REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 LUGLIO 2003 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 giugno 2003, n. 7/FP.
Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il perio do 2004-2006.

Premessa
1.  La presente modifica la circolare n. 2/02 del 2 luglio 2002.
2.  Nel rispetto della normativa regionale vigente, questa Amministrazione deve procedere, ogni anno, al l'ela borazione del Piano regionale dell'offerta formativa.
3.  Gli interventi programmabili individuati nella presente direttiva devono essere coerenti con quanto previsto dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, con gli obiettivi delle misure del Complemento di programmazione e con la classificazione delle attività che emerge dai documenti nazio nali e comunitari, nonché dalle disposizioni per l'accreditamento.
4.  Gli interventi formativi dovranno essere in grado di fornire agli utenti quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in progressiva trasformazione, garantendo, laddove necessario, opportunità di rapide riconversioni professionali adeguate alla complessità del sistema.
5.  La presente direttiva ha validità generale fino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni ed aggiornamenti periodici, qualora necessari.
Parte I
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI
Cap. I
Direttive generali

1.  Il Piano regionale dell'offerta formativa verrà articolato nel rispetto degli obiettivi sotto indicati su base regionale:

Obiettivi      Percentuali 
Diritto/Dovere alla formazione e euroformazione difesa (EUDI)      31% 
Formazione continua e permanente (F.C. e F.P.)       4% 
Formazione per ambiti speciali (FAS)      15% 
Diritto/Obbligo formativo (D.O.F.)      12% 
Formazione per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata (Misura 3.02)       7% 
Formazione per la cura della disoccupazione di lunga durata (Misura 3.03)       6% 
Formazione per gruppi svantaggiati (Misura 3.04)       3% 
Formazione per le donne (Misura 3.12)       7% 
Servizi formativi/Orientamento      15% 


2.  I progetti devono essere inoltre ricondotti agli ambiti e alle macro-tipologie di cui all'art. 6 del decreto 30 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 16 maggio 2003.
3.  I progetti devono essere programmati secondo diversi tipi di aggregazione progettuale e cioè:
-  progetti semplici, riconducibili ad un singolo obiet tivo;
-  progetti integrati, che combinano in modo sinergico una pluralità di azioni/interventi/attività finalizzati ad un unico obiettivo. Ogni organismo, pertanto, dovrà presentare un unico progetto per ogni obiettivo, che potrà contenere più corsi e/o più edizioni dello stesso corso.
4.  I progetti proposti dovranno tenere conto, altresì, degli indirizzi contenuti nelle analisi, nelle indagini e negli studi sui fabbisogni formativi a livello nazionale e regionale a vario titolo promossi, di cui sia certa e documentata la fonte, con particolare riferimento agli enti bilaterali nazionali e regionali, che hanno individuato i profili professionali maggiormente rispondenti ai mercati di riferimento ed alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.
5. Per ogni qualifica professionale individuata, dovrà essere precisata la normativa di riferimento ed accertata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete e documentabili possibilità di sbocchi occupazionali, facendo riferimento, in ogni caso, al codice delle professioni di cui al D.M. 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 21 luglio 2001.
6.  E' fatto divieto di proporre qualifiche professiona li per l'esercizio delle quali la normativa prevede una abilitazione professionale rilasciata da autorità istituzionali (esempio: "guide turistiche", "accompagnatore turistico", "interprete", per ciò che concerne il settore turismo; "erbo rista" per ciò che concerne il settore agricolo).
Cap. II
Interventi programmabili

1.  I progetti dovranno essere ricondotti agli obiettivi, così come di seguito indicati, e dovranno obbligatoriamente prevedere, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/1997, un periodo di stage aziendale, da svolgere all'interno di un'impresa, con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa, nella misura di seguito stabilita.
2.  In caso di progetti pluriennali, gli organismi dovranno presentare il progetto comprensivo delle articolazione didattiche relative a tutte le annualità formative di riferimento, che sarà valutato ed approvato nel suo complesso, ma finanziato nei singoli anni formativi di riferimento, indicando nel progetto sia il costo complessivo che il costo relativo ad ogni singola annualità.
3.  Per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro, agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a conclusione delle attività formative progettate potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, secondo le modalità stabilite dalla circolare del dipartimento regionale agenzia per l'impiego n. 22/2002 del 28 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002.
1.  Diritto/dovere alla formazione (D.D.F.) e diritto/obbligo formativo (D.O.F.)
1.  Il diritto/dovere alla formazione, introdotto dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", rappresenta un'offerta formativa di carattere professionalizzante finalizzata a dotare la persona di requisiti di competenza tali da consentirle di immettersi nel mercato del lavoro e delle professioni.
2.  La frequenza ad un intervento formativo consente l'assolvimento del diritto/dovere attraverso la frequenza di almeno 12 anni (e cioè gli otto anni relativi al primo ciclo ed i quattro anni relativi al secondo ciclo o nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione/appren distato) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età.
3.  E' possibile esercitare tale diritto/dovere anche nell'apprendistato.
4.  Attraverso la formazione si realizza, dunque, il diritto alla formazione sia per quei giovani che scelgono un percorso formativo diverso da quello dell'istruzione, sia per quei giovani che la scuola non è riuscita a valorizzare: pertanto può essere considerata come strumento fondamentale di prevenzione del disagio e delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di una fascia signi ficativa della popolazione giovanile.
5.  L'impianto formativo è finalizzato all'educazione attiva e dovrà essere attuato secondo un processo di apprendimento che, facendo leva sull'esperienza di lavoro in laboratorio, fornisce le competenze di base, tecnico-professionali, tali da garantire una formazione completa del cittadino.
6.  Dovranno essere progettati percorsi di formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.
7.  Tali percorsi devono avere durata almeno triennale, contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale sia alle aree professionali interessate, consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.
2.  Formazione continua e permanente (F.C. e F.P.)
1.  Con la formazione continua e permanente si intende supportare l'individuo, nell'arco di tutta la vita, nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze e della professionalità ai processi di innovazione aziendale a livello tecnico, produttivo, organizzativo e scientifico.
2. I destinatari degli interventi formativi che rientra no in questo ambito, sono, pertanto, le lavoratrici ed i lavoratori (sia autonomi che dipendenti) per consentire il recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione ed innovazione del lavoro.
3.  Formazione per ambiti speciali (F.A.S.)
3.1 - Formazione socio-assistenziale (S.O.C.)
1. In tale ambito è prevista qualificazione finalizzata a figure professionali operanti nel settore sociale nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n. 22, individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Regione 4 giugno 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 1996, parte I). Tali riferimenti normativi dovranno essere riportati nel formu lario. Eventuali diverse esigenze formative manifestate da enti locali e/o organizzazioni di categoria dovran no esse re opportunamente documentate ed allegate agli interventi formativi proposti.
Destinatari:
a)  soggetti privi di diploma di scuola secondaria superiore;
b)  soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Requisiti di accesso per entrambe le categorie di destinatari, in dipendenza della figura professionale:
-  assolvimento dell'obbligo;
-  possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Durata: 900 ore annue e 1.800 ore biennale.
3.2  -  Formazione per soggetti con deficit di opportunità. (HDC-DAD-DIS-DMI)
1. L'obiettivo prevede la preparazione di soggetti disabili all'integrazione sociale e lavorativa. Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza e dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive.
Destinatari: giovani e adulti
Requisiti di accesso: disabili, disadattati sociali, dete nuti adulti, detenuti minori.
Durata:
-  HDC  da 900 a 1800 ore, se biennale (Orientamento e preformazione); 
-  DAD  da 350 a 900 ore; 
-  DIS  da 500 a 900 ore; 
-  DMI  da 500 a 1800 ore (se biennale). 

Certificazione: attestato di frequenza e/o certificato di qualifica professionale e/o attestato di abilitazione e/o certificato di specializzazione a secondo della tipologia del l'intervento.
4.  "Euroformazione difesa" (EUDI)
1.  Al fine di assicurare il supporto logistico-organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica necessaria, gli organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:

Province      N. destinatari N. corsi Ore 
Catania      1.020  68  4.456 
Messina      1.545 103  7.786 
Palermo        765  51  4.756 
Siracusa        330  22  2.532 
Trapani        405  27  3.386 
  Totale 4.065 271 22.916 


2.  Gli organismi avranno cura di acquisire presso il dipartimento formazione professionale l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
3.  Si fa presente che l'Amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.
4.  Le attività programmabili devono essere attuate, per il 15%, dagli organismi che hanno un monte ore consolidato inferiore a 10.000 ore, e, per il 30%, dagli organismi che hanno un monte ore consolidato superiore a 10.000.
4.  "Misure 3.02, 3.03, 3.04 e 3.12"
1.  Per i destinatari, si rinvia a quanto previsto nelle schede di misura del Complemento di programmazione.
Cap. III
Contenuti progettuali

1.  Nella formulazione dei progetti, dovranno rispettarsi le sotto specificate indicazioni.
2.  Nel caso di programmazione di più edizioni di uno stesso corso, queste dovranno essere inserite in un unico progetto che dovrà prevedere anche le attività e le risorse trasversali necessarie ad un'efficace gestione progettuale (ad es.: il coordinamento); allo stesso modo nel caso di programmazione di più corsi finalizzati ad unico obiettivo, coerenti con una sola misura del C. di p. (ad es.: obbligo formativo).
3.  All'interno del progetto, ogni intervento formativo proposto di durata pari a 900 ore annuali dovrà prevedere competenze specifiche di base e trasversali, che si riferiscono alle seguenti discipline:
-  lingua inglese (di base)
-  informatica di base (di base)
-  cultura d'impresa (trasversale)
-  presentazione del corso (trasversale)
-  spendibilità della professione (trasversale)
-  diritto del lavoro e sindacale (di base)
-  igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto leg ge n. 626/94) (di base).
4.  Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà, inoltre, essere accertata e dichiarata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a esigenze formative finalizzate a concreti sbocchi occupazionali.
5. Nella seguente tabella viene fissato il numero minimo/massimo di allievi da ammettere alle attività corsuali, distinto per ambiti formativi:

Obiettivi  N. allievi 
Diritto/Dovere alla formazione  Da 12 a 20 allievi per il 1° anno; 
Diritto/Obbligo formativo  6 allievi per gli anni successivi 
Formazione continua e permanente  Da 8 a 25 allievi 
Formazione per ambiti speciali  Da 8 a 12 allievi (HDC) 
  Da 8 a 10 allievi (DMI, DAD, DIS) 
Altri obiettivi  Massimo 20 allievi 


6.  Inoltre, limitatamente a casi particolarmente signi ficativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semi-convitto presso istituti ecc.), il numero degli allievi può superare il limite massimo posto.
7.  Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico nel luogo dove l'attività professionale di riferimento viene svolta normalmente, valutati i particolari fabbisogni formativi del profilo professionale di riferimento, ogni progetto, nell'attività formativa pratica, deve prevedere obbligatoriamente lo "stage aziendale", ad eccezione delle attività di formazione per soggetti con deficit di opportunità, di formazione continua e permanente e dei progetti di durata inferiore a 150 ore.
8.  La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) prima dell'avvio delle attività dovrà essere comunicata all'U.P.L. competente per territorio e dovrà espletarsi a compimento di almeno il 30% dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
9.  Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
10.  Per i settori di seguito indicati, il monte ore delle attività pratiche (stage, visite didattiche, esercitazioni pratiche, project work), non potrà essere inferiore alla misura percentuale sotto indicata:
-  agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  commercio e servizi 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  industria e artigianato 60% (Q/A - Q/2) - 50% (Q/1), di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  operatori sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;
-  recupero sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell'intervento e dalla tipologia dei destinatari;
-  turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.
11.  Si precisa inoltre che gli stage previsti in progetto potranno essere formalizzati al momento della richiesta di autorizzazione di inizio attività, allegando la convenzione stipulata con l'azienda.
12.  Per favorire un efficace sviluppo dei processi formativi ed arricchire il contenuto metodologico e didattico, è consentito il ricorso a personale esperto con contratto per prestazione specialistiche.
13.  Gli interventi formativi del settore turismo, per i quali è richiesto come titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria di II grado, dovranno prevedere, nella programmazione didattica della lingua straniera, l'intervento di un esperto di madre lingua. Inoltre, per quegli interventi formativi destinati ai funzionari della pubblica amministrazione, si ravvisa l'opportunità di prevedere, nella programmazione didattica, l'intervento di un esperto in materia di "organizzazione pubblica, gestione, controllo e federalismo fiscale", il cui coinvolgimento sarà appositamente concordato con l'organo regionale della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale istituita con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396.
14.  L'intervento degli esperti è consentito per gli interventi formativi per i quali non si dispone delle profes sionalità richieste all'interno dell'organico dell'ente e nelle liste di mobilità.
15.  Allegato ad ogni progetto, e ciò anche ai fini della completa salvaguardia dei livelli occupazionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 25/93 e dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002, dovrà essere allegato l'elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto con la indicazione della tipologia del rapporto contrattuale e dell'impegno nel progetto stesso.
Cap. IV
Tutoring delle attività formative e supporto allo svolgimento di tirocini aziendali

1.  Al fine di supportare il processo formativo, gli organismi assicureranno lo svolgimento obbligatorio di azioni specialistiche di tutoraggio delle azioni formative (formazione iniziale, superiore, continua e permanente ed ambiti speciali).
2.  Possono, inoltre, sulla scorta di appositi accordi con organizzazioni di categoria, enti bilaterali ed imprese, essere programmati interventi di tutoraggio per azioni di supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
3.  In assenza dei predetti accordi, le attività andranno comunque programmate, anche al fine di perfezionare l'impiego dei predetti operatori a servizio delle attività promosse da aziende ed operatori di settore, e rese disponibili quale offerta specialistica per le precipue esigenze che saranno progressivamente individuate dagli organi competenti, centrali e periferici, dell'amministrazione del lavoro.
4.  Si specifica che tutti gli operatori tutor, nell'ambito del monte ore di impegno contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale, saranno impiegati indicativamente per il 90% in attività tutorali interne alle azioni formative del centro da cui dipendono e per il restante 10% per lo svolgimento di attività a supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi e borse di autoimpiego.
5.  Tutti gli organismi sono obbligati a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al dipartimento regionale della formazione professionale, servizio gestione U.O.B. IV, l'elenco provinciale degli operatori tutor distinto per singolo CFP, utilizzando l'apposito modello allegato, nel quale andranno evidenziate le ore di impegno dell'operatore tutor impiegato.
6. Gli organismi avranno cura di osservare le disposizioni impartite con la circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 26, in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Parte II
FINANZIAMENTO

Premessa
1.  In applicazione dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002, per la gestione dei progetti si rinvia a quanto previsto dalle relative circolari attuative.
Cap. 1
Costi dotazione finanziaria

1.  Prescrizioni generali
1.  Gli importi finanziati ai progetti inseriti nel Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascun progetto ammesso a finanziamento.
2.  La determinazione del costo del progetto dovrà tenere conto, da una parte, del costo del personale utilizzato nel progetto, cui dovrà applicarsi quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale; per i restanti costi dovrà essere rispettato il parametro massimo pari a e 30/ora progetto.
3.  Nel caso di utilizzo di personale a prestazione/collaborazione, a questi dovrà essere riconosciuto il costo equiparato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale in corso di recepimento.
4.  I dati relativi al personale utilizzato nel progetto dovranno essere riportati nel modello "Elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto".
5.  Nei progetti formativi potranno essere coinvolte solo ed esclusivamente le seguenti figure professionali: formatori, tutor, amministrativi, coordinatori/direttori, esperti (questi ultimi specificatamente per i casi indicati ai punti 12 e 14 del cap III).
Parte III
PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI
Cap. I
Servizi formativi

1.  I servizi formativi sono quelli previsti dal decreto n. 2 del 10 marzo 2003.
2.  Ogni organismo dovrà presentare un unico progetto integrato, in cui dovranno essere inseriti tutti i servizi approvati con il sopra citato decreto n. 2 del 10 mar zo 2003, mantenendo la stessa composizione, il numero e la tipologia di figure professionali previste nel progetto, con allegato il modello "Elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto".
Parte IV
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE
Cap. I
Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi formativi

1.  I progetti presentati saranno sottoposti ad una istruttoria che ne verificherà la regolarità e la completezza della documentazione ai fini della ammissibilità alla valutazione.
2.  Per poter accedere alla fase della valutazione, i progetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  presentati da soggetti accreditati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/1976;
-  completi e redatti secondo il formulario;
-  pervenuti entro il termine previsto;
-  corredati della documentazione richiesta.
3.  I progetti che superano positivamente l'istruttoria saranno selezionati e valutati sulla base dei seguenti criteri:
Criteri      Punteggio massimo 
Esperienza nella formazione professionale       10 punti 
Struttura progettuale       50 punti 
A.  Obiettivo del progetto  
B.  Figura professionale  
C.  Informazione e pubblicità  
D.  Articolazione dell'intervento  
E.  Obiettivi e contenuti didattici  
F.  Metodologie didattiche  
G.  Collegamento con lo sportello multifunzionale o, in caso di attività HDC, DIS DAD e DMI, collegamento con le strutture sociali interessate  
H.  Capacità di relazione con il territorio esplicitata mediante indicatori numerici di settore  
I.  Stage e/o project work finalizzato ad un risultato tangibile  
J.  Modalità di valutazione e monitoraggio  
Risorse umane impiegate       40 punti 
A.  Tipologia dei formatori che intervengono nel processo didattico      
B.  Formatori che intervengono nel processo didattico  
C.  Tutor  
D.  Coordinamento e direzione  
E.  Risorse tecniche-specialistiche  
Totale punteggio      100 punti 


4.  Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di sessanta (60) punti.
5.  Ai fini della redazione del Piano regionale dell'offerta formativa - Progetti formativi, si terrà conto, altresì:
-  del grado di sovrapposizione degli interventi sullo stesso territorio;
-  del rispetto delle indicazioni programmatiche articolate per ambiti di intervento distribuite su base regionale così precedentemente indicato;
-  della distribuzione degli interventi, rispetto ai vari settori produttivi.
6.  Degli interventi formativi sarà redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, il Piano regionale dell'offerta formativa articolato come segue:
-  interventi formativi fino al raggiungimento del numero di ore programmate, comprensivi delle 2° e 3° annualità dei progetti pluriennali approvati negli anni precedenti, che dovranno essere inseriti nei progetti integrati;
-  servizi formativi approvati nell'anno 2003.
7.  I progetti formativi, finalizzati all'assolvimento del diritto/obbligo formativo, saranno finanziati con apposito provvedimento.
8.  E' fatto obbligo impiegare prioritariamente il personale inserito nelle liste di mobilità provinciali degli operatori della formazione professionale ex legge regionale n. 24/1976.
Cap. II
Modalità e termini per la presentazione degli interventi formativi

1.  Termini e modalità
1.  Gli organismi proponenti dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12,00 del 30 maggio di ogni anno a questa Amministrazione, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento regionale forma zione professionale, servizio programmazione, via Imperatore Federico, n. 52 - 90139 Palermo.
2.  Per l'anno 2004 le istanze dovranno pervenire, anche a mezzo posta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  Ad ogni istanza dovrà corrispondere un progetto. Ogni istanza deve essere contenuta in busta chiusa, con l'indicazione del riferimento in calce a sinistra: "Piano regionale dell'offerta formativa".
4.  Ogni istanza dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, anche in copia fotostatica. Nella stessa dovrà essere indicata la denominazione del progetto a cui è stata allegata la documentazione richiesta in originale.
2.  Documentazione
Progetti formativi
Istanza di finanziamento, redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello, e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale.
A)  Per ogni progetto formativo (in cui dovranno essere inserite anche le 2° e 3° annualità dei progetti pluriennali approvati negli anni precedenti) copia del formulario, sia su formato informatico (utilizzando il formulario FSE disponibile sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro al seguente indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ lavoro) che cartaceo. Il predetto formulario andrà stampato, rilegato, timbrato e firmato in ogni pagina;
B)  copia autenticata a norma di legge della delibera degli organi decisionali dell'organismo proponente, o altra documentazione attestante la legittimazione del legale rappresentante alla presentazione del progetto;
C)  elenco nominativo del personale utilizzato nel progetto (per il personale non dipendente allegare i curricula), utilizzando il software disponibile sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro al seguente indirizzo http://www.regione.sicilia.it/lavoro;
D)  autocertificazione.
Servizi formativi
Istanza di finanziamento con l'indicazione del codice dello sportello già approvato, unitamente all'elenco nominativo del personale utilizzato, con la specifica del ruolo (orientatore, progettista, integratore, etc).
Tutti i modelli richiamati nella presente direttiva saranno disponibili sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro al seguente indirizzo http://www.regione. sicilia.it/lavoro.
Cap. III
Tutela privacy

1.  I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996 e modifiche.
Cap. IV
Responsabile del procedimento

1.  Ai sensi della legge regionale n. 10/1991, la struttura amministrativa responsabile è il dipartimento regionale della formazione professionale.
Palermo, 26 giugno 2003.
  L'Assessore: STANCANELLI 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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