REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GIUGNO 2003 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando relativo alla misura F agroambiente - P.S.R. Sicilia - Reg. CE n. 1257/99.



Art. 1
PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa
La misura F agroambiente di cui al Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana (P.S.R. 2000-2006), approvato con decisione n. C(2001) 135 del 23 gennaio 2001, ha come obiettivo generale quello di diffondere metodi di produzione agricola e di gestione dei terreni compatibili con la tutela dell'ambiente e del suolo, salvaguardando nel contempo la redditività dell'impresa, e come obiettivi specifici i seguenti:
F1  introduzione e mantenimento di metodi di produzione a basso impatto ambientale, anche in funzione della valorizzazione commerciale delle produzioni ottenute (art. 22 primo trattino del Reg. CE n. 1257/99);
F2  difesa e tutela del territorio regionale dai fenomeni di dissesto, erosione, dagli incendi e gestione di sistemi foraggeri estensivi (art. 22 secondo e terzo trattino del Reg. CE n. 1257/99);
F3  ricostituzione e mantenimento del paesaggio agrario tra dizionale in aree sensibili (art. 22 quarto trattino del Reg. CE n. 1257/99);
F4  incremento e salvaguardia della biodiversità (art. 22 primo trattino del Reg. CE n. 1257/99).
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la misura F agroambiente è articolata nelle seguenti tipologie di azioni:
-  F1a  Metodi di produzione integrata; 
-  F1b  Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica; 
-  F2  Sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi; 
-  F3   Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali; 
-  F4a  Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali; 
-  F4b  Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione. 

In prima applicazione della misura F, in seguito alla verifica delle ammissibilità ed all'istruttoria delle domande di aiuto presentate nell'anno 2001, sono state accolte positivamente 2.362 aziende per una superficie di 40.207 ettari ed un importo di 18.053.238,12 euro.
La seguente tabella mette a confronto la previsione, indicata dal P.S.R., delle superfici che sarebbero state interessate dalle singole azioni e quelle ad oggi realmente impegnate e cofinanziate con i fondi comunitari e nazionali.
Misura F Agroambiente



      Previsioni     Aziende impegnate 
Azioni      P.S.R.      
      Ha/UBA Beneficiari Ha/UBA Importo euro 
F1a      3.000 310 2.665,85 1.160.617,71  
F1b      12.239 1.352 32.489,26 14.760.978,96  
F2      6.000 94 2.515,11 993.191,51  
F3      6.000 528 1.831,83 711.926,07  
F4a      6.000 71 705,05 409.563,87  
F4b      3.000 7 84,80 16.960,00  




Dall'esame dei dati si evidenzia che per l'azione F1a le superfici impegnate sono circa il 90% di quelle previste, per quanto riguarda l'azione F1b sono state superate abbondantemente le previsioni, mentre per le azioni F2, F3, F4a e F4b le superfici e le UBA impegnate sono notevolmente al di sotto di quanto previsto dal P.S.R.
Nel suddetto piano si stimava, inoltre, un costo complessivo della misura di 409,561 Meuro, di cui 321,904 necessari per i pagamenti dei contratti in corso derivanti dalla precedente programmazione in attuazione al Reg. CE n. 2078/92.
Successivamente, nell'agosto 2001, in considerazione delle economie risultanti dalla riduzione del fabbisogno per gli impegni assunti con la precedente programmazione in attuazione dell'ex Reg. CE n. 2080/92 e della mancata applicazione della misura E zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 35, punto 2, ultimo comma, del Reg. CE n. 1750/99, sono state effettuate delle modifiche finanziarie per le quali l'importo complessivo della misura F ammonta a 424,206 Meuro.
Tenendo conto delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti, per tutto il periodo di programmazione, per gli impegni già assunti con le domande anno 2001 ammesse al finanziamento e delle economie risultanti dai pagamenti dei contratti in corso relativi al Reg. CE n. 2078/92, restano disponibili per la misura F Agroambiente 41,158 Meuro.
1.2 Finalità del bando
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento regionale interventi strutturali, con il presente bando definisce le modalità di presentazione per l'anno 2003 delle domande di impegno iniziale, di ampliamento impegno, modifica di azione e/o sostituzione impegno relative alla misura F "Agroambiente" azioni F1b, F2, F3, F4a e F4b.
Non si ritiene di estendere il presente bando all'azione F1a in quanto l'esigua disponibilità finanziaria creerebbe false aspettative agli imprenditori agricoli, ed inoltre gli obiettivi preposti dall'azione e i risultati attesi, dal punto di vista ambientale, nelle aree di applicazione sono ampiamente raggiungibili con l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica previsti dall'azione F1b.
Le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2003 sono indicate al successivo punto 1.9.
Per quel che concerne i livelli di aiuto, i soggetti beneficiari, la natura degli impegni applicabili e le condizioni generali di acces so al regime comunitario, si rimanda al testo del P.S.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 5 del 2 febbraio 2001.
Le procedure applicative della misura F sono contenute nella circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), modificata con circolare n. 304 del 26 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001).
Per quanto non previsto dal presente bando, dovrà farsi riferimento alle suddette circolari e ai Reg. CE n. 1257/99 e 445/2002.
1.3 Area di applicazione, ammissibilità e priorità finanziaria
Per le azioni F2, F3, F4a e F4b il presente bando è aperto per tutte le aree di applicabilità previste per singola azione dal piano di sviluppo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 5 del 2 febbraio 2001.
In particolare per l'azione F4b possono essere presentate istanze per l'allevamento delle seguenti razze minacciate di estinzione: bovine Modicana e Cinisara, ovina Barbaresca siciliana, caprine Girgentana e Argentata dell'Etna, equine Cavallo Sanfratellano, Purosangue Orientale Siciliano e Asino Ragusano e suina Suino Nero Siciliano con la seguente limitazione: l'accoglimento delle istanze e il conseguente pagamento dell'aiuto previsto è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche specifiche dell'azione del P.S.R. Regione Sicilia le cui procedure sono già attivate, in attuazione al Reg. CE n. 445/2002.
Specificatamente per l'azione F1b al presente bando potranno accedere quelle aziende, in regola con gli adempimenti del Reg. CE n. 2092/91, che siano in possesso almeno di uno dei requisiti seguenti:
a)  aziende biologiche localizzate, per almeno il 50% della superficie impegnata, nelle seguenti zone:
-  parchi, riserve, oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
-  siti d'importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva CEE "Habitat" n. 43/92 e D.P.R. n. 357/97;
-  zone di protezione speciale "uccelli" (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409 CE;
b) aziende biologiche localizzate, per almeno il 50% della superficie impegnata, nei bacini imbriferi dei fiumi Imera, Simeto, Nocella, San Leonardo e ulteriori aree delimitate per l'azione F1a, come da cartografia allegato n. 1, carta 2 del piano sviluppo rurale;
c)  aziende biologiche assoggettate ad organismi di controllo da almeno sette anni senza alcuna interruzione;
d)  aziende biologiche zootecniche, al di fuori delle tipologie previste dalle lettere precedenti ed in regola anche con gli adempimenti del Reg. CE n. 1804/99, il cui utile lordo di stalla è uguale o superiore al 30% della produzione lorda vendibile totale aziendale.
Non possono partecipare al presente bando i titolari di aziende biologiche le cui domande di aiuto presentate nell'anno 2001 sono state utilmente inserite nell'elenco delle aziende ammesse al finanziamento regionale di cui alle leggi regionali n. 12 del 10 dicembre 2001 art. 49, n. 2 del 26 marzo 2002 art. 57, paragrafi a) e b) e n. 5 del 2 agosto 2002 art. 18 comma 2.
Per quanto riguarda la priorità finanziaria verranno rispettate le priorità d'intervento definite nel P.S.R. per la misura F agro ambiente.
1.4  Termini di presentazione delle istanze e decorrenza dell'impegno
Le istanze devono essere presentate in duplice copia, nel rispetto delle modalità indicate nella circolare assessoriale n. 291/2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001) e nella circolare n. 304 del 26 gennaio 2001, esclusivamente alle sedi centrali degli I.P.A. competenti per territorio, entro il termine di quarantacinque giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente bando.
Le domande di aiuto dovranno essere redatte sugli appositi moduli in originale predisposti dall'AGEA, disponibili unicamente presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A.) e gli enti gestori di parchi e riserve; in alternativa potranno essere utilizzati i modelli stampati dalle Organizzazioni professionali agricole compilando la domanda con l'apposito software fornito dall'AGEA per l'anno 2003.
L'istanza dovrà essere corredata del modello integrativo che dovrà essere compilato, in duplice copia, conformemente all'allegato A al presente bando, pena l'esclusione.
Il termine di presentazione è a carattere perentorio, al fine di rispettare le scadenze procedurali previste dall'AGEA, dal Ministero politiche agricole e dalla Commissione europea.
A parziale modifica delle suddette circolari nelle domande iniziali per l'azione F1b, la data d'inizio impegno non può essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza, né successiva a trenta giorni dopo la stessa, mentre per le azioni F2, F3 e F4a come data l'inizio impegno deve essere indicato l'1 agosto 2003 mentre per l'azione F4b, allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione, l'inizio impegno decorrerà dalla data di approvazione da parte Commissione europea delle modifiche del piano di sviluppo rurale, in attuazione del Reg. CE n. 445/2002.
Si specifica che per l'azione F4b l'accoglimento delle istanze e il conseguente pagamento dell'aiuto previsto è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche specifiche dell'azione del P.S.R. Regione Sicilia, in attuazione al succitato regolamento n. 445/2002 le cui procedure sono già attivate.
L'impegno avrà inizio dalla data della decisione comunitaria di approvazione delle suddette modifiche, che sarà comunicata con specifico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; inoltre gli IPA provvederanno ad avvisare direttamente le aziende interessate le cui istanze risultano ammissibili.
Il codice ente, da apporre obbligatoriamente nei modelli AGEA, è individuato, per I.P.A. a cui viene inoltrata l'istanza di aiuto, nel modo seguente: Agrigento 073, Caltanissetta 074, Catania 075, Enna 076, Messina 077, Palermo 078, Ragusa 079, Siracusa 081, Trapani 082.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.
In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.
La codifica delle azioni da riportare nei quadri P è quella indicata in allegato B.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della modulistica, si fa presente che i codici colturali da riportare nei quadri P dovranno essere riferiti alle coltivazioni presenti nel corso della campagna agraria oggetto di richiesta di aiuto.
Con riferimento alle sole azioni F2 interventi a), b), d) e ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (F4a), i codici coltura dovranno indicare la destinazione produttiva immediatamente precedente l'inizio dell'impegno.
Si precisa che, come previsto dal Reg. CE n. 1257/99, nei quadri P dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, anche se non sottoposte ad impegno.
Per quanto concerne i quadri P, da compilare singolarmente per azione o subazione, nell'apposita colonna dovranno essere riportate solo le superfici nelle quali s'intende attuare l'azione prescelta, al netto delle tare e delle porzioni non assoggettabili all'impegno.
L'eventuale restante superficie aziendale, comprensiva di tutti i terreni condotti dal richiedente, dovrà essere indicata in uno specifico quadro P con descrizione "Altre superfici non interessate alle azioni".
Con riferimento al tipo di area, deve essere inserito obbligatoriamente un codice in ogni colonna, attenendosi scrupolosamente alle codifiche previste.
La data di presentazione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
1.5  Soggetti richiedenti
Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli e associati, così come individuati nel P.S.R. e nella circolare applicativa.
In particolare, l'adesione all'azione F1b è consentita esclusivamente alle aziende agricole iscritte nel registro delle imprese costituito presso le Camere di commercio. Pertanto non saranno incluse in graduatoria le istanze prive del codice d'iscrizione, da indicare obbligatoriamente nel modello A.G.E.A.
Per quanto riguarda le restanti azioni, si ribadisce che l'obbligo d'iscrizione suddetto è derogabile, esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. L'eventuale condizione di deroga deve essere dichiarata nel modello integrativo alla domanda (allegato A al presente bando).
1.6 Documentazione da allegare alle domande
Le domande dovranno essere corredate, all'atto della presentazione pena l'esclusione, della documentazione di base e specifica di seguito descritta in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica.
L'accoglimento delle istanze è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria.
Documentazione di base
1) Documentazione attestante la disponibilità (proprietà, affitto o comodato) delle particelle e o del bestiame interessati dagli interventi, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti per la durata dell'impegno assunto. Per la sola azione F1b la disponibilità delle superfici destinate a pascolo potrà essere comprovata, mediante la presentazione di contratti di utilizzo di durata non inferiore a quella dell'impegno.
2)  Certificato catastale delle particelle interessate all'azione.
3)  Corografia su copia di tavoletta IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
4)  Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
5) Documentazione attestante l'eventuale requisito di priorità (per quanto concerne i SIC e ZPS l'attestazione dovrà essere richiesta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente), la localizzazione all'interno delle aree di applicabilità o preferenziali dell'azione nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità al bando.
6)  Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile in materia di accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente.
Si precisa che il contratto di comodato dovrà contenere la condizione di irrevocabilità per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero l'obbligo del concedente di continuare l'impegno assunto dal comodatario.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative, per i documenti di cui ai punti 1 e 4. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
Tali condizioni dovranno essere indicate anche nei casi di procura a favore dei richiedenti.
I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:
7)  Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci.
8)  Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano.
9)  Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.
Limitatamente per le cooperative:
10) Certificato della camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Documentazione specifica
Fermo restando che gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati la documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento, oltre alla documentazione di base i richiedenti dovranno produrre in duplice copia, di cui una in originale, la documentazione specifica per azione (vedasi elenco successivo).
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e/o idrogeologici, l'istruttoria è subordinata al rilascio di nulla osta, ove previsto, da parte degli enti interessati.
Si precisa che il suddetto nulla osta dovrà essere richiesto all'Ente parco per i terreni compresi all'interno dei parchi regionali, mentre per quelli localizzati in riserve naturali istituite con legge regionale n. 98/81 o con specifici decreti dell'Assessore al territorio e ambiente, agli enti gestori delle stesse.
Nei casi di aree naturali inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve (decreto n. 970/91) non ancora istituite a riserve naturali e, quindi, prive di enti gestori, sarà sufficiente l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal decreto legislativo n. 490/99 e dalla normativa regionale vigente.
Con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'eventuale nulla osta dovrà essere richiesto, nei casi previsti, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Si precisa che le relazioni tecniche e i piani aziendali dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato:
"Il sottoscritto  ........................................................ nato a ----------------------------------- il ........................................................., nella qualità di consulente tecnico della ditta .................................................................................. ........................................................, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, che i dati relativi all'azienda riportati nella presente relazione e nelle allegate planimetrie sono veri e reali e che corrispondono, per quanto riguarda le superfici complessive, a quelli risultanti all'ufficio tecnico erariale.
Data
Firma ........................................................". 

Le eventuali planimetrie allegate alla relazione tecnica, inoltre, dovranno evidenziare la localizzazione delle diverse colture.
Azione F1b
11) Piano di concimazione e gestione del suolo vistato, per conformità, da un'unità di zona o sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio se non redatto dagli uffici medesimi. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
12)  Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.
13)  Le sole aziende biologiche zootecniche, in possesso del requisito previsto dalla lettera d) del precedente punto 1.3, oltre all'indicazione specifica del carico di bestiame, indicato nel modulo di domanda, devono produrre apposito bilancio aziendale, a firma di un tecnico agricolo abilitato, in cui si evidenzia l'utile lordo di stalla e la produzione lorda vendibile totale dell'azienda.
Azione F2
14) Piano aziendale riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'unità di zona o sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel P.S.R. Si precisa che il piano, per le aziende zootecniche, dovrà contenere il calcolo della densità di carico animale per ettaro.
15) Ad esclusione degli interventi a) mantenimento e d), co pia delle domande di aiuto per i seminativi ai sensi dei Reg. CE n. 1765/92-1644/96 e successivi relative alle campagne di riferimen to. In alternativa, documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione in una delle due campagne precedenti l'inizio dell'impegno. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa dietro richiesta dell'interessato.
16)  In relazione agli interventi di cui al punto precedente, potrà essere prodotto, per una delle due campagne di riferimento, un attestato di constatazione, conforme all'allegato E della circolare n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), rilasciato dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
Azione F3
17)  Per l'intervento di salvaguardia del paesaggio in superfici gradonate o terrazzate, relazione predisposta da un tecnico agricolo abilitato, concernente la tipologia colturale presente e le caratteristiche della sistemazione.
18)  Per l'intervento di conservazione e/o ripristino di spazi naturali, piano aziendale conforme a quanto previsto dal P.S.R contenente una descrizione analitica dei costi di realizzazione, dei mancati redditi, dei maggiori costi (complessivamente pari ad almeno l'80% dei premi) e delle superfici interessate.
Azione F4a
19)  Piano aziendale predisposto da un tecnico agricolo, con for me a quanto previsto nel P.S.R.
20)  Copia della domanda di aiuto per i seminativi ai sensi dei Regolamenti CE n. 1765/92-1644/96 e successivi o documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione, entrambe relative a una delle due campagne precedenti l'inizio dell. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa, dietro richiesta dell'interessato.
21)  In assenza della documentazione di cui al punto precedente, potrà essere prodotto l'attestato di constatazione, conforme all'allegato E della circolare n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), rilasciato dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
22)  Per le zone di rispetto di pozzi, documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle acque rilasciata dal Genio civile.
23)  Autocertificazione attestante il requisito della coltivazione a seminativo da almeno tre anni precedenti alla campagna d'inizio impegno.
Azione F4b
24)  Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili.
25)  Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato F della circolare n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001).
Documentazione per la formazione della graduatoria
26)  Documentazione attestante il possesso degli elementi di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, come puntualizzato al successivo art. 4.
1.7  Documentazione da presentare successivamente alla presentazione dell'istanza
A causa dell'esigua disponibilità finanziaria destinata alla misura, l'Amministrazione non è in grado di garantire l'accoglimento di tutte le istanze; pertanto la documentazione di cui ai successivi punti n. 27 (attestato di assoggettamento), 28 (scheda tecnica), 29 (relazione geologica) dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di quaranta giorni dall'affissione dell'elenco provinciale definitivo delle domande finanziabili.
Le ditte non comprese fra le domande finanziabili potranno presentare la seguente documentazione, in seguito a specifica richiesta con termine perentorio dell'ufficio istruttore.
Azione F1b
27)  Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della qualifica di licenziatario, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro. La suddetta attestazione potrà essere trasmessa agli I.P.A. competenti direttamente dagli organismi di controllo abilitati. Pertanto, con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
Si precisa che nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatari dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno. Relativamente alle aziende zootecniche, poiché la commercializzazione delle produzioni animali ottenute con il metodo biologico non può avvenire prima del superamento del periodo di conversione, limitatamente al caso di introduzione simultanea dell'intera unità di produzione (colture foraggere ed allevamento zootecnico) la commercializzazione del prodotto biologico potrà avvenire soltanto a partire dal terzo anno di assoggettamento, così come previsto dal Reg. CE n. 1804/99 nonché dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.
Azione F2
28)  Per gli interventi a) e c) scheda tecnico-agronomica, conforme all'allegato D della circolare n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), rilasciata dalla sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio e controfirmata dalla ditta interessata. Alla richiesta scritta di rilascio della scheda suddetta, dovrà essere allegata copia dell'estratto di mappa catastale e la planimetria.
Azione F4a
29)  Relazione geologica, per superfici da ritirare, a tutela di sorgenti o risorgive, di estensione superiore ai 2 ettari. La relazione geologica, inoltre, dovrà essere prodotta per le sorgenti non riportate nelle planimetrie catastali.
1.8 Livelli di aiuto
I livelli di aiuto sono quelli previsti per ogni singola azione o intervento dal piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001).
1.9  Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari a Meuro 13,719 suddivisi per singola azione nel modo seguente:
Azione  F1b F2 F3 F4a F4b Totale 
Importo (milioni di euro)  6,963 1,376 1,620 3,177 0,583 13,719 

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che dovessero rendersi disponibili.

Art. 2
MOTIVI DI RIGETTO DELLE ISTANZE

Le domande presentate oltre i termini previsti dal precedente art. 1, punto 1.4, o in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando verranno respinte. Con le stesse modalità verranno respinte le domande non compilate utilizzando i moduli previsti o mancanti, anche parzialmente, della documentazione di base e specifica, da allegare all'istanza.
A riguardo, si precisa che i moduli di domanda AGEA devono essere presentati solo in originale o in alternativa potranno essere impiegati i modelli stampati dalle organizzazioni professionali agricole utilizzando l'apposito software fornito dall'AGEA per l'anno 2003 e, inoltre, non possono essere considerati validi, ai fini istruttori, i modelli relativi ad annate precedenti.
Inoltre, si procederà al rigetto nei seguenti casi:
-  assenza del modello integrativo di domanda in allegato A;
-  domande non contenenti tutti le dichiarazioni e gli elementi obbligatori riportati nel modello AGEA e nell'allegato A;
-  assenza o mancata compilazione dell'allegato particellare del modulo AGEA;
-  istanze prive della firma del richiedente;
-  assenza della seconda copia dell'intera documentazione da produrre;
-  documentazione tecnica non sottoscritta o redatta da figure professionali non previste dal P.S.R.;
-  domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal bando;
-  assenza della copia in originale o autentica di tutta o parte della documentazione da produrre;
-  assenza, alla scadenza dei termini previsti, della documentazione specifica di cui ai punti, 27 (attestato di assoggettamento), 28 (scheda tecnica), 29 (relazione geologica).
Si precisa che non comporteranno il rigetto delle domande le carenze derivanti da palesi errori materiali.
Non potrà, in ogni caso, essere considerato errore materiale la carenza anche parziale degli elementi e delle dichiarazioni obbligatori da riportare in domanda.
Entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze, nonché rettifiche alla documentazione già presentata.
Eventuali richieste di considerare valida la documentazione già presentata alla pubblica amministrazione (art. 21, comma 2 della legge regionale n. 10/91), potranno essere accolte se espressamente indicate nella domanda di aiuto.
In caso di assenza della documentazione per la formazione della graduatoria non sarà considerato ai fini della sommatoria totale il relativo punteggio.

Art. 3
CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ultimate le procedure di valutazione dell'ammissibilità delle domande e di attribuzione dei punteggi, in applicazione del successivo art. 4, gli ispettorati provinciali agricoltura provvederanno, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande, a redigere gli elenchi provinciali provvisori, distinti per azione, delle istanze prioritarie e non prioritarie ammesse con il relativo punteggio e l'importo totale dell'aiuto da erogare, nonché l'elenco degli esclusi riportante le motivazioni della non ammissibilità.
Gli elenchi suddetti, approvati con provvedimento ispettoriale, verranno pubblicati all'albo provinciale, inoltre saranno consultabili nel sito www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/ nuovoportale2/, nonché presso l'Ufficio relazione con il pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Si precisa che, per quanto concerne l'affissione all'albo provinciale dell'elenco delle istanze non ammesse, tale procedura assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti l'aiuto di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva.
Tutti gli interessati, entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, potranno chiedere il riesame delle condizioni di ammissibilità della domanda o la revisione del punteggio attribuito, trasmettendo specifica memoria scritta all'ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Successivamente, entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine suddetto, gli IPA provvederanno all'affissione all'albo provinciale della graduatoria definitiva, approvata con provvedimento ispettoriale, con l'indicazione del limite di finanziabilità delle istanze.
Le domande ammesse all'aiuto saranno finanziate nel rispetto delle priorità previste dal P.S.R. e dell'ordine progressivo delle graduatorie, fino alla completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Azione F1b - Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica   
1)  Ubicazione azienda - da documentare  Max 20 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)     
Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/par-hi, riserve, SIC, ZPS     
Azienda localizzata nei bacini imbriferi dei fiumi Imera, Simeto, Nocella, San Leonardo e ulteriori aree delimitate per l'azione F1a      10 
2)  Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 28 
Azienda in possesso di certificazione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO - EMAS)      13 
Azienda in regime biologico da almeno 4 anni, senza alcuna interruzione del periodo di controllo      12 
Azienda che realizza produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C, IGT     
3)  Ordinamento colturale - da documentare  Max 10 
Azienda con allevamento zootecnico biologico con dotazione minima di bestiame equivalente a 15 UBA   
oppure       10 
Azienda con superficie agricola destinata ad ortive e/o arboreti non inferiore al 50% di quella complessiva   
4)  Ambiente - da documentare con apposita relazione tecnica  Max 10 
Aziende che adottano sistemi finalizzati al risparmio idrico (irrigazione a microportata)      10 
5) Caratteristiche del richiedente  Max 15 
Imprenditore di età non superiore a 40 anni     
Imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare     
Operatore licenziatario per la vendita di prodotto certificato da almeno tre anni - da documentare      
Produttore-preparatore ai sensi del Reg. CE n. 2092/91, da due o più anni, di almeno il 50% della produzione venduta sulla base di quella prevista dal PAP - da documentare     
6) Integrazione tra le fasi di filiera - da documentare   Max 17 
Azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, associazioni) realizza produzione + trasformazione + confezionamento + commercializzazione      17 
   
Azione F2 - Sistemi foraggieri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi.   
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)      
Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS     
2) Densità di bestiame allevato - da evidenziare nel piano aziendale  Max 14 
Da 0,5 a 1 UBA/Ha      14 
Oltre 1 UBA/ha fino a 1,4 UBA/ha      10 
3)  Tipo d'intervento  Max 10 
Intervento d) pascoli con pendenze superiori al 25%      10 
Intervento b) conversione dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall'erosione     
4)  Caratteristiche del richiedente  Max 9 
Imprenditore di età non superiore a 40 anni     
Imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare     
   
Azione F3 - Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali   
1)  Ubicazione azienda - da documentare  Max 10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)      
Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS     
2)  Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 12 
Azienda in regime biologico da almeno 4 anni, senza alcuna interruzione del periodo di controllo       12 
3)  Caratteristiche del richiedente  Max 9 
Imprenditore di età non superiore a 40 anni     
Imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare     
   
Azione F4a - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali   
1) Ubicazione azienda - da documentare   Max 10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)      
Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS     
2)  Caratteristiche del richiedente  Max 9 
Imprenditore di età non superiore a 40 anni     
Imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo (da documentare)     
   
Azione F4b - Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione   
1) Ubicazione azienda - da documentare  Max 10 
Azienda ricadente in zone svantaggiate (Dir. CEE n. 75/268 e successive modifiche)      
Azienda ricadente in zone a vincolo paesaggistico/parchi, riserve, SIC, ZPS     
2) Caratteristiche dell'azienda - da documentare  Max 21 
Azienda che realizza produzioni D.O.P. o I.G.P.      
Prodotti tradizionali e/o di nicchia di cui al decreto 28 dicembre 1998, n. 4492 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999)      18 
3)  Ambiente - da documentare con apposita relazione tecnica  Max 10 
Aziende che adottano sistemi finalizzati al risparmio idrico (irrigazione a microportata)      10 
4) Caratteristiche del richiedente  Max 9 
Imprenditore di età non superiore a 40 anni     
Imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo - da documentare     
5) Integrazione tra le fasi di filiera - da documentare  Max 20 
Azienda che, in associazione con altre (consorzi, ecc.), realizza produzione + trasformazione      10 

Azienda che, in associazione con altre (consorzi, ecc.), realizza produzione + trasformazione + confeziona-
mento + commercializzazione      20 
Azienda che individualmente realizza produzione + trasformazione + confezionamento + commercializzazione      17 



Si precisa che per gli indici di valutazione a carattere territoriale, il punteggio verrà attribuito esclusivamente se almeno il 50% della superficie impegnata ricade nell'area interessata.
A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle istanze avanzate da:
-  aziende agricole provenienti da beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  inprenditrici agricole;
-  imprenditori di età più giovane;
-  domande presentate oltre che in forma cartacea anche con il supporto informatico generato dal software fornito dall'AGEA - Compila 2003.

Art. 5
Esclusione della graduatoria

Le istanze inserite in graduatoria definitiva in base all'esame della documentazione prevista ma giudicate non ammissibili, a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli Ispettorati provinciali agricoltura, saranno escluse dai benefici e conseguentemente la graduatoria verrà fatta scorrere fino ad esaurimento della risorse finanziarie previste. Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 63 del Reg. CE n. 445/2002, che recita:
"1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento CE n. 1257/99.
2.  Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.
Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale".

Art. 6
Tutela dei diritti dei richiedenti

Il richiedente escluso dalla graduatoria ha facoltà, entro trenta giorni dalla data di affissione della graduatoria presso l'Ispettorato provinciale agricoltura competente, di presentare al medesimo Ispettorato memorie scritte, al fine di proporre il riesame della domanda d'impegno. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo. Qualora a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi eseguiti dagli uffici istruttori il soggetto inserito in graduatoria venga escluso a causa della mancanza di requisiti, lo stesso potrà avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 7
Procedure di istruttoria

Gli Ispettorati agrari provvederanno ad effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, secondo le procedure previste dal piano di sviluppo rurale, dalle circolari applicative e dal manuale delle procedure AGEA.

Art. 8
Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti dal piano di sviluppo rurale per la misura F agroambiente, della circolare applicativa n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001) e circolari successive.
Inoltre, dovranno mantenere i requisiti e le condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 4, per tutto il periodo d'impegno, pena la decadenza totale dagli aiuti, fatte salve le cause di forza maggiore.

Art. 9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel piano di sviluppo rurale 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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