REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 GIUGNO 2003 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali di formazione continua. Circolare del ministero del lavoro n. 92/2000, legge n. 236/93, art. 9.

1.  PREMESSA
Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 92/2000, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 12 del 16 gennaio 2001, tenuto conto dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 e delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, articolo 17 e della legge n. 236 del 19 luglio 1993, articolo 9, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale ed dell'emigrazio ne - dipartimento formazione professionale, con il presente avviso, intende promuovere piani formativi aziendali, settoriali e territoriali di cui agli accordi sottoscritti tra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996 (accordo per il lavoro) e il 22 dicembre 1998 (patto per lo sviluppo e l'occupazione).
In particolare, l'Assessorato regionale del lavoro, nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese.
Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali e territoriali.
Il piano formativo aziendale, settoriale e territoriale si compone quindi:
-  dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, parte integrante del piano, in cui sono motivate le finalità del progetto stesso;
-  di un elaborato tecnico-progettuale, parte integrante del piano formativo, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative e propedeutiche;
-  del piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo;
-  di altri eventuali documenti (studi, analisi dei fabbisogni, ecc.) che accompagnano e sono relative al piano formativo.
2.  RISORSE
Allo scopo di sostenere le azioni previste dai piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, sono stanziate risorse pari a e 6.743.579,80 (L. 13.057.391,264), complessivamente assegnate dal Ministero del lavoro alla Regione siciliana, attraverso la circolare n. 92/2000.
3.  AZIONI PREVISTE
Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico-progettuale (progetto esecutivo), parte integrante del piano formativo, nel quale sono illustrate le misure trasversali propedeutiche all'attività formativa, tra cui:
-  analisi dei fabbisogni di competenze;
-  orientamento e bilancio di competenze;
-  formazione dei formatori e dei tutor aziendali,
-  supporto alla creazione di reti territoriali di servizi per le imprese interessate a comuni esigenze formative;
nonché misure di formazione quali:
-  aggiornamento;
-  riqualificazione;
-  riconversione.
Il piano formativo comprende l'accordo sottoscritto dalle parti sociali. In tale accordo, parte integrante del piano, devono essere motivate le scelte del progetto stesso.
4.  I DESTINATARI
I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modifi cazioni.
Per i contratti a causa mista, l'intervento è subordinato alla condizione che la formazione erogata abbia natura integrativa e non sostitutiva rispetto agli obblighi di legge e contrattuali.
5.  PRESENTATORI ED ATTUATORI
I progetti esecutivi sono presentati ed attuati da:
-  imprese e loro consorzi;
-  associazioni temporanee di imprese e di scopo;
-  enti di formazione;
-  enti bilaterali.
Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate, pena l'esclusione dalla valutazione del progetto, le imprese, che partecipano al piano formativo presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati. Le imprese devono essere localizzate nel territorio regionale.
Dovrà, altresì, essere indicato, per ogni impresa, il numero e il profilo dei lavoratori in formazione.
Ogni soggetto presentatore e attuatore potrà presentare e realizzare un solo progetto esecutivo per ogni tipologia di piano (aziendale, ovvero settoriale, ovvero territoriale.
6.  DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
Le azioni previste nel progetto esecutivo dovranno concludersi entro 12 mesi dall'autorizzazione avvio delle attività.
Il contributo pubblico concesso per ogni singolo piano formativo non potrà superare l'importo di e 250.000,00 (L. 484.067.500). Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.
Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo del progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato (punto 7).
7.  REGIMI DI AIUTO
Gli interventi di formazione continua da realizzare nel quadro del presente provvedimento si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.
Le normative applicabili sono le seguenti:
-  regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
-  regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.
Regime di aiuti alla formazione (regolamento n. 68/01 sugli aiuti alla formazione)
L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

      Per progetti di formazione generale Per progetti di formazione specifica 
Grandi imprese      60% 35% 
PMI (1)      80% 45% 

(1)  Definizione PMI.
Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, così definiti in base all'articolo 2, lettera g), del regolamento CE n. 68/2001, ovvero:
-  qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
-  qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
-  qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della comunità o diviene residente nella comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
-  durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
-  qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
-  durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
Aiuti di importanza minore ("de minimis")
Il soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione europea e da questa approvati.
La disciplina prevista in tale regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.
Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
-  al settore dei trasporti;
-  a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
-  agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
-  attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse). Tali attività sono indicate nella tabella alla pagina seguente (tab. 1).
L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" allegherà al progetto apposita dichiarazione (allegato n. 4) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione. A tal fine gli aiuti ricevuti a titolo degli obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non dovranno essere conteggiati per la verifica del rispetto della soglia di 100.000 euro prevista dalla normativa comunitaria.
Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'obiettivo 1, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti - periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.
La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
Le imprese che opteranno per l'applicazione del "de minimis" dovranno assicurare una quota di cofinanziamento privato pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile del progetto.

Tabella 1


Numeri della   
nomenclatura      Denominazione dei prodotti 
di Bruxelles   


Capitolo 1  Animali vivi 
Capitolo 2  Carni e frattaglie commestibili 
Capitolo 3  Pesci, crostacei e molluschi 
Capitolo 4  Latte e derivati del latte, uova di volatili, miele naturale 
Capitolo 5   
 05.04  Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce 
 05.15  Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana 
       
Capitolo 6  Piante vive e prodotti della floricoltura 
Capitolo 7  Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci 
Capitolo 8  Frutta commestibile: scorze di agrumi di meloni 
Capitolo 9  Caffè, tè e spezie, escluso il maté 
Capitolo 10  Cereali 
Capitolo 11  Prodotti della macinazione: malto, amidi e fecole, glutine, inulina 
Capitolo 12  Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali e medicinali, paglie e foraggi 
Capitolo 13   
 13.03  Pectina 
       
Capitolo 15   
 15.01  Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di volatili pressato o fuso 
 15.02  Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi e fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" 
 15.03  Stearina solare, oleo stearina, olio di strutto e oleo - margarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati 
 15 .04  Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 
 15.07  Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 
 15.12  Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati. 
 15.13  Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 
 15.17  Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali 
       
Capitolo 16  Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi 
       
Capitolo 17   
 17.01  Zucchero di barbabietola e di canna allo stato solido 
 17.02  Altri zuccheri: sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati 
 17.03  Melassi, anche decolorati 
 17.05  Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta ??itizzati ??i di zucchero in qualsiasi proporzione 
       
Capitolo 18   
 18.01  Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 
 18.02  Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao 
Capitolo 20  Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante 

Capitolo 22
 22.04  Mosti di uva parzialmente fermentati anche ??itizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole 
 22.05  Vini di uve fresche, mosti di uve fresche ? itizzati con l'alcole (mistelle) 
 22.07  Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate 
 Ex 22.08-22.09  Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande 
 22.10  Aceti commestibili e loro succedanei commestibili 
       
Capitolo 23  Residui e cascami delle industrie alimentari, alimenti preparati per gli animali 
Capitolo 24   
 24.01  Tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco 
       
Capitolo 45   
 45.01  Sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato 
       
Capitolo 54   
 54.01  Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 
       
Capitolo 57   
 57.01  Canapa (Cannabisi sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 


8.  CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il "Progetto esecutivo", parte integrante del piano formativo, dove essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato:
A)  Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e attuatore (max 2 pagine)
SCHEDA ANAGRAFICA
-  Denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;
-  Sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;
-  Appoggio bancario;
-  Persona da contattare (telefono, fax, e-mail).
ESPERIENZA E RISORSE UMANE
-  Competenza specifica in materia di formazione continua;
-  Esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finan ziate da fondi pubblici nazionali (Stato, Regioni, etc.) e/o comunitari;
-  Numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.
Per le ATI e ATS, anche in via di costituzione, è necessario indicare la scheda informativa di tutti gli associati, indicando solo per il capofila il riferimento bancario.
B)  Descrizione sintetica del progetto (max 7 pagine)
-  Titolo del progetto;
-  Obiettivi generali del progetto;
-  Motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;
-  Settori/comparti di riferimento;
-  Analisi di fabbisogni di competenze/orientamento e bilancio delle competenze;
-  Localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;
-  Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;
-  Articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;
-  Risultati attesi alla conclusione.
C)  Dati identificativi delle imprese coinvolte nell'attività formativa
-  Denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, partita IVA o codice fiscale;
-  Rappresentante legale e referente per il progetto;
-  Settore/comparto produttivo;
-  numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale;
-  Quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.
D)  Struttura del progetto
STRUTTURA DI OGNI MODULO FORMATIVO, INDICANDO: (max 2 pagina per fase)
-  Obiettivi;
-  Contenuti/attività;
-  Metodologie;
-  Strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;
-  Caratteristiche e numero dei partecipanti;
-  Durata dell'azione;
-  Localizzazione dell'azione.
PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEL PROGETTO (max 1/2 pagina)
-  Cronogramma per fasi e/o azioni.
E)  Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 3 pagine)
-  Eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;
-  Eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento;
-  Azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;
-  Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;
-  Modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali;
-  Attività di assistenza tecnica degli organismi bilaterali.
F)  Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine)
-  Numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze ester ne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docen za per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.
G)  Piano finanziario
Il piano finanziario, parte integrante del progetto, deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'allegato n. 1. Il presentatore eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.
Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo pubblico; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento privato.
I parametri dei costi ammissibili a finanziamento sono quelli di cui all'avviso n. 3/02 del 17 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002.
Il parametro massimo di contributo pubblico ora/allievo è fissato in e 18,00, al netto del reddito dei destinatari dell'intervento.
I piani formativi devono essere presentati alla Regione in due esemplari, di cui uno originale. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro del soggetto presentatore e firma per esteso del legale rappresentante.
9.  DOCUMENTAZIONE
I piani formativi devono essere corredati da:
-  domanda di richiesta di finanziamento, secondo lo schema di cui all'allegato 2 , firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo relativamente a iniziative nazionali o nell'ambito di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative comunitarie;
-  accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il piano formativo;
-  progetto esecutivo formulato secondo lo schema di cui al punto 8;
-  piano finanziario (elaborato secondo l'allegato 1);
-  dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge n. 191/98 e successive modifiche e integrazioni, di affidabilità giuridico-economico-finanziaria contenente anche l'impegno a finanziare almeno il 20% dell'intervento formativo, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato (punto 7) (allegato 3);
-  dichiarazione delle imprese coinvolte nel percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge n. 191/98 e successive modifiche e integrazioni, sulla scelta del regime d'aiuti (allegato 4);
-  documentazione relativa ai soggetti attuatori:
1)  per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;
2)  per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali: statuto e atto costitutivo;
3)  per le imprese: certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda
Relativamente ai piani in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni soggetto, relativa alla formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicato il soggetto capogruppo (come da allegato 5).
Alla domanda potranno, inoltre, essere allegati eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.
10.  PROCEDURE DI SELEZIONE
La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare n. 92/00 del Ministero del lavoro, procede alla verifica dei criteri di ammissibilità dei progetti che viene riscontrata preventivamente in via amministrativa alla valutazione.
Non saranno considerati ammissibili i progetti:
-  pervenuti alla Regione siciliana oltre i termini indicati al punto 13;
-  privi della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'allegato n. 2, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore.
La Regione procede alla valutazione dei piani formativi pervenuti, attraverso un comitato di valutazione, composto da esperti indipendenti.
Il comitato di valutazione procede alla verifica dei seguenti requisiti:
a)  presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il piano;
b)  presenza del progetto esecutivo elaborato secondo le modalità indicate nel presente bando;
c)  presenza del piano finanziario elaborato secondo lo schema indicato nell'allegato 1
d)  presenza dei certificati e della documentazione indicata al punto 9;
e)  presenza delle domande di adesione delle imprese al progetto in cui sia indicato l'impegno a cofinanziare, complessivamente, almeno il 20% del costo globale del progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato (punto 7).;
f)  presenza della dichiarazione di ogni impresa che partecipa al piano del rispetto dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato (Regolamento n. 68/01 ovvero n. 69/01);
g)  corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al pun to 4;
h)  corrispondenza dei presentatori ed attuatori dei piani con i soggetti indicati al punto 5;
i)  durata del progetto non superiore a 12 mesi;
j)  contributo pubblico richiesto non superiore a quanto indicato al punto 6.
La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati non consente di procedere alla valutazione del progetto.
L'esame dei progetti è fatto dal comitato di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
1)  esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto presentatore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta (punteggio massimo della macroarea 120);
2)  istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorità istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti (punteggio massimo della macroarea 150);
3)  motivazioni del progetto e analisi delle realtà aziendali, settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel quadro del progetto (punteggio massimo della macroarea 190);
4)  qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, localizzazione dell'intervento in aree di crisi o di sviluppo, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione (punteggio massimo della macroarea 220);
5)  "cantierabilità" delle azioni previste (punteggio massimo della macroarea 100);
6)  trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema (punteggio massimo della macroarea 100);
7)  coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti (punteggio massimo della macroarea 120).
Il comitato di valutazione procede all'assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione. Il punteggio massimo globale è pari a 1.000 punti.
Non saranno ritenuti finanziabili i progetti ai quali il comitato attribuisce un punteggio inferiore a 600 punti.
Il comitato - espletate le operazioni sopra indicate - redige una graduatoria sulla base del punteggio globale attribuito a ciascuna proposta progettuale.
11.  OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO
Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nell'avviso n. 3 del 17 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002.
Il soggetto deve fornire alla Regione le informazioni richieste per le attività di monitoraggio e valutazione.
12.  PROMOZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI
La Regione assicura la promozione, il monitoraggio e la valutazione ex post delle azioni e fornisce al Ministero del lavoro - UCOFPL informazioni periodiche trimestrali sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di richiesta di finanziamento, con allegato il piano formativo, comprensivo di accordo delle parti sociali, progetto esecutivo e piano finanziario, accompagnato dai documenti di cui al punto 9 e da altri eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, all'Assessorato regionale del Lavoro - Dipartimento formazione professionale - Servizio programmazione U.O.B. n. 2 - Palermo, entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sulla busta deve essere indicato in calce a destra "Piani formativi aziendali settoriali e territoriali - circolare n. 92/2000 - legge 236/93 art. 9". Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14,00 del termine suindicato.
Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.
  L'Assessore: STANCANELLI 

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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