REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 LUGLIO 2003 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 12 giugno 2003.
Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia.

Allegato

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DELLA SICILIA PER IL TRIENNIO 1996/1998
NUOVO TESTO MODIFICATO


PRINCIPI GENERALI



Art. 1

In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, il presente piano detta i principi e le norme per il conseguimento della realizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione in Sicilia.
Il piano ha validità fino all'emanazione della nuova legge di settore.

Art. 2

Ai fini del presente piano si intende per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e dotato di servizi igienico-sanitario adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.
In ogni caso la superficie minima dei nuovi impianti di cui al presente piano non potrà essere inferiore a mq. 1.000 nelle strade urbane e mq. 2.000 nelle strade extraurbane.
Fanno eccezione le aree previste negli "schemi di riferimento" redatti ai sensi dell'art. 3 del D.A. n. 1231/97, dai comuni della Sicilia, rimasti impossibilitati al reperimento di aree delle dimensioni suddette nonché quelle messe a disposizione da comuni che hanno operato sfratti coatti e versano nella medesima impossibilità.
Non rientrano inoltre nella categoria suddetta:
a)  gli impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli della pubblica amministrazione o di enti esercenti un pubblico servizio;
b)  gli impianti di distribuzione carburanti ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili destinati esclusivamente al rifornimento dei mezzi dell'impresa titolare dei predetti immobili;
c)  gli impianti di distribuzione dei carburanti destinati al l'esclu sivo rifornimento dei natanti.
Gli impianti elencati nel terzo comma del presente articolo devono tuttavia essere tutti muniti di idonei strumenti di misurazione contometrica.
TITOLO I
COMPETENZE DEI COMUNI


Art. 3

I piani urbani di razionalizzazione della rete carburanti pervenuti all'Assessorato dell'industria alla data di pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed approvati mediante apposita delibera consiliare, costituiranno "sche ma di riferimento" ai fini della redazione del Piano regionale di ristrutturazione e razionalizzazione della rete carburanti siciliana qualora non in contrasto con la vigente normativa regionale.
Non possono trovare applicazione, inoltre, procedure previste nei Piani comunali in contrasto col presente piano e con la norma tiva regionale di settore.
I comuni inadempienti potranno esprimersi entro i termini di validità del presente piano.

Art. 4

I piani di cui al precedente articolo devono contenere la seguen te documentazione:
1)  relazione descrittiva degli impianti esistenti con l'indicazione per ciascuno degli stessi del concessionario, della loro composizione riguardo ai prodotti esitati (numero delle colonnine, tipo logia di carburanti erogati) della loro superficie, nonché della compagnia di bandiera dell'impianto;
2)  individuazione degli impianti da trasferire perché incompatibili con lo strumento urbanistico ovvero con la ristrutturazione della rete viaria, o perché costituiscono intralcio, pericolo o comun que ostacolo per la circolazione stradale;
3)  indicazione delle aree disponibili o comunque dei siti prevedibili per la ricollocazione o nuova installazione degli impianti nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97;
4)  per l'attuazione del su indicato punto 3, ci si potrà avvalere della collaborazione degli operatori del settore individuati dal l'art. 24, legge regionale n. 97/82.
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
MODIFICHE DEGLI IMPIANTI



Art. 5
Variazione dell'assetto funzionale

Sono individuate nell'allegato A del presente piano le variazioni dell'assetto funzionale per le quali occorrono i preventivi nulla-osta autorizzativi assessoriali:
Allegato A
1)  sostituzione dei distributori a singola erogazione con altri a doppia o ad erogazione tripla o multiprodotto, o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già presenti nell'impianto;
2)  cambio di destinazione dei distributori o dei serbatoi tra prodotti già autorizzati semprecché non comporti l'eliminazione di alcun prodotto;
3)  estensione dell'esistente apparecchiatura self-service pre-pagamento all'erogazione di altri carburanti comunque compresi nelle categorie già presenti nel medesimo impianto;
4)  diversa disposizione dei serbatoi con altri della stessa capacità esistenti fermo restando le categorie dei prodotti esitati;
5)  diversa disposizione dei distributori fermo restando gli elementi di erogazione;
6)  variazione dell'assetto e della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione fra serbatoi ed erogatori;
7)  l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento del suo stoccaggio qualora comporti modifiche alle strutture;
8)  l'aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi, nonché aumento del numero dei distributori;
Le suddette variazioni dell'assetto funzionale dell'impianto possono effettuarsi sulla scorta di nulla-osta preventivo dell'Assessorato dell'industria.
Il nulla-osta assessoriale relativo ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 conterrà l'invito agli organi tecnici competenti (comune, provincia, ANAS, U.T.F. e VV.F.) ad esaminare gli atti progettuali inviati, i predetti organi entro il termine di giorni 60, ovvero entro i termini previsti dalla normativa vigente sulle procedure amministrative di propria competenza, dovranno trasmettere il proprio parere.
Le ditte istanti non potranno iniziare i lavori prima che sia trascorso il predetto termine a meno che gli enti interessati non abbiano emesso il parere favorevole prima dello spirare dello stesso.
L'impianto modificato prima di essere posto in funzione dovrà essere verificato da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti.
Per l'ottenimento del nulla-osta assessoriale relativo ai punti 7 e 8 dovrà essere presentata, unitamente all'istanza, certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, rilasciata dall'ente che ha la competenza sulla strada su cui insiste l'impianto.
Il predetto nulla-osta sarà inviato per conoscenza al comune dove è collocato l'impianto e qualora l'impianto insista su strada statale o provinciale anche all'ente proprietario della strada.
Le variazioni di cui ai punti da 1 a 8 una volta autorizzate dovranno essere realizzate, pena la decadenza, entro 24 mesi decorrenti dai 60 giorni dalla data del nulla-osta; tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
L'impianto modificato ai sensi del punto 8 prima di essere posto in funzione dovrà essere collaudato da una commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato dell'industria e da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti.
Sono individuate nell'allegato B del presente piano le variazio ne dell'assetto funzionale non soggette a nulla-osta assessoriale con obbligo di comunicazione preventiva:
Allegato B
1)  interramento serbatoio per olio esausto;
2)  sostituzione dei distributori senza che ciò comporti aumento degli elementi di erogazione;
3)  sostituzione dei serbatoi esistenti con altri della stessa capacità purché non venga variata né l'ubicazione né la destinazione del prodotto autorizzato;
4)  sostituzione del miscelatore con un distributore singolo di benzina senza piombo o eliminazione dello stesso e conseguente eliminazione del serbatoio di olio lubrificante ovvero utilizzazione dello stesso al contenimento di olio esausto.
Le opere comprese nell'allegato B) del presente piano possono essere eseguite solo successivamente alla presentazione della comunicazione redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera da inviare all'Assessorato dell'industria, all'U.T.F. ed al comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti che, ognuno per le proprie competenze, accerteranno l'esatta esecuzione delle opere con la normativa vigente.
L'esito del suddetto accertamento dovrà essere trasmesso, a cura della ditta istante, all'Assessorato dell'industria.
Potenziamento dell'impianto
Per potenziamento si intende:
-  l'installazione di apparecchiature self-service pre-pay;
-  l'aumento dei prodotti erogabili compreso il G.P.L.
-  la sostituzione di un prodotto esitato con uno non esitato in precedenza.
Non possono concedersi autorizzazioni al potenziamento per quegli impianti che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 6 e 12 della legge regionale n. 97/82.
Per il potenziamento con l'inserimento del gasolio vanno osser vate le condizioni di cui all'art. 12 del presente piano.
Al fine di addivenire alla semplificazione ed acceleramento del l'iter procedurale relativo al potenziamento degli impianti, i conces sionari degli stessi potranno presentare all'Assessorato regionale dell'industria, per l'emissione del provvedimento autorizzativo, le istanze già vistate e munite del parere tecnico preventivo, dal comando provinciale vigili del fuoco e dall'U.T.F. territorialmente competenti, nonché, per gli accertamenti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, dall'ente (comune, provincia o ANAS) titolare della gestio ne della pubblica via su cui insiste l'impianto.
Nell'ipotesi di cui sopra il visto dovrà essere apposto anche nella documentazione tecnica di rito. Inoltre dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'U.T.F. competente relativa all'erogato del biennio precedente alla richiesta.
I lavori autorizzati dovranno essere realizzati, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di emissione del decreto. Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
Impianti marginali
Nessun rinnovo della concessione, nessuna autorizzazione alla modifica, al potenziamento, al trasferimento o concentrazione, alla voltura, potranno essere accordati a quegli impianti la cui "marginalità", ai sensi dell'art 12 della legge 5 agosto 1982, n. 97, sia riscontrata nel biennio precedente l'istanza, rilevata dalle certificazioni U.T.F.
Classificazione delle strade e distanze tra gli impianti
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, si intende per strada urbana la strada situata all'interno del perimetro urbano dei comuni, ivi compresi i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali dei comuni con popolazione superiore o pari a 10.000 abitanti formalmente assegnate ed acquisite entro la propria competenza.
Si intende, invece, per strada extraurbana la strada che collega due o più comuni della Sicilia e classificata, a norma dell'8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come strada statale, o strada regionale o strada provinciale; sono compresi i tratti interni di dette strade che attraversino centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per il computo dei 20 Km., su strada extraurbana, qualora tale strada attraversa il perimetro urbano di comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti (divenendo strada urbana in forza di formale assegnazione), il suddetto computo si interrompe alldel centro abitato solo nel caso in cui un impianto ricade sulla medesima strada, per riprendere alla fine del centro abitato stesso.


TITOLO II
INTERVENTI OPERATIVI



Art. 6
Nuove concessioni

Blocco delle nuove concessioni
In relazione alla finalità di addivenire ad una razionalizzazione della rete e ad una redistribuzione sul territorio degli impianti rimane confermato per tutta la validità del "piano" il principio del divieto di nuove concessioni.
Deroghe
Deroghe a tale principio possono concedersi nei seguenti casi:
a)  nel caso di comuni, località montane, piccole isole o frazioni isolate, per i quali i comuni competenti attestino l'assenza del servizio semprecché non vi siano altri impianti di distribuzione carburanti posti a distanza inferiore ai cinque chilometri, intesa come percorso più breve sulla pubblica viabilità. Si riterranno sforniti, in tal senso, quei comuni che fruiscono di un servizio reso da impianti non eroganti tutti i carburanti (benzina verde e gasolio) e non potenziabili;
b)  nel caso di impianti eroganti esclusivamente G.P.L. o metano fino al raggiungimento del numero massimo concedibile e delle deroghe previste dalla normativa vigente.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) la concessione deve essere condizionata al divieto di trasferimento successivo dell'impianto oltre il limite del centro urbano, mentre per l'ubicazione, trattandosi di nuova concessione, non troverà applicazione il disposto di cui all'art. 21 della legge regionale n. 97/1982.
DECESSO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE


Art. 7
Nuova concessione all'esercizio

Nel caso di morte del concessionario la nuova concessione può essere accordata prioritariamente all'erede delle attrezzature costituenti l'impianto, che dimostri di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e dei requisiti di cui all'art. 6 del predetto D,P.R., ovvero, ad altro soggetto che risulti proprietario delle attrezzature ed in possesso della suddetta capacità e dei suddetti requisiti.
L'istanza con la quale viene richiesta la nuova concessione deve essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'industria, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data del decesso del concessionario.
La concessione verrà rilasciata dallo stesso Assessorato previa acquisizione del parere del competente U.T.F. che si esprimerà anche in ordine all'insussistenza del requisito di marginalità dell'impianto come indicato nell'art. 5, punto 3) del presente piano.
RINNOVO DELLE CONCESSIONI


Art.8

Presentazione dell'istanza
Le istanze di rinnovo delle concessioni dovranno essere presentate all'Assessorato dell'industria sei mesi prima della scadenza del provvedimento corredate da formale documentazione attestante la disponibilità del suolo, gli erogati dell'impianto relativi ai due anni precedenti alla presentazione della stesse nonché l'avvenuto versamento delle tasse annuali di concessione governativa, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
La documentazione probatoria concernente il suolo dovrà avere la forma dell'atto pubblico allorquando trattasi di negozi giuridici avente come oggetto l'alienazione di diritti reali e la forma di scrittura privata debitamente registrata allorquando trattasi di alienazione di diritti obbligazionari.
La suddetta documentazione potrà essere altrimenti resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del l'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Sussistenza dei requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi per ottenere il rinnovo attengono all'accer ta mento della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
In relazione a tali esigenze il concessionario dovrà esibire certificato U.T.F. in relazione all'eventuale gestione diretta dell'impianto ovvero dimostrare, con opportuna documentazione, l'attività svolta nel settore della distribuzione dei carburanti. Dovrà inoltre essere dimostrata la disponibilità economica in relazione alla capacità operativa dell'impianto.
Accertamento dei requisiti oggettivi
L'accertamento dei requisiti oggettivi attiene alla verifica del l'ido neità tecnica dell'impianto a continuare il pubblico servizio. Qualora allo scadere della concessione l'impianto sia posto in sospensiva per trasferimento, la disponibilità del suolo va acquisita relativamente al sito in cui andrà ad insistere il realizzando impianto ed il provvedimento di rinnovo della concessione sarà contestuale a quello del trasferimento.
Procedure
Sulle istanze di rinnovo presentate come sopra descritte, l'Assessorato dell'industria procederà all'acquisizione dei pareri tecnici del comando dei vigili del fuoco e dell'U.T.F. competenti per territorio.
TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI


Art. 9

Il trasferimento della concessione potrà essere autorizzato solo in caso di trasferimento della proprietà del relativo impianto, e solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Il concessionario dovrà presentare domanda in carta legale con firma autenticata all'Assessorato dell'industria, e la stessa dovrà essere similmente sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.
La stessa dovrà essere corredata da documentazione attestante gli erogati del biennio precedente l'istanza, al fine di verificare la non marginalità dell'impianto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 97/82, e da documentazione probatoria della disponibilità del suolo in capo al soggetto subentrante.
Tale documentazione potrà essere altrimenti resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Qualora l'impianto relativo alla concessione da trasferire sia posto in sospensiva ai sensi dell'art. 17, lett. c), e se ne chiede il contestuale trasferimento, la disponibilità del suolo dovrà essere dimostrata relativamente al sito del realizzando impianto.
TRASFERIMENTO VOLONTARIO


Art. 10

E' consentito il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburanti attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio soltanto nel caso in cui il concessionario contestualmente rinunci ad altra concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio (concentrazione). In tal caso la concessione da prendere in considerazione, ai fini della durata diciottennale, sarà la più recente.
Si accetta per tutta la durata del presente piano il trasferimento senza rinuncia di un'ulteriore concessione a quegli operatori titolari di non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del presente piano purché lo stesso non risulti marginale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 97/82.
Qualora una società o ditta, al momento dell'istanza di trasferimento, sia titolare di più di dieci impianti essa potrà essere posta in istruttoria esclusivamente secondo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, ancorché alla data di entrata in vigore del presente piano risulti titolare di non più di dieci impianti.
Per le ditte o società costituitesi o divenute concessionarie in data successiva al 31 dicembre 2002 potranno essere accolte istanze di trasferimento solamente sussistendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, ancorché esse risultino titolari di non più di dieci impianti.
Il trasferimento o la concentrazione può realizzarsi nell'ambito dello stesso comune o di un altro comune della stessa provincia.
Qualora gli impianti da trasferire o concentrare risultino, alla data dell'istanza, regolarmente posti in sospensiva, la stessa si inten derà estesa fino alla realizzazione del nuovo impianto.
Qualora la concessione di impianti da concentrare o trasferire risulti scaduta alla data dell'istanza di trasferimento, ma trovasi in itinere la procedura di rinnovo, ovvero scada durante la procedura di trasferimento, il rinnovo verrà formalmente esitato con il contestuale provvedimento di trasferimento ed avrà durata diciottennale dalla data di scadenza della precedente concessione, senza soluzione di continuità.
In sede di trasferimento vanno osservate le norme di cui agli artt. 6, 12, 20 e 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97. Le distanze di cui all'art. 21 vanno calcolate considerando la stessa direttrice di marcia.
L'istanza va corredata da:
-  documentazione tecnica relativa all'impianto da realizzare e all'identificazione del sito prescelto;
-  documentazione probatoria relativa alla disponibilità del suolo;
-  erogati relativi ai due anni precedenti l'istanza degli impianti da trasferire o da concentrare (se posti in sospensiva gli erogati relativi al biennio precedente l'autorizzazione alla sospensiva).
La documentazione probatoria concernente il suolo dovrà avere la forma dell'atto pubblico allorquando trattasi di negozi giuridici aventi come oggetto l'alienazione di diritti reali e la forma della scrittura privata, debitamente registrata, allorquando trattasi di alienazione di diritti obbligazionari. Per le pratiche istruite precedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la cui documentazione probatoria della disponibilità del suolo sia stata acquisita sotto forme diverse, quest'ultima dovrà essere adeguata, sotto l'aspetto formale alle presenti disposizioni, dimostrando che, sotto l'aspetto sostanziale non vi siano state interruzioni del rapporto negoziale tra le parti.
La documentazione riguardante gli erogati potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Sulle istanze di trasferimento verranno acquisiti i pareri del comune di provenienza e di destinazione in ordine alla necessità del pubblico servizio; del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti sotto l'aspetto tecnico e dell'ente proprietario della strada (comune, ANAS o provincia) in ordine alle distanze e al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82.
In ordine alle distanze di cui all'art. 21 della legge regionale n. 97/82, in particolare, l'ente dovrà esprimersi tenendo conto degli impianti esistenti o realizzandi, a prescindere dai propri confini territoriali anche mediante l'avvio di eventuali sub-istruttorie che contemplino il parere di altri enti competenti.
TRASFERIMENTO COATTO


Art. 11

Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente.
Nel caso in cui invece il comune disponga la rimozione dell'impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione.
Il concessionario in riferimento al comma precedente avrà comunque la facoltà di porre l'esercizio in sospensiva nei termini previsti dall'art. 17 del presente piano.
I provvedimenti coatti da parte dei comuni e i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che i comuni avran no predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione rete di cui agli artt. 3 e 4 del presente piano.
GASOLIO


Art. 12

Nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 della legge regionale agosto 1982, n. 97, ed al punto 4 del presente piano, il potenziamento degli impianti con l'aggiunta del gasolio quale prodotto nuovo potrà autorizzarsi qualora trattasi di stazione di servizio o di rifornimento dotato di ampio piazzale atto ad ospitare anche mezzi pesanti, quantificabile, sulla scorta delle indicazioni della commissione carburanti, in mq. 300 circa se su strada comunale e mq. 600 circa se su strada statale extraurbana.
Nel caso in cui il concessionario sia titolare di più di 10 impianti per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà inoltre rinunciare prioritariamente ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'attività.
Deroga a tale principio potrà accordarsi nel caso in cui l'autorizzazione richiesta riguardi un impianto sito in un comune sfornito del servizio di gasolio.
Autorizzazioni possono tuttavia concedersi a quegli impianti dotati di semplice fuori strada che dimostrino, con certificazione U.T.F., di avere avuto un erogato annuo medio, riferito ai due anni precedenti l'istanza, di almeno 400.000 litri.
L'autorizzazione sarà tuttavia condizionata all'obbligo di espor re il pannello presegnalatore di cui alla circolare dei Ministero dei lavori pubblici n. 3989 del 6 dicembre 1986.
L'inosservanza di tale condizione potrà determinare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Nel periodo di vigenza del presente piano resta confermato l'obbligo per tutti gli impianti di dotarsi di apposito serbatoio per la raccolta degli oli esausti.
G.P.L.


Art. 14

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge regio nale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle concessioni relative agli impianti G.P.L. resta confermato a livello regionale in n. 109 e viene così suddiviso a livello provinciale:
-  provincia di Agrigento      n.
-  provincia di Catania      n. 17 
-  provincia di Messina      n. 17 
-  provincia di Ragusa      n. 12 
-  provincia di Trapani      n. 12 
-  provincia di Caltanissetta      n. 6  
-  provincia di Enna      n. 2  
-  provincia di Palermo      n. 24  
-  provincia di Siracusa      n. 10 

L'istanza va corredata, pena il rigetto della pratica, da:
-  documentazione tecnica relativa all'impianto da realizzare e all'identificazione del sito prescelto;
-  documentazione probatoria relativa alla disponibilità del suolo, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
-  documentazione comprovante i requisiti soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
Per quanto riguarda il calcolo della distanza tra gli impianti di G.P.L., essa non dovrà essere inferiore a 20 Km.
Sulle istanze relative all'installazione di nuovi impianti G.P.L. verranno acquisiti i pareri tecnici dell'U.T.F. e dei vigili del fuoco territorialmente competenti, dell'ente proprietario della strada su cui andrà ad insistere l'impianto (comune, provincia o ANAS) in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 97/82 ed alle distanze previste dal comma precedente, avuto riguardo ad altri impianti esistenti o realizzandi, a prescindere dai propri confini territoriali anche mediante l'avvio di eventuali sub-istruttorie che contemplino i pareri di altri enti competenti.
Il termine previsto per la realizzazione degli impianti non potrà superare i 24 mesi dalla data di emanazione del decreto autorizzativo.
Tuttavia per motivi documentati il suddetto termine potrà essere prorogato di anno in anno sussistendo le cause oggettive.
SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO


Art. 15

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002 il servizio di self-service può essere installato in tutti gli impianti che dispongano di un'area d'impianto di almeno 400 mq. e non ricadano nelle condizioni ostative previste dall'art. 6 della legge regionale n. 97/82.
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO


Art. 16

In applicazione del disposto dell'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 91 e all'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8 il numero delle concessioni accordabili per la realizzazione di impianti stradali di gas-metano viene così fissato a livello provinciale:

Provincia      Numero impianti 
Agrigento      5  
Caltanissetta      4  
Catania  10  
Enna      2  
Messina      10  
Palermo      14  
Ragusa      7  
Siracusa      6  
Trapani     


Per quanto riguarda il calcolo della distanza tra gli impianti eroganti metano, essa non dovrà essere inferiore a 20 Km.
L'istanza va corredata da:
-  documentazione tecnica relativa all'impianto da realizzare e all'identificazione del sito prescelto;
-  documentazione probatoria relativa alla disponibilità del suolo, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- documentazione comprovante i requisiti soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
  Sulle istanze relative all'installazione di nuovi impianti metano verranno acquisiti i pareri tecnici dell'U.T.F. e dei vigili del fuoco territorialmente competenti, dell'ente proprietario della strada su cui andrà ad insistere l'impianto (comune, provincia o ANAS) in ordine al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82 ed alle distanze previste dal comma precedente, avuto riguardo ad altri impianti esistenti o realizzandi, a prescindere dai propri confini territoriali anche mediante l'avvio di eventuali sub-istruttorie che contemplino i pareri di altri enti competenti. 

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO


Art. 17

Fatte salve le ferie annuali, i titolari delle concessioni potranno richiedere la preventiva autorizzazione all'Assessorato regionale del l'industria a sospendere l'esercizio dell'impianto nelle seguenti ipotesi:
a)  per cause riguardanti la gestione, lo stato della viabilità o del traffico, totale dipendenza dai flussi turistici: di sei mesi in sei mesi previo accertamento da parte dell'Assessorato dell'industria delle motivazioni addotte dal concessionario;
b)  per trasferimento coatto determinato da provvedimento della pubblica amministrazione, la quale dovrà mettere a disposizione un'area alternativa, e l'impianto insiste su suolo pubblico la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili fino a cinque anni qualora la Pubblica amministrazione non provveda.
Il concessionario dovrà dare comunicazione di quanto sopra all'Assessore per l'industria allegando ogni utile documentazione.
Per trasferimento coatto di impianto insistente su suolo privato, la sospensione sarà accordata per tre anni prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di totali cinque anni;
c)  nei casi di trasferimento volontario, la sospensione al l'eser cizio sarà accordata per un periodo massimo di cinque anni, entro i quali la ditta dovrà presentare istanza di trasferimento del l'impianto di che trattasi. L'impianto da trasferire non dovrà comunque essere marginale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 97/82, con riferimento agli erogati del biennio precedente l'istanza da attestare anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), trascorsi infruttuosamente i cinque anni l'Amministrazione potrà procedere all'avvio della procedura di decadenza della concessione.
Se la sospensiva dell'esercizio di un impianto distributori carburanti per motivi concernenti il trasferimento, risulta essere stata rilasciata a concessionari titolari di più di 10 impianti con motivazioni riguardanti la riduzione complessiva degli impianti esistenti in Sicilia, lo stesso potrà essere esclusivamente oggetto di concentrazione, unitamente ad altro impianto distributori carburanti, ancorché la relativa concessione sia già stata trasferita a soggetti titolari di non più di 10 impianti.
Le concessioni relative ad impianti posti in sospensiva ai sensi della vigente normativa di settore, in data antecedente a quella di pubblicazione del presente piano, per le quali non si è potuto procedere al relativo rinnovo per mancanza di requisiti oggettivi, potranno essere utilizzate per il potenziamento con gasolio di altri impianti, ovvero per trasferimento o concentrazione con altro impianto, mediante presentazione di formale istanza da fare pervenire all'Assessorato dell'industria entro un anno dalla data di pubblicazione del presente piano nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Scaduto tale termine le relative concessioni saranno dichiarate decadute con successivo separato provvedimento.

TITOLO III
IMPIANTI SOGGETTI ALLA SOLA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
(Art. 2, comma 3 e 4, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97)



Art. 18
Impianti di distribuzione carburanti utilizzati per autoveicoli della Pubblica Amministrazione

Le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione car buranti per il rifornimento di autoveicoli della Pubblica amministrazione e di aziende che esplicano funzioni pubbliche in concessione, possono essere rilasciate per un periodo di anni 10 rinnovabili.
Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio e devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione della quantità di carburante erogato.
Sulle istanze, dettagliatamente documentate, dovranno essere acquisiti i pareri dell'U.T.F. e del comando provinciale vigili del fuoco, territorialmente competenti.

Art. 19
Impianti per la distribuzione carburanti utilizzati da aziende private

Le autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 5, rinnovabili, alle seguenti ditte:
-  ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi abilitati alla circolazione su strada. Tali aziende dovranno possedere un minimo di 10 mezzi ed essere ubicati ad una distanza superiore a Km. 1 dal più vicino impianto di distribuzione carburanti pubblico;
-  ad aziende in possesso di un parco macchine prevalentemente costituito da mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per le quali dovranno essere accertate le reali esigenze riguardo l'impossibilità di approvvigionamento.
Le autorizzazioni all'installazione, invece, di contenitori-distributori mobili di tipo omologato, solo per carburanti di categoria "C", possono essere rilasciate esclusivamente alle aziende e per le attività elencate nel D.M. 19 marzo 1990, alle condizioni in esso contenute.

Art. 20

Tutti gli impianti cui all'articolo precedente devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio, un sistema di misurazione della quantità di carburante erogato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi in possesso dell'azienda richiedente.
Non è consentita l'installazione di serbatoi di benzina superi e super senza piombo ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse e da attività imprescindibile all'uso di tali prodotti.
Sulle istanze di autorizzazione, corredate dalla documentazione tecnica che illustri dettagliatamente l'impianto da realizzare e dall'elenco dei mezzi che si intendono rifornire, verranno acquisiti i pareti del comando provinciale vigili del fuoco e dell'U.T.F. territorialmente competenti.
L'accertamento della rispondenza della richiesta alle esigenze aziendali sarà effettuato dall'Assessorato regionale dell'industria con apposito sopralluogo.
Gli impianti di cui agli artt. 19 e 20, prima di essere posti in funzione, dovranno essere sottoposti a verifica da parte di un rappresentante del comando provinciale vigili del fuoco e dell'U.T,F., territorialmente competenti,

IMPIANTI DI RIFORNIMENTO PER NATANTI ED IMPIANTI AVIO


Art. 21

L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti "per natanti e avio" da parte dell'Assessorato regionale del l'industria è subordinata al rilascio della concessione del suolo demaniale da parte delle autorità competenti.
La predetta autorizzazione avrà durata decennale e verrà rilasciata dopo l'acquisizione dei pareti dell'U.T.F., del comando provinciale dei vigili del fuoco, e delle autorità competenti sul suolo nonché delle Camere di commercio e Soprintendenza ai monumenti competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli impianti per natanti da diporto per ogni banchina di approdo può essere rilasciata una sola autorizzazione. Per i porti di particolare rilevanza o di notevole flusso turistico è consentita il rilascio anche di più autorizzazioni.

DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO COMMERCIALE E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO



Art. 22

Le nuove concessioni per i depositi di oli minerali ad uso commerciale e per gli stabilimenti di imbottigliamento di gas petrolio liquefatto, nonché i potenziamenti degli stessi, potranno, a norma degli artt. 16 e segg. della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, essere rilasciati dietro parere delle competenti Camere di commercio ed U.T.F., che si dovranno esprimere sulla scorta dei consumi registrati, nella provincia, nel biennio precedente. Sulle istanze verranno inoltre acquisiti i pareri del comando provinciale dei vigili del fuoco e del comune interessato e la relativa concessione avrà durata decennale.
COLLAUDI


Art. 23

I titolari delle concessioni o autorizzazioni di cui al presente piano non possono condurre in via definitiva le gestioni dei propri impianti se i nuovi insediamenti o le variazioni di assetto funzionale e di potenziamento degli stessi ove" previsto non siano stati collaudati da una commissione composta da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e da un rappresentante dell'U.T.F. e da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realiz zate al progetto di massima presentato.
Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.
PARERE COMMISSIONE CONSULTIVA CARBURANTI


Art. 24

Sulle istanze di cui agli artt. 6, 10, 11, 14, e 16 del presente "Piano di ristrutturazione" dovrà essere acquisito il parere della commissione consultiva carburanti di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

Art. 25

Per quanto non previsto sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti piani triennali, qualora compatibili con il presente piano.


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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