REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto della Provincia regionale di Catania


Lo statuto della Provincia regionale di Catania è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 1993. Si pubblica il nuovo testo a seguito di delibera di consiglio provinciale n. 14 del 25 marzo 2003.Lo statuto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 20 aprile 2003 al 20 maggio 2003.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali

1.  La Provincia regionale di Catania, ente locale intermedio tra Regione e i Comuni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale. Ha autonomia statutaria e regolamentare ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza, efficacia, econo-micità e trasparenza. La Provincia di Catania, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-tezza, propone, promuove e coordina programmi e attività, volte alla rimozione degli squilibri economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo sostenibile  ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
2.  Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal-l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3.  Esercita la propria autonomia nell'ambito della comunità provinciale ed ispira l'azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di democra-zia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, secon-do i principi enunciati nella Costituzione della Repubblica, nello statuto della Regione siciliana, nelle leggi statali, regionali e comunitarie, nelle norme sovrannazionali e in quelle internazionali, nonché in quelle previste dal presente statuto.
4.  Riconosce, nel rispetto della normativa vigente, il diritto, di porzioni della propria comunità, caratterizzate dalla presenza di forti elementi di omogeneità storiche culturali e sociali, di costituirsi in provincia autono-ma, secondo le forme e i principi fissati dal legislatore.
5.  Cura gli interessi della comunità provinciale con-formando la propria azione ai principi di cooperazione con lo Stato, la Regione ed i Comuni.
6.  Promuove la più ampia partecipazione dei Comuni, degli enti pubblici operanti nel territorio provinciale, dei cittadini e delle formazioni sociali attuando anche forme di decentramento amministrativo sul territorio provinciale. Valorizza l'autonomia dei Comuni e, in particolare, le condizioni di autonomia, anche storica, dei comprensori dell'area metropolitana, dell'area del calatino sud simeto, dell'area ionica e dell'area pedemontana.
7.  Per garantire e rendere possibile la partecipazione prevista dal comma precedente i comuni interessati saranno informati preventivamente della programmazione o delle proposte di interventi di ordine generale che li riguardano.
8.  Promuove in forme idonee la cooperazione delle province fra loro con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali in grado di favorire lo sviluppo economico, sociale e civile dei territori amministrati e contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali.
9.  Assume come fondamentale principio ispiratore della propria azione il rispetto e la tutela della vita nelle sue diversità e dell'ambiente. Indirizza prioritariamente l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità e in particolare della criminalità organizzata e mafiosa.
10.  Riconosce e promuove il diritto al lavoro quale elemento di sviluppo sociale della comunità provinciale
11.  Concorre, in conformità ai principi espressi, a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di opportunità sportive e ricreative e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
12.  Promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione del territorio e dell'ambiente.
13.  Riconosce nella diversità un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e pertanto favorisce condizioni di pari opportunità tra i sessi tramite la predisposizione di piani di azioni positive nel lavoro, nella formazione, nella famiglia, nella cultura, nella vita sociale e attraverso l'istituzione di appositi organismi.
14.  Assicura la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali.
15.  Favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi; favorisce, altresì, la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.
16.  Riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione.
17.  Riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico un obiettivo prioritario. A tal fine, assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della propria azione, si adopera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nocivi alla salute, per prevenire e ridurre le fonti di inquinamento nel rispetto della carta europea del suolo e favorisce la collaborazione con i Comuni, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico. Attua tutte le iniziative volte alla tutela e gestione delle riserve naturali.
18.  Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.
19.  Favorisce lo studio e la valorizzazione delle proprie peculiarità e della propria memoria.
20.  Riconosce nella presenza dell'università degli studi e delle altre istituzioni di istruzione superiore e di ricerca un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità provinciale.
21.  Promuove il pluralismo associativo, valorizzando in particolare la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
22.  Favorisce il volontariato, l'impegno individuale e di gruppo nella gestione delle strutture di servizio e nella promozione di un sistema solidaristico diffuso.
23.  Valorizza iniziative di cittadini e loro associazioni per diffondere le tradizioni popolari della comunità provinciale.
24.  Persegue la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive.
25.  Favorisce interventi concreti a sostegno della popolazione colpita da avversità naturali e conflitti armati.
26.  Favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro e alla salute, e promuovendo ogni iniziativa volta alla reciproca conoscenza e al rispetto delle diverse culture.
27.  Favorisce l'integrazione nella propria comunità di tutte le forme religiose e ne promuove il rispetto assicurandone la libera professione.
28.  Promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione, sia direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
29.  Promuove la cultura della solidarietà, anche mediante la partecipazione, attraverso l'utilizzo di proprie risorse umane e finanziarie, a progetti di cooperazione internazionale.
30.  Uniforma la propria azione ai principi ed ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali, ricercando, tramite forme di relazioni o di gemellaggio con le città europee, legami di collaborazione e di solidarietà.
31.  Contribuisce, nell'ambito delle proprie competenze, a respingere ogni tentativo di disgregazione dell'unità nazionale e a favorire il processo di integrazione europea.
32.  Garantisce l'esercizio del diritto all'informazione sugli atti e sull'attività dell'ente.
Art. 2
Sede e territorio

1.  La Provincia regionale ha sede a Catania, Comune capoluogo, nell'edificio di via Prefettura n. 14, denominato "Palazzo dei Minoriti".
2.  Essa è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori appartenenti ai seguenti Comuni consociati: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.
3.  Con decreto del Presidente della Regione siciliana è stata delimitata la zona del territorio provinciale designata "area metropolitana". Di essa fanno parte i seguenti comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.
4.  La Provincia regionale di Catania si prefigge il riequilibrio delle zone esterne all'area metropolitana e, avuto riguardo alla prevalente estensione delle zone di collina e di montagna del territorio provinciale e alle particolari situazioni economiche, storico e culturali di vaste aree di tali zone, ne promuove la valorizzazione e lo sviluppo in armonia con l'area metropolitana.
Art. 3
Stemma, gonfalone e colori

1.  La Provincia regionale di Catania ha stemma, gonfalone e colori.
2.  Lo stemma e il gonfalone sono quelli approvati e descritti nel regio decreto del 27 agosto 1883.
3.  I colori sono l'azzurro, l'argento e il rosso.
4.  L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia. Il presidente ha facoltà di concessione dell'uso della rappresentazione dello stemma ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale nei casi di patrocinio ed in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
5.  Il distintivo del presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia da portare a tracolla.
6.  La Provincia regionale espone nel palazzo provinciale e nell'aula consiliare, accanto alla bandiera italiana ed europea, quella della Regione siciliana.
Art. 4
Principi programmatici e funzioni ed attività

1.  La Provincia regionale di Catania propone, promuove e coordina programmi, attività nonché realizza opere finalizzate allo sviluppo e progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità provinciale che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni da essa espressi.
2.  Adotta un proprio programma poliennale articolato in piani e progetti settoriali e territoriali, contenenti gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, le modalità degli interventi e le opere da realizzare in rapporto anche alle risorse finanziarie disponibili o realizzabili.
3.  Spettano alla Provincia regionale le funzioni e i poteri previsti dalla normativa vigente oltre alle funzioni ad essa attribuite o delegate.
4.  Nella propria attività di programmazione la Provincia regionale si ispira a principi di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di semplificazione amministrativa, di partecipazione popolare, di cooperazione istituzionale e di solidarietà, nonché ai principi generali sulla qualità dei servizi pubblici.
5.  La Provincia osserva le forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente ed in ogni caso assicura pubblicità preventiva, anche per via telematica, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio e su ogni ipotesi di ricorso a privati per ottenere prestazioni intellettuali o di altri motivi.
6.  Disciplina l'istituzione dell'albo dei fornitori da utilizzare per l'affidamento di lavori e servizi di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi, attuando il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi.
7.  Crea appositi organismi, anche esterni, per acquisire una adeguata consulenza di organizzazioni specialistiche per la gestione di particolari attività che la Provincia intende attuare.
8.  Le proposte di nomina dei rappresentanti della Provincia in organismi, aziende ed istituzioni, devono contenere i curricula dei candidati al fine di valutarne le competenze specifiche e la professionalità in materia. Tutte le nomine e le disposizioni sono di competenza del presidente della Provincia ad eccezione dei casi in cui la nomina è demandata dalla legge in via esclusiva ad altri organi di governo.
Art. 5
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Provincia regionale o assessore da lui delegato, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o su gli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo di programma è regolato dalle disposizioni vigenti in materia e può prevedere, altresì, procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Art. 6
Albo pretorio

1.  La Provincia regionale di Catania ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti che, per legge o regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  Il segretario generale è responsabile della regolare pubblicazione degli atti deliberativi all'albo pretorio.
Art. 7
Pubblicità spese elettorali

1.  I candidati alla elezione di presidente della Provincia e di consigliere provinciale sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di pubblicità di spese elettorali.
Art.8
Adempimenti degli amministratori

1.  Il presidente, gli assessori dallo stesso nominati ed i consiglieri sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti, a presentare le dichiarazioni sul loro stato patrimoniale ed economico.
2.  I soggetti di cui al comma 1 decadono dalla carica ove omettano le dichiarazioni suddette nei termini previsti, previa formale diffida.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 9
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali della Provincia il consiglio provinciale, la giunta provinciale ed il Presidente della Provincia regionale.
2.  I rapporti fra gli organi della Provincia sono ispirati al principio di leale cooperazione da cui derivano reciproci obblighi di corretta informazione.
3.  Gli organi di cui al comma 1 esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente.
Art. 10
Pari opportunità in tema di nomine

1.  La Provincia regionale di Catania promuove la parità di accesso delle donne, oltre che alle cariche elettive, anche nella composizione della giunta provinciale, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia controllo o partecipazione.
Art. 11
Consiglio provinciale

1.  Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2.  L'autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio provinciale è disciplinata dall'apposito regolamento che dovrà prevedere le modalità per assicurare allo stesso servizio, attrezzature e risorse finanziarie.
3.  L'elezione, le competenze, la durata in carica e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.
4.  I consiglieri esercitano il loro ruolo e la loro funzione anche con atti ispettivi quali le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni nonché attraverso la presentazione di ordini del giorno. Essi hanno diritto di accesso diretto a tutti gli atti amministrativi riguardanti l'ente provincia, le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dalla Provincia o a partecipazione provinciale secondo quanto previsto dal regolamento di accesso agli atti; essi hanno, altresì, diritto a ricevere dai dirigenti tutta la collaborazione necessaria per consentire l'esercizio della loro funzione ispettiva senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Art. 12
Il consiglio provinciale - competenze

1.  Nomina, nella sua prima seduta, il presidente e due vice presidenti, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente.
2.  Il consiglio provinciale ha competenze, limitatamente agli atti fondamentali sotto indicati:
a) statuti dell'ente ed aziende speciali o altri enti da esso dipendenti;
b) regolamenti, esclusi quelli demandati dalla legge alla competenza della giunta;
c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche con relativi approvvigionamenti;
d) piano triennale di attività di valorizzazione di beni culturali, ambientali, e paesaggistici, di promozione turistica ed agrituristica;
e) emissione di prestiti obbligazionari;
f) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi;
g) piani territoriali e urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle suddette materie;
h) convenzioni con enti per la costituzione e la modificazione di forme associative;
i) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
j) affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
k) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
m) nomina dei revisori dei conti;
n) debiti fuori bilancio;
o) spese che impegnino anche i bilanci degli esercizi successivi a quello di competenza, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura alla Provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
p) indennità di carica e gettoni di presenza per i consiglieri provinciali;
q) ogni altro atto che la legge assegna alla sua esclusiva competenza.
Art.13
Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1.  I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali e nazionali dell'unione delle province italiane.
2.  Oltre ai casi previsti dalla legge, i consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano a sei sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio e previo espletamento della procedura di cui al seguente comma.
3.  L'ufficio di presidenza del consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma 2, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento, per far valere le eventuali cause giustificative nonché per produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il consiglio, esaminata la documentazione e tenute nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto.
Art. 14
Presidenza del consiglio

1.  Il consiglio provinciale elegge nel suo seno il presidente e due vice presidenti, di cui uno della minoranza, mediante votazioni separate, nella prima delle quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, mentre nella seconda è sufficiente il maggior numero di voti dei consiglieri presenti.
2.  Il vice presidente eletto con il maggior numero di voti svolge le funzioni vicarie.
3.  Il presidente rappresenta e garantisce l'unità e la continuità del consiglio.
4.  Sono di competenza del presidente tutti gli atti di natura procedimentale interna riferiti alle materie di spettanza del consiglio, e quant'altro previsto dalle leggi e dal regolamento relativo ai lavori del consiglio.
5.  Su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, il presidente e il vice presidente, per gravi e comprovati motivi nella funzione, possono essere revocati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
6.  Sino alla elezione del presidente, il consiglio viene presieduto dal consigliere anziano.
Art. 15
Compiti del presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio provinciale rappresenta il consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni, inoltre il presidente:
a) fissa l'ordine del giorno e la data di convocazione del consiglio, sentito il presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo;
b) è tenuto a convocare il consiglio entro un lasso di tempo non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri o il Presidente della Provincia;
c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
d) dirige e assicura l'ordine della seduta consiliare e la regolarità delle discussioni;
e) può sospendere e sciogliere la seduta, solo quando lo ritiene il mantenimento dell'ordine, la garanzia dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni, mentre negli altri casi occorre l'assenso del consiglio;
f) emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del consiglio, le direttive tese all'attuazione dei programmi di funzionamento del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari;
g) trasmette gli atti, per i pareri, alle commissioni competenti e ne riceve le conclusioni per trasmetterle a chi di competenza;
h) incarica i consiglieri per compiti speciali connessi al mandato consiliare;
i) autorizza i consiglieri provinciali, che per ragioni del loro mandato si rechino in missione, e rilascia qualsiasi attestato o certificazione interessante problematiche relative ai consiglieri provinciali;
j) può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta;
k) al presidente spettano, altresì, i compiti previsti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento consiliare.
Art. 16
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio viene convocato e si riunisce secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il presidente dell'ente, o un assessore da lui delegato, possono partecipare alle riunioni del consiglio con diritto di intervento ma non di voto.
Art. 17
Articolazioni del consiglio

1.  Sono articolazioni del consiglio provinciale:
a)  il presidente;
b)  due vicepresidenti;
c)  l'ufficio di presidenza;
d)  le commissioni consiliari;
e)  i gruppi consiliari;
f)  la conferenza dei capigruppo;
g)  i consiglieri questori.
Art 18
Ufficio di presidenza

1.  L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vice presidenti e da un capo gruppo eletto dalla conferenza dei capigruppo
Art. 19
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio provinciale.
Art. 20
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. Il regolamento del consiglio detta norme sul funzionamento della conferenza dei capi gruppo.
Art. 21
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio provinciale istituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti, commissioni speciali per inchieste, indagini o altre problematiche di interesse provinciale, attribuendo alle minoranze la presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo.
2.  Le modalità di funzionamento, di elezione dei componenti e la loro durata sono stabiliti dall'apposito regolamento del consiglio.
Art. 22
Elezione dei consiglieri questori

1.  Il consiglio provinciale elegge, tra i suoi componenti, tre consiglieri questori con il compito di collaborare con il presidente del consiglio, nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula.
2.  Le modalità di elezione, la durata e le funzioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 23
Regolamento di funzionamento del consiglio provinciale

1.  Il regolamento del consiglio provinciale, in ossequio ai principi generali della legge, detta norme per quanto attiene:
a)  sede delle adunanze;
b)  gruppi consiliari;
c)  commissioni consiliari permanenti, di controllo, speciali;
d)  conferenza dei capigruppo;
e)  diritti di iniziativa dei consiglieri, funzioni e spese di rappresentanza del Consiglio e dei singoli consiglieri;
f)  convocazioni;
g)  numero legale per le sedute;
h)  disciplina delle adunanze;
i)  votazioni;
j)  dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da assicurare un minimo uguale per ciascun gruppo, le risorse ulteriori commisurate al numero dei consiglieri che hanno scelto di farne parte, nonché la rendicontazione delle spese sostenute;
k)  quant'altro si renderà necessario per il buon funzionamento del consesso consiliare.
Art. 24
Il Presidente della Provincia Competenze

1.  Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2.  Sovrintende ed esercita le funzioni attribuite o delegate alla Provincia dallo Stato o dalla Regione siciliana.
3.  Il Presidente della Provincia ha le seguenti competenze:
a)  ha la rappresentanza legale dell'ente con possibilità di delegarla ai singoli dirigenti;
b)  si costituisce e resiste in giudizio nominando i legali per la difesa;
c)  provvede a tutte le nomine, le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, tecniche e di concorso, delegazioni trattanti etc., attribuite dalla vigente legislatura nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al consiglio provinciale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico e vanno comunicate al Presidente del consiglio provinciale;
d)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
e)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
f) attribuisce gli incarichi professionali esterni;
g)  promuove e sottoscrive gli accordi di programma per la realizzazione di OO.PP. o per altri fini della Provincia;
h)  dispone i comandi, i distacchi e la mobilità esterna del personale;
i)  attribuisce, per particolari esigenze organizzative, incarichi speciali a consiglieri provinciali, per l'esame di pratiche complesse e per coadiuvare gli assessori nelle materie ad essi delegate;
j)  indice il referendum e convoca le consultazioni popolari;
k)  ha la possibilità di delegare ai dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla propria sfera di attribuzione;
l)  autorizza l'uso del gonfalone.
4.  Ha, inoltre, la competenza residuale per tutte le funzioni non attribuite in via esclusiva agli altri organi dell'ente dal presente statuto e dalle leggi vigenti.
5.  In caso di assenza ed impedimento del presidente della provincia, il vice presidente lo sostituisce automaticamente in tutte le sue competenze. Nel caso di assenza ed impedimento anche del vice presidente le funzioni vicarie sono svolte automaticamente dall'assessore anziano per età.
Art. 25
Giuramento

1.  Il presidente della Provincia presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 26
La giunta

1.  La giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quindici.
2.  Spetta al presidente, tenendo conto dell'esigenza dell'ente, stabilire, con propria determinazione, il numero dei componenti della giunta nei limiti di cui sopra.
3.  Collabora con il presidente per la realizzazione del programma ed opera con deliberazioni collegiali sulle materie ad essa demandate dalla legge e dal presente statuto.
Art. 27
Competenze della giunta

1.  La giunta ha competenza per le materie sotto elencate:
  a) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale; 
  b) programma triennale delle assunzioni; 
  c) contributi, sovvenzioni, patrocini;  
  d) individuazione, di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili; 
  e) approvazione progetti opere pubbliche; 
  f) piano esecutivo di gestione; 
  g) perizie di varianti che importino una maggiore spesa; 
  h) indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti per l'espletamento di servizi di interesse generali; 
  i) indennità di carica per il presidente della Provincia e gli assessori; 
  j) accettazioni o rifiuto di lasciti o donazioni; 
  k) locazioni attive e passive; 
  l) permute immobiliari; 
  m) vendita suolo e sottosuolo demaniale; 
  n) autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile; 
  o) assenso per la nomina e revoca del direttore generale o per l'attribuzione delle relative funzioni al segretario generale dell'ente; 
  p) autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi; 
  q) transazioni; 
  r) tutte le altre competenze di legge successive demandate alla competenza esclusiva della giunta. 

Art. 28
Consulta dell'area metropolitana

1.  E' istituita la consulta dell'area metropolitana. Essa è composta dal presidente della Provincia che la presiede e dai sindaci o loro delegati dei comuni compresi nell'area metropolitana.
2.  La consulta esprime parere sugli atti e sulle iniziative di interesse dell'area metropolitana.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Sezione I
Forme di partecipazione
Art. 29
Soggetti della partecipazione

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia:
a)  ai cittadini residenti in uno dei comuni della provincia, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b)  ai cittadini non residenti nei comuni della provincia, ma che in uno di essi esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
c)  agli stranieri e agli apolidi dimoranti in modo stabile in uno dei comuni della provincia.
Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1.  La partecipazione dei cittadini all'attività della Provincia regionale esprime il concorso diretto della comunità provinciale all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia, secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti.
2.  La Provincia regionale, per gli stessi fini, privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.
3.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4.  La Provincia regionale mantiene, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali, sindacali, economiche, culturali e del volontariato per la elaborazione dei propri piani e programmi.
Art. 31
Partecipazione nelle forme associative

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia regionale, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento.
2.  Detta partecipazione attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi, oltre che al perseguimento di finalità culturali e di servizio.
3.  E' istituito l'albo delle libere forme associative riconosciute dall'amministrazione della Provincia regionale di Catania. Per l'iscrizione all'albo il legale rappresentante della associazione deve presentare apposita richiesta e depositare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, le cui norme devono assicurare il rispetto delle regole di democrazia per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. I registri sociali delle associazioni iscritte all'albo devono essere vidimati annualmente con le modalità previste per le società. Le associazioni devono fare annualmente una rela zione sull'attività svolta da allegare alla documentazione comprovante l'attività. In mancanza di tale relazione annuale le associazioni saranno cancellate dall'albo.
4.  Dette associazioni non possono richiedere né accettare contributi ordinari dalla Provincia né da enti pubblici a questa collegata fatte salve particolari forme di patrocinio per il perseguimento di finalità di interesse generale. Non possono perseguire finalità politiche, né di proiezione elettorale, e devono operare anche nel territorio della Provincia regionale di Catania.
Art. 32
Diritto di udienza

1.  Il presidente della provincia, gli assessori, il direttore generale, il segretario generale ed i dirigenti sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza nell'ambito dell'orario di servizio degli uffici.
2.  Il diritto d'udienza si esercita nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 33
Istanze, petizioni, proposte

1.  Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Provincia regionale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Le istanze, petizioni e proposte sono dirette al presidente e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata, la sottoscrizione dei presentatori, nonché il recapito degli stessi.
3.  La Provincia regionale ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato, in tempi congrui e comunque entro trenta giorni, la relativa decisione.
4.  L'apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi e gli uffici a cui dovranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione e il loro esame, indicare il termine entro cui la Provincia regionale deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonché il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.
5.  A ciascun cittadino, in ogni caso, deve essere garantita, in egual modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
Art. 34
Iniziativa popolare

1.  L'iniziativa popolare, per la formazione degli atti amministrativi di competenza degli organi della Provincia regionale, si esercita mediante la presentazione al presidente della Provincia di proposte sottoscritte da almeno 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio provinciale.
2.  L'iniziativa popolare si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un consiglio comunale della provincia.
3.  La Provincia regionale, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.
4.  La proposta di iniziativa popolare, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, è sottoposta all'esame dell'organo istituzionale competente alla formazione dell'atto conclusivo che si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
5.  L'iniziativa popolare ha gli stessi limiti di ammissibilità dei referendum.
Art. 35
Referendum

1.  La Provincia regionale, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette e indice referendum consultivi, propositivi ed abrogativi su materie di rilevante interesse generale, di esclusiva competenza provinciale, che non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2.  Non può essere ammesso referendum su provvedimenti inerenti: elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, personale dell'ente, regolamenti, tributi, bilancio, contabilità, nonché allorquando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3.  La richiesta di indizione di referendum di cui al comma 1, deve essere sottoscritta da almeno diecimila firme di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale o dai due terzi dei consiglieri provinciali assegnati o da dieci consigli comunali che rappresentino comunque il dieci per cento della popolazione residente nella provincia.
4.  Le modalità di attuazione dei referendum sono fissate da apposito regolamento.
5.  E' istituito un comitato di garanti cui è rimessa la decisione sull'ammissibilità e regolarità dei referendum.
6.  Il comitato è composto:
a)  dal presidente del tribunale di Catania o da un magistrato suo delegato, che presiede il collegio;
b)  dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Catania o da un suo delegato;
c)  dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Catania o da un suo delegato;
d) dal segretario generale della Provincia regionale di Catania;
e)  dal difensore civico della Provincia regionale di Catania, ove esistente.
Art. 36
Consultazione dei cittadini

1.  La Provincia regionale di Catania, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di competenza provinciale.
2.  La consultazione può riguardare i comuni nonché altri enti pubblici e privati, anche su richiesta dei medesimi.
3.  Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.
4.  Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5.  La Provincia regionale di Catania può costituire consulte, ai fini di un efficace e permanente raccordo con i cittadini, con le loro associazioni e organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono pareri e proposte sulle materie oggetto delle loro attività.
Art. 37
Diritto di accesso agli atti, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi

1.  L'attività amministrativa della Provincia regionale di Catania e delle aziende autonome e speciali ad essa collegati è retta da criteri di pubblicità. Tutti gli atti e i documenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, in tutto o in parte, per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2.  E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3.  Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti o ai soggetti che debbono intervenire per legge o regolamento è consentito, oltre al diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4.  Per facilitare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, la Provincia regionale si avvale di un ufficio di relazione con il pubblico. Tale ufficio rappresenta un servizio all'utenza anche per quanto concerne l'esercizio dei diritti di partecipazione, promuove iniziative di comunicazione ai cittadini utenti e analisi e ricerche sulla evoluzione dei bisogni dell'utenza e sulla qualità dei servizi erogati dall'ente.
5.  Apposito regolamento individua le modalità di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, le categorie dei documenti escluse dal diritto di accesso, nonché le modalità di differimento.
Art. 38
Ufficio stampa

1.  La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura giornalistica stabile, professionalmente qualificata ed autonoma.
2.  La provincia, a tal fine, istituisce l'ufficio stampa affidato a giornalisti iscritti all'ordine. I compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.
3.  L'attività dell'ufficio stampa è improntata a fornire una completa e veritiera informazione ai cittadini, e a tutti i mezzi di informazione di massa, sulle attività istituzionali degli uffici e degli organi della Provincia. (presidente, giunta, consiglio provinciale, articolazioni del consiglio e dei gruppi politici presenti in consiglio).
Art. 39
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme regionali vigenti e di quelle operative disposte dal regolamento.
2.  Tutti i procedimenti amministrativi emessi dalla provincia, esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della provincia, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3.  Il regolamento dispone in merito: al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; al responsabile del procedimento; alla facoltà di intervenire nel procedimento nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge.
4.  Al fine di conseguire la massima flessibilità sul piano operativo, singoli aspetti della materia di cui ai commi precedenti possono essere disciplinati, in alternativa alla regolamentazione a mezzo di atto normativo, mediante la pratica adozione di idonee misure organizzative e procedure adeguatamente pubblicizzate.
Sezione II
Organismi consultivi
Art. 40
Consulte

1.  La Provincia regionale favorisce il coordinamento tra le forme associative promovendone l'aggregazione in consulte per aree di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.
2.  Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione, volto a favorire la partecipazione dell'attività della provincia, attraverso un confronto di idee, programmi e progetti, che consentono il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3.  La giunta o il consiglio possono chiedere il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse.
4.  Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dal presidente della Provincia o dal presidente del consiglio; in caso di decorrenza dei termini, senza che sia stato reso il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua acquisizione.
5.  Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto dell'avvenuta richiesta di pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.
6.  Le consulte sono istituite con delibere del consiglio provinciale.
Art. 41
Consulta pari opportunità

1.  E' istituita la consulta provinciale per le pari opportunità.
2.  Il presidente della Provincia nomina i componenti secondo i criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale. Devono farne parte anche le consigliere provinciali.
3.  La consulta per le pari opportunità svolge funzioni propositive per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, legge n. 125/91.
4.  Essa formula proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
Art. 42
Consulta immigrati

1.  E' istituita la consulta per i problemi degli immigrati.
2.  Il presidente della Provincia nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività.
Sezione III
Difensore civico
Art. 43
Istituzione e attribuzioni

1.  E' istituito nella Provincia di Catania il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche a tutela dei generali interessi dei cittadini.
2.  Il difensore civico, qualora rilevi l'esistenza di disfunzioni, ritardi, negligenze ed anomalie nello svolgimento della attività amministrativa della Provincia o di altri enti che, in qualunque modo, abbiano incidenza sulla attività della prima, ne da immediatamente comunicazione al consiglio provinciale e, contestualmente, può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.
3.  La comunicazione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla sua presentazione.
4.  Il difensore civico ha diritto, rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi, di prendere subito visione di ogni atto o documento e di ottenere, in tempi congrui e comunque entro il termine massimo di giorni dieci, dagli uffici della Provincia regionale o da istituzioni e organismi ad essa collegati copie di atti o documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
Art. 44
Elezione, requisiti ed incompatibilità

1.  Il difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia fra i cittadini che, per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
2.  Nel caso in cui nessuno dei cittadini ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime due votazioni, viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati nell'ultima votazione.
3.  Chiunque può candidarsi, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, allegando dettagliato curriculum da presentare all'amministrazione entro trenta giorni dall'emanazione del relativo bando.
4.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e muniti di laurea in materie giuridico - economico - amministrative. Deve, inoltre, essere residente, da almeno dieci anni, in uno dei comuni della provincia.
5.  Oltre ai cittadini non aventi il requisito di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, non sono eleggibili:
a)  i dirigenti di partiti, movimenti politici, sindacali e di organizzazioni imprenditoriali;
b)  i dipendenti della Provincia regionale di Catania;
c)  i consulenti che prestano o hanno prestato la loro opera nell'ente negli ultimi cinque anni;
d)  coloro che hanno ricoperto la carica di revisore dei conti nell'ente negli ultimi cinque anni;
e)  coloro che sono parenti o affini fino al quarto grado con gli amministratori in carica o con il segretario generale dell'ente ovvero coniugi;
f)  l'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica;
g)  l'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio;
h)  il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nella provincia.
Art. 45
Durata in carica, decadenza e dispensa

1.  Il difensore civico rimane in carica sino alla fine del mandato amministrativo del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
2.  Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni volontarie, per decadenza o revoca.
3.  L'incompatibilità comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione della incompatibilità; la decadenza è dichiarata dal Consiglio.
4.  Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi favorevolmente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per comprovata inerzia.
5.  Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.
Art. 46
Organizzazione dell'ufficio

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Provincia regionale e si avvale di una segreteria.
2.  Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
3.  La giunta provinciale provvede ad assegnare all'ufficio del difensore civico adeguate risorse umane, economiche e strumentali.
Art. 47
Rapporti con gli organi della Provincia regionale e con i cittadini

1.  Il difensore civico invia relazioni trimestrali al presidente del consiglio e della Provincia regionale sull'attività del proprio ufficio o quando ritenga di dover segnalare argomenti di notevole rilievo e di particolare urgenza formulando osservazioni e suggerimenti. In tal caso può chiedere audizioni agli organi collegiali.
2.  Il consiglio provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritiene opportune.
3.  Entro il mese di gennaio di ogni anno il difensore civico presenta dettagliata relazione alla Provincia regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. Entro la stessa data deve rendere pubblica detta relazione nel corso di una conferenza aperta a tutti e pubblicata nella rivista della Provincia regionale di Catania.
4.  La relazione viene discussa nella prima seduta utile successiva alla presentazione dal consiglio provinciale.
5.  Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino singolo o associato, che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi provinciali, qualora ne ricorrano i presupposti, le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Titolo IV
Sezione I
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 48
Criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia regionale di Catania si articola attraverso strutture organizzative di diversa complessità in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di responsabilità, professionalità, competenza e trasparenza.
Art. 49
Le strutture

1.  Le strutture organizzative della Provincia regionale di Catania si articolano in: dipartimenti, servizi e uffici.
2.  I compiti ad essi affidati sono definiti dall'apposito regolamento.
Art. 50
Dipartimenti

1.  Le strutture cui sono attribuite funzioni omogenee sono raggruppate in dipartimenti e in extra-dipartimenti individuati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2.  Ad ogni dipartimento è preposto un responsabile che di norma dirige un servizio dello stesso.
3.  L'incarico di responsabile di dipartimento viene conferito su proposta del direttore generale, se nominato, o, in mancanza, del segretario generale, con provvedimento del presidente ad un dirigente del dipartimento stesso.
4.  I criteri di incarico di responsabile di dipartimento e le relative funzioni sono definiti nell'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.
Sezione II
Articolazione e funzione della struttura direzionale
Art. 51
I dirigenti

1.  I dirigenti, nel rispetto del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è loro attribuita, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi, assumono, in conformità allo statuto ed ai regolamenti, l'adozione di atti che la legge e lo statuto espressamente non riservano alla competenza degli organi istituzionali, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio dei poteri discrezionali secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  La valutazione della attività dei dirigenti, effettuata dal nucleo di valutazione dell'ente, è rapportata all'efficienza ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione prefissati.
3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina i rapporti fra i responsabili di dipartimento e i dirigenti, fra gli stessi e l'amministrazione, nonché le attività dei medesimi, le modalità di avocazione al direttore generale dei poteri spettanti ai dirigenti nel caso di grave inadempienza, le attribuzioni delle dotazioni e degli strumenti necessari allo assolvimento dei compiti loro attribuiti.
Art. 52
Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

1.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente con provvedimento motivato, sulla base di una proposta presentata dal direttore generale, se nominato, o, in mancanza, dal segretario generale.
2.  Il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire a tempo determinato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali anche in relazione ai risultati già conseguiti ed applicando, di norma, il criterio della rotazione.
3.  Il criterio della rotazione non trova applicazione per gli incarichi relativi alla direzione di strutture che richiedono specifici profili professionali.
4.  Salvo diverse ed obiettive esigenze, gli incarichi dirigenziali sono conferiti, di norma, per un biennio.
5.  Gli incarichi possono essere rinnovati, con provvedimento che contenga la motivazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed alla attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto.
6.  L'incarico può essere revocato dal Presidente con provvedimento motivato, sentito il direttore generale, se nominato, o, in mancanza, il segretario generale.
Art. 53
Segretario generale

1.  La Provincia regionale di Catania ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono disciplinati dalla legge e dal contratto di categoria.
3.  Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Partecipa, con funzioni referenti e consultive, alle riunioni della giunta e del consiglio provinciale.
5.  Roga i contratti dell'ente.
6.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal presidente della provincia, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia nominato il direttore generale. In tal caso adotta anche i provvedimenti di organizzazione ed emana le relative direttive.
7.  Svolge, inoltre, tutti i compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, nonché quelli che potranno essere assegnati dal presidente della provincia. In caso di nomina del direttore generale il presidente può conferire compiti ed ulteriori funzioni al segretario generale.
Art. 54
Vicesegretario generale

1.  La Provincia regionale di Catania prevede la figura di un vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.
2.  L'incarico viene conferito a tempo determinato dal presidente, sentito il segretario, con atto motivato, ad un dirigente coordinatore dell'ente con adeguata professionalità in materia giuridico-amministrativa ed esperienza acquisita nella direzione di strutture dirigenziali.
Art. 55
Direttore generale

1.  Al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, il presidente, previa deliberazione di giunta, può, con propria determinazione, nominare un direttore generale, scelto fra soggetti esterni all'amministrazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato, per una durata non eccedente il proprio mandato amministrativo.
2.  Le funzioni di direttore generale possono essere anche conferite al segretario generale.
3.  Le funzioni e le modalità di incarico e di revoca dello stesso vengono stabiliti dall'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 56
Ragioniere generale

1.  La Provincia regionale di Catania ha un ragioniere generale con funzioni di responsabilità dell'area economico-finanziaria e contabile. Allo stesso sono attribuite, altresì, le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 57
Ingegnere capo

1.  La Provincia regionale di Catania ha uno ingegnere capo con funzioni di responsabilità dell'area tecnica. Allo stesso sono attribuite, altresì, le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 58
Conferenza dei dirigenti

1.  E' istituita la conferenza permanente di tutti i dirigenti, alla quale spettano funzioni propositive, consultive ed organizzative.
2.  La conferenza dei dirigenti è convocata e presieduta dal segretario generale o dal direttore generale (se è nominato) ciascuno per le materie di propria competenza assegnate dal presente statuto.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 59
Determinazioni dirigenziali

1.  Gli atti dei dirigenti delle strutture direzionali dell'Ente assumono la denominazione di determinazioni dirigenziali.
Art. 60
Nucleo di valutazione

1.  Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte del presidente che si avvale di un apposito nucleo di valutazione.
2.  Il nucleo di valutazione è costituito con determinazione presidenziale e decade con la cessazione del mandato del presidente. Esso risponde della propria attività esclusivamente al presidente.
3.  Le funzioni del nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione che ne determina anche la composizione ed il trattamento econo mico.
Art. 61
Incarichi dirigenziali e di collaborazione con contratto a tempo determinato

1.  La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali, può avvenire, nei limiti determinati dalla legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata di giunta, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.  Al di fuori della dotazione organica, nei limiti determinati dalla legge, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3.  Possono essere conferiti, altresì, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, incarichi di alta specializzazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti formali richiesti per la nomina dei dirigenti, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Sezione III
Gestione delle risorse umane
Art. 62
Principi generali

1.  Le risorse umane costituiscono il fattore strategico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del l'Ente. La Provincia regionale di Catania favorisce la loro valorizzazione attraverso lo strumento della formazione e promuove il loro sviluppo e la loro responsabilizzazione per il conseguimento dei risultati dell'azione amministrativa, tenendo conto altresì dei principi propri delle pari opportunità.
Art. 63
Diritti sindacali e contrattazione decentrata

1.  La Provincia regionale di Catania garantisce l'esercizio dei diritti sindacali e individua, nell'ambito della contrattazione decentrata, le modalità attraverso le quali riconoscere e incentivare, compatibilmente con quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, l'impegno professionale dei singoli dipendenti.
Titolo V
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 64
Poteri e attribuzioni

1.  La Provincia regionale di Catania, nell'ambito degli indirizzi di programmazione e di coordinamento della Regione, svolge funzioni e servizi sociali e culturali, di sviluppo economico e turistico, di organizzazione e pianificazione territoriale, di tutela dell'ambiente e, comunque, di interesse sovracomunale.
2.  La Provincia regionale esercita, altresì, ogni altra attività che afferisca alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale in corrispondenza al ruolo di ente sovracomunale suo proprio, ferme restando le competenze riservate dalla legge ad altre amministrazioni.
3.  La Provincia regionale promuove e coordina servizi di rilevante interesse provinciale attuando forme sia di decentramento che di cooperazione con i comuni. Il regolamento disciplina le forme di attuazione del decentramento.
4.  La Provincia regionale assume la programmazione come criterio ordinatorio cui informa la propria azione nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dall'Unione europea.
5.  Nell'ambito delle funzioni di programmazione di indirizzo e di coordinamento spettanti dalla Regione, la Provincia regionale svolge le funzioni amministrative inerenti alle materie di cui all'art. 13 della legge regionale n. 9/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre funzioni attribuite con leggi successive.
6.  La Provincia regionale, oltre a quanto già specificatamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.
Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI
Art. 65
Servizi pubblici provinciali

1.  I servizi pubblici provinciali hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività provinciale.
2.  La Provincia regionale, nell'espletamento delle competenze, esercita le funzioni proprie, per titolarità riservata in via esclusiva dalla legge o per il perseguimento dei fini istituzionali, ed esercita, altresì, le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.
Art. 66
Principi generali sulla gestione dei servizi

1.  La Provincia:
a) riserva ai propri uffici funzioni di proposta, programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica sulla gestione dei servizi in genere;
b) privilegia, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, nonché per l'esercizio di attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, a parità di condizioni, forme di convenzionamento con le libere associazioni ed il volontariato;
c) adotta il piano annuale dei servizi, il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi della Provincia sulla base di una analisi dei costi e dei benefici economici e sociali;
d) favorisce forme, anche, organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti;
e) ricorre, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica.
Art. 67
Forme di gestione

1.  La Provincia regionale nella gestione dei servizi adotta forme improntate a criteri di imparzialità, funzio nalità ed economicità e tali, comunque, da assicurare l'informazione, la partecipazione e la tutela degli utenti.
2.  La forma di gestione è individuata tra quelle stabilite dalle leggi e dagli eventuali regolamenti di applicazione delle medesime.
3.  La Provincia regionale nello svolgimento dei servizi pubblici può avvalersi della collaborazione di istituzioni, di altri enti pubblici e/o di soggetti giuridici privati.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 68
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza provinciale è riservato alla legge.
2.  La Provincia regionale, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi, nell'impiego di tali mezzi, a criteri di efficienza, efficacia e razionalità delle scelte.
3.  Per il finanziamento dei programmi di investimento, la giunta provinciale attiva tutte le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.
4.  Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento e degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni provinciali.
Art. 69
Beni provinciali

1.  La Provincia regionale ha un proprio demanio ed è titolare di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e di quello disponibile.
2.  La classificazione, l'inventario e la gestione dei beni provinciali sono disciplinati, in conformità alle leggi vigenti in materia e al presente statuto, dal regolamento di contabilità.
3.  La gestione dei beni provinciali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio provinciale, sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità del singolo bene.
Art. 70
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile è riservato alla legge.
2.  Nell'ambito delle disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento.
3.  Il regolamento di contabilità è informato ai criteri ed indirizzi di cui alle seguenti disposizioni statutarie:
a) la formazione tempestiva dei documenti previsionali e programmatori, con il rispetto dei termini nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione, proposizione e comunicazione deve consentirne l'approvazione da parte del consiglio provinciale entro le scadenze di legge;
b) i tempi di preparazione del conto consun tivo devo no consentirne l'approvazione entro i termini di legge;
c) la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'impegno contabile, dell'attestazione di copertura finanziaria degli atti che comportano impegni di spesa, deve garantire la valida assunzione di obbligazioni passive nel rispetto degli equilibri del bilancio;
d) la competenza della giunta provinciale a deliberare gli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva, salvo che le operazioni non siano connesse ad un provvedimento di spesa di competenza del presidente della provincia che, con lo stesso provvedimento dispone anche sul prelievo medesimo e sullo storno, fermo restando, in ogni caso, il mantenimento della coerenza dei programmi e/o progetti approvati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica;
e) l'individuazione dei criteri da seguire circa la priorità dei pagamenti;
f) l'unitarietà della programmazione finanziaria e la gestione coordinata dell'attività finanziaria;
g) l'attribuzione ai dirigenti degli atti di gestione finanziario-contabile e, in particolare, della competenza sugli atti di impegno attuativi del piano esecutivo di gestione;
Art. 71
Collegio dei revisori

1.  L'elezione, la composizione, la durata in carica e la presidenza del collegio dei revisori dei conti della Provincia regionale sono regolate dalla legge.
2.  In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un revisore, il consiglio provinciale provvede alla sua sostituzione. Il revisore designato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
3.  Il collegio dei revisori esercita la propria funzione in conformità alla legge, al presente statuto e al regolamento di contabilità.
4.  Le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e sull'informazione ai consiglieri valgono per i revisori dei conti.
5.  Il collegio dei revisori, nell'ambito delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, richiedere l'audizione di dirigenti della Provincia regionale e delle istituzioni ad essa collegate, nonché di rappresentanti della Provincia regionale, nelle società di capitale o enti cui, comunque, la Provincia regionale partecipa o eroga contributi. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce al consiglio provinciale.
6.  I revisori partecipano alle sedute del consiglio e della giunta su richiesta, ognuna rispettivamente, del presidente del consiglio e del presidente della Provincia regionale; alle sedute delle commissioni consiliari, su richiesta del presidente di ciascuna commissione; alle riunioni del consiglio di amministrazione delle istituzioni, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione.
7.  Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di un esercizio finanziario, a tre riunioni del collegio oppure a tre sedute o riunioni di cui al precedente comma decade dall'ufficio.
8.  I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, hanno l'obbligo del segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio e devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e secondo le modalità stabilite dalla legge. In mancanza, il consiglio provinciale ne dispone la revoca.
9.  Il collegio dei revisori esprime pareri e rende attestazioni e certificazioni con le modalità e nei tempi stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e dal regolamento di contabilità.
10.  In mancanza di parere reso nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità, lo stesso s'intende favorevole.
11.  Il collegio dei revisori dei conti della Provincia regionale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni ad essa collegate.
Art. 72
Principi sul controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione, ispirato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ed alla attuazione delle regole di trasparenza, correttezza ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche, viene riferito a tutti i processi organizzativi dell'amministrazione, con particolare riferimento alle attività dirigenziali, costituendo una modalità essenziale della sua attività.
2.  Esso è diretto a verificare lo stato di attuazione degli interventi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
Art. 73
Attuazione del controllo

1.  Il controllo di gestione si attua nel rispetto del piano esecutivo di gestione e si articola in almeno quattro fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato, con l'individuazione degli obiettivi operativi contenente l'indicazione delle risorse utilizzabili e dei risultati da ottenere (fase della previsione);
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti (fase di auditing);
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa (fase di valutazione), sia in generale che, previo contraddittorio, con riferimento a ciascun dirigente;
d) presentazione di dati conseguiti a tutti i soggetti interessati, accompagnati da suggerimenti sulle possibili azioni correttive (fase di reporting).
Art 74
Servizio di tesoreria

1.  L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
2.  Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal consiglio provinciale e non può eccedere i cinque anni.
3.  Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di tesoreria.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 75
Disposizioni in materia di responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale della Provincia regionale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.  Il concessionario della riscossione, il tesoriere, l'economo, ogni altro agente contabile interno che abbia maneggio di pubblico denaro, i responsabili di magazzini provinciali, e comunque tutti coloro che siano incaricati della gestione di beni della Provincia regionale, nonché coloro che intervengono di fatto negli incarichi attribuiti ai predetti, devono rendere il conto della loro gestione entro due mesi dal termine dell'esercizio o dalla cessazione del loro incarico, se avviene prima e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 76
Attività contrattuale

1.  I rapporti giuridico-patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti di norma in forma pubblica amministrativa, previa autorizzazione a contrarre, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2.  L'attività contrattuale della Provincia regionale, nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, è disciplinata dall'apposito regolamento.
Art. 77
Regolamenti

1.  La Provincia regionale esercita la funzione regolamentare per l'espletamento delle proprie funzioni o per integrare le norme contenute nel presente statuto e nella legge.
2.  I regolamenti e le relative modifiche sono adottati dal consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza prevista dalla legge ad eccezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o di quelli che la legge demanda ad altri organi.
3.  I regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive.
4.  Ciascun regolamento può disciplinare una sola materia.
5.  I regolamenti sono raccolti presso l'ufficio della segreteria generale.
Art. 78
Revisione dello statuto

1.  Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio provinciale con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.
2.  Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio provinciale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 79
Abrogazione e rivisitazione di norme regolamentari preesistenti

1.  L'entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.
2.  Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti della Provincia in contrasto col presente statuto sono abrogate. I regolamenti vanno adeguati alle nuove disposizioni statutarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle stesso.
3.  Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme e le procedure attualmente vigenti.
Art. 80
Norma di rinvio

1.  Per quanto non è specificatamente disciplinato dal presente statuto, né risulta oggetto di rinvio a disciplina regolamentare, si applicano le disposizioni di legge in vigore.
2.  L'entrata in vigore di leggi che enuncino nuovi principi in materia di ordinamento o di disciplina dell'esercizio di funzioni della Provincia abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
Art. 81
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, formato di n. 81 articoli, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia regionale.
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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