REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto del Comune di Sant'Alfio

Lo statuto del Comune di Sant'Alfio è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993. Si ripubblica il nuovo testo adottato con delibera del consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2003.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Comune

1.  Il Comune di Sant'Alfio è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione e dalle norme del presente statuto.
2.  Il Comune di Sant'Alfio ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendano al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali.
3.  Il Comune di Sant'Alfio adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparziabilità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4.  Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
Art. 2
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sant'Alfio.
Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma è costituito da una corona e da uno scudo con banda divisoria con tre corone nella parte superiore e nella parte inferiore il castagno dei cento cavalli con lo sfondo dell'Etna.
Art. 3
Funzioni del Comune

1.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4.  Il Comune è impegnato a promuovere tutte le azioni necessarie a superare ogni discriminazione.
Art. 4
Partecipazione - informazione e accesso alle strutture

1.  Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari d'interessi collettivi, come espressione della comunità locale, a concorrere nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione.
2.  Il Comune, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento, consulterà i cittadini più direttamente interessati sulle scelte amministrative di maggiore rilievo che li coinvolgano direttamente.
3.  Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente statuto.
4.  Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
5.  Il Comune riconosce il rilievo ed il valore sociale dell'associazionismo e della partecipazione popolare all'attività delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità e sulla base dei criteri previsti nel regolamento, la sostiene e la incentiva, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti e servizi dell'ente.
6.  Il Comune può affidare, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, la gestione di servizi alle associazioni rappresentative di cittadini direttamente interessati e alle formazioni sociali, non aventi scopo di lucro.
7.  Il Comune riconosce l'importanza della partecipazione dei cittadini della Unità europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine essi sono parificati ai cittadini. Il regolamento potrà prevedere l'istituzione di specifiche consulte.
Art. 5
Collaborazione con altri enti

1.  Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti pubblici.
2.  Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere di interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3.  Per la gestione di ogni nuovo compito, funzione o servizio attribuito da leggi o da provvedimenti amministrativi il Comune dovrà preventivamente valutare l'opportunità di utilizzare una della forme di gestione associata e, solo a seguito di una motivata valutazione negativa, realizzerà una gestione in forma non associata.
Art. 6
Gestione dei servizi

1.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.
2.  Nella gestione dei servizi, il Comune di norma utilizza la forma della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. L'ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.
Titolo II
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 7
Gli organi

1.  Sono organi politici del Comune il consiglio comunale, il presidente, la giunta e il sindaco.
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 8
Ruolo e competenze generali

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento.
Art. 9
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.
3.  Ogni consigliere comunale, con la procedura prevista dal regolamento esercita i diritti riconosciuti dalla legge.
4.  Il regolamento disciplina sia la procedura di esercizio dei diritti dei consiglieri che, compatibilmente con l'ordinamento, i mezzi coercitivi per il loro reale soddisfacimento.
5.  I consiglieri hanno diritto di richiedere, mensilmente, che sia loro fornito l'elenco delle determinazioni adottate nell'ultimo mese.
Art. 10
Doveri del consigliere comunale

1.  I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2.  I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Sono inclusi tra i provvedimenti normativi o di carattere generale gli strumenti urbanistici attuativi.
3.  L'obbligo di cui al precedente comma si estende alle commissioni. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della giunta comunale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle vigenti leggi.
Art. 11
Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1.  Il consigliere comunale decade dalla carica se, senza giustificata ragione, da produrre preventivamente o entro il mese successivo al segretario comunale, non partecipa a tre sedute consiliari consecutive o per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
2.  Il procedimento è disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 12
Poteri del consigliere comunale

1.  Il consigliere comunale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal regolamento del consiglio comunale.
2.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato con le procedure previste dal regolamento di accesso agli atti.
3.  Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 13
Gruppi consiliari

1.  I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti, salvo il caso di lista che ottenga alle elezioni un solo seggio.
2.  Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze globali dei gruppi e la loro consistenza numerica.
3.  E' istituita la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal regolamento.
4.  La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del consiglio, di delibera del calendario, degli argomenti delle riunioni del consiglio, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento dell'attività delle commissioni. In caso di contrasti la decisione spetta al presidente del consiglio.
Art. 14
Il consiglio comunale - poteri

1.  Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
2.  L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3.  Il consiglio comunale adotta, sulla base della proposta presentata dalla giunta, il bilancio.
4.  Annualmente, unitamente alla deliberazione del conto consuntivo, il consiglio comunale verifica lo stato di attuazione del bilancio, anche per singoli settori.
Art. 15
Prima adunanza del consiglio comunale

1.  La prima adunanza del consiglio comunale concerne la convalida degli eletti, nonché l'elezione del presidente del consiglio comunale, la presentazione del vicesindaco e della giunta.
2.  Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio comunale fino all'avvenuta elezione del presidente del consiglio comunale.
3.  Il regolamento può dettare regole integrative per la convocazione e lo svolgimento di tale adunanza.
Art. 16
Elezione del presidente del consiglio comunale

1.  Subito dopo degli adempimenti previsti dal precedente articolo il consiglio comunale provvede, con deliberazione immediatamente esecutiva, all'elezione del proprio presidente, scegliendo fra uno dei consiglieri comunali. Per l'elezione si richiede il voto favorevole e palese della maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 17
I compiti del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori sulla base delle previsioni regolamentari. Assicura la formazione delle commissioni e coordina l'attività delle stesse e del consiglio comunale.
2.  Il presidente assicura che ogni tema posto all'esame del consiglio sia adeguatamente istruito. A tal fine egli può richiedere al sindaco o ai componenti la giunta competenti informazioni integrative, in particolare sulla base del parere espresso dalle commissioni e dell'esame effettuato dalla conferenza dei capigruppo. Il presidente del consiglio, sentiti i capogruppo, può rinviare ad altra riunione la trattazione di argomenti che non risultino istruiti in modo adeguato.
Art. 18
Principi fondamentali per la convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio comunale, cui compete, altresì, sentiti il sindaco, e di norma la conferenza dei capigruppo e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, stabilire l'ordine del giorno. Il presidente del consiglio comunale fissa il giorno e l'ora dell'adunanza.
2.  Il presidente del consiglio comunale deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di 20 giorni quando ne venga formulata richiesta da 1/5 di consiglieri o dal sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
3.  In caso di urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare il consiglio stesso con un preavviso da notificare al domicilio dei consiglieri o alla loro residenza almeno 24 ore prima dell'adunanza.
4.  Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente del consiglio comunale il consiglio stesso provvede alla elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, fermo restando, previamente, l'esercizio del potere di surrogazione nella carica di consigliere, ove necessario.
Art. 19
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale, ove occorre, si articola in commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzio nale.
2.  Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale notizie, informazioni, dati e di disporre audizioni di terzi.
3.  Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, del presidente del consiglio comunale e degli assessori, nonché del segretario generale, del direttore generale, se nominato, dei dirigenti e degli amministratori e funzionari degli enti ed aziende dipendenti.
4.  Il regolamento stabilisce che il numero delle commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei presidenti delle singole commissioni.
Art. 20
Commissione permanente di controllo e di garanzia

1.  Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia, composta con criteri di proporzionalità, affidandone la presidenza ad uno dei consiglieri della minoranza.
2.  Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  La commissione può invitare qualsiasi persona che sia in grado di fornire elementi utili ai fini dell'attività.
4.  Il presidente è nominato attraverso una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri della minoranza.
Art. 21
Commissioni speciali e d'inchiesta

1.  Il consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione di commissioni consiliari speciali e d'inchiesta stabilendone la composizione con criterio proporzionale, nonché le specifiche competenze.
2.  La presidenza delle commissioni d'inchiesta è attribuita alla minoranza.
3.  Il presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri della minoranza.
Art. 22
Regolamento del consiglio comunale

1.  Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
2.  La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3.  Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del consiglio.
Capo II
Il sindaco
Art. 23
Sindaco

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività e alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
3.  Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4.  Il sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5.  In particolare egli:
a)  dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  convoca i comizi per i referendum comunali;
c)  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
d)  nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
e)  conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore generale:
f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali in base a esigenze effettive e verificabili.
6.  Il sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio comunale.
7.  Il sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comu nale.
8.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
9.  Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.
Art. 24
Il vicesindaco

1.  Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del sindaco, in caso di assenza o impedimento.
Capo III
La giunta comunale
Art. 25
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
4.  La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5.  La giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre al consiglio comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
6.  La giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
7.  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 26
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 4 assessori pari a quello fissato dalla legge di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2.  Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri o anche tra persone esterne al consiglio comunale, purché dotate dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3.  Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
6.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Titolo III
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IL DIFENSORE CIVICO
Capo I
Diritto di accesso e di informazione
Art. 27
Pubblicità degli atti amministrativi

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Art. 28
Diritto di accesso

1.  Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché di diritti di ricerca e di visura.
3.  Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili trattati dal Comune.
Capo II
Il difensore civico
Art. 29
Istituzione

1.  Al fine di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati, è istituito l'ufficio del difensore civico. La relativa funzione è esercitata in forma associata o mediante convenzione con altri comuni.
2.  Il regolamento stabilisce i requisiti, la specifica professionalità e le modalità di nomina per l'ufficio del difensore civico.
3.  Il difensore civico dura in carica per il tutto il mandato amministrativo. Il regolamento prevede e disciplina la decadenza dalla carica, cui provvede il consiglio comunale in caso di condanna penale per delitto non colposo, di sopravvenuta ineleggibilità, di sopravvenuta incapacità legale, ovvero in caso di abbandono dell'ufficio, nonché la sospensione dalle funzioni, che è disposta dalla stesso organo in caso di provvedimento giudiziale restrittivo della libertà personale.
4.  Il difensore civico all'atto della nomina si impegna a non partecipare come candidato a sindaco o a consigliere comunale alle prime elezioni immediatamente successive allo svolgimento del proprio mandato.
5.  Il consiglio comunale stabilisce i criteri di assegnazione di personale, di locali e dei mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.
Art. 30
Poteri e funzionamento del difensore civico

1.  Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti o anche omissioni di organi, uffici o servizi del Comune e delle aziende o enti da esso controllati. Svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal regolamento.
2.  Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini residenti e non residenti o di associazioni regolarmente costituite, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3.  Il consiglio comunale, la giunta, gli uffici dell'amministrazione locale e i dirigenti ad essi proposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utile allo svolgimento dei propri compiti.
4.  Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta con riferimento agli accertamenti espletati, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili o necessari. Il difensore civico può inviare apposite relazioni al consiglio comunale ed al sindaco aventi ad oggetto questioni specifiche di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
5.  Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
Capo III
Pari opportunità
Art. 31
Pari opportunità

1.  Il sindaco, la giunta ed il consiglio devono garantire pari opportunità alle donne e agli uomini nelle nomine, negli incarichi e nelle designazioni di loro competenza.
2.  A tal fine il Comune si impegna a realizzare condizioni di civile convivenza, superando ogni forma di discriminazione con specifica attenzione allo stato di gravidanza e maternità perseguendo una politica di pari opportunità ispirata al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere attraverso azioni positive.
Titolo IV
LA CONSULTAZIONE POPOLARE - I REFERENDUM
Capo I
Forme di consultazione popolare
Art. 32
Consultazioni

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa al metodo della consultazione dei cittadini. La consultazione dei cittadini può avvenire sia a richiesta dei cittadini, che delle forze sociali, che della giunta o del consiglio. Essa può, in ragione dei temi e della loro rilevanza, coinvolgere tutta la popolazione o essere limitata a singoli quartieri o a gruppi di cittadini. Le iniziative di consultazione sono indette dalla giunta sulla base delle previsioni contenute nello specifico regolamento.
2.  I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati, che ne fanno esplicita menzione.
3.  Le consultazioni possono avvenire sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni, anche attraverso strumenti telematici, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti delle associazioni e/o degli organismi di partecipazione.
Art. 33
Istanze, petizioni e proposte

1.  I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune nelle materie di rispettiva competenza con rife rimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni in ordine alle quali l'organo istituzionale adotta motivatamente le proprie determinazioni.
2.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo competente che decide nel merito entro 30 giorni dopo avere peraltro accertato la propria competenza.
3.  Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.
4.  Comitati di cittadini o di utenti di pubblici servizi comunali possono proporre all'amministrazione l'adozione di una carta dei diritti attinente a specifici ambiti o a specifici servizi erogati dall'amministrazione o alla cui erogazione essa partecipa.
5.  L'adozione della carta dei diritti spetta in ogni caso al consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati tenendo conto dei limiti delle competenze e delle risorse finanziarie dell'ente.
6.  L'autenticazione delle firme per le istanze, le petizioni e le proposte, di cui ai commi precedenti, avviene nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 34
Le consulte

1.  Il consiglio comunale può istituire apposite consulte aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni.
2.  Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico regolamento.
Art. 35
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Esso promuove la partecipazione dei ragazzi aventi età inferiore a 14 anni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3.  Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.
Capo II
I referendum
Art. 36
Referendum consultivo

1.  Il referendum popolare consultivo è indetto dal sindaco su materie di esclusiva competenza comunale, su iniziativa di almeno 200 elettori o dei 2/3 dei componenti il consiglio comunale.
2.  Il referendum consultivo può avere ad oggetto deliberazioni di carattere generale, di competenza del consiglio. Esso non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di bilanci e conti consuntivi; su pareri richiesti da disposizioni di legge; su materie aventi ad oggetto la tutela dei diritti delle minoranze; su materie nelle quali siano già stati assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi; su materie relative al personale dipendente, anche delle aziende; su provvedimenti di nomina e revoca di rappresentanti del Comune.
3.  Le richieste di referendum sono trasmesse al segretario comunale che procede al giudizio di ammissibilità.
4.  Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il segretario ne dà comunicazione al sindaco che indice il referendum entro 10 giorni dalla comunicazione, abbinandone se possibile lo svolgimento ad elezioni politiche, per i rappresentanti del l'Italia al Parlamento europeo o regionale ovvero a referendum nazionali o regionali.
5.  Le norme attuative dell'istituto sono regolamentate mediante apposito regolamento.
Art. 37
Effetti del referendum consultivo

1.  Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.  Se l'esito del referendum è favorevole, fermo restando il carattere non vincolante dello stesso, il sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati l'atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.  Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è negativo, l'organo competente ha ugualmente facoltà di provvedere sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4.  Il mancato recepimento degli esiti delle consultazioni referendarie deve comunque essere deliberato o decretato, con adeguate motivazioni, dall'organo competente.
Titolo V
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL COMUNE
Capo I
Ordinamento degli uffici, dirigenza, personale
Art. 38
Principi di organizzazione

1.  Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2.  L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal consiglio comunale e dalla giunta comunale.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza del l'azione amministrativa attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.
Art. 39
Personale

1.  I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2.  Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3.  Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4.  Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla forma zione e all'aggiornamento professionale del personale.
Art. 40
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale sulla base delle previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in modo associato con altri comuni, così da raggiungere il numero minimo di 15.000 abitanti e garantendo in modo associato la gestione di funzioni o servizi che sono individuati in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 41
Il segretario generale

1.  Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell'amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2.  Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal sindaco.
3.  Al segretario generale può essere conferito dal sindaco l'incarico di direttore generale.
Art. 42
Il vicesegretario

1.  Il sindaco, con proprio provvedimento motivato, conferisce ad uno dei responsabile di aree, con preferenze per il dirigente o responsabile in possesso degli stessi titoli richiesti per l'accesso all'albo dei segretari, l'incarico di vicesegretario.
Art. 43
I dirigenti

1.  I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
3.  Il sindaco e la giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
4.  Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione di contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
5.  I dirigenti avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che le coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico-amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
6.  Nei comuni sprovvisti di dirigenti i relativi compiti possono dal sindaco essere attribuiti ai responsabili di aree.
Art. 44
Incarichi dirigenziali

1.  Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai dirigenti (ovvero ai responsabili di aree negli enti sprovvisti di dirigenti), con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3.  La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
4.  Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.
Art. 45
Sistema di controlli

1.  Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere previsti strumenti adeguati a:
-  garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa (controllo di gestione);
-  valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali;
-  supportare, coordinare e verificare la valutazione delle prestazioni del personale effettuate dai dirigenti;
-  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Capo II
Finanza e contabilità
Art. 46
Caratteri del sistema contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali.
2.  Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.
3.  Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economico del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
4.  Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio debbono essere coerenti, a pena di illegittimità, con le previsioni contenute nella relazione revisionale e programmatica e nei programmi.
Art. 47
Gestione finanziaria

1.  Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2.  Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta ed al consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione dell'entrata ed ove le stesse non risultino essere meri atti di indirizzo.
3.  Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Tale attestazione garantisce anche che dalla esecuzione del provvedimento non derivano squilibri nella gestione economica e finanziaria. Resta in ogni caso l'obbligo di segnalare alla giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
Capo III
Il controllo interno
Art. 48
Le forme di controllo interno

1.  Il regolamento di contabilità disciplina il controllo di gestione. L'ufficio, sottopone a continua e costante osservazione i fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello di maggiore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine l'ufficio, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione. Sulla base delle risultanze acquisite dall'osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio supporta gli altri uffici comunali nella gestione dei servizi. L'ufficio partecipa all'elaborazione degli atti e di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficien za, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.
2.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il revisore svolge i compiti previsti dalla legge ed esercita il controllo di regolarità.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 49
Norme finali

1.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.
2.  La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
3.  Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge, e sostituisce lo statuto comunale preesistente.
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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