REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 GIUGNO 2003 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Paceco


Lo statuto del Comune di Paceco è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 27 del 25 maggio 1996.
Si ripubblica il nuovo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 31 marzo 2003.
Capitolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità della comunità locale

1.  La comunità locale di Paceco, antico borgo feudale all'interno di una vasta area contadina legata all'economia ed alle vicissitudini del capoluogo Trapani, rimane ancora oggi, arricchita da due frazioni popolose, Dattilo e Nubia, una caratteristica città dell'immediato entroterra, con colture agricole in corso di specializzazione e con attività terziarie e di richiamo turistico di livello europeo per le saline ed il museo ad esse collegato; più recentemente è divenuta centro di accoglienza per immigrati dal vicino capoluogo e da altri centri, non esclusi quelli prospicienti le coste del Mediterraneo.
Configurazione, questa, da riscoprire e da potenziare, allo scopo di qualificare la propria identità proiettandola in direzione della città capoluogo e, per suo tramite, nel Mediterraneo ed in Europa.
Art. 2
Il Comune

1.  La comunità locale di Paceco è rappresentata dal Comune quale ente autonomo che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3.  Il Comune, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del preambolo dello statuto dell'ONU, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da estrinsecare nell'assetto del territorio e nella vita della comunità civile. Promuove a tal fine la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
4.  Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli, assumendo la famiglia come risorsa e valore. Ciò al fine di predisporre piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio.
5.  Il Comune riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici come fondamentale principio democratico, secondo le affermazioni della "Carta europea delle autonomie locali", (Strasbourg 15 ottobre 1985, ratifica Parlamento italiano del 30 dicembre 1989); assume i metodi della programmazione e del coordinamento secondo il principio di sussidiarità che affida la soluzione dei problemi al livello dove si pongono; articola il decentramento gestionale del territorio; tutela le espressioni associative; si collega organicamente alla Provincia regionale ed alla Regione; favorisce la crescita della comunità nazionale in funzione della costruzione dell'Unione europea.
6.  Il Comune è consapevole che per costruire la nuova società è necessario che tutti i livelli della vita di relazione, dal quartiere all'intero pianeta, si esprimano con la maggiore autonomia possibile e con una coordinazione non gerarchica ma paritaria. Per promuovere autonomia insieme a coordinazione, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, istituisce la consulta come organo di partecipazione delle associazioni e delle frazioni.
7.  L'appartenenza del Comune ad un più vasto territorio proiettato dall'Europa verso il Mediterraneo lo impegna a favorire occasioni di incontro sia verso i Paesi europei che verso quelli marittimi circostanti; aderisce a tal fine ad organizzazioni che riconoscono il ruolo dei poteri locali nel promuovere un ordine democratico sovrannazionale; cura rapporti di gemellaggio già consolidati e ne instaura di nuovi; assume iniziative per interessare la popolazione alla cultura dell'interscambio; concorre finanziariamente all'azione dei movimenti che si propongono la cooperazione tra i popoli e l'unificazione dell'Europa.
8.  A fondamento delle iniziative di incontro tra i popoli promuove l'accoglienza, l'accesso al lavoro ed alla casa, nonché l'integrazione sociale degli immigrati extracomunitari, assicurando a quanti fissano la dimora nel Comune l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, nell'ambito delle vigenti leggi. Attiva a tale scopo una segnaletica essenziale di orientamento in lingua araba; assicura, ove necessario, nei servizi di base la presenza di un esperto di tale lingua; sollecita il suo apprendimento come utile e talora indispensabile per i suoi cittadini, fin dai primi ordini di scuola.
9.  Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, dalle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie presenti nel territorio.
Il Comune attiva ricerche, studi, censimenti, raccoglie dati per conoscere, contabilizzare, documentare e definire i beni della comunità locale, costituendo un apposito archivio.
10.  Promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare qualsiasi forma di inquinamento; tutela la propria vocazione; promuove il risparmio ed il recupero delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori dell'ambiente naturale, storico ed artistico. Subordina a tali principi gli strumenti di pianificazione.
11.  Il Comune provvede alla salvaguardia del patrimonio della comunità locale. A tale scopo riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità e per la conservazione della sua memoria storica.
12.  Il Comune può realizzare opere infrastrutturali sul proprio territorio al fine di promuovere, accrescere e stimolare lo sviluppo socio-economico del territorio stesso.
Art. 3
Elementi distintivi: territorio, sede, stemma e gonfalone

1.  Il territorio del comune, esteso kmq. 58,40, è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali fogli dall'1 al 49 (di cui i nn. 1, 17 e 20 parzialmente) del catasto di Paceco e gli ex fogli del Comune di Trapani nn. 36, 37, 40, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 169, 170, 171, 184 (interi) e 39, 52, 65, 172 e 185 (parzialmente).
2.  Confina a nord e a sud con il territorio del Comune di Trapani, ad est con il territorio del Comune di Erice, ad ovest con il mare Mediterraneo.
3.  Nel quadro di uno sviluppo equilibrato tra territorio e cittadini che vi abitano o vi lavorano il Comune persegue politiche di gestione consortile di servizi comuni nel campo dei trasporti, delle infrastrutture civili, dell'assetto idrogeologico e della tutela ambientale; persegue inoltre il riordinamento dei confini comunali, al di sopra degli interessi di parte, per il bene delle popolazioni, nel superamento di una visione puramente amministrativa di limiti comunali che siano solo artificiali e non naturali e culturali.
4.  La circoscrizione territoriale del Comune può esse re modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
5.  Il Comune valorizza forme di decentramento per favorire lo sviluppo delle due frazioni, Dattilo e Nubia, in considerazione della consistenza delle rispettive popolazioni e del ruolo specifico da esse svolto nell'economia e nell'assetto territoriale.
6.  La sede del Comune è fissata con delibera del consiglio. Presso di essa si riuniscono la giunta, il consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Nella prima attuazione dello statuto essa è fissata nella frazione capoluogo.
7.  Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del consiglio comunale. In sede di prima attuazione, lo stemma ed il gonfalone sono quelli attuali di cui all'allegato n. 1.
8.  Il Comune dota le frazioni di adeguate sedi.
Capitolo II
ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 4
Statuto

1.  Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle modifiche statutarie.
3.  Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e della Regione siciliana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4.  Il procedimento per le modifiche dello statuto, così come previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
5.  Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste dal regolamento quando ne facciano domanda, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, lo stesso numero di soggetti di cui al primo comma dell'art. 34.
6.  Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste.
Art. 5
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d)  nelle materie in cui esercita funzioni.
2.  Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3.  Devono essere deliberati obbligatoriamente dal consiglio i seguenti regolamenti:
a)  regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
b)  regolamento per gli incarichi e le nomine;
c)  regolamento dei contratti;
d)  regolamento di contabilità;
e)  regolamento per l'albo delle associazioni;
f)  regolamento per il referendum e le altre norme di partecipazione.
4.  I regolamenti devono essere deliberati dal consiglio comunale entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente statuto.
5.  Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6.  I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
7.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
8.  Gli atti deliberativi ed ogni altro provvedimento devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
9.  I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.
10.  I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione di cui al nono comma.
Art. 6
Adeguamento delle fonti normative comunali

1.  Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di ap plicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
Art. 7
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.  Con il regolamento poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti al segretario comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del sindaco.
3.  L'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 69 dell'ordinamento amministrativo enti locali in Sicilia deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.
4.  Le ordinanze di cui al presente articolo devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 8
Fonti di interpretazione e di applicazione

1.  Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco ed al segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2.  Nell'ambito delle proprie funzioni compete al se gretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'am bito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai funzionari responsabili dei servizi.
Art. 9
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Esso va inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la prescritta pubblicazione.
Capitolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 10
Organi del Comune

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3.  La giunta è organo di gestione amministrativa.
4.  Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente; è capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.
5.  La consulta è organo sussidiario di partecipazione delle associazioni e delle frazioni.
Art. 11
Consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.  Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'amministrazione il regolamento disciplinerà le modalità di esame e di controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione del sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
5.  Il consiglio esercita altresì attività ispettive nelle ripetute e persistenti violazioni degli obblighi, di cui al comma 1 dell'art. 27, al comma 9 dell'art. 12 ed all'art. 17 della legge regionale n. 7/92, che siano rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91.
6.  Il consiglio può esprimere valutazioni sulla relazione del sindaco relativa alle motivazioni del provvedimento di revoca di uno o più componenti della giunta.
7.  (Abrogato).
8.  Una proposta di deliberazione firmata da 1/5 dei componenti il consiglio comunale deve essere inserita nell'ordine del giorno del consiglio entro 20 giorni dalla data di presentazione.
9.  Il consiglio esercita la potestà di auto-organizzazione secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
10.  I lavori del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubblici, spetta al regolamento stabilire le modalità con cui tale pubblicità viene garantita.
11.  I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del consiglio qualora, su istanza del sindaco o del presidente del consiglio o di almeno 1/5 dei consiglieri, il consiglio lo deliberi con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio palese.
12.  Al consiglio comunale hanno diritto di udienza, sugli argomenti di cui all'art. 32, lett. b) e g), della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n.48/91, se iscritti all'ordine del giorno e dietro formale preventiva richiesta, un rappresentante della consulta ed i presidenti dei consigli di frazione. I predetti soggetti non hanno diritto al voto ed il loro intervento deve essere unico, non superiore a 15 minuti per argomento iscritto all'ordine del giorno, seguire la relazione del rappresentante dell'amministrazione e precedere gli interventi dei consiglieri comunali.
Art. 12
Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è sciolto per i motivi e con le procedure di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2 della legge regionale n. 48/91. Ai sensi del n. 3 della norma precedente il consiglio può essere sospeso.
Art. 13
Presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vicepresidente.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
5.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente.
6.  La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
7.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessore regionale per gli enti locali per il controllo sostitutivo.
8.  (Abrogato).
Art. 14
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3.  Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 15
Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione al presidente del consiglio, il quale deve inserire la sostituzione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio stesso.
3.  Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere sono disciplinate dal regolamento. Il regolamento disciplina altresì la facoltà di ogni singolo consigliere di avvalersi della collaborazione degli impiegati comunali e di utilizzare gli strumenti di lavoro in dotazione agli uffici. Il consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste, tanto verbalmente quanto per iscritto, dal consigliere e devono essere fornite secondo quanto specificato dalla richiesta, in forma verbale, scritta, audiovisiva o informatizzata, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta, salvo casi particolari esplicitamente previsti dal regolamento. Il diritto di copia si intende esercitato senza onere economico per il consigliere che se ne avvale, salvo il caso di copie autentiche. Nell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge secondo quanto previsto dal regolamento.
4.  Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
5.  I consiglieri non possono essere eletti dal consiglio comunale o nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.
Art. 16
Commissioni consiliari consultive

1.  Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, formate da un rappresentante per gruppo consiliare. Ogni rappresentante è portatore di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo consiliare che rappresenta. Di ogni commissione fa comunque parte il capo del settore competente, come pure un rappresentante designato dalla consulta delle associazioni ed un rappresentante di ciascuna frazione, senza diritto a voto.
2.  Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione; può altresì prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
3.  Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui al presente articolo possono effettuare indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
4.  Alle commissioni consiliari partecipano, senza di ritto di voto, esperti e consulenti, indicati da ciascun gruppo consiliare.
5.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle stesse sono indicati nel regolamento.
6.  In commissione deve obbligatoriamente essere presente l'assessore al ramo qualora richiesto.
Art. 17
La giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da 7 assessori, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, scelti dal sindaco, di cui due provenienti, possibilmente, da ciascuna delle due frazioni, Dattilo e Nubia.
2.  Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
3.  La giunta provvede, su proposta del sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, ove non sia già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.
4.  La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
5.  Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
6.  La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
7.  Il sindaco può revocare in ogni momento uno o più componenti della giunta, provvedendo contemporaneamente alla sostituzione; è tenuto però a fornire al consiglio comunale, entro 7 giorni, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Ad analoga no mina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
8.  Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio la giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 18
Il sindaco

1.  Il sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente e della giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici.
2.  Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della giunta.
3.  Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune ed in particolare:
a)  indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della giunta;
b)  ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
c)  adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle contingibili ed urgenti;
d)  esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
e)  convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti;
f)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Art. 19
Vicesindaco

1.  Il sindaco attribuisce ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano.
Art. 20
Deleghe

1.  Con esclusione delle competenze direttamente at tribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 o dallo statuto, con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2.  Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza; il delegante conserva tuttavia la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
3.  Tra organi elettivi è ammessa la delega esclusivamente da parte del sindaco agli assessori con le limitazioni di cui al presente articolo.
Capitolo IV
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 21
Diritto di informazione e d'accesso

1.  L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso.
Art. 22
Estensione del diritto d'informazione e d'accesso

1.  Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2.  Per ogni settore, servizio o unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti per il rilascio della documentazione richiesta.
3.  Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione.
4.  L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
Art. 23
Contenuti, limiti e modalità del diritto d'accesso

1.  La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2.  Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e imprese.
3.  Il diritto d'accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente capitolo. Per favorire tale diritto è consentita, senza alcuna autorizzazione, la ripresa televisiva diretta o la registrazione radiofonica delle sedute consiliari.
4.  Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento o di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 24
Diritto d'informazione e d'accesso per i sindacati

1.  Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto di informazione e d'accesso all'attività amministrativa e politico-istituzionale.
2.  L'informazione si concreta nella ricezione preventiva, costante e tempestiva del materiale relativo alle materie seguenti:
-  il funzionamento dei servizi e degli uffici;
-  i programmi d'investimento;
-  le innovazioni tecnologiche;
-  gli organi dei servizi e degli uffici;
-  l'organizzazione del lavoro;
-  la politica degli organici e gli affari del personale;
-  i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
-  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
-  quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.
3.  Gli interessati, qualora l'amministrazione non ot temperi agli obblighi delle materie elencate, possono adire vie giudiziarie.
4.  Su tali materie le organizzazioni sindacali hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva, da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.
Art. 25
Divulgazione dei dati e delle informazioni

1.  Il Comune provvede alla divulgazione dei dati o delle conoscenze riguardanti profili di carattere territoriale, economico, sociale e giuridico-amministrativo della comunità locale o di singoli suoi aspetti, con particolare riferimento ai dati ed alle conoscenze utilizzati a fondamento di scelte di programmazione o pianificazione generale o di settore, o comunque per interventi di dimensione o di rilievo comunale.
2.  Tale divulgazione è operata mediante l'utilizzazione di appositi mezzi di comunicazione radiotelevisivi, o con iniziative di carattere editoriale.
3.  Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
a)  la denominazione ed ubicazione dei servizi e degli uffici;
b)  compiti espletati e prestazioni offerte;
c)  modalità d'accesso.
4.  Il Comune cura la periodica divulgazione del l'elenco delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, nonché dei provvedimenti adottati dal sindaco o per sua delega.
5.  Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative del presente titolo e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto dell'accesso. Le pubblicazioni di cui al presente comma ed al precedente verranno inviate alle associazioni iscritte all'albo, a tutti gli enti pubblici, alle scuole medie operanti nel territorio, alle biblioteche ed alle organizzazioni di tutte le confessioni religiose.
Capitolo V
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 26
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale anche su base di frazioni.
Art. 27
Albo delle associazioni

1.  E' istituito l'albo comunale delle associazioni, se condo le modalità stabilite dallo statuto e dall'apposito regolamento allo scopo di:
a)  organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica e comunale;
b)  valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio comunale;
c)  promuovere la nascita di altri organismi associativi, comitati e rappresentanze di base nel contesto della comunità comunale.
2.  Hanno diritto a far parte dell'albo tutte le associazioni costituite con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata che siano dotate di statuto, operanti nel territorio comunale, sia in via esclusiva, sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale, purché abbiano svolto e svolgano una comprovata attività.
Hanno pure diritto a far parte dell'albo le rappresentanze di base, costituite previa convocazione di pubblica assemblea.
3.  Dell'iscrizione all'albo prende atto la giunta su proposta del segretario comunale che la registra. L'iscrizione, in una delle sottoelencate categorie, avviene secondo le procedure previste nell'apposito regolamento. L'albo vie ne affidato al segretario comunale.
Si determinano i seguenti criteri d'iscrizione:
-  l'associazione non abbia scopo di lucro e non sia emanazione di enti o associazioni aventi tale scopo;
-  l'associazione non costituisca settore o movimento di partito politico.
4.  L'albo si articola nelle seguenti categorie, compatibilmente con le reali presenze nel territorio:
a)  pace, Unione europea e relazioni sovrannazionali;
b)  ambiente, territorio e tutela degli animali;
c)  consumatori e tutela della salute;
d)  cultura, tradizione e mondo giovanile;
e)  promozione sociale dei cittadini e degli immigrati;
f)  comitati di frazione;
g)  artigianato e pesca;
h)  industria, commercio e turismo;
i)  lavoratori dipendenti;
l)  sport, spettacolo e tempo libero;
m)  associazioni professionali.
Il regolamento può inoltre stabilire un'ulteriore speci ficazione in sottocategorie.
5.  L'albo prevede una sezione speciale in cui sono riportate le associazioni portatrici di interessi pubblici, collettivi e diffusi, individuate secondo le modalità contenute nel regolamento, avendo in prioritaria considerazione il perseguimento della tutela di tali interessi emergenti dal contenuto dell'atto costitutivo o dall'ordinamento interno.
In tale sezione sono comunque incluse le associazioni ambientaliste, animaliste e di tutela dei consumatori.
6.  Il consiglio comunale può revocare il riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una libera associazione non corrisponda ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.
7.  Ogni anno l'albo viene aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento.
Art. 28
Diritti delle associazioni

1.  Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'albo:
a)  il diritto di svolgere un ruolo propositivo me diante presentazione di memorie, istanze, petizioni, proposte di deliberazione e altri mezzi presso l'amministrazione, la quale è tenuta ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
b)  il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali dell'amministrazione.
2.  E' riconosciuta alle associazioni portatrici di interessi pubblici collettivi e diffusi la facoltà di avvalersi in ogni circostanza di tutti i diritti di cui al primo comma.
3.  Il Comune mette a disposizione delle associazioni iscritte all'albo mezzi finanziari e organizzativi nella mi sura deliberata annualmente dal consiglio comunale.
Dovrà essere previsto in apposito capitolo di bilancio un fondo che verrà ripartito su proposta del consiglio direttivo della consulta delle associazioni e delle frazioni.
Art. 29
La consulta

1.  Per coordinare tutti i livelli di relazione nella vita del Comune e per consentire un più diretto contatto tra consiglio comunale e realtà di base, opera la consulta come organo che riunisce un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo, a prescindere dalla maggiore o minore consistenza numerica dei soci.
2.  La consulta si riunisce in convocazione ordinaria:
a)  per eleggere un direttivo composto da tanti membri quante sono le categorie di cui all'art. 28; per designare i componenti previsti dal presente statuto subito dopo l'insediamento di ogni nuovo consiglio comunale;
b)  entro il 15 ottobre di ogni anno e comunque prima della scadenza della sessione di bilancio preventivo del Comune;
c)  entro il 15 giugno di ogni anno e comunque prima della scadenza della sessione di bilancio consuntivo del Comune;
d)  prima di eventuali verifiche degli assestamenti e variazioni di bilancio che siano rilevanti; prima delle modifiche allo statuto ed ai regolamenti comunali.
Si riunisce in convocazione straordinaria:
a)  su richiesta di 1/3 dei membri che la compongono, del consiglio comunale o della giunta;
b)  per verificare gli impegni programmatici della giunta; per discutere interventi, interpellanze e proposte di deliberazioni consiliari e di giunta; per richiedere modifiche ad atti amministrativi; per esprimere pareri sugli strumenti urbanistici, sull'assetto del territorio e sui servizi.
3.  Assiste ai lavori della consulta, a richiesta, il sindaco o un suo delegato.
Possono far parte della consulta anche esperti e consulenti chiamati o designati in modo occasionale.
4.  La consulta si articola nei seguenti organi:
-  l'assemblea di tutti i componenti;
-  il direttivo di 11 membri tra i quali vengono eletti il presidente, il vicepresidente ed il segretario;
-  le categorie previste dall'art. 28 che svolgono attività preparatoria ai lavori dell'assemblea ed eleggono un proprio coordinatore.
Capitolo VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE - REFERENDUM
Art. 30
Consultazione e partecipazione popolare: istanze, petizioni e interrogazioni

1.  Sono titolari dei diritti contemplati nel presente titolo, purché abbiano compiuto il 14° anno di età, i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel Comune ed i cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune.
2.  Il Comune rilascia ai soggetti di cui al primo comma un documento che li abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente titolo.
3.  E' compito del Comune aggiornare periodicamente le liste dei titolari dei diritti di cui al presente titolo, al fine di renderne effettivo l'esercizio.
4.  I soggetti indicati nell'art. 32 hanno il diritto di rivolgere al sindaco istanze e petizioni scritte, attinenti ad una adeguata tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.
5.  Il sindaco dà comunicazione dell'avvenuta ricezione di istanze o petizioni all'organo competente per materia, che le esamina entro i 30 giorni successivi. Qualora non sia possibile rispettare tale termine, dovranno essere osservate le disposizioni previste per tali ipotesi nel regolamento comunale.
6.  Il sindaco dà atto dell'avvenuto esame e delle conclusioni a cui si è pervenuti con atto formale al quale è data adeguata pubblicità.
7.  I soggetti indicati nell'art. 32, singolarmente o in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiede ragione su specifici e rilevanti aspetti delle attività dell'amministrazione.
8.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni, dal sindaco o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale della questione. Qualora non sia possibile rispettare il predetto termine, dovranno osservarsi le disposizioni previste per tali ipotesi nel regolamento comunale.
9.  Il Comune garantisce tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in segreteria a seguito di apposita decisione di giunta.
10.  Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, petizioni ed interrogazioni, sia singole che associate.
11.  Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaramente il petitum che sia di competenza giuridica del Comune.
12.  Istanze, petizioni ed interrogazioni debbono esse re regolarmente firmate ed autenticate nelle forme di legge, pena l'inammissibilità.
13.  Di istanze, petizioni, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi, secondo le disposizioni di legge.
Art. 31
Proposte

1.  I soggetti indicati nell'art. 32, singolarmente o in forma collettiva, nell'esercizio del diritto di iniziativa popolare, presentano al consiglio comunale, alla giunta o al sindaco proposte di atti di loro competenza, redatti in forma di articolato o di schema di delibera. Le proposte debbono recare un numero di sottoscrizioni non inferiore a 100 dei soggetti di cui all'art. 32.
2.  Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dalla consulta o da una o più delle categorie che la compongono.
3.  E' istituito, alle dirette dipendenze del sindaco, un ufficio "deliberazioni" con il compito di agevolare la redazione delle proposte. La verifica di ammissibilità della proposta e l'esame nel merito della medesima, vengono affidati ad una commissione consiliare; un rappresentante dei sottoscrittori della proposta può presenziare ai lavori della commissione senza diritto di voto. Entro 30 giorni la commissione deve presentare una relazione al consiglio comunale che, nei 60 giorni successivi, dovrà riunirsi per prendere in esame la proposta ed assumere una risoluzione finale.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  Nel caso di mancato o parziale accoglimento di un'istanza, petizione, interrogazione o proposta deve es sere fornita adeguata motivazione e pubblicità.
6.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art. 53, primo comma, della legge n. 142/90 (art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991).
Art. 32
Referendum

1.  Il Comune intende promuovere attraverso l'istituto del referendum consultivo, propositivo od abrogativo, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti il territorio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città.
Il referendum viene indetto quando lo richiedano:
a)  almeno il 10% dei soggetti indicati nell'art. 32;
b)  almeno 2/5 dei consiglieri comunali.
2.  Hanno diritto di partecipare al referendum i soggetti indicati nell'art. 32.
3.  Il referendum può venire richiesto su argomenti concernenti le materie di interesse locale e, in ogni caso, su problemi sentiti come propri dalla comunità comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del sindaco, della giunta o del consiglio comunale. Tutte le materie in quanto attinenti alla vita, allo sviluppo e agli interessi della comunità locale possono esse re materia di referendum.
4.  La proposta di quesito referendario può essere articolata anche in più domande, purché comunque in numero non superiore a cinque e riferite alla stessa materia del referendum.
5.  Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise indicazioni circa l'argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare e univoche da parte dei votanti.
6.  E' istituita una commissione che delibera in merito alla rispondenza dei quesiti alle caratteristiche previste dal quinto comma. Essa è composta dal segretario comunale, dal giudice di pace e dai membri dell'ufficio del difensore civico.
7.  Entro 30 giorni dalla celebrazione del referendum il consiglio comunale prende atto dell'esito del referendum stesso.
8.  Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.
9.  Il consiglio comunale regolamenta con apposita normativa l'istituto del referendum comunale.
10.  Il referendum sarà valido se si recheranno alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Capitolo VII
L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 33
Istituzione e funzioni

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico cui sono assegnate le funzioni indicate nel presente titolo.
2.  L'ufficio del difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della gestione dell'amministrazione.
3.  L'ufficio del difensore civico interviene per la tutela dei soggetti indicati nell'art. 32 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, da uffici o servizi dell'amministrazione.
In particolare l'ufficio del difensore civico assume tutte le iniziative necessarie per la piena applicazione delle norme del presente statuto.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il difensore civico deve poter accedere senza limitazione alcuna agli atti dell'amministrazione e, in nessun caso, può essergli opposto il segreto d'ufficio.
L'amministrazione pone in essere le misure necessarie per consentire all'ufficio del difensore civico di perseguire efficacemente le proprie finalità.
Art. 34
Modalità d'intervento

1.  L'ufficio del difensore civico interviene in seguito a sollecitazione di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.
2.  Quando, effettuati gli opportuni accertamenti, vengano ravvisati atti, fatti, o comportamenti in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento del l'am ministrazione ed in violazione della vigente normativa, l'ufficio segnala agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, precisa le modalità operative per sanarle e sollecita che si proceda in conformità. Nell'esercizio delle sue funzioni l'ufficio può stimolare l'azione disciplinare, mentre è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria circa l'eventuale consumazione di reati di cui sia venuto a conoscenza.
3.  Le strutture organizzative e gli organi sottoposti alla vigilanza dell'ufficio sono tenuti a prendere formalmente atto delle sue segnalazioni ed a conformarsi al contenuto delle medesime.
Qualora decidano di discostarsene dovranno fornire idonea motivazione scritta.
4.  Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, l'azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
5.  L'eventuale denuncia penale da parte del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.
6.  L'ufficio del difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sulla propria attività contenente anche eventuali pareri e proposte. Il consiglio pone la relazione all'ordine del giorno della prima seduta successiva utilmente convocata ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
Art. 35
Designazione dei membri

1.  Il titolare dell'ufficio del difensore civico viene scelto tra le persone in possesso di idonei titoli giuridico-amministrativi avente i requisiti richiesti per l'elezione al consiglio comunale.
2. Esso viene designato dal consiglio comunale, col voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri, fino alla terza votazione e con il voto favorevole della maggioranza assoluta nella quarta.
Dura in carica 5 anni.
3.  Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge; giura davanti al consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
4.  A disposizione dell'attività del difensore civico il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi moderni e colloca un impiegato di livello non inferiore al sesto ed un applicato dattilografo ed eventualmente un commesso, quale organico minimo, elevabile in relazione ai carichi di lavoro.
5.  Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e di averne fotocopia.
6.  Qualora il componente l'ufficio del difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio.
Art. 36
Ineleggibilità ed incompatibilità

1.  Non sono eleggibili a difensore civico:
a)  i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dell'Assemblea regionale, del consiglio provinciale, comunale e circoscrizionale;
b)  i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali;
c)  i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
d)  i membri del comitato regionale di controllo;
e)  i dipendenti dell'amministrazione.
2.  L'incarico di competente l'ufficio del difensore ci vico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato e di qualsiasi commer cio o professione, che abbiano rapporti con l'amministrazione comunale.
Il titolare dell'ufficio del difensore civico non può essere rieletto.
Capitolo VIII
FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE
Art. 37
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2.  Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.
3.  In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a)  pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)  viabilità, traffico e trasporti;
c)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e del l'ambiente;
d)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)  raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)  servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h)  altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
i)  polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4.  Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
Art. 38
Obbligo di motivazione

1.  Ogni atto amministrativo scritto deve essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.
2.  La motivazione non è richiesta:
a)  se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo dell'atto;
b)  se per la semplicità dell'atto o per la sua ripetitività le ragioni della decisione sono implicite.
Nel caso di cui alla lett. a), assieme con l'atto che contiene la decisione, deve essere comunicato all'interessato anche l'atto ivi richiamato.
Art. 39
Responsabile del procedimento

1.  Alla conduzione e all'istruttoria del procedimento provvede la struttura organizzativa competente per materia, secondo quanto stabilito dal regolamento sulle strutture e sul personale. Il responsabile del procedimento determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regolamento, o per programma, il termine, decorrente dal l'avvio, d'ufficio o su domanda, del procedimento, entro cui esso deve concludersi.
2.  Per la realizzazione di particolari procedimenti o di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più strutture organizzative, la giunta, su proposta del sindaco, con propria motivata deliberazione determina - sulla base del principio della competenza prevalente - la struttura organizzativa responsabile della conduzione e dell'eventuale adozione dei provvedimenti conclusivi, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine di conclusione del procedimento ed il personale allo scopo necessario.
3.  Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal regolamento sulle strutture organizzative e del personale il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento, provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento, entro i termini fissati ai sensi del secondo comma. Contestualmente all'assegnazione il coordinatore indica o propone, secondo le proprie competenze, il personale necessario per lo svolgimento del procedimento.
4.  Agli interessati è comunicata la struttura organizzativa responsabile del singolo procedimento ed il nome del funzionario specificatamente preposto. Tale comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento, e in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al terzo comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5.  Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui al presente articolo, nonché dell'esatta denominazione della struttura organizzativa incaricata della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni, anche di recapito, è data notizia oltre che mediante affissione all'albo pretorio, anche mediante l'utilizzo di proprie pubblicazioni periodiche dell'amministrazione, nonché me diante iniziative informative attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive.
Art. 40
Funzioni del responsabile

1.  Il responsabile del procedimento:
a)  valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)  accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)  indice, previa intesa con il responsabile del servizio e con l'ufficio del difensore civico, le conferenze di servizi;
d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)  adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui all'art. 39 ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo, uno o più progetti di provvedimento.
2.  L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tale scopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i 30 giorni successivi alla definitiva conclusione dell'istruttoria, con obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.
Art. 41
Collaborazione nelle relazioni interamministrative

1.  Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nel regolamento sulle strutture organizzative ed il personale.
Art. 42
Comunicazioni finalizzate al contraddittorio

1.  L'iniziativa, d'ufficio o a richiesta di 1/3, del procedimento volto all'emanazione di un provvedimento dal quale possano derivare effetti limitativi od estensivi di diritti od interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti nei cui confronti si produrranno tali effetti, nonché ai soggetti che per legge devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può provvedere a rendere noti gli elementi di cui al successivo terzo comma, nelle medesime forme di pubblicità di cui al quinto comma, dell'art. 41.
2.  L'autorità competente deve dare notizia ai soggetti interessati della propria determinazione di non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali, in ordine ad una richiesta da essi avanzata.
3.  Nella comunicazione di cui al primo comma, devono essere indicati:
a)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
b)  i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di non dare corso alla richiesta della parte interessata, ai sensi del secondo comma;
c)  l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti nel corso del procedimento;
d)  in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento.
4.  La comunicazione deve essere data a mezzo posta o comunque in forme più semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa.
5.  Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso, l'amministrazione è tenuta a rendere noto l'avvio del procedimento con le medesime forme di pubblicità di cui al quinto comma, dell'art. 39.
Art. 43
Intervento nel procedimento

1.  Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento di propria iniziativa o su richiesta del l'am ministrazione.
Art. 44
Forme del contraddittorio

1.  I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui al primo comma dell'art. 42 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 43, hanno diritto di:
a)  prendere visione degli atti del procedimento fatto salvo quanto previsto nel capitolo IV;
b)  assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
c)  presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
d)  chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.
2.  In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l'amministrazione deve consentire a chi l'ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni.
3.  L'amministrazione può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione.
4.  Gli adempimenti di cui al presente articolo non devono ritardare lo svolgimento del procedimento. A tal fine il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibile, fin dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fissa i termini nel corso dell'istruttoria, anche modificando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo da rispettare in ogni caso il termine di cui all'art. 41.
Art. 45
Eccezioni

1.  Ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 46, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40, non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione indirizzata all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti tributari e in materia di personale.
Art. 46
Istruttoria pubblica

1.  L'adozione di piani territoriali ed urbanistici, la localizzazione di centrali energetiche ed ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sull'economia e sul l'assetto del territorio, devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede, acquisito il parere dell'ufficio del difensore civico, con decreto del sindaco, previa deliberazione della giunta.
2.  A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa. Alle riunioni possono partecipare, oltre ai promotori del procedimento, le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.
3.  La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che da sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione. Da quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta. E' consentita una breve replica. Della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.
Art. 47
Predeterminazione di criteri per l'attribuzione di ausilii

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicizzazione, nelle medesime forme di cui al quinto comma, dell'art. 41, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi.
Art. 48
I servizi pubblici locali

1.  Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme giuridiche definite:
-  in economia;
-  in concessione a terzi;
-  a mezzo di azienda speciale;
-  a mezzo di istituzione;
-  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
-  a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
Art. 49
Compiti per i servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 50
Partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1.  Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale di autonomia ge stionale.
2.  La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell'istituzione comunale.
3.  La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designati dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4.  In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali", la nomina e la revoca degli amministratori e cioè del consiglio di amministrazione, presidente e direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, spettano al consiglio comunale.
5.  Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.
Art. 51
Conferenza di servizi

1.  L'amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, o con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2.  La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3.  Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4.  Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5.  Le risultanze delle conferenze sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per le eventuali decisioni di merito.
6.  Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.
Capitolo IX
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Sezione prima
Art. 52
Programmazione ed organizzazione democratica dell'attività amministrativa

1.  L'amministrazione comunale assume il metodo e gli strumenti della programmazione democratica nel realizzare le proprie finalità nonché allo scopo di individuare e qualificare i soggetti ed i bisogni sociali nell'organizzazione del territorio e nella determinazione complessiva dell'indirizzo politico-amministrativo.
2.  L'amministrazione comunale riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle organizzazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'at tuazione delle sue scelte programmatiche. A tal fine, il territorio comunale, costituisce il criterio principale per l'elaborazione di indirizzi politico-amministrativi che sia no il risultato del collegamento, nei processi decisionali pubblici, fra la popolazione comunale e le assemblee elettive. La giunta comunale rappresenta lo strumento di collaborazione amministrativa finalizzato ad eseguire le decisioni delle assemblee elettive e della popolazione comunale.
3.  L'amministrazione comunale persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione regionali e locali. Concorre quale soggetto alla programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali e regionali, provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, alla formazione del programma comunale ed alla definizione ed attuazione di specifici piani d'intervento, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto delle associazioni portatrici di interessi pubblici, diffusi e collettivi radunate nella consulta.
4.  I programmi ed i piani di qualunque natura non possono essere approvati dal consiglio comunale unicamente sotto forma di enunciazione di intendimenti, ma devono essere corredati da relazioni ed elaborati tecnici, aventi anche carattere di massima, ma tali da configurare chiarezza nei loro risvolti, sia tecnici che finanziari, relativamente a qualunque attività, opera ed iniziativa sottoposta alle competenze del consiglio.
5.  L'attività amministrativa deve essere finalizzata a restituire in forma di prestazione concreta, la domanda sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi individuati dalla programmazione. Essa pertanto deve essere improntata ai principi della democrazia organizzativa e della socializzazione delle tecniche d'intervento dell'am ministrazione comunale, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, l'autonomia, la responsabilità professionale del collaboratore comunale e di sviluppare la partecipazione ed il controllo dei cittadini nell'esercizio dei poteri decisionali del Comune, nonché di migliorare la qualità delle istituzioni elettive.
6.  L'attività delle strutture organizzative comunali deve svolgersi per programmi e progetti finalizzati, anche di tipo intersettoriale, e deve assumere caratteristiche di interdisciplinarietà. Nel perseguimento degli obiettivi fissati dai programmi e dai progetti finalizzati l'organizzazione del lavoro deve essere improntata al metodo del lavoro di gruppo od articolarsi per gruppi di lavoro temporanei, costituiti e coordinati per piani di lavoro su temi e obiettivi prefissati. Il piano di lavoro deve essere strutturato secondo percorsi mirati alla qualità dei risultati ed alla riconoscibilità della partecipazione attiva di tutti i lavoratori, qualunque sia la loro professionalità.
7.  Nell'esecuzione di opere pubbliche l'amministrazione si avvarrà, di regola, delle prestazioni di propri tecnici dipendenti, salvo il caso che il carico di lavoro assegnato loro non lo consenta o che non ne abbiano la competenza.
In questo caso l'amministrazione darà incarico a liberi professionisti inseriti in elenchi speciali che saranno compilati ai sensi di apposito regolamento nel rispetto delle competenze previste dalla legge.
8.  L'analisi delle procedure e delle funzioni da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro e la discussione sulle proposte relative alle strutture organizzative, alle professionalità necessarie, ai compiti, alla valutazione dei carichi funzionali di lavoro, alla prefigurazione dei tempi d'attuazione, alle indicazioni sulle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, ai criteri per le verifiche e valutazioni dei risultati conseguiti nelle scadenze prefissate, ai rendiconti critici delle attività svolte in rapporto con le risposte impiegate, devono svolgersi, con la partecipazione dei lavoratori interessati, in apposite conferenze di organizzazione.
9.  Il regolamento disciplina le modalità organizzative e funzionali dei gruppi di lavoro e delle conferenze di organizzazione.
Art. 53
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con apposito regolamento:
a)  la dotazione organica del personale;
b)  l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
c)  le norme dell'accesso.
2.  Il regolamento di cui al 1° comma, lett. a) e b), disciplina altresì l'attribuzione, ai funzionari direttivi, cui siano stati conferiti incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, (capi settore, vice capi settore), le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
3.  Spetta ai funzionari direttivi responsabili, di cui al comma precedente, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento, che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
4.  Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi dei singoli settori, o a chi giuridicamente li sostituisce, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che le leggi e il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in particolare, la presidenza delle commissioni esaminatrici dei concorsi, la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità sulle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti.
5.  I soggetti di cui al secondo comma sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6.  La copertura dei posti di funzionario direttivo può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, con delibera motivata sull'inesistenza di risorse interne, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7.  Annullato dal Co.Re.Co. regionale.
8.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 del codice civile.
9.  Il regolamento di cui al primo comma del presente articolo è tenuto a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso, alle leggi vigenti è riservata la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego con il Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
10.  Il Comune disciplina con apposito regolamento la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme vigenti ed i contratti nazionali di lavoro di categoria.
Art. 54
Segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente in ordine alla conformità dell'azio ne amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, qualora il sindaco non abbia nominato un direttore generale.
4.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio.
Art. 55
Responsabilità

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato. Qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà altresì essere richiesto il parere del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.  Il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce il caso di sostituzione dei responsabili dei servizi anche al fine dell'emissione del parere.
3.  I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sezione II
Art. 56
Il piano generale dei servizi

1.  Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
2.  L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3.  In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'am bito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
4.  A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.
Art. 57
Forme di gestione

1.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
2.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
3.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
4.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere co munque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e controllo degli utenti, ovvero modalità di autogestione da parte di comunità di utenti e di lavoratori. In particolare il Comune incoraggia la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi affidati a costituende società di capitale favorendo l'azionariato popolare.
5.  Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo, fra il soggetto gestore ed il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 58
Istituzione dei servizi sociali

1.  Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione.
2.  L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
3.  Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera di giunta.
5.  Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6.  Al direttore e al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, come per gli impiegati del Comune.
7.  Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8.  La commissione di disciplina è composta dal presidente o suo delegato, che la presiede, dal direttore o da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti dell'istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
9.  Il consiglio d'amministrazione, composto da 5 membri, è eletto dal consiglio comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica 3 anni. Dal seno del consiglio d'amministrazione si elegge il presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del consiglio.
10.  Il presidente, dopo eletto, giura nelle mani del sindaco, con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3.
11.  I membri del consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12.  La carica di presidente e quella di consigliere sono incompatibili con quella di consigliere comunale e di componente della giunta.
13.  La revoca dei membri del consiglio d'amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
14.  In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezioni.
15.  Dopo la scadenza del triennio e fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione, il vecchio consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
16.  I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali, quelli del presidente uguali a quelli dell'assessore.
Art. 59
Funzionamento dell'istituzione per i servizi sociali

1.  Il Comune con la delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
a)  conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b)  approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c)  approva uno schema di regolamento di conta bilità;
d)  dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2.  Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione dell'istituzione dovrà conformarsi.
3.  Il consiglio comunale ha l'obbligo dei seguenti adempimenti:
a)  approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;
b)  verificare i risultati della gestione sulla base di apposita relazione.
4.  E' compito della giunta esercitare la vigilanza mediante l'assessore delegato ai servizi sociali e con l'intervento del funzionario responsabile; provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
5.  L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art. 60
Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio d'am ministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale. Il consiglio d'amministrazione rispetterà nell'elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore è scelto, intuitu personae, su una rosa di 3 membri, dal sindaco. Il presidente è eletto nel seno del consiglio d'amministrazione.
5.  Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio d'amministrazione.
6.  Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi e verifica i risultati di gestione; la giunta esercita la vigilanza e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.  Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8.  Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.
Art. 61
Altre forme di gestione

1.  Qualora il Comune ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2.  Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a)  le convenzioni apposite tra Comune e Provincia;
b)  i consorzi appositi tra Comune e Provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  gli accordi di programma;
d)  l'unione dei Comuni.
3.  Le decisioni di cui alle lett. a) e b), del presente articolo spettano al sindaco; quelle di cui alle lett. c) e d), al consiglio comunale.
Art. 62
Revisione economico finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da 3 membri.
2.  I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4.  I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5.  Il collegio dei revisori in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6.  Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.  I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
8.  Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti dalla normativa in materia.
9.  I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente in più di due collegi.

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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