REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GIUGNO 2003 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montelepre.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 12803 del 29 dicembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 64673 del 29 dicembre 2000, con il quale il comune di Montelepre ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4090 del 9 aprile 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 20474 del 9 aprile 2001, con il quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con la nota assessoriale prot. n. 12550 del 7 marzo 2001;
Vista la delibera n. 23 dell'11 giugno 1999, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Montelepre;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 23 dell'11 giugno 1999;
Vista la certificazione del sindaco del 9 aprile 2001 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 125 osservazioni e/o opposizioni nel termine di legge e n. 14 fuori termine, delle quali n. 3 ritenute fuori termine massimo;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato ed indicate nell'elenco allegato alla sopracitata certificazione;
Visti gli elaborati riguardanti la visualizzazione delle osservazioni/opposizioni, nonché la relazione redatta dai progettisti sulle stesse;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato;
Viste le delibere n. 3 del 20 gennaio 2000, n. 5 dell'8 febbraio 2000, n. 6 del 15 febbraio 2000, n. 24 del 25 maggio 2000, n. 29 del 2 giugno 2000, n. 30 del 7 giugno 2000, n. 31 del 9 giugno 2000, n. 38 del 23 giugno 2000, n. 39 del 24 giugno 2000, n. 40 del 27 giugno 2000, n. 41 del 4 luglio 2000, n. 42 del 6 luglio 2000, n. 43 del 13 luglio 2000, n. 44 del 18 luglio 2000 e n. 50 del 10 agosto 2000, con le quali il consiglio comunale del comune di Montelepre ha assunto, ai sensi del V comma, dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le controdeduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Visto il parere, n. 1594 del 17 gennaio 1996, n. 14667 del 4 giugno 1996, reso con prescrizioni dalla sezione 1ª, gruppo geologi dell'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 553 del 30 novembre 2001, con la quale il gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere di pari estremi, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
LO STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Ai sensi della legge regionale n. 15/91, il piano è stato oggetto di studio agricolo forestale, preventivo all'adozione, redatto dal dott. Calogero Todaro. Lo stesso è stato integrato a seguito di apposita richiesta dell'amministrazione, con due elaborati scala 1:10.000 denominati "tavola suppletiva, carta delle aree boscate e carta dell'uso del suolo". Pertanto, anche se lo stesso studio è stato integrato da una ulteriore verifica delle aree boscate, non risulta adeguato né alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, né alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, né tantomeno alla direttiva dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (macchia mediterranea).
In merito alla legge regionale n. 16/96, su richiesta del commissario ad acta per l'adozione del piano regolatore generale, nonché del commissario straordinario al comune, è stata effettuata una verifica dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste avente per oggetto "aree boschive ai sensi della legge regionale n. 16/96", nota prot. n. 10891, pos. III - 1 dell'8 giugno 1999, dalla quale si evince che hanno caratteristiche di bosco, così come stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 16/96, ed individuati nella tav. n. 10, scala 1:10.000, i complessi boscati di monte Calcarame (B4) e cozzo Ranichelli (B7). Dalla stessa nota si rileva inoltre che in località monte d'Oro esiste una formazione artificiale che per dimensioni potrebbe rientrare tra quelle previste dall'art. 4 della stessa legge n. 16/96.
Risulta comunque pertanto evidente che lo stesso studio dovrà in ogni caso essere adeguato a quanto specificato nella legge regionale n. 13/99, così come modificata dall'art. 89, comma 8°, della legge regionale n. 6/2001, ed alle direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Sullo studio redatto dal dott. Giuseppe La Bua, si è pronunciato il Genio civile, che nel merito allo stesso si è espresso con il parere reso il 28 marzo 1997, su istanze dell'amministrazione del 9 gennaio 1996 e 4 giugno 1996. Come tale lo stesso studio si ritiene adeguato a quanto disposto da questo Assessorato, con direttiva n. 2222/95.
Il parere reso dall'ufficio è favorevole, ma a condizione che vengano osservate le indicazioni del professionista e le prescrizioni particolari che lo stesso ufficio detta in relazione alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali.
Dette prescrizioni sono riportate per esteso nel parere d'ufficio del Genio civile a cui si rimanda unitamente agli stessi elaborati, costituenti lo studio specifico.
Particolare rilievo riveste il punto n. 3 per il quale "resta preclusa la edificabilità in corrispondenza delle linee tettoniche, per una fascia di larghezza complessiva non inferiore a mt. 80,00", non riportata negli elaborati di piano, che interessa aree edificate e di espansione.
Per una più approfondita verifica dello stesso si rimanda alle specifiche professionalità presenti all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica.
EDILIZIA COMMERCIALE (legge regionale n. 28/99) - D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto, in quanto adottato nel 1999, non può risultare adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale.
Ciò nonostante il progetto di piano assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge, nel rispetto dei parametri dettati dall'art. 15 delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto il piano prevede un'area con specifica destinazione per attività commerciali indicata nella tav. C2.2 di zonizzazione, indicata con il simbolo D1, nonché la previsione nelle norme di attuazione, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di tali attività con la residenza (zone territoriali omogenee B, C).
Zona territoriale omogenea A1, norme di attuazione artt. 22-42, regolamento edilizio art. 40 - Sono ammesse solo le destinazioni residenziali.
Zona territoriale omogenea A2, norme di attuazione artt. 22-43, regolamento edilizio artt. 40; zona territoriale omogenea B1, norme di attuazione artt. 22-45, regolamento edilizio art. 40 - ... vanno agevolate le attività inerenti il commercio...
Zona territoriale omogenea B2, norme di attuazione artt. 22-46, regolamento edilizio art. 40; zona territoriale omogenea B3, norme di attuazione art. 22-47, regolamento edilizio art. 40 - La destinazione residenziale, ... si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento secondo quanto previsto dal piano per l'urbanistica commerciale) ... a) le attività commerciali devono avere una superficie di vendita inferiore a mq. 200...
Zona territoriale omogenea C1, norme di attuazione artt. 22-49, regolamento edilizio artt. 40; zona territoriale omogenea C2, norme di attuazione artt. 22-50, regolamento edilizio artt. 40; zona territoriale omogenea C3, norme di attuazione artt. 22-51, regolamento edilizio artt. 40; zona territoriale omogenea C4, norme di attuazione artt. 22-52, regolamento edilizio art. 40; zona territoriale omogenea C5, norme di attuazione art. 22-53, regolamento edilizio artt. 40 - La destinazione residenziale, ... si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento secondo quanto previsto dal piano per l'urbanistica commerciale) ... a) le attività commerciali devono avere una superficie di vendita inferiore a mq. 200...
Zona territoriale omogenea D1, norme di attuazione art. 56 - In queste aree sono previste attività per edifici a carattere commerciale.
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Il piano è stato dimensionato prevedendo al 2014 un incremento di popolazione residente pari a 1.500 unità, con un totale di 7.500 abitanti ed un incremento percentuale di circa il 23% così ripartiti:

Zona territoriale omogenea      Abitanti 
    100 
B1      1.869 
B2      2.425 
B3      599 
C1      356 
C2      457 
C3      1.102 
C4      599 
Totale      7.507 


Sono state inoltre previste zone C5 di edilizia stagionale, che in generale riconfermano le precedenti previsioni, con una capacità insediativa totale di 1.500 abitanti circa, e CS di edilizia ricettiva per un totale di mq. 925.601, così ripartiti:

Zona territoriale omogenea      Abitanti Superficie mq. 
C5      1.500 894.219 
CS      - 31.382 

Detta previsione di espansione residenziale si basa sul presupposto che per ciascuna parte della città è stata stimata l'incidenza percentuale dovuta alla perdita di superficie residenziale per le caratteristiche morfologiche del territorio, con un sotto utilizzo del volume residenziale teorico, nonché di un'aliquota pari a quella rilevata nell'ultimo censimento, da destinare a vani servizio o vani da adibire ad altro uso e che possono essere messi in relazione con il minimo da garantire di 1 vano/abitante. Tale incidenza che nel censimento del 1991 viene valutata nel 22,7%, viene elevata al 25%, nella previsione del piano in trattazione, venendo così ad avere in totale la capacità insediativa di 11.785 vani complessivi occupati e non, contro i 7.507 vani previsti per i 7.500 abitanti così suddivisi:

Zona      Abitanti Vani Totale 
territoriale omogenea      al 2014 occupati e non (%) 
A e B1      1.969 3.086 26,20 
B2 e B3      3.024 5.332 45,25 
    2.514 3.367 28,55 

Dalle verifiche effettuate da questo gruppo, si rileva che l'incremento del fabbisogno abitativo previsto nel prossimo ventennio, di 1.500 unità, è da considerare attendibile, visto il movimento naturale e migratorio che interessa il paese:

  Popolazione Indice Stanze Movimento Movimento 
  1991 occupazione non naturale migratorio 
              occupate 91/95 (*) 91/95 (*) 
  5.733 1-4-2000 1-8-2000 8-2-2000 13-9-2000 


(*)  (medio annuo x 1.000 ab.).
e di conseguenza la previsione di realizzare 1.500 vani, nella considerazione che l'indice di affollamento di 1 ab./vano (il censimento 1991, aveva rilevato un indice di 0.91 ab./vano), si ritiene soddisfacente. Di contro non si ritengono accettabili le considerazioni fatte sui vani liberi od adibiti ad altro uso, nonché alla compensazione delle aree edificabili, dovuta all'orografia del terreno, che hanno portato a prevedere nel nuovo piano, un incremento della cubatura totale pari al 25%. Detta previsione di progetto scaturisce da una considerazione da ritenere errata, in quanto il dato del censimento, attendibile quale "mero rilevamento" alla data dello stesso, non può chiaramente incidere su una pianificazione che tiene già conto, vedi impegno di mc./ab. 100, anche degli immobili ad uso non residenziale, ma compatibili con la residenza.
Si ritiene pertanto che detto incremento costituisca un eccessivo e immotivato impegno di un territorio, le cui caratteristiche orografiche porterebbero ad un elevato impegno finanziario per urbanizzazioni primarie, sulla base tra l'altro delle valutazioni restrittive espresse dal Genio civile con il parere sopra richiamato.
Previsioni del piano

Z.T.O.      Abitanti Superficie It Cubatura If Scheda 
          mq.     mc.     IPCA 
    100 3.884     96940 
B1      1.869 61.722 5 308.610 5  
B2      2.425 106.285 3,97 422.695 5  
B3      599 52.332 2,11 110.473 2,50  
C1      356 33.797 1,945 65.735 2,50  
C2      457 47.320 1,595 75.475 2,00  
C3      1.102 361.665 0,375 135.624 0,40  
C4      599 36.530 1,640 59.909 2,50  
Totale      7507 703.535     1.178.521 


Risultano infine eccessive le previsioni di zone C5, destinate ad edilizia stagionale, la cui incidenza sul territorio appare eccessiva, in base alla mancata attuazione del precedente strumento urbanistico attuativo ed in mancanza di uno studio specifico di settore e di una qualsivoglia verifica sulla parcellizzazione della proprietà fondiaria.
Detta zonizzazione prevede l'impegno di circa 90 ettari del territorio, definiti già utilizzati per la villeggiatura, che sulla base dell'indice di edificabilità fondiaria previsto, mc./mq. 0,20, consentirebbe un ingiustificato carico edilizio pari a mc. 180.000 circa, non rispondente di fatto a qualsivoglia esigenza effettiva, essendo dette aree, previste nel vigente strumento, scarsamente attuate. In merito, le norme di attuazione del piano prevedono tra l'altro l'attuazione a mezzo di piani di lottizzazione, per i quali viene prescritto soltanto il lotto minimo di mq. 1.000 ma non l'estensione minima, con la conseguente possibilità di intervenire di fatto per mezzo di lottizzazioni di estensione pari al lotto minimo.
Il piano prevede tre zone territoriali omogenee D, destinate ad attività commerciali, artigianali e industriali, per le quali si prevede di impegnare una superficie di circa mq. 55.000, così ripartita:

Zona territoriale omogenea      Superficie mq. 
D1 commerciali      16.086 
D2 per l'artigianato di servizio      11.705 
D3 artigianali      27.367 


Detta previsione, ritenuta sopra dimensionata in assenza di una apposita verifica del reale fabbisogno sia attuale che futuro, viene comunque ritenuta assentibile, in quanto scaturisce dalla volontà dell'amministrazione.
I SERVIZI ESISTENTI
Dall'analisi fatta scaturisce che per la copertura del fabbisogno di attrezzature minime di legge, per i 7.500 abitanti residenti ed insediabili nel ventennio, vengono previsti in totale mq./ab. 21,26 contro i mq./ab. 12,00 minimi di legge. A questi sono da sommare le ulteriori superfici esistenti e previste, per la realizzazione di attrezzature di interesse generale di livello sopra comunale e non, che vengono ad impegnare notevolmente il territorio senza uno studio specifico sui fabbisogni reali e sulla eventuale incidenza della pianificazione a scala territoriale (vedi scuole, sport, parchi, etc.).
Standard

Tipo      Progetto Abitanti Minimi 
      superficie mq.     standard 
Istruzione      30.048 7.500 30.000 
Interesse comune      19.885     15.000 
Verde pubblico      88.566     26.250 
Parcheggi      20.976     18.750 


IL PIANO E LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE - ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Le zone residenziali
Zona A
Nel progetto di piano regolatore generale sono state individuate due zone di centro storico. La zona A1, che interessa una parte del centro abitato all'interno del quale esistono un tessuto urbano ed edifici che rivestono carattere storico artistico, normata dall'art. 42 delle norme di attuazione, e una zona A2, impropria che individua soltanto edifici e complessi di interesse storico monumentale e normata dall'art. 43 delle norme di attuazione.
Detta previsione risulta però non coincidente con quella censita e riportata nelle schede dell'Inventario patrimonio culturale europeo del Consiglio d'europa, sopra richiamate, escludendo di fatto quasi per intero il tessuto urbano esistente posto a valle del nucleo storico più antico.
Zone B
Il piano prevede la suddivisione della zona B in sotto zone classificate B1, B2 e B3.
Le sottozone B1 comprendono le parti del territorio totalmente urbanizzate ed edificate, definite sature, in difformità anche al censimento IPCE sopracitato e come tali da ridefinire, nei limiti individuati da questo gruppo sull'elaborato tav. C.4, per le parti coincidenti con quelle perimetrate con il censimento IPCE sopra richiamato.
Le sottozone B2 comprendono le aree del territorio di recente edificazione e dotate di infrastrutture ed urbanizzate.
Le sottozone B3 comprendono le aree del territorio di completamento.
Zone C
Con tale classificazione vengono individuate le aree destinate a nuovi insediamenti abitativi, siano essi di espansione dell'abitato che a carattere stagionale e ricettivo, nonché quelli esistenti che non hanno le caratteristiche di zone B.
In base alle diverse caratteristiche di edificazione, sono state individuate le sottozone C1, C2, C3, C4, C5 e CS.
Nelle sottozone C1 di espansione e completamento, è consentita l'edificazione previa l'approvazione di piani particolareggiati o di lottizzazione.
Non viene però specificata la superficie minima di intervento del piano esecutivo, nè tantomeno viene indicato il lotto minimo edificabile.
Nelle sottozone C2 di espansione è consentita l'edificazione nei termini di cui all'art. 50 delle norme di attuazione. Nello stesso non è prevista l'attuazione per piani particolareggiati o di lottizzazione e, quindi, in assenza di tale indicazione, unitamente all'assenza di una qualsivoglia superficie minima di intervento, appare sottintesa la possibilità di edificare per singola concessione senza, tra l'altro, la specifica prescrizione del lotto minimo edificabile.
Nelle sottozone C3, zone residenziali di espansione a bassa densità, l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 51 delle norme di attuazione. Nello stesso non è prevista l'attuazione per piani particolareggiati o di lottizzazione e, quindi, in assenza di tale indicazione, unitamente all'assenza di una qualsivoglia superficie minima di intervento, appare sottintesa la possibilità di edificare per singola concessione senza, tra l'altro, la specifica prescrizione del lotto minimo edificabile.
Nelle sottozone C4, aree per l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 52 delle norme di attuazione. Nello stesso non è prevista l'attuazione per piani particolareggiati o di lottizzazione e, quindi, in assenza di tale indicazione, unitamente all'assenza di una qualsivoglia superficie minima di intervento, appare sottintesa la possibilità di edificare per singola concessione senza, tra l'altro, la specifica prescrizione del lotto minimo edificabile.
Nelle sottozone C5, aree per la residenza stagionale, l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 53 delle norme di attuazione. Nello stesso non è prevista l'attuazione per piani particolareggiati o di lottizzazione e, quindi, in assenza di tale indicazione, unitamente all'assenza di una qualsivoglia superficie minima di intervento, appare sottintesa la possibilità di edificare per singola concessione, essendo espressamente prevista il lotto minimo edificabile.
Nelle sottozone CS, aree per attività turistico alberghiere, l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 54 delle norme di attuazione. E' previsto l'intervento per piani di lottizzazione, redatti in ambito chiuso, da estendere all'intera superficie, i cui limiti non vengono specificati. Nello stesso viene stabilita la tipologia di intervento, edifici isolati e a schiera, e le proporzioni tra le due tipologie, mentre non viene specificato il lotto minimo edificabile.
In merito alle norme delle zone C, sebbene risultano prescrittive quelle sopra evidenziate e previste nell'apposito elaborato, si è rilevata una discrasia tra le stesse e quelle dell'elaborato "tav. C5, tabella dei tipi edilizi" nel quale viene previsto lper piani esecutivi.
LE ZONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Zone D
Il piano individua tre zone territoriali omogenee D, tutte in aree limitrofe all'abitato, dove dovranno essere localizzate le attività produttive commerciali, industriali ed artigianali.
In base alle diverse caratteristiche di edificazione, sono state individuate le sottozone D1, D2 e D3.
Nelle sottozone D1, aree per attività commerciali, l'edi ficazione è consentita nei termini di cui all'art. 56 delle norme di attuazione. E' previsto l'intervento per piani di lottizzazione la cui estensione minima non dovrà essere inferiore a mq. 5.000, con lotto minimo edificabile di mq. 600.
Nelle sottozone D2, aree per attività artigianali di servizio alla residenza, non nocive ne moleste, l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 57 delle norme di attuazione. E' previsto l'intervento per piani di lottizzazione la cui estensione minima non dovrà essere inferiore a mq. 2.000, con lotto minimo edificabile di mq. 400.
Nelle sottozone D3, aree per attività artigianali e industriali, l'edificazione è consentita nei termini di cui all'art. 58 delle norme di attuazione. E' previsto l'intervento per piani di lottizzazione la cui estensione minima non dovrà essere inferiore a mq. 3.000, con lotto minimo edificabile di mq. 600.
LE ZONE DELLE ATTREZZATURE
Zone F
Le zone F, aree per attrezzature e servizi, comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico. Se a livello urbano sono suddivise secondo le indicazioni del D.I. n. 1444/68. L'edificazione in quelle per attrezzature e servizi, regolata dall'art. 60 delle norme di attuazione, avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti per ciascuna materia, in mancanza di tali disposizioni l'amministrazione comunale determinerà di volta in volta indirizzi e parametri urbanistici. Detta previsione non può ritenersi condivisibile in quanto per la determinazione di nuovi parametri urbanistici, la cui modifica o definizione è di competenza del consiglio comunale, costituirebbe di fatto variante urbanistica.
Le zone F, aree a verde pubblico, comprendono le aree destinate a verde pubblico attrezzato per lo sport ed il tempo libero, regolate dall'art. 61 delle norme di attuazione, nello stesso non sono previsti limiti minimi di estensione degli interventi, nè tantomeno norme per l'attuazione su dette aree.
Le zone F, attrezzature e servizi di interesse generale in ambito urbano, comprendono le aree destinate ad attrezzature di interesse generale, previste dal punto 5 del D.MI. n. 1444/68. Sono regolate dall'art. 62 delle norme di attuazione, nello stesso non sono previsti limiti minimi di estensione degli interventi, nè tantomeno norme per l'attuazione di dette aree.
IL TERRITORIO APERTO
LE ZONE DI VERDE AGRICOLO
Comprendono le aree destinate a verde agricolo (zone E) ad esclusione delle parti urbanizzate delle aree per attrezzature di interesse generale, per lo sport o per attività alberghiere o a carattere artigianale, commerciale industriale, sono regolate:
-  dall'art. 63 delle norme di attuazione. Gli interventi devono avvenire nei termini previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 6/94;
-  dall'art. 64 delle norme di attuazione, per la edificazione di edilizia residenziale, nei limiti dell'indice di edificabilità fondiaria di 0,03, sono previsti limiti minimi di estensione dei lotti da asservire alla stessa edificazione mq. 15.000;
-  dall'art. 65, vengono stabiliti i criteri generali di intervento per le masserie;
-  dall'art. 66, vengono stabiliti i criteri generali di intervento per i mulini ad acqua, le fontane e gli abbeveratoi;
-  dall'art. 67, vengono stabiliti i criteri generali di intervento per l'apertura e la coltivazione e la chiusura delle cave;
-  dall'art. 68, vengono stabiliti i criteri generali di intervento per attività agrituristica del territorio aperto. Per i fini specifici dell'attività agrituristica le norme di attuazione prevedono la possibilità di ampliamento dei fabbricati per un massimo del 30% della cubatura esistente comunque non superiore a mc. 300.
IL SISTEMA DEI VINCOLI
Le norme stabiliscono i limiti di utilizzo delle aree oggetto dei vincoli di carattere territoriale (artt. 69, 70, 71 e 72).
In ordine alle aree boscate, art. 69, norme di attuazione, aree interessate dai boschi e dalle fasce forestali, le stesse devono essere rideterminate alla luce delle sopravvenute norme, vedi legge regionale n. 16/96, legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni.
In merito alle norme tecniche di attuazione, il progettista ha prodotto l'elaborato tav. C5 - tabella dei tipi edilizi, riassuntivo ma non prescrittivo.
LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Uniche aree sottoposte a prescrizioni esecutive, secondo le direttive del comune sono due di edilizia residenziale pubblica e privata. La prima, ubicata in contrada Naca interessa due zone territoriali omogenee C, la C3 abitativa privata e C4 abitativa pubblica agevolata. La seconda in contrada Poggio Muletta impegnano circa 7 Ha. Dette prescrizioni sono state dimensionate per la copertura del fabbisogno decennale di cui alla legge regionale n. 15/91.
Il progetto prevede l'insediamento di 992 abitanti, nella considerazione di occupare mc. 100 per abitante, e con la previsione, ritenuta errata per le motivazioni sopracitate, di un incremento percentuale dovuto ai vani destinati ad altri servizi o ad altro uso, con un volume complessivo realizzabile di mc. 99.193.
I servizi relativi a dette aree, rientrano nel conteggio generale del piano di mq./ab. 12, per quelli individuati all'interno delle stesse prescrizioni si prevede di impegnare le seguenti superfici:
-  verde attrezzato, mq 5.688 (pari a mq./ab. 6,7);
-  parcheggi, mq 2.569 (pari a mq./ab. 2.66);
-  attrezzature comuni, mq 2.207 (pari a mq./ab. 2.22).
Con il piano in trattazione non vengono proposte altre aree per prescrizioni esecutive, venendo meno così a quanto prescritto dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, senza nessuna giustificazione in merito.
In merito alle norme relative all'attuazione di dette aree si fa riferimento agli artt. 50, 51 e 52 delle norme tecniche di attuazione del piano.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame dell'elaborato regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ripropongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale, la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93.
Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
Alla fine dell'articolo inserire: "nella zona A" di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa un'altezza utile netta di m. 3,00.
LE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 125 osservazioni ed opposizioni nei termini e n. 11 fuori termine, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni e alle opposizioni al piano regolatore generale e alle prescrizioni esecutive a seguito della delibera commissariale n. 23/99". Le stesse sono state visualizzate sugli elaborati tavv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, scala 1:2.000 di zonizzazione ad esclusione delle nn. 3, 35, 36, 42, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 107 e 123 "per mancanza di precise indicazioni... ma alle quali è stata data una risposta". Per l'esame delle stesse si è rispettata la cronologia seguita dal redattore del piano regolatore generale:
-  n. 1 in linea di principio si concorda con il progettista, ma non di fatto, in quanto non si comprende la localizzazione della stessa, in funzione dell'eccessivo impegno di aree per verde attrezzato, della sua accessibilità e della orografia del terreno. Pertanto, alla luce della rimodulazione della zonizzazione, che dovrà essere effettuata dall'amministrazione comunale sulla base della prescrizione del Genio civile, si ritiene accoglibile l'opposizione in argomento;
-  n. 2 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  nn. 3, 5, 6, 13, 16, 20, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 2, ft.-5, ft.-6, ft.-73 e 74, si concorda con quanto relazionato dal progettista, in quanto occorrerà provvedere alla verifica di dette aree in relazione alla legge regionale n. 13/99, al decreto presidenziale 28 giugno 2000, riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea, nonché alle norme dettate con l'art. 98 della legge regionale n. 6/2001. Le aree residue che dovrebbero risultare svincolate a seguito di detta verifica, assumeranno la destinazione di verde agricolo e saranno, di conseguenza regolate dalle specifiche norme di attuazione;
-  n. 4 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 7 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 8 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 9 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 10 trattandosi di zona ricadente in area oggetto di prescrizioni del Genio civile, si rimanda alla trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 11 in linea di principio si concorda con il progettista, ma non, di fatto, poiché non si comprende la localizzazione della stessa in funzione dell'eccessivo impegno di aree per verde attrezzato, della sua accessibilità e dell'orografia del terreno. Pertanto, alla luce della rimodulazione della zonizzazione, che dovrà essere effettuata dall'amministrazione comunale sulla base della prescrizione del Genio civile, si ritiene accoglibile l'opposizione in argomento;
-  n. 12 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, limitatamente al mantenimento della garanzia di accesso al fondo del ricorrente;
-  n. 14 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 15 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 17 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 18 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 19 si concorda con quanto relazionato dal progettista, trattandosi tra l'altro di zona ricadente in area oggetto di prescrizioni del Genio civile, si rimanda comunque alla trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 21 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 22 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 23 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 24 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, limitatamente alla parte che riguarda la previsione della fascia di rispetto boschiva, dovendosi provvedere alla verifica della sussistenza di tale vincolo in relazione alla legge regionale n. 13/99, al decreto presidenziale 28 giugno 2000, riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea, nonché alle norme dettate con l'art. 98 della legge regionale n. 6/2001, non si ritiene ammissibile la modifica delle norme di attuazione relative alla zona omogenea interessata.
-  n. 25 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 26 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 27 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 28 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 36 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 38 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 41 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 42 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 44 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 45 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 47 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 48 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni;
-  n. 51 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, previa verifica della fascia di rispetto boschiva, dovendosi provvedere alla verifica della sussistenza del vincolo in relazione alla legge regionale n. 13/99, al decreto presidenziale 28 giugno 2000, riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea, nonché alle norme dettate con l'art. 98 della legge regionale n. 6/2001;
-  n. 53 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 54 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, limitatamente alla concessione rilasciata ed alle aree dalla stessa impegnate, assegnando la destinazione della zona omogenea edificabile di espansione;
-  n. 55 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 56 si concorda con quanto relazionato dal progettista, si rimanda alla trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 57 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, limitatamente alla concessione rilasciata ed alle aree dalla stessa impegnate, assegnando la destinazione della zona omogenea edificabile di espansione;
-  n. 58 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 59 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 60 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 61 si concorda con quanto relazionato dal progettista, trattandosi tra l'altro di zona ricadente in area oggetto di prescrizioni del Genio civile, si rimanda comunque alla trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 62 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 63 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 64 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 65 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 66 si concorda con quanto deliberato in sede di controdeduzioni, previa verifica sulla sussistenza della fascia di rispetto boschiva, dovendosi provvedere alla verifica della sussistenza di tale vincolo in relazione alla legge regionale n. 13/99, al decreto presidenziale 28 giugno 2000, riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea, nonché alle norme dettate con l'art. 98 della legge regionale n. 6/2001. Nell'accogliere l'osservazione si ritiene che in presenza di una struttura religiosa esistente possa proporsi la specifica destinazione dell'area ad attrezzatura religiosa, con possibilità di intervento per piano esecutivo esteso all'intera area;
-  n. 67 in linea di principio si concorda con quanto relazionato dal progettista, ma si rimanda comunque la trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 68 si concorda con quanto relazionato dal progettista, trattandosi tra l'altro di zona ricadente in area oggetto di prescrizioni del Genio civile, si rimanda comunque alla trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 69 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 70 si accoglie limitatamente alle concessioni rilasciate ed alle aree dalle stesse impegnate, assegnando la destinazione della zona omogenea edificabile di espansione; in merito alla nuova edificazione si rimanda comunque la trattazione della stessa, per specifiche competenze, al Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 71 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 72 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 75 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 76 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 77 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 78 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 79 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 80 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 81 a) l'aggiornamento dovrà essere definito prima dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni del decreto;
b)  si rimanda a quanto già relazionato da questo per l'osservazione n. 3 e seguenti in ordine alla verifica delle aree boscate etc.;
c)  si concorda con quanto relazionato dal progettista in merito alla vigenza del piano particolareggiato, per la restante parte dell'osservazione si rimanda alle valutazioni generali contenute nel presente parere;
d)  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
e)  in ordine agli errori cartografici si rimanda all'aggiornamento degli elaborati che dovrà essere definito nel rispetto del provvedimento finale di questo As ses so rato.
Regolamento edilizio si concorda con quanto relazionato dal progettista.
Norme tecniche di attuazione si concorda con quanto relazionato dal progettista, ad esclusione del punto relativo all'art. 64, ritenendo l'osservazione parzialmente accoglibile con la riduzione del lotto minimo a mq. 10.000;
-  n. 82, 83 e 84 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 85 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 86 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 87 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 88 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 89 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 90, 91 e 92 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 93 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 94 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 95 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 96 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 97 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 98 si concorda con quanto contro dedotto dal consiglio comunale;
-  n. 99, 100 e 102 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 101 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 103 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 104 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 105 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 106 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 107 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 108 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 109 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 110 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 111, 112 e 113 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 114 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 115 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 116/1, 2 e 3 l'aggiornamento dovrà essere definito prima dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni del decreto;
-  4 in mancanza di una specifica programmazione sopra comunale si concorda con quanto rilevato dai consiglieri comunali, ma non si può entrare nel merito di scelte progettuali che sono scaturite da apposite direttive.
-  5 si concorda con quanto relazionato dal pro gettista;
-  6 si ritiene non accoglibile in quanto sovvertirebbe lo schema pianificatorio generale risultando, tra l'altro in contrasto con quanto con il presente parere rilevato in ordine al dimensionamento;
-  7 si concorda con quanto relazionato dal progettista, si riduce pertanto il limite minimo di estensione del lotto a mq. 10.000;
-  n. 117 non si esamina in quanto collegata alla riperimetrazione della zona A;
-  n. 118 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 119 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 120 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 121 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 122 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 123 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 124 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  n. 125 si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  1 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  3 ft. si concorda con quanto controdedotto dal consiglio comunale per le motivazioni nello stesso atto riportate;
-  4 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  7 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  8 ft. si accoglie limitatamente al fabbricato ricadente nel previsto parcheggio, nella misura in cui lo stesso sia assistito da concessione edilizia, ed alle aree dalla stessa impegnate, assegnando la destinazione della zona omogenea edificabile di espansione. Sarà cura del l'amministrazione effettuare una verifica sulla esistenza di concessione edilizia e sulla rispondenza del fabbricato alla stessa;
-  9 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  10 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista;
-  11 ft. si concorda con quanto relazionato dal progettista.
Osservazioni pervenute in Assessorato fuori termine
1.A)  prot. n. 52132 del 24 ottobre 2000, ditta Terranova Rosaria ed altri;
B)  prot. n. 65146 del 12 novembre 2001, ditta Terranova Rosaria.
Vedi osservazione n. 11 sopra trattata;
2.A)  prot. n. 3935 del 22 gennaio 2001, ditta Vicari Giacomo;
B)  prot. n. 21063 dell'11 aprile 2001, ditta Vicari Giacomo.
Vedi osservazione n. 119 sopra trattata;
3)  prot. n. 9715 del 22 febbraio 2001, ditta Santamaria Angela.
Non si ritiene accoglibile in quanto, ferma restando la verifica sulle condizioni che portano all'individuazione delle caratteristiche del bosco, l'intera area è da disattendere per le motivazioni nel presente parere riportate;
4)  prot. n. 12526 del 7 marzo 2001, ditta Vicari Salvatore.
Vedi osservazione n. 67 sopra trattata;
5)  prot. n. 44808 del 27 luglio 2001, ditta Di Bella Claudia.
Vedi osservazione n. 28 sopra trattata;
6)  prot. n. 56141 del 4 ottobre 2001, ditta ufficio tecnico (errata rappresentazione elaborato tav. C.2.2).
Ritenuto attendibile il rilievo fatto dall'ufficio tecnico comunale, per l'adeguamento dell'elaborato, si rimanda alla definizione delle procedure di legge;
7)  prot. n. 58793 del 16 novembre 2001, ditta Maniaci Giacomo.
Vedi osservazione n. 66 sopra trattata.
RICORSI PRESENTATI AL COMUNE DOPO LA DELIBERA DI CONTRODEDUZIONI
L'amministrazione comunale ha trasmesso n. 3 opposizioni, senza alcuna valutazione, in quanto pervenute dopo la definizione delle procedure di contro deduzione da parte del consiglio comunale. In merito si ritiene che questo dipartimento non possa valutare dette opposizioni, in quanto trasmesse in maniera impropria, al di fuori di quelli che sono i termini dettati dalla specifica norma.
In merito alle stesse, si rimanda pertanto alle valutazioni che il comune potrà effettuare in sede di controdeduzioni al provvedimento di questo dipartimento, rappresentando che in caso contrario le stesse non potranno costituire oggetto di ulteriore esame prima dell'emissione del provvedimento finale.
NOTA N.10391 DELL'1 OTTOBRE 2001 DEL CAPO SETTORE DEL COMUNE
L'ing. capo settore, rappresenta l'esigenza del puntuale inserimento del progetto della viabilità relativa al collegamento della via Falcone e Borsellino con la via Venezia. Detta viabilità, scaturente da un progetto generale di lavori di urbanizzazione, interessa una parte di un immobile, che dalle planimetrie del piano in esame risulta zona B1, senza tenere conto del progetto e della esistenza della via Falcone e Borsellino. Si ritiene che detto rilievo dell'ufficio tecnico comunale sia motivato e pertanto la viabilità in argomento, sia la via Venezia che la via Falcone e Borsellino, dovranno essere riportate sulla cartografia di piano in sede di controdeduzioni.
Risulta evidente che qualora esistano delle osservazioni trattate ed accolte in questa sede, che investono aree interessate da prescrizioni scaturenti dal presente parere, le stesse dovranno essere verificate dall'amministrazione comunale, in sede di adeguamento dei relativi elaborati ed essere ridefinite di conseguenza.
CONCLUSIONI
1)  La cartografia
Si dovrà provvedere a verificare la corrispondenza tra le tavole di progetto e lo stato dei luoghi e tra le stesse e quelle dello studio geologico oggetto del parere dell'ufficio del Genio civile, curando in particolare, l'inserimento delle prescrizioni dettate dallo stesso ufficio in sede di emissione del parere di competenza.
Occorrerà inoltre visualizzare l'area destinata ad "isola ecologica", oggetto del decreto del commissario per l'emergenza rifiuti che costituisce a tutti gli effetti di legge variante urbanistica.
2) Geologia
Si dovrà provvedere oltre che all'inserimento della fascia di inedificabilità dovuta all'individuazione delle linee tettoniche, così come prescritto dal Genio civile, alla verifica della compatibilità dello studio con quanto prescritto nel decreto assessoriale 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, che risulta a tutti gli effetti di legge vincolante nei confronti dello strumento urbanistico in argomento.
3)  Studio agricolo forestale
Ferma restando la validità dello studio agricolo forestale prodotto a supporto del piano regolatore generale, sulla scorta del parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sopra richiamato, occorrerà che il comune provveda alla verifica della compatibilità dello stesso studio, con quanto dettato dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e quanto oggetto del decreto presidenziale 28 giugno 2000, riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea. Si richiama infine il rispetto di quanto prescritto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, comma 8°.
Risulta evidente che nell'eventualità che detta verifica possa incidere sul piano regolatore generale in trattazione, sulle aree rese disponibili dalla riduzione o eliminazione delle fascia di rispetto, il comune potrà intervenire alla ridefinizione delle stesse, in forza del presente parere, con apposita variante urbanistica.
4) Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
In merito alla programmazione commerciale si ritiene che la stessa è da ritenere adeguata alle esigenze del comune in quanto scaturisce da una analisi tecnica. Occorrerà però integrare detto studio, rendendolo attuale, sulla base delle direttive apposite specificate con il D.P.R.S. 11 luglio 2000.
5) Dimensionamento
Per i motivi sopra esposti le previsioni di piano sono parzialmente accoglibili e pertanto occorrerà ridefinire la zonizzazione nei limiti appresso specificati.
6)  Zonizzazione
6.1)  Zone territoriali omogenee A
Il piano regolatore individua puntualmente le realtà storico ambientali emergenti, rimandando però ad un piano particolareggiato di recupero del centro storico, il recupero sia dell'edilizia censita, sia della qualità degli spazi e del tessuto urbano, che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico.
Esiste però una discrasia tra la zona A di centro storico, così come individuata nel piano e quella definita dalla scheda I.P.C.E./C.S.U. allegata alla presente. Ritenendo attendibile quanto rilevato nella scheda I.P.C.E., si dovrà ridisegnare detta zona, riportando la perimetrazione ai limiti definiti nella scheda stessa.
Detta ridefinizione dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle direttive proposte con la circolare prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000 di questo Assessorato.
Ciò alla luce della specifica pianificazione esecutiva a cui la zona A, così come ridefinita, al fine di consentire la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico, finalizzata al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita soltanto per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 70/78 alle lett. a), b) e c).
6.2)  Zone territoriali omogenee B
Sottozone B1 e B2
Le zone B1 per i motivi sopradetti sono da disattendere, per le parti che dovranno essere riclassificate zone territoriali omogenee A.
Le zone B2 sono condivisibili ma devono essere ridefinite sulla base della riperimetrazione della zona A.
Dette zone, in quanto interessate dalle prescrizioni del Genio civile, vedi linee tettoniche, dovranno essere rimodulate anche sotto il profilo normativo.
6.3)  Zone territoriali omogenee C
Sottozone C1 C2 e C3
Sono da condividere quelle di espansione del centro abitato, C1 e C2, in quanto ricalcando il vecchio strumento urbanistico, costituiscono ricucitura dell'esistente e naturale espansione dello stesso. Mentre le zone territoriali omogenee C3, nei limiti di una riverifica del dimensionamento da effettuarsi sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, si ritengono condivisibili per le parti che confermano le previsioni del P.U.C. n. 3, in relazione alla modesta attuazione delle stesse alla luce tra l'altro del lasso di tempo intercorso dall'approvazione dello strumento generale. Per l'attuazione delle zone territoriali omogenee in argomento, occorrerà comunque prevedere il tipo di intervento attuativo, nonché le dimensioni minime a cui assoggettare le relative aree, in quanto non specificato nelle norme di attuazione.
Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, è da intendersi che l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea relativa, dovrà essere esteso all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente.
Sottozone C4, aree per l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata
Le stesse sono da condividere a condizione che le norme vengano integrate prevedendo la tipologia di intervento a cui assoggettare l'intera area.
Sottozone C5, aree per la residenza stagionale
Sono in atto da disattendere per i motivi esposti nel presente parere e pertanto le stesse vengono declassate a verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03. Appare comunque chiaro che, nell'ottica del completamento di quelle parti del territorio la cui specifica vocazione ha portato all'edificazione e sulla base della verifica della situazione boschiva da effettuarsi in forza della vigente normativa, sarà possibile riperimetrare dette aree, limitatamente alle zone che risultano già edificate, vedi aree limitrofe alla zona territoriale omogenea turistico alberghiera, curando conseguentemente la ridefinizione delle norme di attuazione.
Sottozone CS, aree per attività turistico alberghiere
La previsione è da ritenere condivisibile, nei limiti di cui all'art. 54 delle norme di attuazione.
6.4) Prescrizioni esecutive
Appare per grandi linee condivisibile il tipo di intervento pianificatorio proposto e finalizzato alla ricucitura ed al riordino di una situazione discendente dal precedente programma di fabbricazione.
6.5)  Zone territoriali omogenee F - Attrezzature
Le aree per attrezzature risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'esistente e dell'espansione dell'abitato, risultano però sopra dimensionate rispetto ai limiti minimi di legge, con un impegno di aree difficilmente occupabili nell'arco della validità del piano. Non esiste tra l'altro nessun riferimento alla effettiva esistenza di una programmazione sopra comunale assistita da finanziamento.
Detto dimensionamento, che ha costituito oggetto di opposizione, non è condiviso dallo scrivente gruppo in quanto non supportato da effettivo fabbisogno, e come tale dovrà essere oggetto di riverifica in sede di rideterminazione da parte del consiglio comunale.
6.6)  Zone territoriali omogenee D
La previsione della zona D1, risulta condivisibile a condizione che, nel rispetto del D.I. n. 1444/68, prevedere l'impegno di un'area pari a mq. 80 di parcheggio ogni mq. 100 di superficie coperta.
7)  Norme di attuazione
Si ritengono condivisibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
8)  Regolamento edilizio
Si ritiene condivisibile con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
In base a quanto sopra rilevato, questo gruppo è del parere che il piano regolatore generale del comune di Montelepre sia condivisibile con le prescrizioni sopra richiamate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Conseguentemente dovranno essere adeguati gli elaborati, il regolamento edilizio e le norme di attuazione.";
Visto il voto n. 592 del 4 aprile 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXVI/D.R.U. unitamente alla proposta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che in esito ai riscontri effettuati nel sopralluogo, ed a seguito della discussione sul piano sono emersi ulteriori elementi di valutazione che di seguito si espongono:
Elenco degli edifici e complessi ambientali e storico monumentali
Gli edifici o gli elementi architettonici inseriti nell'elenco riportato dall'art. 38 delle norme di attuazione dovrà essere integrato con il seguente elenco:
Elenco beni isolati ricadenti nel territorio
 1)  cappella della Madonna, località Monte d'Oro;
 2)  casa contadina, località Monte d'Oro;
 3)  casa contadina, località Monte d'Oro;
 4)  casa contadina, località Vallotta;
 5)  cimitero, S.P. Montelepre - Palermo;
 6)  casa contadina, S.P. Montelepre - Palermo;
 7)  casa contadina, località Vallotta;
 8)  case contadine, bivio Montelepre - Partinico;
 9)  fontana, bivio Montelepre - Partinico;
10)  chiesa Ecce Homo, S.P. Giardinello - Zucco;
11)  resti antico mulino, di sotto;
12)  casa contadina, contrada Sassoni;
13)  casa contadina, località Bonagrazia;
14)  case Di Bella, bivio Montelepre - Partinico;
15)  casa contadina, contrada Sassoni;
16  casa Ragusa, località Parcazzu; 

17)  casa di Santaninfa, località Calcerame;
18)  casa contadina, contrada Suvarelli;
19)  casa contadina con edicola, S.P. Montelepre - Giardinello;
20)  resti sistema di adduzione idrica, su arcate, contrada Mandra di Mezzo;
21)  resti sistema di adduzione idrica, su arcate, contrada Mandra di Mezzo;
22)  fontana, S.P. Montelepre - Palermo;
23)  cappella rurale, contrada Suvarelli.
Inoltre gli interventi edilizi sugli edifici o elementi architettonici, riportati nell'elenco così come sopra integrato, dovranno essere preventivamente valutati dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Cave attività estrattiva
Per quanto attiene alle attività previste dall'art. 67 delle norme di attuazione, devono essere sottoposte al preliminare parere o nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali i progetti per l'apertura di nuove cave e per l'esercizio di attività estrattive ex art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e per il rinnovo dell'autorizzazione delle cave in atto esistenti, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge regionale.
Le medesime procedure dovranno essere applicate anche per le attività estrattive per la cui apertura ed esercizio debbano applicarsi le norme di cui agli artt. 1, 2 e 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 e all'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
Relativamente alle cave in esercizio o la cui coltivazione sia esaurita, devono altresì essere sottoposte al preliminare parere o nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali i progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale, anche per i casi di cui alla previsione riportata al comma 3°, dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 15, nonché i progetti che prevedono il riuso dei siti di cave abbandonate o non più in esercizio.
Considerato che, ai fini del corretto svolgimento della attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'aspetto idrogeologico, di cui al decreto A.R.T.A. del 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia a riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni, agli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree B e C, non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà illustrare gli aspetti ambientali del progetto e dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977. Nelle aree D, non servite da pubbliche fognature lo studio dovrà individuare i corpi idrici superficiali ove andrebbero recapitati i reflui depurati, oltreché le circolazioni idriche in sottosuolo e l'assetto geopedologico. Lo studio geologico ambientale dovrà altresì essere effettuato anche a supporto di opere ricadenti in area agricola ove sia prevista la produzione di reflui di qualsiasi tipo e, pertanto, soggette alla procedura di autorizzazione allo scarico.
Lo studio geologico, a carattere non ambientale dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rienterro in zona agricola che indicano significatamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione, quindi, dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o che non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali, che non recapitano nelle pubbliche fognature, già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi. Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente quella del geologo.
Prescrizioni per i piani esecutivi
Relativamente alle aree di prescrizione esecutiva assentite ricadenti in pendio, si rileva che nell'ambito dello studio geologico non risultano effettuate le previste verifiche di stabilità in condizioni naturali. Non si rileva, inoltre, tra gli elaborati redatti dal progettista lo studio geotecnico di progetto corredato dalle necessarie verifiche di stabilità effettuate considerando i carichi che insisteranno in detti settori (sovraccarichi relativi agli edifici in progetto) così come prescritto dal punto H, del D.M. 11 marzo 1988 di attuazione della legge n. 64/74, ricordando che, ai sensi di tale norma, la relazione geotecnica è sempre prescritta per tutte le opere e progetti ivi indicati, essendo così compresi quelli di cui al citato punto H. Per quanto sopra, l'edificabilità dei settori di prescrizione esecutiva ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio attraverso idonee verifiche di stabilità in presenza dell'edificato di piano previsto, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come richiesto dalle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 33139 del 23 giugno 1989 e così, come, soprattutto, richiesto dal punto H, del D.M. 11 marzo 1988. Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente, cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate, cosicché la decorrenza di attuatività dei piani urbanistici particolareggiati di prescrizione esecutiva sarà, quindi, data dall'approvazione di dette verifiche progettuali delle aree di piano illustrate in apposita relazione geotecnica, da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H, del D.M. 11 marzo 1988 e non necessitante di ulteriori adempimenti in caso di conferma della fattibilità o di variazioni in diminuzione delle opere previste.
Prescrizione a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle zone territoriali omogenee F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, occorrerà attivare le procedure di cui al punto H, del D.M. 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione sarà subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H, del D.M. 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità. Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali e/o nella progettazione di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale, ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89 e non sussistendo la carta geologico-tecnica a scala 1:2.000, nelle ulteriori aree non soggette alla data attuale a pianificazione esecutiva e, quindi, da particolareggiare in seguito. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii. Il progetto, inoltre, dovrà essere corredato da idoneo studio geotecnico come previsto dal punto H, del D.M. 11 marzo 1988 comprendente, nelle aree in pendio, le prescritte verifiche di stabilità di versante effettuate considerando i carichi di progetto sia in condizioni statiche che dinamiche ove ed in quanto richiesti dalle norme. Lo studio geologico e lo studio geotecnico dovranno far parte degli elaborati di piano da approvarsi da parte del competente ufficio del Genio civile, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 64/74. Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Palermo, con nota n. 1594 del 17 gennaio 1996 e n. 14667 del 4 giugno 1996. In tal senso, dovranno, in particolare essere individuate nella cartografia di piano le aree di vincolo di cui all'art. 21 della legge n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno essere, inoltre, perimetrate sulla cartografia di piano di dettaglio a scala 1:2.000, oltreché su quelle a diversa scala, le aree di inedificabilità a cavallo delle faglie prescritte dall'ufficio del Genio civile. La definizione dei limiti di detta area deve discendere dalla esatta localizzazione della faglia eseguita sulla base di apposito rilievo di dettaglio restituito a scala 1:2.000. In sede di pianificazione di dettaglio, inoltre, dovranno essere verificate la natura, la cinematica della faglia e le sue effettive condizioni di pericolosità nonché dovrà essere individuata l'estensione delle aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali significative locali anomalie della risposta di sito a sisma intenso. Sulla base di tali approfondimenti potranno essere in seguito valutate le eventuali variazioni, anche in estensione ove necessario, delle condizioni di edificabilità di dette aree perimetrali e/o da perimetrare da attuarsi mediante apposita procedura di variante urbanistica. Tutte le opere di canalizzazione dei servizi a rete pubbliche o private che dovessero attraversare strutture tettoniche riattivabili (faglie attive e faglie capaci) dovranno prevedere idonee soluzioni tecniche atte a sopportare gli eventuali movimenti e spostamenti previsti.
Osservazioni e/o opposizioni
Le seguenti osservazioni nn. 10, 19, 56, 61, 67 e 68, vengono decise in conformità a quanto detto nel parere dell'ufficio. Si dà onere al comune di effettuare una ulteriore verifica delle suddette osservazioni alla luce delle prescrizioni espresse dall'ufficio del Genio civile e alla luce di quanto riportato nel presente voto riguardo gli aspetti di natura geologica. Gli esiti di detta verifica dovranno essere comunicati in caso di controdeduzioni. L'osservazione n. 70 viene decisa in conformità al parere espresso dall'ufficio per la parte riguardante l'area oggetto di concessione edilizia già rilasciata, previa verifica da parte del comune. La verifica dovrà inoltre interessare le aree libere oggetto dell'osservazione alla luce delle prescrizioni espresse dall'ufficio del Genio civile ed alla luce di quanto riportato nel presente voto riguardo gli aspetti di natura geologica. L'osservazione n. 26 viene accolta in quanto il parcheggio previsto, per le ridotte dimensioni, e per la sua ubicazione in curva, appare poco funzionale e potrebbe causare inconvenienti alla circolazione veicolare in transito.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Montelepre adottati con delibera del Commissario ad acta n. 23 dell'11 giugno 1999, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 553 del 30 dicembre 2001, che si intende qui integralmente riportata, salvo quanto considerato nel presente voto. Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/1999, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Montelepre in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in esame riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo di intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali, sulla scor ta di quanto evidenziato nel parere dell'ufficio relativamente a tale aspetto.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 55689 del 16 settembre 2002, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Montelepre di adottare, a mezzo delibera consiliare, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 592 del 04 aprile 2002;
Viste le deliberazioni n. 106 del 12 novembre 2002 e n. 109 del 20 novembre 2002, trasmesse con la sindacale prot. 11961 del 22 novembre 2002, con le quali il consiglio comunale di Montelepre ha controdedotto alle determinazioni di questo Assessorato, di cui al voto n. 592 del 04 aprile 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 43 del 29 gennaio 2003, con la quale il Servizio III/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 4 del 24 gennaio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
ZONIZZAZIONE
Zona A
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): il piano regolatore individua puntualmente le realtà storico ambientali emergenti, rimandando però ad un piano particolareggiato di recupero del centro storico, il recupero sia dell'edilizia censita, sia della qualità degli spazi e del tessuto urbano che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico.
Esiste però una discrasia tra la zona A di centro storico, così come individuata nel piano e quella definita dalla scheda I.P.C.E./C.S.U. allegata alla presente. Ritenendo attendibile quanto rilevato nella scheda I.P.C.E., si dovrà ridisegnare detta zona, riportando la perimetrazione ai limiti definiti nella scheda stessa.
Detta ridefinizione dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle direttive proposte con la circolare prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000 di questo Assessorato.
Ciò alla luce della specifica pianificazione esecutiva a cui la zona A, così come ridefinita, al fine di consentire la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico, finalizzata al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita soltanto per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 alle lett. a), b) e c).
Controdeduzione del consiglio comunale: Il consiglio comunale determina di non condividere la riperimetrazione del centro storico secondo le schede I.P.C.E. del Consiglio di Europa.
Le nuove generazioni preferiscono vivere in abitazioni disposte su un unico livello e perciò abbandonano il centro (le cui abitazioni sono su più livelli) per trasferirsi in periferia.
Da ciò deriva la necessità di favorire interventi finalizzati al riuso del centro abitato.
La possibilità di realizzare "interventi volti ad una migliore abitabilità degli immobili ricomponendo anche più unità edilizie contermini, anche prevedendo l'allineamento dei solai, purché ciò sia in misura contenuta e non comporti notevoli variazioni all'aspetto formale delle unità edilizie" unitamente al "vincolo di facciata" nelle zone B1 (norme tecniche di attuazione, art. 45), conciliano le esigenze della società moderna e la salvaguardia del patrimonio architettonico culturale.
Pertanto si chiede che la perimetrazione delle zone A e conseguentemente della zona B1, non venga modificata rispetto al piano adottato, o al più venga accolta quella proposta dal consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2002, nella considerazione che le trasformazioni edilizie nelle zone B1, sono fortemente condizionate nel senso di cui sopra e che detta riperimetrazione non scaturisce da un obbligo di legge.
La riperimetrazione del centro storico appare eccessivamente gravosa anche alla luce del pronunciato fenomeno di edilizia pericolante presente nel centro storico, destinata ad aumentare in quanto non sarà possibile realizzare neppure interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 20, lett. d), della legge n. 71/78.
Si determina che le previsioni del piano regolatore generale adottato non vengano modificate.
Considerazioni
Al fine di consentire un adattamento delle abitazioni alle esigenze abitative contemporanee senza rischiare la perdita dei caratteri morfologici originari del centro storico, si ritiene di poter consentire, nelle more della predisposizione di un piano attuativo, o della formazione di una variante generale in base ai criteri fissati dalla circolare n. 3/2000, fermo restando l'obbligo del parere della Soprintendenza sui singoli progetti, solo le ipotesi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni, ciò in quanto la scheda I.P.C.E. classifica il centro storico in questione tra quelli di 2° e 3° grado sulla base delle valenze storico ambientali.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): ...alla fine dell'articolo inserire: "nella zona A di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa un'altezza utile netta di m. 3,00".
Controdeduzione del consiglio comunale: la previsione riguardante l'altezza minima pari a 3 metri dei piani terreni ricadenti in zona A, da adibire a laboratori artigianali, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico, appare eccessivamente penalizzante, in quanto trattandosi di edifici esistenti ed essendo consentiti solo gli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b) e c), della legge n. 71/78, viene ridotta la possibilità degli insediamenti sopra citati e quindi viene ridotta la possibilità di "vivere" il centro storico.
Si determina che le previsioni del piano regolatore generale adottato non vengano modificate.
Considerazioni
Per quanto riguarda l'altezza minima dei piani terreni pari a 3 mt., si ritiene che la stessa, al fine di un reale utilizzo dei piani terreni a laboratori artigianali, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico nel rispetto delle norme di igiene, possa essere ridotta a mt. 2,80.
SOTTOZONE C1, C2 E C3
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): sono da condividere quelle di espansione del centro abitato, C1 e C2, in quanto, ricalcando il vecchio strumento urbanistico, costituiscono ricucitura dell'esistente e naturale espansione dello stesso. Mentre le zone territoriali omogenee C3, nei limiti di una riverifica del dimensionamento da effettuarsi sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, si ritengono condivisibili per le parti che confermano le previsioni del P.U.C. n. 3, in relazione alla modesta attuazione delle stesse alla luce tra l'altro del lasso di tempo intercorso dall'approvazione dello strumento generale. Per l'attuazione delle zone territoriali omogenee in argomento, occorrerà comunque prevedere il tipo di intervento attuativo, nonché le dimensioni minime a cui assoggettare le relative aree, in quanto non specificato nelle norme di attuazione.
Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, è da intendersi che l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea relativa, dovrà essere esteso all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente.
Controdeduzione del consiglio comunale: C3: che le zone C3, sono interessate da opere di urbanizzazione primaria, si propone che le stesse vengano confermate anche per le parti che non sono previste nel P.U.C. n. 3.
Le superiori considerazioni trovano le proprie radici nella volontà espressa da tutti i consiglieri comunali che variamente hanno dato indirizzi omogenei ed univoci sulla materia, privilegiando l'edilizia mono familiare con la presenza di aree a verde e in definitiva individuando nella zona territoriale omogenea C3 la tipologia ideale per l'espansione del territorio.
Controdeduzione dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera n. 109.
4)  Zone C1, C2 e C3
Per quanto riguarda la specifica del tipo di intervento attuativo, nonché le dimensioni minime dell'area lottizzabile e del lotto minimo, si richiamano le conclusioni della progettista formulate dalla stessa nella relazione di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, relativa all'obbligo di estendere l'intervento attuativo all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente.
SOTTOZONE C4, AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONVENZIONATA O SOVVENZIONATA
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): le stesse sono da condividere a condizione che le norme vengano integrate prevedendo la tipologia di intervento a cui assoggettare l'intera area.
Controdeduzione dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera n. 109.
5)  Zone C4
Per quanto riguarda l'identificazione del tipo di intervento attuativo, valgono le considerazioni fatte per le zone C3.
Relazione del progettista per le controdeduzioni in riferimento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C
Per le zone di espansione zone territoriali omogenee C, il parere dell'ufficio n. 553 del 30 novembre 2001 esplicita la volontà di individuare come strumenti essenziali per l'attuazione del piano l'obbligo del piano di lottizzazione, di una superficie minima lottizzabile e del lotto minimo edificabile.
Nel redigere il piano non si sono volute dare le limitazioni su menzionate per i seguenti motivi:
a)  l'obbligatorietà degli interventi attuativi del pia no regolatore generale, attraverso piani particolareggiati o di lottizzazione, è già prevista per le zone territoriali omogenee C, dalla legge regionale n. 19/72, art. 39, punto III, il piano non può disporre diversamente;
b)  la parcellizzazione della proprietà nel territorio e in particolare nell'intorno del centro abitato, non dà modo di individuare un limite significativo alla superficie minima lottizzabile. L'introduzione di un parametro di questo tipo potrebbe portare spesso, di fatto, alla pratica impossibilità ad attuare il piano con gli strumenti attuativi previsti dalle norme vigenti. Ciò si tradurrebbe in una sperequazione che incentiverebbe fenomeni edilizi poco controllati e/o alla disattenzione degli obiettivi pianificatori in quell'aria, con eventuale aggravio in altre zone non oggetto dell'espansione edilizia di tipo urbana, (vedi il crescente fenomeno delle case in campagna). Nella logica del piano si è però tenuto presente che interventi di diversa taglia di estensione andavano comunque irreggimentati in uno schema strutturale che li conteneva e li indirizzava. Nel piano regolatore generale sono perciò individuate, oltre alla maglia viaria principale, per ciascuna parte di città, la dotazione di attrezzature secondarie prescritte dagli standard. Attraverso il meccanismo della monetizzazione, e degli altri parametri previsti nell'attuazione del piano, si assicura così l'obiettivo dell'organizzazione della città per parti compiute e si consente, anche ai piccoli proprietari, di intervenire con strumenti efficaci e legali;
c)  in base alle valutazioni su esposte, il lotto minimo edificabile non è stato inserito tra i parametri urbanistici;
d)  pertanto, tenuto conto che né la superficie minima lottizzabile, né il lotto minimo edificabile sono oggetto di leggi che ne regolamentano le dimensioni, si ritiene che non vadano modificate le norme tecniche di attuazione per questi aspetti.
Considerazioni
Le controdeduzioni relative alle zone C3 e C4, si ritengono condivisibili relativamente al tipo di intervento attuativo, fermo restando l'obbligo di estendere l'intervento attuativo all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente.
SOTTOZONE C5, AREE PER LA RESIDENZA STAGIONALE
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): sono in atto da disattendere per i motivi esposti nel presente parere e pertanto le stesse vengono declassate a verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03. Appare comunque chiaro che, nell'ottica del completamento di quelle parti del territorio la cui specifica vocazione ha portato all'edificazione e sulla base della verifica della situazione boschiva da effettuarsi in forza della vigente normativa, sarà possibile riperimetrare dette aree, limitatamente alle zone che risultano già edificate, vedi aree limitrofe alla zona territoriale omogenea turistico alberghiera, curando conseguentemente la ridefinizione delle norme di attuazione.
Controdeduzione del consiglio comunale C5: che le zone C5 riguardano aree interessate da edificazione aven te la tipicità delle zone di villeggiatura, che tale edificazione si è sviluppata lungo le sedi stradali, e che tali zone sono in buona parte interessate da opere di urbanizzazione primaria, si determina, in conformità alle direttive date dal consiglio comunale con delibera n. 9/95, di consentire il permanere delle zone C5 per una fascia a cavallo delle sedi stradali di 70 mt. per lato.
Considerazioni
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Determina del consiglio comunale: territorio aperto: che la previsione del lotto minimo in zona agricola pari a 15.000 mq., è inapplicabile per la parcellizzazione della proprietà che caratterizza il territorio di Montelepre e che mediamente non supera i 3.000 mq.
Pertanto si determina che il lotto minimo venga stabilito nella misura di 3.000 mq.
Si deve ipotizzare e determinare un indice di 0,03 mc./mq. per consentire edifici funzionali all'attività agricola pur di modesta dimensione, in aderenza alle esigenze della popolazione prevalentemente rurale, come stabilito da questo consiglio comunale nella seduta del 12 novembre 2001 (lotto minimo mq. 3.000).
La previsione del lotto minimo non è indicata da nessuna previsione di legge.
Considerazioni
Conformemente a quanto espresso nel precedente parere n. 553 del 30 novembre 2001, il lotto minimo in verde agricolo risulta essere pari a mq. 10.000.
Determina del consiglio comunale: parcheggio: che appare lesivo per il cittadino di reperire l'area dei posteggi privati (1/10 della cubatura realizzata) all'interno dei perimetri dei manufatti.
Si determina che venga data la possibilità di reperire l'area all'esterno dei manufatti ma all'interno dello stesso lotto, purché non venga consentito di realizzare tettoie.
Per quanto riguarda le zone B, tale area dovrà essere reperita nel raggio di 200 mt.
Considerazioni
La determina si ritiene condivisibile.
Di seguito si riportano i paragrafi 1, 2, 7, 8, 9, 14 e 15 della relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera di consiglio comunale.
1)  Completamento della strada comunale esterna Fidaro-Bonagrazia
I lavori di costruzione del tracciato della strada comunale esterna di collegamento dell'agglomerato urbano con la località Fidaro - Bonagrazia sono stati ultimati nel 1983 e nel 1986 sono stati approvati gli atti di collaudo.
Nel 1987, l'amministrazione comunale ha dato incarico per la realizzazione del progetto per il completamento della strada in argomento.
La strada non è conforme, né allo strumento urbanistico vigente né allo strumento urbanistico adottato con delibera commissariale n. 23 dell'11 giugno 1999.
L'amministrazione comunale ha disposto l'avvio delle procedure dell'approvazione del progetto relativo alla strada in questione in variante agli strumenti urbanistici.
Tale procedura è stata avviata dallo scrivente ufficio.
Considerato che la corretta localizzazione nella relativa tavola di piano della strada esistente ha formato oggetto di opposizione (n. 81).
Considerato che la progettista ha controdedotto accogliendo la suddetta opposizione, rimandando all'ufficio tecnico comunale l'individuazione della strada sulle tavole di piano.
Considerato che il Consiglio regionale dell'urbanistica ha concordato con la progettista.
Considerato che agli atti dell'ufficio tecnico comunale esiste il progetto per il completamento della strada (incarico del 1987), che la progettista non ha inserito nel nuovo piano regolatore generale. "Per quanto riguarda i punti 1 (completamento della strada comunale esterna Fidaro - Bonagrazia) 24 e 25, essendo strade ad esclusivo interesse agricolo, interessanti aree a forte acclività, si ritiene che, dovendo servire attività agricole di non particolare pregio, per non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente, si è convenuto che, come per tutto il resto del territorio, si può procedere con normali interventi di miglioramento delle trazzere esistenti e pertanto dette opere non sono state inserite nel piano regolatore generale" (elaborato A1 del piano adottato denominato "relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano").
Si propone, trattandosi di lavori di completamento, che venga rispettata la volontà amministrativa di realizzare l'opera pubblica relativa ai lavori di completamento della strada comunale esterna Fidaro - Bonagrazia.
Considerazioni
La richiesta si ritiene condivisibile.
2)  Parcheggio adiacente alla scuola M. Immacolata
Con delibera di giunta municipale n. 61 del 14 maggio 2002, la giunta municipale ha espresso la volontà di realizzare un parcheggio adiacente la scuola M. Immacolata.
Poiché tale area è destinata ad attrezzature scolastiche (simbolo grafico S), si chiede che in sede di emissione del decreto di approvazione del piano tale area venga convertita in area da destinare a parcheggi, tenuto conto che la presenza di attrezzature scolastiche, comporta la necessità di aree di sosta e di parcheggio.
Ciò al fine di evitare l'onerosa procedura di approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico.
Considerazioni
La richiesta si ritiene condivisibile.
Zone F - Attrezzature
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio): le aree per attrezzature risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'esistente e dell'espansione dell'abitato, risultano però sopra dimensionate rispetto ai limiti minimi di legge, con un impegno di aree difficilmente occupabili nell'arco della validità del piano. Non esiste tra l'altro nessun riferimento alla effettiva esistenza di una programmazione sopra comunale assistita da finanziamento.
Detto dimensionamento, che ha costituito oggetto di opposizione, non è condiviso dallo scrivente gruppo in quanto non supportato da effettivo fabbisogno, e come tale dovrà essere oggetto di riverifica in sede di rideterminazione da parte del consiglio comunale.
Controdeduzione dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera n. 109.
7)  Zone F - Attrezzature
Considerato che le aree per attrezzature sono state ritenute dal Consiglio regionale dell'urbanistica sopra dimensionate, con un impegno di aree difficilmente occupabili durante il periodo di validità del piano e considerato che il consiglio comunale dovrà riverificare tali aree in sede di rideterminazione del piano, si ritiene che già in sede di emanazione del decreto di approvazione del piano alcune aree possano essere declassate a verde agricolo, come di seguito indicato:
-  zona F6 - centro Anziani - si condivide quanto deliberato dal consiglio comunale in sede di controdeduzioni ai ricorsi n. 111, 112 e 113, delibera n. 42 del 6 luglio 2000. L'area è decentrata. Inoltre la localizzazione non rispecchia le direttive del consiglio comunale del 2 febbraio 1995, delibera n. 9.
Aree scolastiche - Considerato il pronunciato fenomeno di diminuizione della natalità infantile, appare ragionevole affermare che le aree scolastiche previste non saranno interamente utilizzate nel tempo di validità del piano.
Inoltre il consiglio comunale ha in più occasioni espresso la volontà di concentrare le aree scolastiche.
Pertanto si propone che le aree scolastiche non ancora utilizzate e non ricadenti in prossimità di quelle attualmente esistenti, vengano disapplicate.
Si propone che le aree scolastiche così disapplicate siano disciplinate come verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03 mc./mq., in attesa della riformulazione urbanistica del piano a seguito delle prescrizioni del Genio civile.
Che potrà prevedere l'inserimento di ulteriori aree scolastiche in prossimità di quelle esistenti, in ottemperanza agli standard di legge.
Considerazioni
La controdeduzione si ritiene condivisibile relativamente alla Zona F8 (centro anziani) che viene classificata come verde ambientale.
La controdeduzione non si ritiene viceversa condivisibile relativamente alla riduzione delle aree scolastiche. Le stesse sono dimensionate per una superficie totale di mq. 30.048, pari a 4 mq./ab., così come previsto dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68.
8)  Errori cartografici
Si rileva che l'area destinata al depuratore comunale è indicata con simbolo grafico F7 "autoparco comunale".
Si rileva che l'area attualmente occupata dalla palestra coperta in contrada Presti è indicata con simbolo grafico C3, invece che con il simbolo "F3 attrezzature per lo sport e lo spettacolo".
Considerazioni
Si condivide la correzione degli errori cartografici, così come evidenziati dall'ufficio tecnico comunale.
9)  Autoparco comunale
L'autoparco comunale non può essere ubicato secondo le previsioni di piano (ricorso n. 2) in quanto ivi insiste un fabbricato dotato di regolare concessione edilizia.
Considerato che a seguito di variante urbanistica nella zona F4 "attrezzature commerciali" è stata localizzata l'isola ecologica e considerato che tale attrezzatura non assorbe tutta l'estensione dell'area, in detta area (di proprietà comunale) potrebbe trovare ubicazione l'autoparco comunale.
Considerazioni
Si condivide la destinazione a verde agricolo dell'area classificata F7 nel piano.
14)  Prescrizioni esecutive
La previsione di cui all'art. 6 inerente la disposizione degli edifici in uno o più lotti, può risultare limitativa della capacità di edificare, pertanto si propone che la norma venga integrata come segue: "il consiglio comunale, per i lotti ricadenti in zona C2, su richiesta di tutti i proprietari del lotto, previo parere dell'ufficio tecnico comunale e della C.E.C., può rideterminarsi sui lotti di progetto e sull'assetto planivolumetrico degli edifici nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5".
La sagoma di previsione non assume così più carattere prescrittivo.
Considerazioni
La richiesta non viene condivisa.
15)  Insediamenti produttivi in zone residenziali
Si riscontra una difformità tra le prescrizioni del regolamento edilizio, art. 40 e le norme tecniche di attuazione, art. 22.
Si propone che i due disposti regolamentari vengano uniformati come segue:
"Ai fini della integrazione tra la residenza e le altre funzioni ed attività urbane, queste ultime sono ammesse alle seguenti condizioni:
-  le attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 300 mq. (incrementati della superficie destinata ad esposizione e deposito), attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, a condizione che siano dotati di posteggi propri (da reperire all'interno del lotto) proporzionati alle dimensioni delle attività;
-  depositi e magazzini con superficie utile non superiore a 150 mq. purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza;
-  artigianato di servizio con superficie non superiore a mq. 75 per unità produttiva per i locali di lavorazione ed eventuale vendita dei prodotti (ad esclusione dei locali accessori e servizi) a condizione che siano dotati di posteggi propri (da reperire all'interno del lotto) proporzionati alle dimensioni delle attività. Gli stessi non devono avere caratteri di nocività e molestia; detti laboratori sono consentiti limitatamente al piano terreno rialzato ed al seminterrato;
-  laboratori di minore importanza (sartoria, modista, parrucchiere, estetista, camiceria, meccanici, copisteria, confezioni, ricamo, stireria, orologeria, gioielleria, radioteleriparazioni, passamaneria, fotografi, rilegatori, pellicceria, incisione, etc.) potranno essere consentiti ad ogni piano degli edifici residenziali, ma, per i piani superiori a quello rialzato, non potranno avere superficie superiore a mq. 50 per i locali di lavorazione ed eventuale vendita dei prodotti".
Considerazioni
La richiesta viene condivisa. Relativamente al punto 2, dovrà essere integrato, dopo la parola "residenza", con la dicitura "limitatamente al piano terreno rialzato e al seminterrato".
Si rappresenta inoltre che in sede di controdeduzioni, il comune di Montelepre non ha redatto la scheda relativa al settore commerciale, così come prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 592 del 4 aprile 2002.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Montelepre siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta di quanto sottoposto con la sopracitata nota e rappresentato con la proposta di parere n. 4 del 24 gennaio 2003 dal servizio III/D.R.U., con il voto n. 82 del 6 febbraio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra il Consiglio è del parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con delibera del commissario ad acta n. 23 dell'11 giugno 1999, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 592 del 4 aprile 2002, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con deliberazioni n. 106 del 12 novembre 2002 e n. 109 del 20 novembre 2002.";
Rilevato che, con la nota prot. n. 13967 del 4 marzo 2003, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 592 del 4 aprile 2002 e n. 82 del 6 febbraio 2003;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 2384 del 31 marzo 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 25074 del 14 aprile 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C5 e D1:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale, ai fini della programmazione commerciale, dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 592 del 4 aprile 2002 e n. 82 del 6 febbraio 2003, e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 2384 del 31 marzo 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 592 del 4 aprile 2002 e n. 82 del 6 febbraio 2003, nonché alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Montelepre, adottato con delibera del commissario ad acta n. 23 dell'11 giugno 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 592 del 4 aprile 2002 e n. 82 del 6 febbraio 2003;

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 553 del 30 novembre 2001, resa dal servizio III/D.R.U. (ex gruppo XXVI);
2)  voto n. 592 del 4 aprile 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 4 del 24 gennaio 2003, resa dal servizio III/D.R.U.;
4)  voto n. 82 del 6 febbraio 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera commissario ad acta n. 23 dell'11 giugno 1999;
6)  delibera consiglio comunale n. 3 del 20 gennaio 2000;
7)  delibera consiglio comunale n. 5 dell'8 febbraio 2000;
8)  delibera consiglio comunale n. 6 del 15 febbraio 2000;
9)  delibera consiglio comunale n. 24 del 25 maggio 2000;
10)  delibera consiglio comunale n. 29 del 2 giugno 2000;
11)  delibera consiglio comunale n. 30 del 7 giugno 2000;
12)  delibera consiglio comunale n. 31 del 9 giugno 2000;
13)  delibera consiglio comunale n. 38 del 23 giugno 2000;
14)  delibera consiglio comunale n. 39 del 24 giugno 2000;
15)  delibera consiglio comunale n. 40 del 27 giugno 2000;
16)  delibera consiglio comunale n. 41 del 4 luglio 2000;
17)  delibera consiglio comunale n. 42 del 6 luglio 2000;
18)  delibera consiglio comunale n. 43 del 13 luglio 2000;
19)  delibera consiglio comunale n. 44 del 18 luglio 2000;
20)  delibera consiglio comunale n. 50 del 10 agosto 2000;
21)  delibera consiglio comunale n. 106 del 12 novembre 2002;
22)  delibera consiglio comunale n. 109 del 20 novembre 2002;
23)  nota prot. 2384 del 31 marzo 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Piano regolatore generale
24)  A1  - relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano; 
25)  A2  - relazione generale analitica dello stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, al traffico ed alle comunicazioni; 
26)  A3  - relazione sui principali problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzioni dei problemi riferiti ad un decennio; 
27)  A4  - relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale; 
28)  A5  - programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di sviluppo industriale; 
29)  A6  - regolamento edilizio; 
30)  A7  - norme tecniche di attuazione; 
31)  B1  - schema regionale, inquadramento territoriale, scala 1:25.000; 
32)  B2  - stato di fatto, scala 1:10.000 (1 tav.); 
33)  B3.1  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
34)  B3.2  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
35)  B3.3  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
36)  B3.4  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
37)  B3.5  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
38)  B3.6/7  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
39)  C1  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:10.000 (1 tav.); 
40)  C2.1  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
41)  C2.2  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
42)  C2.3  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
43)  C2.3bis  - elaborato sostitutivo della tav. C2.3; 
44)  C2.4  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
45)  C2.5  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
46)  C2.6/7  - disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000; 
47)  C3  - emergenze di interesse storico monumentale, scala 1:2.000 (1 tav.); 
48)  C4  - sintesi della pianificazione urbana, scala 1:5.000; 
49)  C5  - tabella dei tipi edilizi. 

Zone soggette a prescrizioni esecutive
50)  A1  - relazione illustrativa; 
51)  A2  - norme tecniche di attuazione; 
52)  A3  - piano particellare di esproprio ed elenco degli immobili da espropriare e relazione di stima; 
53)  A4  - preventivo di spesa per l'attuazione delle prescrizioni esecutive; 
54)  B1  - area di intervento su base aerofotogrammetrica e catastale zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
55)  B1  - area di intervento su base aerofotogrammetrica e catastale zona C2, contrada P. Muletta, scala 1:2.000; 
56)  B2  - stralcio piano regolatore generale zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
57)  B2  - stralcio piano regolatore generale zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
58)  C1  - progetto su base catastale zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000;  
59)  C1  - progetto su base catastale zona C2, contrada P. Muletta, scala 1:2.000; 
60)  C2  - quote rosse, allineamenti e demolizioni zone C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
61)  C2  - quote rosse, allineamenti e demolizioni zone C2, contrada Muletta, scala 1:2.000; 
62)  C3  - suddivisione dei lotti e parametri urbanistici zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
63)  C3  - suddivisione lotti e parametri urbanistici zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
64)  C4  - progetto planivolumetrico zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
65)  C4  - progetto planivolumetrico zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
66)  C5.1  - schema della rete idrica zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
67)  C5.1  - schema della rete idrica zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
68)  C5.2  - schema della rete fognante zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
69)  C5.2  - schema della rete fognante zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
70)  C5.3  - schema della rete di distribuzione della energia elettrica ed illuminazione pubblica zona C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
71)  C5.3  - schema della rete di distribuzione della energia elettrica ed illuminazione pubblica, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
72)  C6  - profili regolatori zone C3 e C4, contrada Naca, scala 1:2.000; 
73)  C6  - profili regolatori zona C2, contrada Poggio Muletta, scala 1:2.000; 
74)  C7  - sezioni tipo stradale e tipi di alberature, scala 1:100. 

Studio agricolo forestale
75)  relazione illustrativa 1ª parte, scala 1:10.000;
76)  relazione illustrativa 2ª parte, scala 1:10.000;
77)  tav.  1  - carta altimetrica, scala 1:10.000; 
78)  tav.  2  - carta clivometrica, scala 1:10.000; 
79)  tav.  3  - carta delle esposizioni, scala 1:10.000; 
80)  tav.  4  - carta del reticolo idrografico, scala 1:10.000; 
81)  tav.  5  - carta della vegetazione, scala 1:10.000; 
82)  tav.  6  - carta di riconoscimento dei suoli, scala 1:10.000; 
83)  tav.  7  - carta dell'uso del suolo, scala 1:10.000; 
84)  tav.  8  - carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
85)  tav.  9  - carta dell'unità di paesaggio, scala 1:10.000; 
86)  tav.  10  - carta delle possibili aree di espansione e delle aree boscate, scala 1:1.000; 

87.a)  tavole suppletive - relazione;
88.b)  carta aree boscate, scala 1:10.000;
89.c)  carta dell'uso del suolo, scala 1:10.000.
Studio geologico
90)  relazione geologica, scala 1:10.000;
91)  carta di classificazione del territorio comunale, scala 1:10.000;
92)  carta idrogeologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
93)  carta geomorfologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
94)  carta geolitologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
95)  relazione geologica integrativa, scala 1:10.000;
96)  carta geolitologica delle zone assoggettate a prescrizioni esecutive;
97)  carta geologico tecnica delle zone assoggettate a prescrizioni esecutive.

Art. 4

Il comune di Montelepre dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio del l'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  SCIMEMI 


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 51 -  48 -  78 -  60 -  53 -  70 -