REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 LUGLIO 2003 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 30/AG
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, titolo I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro autorizzati.


ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETARIE E COOPERATIVE
AL CONSIGLIO REGIONALE ED AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA RAGIONERIA CENTRALE DEL LAVORO
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S.
ALL'INPGI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Premessa
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 al titolo I reca, come è noto, disposizioni in materia di incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro che pongono in essere nuova occupazione aggiuntiva.
Le circolari assessoriali 30 aprile 1998, n. 308 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 23 del 9 maggio 1998) e 2 ottobre 1998, n. 320 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 51 del 10 ottobre 1998) hanno impartito direttive in merito all'applicazione della normativa suddetta.
Le modifiche e le integrazioni legislative introdotte nel tempo anche a carattere finanziario (art. 8, legge regionale 19 agosto 1999, n. 18; art. 48 legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32; art. 4 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; art. 6, legge regionale 5 novembre 2001, n. 17) hanno comportato la relativa notifica alla Commissione della Comunità europea ai sensi degli artt. 87 e seguenti e successive modificazioni del trattato istitutivo della stessa Comunità. L'efficacia delle misure in questione era, pertanto, subordinata all'autorizzazione ed agli eventuali vincoli posti dal predetto organo di controllo comunitario, anche relativamente al rifinanziamento del regime per il periodo 2000-2006.
La Commissione europea con provvedimento n. SG (2002)D/230509 del 4 luglio 2002, nell'autorizzare le predette modifiche, ha, altresì, approvato il rifinanziamento degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per il periodo 2000-2006 limitatamente alla parte cosiddetta "A", relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi ad un investimento.
Con decisione del 13 maggio 2003 n.c. (2003)1484fin, pervenuta a questo Assessorato in data 3 giugno 2003, la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il mercato comune la cosiddetta parte "B" del regime in questione concernente gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento. Conseguentemente gli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 richiesti per la creazione di posti di lavoro connessi ad investimento non possono essere concessi, trattandosi di regime di aiuti per il quale l'organo di controllo comunitario non ha autorizzato l'esecuzione.
La legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, poi, entrata in vigore il 31 agosto 2002, all'art. 1 nell'istituire nuovi aiuti rifinanzia i benefici in questione (commi 11 e 13), pur con limitazioni di spesa, e all'art. 16 introduce modifiche anche nel rispetto di osservazioni intervenute nel tempo da parte dell'organismo comunitario di controllo.
Su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 19 giugno 2003, con riguardo ai datori di lavoro già autorizzati si impartiscono le direttive e le modalità operative inerenti l'efficace attuazione delle norme regionali vigenti in materia di sgravi contributivi, ex titolo I, legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione europea, richiaman do nel contempo, se necessario, le direttive già emanate con le circolari assessoriali già citate.
1)  Condizioni per beneficiare degli sgravi contributivi
Come è noto, al fine di beneficiare degli sgravi contributivi:
1)  i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzioni di personale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 30/97 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9). Nel silenzio della legge si ritiene dovere prescindere da quelle riduzioni di personale non derivanti dalla diretta volontà del datore di lavoro (es. dimissioni, pensionamenti, giusta causa, etc.);
2)  i datori di lavoro devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali (art. 4, comma 4). Va precisato che tale condizione deve essere fatta valere anche nei confronti di tutto il personale esistente al momento della decorrenza del beneficio richiesto;
3)  le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Nel computo della media ai sensi dell'art. 4, comma 2, non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto formazione lavoro, i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo la previsione contenuta nell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Quanto sopra in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, ribaditi dalla decisione CE del 4 luglio 2002, che prevedono riguardo ai casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro ed agli altri contratti a tempo determinato che i lavoratori per i quali è richiesto il beneficio non devono essere collocati come facenti parte dell'organico dell'impresa, se la trasformazione riguarda quegli stessi lavoratori.
4)  Le attività devono svolgersi nel territorio della Regione siciliana.
2) Permanenza requisiti ex artt. 3, 4, 5 della legge regionale 7 agosto 1997 e successive modifiche e integrazioni
I requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, indicati al punto 2, per effetto dell'art. 18 della legge regionale n. 30/97, devono permanere per tutto il periodo di sgravio contributivo autorizzato.
In particolare la superiore disposizione comporta, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, il mantenimento, nel periodo auto rizzato del beneficio, del livello di occupazione raggiunto, sommando l'incremento occupazionale che ha determinato l'aiuto con quello esistente al momento dell'assunzione (occupazione media nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni).
In caso di riduzione della forza occupazionale agevolata sarà, comunque, necessario distinguere:
-  se il recesso deriva da ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, si decade dal diritto al beneficio dalla data di cessazione, senza che il datore di lavoro debba assolvere ad alcun altro adempimento (oltre alle dimissioni volontarie, al decesso ed al pensionamento per raggiunti limiti di età del lavoratore, rientrano, altresì, in tale ipotesi, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonché a motivi fondati. Relativamente all'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le cause devono essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro);
-  se il recesso, invece, deriva dalla volontà del datore di lavoro (non rientrano in tale ipotesi il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo nei termini sopra indicati) gli sgravi goduti dovranno essere recuperati unitamente agli interessi legali maturati (cfr. decreto interassessoriale n. 1041/00/IX/L del 4 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 14 luglio 2000).
In tale caso l'obbligo di ripetizione è limitato ai benefici contributivi relativi alle singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.
3)  Decisione della commissione europea SG(2002) D230509 del 4 luglio 2002 e N.C.(2003)1484fin del 13 maggio 2003 - Rifinanziamento sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 periodo 2000-2006 - Rispetto dei vincoli fissati. Adempimenti a carico dei datori di lavoro autorizzati
Con la nota SG(2002)D230509 del 4 luglio 2002 la Commissione europea ha approvato il rifinanziamento degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per il periodo 2000-2006 limitatamente alla parte cosiddetta "A" del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento.
Relativamente alla cosiddetta parte "B" riguardante gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi con un investimento si ribadisce (vedi "premessa") che la C.E. con decisione del 13 maggio 2003 non ne ha autorizzato l'applicazione e, pertanto, questa Amministrazione non può procedere né alla concessione, né al mantenimento dell'autorizzazione, ove già concessi, dei benefici contributivi dichiarati incompatibili con il mercato comune da parte del suddetto organo di controllo comunitario.
In particolare appare opportuno precisare che la C.E. ha approvato il rifinanziamento del regime in questione per il periodo 2000-2006 che, come è ovvio, riguarda prioritariamente le prosecuzioni di sgravi contributivi precedentemente autorizzati, a condizione che tali risorse siano destinate ad aiuti relativi a posti di lavoro non connessi con un investimento.
Ciò posto, il regime di aiuti in questione è applicato limitatamente agli aiuti che hanno avuto (vedi premessa) come obiettivo la creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento.
A tal fine, atteso che i predetti vincoli incidono anche sul finanziamento delle prosecuzioni degli sgravi già autorizzati, i datori di lavoro già autorizzati dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 che attesti che i posti di lavoro creati non siano connessi con investimenti (così come definiti negli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C74 del 10 marzo 1998, nonché dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione), effettuati nel triennio precedente l'assunzione o la trasformazione.
In particolare i datori di lavoro già autorizzati sono tenuti a fare pervenire - all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52, Palermo, servizio II, ufficio rendicontazione legge regionale n. 30/97 - entro mercoledì 10 settembre 2003, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2002 secondo il modello allegato sgravi autorizzati. Ai fini del rispetto del termine di ricezione farà fede il timbro di entrata apposto dall'ufficio di Gabinetto dell'Assessore.
Si precisa che nel caso in cui il provvedimento concessorio abbia riguardato diverse decorrenze, va resa distinta dichiarazione sostitutiva.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra fissato, si procederà alla interruzione dell'aiuto concesso, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle presenti direttive.
Appare necessario precisare che in base agli orientamenti comunitari si considera che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento stesso e viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Si considerano connessi con l'investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento medesimo.
Appare opportuno rammentare, altresì, che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C334 del 12 dicembre 1995) nonché il Regolamento (C.E. n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002) citato prevedono, poi, che "per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico e, quindi, senza la creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione".
Nel caso del regime di sgravio contributivo, ex titolo I della legge regionale n. 30/97, come è noto, per espressa prescrizione di legge, la concessione degli aiuti è anche subordinata alla condizione che l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro che devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Si rammenta che nel computo della media suddetta, infatti, non andavano conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto formazione lavoro, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo le vigenti disposizioni (cfr. art. 4, comma 2, legge regionale n. 30/97).
Gli orientamenti comunitari, infatti, attribuiscono valore positivo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato e di formazione lavoro, nel senso che tale trasformazione consente "la creazione netta di posti di lavoro stabili" che non esistevano prima.
Si avverte che la prosecuzione dell'agevolazione contributiva, ove spettante, è prevista fino all'anno finanziario 2004, stante l'assenza di norma che in atto preveda il finanziamento dei benefici in questione per gli esercizi 2005-2006.
4)  Controlli e sanzioni
In applicazione del combinato disposto dell'art. 16 e dell'art. 18 della legge regionale n. 30/97, i servizi ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei carabinieri assegnato agli stessi, provvedono ad organizzare i necessari servizi di controllo finalizzati alla verifica del possesso e della permanenza di requisiti per l'accesso ai benefici in questione, ivi compresa la verifica del rispetto dei vincoli comunitari fissati dalla Commissione europea con decisione S.G. (2002) D230509 del 4 luglio 2002 (cfr. punto 8) e con decisione C.E. N.C.(2003)1484fin del 13 maggio 2003 nonché all'accertamento della congruità degli importi sgravati dalle ditte beneficiarie.
Giusta l'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002 in caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
Al fine di dare efficacia all'attività di controllo, i servizi ispettorati provinciali del lavoro curano la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati e l'applicazione delle predette sanzioni.
Per le finalità sopra esposte l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede:
-  entro il primo trimestre di ogni anno a trasmettere al servizio ispettorato regionale del lavoro e ai singoli servizi ispettorati provinciali del lavoro nell'ambito della loro competenza territoriale gli elenchi delle ditte autorizzate, nel corso dell'anno precedente, ai benefici di cui alla richiamata legge regionale n. 30/97 corredati dei dati identificativi delle autorizzazioni medesime;
-  a segnalare ai medesimi uffici eventuali anomalie riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle somme utilizzate dai datori di lavoro in ordine ai benefici già autorizzati negli anni precedenti richiedendo, ove necessario, interventi specifici finalizzati all'acquisizione di dati presso i datori di lavoro interessati o presso le sedi INPS competenti.
Allo scopo di uniformare i criteri di intervento in ordine all'attività di controllo che viene comunque coordinata dal servizio ispettorato regionale del lavoro, si impartiscono le seguenti disposizioni:
-  l'attività di controllo, oltre alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti dei datori di lavoro beneficiari e dei vincoli comunitari come sopra specificato, dovrà accertare la congruità degli importi sgravati con particolare riferimento al numero dei lavoratori per i quali è stata concessa l'autorizzazione, al periodo autorizzato, alla retribuzioni e alle aliquote contributive.
Il tardivo rilascio delle autorizzazioni rispetto alla decorrenza del beneficio ha comportato, per i datori di lavoro autorizzati, un differimento nell'applicazione degli sgravi rispetto ai periodi per i quali sono state concesse le autorizzazioni medesime a causa della necessità di recuperare i periodi arretrati regolarmente autorizzati. Il controllo, pertanto, deve tenere conto del raffronto fra i benefici effettivamente spettanti per il periodo autorizzato e i benefici effettivamente applicati indipendentemente dal momento dell'effettiva applicazione;
-  nell'ambito dell'attività di controllo gli accertamenti devono essere eseguiti secondo un ordine di priorità basato su criteri oggettivi quali, ad esempio, entità del contributo richiesto, numero dei lavoratori, eventuali precedenti etc.;
-  in caso di indebita applicazione dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, il servizio ispettorato procede a diffidare prioritariamente, ai sensi del decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 14 luglio 2000, i datori di lavoro ad astenersi dall'eventuale ulteriore applicazione del beneficio. In particolare, qualora l'indebita applicazione sia dovuta al mancato possesso o alla mancata permanenza dei requisiti previsti o al mancato rispetto dei vincoli comunitari, il servizio ispettorato trasmette all'Agen zia regionale per l'impiego e la formazione professionale relazione dettagliata in ordine alle anomalie riscontrate ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca o annullamento, ove ne ricorrano i presupposti, fatte salve le garanzie procedimentali partecipative di cui alla legge regionale n. 10/91;
-  il servizio ispettorato, avvenuta la notifica del predetto provvedimento, intima al datore di lavoro interessato la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati ed applica le sanzioni previste dall'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002;
-  nel caso in cui le irregolarità riscontrate riguardino, invece, essenzialmente errori di natura contabile o applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato il servizio ispettorato intima direttamente al datore di lavoro interessato la regolarizzazione, notiziandone l'Agen zia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002 è limitata ai benefici conguagliati dopo l'entrata in vigore della medesima legge;
-  riguardo alle modalità di regolarizzazione dei benefici conguagliati per i quali si è riscontrata l'indebita applicazione va innanzitutto evidenziato che l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 30/97 recita che gli incentivi indebitamente fruiti devono essere versati su apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Ai sensi del citato decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000, pertanto, la restituzione dei benefici indebitamente conguagliati, unitamente agli interessi legali maturati deve essere effettuata con versamento sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 4023, capo XVIII, da effettuarsi, pena l'attivazione delle procedure del recupero coatto, presso Banco di Sicilia - Servizio di cassa della Regione siciliana indicando nella causale di versamento oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data di autorizzazione, anche la dicitura "restituzione benefici legge regionale n. 30/97)";
-  ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 30/97, l'istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria; tuttavia, non potrà non tenersi conto di eventuali regolarizzazioni spontanee avvenute direttamente con il medesimo istituto. Al riguardo, nei casi in cui l'applicazione indebita sia da ricollegare esclusivamente a errori di natura contabile o ad applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato è auspicabile, ove ne ricorrano le condizioni, trattandosi di somme non erogate dall'Amministrazione, che i datori di lavoro regolarizzino direttamente con l'istituto previdenziale, fornendo idonea documentazione dimostrativa all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  i versamenti relativi alle sanzioni di cui al citato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 9/2002 devono essere effettuati esclusivamente sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 2301, capo VIII, indicando nella causale oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data dell'autorizzazione, anche la dicitura "sanzioni art. 16, legge regionale 9 agosto 2002, n 9, I comma, lett. e);
-  i servizi ispettorati provinciali del lavoro, nell'intimare il pagamento delle predette sanzioni, provvedono a notiziare in merito l'Assessorato del bilancio e delle finan ze - dipartimento finanze e credito - servizio entrate tributarie ed extratributarie - UOB 3.04 - entrate tribu ta rie ed extratributarie: sanzioni e demanio marittimo, competente alla riscossione delle predette sanzioni;
-  entro il primo trimestre di ciascun anno i servizi ispettorati provinciali del lavoro trasmettono all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale una relazione complessiva annuale con l'elenco dei datori di lavoro sottoposti a verifica, nel corso dell'anno preceden te, contrassegnati dal numero e dalla data di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 30/97, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti assunti in applicazione delle presenti direttive.
5)  Tutela privacy
I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche.
6)  Ufficio responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  servizio II "Politiche attive del lavoro" - dirigente del servizio: dott.ssa Rita Maccarrone;
-  ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva: ufficio responsabile del procedimento;
-  responsabile dell'ufficio: arch. Baldassare Di Dia, telefono 091/6960569 - fax 091/362353 - Palermo, via Imperatore Federico, n. 52.
Le presenti direttive ed il relativo allegato saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché saranno disponibili sul sito internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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