REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 GIUGNO 2003 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 2003.
Individuazione delle priorità programmatiche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 14 maggio 2003.
Cessazione della carica del sindaco e della giunta del comune di Augusta e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 aprile 2003.
Graduatoria delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia per la stagione venatoria 2003/2004  pag.


DECRETO 5 maggio 2003.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Avola  pag. 47 


DECRETO 5 maggio 2003.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Ragusa  pag. 47 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 14 maggio 2003.
Dichiarazione di particolare interesse storico, artistico ed architettonico dell'immobile denominato "Fabbrica del ghiaccio", sito nel comune di Noto.
  pag. 48 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 49 


DECRETO 7 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 50 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 23 aprile 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa San Marco di Sicilia, con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore  pag. 52 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 11 marzo 2003.
Determinazione della variazione percentuale premiale in favore dei comuni  pag. 52 


DECRETO 11 marzo 2003.
Determinazione della variazione percentuale premiale in favore delle province  pag. 114 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 22 maggio 2003.
Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione dei cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2003  pag. 119 

Assessorato della sanità

DECRETO 29 aprile 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2003.
  pag. 119 


DECRETO 13 maggio 2003.
Proroga del termine per la conclusione della seconda campagna di vaccinazione contro la Blue tongue.
  pag. 130 


DECRETO 26 maggio 2003.
Modifiche ed integrazioni al decreto 4 marzo 2003, concernente stagione balneare 2003  pag. 131  


DECRETO 28 maggio 2003.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° settembre 2002  pag. 132 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto proposto dalla Tim Italia Mobile S.p.A. relativo alla costruzione di una stazione radio base nel comune di Pollina  pag. 137 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.07 - Insediamento giovani in agricoltura. Termini per la presentazione della contabilità aziendale  pag. 138 
P.O.R. - Sicilia 2000/2006 - Misura 4.15, azione B - Turismo rurale - Avvio del procedimento  pag. 138 
Bando di attuazione della misura 4.13b) del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità"  pag. 138 
Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili per l'esecuzione di lavori di costruzione delle reti idriche di distribuzione della zona irrigua del serbatoio Naro-Furore, 2° stralcio, ricadente nei comuni di Agrigento, Favara e Naro  pag. 160 
Costituzione di servitù di acquedotto in favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di costruzione dell'acquedotto interconsortile - 4° stralcio, ricadenti nei comuni di Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Gagliano Castelferrato e Regalbuto  pag. 161 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente esperto della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 168 
Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 168 
Nomina del commissario ad acta presso la Camera di commercio di Catania  pag. 168 

Assessorato dell'industria:
Avviso per la presentazione e selezione delle istanze relative all'attuazione della misura del P.O.R. Sicilia 2000-2006 n. 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"  pag. 169 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Trapani  pag. 179 
Fissazione delle epoche e delle sedi delle sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2003  pag. 179 
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Catania  pag. 179 

Assessorato della sanità:
Conferimento di incarichi di project manager presso Aziende ospedaliere della Regione  pag. 179 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 9.
Programmazione e monitoraggio flussi di cassa - Artt. 27 e 29, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
  pag. 179 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. 4.
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; articoli 5, 6 e 11; modalità di attuazione  pag. 184 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1
Statuto del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Statuto del comune di Paceco.
Statuto del comune di Pace del Mela.
Statuto del comune di Partanna
Supplemento straordinario n. 2
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 2003.
Individuazione delle priorità programmatiche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana";
Visti gli artt. 1 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";
Visto il Quadro comunitario di sostegno Italia 2000/2006;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006;
Visto il libro bianco della commissione delle Comunità europee del 5 agosto 2001 sui temi della "Governance europea";
Vista la delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, riguardante il "Riparto risorse aree depresse 2000/2004";
Visto il documento elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 aprile 2003, recante "Criteri e modalità di riparto dei fondi per le aree sottoutilizzate";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 490 dell'11 dicembre 2001, con la quale ha preso atto del programma di Governo per la XIII legislatura;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 24 luglio 2002, con la quale è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 18 marzo 2003, con la quale è stato adottato il Complemento di programmazione;
Vista la direttiva del Presidente della Regione siciliana del 6 marzo 2003, recante gli "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003";
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003";
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005";
Sentita la Giunta regionale nella seduta del 7 maggio 2003 (deliberazione n. 128);

Decreta:


Art. 1

In ottemperanza alla direttiva del Presidente della Regione siciliana del 6 marzo 2003, nell'ambito del programma di Governo, sono consolidati gli obiettivi strategici nella stessa previsti.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono individuate, come di seguito, le priorità che ciascun ramo dell'amministrazione è chiamato comunque a realizzare nel corso del 2003:
a) gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003;
b) gli atti finalizzati al pieno, tempestivo e premiale utilizzo delle risorse assegnate alla Regione siciliana con la delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002;
c) gli atti finalizzati al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione siciliana, gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del P.O.R. 2000/2006 secondo i cronogrammi previsti dal Complemento di programmazione, gli atti finalizzati al raggiungimento della riserva di premialità del 6%, gli atti finalizzati al raggiungimento della riserva di premialità del 4%;
d)  gli atti finalizzati all'attribuzione del 25% delle eccedenze residuate attribuite all'autorità di gestione del QCS relativamente alla premialità del 6%;
e)  il perseguimento di soluzioni organizzative e impiantistiche finalizzate al risparmio energetico;
f)  la definizione e l'attuazione del ciclo di pianificazione obiettivi, valutazione, controllo e monitoraggio sugli enti vigilati dalla Regione;
g) l'applicazione all'azione amministrativa dei principi base della buona governance europea: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza;
h) la diffusione suInternet dei dati riguardanti l'organizzazione degli uffici della Regione, dei prodotti e dei processi dei rispettivi responsabili, dei dati di monitoraggio di attuazione della spesa;
i)  la realizzazione, presso ogni singolo dipartimento, di un'analisi dei fabbisogni formativi di ciascun dipartimento;
j)  la piena operatività del sistema dei controlli interni presso ogni singolo dipartimento ed ufficio speciale.

Art. 3

E' fatto carico ai singoli Assessori di assicurare la corretta, coerente e congruente assegnazione dei pesi e delle priorità degli obiettivi operativi da assegnare con le rispettive direttive generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno in corso.

Art. 4

Il Presidente e ciascun Assessore regionale, entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, emanano le rispettive direttive generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno in corso ed assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati, assegnando e rimodulando, ove necessario, le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.
Palermo, 12 maggio 2003.
  CUFFARO 

(2003.21.1282)
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DECRETO PRESIDENZIALE 14 maggio 2003.
Cessazione della carica del sindaco e della giunta del comune di Augusta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota prot. n.281 del 17 aprile 2003, con la quale il segretario generale del comune di Augusta ha trasmesso le dimissioni del sindaco, presentate in data 16 aprile 2003;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che, nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta comunale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/97, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell.R.EE.LL., come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 30/2000;
Considerato che, contestualmente, si deve provvedere a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Visto il decreto del presidente della Regione n. 28/serv. 2/S.G. del 19 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, di approvazione delle nuove indennità mensili di funzione da corrispondere ai commissari straordinari e regionali degli enti locali in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Augusta è quello previsto per la fascia da 10.001 a 40.000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda diE 3.255,00;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Augusta.

Art. 2

Nominare il dr. Casarrubea Carlo commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile di E 3.255,00 oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 14 maggio 2003.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2003.21.1246)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 30 aprile 2003.
Graduatoria delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia per la stagione venatoria 2003/2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 5, lett. d, della predetta legge, che testualmente prevede: "il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.";
Visto il decreto n. 582 del 7 aprile 2003, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2003/2004 - 2007/2008, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0218 cacciatori/ettaro, corrispondente a 45,96 ettari/cacciatore;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola;
Visto il decreto n. 2611 del 3 agosto 1998, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto n. 622 del 18 marzo 1998;
Viste le circolari nn. 296 e 297 del 18 marzo 2001;
Visto il decreto n. 583 del 7 aprile 2003, con il quale sono stati definiti, per la stagione venatoria 2003/2004, l'indice massimo di densità venatoria e il numero massimo dei cacciatori ammissibili, distinti in cacciatori regionali oltre ai residenti nell'ambito e in cacciatori di altre regioni, per singolo ambito territoriale di caccia.
Vista, in particolare, la tabella di cui all'art. 2 del predetto decreto n. 583 del 7 aprile 2003, che di seguito si riporta, con la quale sono stati individuati, tra l'altro, il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, ammissibili da questo Assessorato nella misura del 10% in alcuni ambiti territoriali di caccia:




Viste le domande inoltrate dai cacciatori residenti fuori regione entro il 31 dicembre 2002, con le quali è stata chiesta l'ammissione ad uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione;
Ravvisata la necessità, in applicazione dell'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, di stilare una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, distinta per provincia e per ambito territoriale di caccia, dei cacciatori ammessi nell'A.T.C. richiesto;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie dei cacciatori residenti fuori regione che hanno inoltrato le domande di ammissione entro il 31 dicembre 2002, distinte per provincia e per ambito territoriale di caccia, costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La mancata inclusione nelle graduatorie di cui all'articolo precedente costituisce diniego alla richiesta di ammissione all'esercizio venatorio nella Regione siciliana.

Art. 3

Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti sono incaricate di notificare agli interessati l'ammissione all'esercizio venatorio nell'ambito territoriale di caccia prescelto ed avranno cura di segnare sul tesserino venatorio 2003/2004 della regione di provenienza dei cacciatori inseriti in graduatoria che si presenteranno, l'avvenuta ammissione apponendo anche la sigla dell'ambito e il timbro dell'ufficio.

Art. 4

I cacciatori ammessi dovranno esibire in originale la seguente documentazione:
-  licenza di porto di fucile per uso di caccia;
-  tesserino venatorio 2003/2004 della regione di provenienza;
-  polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
-  attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
-  certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a loro seguito, effettuata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alle ripartizioni faunistico-venatorie per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2003.
  CROSTA 

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(2003.19.1115)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Avola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 30 giugno 1998, che approva il disciplinare relativo al rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica autocto na a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la richiesta presentata dal sig. CarusoSebastiano presso la ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa il 14 dicembre 2001, prot. n. 4322, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, datato 7 giugno 2002;
Visto il parere favorevole della predetta ripartizione faunistico-venatoria, trasmesso con nota prot. n. 1587 del 28 marzo 2003;
Vista la comunicazione della Prefettura di Paler-mo, prot. n. 6004 del 26 novembre 2002, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Caruso Sebastiano, nato ad Avola il 26 giugno 1958 ed ivi residente in via Falcone pal. A n. 7/a, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, per un numero complessivo di n. 80 esemplari delle specie cardellini, verdoni, verzellini, fanelli e lucherini, da detenere in diverse gabbie di idonee dimensioni e in una voliera, ubicata nell'area di pertinenza dell'immobile sito nel comune di Avola (SR) in via Falcone n. 7/a, identificata in catasto al foglio di mappa n. 43, particella 2743, sub 16.

Art. 2

Il sig. Caruso Sebastiano è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  ALBANESE 

(2003.20.1172)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 30 giugno 1998, che approva il disciplinare relativo al rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica autocto na a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la richiesta presentata dal sig. Gulino Giorgio presso la ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa il 3 giugno 2002, prot. n. 1728, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, datato 22 ottobre 2002;
Visto il parere favorevole della predetta ripartizione faunistico-venatoria, trasmesso con note prot. n. 2848 del 12 novembre 2002 e prot. n. 160 del 3 gennaio 2003;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 2605 del 19 marzo 2003, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Gulino Giorgio, nato a Ragusa il 12 marzo 1953 ed ivi residente in via della Costituzione n.57, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale di cui alla predetta richiesta, per un numero complessivo di n. 100 esemplari delle specie cardellini, verdoni, verzellini, fanelli e fringuelli, in quattro voliere coperte e gabbie ubicate al piano attico del fabbricato sito in Ragusa in via Girgenti n. 10 distinto al catasto fabbricati di Ragusa al foglio 268, particella 1184, sub11.

Art. 2

Il sig. Gulino Giorgio è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza, nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  ALBANESE 

(2003.20.1173)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 14 maggio 2003.
Dichiarazione di particolare interesse storico, artistico ed architettonico dell'immobile denominato "Fabbrica del ghiaccio", sito nel comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ai sensi dell'art. 7 del citato T.U. n. 490/99, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo avanzata dalla menzionata Soprintendenza;
Vista la nota prot. n. 1861 del 6 marzo 2003, con la quale sono pervenute ulteriori integrazioni di atti relativi alla suddetta proposta di tutela;
Considerato che l'immobile denominato "Fabbrica del ghiaccio", sito in Noto (SR), in via Nicolò Mandalà nn. 23, 25, 27, identificato in catasto al f.m. n. 430, particelle nn. 783, 784, come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella relazione tecnica che fa parte integrante del presente decreto, riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del T.U. n. 490/99, e dell'art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto costituisce pregevole testimonianza di architettura industriale dei primi del novecento;
Ritenuto che ai fini del mantenimento della prospettiva dell'immobile per la presenza delle vasche di raffreddamento delle acque in uso alla suddetta fabbrica, è necessario dettare particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 490/99 sul giardino adiacente, evidenziato con tratto continuo nero nell'allegata planimetria ed identificato in catasto al f.m. n. 430, part. n. 782;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sè, elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al T.U. n. 490/99 e della legge regionale n. 80/77 l'immobile sopra descritto, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diSiracusa;

Decreta:


Art.1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'immobile denominato "Fabbrica del ghiaccio", sito nel comune di Noto (SR), in via Nicolò Mandalà, nn.23, 25, 27, identificato in catasto al f.m. n. 430, particelle nn. 783, 784, come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria e meglio descritto nella relazione tecnica allegata, ai sensi dell'art. 6 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 490/99 è dichiarato di interesse storico, artistico ed architettonico, particolarmente importante in quanto individuato tra i beni elencati all'art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo T.U. e dell'art. 2 della legge regionale n. 80/77, resta quindi sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela delle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato - disposto di cui agli artt. 21 e 23 del T.U. sopra menzionato.
E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali all'immobile sottoposto a vincolo, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dal successivo art. 27 del citatoT.U.

Art. 3

Ai fini del mantenimento della prospettiva dell'immobile e della tutela delle vasche di raffreddamento delle acque calde di processo, in uso nella suddetta fabbrica, nei confronti del giardino adiacente, ricadente nella part. n. 782 del f.m. n. 430, evidenziata con tratto continuo nero nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U. è dettata la seguente prescrizione:
-  è consentita la mera conduzione agricola dei luoghi.

Art. 4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel T.U. n. 490/99.

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco dei proprietari, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diSiracusa, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 8 delT.U. n. 490/99, sarà notificato a tutti gli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmesso al comune di Noto, alCentro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente dellaRegione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento.
Palermo, 14 maggio 2003.
  GRADO 

(2003.21.1262)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2003;
Visto il decreto n. 316 del 17 aprile 2003 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 18 marzo 2003;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 25 marzo 2003, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 80/2003;
Vista la nota n.1341 del 16 aprile 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente - chiede l'iscri zione, ai sensi del citato art. 26 della legge regionale n. 23/2002, nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, della somma di E 34.351.299,00, a valere sulla misura 2.02 "Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze (FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006, ridu cendo lo stanziamento del capitolo 776405 per gli esercizi 2004-2005;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316/2003, le necessarie varia zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


      Variazioni DENOMINAZIONE Competenza     (euro) 


ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.6.2  - Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali     + 34.351.299,00 
  di cui al capitolo 
  4872 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) 
della Sicilia 2000-2006      + 18.292.066,72 
  4873 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 
2000-2006      + 16.059.232,28 

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  9.3.2.6.4  - Musei, gallerie e pinacoteche     + 34.351.299,00 
  di cui al capitolo 
  776405 Interventi per la realizzazione della misura 2.02 "Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze  
(FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 34.351.299,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2003.
  PAGANO 

(2003.20.1218)
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DECRETO 7 maggio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2003;
Visto il decreto n. 316 del 17 aprile 2003 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 18 marzo 2003;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 25 marzo 2003, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 80/2003;
Vista la nota n.288 del 28 marzo 2003, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca chiede l'iscrizione, ai sensi del citato art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel bilancio della Regione siciliana, rubrica dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato, per l'esercizio finanziario 2003, della somma di E 6.375.000,00, a valere sulla sottomisura 4.16d della misura 4.16 "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006, riducendo lo stanziamento del capi tolo 746817 per gli esercizi successivi;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316/2003, le necessarie varia zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 316/2003, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:


      Variazioni DENOMINAZIONE Competenza     (euro) 


ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.6.2  - Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali     + 6.375.000,00 
  di cui al capitolo 
  4872 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) 
della Sicilia 2000-2006      + 4.223.437,50 
  4873 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 
2000-2006      + 2.151.562,50 

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale della pesca 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  8.3.2.6.1  - Pesca     + 6.375.000,00 
  di cui al capitolo 
  746817 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16d della misura 4.16 "Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)" compresa nel Complemento di program- 
mazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 6.375.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2003.
  PAGANO 

(2003.20.1217)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 23 aprile 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa San Marco di Sicilia, con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione straordinaria redatto da funzionari di quest'Amministrazione nei mesi di febbraio e marzo 2001, nei confronti della società cooperativa San Marco di Sicilia, con sede in Favara, dal quale sono emerse diverse irregolarità amministrativo-contabili, nonché passività consolidate verso istituti finanziari e consistenti perdite di esercizio a carico della stessa società, beneficiaria, ai sensi della legge regionale n. 37/78 e n. 125/80, di diverse elargizioni pubbliche, oltre che il mancato rinnovo degli organi sociali da di ver so tempo;
Visti gli atti d'ufficio, dai quali si evince che la società non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali per cui è stata costituita, atteso che la stessa non ha i mezzi finanziari per continuare l'attività intrapresa e che 7 soci su 15 hanno manifestato la volontà di presentare le dimissioni non essendo disponibili ad assumere alcuna carica sociale;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 29 gennaio 2003 con parere n. 2803, si è espressa in senso favorevole allo scioglimento e messa in liquidazione della citata società;
Visto l'art. 2544 del c.c.;
Vista la nota prot. n. 2231 del 15 aprile 2003, con la quale si è comunicato al presidente della cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa San Marco di Sicilia, con sede in Favara, via Cicerone n. 9, costituita l'8 novembre 1985 con atto omologato dal tribunale di Agrigento il 20 dicembre 1985 ed iscritta al n. 4137 del registro delle società e nel registro prefettizio, sezione agricola, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Alessandro Marchica, nato ad Agrigento ed ivi residente in contrada Grancifone, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2003.
  CIMINO 

(2003.20.1189)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 11 marzo 2003.
Determinazione della variazione percentuale premiale in favore dei comuni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1;
Visto l'art. 76, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Visto il decreto n. 3138/interass. del 2 ottobre 2002, relativo alla variazione percentuale sul fondo delle autonomie in favore dei comuni prevista dall'art. 76, com ma 2, della legge regionale n. 2/2002, determinata nel 4 per cento delle risorse da ripartire e quantificata in 2 22.322.195,00;
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;
Visto il decreto n. 5124/interass. del 27 dicembre 2002, con il quale, a seguito della variazione di bilancio di cui alla richiamata legge n. 23/2002, si è integrata la predetta variazione percentuale di ulteriori E 5.434.000,00, rideterminandosene, pertanto, l'importo in complessivi E 27.756.195,00;
Vista la circolare n. 5, prot. n. 1826, del 26 aprile 2002, con la quale si sono invitati i sindaci ed i responsabili degli uffici finanziari dei comuni a restituire, debitamente compilati, diversi modelli afferenti la rilevazione sui tributi e le entrate extratributarie nonché sulla situazione economico-finanziaria, occorrenti per determinare gli indicatori riferiti alla media regionale ed alla situazione dei singoli enti e connessi allo sforzo tariffario e fiscale, alla capacità di riscossione ed alla propensione agli investimenti;
Considerato che sono stati ultimati il monitoraggio e la valutazione dei dati acquisiti pervenendosi all'elaborazione dell'indice dei singoli indicatori, del valore ponderale e dell'indice ponderato, riferiti ai singoli comuni ed alla media regionale, secondo il procedimento espressamente previsto nel richiamato decreto interassessoriale n. 3138/2002;
Visti i relativi elaborati con l'allegato prospetto riepilogativo relativo alla individuazione, per ciascun comune, degli indicatori positivi acquisiti con riferimento alla media regionale;
Considerato che, correlativamente a ciascun indicatore positivo, viene determinato l'importo in aumento spettante, tenuto conto che l'ammontare complessivo della variazione percentuale, pari ad E 27.756.195,00, è ripartito proporzionalmente ai quattro indicatori;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun comune, secondo le risultanze di cui al richiamato prospetto riepilogativo;
Visto il decreto n. 5094 del 27 dicembre 2002, vistato dalla ragioneria centrale il 10 gennaio 2003 al n. 2430, con il quale, per la concessione della variazione percentuale premiale di cui trattasi, si è im-pegnata la richiamata complessiva somma di E 27.756.195,00;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati gli elaborati relativi alla determinazione della variazione percentuale premiale per l'esercizio finanziario 2002, connessa allo sforzo tariffario e fiscale, alla capacità di riscossione e alla propensione agli investimenti, dimostrati dai comuni della Regione nell'anno 2001, nonché il prospetto riepilogativo dei comuni per i quali sono stati accertati indicatori positivi, con determinazione del correlativo importo spettante. Detti elaborati e prospetto riepilogativo costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

E' disposta la liquidazione, in favore di ciascun comune, dell'importo complessivo a fianco di ognuno indicato, con conseguente autorizzazione ad emettere l'afferente titolo di spesa.

Art. 3

La spesa di E 27.756.195,00 grava sul capitolo 183303 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato enti locali, per l'esercizio finanziario 2002, giunta impegno assunto con il decreto n. 5094 del 27 dicembre 2002.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 18 marzo 2003 al n. 145.
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(2003.19.1125)
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DECRETO 11 marzo 2003.
Determinazione della variazione percentuale premiale in favore delle province.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1;
Visto l'art. 76, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Visto il decreto n. 3140/interass. del 2 ottobre 2002, relativo alla variazione percentuale sul fondo delle autonomie in favore delle province prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, determinata nell'1 per cento delle risorse da ripartire e quantificata in E 1.549.380,00;
Vista la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002;
Visto il decreto n. 5126/interass. del 27 dicembre 2002, con il quale, a seguito della variazione di bilancio di cui alla richiamata legge n. 23/2002, si è integrata la predetta variazione percentuale di ulteriori E 43.210,00, rideterminandosene, pertanto, l'importo in complessivi E 1.592.590,00;
Vista la circolare n. 8, prot. n. 2498 del 4 giugno 2002, con la quale si sono invitati i presidenti ed i responsabili degli uffici finanziari delle Province regionali a restituire, debitamente compilati, diversi modelli afferenti la rilevazione sui tributi e le entrate extratributarie nonché sulla situazione economico-finanziaria occorrenti per determinare gli indicatori riferiti alla media regionale ed alla situazione dei singoli enti e connessi allo sforzo tariffario e fiscale, alla capacità di riscossione ed alla propensione agli investimenti;
Considerato che sono stati ultimati il monitoraggio e la valutazione dei dati acquisiti pervenendosi all'elaborazione dell'indice dei singoli indicatori, del valore ponderale e dell'indice ponderato riferiti, alle singole province ed alla media regionale, secondo il procedimento espressamente previsto nel richiamato decreto interassessoriale n. 3140/2002;
Visti i relativi elaborati con l'allegato prospetto riepilogativo relativo alla individuazione, per ciascuna provincia, degli indicatori positivi acquisiti con riferimento alla media regionale;
Considerato che, correlativamente a ciascun indicatore positivo, viene determinato l'importo in aumento spettante, tenuto conto che l'ammontare complessivo della variazione percentuale, pari ad E 1.592.590,00, è ripartito proporzionalmente ai quattro indicatori;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna provincia, secondo le risultanze di cui al richiamato prospetto riepilogativo;
Visto il decreto n. 5095 del 27 dicembre 2002, vistato dalla ragioneria centrale l'8 gennaio 2003 al n. 2363, con il quale, per la concessione della variazione percentuale premiale di cui trattasi, si è impegnata la richiamata complessiva somma di E 1.592.590,00;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati gli elaborati relativi alla determinazione della variazione percentuale premiale per l'esercizio finanziario 2002, connessa allo sforzo tariffario e fiscale, alla capacità di riscossione e alla propensione agli investimenti, dimostrati dalle province della regione nell'anno 2001, nonché il prospetto riepilogativo delle province della Regione nell'anno 2001, nonché il prospetto riepilogativo delle province per le quali sono stati accertati indicatori positivi, con determinazione del correlativo importo spettante. Detti elaborati e prospetto riepilogativo costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

E' disposta la liquidazione, in favore di ciascuna provincia, dell'importo complessivo a fianco di ognuna indicato, con conseguente autorizzazione ad emettere l'afferente titolo di spesa.

Art. 3

La spesa di E 1.592.590,00 grava sul capitolo 183304 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato enti locali, per l'esercizio finanziario 2002, giusta impegno assunto con il decreto n. 5095 del 27 dicembre 2002.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 18 marzo 2003 al n. 146
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(2003.19.1125)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 22 maggio 2003.
Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione dei cantieri di lavoro da istituire nell'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI E PROMOZIONALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R.S. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 14, comma 3, in base al quale l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione deve rideterminare con proprio decreto gli importi relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione con riferimento alla data dell'1 gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dodici mesi precedenti;
Visto il decreto 19 giugno 2002, con il quale sono stati adeguati per l'anno 2001 gli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all'aiuto istruttore e agli allievi, rispettivamente, a E 47,49; E 40,72; E 27,09 e l'importo finanziabile per ogni cantiere di lavoro a E 95.472,00;
Vista la nota prot. n. 209 del 20 maggio 2003, con la quale l'ISTAT, ufficio regionale per la Sicilia, ha reso noto che la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa alla media dell'anno 2002 rispetto a quella dell'anno 2001 è risultata pari a +2,4%;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal decreto 19 giugno 2002, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT nella misura del 2,4% per l'anno 2002 per i cantieri da istituire a far data dall'1 gennaio 2003;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 2003, gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati: E 27,74;
-  direttore del cantiere: E 48,63;
-  aiuto istruttore: E 41,70.
L'importo complessivo finanziabile per ogni cantiere è elevato da E 95.472,00 a E 97.763,00.
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 22 maggio 2003.
  TARTAMELLA 

(2003.22.1354)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 aprile 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'anno 2003, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che, con delibera n. 306 del 7 febbraio 2003, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'an no 2003, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 306 del 7 febbraio 2003.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2003.
  AMANDORLA 

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(2003.19.1123)
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DECRETO 13 maggio 2003.
Proroga del termine per la conclusione della seconda campagna di vaccinazione contro la Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubbli cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2003/218/CE della Commissione del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Viste le note del Ministero della salute prot. n. 608/BT/163 del 16 ottobre 2002 e prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, con le quali era stato stabilito che la seconda campagna vaccinale contro la Blue tongue doveva concludersi entro il 30 aprile 2003;
Viste le proprie note prot. n. 1°-IRV/5235 del 21 ottobre 2002 e n. 1°-IRV/0208 del 9 gennaio 2003, con cui, tra l'altro, sono state impartite disposizioni per l'esecuzione del piano di vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Considerato che a seguito delle notizie divulgate da organi televisivi e di stampa, circa presunti effetti indesiderati provocati dal vaccino utilizzato, la campagna di vaccinazione ha subito un notevole rallentamento e che al 30 aprile 2003 i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali dell'Isola non hanno ancora completato le relative operazioni;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 608/BT/1419 del 29 aprile 2003, relativa alla proroga della chiusura della seconda campagna di vaccinazione contro la Blue tongue, con cui alle regioni interessate è stata data la possibilità di potere prorogare, con proprio provvedimento, l'intervento di vaccinazione fino al 15 giugno 2003, allo scopo di rendere possibile il completamento dell'immunizzazione attiva di tutti gli animali sensibili;
Visto il verbale datato 9 maggio 2003, relativo all'esi to della riunione tenutasi presso l'Ispettorato veterinario con rappresentanti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il termine per la conclusione della seconda campagna di vaccinazione contro la Blue tongue, prevista dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, viene prorogato fino al 15 giugno 2003.

Art. 2

I direttori generali ed i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 3

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME), presso l'Isti tuto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo ed agli uffici territoriali di Governo.
Palermo, 13 maggio 2003.
  BAGNATO 

(2003.21.1233)
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DECRETO 26 maggio 2003.
Modifiche ed integrazioni al decreto 4 marzo 2003, concernente stagione balneare 2003.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione" così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificato dalla legge n. 422 del 19 dicembre 2000, art. 18;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Visto il decreto n. 257 del 4 marzo 2003 "Stagione balneare 2003", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anno 57°, numero 13 del 21 marzo 2003;
Visto il D.L. n. 51 del 31 marzo 2003, art. 1, lett. b);
Considerato che, ai sensi del D.L n. 51 del 31 marzo 2003, art. 1, lett. b), i tratti di mare e di costa non balneabili di cui all'art. 6 del D.P.R n. 470/82 e successive modifiche ed indicati nel decreto n. 257 del 4 marzo 2003 relativi alle province di Trapani, Palermo e Siracusa, possono essere dichiarati idonei, qualora gli esiti dei due accertamenti analitici effettuati nel mese di aprile 2003, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti dall'allegato 1 al D.P.R precitato;
Visti gli esiti favorevoli degli accertamenti analitici pervenuti dalle province di Trapani (punto 081-005-076 "Castellammare del Golfo"), Palermo (punto 082-073-191 " Trabia") e Siracusa (punti 089-002-045 "Avola", 089-017-014 "Siracusa");
Considerato altresì, che nella stesura dell'allegato 6 relativo alla provincia di Ragusa di cui all'art. 11 del suddetto decreto si sono verificati alcuni errori di stampa;
Ritenuto necessario che vengano apportate le suddette modifiche e/o integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del D.L. n. 51 del 31 marzo 2003, art. 1, lett. b), i tratti di mare e di costa non balneabili di cui all'art. 6 del D.P.R n. 470/82 e successive modifiche ed indicati nel decreto n. 257 del 4 marzo 2003, relativi alle province di Trapani, Palermo e Siracusa, vengono dichiarati idonei alla balneazione, limitatamente ai punti sottoelencati, le cui analisi effettuate nel mese di aprile 2003 hanno dato esito favorevole:
Provincia di Trapani
-  descrizione zona: Cala Mazzo di Sciacca;
-  comune: Castellammare del Golfo;
-  codice punto: 081-005-076;
Provincia di Palermo
-  descrizione zona: 270 m. a est. Dal p.d.p. 191;
-  comune: Trabia;
-  codice punto: 082-073-191;
Provincia di Siracusa
-  descrizione zona: Gallina - Km. 0,25 sud fiume Cassabile;
-  comune: Avola;
-  codice punto: 089-002-045;
-  descrizione zona: Sacramento - circolo unione;
-  comune: Siracusa;
-  codice punto: 089-017-014.

Art. 2

Rimangono confermati non balneabili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni indicati nel decreto n. 257 del 4 marzo 2003, i tratti di mare e di costa le cui analisi effettuate nel mese di aprile 2003, hanno dato esito sfavorevole e che qui vengono riportati:
Provincia di Palermo
-  descrizione zona: antistante stabilimento Bagni (Lido Olimpo);
-  comune: Palermo;
-  codice punto: 082-053-056;
Provincia di Siracusa
-  descrizione zona: S. Leonardo Sottano km. 0,5 nord fiume;
-  comune: Carlentini;
-  codice punto: 089-006-002;
-  descrizione zona: Foce fiume Asinaro;
-  comune: Noto;
-  codice punto: 089-013-058;
-  descrizione zona: La Balata - Marzamemi;
-  comune: Pachino;
-  codice punto: 089-014-119.

Art. 3

A modifica del decreto n. 257 del 4 marzo 2003 "Stagione balneare 2003", l'allegato 6 relativo alla provincia di Ragusa di cui all'art. 11 viene modificato come qui di seguito indicato:
Allegato 6: Prospetto provincia di Ragusa:
-  tratti di mare e di costa permanentemente non balenabili per inquinamento:
-  al punto 3 nella colonna (relativo al punto 088-009-018):
-  "lunghezza tratto (metri)" sostituire con: 400 m.
-  "direzione": 200 m. a dx e 200 m. a sx.

Art. 4

Restano confermati tutti gli altri articoli del decreto n. 257 del 4 marzo 2003 "Stagione balneare 2003".

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2003.
  AMARI 

(2003.23.1374)
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*

DECRETO 28 maggio 2003.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° settembre 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000 ed, in particolare, l'art. 20 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 1862 del 15 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002) e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 2002;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente alle carenze di assistenza primaria individuate nei rispettivi ambiti territoriali, alla data del 1° settembre 2002;
Visto l'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 19, D.P.R. n. 270/2000;
Vista la norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale il conferimento delle carenze di assistenza primaria rilevate nell'anno 2002, avviene nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e nella misura del 33% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 3, comma 8, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 6 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, è consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 6, lett. a), del medesimo D.P.R. n. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate al 1° settembre 2002 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91;
b)  i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno 2 anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c)  i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2002.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati A, B o C, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento fondo sanitario regionale - servizio 8°, piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a), del precedente art. 2, devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/00, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A1).

Art. 4

I medici di cui al punto b), del precedente art. 2, sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B1).
L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c), del precedente art. 2, devono dichiarare nella domanda, di essere inclusi nella graduatoria regionale unica regionale di medicina generale valida per il 2002, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 3, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 270/2000, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato D.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti, i medici di cui alla lett. c), dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2002; (per i medici di cui al precedente art. 6, tale punteggio sarà integrato con punti 7,20);
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 1999 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 1999 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio ag giuntivo di cui ai punti b) e c), del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C1).

Art. 9

I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 10

L'Assessorato regionale della sanità, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 20, comma 4, lett. a) e 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, riserva una percentuale del 67% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e una percentuale del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 11

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 270/2000, è cancellato, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, dalla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2003.
  CITTADINI 

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(2003.22.1363)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 maggio 2003.
Autorizzazione del progetto proposto dalla Tim Italia Mobile S.p.A. relativo alla costruzione di una stazione radio base nel comune di Pollina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 10431-R/RT S2 RI del 6 novembre 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 66722 dell'8 novembre 2002, con la quale la Tim Italia Mobile S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto riguardante la costruzione di una S.R.B. in località Selvaggio-Majorana, nel comune di Pollina, in variante allo strumento urbanistico generale;
Visti i fogli prot. n. 11013 del 10 dicembre 2002 e prot. n. 1460 del 21 marzo 2003, con i quali il comune di Pollina ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 74170 del 9 dicembre 2002;
Vista la delibera consiliare n. 12 del 15 febbraio 2003, con la quale il consiglio comunale di Pollina ha espresso parere favorevole in ordine al progetto per interventi di telefonia cellulare in località Selvaggio-Majorana, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la nota prot. n. 2568 del 17 aprile 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota n. 316/N.C.C.E. dell'1 ottobre 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, dipartimento prevenzione, area sanità pubblica e medicina del lavoro, ai sensi dell'art. 220 T.U.L.L.S.S. regio decreto n. 1265/34 e art. 3, D.M. n. 381/98, ha espresso parere favorevole con condizioni;
Vista la nota n. 12771/I-BB.NN. n. 77397 del 14 novembre 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota n. 24713, pos. IV-2/57 del 6 novembre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale foreste di Palermo ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Visto il parere n. 14 del 2 aprile 2003 del servi zio III/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi del l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto è relativo alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in località Selvaggio-Majorana del comune di Pollina, nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa 20, particella 196, la cui area ricade nel piano regolatore generale vigente in zona E1, aree agricole non irrigue.
La stazione radio base in oggetto sarà strutturata mediante n. 1 Shelter tipo SIMM 4500 di m. 2,50 x 4,50 per l'alloggio delle apparecchiature e di un sistema radiante costituito da n. 1 palo da m. 12 per il supporto del sistema radiante costituito da quattro antenne.
Considerazioni
Il progetto in oggetto rientra nel piano di sviluppo, quindi di miglioramento e ampliamento del servizio di telefonia cellulare GSM, pertanto è da ritenersi di pubblica utilità e quindi di meritevole approvazione.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 14 del 2 aprile 2003 espresso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio III/D.R.U. n. 14 del 2 aprile 2003, nonché alle prescrizioni e condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Pollina, il progetto proposto dalla Tim Italia Mobile S.p.A. inerente la costruzione di una S.R.B. in località Selvaggio-Majorana.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 14 del 2 aprile 2003 del servizio III/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 12 del 15 febbraio 2003;
3)  progetto di massima;
4)  relazione geologica.

Art. 3

La Tim Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 4

La Tim Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Pollina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1182)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.07 - Insediamento giovani in agricoltura. Termini per la presentazione della contabilità aziendale.

In data 11 gennaio 2002, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3, e in data 28 febbraio 2003, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10, sono stati pubblicati i bandi di concorso per il primo insediamento giovani in agricoltura, misura 4.07, ai sensi del Regolamento CE n. 1257/99 e del P.O.R. Sicilia 2000-2006, annualità 2002 e annualità 2003.
In particolare, i bandi, all'articolo riguardante la contabilità, prevedono, tra l'altro, che: a chiusura di esercizio finanziario (anno solare), entro i 4 mesi successivi (30 aprile di ogni anno), i libri contabili, unitamente al bilancio annuale, dovranno essere visionati dai tecnici delle sezioni operative di assistenza tecnica che attesteranno sulla corretta tenuta degli stessi provvedendo al rilascio del relativo attestato ed alla trasmissione dello stesso agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nei termini previsti nel Complemento di programmazione.
Considerato che il servizio assistenza tecnica dell'Assessorato ha fatto presente che molti giovani sono stati inseriti nell'ambito della rete RICA gestita dall'INEA, i cui termini di scadenza per la elaborazione sono fissati al 31 maggio di ogni anno, al fine di evitare a questi soggetti la tenuta di una doppia contabilità, con la presente si dispone di unificare le date ultime di presentazione della contabilità alle SOAT e, conseguentemente, la predetta data unificata viene fissata al 15 giugno di ogni anno.
(2003.23.1408)
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P.O.R. - Sicilia 2000/2006 - Misura 4.15, azione B - Turi smo rurale - Avvio del procedimento.
Si avvisano i soggetti interessati che hanno presentato istanza a seguito del bando relativo alla misura 4.15, azione B - Turismo rurale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 8, e della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 9, che è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'accertamento delle condizioni di ammissibilità delle relative istanze.
(2003.20.1154)
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Bando di attuazione della misura 4.13b) del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità".

Cliccare qui per visualizzare il bando

(2003.23.1375)
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Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili per l'esecuzione di lavori di costruzione delle reti idriche di distribuzione della zona irrigua del serbatoio Naro-Furore, 2° stralcio, ricadente nei comuni di Agrigento, Favara e Naro.

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione ed elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi infrastrutturali n. 108 del 28 marzo 2003 è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Agrigento interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
-  codice 1.019 - ditta catastale Navarra Alfonso; ditta attuale Navarra Alfonso, nato ad Agrigento il 30 marzo 1959, ivi residente, via Mare Ligure n. 8: partita 513039, foglio 176, particella 5, superficie espropriata mq. 2.595, indennità E 1.301,82;
-  codice 1.057 - ditta catastale Vita Margherita; ditta attuale Vita Margherita, nata a Palermo, ivi residente, via Mariano Stabile n. 151: partita 25996, foglio 177, particella 24, superficie espropriata mq. 600, indennità E 413,00;
-  codice 1.078 - ditta catastale Lentini Stefana; ditta attuale Lentini Stefana, nata a Favara, ivi residente, via Aldo Moro n. 181: partita 506189, foglio 181, particella 160, superficie espropriata mq. 7.919, indennità E 15.266,49;
-  codice 1.116 - ditta catastale Lentini Stefana; ditta attuale Lentini Stefana, nata a Favara, ivi residente, via Aldo Moro n. 181: partita 1, foglio 181, particella 158, superficie espropriata mq. 54, indennità E 27,09;
-  codice 1.152 - ditta catastale Paladino Giuseppe di Antonio; ditta attuale Paladino Giuseppe, nato ad Agrigento, ivi residente, via Salv. Allende - Villaggio Giordano: partita 15514, foglio 171, particella 16, superficie espropriata mq. 5.756 , indennità E 6.331,60; particella 23, superficie espropriata mq. 5.756, indennità E 6.331,60; particella 21, superficie espropriata mq. 11.513, indennità E 11.513,00;
-  codice 1.153 - ditta catastale Mancuso Carlo; ditta attuale Mancuso Carlo, nato ad Agrigento, ivi residente, via Enna n. 10: partita 508070, foglio 171, particella 152, superficie espropriata mq. 9.860, indennità E 10.681,66;
-  codice 1.154 - ditta catastale Costanza Antonio; ditta attuale Costanza Antonio, nato ad Agrigento, ivi residente, via Empedocle n. 50: partita 1, foglio 171, particella 529, superficie espropriata mq. 848, indennità E 607,73; partita 512146, foglio 171, particella 473, superficie espropriata mq. 666, indennità E 477,30; partita 501003, foglio 171, particella 220, superficie espropriata mq. 848, indennità E 607,73; particella 221, superficie espropriata mq. 848, indennità E 607,73;
-  codice 1.159 - ditta catastale Fronda Irea; ditta attuale Fronda Irea, nata ad Agrigento, ivi residente, via Esseneto n. 82: partita 509769, foglio 182, particella 281, superficie espropriata mq. 6.856, indennità E 13.117,81;
-  codice 1.365 - ditta catastale Navarra Andrea ; ditta attuale Navarra Andrea, nato ad Agrigento, ivi residente, via Mare Ligure n. 7: partita 513323, foglio 176, particella 120, superficie espropriata mq. 2.595, indennità E 1.301,82;
-  codice 1.375 - ditta catastale Pitruzzella Giuseppe; ditta attuale Pitruzzella Giuseppe, nato ad Agrigento, ivi residente, via P. Mattarella n. 52: partita 504710, foglio 175, particella 65, superficie espropriata mq. 35, indennità E 66,97.
(2003.15.937)


Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione ed elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi infrastrutturali n. 109 del 28 marzo 2003 è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Favara interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
-  codice 2.005 - ditta catastale Napoli Calogero; ditta attuale Napoli Calogero, nato a Favara, ivi residente, via Diaz gen. Armando n. 165: partita 12277, foglio 72, particella 602, superficie espropriata mq. 4.880, indennità E 2.448,13;
-  codice 2.023 - ditta catastale Canino Giovanna; ditta attuale Canino Giovanna, nata a Favara, ivi residente, via Francia n. 8: partita 1, foglio 72, particella 11, superficie espropriata mq. 3.550, indennità E 1.780,92;
-  codice 2.067 - ditta catastale Costa Angela di Pasquale; ditta attuale Costa Angela di Pasquale, nata a Favara, ivi residente, via Carlo Alberto n. 20: partita 6088, foglio 72, particella 130, superficie espropriata mq. 636, indennità E 482,30;
-  codice 2.068 - ditta catastale Limblici Antonino; ditta attuale Limblici Antonino, nato a Favara, ivi residente, via Dante n. 234: partita 1, foglio 72, particella 131, superficie espropriata mq. 58, indennità E 29,10;
-  codice 2.146 - ditta catastale Crapanzano Carmela fu Luciano; ditta attuale Crapanzano Carmela fu Luciano, nata a Favara, ivi residente, via Magellano n. 1: partita 6090, foglio 72, particella 133, superficie espropriata mq. 3.550, indennità E 1.780,92.
(2003.15.936)


Con decreto n. 110 del 28 marzo 2003 del dirigente del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione ed elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi infrastrutturali è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Naro interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguito elencate:
-  codice 3001 - ditta catastale Dulcetta Giulia Di Vincenzo, residente a Ribera, corso Margherita n. 65: partita 11302, foglio 91, mappale 1, superficie espropriata per mq. 20.160, indennità E 3.360,00.
(2003.15.935)
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Costituzione di servitù di acquedotto in favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di costruzione dell'acquedotto interconsortile - 4° stralcio, ricadenti nei comuni di Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Gagliano Castelferrato e Regalbuto.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati

(2003.19.1107)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente esperto della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1354/1S del 16 aprile 2003, è stato nominato componente esperto della Commissione regionale per la cooperazione l'avv. Conigliaro Domenico, nato ad Agrigento l'11 ottobre 1975, in sostituzione del dimissionario avv. Di Caro Giovanni.
(2003.20.1228)
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Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto n. 1440/2S del 30 aprile 2003, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha confermato al dr. Stapino Greco l'incarico di commissario straordinario dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, fino al 31 ottobre 2003, con il compito di garantire la gestione ordinaria dell'ente nonché per proseguire nell'espletamento delle incombenze finalizzate alla trasformazione in società dell'ente, secondo le previsioni di cui alla legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7.
(2003.20.1190)
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Nomina del commissario ad acta presso la Camera di commercio di Catania.

Con decreto n. 1534/2S del 12 maggio 2003 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la d.ssa Piera Spanò, dirigente regionale, è stata nominata commissario ad acta presso la Camera di commercio diCatania con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la designazione del nominando segretario generale.
(2003.20.1229)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Avviso per la presentazione e selezione delle istanze relative all'attuazione della misura del P.O.R. Sicilia 2000/2006 n. 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".


Cliccare qui per visualizzare l'avviso

(2003.22.1390)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Trapani.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 16/2003/IV/I del 27 gennaio 2003, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di gennaio-febbraio 2003 in Trapani, così composta:
-  presidente: ing. Conti Venerando, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina;
-  membro esperto: ing. Salerno Giuseppe, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale di Palermo;
-  membro esperto: ing. Nastasi Vincenzo, funzionario del l'ISPESL di Palermo.
E' nominato segretario della commissione suddetta la sig.ra Carpentieri Pasqua, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani.
(2003.20.1203)
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Fissazione delle epoche e delle sedi delle sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2003.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 17/2003/IV/I del 27 gennaio 2003, sono state fissate le epoche e le sedi delle sessioni di esami per il conseguimento di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore per l'anno 2003 come segue:
-  gennaio-febbraio: Trapani;
-  marzo-aprile: Catania;
-  maggio-giugno: Palermo;
-  luglio-agosto: Caltanissetta;
-  settembre-ottobre: Messina;
-  novembre-dicembre: Siracusa.
(203.20.1201)


Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Catania.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 29/2003/IV/I del 5 marzo 2003, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo-aprile 2003 in Catania, così composta:
-  presidente: ing. Panebianco Santo, dirigente tecnico in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
-  membro esperto: ing. Percolla Carmelo, funzionario del dipartimento I.S.P.E.S.L. di Catania;
-  membro esperto: ing. Lizzio Salvatore, funzionario del l'Azien da unità sanitaria locale n. 3 diCatania.
E' nominato segretario della commissione suddetta il geom. Ronsisvalle Salvatore, assistente tecnico in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro diCatania.
(2003.20.1202)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Conferimento di incarichi di project manager presso Aziende ospedaliere della Regione.

L'Assessore regionale per la sanità, con decreto n. 679 del 16 maggio 2003, ha conferito l'incarico di project manager al dott. Scalia Vito per il centro di eccellenza per la specialità di ortopedia presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, al dott. Croce Eugenio per il centro di eccellenza per la specialità di oncologia presso l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina e all'arch. Aliquò Angelo per il centro di eccellenza per la specialità materno-infantile presso l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo.
(2003.21.1278)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 9.
Programmazione e monitoraggio flussi di cassa - Artt. 27 e 29, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALL'AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE
ALL'UFFICIO SPECIALE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO
AL BANCO DI SICILIA UFFICIO DI CASSA REGIONALE
La presente circolare costituisce esplicitazione della precedente circolare n. 4, prot. n. 2695, del 5 febbraio 2003 del servizio bilancio, al fine precipuo di fornire dettagliate istruzioni sulla programmazione delle risorse e la conseguente emissione dei titoli di pagamento, in esecuzione degli artt. 27 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.
Per una sana gestione finanziaria che si basi sul metodo della programmazione, è necessario acquisire in tempo utile tutte le possibili informazioni per assicurare una corretta gestione dei fondi disponibili.
In merito, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie della Regione, appare indispensabile attivare un'attenta programmazione dei flussi di cassa affinché si possa costantemente monitorare la dinamica della spesa pubblica e della liquidità.
In particolare, l'attività di monitoraggio che si vuole intraprendere, nell'ambito di applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, va intesa come l'indispensabile strumento attraverso cui realizzare il necessario processo di sorveglianza dei conti pubblici e di conseguenza verificare il grado di realizzazione degli obiettivi contenuti nei principali documenti finanziari della Regione (Dpef, legge finanziaria, legge di bilancio, ecc.). Il monitoraggio registra però, a posteriori l'andamento della finanza pubblica e, sotto tale profilo, è strumento non idoneo per acquisire in via preliminare alcune importanti informazioni che possano contribuire a superare specifiche criticità. Ci si riferisce, in particolare, alle strette interazioni che esistono tra dinamicità della spesa pubblica e governo della liquidità e quindi, all'esigenza di disporre in tempo utile tutte le informazioni che possono concorrere ad assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con gli obiettivi programmati.
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 dispone che il bilancio di previsione redatto in termini di cassa è articolato, per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione. Pertanto, rispetto al bilancio di cassa previsto per l'esercizio 2002, che presentava un grado di analiticità maggiore (le relative previsioni erano formulate a livello dei singoli capitoli), il bilancio di previsione redatto in termini di cassa per l'anno 2003 si dimostra, senza dubbio, molto più sintetico, demandando, di fatto, alla responsabilità dei titolari dei singoli dipartimenti e uffici speciali ogni valutazione e programmazione in merito alle priorità dei titoli di spesa da emettere.
I dipartimenti regionali sono, pertanto, invitati a prestare la loro indispensabile e fattiva collaborazione nel fornire alcune informazioni che - appare utile sottolineare - non costituiscono alcun vincolo aggiuntivo alla loro attività gestionale che resta disciplinata esclusivamente dalle regole fissate dalla legislazione vigente.
In merito, ad integrazione e specificazione di quanto rappresentato sull'argomento dal competente servizio bilancio di questo dipartimento, con la circolare sopra citata, si ritiene indispensabile acquisire elementi finalizzati al raggiungimento di una stabile e sufficiente liquidità di cassa.
A tal fine gli uffici in indirizzo, nei limiti delle autorizzazioni previste dal bilancio di cassa, dovranno trasmettere alle competenti ragionerie centrali, entro il 18 di ciascun mese, un prospetto analitico contenente l'elenco delle somme di pertinenza che si prevede di acquisire e l'elenco analitico dei pagamenti che si prevede di effettuare nel mese successivo e nei rimanenti mesi dell'anno, come da modello accluso, nonché una brevissima nota sintetica di accompagnamento, dalla quale si evinca l'ordine delle priorità delle spese da sostenere nel mese, tenuto conto del plafond di cassa assegnato per l'anno e della necessità che i pagamenti seguano, di norma, alcuni principi generali quali il pagamento in dodicesimi per ogni mese e l'equilibrio fra le varie tipologie di spesa.
Le ragionerie centrali, a loro volta, provvederanno a raggruppare le informazioni ricevute da parte dei centri di responsabilità di propria competenza ed a trasmetterle al servizio tesoro di questo dipartimento, non oltre il giorno 24 di ogni mese, riassumendo, altresì, sinteticamente le motivazioni raccolte in ordine alle priorità delle spese da effettuare, nonché sul livello delle entrate che si prevede di acquisire ed esprimendo il loro parere.
Resta inteso, tuttavia, che le notizie fornite tramite i citati prospetti sono da ritenersi puramente indicative e di conseguenza non vincolanti dell'autonomia gestionale conferita, ai vari livelli di responsabilità, in virtù dei poteri attribuiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; il mancato inoltro dei dati richiesti potrebbe, però, pregiudicare il regolare pagamento dei titoli di spesa emessi, dovendosi verificare, prima dell'inoltro all'istituto cassiere, il rispetto dei principi sopra enunciati.
Si raccomanda, inoltre, al fine di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione di tesoreria, di limitare l'emissione dei titoli di spesa in favore degli enti ed organismi sottoposti al regime di tesoreria unica regionale di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, i vari dipartimenti regionali dovranno procedere, prima dell'emissione dei mandati di pagamento in favore di enti assoggettati al predetto regime di tesoreria, a richiedere al servizio tesoro, per il tramite della competente ragioneria centrale, la relativa situazione di tesoreria unica regionale. Di conseguenza, fino a quando le suddette disponibilità riferite a spese correnti aventi le medesime finalità, non risultino diminuite del 70% rispetto al saldo risultante al 1° gennaio 2003, i competenti dipartimenti regionali sono invitati a non emettere titoli di pagamento in favore dei predetti enti, salvo per esigenze particolari e motivate.
Si ribadisce, inoltre, l'invito ai dipartimenti di limitare l'emissione degli ordini di accreditamento esclusivamente agli importi che si prevede di pagare entro l'esercizio, escludendo gli oneri che sicuramente saranno pagati in esercizi futuri, per i quali potranno essere emessi, successivamente, specifici O.A. (ad esempio per oneri previdenziali che sicuramente saranno pagati nel successivo esercizio).
Si invitano, infine, i dipartimenti a volere prestare la massima scrupolosità ed attenzione affinché siano intraprese le necessarie iniziative volte ad assicurare all'erario regionale la tempestiva acquisizione delle risorse finanziarie di propria competenza.
Appare evidente, dalle considerazioni sopra esposte, che un'accorta programmazione dei flussi di cassa consente di non pregiudicare la correntezza dei pagamenti nonché una maggiore fluidità in favore degli utenti finali, soprattutto negli ultimi mesi dell.
Gli uffici in indirizzo vorranno, pertanto, prestare la loro indispensabile e fattiva collaborazione fornendo con la massima tempestività i dati sopra richiesti.
Le predette istruzioni non vanno applicate agli interventi finanziati con il programma comunitario P.O.R. della Sicilia, per il quale restano ferme quelle già impartite dal servizio tesoro con nota prot. n. 23909 del 18 settembre 2002.
I dati sopra richiesti dovranno essere inviati al servizio tesoro esclusivamente dalle ragionerie centrali al seguente indirizzo di posta elettronica: "gruppo 07_bilancio@regione.sicilia.it".
Si ringrazia per la collaborazione e s'invita a prendere contatto per ulteriori chiarimenti, o richiedere il file relativo alle tabelle allegate, con i funzionari del servizio tesoro di seguito indicati:
-  dott. Mariano Pisciotta, tel. 091-6966734;
-  dott. Gaetano Chiaro, tel. 091-6966781;
-  dott.ssa Antonina Rubino, tel. 091-6966616.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana e potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro: DI VITA 

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(2003.20.1155)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. 4.
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; articoli 5, 6 e 11; modalità di attuazione.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono state introdotte, nel generale riordino della materia attinente alla vigilanza sugli enti cooperativi, novità di rilievo produttive di positivi effetti sotto l'aspetto dell'acceleramento e snellimento delle procedure di verifica sullo stato delle società in parola e di circolazione delle relative informazioni.
In particolare, l'art. 5 dell'anzidetto decreto ha previsto uno strumento documentale che sostanzialmente costituirà una più spedita chiave di accesso ai meccanismi e agli strumenti di incentivazione non solo finanziaria, di cui potranno disporre le società cooperative in esito alle revisioni ordinarie cui saranno state sottoposte.
Tale documento sarà rilasciato dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (più oltre saranno chiamate semplicemente associazioni) in esito alle revisioni condotte nei confronti delle cooperative a ciascuna di esse aderenti, e avrà il nome di "attestazione di revisione"; ovvero da questo Assessorato, in esito alle revisioni condotte nei confronti degli enti non aderenti, e avrà il nome di "certificato di revisione".
Sia l'attestazione che la certificazione dovranno essere redatte in conformità ai modelli A e B allegati alla presente circolare, in due originali, uno dei quali consegnato all'ente cooperativo e l'altro conservato agli atti dell'associazione o del servizio vigilanza cooperative (più oltre semplicemente servizio), che le avranno rilasciate.
Pertanto, ove la revisione si concluda senza rilievi di irregolarità, il revisore dovrà trasmettere il relativo verbale all'associazione o all'Assessorato, a seconda dei casi, affinché, a cura di questi ultimi, sia rilasciata alla cooperativa revisionata, rispettivamente, l'attestazione o la certificazione.
L'attestazione di revisione dovrà contemporaneamente essere inviata, in copia, al servizio per essere inserita nel fascicolo della cooperativa.
Ove gli accertamenti abbiano evidenziato "irregolarità sanabili", sarà lo stesso revisore a formulare le diffide conseguenti, inviandone al contempo copia al servizio e, se trattasi di cooperativa associata, anche all'associazione interessata, con l'assegnazione di un termine congruo in relazione alla natura delle irregolarità da eliminare, e ad accertare senza indugio, alla scadenza del termine, l'avvenuta regolarizzazione.
Nel caso che, in effetti, la cooperativa abbia provveduto all'integrale eliminazione delle irregolarità contestate, si procederà al rilascio dell'attestazione (da inviare sempre al suddetto servizio) o della certificazione, con le stesse modalità sopra indicate.
Se invece le irregolarità dovessero, in tutto o in parte, permanere, il revisore inoltrerà immediatamente il verbale di revisione con la proposta di adozione, nei confronti dell'ente, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 220 (cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario regionale della cooperazione fino a quando non saranno state definite le modalità di tenuta dell'albo nazionale degli enti cooperativi; gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile; scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile; sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile; liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile).
E' appena il caso di precisare che nessuna ulteriore diffida sarà emessa dal servizio, il quale invece provvederà, al ricevimento della proposta di provvedimento, alla rituale istruttoria della pratica per l'acquisizione del parere preventivo della Commissione regionale per la cooperazione, ove prescritto.
Del pari, nessuna diffida sarà formulata dai revisori o dal servizio, ove la revisione abbia evidenziato l'esistenza di irregolarità non sanabili; in tal caso il revisore inoltrerà il relativo verbale (per il tramite dell'associazione ove si tratti di cooperativa aderente) al servizio con la proposta di provvedimento sanzionatorio.
Si ribadisce che, in tutti i casi sopra esaminati, il verbale di revisione dovrà sempre essere acquisito agli atti del servizio, cioè sia che la revisione non presenti necessità di ulteriori accertamenti e si concluda con il rilascio dell'attestazione di revisione (nel caso di revisione a cooperativa non aderente è in re ipsa che il revisore trasmetta il verbale al servizio per il rilascio della certificazione di revisione), sia che abbia dato luogo a diffida e alla conseguente verifica. A tale conclusione sembra infatti corretto pervenire alla luce della formulazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 220, laddove è prescritto che le ispezioni straordinarie si eseguano non solo sulla base di programmati accertamenti a campione, ma anche per "esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni", esigenze che non potrebbero manifestarsi né valutarsi se il servizio non disponesse dei documenti in parola.
Sia nel caso di irregolarità non sanate che in quello di irregolarità non sanabili, l'avvio dell'istruttoria per l'adozione di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio, sarà, come d'obbligo, preceduto dalla comunicazione formulata ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Ciò detto, nel rispetto dell'intento del legislatore che era, all'evidenza, quello di introdurre un sistema che consenta alle cooperative di gestire più speditamente le procedure per l'accesso ai benefici incentivanti, va anche tenuto conto del fatto che limitando al biennio di riferimento l'effetto certificativo dei documenti rilasciati a conclusione delle revisioni ordinarie, si penalizzerebbero quelle cooperative che si trovino ad essere sottoposte ad accertamenti e verifiche sul finire di tale periodo.
Sembra opportuno quindi disporre che, ove la revisione sia stata effettuata nel primo dei due anni del biennio, la relativa attestazione o certificazione perderà efficacia allo scadere del biennio stesso, mentre, se l'accertamento sia stato compiuto nel secondo anno del biennio, l'attestazione o certificazione potrà essere considerata idonea a rappresentare la regolarità della situazione gestionale dell'ente fino a non oltre il primo dei due anni del biennio seguente.
Per quanto riguarda le cooperative soggette a revisione annuale, in armonia con l'anzidetta metodologia, si ritiene che possa attribuirsi efficacia alle attestazioni e certificazioni relative a revisioni effettuate nel secondo semestre dell'anno, fino a tutto il primo semestre dell'anno successivo.
Ai fini della precedente disposizione, per data di effettuazione si intende quella di avvio della revisione.
La superiore misura appare congrua e ragionevole pur tenendo conto dell'istituto introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo in esame (dichiarazione sostitutiva), dal momento che, in sua assenza, un'attestazione o una certificazione non più valide allo scadere del periodo di riferimento, potrebbero creare problemi operativi sia alle associazioni che a questa amministrazione, alle quali incomberebbe l'obbligo, con effetti stravolgenti sulla programmazione delle attività di vigilanza, di sottoporre in tempi brevissimi a revisione tutti gli enti cooperativi che, avendo pratiche di ammissione a benefici incentivanti in corso, all'inizio di ogni nuovo periodo revisionale, produrrebbero in massa dichiarazioni sostitutive con contestuali richieste di verifica.
Per esigenze di chiarezza e conoscibilità da parte dei terzi cui dette attestazioni e certificazioni possono essere presentate, il relativo documento conterrà la data oltre la quale lo stesso perde di efficacia.
Oltre che per la decorrenza dell'anzidetto termine, le attestazioni e le certificazioni la cui validità, per effetto delle precedenti disposizioni, sia differita oltre il normale periodo di riferimento, perdono di efficacia ove nei confronti dell'ente cooperativo venga avviata un'ulteriore revisione nell'ambito del nuovo periodo revisionale e, in ogni caso, ogni qualvolta nei confronti dell'ente cooperativo venga avviata una nuova revisione anche nell'ambito dello stesso biennio, non potendo escludersi tale evenienza prescrivendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 220 che le revisioni debbano avvenire "almeno una volta ogni due anni".
A tale scopo, il revisore che proceda alle verifiche delle quali è stato incaricato, dovrà, in occasione dell'avvio della revisione, annullare l'attestazione o la certificazione di cui la cooperativa sia eventualmente già in possesso.
Nella definizione delle superiori direttive si è fatto riferimento alle diverse periodicità, annuale e biennale, delle revisioni agli enti cooperativi.
Tale periodicità è espressamente riaffermata dall'art. 2 del decreto legislativo n. 220, che, al secondo comma, conferma "le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale".
A parte le cooperative sociali, per le quali l'obbligo di revisione annuale è dettato dall'art. 3, ultimo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli altri enti cooperativi assoggettati a tale accertamento periodico sono quelli specificati all'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e cioè: cooperative con un fatturato in euro superiore al valore allora identificato in trenta miliardi di lire o che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata e le cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (tutte specificate nel comma 1), e inoltre gli enti cooperativi per i quali, in quanto superassero i parametri definiti al successivo comma 2 o si trovassero nelle condizioni ivi previste, veniva prescritta anche la certificazione annuale del bilancio; tali parametri e situazioni attenevano a valore del fatturato, controllo di s.p.a., valore delle riserve indivisibili, ammontare dei prestiti e conferimenti dei soci finanziatori.
L'art. 11 del decreto legislativo n. 220, al comma 1, ha ora ridefinito i valori delle riserve indivisibili (4 milioni di euro) e dei prestiti e conferimenti (2 milioni di euro), al di sopra dei quali scatta l'obbligo della certificazione di bilancio, e ha introdotto un parametro nuovo, quello del valore della produzione, prescrivendo la certificazione del bilancio ove questa superi la soglia dei 60 milioni di euro.
Il problema che si pone ora è quello di stabilire se detta elencazione sia da ritenere sostitutiva di quella già prevista dal richiamato art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, o se invece essa sia solo modificativa e integrativa della prima.
Nella prima ipotesi, non sarebbero più soggetti all'annuale certificazione di bilancio gli enti con un fatturato superiore a E 41.316.551,93 (già 80 miliardi di lire), che però resterebbero assoggettabili a revisione annuale in virtù del disposto del comma 1 dell'art. 15 citato, e gli enti cooperativi con partecipazioni di controllo in società per azioni, alle quali l'art. 11 in esame non fa più cenno.
Ne conseguirebbe che, non essendo più incluse fra gli enti soggetti a certificazione di bilancio, le cooperative che dovessero detenere partecipazioni di controllo su società per azioni non sarebbero neanche più soggette a revisione annuale. Evidente paradosso che potrebbe travolgere, per manifesta irragionevolezza e conseguente censura di incostituzionalità, anche sotto il profilo della disparità di trattamento, tutta la norma, dal momento che si configurerebbe un obbligo di revisione annuale a carico di enti cooperativi con partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata e tale obbligo si escluderebbe per quelle con partecipazione di controllo in società per azioni.
La soluzione appare pertanto quella di ritenere che la disposizione di cui all'art. 11 in parola sia da configurarsi come modificativa e integrativa della norma base contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge n. 59 già richiamata.
Conseguentemente saranno sempre soggetti a certificazione di bilancio, e conseguentemente a revisione annuale, gli enti cooperativi che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
-  fatturato superiore a E 41.316.551,93;
-  detenzione di partecipazione di controllo in società per azioni;
-  valore della produzione superiore a 60 milioni di euro;
-  riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro;
-  prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro.
L'art. 6 del decreto legislativo n. 220 ha poi previsto uno strumento innovativo nel panorama della normativa in materia di vigilanza sugli enti cooperativi che, comunque, si inserisce nel filone degli strumenti di semplificazione e acceleramento delle procedure amministrative, fondati sostanzialmente sulla collaborazione del soggetto privato: in tal senso la "dichiarazione sostitutiva" consentirà di evitare che i tempi necessari all'effettuazione delle necessarie verifiche sullo stato gestionale complessivo dell'ente, uniti a quelli ulteriori eventualmente necessari per l'eliminazione di irregolarità sanabili, si scarichino sull'ente stesso ritardando anche il semplice avvio delle procedure istruttorie per la concessione di agevolazioni o per l'ottenimento di provvedimenti di favore.
Al fine quindi di dare concreta e immediata attuazione a tale misura, si approva il modello C allegato alla presente circolare, in conformità al quale dette dichiarazioni dovranno essere formulate e redatte.
Esse dovranno essere trasmesse al servizio e, se trattasi di ente cooperativo aderente, anche all'associazione, affinché, secondo le rispettive competenze, si provveda all'immediato avvio della revisione.
Dette dichiarazioni infatti devono contestualmente contenere la richiesta di revisione relativa al periodo in corso (fatte salve le disposizioni di cui sopra in ordine al differimento dell'efficacia delle attestazioni e delle certificazioni nei modi e nei termini specificati).
Giova richiamare l'attenzione sulla necessità che dette dichiarazioni siano in tutto conformi al modello citato e che siano complete in ognuna delle parti specificatamente individuate dall'art. 6 in esame.
Si sottolinea che, come peraltro si rileva dal modello allegato, i dati identificativi devono contenere: data di costituzione, sede legale, partita I.V.A. e codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese.
E' utile precisare che la presentazione della dichiarazione sostitutiva, con le modalità e per i fini di cui al comma 7 dell'art. 6 in esame, in tanto sarà produttiva di effetti in quanto contenga tutte le indicazioni richieste dall'allegato modello e potrà essere utilizzata per l'avvio delle procedure istruttorie, l'ammissione a bandi, la partecipazione a gare, la formazione di graduatorie, fermo restando che, per l'effettiva erogazione di agevolazioni finanziarie o l'applicazione di provvedimenti di favore di altra natura, le amministrazioni e gli enti regionali che a qualunque titolo le dispongono sono autorizzati a procedere solo dopo avere acquisito l'attestazione o il certificato di revisione.
A tale conclusione deve pervenirsi in esito alle seguenti considerazioni.
Sotto un primo profilo, va rilevato che l'ultimo comma dell'articolo in questione consente l'utilizzazione di copia della dichiarazione (l'originale va inviato all'amministrazione) per la "richiesta" di agevolazioni o di provvedimenti di favore, dal che è lecito dedurre che si tratti di un elemento documentale che ha il solo scopo di incardinare utilmente la domanda, ai fini come detto dell'avvio dell'istruttoria o per le altre fasi propedeutiche alla concessione vera e propria.
Sotto un altro aspetto, tale dichiarazione, dal contenuto vincolato, attiene a fatti e stati che solo in minima parte costituiscono il contenuto tipico della revisione e della connessa, conseguente, attestazione o certificazione: infatti la dichiarazione in esame darà atto, sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'ente e del professionista asseverante, del possesso di certi stati (iscrizione in pubblici registri e albi, in primo luogo), dell'esistenza di certe situazioni che sono precondizioni anch'esse per l'accesso ai benefici richiesti (rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, relativi alla distribuzione degli utili d'esercizio e ai versamenti ai fondi mutualistici), nonché di meri fatti come il numero dei soci.
La revisione, invece è destinata ad accertare, attraverso una generale verifica della gestione amministrativo-contabile, le situazioni tassativamente indicate nell'art. 4 del decreto legislativo n. 220, e cioè: la natura mutualistica dell'ente, la partecipazione dei soci alla vita sociale, la qualità di detta partecipazione, l'assenza di scopi di lucro, l'esistenza del regolamento previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, se dovuto, e la conseguente correttezza e conformità dei rapporti con i soci lavoratori. Tutte situazioni e verifiche che restano estranee a ogni ipotesi di autocertificazione, sotto la quale non potrebbero, per la loro natura, neanche essere ricondotte.
Per concludere sul punto, va tenuto conto che, allo stato della normativa regionale in materia di concessione di benefici, finanziari e di altra natura, è fatto obbligo ai soggetti concedenti di preventivamente acquisire notizie dallo schedario regionale delle cooperative sullo stato dell'ente di volta in volta interessato. Alla luce della novità introdotta dal decreto legislativo n. 220 e nell'intento di coglierne il portato innovatore, si stima che l'acquisizione di dette attestazioni e certificazioni possa legittimamente tener luogo dell'acquisizione degli elementi informativi prima richiesti, ben potendo comunque sempre il servizio segnalare tempestivamente anomalie o altre ragioni di cautela al soggetto concedente, immediatamente identificabile in virtù della specificazione richie sta al comma 3, lett. e), del più volte richiamato art. 6.
Infine, si precisa che dette dichiarazioni sostitutive, da redigere in carta semplice, dovranno, in conformità alla disciplina generale che ne regola la presentazione, essere sempre inviate con il corredo di una copia fotostatica (non autenticata) di un valido documento di riconoscimento sia del legale rappresentante dell'ente cooperativo che del revisore contabile asseverante.
  L'Assessore: CIMINO 

Allegati

Modello A
Logo e intestazione dell'associazione di rappresentanza assistenza e tutela


ATTESTATO DI REVISIONE



Periodo revisionale: ..................................................
Visti gli atti, si attesta che l'ente cooperativo .................................................. .................................................. con sede in .................................................., costituito il .................................................. codice fiscale .................................................., iscritto nel registro prefettizio delle società cooperative di .................................................. .................................................., sezione .................................................., è stato sottoposto a revisione in data .................................................. e che detta revisione ha dato il seguente risultato:
*1)  non sono emerse irregolarità;
*2)  l'ente è stato diffidato, con nota n. .................................................. del .................................................. a eliminare le irregolarità rilevate in sede di revisione e il successivo accertamento effettuato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ne ha verificata l'avvenuta regolarizzazione.
La presente attestazione, redatta in due originali, uno dei quali viene rilasciato all'ente cooperativo, ha validità fino al ..................................................
..................................................  .................................................. 
(data)  (firma).................................................. 



(*)  Cancellare chiaramente la parte che non interessa.
Modello B
CERTIFICATO DI REVISIONE

Periodo revisionale: ..................................................
Visti gli atti, si certifica che l'ente cooperativo .................................................. .................................................. con sede in .................................................., costituito il .................................................. codice fiscale .................................................., iscritto nel registro prefettizio delle società cooperative di .................................................. .................................................., sezione .................................................., è stato sottoposto a revisione in data .................................................. e che detta revisione ha dato il seguente risultato:
*1)  non sono emerse irregolarità;
*2)  l'ente è stato diffidato, con nota n. .................................................. del .................................................. a eliminare le irregolarità rilevate in sede di revisione e il successivo accertamento effettuato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ne ha verificata l'avvenuta regolarizzazione.
Il presente certificato, redatto in due originali, uno dei quali viene rilasciato all'ente cooperativo, ha validità fino al ..................................................
Palermo, ..................................................
.................................................. (Il dirigente del servizio)



(*)  Cancellare chiaramente la parte che non interessa.
Modello C
Al servizio vigilanza cooperative *All'associazione di rappresentanza assistenza e tutela
..................................................


Il sottoscritto .................................................., nato a .................................................. il .................................................. e residente in .................................................. nella via .................................................. n. ..............., c.a.p. .................................................., nella qualità di legale rappresentante dell'ente cooperativo .................................................., con sede nel comune di .................................................., nella via .................................................., n. ..............., c.a.p. ..............., codice fiscale/partita I.V.A. .................................................., iscritto al n. ............... del registro imprese di .................................................., costituito il .................................................. con atto in notaio ..................................., premesso che l'anzidetto ente cooperativo
-  aderisce alla sopra indicata associazione di rappresentanza, assistenza e tutela;
(*)  ovvero, e in tal caso la dichiarazione va destinata solo al servizio vigilanza;
-  non aderisce ad alcuna delle associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo;
-  ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici per i fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
-  non è stato sottoposto a revisione nel periodo di vigilanza in corso;
Dichiara che l'anzidetto ente cooperativo

A)  è iscritto all'albo regionale delle società cooperative, ovvero, nelle more della sua istituzione, nel registro prefettizio della provincia di .................................................., alla sezione ....................;
B)  è iscritto inoltre nei seguenti albi, elenchi, registri (indicare le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione);
C)  ha sempre provveduto al versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli artt. 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (in caso contrario, indicare i motivi del mancato versamento) e che, in particolare, l'ultimo versamento effettuato è avvenuto il .................................................. per l'importo di .................................................. sul c/c n. .............................. intestato a ..................................................;
D)  è formato, alla data odierna, da numero .................... soci, come risultante dal relativo libro;
E)  intende chiedere all'ente/amministrazione .................................................. .................................................. la seguente agevolazione/provvedimento .................................................., prevista da (indicare gli estremi della norma relativa, legge, decreto o altro) ed è in possesso dei requisiti richiesti per poterne godere.
Allega alla presente dichiarazione sostitutiva l'ultimo bilancio approvato munito degli estremi di avvenuto deposito presso il registro imprese, nonché copia della ricevuta di versamento del contributo di revisione previsto dalla vigente normativa e
Chiede

che l'ente cooperativo rappresentato venga sottoposto a revisione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
Data ..................................................
.................................................. (timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto .................................................., nato a .................................................. il ........................................, nella qualità di presidente del collegio sindacale, ovvero, nella qualità di revisore contabile esterno iscritto nel registro dei revisori contabili al n. ...................., dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver verificato quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'ente cooperativo .................................................., di confermare il contenuto dell'anzidetta dichiarazione e di sottoscrivere per asseverazione della stessa.
.................................................. (firma)

(2003.22.1365)*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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