REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 LUGLIO 2003 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 29/AG
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, tit. I, e successive modifiche e integrazioni. Legge regionale 9 agosto 2002, art. 1, commi 11 e 13, art. 16. Incentivi all'occupazione sotto forma di sgravi contributivi. Rispetto dei vincoli della Commissione europea. Adempimenti a carico dei datori di lavoro da autorizzare limitatamente alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2000.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETARIE E COOPERATIVE
AL CONSIGLIO REGIONALE ED AI CONSIGLI PROVINCIALI
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA RAGIONERIA CENTRALE DEL LAVORO
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE OCCUPAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLA SEDE REGIONALE I.N.P.S.
ALL'INPGI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



Premessa
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, al tit. I reca, come è noto, disposizioni in materia di incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro che pongono in essere nuova occupazione aggiuntiva.
Le circolari assessoriali 30 aprile 1998, n. 308 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 23 del 9 maggio 1998) e 2 ottobre 1998 n. 320 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 51 del 10 otto bre 1998) hanno impartito direttive in merito all'applicazione della normativa suddetta.
Le modifiche e le integrazioni legislative introdotte nel tempo anche a carattere finanziario (art. 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18; art. 48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10; art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32; art. 4 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; art. 6 della legge regionale 5 novem bre 2001, n. 17) hanno comportato la relativa notifica alla Commissione della Comunità europea ai sensi degli artt. 87 e seguenti e successive modificazioni del trattato istitutivo della stessa Comunità. L'efficacia delle misure in questione era, pertanto, subordinata all'autorizzazione ed agli eventuali vincoli del predetto organo di controllo comunitario, anche relativamente al rifinanziamento del regime per il periodo 2000-2006.
La Commissione europea con provvedimento n. SG (2002)D/230509 del 4 luglio 2002, nell'autorizzare le predette modifiche, ha, altresì, approvato il rifinanziamento degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per il periodo 2000-2006 limitatamente alla parte cosiddetta "A", relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi ad un investimento, dichiarando tale parte compatibile con il trattato CE.
Con decisione del 13 maggio 2003 n.c. (2003)1484fin, pervenuta a questo Assessorato in data 3 giugno 2003, la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il mercato comune la cosiddetta parte "B" del regime in questione concernente gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento. Conseguentemente gli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 richiesti per la creazione di posti di lavoro connessi ad investimento non possono essere concessi, trattandosi di regime di aiuti per il quale l'organo di controllo comunitario non ha autorizzato l'esecuzione.
La legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, poi, entrata in vigore il 31 agosto 2002, all'art. 1, nell'istituire nuovi aiuti, rifinanzia i benefici in questione (commi 11 e 13), pur con limitazioni di spesa, e all'art. 16 introduce modifiche anche nel rispetto di osservazioni intervenute nel tempo da parte dell'organismo comunitario di controllo.
Su conforme parere reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 19 giugno 2003, con riguardo ai datori di lavoro da autorizzare si impartisco no le direttive e le modalità operative inerenti l'efficace attuazione delle norme regionali vigenti in materia di sgravi contributivi ex tit. I della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle condizioni poste dalla Commissione europea, richia mando nel contempo, se necessario, le direttive già emanate con le circolari assessoriali già citate.
1) Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro interessati all'applicazione della predetta normativa sono individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni sotto specificate, ferme restando le limitazioni conseguenti all'autorizzazione della spesa, ed all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, di cui al successivo punto 6 delle presenti direttive:
1)  imprese individuali, societarie e cooperative o loro consorzi che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
2)  lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
3)  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Le imprese cooperative possono beneficiare degli sgravi contributivi anche per le assunzioni di soci;
4)  ogni altra categoria di datori di lavoro (lett. d) introdotta dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Con tale previsione normativa il legislatore regionale ha ulteriormente ampliato la platea dei datori di lavoro potenziali beneficiari degli sgravi contributivi in questione, ove assumono, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2. Nell'espressione "ogni altra categoria di datori di lavoro" si precisa che in essa rientrano tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestano tale qualifica, ivi compresi, pertanto:
-  enti pubblici o privati commerciali, enti pubblici o privati non commerciali;
-  società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica purché abbiano ovviamente una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, quali ad esempio: le associazioni culturali, professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi sindacali, etc.
-  condomini;
-  altri datori di lavoro che non rivestano la qualifica di sostituti d'imposta, quali ad esempio le persone fisiche che, pur non esercitando attività di impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Restano ovviamente esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato e della Regione compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province regionali.
2)  Condizioni per beneficiare degli sgravi contri butivi
Al fine di beneficiare degli sgravi contributivi:
1)  i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzioni di personale (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 30/97 come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9). Nel silenzio della legge si ritiene dovere prescindere da quelle riduzioni di personale non derivanti dalla diretta volontà del datore di lavoro (es. dimissioni, pensionamenti, giusta causa, etc.);
2)  i datori di lavoro devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali (art. 4, comma 4). Va precisato che tale condizione deve essere fatta valere anche nei confronti di tutto il personale esistente al momento della decorrenza del beneficio richiesto.
3)  le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Nel computo della media ai sensi dell'art. 4, comma 2, non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con C.F.L, i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo la previsione contenuta nell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Quanto sopra in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, ribaditi dalla decisione CE del 4 luglio 2002 che prevedono riguardo ai casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro ed agli altri contratti a tempo determinato che i lavoratori per i quali è richiesto il beneficio non devono essere collocati come facenti parte dell'organico dell'impresa, se la trasformazione riguarda quegli stessi lavo ratori;
4)  le attività devono svolgersi nel territorio della Regione siciliana.
3) Lavoratori destinatari degli interventi
Si fa espresso rinvio al punto 2 della circolare assessoriale 30 aprile 1998, n. 308, con l'esclusione dei lavoratori, la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/97 disposto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, resasi necessaria a seguito della mancata approvazione degli incentivi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/97 da parte della Commissione europea.
Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 24/2000, il tit. I della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni si applica ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge.
Parimenti le predette disposizioni si applicano ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 21/01 al Centro Paolo Borsellino di Palermo.
Si fa presente, poi, che tra i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi individuati all'art. 1, comma 1, lett. g) del tit. I della legge regionale n. 30/97 rientrano ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 17 anche i "lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 a seguito di crisi aziendale".
Trattasi di aziende o unità produttive delle quali il CIPE abbia accertato lo stato di crisi aziendale o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
La categoria dei lavoratori in questione è, pertanto, costituita da soggetti fuoriusciti - in quanto licenziati, posti in cassa integrazione o in mobilità - da aziende in crisi o in stato di dissesto, i quali pur essendo forniti, per lo più, di buona professionalità e non necessitando di qualificazione, riqualificazione o formazione, incontrano notevoli difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Con gli incentivi di cui trattasi viene fornita una possibilità di inserimento professionale anche ai predetti soggetti - spesso non più giovani.
Ai datori di lavoro ex art. 6 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, la stessa norma, al comma I, prevede la decorrenza dei benefici a decorrere dalla presentazione della domanda "anche prodotta all'Istituto previdenziale".
4) Incentivi
Si fa espresso rinvio al punto 3 della circolare assessoriale 30 aprile 1998, n. 308 sopra citata con l'esclu sione dei lavoratori, la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni. Tale esclusione consegue all'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/97 disposto dall'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
Relativamente agli incentivi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 30/97 va rilevato che per effetto dell'art. 48, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 10/99 si rammenta che sono stati collegati temporalmente con le agevolazioni di analoga natura esistenti a livello statale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, laddove le assunzioni per le quali si chiede l'agevolazione ricadono sotto la predetta previsione statale.
In merito all'autorizzazione alla spesa per la concessione degli sgravi contributivi di cui trattasi si rinvia ai punti 6, 7 e 8 delle presenti direttive riguardanti le limi tazioni intervenute a seguito dell'attuazione dell'art. 1, commi 11 e 13, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, nonché riferentisi ai vincoli fissati dalla Commissione europea per la legittima applicazione del regime di aiuti ex legge regionale n. 30/97.
5)  Permanenza requisiti ex artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 7 agosto 1997 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, indicati al punto 2, per effetto dell'art. 18 della legge regionale n. 30/97, devono permanere per tutto il periodo di sgravio contributivo autorizzato.
In particolare la superiore disposizione comporta, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, il mantenimento, nel periodo auto rizzato del beneficio, del livello di occupazione raggiunto, sommando l'incremento occupazionale che ha determinato l'aiuto con quello esistente al momento dell'assunzione (occupazione media nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni).
In caso di riduzione della forza occupazionale agevolata sarà, comunque, necessario distinguere:
-  se il recesso deriva da ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, si decade dal diritto al beneficio dalla data di cessazione, senza che il datore di lavoro debba assolvere ad alcun altro adempimento (oltre alle dimissioni volontarie, al decesso ed al pensionamento per raggiunti limiti di età del lavoratore, rientrano, altresì, in tale ipotesi, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonché a motivi fondati. Relativamente all'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le cause devono essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro);
-  se il recesso, invece, deriva dalla volontà del datore di lavoro (non rientrano in tale ipotesi il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo nei termini sopra indicati) gli sgravi goduti dovranno essere recuperati unitamente agli interessi legali maturati (cfr. decreto interassessoriale n. 1041/00/IX/L del 4 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I n. 33 del 14 luglio 2000).
In tale caso l'obbligo di ripetizione è limitato ai benefici contributivi relativi alle singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.
6)  Misura e durata del beneficio in attuazione dell'art. 1, commi 11 e 13, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
Come è noto (vedansi circolari assessoriali 30 aprile 1998, n. 308 e 2 ottobre 1998, n. 320) il beneficio consiste nello sgravio in misura totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro per un numero di mesi che varia a seconda delle categorie dei soggetti destinatari degli interventi. Tale variabilità dipende dal fatto che l'intento del legislatore regionale è stato quello di collegare temporalmente gli incentivi in questione con le agevolazioni di analoga natura (sgravi contributivi concessi per un determinato periodo) esistenti a livello statale. L'erogazione degli aiuti decorre, pertanto, dal momento (differente per le varie categorie di destinatari) in cui cessano i benefici statali, ovvero dal momento dell'assunzione, ove nessuna agevolazione statale sia prevista.
Al riguardo si rammenta e si precisa che ai sensi dell'art. 15ter della legge regionale n. 30/97 introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, la decorrenza dello sgravio contributivo di cui trattasi, se spettante, coincide con la data di presentazione dell'istanza, così come risulta dal timbro di entrata apposto dall'ufficio di Gabinetto dell'Assessore. Tale decorrenza sarà successiva, in conformità al predetto disposto legislativo, se successiva è la data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a t.i.
L'istruttoria delle istanze di sgravi ex legge regionale n. 30/97 presentate nel 1999 per assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 era stata sospesa sia per l'esau rimento delle risorse finanziarie poste a carico del bilancio regionale sia perché non era ancora intervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e seguenti del trattato istitutivo CE e successive modificazioni.
Al fine di rifinanziare il regime di aiuti in questione è intervenuta la legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, che all'art. 1, commi 11 e 13, ha autorizzato tale spesa limitatamente al triennio 2002-2004, utilizzando i fondi globali all'uopo accantonati con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, esclusivamente per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999.
Appare evidente che il legislatore regionale abbia voluto, comunque, individuare tra gli attuali beneficiari delle agevolazioni di cui trattasi anche i datori di lavoro che, per assunzioni a t.i. effettuate entro la predetta data, abbiano goduto dei benefici di analoga natura esistenti a livello statale ed abbiano, pertanto, presentato richiesta di sgravio contributivo ex legge regionale n. 30/97 successivamente al 31 dicembre 1999. Quanto sopra, stante che l'erogazione degli aiuti regionali in questione decorre dal momento (differente per le varie categorie di lavoratori destinatari) in cui cessino i benefici statali ovvero dal momento dell'assunzione, nel caso in cui nessuna agevolazione statale sia prevista, ferme restando le limitazioni di legge sopra specificate.
In caso di trasformazione di contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato o comunque, di trasformazione del posto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato anche part-time, il termine del 31 dicembre 1999 va riferito, sia in conformità all'art. 2 della legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni che alla luce, peraltro, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, alla stessa data di trasformazione.
Ciò posto, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio della Regione siciliana, risultano ammissibili all'istruttoria non solo le richieste di autorizzazione agli sgravi ex legge regionale n. 30/97 presentate entro il 31 dicembre 1999, ma anche quelle presentate successivamente, purché afferenti ad assunzioni o a trasformazioni a t.i. effettuate sino al 31 dicembre 1999 nei termini sopra descritti.
In particolare si avverte, poi, che non saranno sottoposte ad istruttoria fino alla formale comunicazione da parte del dipartimento formazione professionale circa l'avvenuta ammissione o meno al "buono formativo" ex art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 le domande tendenti alla concessione degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 prodotte dai datori di lavoro, che presenteranno relativa istanza di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge regionale n. 9/2002 secondo le direttive che all'uopo saranno diramate dal predetto dipartimento.
7)  Richieste sgravi contributivi ex legge n. 30/97 per assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2000. Non ammissibilità agli aiuti
Considerato che il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, come già evidenziato al precedente punto 6 della presente circolare, dispone l'autorizzazione alla spesa esclusivamente per le assunzioni a t.i. e le trasformazioni a t.i. effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale n. 30/97 con gli effetti già descritti, rimangono esclusi dalla fruizione dei benefici in questione i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta delle agevolazioni di cui trattasi per assunzioni a t.i. e trasformazioni a t.i. effettuate dal 1° gennaio 2000.
Si rende noto, pertanto, che le relative istanze di sgravio già prodotte non verranno sottoposte ad istruttoria, in assenza di norma finanziaria che ne autorizzi la connessa spesa.
8)  Decisioni della Commissione europea SG(2002) D230509 del 4 luglio 2002 e N.C.(2003)1484FIN del 13 maggio 2003. Rifinanziamento sgravi contributivi ex legge regionale 30/97 periodo 2000-2006 - Rispetto dei vincoli fissati.
Con la nota SG(2002)D230509 del 4 luglio 2002 la Commissione europea ha approvato il rifinanziamento degli sgravi contributivi ex legge regionale n. 30/97 per il periodo 2000-2006 limitatamente alla parte cosiddetta "A" del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento.
Relativamente alla cosiddetta parte "B", riguardante gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi con un investimento, si ribadisce (vedi "Premessa") che la Commissione europea con decisione del 13 maggio 2003 non ne ha autorizzato l'applicazione e, pertanto, questa Amministrazione non può procedere né alla concessione, né al mantenimento dell'autorizzazione, ove già concessi, dei benefici contributivi dichiarati incompatibili con il mercato comune da parte del predetto organo di controllo comunitario.
Ciò posto, il regime di aiuti in questione è applicato limitatamente agli aiuti che hanno avuto (vedi "Premessa") come obiettivo la creazione di posti di lavoro non connessi con un investimento.
Tale limitazione vincola il rifinanziamento del regime per il periodo 2000-2006.
Appare necessario precisare che in base agli orientamenti comunitari si considera che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento stesso e viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Si considerano connessi con l'investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento medesimo.
Appare opportuno rammentare, altresì, che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C334 del 12 dicembre 1995 nonché il Regolamento C.E. n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 già citato), prevedono, poi, che "per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico e, quindi, senza la creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione".
Nel caso del regime di sgravio contributivo ex tit. I della legge regionale n. 30/97, come è noto, per espressa prescrizione di legge, la concessione degli aiuti è anche subordinata alla condizione che l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro che devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
Si rammenta che nel computo della media suddetta, infatti, non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con CFL, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo le vigenti disposizioni (cfr. art. 4, comma 2, legge regionale n. 30/97).
Si fa presente che ai fini dell'ammissibilità alla spesa del regime in questione (cfr. comma 11, art. 1, legge regionale n. 9/02 e punto 6 delle presenti direttive) la data di creazione netta del posto di lavoro deve coincidere:
-  con la data di assunzione a tempo indeterminato, effettuata entro il 31 dicembre 1999, anche per gli sgravi regionali a titolo di prosecuzione di analoghe agevolazioni statali;
-  con la data di trasformazione del posto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, come nel caso di CFL, apprendistato e altri contratti a tempo determinato, effettuata entro il 31 dicembre 1999.
Gli orientamenti comunitari, infatti, attribuiscono valore positivo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato e di formazione lavoro, nel senso che tale trasformazione consente "la creazione netta di posti di lavoro stabili" che non esistevano prima.
9)  Cumulo degli aiuti - Ammissibilità e divieti
L'art. 14, comma I della legge regionale n. 30/97 dispone che gli sgravi contributivi ex tit. I della stessa legge "non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione".
L'art. 1, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, prevede espressamente il divieto di cumulo del beneficio del "buono formativo", (previsto dal comma 1 dello stesso articolo) con la fruizione degli sgravi contributivi di cui al tit. I della legge regionale n. 30/97.
Come già rilevato l'applicazione della cosiddetta parte "B" del regime, relativa ad aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi con un investimento non è stata autorizzata dalla Commissione della Comunità europea.
Al riguardo si ritiene opportuno ribadire che, come già precisato al punto 8 delle presenti direttive, sono ammissibili ad usufruire degli sgravi contributivi di cui alla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni unicamente le richieste relative alla creazione netta di posti di lavoro non connessi con investimento, giusta decisioni della Commissione europea del 4 luglio 2002 e del 13 maggio 2003.
10) Applicazione della regola del "de minimis".
Ai datori di lavoro, comunque, la cui richiesta di sgravio riguarda posti di lavoro connessi con investimento potrà essere riconosciuto, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 delle presenti direttive, il beneficio alle condizioni e nei limiti delle disciplina degli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001.
A tal fine renderanno dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi successivo punto 11).
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 1.000.000 euro (= vecchie L. 193.627.000) su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dall'obiettivo perseguito.
In particolare, va precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), delle costruzioni navali e dei trasporti e, comunque, appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del regolamento C.E. n. 69/2001.
11)  Condizioni di accesso agli sgravi contributivi per i datori di lavoro non autorizzati per istanze presentate fino al 31 dicembre 2000.
Con la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005; dallo stesso risultano gli stanziamenti per l'anno in corso e per l'anno 2004 afferenti il capitolo relativo agli sgravi contributivi ex tit. I legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni. Tenuto conto dell'entità di tali risorse si ritengono in atto ammissibili all'istruttoria, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 delle presenti direttive nonché il rispetto dei vincoli imposti dalla Commissione europea ai fini della legittima applicazione degli aiuti in questione di cui al punto 8, le istanze dei datori di lavoro non autorizzati presentate entro il 31 dicembre 2000.
Atteso il lasso di tempo trascorso, al fine di verificare l'eventuale sussistenza dell'interesse alla trattazione delle suddette istanze, nell'ottica dell'accelerazione e dello snellimento delle procedure di istruttoria e conseguente concessione dei benefici, ove spettanti, i predetti datori di lavoro sono tenuti a fare pervenire:
-  all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - Palermo -servizio II - ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva, entro mercoledì 10 settembre 2003, conferma della sussistenza dell'interesse a fruire degli sgravi contributivi ex tit. I della legge regionale n. 30/97 già richiesti con istanza presentata entro il 2000. Ai fini del rispetto del termine di ricezione farà fede il timbro di entrata apposto dall'ufficio di Gabinetto dell'Assessore.
La conferma va resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello-allegato 1 (conferma istanza); a corredo di tale conferma vanno inviati, opportunamente compilati, anche gli allegati 1.1, 1.2, 1.2.1. I dati contenuti nei predetti allegati dovranno essere, altresì, trasmessi su apposito "floppy-disk", utilizzando il "file" in formato excel denominato "riepilogo-dati.xls", che dovrà essere rinominato con il numero di istanza (esempio 8000.xls).
Nel caso di diverse decorrenze a fronte di una stessa tipologia dovranno essere utilizzati tanti "record" quante sono le decorrenze.
Ove le istanze originarie di autorizzazione al beneficio contemplassero più di una tipologia di lavoratori destinatari, andrà prodotta singola conferma per ogni tipologia.
Trascorso infruttuosamente il predetto termine, per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2000 per le quali non sia pervenuta conferma, il procedimento sarà ritenuto concluso e le stesse non saranno ritenute ammissibili alla attività istruttoria per la concessione dei benefici in questione.
Appare opportuno rendere noto che l'istruttoria delle conferme pervenute avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie recanti apposito numero attribuito dall'ufficio, rilevabile mediante interrogazione del data-base disponibile sul sito Internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro. La chiave di accesso è costituita unicamente dalla posizione INPS del datore di lavoro interessato.
Nell'impossibilità di procedere alla predetta consultazione, il datore di lavoro interessato potrà contattare telefonicamente i numeri telefonici 091-6960545 - 569 - 581 nei giorni di martedì - mercoledì - giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
E' di tutta evidenza che si procederà alla concessione degli sgravi contributivi fino all'esaurimento delle risorse di bilancio e, comunque, l'eventuale agevolazione, ove spettante, sarà prevista fino all'anno finanziario 2004, stante l'assenza di norma che in atto preveda il finanziamento dei benefici in questione per gli esercizi 2005 e 2006.
Qualora, a seguito delle conferme pervenute, il fabbisogno finanziario necessario a coprire la legittima concessione degli sgravi suddetti sia di importo inferiore agli stanziamenti in bilancio, con successive direttive verranno previste analoghe modalità per acquisire le conferme dell'interesse a fruire degli sgravi da parte dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di sgravio contributivo ex legge regionale n. 30/97 dopo l'anno 2000, ferme restando le esclusioni e le limitazioni già citate.
12) Controlli e sanzioni
In applicazione del combinato disposto dell'art. 16 e dell'art 18 della legge regionale n.30/97, i servizi ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei carabinieri assegnato agli stessi, provvedono ad organizzare i necessari servizi di controllo finalizzati alla verifica del possesso e della permanenza di requisiti per l'accesso ai benefici in questione, ivi compresa la verifica del rispetto dei vincoli comunitari fissati dalla Commissione europea con decisione S.G.(2002)D230509 del 4 luglio 2002 (cfr punto 8) e con decisione N.C.(2003)1484FIN del 13 maggio 2003 nonché all'accertamento della congruità degli importi sgravati dalle ditte beneficiarie.
Giusta l'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002, in caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.
Al fine di dare efficacia all'attività di controllo, i servizi ispettorati provinciali del lavoro curano la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati e l'applicazione delle predette sanzioni.
Per le finalità sopra esposte l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede:
-  entro il primo trimestre di ogni anno a trasmettere al servizio ispettorato regionale del lavoro e ai singoli servizi ispettorati provinciali del lavoro nell'ambito della loro competenza territoriale gli elenchi delle ditte autorizzate, nel corso dell'anno precedente, ai benefici di cui alla richiamata legge regionale n. 30/97 corredati dei dati identificativi delle autorizzazioni medesime;
-  a segnalare ai medesimi uffici eventuali anomalie riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle somme utilizzate dai datori di lavoro in ordine ai benefici già autorizzati negli anni precedenti richiedendo, ove necessario, interventi specifici finalizzati all'acquisizione di dati presso i datori di lavoro interessati o presso le sedi INPS competenti.
Allo scopo di uniformare i criteri di intervento in ordine all'attività di controllo che viene comunque coordinata dal servizio ispettorato regionale del lavoro, si impartiscono le seguenti disposizioni:
-  l'attività di controllo oltre alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti dei datori di lavoro beneficiari e dei vincoli comunitari come sopra specificato dovrà accertare la congruità degli importi sgravati, con particolare riferimento al numero dei lavoratori, per i quali è stata concessa l'autorizzazione, al periodo autorizzato, alla retribuzioni e alle aliquote contributive.
Il tardivo rilascio delle autorizzazioni rispetto alla decorrenza del beneficio ha comportato, per i datori di lavoro autorizzati, un differimento nell'applicazione degli sgravi rispetto ai periodi per i quali sono state concesse le autorizzazioni medesime a causa della necessità di recuperare i periodi arretrati regolarmente autorizzati. Il controllo, pertanto, deve tenere conto del raffronto fra i benefici effettivamente spettanti per il periodo autorizzato e i benefici effettivamente applicati indipendentemente dal momento dell'effettiva applicazione;
-  nell'ambito dell'attività di controllo gli accertamenti devono essere eseguiti secondo un ordine di priorità basato su criteri oggettivi quali, ad esempio, entità del contributo richiesto, numero dei lavoratori, eventuali precedenti etc.;
-  in caso di indebita applicazione dei benefici di cui alla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni, il servizio ispettorato procede a diffidare prioritariamente, ai sensi del decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 14 luglio 2000, i datori di lavoro ad astenersi dall'eventuale ulteriore applicazione del beneficio. In particolare, qualora l'indebita applicazione sia dovuta al mancato possesso o alla mancata permanenza dei requisiti previsti o al mancato rispetto dei vincoli comunitari, il servizio ispettorato trasmette all'Agen zia regionale per l'impiego e la formazione professionale relazione dettagliata in ordine alle anomalie riscontrate ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca o annullamento, ove ne ricorrano i presupposti, fatte salve le garanzie procedimentali partecipative di cui alla legge regionale n. 10/91;
-  il servizio ispettorato, avvenuta la notifica del predetto provvedimento, intima al datore di lavoro interessato la regolarizzazione dei benefici indebitamente conguagliati ed applica le sanzioni previste dall'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002;
-  nel caso in cui le irregolarità riscontrate riguardino, invece, essenzialmente errori di natura contabile o applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato il servizio ispettorato intima direttamente al datore di lavoro interessato la regolarizzazione, notiziandone l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, comma I, lett. e) della legge regionale n. 9/2002 è limitata ai benefici conguagliati dopo l'entrata in vigore della medesima legge;
-  riguardo alle modalità di regolarizzazione dei benefici conguagliati per i quali si è riscontrata l'indebita applicazione va innanzitutto evidenziato che l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 30/97 recita che gli incentivi indebitamente fruiti devono essere versati su apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Ai sensi del citato decreto interassessoriale n. 1041 del 4 luglio 2000, pertanto, la restituzione dei benefici indebitamente conguagliati, unitamente agli interessi legali maturati, deve essere effettuata con versamento sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 4023 capo XVIII da effettuarsi, pena l'attivazione delle procedure del recupero coatto, presso il Banco di Sicilia - servizio di cassa della Regione siciliana, indicando nella causale di versamento oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data di autorizzazione, anche la dicitura "restituzione benefici legge regionale 30/97";
-  ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 30/97, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria; tuttavia, non potrà non tenersi conto di eventuali regolarizzazioni spontanee avvenute direttamente con il medesimo istituto. Al riguardo, nei casi in cui l'applicazione indebita sia da ricollegare esclusivamente a errori di natura contabile o ad applicazione dei benefici oltre al periodo autorizzato è auspicabile, ove ne ricorrano le condizioni, trattandosi di somme non erogate dall'Amministrazione, che i datori di lavoro regolarizzino direttamente con l'Istituto previdenziale, fornendo idonea documentazione dimostrativa all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  i versamenti relativi alle sanzioni di cui al citato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 9/2002 devono essere effettuati esclusivamente sul capitolo in entrata del bilancio della Regione siciliana n. 2301 capo VIII, indicando nella causale oltre alla denominazione del datore di lavoro, il numero e la data dell'autorizzazione, anche la dicitura "Sanzioni art. 16 legge regionale 9 agosto 2002, n 9 - I comma, lett. e)";
-  i servizi ispettorati provinciali del lavoro, nell'intimare il pagamento delle predette sanzioni, provvedono a notiziare in merito l'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - servizio entrate tributarie ed extratributarie - UOB 3.04 - entrate tributarie ed extratributarie: sanzioni e demanio marittimo, competente alla riscossione delle predette sanzioni;
-  entro il primo trimestre di ciascun anno i servizi ispettorati provinciali del lavoro trasmettono al l'Agen zia regionale per l'impiego e la formazione professionale una relazione complessiva annuale con l'elen co dei datori di lavoro sottoposti a verifica, nel corso dell'anno pre cedente, contrassegnati dal numero e dalla data di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale n. 30/97, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti assunti in applicazione delle presenti direttive.
13) Campo di applicazione del regime
Possono beneficiare del regime le imprese di qualsiasi settore, operanti in Sicilia, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori siderurgico e carbonifero, in quanto gli aiuti de quibus non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalle decisioni n. 2496/96/CECA (per il settore siderurgico) e n. 3632/93/CECA (per l'industria carbonifera), che definiscono le condizioni alle quali determinati aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune (cfr. circolare assessoriale 2 ottobre 1999 n. 320).
Settore fibre sintetiche
Le imprese appartenenti a detto settore rientrano nell'ambito di applicazione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 30/97 e successive modifiche e integrazioni (cfr circolare assessoriale sopra citata).
Settore dell'industria automobilistica
Gli aiuti in questione possono essere concessi anche alle imprese del settore automobilistico, a condizione che l'incremento della base occupazionale venga calcolato con riferimento non solo al singolo stabilimento interessato all'assunzione, ma al complesso degli stabilimenti facenti capo, sul territorio comunitario, allo stesso gruppo (cfr. circolare assessoriale sopra citata).
Ai sensi di quanto disposto al punto 2.2, lett. a), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C279 del 15 settembre 1997) questa Amministrazione è tenuta a notificare, preventivamente, alla Commissione europea gli aiuti a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico, qualora in relazione ad uno specifico progetto sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate:
-  importo massimale del progetto di investimento (costo totale del progetto) pari a 50 milioni di euro,
oppure
-  importo lordo totale degli aiuti per il progetto pari a 5 milioni di euro.
14) Tutela privacy
I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche.
15) Ufficio responsabile del provvedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  servizio II "Politiche attive del lavoro" - dirigente del servizio: dott.ssa Rita Maccarrone;
-  ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva: ufficio responsabile del procedimento;
- responsabile dell'ufficio: arch. Baldassare Di Dia, telefono 091-6960569 - fax 091-362353.
-  Palermo, via Imperatore Federico n. 52.
Le presenti direttive ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché saranno disponibili sul sito internet di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/ lavoro, con la possibilità di scaricare i file previsti dal punto 11.
  L'Assessore: STANCANELLI 

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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