consegna avrà una superficie sull'ordine di 1 ettaro e sarà delimitata mediante una recinzione avente un'altezza complessiva h=2,50m., costituita da un cordolo in calcestruzzo sormontato da pannelli in grigliato metallico zincato;
-  che le due torri anemometriche avranno un'altezza di circa 49-60m.;
-  che in corrispondenza di ciascun aerogeneratore è prevista la realizzazione di una piazzola "definitiva" pressoché piana di circa 180 mq. dove troveranno collocazione la torre di sostegno dell'aerogeneratore e relativa fondazione, la cabina macchina, i dispersori di terra e le necessarie vie cavo interrate;
-  per consentire il montaggio degli aerogeneratori dovrà predisporsi lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione di piazzola di lavoro di circa 525 mq., comprendente pure la piazzola definitiva;
-  a montaggio ultimato, solamente la piazzola definitiva sarà mantenuta sgombra da piantumazioni allo scopo di consentire le operazioni di controllo e/o manutenzione delle macchine, mentre la rimanente area sarà semplicemente mantenuta a servizio della piazzola definitiva;
-  che sulle superfici inclinate dei fronti di scavo, precisamente nei punti in cui verranno superate altezze di m. 1,50, si collocherà una geostuoia, per favorire l'inerbimento stesso e quindi limitare l'effetto erosivo delle acque superficiali nel corso degli eventi piovosi; idonee canalette in terra consentiranno il deflusso delle acque negli impluvi naturali;
-  per la viabilità interna dell'impianto eolico verranno utilizzate le strade esistenti per circa Km. 2,000 con l'esecuzione di interventi di adeguamento e verranno create nuove strade sterrate per circa Km.6,900;
-  la sezione stradale prevede una larghezza minima di circa m. 4,000 più due banchine laterali di 0,500 metri, per un suo corretto inserimento ambientale sarà realizzata in massicciata tipo "Mac Adam" con uno strato superficiale di finitura/usura in ghiaietto stabilizzato di 10 cm. e con una sottostante ossatura di sottofondo con spessore variabile da 15 cm. a 40 cm. in funzione delle caratteristiche del terreno sottostante;
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale dell'opera;
Considerato:
-  che il comune di Caltabellotta è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria, ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, e che, per il progetto in questione, sono stati prodotti i rispettivi pareri dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse e di pubblica utilità, determinando sviluppi occupazionali, direttamente o indirettamente;
-  che lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, come quella eolica ma anche solare, idroelettrica o generata da biomasse, non causa emissioni dannose per l'atmosfera, contribuendo al rispetto dell'ambiente, nel l'ottica delle azioni previste nel protocollo di Kyoto '97;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Rocca Ficuzza, in porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Caltabellotta (AG) ad opera della ditta Api Holding S.p.A., avente sede legale a Roma, corso Italia n. 6 in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, attesa, in particolare, la previsione del comma 6°, dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 25 del 7 maggio 2003, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 25 del 7 maggio 2003, espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Caltabellotta, il progetto della società Api Holding S.p.A. relativo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Rocca Ficuzza.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 25 del 7 maggio 2003 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
 2)  delibera n. 71 del 30 dicembre 2002 del consiglio comunale di Caltabellotta;
 3)  relazione tecnica;
 4)  relazione geologica;
 5)  corografia;
 6)  planimetria generale;
 7)  lay-out impianto F1/2;
 8)  lay-out impianto F2/2;
 9)  estratto di mappa F1/2;
10)  estratto di mappa F2/2;
11)  tracciato cavidotti e sezioni tipo F1/2;
12)  tracciato cavidotti e sezioni tipo F2/2;
13)  viabilità-sezioni tipo;
14)  piazzola tipo;
15)  fondazioni tipo per aerogeneratore;
16)  cabina di macchina-cabina d'impianto;
17)  aerogeneratore tipo;
18)  impianto di terra e di protezione contro i fulmini;
19)  torre anemometrica;
20)  schema elettrico unifilare di principio;
21)  stazione di consegna F1/2;
22)  stazione di consegna F2/2.

Art. 3

La società Api Holding S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni - eventuale - ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare quanto previsto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società Api Holding S.p.A. ed il comune di Caltabellotta sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1586)
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DECRETO 4 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Vizzini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dallo art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 457 del 17 dicembre 1983, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vizzini;
Visto il foglio datato 3 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 72672 del 3 dicembre 2002, con il quale la società Euroagredil s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv. da realizzare nel territorio del comune di Vizzini, in variante al vigente strumento urbanistico;
Visto l'ulteriore foglio della società Euroagredil s.r.l., datato 14 maggio 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 29882 del 14 maggio 2003, con il quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con assessoriale n. 75546 del 17 dicembre 2002;
Vista la delibera consiliare n. 4 del 13 febbraio 2003, con la quale il comune di Vizzini ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento;
Vista la nota n. 4420 del 2 aprile 2003, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, ai soli fini della tutela idrogeologica, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori riguardanti le opere in progetto;
Visto il parere, favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota prot. n. 154/2003 del 29 aprile 2003 e nota integrativa n. 1036 del 21 marzo 2003;
Visto il parere con prescrizioni rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 30645/2002 del 25 marzo 2003;
Visto il parere n. 21 del 14 maggio 2003, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il comune di Vizzini è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 457 del 17 dicembre 1983;
-  Il progetto in esame consiste nell'esecuzione di un insieme di opere civili ed elettromeccaniche relative alla realizzazione di una centrale eolica da ubicare in territorio di Vizzini. Nel particolare, l'impianto è costituito da n. 34 aerogeneratori; ciascun aerogeneratore, del tipo Vestas V52/850 KW, verrà sostenuto con l'utilizzo di torri tubolari in acciaio zincato e collocato su fondazioni a plinto diretto o su pali, all'interno di una piazzola di mt. 20x12 e da collegare ad una rete di strade di servizio interne. L'energia prodotta dagli aerogeneratori a BT verrà immessa e trasformata in MT nella rete elettrica nazionale tramite due punti di consegna a 150 KV, collegati alle linee esistenti e con l'ausilio di cavidotti interrati;
-  Con delibera consiliare n. 4 del 13 febbraio 2003, è stato espresso dal suddetto comune il parere di competenza sul progetto in questione;
-  L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota prot. n. 30645/2002 del 25 marzo 2003, ha espresso parere sul progetto in questione;
L'Ispettorato forestale di Catania, con nota n. 4420 del 2 aprile 2003, ha rilasciato il nulla osta, a condizioni, sul progetto medesimo;
-  La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 154/2003 del 29 aprile 2003 e nota n. 1036 del 21 marzo 2003, ha rilasciato il nulla osta di propria competenza;
Considerato che:
-  Il procedimento amministrativo di autorizzazione ex art. 7, legge regionale n. 65/81 è regolare;
-  Sul progetto il comune di Vizzini ha espresso parere favorevole con delibera consiliare n. 4/2003, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  Il Genio civile ha espresso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  La Soprintendenza ha espresso parere positivo, con condizioni, sull'intervento progettuale, ai sensi della legge n. 490/99;
-  Dalla relazione geologica si evince che complessivamente le aree interessate risultano essere morfologicamente stabili e che il loro assetto morfo-strutturale non sarà modificato dalla realizzazione delle opere in progetto;
-  Tali opere non interferiscono con significativi insediamenti abitativi ricadendo interamente in zone destinate dal piano regolatore generale vigente a "verde agricolo";
-  Trattasi in definitiva, di un'opera di pubblica utilità, rivolta al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e di sviluppo sostenibile;
Questo servizio 4/affari, urbanistici provincia di Catania è del parere che, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 ed art. 6, legge regionale n. 15/91, sia meritevole di approvazione il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Vizzini, con le condizioni di cui ai pareri dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e della Soprintendenza in premessa riportati.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto su descritto.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, attesa, in particolare, la previsione del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 21 del 14 maggio 2003, reso dal servizio 4°/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 21 del 14 maggio 2003, espresso dal servizio 4°/D.R.U. ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Vizzini, il progetto della società Euroagredil s.r.l. relativo alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 21 del 14 maggio 2003 del servizio 4°/D.R.U.;
 2)  delibera n. 4 del 13 febbraio 2003 del consiglio comunale di Vizzini;
 3)  relazione tecnica generale, tav. 2;
 4)  inquadramento cartografico, 1:100.000, tav. 3;
 5)  planimetria generale - Layout impianto, 1:25.000, tav. 4;
 6)  planimetria generale con percorso cavi, 1:25.000 tav. 5;
 7)  relazione di calcolo elettrico, tav. 6;
 8)  schema elettrico cavi, tav. 7;
 9)  piano tecnico interferenze, 1:25.000, tav. 8;
10)  planimetria generale - vincoli, 1:25.000, tav. 9;
11)  planimetria generale - vincoli paesaggistici archeologici, tav. 10;
12)  quadro di unione catastale, 1:25.000, tav. 1Viz;
13)  planimetria catastale, foglio 7, 1:4.000, tav. 2Viz;
14)  planimetria catastale, foglio 8, 1:4.000, tav. 3Viz;
15)  planimetria catastale, foglio 4, 1:4.000, tav. 4Viz;
16)  planimetria catastale, foglio 1, 1:4.000, tav. 5Viz;
17)  viabilità - sezioni tipo, tav. 1Com.;
18)  piazzola di assemblaggio, tav. 2Com.;
19)  tipici fondazione torre eolica, tav. 3Com.;
20)  cabina macchina - piante, prospetti e sezioni, 1:25, tav. 4Com.;
21)  cabina macchina - schema elettrico, tav. 5Com.;
22)  vista aerogeneratore, tav. 6Com.;
23)  capitolato tecnico, tav. 7Com.;
24)  relazione geologica-tecnica.

Art. 3

La società Euroagredil s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare quanto previsto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società Euroagredil s.r.l. ed il comune di Vizzini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1587)
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DECRETO 10 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la modifica di un elettrodotto nel territorio del comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio n. rif. TEAOTPA/P2001000665 del 10 aprile 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 24845 del 26 aprile 2001, con il quale la società Terna del gruppo ENEL ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la modifica del proprio elettrodotto a 150 Kv S.ne Misterbianco - C.P. Paternò nella parte ricadente nel territorio del comune di Belpasso, località Valcorrente, al fine di aderire alla richiesta della ditta Alis Immobiliare C.T.A., titolare di un intervento edilizio su aree attraversate da detto elettrodotto;
Vista la nota del dirigente del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, prot. n. 46237 del 30 luglio 2002, con la quale la sopracitata richiesta è stata restituita in dipendenza della carenza della documentazione ad essa allegata;
Visto il foglio n. rif. TEAOTPA/P2002001746 del 3 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 56640 dell'11 settembre 2003, con cui la soc. Terna ha trasmesso, unitamente a parte della documentazione richiesta con la sopracitata nota, la documentazione inerente il progetto per la modifica del proprio elettrodotto a 150 Kv S.ne Misterbianco - C.P. Paternò;
Visto l'ulteriore foglio n. rif. TEAOTPA/P2002002074 del 26 novembre 2002, con il quale la società Terna ha rappresentato che il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 relativo alla variante in oggetto, richiesto con la citata nota assessoriale n. 46237 del 30 luglio 2002, "... deve intendersi compreso nel parere del Genio civile di Catania con nota n. 26575/2000 relativo alla variante al piano particolareggiato approvato in uno allo strumento urbanistico vigente per il centro commerciale in località Valcorrente di proprietà della Alis Immobiliare cta S.p.A.";
Vista la delibera consiliare n. 69 del 19 settembre 2001, trasmessa dal comune di Belpasso con foglio n. 5202 del 27 febbraio 2003, con la quale il consiglio comunale, in diverso avviso alla proposta formulata dal settore urbanistica e pianificazione territoriale, ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, prot. n. 3329/01 del 26 luglio 2001, dalla quale si rileva che l'area interessata dal progetto non risulta compresa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
Vista la nota prot. n. 197 del 17 aprile 2003, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo la proposta n. 18 del 17 aprile 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Si rileva che:
-  tale variante è stata richiesta dalla ditta Alis Immobiliare C.T.A. per un piano di sviluppo dei fondi attualmente gravati dalla presenza dell'elettrodotto;
-  da un esame del tracciato, si rileva che lo stesso interessa per oltre il 50% una zona che, secondo la perimetrazione contenuti nel decreto di approvazione del piano regolatore generale n. 987/D.R.U. del 22 dicembre 1993 (Punto C.2) è stata stralciata nelle more di un ristudio da effettuarsi con piano particolareggiato per ...localizzare nell'ambito della stazione della ferrovia Circumetnea di Valcorrente un'area che, con la realizzazione di opportuni servizi, primi fra tutti adeguati parcheggi, dovrà costituire un centro intermodale di scambio che razionalizzi i collegamenti con i comuni vicini e principalmente con la città di Catania;
-  non risulta che il comune abbia adempiuto a quanto prescritto dal suddetto decreto, mentre, dagli atti dell'A.R.T.A., si evince che il comune ha approvato una variante al piano particolareggiato relativa alla zona commerciale, limitrofa alla predetta zona stralciata, e che comunque, non interessa i terreni di cui al tracciato in oggetto;
-  si rileva, infine, che manca il parere dell'ufficio Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 relativo al progetto in oggetto, e comunque, il parere prot. n. 26575/2000 del 9 novembre 2000, reso dal medesimo ufficio per la variante al piano particolareggiato (centro commerciale) non è sostitutivo del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, per la variante in oggetto, salvo le valutazioni da parte del C.R.U.;
Ciò premesso e rilevato, si esprime parere contrario per l'autorizzazione di che trattasi, in quanto l'intervento si pone in contrasto con le prescrizioni di cui al punto C.2. del suddetto decreto n. 987/D.R.U. del 22 dicembre 1993, compromettendo, per una parte sostanziale, la possibilità di ristudio richiesta dal predetto decreto e permanendo, tra l'altro, l'interesse pubblico alla sistemazione urbanistica della zona che si reputa, come prescritto dal citato decreto, prevalente sugli interessi del richiedente.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, in diverso avviso della proposta del servizio 4/D.R.U. n. 18 del 17 aprile 2003, con il voto n. 135 del 28 maggio 2003 che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
La commissione relatrice in diverso avviso dell'ufficio propone l'approvazione del progetto in quanto:
-  lo strumento urbanistico sarà oggetto di imminente revisione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 e pertanto il ristudio della zona stralciata potrà essere opportunamente rinviato alla predetta fase;
-  inoltre considerata la modesta entità dell'intervento che comunque non aggrava il quadro insediativi complessivo dell'area interessata, si ritiene che eventuali verifiche di compatibilità geomorfologica, possano essere rinviate alle previste autorizzazioni di legge da parte del Genio civile nella fase esecutiva.
Per quanto precede è del parere di ritenere meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, la variante relativa alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, presentata dalla Terna del Gruppo Enel, con le prescrizioni di cui sopra";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 135 del 28 maggio 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge.

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 135 del 28 maggio 2003, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Belpasso, il progetto per la modifica dell'elettrodotto a 150 Kv S.ne Misterbianco - C.P. Paternò, di cui alla richiesta della soc. Terna del Gruppo ENEL in premessa citata.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 18 del 17 aprile 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  voto del C.R.U. n. 135 del 28 maggio 2003;
3)  delibera del C.C. di Belpasso n. 69 del 19 settembre 2001;
4)  piano tecnico delle opere costituito da:
-  corografia scala 1:25.000;
-  relazione tecnica costruttiva;
-  conduttore a corda di alluminio-acciaio diam. 22.8 mm.;
-  capacità di trasporto;
-  corda di guardia di acciaio diam. 10,5 mm.;
-  schema sostegno tipo "L" con mensole per catene in sospensione;
-  schema di sostegno tipo "C" con mensole per catene in amarro;
-  isolatori cappa e perno di tipo normale in vetro temprato;
-  isolatori cappa e perno di tipo antisale in vetro temprato;
-  armamento sospensione semplice conduttore all. acc. diam. 22.8 mm.;
-  armamento sospensione doppia conduttore all. acc. diam. 22.8 mm.;
-  armamento amarro doppio conduttore all. acc. diam. 22.8 mm.;
-  armamento sospensione corda di guardia;
-  fondazione di classe "Cs" tipo 3,00;
-  fondazione di classe "Cr" tipo 1,70;
5)  piano particellare con indicazione vecchio e nuovo tracciato elettrodotto - scala 1:2000;
6)  cartografia con indicazione vecchio e nuovo tracciato elettrodotto - scala 1:10000;
7)  stralcio tav. 4/b del piano regolatore generale del comune di Belpasso con indicazione nuovo tracciato elettrodotto.

Art. 3

La soc. Terna S.p.A. del gruppo Enel, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La soc. Terna S.p.A. del Gruppo Enel ed il comune di Belpasso sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1585)
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DECRETO 10 giugno 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di San Teodoro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Visto la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n.267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legislativo n.180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota n. 1032 del 3 aprile 2002, con la quale il sindaco del comune di S. Teodoro ha chiesto di apportare, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41, modifiche ed integrazioni al piano straordinario, in considerazione degli interventi di consolidamento effettuati nell'area meridionale dell'abitato classificata a rischio di frana molto elevato, allegando successivamente copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, redatto dal geol. G. Torre, e studio geologico per la revisione del piano straordinario, redatto dal geol. G. Ciancio;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 2491 del 7 aprile 2003, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione tecnica prodotta dal comune di S. Teodoro, ritiene che si possa procedere all'aggiornamento del piano straordinario per il territorio comunale di S. Teodoro;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di S. Teodoro (ME) con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto, della pericolosità e del rischio idrogeologico in scala 1/10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di S. Teodoro, l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.26.1581)
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DECRETO 18 giugno 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Licata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dallo art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il foglio datato 3 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60151 dell'8 ottobre 2002, con il quale la ditta Moncada Costruzioni s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Durrà nel territorio del comune di Licata;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 64097 del 24 ottobre 2002, con la quale è stato richiesto al comune di Licata l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Visto il foglio datato 28 aprile 2003, con il quale la ditta Moncada s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato, prot. n. 24570 del 10 aprile 2003;
Vista la delibera consiliare n. 21 del 26 febbraio 2003, con la quale il comune di Licata ha individuato le aree del territorio comunale idonee alla localizzazione di parchi eolici;
Vista la delibera consiliare n. 43 del 23 aprile 2003, con la quale il comune di Licata ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento limitatamente alle previsioni progettuali interne alle localizzazioni di cui alla delibera n. 21 del 26 febbraio 2003;
Vista la nota prot. n. 2265 del 17 aprile 2003, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, nei soli riguardi tecnico-forestali riferiti alla tutela idrogeologica, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 10144/2002 del 14 novembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha restituito il progetto in quanto il territorio del comune di Licata non ricade tra quelli soggetti alla normativa sismica;
Visto il parere n. 31 del 20 maggio 2003, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che la ditta Moncada Costruzioni s.r.l., avente sede legale in Agrigento - Villaggio Mosè, via Pastore n. 6, ha individuato in una porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Licata, un sito idoneo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica);
-  che il terreno scelto per la realizzazione della centrale eolica in questione, ricade in contrada Monte Durrà ed è individuabile catastalmente nel catasto terreni al foglio di mappa 21, particella 109; al foglio di mappa 13, particelle 223, 41, 102, 121 e 113; foglio di mappa 12, particelle 37, 40, 34 e 35; foglio di mappa 14, particelle 113, 121, 83, 57, 93, 32, 27, 20 e 126; foglio di mappa 5, particelle 155, 37, 81, 124, 125, 48, 31 e 196; foglio di mappa 4, particelle 281, 38, 179, 166 e 67, del comune di Licata;
-  che negli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Licata il terreno scelto risulta destinato a zona E, verde agricolo;
-  che il terreno è identificabile anche nella carta tecnica regionale di Agrigento, in scala 1:10.000, sezione n. 637150, è compreso al foglio 637 (Canicattì) e sezione n. 642030 al foglio n. 642 (Licata) con precise coordinate geografiche e chilometriche: coordinate geografiche (orientamento M. Mario) long. 13° 51' 30" E - Lat. 37° 11' 00"N - coordinate chilometriche proiezione Gauss-Boaga - orientamento M. Mario, Fuso est N.4116075 E.398925;
-  che tale terreno, situato a nord rispetto alla S.S. 115 sud-occidentale sicula che da Agrigento va verso Licata, ad una distanza di circa Km. 4-5 da essa. L'andamento orografico è costituito da una vallata (Vallone Secco) dove a nord si erge Monte Durrà; a sud Cozzo Marotta; a ovest Cozzo Cipolla; a est Monte Sant'Angelo, in cui le quote altimetriche variano da circa mt. 350 s.l.m., nelle zone più basse, a circa mt. 460 s.l.m. nelle zone più alte, dove trovano, secondo uno studio approfondito della rosa dei venti che ha consentito di determinare potenzialmente la posizione ideale, la dislocazione degli aerogeneratori. Le località sopra citate risultano le più alte rispetto alla zona circostante, dove l'unico rilievo è costituito dalla vicina montagna denominata "Monte Giafaglione" ad una distanza di circa mt. 1.000, ad una quota altimetrica di mt. 674 s.l.m., nel punto più alto, che sicuramente non influisce e non interferisce sull'andamento dell'azione del vento. La zona risulta costituita da una scarsa vegetazione bassa del tipo "macchia mediterranea" in considerazione della natura rocciosa del sito, mentre le zone più a valle sono caratterizzate da una vegetazione agricola di varia natura, dal vigneto all'uliveto, agli agrumi ed ai frutteti;
-  che l'accesso a tale terreno ubicato in contrada Monte Durrà (località Vallone Secco) avverrà percorrendo la S.S. 115 sud-occidentale sicula, in direzione di Licata. Una volta giunti al bivio di Palma di Montechiaro, percorrere Km. 4 ed imboccare il bivio per Campobello di Licata, dove dopo circa Km. 7 si arriva in località "Vallone Secco". Il sito si può facilmente raggiungere da Licata, percorrendo per circa Km. 10 la statale n. 123 Licata-Campobello di Licata;
-  che su tale terreno verranno installate:
a)  n.  38 turbine eoliche da 750 Kw.;
b)  n.  38 cabine di macchina;
c)  n.    1 cabina di consegna;
d)  n.    1 torre anemometrica;
-  che l'impianto eolico prevede anche la realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche, consistenti in:
Opere civili
1)  La realizzazione delle piastre di fondazione delle macchine eoliche, delle cabine elettriche di macchina prefabbricate e della cabina di impianto/consegna del l'energia prodotta le cui dimensioni strutturali e le relative armature da adottare durante l, saranno determinate in fase di calcolo statico.
2)  La realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori le cui dimensioni strutturali saranno determinate in fase di calcolo statico.
3)  La strada interna di servizio per consentire l'accesso e la manutenzione dell'impianto.
Opere elettromeccaniche
1)  Installazione degli aerogeneratori.
2)  Installazione della torre anemometrica.
3)  L'esecuzione dei collegamenti elettrici e della rete di terra.
4)  Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo;
-  che nella progettazione e definizione del lay-out dell'impianto, sono stati osservati i seguenti criteri:
-  ubicazione delle macchine ad una distanza dal ciglio delle strade pubbliche maggiore di metri 100;
-  ubicazione delle macchine ad una distanza da fabbricati maggiore di metri 100;
-  disposizione delle macchine ad una distanza reciproca tale da non ingenerare o minimizzare le diminuzioni di rendimento;
-  adattamento alle condizioni orografiche e morfologiche del terreno sul quale verrà realizzato l'impianto;
-  che ciascun aerogeneratore avrà una media portata di Kw. 750, e sarà composto principalmente da un rotore tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro con mozzo rigido in acciaio, di diametro pari a m. 50, posto sopra vento ad una torre di sostegno tubolare tronco-conica, di altezza pari a m. 50;
-  che ad ogni aerogeneratore verrà assegnata una cabina prefabbricata di macchina, in cui si posizioneranno tutti i dispositivi elettrici di controllo locale, i quadri elettrici ed il trasformatore BT/MT, avente dimensioni di m. 4,00xm. 2,50 (mq. 10,00)xm. 2,50, pari ad un volume di mc. 25,00, la cui finitura delle pareti si eseguirà con intonaco per esterni del tipo "Li Vigni" o "Terranova"; di colore a tinta chiara;
-  che la cabina di consegna all'ENEL dell'energia elettrica prodotta dalle macchine avrà dimensioni di m. 4 x m. 2,50 x 2,50 (mq. 27,00) ed un'altezza di m. 2,50, pari ad un volume di mc. 25,00 e sarà divisa in tre vani, così suddivisi:
-  locale ENEL (contenente le apparecchiature elettromeccaniche dell'ENEL);
-  locale misura (contenente i gruppi di misura dell'ENEL per la contabilizzazione dell'energia prodotta dall'impianto);
-  locale a disposizione;
-  che la torre anemometrica, con struttura tubolare metallica controventata da una serie di tiranti ancorati ad opportuni blocchi interrati in calcestruzzo, avrà un'altezza di m. 45 e consentirà di monitorare la producibilità delle singole macchine;
-  che in corrispondenza di ciascun aerogeneratore verrà realizzata una piazzola di m. 10,30 x m. 12,00 (mq. 123,60), per la quale è prevista la finitura con uno strato in pietrisco stabilizzato dello spessore di m. 0,10, onde poter effettuare agevolmente le necessarie operazioni di controllo e/o manutenzione;
-  che l'area circostane la singola piazzola verrà ricondotta allo stato primitivo, prevedendo il riporto di terreno vegetale, la semina e l'eventuale piantumazione di cespugli ed essenze tipiche della flora mediterranea;
-  che sulle superfici inclinate dei fronti di scavo, precisamente nei punti in cui verranno superate altezze di m. 1,50, si collocherà una stuoia drenante e geotessile, allo scopo di evitare lo sviluppo di vegetazione superflua e, nel contempo, contenere l'effetto erosivo delle acque piovane dilavanti;
-  che la sede stradale avrà una larghezza di m. 4,00, con l'aggiunta di due banchine laterali di m. 0,50 ciascuna, e verrà realizzata in massicciata tipo "Mac Adam", composta da uno strato di fondazione in stabilizzato di circa cm. 15 e da uno strato finale superiore di finitura/usura in pietrisco stabilizzato di circa cm. 10, in adeguamento alle strade carrarecce esistenti nelle immediate vicinanze, per consentire un diretto rapporto cromatico, tipologico ed ambientale, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del luogo;
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale del l'opera;
Considerato:
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse e di pubblica utilità, determinando sviluppi occupazionali, direttamente o indirettamente;
-  che lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, come quella eolica ma anche solare, idroelettrica o generata da biomasse, non causa emissioni dannose per l'atmosfera, contribuendo al rispetto dell'ambiente, nell'ottica delle azioni previste nel protocollo di Kyoto '97;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Durrà, in porzione del territorio della provincia di Agrigento, nel comune di Licata (AG) ad opera della ditta Moncada Costruzioni s.r.l., con sede legale ad Agrigento, via Pastore n. 6 - 92100 Villaggio Mosè, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, alle condizioni espresse nella delibera di consiglio comunale n. 43 del 23 aprile 2003 in premessa citata, precisamente con l'esclusione degli aerogeneratori n. 1 e n. 2.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 31 del 20 maggio 2003, reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge re gionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 31 del 20 maggio 2003, reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ed alle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato in variante allo strumento urbanistico generale del comune di Licata, il progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Durrà, ad opera della ditta Moncada Costruzioni s.r.l..

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 31 del 20 maggio 2003, dell'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  delibera del consiglio comunale di Licata n. 43 del 23 aprile 2003;
 3)  elab. 1  - relazione tecnica; 
 4)  tav. 2  - stralcio carta I.G.M.; 
 5)  tav. 2A  - stralcio aerofotogrammetrico; 
 6)  tav. 2B  - stralci catastali; 
 7)  tav. 2C  - cartografia con indicazione di progetto; 
 8)  tav. 3  - planimetria generale con sovrapposizione catastale; 
 9)  tav. 4  - planimetria generale di progetto con indicazione strade esistenti e da realizzare con relative sezioni; 
10)  tav. 5/1  - tracciato stradale con caratteristiche geometriche tratto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9; 
11)  tav. 5/2  - tracciato stradale con caratteristiche geometriche tratto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20; 
12)  tav. 5/3  - tracciato stradale con caratteristiche geometriche tratto 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30; 
13)  tav. 5/4  - tracciato stradale con caratteristiche geometriche tratto 33, 34, 35, 36, 37 e 38; 
14)  tav. 5/5  - tracciato stradale con caratteristiche geometriche tratto 31 e 32; 
15)  tav. 5A1  - profilo stradale tratto P3 torre 1, tratto P4 torre 2; 
16)  tav. 5A2  - profilo stradale tratto P2 torre 3, 4, 5 e 6, tratto P1 torre 9; 
17)  tav. 5A3  - profilo stradale tratto P5 torre 10 e 11, tratto P7 torre 16, 17 e 18; 
18)  tav. 5A4  - profilo stradale tratto P6 torre 19 e 20, tratto P8 torre 24, tratto P11 torre 25; 
19)  tav. 5A5  - profilo stradale tratto P9 torre 27, 28, 29 e 30, tratto P10 torre 33 e 34; 
20)  tav. 5B  - particolare sede stradale; 
21)  tav. 6  - particolare torre anemometrica; 
22)  tav. 7A  - planimetria generale rete elettrica interconnessione aerogeneratori; 
23)  tav. 7B  - planimetria generale rete elettrica interconnessione aerogeneratori; 
24)  tav. 7/1  - planimetria sottostazione AT/MT, opere elettromeccaniche, civili e impianto terra; 
25)  tav. 8  - particolari aerogeneratore; 
26)  tav. 9  - piante e sezioni piazzola tipo aerogeneratore; 
27)  tav. 9A  - piante e sezioni box cav di consegna lato utente; 
28)  tav. 9B  - piante e sezioni box cav servizi Terna; 
29)  tav. 9C  - piante e sezioni box cav a piede torre; 
30)  tav. 10  - schema unifilare sezione consegna rete AT e carpenteria scomparti MT; 
31)  tav. 11  - schema unifilare sezione piede torre e carpenteria scomparti MT; 
32)  tav. 12  - isofone; 
33)  elab. 13  - relazione geologico-tecnica; 
34)  elab. 14  - screening ambientale. 


Art. 3

La ditta Moncada Costruzioni s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione del l'opera in argomento ed in particolare i previsti nulla osta in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La ditta Moncada Costruzioni s.r.l ed il comune di Licata sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1584)
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DECRETO 20 giugno 2003.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale di Lipari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Premesso che:
-  con foglio n. 29440 del 26 agosto 2002, assunto al protocollo di quest'Assessorato al n. 51011 del 27 agosto 2002, il comune di Lipari ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 9 agosto 2002 avente ad oggetto "Deroga alla lett. b) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 - Progetto di lotto di completamento dell'ospedale di Lipari";
-  con ulteriore foglio prot. n. 36118 del 14 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 63130 del 21 ottobre 2002, lo stesso comune ha trasmesso la delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002 con la quale, nel dichiarare nulla la precedente deliberazione n. 54/02 in quanto assunta in assenza della prescritta maggioranza dei consiglieri, è stata riproposta la richiesta per la deroga ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 relativamente al progetto lotto di completamento dell'ospedale di Lipari;
-  con nota prot. n. 66384 del 7 novembre 2002 l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione in precedenza acquisita;
Visto il foglio prot. n. 37613 dell'11 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70231 del 22 novembre 2002, con il quale il comune di Lipari ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la citata nota prot. n. 66384 del 7 novembre 2002;
Vista la delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Lipari ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente al progetto lotto di completamento dell'ospedale di Lipari;
Vista la nota prot. n. 801 del 5 dicembre 2002 con cui l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 39 del 3 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  La richiesta di deroga e la variante urbanistica sono finalizzate alla realizzazione del progetto che, come si evince dalla relazione tecnica, prevede la demolizione del corpo F dell'attuale ospedale e la costruzione, al suo posto, di un nuovo corpo di fabbrica ("Nuovo corpo F") esattamente simmetrico al corpo E di recente costruzione. Si prevede inoltre la realizzazione di un altro corpo di fabbrica (denominato Nuovo corpo H) ...simmetrico al corpo G già realizzato.
La necessità di demolire un corpo di fabbrica già esistente e di realizzarne due nuovi deriva dall'attuale non adeguatezza del presidio alle normative vigenti in campo sanitario.
La suddetta aggiunta di nuovi corpi di fabbrica ed il conseguente incremento di volumetria, tuttavia non comporta un aumento di posti letto e pertanto il carico urbanistico esistente non subisce alcuna modifica.
Il progetto di completamento della struttura ospedaliera di Lipari, da realizzare su un lotto di terreno confinante su tre lati con strutture abitative e sull'ultimo con la pista elisoccorso, prevede una densità edilizia territoriale di 3,52 mc./mq. e ricade in un'area entro la fascia dei 500 mt. dalla battigia in cui l'indice di densità territoriale massima, ai sensi dell'art. 15, lett. b, della legge regionale n. 78/76, è determinato in 0,75 mc./mq. Il complesso edilizio esistente, con una densità edilizia territoriale di 2,98 mc./mq., supera già tale prescrizione di legge e pertanto l'aumento di cubatura prevista dal progetto è pari al 18,40%.
-  La realizzazione del progetto che consente, tra l'altro, di evitare alcuni espropri di prima abitazione riveste carattere di primaria importanza per la tutela della salute pubblica dei residenti dell'isola di Lipari e dei numerosi turisti e visitatori e pertanto l'opera riveste carattere di preminente interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere che la deroga all'indice di densità territoriale per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale, richiesta dal comune di Lipari ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come sostituito dallo art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001, giusta delibera di consiglio comunale n. 57 del 9 agosto 2002, sia assentibile ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come modificato dal comma 10 della citata norma della legge regionale n. 6/2001, salvo il concerto da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
...Omissis...";
Visto il voto n. 46 del 18 dicembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 39 del 3 dicembre 2002, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U., ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga, ai sensi dell'art. 16, legge regionale n. 71/78, come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, a quanto previsto dalla lett. b), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale di Lipari;
Vista la nota n. 2570 del 15 gennaio 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dal comma 10, dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 1680 del 4 giugno 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 35431 del 9 giugno 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere favorevole n. 3688 del 16 aprile 2003 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica limitatamente agli adempimenti previsti dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Lipari con delibera n. 57 del 12 settembre 2002 è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. b), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale di Lipari.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 39 del 3 dicembre 2002 dell'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  voto C.R.U. n. 46 del 18 dicembre 2002;
3)  delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002;
4)  nota prot. n. 1680 del 4 giugno 2003 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e relativo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ad essa allegato.

Art. 3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti la variante al vigente programma di fabbricazione da definirsi a cura del competente servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Lipari è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1615)
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DECRETO 24 giugno 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Lipari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che:
-  con foglio n. 29440 del 26 agosto 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 51011 del 27 agosto 2002, il comune di Lipari ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 9 agosto 2002, avente ad oggetto "deroga alla lett. b) del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, progetto di lotto di completamento dell'ospedale di Lipari";
-  con ulteriore foglio prot. n. 36118 del 14 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 63130 del 21 ottobre 2002, lo stesso comune ha trasmesso la delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002, con la quale, nel dichiarare nulla la precedente deliberazione n. 54/02, in quanto assunta in assenza della prescritta maggioranza dei consiglieri, è stata riproposta la richiesta per la deroga, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto lotto di completamento dell'ospedale di Lipari;
-  con nota prot. n. 66384 del 7 novembre 2002 l'U.Op. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione in precedenza acquisita;
Visto il foglio prot. n. 37613 dell'11 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70231 del 22 novembre 2002, con il quale il comune di Lipari ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la citata nota prot. n. 66384 del 7 novembre 2002;
Vista la delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Lipari ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. b) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente al progetto lotto di completamento dell'ospedale di Lipari;
Vista la certificazione del segretario comunale in data 8 novembre 2002, sull'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della delibera consiliare n. 57/2002 e sull'inesistenza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 19682 dell'1 agosto 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. n. 1266/u del 2 maggio 2002, ai sensi dell'art. 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
Visto il decreto n. 780 del 20 giugno 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Lipari è stata concessa la deroga all'indice di densità territoriale per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale;
Vista la proposta di parere n. 39 del 3 dicembre 2002 resa dall'U.O.4.1 di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Lipari è in atto dotato di un piano di fabbricazione approvato da questo Assessorato con decreto n. 214 del 28 novembre 1979, i cui vincoli risultano scaduti, per effetto delle proroghe previste dalle leggi regionali n. 15/91 e n. 9/93, a far data dal 31 dicembre 1993;
-  con delibera n. 57/2002 sono state attivate le procedure della variante urbanistica e della deroga ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  a seguito di regolare pubblicazione della citata delibera di consiglio comunale n. 57/2002, nessuna osservazione e/o opposizione è stata presentata avverso la stessa;
-  il progetto è stato regolarmente sottoposto al prescritto preventivo nulla osta, ex art. 13 della legge n. 64/74, all'ufficio del Genio civile di Messina che ha espresso parere favorevole a condizioni;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
-  è stato acquisito il nulla osta con prescrizioni dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina;
Considerato che:
-  la richiesta di deroga e la variante urbanistica sono finalizzate alla realizzazione del progetto che, come si evince dalla relazione tecnica, prevede la demolizione del corpo F dell'attuale ospedale e la costruzione, al suo posto, di un nuovo corpo di fabbrica (Nuovo corpo F) esattamente simmetrico al corpo E di recente costruzione. Si prevede inoltre la realizzazione di un altro corpo di fabbrica (denominato Nuovo corpo H) ...simmetrico al corpo G già realizzato.
La necessità di demolire un corpo di fabbrica già esistente e di realizzarne due nuovi deriva dall'attuale non adeguatezza del presidio alle normative vigenti in campo sanitario.
La suddetta aggiunta di nuovi corpi di fabbrica ed il conseguente incremento di volumetria, tuttavia non comporta un aumento di posti letto e pertanto il carico urbanistico esistente non subisce alcuna modifica.
Il progetto di completamento della struttura ospedaliera di Lipari, da realizzare su un lotto di terreno confinante su tre lati con strutture abitative e sull'ultimo con la pista elisoccorso, prevede una densità edilizia di 3,52 mc./mq. e ricade in un'area entro la fascia dei 500 mt. dalla battigia in cui l'indice di densità territoriale massima, ai sensi dell'art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76, è determinato in 0,75 mc./mq. Il complesso edilizio esistente, con una densità edilizia territoriale di 2,98 mc./mq., supera già tale prescrizione di legge e pertanto l'aumento di cubatura prevista dal progetto è pari al 18,40%;
-  la realizzazione del progetto che consente, tra l'altro, di evitare alcuni espropri di prima abitazione riveste carattere di primaria importanza per la tutela della salute pubblica dei residenti dell'isola di Lipari e dei numerosi turisti e visitatori e pertanto l'opera riveste carattere di preminente interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato è del parere:
-  che la deroga all'indice di densità territoriale per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale, richiesta dal comune di Lipari ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come sostituito dall'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001, giusta delibera di consiglio comunale n. 57 del 9 agosto 2002, sia assentibile ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come modificato dal comma 10, della citata norma della legge regionale n. 6/2001, salvo il concerto da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali;
-  che la variante al piano di fabbricazione, adottata con delibera di consiglio comunale n. 57 del 9 agosto 2002, per la realizzazione del progetto in epigrafe sia meritevole di approvazione subordinatamente al rilascio del nulla osta alla deroga di cui sopra";
Ritenuto di poter condividere la sopracitata proposta di parere limitatamente alla variante al piano di fabbricazione, tenuto conto che con proprio decreto n. 780 del 20 giugno 2003 è stata concessa la deroga all'indice di densità territoriale per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Lipari giusta delibera n. 57 del 12 settembre 2002, e in conformità alla proposta di parere n. 39 del 3 dicembre 2002 resa dall'U.O.4.1 di questo Assessorato, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Lipari, adottata con la citata deliberazione, relativamente al progetto per la realizzazione del lotto di completamento dell'ospedale di Lipari.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 39 del 3 dicembre 2002 dell'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 57 del 12 settembre 2002;
3)  parere dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 19682 dell'1 agosto 2002;
4)  parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali prot. n. 1266 del 2 maggio 2002;
5)  nulla osta igienico-sanitario prot. n. 274 del 14 febbraio 2002;
6)  progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:
-  relazione tecnica;
-  inquadramento territoriale: planimetria e profili stato di fatto;
-  planimetria e profili progetto;
-  planimetria individuazione impianti tecnologici;
-  pianta seminterrato stato di fatto;
-  pianta piano terra stato di fatto;
-  prospetti e sezioni A-A, B-B stato di fatto;
-  prospetti e sezioni C-C, D-D stato di fatto;
-  pianta seminterrato di progetto;
-  pianta piano terra di progetto;
-  pianta primo piano di progetto;
-  pianta coperture di progetto;
-  sezioni di progetto;
-  prospetti di progetto;
-  documentazione fotografica;
-  dichiarazioni del progettista;
7)  elaborati relativi alla variante urbanistica:
-  relazione tecnica;
-  tav. 05 programma di fabbricazione - attuale;
-  tav. 05 programma di fabbricazione - sostitutiva.

Art. 3

Il comune di Lipari è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.26.1614)
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DECRETO 25 giugno 2003.
Proroga delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Rometta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge regionale 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la nota sindacale prot. n. 9019/03 del 18 giugno 2003 del comune di Rometta, con la quale è stata richiesta la proroga ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 22/58 delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e s.m.i., relative al piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 46 del 3 luglio 2000;
Visto il parere n. 18 del 23 giugno 2003, formulato dall'U.O.4.1 del servizio 4/DRU, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  l'istanza formulata con la citata nota sindacale n.9019/2003, adduce, a sostegno della richiesta della proroga, motivi attinenti a particolari difficoltà e contingenze che hanno oggettivamente rallentato il procedimento formativo dello strumento urbanistico di che trattasi ed annesse prescrizioni esecutive, queste ultime adottate successivamente con delibera commissariale n. 1 del 19 febbraio 2003; in particolare si evidenzia in detta nota sindacale che il periodo di tempo intercorso tra l'adozione dello strumento urbanistico generale e quella delle prescrizioni esecutive, non può ritenersi imputabile ad inerzia comunale, tenuto conto che:
a)  del tempo impiegato per la quantità di numerose prescrizioni esecutive (n. 11) da parte dei progettisti dell'ufficio piano, e non ultimo del necessario parere dell'ufficio del Genio civile acquisito appena il 30 maggio 2002;
b)  il consiglio comunale si è dichiarato incompatibile all'adozione delle prescrizioni esecutive, giuste risultanze delle sedute in data 8 ottobre 2002 e 15 ottobre 2002;
c)  della predisposizione di numerose prescrizioni esecutive (n. 11) redatte in esecuzione alle direttive formulate a suo tempo dal consiglio comunale ed adottate dal commissario ad acta in data 19 febbraio 2003;
-  alla luce di quanto sopra rappresentato dal sindaco del comune di Rometta, l'istanza di proroga risulta adeguatamente motivata;
-  la decadenza delle misure di salvaguardia pregiudicherebbe l'attuazione dello strumento urbanistico adottato, vanificando il contenuto del medesimo;
-  la concessione della proroga delle misure di salvaguardia, fino al termine massimo di cinque anni, appare altresì atto legittimo, avendo a riguardo alle connessioni logiche e cronologiche intercorrenti tra quanto espresso dalle disposizioni in materia (ultima tra le quali l'art. 112 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2) nonché avendo riguardo a quanto reso dal C.G.A. con il parere n. 145 del 16 aprile 1996 (in tal senso costituiscono precedenti di questa amministrazione ad esempio il decreto n. 20/2000, il decreto n. 154/2001, con cui vengono prorogate rispettivamente le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici generali dei comuni di Palermo e Messina);
Per quanto sopra premesso e considerato, questa U.O.4.1. è del parere che le misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Rometta, adottato con delibera consiliare n. 46 del 3 luglio 2000, possano essere prorogate di anni uno e mesi sei, in relazione agli adempimenti da porre in essere nei termini di legge, sia da parte del comune che da parte di questo Assessorato".
Ritenuto di poter condividere il parere dell'U.O.4.1 del servizio 4/DRU n. 18 del 23 giugno 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 5 agosto 1958, le misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche relative al piano regolatore generale del comune di Rometta, adottato con delibera consiliare n. 46 del 3 luglio 2000, sono prorogate di anni uno e mesi sei.

Art. 2

Il comune di Rometta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 2003.
  SCIMEMI 

(2003.27.1702)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE 16 giugno 2003.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per l'area della dirigenza. - Integrazioni e modifiche alla circolare applicativa prot. n. 18878 del 28 giugno 2000.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - PRESIDENTE - UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
A TUTTI GLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI - UFFICI DEL PERSONALE E CONTABILITÀ
A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI
A TUTTE LE RAGIONERIE CENTRALI PER GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PER LA REGIONE SICILIANA 

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - SEGRETERIE REGIONALI
A seguito del primo C.C.R.L. per l'area della dirigenza ex decreto presidenziale n. 10/2001 e quindi della contestuale separazione delle aree contrattuali, si modifica e si integra la circolare applicativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale, prot. n. 18878 del 28 giugno 2000, con le disposizioni che qui di seguito si impartiscono.
L'art. 23, comma IV, della legge regionale n. 10/2000 dispone che il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito "per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale".
Alla luce di tale disposizione emerge che il predetto rapporto può essere costituito nei confronti di quei dirigenti non preposti alla titolarità di uffici dirigenziali, ma i cui contratti abbiano ad oggetto solo ed esclusivamente incarichi di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale, sempre che lo svolgimento degli stessi non comporti l'esercizio di quelle funzioni in presenza delle quali è assolutamente preclusa la costituzione del rapporto di lavoro in regime di part-time.
L'art. 32 del C.C.R.L. sopra citato, invece, espressamente contempla l'ipotesi del rapporto di lavoro a tempo parziale in favore di quei dirigenti che sottoscrivano contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Pertanto, individuate le condizioni necessarie ed inderogabili per consentire la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai dirigenti interessati, si ritiene opportuno impartire le necessarie disposizioni di carattere tecnico in ordine alla formalizzazione dei relativi contratti di lavoro nonché alla attribuzione di tali competenze.
In ossequio al disposto della legge regionale n. 10/2000 in materia di assegnazione ai dirigenti generali della gestione delle risorse umane, organizzative e finanziarie, competente alla formalizzazione dei contratti di lavoro a tempo parziale e dei contestuali decreti approvativi è il dirigente generale o responsabile di ufficio preposto al dipartimento o all'ufficio presso il quale il dirigente interessato alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presta servizio, o in caso di assegnazione presso strutture diverse da un dipartimento competente è il titolare del relativo potere di contrattualizzazione.
Infatti, in tal modo ciascun dirigente generale o responsabile d'ufficio, in quanto contraente nel negozio già sottoscritto con il dirigente che chiede la predetta trasformazione, è l'unico soggetto titolato ad effettuare le necessarie ed attente valutazioni di tutti gli elementi e condizioni che concorrono alla costituzione del rapporto dì lavoro a tempo parziale nonché le relative modalità di articolazione della prestazione di servizio a tempo ridotto in armonia con gli obiettivi e i programmi da realizzare nella struttura interessata.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con i dirigenti, già in corso, sarà cura del dirigente generale, del responsabile d'ufficio o del titolare del potere di contrattualizzazione, effettuare, entro 10 giorni dalla ricezione della presente circolare, un esame dei predetti contratti verificando la permanenza delle condizioni e di tutti gli elementi sopra citati in presenza dei quali si è provveduto alla costituzione del rapporto di lavoro citato, proponendo eventualmente al dirigente interessato le eventuali modifiche ritenute indispensabili e provvedendo direttamente, in caso di accettazione, alla stipula di un nuovo contratto o di un atto aggiuntivo, che dovrà contemplare anche una scadenza in relazione alla durata del contratto di conferimento dell'incarico del quale è beneficiario il dirigente interessato.
Per quanto concerne il trattamento economico riservato ai dirigenti in rapporto di lavoro a tempo parziale, si applica il principio di proporzionalità a tutte le voci di cui si compone la struttura retributiva dirigenziale di cui all'art. 35 del C.C.R.L. per l'area della dirigenza ex decreto presidenziale n. 10/2001, ferma restando la piena autonomia decisionale dei dirigenti generali o dei responsabili di uffici riguardo la misura dell'eventuale corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione, ovviamente sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali nonché della correlatività tra il trattamento economico accessorio, le funzioni attribuite e le connesse responsabilità, così come dispone l'art. 13 della legge regionale n. 10/2000.
Con riguardo all'attività di coordinamento propria del dipartimento del personale, sarà cura degli uffici del personale competenti trasmettere tempestivamente copia conforme dei contratti di lavoro a tempo parziale e dei contestuali decreti approvativi, al fine di provvedere all'aggiornamento annuale del contingente, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli uffici in indirizzo daranno massima diffusione, a tutto il personale degli uffici centrali e periferici, della presente circolare.
  L'Assessore: COSTA 

(2003.26.1590)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 24 luglio 2003, n. 330.
Modalità applicative del Regolamento CE n. 1493/99 e segg. - Campagna 2003/2004.


AL DIPARITMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO FORESTE
ALL'AREA III - SERVIZI 4, 6, 7, 8, 9, 10 E 11 DEL I DIPARTIMENTO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AL SERVIZIO REGIONALE REPRESSIONE FRODI VINICOLE
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE CONDOTTE AGRARIE
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALL'ISTITUTO REGIONALE VITE VINO
AGLI OSSERVATORI PER LE MALATTIE DELLE PIANTE
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
ALL' ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANA
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI


Le modalità e gli adempimenti previsti dalla circolare n. 316 del 12 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 6 settembre 2002, per il conferimento delle uve da parte dei produttori e per la presentazione dei catastini soci consuntivi da parte delle cooperative cantine sociali, nelle more dell'imminente apertura degli sportelli AGEA-Regione e dei conseguenti obblighi di aggiornamento dello schedario viticolo da parte dei viticoltori, sono estesi alla campagna 2003/2004.
Relativamente all'invio da parte delle cooperative cantine sociali dei catastini soci preventivi, il termine per la presentazione è fissato al 31 luglio 2003, così come già indicato nella nota n. 2737 del 12 giugno 2003 inviata alle suddette cantine dall'unità operativa 29 - repressione frodi vinicole di questo servizio V.
Inoltre, poiché il termine previsto per la definizione delle istruttorie relative alle istanze di regolarizzazione degli impianti di vigneti irregolari è stato prorogato al 31 luglio 2004, i produttori che intendono commercializzare uve provenienti da superfici vitate non regolari potranno farlo a condizione che abbiano presentato domanda di regolarizzazione agli ispettorati.
A tale proposito coloro che intendono conferire le uve a cantine e che non siano già in possesso del provvedimento di regolarizzazione emanato dall'IPA competente, potranno farlo a condizione che producano alle stesse cantine autodichiarazione relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, con l'indicazione della superficie interessata e dei relativi riferimenti catastali, nonché copia della dichiarazione delle superfici vitate.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 

(2003.30.1912)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 29/AG.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro da autorizzare limitatamente alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2000.


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  al paragrafo 10) Applicazione della regola del "de minimis" sostituire, al 3° comma, l'importo "1.000.000 euro" con l'importo "100.000 euro";
-  al modello allegato 1 - Conferma:
-  a pag. 94, terz'ultimo rigo, la dichiarazione "- nè tali posti sono stati creati entro tre anni del completamento dell'investimento come sopra individuato;" deve intendersi "- nè tali posti sono stati creati entro tre anni dal completamento dell'investimento come sopra individuato";
-  a pag. 95, 11° rigo, la dichiarazione "nonché tali posti sono stati creati entro tre anni del completamento dell'investimento come sopra individuato;" deve intendersi "nonché tali posti sono stati creati entro tre anni dal completamento dell'investimento come sopra individuato;"
-  a pag. 95, 14° rigo, la dichiarazione "che il settore di appartenenza dell'impresa non rientra tra i settori per i quali è applicabile la regola del "de minimis" così come individuati dall'art. 1 del Regolamento C.E. n. 69/2001 [c];" deve intendersi "che il settore di appartenenza dell'impresa non rientra tra i settori per i quali non è applicabile la regola del "de minimis" così come individuati dall'art. 1 del Regolamento C.E. n. 69/2001 [c]".
(2003.30.1881)
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CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 30/AG.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro autorizzati.


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 4 luglio 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  al paragrafo 4) -  Controlli e sanzioni, al 10° rigo sono soppresse le parole: "(cfr. punto 8)";
-  al modello allegato - Sgravi autorizzati, a pag. 103, 14° rigo, la dichiarazione "-  nè tali posti sono stati creati entro tre anni del completamento dell'investimento come sopra individuato;" deve intendersi "-  nè tali posti sono stati creati entro tre anni dal completamento dell'investimento come sopra individuato;".
(2003.30.1881)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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