REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto del Comune di Nicolosi

Lo statuto del Comune di Nicolosi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 19 settembre 1993. Si ripubblica il nuovo testo di statuto adottato con delibera del consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2003, esecutiva per decorsi dei termini di affissione all'albo pretorio.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali

1)  Il Comune di Nicolosi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione e dalle norme del presente statuto.
2)  Il Comune di Nicolosi ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendono al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali.
3)  Il Comune di Nicolosi adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento anche sull'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4)  Il Comune quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto della peculiarietà del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
5)  Favorisce l'integrazione politica, economica, socia le e culturale dei popoli quale necessario strumento per il raggiungimento del bene comune e di una profonda pacifica convivenza.
6)  Il Comune è garante di tutte le libertà individuali, politiche e religiose dei cittadini.
7)  Il Comune di Nicolosi assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle sue competenze, la lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità, sia attraverso azioni tese alla divulgazione della natura eversiva, di tale fenomeno sia ispirando il proprio ordinamento ed il proprio regolamento attuativo ai principi di obiettività e di trasparenza.
8)  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie
9)  Il Comune di Nicolosi informa la propria attività al rispetto dell'ambiente ed alla sua valorizzazione tutelando nelle forme previste dalla legge, il proprio territorio ed in generale le proprie risorse culturali ed ambientali.
10)  L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa.
Art. 2
Finalità del Comune

1)  Il Comune rappresenta e cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale.
2)  Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, l'Ente parco, l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Nicolosi, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche e con le associazioni sindacali e professionali locali e con tutti gli altri enti competenti per territorio.
3)  Il Comune informa la propria azione al principio della solidarietà e pertanto concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
Art. 3
Funzioni del Comune

1)  Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2)  Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3)  Il Comune è impegnato a promuovere tutte le azioni necessarie a superare ogni discriminazione tra i sessi e a garantire condizioni di pari opportunità.
4)  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico di Nicolosi legato al terziario turistico e commerciale, alla riorganizzazione agricola e alla tutela ambientale e al potenziamento dell'attività artigianale.
Il Comune per quanto di propria competenza:
a)  determina e definisce gli obiettivi della program mazione economico-sociale territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)  assicura nella formazione ed attuazione di tali strumenti programmatici la partecipazione dei sindacati, delle formazioni economiche e culturali presenti sul territorio costituendo apposite consulte;
c)  concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5)  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio. In tal senso emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
6)  Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
7)  Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi, gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, assicurando i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
8)  Il Comune attua una politica culturale che assicuri:
a)  l'attuazione effettiva del diritto allo studio, in particolare per le fasce di età della scuola dell'obbligo;
b)  la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale. A tal fine garantisce adeguate strutture, attrezzature e personale qualificato.
9)  Attua gli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti, nonché all'inserimento delle suddette persone nella realtà socio-produttiva.
10)  Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale con altri enti istituzionalmente preposti. Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo e del patrimonio naturalistico, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento e di rischi civili, pur salvaguardando le attività produttive locali.
11)  Il Comune in particolare:
a)  vigila con altri enti istituzionalmente preposti affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità;
b)  concorre con l'Ente parco dell'Etna al fine di perseguire:
-  il corretto assetto e uso del territorio all'interno del parco, partecipando alla programmazione e progettazione di interventi finalizzati e realizzando le relative opere, anche su delega del parco stesso;
-  il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente promovendo lo sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali;
-  l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibilmente con le esigenze prioritarie di tutela;
c)  attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
d)  organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione, parcheggi che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva dei cittadini all'interno del Comune e fra i Comuni limitrofi;
e)  organizza un servizio comunale di protezione civile che operi principalmente per la prevenzione e la previsione dei rischi, e che sia in grado di predisporre tutti gli strumenti per far fronte a eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di eventi calamitosi;
f)  promuove e coordina anche d'intesa con la Provincia regionale la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
12)  Il Comune per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non sono esercitati direttamente, può disporre:
a)  la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
b)  la stipula di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
c)  la concessione a terzi;
d)  di avvalersi di associazioni o/e comitati di volontariato;
e)  la stipula di accordi di programma.
13)  Fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in ordine alla scelta del concessionario di cui al precedente comma 12 lettere "c" e "d" e delle relative procedure concorrenziali, la concessione a terzi di un servizio pubblico o di un servizio che si avvale di una struttura pubblica o di un servizio che si avvale di una struttura pubblica comunale e comunque subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale reddituale dell'impresa o della associazione concessionaria e della sua attività.
14)  A tale scopo, nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione saranno previste dettagliate disposizioni dirette:
-  all'identificazione delle persone fisiche alle quali il concessionario, anche se trattasi di società o associazione, direttamente o indirettamente appartiene, e alla conoscenza immediata di ogni variazione;
-  a garantire che la contabilità ed i bilanci del concessionario siano assoggettati a forme di revisione e controllo di assoluta affidabilità anche attraverso la certificazione rilasciata da un ragioniere o dottore commercialista, regolarmente iscritti all'albo.
Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associate con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri enti pubblici.
Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere di interesse comprensoriale, sia sul settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia su quello sociale e sportivo.
Art. 4
Elementi distintivi: territorio - sede comunale - stemma - gonfalone

1)  Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale di Ha. 4.248 e confina a nord con il cratere centrale dell'Etna; a nord-est con il Comune di Zafferana Etnea; a sud con il Comune di Mascalucia; ad ovest con il Comune di Belpasso; ad est con il Comune di Pedara.
Il municipio è sito in piazza Vittorio Emanuele ed è sede degli uffici amministrativi del Comune.
2)  Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Nicolosi piazza Vittorio Emanuele.
In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3)  Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Titolo II
ORGANI
Art. 5
Organi elettivi e di governo

Sono organi elettivi del Comune il sindaco e il consiglio comunale.
Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dalla legge e dallo statuto.
Art. 6
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici, l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Capo I
Art. 7
Il sindaco

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività e alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; è capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di previdenza di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90 e così come introdotta nella Regione siciliana dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla vigente normativa regionale.
Il sindaco impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
Il sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale sulle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco deve comunicare alla segreteria comunale entro 15 giorni, rispettivamente dal giuramento e dalla fine del mandato, i redditi posseduti indicando anche le proprietà immobiliari e mobiliari.
Il sindaco nomina gli assessori sui quali ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni di legge in materia.
Per la elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, fermo restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.
Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 8
Vice sindaco

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
Art. 9
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
d)  nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'apposito albo nel rispetto delle normativa vigente;
e)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale con le modalità di cui al successivo art. 53;
f)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
g)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
h)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  assegna gli alloggi di edilizia pubblica;
q)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 10
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta;
b)  nomina in applicazione di quanto stabilito dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi i responsabili di settore;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 11
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  compie atti conservativi dei diritti del Comune;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)  collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni, aziende speciali e società sottoposte alla vigilanza del Comune.
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 12
Competenze quale ufficiale del governo

Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; nei servizi di competenza della Regione, nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo e ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 13
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire, nei limiti di legge, incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del suo mandato.
Capo II
Art. 14
La giunta comunale

1)  La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2)  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
3)  La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4)  La giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
5)  La giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità a cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
6)  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 6 assessori, nominati dal sindaco.
7)  La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
8)  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al comitato regionale di controllo, alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
9)  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione degli assessori sono disciplinate dalla legge.
10)  Il sindaco nomina la giunta scegliendone i componenti tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
11)  Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del consiglio la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
12)  Per assicurare la massima trasparenza, ogni assessore deve comunicare alla segreteria comunale entro 15 giorni, rispettivamente, dall'accettazione della carica e della fine del mandato, i redditi posseduti indicando anche le proprietà immobiliari e mobiliari. Tutti i cittadini possono prendere visione di tali notizie secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'accesso agli atti dell'amministrazione. Tutti gli assessori comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere il proprio domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta carica.
13)  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
14)  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, parenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 15
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del Comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 6.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura direttamente, o attraverso altro dipendente dallo stesso designato, la redazione del verbale. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente, dall'assessore anziano e dal segretario.
Art. 16
Gli assessori

Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e al funzionamento dei servizi e degli uffici.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Ogni modifica o revoca delle deleghe conferite agli assessori sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 17
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla prefettura al comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 18
Assessore anziano

E' assessore anziano, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza del sindaco e del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Capo III
Art. 19
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo; atti fondamentali ed atti di controllo.
Il consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento.
Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Il consiglio indirizza altresì l'attività dell'ente con l'ado zione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.
Art. 20
Il presidente del consiglio

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente con deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, accerta e proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente può motivatamente sciogliere la seduta, in tal caso ai componenti rimasti in aula è preclusa l'adozione di atti deliberativi.
Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 21
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 22
Prerogative dei consiglieri

1)  I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2)  L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.
3)  Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri possono richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l'ente.
4)  Il consigliere comunale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal regolamento del consiglio comunale.
5)  Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili al l'espletamento del mandato con le procedure previste dal regolamento di accesso agli atti o dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
6)  Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 23
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente del consiglio e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di alcuna presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di almeno 50 elettori.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 24
Commissioni speciali d'inchiesta

1)  Il consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione di commissioni consiliari speciali e d'inchiesta stabilendone la composizione con criterio proporzionale, nonché le specifiche competenze.
2)  La presidenza delle commissioni d'inchiesta è attribuita alla minoranza.
3)  Il presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri delle minoranze.
4)  La commissione può svolgere indagini conoscitive che prevedano, altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando contestualmente una commissione consiliare.
Art. 25
Convocazione del consiglio

1)  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
2)  Nell'ordine del giorno sono iscritti gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco e dopo le proposte di singoli consiglieri.
3)  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
4)  Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
5)  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
6)  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei componenti del collegio almeno ventiquattro ore prima, salvi i casi di urgenza.
7)  Il presidente ha, altresì, l'obbligo di convocare il consiglio comunale, quando ne fa richiesta il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali. In tali casi l'adunanza deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Art. 26
Numero legale e votazione

1)  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2)  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3)  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4)  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5)  Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6)  Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
7)  Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge. Nell'ipotesi di votazione unica o con voto limitato in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.
8)  Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
Art. 27
Dichiarazioni di voto e rettifica di verbali

Ciascun componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.
Art. 28
Regolamento del consiglio comunale

1)  Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
2)  La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3)  Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del consiglio.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 29
Titolari di diritti di partecipazione.

Ai sensi del presente statuto, sono considerati cittadini titolari di diritti di partecipazione:
-  cittadini residenti nel territorio del Comune che abbiano superato il 16° anno di età;
-  cittadini che nel Comune esercitano prevalentemente la loro attività di lavoro o di studio o di utenza dei servizi;
-  gli stranieri che vivono e lavorano nel territorio comunale.
L'esercizio del diritto di partecipazione verrà disciplinato da apposito regolamento.
Art. 30
Partecipazione

1)  Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica.
2)  I principi generali a cui attenersi nella gestione dei servizi comunali debbono ispirarsi a criteri di efficienza efficacia ed economicità a garantire l'uso pubblico delle strutture, il rispetto delle competenze gestionali e tecniche, l'imparzialità nella conduzione, l'esame delle proposte dell'utenza.
3)  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associate e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso delle strutture e dei servizi.
4)  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5)  L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 31
Interventi nel procedimento amministrativo

1)  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2)  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3)  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie degli atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 32
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni per sollecitare informazioni, chiarimen ti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro trenta giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Art. 33
Proposte

1)  N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati nonché all'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove il provvedimento comporti una spesa.
2)  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3)  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Titolo IV
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 34
Principi generali

Il Comune valorizza attraverso incentivazioni e forme di accesso facilitato ai dati di cui è in possesso e alla consultazione del procedimento di formazione degli atti generali le autonome forme associative e di cooperazione.
Art. 35
Organismi di partecipazione

1)  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2)  L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può avvalersi di organismi associativi operanti nel territorio comunale.
Art. 36
Partecipazione alle commissioni

1 Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 37
Consulte

1)  Al fine di garantire la piena partecipazione all'attività dell'amministrazione il Comune si avvale, secondo le modalità che saranno disciplinate nell'apposito regolamento, anche di organismi nei vari settori.
2)  Le consulte di settore hanno diritto di essere sentite obbligatoriamente anche se il loro parere sarà consultivo e non vincolante.
3)  Sono previste le seguenti consulte:
a)  consulta per l'economia ed il lavoro;
b)  consulta per la cultura, sport e tempo libero;
c)  consulta per il turismo;
d)  consulta per le pari opportunità;
e)  consulta del volontariato;
f)  consulta dei giovani.
4)  Il regolamento fisserà composizione e funzionamento di esse.
Art. 38
Assemblee dei cittadini

1)  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2)  Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3)  Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di almeno cento cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4)  I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle assemblee assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
Art. 39
Procedure di conciliazione.

Al fine di dirimere le controversie riguardante i diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o sub comunale.
Art. 40
Carta dei diritti

1)  Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del consiglio.
2)  Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare, e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per attività comunali.
Art. 41
Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini

1)  L'amministrazione può compiere verifiche circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e dagli strumenti previsti dalla legge n. 142/90 e n. 241/90. A tale scopo essa si dovrà avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini, dei lavoratori e di eventuali associazioni di consumatori utenti.
2)  I risultati di tali verifiche devono essere forniti oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio al diritto alla contrattazione, nonché al consiglio comunale.
Art. 42
Referendum

1)  Sono previsti referendum consultivi, propostivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2)  Non possono essere indetti referendum: in materia finanziaria, di strumenti urbanistici, disciplina del personale, di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3)  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il 15% del corpo elettorale;
b)  2/3 del consiglio comunale.
4)  Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5)  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 43
Effetti del referendum

1)  Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2)  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 44
Accesso agli atti dell'amministrazione

1)  Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento.
2)  Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 45
Diritto di informazione

1)  Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo.
2)  A ciascun cittadino dovrà essere garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell'ambito dell'organizzazione del Comune, le caratteristiche delle singole prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
L'amministrazione comunale si impegna a provvedere alla formulazione, stampa e distribuzione di apposito vademecum.
3)  L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
4)  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5)  Il sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6)  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazioni ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina la pubblicità ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
7)  Per garantire l'effettività dell'informazione il Comune istituisce, l'ufficio del cittadino e delle pubbliche relazioni.
Titolo V
DIFENSORE CIVICO
Art. 46
Nomina

1)  E' costituito nel Comune di Nicolosi il ruolo di difensore civico. Il difensore civico è un organo individuale.
2)  Il difensore civico è scelto tra persone residenti nel Comune di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti e che diano ampia garanzia di indipendenza e competenza amministrativa.
3)  Viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 4/5 e a scrutinio segreto sulla base di una rosa di candidati espressa dagli strumenti di partecipazione popolare (assemblea dei cittadini, anche di quartiere, consulte, libere associazioni di cittadini, ecc...) o, in mancanza su iniziativa del consiglio comunale con il coinvolgimento obbligatorio delle forze sociali presenti nel Comune.
4)  Il difensore civico resta in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.
5)  E' competente su tutte le materie che investono direttamente o indirettamente l'attività amministrativa del Comune. L'incarico di difensore civico è a titolo gratuito.
Art. 47
Incompatibilità e decadenza

1)  Non può assolvere la funzione di difensore civico:
a)  chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri provinciali e comunali, e gli assessori ai vari livelli;
c)  i membri degli organismi direttivi dei partiti.
2)  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
3)  La causa di ineleggibilità è rimossa allorché gli interessati cessino dalle rispettive funzioni almeno 180 giorni prima della deliberazione di nomina del difensore civico.
Art. 48
Revoca

1)  L'operato del difensore civico è sottoposto a procedura di verifica e di controllo da parte dei cittadini. A causa di inadempienze del difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni, è facoltà dei cittadini richiedere un apposito referendum per proporne la revoca.
2)  Il difensore civico può essere altresì revocato dal l'ufficio con deliberazione motivata e con maggioranza di 4/5 e a scrutinio segreto, dal consiglio comunale, per gravi inadempienze ai doveri di ufficio.
Art. 49
Mezzi e prerogative

1)  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dotati di attrezzature di ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2)  Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e che siano rispettate le norme previste dal presente statuto.
3)  A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4)  Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica nei termini prefissati.
5)  Acquisite tutte le informazioni utili, le rassegna al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate;
6)  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto additando non recepisce i suggerimenti del difensore civico, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno.
Titolo VI
Art. 50
Principi di organizzazione

1)  Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2)  L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal consiglio comunale e dalla giunta comunale.
3)  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza del l'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.
Art. 51
Personale

1)  I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2)  Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3)  Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4)  Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.
Art. 52
Il segretario comunale

Il Comune ha un segretario titolare dipendente dal l'agenzia autonoma di cui agli artt. 98 e 102 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell'amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e al regolamento.
Esercita inoltre le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione direttamente o a mezzo di funzionario dallo stesso designato;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse dell'ente;
c)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Al segretario può essere conferito l'incarico di direttore generale.
Il segretario inoltre:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi della legge e dell'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende alle azioni dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  elabora, con il concorso dei dirigenti ed avvalendosi del settore bilancio la proposta di bilancio e di PEG o piano dettagliato degli obiettivi.
Art. 53
Il direttore generale

Il direttore generale, qualora nominato ai sensi dell'articolo 51 bis della legge n. 142/90, esercita le competenze previste dalla legge dell'ordinamento degli uffici e dalla convenzione. In particolare:
-  assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'ente;
-  traduce le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale in obiettivi, piani e programmi attività;
-  elabora, con il concorso dei dirigenti, ed avvalendosi del settore bilancio la proposta di bilancio e di PEG o piano dettagliato degli obiettivi;
-  definisce gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
-  coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione;
-  promuove l'introduzione di metodi di gestione ed organizzazione idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'ente;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti.
I rapporti tra direttore generale e segretario generale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
Il direttore generale può, prima della scadenza dell'incarico, essere revocato con atto motivato e previa delibera della giunta, dal sindaco a cui compete la valutazione dei risultati dell'attività.
Art. 54
I dirigenti

1)  I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2)  Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
3)  Adottano le determinazioni a contrattare.
4)  Il sindaco e la giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui devono ispirarsi nel l'esercizio della propria concreta attività di gestione.
5)  Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità di efficacia, di efficienza, di economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
6)  I dirigenti avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che li coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
7)  Nei Comuni sprovvisti di dirigenti i relativi compiti possono dal sindaco essere attribuiti ai capi settore.
Art. 55
Incarichi dirigenziali

1)  Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai responsabili di settore, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudini, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2)  Tali incarichi hanno la durata comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3)  La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
4)  Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.
Art. 56
Sistema di controlli

1)  Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere previsti strumenti adeguati a:
-  garantire la legittimità, regolarità e correttezza del l'azione amministrativa;
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa (controllo di gestione);
-  valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali;
-  supportare, coordinare e verificare la valutazione delle prestazioni del personale effettuate dai dirigenti;
-  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Titolo VII
FINANZE E CONTABILITÀ
Art. 57
Caratteri del sistema contabile

1)  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali.
2)  Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsione, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.
3)  Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
4)  Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio debbono essere coerenti, a pena di illegittimità, con le previsioni contenute nelle relazione previsionale e programmatiche e nei programmi.
Art. 58
Gestione finanziaria

1)  Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2)  Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta ed al consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione delle entrate ed ove le stesse non risultino essere meri atti di indirizzo.
3)  Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Tale attestazione garantisce anche che dalla esecuzione del provvedimento non derivino squilibri nella gestione economica e finanziaria. Resta in ogni caso l'obbligo del responsabile di ragioneria di segnalare alla giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
Art. 59
Le norme di controllo interno

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000 saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Il Comune nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa ha istituito il nucleo di valutazione per l'esercizio dei controlli previsti dalla normativa in vigore.
Finalità, funzioni, composizione, norme e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla giunta municipale.
Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dalla legge ed esercita il controllo di regolarità.
Art. 60
Norme finali

1)  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.
2)  La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
3)  Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge.
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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