REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 27 GIUGNO 2003 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto della Provincia Regionale di Palermo


Lo statuto della Provincia regionale di Palermo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 3 luglio 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 0054/2/C del 29 aprile 2003.


Titolo I
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI


Art. 1
Principi costitutivi

1.  La Provincia regionale di Palermo è ente pubblico territoriale ad autonomia costituzionale garantita; in attuazione dell'unità nazionale, dei principi e delle norme della Costituzione e dello statuto della Regione siciliana e in aderenza alle disposizioni del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità provinciale promuovendone lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; si adopera per il miglioramento delle condizioni di vita della collettività amministrata, della qualità dell'ambiente e per il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio.
2.  La Provincia regionale di Palermo, a norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, è in atto costituita dal libero consorzio dei Comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Sancipirello, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia, Vicari, Villabate, Villafrati. La presente elencazione è suscettibile di modifiche ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 48/91.
3.  La Provincia promuove e coordina la più ampia partecipazione dei Comuni alle scelte per lo sviluppo culturale, civile e socio-economico della Regione.
Art. 2
Sede, simboli

1.  La Provincia regionale di Palermo ha come suo stemma distintivo l'insieme degli stemmi distintivi dei Comuni: di Palermo con un'aquila, di Termini Imerese con San Calogero, di Cefalù con i tre cefali e di Corleone con un leone rampante, giusto decreto del 7 giugno 1943 n. 651.  E' sormontato da una corona ad anello tipica di tutte le Province.
2.  La Provincia fa uso nelle cerimonie ufficiali del proprio gonfalone, riportante lo stemma su campo amaranto, e del proprio inno.
3.  La Provincia regionale di Palermo ha sede nella città di Palermo.
4.  La Provincia regionale individua nel 2 settembre l'anniversario della propria costituzione denominandolo "Festa della Provincia".
5.  La Provincia regionale di Palermo espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ed alla bandiera della Comunità europea, quella della Regione siciliana.
Art. 3
Principi fondamentali

1.  La Provincia regionale di Palermo pone al centro della sua azione il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità, il rispetto e la difesa dei valori di democrazia, di giustizia, di libertà, di solidarietà, di sussidarietà e di pace promuovendone la piena affermazione nella popolazione amministrata.
2.  Nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia concorre allo sviluppo del processo di integrazione di una Europa dei popoli fondata sui valori di uguaglianza, solidarietà e cooperazione. Assume, inoltre, un ruolo attivo di collegamento tra le culture europee e quelle dei paesi del Mediterraneo e del mondo arabo; promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti identità ed esperienze culturali, religiose e storiche, nel rispetto ed a tutela della dignità e dell'integrità della persona, a tal fine adoperandosi per il pieno rispetto dei diritti e della identità culturale e religiosa degli immigrati e promuovendo con ogni mezzo la loro migliore integrazione sociale. La Provincia riconosce i principi fondamentali della Carta europea delle libertà locali e può aderire ad organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i princìpi di tale Carta.
3.  La Provincia regionale di Palermo riconosce essenziale il rapporto con le comunità dei cittadini residenti all'estero. A tal fine intrattiene contatti, incontri, rapporti di collaborazione, scambio e di solidarietà in armonia con le norme e le disposizioni nazionali e regionali in favore degli emigrati e delle loro famiglie, mantenendo vivi e fecondi i legami socio-culturali.
Attua anche ad integrazione delle norme vigenti tutte quelle iniziative tese alla realizzazione di quanto sopra indicato, ivi compresi i gemellaggi, nonché ogni altra manifestazione consona ai princìpi contenuti nel presente articolo.
Può, all'uopo, conferire riconoscimento per quei cittadini che hanno onorato ed onorano la Provincia regionale di Palermo.
4.  In conformità ai princìpi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti della persona e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la Provincia riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di informazione e di educazione; opera per fare del territorio provinciale una terra di pace e per mantenerlo libero da impianti nucleari, chimico-batteriologici, da depositi di materiale radioattivo e da residui inquinanti derivanti da processi produttivi, nonché da ogni altro impianto che comprometta la sicurezza e la pace delle proprie popolazioni.
5.  La Provincia tutela e promuove i diritti di dignità e libertà delle persone, opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione ed esercita le proprie competenze in modo che a ciascun membro della comunità, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, siano assicurati il pieno esercizio dei propri diritti ed opportunità formative, sociali e culturali commisurate alle condizioni personali di ciascuno.
6.  La Provincia assume come fondamentale principio ispiratore della propria azione il rispetto della vita, della libertà, dei diritti degli amministrati, come persone e come cittadini e pertanto indirizza prioritariamente l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità ed in particolare della criminalità organizzata e mafiosa. La Provincia salvaguarda in particolare i diritti dei minori, degli anziani e dei disabili, rimuovendo le situazioni di disagio della condizione minorile, ivi compreso il fenomeno della dispersione scolastica.
7.  La Provincia riconosce le varie identità sessuali come valore fondante dell'umanità, si impegna a promuovere iniziative volte al superamento delle discriminazioni sessuali dirette ed indirette ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadini; riconosce il valore del tempo e il diritto di ogni individuo all'autogoverno individuale del tempo favorendo l'equilibrio ed una più equa ripartizione tra responsabilità familiari e professionali, anche me diante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro; coordina l'insieme degli orari delle attività produttive, dei servizi e dei trasporti presenti nel proprio territorio di concerto con i Comuni e con i soggetti interessati al fine del miglioramento della qualità della vita. Riconosce il valore del lavoro, cura ed esercita le proprie competenze, organizza i propri uffici ed i propri servizi in modo da salvaguardare la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita ed il rispetto e la valorizzazione della differenza sessuale. La promozione ed attuazione delle azioni positive e, in generale delle politiche per la valorizzazione della identità sessuali e per le pari opportunità, sono perseguite anche attraverso la istituzione, nella Provincia regionale di Palermo, degli organismi previsti dalle norme comunitarie, statali, regionali e dalla contrattazione collettiva di settore.
8.  La Provincia considera obiettivi prioritari, nell'esercizio della propria azione, la salvaguardia del patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico, urbanistico, etnoantropologico quale patrimonio inestimabile di ricchezza delle proprie popolazioni e irrinunciabile testimonianza della storia del proprio territorio e delle proprie genti, nonché il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la valorizzazione dell'ambiente quale premessa per l'effettiva tutela della vita e della salute delle popolazioni. Assume conseguentemente il patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico del proprio territorio come complesso unitario di risorse da preservare e valorizzare e sottopone il proprio operato a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale; nella medesima prospettiva si adopera per favorire la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree di sviluppo agricolo e sostiene, in tali aree, attività di servizio rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio rurale, attua tutte le iniziative volte alla protezione ed alla gestione delle riserve naturali.
9.  La Provincia favorisce la partecipazione della co munità alla vita amministrativa e garantisce i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni; valorizza libere forme associative ispirate a princìpi di democraticità e pubblicità e trasparenza e che operino in sintonia con i princìpi fondamentali e con gli obiettivi programmatici fissati dal presente statuto.
10.  La Provincia promuove la rimozione di ogni barriera della comunicazione da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
11.  La Provincia regionale di Palermo promuove la protezione degli animali ed interviene per la loro tutela in tutti gli ambiti di propria competenza, assimilandola alle attività sociali ed avvalendosi anche del corpo di polizia provinciale.
12.  La Provincia fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali promulgata dall'UNESCO il 27 gennaio 1978, a Bruxelles, dichiarando che il rispetto per gli animali e la crescente attenzione per i loro diritti è espressione di un grado di civiltà evoluta.
Art. 4
Attuazione dei trattati internazionali

La Provincia promuove la piena attuazione di tutte le convenzioni internazionali ratificate dal Parlamento italiano che hanno come oggetto la difesa dei diritti del nascituro, dei minori, dell'uomo, della donna e della famiglia.
Art. 5
Metodi e strumenti

1.  La Provincia regionale di Palermo, al fine di rispettare i principi fondamentali sanciti dal presente statuto e in armonia con le leggi dello Stato italiano e della Regione siciliana e di perseguire le finalità nel medesimo indicate, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a)  adotta il metodo della programmazione cui uni forma la propria azione politico-amministrativa garantendo la partecipazione dei Comuni della Provincia e valutando le indicazioni e le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dalle organizzazioni imprenditoriali, delle associazioni di imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, dalle formazioni sociali e da altri soggetti pubblici o privati, nelle forme previste dalla legge, alle procedure di programmazione. Le modalità ed i tempi di programmazione delle indicazioni e delle proposte saranno fissati con norma regolamentare. Formula ed adotta, in relazione alla programmazione generale, una programmazione di area funzionale nell'ambito della quale vengono individuati modalità, tempi, obiettivi e strumenti dell'intervento;
b)  organizza la propria attività, con particolare riferimento a quella contrattuale, i propri servizi ed i propri uffici in modo da assicurare la trasparenza e la pubblicità, nonché il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
c)  organizza sportelli anche in forma decentrata;
d)  organizza sportelli in modo da assicurare forme di partecipazione e controllo degli amministrati e degli utenti;
e)  organizza le informazioni in sistemi concepiti come servizio pubblico, al fine di garantire in particolare il monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, del proprio operato e dello stato dei propri servizi, a supporto della programmazione delle decisioni e della periodica verifica e valutazione dei risultati.
Art. 6
Finalità

1.  La Provincia regionale di Palermo, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare nella predisposizione ed attuazione dei documenti programmatici previsti dalla legge:
a)  individua le destinazioni d'uso del proprio territorio e le proprie direzioni di intervento in modo da favorire uno sviluppo equilibrato delle diverse aree, valorizzarne le differenti vocazioni e salvaguardarne le peculiari caratteristiche ambientali ed insediative, nella prospettiva della realizzazione di un assetto policentrico del territorio provinciale;
b)  orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di promuovere occasioni di sviluppo socio-economico equilibrato del proprio territorio volte a favorire una piena e corretta valorizzazione delle risorse, il sostegno dell'occupazione, specie giovanile e femminile, lo sviluppo, la promozione e l'attuazione della formazione professionale anche come strumento di sostegno dell'accesso al lavoro;
c)  concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio ed alla formazione con carattere permanente, orientando a tal fine anche i propri interventi nel campo dell'edilizia scolastica ed istituendo l'anagrafe scolastica;
d)  favorisce la crescita culturale e la piena fruizione dei beni culturali;
e)  interviene in materia di servizi assistenziali e sociali promuovendo e coordinando interventi volti a fornire assistenza di vario genere a soggetti che hanno subito violenza sessuale e maltrattamenti sostenendo, altresì, progetti finalizzati a soddisfare i bisogni delle categorie più svantaggiate;
f)  persegue una attiva politica di tutela dell'am bien te e della salute della comunità amministrata;
g)  favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi per il miglioramento della qualità della vita;
h)  favorisce lo studio e la valorizzazione delle peculiarità proprie e della sua memoria storica mediante l'attività dell'istituto storico palermitano della Provincia regionale di Palermo;
i)  persegue, altresì, l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini dai rischi che possono derivare dal verificarsi di calamità naturali; a tal fine concorre a predisporre un piano di protezione civile e di prevenzione di concerto con i Comuni secondo le direttive ministeriali e prefettizie e di intesa con associazioni di volontariato che, avendone i requisiti, perseguono le stesse finalità;
j)  favorisce e sostiene l'associazionismo, il volontariato nonché i gruppi di cooperazione e solidarietà internazionale, scuole, istituzioni culturali, università operanti nel territorio provinciale;
k)  favorisce e sostiene la piccola e media impresa e l'impresa cooperativa quali soggetti determinanti dello sviluppo socio-economico della provincia;
l)  promuove, sostiene e partecipa alla realizzazione di strumenti di programmazione negoziata sul territorio e in generale partecipa a quelle iniziative dei comuni singoli o associati della provincia che usufruiscono direttamente o indirettamente del sostegno dei fondi statali e comunitari;
m)  organizza servizi di trasporto locale interurbano;
n)  esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alle comunità montane, tendenti alla valorizzazione delle zone montane del territorio provinciale, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei Comuni montani, eletta dai consigli dei Comuni interessati con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38;
o)  favorisce le attività rivolte alla salvaguardia am bientale anche tramite l'avviamento di strutture idonee allo studio della fauna e della flora ricadenti nel territorio della Provincia.
2.  Al fine di assicurare che le finalità di cui al presente articolo vengano compiutamente applicate anche nell'isola di Ustica, il territorio della stessa viene considerato contiguo alla parte costiera della provincia.
La Provincia considera obiettivo primario il superamento delle condizioni di insularità che ostacolano una crescita socio-economica pari agli altri Comuni.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 7
Regolamenti

1.  I regolamenti provinciali dovranno tradurre in norme i princìpi fondamentali indicati all'art. 3, comma 5 e regolare l'attività delle proprie strutture con gli altri uffici preposti al coordinamento della lotta contro la criminalità e la delinquenza mafiosa.
Art. 8
Diritti di partecipazione

1.  La Provincia regionale di Palermo promuove e favorisce, nelle forme più idonee, la partecipazione degli amministrati singoli o associati alla definizione delle proprie scelte e dei propri indirizzi politico-programmatici e alla costante verifica dei risultati dell'azione amministrativa e della gestione dei servizi, assicurando a tal fine il pieno rispetto dei principi di trasparenza e la piena realizzazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso e di informazione.
2.  Salva diversa espressa disposizione, i diritti di partecipazione individuale e collettiva disciplinati dal presente statuto sono riconosciuti e garantiti a tutti i maggiorenni residenti e iscritti nei registri della popolazione di uno dei Comuni della Provincia, ancorché privi della cittadinanza italiana ivi compresi gli extracomunitari in possesso dei requisiti di legge in materia di permanenza nel territorio nazionale.
Art. 9
Consultazioni

1.  La Provincia promuove forme di consultazione degli amministrati al fine di conoscere la loro volontà con riguardo agli indirizzi politico-amministrativi da adottare.
2.  Tali consultazioni possono essere richieste al presidente della provincia dalla maggioranza dei consiglieri provinciali in carica oppure da almeno tremila soggetti di cui all'art.8.
3.  La Provincia indice assemblee e/o istituisce consulte anche a termine, quali strumenti di raccordo su specifiche materie, con espressioni liberamente costituite della collettività amministrata delle quali sia garantita la più ampia rappresentanza degli interessi implicati. Sono rappresentati nelle consulte libere associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, esperti, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, individuati nella delibera consiliare istitutiva. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti della giunta e del consiglio su specifici ambiti, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti attinenti le materie di propria competenza. L'istituzione e il funzionamento delle consulte viene disciplinata da apposito regolamento provinciale. La Provincia istituisce:
a)  la consulta per le etnie e l'integrazione multiculturale e religiosa;
b)  la consulta per le politiche femminili, familiari e sociali;
c)  la consulta per le politiche giovanili;
d)  la consulta per la salvaguardia del diritto alla salute di tutte le persone che vivono nel territorio provinciale;
e)  la consulta per la cultura;
f)  la consulta per lo sport;
g)  la consulta del lavoro;
h)  la consulta dei trasporti.
4.  La convocazione di un'assemblea e/o la costituzione di una consulta, avvengono di iniziativa del consiglio o della giunta o su proposta presentata ai sensi dell'art. 16.
5.  Annualmente e, comunque, in tempo precedente alla predisposizione del bilancio preventivo, la Provincia organizza una conferenza di programma con le consulte istituite ai sensi del presente articolo, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni di rappresentanza di cooperativa, le associazioni della piccola e media impresa, sociali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative che consenta una verifica dello stato di attuazione del programma dell'amministrazione, dello stato di attuazione degli eventuali accordi di programma in corso con altre amministrazioni e censisca i problemi emergenti stabilendo le relative priorità nell'avvio a soluzione e le direttrici lungo le quali operare. Viene ricondotto in capo ai singoli assessori l'impegno a promuovere ed assicurare incontri periodici con le corrispondenti organizzazioni di categoria rappresentate nella consulta del lavoro.
6.  Il regolamento della Provincia disciplina l'istituzione della consulta per la salvaguardia dell'ambiente finalizzata a supportare l'attuazione dei principi di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali e insediative del territorio di cui all'art. 3.7 nonché il rispetto della compatibilità ambientale nell'azione politico-amministrativo della Provincia.
7.  Le risultanze delle attività consultive o propositive di cui al presente e precedente articolo devono essere citate nelle deliberazioni adottate in difformità delle risultanze stesse.
8.  Il regolamento della Provincia disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento degli organismi previsti nel 6° comma del precedente art. 3.
Art. 10
Conferenze di controllo

1.  Il presidente della provincia almeno una volta l'anno, convoca una conferenza generale di controllo sui servizi, aperta alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e di membri della collettività amministrata con la presenza del presidente del consiglio provinciale e dei capi gruppo consiliari, al fine di verificare con gli utenti lo stato dei servizi pubblici di maggiore interesse e le scelte programmatiche e organizzative da compiere per rimuovere le carenze ed elevarne la qualità. Con le stesse modalità si svolgono conferenze di controllo a carattere particolare.
2.  Conferenze di controllo, con riferimento a servizi particolari gestiti in forma diretta, sono altresì convocate su proposta presentata ai sensi del successivo art. 16.
3.  Le conferenze si svolgono in forma pubblica e previa adeguata pubblicizzazione.
4.  Le norme per la partecipazione alle conferenze di controllo sono stabilite da apposito regolamento.
Art. 11
Referendum

1.  La Provincia regionale di Palermo riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale il referendum consultivo, anche con funzione propositiva ed il referendum abrogativo.
2.  Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissate dalle norme del presente statuto.
3.  Apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi all'approvazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non di sci plinato dalle norme statutarie.
4.  E' previsto inoltre il ricorso a referendum consultivi anche con funzione propositiva da definirsi con apposito regolamento su materie di interesse locale da svolgersi in singoli Comuni o in più Comuni di aree omogenee.
Art. 12
Referendum consultivi e abrogativi

1.  I referendum sono indetti dal presidente della provincia per la data fissata dal consiglio provinciale.
Possono essere proposti:
a)  da almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione ai sensi del precedente art. 8, previa richiesta di almeno cinquanta di essi, seguita dalla raccolta delle firme dei proponenti entro tre mesi;
b)  dal consiglio provinciale con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
c)  da almeno cinque consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo della popolazione provinciale, con deliberazione conforme.
2.  La proposta di referendum deve essere articolata in modo chiaro, breve e tale da lasciare obiettiva libertà di opzione; deve essere formulata in modo da sottoporre all'elettore una precisa proposta di deliberazione, da accogliere o rifiutare.
3.  L'ammissibilità dei quesiti, con giudizio limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura, è valutata da una commissione formata dal difensore civico di cui all'art. 23, dal responsabile dell'ufficio legale dell'ente e dal segretario generale.
4.  Il comitato promotore deve essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento che dichiari l'inammissibilità del referendum. Avverso la dichiarazione di inammissibilità è consentita opposizione. Sulla opposizione si pronuncia il consiglio provinciale sentita la commissione per il referendum.
5.  Hanno diritto di partecipare al voto i titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 8.
6.  Salvo casi di particolare urgenza e necessità decisi con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il provvedimento che dichiara l'ammissibilità del referendum, comunicato al presidente della provincia, comporta la sospensione dell'attività deliberativa del consiglio provinciale sul medesimo oggetto.
7.  Il consiglio provinciale, nei modi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, può proporre l'indizione di referendum consultivi e abrogativi anche limitatamente alle categorie interessate ai provvedimenti.
Art. 13
Limiti ed effetti

1.  I referendum debbono riguardare esclusivamente materie di competenza della Provincia regionale di Palermo e non possono avere ad oggetto:
a)  lo statuto e i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi provinciali;
b)  il bilancio ed il conto consuntivo della Provincia, nonché gli atti di pianificazione e programmazione ad essa demandati;
c)  i provvedimenti concernenti il personale della Provincia, delle aziende, enti, istituzioni provinciali;
d) i provvedimenti concernenti l'applicazione di tributi e tariffe, quelli inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti ed in generale quelli esecutivi o a contenuto normativamente vincolato;
e)  gli oggetti già sottoposti a referendum nel quinquennio precedente;
f)  i provvedimenti concernenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
2.  Nei sessanta giorni successivi alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, quando a questa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, il consiglio provinciale assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o reiezione.
3.  Quando alla consultazione referendaria abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto l'amministrazione provinciale è vincolata a dar corso alla volontà popolare ed in particolare all'adozione dei conseguenti provvedimenti, se il quesito proposto abbia ricevuto il consenso della maggioranza dei voti espressi validi, e trattasi di quesito avente carattere abrogativo, propositivo o comunque avente ad oggetto una proposta di deliberazione.
Art. 14
Svolgimento dei referendum

1.  Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria generale in un anno.
2.  Il regolamento stabilisce le modalità procedurali dei referendum i quali sono sottoposti al voto popolare secondo l'ordine di presentazione, nel caso di più iniziative referendarie, salva la possibilità di contestuale svolgimento in una stessa tornata di referendum e fino ad un massimo di cinque.
3.  Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento dei referendum.
4 Le procedure di referendum per le quali non siano stati adottati provvedimenti di ammissibilità sono sospese nell'ipotesi di scioglimento del consiglio provinciale.
5.  Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
Art. 15
Azioni popolari e delle associazioni di protezione ambientale

1.  Ciascuno elettore della Provincia può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.
2.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino alla Provincia regionale conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art. 16
Istanze, petizioni, proposte

1.  Ciascuno dei soggetti di cui al precedente art. 8, in forma singola o associata, può presentare agli organi ed uffici dell'amministrazione provinciale, per atti di loro competenza, istanze dirette ad ottenere audizioni, informazioni, o a presentare memorie con riferimento a procedimenti amministrativi da avviare e ad atti amministrativi da adottare, sempreché abbia rispetto a questi un proprio interesse o si faccia portatore di un interesse collettivo o diffuso. Le istanze sono presentate in forma scritta e vengono ricevute ed esaminate nel rispetto dell'ordine di presentazione secondo modalità e competenze determinate nei regolamenti degli organi istituzionali, salvo l'obbligo dell'organo o ufficio ricevente di rilasciare al presentatore certificazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza ed inviargli risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla presentazione.
2.  A firma di almeno duemila tra i soggetti di cui al precedente art. 8 possono altresì essere presentate alla giunta o al consiglio provinciale petizioni rivolte ad esporre problematiche di interesse generale e a sollecitarne la risoluzione in attuazione di competenze proprie dell'ente provinciale. I criteri di esame delle petizioni sono stabiliti nei regolamenti degli organi istituzionali, salvo l'obbligo dell'esame nel rispetto dell'ordine cronologico attestato con ricevuta al momento della presentazione e l'obbligo di risposta motivata con indicazione dello stato dell'istruttoria e dei provvedimenti emanati e emananti entro sessanta giorni dalla presentazione e previa audizione di tre dei firmatari, eventualmente designati dai medesimi sottoscrittori.
3.  A firma di almeno duemila tra i soggetti di cui al precedente art. 8 o con delibera consiliare di tre dei Comuni della Provincia, possono essere sottoposte alla giunta o al consiglio provinciale proposte per l'adozione di regolamenti o atti amministrativi di interesse generale. I regolamenti degli organi istituzionali fissano criteri per l'esame e modalità per lo svolgimento dell'istruttoria, salvo l'obbligo di porre in discussione la proposta entro sessanta giorni dalla presentazione, previa audizione di almeno tre tra i firmatari eventualmente indicati dagli stessi sottoscrittori ovvero dei sindaci dei Comuni proponenti o di un loro delegato.
4.  L'esame delle petizioni e delle proposte è affidata alle commissioni consiliari. L'esame delle petizioni e delle proposte avviene nel rispetto dell'ordine cronologico, salva diversa deliberazione del consiglio, motivata dalla particolare rilevanza o urgenza dell'oggetto, anche su segnalazione della commissione consiliare competente.
Art. 17
Interpellanze e interrogazioni

1.  I titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 8 possono rivolgere alla giunta provinciale interpellanze e interrogazioni su argomenti di competenza della Provincia di interesse collettivo o diffuso. Le interpellanze o interrogazioni sottoscritte da almeno mille aventi diritto, con firma autenticata, sono equiparate ad ogni fine alle interpellanze ed interrogazioni dei consiglieri provinciali.
2.  Il presidente della giunta è tenuto a rispondere a tali atti ispettivi entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria generale.
3.  Le ripetute e persistenti violazioni a tale obbligo incorrono nelle sanzioni dall'art. 26 bis comma 7° della legge regionale n. 9/86, introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 26/93.
Art. 18
Diritto di informazione

1.  La Provincia garantisce e promuove la più completa, diffusa e costante informazione sulla sua attività con ogni mezzo utilizzando anche i più idonei strumenti di comunicazione di massa, quali Internet, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
Art. 19
Registro delle opere pubbliche

1.  E' istituito presso un apposito ufficio dell'amministrazione provinciale il registro delle opere pubbliche realizzate dalla Provincia regionale. Tale registro viene mes so a disposizione degli interessati che possono ottenere copia parziale entro 10 giorni dalla richiesta.
2.  Nel registro devono essere indicati:
a)  l'oggetto dell'opera pubblica, l'ente finanziatore dell'opera, l'importo dei lavori, gli estremi della gara d'appalto, la denominazione dell'impresa o delle imprese esecutrici della stessa;
b)  il tecnico progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento e l'ingegnere capo dei lavori;
c)  i pareri ed i nulla osta relativi al progetto;
d)  le eventuali varianti adottate o in corso di adozione;
e)  ogni altra notizia utile per la conoscenza delle caratteristiche dell'opera pubblica.
3.  Le modalità di tenuta e di consultazione del registro provinciale delle opere pubbliche sono disciplinate con regolamento.
4.  Il regolamento disciplinerà altresì l'istituzione di un registro storico delle opere pubbliche.
Art. 20
Principi generali sulla trasparenza

1.  I rapporti dell'ente Provincia regionale con altri soggetti sia pubblici che privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste in applicazione delle leggi vigenti, da appositi regolamenti volti ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.
2.  La Provincia regionale si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione:
-  dell'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche, fascia d'importo;
-  delle modalità di affidamento, di attuazione e del principio della rotazione e non accorpamento degli incarichi a liberi professionisti.
3.  La Provincia regionale si dota di norme regolamentari che disciplinano il trattamento delle pratiche in ordine cronologico ed entro i limiti prestabiliti.
4.  Tutte le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi a titolo di pubblicità-notizia, ad eccezione dei provvedimenti di liquidazione di spese. Un elenco mensile riportante gli estremi degli stessi verrà pubblicato all'albo per la durata di quindici giorni consecutivi.
Art. 21
Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso

1.  La Provincia garantisce il pieno rispetto dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla vigente legislazione.
2.  La Provincia garantisce altresì a chiunque ne abbia interesse anche di mero fatto, l'accesso gratuito agli atti e documenti amministrativi ed in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione provinciale. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di accesso in modo da preservare un più diffuso e agevole esercizio di tale diritto e prevedono altresì le modalità di rilascio delle copie al solo costo di riproduzione, in modo da assicurare comunque la precedenza ai soggetti di cui al precedente art. 9 e di quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3.  Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dirigenti della Provincia, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, estendendosi in ogni caso la conoscibilità ai documenti in essi richiamati.
4.  Il diritto di accesso è limitato solo in attuazione di provvedimenti di legge che lo escludano o differiscano per taluni atti o documenti nonché, con motivato provvedimento del presidente della provincia regionale, emesso sulla base di relazione del dirigente competente, quando si tratti di documenti la cui esibizione violi il diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di im prese.
5.  L'ufficio relazioni con il pubblico, istituito ai sensi della normativa vigente, indirizza la sua attività alla piena attuazione dei princìpi e delle norme in materia di trasparenza. Nel suddetto ufficio devono altresì essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta di tutte le serie della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana, il presente statuto e i regolamenti provinciali, anche attraverso strumenti informatici.
6.  L'ufficio di cui al precedente comma cura la raccolta delle disposizioni relative alla disciplina dei singoli procedimenti amministrativi e alle modalità di esercizio del diritto di accesso e formula proposte ed osservazioni per eliminare ritardi o inadempienze dell'amministrazione, relazionando annualmente al consiglio provinciale e al difensore civico. L'ufficio si avvale di sportelli decentrati presso i Comuni disponibili ad attrezzarsi, al fine di fornire informazioni e suggerimenti, raccogliere reclami, rendere più agevole la conoscenza di dati o documenti e il rilascio delle copie.
7.  Le istituzioni, le aziende e gli enti sottoposti a vigilanza o controllo della Provincia e i soggetti che svolgono servizi pubblici in regime di concessione o convenzione sono tenuti a garantire, con norme statutarie o regolamentari, la trasparenza nella gestione del servizio nonché la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla organizzazione e gestione dei servizi e l'accesso gratuito agli atti e ai procedimenti amministrativi, come previsto nel precedente comma 2.
Art. 22
Diritto di udienza

1.  La Provincia garantisce agli amministrati singoli o associati il diritto di udienza da esercitarsi nei confronti degli amministratori o dei dirigenti dell'amministrazione provinciale e degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2.  Il regolamento stabilisce le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di udienza garantendo la funzionalità degli uffici e dei servizi.
Art. 23
Difensore civico

1.  Nella Provincia regionale di Palermo è istituito l'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2.  L'attività del difensore civico è rivolta alla migliore realizzazione degli interessi della collettività amministrata nonché alla tutela di diritti e interessi di cittadini o utenti, di associazioni o di gruppi, anche portatori di interessi diffusi, che ne facciano richiesta. Il difensore civico agisce in particolare a garanzia della piena attuazione dei princìpi e delle norme del presente statuto e della legislazione in materia di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa nonché a garanzia della piena realizzazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, di informazione e di ac ces so ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive integrazioni.
3.  L'attività del difensore civico, per i fini di cui al precedente art. 21 e con le modalità disciplinate dallo statuto e dal regolamento, si esplica nei confronti di organi e uffici dell'amministrazione provinciale, degli enti, aziende, istituzioni dipendenti dalla Provincia o sottoposti al controllo o alla vigilanza di questa, degli organismi associativi cui l'ente provinciale partecipa per l'esercizio in comune di proprie attività o per la gestione comune di propri servizi, nonché nei confronti delle società a partecipazione provinciale, delle imprese private concessionarie di servizi provinciali e delle associazioni o enti privati che svolgono servizi provinciali in regime di convenzione.
4.  Qualora abbia ad oggetto l'azione amministrativa concernente la realizzazione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni o servizi l'attività del difensore civico può ricomprendere l'audizione e la richiesta di documenti nei confronti delle imprese private contraenti con l'amministrazione provinciale.
5.  L'amministrazione provinciale promuove la stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici al fine di estendere la competenza del difensore civico ad uffici statali periferici o ad amministrazioni pubbliche o enti autonomi operanti nel territorio. Lo stesso viene eletto dal consiglio provinciale entro 30 giorni dall'insediamento e durerà in carica 5 anni ed in ogni caso sino all'insediamento del nuovo consiglio provinciale. Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi motivo, il successore durerà in carica per lo stesso periodo della consiliatura. Il difensore civico non è rieleggibile.
6.  Con forme e modalità precisate nel regolamento provinciale è assicurata la collaborazione dell'ufficio del difensore civico provinciale con gli istituendi uffici del difensore civico regionale e dei Comuni.
7.  Alle organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali, devono essere assicurate nel regolamento forme di interlocuzione sistematica, propositiva e ricognitiva con il difensore civico.
8 Il difensore civico non è sottoposto al alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza e libertà.
Art. 24
Attribuzioni

1 L'intervento del difensore civico avviene di iniziativa dell'ufficio o a richiesta degli interessati e, fermo il rispetto dei princìpi e delle norme del presente statuto, si svolge nei modi e nelle forme più sollecite ed idonee al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 21.  E' garantita agli eventuali richiedenti una periodica e tempestiva informazione, in modi esaurienti e semplificati, in merito alle iniziative adottate nel loro interesse. Ove valuti l'istanza priva di fondamento o comunque inidonea ad attivare il proprio intervento, il difensore civico ne dà parimenti comunicazione scritta e motivata al richiedente entro trenta giorni.
2.  Spetta al difensore civico intervenire per accertare e rimuovere omissioni, ritardi, disfunzioni, irregolarità, illegittimità riscontrabili nell'attività dell'amministrazio ne provinciale e dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 23.
3.  Il difensore civico deve, in particolare:
a)  comunicare entro dieci giorni dalla segnalazione ai responsabili degli uffici competenti e al presidente del la provincia o degli enti di cui al comma 3 dell'art. 23 qualsiasi illegittimità, irregolarità o disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, sollecitando l'adozione dei conseguenti provvedimenti ivi compreso il riesame degli atti già emanati per i quali si ravvisino dubbi di legittimità;
b)  segnalare entro trenta giorni al consiglio provinciale e al presidente della provincia disfunzioni che richiedano l'adozione di specifici provvedimenti, presentando ove occorra, al contempo, schemi di atti deliberativi che vengono iscritti all'ordine del giorno secondo le modalità determinate dal regolamento;
c)  denunciare, con idonea motivazione, agli organi competenti, le cause delle inefficienze e dei ritardi ivi compresi comportamenti o omissioni che abbiano impedito o ritardato lo svolgimento delle funzioni del medesimo ufficio del difensore civico, prospettando le iniziative da adottare anche con riguardo ai responsabili e attivando, quando ne ricorrano i presupposti di legge, gli organi competenti all'adozione dei procedimenti disciplinari a carico del personale;
d)  segnalare agli organi competenti eventuali ipotesi di responsabilità contabile;
e)  presentare annualmente entro il 31 gennaio al consiglio provinciale, che ne assicura la pubblicazione, una relazione sull'attività svolta, evidenziando i casi più rilevanti di ritardi, irregolarità, disfunzioni dell'attività amministrativa e formulando proposte per l'adozione di tempestivi ed efficaci rimedi;
f)  assicurare il rispetto dei diritti di informazione dei richiedenti di cui al comma 1 del presente articolo.
g)  nel caso di attività svolta a seguito di richiesta, intervenire nell'eventuale procedimento amministrativo.
4.  Per lo svolgimento delle sue funzioni, d'istanza o d'ufficio, il difensore civico:
a)  ha diritto di acquisire tutti gli elementi che egli ritenga utili per la questione trattata, sia richiedendo informazioni e notizie agli uffici competenti, sia consultando atti e documenti e richiedendone copia, sia accedendo direttamente agli uffici;
b)  ha il potere di convocare i responsabili degli uffici per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e per procedere all'esame congiunto di questa al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e la definizione degli atti conseguenti;
c)  è considerato interessato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
d)  può presentare specifiche proposte ai fini della conclusione degli accordi di cui all'art. 12, comma 1 della legge regionale n. 10 del 1991;
e)  può sollecitare, da parte degli organi provinciali competenti, l'adozione di provvedimenti, specie con riguardo a situazioni o interessi di particolare rilevanza sociale;
f)  può presentare note e chiedere audizioni ai competenti organi di controllo ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità sugli atti dell'amministrazione provinciale.
g)  può presentare agli organi e uffici competenti proposte e suggerimenti concernenti la corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente;
h)  relaziona al consiglio provinciale su specifiche questioni ogni qualvolta lo ritiene opportuno e su richiesta dell'organo medesimo.
5.  Il difensore civico che nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di fatti per i quali emergano profili di responsabilità penale ha l'obbligo di farne denuncia all'autorità giudiziaria.
6.  Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, rivolta all'acquisizione di informazioni, notizie e chiarimenti, ovvero alla rimozione di omissioni e ritardi, nonché all'eliminazione di irregolarità e illegittimità, se non accolta tempestivamente, obbliga i responsabili degli uffici e servizi che ne siano destinatari ad una risposta motivata da inviare entro un congruo termine comunque non superiore ai trenta giorni. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento, le richieste del difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni sono equiparate, per i dipendenti dell'amministrazione provinciale o degli enti pubblici di cui al comma 3 dell'art. 23, a quelle dell'organo gerarchicamente superiore. Per gli enti e i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 l'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente articolo in tema di poteri riconosciuti al difensore civico è sottoscritto in sede di stipula del contratto e della convenzione con l'amministrazione pubblica.
7.  Al difensore civico non può essere opposto segreto d'ufficio. Lo stesso è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
8.  Nei casi di accertata violazione dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi o per l'adozione di atti amministrativi o quando sia inutilmente trascorso il termine eventualmente concordato o assegnato all'ufficio per la rimozione di ritardi od omissioni o per l'eliminazione di irregolarità o illegittimità, il difensore civico chiede con proprio provvedimento vincolante l'intervento sostitutivo dell'organo gerarchicamente superiore o, ricorrendone i presupposti, la nomina di un commissario ad acta.
9.  La pendenza di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi non impedisce l'avvio o la prosecuzione degli interventi del difensore civico.
Art. 25
Elezione e requisiti

1.  Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nella Provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza e siano in possesso di elevata qualificazione giuridico-amministrativa; viene eletto entro quattro mesi dalla data di approvazione del regolamento dal consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, tenuto conto anche delle indicazioni proposte da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo modalità indicate nel regolamento. E' incompatibile l'incarico nei partiti politici con quello di difensore civico.
2.  In considerazione della ampiezza e complessità delle attribuzioni spettanti alla Provincia regionale di Palermo, anche quale Provincia metropolitana, il consiglio provinciale con delibera adottata con la maggioranza di due terzi, può decidere l'articolazione dell'ufficio del difensore civico in più sezioni, fino ad un massimo di tre, ciascuna delle quali affidata ad un difensore civico e competente per materie affini o finalisticamente collegabili.
3.  Salvo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento, valgono per il difensore civico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il consigliere provinciale dalla legislazione vigente.
4.  L'ufficio del difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale o lavorativa e di qualsiasi attività commerciale e imprenditoriale svolta a favore della Provincia o di enti da questa vigilati o controllati.
5.  Nel caso di sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra indicate ovvero qualora si verifichi una delle cause che comporta la decadenza del consigliere provinciale, il difensore civico decade dall'ufficio e la decadenza è pronunciata dal consiglio provinciale su proposta di uno dei consiglieri. Con deliberazione motivata ed a maggioranza dei due terzi il difensore civico può essere revocato per gravi inadempienze a doveri d'ufficio, per gravi violazioni di legge o per motivi connessi con il mancato esercizio delle sue funzioni o per documentata inefficienza. La revoca è proposta con mozione da almeno un terzo dei consiglieri e deve contenere la indicazione dettagliata dei motivi. La mozione va notificata al difensore civico che, entro dieci giorni, presenta al consiglio provinciale le eventuali controdeduzioni; la mozione è inserita all'ordine del giorno del primo consiglio utile, ed è approvata con la maggioranza dei due terzi del consiglio.
6.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni, decesso o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari.
7.  Il regolamento provinciale individua eventuali altre cause di incompatibilità e detta norme rivolte a garantire il pieno impegno del difensore civico nell'ufficio ricoperto; con norme regolamentari è altresì assicurata la continuità dell'ufficio del difensore civico e la tempestività del rinnovo.
Art. 26
Organizzazione dell'ufficio

1.  Il regolamento provinciale individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
2.  Il personale assegnato è individuato nell'organico provinciale tenuto conto, per quanto concerne i funzionari, della comprovata esperienza giuridica e amministrativa; esso dipende funzionalmente dal difensore ci vico.
3.  Il difensore civico ha diritto ad una indennità di funzione da determinarsi dal competente organo.
4.  Le spese concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico gravano sul bilancio della Provincia.
5.  L'organizzazione dell'ufficio è disciplinata da regolamento interno proposto dal difensore civico ed approvato dal consiglio provinciale.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE POLITICA
Art. 27
Organi della Provincia

1.  Sono organi istituzionali: il consiglio, il presidente della provincia e la giunta. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di Governo dell'ente.
2.  Sono organi a rilevanza istituzionale: il presidente del consiglio, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari, il segretario generale, il collegio dei revisori.
3.  Sono organi gestionali: il direttore generale, il segretario generale per le funzioni gestionali allo stesso attribuite dal presente statuto, dei regolamenti dell'ente e dal presidente della provincia e gli altri dirigenti del l'ente.
4.  Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente.
Art. 28
Ufficio di presidenza del consiglio

E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio.
Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal presidente del consiglio e da due vice presidenti. I vice presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vice presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.
Le competenze e funzioni dell'ufficio di presidenza sono disciplinate da apposito regolamento.
Capo I
Il presidente della provincia regionale e la giunta provinciale
Art. 29
Il presidente della provincia regionale

1.  Il presidente della provincia regionale è eletto direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia sulla base del programma amministrativo. L'elezione e la durata del presidente della provincia sono disciplinate dalla legge.
2.  Il presidente della provincia regionale è capo del l'amministrazione provinciale e rappresenta l'ente, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, del presente statuto e dei regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.
3.  Segno distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia regionale di Palermo, descritto all'art. 2, da portare a tracolla.
Art. 30
Cessazione dalla carica del presidente della provincia

1.  Il presidente della provincia regionale cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, morte o in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia deliberata dal consiglio provinciale e votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3.  L'approvazione della mozione di sfiducia determina anche l'anticipato scioglimento del consiglio provinciale.
Art. 31
Attribuzioni del presidente della provincia

Il presidente della provincia:
 1)  rappresenta la Provincia regionale;
 2)  nomina i componenti della giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, designa il vice presidente e ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione. La composizione della giunta è comunicata, nei termini di legge, al consiglio che esprime le proprie valutazioni in merito;
 3)  convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento;
 4)  revoca i componenti della giunta presentando al consiglio, entro sette giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
 5)  conferisce gli incarichi a tempo determinato secondo le prescrizioni di legge e trasmette annualmente al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli incaricati. Tali incarichi possono essere revocati dal presidente della provincia prima del termine stabilito;
 6)  nomina, designa e revoca tutti i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi consultivi. Verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende e organismi promossi dalla Provincia rispetto agli indirizzi deliberativi degli organi competenti e ne riferisce annualmente al consiglio che può esprimere le proprie valutazioni;
 7)  sovrintende attraverso il direttore generale, se no minato, e i Dirigenti al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione delle deliberazioni e degli atti amministrativi della Provincia regionale;
 8)  emana direttive per la definizione di obiettivi specifici connessi con il proprio programma politico-amministrativo e agli indirizzi generali adottati dalla giunta;
 9)  mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo della giunta e ne coordina l'attività;
10)  presenta al consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta;
11)  risponde, anche per il tramite di un assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai consiglieri provinciali entro trenta giorni dall'avvenuto deposito degli stessi presso la segreteria generale;
12)  presenta ogni sei mesi al consiglio provinciale una relazione scritta sullo stato degli atti programmatici e sull'attività svolta, ed annualmente, la relazione concernente lo stato dell'organizzazione e del personale della Provincia. Il consiglio provinciale esprime le proprie valutazioni sulle suddette relazioni;
13)  nomina il segretario generale, il vice segretario generale ed il direttore generale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
14)  provvede al differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge;
15)  rappresenta in sede processuale l'amministrazio ne previa determinazione dirigenziale ad agire o resistere in giudizio;
16)  indice i referendum provinciali;
17)  promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione con i Comuni, la Regione, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali e con gli organismi dell'Unione europea;
18)  rappresenta la Provincia nella conclusione di accordi di programma;
19)  provvede, nei termini di legge, alla redazione od all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della Provincia;
20)  presiede l'assemblea dei sindaci dei Comuni della Provincia e l'assemblea permanente dei Comuni dell'area metropolitana di Palermo;
21)  esercita ogni altra attribuzione che la legge o il presente statuto non riservino alla competenza di altri organi della Provincia, del segretario generale o di altri dirigenti.
Art. 32
Il vice presidente della provincia

1.  Il vice presidente della provincia regionale è nominato in seno alla giunta dal presidente.
2.  Il vice presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di quest'ul ti mo.
3.  Nel caso di assenza o impedimento del vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.
Art. 33
Gli esperti

1.  Il presidente della provincia per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego a cinque esperti estranei all'amministrazione provinciale.
2.  L'incarico deve corrispondere a specifiche esigenze dell'amministrazione provinciale e deve trovare riscontro nelle qualità professionali e nei curricula degli esperti che devono essere forniti di laurea o di comprovata professionalità.
3.  Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere congruamente motivato in relazione ai requisiti ed ai presupposti di cui ai precedenti commi ed è comunicato al consiglio provinciale, all'organo tutorio ed all'as sessore regionale degli enti locali.
4.  Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima della scadenza del termine fissato; il provvedimento di revoca e le motivazioni sono comunicate entro dieci giorni al consiglio provinciale, all'organo tutorio ed all'assessorato regionale degli enti locali.
5.  Il presidente della provincia trasmette annualmente al consiglio provinciale, che si esprime in tal senso, una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti no minati.
6.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello fissato dalla legge.
Art. 34
Le nomine

1.  La nomina dei rappresentati della Provincia regionale presso aziende, enti, società, istituzioni ed organi consultivi è di competenza del presidente della provincia che sceglie previa acquisizione di appositi curricula tra persone dotate di comprovata onorabilità, esperienza e professionalità. Il presidente della provincia comunica l'avvenuta nomina al consiglio provinciale nella prima seduta utile successiva alla nomina. I rappresentanti nominati vengono presentati al consiglio nella seduta successiva alla comunicazione. Nelle nomine dei rappresentati della Provincia regionale devono essere assicurate le pari opportunità tra uomo e donna.
2.  Il presidente della provincia comunica al consiglio provinciale l'elenco completo ed aggiornato dei rappresentanti della Provincia regionale presso aziende, enti, società, istituzioni ed organi consultivi dando notizia delle eventuali variazioni che si dovessero verificare entro la prima seduta utile. I nominati sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento della nomina, mediante deposito presso la segreteria generale della Provincia regionale di dichiarazione concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzione di amministratore o di sindaco della società, nonché la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche così come previsto dalla legge per il presidente della provincia e gli assessori.
3.  All'obbligo di cui al precedente comma devono, altresì, adempiere durante lo svolgimento del loro incarico.
4.  Le nomine fiduciarie del presidente decadono nel momento della cessazione del mandato del presidente della provincia regionale, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 35
La giunta

1.  La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 12 che può essere elevato fino a 15.
2.  Il presidente eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta comprendendo anche i soggetti proposti all'atto della presentazione della candidatura e, nell'ipotesi in cui non siano stati individuati, scegliendone i componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel programma amministrativo.
3.  Il presidente eletto al secondo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta comprendendo anche i soggetti proposti al secondo turno, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio provinciale e alla carica di presidente della provincia, nel rispetto dei criteri indicati nel programma amministrativo.
4.  Le nomine degli assessori avvengono nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
5.  Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
6.  La cessazione della carica di presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'in tera giunta.
7.  Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo.
8.  Alla presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia regionale.
Art. 36
Incarichi agli assessori

1.  Nella prima riunione di giunta il presidente della provincia assegna agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione provinciale.
2.  Il presidente della provincia affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di Governo della Provincia. Può altresì modificare le attribuzioni per motivi di coordinamento e funzionalità.
3.  Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento al programma politico amministrativo del presidente e agli indirizzi generali elaborati dalla giunta provinciale. Tali indirizzi vengono tradotti operativamente e dettagliati in obiettivi specifici mediante direttive assessoriali destinati ai responsabili delle strutture in cui si articola l'ente.
4.  Il presidente della provincia può delegare, per particolari ragioni, agli assessori il compimento di atti di propria competenza che la legge o lo statuto non riservino esclusivamente alle sue attribuzioni.
Art. 37
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta collabora con il presidente della provincia regionale nell'amministrazione dell'ente ed opera at traverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del consiglio.
2.  Spetta alla giunta:
a)  l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
b)  la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
c)  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
d)  l'adozione dei regolamenti di giunta (ad essa at tri buiti dalla legge) e particolarmente di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e)  la formulazione di pareri eventualmente richiesti al presidente;
f)  conferimento di incarichi professionali a tecnici, legali, etc.
Art. 38
Incompatibilità alla nomina di assessore provinciale

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere della Provincia regionale e di presidente della provincia, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
2.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; in assenza di tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
3.  La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
4.  Gli assessori non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale, anche se in rappresentanza della Provincia, quali componenti di organi consultivi della Provincia o per incarichi in altri enti.
5.  Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.
6.  Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi il segretario generale della provincia, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
Art. 39
Funzionamento della giunta

1.  Il funzionamento della giunta è disciplinato dal regolamento.
2.  La giunta provinciale si riunisce nella sede provinciale. In casi particolari e per particolari esigenze si riunisce in altre sedi del territorio provinciale.
3.  Gli atti di competenza della giunta sono adottati sulla base di una proposta proveniente dai dirigenti, responsabili di uffici e direzioni, nonché dal presidente e dai singoli assessori. La proposta di deliberazione può essere iscritta all'ordine del giorno solo se corredata dei pareri previsti dalla legge.
Art. 40
Pubblicità della situazione patrimoniale del presidente della provincia e degli assessori

1.  Il presidente della provincia e gli assessori sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione o della nomina mediante deposito presso la segreteria generale della Provincia regionale la dichiarazione concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, secondo quanto previsto dalla legge.
2.  All'obbligo di cui al precedente comma il presidente e gli assessori devono altresì adempiere durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito dell'attestazione concernente le variazioni dei dati e della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla legge.
3 Il presidente della provincia regionale e gli assessori sono tenuti a dichiarare la proprie appartenenza ad associazioni con vincolo di segretezza.
Capo II
Il consiglio provinciale
Art. 41
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente ed esercita le competenze previste dalla legge.
2.  Il consiglio delibera sugli atti fondamentali elencati e previsti da disposizioni di legge e tale competenza è inderogabile, esclusiva e tassativa.
3.  In particolare il consiglio ha competenza esclusiva in materia di:
a)  attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo:
-  definizione dell'indirizzo politico-amministrativo ed attuazione del relativo controllo sull'attività della giun ta, dei dirigenti e degli altri enti, aziende ed istituzioni;
-  criteri generali per l'adozione da parte della giunta dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  atti fondamentali in materia di mutui;
-  atti fondamentali in materia di appalti e concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore generale, del segretario o di altri funzionari;
-  partecipazione alla definizione, adeguamento e ve ri fica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della provincia e dei singoli assessori;
b)  attività normativa:
-  statuti della Provincia e delle aziende speciali;
-  regolamenti, fatta eccezione per quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che spettano alla giun ta;
c)  attività di programmazione amministrativa, economica, finanziaria e territoriale:
-  programmi;
-  relazioni previsionali e programmatiche;
-  piani finanziari;
-  pianificazione nell'ambito dei lavori pubblici: programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
-  bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
-  atti di programmazione urbanistica: piani territoriali ed urbanistici;
-  programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
d)  attività di organizzazione:
-  forme di collaborazione tra enti;
-  convenzioni tra Provincia, Comuni ed altri enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
-  costituzione e modificazione di forme associative;
-  attività in materia di servizi pubblici: scelta della forma gestionale;
-  assunzione diretta dei pubblici servizi;
-  costituzione di istituzioni e aziende speciali;
-  concessione di pubblici servizi;
-  partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
-  affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
e)  attività attinenti alle istituzioni democratiche:
-  convalida degli elenchi;
-  contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e dichiarazione della loro decadenza;
-  giuramento del presidente della provincia;
-  nomina del presidente e dei vicepresidenti del consiglio provinciale;
-  disciplina del suo funzionamento;
-  mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia;
-  eventuale modifica del gettone di presenza e delle indennità di funzione dei consiglieri;
-  elezione del difensore civico;
-  nomina dei rappresentanti del consiglio provinciale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
-  elezione dei componenti delle commissioni consiliari;
-  designazione dei membri effettivi e supplenti in seno alle commissioni e alle sottocommissioni elettorali circondariali;
f)  attività attinenti all'autonomia finanziaria e impositiva:
-  emissione prestiti obbligazionari;
-  istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote;
-  disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle tariffe;
-  elezione del collegio dei revisori dei conti;
-  riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio;
-  deliberazione di contrazione di mutui, non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio provinciale;
-  approvazione del provvedimento finalizzato alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio;
-  variazioni ed assestamento del bilancio;
-  approvazione del rendiconto di gestione;
-  spese pluriennali ad eccezione di quelle relative alle locazioni immobiliari ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
-  convenzione di tesoreria.
4.  Il consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle ad altri organi.
5.  Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta, da sottoporre a ratifica del consiglio entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 42
Funzioni di indirizzo di programmazione e di pianificazione del consiglio

1.  La funzione di indirizzo del consiglio si esprime per atti generali che indichino i risultati da raggiungere.
2 La funzione di programmazione del consiglio si esprime in particolare attraverso l'adozione di un documento di indirizzi generali collegato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale.
3.  Il consiglio provinciale adotta, altresì, nel rispetto delle compatibilità ambientali il programma triennale delle opere pubbliche determinandone le priorità vincolanti ed in coerenza con i programmi e con la pianificazione generale.
4.  Il consiglio adotta un documento di indirizzi che vengono osservati dalle aziende pubbliche, miste, o da enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
5.  Il consiglio richiede ogni sei mesi, per l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programma tiche, l'audizione, in apposita seduta, del presidente della provincia e dei singoli assessori.
Art. 43
Prima adunanza del consiglio

1.  Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della Provincia regionale tiene la sua prima adunanza.
3.  La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3.  Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuale, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.
4.  Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
5.  Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento alla seduta successiva prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
6.  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Art. 44
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio provinciale.
2.  Il consiglio è convocato dal presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, me diante avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi ai consiglieri nel loro domicilio o in quello da essi eletto. Dell'avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal messo provinciale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile.
3.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta
4.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento interno.
5.  Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma, in tal caso, ogni delibera, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
6.  Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
Art. 45
I consiglieri

1.  I consiglieri provinciali esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di surroga e convalida, previa prestazione del prescritto giuramento.
3.  Ciascun consigliere, secondo le procedure e le mo dalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
b)  esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, secon do le modalità stabilite dal regolamento interno;
c)  intervenire nella discussione, presentare emenda menti alle proposte di delibere poste in discussione e votate su ciascuno oggetto all'ordine del giorno.
4.  Le iniziative e gli emendamenti che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario generale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dai pareri previsti dalla legge.
5.  I consiglieri hanno facoltà di attivare il controllo sugli atti, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
6.  I consiglieri non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale, anche se in rappresentanza della Provincia, quali componenti di organi consultivi della Provincia o per incarichi in altri enti.
7.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante deposito presso la segreteria generale della Provincia regionale di una dichiarazione concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, secondo quanto previsto dalla legge.
8.  All'obbligo di cui al precedente comma i consiglieri devono altresì adempiere durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito dell'attestazione concernente le variazioni dei dati forniti e della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla legge.
9.  Ogni consigliere è tenuto a dichiarare la propria appartenenza ad associazioni con vincolo di segretezza.
10.  Annualmente saranno pubblicati i dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari, singole e ripartite per gruppi consiliari, nonché la situazione reddituale.
11.  Il consigliere decade dalla carica nel caso in cui non partecipi, senza giustificazioni, tempestivamente presentate alla presidenza del consiglio e da questo ritenute valide, a sei sedute consecutive. Il potere di iniziativa per la pronuncia di decadenza spetta al consiglio provinciale o ai singoli componenti, a qualsiasi elettore della Provincia e a chiunque vi abbia interesse. La proposta di decadenza va notificata a cura del presidente del consiglio a mezzo di messo provinciale. Le assenze da parte del consigliere vanno comunicate per iscritto all'ufficio del presidente del consiglio non oltre cinque giorni dal verificarsi l'assenza. Nell'ufficio del presidente del consiglio sarà tenuto in visione l'elenco delle assenze dei consiglieri durante l'anno. Il procedimento per la decadenza dal consiglio viene comunicato all'interessato con preavviso di almeno dieci giorni da quello in cui il consiglio è chiamato a pronunciarsi. Le giustificazioni da parte dell'interessato possono essere fatte pervenire anche lo stesso giorno in cui il consiglio si riunisce o esternate oralmente nell'apposita seduta. Le giustificazioni valide a tal fine sono quelle attinenti a motivi di salute, a motivi di famiglia, a motivo di servizio militare, a motivo di lavoro indilazionabile o per cause di forza maggiore.
Art. 46
Deliberazioni di iniziativa consiliare

Il consiglio provinciale esercita il diritto di iniziativa tramite la presentazione di proposte di delibere concernenti le materie di competenza del consiglio come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le proposte di deliberazioni sono formulate per iscritto e accompagnate da una breve illustrazione del consigliere proponente. Esse sono trasmesse al presidente della provincia ed al presidente del consiglio il quale provvederà ad inviarle al segretario generale per l'acquisizione dei pareri secondo la normativa vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti pareri vengono trasmesse al presidente del consiglio il quale provvede ad iscrivere le proposte all'ordine del giorno.
Art. 47
Presidente del consiglio

1.  Il consiglio provinciale nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, procede, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e dei due vice presidenti del consiglio di cui uno con funzioni vicarie.
2.  Nella prima votazione risulta eletto presidente il consigliere che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3.  Dopo l'elezione del presidente, si procede alla elezione dei vice presidenti a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
4.  Il presidente del consiglio provinciale:
a)  rappresenta il consiglio;
b)  ne convoca e ne presiede le sedute;
c)  dirige e coordina l'attività del consiglio;
d)  riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
e)  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
f)  garantisce, con l'ausilio dei consiglieri questori, l'ordinato svolgimento dei lavori ed ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso al pubblico nel rispetto delle previsioni del regolamento interno;
g)  vigila sull'esecuzione degli atti deliberativi;
h)  assicura, con l'ausilio del vice presidente e del segretario generale la corretta applicazione del regolamento e dirime le questioni interpretative insorte;
i)  convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
l)  coordina l'attività delle commissioni consiliari;
m)  cura i rapporti con i gruppi consiliari e l'approntamento delle necessarie misure organizzative per consentirne il funzionamento;
n)  assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari nonché ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
o)  esercita le funzioni di indirizzo al dirigente preposto alla gestione del PEG riservato al funzionamento del consiglio.
5.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale dell'ufficio costituito e disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Art. 48
Cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti del consiglio provinciale

1.  Il presidente ed i vice presidenti del consiglio provinciale cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.
2.  Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e dei vice presidenti assume la presidenza del consiglio provinciale il consigliere più anziano per voti sino all'elezione del presidente che deve avvenire nella prima seduta utile.
3.  Le dimissioni del presidente e dei vice presidenti sono presentate al consiglio provinciale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 49
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1.  I consiglieri hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti e dei provvedimenti adottati dalla Provincia regionale, dalle aziende speciali, dalle Istituzioni, e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi e degli atti preparatori in essi richiamati.
2.  Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
a)  il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
b)  nell'esercizio del loro potere di iniziativa deliberativa i consiglieri hanno diritto di chiedere ed ottenere l'assistenza degli uffici dell'amministrazione;
c)  il presidente della provincia nega l'accesso con atto motivato nei casi previsti dalla legge.
Art. 50
Regolamento interno del consiglio

1.  Il consiglio provinciale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio indicando il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza dei due quinti dei consiglieri assegnati e per la seduta di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Il regolamento disciplina, altresì, la gestio ne di tutte le risorse attribuite per il funzionamento le modalità per l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo precedente, i servizi da fornire ai gruppi consiliari, le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio ai lavori delle commissioni consiliari, nonché le forme di comunicazione istituzionale del consiglio.
Art. 51
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2.  Entro cinque giorni dalla 1ª seduta dopo le elezioni i consiglieri devono comunicare al segretario generale a quale gruppo appartengono.
3.  I consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione, prevista dal comma 2, o che non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto.
4.  Entro dieci giorni dalla 1ª seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo.
5.  Ciascun gruppo dispone di servizi (sede, personale, attrezzatura, etc.) in relazione alla rispettiva consistenza numerica e secondo le determinazioni dell'ufficio di presidenza. I servizi saranno determinati con apposita nor ma regolamentare.
6.  La Provincia riconosce ai gruppi consiliari la piena autonomia politica, programmatica ed economica. L'ufficio di presidenza entro 60 giorni dall'insediamento dovrà provvedere a regolamentare quanto previsto dal presente articolo. Il gruppo deve essere costituito da almeno tre ovvero da due componenti purché questi appartengano a forze politiche rappresentate nel Parlamento Nazionale.
Art. 52
Conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del presidente del consiglio provinciale.
2.  La conferenza è convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno dal presidente del consiglio provinciale per essere sentita sulla programmazione dei lavori del consiglio o quando lo richieda la maggioranza dei capigruppo.
3.  Il presidente del consiglio provinciale sottopone alla conferenza dei capigruppo la proposta di ordine del giorno.
4.  In difetto d'accordo, il presidente del consiglio provinciale provvede d'ufficio alla fissazione dell'ordine del giorno.
Art. 53
Conferenza consiglio - Giunta

Su iniziativa del presidente del consiglio o dei vice presidenti è convocata periodicamente una conferenza congiunta tra i capigruppo consiliari e la giunta. Nel corso della stessa, il presidente della provincia e gli assessori daranno notizia della attività svolta e di quella programmata, nonché potranno essere definite le linee programmatiche del piano triennale OO.PP.
Art. 54
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio provinciale costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti formate dai consiglieri che rappresentano con criterio proporzionale i gruppi politici.
2.  Le commissioni consiliari competenti esprimono il loro parere su tutti gli atti del consiglio e le questioni che la giunta provinciale, gli assessori o il presidente intendano farle esaminare, o che il consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al loro preventivo esame. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque gior ni dalla ricezione.
3.  Le commissioni coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente sia in ordine alle deliberazioni che all'istruzione degli atti fondamentali di indirizzo consiliare nelle materie di competenza.
4.  Le commissioni svolgono, altresì, lo studio e l'ap profondimento di specifici problemi di propria iniziativa o su richiesta del consiglio. Hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomento all'ordine del giorno del consiglio e possono altresì chiedere la convocazione del consiglio. Inoltre, le commissioni consiliari possono avvalersi di esperti esterni forniti di particolare competenza tecnica e farne specifica richiesta al presidente del consiglio provinciale che provvede ai relativi atti consequenziali.
5.  Il regolamento interno stabilisce le funzioni, anche in riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 17, ed i poteri anche di studio e di proposta, il numero, la direzione competente, la disciplina dell'attività, le forme di consultazione delle commissioni consiliari.
6.  Alle sedute delle commissioni possono essere invitati il presidente della provincia e gli assessori senza diritto di voto.
7.  La commissione, in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, può sentire i sindaci dei Comuni della Provincia, il segretario generale, il direttore generale ed i funzionari dell'ente, nonché soggetti pubblici e privati che operano nel territorio provinciale.
8.  La pubblicità dei lavori delle commissioni ha luogo mediante affissione del calendario dei lavori e dei verbali delle sedute all'albo provinciale e pubblicazione nelle forme previste dal regolamento.
9.  Le commissioni possono essere convocate per ma terie di interesse generale o locale, anche al di fuori della sede istituzionale.
10.  Le commissioni nel loro seno eleggono il presidente ed il vice presidente con votazione unica e preferenza unica.
11.  Il presidente o il vice presidente della commissione cessano dalla carica per decadenza o dimissioni o per mozione di sfiducia, motivata, votata da due terzi dei componenti.
Art. 55
Commissione capigruppo

1.  Il consiglio provinciale costituisce, altresì, al suo interno, la commissione capigruppo.
2.  La suddetta commissione svolge funzioni consultive obbligatorie e di coordinamento dei normali lavori del consiglio.
3.  Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina il funzionamento.
Art. 56
Commissione di controllo e garanzia

1.  Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti è istituita la commissione consiliare di controllo e garanzia. La presidenza della commissione è presieduta da un consigliere appartenente alla minoranza in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
2.  La commissione si attiva per iniziativa propria, nonché su istanza delle altre commissioni consiliari, o di almeno 5 consiglieri o del consiglio provinciale e opera, di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo statuto e agli indirizzi approvati dalla legge.
3.  Di tale attività la commissione rende conto con proprie valutazioni ed eventuali relazioni conclusive.
4.  Sono compiti della commissione, in particolare:
a)  il controllo sulla corretta applicazione delle di sposizioni statutarie e regolamentari;
b)  la funzione di stimolo alla collaborazione tra maggioranza e opposizioni nella realizzazione dei principi di legalità, buon governo, logicità e imparzialità propri dell'agire amministrativo;
c)  il controllo del rispetto delle procedure previste nelle norme di legge statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti;
d)  il controllo sulla rispondenza dell'attività delle aziende e degli enti titolari della gestione dei servizi pubblici locali partecipati dalla Provincia agli indirizzi emanati dal consiglio.
5.  Sono esclusi dai poteri della commissione i controlli amministrativo-contabili e quelli riguardanti la le git timità degli atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta. Sono altresì esclusi i controlli sugli indicatori di bilancio nonché ogni tipo di influenza sugli atti degli organi gestionali da parte dei dirigenti, durante l'iter di formazione degli stessi.
6.  Al fine di esercitare i poteri previsti dal presente articolo la commissione è autorizzata a:
a)  svolgere complete e approfondite attività istruttorie;
b)  procedere all'audizione di amministratori, di diri genti e titolari degli uffici amministrativi, nonché di am ministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti e partecipate della Provincia;
c)  acquisire il parere delle altre commissioni su determinati argomenti sottoposti all'esame della commis sione stessa;
d)  ottenere la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività istruttoria, con l'unico limite del rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili e/o personali di cui alla legge n. 675 del 1996.
7.  La commissione è composta dai capigruppo consiliari
8.  Il presidente della commissione è eletto con votazione palese alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solamente agli appartenenti ai gruppi predetti facenti parte della commissione.
9.  Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi.
10.  E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più an ziano di età.
11.  Con le stesse modalità si procede alla nomina del vice presidente.
12.  La commissione convalida la nomina del presidente e del vice presidente nella prima seduta della stessa, convocata dal presidente del consiglio provinciale che la presiede fino all'insediamento del suo presidente.
13.  Il regolamento determina le modalità per l'elezione dei componenti la commissione da parte del consiglio e quelle per fornire alla commissione risorse, at trezzature e servizi e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art. 57
Commissioni speciali

1.  Con deliberazione del consiglio provinciale approvata a maggioranza dai consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse provinciale, commissioni speciali, commissioni di indagine o d'inchiesta e commissioni consultive.
2.  La presidenza di ciascuna delle suddette commissioni consiliari è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinate dal regolamento interno.
3.  La commissione può acquisire informazioni da am ministratori, dirigenti e dipendenti della Provincia regionale, rappresentanti dello stesso presso società, aziende ed enti i quali sono tenuti a fornire ogni collaborazione.
Art. 58
Commissione delle pari opportunità

E' istituita la commissione provinciale delle pari op portunità tra uomo e donna, la quale in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi, secondo la disciplina dell'apposito regolamento.
Art. 59
Conferenza dei presidenti dei consigli comunali

Il presidente del consiglio convoca, periodicamente, una conferenza dei presidenti dei consigli comunali della provincia. a cui partecipano i capi gruppo del consiglio provinciale. Tale conferenza, presieduta dal presidente del consiglio provinciale ha il compito di esaminare le problematiche dei comuni e di individuare gli interventi di competenza della Provincia. Alla conferenza può essere invitato a partecipare il presidente della provincia.
Art. 60
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio provinciale o, in caso di assenza o impedimento, dai vice presidenti.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.
3.  Il presidente ed i componenti della giunta della Provincia regionale possono partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
4.  Durante le sedute di consiglio in cui si trattano affari o argomenti di particolare importanza, il dirigente o il funzionario responsabile, su invito del presidente del consiglio, sono tenuti ad assicurare la loro presenza in aula, per fornire chiarimenti e spiegazioni.
5.  Il consiglio provinciale si riunisce, di regola, nella sede della Provincia regionale.
Nei giorni di seduta del consiglio va esposta al balcone della sede della Provincia regionale la bandiera Nazionale unitamente a quella Europea e della Regione siciliana. Per motivi particolari può essere riunito in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
Art. 61
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui, con deliberazione motivata, il medesimo consiglio stabilisca diversamente. La seduta è se greta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2.  L'accesso del pubblico all'aula consiliare e le modalità di pubblicità delle sedute sono disciplinate dal regolamento interno.
Art. 62
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1.  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di presidente e di consigliere della Provincia regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2.  Entro trenta giorni dal termine della celebrazione delle elezioni gli eletti presentano il rendiconto delle spese sostenute, dal quale deve risultare, oltre all'importo complessivo delle spese effettuate, una elencazione analitica delle singole voci di spesa e dei relativi importi formulata secondo le prescrizioni sancite dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3.  I rendiconti di cui al precedente comma sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni.
4.  I cittadini possono accedere ai rendiconti di cui al precedente comma mediante richiesta alla segreteria generale della Provincia regionale, anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione.
Art. 63
Condizione giuridica e status degli amministratori - regime delle incompatibilità

1.  Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese, delle indennità di missione, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali degli amministratori della Provincia regionale di Palermo si applica la vigente normativa e gli atti amministrativi generali di attuazione vigente.
2.  Gli amministratori della Provincia regionale debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
Titolo IV
AREA METROPOLITANA
Art. 64
Funzioni dell'area metropolitana

1.  La Provincia regionale di Palermo oltre alle proprie funzioni esercita nell'ambito dell'area metropolitana le funzioni in materia di:
a)  disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale relativo:
-  alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
-  alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale convenzionata ed agevolata;
-  alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali;
b)  formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
c)  distribuzione dell'acqua potabile e del gas;
d)  trasporti pubblici;
e)  raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 65
Forme di gestione dei servizi di rilievo metropolitano

1.  I servizi di cui alle lettere b), c) d) del precedente articolo sono svolti dalla Provincia regionale secondo le previsioni del titolo VI del presente statuto, fermo restando che essa può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni o la stipula di convenzioni.
3.  Alla Provincia regionale competono le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
Art. 66
Assemblea permanente dei comuni dell'area metropolitana

1.  A seguito della costituzione dell'area metropolitana di Palermo, e per le finalità di cui al precedente art. 64, è istituita l'assemblea permanente dei comuni dell'area metropolitana, organismo consultivo per la programmazione, l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e le scelte di sviluppo.
2.  L'assemblea permanente è costituita dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, dal sindaco per ogni comune ricompreso nell'area, dal presidente del consiglio o da un componente dell'ufficio di presidenza delegato. L'assemblea permanente elegge nel suo seno il proprio presidente che la convoca almeno una volta all'anno. E' costituita la conferenza permanente dei presidenti dei consigli dei comuni dell'area metropolitana ed è presieduta dal vice presidente del consiglio.
3.  L'organizzazione e il funzionamento dell'asssemblea sono disciplinati con regolamento.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 67
Principi generali

1.  L'organizzazione degli uffici e del personale della Provincia regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa, è improntata a criteri di autonomia operativa, di funzionalità, di efficienza e di efficacia, professionalità e responsabilità con costante adeguamento alle esigenze dei cittadini.
2.  L'attività amministrativa della Provincia si ispira al criterio fondamentale di separazione e distinzione delle funzioni di indirizzo e quelle di controllo, che sono esercitate dagli organi di Governo, da quella di assistenza giuridica amministrativa svolta dal segretario generale e da quelle di gestione che sono svolte dal direttore generale e dai dirigenti nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legislazione statale e regionale, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del personale.
3.  Gli organi di Governo definiscono, secondo le rispettive competenze, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano mediante apposito organismo la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4.  Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione provinciale verso l'esterno.
Art. 68
Organizzazione degli uffici

1.  Gli uffici della Provincia regionale si articolano in strutture operative in relazione alla diversa entità, complessità ed omogeneità delle funzioni svolte. La struttura organizzativa è determinata dal tipo di funzioni e servizi assegnati.
2.  La struttura organizzativa è articolata in aree funzionali, direzioni e servizi. Il regolamento disciplina uno specifico raccordo fra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della distinzione dei ruoli e delle competenze e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di professionalità per i risultati conseguiti in relazione agli strumenti a disposizione.
3.  L'area funzionale rappresenta l'unità organizzativa di massimo livello di questo ente e costituisce un ambito organizzativo omogeneo sotto il profilo operativo delle direzioni in cui è articolata.
4.  La direzione rappresenta un ambito organizzativo sotto il profilo gestionale, nonché l'unità organizzativa dotata di autonomia operativa e gestionale deputata all'espletamento dell'attività amministrativa dell'ente.
5.  Il servizio costituisce l'articolazione interna della direzione.
6.  La Provincia può istituire sportelli decentrati in determinati comuni onde garantire ai cittadini/ne la migliore fruibilità dei servizi.
Art. 69
Organizzazione del personale

1.  Il regolamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, organizza gli uffici, secondo i seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, ed individuando i contenuti professionali e le aree funzionali di attività dei dipendenti della Provincia;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nel rispetto della riservatezza e segretezza di cui alla legislazione in materia di accesso ai documenti amministrativi;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità del procedimento che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento del rispettivo obiettivo assegnato, prevedendo altresì che ad ogni funzionario responsabile è garantita l'autonomia organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utente ed in particolare del lavoro privato;
e)  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, la verifica della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
f)  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di modalità del personale all'interno dell'amministrazione provinciale e l'aggiornamento e la qualificazione anche attraverso la partecipazione a corsi;
g)  razionalizzazione, prevedendo che all'interno delle unità organizzative possano essere costituiti gruppi di lavoro.
2.  Il regolamento disciplina la dotazione organica del personale, nonché le modalità di assunzione e cessazione dal servizio e quant'altro la legge demanda agli atti normativi della Provincia regionale in materia di personale.
Art. 70
Segretario generale

1.  Il segretario generale, fermo restando la sua dipendenza dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal presidente della provincia, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore; lo stesso svolge i compiti che gli sono assegnati per legge.
2.  Il segretario generale, in particolare:
-  partecipa alle sedute del consiglio e della giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'in teresse della Provincia;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e i compiti attribuitigli dal presidente della provincia, nell'ambito delle sue competenze;
-  dispone di una struttura di collaborazione formata dal personale dell'ente e posta alle sue dirette dipendenze;
-  in caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario generale, le funzioni sono esercitate, nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia, dal vice segretario generale.
3.  Le competenze del segretario generale sono specificate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 71
Vice segretario generale

1.  La Provincia ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  Nell'espletamento delle funzioni vicarie il vice segretario generale esercita automaticamente tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dell'ufficio del segretario generale, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione o di successiva convalida.
3.  Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del segretario generale e del vice segretario generale, il presidente della provincia può attribuire l'incarico delle funzioni di vice segretario generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad uno dei direttori in possesso dei requisiti per l'accesso al posto avuto riguardo all'anzianità di servizio.
Art. 72
Direttore generale

1.  Il presidente della provincia regionale può nominare, nell'ambito dell'assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il direttore generale.
2.  Il direttore generale:
-  attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti degli organi di Governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, economicità e trasparenza;
-  sovrintende alla gestione dell'ente, secondo le direttive impartite dal presidente della provincia, coordinando l'attività dei dirigenti della provincia;
-  predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
3.  Le funzioni del direttore generale e l'organizzazione del suo ufficio sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta provinciale sulla base degli indirizzi del consiglio provinciale.
4.  In caso di assenza, vacanza o impedimento del direttore generale le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal segretario generale.
Art. 73
Attribuzione dei dirigenti

1.  La gestione dell'attività tecnico-amministrativa del la Provincia regionale spetta, all'interno delle singole direzioni, ai dirigenti i quali sono coadiuvati nella gestione dai responsabili dei servizi dagli stessi nominati.
2.  I dirigenti provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni:
a)  presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei relativi componenti;
b)  procedure d'appalto;
c)  adozione delle determinazioni a contrattare, stipula dei contratti e transazioni;
d)  adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale (assunzione di personale, collocamento a riposo, licenziamento, mobilità interna ed esterna, etc.);
e)  emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni;
f)  rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio;
g)  pronuncia delle ordinanze di demolizione di manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;
h)  emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive im partite dal presidente della provincia;
i)  avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle relative sanzioni, nei limiti disposti dalla legge e dal regolamento;
l)  esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal presidente, dagli assessori, dal direttore generale e/o dal segretario generale;
m)  formulazione per il direttore generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
n)  nomina dei componenti le commissioni di gare informali;
o)  approvazione progetti OO.PP. che non costituiscono fase distinta dei progetti preliminari o di massima;
p)  atti di collaudo, certificati di regolare esecuzione, perizie di variante e suppletive quando non comportino spese oltre il finanziamento dell'opera;
q)  concordamenti nuovi prezzi;
r)  contrazione di mutui previsti in atti fondamentali del consiglio;
s)  costituzione e resistenza in giudizio.
3.  Nell'esercizio delle predette funzioni, il dirigente è responsabile nei confronti del direttore generale e/o del segretario generale e del presidente della provincia, per il mancato raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati.
4.  I dirigenti possono delegare alcune funzioni ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti.
5.  Le funzioni di pertinenza ed ogni ulteriore profilo concernente l'organizzazione dell'amministrazione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta provinciale sulla base degli indirizzi del consiglio provinciale.
Art. 74
Incarichi di direzione

Gli incarichi di direzione sono attribuiti dal presidente della provincia secondo criteri di merito e professionalità e di quelli stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Art. 75
Nucleo di valutazione

1.  Il nucleo di valutazione, organismo per lo svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal regolamento e verifica, mediante valutazioni comparative dei costi:
a)  l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
b)  la realizzazione degli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi;
c)  la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della responsabilità contabile ed amministrativa;
d)  l'economicità e l'efficacia delle procedure adottate e delle prestazioni rese dall'amministrazione provinciale, valutandone il costo e la qualità;
e)  determina annualmente, anche su indicazione degli organi di Governo, i parametri di riferimento del controllo.
2.  Il nucleo di valutazione, istituito in seno all'amministrazione provinciale, è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento accedere ai documenti amministrativi anche mediante richiesta orale di informazioni ad uffici pubblici; riferisce almeno semestralmente al presidente della provincia regionale sui risultati della propria attività.
Art. 76
Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente re sponsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti dalla giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 77
Collocamento a disposizione e risoluzione del rapporto di lavoro

1.  Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per i pubblici dipendenti, il dirigente, sulla base della comprovata inosservanza delle direttive impartite dall'organo politico o a causa di risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio, può essere collocato a disposizione per un periodo non superiore ad un anno.
2.  Il collocamento a disposizione, comminato dal presidente della provincia, comporta la perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.
3.  Il collocamento a disposizione e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro sono regolati secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 78
Responsabilità del personale

Il personale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nell'ambito del proprio ruolo e degli obiettivi assegnati. E' altresì responsabile nei confronti dei dirigenti per i carichi di lavoro assegnati e concordati e per gli atti compiuti e per i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 79
Incarichi a contratto

1.  Con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato possono essere coperti posti di responsabile di servizi e di uffici, di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2.  Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e co munque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qualifica da ricoprire.
3.  All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente qualifica.
4.  L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del presidente della provincia, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti. L'incarico può essere rinnovato con provvedimento contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi e non potrà comunque avere una durata superiore al mandato elettivo del presidente.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 80
Modalità di gestione

1.  Per la gestione dei servizi pubblici la Provincia regionale adotta una delle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  La scelta delle forme di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire, alle condizioni che assicurano la migliore efficienza in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivi della Provincia stessa.
3.  Per tutte le forme di gestione prescelte si adottano i principi di tutela dell'ambiente e di contenimento degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate, quanto a livello del proprio sistema di relazioni interne ed esterne.
4.  La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a)  la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b)  la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c)  gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
d)  i rapporti con i restanti apparati provinciali.
5.  La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a)  le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
b)  gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
c)  i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
d)  le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni.
6.  Ove possibile, per la gestione dei servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di cooperative e di associazioni senza fini di lucro.
7.  Per la soppressione o la revoca dei servizi gestiti dalla Provincia regionale si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
Art. 81
Nomina degli amministratori

Gli amministratori delle società a partecipazione provinciale delle aziende speciali e delle istituzioni salvo diversa disposizione di legge, sono nominati dal presidente della provincia regionale fra persone che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a consigliere provinciale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
Art. 82
Partecipazioni a società per azioni

1.  Il consiglio provinciale può promuovere la costituzione o la partecipazione della Provincia regionale a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici provinciali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare ed alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
a)  con prevalente capitale pubblico locale;
b)  con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.
3.  Il consiglio provinciale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e lo consegna al presidente della provincia regionale per gli atti conseguenti.
4.  Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione limitata della Provincia regionale al capitale, deve essere prescritto che la Provincia deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5.  Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente della Provincia il consiglio provinciale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto della Provincia regionale a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci ai sensi del l'art. 2458 codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
6.  La Provincia regionale può partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento.
Art. 83
Partecipazione ad attività economiche

La Provincia regionale, nel contesto di programmi approvati dal consiglio provinciale, può promuovere e partecipare, anche indirettamente, ad iniziative economiche connesse ai propri fini istituzionali avvalendosi dei principi di diritto comune.
Art. 84
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la Provincia può costituire aziende speciali.
2.  Le aziende speciali devono essere strutturate in modo da costituire organizzazioni strumentali della Provincia e secondo il principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.
3.  La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico e finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente della Provincia regionale che viene trasferito all'azienda medesima.
Art. 85
Consiglio di amministrazione e presidente

1.  Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri indicato dallo statuto dell'azienda medesima. Alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione si procede con le modalità di cui al precedente articolo 79.
2.  Il consiglio provinciale deve deliberare su proposta del presidente della provincia regionale, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire. I candidati alla carica di presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi ed a uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale.
Art. 86
Direttore

1.  Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
Art. 87
Rapporti dell'azienda con la Provincia regionale

1.  Sono riservati all'approvazione del consiglio provinciale gli atti relativi a:
a)  piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Provincia regionale ed azienda speciale;
b)  bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale nonché le relative relazioni previsionali;
c)  conto consuntivo;
d)  bilancio di esercizio.
Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale del l'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
2.  La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dal presidente della provincia o assessore suo delegato che provvede a riferire alle commissioni consiliari competenti affinché queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio provinciale.
3.  I rapporti delle commissioni con gli organi del l'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del consiglio provinciale.
Art. 88
Istituzioni

1.  Per la gestione di servizi sociali, che necessitano di autonomia gestionale, la Provincia si può avvalere di una o più istituzioni dotate di personalità giuridica, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compreso i fondi liquidi.
2.  Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estende su materie tra loro affini.
3.  La delibera del consiglio provinciale che crea l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività ed individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare alla istituzione medesima.
4.  Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti provinciali e degli indirizzi fissati dal consiglio provinciale.
5.  Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal consiglio provinciale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.
6.  Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento nel modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni, prevedendo l'obbligo del pareggio di bilancio e l'adozione di forme di contabilità economica.
7.  Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
8.  La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale della Provincia. Il regolamento della istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico della Provincia riguardanti singoli aspetti delle prestazioni di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali tra l'altro l'orario di lavoro.
Art. 89
Organi dell'istituzione

1.  Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro.
2.  Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati secondo le modalità sancite dal precedente articolo 79. Il consiglio provinciale indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
3.  Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di gestione a carattere generale indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.
4.  Il presidente rappresenta l'istituzione, presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal consiglio provinciale.
Art. 90
Direttore

1.  Il direttore della istituzione ha la responsabilità gestionale dell'istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.
2.  La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dell'amministrazione provinciale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato.
3.  Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi di bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità della Provincia. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal consiglio di amministrazione.
Art. 91
Rapporti dell'istituzione con la Provincia regionale

1.  Sono sottoposti all'approvazione del consiglio provinciale:
a) il bilancio annuale;
b) il conto consuntivo;
c) il piano programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in consiglio provinciale sugli indirizzi generali, deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e qualità delle risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con enti locali aventi sede nel territorio della Provincia.
Tutti gli altri atti del consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione alla Provincia regionale, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
2.  Il collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti della Provincia, esercitando gli stessi poteri.
Art. 92
Concessione di pubblici servizi e convenzioni

1.  Le procedure per la scelta dei concessionari per la gestione dei servizi pubblici sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti, secondo i principi della trasparenza e dell'economicità nonché attraverso il criterio preminente della capacità imprenditoriale dei concorrenti.
2.  Il concessionario garantisce agli utenti tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici nelle forme previste dal regolamento.
3.  Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento o di insufficiente trasparenza nella gestione dei servizi, l'organo provinciale competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente limitata, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio tra più concessionari operanti in aree distinte del territorio provinciale.
4.  La Provincia regionale, al fine di attuare la razionalizzazione su base metropolitana dei servizi, può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione dei servizi a rilevanza metropolitana o provinciale.
Art. 93
Contratti di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e convenzioni

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la Provincia regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi secondo le modalità e le forme sancite con il regolamento di contabilità.
Art. 94
Accesso agli atti delle aziende ed enti vigilati e/o controllati

1.  I consiglieri provinciali possono presentare atti ispettivi ed ottenere notizie dettagliate sugli atti delle aziende secondo le norme del regolamento consiliare.
2.  All'inizio di ogni anno, il presidente della provincia presenta al consiglio provinciale una relazione sul l'attività svolta dalle aziende, istituzioni e/o enti nell'anno precedente. Su di essa il consiglio provinciale può esprimere le proprie valutazioni.
3.  L'azienda e/o enti di cui al comma precedente devono rendere pubblica la propria attività secondo le stesse norme di pubblicità stabilite per gli atti di consiglio.
Titolo VII
GESTIONE DEI BENI PROVINCIALI
Art. 95
Beni

1.  La gestione dei beni provinciali è informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio provinciale, sulla base di reali valutazioni economiche effettuate fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
2.  I criteri di gestione sono i seguenti:
a)  l'esercizio della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione, nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
b)  l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, è pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico intervento nella relazione previsionale e programmatica.
3.  Il patrimonio disponibile della Provincia, che non appaia necessario per il perseguimento di finalità istituzionali, se non viene alienato, è di regola gestito in economia, ovvero affidato a terzi per finalità culturali, assistenziali e del tempo libero, oppure con gli strumenti del codice civile.
Art. 96
Ordinamento della contabilità provinciale

L'ordinamento della contabilità provinciale è disciplinato dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato e del regolamento provinciale di contabilità.
Art. 97
Autonomia finanziaria

1.  La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, assicurata con risorse proprie, e compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al proprio territorio e con trasferimenti erariali e regionali, che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche di sua competenza.
2.  La potestà impositiva della Provincia è diretta ed è esercitata in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 98
Bilancio preventivo e piano esecutivo di gestione

Il bilancio preventivo è redatto in termini di competenza per programmi, servizi ed interventi, sulla base del quale la giunta provinciale definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il P.E.G., determinando gli obiettivi di ge stione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti.
Art. 99
Gestione del bilancio

1.  I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze e nell'osservanza degli obiettivi programmatici definiti dagli organi istituzionali, hanno piena autonomia di iniziativa in ordine alla gestione delle risorse finanziarie loro assegnate con gli stanziamenti di bilancio.
2.  Le assegnazioni di bilancio possono essere riviste, ove le operazioni di controllo economico finanziario facciano prevedere uno scostamento dalle previsioni.
Art. 100
Rendiconto della gestione

1.  La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio provinciale entro il trenta giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione del collegio dei revisori.
3.  Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, in relazione ai risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4.  Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo consiliare approva il conto del Tesoriere, che deve essere presentato nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio o alla cessazione della funzione, nonché i conti degli agenti contabili interni e del concessionario per la riscossione dei tributi.
Art. 101
Criteri ed indirizzi

Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti, alle norme statutarie e nel rispetto dei principi generali, con valore di limite inderogabile di cui all'art. 152, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, tutti gli aspetti della contabilità provinciale e dei rapporti interni fra i centri di spesa e i centri di entrata con la contabilità generale.
Art. 102
Finalità

La Provincia nel perseguire la realizzazione di un modello di organizzazione amministrativa sempre più moderno, rinnovato e di tipo aziendalistico-manageriale, valorizza la cultura del controllo dei prodotti e dei risultati dell'azione amministrativa, rispetto a quella tradizionale del procedimento, tipica di un modello burocratico e formale di organizzazione amministrativa.
Art. 103
Tipi di controllo

1.  Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa costituzionalmente garantita, la Provincia istituisce un sistema di controlli interni coerente con il nuovo assetto dei rapporti tra politica ed azione che si basa sulla distinzione dei ruoli tra organi di governo e dirigenti, intesa quale riparto collaborativo e su un'accentuata autonomia gestionale della dirigenza, con l'obiettivo di valutare il contenuto ed i risultati dell'attività amministrativa.
2.  Ferma restando la competenza degli organi statali e regionali in materia di controlli, la Provincia istituisce, per le finalità di cui al precedente comma, le seguenti metodologie di controlli interni:
a)  controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b)  controllo di gestione;
c)  sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
d)  controllo strategico.
3.  Il regolamento disciplina dettagliatamente le mo dalità di esercizio dei controlli interni.
Art. 104
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1.  La Provincia istituisce nella propria organizzazione amministrativa il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, al fine di assicurare l'obiettivo irrinunciabile della razionalità giuridica dell'azione amministrativa e cioè la sua legittimità, regolarità e correttezza.
2.  Il controllo di regolarità amministrativa attiene alla verifica della legittimità complessiva dell'azione amministrativa degli organi provinciali, mira ad accertare il rispetto delle procedure per l'adozione di ogni singolo atto e ad indirizzare l'attività dell'amministrazione e dei dirigenti.
3.  Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dal segretario generale nell'esercizio della sua funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Il controllo ordinario di regolarità contabile è esercitato, in via generale, dal dirigente responsabile del servizio finanziario, con l'apposizione preventiva del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni comportanti spesa o con lsuccessiva del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali comportanti spesa e con l'esercizio delle funzioni indicate nelle vigenti normative.
5.  Il controllo straordinario di regolarità contabile è esercitato dal collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle vigenti normative, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
Art. 105
Controllo interno di gestione

1.  La Provincia istituisce il controllo interno di ge stione con il compito:
a)  di accertare che l'azione amministrativa posta in essere dai dirigenti sia improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione;
b)  di migliorare il rapporto tra risorse ed obiettivi e tra costi e risultati, anche mediante il ricorso ad interventi correttivi;
c)  di aumentare la funzionalità economica dell'organizzazione dell'ente.
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con una cadenza periodica, definita dal regolamento di contabilità.
Art. 106
Controllo strategico

1.  Il controllo strategico è uno strumento a supporto degli organi di governo dell'ente, con lo scopo di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione del programma strategico progettato dagli organi di governo in piani, programmi ed altri strumenti di determinazione di indirizzo politico, al fine di accertare la rispondenza tra i risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi generali predefiniti.
2.  Il controllo strategico è esercitato da un organismo tecnico nominato dal presidente della provincia e che risponde direttamente agli organi di Governo.
3.  L'organismo tecnico preposto all'esercizio del controllo strategico coadiuva il presidente della provincia nella formulazione del programma politico-amministrativo di mandato e verifica il suo stato di attuazione, al fine di sue possibili modifiche e per consentire al presidente ed alla giunta di fornire le dovute controdeduzioni al consiglio, in occasione delle verifiche periodiche.
Art. 107
Valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale

1.  La Provincia istituisce il sistema della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale al fine:
a)  di determinare il valore delle singole posizioni dirigenziali;
b)  di determinare il valore della retribuzione di ri sultato;
c)  della conferma o della revoca degli incarichi dirigenziali.
2.  Analoghe valutazioni vengono effettuate per il personale titolare di posizioni organizzative.
3.  La valutazione delle prestazioni del personale, di cui ai commi precedenti, è effettuata da un apposito organismo denominato nucleo tecnico di valutazione nominato dal presidente della provincia con funzioni tecnico-consultive nei confronti del capo dell'amministrazione.
4.  Il regolamento definisce la composizione, la durata, le funzioni ed il compenso del nucleo tecnico di valutazione e la possibilità che tale organismo effettui anche il controllo strategico.
Art. 108
Strutture di consulenza e di supporto per gli enti locali

La Provincia può istituire apposite strutture di consulenza e di supporto per gli enti locali per l'esercizio dei controlli interni, al fine di assicurare un idoneo supporto ai Comuni.
Titolo VIII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 109
Principi generali

1.  Per lo sviluppo sociale la Provincia conforma la propria azione ai principi della più ampia collaborazione con la Regione, gli enti locali siciliani e gli altri enti pubblici ed i Comuni ricompresi nel territorio della Provincia al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico della comunità amministrata.
2.  A tal fine la Provincia:
a)  raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b)  concorre alla determinazione del programma re gionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo le norme dettate dalla legislazione regionale;
c)  rende effettiva la partecipazione di Comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni me diante:
-  la delega, a Comuni o a consorzi intercomunali, di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
-  l'intervento di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite in se no al consiglio provinciale;
-  l'assemblea permanente dei Comuni dell'area me tropolitana quale strumento di raccordo per la programmazione e l'attuazione delle scelte di sviluppo;
-  l'assemblea consultiva dei Comuni montani ai fini della valorizzazione delle zone montane.
3.  Per rendere effettivi i suddetti strumenti di partecipazione la Provincia emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, un apposito regolamento, il cui schema è trasmesso ai Comuni perché facciano pervenire nei successivi sessanta giorni, con delibera consiliare, eventuali osservazioni.
Art. 110
Conferenza dei sindaci

1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Provincia istituisce la conferenza dei sindaci, quale organo permanente con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento. Essa è convocata almeno una volta l'anno dal presidente della provincia regionale di Palermo.
2.  Alla conferenza sono invitati a partecipare il presidente del consiglio provinciale e i capigruppo consiliari del consiglio provinciale.
Art. 111
Iniziative dei Comuni

I Comuni, singolarmente o associati tra di loro, possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione ed interventi di gestione riguardanti rilevanti interessi intercomunali.
Art. 112
Convenzioni

1.  La Provincia può stipulare con la Regione, con altre Province, nonché con altri enti locali apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2.  Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e doveri.
3.  Le convenzioni sono approvate dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 113
Consorzi

1.  La Provincia può costituire con altri enti locali consorzi per la gestione di uno o più servizi rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  Il consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.
3.  La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti contraenti, nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività del consorzio per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina altresì l'ordinamento amministrativo ed i profili professionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ed altre forme cooperative previste dalla leg ge, secondo le norme dettate per le aziende speciali, in quanto compatibili.
4.  Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.
Art. 114
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di una o più Province, di Regione, di Comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, la Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sul l'opera o sugli interventi o sui programmi, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il presidente della provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, invitando a parteciparvi anche il presidente del consiglio provinciale.
3.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
4.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia e composto da rappresentanti degli enti interessati.
5.  L'accordo può prevedere, altresì, idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
6.  La Provincia, previa delibera del consiglio, partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione o da altri enti locali.
Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 115
Termine per l'approvazione dei regolamenti

1.  Il consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto i seguenti regolamenti:
a)  regolamento interno del consiglio provinciale;
b)  regolamento sulla trasparenza, l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
c)  regolamento per la cooperazione dei Comuni;
d)  regolamento per il funzionamento dell'assemblea permanente dei Comuni dell'area metropolitana.
2.  Fino all'adozione dei suddetti regolamenti o alla loro revisione restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dalla Provincia regionale secondo la precedente normativa ed in quanto compatibili con la legislazione statale e regionale e con il presente statuto.
Art. 116
Termine per la costituzione delle consulte

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto le consulte vengono costituite con deliberazione del consiglio provinciale.
Art. 117
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio provinciale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei consigli comunali nonché di associazioni, organizzazioni ed enti ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
Art. 118
Modalità per la revisione dello statuto

1.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio provinciale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.
3.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Art. 119
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
2.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo di questa Provincia. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
3.  Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
4.  Il presidente provvede a dare idonea comunicazione alla popolazione provinciale e a notificarne copia a tutti i Comuni della Provincia.
(2003.22.1299)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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