REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 maggio 2003.
Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta d'Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina.

Allegato

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE GROTTA D'ENTELLA


L'anno 2003 il giorno 16 del mese di maggio in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

TRA

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona del dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente, dott. Ignazio Marinese, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa n. 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

E

L'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia (codice fiscale 97022540831), in persona del sig. Mario Vaccarella, nato a Petralia Sottana (PA) il 9 gennaio 1963, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Petralia Sottana (PA), via Paolo Agliata n. 154 e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore.
Premesso:
-  che con i decreti n. 293/44 del 16 maggio 1995 e n. 530/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale integrale Grotta d'Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina, provincia di Palermo e ad affidarne la relativa gestione all'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale integrale Grotta d'Entella;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991 che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta d'Entella al Club Alpino Italiano - Sicilia, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
-  della relazione del 23 gennaio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia della gestione della riserva naturale integrale Grotta d'Entella.
Dovendosi, pertanto, addivenire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
Si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale integrale Grotta d'Entella è affidata all'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 293/44 del 16 maggio 1995 e n. 530/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed in particolare di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta, altresì, confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari ad ~ 81.643,67, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni ed integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare un'efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione ed assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro 6 mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione, qualora questo non dovesse prevedere il riaffidamento della riserva al medesimo ente gestore. In tale ipotesi, entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione Club Alpino Italiano - Sicilia dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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