REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto del Comune di Galati Mamertino

Lo statuto del Comune di Galati Mamertino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 16 del 31 marzo 2000. Si rettifica il nuovo testo, approvato con delibera consiliare n. 29 del 7 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, e ripubblicato all'albo pretorio dal 29 maggio 2003 al 27 giugno 2003.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Galati Mamertino, ente autonomo locale riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica italiana secondo i principi della legge e del presente statuto, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.
La comunità di Galati Mamertino è composta da individui liberi ed indipendenti, i quali concorrono a formare famiglie, associazioni ed istituzioni.
Il Comune di Galati Mamertino, riconosce la centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e libero sviluppo di ognuno, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo in tutte le fasi dell'esistenza e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà.
2.  Il Comune rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Inoltre tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
Mediante l'autonomia normativa della Comunità attraverso l'autonomia statutaria, organizzativa e la podestà regolamentare.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposte, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni, con le quali il Comune attua tali finalità. Il Comune concorre con la propria azione politica amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica ed amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
3.  Il Comune di Galati Mamertino ritiene indispensabile promuovere la valorizzazione della condizione di pari opportunità di uomo e donna, nel rispetto dei diritti della persona, riconosce la differenza tra sesse e le persone quale dimensione capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale, promuove azioni positive intese a realizzare pari opportunità di accesso al lavoro e nella società, sviluppa nuova modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alla pluralità di esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini.
4.  Il Comune attua azioni di sostegno volte alla realizzazione di ogni individuo con particolare attenzione verso le fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
5.  In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 14 è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 15 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese le norme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.
Il Comune di Galati Mamertino condanna ogni forma di violenza, di discriminazione e di guerra ed ispira tutti i suoi interventi ai valori della pace, dell'ospitalità, della fratellanza fra i popoli nell'ottica di una visione autenticamente multietnica della società.
6.  Il Comune di Galati Mamertino promuove tutte le azioni a sostegno delle attività produttive presenti nel territorio comunale.
7.  Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
8.  Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico ed il volontariato.
9.  Promuove gli interventi per evitare i disagi e le devianze giovanili e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 2
Il territorio

Il territorio del Comune comprende la parte delimitata con il piano topografico di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, come risulta dalla planimetria depositata presso la residenza municipale. I confini territoriali sono con i Comuni di Longi, Tortorici, S. Salvatore di Fitalia e Frazzanò. Il territorio comprende la frazione San Basilio e delle borgate ed ha un estensione di kmq. 39,00 con una popolazione di 3.188 abitanti censiti alla data del 31 dicembre 2001.
La sua modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta solo dal consiglio comunale e previa consultazione popolare.
Art. 3
La sede

1.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma.
2.  La sede comunale è il luogo in cui ha ufficio il sindaco ed in cui si riuniscono, di norma, il consiglio comunale e la giunta.
3.  In casi eccezionali il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta dei singoli consiglieri può convocare il consiglio anche in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.
Art. 4
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, che è quello concesso con decreto Presidente della Repubblica n. 2768 del 27 ottobre 1978.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 5
I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali il cui uso è regolamentato da leggi speciali.
Art. 6
Rapporti con altri enti

1.  Il Comune, per assicurare economicità ai servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i comuni viciniori, con la Provincia e con la Regione.
2.  Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 7
I regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta, dei consiglieri assegnati, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 267/2000, così come recepita dalla legge n. 30/2000 e dalla legge regionale n. 48/91;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comu nale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni salvo casi eccezionali ed urgenti.
I regolamenti, oltre le forme di pubblicità previste dal la legge e dal presente statuto, sono depositati all'U.R.P.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 8
L'albo pretorio e informazioni

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione comunale.
3.  Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura degli atti.
Art. 9
Pari opportunità

1.  Il Comune promuove iniziative ed azioni tese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
2.  Le pari opportunità tra uomo e donna devono essere promosse e garantite tanto nell'ambito dei rapporti sociali e culturali della comunità, quanto nel mondo del lavoro e delle professioni, nonché negli organi ed enti istituzionali.
3.  Nella formazione delle liste e in tutte le elezioni o nomine di organi collegiali, nonché degli enti ed istituzioni dipendenti dal Comune, si deve tendere a garantire pari opportunità di rappresentanza tra uomo e donna.
Art. 10
Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi complessivi della propria comunità costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizio. Esso uniforma la sua attività e la sua organizzazione ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e trasparenza, garantendo la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale e riconoscendo nell'informazione la condizione essenziale per assicurarla.
Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:
1)  promuovere ogni iniziativa a favore della pace tra i popoli, della solidarietà e della lotta ad ogni fenomeno malavitoso, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettore di coscienza in servizio civile, nell'ambito della comunità, in tutte quelle attività di servizio e di promozione sociale previste dalla legislazione vigente;
2)  tutelare e valorizzare il ruolo della famiglia come nucleo fondamentale della società;
3)  riconoscere il ruolo sociale degli anziani valorizzandone l'esperienza, tutelandone i diritti e gli interessi, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
4) assumere come parte integrante del presente statuto la Carta internazionale dei diritti del bambino, promuovendo tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili;
5)  istituire ed organizzare servizi per rispondere ai diritti delle persone emarginate e dei portatori di handicap promuovendo le più ampie iniziative in materia di assistenza ed integrazione sociale degli stessi;
6) promuovere iniziative di lotta all'alcolismo ed ad ogni forma di tossicodipendenza, anche con l'ausilio, ove possibile, delle associazioni di volontariato, per consentire un immediato recupero ed un pronto reinserimento nella vita sociale;
7)  favorire l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, concorrendo nella tutela del diritto al lavoro e alla salute, nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri;
8) assumere, quale obiettivo prioritario nell'ambito delle sue competenze, la lotta alla mafia ed all'usura. Al fine di tutelare l'immagine della comunità si costituisce, di norma, parte civile nei processi che riguardano amministratori, funzionari, dirigenti o comunque dipendenti comunali per reati connessi alle pubbliche funzioni e cittadini che arrechino danno alla collettività;
9)  promuovere ogni iniziativa volta alla formazione-addestramento professionale dei giovani avvalendosi di contributi e provvidenze comunque demandate dalla Regione siciliana, dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché promuovere iniziative di utilità collettiva che mirino alla temporanea occupazione di giovani in attesa di occupazione ed alla loro formazione professionale. Il Comune inoltre promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle cooperativistiche e private nell'intento di favorire una crescente occupazione per un maggiore benessere della propria popolazione. Infine tende a valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori favorendo il loro impegno sulla linea di attività tradizionali quali la lavorazione della pietra, del legno e del ferro, come pure l'attività agricola e zootecnica;
10) attuare rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell'evasione dell'obbligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile, privilegiando, altresì, la permanenza del minore nella famiglia fornendo a tal fine mezzi rilevanti sul piano delle strutture, dei supporti organizzativi e delle risorse finanziarie;
11)  riconoscere nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed a tal fine assicurare l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individuare, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale qualificare i propri servizi e realizzare l'integrazione delle risorse in un sistema informativo, mettendo a disposizione di ogni individuo le testimonianze del pensiero dell'uomo;
12)  promuovere, anche in collaborazione con gli enti, le istituzioni, gli organismi e le associazioni presenti nel territorio, la salvaguardia dell'ambiente, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutelare e valorizzare le risorse naturali; concorrere alla rimozione delle cause di ogni tipo di inquinamento, adottare misure di prevenzione per la sicurezza dell'abitato;
13)  tutelare il patrimonio scientifico, storico, religioso, artistico, monumentale, librario ed archivistico esistente nel suo territorio, mirando sempre alla piena valorizzazione. Concorrere alla salvaguardia della memoria storica della comunità con divulgazione della storia comunale e della cultura locale, anche con propri interventi finanziari;
14)  attuare periodici controlli, anche con metodi scientifici, dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro dei cittadini per tutelarne la salubrità. Assicurare ad ogni cittadino, nell'ambito della propria funzione in via diretta e attraverso il servizio sanitario nazionale, il diritto alla salute sotto ciascuno degli aspetti di prevenzione, cura e riabilitazione;
15)  favorire ogni attività, pubblica o privata, per accrescere l'incremento turistico sul proprio territorio privilegiando le azioni volte alla salvaguardia e alla fruizione del proprio patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
16)  favorire le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale, giovanile e non, nel soddisfacimento del bisogno elementare di movimento come elemento indispensabile dell'equilibrio psicofisico della persona, nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro;
17)  assicurare l'accesso agli impianti sportivi comunali a tutti i cittadini, privilegiando, come metodo le forme di gestione diretta di tali impianti da parte delle associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva. Promuovere attività e manifestazioni sportive come elemento di sviluppo sociale, civile ed anche economico della collettività;
18)  riconoscere la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di massa, delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriali e presenti nella comunità con le loro strutture organizzative; delle associazioni di volontariato, istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti presenti ed operanti nell'ambito del territorio comunale;
19)  assicurare, per il raggiungimento delle sue finalità, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme regolamentari, la tutela e l'incentivazione, ove possibile anche finanziaria, delle associazioni di volontariato consentendo l'utilizzo di strutture, servizi e mezzi ed utilizzandone la disponibilità nella gestione di servizi ed attività anche attraverso la stipula di convenzioni;
20)  favorire i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero, promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, l'assistenza dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ai sensi della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. Il consiglio comunale può, inoltre, con deliberazione motivata, chiedere l'istituzione di un comitato per l'emigrazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 193. Il Comune, infine, d'intesa con le autorità consolari italiane all'estero, promuove e favorisce, nei limiti di bilancio, iniziative a favore di cittadini di Galati Mamertino, singoli od associati;
21)  favorire ogni iniziativa volta a promuovere l'integrazione nel contesto degli Stati europei anche attraverso scambi socio-culturali e/o gemellaggi finalizzati alla reciproca conoscenza della cultura, cooperazione, usi e tradizioni con comunità di Stati esteri;
22)  il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede per quanto di sua competenza all'esecuzione ed attuazione di essi. Esso inoltre promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.
23)  Il Comune promuove l'attività imprenditoriale, in modo particolare quella giovanile, attraverso l'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.
Il Comune promuove l'artigianato locale e ne valorizza le risorse mediante la pubblicizzazione più ampia possibile dei prodotti. A tal fine si impegna anche a realizzare fiere, mercati, mostre, pubblicazioni sia in Italia che all'estero.
Il Comune agevola lo sviluppo economico della comunità locale attraverso ogni forma di incentivazione prevista dalle leggi dello Stato, della Regione e della Comunità europea.
24)  Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, culturali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione del l'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazioni e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi, anche nelle forme previste dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni in tema di unioni dei Comuni.
Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dal l'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
25)  Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
26)  Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.
Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio tra il Comune e altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.
I provvedimenti relativi sono assunti dal consiglio comunale.
Titolo II
LA PARTECIPAZIONE
Art. 11
Diritto di informazione

1.  Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
2.  Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare sarà reso pubblico, con scadenza almeno semestrale, un bollettino del Comune, il quale conterrà:
-  le relazioni del sindaco rese al consiglio comu nale;
-  l'attività consiliare;
-  tutti gli atti a rilevanza generale dell'amministrazione.
Art. 12
Ufficio per le relazioni con il pubblico

Il Comune costituisce un apposito ufficio in modo da fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione, inoltre provvede:
-  a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
-  a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
-  ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
-  a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti, indicando il responsabile del procedimento stesso e, nei casi previsti, il responsabile dell'emanazione del l'atto finale.
Art. 13
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento. I cittadini che ne facciano richiesta hanno diritto al rilascio di copia di atti amministrativi, dietro rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materie di bollo e di diritti di segreteria. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata motivandone entro 10 giorni per iscritto il rifiuto.
2.  Il regolamento:
-  disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso;
-  individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
-  detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.
Contro le determinazioni amministrative sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'azione prevista dal l'art. 28, comma 6, della legge regionale n. 10/91.
Art. 14
Forme associative e volontariato

Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
Nell'erogazione di beni o servizi il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.
E' istituito l'elenco delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento.
Possono essere iscritti in tale elenco tutte le associazioni riconosciute in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
L'albo tenuto dal Comune è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio. Alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, dal quale si evincono gli scopi e le finalità di ciascun organo richiedente.
Il regolamento fisserà le modalità per l'iscrizione delle associazioni e l'individuazione dei responsabili nei rapporti con il Comune, nonché le forme per la tenuta del l'elenco.
L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili.
Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Stipula con i soggetti espressione del volontariato, del l'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e servizi in base a criteri di competenza e professionalità.
Art. 15
Partecipazione popolare dei singoli o associati

1.  I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali siano:
-  residenti nel territorio del Comune;
-  non residenti, ma esercitano stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.
2.  I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.
3.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative, assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi, nonché alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
4.  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggette a verifica e aggiornamento annuale. L'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene nei modi e nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento.
5.  Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il consiglio stabilisce inoltre, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
6.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
7.  Le associazioni di cui ai commi precedenti sono tenute al rendiconto per spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.
8.  Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo", sulla base dei dati forniti dalle associazioni.
9.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al Governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
a)  la costituzione di consulte;
b)  l'esercizio del diritto di udienza;
c)  la presentazione di istanze, petizioni e proposte;
d)  la partecipazione a consultazioni e conferenze popolari.
2.  Il Comune riconosce l'apporto del volontariato, delle cooperative sociali, delle O.N.L.U.S. e delle associazioni ambientaliste per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e solidarietà.
Art. 16
Consulte

Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.
Le consulte di settore sono istituite con atto del consiglio comunale che ne determina composizione, funzioni, modalità di finanziamento e durata.
La durata di ciascuna consulta non può superare quella del consiglio che la costituisce.
Si prevede la possibilità dell'istituzione delle seguenti consulte di settore:
a)  consulta per i problemi dei minori;
b)  consulta per le problematiche giovanili e la p ace;
c)  consulta per lo sport;
d)  consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale;
e)  consulta per i problemi ed il recupero dell'ambiente;
f)  consulta per favorire l'integrazione e la partecipazione dei portatori di handicap;
g)  consulta per le pari opportunità;
h)  consulta per i servizi socio sanitari;
i)  consulta per le problematiche della scuola;
l)  consulta per le problematiche agricole e zootecniche;
m)  consulta per l'economia e lavoro;
n)  consulta anziani.
Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.
E' istituito il consiglio generale dell'economia e del lavoro, formato da 9 membri, con il compito di coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di promuovere lo sviluppo locale nel territorio di Galati Mamertino.
Il consiglio generale dell'economia e del lavoro assicura il raccordo permanente dell'ente con le forze produttive e del lavoro.
Il consiglio comunale stabilisce le modalità di scelta dei suoi componenti, garantendo comunque la rappresentanza paritaria delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro subordinato ed autonomo.
Art. 17
Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù

Il consiglio comunale istituisce il consiglio dei ragazzi (scuola dell'obbligo) ed il consiglio della gioventù (giovani di età compresa tra 14 e 17 anni) cui partecipano i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze residenti nel Comune con lo scopo di formulare proposte e osservazioni sui problemi delle giovani generazioni.
I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù hanno il compito di deliberare in via consultiva, tra le altre, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, rapporti con l'Unicef e con altri organismi umanitari.
I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù riferiscono annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività. Durano in carica 3 anni.
Le modalità di elezione ed il funzionamento dei consigli comunali dei ragazzi e della gioventù sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 18
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale. A tal fine il sindaco, gli assessori ed i funzionari degli uffici sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art. 19
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2. Il sindaco ha l'obbligo di esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 20
Petizioni

1.  Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o cento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questione di interessi generali.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la delibera conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata.
Art. 21
Iniziativa popolare

1. I cittadini, in numero non inferiore a duecento, o tre associazioni iscritte all'albo, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste dalla legge.
2. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie indicate nell'art. 15 del presente statuto.
3. Il consiglio o la giunta, in relazione alle rispettive competenze, deliberano in ordine alla suddetta proposta entro il termine di trenta giorni.
Art. 22
Dei referendum

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:
a) del bilancio e conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente.
Nel caso di mancato recepimento da parte del consiglio comunale delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, di iniziativa popolare o consiliare, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
Art. 23
Limiti e materie

Non possono essere oggetto di referendum:
a) lo statutoeiregolamenti delconsiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) gliattirelativiadindirizzipolitico-amministrativi;
d) i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
e) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
f) i provvedimenti relativi al personale;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h) gli statuti e i bilanci delle aziende speciali;
i) gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
l) i provvedimenti sanzionatori;
m) i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
n) i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni.
Art. 24
Consultazioni popolari

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitata a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, o in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal sindaco su deliberazione della giunta o su determinazione del consiglio, il presidente del consiglio comunale promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
Art. 25
Il procedimento amministrativo

1. Il Comune informa la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo.
A tal fine:
a) adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) si avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedimentale, delle conferenze di servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da altre amministrazioni;
c) favorisce, nei limiti previsti dalla legge, la conclusione di accordi, fra l'amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale, ovvero determinati dal contenuto discrezionale dello stesso.
2. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessa-ti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Essi hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
d) di essere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati da un esperto;
e) di essere informati dalla pubblica amministrazione, mediante apposita comunicazione, ove ne facciano specifica richiesta, delle varie fasi e dei vari passaggi dell'iter procedimentale inerenti al provvedimento cui sono interessati e/o destinatari;
f) il regolamento sul procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente;
g) il consiglio comunale determina, inoltre, con appositi regolamenti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto:
h) le modalità di partecipazione e d'intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;
i) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
l) le modalità per la concessione di sovvenzioni, con tributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere;
m) le modalità di pubblicità e d'informazione dei cittadini su procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto;
n) le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, nonché per il conferimento di incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/93, il criterio di limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione della professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparato tra tutti gli aspiranti all'incarico;
o) le modalità dell'affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall'art. 42 legge regionale n. 10/93.
p) le modalità per l'istituzione di un albo a cui fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi in economia secondo i suindicati criteri di pubblicità e rotazione.
Art. 26
L'azione popolare sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l'amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione ed il ricorso.
3. L'amministrazione, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune entro i termini di legge. A tal fine è necessario verificare che l'azione intrapresa dal cittadino non sia dettata da interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4. Se la giunta ravvisa le condizioni per assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto del-l'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui non ritenga promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Art 27
Proposta popolare

Un quinto degli elettori facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa proposta.
La proposta popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica ed economica del personale;
b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a deliberazioni di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di proposta.
A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 28
Il difensore civico

Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza dei consiglieri assegnati per l'eventuale successiva.
Egli viene scelto fra i cittadini residenti nel Comune, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzie di indipendenza, competenza, ed esperienza giuridica ed amministrativa, in possesso del diploma di istruzione secondaria.
Non sono eleggibili a difensore civico coloro che si sono presentati come candidati nell'ultima tornata elettorale amministrativa tenutasi negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza dell'avviso pubblico con il quale si bandisce la presentazione delle domande per la carica di difensore civico.
L'ufficio del difensore civico ha sede in idonei locali predisposti dall'amministrazione comunale per permettere l'accesso ai portatori di handicap, dispone di mezzi, di personale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Il consiglio comunale, determina i requisiti sogge ttivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato biennale;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza dei consiglieri assegnati per l'eventuale successiva, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali e per interferenze ripetute nell'attività dell'ente.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissione in violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al sindaco, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, richiede al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco che hanno l'obbligo di valutare l'istanza e assumere i provvedimenti di competenza, informandone in ogni caso il consiglio comunale;
d) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto.
Il consiglio comunale determinerà i criteri e le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico e del ricevimento del pubblico da parte dello stesso.
La carica di difensore civico è a titolo onorifico, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per i consiglieri comunali.
Art. 29
Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini

Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicono una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.
Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comune tutte le consulte istituite. Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza, può pronunciarsi con atto motivato.
Le proposte e le osservazioni agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.
Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.
Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
Titolo III
ORGANI DEL COMUNE
Art. 30
Gli organi di Governo

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la sua giunta.
Spetta ad essi la rappresentanza democratica della comunità di Galati Mamertino e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione siciliana, nonché degli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma.
Art. 31
Il consiglio comunale

1. Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune. Le suddette attribuzioni sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza, oltre che con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini.
Con particolare riguardo:
- agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Provincia;
- agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento;
- agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;
- agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
Il consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi comunali.
Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
3. La funzione di controllo si realizza con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per le attività degli organi, dell'organizzazione operativa del Comune, delle società ed enti che svolgono servizi pubblici o realizzano opere pubbliche, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune.
Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dal lo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Il revisore dei conti, di cui all'art. 65 del presente statuto, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
- segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- segnalando aspetti e attuazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
- partecipando con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.
Competono, inoltre, al consiglio:
a) le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
b) le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
c) la proposizione al sindaco di interrogazioni ed interpellanze;
d) l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine e di richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 32
Norme generali di funzionamento

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento; il regolamento disciplina le norme generali di funzionamento del consiglio, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento; alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19, comma 5 della legge regionale n. 7/92, il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali; a quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3. Ogni deliberazione del consiglio comunale si in tende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prescrive espressamente per l'approvazione maggioranze speciali di votanti.
4. I regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese; le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento; il medesimo stabilisce comunque le modalità di tutte le votazioni.
6. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale, che può essere coadiuvato da un funzionario, preposto alla redazione del verbale.
8. In ogni caso, il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio così come previsto dalla legge.
9. Il presidente del consiglio comunale presenta una relazione annuale al consiglio comunale sull'attività svolta dal consiglio, dalle commissioni e dalla presidenza.
10. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti od improrogabili.
11. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli atti, stabiliti dall'ordinamento degli enti locali vigente; attraverso dette competenze esercita funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
Art. 33
I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione di voto.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
- presentare atti ispettivi: interrogazioni ed interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio.
4. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale, per iscritto. Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
6. Ai capigruppo consiliari viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
7. Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8. Il consigliere comunale ha il compito di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, lo comunica al presidente, affinché venga inserito in verbale l'orario di uscita.
9. Sarà istituito, secondo le modalità previste dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni.
Art. 34
Accesso dei consiglieri agli atti, alle informazioni ed ai locali comunali

1. I consiglieri hanno diritto di:
- prendere visione dei provvedimenti adottati dal-l'amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
- ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria per consentire l'esercizio della propria funzione ispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e senza che venga intralciato il normale iter burocratico della pratica;
- avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche in forma diretta;
- ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti, dopo averne presa preventivamente visione.
2. In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3. Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
Art. 35
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2. Il numero minimo dei consiglieri, necessario a formare un gruppo, è stabilito dal regolamento consiliare.
3. I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano per età. Le stesse modalità sono previste per l'elezione del vice-capogruppo.
5. Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati al presidente del consiglio ed al segretario comunale.
Art. 36
Presidente del consiglio

Il  consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. In seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge un vice presidente.
1.  Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio e ne fissa la data secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare;
-  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
-  vigila sull'esecuzione degli atti. Promuove iniziative affinché vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso;
-  qualora ne ravvisi la necessità per il regolare svolgimento dei lavori o su sollecitazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti o speciali, chiede parere legale ad un avvocato scelto dal consiglio. Con apposita delibera la giunta municipale provvederà ad affidare l'incarico in tempi ristretti;
-  informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per voti e in caso di parità di voti tra più consiglieri, dal più anziano di età tra questi.
Il vice presidente collabora con il presidente svolgendo altresì le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma, il presidente ed il vice presidente del consiglio si avvalgono di un apposito ufficio secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 37
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
2. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono pubblicati, a cura del segretario comunale, all'albo pretorio.
Art. 38
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio.
Essa è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione del le riunioni al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
Il presidente terrà conto dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei capigruppo.
I capigruppo consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, a quelle speciali e di indagine.
Alle riunioni della conferenza dei capigruppo deve essere sempre invitato il sindaco il quale potrà delegare, per la partecipazione ai lavori, un componente della giunta.
I gruppi devono poter disporre di locali, attrezzature, servizi e quant'altro previsto dal regolamento ed in ossequio a disposizioni di legge in materia.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Art. 39
Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti: il numero, la loro composi zione, le loro competenze e l'attività sono disciplinate dall'apposito regolamento. Le commissioni consiliari permanen-ti sono costituite da consiglieri comunali che rappresen-tano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
2. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro trenta giorni dall'elezione del presidente del consiglio. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione, proposta per ciascuna commissione, con-forme ai criteri indicati dal regolamento. La nomina dei componenti le commissioni consiliari permanenti avverrà con apposita delibera consiliare, nei modi stabiliti dal regolamento. Il presidente di ciascuna commissione è eletto nel suo interno, dalla stessa, con le modalità previste dal regolamento.
3. Le commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, su tutti gli atti di competenza del consiglio. Il parere sugli atti a loro sottoposti deve essere espresso entro sette giorni. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte, da parte della commissione.
4. Le commissioni possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al consiglio comunale.
5. Il regolamento stabilisce i settori di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività.
6. Il consiglio può istituire commissioni speciali, formate da consiglieri, nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
7. Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori, i quali possono essere chiamati ad intervenire dal presidente della commissione. Intervengono inoltre, su richiesta della commissione, il revisore dei conti ed i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, nonché esperti di cui all'art. 45.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne ravvisi la necessità, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.
9. Il regolamento apposito determina le procedure di lavoro e ne assicura il buon esito grazie all'apporto del personale; inoltre assicura che vengano garantiti sedi e mezzi adeguati.
Art. 40
Commissioni di indagine

1. Il consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in consiglio.
2. La commissione ha la facoltà di sentire il sindaco, gli assessori, il segretario comunale, il direttore generale, il revisore dei conti, i funzionari del Comune, i direttori di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e/o in partecipazione con esso, le organizzazioni sindacali e ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine.
3. Qualora la commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
4. La commissione deve concludere i lavori sottoponendo al consiglio una relazione, o più relazioni, proposte dai commissari o da una parte di essi nei tempi previsti dall'apposita delibera di costituzione della commissione.
Art. 41
Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta comunale, al sindaco, ai consiglieri, ai cittadini ed alle associazioni con sede nel territorio comunale.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento.
Art. 42
Norme generali di funzionamento

Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
Art. 43
Il sindaco

Il sindaco è l'organo monocratico, capo del Governo locale.
Art. 44
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dalle norme che regolano la materia.
Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica ed in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica in seguito a consultazione del corpo elettorale.
La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.
Art. 45
Competenze del sindaco

Il sindaco esercita le funzioni di rappresentante generale dell'ente e della giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal presente statuto, sovrintende l'attività ed organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e degli uffici comunali.
Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano attribuiti specificatamente alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei responsabili dei servizi. Promuove la ricerca di vantaggi comparativi che il Comune può offrire per attrarre investimenti nel territorio comunale utili ai fini dell'incremento occupazionale.
Nei limiti della propria competenza attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal consiglio ed attua i provvedimenti adottati dalla giunta.
In particolare il sindaco:
-  convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto;
-  esplica il suo mandato in osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente statuto;
-  assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali, promovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;
-  assicura l'unità di indirizzo della giunta promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
-  indice il referendum e ne proclama i risultati;
-  invia le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;
-  concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
-  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.
Il sindaco, inoltre, può delegare al vice sindaco o ad un altro assessore il compito di singoli atti di sua competenza.
Il sindaco, a seguito di apposita relazione tecnica predisposta dai responsabili dei servizi competenti, decide con apposito provvedimento le azioni e le resistenze giudiziali.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, al segretario o al funzionario responsabile del servizio.
La delega di cui al presente articolo conserva efficacia sino alla revoca o, qualora non sia stata revocata, sino all'attribuzione di una delega nella medesima materia ad altra persona.
Art. 46
Vice sindaco e delegati

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 15, comma 4bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.
2.  Il vice sindaco può essere revocato dal sindaco il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione salvo l'obbligo di comunicare al consiglio le ragioni del provvedimento.
3.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, in ordine di età.
4.  Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materia raggruppate per settori per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione agli organi previsti dalla legge.
Art. 47
La giunta

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e dagli assessori da lui nominati, pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati, scelti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
2.  La carica di componente della giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3.  Il consigliere comunale nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In mancanza di opzione decade dalla carica di assessore.
4.  Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco, le quali devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla loro nomina.
5.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
6.  La composizione della giunta viene comunicata dal sindaco entro 10 giorni dal suo insediamento al consiglio, il quale in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
7.  Gli atti sindacali di nomina e revoca degli assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio, al prefetto ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
8.  La giunta è presieduta dal sindaco, od in mancanza di questi, dal vice sindaco, od in mancanza ancora dall'assessore anziano per età.
9.  La giunta, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funziona mento.
Delle decisioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale.
10.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza nell'esercizio di tali funzioni.
L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.
La durata della giunta è fissata in 5 anni.
Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Le dimissioni di un assessore sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziate relazioni sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 48
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, con particolare riguardo alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
A tale scopo, partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
In conformità all'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, al segretario comunale possono essere conferiti i compiti di direttore generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco.
Il direttore generale sovrintende alla gestione del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tali fini rispondono nei confronti del segretario e/o direttore generale, i responsabili dei servizi e o dirigenti dell'ente.
Il segretario comunale può rogare i contratti nei quali l'ente è parte, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
Art. 49
Organizzazione degli uffici - struttura dell'ente

Nell'organizzazione e gestione del personale dell'ente il Comune tiene conto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio prevedendosi, pertanto, la possibilità di istituire figure dirigenziali nell'ambito della dotazione organica dell'ente.
In conformità all'art. 110 della legge n. 267/2000, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motivazione, di diritto privato.
La struttura organizzativa del Comune si articola in settori, servizi e uffici.
L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti, secondo criteri di autonomia, flessibilità organizzativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nell'ambito dell'ordinamento generale, la giunta determina gli accorpamenti e le divisioni di servizi e uffici, nonchè la nomina dei responsabili di settore secondo le previsioni dei contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi vigenti, in relazione alle esigenze di attuazione del suo indirizzo politico, organizzativo-amministrativo.
L'attività amministrativa dell'ente è fondata sui principi di efficienza, efficacia, legalità.
Il sindaco e i responsabili dei servizi e/o i dirigenti adottano tutte le misure idonee a favorire la semplificazione amministrativa nell'interesse degli utenti. A tal fine, l'amministrazione favorisce la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.
In particolare ad essi è attribuita:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzioni in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h)  tutte le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, con provvedimento motivato, seguendo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, comprovati dal curriculum, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo del sindaco.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con atto motivato che contenga le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione del programma, nonché in relazione al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nell'attività svolta.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in conformità alla legge ed ai contratti collettivi, le modalità di attuazione della responsabilità dirigenziale in modo tale da salvaguardare il principio del necessario contraddittorio.
Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati, seguendo le modalità fissate nel suddetto regolamento, con atto motivato, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano esecutivo di gestione, ovvero per responsabilità grave e reiterata, nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Il sindaco, seguendo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
L'amministrazione promuove la diffusione della cultura manageriale nella dirigenza dell'ente.
Art. 50
Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 51
Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 52
Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi del l'ente.
Titolo V
Art.53
Programmazione

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani e i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.
Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 54
Conferenza dei servizi intercomunali

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Art. 55
Sportello unico

Il Comune cura l'istituzione e l'organizzazione di uno sportello unico per le attività produttive che, nel rispetto delle leggi, assicuri la diffusione di tutte le informazioni disponibili a livello locale, che dovranno essere fornite in modo coordinato, con riguardo all'avvio ed al potenziamento di iniziative produttive nel territorio comunale. Lo sportello unico costituisce, altresì, strumento di semplificazione amministrativa, secondo le previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 56
Informazione, chiarezza, trasparenza e semplificazione delle disposizioni tributarie

I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare: l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e fare in modo che possa adempiere alle obbligazioni tributarie con minor numero di atti e nelle forme meno costose e più agevoli.
Ciascun contribuente può avanzare istanza d'"interpello" nei casi concreti e personali, qualora vi sono obiettivi condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L'amministrazione comunale è impegnata a dare risposta entro 120 giorni.
Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle norme tributarie o quando si tratti di mera violazione formale che non comporta alcun debito d'imposta.
Art. 57
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune nelle forme previste dalla legge n. 142/90, artt. 22 e seguenti, può gestire i propri servizi pubblici attraverso varie soluzioni tra cui, la gestione in economia diretta, concessione a terzi, azienda speciale, istituzione, convenzione, consorzio, azienda speciale, società mista, così come recepiti dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 58
Gestione diretta in economia

Il Comune gestisce in economia diretta i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 59
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco tra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi speciali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 60
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 61
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 62
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, sceglien do i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 63
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del Consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 64
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 65
Ordinamento finanziario

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi ed attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti ed attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle leggi per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 66
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi ed eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'ufficio relazioni per il pubblico.
Art. 67
La programmaziome degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2002; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 68
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene, di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di conta bilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 69
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 70
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati, l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 71
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di Governo complessiva posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 72
Revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, il revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Il revisore dei conti viene eletto dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
Saranno, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed inadempienza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art. 73
Controllo di gestione

Il controllo di gestione, la cui composizione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione del l'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento, dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il controllo di gestione opera in posizione di autonomia a supporto del nucleo di valutazione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/01 e del decreto legislativo n. 267/2000, sono esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 74
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.
Art. 76
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di un'eventuale relazione del sindaco e del presidente del consiglio comunale, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e all'evoluzione legislativa e si riserva, pertanto, la facoltà di apportare le eventuali opportune modifiche ed integrazioni.
Art. 77
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena cono scenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento regionale degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai responsabili di settore, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio relazioni con il pubblico a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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