REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 LUGLIO 2003 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 giugno 2003.
Accordi regionali dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali.

Allegato n. 1
ACCORDO REGIONALE
FORMAZIONE CONTINUA: AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

L'art. 14 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali - di seguito denominati anche professionisti -, reso esecutivo con il D.P.R. n. 446 del 21 settembre 2001, prevede che la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 32 del citato accordo collettivo nazionale concordino annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua dei professionisti convenzionati.
L'art. 26, comma 8, del predetto D.P.R. stabilisce che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi ivi previsti.
Premesso che per l'anno 2003 la percentuale da destinare al finanziamento degli accordi regionali, ai sensi del citato art. 26, D.P.R. n. 446/2001, è pari al 20% dell'ammontare annuo dei predetti compensi corrisposti nel 2002, si stabilisce di destinare il 12,5% della somma così individuata (20% dei compensi di cui all'art. 26, D.P.R. n. 446/2001) al finanziamento delle attività di formazione per l'anno corrente.
La somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata alle aziende unità sanitarie locali e destinata all'assistenza territoriale.
L'attività di formazione, alla quale sono tenuti a partecipare i professionisti, compresi gli incaricati ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. n. 446/2001, può essere svolta anche presso aziende unità sanitarie locali diverse rispetto a quella presso la quale si svolge l'attività di incarico o altri enti che recepiscono l'accordo di cui al D.P.R. n. 446/2001. Alla predetta attività gli incaricati di cui sopra sono ammessi alle medesime condizioni dei professionisti a tempo indeterminato.
Il professionista, titolare di rapporti convenzionali presso più Aziende che svolgono il medesimo programma formativo, partecipa alla formazione presso l'Azienda ove ha il maggior numero di ore di incarico.
Le attività di formazione cui destinare il suddetto finanziamento comprendono:
a)  i corsi di aggiornamento organizzati dalle Aziende;
b)  i programmi, stabiliti dalle Aziende, di frequenza obbligatoria a iniziative di aggiornamento professionale attuate da altri soggetti individuati dalla stessa Azienda.
Le spese di partecipazione ai corsi organizzati dalle Aziende presso il CEFPAS saranno paritarie a quelle dei dirigenti sanitari.
Si riconosce al professionista, ai fini del raggiungimento dei crediti formativi previsti dal decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso numero di ore annuo previsto dal contratto di lavoro della dirigenza sanitaria, proporzionato al numero di ore d'incarico del professionista, per la partecipazione ai corsi di formazione continua.
Per gli anni successivi al primo, le parti concordano di incontrarsi entro il mese di novembre di ciascun anno al fine di procedere alla verifica dell'attività formativa espletata da ciascuna Azienda unità sanitaria locale ed all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento dell'istituto in questione.
Appositi incontri saranno altresì programmati, al fine di raggiungere specifiche intese sull'applicazione dell'art. 14 dell'accordo nazionale, ed in particolare:
-  sui temi formativi di interesse regionale;
-  sull'organizzazione e sulla gestione della formazione continua;
-  sull'ammontare dello specifico finanziamento regionale ed aziendale da destinare alla formazione continua.
Allegato n. 2
ACCORDO REGIONALE
PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

Premesso che:
-  è necessario dare una risposta adeguata alle esigenze della programmazione nazionale, regionale e aziendale anche attraverso modalità operative e strumenti incentivanti nuovi, come previsto dall'accordo collettivo nazionale;
-  l'art. 21 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, reso esecutivo con il D.P.R. n. 446 del 21 settembre 2001, prevede che possono essere stipulati accordi regionali per lo svolgimento di programmi e progetti finalizzati, concernenti l'attività specialistica distrettuale, per il raggiungimento di specifici obiettivi, individuando le prestazioni, le modalità d'esecuzione e la remunerazione aggiuntiva delle stesse, si stabilisce che presso ciascuna Azienda vengano definiti tra l'Azienda stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 10 dell'art. 32, programmi e progetti finalizzati, concernenti l'attività dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali, al fine di sviluppare maggiore efficienza operativa nel settore, tenuto conto della programmazione aziendale.
Ipotesi di programmi e progetti finalizzati:
-  al miglioramento della qualità delle prestazioni ambulatoriali, anche al fine di aumentare la capacità di attrazione;
-  all'abbattimento delle liste d'attesa;
-  alla prosecuzione e miglioramento dell'attività di valutazione e monitoraggio continuo della qualità;
-  al miglioramento del contesto ambientale, mediante monitoraggio dei determinanti ambientali (aria, acqua, alimenti e ambiente);
-  alla collaborazione con i vari dipartimenti e distretti al fine di estendere e migliorare l'offerta di prestazioni;
-  alla prevenzione e diagnosi precoce nei luoghi di vita e di lavoro (polveri, metalli ecc);
-  allo sviluppo ed all'applicazione di tecniche di biologia molecolare;
-  alla prevenzione di malattie genetiche.
L'attività svolta dai professionisti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 446/01, nell'ambito di programmi e progetti finalizzati concernenti il personale dipendente e gli specialisti ambulatoriali interni (D.P.R. n. 271/2000), è disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed è valutata agli effetti economici secondo quanto stabilito nel presente accordo in proporzione all'apporto del professionista che vi partecipa per il raggiungimento dei ri-sultati.
1)  Obiettivi specifici
Garantire concrete possibilità di sviluppo della erogazione della assistenza specialistica distrettuale sul territorio di competenza della Azienda.
Permettere una più pronta risposta alla domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzata dall'utenza.
Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività specialistiche che non si realizzano con prestazioni a favore di singoli assistiti (miglioramento dell'attività di valutazione e monitoraggio della qualità, miglioramento del controllo ambientale, ecc.).
2)  Analisi
Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, l'Azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, tenendo conto dei seguenti elementi:
-  la quantità di prestazioni richieste e la quantità di prestazioni erogabili normalmente dal servizio;
-  la quantità di prestazioni non erogate in tempi corretti dal punto di vista sanitario;
-  la possibilità di incrementare l'erogazione delle prestazioni mediante forme di prolungamento di orario finalizzate alla eliminazione delle carenze individuate;
-  il periodo di tempo necessario a riportare a norma l'attesa degli utenti;
-  la data entro la quale conseguire il risultato programmato sulla base di indicatori di qualità concordati;
-  l'effettiva dotazione di personale e di tecnologie sanitarie;
-  le concrete possibilità organizzative del servizio;
individuano per tutti i professionisti:
-  gli obiettivi di qualità e di produttività, in rapporto alle esigenze aziendali, ed i relativi indicatori;
-  le risorse strutturali, professionali e strumentali.
3)  Progetto operativo
L'Azienda e i professionisti interessati, sulla base degli obiettivi e delle risorse come sopra individuate, concordano:
-  una programmazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi sopra esplicitati;
-  il periodo di tempo, non inferiore a 6 mesi, durante il quale si svolge l'attività programmata.
4)  Verifiche
Al termine del periodo stabilito per la conclusione del progetto o programma, il direttore del distretto o il responsabile del presidio specialistico, insieme ad un rappresentante dei professionisti, procede alla verifica delle attività professionali svolte da ogni professionista e dei risultati raggiunti.
La verifica si conclude con l'espressione di un giudizio positivo o negativo, in rapporto ai risultati attesi; il giudizio è positivo qualora il risultato raggiunto è pari o superiore al 75% di quello atteso.
In caso di giudizio positivo l'Azienda procede alla liquidazione a favore di ciascun partecipante del compenso proporzionalmente alle ore di attività lavorativa effettivamente svolta per la realizzazione del progetto o programma.
Qualora il giudizio sia negativo, la partecipazione al progetto o al programma cessa nei confronti dell'interessato e l'Azienda gli corrisponde, per ciascuna ora effettivamente svolta nell'ambito del l'attività progettuale, il pagamento secondo l'art. 26, commi 1 e 2.
Tali oneri saranno prelevati dal fondo vincolato per il progetto.
5)  Compensi
Premesso che per l'anno 2003 la percentuale da destinare al finanziamento degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 446/2001, è pari al 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al medesimo articolo corrisposti nel 2002, le parti stabiliscono di destinare l'87,5% della somma così individuata (20% dei compensi di cui all'art. 26 D.P.R. n. 446/2001) al finanziamento dei programmi e progetti finalizzati per l'anno corrente.
La somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata alle Aziende unità sanitarie locali e destinata all'assistenza territoriale.
La somma così determinata potrà essere utilizzata per finanziare:
a)  la partecipazione dei professionisti a programmi e progetti finalizzati dedicati;
b)  la partecipazione dei professionisti a programmi e progetti finalizzati concernenti il personale dipendente e gli specialisti ambulatoriali interni (D.P.R. n. 271/2000).
I programmi ed i progetti finalizzati possono essere rinnovati, previo accordo tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui al comma 10 dell'art. 32 del D.P.R. n. 446/2001, con le modifiche ritenute opportune in relazione alle variazioni intervenute sugli elementi di valutazione di cui al presente protocollo.
Allegato n. 3
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI REGIONALI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 21 DEL D.P.R. N. 446/2001

Il D.P.R. n. 446/2001, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, prevede all'art. 26, comma 8, che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali ed aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al predetto articolo.
Fermo restando che per l'anno 2003 la percentuale da destinare al finanziamento degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 446/2001, è pari al 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al medesimo articolo corrisposti nel 2002, la somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata alle Aziende unità sanitarie locali e destinata all'assistenza territoriale.
La predetta somma (20% dei compensi di cui all'art. 26, D.P.R. n. 446/2001) viene ripartita tra gli istituti contrattuali sotto specificati secondo le seguenti percentuali:
1)  Formazione continua
(art.14, D.P.R. n. 446/2001)      12,5% 

2)  Programmi e progetti finalizzati
(art. 21, D.P.R. n. 446/2001)      87,5% 

All'interno delle percentuali sopra esplicitate è consentita, a livello di accordi decentrati aziendali, per giustificate e motivate circostanze legate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, la possibilità di variazione di 2 punti percentuali, fermo restando il rispetto della somma complessivamente destinata al finanziamento degli accordi regionali, che si ricorda essere pari al 20% dei compensi annui di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 446/2001.
Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 23 -  57 -  8 -  35 -  19 -  50 -