REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GIUGNO 2003 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Paternò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27dicembre 1978, n. 71 e succes sive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1991, n. 28, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 9634 del 28 marzo 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 17894 del 30 marzo 2001, con il quale il sindaco del comune di Paternò ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 130 del 20 settembre 1999, con la quale il commissario ad acta ha adottato, con gli emendamenti di cui all'allegato A della stessa delibera, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Paternò;
Vista la delibera n. 3 del 12 gennaio 2001, con la quale il commissario ad acta ha preso atto degli elaborati integrativi contenenti le modifiche apportate al piano a seguito degli emendamenti approvati con la delibera di adozione n. 130 del 20 settembre 1999;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere del commissario ad acta n. 130 del 20 settembre 1999 e n. 3 del 12 gennaio 2001;
Vista la certificazione datata 3 maggio 2000, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano ed attestante la presentazione di n. 201 osservazioni ed opposizioni nei termini di legge e di n. 12 prodotte fuori termine;
Visto l'elenco delle ditte che hanno presentato osservazioni e/o opposizioni avverso il piano regolatore generale;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Viste le note prott. n. 25662-38125 del 13 gennaio 1996, n. 2384 del 21 febbraio 1996 e n. 208-1174 del 6 febbraio 1997, con le quali l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 58 del 19 febbraio 2002 con la quale il servizio 41/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 7 febbraio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..
Considerazioni
1. Procedure
Si evidenzia che in base agli atti prodotti le procedure di adozione del piano sono da ritenere regolari in quanto:
-il piano è stato adottato con delibera del commissario ad acta n. 130 del 20 settembre 1999;
-  nella fase di adozione sono stati introdotti alcuni emendamenti comportanti variazioni agli elaborati redatti dal progettista in prima stesura e, pertanto, il commissario ha richiesto la visualizzazione degli stessi nelle tavole di piano;
-  con delibera di presa d'atto n. 3 del 12 gennaio 2000 il commissario ad acta ha accertato la conformità degli elaborati di piano regolatore generale alle modifiche discendenti dagli emendamenti tecnici d'ufficio;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 adeguato ai sensi della legge regionale n. 16/96;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  le modifiche discendenti dagli emendamenti proposti non hanno comportato la necessità di riacquisire il parere del Genio Civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche e integrazioni;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte del progettista;
-  dal verbale redatto in data 14 marzo 1997 e successiva integrazione del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, dal progettista e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale si evince che nelle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici sono presenti n. 9 emergenze edilizie che saranno oggetto di trasformazione d'uso;
-  dalla relazione degli agronomi risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nel l'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/1978, dando precise indicazioni sulle misure di salvaguardia da adottare ai sensi del citato articolo oltre che dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
2. Progetto di piano
Il progetto di piano, in linea generale, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche e integrazioni.
Il piano riferito al ventennio 1991/2011 appare correttamente dimensionato per soddisfare i fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi, alla luce delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate sulla base dei dati ISTAT più recenti.
Il piano regolatore generale prevede una capacità insediativa pari a 55.000 abitanti rispetto ai 46.000 insediati al 1997, con un nuovo fabbisogno abitativo calcolato in 9.000 stanze.
Le dotazioni di standards, calcolate per una popolazione di 55.000 abitanti rispettano le dotazioni minime prescritte dal decreto n. 1444/68.
3. Zonizzazione
In generale, sono da ritenersi condivisibili le scelte urbanistiche fondamentali ed i criteri assunti per le più importanti sistemazioni urbanistiche in considerazione anche dello stato di fatto.
L'impostazione metodologica proposta nel piano regolatore generale per la suddivisione in zone del territorio entro aree di intervento, non contrasta con le disposizioni contenute nei decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.
Sono indicate inoltre le fasce di rispetto ed i vincoli discendenti da norme a carattere territoriale.
Va tuttavia osservato quanto segue:
a) la perimetrazione del centro storico, oltre a quello già fissato deve estendersi a tutta la linea di delimitazione del "centro storico - catasto 1877" riportato nella tavola n. 9 denominata piano regolatore generale - centro storico, nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare A.R.T.A. n. 2/2000; all'interno di questa zona, che il progettista definisce ZA1 con la suddivisione in zona A del centro storico e zona Bo di conservazione, viene eliminata la zona Bo, estendendo a tutto il contesto la classificazione di ZA1;
b) la zona agricolo produttiva ex legge regionale n. 17/94 ZE4, va assimilata alla zona agricolo produtti va ZE1;
c) va indicata la fascia di rispetto attorno all'impianto di depurazione esistente ed in rapporto al tipo di inquinamento, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86.
4. Prescrizioni esecutive
In linea di massima le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e integrazioni, oltre che rispondenti ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare d'incarico.
5. Viabilità
La viabilità prevista dal piano, nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente appaiono idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extra urbana; schemi di viabilità esterni ai confini comunali sono da considerare indicativi.
6. Programmazione commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano, in quanto adottato a settembre 1999, non risulta adeguato o verificato sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000.
Le norme di attuazione del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono le seguenti possibilità di attività commerciali.
Zona territoriale omogenea A, articolo norme di attuazione 35 - Sono consentite attività commerciali e pubblici esercizi in genere.
Zone territoriali omogenee B1, B2 e B3, articoli norme di attuazione 36, 37 e 38 - Sono consentite attività commerciali e pubblici esercizi in genere.
Zone territoriali omogenee C1, C2 e C3, articoli norme di attuazione 40, 40bis e 40ter - Sono consentite attività commerciali al dettaglio.
Zone territoriali omogenee PA, PS e PC, articoli norme di attuazione 30, 32 e 34 - Sono consentite attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso.
Zone territoriali omogenee E e E1, articoli norme di attuazione 17 e 21 - E' consentita la realizzazione di attività commerciali tradizionali locali, ecc.
7. Norme di attuazione
In linea generale le norme di attuazione appaiono ammissibili rispetto alle vigenti disposizioni.
Tuttavia si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:
-  Art. 8: va eliminata la previsione di piano di cui alla lettera e);
-  Art. 17.3: ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 37/85, va eliminato il comma 2 (comunicazione al sindaco dell'inizio dei lavori per la manutenzione ordinaria);
-  Art. 35: occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3a);
-  Art. 35.3: sostituire "zona A" con "ZA1";
-  Art. 36.2: (come modificato dal progettista) alla fine del comma 3, dopo le parole "edifici esistenti", aggiungere "nel rispetto degli indici successivamente precisati";
-  Art. 37.2: (come modificato dal progettista) al punto B) aggiungere alla fine "o titolo equivalente";
-  Art. 40bis: al comma 1, dopo le parole "seguenti parametri"; va aggiunto "previa formazione di piani di lottizzazione";
-  Art. 40ter: al punto a), alla fine del comma 3, dopo le parole "sia due" aggiungere "nei limiti di cui agli indici riportati al successivo punto b)";
-  Art. 41: alla fine del comma 2 la parola "indicativa" va sostituita con "prescrittivi";
-  Art. 43.3: alla fine va aggiunto "purché non inferiore a mt. 5,00";
-  Art. 45.5: da cassare;
-  Artt. 47-48: richiamare l'art. 4 della legge n. 847/64.
8. Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità al disposto di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni ed appare idoneo ad orientare l'attività edificatoria nel rispetto delle leggi vigenti in materia di edilizia.
Riguardo ad alcuni articoli si reputa necessario introdurre le seguenti precisazioni in base alla legislazione vigente:
-  Art. 7) Composizione della commissione edilizia: al 1° comma occorre sostituire "e dura in carica stesso periodo della sindacatura" con "dura in carica cinque anni" per cui diviene: la commissione edilizia viene nominata dal sindaco e dura in carica cinque anni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
-  Art.8) Composizione della commissione edilizia integrata: al 1° comma occorre sostituire "e dura in carica stesso periodo della sindacatura" con "dura in carica cinque anni" per cui diviene: ...la commissione edilizia viene nominata dal sindaco e dura in carica cinque anni, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
Occorre aggiungere un punto 14) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/98, sulla nomina di un perito industriale, nonché componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia, nei casi richiesti dalla normativa vigente:
-  Art. 16) Rilascio o diniego della concessione edilizia: occorre integrare detto articolo aggiungendo "la procedura per il rilascio della concessione edilizia è quella prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94";
-  Art. 41) Definizione degli indici e dei parametri: si introduce la correzione, proposta con osservazione ed accolta dal progettista, in merito alla definizione di "slu" che viene così riscritta: "Superficie lorda utile (slu) è la superficie espressa in mq. di tutti i piani fuori terra di un edificio, misurata al lordo di muratura, solai, vani scala, ascensori e locali di servizio, con l'esclusione di balconi, terrazze, pensiline di ingresso e volumi tecnici.
Essa viene determinata in modo convenzionale in misura pari a:
-  per edilizia residenziale: 1 mq. di slu pari a 3 mc. di volume costruito;
-  per edilizia ad uso commerciale o artigianale: (al solo piano terra di fabbricati) pari a 4 mc. di volume costruito".
-  Art. 83) Provvedimenti per opere abusive: all'ultimo comma va sostituito "art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71" con "art. 2 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37".
9. Osservazioni ed opposizioni
Sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune si propongono le seguenti determinazioni:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 132 133, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 191, 199, 200, 204, 207, non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 6, 16, 17, 18, 21, 23, 32, 33, 34, 37, 44, 45, 46, 47, 54, 64, 68, 77, 80, 81, 86, 87, 109, 121, 122 126, 128, 129, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista, ed in particolare si da attenzione alle osservazioni che, evidenziando errori causati da sviste del progettista, comportano correzioni anche alle norme di attuazione adottate;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 9, 24, 27, 28, 29, 30, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 56, 61, 69, 72, 75, 88, 96, 108, 115, 116, 118, 134, 135, 142 157, 197, 201, 202, vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni del progettista;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 82, 83, 112, 114, 125, 130, 131, 139, 140, 141, non vengono accolte in quanto giudicate non pertinenti;
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, non vengono accolte in conformità alle decisioni del progettista precisando che la trasformazione richiesta e non accolta riguarda la zona ZC2 e non la zona AC2 come erroneamente trascritto nelle controdeduzioni del progettista;
-  sulle osservazioni e/o opposizioni nn. 7,10, 11, 89, 90, 143, 198, 203, 208 per le quali ogni decisione viene demandata ai competenti organi regionali si ritiene quan to segue:
-  osservazione n. 7: chiede la eliminazione della previsione di una strada che, oltre ad essere considerata superflua, richiederebbe la demolizione di un muraglione storico preesistente su cui poggiano condotte aeree idriche funzionanti. L'osservazione è accoglibile;
-  osservazione n. 10: la decisione viene rinviata alla definizione del PRUSST "Simeto-Etna";
-  osservazione n. 11: la decisione va rinviata all'esi to del ricorso in pendenza;
-  osservazione n. 89: non accoglibile;
-  osservazione n. 90: non accoglibile;
-  osservazione n. 143: sull'argomento di tale osservazione, la cooperativa edilizia "Rinascita di Paternò", ha attivato le procedure per l'assegnazione di aree ed approvazione di programma costruttivo;
-  osservazione n. 198: chiede la eliminazione della zona ZC2 ed il ripristino della zona agricola per cui il terreno è vocato. Si ritiene accoglibile;
-  osservazione n. 203: la decisione viene rinviata all'esito del ricorso in pendenza;
-  osservazione n. 208: è l'osservazione del progettista in merito all'adozione effettuata dal commissario ad acta. Non accoglibile;
-  osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.:
1) ditta Amodeo Mario: il progettista del piano, interpellato in merito, ha trovato pertinente l'osservazione che individua un errore materiale e, come tale, viene accol ta;
2) ditta Caramazza Benedetto: si ritiene accoglibile in quanto fa riferimento alla fascia di rispetto dell'impianto di depurazione per cui questo servizio ha dato precisazioni.
Per quanto sopra esposto, fermo restando che, in caso di discordanza, vale l'indicazione progettuale riferita alla scala di maggiore dettaglio, questo servizio è del parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Paternò, adottato con delibera commissariale n. 130 del 20 settembre 1999 e successiva presa d'atto n. 3 del 12 gennaio 2000, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni sopra formulate, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 638 del 6 giugno 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con le seguenti ulteriori prescrizioni e precisazioni:
-  la zona A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 relativa al centro storico, si ritiene vada più correttamente individuata in base al perimetro segnato nell'allegata planimetria, identificato dopo attenta ricognizione dei luoghi congiuntamente con la Soprintendenza di Catania; per quanto riguarda la modalità d'intervento nel centro storico si richiama la circolare n. 3/2000 dell'A.R.T.A., subordinando comunque gli interventi edilizi al preventivo nulla osta della Soprintendenza;
-  gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio costituito dalle emergenze architettoniche e ambientali sparse nel territorio, da considerare come zone A puntuali vanno subordinate al preventivo nulla osta della Soprintendenza; mentre per una fascia di 100 metri attorno a dette emergenze si reputano ammissibili interventi che siano con esse compatibili per tipologie e caratteristiche archi tet toniche;
-  la localizzazione di una zona destinata a campeggio all'interno della collina storica non è ammissibile e pertanto si prescrive che la relativa zona assuma la destinazione di ZET analogamente alle zone limitrofe;
-  le previsioni di viabilità che interessano la zona "Le Salinelle" e le zone agricole di tutela ambientale, vanno attentamente verificate in sede di progettazione esecutiva al fine di realizzare le migliori condizioni di inserimento ambientale;
-  sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree B e C non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà illustrare gli aspetti ambientali del progetto e dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Nelle aree D non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà, altresì, individuare i corpi idrici superficiali ove andrebbero recapitati i reflui depurati oltreché le circolazioni idriche in sottosuolo e l'assetto geopedologico. Lo studio geologico ambientale dovrà altresì essere effettuato anche a supporto di opere ricadenti in area agricola ove sia previsto la produzione di reflui di qualsiasi tipo e, pertanto, soggette alla procedura di autorizzazione allo scarico. Lo studio geologico, a carattere non ambientale dovrà altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusio ne, quindi, dei lavori di manutenzione ordinaria degli edi fici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o che non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autoriz zati e/o non apportino modifiche delle modalità di smal timento degli stessi.
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alla zona territoriale omogenea F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità. Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali e/o nella progettazione di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89 e non sussistendo la carta geologico-tecnica a scala 1:2.000 nelle ulteriori aree non soggette alla data attuale a pianificazione esecutiva e, quindi, da particolareggiare in seguito. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii eventualmente interessati ed alla presenza di strutture tettoniche come meglio specificato nel seguito. Il progetto, inoltre, dovrà essere corredato da idoneo studio geotecnico come previsto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988. Lo studio geologico e lo studio geotecnico dovranno far parte degli elaborati di piano da approvarsi da parte del competente ufficio del Genio civile ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 64/74. Le presenti prescrizioni, pertanto, integrano quelle già formulate dall'ufficio del Genio civile di Catania sul piano in oggetto, con l'ulteriore precisazione che, inoltre, evidenziando lo studio geologico di piano la presenza entro il territorio comunale di faglie alle quali vengono associate condizioni di inedificabilità, occorre sottolineare riguardo a tale argomento che, in considerazione che il territorio del comune di Paternò ricade in un settore del bordo settentrionale della Piana di Catania in cui viene riconosciuta dalla più recente pubblicistica scientifica una forte attività geodinamica, neotettonica che a manifestato segni di attività in epoche anche estremamente recenti e con sensibili indizi del probabile perdurare di detta attività nel presente, in conformità ai criteri di valutazione formulati in tempi recenti dal Servizio geologico nazionale, vengono confermate le aree di inedificabilità a cavallo delle fagli rilevate nel territorio comunale secondo una ampiezza minima non inferiore a 10 m. da ciascun lato dei piani di faglia individuati e/o presunti. La definizione dei limiti di dette aree deve discendere dalla esatta localizzazione della faglia eseguita sulla base di apposito rilievo di dettaglio restituito a scala 1:2.000 ed opportunamente esteso le cui risultanze dovranno essere riportate sulla cartografia di piano di pari scala oltreché su quella a scala 1:10.000. In sede di eventuali ulteriori pianificazioni di dettaglio interessanti aree in cui siano presenti tali strutture tettoniche, inoltre, dovranno essere verificate la natura, la cinematica della faglia e le sue effettive condizioni di pericolosità nonché individuata l'estensione delle aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali significative locali anomalie della risposta di sito a sisma intenso. In relazione a quanto precedentemente illustrato circa l'assetto tettonico dell'area del bordo settentrionale della Piana di Catania, nelle ulteriori fasi di pianificazione di dettaglio interessanti aree oggi non destinate ad urbanizzazione dovrà, inoltre, porsi attenzione alla verifica della esistenza o meno di ulteriori elementi strutturali legati a tettonica fragile nei settori in cui siano osservabili lineamenti morfostrutturali di significativa estensione. Sulla base di tali approfondimenti potranno essere in seguito valutate le eventuali variazioni, anche in estensione ove necessario, delle condizioni di edificabilità delle aree già perimetrate e/o da perimetrare, da attuarsi mediante apposita procedura di variante urbanistica. Tutte le opere di canalizzazione dei servizi a rete, pubbliche o private, che dovessero attraversare strutture tettoniche presunte e/o certe riattivabili (faglie attive e faglie capaci) dovranno prevedere idonee soluzioni tecniche atte a sopportare gli eventuali movimenti e spostamenti previsti. Infine, in relazione alla presenza entro il territorio comunale di diverse opere di captazione di acque destinate al consumo umano, dovranno essere individuate nella cartografia di piano su base anche a scala 1:2.000 le aree di vincolo di cui all'art. 21 della legge n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni secondo i criteri ivi indicati e con l'indicazione delle attività e destinazioni ivi vietate e/o limitate;
Ritenuto altresì condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato salvo le prescrizioni e le precisazioni di cui al presente voto;
Ritenuto per quanto riguarda le istanze a chiarimento di osservazioni (opposizioni già presentate):
-  istanza in data 15 marzo 2002, presentata direttamente all'A.R.T.A. e al Consiglio regionale dell'urbanistica dalla ditta geom. Giuffrida Provvidenza nella qualità di amministratore della Generali Costruzioni s.r.l. con sede in Paternò, si ritiene necessaria una preventiva valutazione della proposta, oggetto del chiarimento, da parte del comune di Paternò, nella considerazione, per altro, che la stessa attiene ad una ipotesi di piano integrato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92. La definitiva determinazione sull'osservazione di cui sopra, resta pertanto subordinata alla preventiva valutazione del consiglio comunale in sede di controdeduzione;
-  istanza della ditta Strano Filippo, pervenuta all'A.R.T.A. con nota comunale prot. n. 7357 del 15 marzo 2002, si ritiene necessaria una determinazione da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzione;
-  istanza ditta Sgrò Barbaro in data 10 maggio 2002, si ritiene necessario un accertamento tecnico comunale e una conseguente determinazione da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzione;
-  istanza ditta Spampinato Mario si ritiene necessario un accertamento tecnico comunale e una conseguente determinazione da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzione;
Ritenuto per quanto riguarda infine eventuali istanze avverso al piano presentate direttamente all'A.R.T.A., che non costituiscono integrazione, chiarimento o specificazione di osservazioni e opposizioni già presentate, che le stesse siano restituite al comune per eventuali valutazioni in sede di controdeduzioni;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Paternò, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 130 del 20 settembre 1999 e successiva delibera commissariale n. 3 del 12 gennaio 2000, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 6 del 7 febbraio 2002 e con le prescrizioni e precisazioni di cui al presente parere.";
Vista la nota prot. n. 46265 del 30 luglio 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 638 del 6 giugno 2002, ha chiesto al comune di Paternò di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Viste le delibere n. 90 del 29 agosto 2002, n. 91 del 30 agosto 2002 e n. 132 del 19 novembre 2002, con le quali il consiglio comunale del comune di Paternò ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 19 del 23 gennaio 2003, con la quale il servizio 3/DRU, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere n. 2 del 16 gennaio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con nota n. 46265 del 30 luglio 2002 è stato trasmesso al comune di Paternò ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 71/78, il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 638 del 6 giugno 2002, condiviso integralmente da questo dipartimento, con il quale il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio era stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e precisazioni che, per memoria, succintamente di seguito si riportano:
-  la zona A è individuata come da perimetrazione segnata in apposita planimetria; per le modalità d'intervento in centro storico si richiama la circolare assessoriale n. 3/2000, subordinando comunque gli interventi al preventivo nulla osta della Soprintendenza;
-  gli interventi edilizi sul patrimonio costituito dalle emergenze architettoniche e ambientali sparse nel territorio, da considerare zone A, vanno subordinate al preventivo nulla osta Soprintendenza;
-  la localizzazione di una zona destinata a campeggio all'interno della collina storica non è ammissibile e pertanto si prescrive per la zona interessata la destinazione di ZET analogamente alle zone limitrofe;
-  le previsioni di viabilità interessanti la zona "Le Salinelle" e la zona agricola di tutela ambientale vanno attentamente verificate in sede di progettazione esecutiva al fine di realizzare migliori condizioni di inserimento ambientale;
-  sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia.
Inoltre, nello stesso voto il Consiglio regionale dell'urbanistica richiedeva che su alcune osservazioni/opposizioni fuori termine o presentate direttamente all'A.R.T.A. era necessario che il consiglio comunale si determinasse in sede di controdeduzioni.
Con nota prot. n. 27017 del 9 ottobre 2002 e successiva n. 35059 del 13 dicembre 2002 il comune di Paternò ha fatto pervenire le deliberazioni n. 90 del 29 agosto 2002 e n. 132 del 19 novembre 2002, e via fax in data 15 novembre 2003, la delibera n. 91 del 30 agosto 2002, con le quali il consiglio comunale ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 638/2002.
Secondo quanto si rileva dal deliberato di cui all'atto di consiglio comunale n. 90 il consiglio, nel controdedurre al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha introdotto alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio, approvando nel particolare:
-  un max emendamento (all. 1) riguardante segnatamente:
-  le modalità di intervento nell'ambito della zona A (centro storico);
-  la modifica degli artt. 28, 30 ter, 34, 35, 37.2 commi A e B delle norme tecniche di attuazione, e l'art. 40bis sulla eliminazione della zona C.2 che viene interamente cassato;
-  l'emendamento B relativo alla riperimetrazione del centro storico zona A;
-  l'osservazione presentata direttamente all'A.R.T.A. dalla Provincia regionale sulla variante alla S.P. 138;
-  l'osservazione presentata direttamente all'A.R.T.A. dalla ERG Petroli per l'impianto stradale di distribuzione carburanti.
Nella stessa delibera n. 90 viene infine respinta l'osservazione che era stata proposta da abitanti di via Merano.
Con successiva delibera n. 91/2002 il consiglio ha controdedotto al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica accogliendo le osservazioni della ditta Sgrò Barbaro e della ditta Strano Filippo; inoltre, relativamente alle precisazioni richieste dal Consiglio regionale dell'urbanistica su talune osservazioni, il consiglio precisa che sono da intendersi accolte l'osservazione n. 34 e l'osservazione n. 101; in ultimo viene approvato l'emendamento di modifica di porzione del territorio a destinazione di zona ZE2.
Con delibera di consiglio comunale n. 132/2002 è stato controdedotto, infine, alle osservazioni pervenute fuori termine relative alle ditte Spampinato Mario, ritenuta meritevole di accoglimento, e ditta Giuffrida Provvidenza (Generali Costruzioni) non accolta.
Quanto sopra premesso, si è dell'avviso che possano essere condivisibili le controdeduzioni fornite dal consiglio comunale per:
-  le osservazioni riportate nella delibera n. 90/92 riferite alla variante S.P. 138, per l'impianto distribuzione carburanti e quella relativa all'istanza di abitanti di via Merano, nonché l'emendamento sulla eliminazione della zona C2 e riclassificazione dell'area interessata a zona agricola, giusta osservazione n. 198 recepita in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta della proposta di parere dell'ufficio n. 6/2002;
-  le osservazioni della ditta Sgrò Barbaro e della ditta Strano Filippo e le precisazioni sulle osservazioni n. 34 e n. 101 (delibera consiglio comunale n. 91/2002);
-  le osservazioni della ditta Spampinato Mario e della ditta Giuffrida Provvidenza (delibera consiglio comunale n. 132/2002).
Di contro non sono da ritenersi condivisibili le controdeduzioni del consiglio comunale relative a:
-  emendamento sulla modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale non aventi attinenza con la richiesta di controdeduzioni da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, né la proposta riperimetrazione del centro storico di cui all'emendamento B in quanto non motivata (delibera consiglio comunale n. 90/2002), per cui viene confermata la delimitazione effettuata dal Consiglio regionale dell'urbanistica e parte integrante del voto n. 638/2002;
-  emendamento sulla modifica di parte del territorio a zona ZE2 (delibera consiglio comunale n. 91/2002) poiché esula dalle prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Vengono riconfermate, per il resto, le determinazioni sulle osservazioni e opposizioni al piano contenute nella proposta d'ufficio n. 6/2002, condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché le prescrizioni e precisazioni di cui al medesimo voto n. 638/2002.
Si rappresenta, infine, che il piano regolatore generale non risulta adeguato alla programmazione commerciale ai sensi della normativa vigente essendo ancora in corso di definizione il piano commerciale come da comunicazione del comune nella richiamata nota n. 35059/02.
Si reputa opportuno, comunque, evidenziare che relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in argomento detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee che, sinteticamente, sono state riportate in una tabella riassuntiva con la corrispondente normativa di riferimento ed allegata alla presente.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio sulle controdeduzioni del comune di Paternò sul voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 638 del 6 giugno 2002 relativo al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 86 del 13 febbraio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto precede si esprime parere che si possa procedere all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Paternò, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 130 del 20 settembre 1999 e successiva delibera commissariale n. 3 del 12 gennaio 2000, con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 638 del 6 giugno 2002, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n. 2 del 16 gennaio 2003 a seguito delle controdeduzioni comunali di cui alle deliberazioni consiliari n. 90 del 29 agosto 2002, n. 91 del 30 agosto 2002 e n. 132 del 19 novembre 2002.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 13854 del 3 marzo 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 638 del 6 giugno 2002 e n. 86 del 13 febbraio 2003;
Vista la nota prot. 2697 dell'11 aprile 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 25983 del 16 aprile 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 638 del 6 giugno 2002 e n. 86 del 13 febbraio 2003 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 2697 dell'11 aprile 2003 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 638 del 6 giugno 2002 e n. 86 del 13 febbraio 2003, nonché con le prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Catania sopra citate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Paternò, adottato con delibere commissariali n. 130 del 20 settembre 1999 e n. 3 del 12 gennaio 2000.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 638 del 6 giugno 2002 e n. 86 del 13 febbraio 2003.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 6 del 7 febbraio 2002 resa dal servizio 4/D.R.U.;
2)  voto n. 638 del 6 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 2 del 16 gennaio 2003 resa dal servizio 4/D.R.U.;
4)  voto n. 86 del 13/02/2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera di consiglio di amministrazione n. 130 del 20 settembre 1999;
6)  delibera di consiglio di amministrazione n. 3 del 12 gennaio 2001;
7)  delibera di consiglio comunale n. 90 del 29 agosto 2002;
8)  delibera di consiglio comunale n. 91 del 30 agosto 2002;
9)  delibera di consiglio comunale n. 132 del 19 novem bre 2002;
10)  nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 2697 dell'11 aprile 2003;
Elaborati del piano regolatore generale
11)  relazione;
12)  norme tecniche di attuazione;
13)  regolamento edilizio formato da n. 88 articoli;
14)  tav.  AO  -  schema regionale - scala 1:100.000; 
15)  tav.  1  -  inquadramento territoriale - scala 1:50.000; 
16)  tav.  2  -  schema infrastrutturale - scala 1:25.000; 
17)  tav.  3a  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
18)  tav.  3b  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
19)  tav.  3c  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
20)  tav.  3d  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
21)  tav.  3e  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
22)  tav.  3f  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
23)  tav.  3g  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
24)  tav.  3h  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
25)  tav.  3i  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
26)  tav.  31  -  stato di fatto e vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
27)  tav.  4  -  caratteri fisici del territorio - scala 1:25.000; 
28)  tav.  5  -  caratteri fisici del territorio urbanizzato - scala 1:4.000; 
29)  tav.  6a  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
30)  tav.  6b  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
31)  tav.  6c  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
32)  tav.  6  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
33)  tav.  6e  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
34)  tav.  6f  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
35)  tav.  6g  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
36)  tav.  6h  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
37)  tav.  6i  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
38)  tav.  61  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
39)  tav.  6m  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
40)  tav.  6n  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
41)  tav.  60  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto - scala 1:2.000; 
42)  tav.  6p  -  destinazione d'uso ambito urbano. Stato di fatto frazione Sferro - scala 1:2.000; 
43)  tav.  7a  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
44)  tav.  7b  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
45)  tav.  7c  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
46)  tav.  7d  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
47)  tav.  7e  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
48)  tav.  7f  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
49)  tav.  7g  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
50)  tav.  7h  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
51)  tav.  7i  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
52)  tav.  71  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
53)  tav.  8.1  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
54)  tav.  8.2  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
55)  tav.  8.3  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
56)  tav.  8.4  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
57)  tav.  8.5  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
58)  tav.  8.6  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
59)  tav.  8.7  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
60)  tav.  8.8  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
61)  tav.  8.9  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
62)  tav.  8.10  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
63)  tav.  8.11  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
64)  tav.  8.12  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
65)  tav.  8.13  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
66)  tav.  8.14  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale zona estensiva ZC2 - scala 1:2.000; 
67)  tav.  8.15  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale frazione Sferro - scala 1:2.000; 
68)  tav.  9  -  modalità degli interventi progettuali: piano regolatore generale centro urbano - scala 1:1.000; 
69)  tav.  10  -  planivolumetria di progetto del centro urbano - scala 1:1.000; 
70) all. A  -  schede norma sulle aree progetto all'interno del centro urbano; 

Prescrizioni esecutive adottate con delibera n. 130/99
71)  aree d'intervento a prescrizione esecutiva;
72)  relazione e relazione finanziaria zona Stazione;
73)  progetti speciali - schede urbanistiche;
74)  tav.  compartimentazione - nuova Stazione - zona Ardizzone - scala 1:1.000;
75)  tav.  planivolumetrico nuova Stazione - zona Ardizzone - corso Italia - corso del Popolo - scala 1:1.000;
76)  tav.  reti tecnologiche - nuova Stazione - zona Ardizzone - corso Italia - corso del Popolo - scala 1:1.000;
77)  tav.  Profilo 1-1 - nuova Stazione - zona Ardizzone - scala 1:200;
78)  tav.  profilo 2-2 - nuova Stazione - zona Ardizzone - corso Italia - scala 1:200;
79)  tav.  sezioni stradali tipo - nuova Stazione - zona Ardizzone - corso Italia - corso del Popolo - scala 1:200;
80)  schede norma sulle aree progetto all'interno del centro urbano - relazione finanziaria e piano esproprio;
81)  relazione - zona d'espansione C1;
82)  relazione piano particellare di esproprio;
83)  tav. ZC1  -  sezioni stradali - scala 1:100; 
84)  tav. ZC1  -  profili - scala 1:200 - 1:1.000; 
85)  tav. ZC1  -  destinazioni d'uso e compartimentazio ni - scala 1:2.000; 
86)  tav. ZC1  -  planimetria su catastale - scala 1:2.000; 
87)  tav. ZC1  -  planivolumetrico - scala 1:2.000; 
88)  tav. ZC1  -  opere di urbanizzazione primaria - reti tecnologiche - scala 1:2.000; 
89)  tav. ZC1  - opere di urbanizzazione primaria - reti tecnologiche - scala 1:2.000; 

90)  relazione prescrizioni esecutive corso del Popolo, corso Italia, nuova Stazione, zona Ardizzone;
91)  tav. planivolumetrico nuova Stazione, zona Ardizzone, corso Italia, corso del Popolo - scala 1:2.000;
92)  tav. reti tecnologiche nuova Stazione, zona Ardizzone, corso Italia, corso del Popolo - scala 1:2.000;
93)  tav. destinazione d'uso e compartimentazione zona Scala Vecchia, Palazzolo - scala 1:2.000;
94)  tav. planimetria su catastale - zona Scala Vecchia - Palazzolo - scala 1:2.000;
95)  tav. planivolumetrico - zona Scala Vecchia - Palazzolo - scala 1:2.000;
96)  tav. opere di urbanizzazione primaria - reti tecnologiche - zona Scala Vecchia - Palazzolo - scala 1:2.000;
Elaborati integrativi di cui alla delibera n. 3/2000 - Revisione ottobre 1999
97)  relazione;
98)  norme tecniche di attuazione;
99)  tav. 7c  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
100)  tav. 7d  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
101)  tav. 7e  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito territoriale - scala 1:10.000; 
102)  tav. 8.1  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
103)  tav. 8.2  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
104)  tav. 8.3  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
105)  tav. 8.4  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
106)  tav. 8.5  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
107)  tav. 8.6  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
108)  tav. 8.7  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
109)  tav. 8.8  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
110)  tav. 8.9  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
111)  tav. 8.10  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
112)  tav. 8.11  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
113)  tav. 8.12  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
114)  tav.  8.13  -  disciplina d'uso del suolo: piano regolatore generale ambito urbano - scala 1:2.000; 
115)  tav. 9  -  modalità degli interventi progettuali: piano regolatore generale centro urbano - scala 1:1000; 
116) all. A  -  Schede norma sulle aree progetto all'interno del centro urbano; 

Studio geologico
117)  relazione geologica;
118) relazione sulla verifica di compatibilità delle scelte urbanistiche generali e particolareggiate in relazione alle caratteristiche geologiche;
119)  tav. A1.01  -  carta geologica - quadrante A - scala 1:10.000; 
120)  tav. A2.02  -  carta geologica - quadrante B - scala 1:10.000; 
121)  tav. A3.03  -  carta geologica - quadrante C - scala 1:10.000; 
122)  tav. A4.04  -  carta geologica - quadrante D - scala 1:10.000; 
123)  tav. A5.05  -  carta geologica - quadrante E - scala 1:10.000; 
124)  tav. A6.06  -  carta geologica - quadrante F - scala 1:10.000; 
125)  tav. A7.07  -  carta geologica - quadrante G - scala 1:10.000; 
126)  tav. A8.08  -  carta geologica - quadrante H - scala 1:10.000; 
127)  tav. A9.09  -  carta geologica - quadrante I - scala 1:10.000; 
128)  tav. B1.11  -  carta idrogeologica - quadrante A - scala 1:10.000; 
129)  tav. B2.12  -  carta idrogeologica - quadrante B - scala 1:10.000; 
130)  tav. B3.13  -  carta idrogeologica - quadrante C - scala 1:10.000; 
131)  tav. B4.14  -  carta idrogeologica - quadrante D - scala 1:10.000; 
132)  tav. B5.15  -  carta idrogeologica - quadrante E - scala 1:10.000; 
133)  tav. B6.16  -  carta idrogeologica - quadrante F - scala 1:10.000; 
134)  tav. B7.17  -  carta idrogeologica - quadrante G - scala 1:10.000; 
135)  tav. B8.18  -  carta idrogeologica - quadrante H - scala 1:10.000; 
136)  tav. B9. 19  -  carta idrogeologica - quadrante I - scala 1:10.000; 
137)  tav. C1.20  -  carta geomorfologica - quadrante A - scala 1:10.000; 
138)  tav. C2.21  -  carta geomorfologica - quadrante B - scala 1:10.000; 
139)  tav. C3.22  -  carta geomorfologica - quadrante C - scala 1:10.000; 
140)  tav. C4.23  -  carta geomorfologica - quadrante D - scala 1:10.000; 
141)  tav. C5.24  -  carta geomorfologica - quadrante E - scala 1:10.000; 
142)  tav. C6.25  -  carta geomorfologica - quadrante F - scala 1:10.000; 
143)  tav. C7.26  -  carta geomorfologica - quadrante G - scala 1:10.000; 
144)  tav. C8.27  -  carta geomorfologica - quadrante H - scala 1:10.000; 
145)  tav. C9.28  -  carta geomorfologica - quadrante I - scala 1:10.000; 
146)  tav. D1.29  -  carta tettonico-strutturale - quadrante A - scala 1:10.000; 
147)  tav. D2.30  -  carta tettonico - strutturale - quadrante B - scala 1:10.000; 
148)  tav. E1.31  -  carta della suscettività - quadrante A - scala 1:10000; 
149)  tav. E2.32  -  carta della suscettività - quadrante B - scala 1:10000; 
150)  tav. E3.33  -  carta della suscettività - quadrante C - scala 1:10000; 
151)  tav. E4.34  -  carta della suscettività - quadrante D - scala 1:10000; 
152)  tav. E5.35  -  carta della suscettività - quadrante E - scala 1:10000; 
153)  tav. E6.36  -  carta della suscettività - quadrante F - scala 1:10000; 
154)  tav. E7.37  -  carta della suscettività - quadrante G - scala 1:10000; 
155)  tav. E8.38  -  carta della suscettività - quadrante H - scala 1:10000; 
156)  tav. E9.39  -  carta della suscettività - quadrante I - scala 1:10000; 
157)  tav.  E10.40  -  carta della suscettività - Centro urbano - scala 1:10000; 

A supporto delle prescrizioni esecutive
158)  indagini e prove di laboratorio;
159)  relazione geologico-tecnica - stazione F. C.E. zona Ardizzone;
160)  relazione geologico-tecnica - piano di zona P.E.E.P. comparti V, VI, VII, VIII;
161)  relazione geologico - tecnica - centro urbano;
162)  Sismicità dell'area;
163)  Verifica delle scelte urbanistiche piano di zona P.E.E.P. - comparti V, VI, VII, VIII;
164)  tav. A1  -  carta geolitologica progetto speciale stazione F. C.E. - scala 1:2.000; 
165)  tav. A2  -  carta litotecnica progetto speciale stazione F. C.E. - scala 1:2.000; 
166)  tav. B1  -  carta geolitologica sulle aree d'interesse progettuale nel centro urbano - scala 1:2.000; 
167)  tav. B2  -  carta litotecnica sulle aree d'interesse progettuale nel centro urbano scala 1:2000; 
168)  tav. C1a  -  carta geolitologica - piano particolareggiato - ZC1 - scala 1:2.000; 
169)  tav.  C1b  -  carta geolitologica - piano particolareggiato - ZC1 - scala 1:2.000; 
170)  tav. C2a  -  carta litotecnica - piano particolareggiato - ZC1 - scala 1:2.000; 
171)  tav. C2b  -  carta litotecnica - piano particolareggiato - ZC1 - scala 1:2.000; 
172)  tav. C3  -  carta delle suscettività - piano particolareggiato - ZC1 - scala 1:4.000; 
173)  tav. D1  -  carta microzonazione sismica - carta delle frequenze - scala 1:5.000; 
174)  tav. D2  -  carta microzonazione - scala 1:5.000; 
175)  tav. D3  -  carta geolitologica di base sismica - centro urbano - scala 1:5.000; 

Studio agricolo-forestale
176)  relazione sullo studio agricolo-forestale ex art. 1 legge regionale n. 15/91;
177)  tav. 1  -  carta stratificazione del territorio in unità omogenee - "Le unità di Paesaggio" - scala 1:25.000; 
178)  tav.  1A  -  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee "Le unità di Paesaggio" - scala 1:25.000; 
179)  tav. 2  -  carta morfologica - scala 1:10.000; 
180)  tav. 3  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo - scala 1:10.000; 
181)  tav. 4  -  carta delle infrastrutture a servizio del l'agricoltura - scala 1:10.000; 

182)  relazione adeguamento legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996;
183)  tav. stralcio A - vegetazione ed uso del suolo - adeguamento legge regionale n. 16/96 - scala 1:10.000;
184)  tav. stralcio B - vegetazione ed uso del suolo - adeguamento legge regionale n. 16/96 - scala 1:10.000.

Art.  4

Il comune di Paternò dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  SCIMEMI 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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