REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 GIUGNO 2003 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2003, n. 8.
Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 29 aprile 2003.
Parziale modifica dei decreti del 17 febbraio 2003 e del decreto 4 marzo 2003, relativi agli elenchi speciali degli ammessi e degli esclusi dalla graduatoria dei catalogatori e degli esperti catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 10 aprile 2003.
Nomina del comitato di sorveglianza del consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina  pag.


DECRETO 16 aprile 2003.
Approvazione del progetto La Maddalena del PIT n. 9 Ecomuseo del Mediterraneo, riguardante la misura 4.16, sottomisura C, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
  pag.


DECRETO 20 maggio 2003.
Istituzione dell'albo regionale dei professionisti di fiducia cui conferire l'incarico di assistenza nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16  pag.

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

DECRETO 23 aprile 2003.
Riparto della quota del 5% sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2003  pag. 10 


DECRETO 29 aprile 2003.
Anticipazione sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2003  pag. 11 


DECRETO 29 aprile 2003.
Anticipazione sul fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2003  pag. 20 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 14 maggio 2003.
Proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti  pag. 21 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 8 maggio 2003.
Approvazione della delibera adottata dalla Commissione regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003.
  pag. 22 

Assessorato della sanità

DECRETO 10 aprile 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2003.
  pag. 23 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ventimiglia di Sicilia  pag. 28 


DECRETO 16 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo  pag. 41 


DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta  pag. 53 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 18 marzo 2003.
Scorrimento della graduatoria dei progetti d'investimento della misura 4.19, sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica.
  pag. 55 


DECRETO 21 maggio 2003.
Criteri e modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione delle tabelle comparative tra le retribuzioni dei dipendenti CIAPI di Palermo e Priolo e quelle dei dipendenti regionali  pag. 60 
Integrazione del decreto presidenziale 25 febbraio 1999, concernente trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo  pag. 60 
Parziale rettifica del decreto presidenziale 5 agosto 1998, concernente trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela  pag. 60 
Rettifica del decreto presidenziale 18 dicembre 1998, concernente trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Civico di Palermo  pag. 60 
Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 61 
Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa  pag. 61 
Autorizzazione alla ditta MA.ECO s.r.l., con sede in Marsala, per l'attività di messa in riserva di cui all'allegato C di rifiuti pericolosi  pag. 61 

Comunicato relativo all'accordo di programma quadro "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità".
  pag. 61 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Nizza di Sicilia  pag. 61 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Mazzarà S.Andrea  pag. 61 

Perfezionamento di impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di S.Lucia del Mela.
  pag. 61 
Passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile di un terreno di pertinenza idraulica del torrente Scavo Morto nel comune di Carini  pag. 61 
Limite massimo di reddito annuo per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione siciliana, per l'anno 2003  pag. 62 
Impegno di somma per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Agira  pag. 62 
Esatta intestazione delle particelle espropriate per i lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. Trapani-Ragattisi-Marsala e di ricostruzione del ponte sul torrente Verderame. Provincia regionale di Trapani  pag. 62 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Revoca della presentazione dei progetti iscritti nella misura 6.08 - sottomisura 6.08c - P.O.R. Sicilia 2000/2006.
  pag. 62 

Assessorato della sanità:
Revoca del decreto 24 giugno 1998, autorizzativo del dispensario farmaceutico sito nel comune di Itala superiore.
  pag. 62 

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
  pag. 62 
Autorizzazione alla società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., con sede in Messina, per l'ampliamento dei locali adibiti a magazzino  pag. 63 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Acireale ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.
  pag. 63 

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Riposto ed inclusione della stessa tra i beni patrimoniali della Regione.
  pag. 63 

CIRCOLARI
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 9.
Rilevazione dei tributi e delle entrate extratributarie nonché della situazione economico-finanziaria dei comuni  pag. 64 


CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 10.
Rilevazione dei tributi e delle entrate extratributarie nonché della situazione economico-finanziaria delle province  pag. 69 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 16 maggio 2003, n. 1112.
Chiarimenti sul "File F" relativo all'attività della dispensazione diretta dei farmaci  pag. 73 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 25 febbraio 2003.
Autorizzazioni ex D.P.R. n. 203/88. Reimmissione all'interno degli ambienti di lavoro di agenti inquinanti precedentemente convogliati  pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

DECRETO 16 novembre 2001.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento  pag. 75 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2003, n. 8.
Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'art. 8, rubricato "Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni";
Udito il parere n. 466/02, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 29 ottobre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 25 febbraio 2003;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Autorizzazione della consultazione referendaria

1.  La consultazione referendaria delle popolazioni interessate nei casi di richiesta di cambiamento di denominazione e di variazione territoriale dei comuni, è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Il decreto di cui al comma 1 deve indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'articolo 102, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed il sindaco del comune incaricato dell'indizione della consultazione referendaria. Nell'ipotesi di popolazioni interessate appartenenti a più comuni il sindaco competente all'indizione è quello del comune avente il maggior numero di elettori residenti da consultare.
Art. 2.
Procedimento istruttorio

1.  Il dirigente generale del dipartimento degli enti locali cura il procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria e, in particolare:
a)  riscontra, per la costituzione di nuovo comune, le condizioni disciplinate dall'articolo 8, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
b)  controlla le iniziative dei procedimenti di variazione territoriale e di denominazione secondo le prescrizioni dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Le istanze a firma degli elettori devono contenere le firme autenticate con le modalità previste per la presentazione delle liste e delle candidature nelle elezioni amministrative;
c)  esamina, se del caso ricorrendo all'ausilio di altri uffici dell'Amministrazione regionale, il progetto di variazione territoriale corredato degli atti prescritti dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nonché la relazione, a corredo della progettazione, relativa all'assetto dei servizi comunali ed alla disponibilità delle risorse;
d)  verifica le forme di pubblicità dei progetti di variazione e gli adempimenti indicati nell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art. 3.
Quesiti da sottoporre a consultazione referendaria e scheda di votazione

1.  I quesiti da sottoporre a consultazione devono essere espressi con la seguente formula:
a)  "Volete che l'attuale denominazione del comune di .................................................................... venga modificata con la denominazione di .....................................................................?";
b)  "Volete che il comune di ..................................................................... o i comuni di ..................................................................... si incorporino nel comune di .....................................................................?";
c)  "Volete che i comuni di ..................................................................... si fondano nel nuovo comune di ..................................................................... con la denominazione di .....................................................................?";
d)  "Volete che la frazione di ................................................................... o le frazioni di ................................................................................., la borgata di ............................................................. o le borgate di ............................................................. del comune di .................................................................. o dei comuni di .................................................................., sia o siano elette in comune autonomo con la denominazione di ..............................................................?";
e)  "Volete che la frazione di .................................................................. o le frazioni di .................................................................., la borgata di ............................................................. o le borgate di ............................................................. si distacchi o si distacchino, si aggreghi o si aggreghino secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?";
f)  "Volete che il territorio del comune di ................................ ........................................................... o dei comuni di ........................................................... sia variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?".
2.  La scheda di votazione per la consultazione, di tipo unico e identico colore, ha le caratteristiche dei modelli allegati al presente regolamento (tabelle A e B).
Art. 4.
Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria

1.  In una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali che autorizza la consultazione, il sindaco individuato nel precedente articolo 1, comma 2, con proprio decreto indice la consultazione referendaria. Detto decreto viene trasmesso agli altri sindaci, i quali ne danno avviso alle popolazioni con manifesto da pubblicare 30 giorni prima della data della consultazione.
2.  Per la revisione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.
3.  Per la votazione trova applicazione il ricorso alla tessera elettorale secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modifiche.
4.  Gli uffici di sezione per la votazione del referendum sono costituiti con le modalità previste per gli uffici elettorali di sezione per l'elezione congiunta degli organi comunali. Il numero degli scrutatori è ridotto a quattro.
5.  L'uso dei sigilli delle sezioni elettorali è consentito dal decreto assessoriale che autorizza la consultazione referendaria.
6.  L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa fornita dal presidente dell'ufficio di sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.
7.  Entro 20 giorni dalla data di indizione della consultazione referendaria viene costituito, secondo le disposizioni vigenti per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni a sistema proporzionale, l'ufficio centrale di detta consultazione, avendo riferimento, per l'individuazione del tribunale o della sezione staccata del tribunale, alla circoscrizione nella quale è ricompresa la maggior parte degli uffici di sezione interessati alla consultazione. I membri dell'ufficio centrale sono i componenti della prima sezione del comune che ha indetto la consultazione.
8.  La votazione ha luogo dalle 7,00 alle ore 22,00 del giorno stabilito per la consultazione.
Art. 5.
Operazioni successive alla consultazione referendaria

1.  Decorso l'orario di votazione, il presidente dell'ufficio di sezione sigilla l'urna contenente le schede votate e procede all'accertamento del numero dei votanti ed all'invio al tribunale o alla sezione staccata del tribunale competente, in appositi plichi, delle liste di votazione e delle schede non utilizzate, nonché dei registri delle tessere elettorali.
2.  Successivamente procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni in duplice esemplare.
3.  Un esemplare del verbale viene trasmesso all'ufficio centrale, l'altro esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione. Unitamente al plico contenente il verbale, vengono inviate all'ufficio centrale il plico con le schede valide, quello con le schede non valide e quello con le schede bianche.
4.  L'ufficio centrale, in pubblica adunanza, sulla base dei verbali di scrutinio delle sezioni interessate alla consultazione, verifica se il numero dei votanti sia superiore alla metà più uno degli elettori iscritti e proclama l'esito positivo o negativo del referendum indetto. Successivamente, nell'ipotesi di referendum valido, viene calcolata e verbalizzata la scelta favorevole o contraria dei votanti.
5.  Il verbale dell'ufficio centrale è redatto in triplice copia. Una copia con i verbali delle sezioni e gli altri atti viene depositata presso la cancelleria del tribunale o della sezione staccata del tribunale, la seconda copia del verbale viene depositata presso la segreteria del comune che ha indetto il referendum e la terza copia del verbale viene trasmessa all'Assessorato regionale degli enti locali per la prosecuzione del procedimento di variazione.
6.  Del risultato proclamato l'ufficio centrale invia attestazione ai sindaci dei comuni interessati, che ne danno pubblica informazione a mezzo di manifesto.
7.  Le spese relative all'indizione e all'organizzazione della consultazione referendaria gravano sul comune che ha indetto la consultazione. Nelle ipotesi di più comuni interessati alla consultazione, le spese, anticipate dal comune che ha indetto la consultazione, sono ripartite proporzionalmente al numero degli elettori dei comuni interessati.
8.  Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni con sistema proporzionale.

Art. 6.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 24 marzo 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per gli enti locali  D'AQUINO 

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NOTE

Nota agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. a):
L'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:
"Art. 8. Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.
1.  Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:
a)  l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
b)  l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
c)  la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d)  l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.
2.  Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.
3.  Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.
4.  Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.
5.  In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6.  Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.
6bis.  La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.
7.  In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
7bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.
8.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.".
Nota all'articolo 2, comma 1, lett. b):
L'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:
"Art. 9. Potere di iniziativa del procedimento di variazione.
1.  L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a)  alla Giunta regionale;
b)  al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
e)  ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f)  nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.".
Nota all'articolo 2, comma 1, lett. c) e d):
L'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così dispone:
"Art. 10. Procedimento istruttorio.
1.  Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:
a)  relazione tecnica-illustrativa;
b)  quadro di unione dei fogli di mappa;
c)  cartografia dell'Istituto geografico militare;
d)  indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
e)  elenco delle particelle catastali.
2.  Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria."
Nota all'articolo 4, comma 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, reca "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.".
Nota all'articolo 4, comma 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, reca "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.".
(2003.22.1358)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 29 aprile 2003.
Parziale modifica dei decreti del 17 febbraio 2003 e del decreto 4 marzo 2003, relativi agli elenchi speciali degli ammessi e degli esclusi dalla graduatoria dei catalogatori e degli esperti catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002;
Visti i decreti nn. 5180, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003;
Visto il decreto n. 5310 del 4 marzo 2003, di rettifica dei già citati decreti nn. 5180, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003;
Visto il decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, di convalida e conferma dei decreti nn. 5180, 5181, 8182 e 8183 tutti del 17 febbraio 2003, nonché del decreto n. 5310 del 4 marzo 2003;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001, col quale il dirigente generale del dipartimento conferisce ai dirigenti la delega all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
Vista la nota prot. n. 411/Pers del 7 marzo 2003 dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, con il quale, a seguito di specifica richiesta da parte di questa Amministrazione, si precisa che il sig. Scafidi Andrea, in atto inserito al n. 216 della graduatoria degli esperti catalogatori di cui al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, modificato con decreto n. 5310 del 4 marzo 2003, decreti confermati e convalidati con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, non è dipendente del predetto istituto ma, quale collaboratore esterno, ha prestato attività di catalogazione mediante conferimento, da parte del consiglio direttivo del citato ente, di incarichi di prestazione d'opera intellettuale avente carattere occasionale, regolati dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile;
Vista la nota prot. n. 961 del 10 marzo 2003 del comune di Gallodoro, con la quale, a seguito di specifica richiesta da parte di questa Amministrazione, si precisa che l'attività di catalogazione svolta dalla sig.ra Carilli Antonia, in atto inserita al n. 408 della graduatoria dei catalogatori di cui al decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003, modificato con decreto n. 5310 del 4 marzo 2003, decreti confermati e convalidati con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, presso l'archivio storico del suddetto comune, è stata prestata in ambito di progetto L.S.U.;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover escludere dall'elenco degli esperti catalogatori il sig. Scafidi Andrea e dall'elenco dei catalogatori la sig.ra Carilli Antonia, per non avere prestato la prescritta attività di catalogazione alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato e, quindi, di includere gli stessi negli elenchi, rispettivamente, degli esclusi esperti catalogatori e degli esclusi catalogatori;

Decreta:


Art. 1

A parziale modifica dei decreti nn. 5182 del 17 febbraio 2003 e 5310 del 4 marzo 2003, decreti confermati e convalidati con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, il sig. Scafidi Andrea, nato il 19 luglio 1968, è escluso dall'elenco degli esperti catalogatori di cui al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, decreto confermato e convalidato con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, ed inserito nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003, decreto confermato e convalidato con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, poiché lo stesso non ha prestato la prescritta attività di catalogazione presso una pubblica amministrazione con rapporto di lavoro subordinato.

Art.  2

A parziale modifica dei decreti nn. 5180 del 17 febbraio 2003 e 5310 del 4 marzo 2003, decreti confermati e convalidati con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, la sig.ra Carilli Antonia, nata il 13 febbraio 1970, è esclusa dall'elenco dei catalogatori allegato al decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003, decreto confermato e convalidato con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, poiché la stessa non ha prestato la prescritta attività di catalogazione, con rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione e, quindi, collocata nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5181 del 17 febbraio 2003, decreto confermato e convalidato con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003.

Art.  3

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi di cui ai decreti nn. 5180, 5181, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003, così come modificati ed integrati ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto n. 5310 del 4 marzo 2003, decreti confermati e convalidati con decreto n. 5673 del 23 aprile 2003, sono modificati per effetto del disposto di cui al presente decreto.
Il presente decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale per i beni culturali in quanto non contenente impegni di spesa.
Palermo, 29 aprile 2003.
  GULLO 

(2003.19.1132)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 10 aprile 2003.
Nomina del comitato di sorveglianza del consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 1215 del 16 maggio 1995, con il quale il consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Placido Matasso nominato commissario liquidatore;
Visto l'art. 198 L.F.;
Considerato che la procedura di liquidazione si è rilevata particolarmente complessa e pertanto l'ufficio ritiene di nominare un comitato di sorveglianza ai sensi del predetto articolo;
Vista la nota n. 5349 del 10 dicembre 2002, con la quale il Banco di Sicilia ha designato il dott. Gaetano Cesareo quale proprio rappresentante in seno alcomitato di cui sopra;
Ritenuto di dover nominare due esperti in materia di cooperazione e più precisamente dott. Francesco La Fauci e ing. Gaetano Affannato, al fine di assicurare un regolare funzionamento dell'organo di sorveglianza;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è nominato il comitato di sorveglianza del consorzio La Casa Nostra, con sede in Messina, così composto:
-  dott. Francesco La Fauci, nato a Saponara il 30 marzo 1957 e residente a Messina, via Gesù e Maria in San Leone, 15, quale esperto;
-  ing. Gaetano Affannato, nato a Messina il 2 gennaio 1951 e residente in Messina, via Citarella, 31, quale esperto;
-  dott. Gaetano Cesareo, nato a Palermo il 16 marzo 1959, quale funzionario del Banco di Sicilia che elegge il proprio domicilio presso la direzione contenzioso del Banco di Sicilia sita in via Generale Magliocco - Palermo.

Art. 2

Il dott. Francesco La Fauci è nominato presidente del comitato di sorveglianza.

Art. 3

Il compenso ed il gettone di presenza, spettanti al presidente ed ai membri del comitato saranno liquidati secondo i criteri dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001 e del decreto assessoriale n. 2295 dell'11 dicembre 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2003.
  CIMINO 

(2003.20.1196)
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DECRETO 16 aprile 2003.
Approvazione del progetto La Maddalena del PIT n. 9 Ecomuseo del Mediterraneo, riguardante la misura 4.16, sottomisura C, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1263 de1 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006), già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 80 del 18 marzo 2003;
Visto il bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 15 maggio 2001;
Visto il D.P. 18 giugno 2002, con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti integrati territoriali articolate per territorio provinciale;
Visto l'avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto relativo ai progetti integrati territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1 e 4.3.2 ora 4.16 e 4.17 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Vista l'istanza presentata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dalla società La Maddalena del PIT n. 9 Ecomuseo del Mediterraneo, tendente ad ottenere i benefici di cui alla misura 4.16 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto l'esito dell'istruttoria e della valutazione del progetto La Maddalena del PIT n. 9 Ecomuseo del Mediterraneo (SR), effettuato dal dipartimento della pesca che si è avvalso della commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle misure 4.16 e 4.17 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili prodotti nell'ambito del progetto integrato territoriale n. 9 a valere sulla misura 4.16 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura - investimenti produttivi - sottomisura c - trasformazione e commercializzazione;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il progetto La Maddalena del PIT n. 9 Ecomuseo del Mediterraneo (SR) con punti 23, ammesso ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 a valere sulla misura 4.3.1 ora 4.16, sottomisura c.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 aprile 2003.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 maggio 2003, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 90.
(2003.22.1364)
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DECRETO 20 maggio 2003.
Istituzione dell'albo regionale dei professionisti di fiducia cui conferire l'incarico di assistenza nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, la quale prevede la concessione, da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di agevolazioni finanziarie a favore di detenuti e internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività lavorative autonome;
Visti i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/99, così come sostituiti e aggiunti dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, i quali, in particolare, prevedono:
-  (comma 2) la nomina, da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta del soggetto beneficiario delle agevolazioni in argomento, di una o più figure professionali che svolgano attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività;
-  (comma 3) la costituzione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine dell'assistenza di cui al comma precedente, dell'albo di professionisti di fiducia, cui possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile;
-  (comma 4) la durata annuale della predetta assistenza e l'obbligo della rendicontazione delle spese a questo Assessorato, con cadenza mensile nel primo semestre e bimestrale nel secondo;
-  (comma 5) la decurtazione dal contributo concesso al detenuto (nella misura massima del 10% dello stesso) delle spese relative alla attività di assistenza e il pagamento di predette dopo presentazione di idonea documentazione contabile;
Considerato che, in forza della normativa sopra citata, questo Assessorato è tenuto a istituire l'albo regionale dei professionisti di fiducia che intendono assistere, nella fase di progettazione, realizzazione e avviamento della attività, ove richiesto, il soggetto cui viene concesso il contributo previsto dalla legge regionale n. 16/99;
Ritenuto, altresì, necessario determinare le modalità di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione dal medesimo albo regionale;

Decreta:


Art. 1

E' istituito l'albo regionale dei professionisti di fiducia, distinto per provincie, aventi i requisiti specificati in premessa, cui conferire l'incarico di assistenza, nelle fasi di progettazione, realizzazione degli interventi e di avviamento delle attività, nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, su richiesta degli stessi soggetti.

Art. 2

L'istanza di iscrizione al predetto albo dovrà essere inoltrata dagli interessati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - servizio credito, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo.
Nella predetta istanza, da produrre in carta semplice, il professionista dovrà dichiarare, a pena di nullità, secondo le modalità previste dall'art. 48 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)  il proprio cognome e nome, con l'esatta indicazione del comune di residenza;
b)  il luogo e la data di nascita;
c)  l'esatto e completo indirizzo a cui dovrà essere inoltrata l'eventuale corrispondenza;
d)  il possesso della cittadinanza in uno dei Paesi dell'Unione europea;
e)  il codice fiscale o la partita IVA;
f)  di non aver riportato condanne penali per reati non colposi;
g)  gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
h)  di non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
i)  il titolo di studio posseduto;
l)  l'iscrizione al relativo albo professionale;
m)  gli incarichi eventualmente svolti per conto della pubblica amministrazione;
n)  il lavoro svolto nel campo delle attività di assistenza previste dalla legislazione nazionale sulla imprenditoria giovanile.

Art. 3

Dell'avvenuta iscrizione nell'albo regionale in argomento sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 4

L'iscrizione nell'albo è soggetta a revisione biennale da effettuarsi sulla base di nuova dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al precedente art. 2, lett. d), f), g), h) e l).

Art. 5

Si procederà alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 1, oltre che su richiesta dell'interessato:
-  allorché, allo scadere del biennio, siano venuti meno i requisiti di cui alle lett. d), f), g), h) e l), dell'art. 3 del presente decreto;
-  ogni qualvolta i predetti requisiti vengano meno;
-  per negligenza, imperizia o irregolarità nello svolgimento dell'incarico di assistenza conferito da questo Assessorato;
-  ove, nel corso del biennio, sia effettuata rinuncia a più di un incarico.
Dell'avvenuta cancellazione verrà data comunicazione all'interessato.

Art. 6

Qualora sia intervenuta cancellazione per le ragioni di cui all'ultimo punto del precedente art. 5, la reiscrizione non potrà avere luogo se non trascorso un ulteriore biennio dalla cancellazione medesima.

Art. 7

L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle esigenze di economicità delle procedure e con criteri di rotazione tra gli iscritti.

Art. 8

Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, verranno stabiliti i criteri e le modalità, rispettivamente, per l'individuazione e il pagamento delle spese relative alle attività di assistenza in argomento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 maggio 2003.
  CIMINO 

(2003.21.1294)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 aprile 2003.
Riparto della quota del 5% sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2003.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 17 aprile 2003, n. 316, afferente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che nel capitolo 183303, relativo al fondo per garantire ai comuni, nell'anno 2003, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è stato previsto lo stanziamento di E 745.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 4°, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7°, della legge regionale n. 4/2003, con il quale si è previsto che una quota pari al 5% del fondo predetto rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Rilevato che la riserva di cui trattasi, ammontante ad E 37.250.000,00, va attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione fra gli enti locali nonché per la concessione di contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Ritenuto di provvedere al riparto della riserva complessiva, determinando in E 7.450.000,00 la quota finalizzata alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione, in E 7.450.000,00 quella per la concessione di contributi in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi ed in E 22.350.000,00 quella in favore dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio;

Decreta:


Art. 1

La riserva di E 37.250.000,00, sul capitolo 183303 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 della Regione, rubrica dipartimento regionale enti locali, è ripartita in favore dei comuni per le seguenti finalità:
-  promozione e/o gestione e realizzazione di forme associative e di cooperazione, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato: E 7.450.000,00;
-  contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni: E 7.450.000,00;
-  contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale: E 22.350.000,00.

Art. 2

Eventuali residue disponibilità, accertate in prossimità della chiusura di esercizio, potranno essere ridistribuite per le finalità le cui risorse risultano inadeguate a fronte delle correlative richieste pervenute.

Art. 3

Il contributo massimo concedibile per gli eventi calamitosi e per le forme associative e di cooperazione è fissato in E 250.000,00; l'importo massimo del contributo connesso ai progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale è determinato in E 500.000,00.
L'ammontare del contributo concesso, comunque, non potrà essere superiore all'80% della richiesta.
I limiti predetti potranno essere derogati sulla base di evidenziate ed accertate, particolari motivazioni.

Art. 4

Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la determinazione dei contributi saranno stabiliti con successivi provvedimenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2003.
  D'AQUINO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 30 aprile 2003 al n. 211.
(2003.21.1275)
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DECRETO 29 aprile 2003.
Anticipazione sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 mar zo 2000, n. 8, il quale prevede l'assegnazione ai comuni ed alle province di apposito fondo al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 17 aprile 2003, n. 316, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che nel capitolo 183303, relativo al fon do delle autonomie in favore dei comuni, è stato previsto, per l'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di E 745.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione- autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per il riparto del fondo predetto;
Visto il decreto n. 973 del 23 aprile 2003, con il quale, determinato presuntivamente in E 633.602.125,00 l'ammontare del fondo delle autonomie per l'anno 2003 da ripartire al netto delle deduzioni ex lege, si è disposto, nelle more dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Regione-autonomie e dell'emanazione del decreto interassessoriale di riparto del fondo, di anticipare i 6/12 dell'importo predetto al fine di consentire ai comuni di potere fare fronte alle correnti esigenze gestionali, dandosi contestualmente atto che al conguaglio della quota definitiva spettante a ciascun comune si provvederà non appena sarà approvato il riparto definitivo del fondo;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del riparto dell'importo da anticipare ai comuni, pari ad E 316.801.062,00, secondo l'elaborato redatto dal servizio in conformità alle richiamate direttive assessoriali nonché all'assunzione del relativo impegno;

Decreta:


Art. 1

Per la finalità in premessa indicata, è impegnata la somma di E 316.801.062,00 nel capitolo 183303 del bilancio della Regione siciliana - rubrica dipartimento regionale enti locali - per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 2

Approvare il riparto dell'importo predetto secondo l'allegato elenco che è parte integrante del presente decreto, corrispondente ai 6/12 dell'ammontare del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2003, al netto delle deduzioni da operare ex lege.

Art. 3

Dare atto che al conguaglio della quota definitiva spettante a ciascun comune sul fondo delle autonomie si provvederà a seguito dell'approvazione del riparto definitivo del fondo.

Art. 4

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2003.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il 5 maggio 2003 al n. 215.
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(2003.21.1275)
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DECRETO 29 aprile 2003.
Anticipazione sul fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il quale prevede l'assegnazione ai comuni ed alle province di apposito fondo al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 17 aprile 2003, n. 316, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che nel capitolo 183304, relativo al fondo delle autonomie in favore delle province, è stato previsto, per l'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di e 144.634.000,00;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per il riparto del fondo predetto;
Visto il decreto n. 974 del 23 aprile 2003, con il quale, determinato presuntivamente in e 126.416.723,00 l'ammontare del fondo delle autonomie per l'anno 2003 da ripartire al netto delle deduzioni ex lege, si è disposto, nelle more dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Regione-autonomie e dell'emanazione del decreto interassessoriale di riparto del fondo, di anticipare i 6/12 dell'importo predetto al fine di consentire alle province di potere fare fronte alle correnti esigenze gestionali, dandosi contestualmente atto che al conguaglio della quota definitiva spettante a ciascuna provincia si provvederà non appena sarà approvato il riparto definitivo del fondo;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del riparto dell'importo da anticipare alle province, pari ad e 63.208.361,00, secondo l'elaborato redatto dal servizio in conformità alle richiamate direttive assessoriali nonché all'assunzione del relativo impegno;

Decreta:


Art. 1

Per la finalità in premessa indicata, è impegnata la somma di e 63.208.361,00 nel capitolo 183304 del bilancio della Regione siciliana - rubrica dipartimento regionale enti locali - per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 2

Approvare il riparto dell'importo predetto secondo l'allegato elenco che è parte integrante del presente decreto, corrispondente ai 6/12 dell'ammontare del fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2003, al netto delle deduzioni da operare ex lege.

Art. 3

Dare atto che al conguaglio della quota definitiva spettante a ciascuna provincia sul fondo delle autonomie si provvederà a seguito dell'approvazione del riparto definitivo del fondo.

Art. 4

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 29 aprile 2003.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 5 maggio 2003 al n. 214.


(2003.21.1275)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 14 maggio 2003.
Proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;
Visto lo Statuto della Regione siciliana. approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 1 luglio 1977, n. 683, recanti norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 2 marzo 1963, concernente il piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto l968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 25 febbraio 1969, con il quale è stato approvato, a norma della predetta legge, il piano regolatore generale degli acquedotti ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del predetto piano;
Visto il decreto di questo Assessorato 16 maggio 1972 n. 710, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 17 giugno 1972, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche previste nel piano regolatore generale acquedotti che si configurano come piccole derivazioni e quindi di competenza regionale;
Visto il decreto n. 1460 del 15 giugno 1983, con il quale sono state istituite zone di riserva corrispondenti alle falde destinate all'alimentazione degli schemi idrici di cui al piano regolatore generale degli acquedotti ;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996;
Vista la direttiva presidenziale 6 marzo 2003, concernente gli indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003, nella quale è compreso, tra gli obiettivi strategici di settore dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'"Aggiornamento del piano regolatore generale delle acque";
Considerato che sono state avviate le procedure per l'aggiornamento e la modifica del piano regolatore degli acquedotti e per il rinnovo del vincolo delle risorse idriche suddette, di durata venticinquennale, come stabilito dall'art. 3 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, decorrente dal 16 maggio 1972, prorogato di anni due ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, di altri anni due ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 e di altri due anni per effetto del decreto n. 722 del 15 maggio 2001, risultante perciò in scadenza il 16 maggio 2003;

Decreta:


Articolo unico

I vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti di competenza statale e di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. A/710 del 16 maggio 1972, sono prorogati fino alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla loro data di scadenza.
Sono fatti salvi i prelievi per gli usi domestici come definito dall'art. 93 del testo unico n. 1775/33, i quali sono comunque disciplinati dalla Regione, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2003.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2003.21.1242)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 8 maggio 2003.
Approvazione della delibera adottata dalla Commissione regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le relative norme di attuazione, approvate con D.P.R. n. 76 del 1979;
Visti i decreti legislativi n. 181 del 2000 e n. 297 del 2002;
Vista la legge regionale n. 2 del 1957;
Vista la legge regionale n. 36 del 1990;
Vista la legge regionale n.10 del 2000;
Vista la circolare assessoriale n. 3/2003 del 24 febbraio 2003;
Vista la deliberazione n. 4/2003, adottata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 aprile 2003, con la quale, nella fase della prima attuazione dei citati decreti legislativi ed in attesa della realizzazione dei sistemi di rilevazione e delle misure di politica del lavoro ivi previsti, vengono individuati, in via transitoria, alcuni criteri generali di carattere applicativo, inerenti, in particolare, la formazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti presso le amministrazioni ed enti pubblici, attesa la soppressione, disposta a partire dal 30 gennaio 2003, delle liste di collocamento e l'abrogazione delle norme che in riferimento alle stesse disciplinavano il computo dell'anzianità di disoccupazione;
Ritenuto, nell'esercizio dei poteri di direttiva ed indirizzo spettanti, di approvare e rendere esecutiva la predetta delibera;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva, nel testo allegato al presente decreto, in modo da formarne parte integrante, la delibera adottata dalla Commissione regionale per l'impiego in data 10 aprile 2003, di cui in premessa.
I servizi uffici provinciali del lavoro impartiranno le necessarie istruzioni alle competenti strutture, perché si attengano ai criteri individuati con la medesima delibera.
Palermo, 8 maggio 2003.
  STANCANELLI 


Allegato
DELIBERAZIONE N. 4/2003 ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2003

La Commissione regionale per l'impiego, visto il decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002;
Vista la legge regionale n. 36/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare assessoriale n. 3/2003 del 24 febbraio 2003;
Ravvisata l'esigenza di determinare -, nelle more della attivazione dei nuovi strumenti di rilevazione e di politica del lavoro introdotti dai citati decreti legislativi ed atteso il carattere innovativo degli stessi, in via del tutto temporanea e, comunque, fino al 31 dicembre 2003 -, gli indirizzi intesi ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, avuto riguardo anche alla formazione delle graduatorie ed ai conseguenti avviamenti al lavoro previsti dalla vigente normativa, in relazione alla soppressione, a far data dal 30 gennaio 2003, delle liste di collocamento ed alla correlata abrogazione delle norme che presiedevano al computo della anzianità di disoccupazione;
Individua al riguardo i seguenti criteri generali:
1)  Potranno partecipare alle selezioni, ai fini dell'avviamento, i soggetti i quali abbiano presentato o presentino la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/2002, secondo le modalità previste dalla circolare assessoriale di cui in premessa.
2)  In ordine all'assegnazione del punteggio che determina la posizione in graduatoria, si terrà conto, esclusivamente, per i soggetti disoccupati ed iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, dell'anzianità di disoccupazione posseduta, risultante dal periodo di iscrizione nelle medesime liste fino a tale data, sulla scorta dei criteri previsti dalla normativa allora vigente. I restanti requisiti saranno accertati con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta.
3)  I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2), in quanto non iscritti nelle liste di collocamento al 29 gennaio 2003, si considerano a punteggio zero per quanto concerne l'anzianità di disoccupazione, ai fini della determinazione della posizione in graduatoria. I restanti requisiti saranno accertati con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta.
4)  Le modalità di cui sopra troveranno applicazione nei seguenti casi:
a)  per l'assunzione dei lavoratori forestali, nel rispetto della speciale disciplina contenuta nella legge regionale n. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, laddove essa rinvii alla normativa generale in materia di collocamento agricolo, ferma restando la competenza territoriale delle SCICA, come disciplinata dalla circolare n. 249 del 1997;
b)  per l'assunzione da parte di amministrazioni ed enti pubblici (non economici) di lavoratori agricoli, per i quali l'ordine di precedenza in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità di disoccupazione, da computarsi in conformità ai punti 2) e 3), fermo restando il diritto alla riassunzione, in conformità alla vigente normativa ed alle deliberazioni in precedenza adottate;
c)  ai fini dell'avviamento presso i cantieri di lavoro per disoccupati.
5)  Relativamente agli avviamenti di cui all'art. 16 della legge n. 56 del 1987, resta fermo, per i soggetti in possesso del diritto di precedenza ex legge n. 608\ 96 - in quanto inseriti nella graduatoria riferita al 31 dicembre 2002, con la specifica qualifica ove richiesta ai fini dell'assunzione -, il riferimento alla normativa, ai criteri ed alla situazione esistente a tale data. Per i soggetti non in possesso di tale diritto di precedenza, valgono i criteri previsti dai punti 1), 2) e 3).
6)  Le presenti modalità troveranno applicazione per le richieste che perverranno agli uffici entro il 31 dicembre 2003. La commissione si riserva, in relazione alla attuazione degli strumenti e delle misure di cui al decreto legislativo n. 297/2002, di individuare, in via generale, nuovi criteri e modalità a regime, con effetto dal 1° gennaio 2004, relativamente alla formazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti presso le amministrazioni e gli enti pubblici ed alla valutazione degli elementi che concorrono alla determinazione dei punteggi, salve, ovviamente, le innovazioni che in tale campo potranno essere introdotte in sede legislativa.
7)  Restano ferme le specifiche modalità previste per particolari categorie di soggetti disciplinate da leggi speciali, per le quali i suddetti criteri potranno applicarsi integrativamente, in quanto compatibili, segnatamente per quanto concerne i disabili di cui alla legge n. 68/99. Resta, altresì, ferma la specifica disciplina statale e regionale, prevista per le assunzioni da parte di enti pubblici economici.
8)  La commissione, in connessione con l'attuazione delle nuove misure di politica del lavoro, si riserva, altresì, di individuare i criteri operativi per l'applicazione dell'art. 4, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 297/2002, anche con riferimento al settore pubblico, relativamente al mantenimento, alla perdita ed alla sospensione dello stato di disoccupazione, nei casi ivi previsti.
9)  La presentazione della dichiarazione di disponibilità ex decreto legislativo n. 297/2002 è indispensabile per potere fruire dei servizi pubblici dell'impiego e delle connesse misure di politica del lavoro previste dalla vigente normativa, ivi compresi la frequenza dei corsi di formazione professionale finanziati e/o autorizzati dalla Regione e gli interventi di collocamento mirato di cui alle legge n. 68/99, nonché l'iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
10)  Mantengono validità, in quanto compatibili con i contenuti della presente, gli atti deliberativi in precedenza adottati.
(2003.20.1199)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 aprile 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n.1 del D.P.R. n. 571/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani valida per l'anno 2003, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che, con delibera n. 144 del 3 febbraio 2003, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2003, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 144 del 3 febbraio 2003.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione dei rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2003.
  AMANDORLA 


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(2003.18.1056)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ventimiglia di Sicilia.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.18.1070)
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*
   


DECRETO 16 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.18.1074)
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DECRETO 5 maggio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso che:
-  con i fogli prot. n. 33319 del 6 dicembre 2000 e prot. n. 4086 del 7 febbraio 2001, il comune di Augusta ha trasmesso, per l'approvazione di questo Assessorato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, atti ed elaborati relativi al progetto della strada comunale Xiacche e realizzazione di un sovrappasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km. 278 + 319, in variante allo strumento urbanistico vigente, adottato con la delibera di consiglio comunale n. 36 dell'11 luglio 2000;
-  con dirigenziale prot. n. 47687 del 21 agosto 2001 il progetto in argomento è stato restituito al comune per la rielaborazione in dipendenza di quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 455 del 26 luglio 2001;
-  a seguito della nota prot. n. 28281 del 3 ottobre 2001, con la quale il comune di Augusta ha controdedotto al voto C.R.U. n. 455/01, lo stesso Consiglio, con voto n. 536 del 10 gennaio 2002, ha riconfermato la richiesta di rielaborazione restituendo nuovamente il progetto in argomento al comune;
Visto il foglio prot. n. 1077 del 6 novembre 2002, pervenuto a questo Assessorato il 7 novembre 2002 ed acquisito al protocollo generale al n. 5435, con il quale il comune di Augusta, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 71/78, ha trasmesso atti ed elaborati relativi al progetto di sistemazione e allargamento della strada comunale Xiacche con la costruzione di un sottopasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km. 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca, rielaborato in adeguamento al parere del C.R.U n. 455 del 26 luglio 2001;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 3/587/1251 del 21 gennaio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 24 gennaio 2003 ed acquisito al protocollo generale il 27 gennaio 2003 con il n. 5435, con il quale il comune di Augusta ha trasmesso quanto richiesto con nota A.R.T.A. prot. n. 74341 del 10 dicembre 2002;
Vista la delibera n. 54 del 18 giugno 2002, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale il consiglio comunale di Augusta ha adottato il progetto in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 21 gennaio 2003, a firma del vice sindaco del comune di Augusta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni avverso la variante adottata;
Visto il verbale n. 1 dell'8 marzo 2002 della conferenza di servizi indetta dal comune di Augusta nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri di competenza dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, con condizioni, e dell'Ente ferrovie dello Stato, con condizioni;
Vista la nota prot. 35 dell'11 febbraio 2003, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, la proposta di parere n. 6 dell'11 febbraio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
Rilevato: riguardo allo strumento urbanistico vigente il progetto si pone in variante in quanto, oltre ad interessare parte della viabilità esistente, ricade in zona E1 "zona agricola di rispetto" in parte in zona F sottozona I "altri impianti" e in piccola parte in zona C3.
Detta progettazione è giustificata dalla necessità, dettata dalle FF.SS., di eliminare il passaggio a livello al km. 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca con la costruzione di un sottopasso e relative rampe di raccordo e con la realizzazione di innesti con la viabilità esistente.
Inoltre l'intervento nasce dall'esigenza di dotare le aree limitrofe oggi urbanizzate, data la presenza di interventi costruttivi e infrastrutture quali la caserma dei vigili del fuoco e una casa di cura, di una viabilità idonea a sopportare meglio l'aumentato traffico veicolare da e per le contrade del Monte Tauro.
Il progetto prevede una sede viaria di larghezza di m. 10,20 di cui 8,00 m. per la carreggiata a doppio senso di marcia e m. 1,10 per ciascun marciapiede laterale. Il tracciato ha una lunghezza totale di 1.370 m. circa.
Dall'innesto con la strada provinciale 1 "Augusta-Brucoli" il tracciato viario distinto in tre tronchi, si snoda, per il primo tratto lungo l'esistente per circa 420 m., con andamento pressocché pianeggiante; il secondo tratto, di nuova realizzazione e fino al superamento della linea ferrata in sottopasso, ha una pendenza di circa lo 0,4% e una lunghezza di circa 350 m.; il terzo tronco che si svolge su un terreno in forte declivio ha una pendenza massima dell'8% con lunghezza di circa 620 m. e si innesta alla strada provinciale 61 di contrada M. Tauro.
Si prevedono 4 curve con raggio di curvatura pari a 75 m.;
In sede di Conferenza dei servizi sono stati espressi, tra l'altro, con le sottoscritte prescrizioni, i pareri favorevoli da parte di:
- rappresentante delle FF.SS. precisando che il manufatto del sottopasso dovrà essere progettato tenendo conto della specifica normativa in materia "trasmissione nuove istruzioni 44b/97", che la progettazione dovrà avere caratteristiche tali da salvaguardare, nella fase esecutiva, la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché la stabilità del rilevato ferroviario, che le stradelle parallele alla linea ferroviaria che si dipartono dal passaggio a livello dovranno essere raccordate alla nuova viabilità al fine di non danneggiare i fondi confinanti.
-  l'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione che in fase esecutiva sia eseguita una campagna di indagini geognostiche, sismiche (down-bole) e prove di laboratorio onde individuare le eventuali problematiche geolitologiche, geomorfologiche e sismiche soprattutto in prossimità della scarpata e adeguarne, in conseguenza, la progettazione.
Considerato: con delibera consiliare n. 54 del 18 giugno 2002 è stata adottata la variante allo strumento urbanistico vigente per la sistemazione e allargamento della strada comunale di via Xiacche con la costruzione di un sottopasso al fine della eliminazione del passaggio a livello al km. 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca.
La progettazione dell'opera, di seconda categoria, a unica carreggiata a due corsie è necessaria per assicurare, tra l'altro, data la forte concentrazione di abitanti in località Monte Tauro, stimata in oltre 3.000 residenti e circa 7.000 stagionali, una adeguata viabilità di collegamento con la città di Augusta a mezzo di un percorso alternativo - bretella - di collegamento tra la strada provinciale 61 e la strada provinciale 1 in quanto la strada comunale Xiacche oggi non risulta potere sopportare il traffico veicolare insistente nella zona avendo, tra l'altro, una sezione stradale di circa 4 m.
La programmata viabilità, finalizzata alla soppressione del passaggio a livello, è finalizzata a dotare le aree limitrofe l'intervento di un tracciato più idoneo a sopportare il traffico veicolare.
Gli innesti con la viabilità esistente risultano studiati al fine di consentire una interconnessione più agevole e sicura.
Per le considerazioni sopra espresse, l'U.Op. 4.2 è del parere che la variante adottata con D.C.C. n. 56/02 per la sistemazione e allargamento della strada comunale Xiacche con la costruzione di un sottoppasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca sia meritevole di approvazione";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con voto n. 118 del 26 marzo 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis....
Ritenuto che: la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi integralmente condivisibile.
E' del parere che la variante adottata dal comune di Augusta con deliberazione consiliare n. 54 del 18 giugno 2002, relativa alla sistemazione e allargamento della strada comunale Xiacche e realizzazione di un sottopasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km. 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca, possa ritenersi meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 118 del 26 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 118 del 26 marzo 2003 ed alle condizioni espresse nell'ambito della Conferenza di servizi dai rappresentanti degli uffici citati, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Augusta, adottata con deliberazione consiliare n. 54 del 18 giugno 2002, relativa alla sistemazione e allargamento della strada comunale Xiacche e realizzazione di un sottopasso per l'eliminazione del passaggio a livello al km. 278 + 319 della linea Siracusa-Bicocca.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 6 dell'11 febbraio 2003 resa dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 118 del 26 marzo 2003;
3)  delibera consiliare n. 54 del 16 giugno 2002.
Elaborati:
4)  relazione tecnica;
5)  inquadramento urbanistico, planimetria catastale;
6)  tracciato stradale in scala 1:1.000;
7)  particolare sottopasso in scala 1:50;
8)  sezioni stradali tipo in scala 1:50;
9)  particolare innesti stradali in scala 1:200;
10)  profilo altimetrico, sezione 1-26 in scala 1:1.000 e 1:200;
11)  profilo altimetrico, sezione 1-14 in scala 1:500 e 1:200;
12)  profilo altimetrico, sezione 14-19 in scala 1:500 e 1:200;
13)  profilo altimetrico, sezione 19-24 in scala 1:500 e 1:200;
14)  profilo altimetrico, sezione 24-26 in scala 1:500 e 1:200.
Studio geologico:
15)  relazione geomorfologica;
16)  carta geologica in scala 1:25.000;
17)  carta geomorfologica in scala 1:25.000;
18)  carta della pericolosità geologica in scala 1:25.000;
19)  carta idrogeologica in scala 1:25.000;
20)  carta geologica di dettaglio con l'ubicazione delle indagini in scala 1:2000;
21)  carta geologica di dettaglio in scala 1:2000;
22)  carta geomorfologica di dettaglio in scala 1:2000;
23)  carta della pericolosità geologica in scala 1:2000;
24)  carta della pericolosità sismica in scala 1:2000;
25)  carta litotecnica di dettaglio in scala 1:2000;
26)  programma dettagliato delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche;
27)  relazione tecnica della Geotecnhibla;
28)  valutazione di impatto ambientale.

Art. 3

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.20.1179)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 18 marzo 2003.
Scorrimento della graduatoria dei progetti d'investimento della misura 4.19, sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 (ex 4.4.2) - Sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002 e con D.P.R. n. 203 del 23 agosto 2002.
Visto il decreto n. 2888/6° Tur del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, relativo all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed i provvedimenti di modifica ed integrazione successivi;
Visto il decreto n.844/S 3° Tur del 27 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 reg. 1, fg. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti d'investimento riferiti alla quota non territorializzata della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, presentati in base al bando n. 2888 del 30 ottobre 2001;
Visto il decreto n. 1549/S 3° Tur del 16 dicembre 2002, registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio 2003, reg. 1, fg. 82 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, il decreto n. 09/S 3° Tur del 28 gennaio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2003, reg. 1, fg. 91, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, il decreto n. 72/S 3° Tur del 19 febbraio 2003, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti, con i quali, a seguito dell'esclusione dalla graduatoria approvata con decreto n. 844/S 3° Tur del 27 settembre 2002, di alcune iniziative, si è determinata una economia complessiva di E 7.254.863,00.
Considerato che, così come previsto dall'art 2 del decreto n. 884/S 3° Tur del 27 settembre 2002, le ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da rinuncia ai finanziamenti, da revoca degli stessi o da riduzione dei programmi d'investimento, determinano lo scorrimento della graduatoria approvata con l'art. 1 del predetto decreto;
Ritenuto di dovere utilizzare la suddetta disponibilità finanziaria di E 7.254.863,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 844/S 3° Tur del 27 settembre 2002, tenendo presente che, in primo luogo, dovrà procedersi all'assegnazione di tutto il contributo spettante alla ditta Fastaia Vini di Impellizzeri Loredana & C., atteso che con la disponibilità di cui alla predetta graduatoria alla stessa era stato assegnato il contributo parziale di E 1.102.101,00 contro quello di E 5.241.330,00 spettante, riguardante un programma di investimenti ubicato nel comune di Alcamo (TP);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la complessiva somma di E 7.254.863,00, viene utilizzata per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 844/S 3° Tur del 27 settembre 2002 e, conseguentemente, viene assegnato ai seguenti progetti d'investimento il contributo indicato a fianco di ciascuna iniziativa:
-  n. 000925; posizione in graduatoria: 150; ragione sociale: Fastaia vini di Impellizzeri Loredana & C.; sede investimento: Alcamo (TP); attività principale: albergo 4 stelle; totale indicatori: 1,85613345; investimento agevolato e 12.436.000,00; contributo: e 5.241.330,00;
-  n. 001498; posizione in graduatoria: 151; ragione sociale: Juparanà; sede investimento: Marsala (TP); attività principale: ristorante con annesso intrattenimento; totale indicatori: 1,84526493; investimento agevolato e 823.000,00; contributo: e 317.973,00;
-  n. 002705; posizione in graduatoria: 152; ragione sociale: A.T.G. assistenza turistica generale; sede investimento: Castellammare del Golfo (TP); attività principale: albergo 4 stelle; totale indicatori: 1,83114228; investimento agevolato: e 9.510.000,00; contributo: e 2.797.651,00;

Art. 2

Con successivi provvedimenti che saranno emessi dopo l'esecutività del presente decreto e dopo l'acquisizione di apposite dichiarazioni rese dalle ditte attestanti che il progetto non ha acquisito ulteriori agevolazioni, si procederà alla concessione in via provvisoria del contributo comunitario agli aventi diritto.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 2003.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 maggio 2003, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 100.
(2003.22.1339)
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DECRETO 21 maggio 2003.
Criteri e modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 14, 1° comma, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, concernente il finanziamento per il rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale, in virtù del quale lo Stato, a seguito di un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, ha assegnato alla Regione siciliana l'importo complessivo di E 76.690.750,80 accreditato con rate annue di E 5.112.716,72 per 15 anni, autorizzandola contestualmente "...a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato..." finalizzati alla "...sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni...";
Tenuto conto del monitoraggio condotto dall'U.O.C. autotrasporto persone, in base al quale si registra un parco circolante di 3.632 autobus di cui n. 1.731 extraurbani, n. 93 suburbani e n. 1.808 urbani;
Considerato che l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con nota n. 635 del 15 ottobre 2002, ha interessato la UOB bilancio per la istituzione dell'apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione;
Considerato che con dirigenziale n. 699 in data 22 novembre 2002, è stato richiesto alla UOB 5.3 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze di valutare, sulla base dell'importo complessivamente destinato dallo Stato nei 15 anni, l'ammontare netto complessivo di cui disporre in base all'operazione finanziaria che lo stesso Assessorato del bilancio e delle finanze avrà definito;
Vista la nota del 29 gennaio 2003, con la quale l'Assessorato del bilancio e delle finanze, UOB 5.3, ha comunicato che "...nell'ipotesi di una attualizzazione dei flussi ex legge n. 472/99, con la Cassa depositi e prestiti il capitale disponibile complessivamente è..." pari ad E 54.795.000,00;
Tenuto conto che la somma come sopra definita non consente di sostituire tutti i mezzi circolanti con anzianità maggiore a 15 anni e che pertanto è necessario ed opportuno stabilire preventivamente criteri oggettivi tesi alla definizione di una graduatoria con la quale procedere alla sostituzione sistematica e progressiva degli autobus, dal più vecchio al più recente;
Considerato che lo studio e le linee guida, integrate dal dirigente generale e condivise dall'Assessore, definiscono i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di che trattasi;
Tenuto conto che gli autobus acquistati con il contributo di cui alla legge n. 472/99, dovranno essere corredati del logo della Regione siciliana, allegato come sub. 3, apposto sulle fiancate laterali e sulla parete posteriore;
Tenuto conto che, pena il recupero delle somme attribuite per il rinnovo del parco autobus, i nuovi mezzi non potranno essere alienati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di immatricolazione e che per lo stesso periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione e che tale prescrizione dovrà essere annotata nella carta di circolazione del nuovo mezzo;
Tenuto conto inoltre che nei casi di cessione dell'attività o decadenza dalle concessioni, l'azienda che ha beneficiato del contributo di cui alla legge n. 472/99, dovrà cedere, fermo restando la valutazione dell'investimento integrativo effettuato dalla stessa per l'acquisto del mezzo, l'autobus (o gli autobus) acquistato all'azienda subentrante nell'attività e che, nel caso di rinuncia alle concessioni, fermo restando sempre la valutazione dell'investimento integrativo effettuato dalla stessa per l'acquisto del mezzo, l'autobus (o gli autobus) dovrà essere ceduto ad altra azienda concessionaria che ne abbia fatto richiesta. In carenza di richieste, l'autobus (o gli autobus) transiterà al patrimonio indisponibile della Regione siciliana che potrà disporne un nuovo utilizzo;
Considerato che alla luce delle suddette determinazioni, al fine di dare compiutamente seguito al disposto di cui all'art. 14 della legge n. 472/99, è necessario approvare i criteri e le modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, sono approvati i seguenti criteri per la definizione della graduatoria degli autobus da sostituire nonché le modalità per l'accesso ai benefici del contributo:
A)  Criteri
a.1)  Con riferimento alla data di pubblicazione del presente atto potranno essere considerati, ai fini dell'utile inserimento in graduatoria, gli autobus immatricolati da oltre 15 anni, con revisione in corso di validità;
a.2)  gli autobus che dovessero risultare utilmente inseriti in graduatoria dovranno essere sostituiti con mezzi, nuovi di fabbrica, aventi caratteristiche analoghe a quelle dell'autobus "radiato" eccezione fatta per i mezzi urbani che potranno essere, su specifica richiesta, sostituiti con autobus più corti, a basso impatto ambientale, alimentati a GPL, metano o elettrici;
a.3)  i mezzi di cui al punto a.2, dovranno essere sostituiti con mezzi, nuovi di fabbrica, del medesimo tipo forniti comunque di ABS (sistema antibloccaggio) ed aria condizionata;
a.4)  il contributo che potrà essere corrisposto, calcolato in base alla tipologia (extraurbani, suburbani ed urbani) ed alla lunghezza del mezzo è quello riportato all'allegato 1, al presente decreto; nell'ipotesi in cui il prezzo finale di acquisto sostenuto dalle aziende, al netto dell'I.V.A. e degli optional eccezion fatta per l'A.B.S. e l'aria condizionata, dovesse risultare minore di quello stabilito nello stesso allegato, questo costituirà il "prezzo base" cui, al fine dell'assegnazione del contributo liquidabile, detrarre il 15%.
B)  Modalità
b.1)  Le aziende concessionarie interessate, in possesso di autobus immatricolati da oltre 15 anni riferiti alla data di pubblicazione del presente atto, con revisione in corso di validità, dovranno presentare perentoriamente entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena l'esclusione, istanza in bollo come da schema allegato sub 2, con la quale chiedere di essere ammesse al contributo, dettagliando, mediante la scheda allegata come sub 3, gli autobus dei quali richiedono la sostituzione. La mancata, o parziale, compilazione della scheda e la mancanza delle copie integrali delle carte di circolazione, del certificato di proprietà e dell'estratto cronologico e, comunque, della documentazione a supporto, determinerà l'esclusione dell'autobus o dell'intero parco autobus;
b.2)  in sintonia con le linee guida approvate, gli autobus saranno classificati a seconda della loro appartenenza ad aziende pubbliche o private; gli stessi verranno poi suddivisi, in relazione alla tipologia del mezzo, in extraurbani, suburbani ed urbani e, in base alla lunghezza, saranno poi distinti in cortissimi, corti, normali, medi e lunghi;
b.3)  i mezzi saranno inseriti in una prima graduatoria che sarà redatta avuto riguardo della data completa della prima immatricolazione;
b.4)  la prima graduatoria, articolata per aziende pubbliche e private con la suddivisione dei mezzi in base alla tipologia ed alla lunghezza, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed individuerà i beneficiari, il numero di autobus che ogni azienda potrà sostituire e la loro tipologia;
b.5)  entro giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, pena l'esclusione, le aziende dovranno confermare la propria richiesta, ovvero richiedere la fruizione del contributo per la sostituzione di un numero inferiore di mezzi rispetto a quelli individuati; allo stesso modo, le aziende i cui mezzi dovessero rimanere esclusi dalla prima graduatoria, potranno fare pervenire le proprie considerazioni che formeranno oggetto di riesame;
b.6)  la graduatoria definitiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà notificata agli aventi diritto;
b.7)  le aziende che risulteranno utilmente inserite nella suddetta graduatoria dovranno, pena l'esclusione, definire contrattualmente l'acquisto degli autobus entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria definitiva e darne comunicazione scritta, entro lo stesso termine, al dipartimento trasporti - UOC autotrasporto persone;
b.8)  il contributo, pena l'esclusione, sarà erogato a seguito della presentazione della seguente documentazione:
b.8.1)  atto di radiazione ed atto di rottamazione del mezzo da sostituire;
b.8.2)  fattura di acquisto riportante la dicitura esatta e le caratteristiche del nuovo mezzo, dell'ABS, dell'aria condizionata e degli eventuali altri accessori istallati con l'indicazione dei singoli prezzi applicati;
b.8.3)  copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del nuovo mezzo.

Art. 2

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla legge n. 472/99, dovranno essere corredati del logo della Regione siciliana, allegato come sub 3, apposto sulle fiancate laterali e sulla parete posteriore.

Art. 3

Pena il recupero delle somme attribuite per il rinnovo del parco autobus, i nuovi mezzi non potranno essere alienati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di immatricolazione e, per lo stesso periodo, dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione e tale prescrizione dovrà essere annotata nella carta di circolazione del nuovo mezzo.

Art. 4

Nell'ipotesi di cessione dell'attività o di decadenza dalle concessioni, l'azienda concessionaria che ha beneficiato del contributo di cui alla legge n. 472/99 cederà, fermo restando la valutazione dell'investimento inte grativo effettuato dalla stessa per l'acquisto del mezzo, l'autobus, o gli autobus, acquistati all'azienda subentrante nell'attività.
Nel caso di rinuncia alle concessioni, fermo restando sempre la valutazione dell'investimento integrativo effettuato dalla stessa per l'acquisto del mezzo, l'autobus, o gli autobus, dovranno essere ceduti ad altra azienda concessionaria che ne abbia fatto richiesta.
In carenza di richieste, l'autobus (o gli autobus) transiterà al patrimonio indisponibile della Regione siciliana che potrà disporne un nuovo utilizzo.

Art. 5

Ai sensi del IV comma dell'art. 3 della legge regionale n. 10/91, avverso il presente decreto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2003.
  CASCIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 26 maggio 2003 al n. 276.
Allegato 1
IMPORTI EROGABILI PER TIPOLOGIA DI AUTOBUS

Tipologia      Dimensione Importo contributo (euro)  
Extraurbano      Lungo 116.000 
      Normale 113.000 
      Medio 94.000 
      Corto 53.000 
Suburbano      Lungo 127.000 
      Normale 108.000 
Urbano      Lungo 127.000 
      Normale 118.000 
      Medio 103.000 
      Corto/Cortissimo 76.000 

Allegato 2


SCHEMA DI ISTANZA



Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti
Servizio 1/Tra - UOC autotrasporto persone
via Notarbartolo n. 11
90146 Palermo


Il sottoscritto ....................................... nella qualità di legale rappresentante della .......................................... ....................................... concessionaria di pubblici servizi di linea, con sede in ....................................... via ....................................... con la presente, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,

chiede

il contributo per la sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, di proprietà della scrivente azienda concessionaria e specificati nell'unito elenco.
A tal fine si allega:
-  elenco degli autobus di cui si richiede la sostituzione redatto secondo l'allegato 3, al decreto n. ....................................... del .....................................;
-  copia fotostatica integrale della carta di circolazione di ogni mezzo indicato nel suddetto schema;
-  copia fotostatica del certificato di proprietà di ogni mezzo;
-  certificato del PRA attestante la data di prima immatricolazione (nei casi in cui dalla carta di circolazione non possa evincersi chiaramente la data di prima immatricolazione);
-  copia fotostatica della prenotazione della revisione del mezzo in corso di validità;
-  atto notorio con il quale si dichiara di impegnarsi a radiare e rottamare i mezzi che saranno sostituiti;
-  dichiarazione del legale rappresentante che tutte le copie trasmesse sono conformi all'originale;
-  dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a non alienare i nuovi autobus per un periodo non inferiore a 10 anni dall'ottenimento del contributo;
-  dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna, nell'ipotesi di cessione dell'attività, di decadenza o rinuncia alle concessioni, a cedere i mezzi acquistati fermo restando la valutazione dell'investimento integrativo effettuato dalla stessa per l'acquisto del mezzo che dovrà essere riconosciuto dal subentrante.
Il legale rappresentante
.......................................

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(2003.22.1357)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Approvazione delle tabelle comparative tra le retribuzioni dei dipendenti CIAPI di Palermo e Priolo e quelle dei dipendenti regionali.

Con decreto presidenziale n. 13/serv. 2°/S.G. del 10 febbraio 2003, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione al n. 507 del 21 febbraio 2003, sono state approvate, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le tabelle comparative tra le retribuzioni dei dipendenti CIAPI di Palermo e Priolo (SR) e quelle dei dipendenti regionali.
(2003.19.1147)
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Integrazione del decreto presidenziale 25 febbraio 1999, concernente trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 44/serv. 2°/S.G. del 13 marzo 2003, registrato alla ragioneria centrale della Presidenza al n. 1535 dell'1 aprile 2003, è stato integrato il D.P. n. 83/gr. VIII/S.G. del 25 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente al trasferimento all'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo dell'immobile sito in San Mauro Castelverde, i cui elementi definitivi sono riportati nella scheda di ricognizione allegata alla delibera del direttore generale della stessa azienda n. 6848 del 14 dicembre 2000.
(2003.19.1146)
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Parziale rettifica del decreto presidenziale 5 agosto 1998, concernente trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.

Con decreto presidenziale n. 45/serv. 2°/S.G. del 13 marzo 2003, registrato alla ragioneria centrale della Presidenza al n. 1533 dell'1 aprile 2003, è stato parzialmente rettificato il D.P. n. 265/gr. VIII/S.G. del 5 agosto 1998 nel senso che, fermo restando il patrimonio immobiliare dell'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela insistente nel comune di Palermo, quello ricadente nel comune di Gela risulta essere quello riportato nei prospetti riepilogativi allegati alla determinazione del commissario della stessa Azienda n. 247 del 6 marzo 2001.
(2003.19.1144)
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Rettifica del decreto presidenziale 18 dicembre 1998, concernente trasferimento di beni all'Azienda ospedaliera Civico di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 46/serv. 2°/S.G. del 13 marzo 2003, registrato alla ragioneria centrale della Presidenza al n. 1534 dell'1 aprile 2003, è stato rettificato il D.P. n. 421/gr. VIII/S.G. del 18 dicembre 1998, limitatamente all'esclusione dai beni facenti parte del patrimonio dell'ARNAS Civico di Palermo dell'immobile sito in Palermo, via Villa Reale n. 16, piani 3° e 4°, come da delibera n. 1565 del 12 giugno 2000 dell'ARNAS Civico di Palermo.
(2003.19.1145)
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Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con decreto presidenziale n. 81/serv. 1°/S.G. del 5 maggio 2003, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera, ricostituito con il decreto presidenziale n. 14/gr. VII/S.G. del 30 gennaio 2001, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono stati nominati, quali membri effettivi, il dirigente generale ing. Bruno Agricola ed il dirigente ing. Donato Di Matteo, in sostituzione dell'ing. Giovanni Silvestrini e del dott. Alberto Santel e, come supplenti, gli esperti, arch. Andrea Santucci ed il dott. Marco Vasile D'Agostino, in sostituzione del dott. Antonio Fardelli e del dott. Paolo Ceci.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla data di scadenza del comitato di coordinamento ricostituito con il decreto presidenziale n. 14/gr. VII/S.G. del 30 gennaio 2001.
(2003.19.1143)
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Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 82/serv. 1°/U.O.1/S.G. del 5 maggio 2003, in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/gr. VII/S.G. del 28 giugno 2000, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stati nominati, quali membri effettivi, il dirigente generale ing. Bruno Agricola ed il dirigente ing. Donato Di Matteo, in sostituzione dell'ing. Giovanni Silvestrini e del dott. Alberto Santel e, come supplenti, gli esperti, arch. Andrea Santucci ed il dott. Marco Vasile D'Agostino, in sostituzione del dott. Antonio Fardelli e del dott. Paolo Ceci.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla data di scadenza del comitato di coordinamento ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/gr. VII/S.G. del 28 giugno 2000.
(2003.19.1142)
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Autorizzazione alla ditta MA.ECO s.r.l., con sede in Marsala, per l'attività di messa in riserva di cui all'allegato C di rifiuti pericolosi.

Con ordinanza n. 303 del 23 aprile 2003 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, è stato concesso alla ditta MA.ECO s.r.l., con sede legale in via Messina e Orlando n. 27 di Marsala (TP), ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione a svolgere l'attività di messa in riserva di cui al punto R.13 dell'allegato C di rifiuti pericolosi, come disposto al comma 15, art. 1, legge n. 443/01, da effettuarsi nell'impianto sito in contrada San Giuliano, via dei Platani, trav. III P, del comune di Petrosino (TP).
(2003.19.1148)
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Comunicato relativo all'accordo di programma quadro "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità".

A partire da venerdì 6 giugno 2003 saranno pubblicati sul sito www.euroinfosicilia.it due avvisi di chiamata a progetti per l'accordo di programma quadro "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità" con tutta la documentazione di riferimento.
Gli avvisi si riferiscono alle priorità A (Riqualificazione delle aree urbane in condizioni di degrado ambientale ed economico con manifestazioni di disagio sociale, al fine di promuovere il senso di appartenenza alla comunità) e C (Sostegno a minori e giovani privi di supporto familiare; accoglienza e supporto per minori e donne vittime di violenza e maltrattamento familiare) del documento programmatico relativo all'accordo.
(2003.23.1372)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Nizza di Sicilia.

Con decreto n. 267/U.O.B. 17 del 24 marzo 2003, annotato alla ragioneria lavori pubblici in data 17 aprile 2003 al n. 33, il dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di E 191.276,68 sul capitolo 672013 per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per il ripristino opere di difesa spondale e regolarizzazione sezione di deflusso del torrente Picciotti nel comune di Nizza di Sicilia.
(2003.19.1137)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Mazzarà S.Andrea.

Con decreto n. 269/U.O.B. 17 del 24 marzo 2003, annotato alla ragioneria lavori pubblici in data 17 aprile 2003 al n. 31, il dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di E 185.129,68 sul capitolo 672013 per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Mazzarrà in località Zuppa, sponda sinistra, nel comune di Mazzarà S.Andrea.
(2003.19.1139)
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Perfezionamento di impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di S.Lucia del Mela.

Con decreto n. 286/U.O.B. XVII del 24 marzo 2003, annotato alla ragioneria centrale lavori pubblici in data 17 aprile 2003 al n. 29, il dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di E 272.588,71 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99, per la salvaguardia da ulteriori erosioni del fondo alveo del torrente Mela a garanzia dell'esistente rete idrica esterna dellcomunale di Pace del Mela, esistente in alveo, con ricostruzione di opere idrauliche trasversali crollate ed opere di presidio longitudinali, nel comune di S.Lucia del Mela.
(2003.19.1138)
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Passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile di un terreno di pertinenza idraulica del torrente Scavo Morto nel comune di Carini.

Con decreto n. 387 del 7 aprile 2003, il dirigente generale ad interim del dipartimento lavori pubblici, di concerto con il dirigente generale del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza idraulica del torrente Scavo Morto sito nel comune di Carini, riportato nel foglio di mappa 27, particella 827, della superficie di mq. 2.500.
(2003.19.1131)
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Limite massimo di reddito annuo per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione siciliana, per l'anno 2003.

Con decreto del dirigente del servizio aree urbane e politica della casa del dipartimento regionale lavori pubblici n. 463/9° del 24 aprile 2003, il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. nell'ambito della Regione siciliana, viene aggiornato, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 3°, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, n. 1/92, in E 12.045,01.
(2003.19.1111)
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Impegno di somma per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Agira.

Con decreto n. 323/U.O.B. XVI del 29 aprile 2003, il dirigente del servizio assetto del territorio, dipartimento lavori pubblici dell'Assessorato dei lavori pubblici, ha assunto l'impegno definitivo dell'importo di E 186.677,07 sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana per l'esecuzione dei lavori di urgenza per il consolidamento della parete rocciosa a monte della via Deodorea nel comune di Agira.
(2003.19.1130)
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Esatta intestazione delle particelle espropriate per i lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. Trapani-Ragattisi-Marsala e di ricostruzione del ponte sul torrente Verderame. Provincia regionale di Trapani.

Con decreto del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale lavori pubblici n. 492/14° del 29 aprile 2003 è stata pronunciata, fermo restando quanto statuito con il precedente decreto n. 14 del 10 gennaio 1992, l'esatta intestazione delle particelle espropriate, di cui all'elenco allegato al presente estratto.
Allegato
ELENCO DELLE DITTE CON RELATIVI DATI ANAGRAFICI E CATASTALI

 1)  Fano Francesco, nato a Calascibetta il 28 agosto 1937, residente a Pero (MI) in via Orti n. 17: foglio 7, particelle 214, 216 e 218, mq. 85, 75 e 90;
 2)  Noto Rosaria, nata a Trapani il 6 dicembre 1911, residente a Salinagrande in via Pietretagliate n. 136: foglio 7, particelle 220 e 222, mq. 165 e 495;
 3)  Prima Anna Maria, nata a Trapani l'11 agosto 1953, ivi residente in via Fra Michele Burgio n. 6: foglio 67, particella 589, mq. 935;
 4)  Novara Francesca, nata a Paceco il 23 aprile 1941, residente a Pietretagliate, strada Paceco n. 2: foglio 67, particella 591, mq. 50;
 5)  Novara Anna Maria, nata a Paceco il 10 maggio 1943, residente a Pietratagliate, strada Paceco n. 2: foglio 67, particelle 593, mq. 50;
 6)  Tallarita Antonino, Morello Andrea e Di Stefano Francesco, nati a Trapani il 29 settembre 1930, il 26 aprile 1943 ed il 21 agosto 1931, residenti rispettivamente a Salinagrande in via Marausa n. 18, a Marausa in via G.Rinaldi Enrico n. 103 e nella via Salinagrande n. 9: foglio 67, particelle 595, 597 e 599, mq. 10, 2755 e 260;
 7)  Marino Luigi, nato a Trapani il 5 gennaio 1948 e Pampalone Anna Barnaba, nata a Paceco il 9 settembre 1952, residenti a Salinagrande in via Verderame n. 300: foglio 67, particella 601, mq. 370;
 8)  Lombardo Vita, nata a Trapani il 10 gennaio 1903, ivi residente in via Bonaiuto n. 18: foglio 67, particella 605, mq. 85;
 9)  Mangiaracina Pietro, nato a Mazara del Vallo il 12 maggio 1943, residente a Trapani in via Locogrande n. 4 e Barraco Leonardo, nato a Trapani il 21 marzo 1933, residente a Palma in via Pietretagliate n. 142: foglio 67, particelle 607, 609 e 611, mq. 420, 80 e 400;
10)  Stabile Salvatore, nato a Trapani il 30 novembre 1953, ivi residente in contrada Rilievo: foglio 67, particella 613, mq. 400;
11)  Miceli Anna Maria, nata a Trapani il 13 settembre 1934, ivi residente in via S.Teodoro n. 12: foglio 67, particella 615, mq. 450;
12)  Di Trapani Gaspare, nato a Trapani il 13 febbraio 1930 e Scarcella Francesca, nata ad Erice il 3 marzo 1937, residenti a Concorezzo (MI) in via Don Orione n. 17: foglio 67, particella 617, mq. 385;
13)  Di Trapani Gaspare, nato a Trapani il 13 febbraio 1930; Scarcella Francesca, nata ad Erice il 3 marzo 1937 e Toscano Salvatore, nato a Paceco il 5 gennaio 1927, residenti i primi due a Concorezzo (MI) in via Don Orione n. 17 ed il terzo a Salinagrande in via Marausa n. 11: foglio 67, particella 619, mq. 45;
14)  Marino Maria Antonina, nata a Paceco l'11 maggio 1954, residente a Salinagrande in via Marausa n. 30: foglio 65, particella 116, mq. 20;
15)  Adragna Vera e Maria Antonietta, nate a Trapani il 14 aprile 1921 ed il 30 marzo 1919, residenti rispettivamente a Trapani in via Tenente Genovese n. 36 e ad Erice in via Caserta n. 104: foglio 65, particella 118, mq. 190;
16)  Di Gaetano Bartolomeo, nato a Trapani il 28 novembre 1937, residente a Salinagrande in via Verderame n. 202: foglio 67, particella 603, mq. 590;
17)  Toscano Salvatore, nato a Paceco il 5 gennaio 1927, residente a Salinagrande in via Marausa n. 11: foglio 67, particelle 621, 627, 629, mq. 330, 5, 20;
18)  Daidone Francesco, nato a Trapani il 18 maggio 1924, residente a Salinagrande in via Marausa n. 40: foglio 65, particella 112, mq. 20;
19)  Reina Salvatore, nato a Trapani il 13 maggio 1960, residente a Salinagrande in via Marausa n. 36: foglio 65, particella 114, mq. 20.
(2003.19.1140)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Revoca della presentazione dei progetti iscritti nella misura 6.08 - sottomisura 6.08c - P.O.R. Sicilia 2000/2006.

E' revocata la presentazione a questo dipartimento regionale formazione professionale dei progetti a finanziamento comunitario, iscritti nella misura 6.08 - sottomisura 6.08c - P.O.R Sicilia 2000-2006 "Formazione e sostegno alle associazioni che operano in Sicilia contro il racket delle estorsioni, l'usura e la criminalità organizzata" di cui all'avviso pubblico n. 3 del 17 luglio 2002, essendo la competenza istituzionale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Sono fatti salvi i progetti formativi già presentati per la sottomisura 6.08c presso il dipartimento regionale formazione professionale che verranno trasmessi, per competenza istituzionale, al predetto dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle automonie locali.
(2003.22.1303)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca del decreto 24 giugno 1998, autorizzativo del dispensario farmaceutico sito nel comune di Itala superiore.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 354 del 25 marzo 2002, viene revocato il decreto n. 25852 del 24 giugno 1998, concernente l'autorizzazione al dispensario farmaceutico sito ad Itala Superiore in via Umberto I n. 98, gestito dalle dr.sse Fucile e Giuttari.
(2003.19.1128)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 452 del 15 aprile 2003, l'impianto di macellazione di carni fresche in parti non inferiori al quarto della specie bovina, suina ed ovi-caprina della ditta Società cooperativa agricola a r.l. Il Lavoro Nuovo, sito nel comune di Carlentini (SR) nella contrada San Leonardo, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di riconoscimento veterinario 2659/M.
(2003.19.1117)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 453 del 15 aprile 2003, il laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto della specie bovina, suina ed ovi-caprina della ditta Sanfilippo Carni s.r.l., sito nel comune di Casteltermini (AG) nella contrada Saraceno, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2701/S.
(2003.19.1120)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 458 del 16 aprile 2003, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta F.lli Decaro s.n.c. di Decaro Adriano & C., sito in Licata (AG) nella via Puccini, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione e conservazione di prodotti ittici (alici e sarde) di cui alla tipologia 2 e 4 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2551 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.19.1118)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 459 del 16 aprile 2003, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Lattuca Calogero, sito in Porto Empedocle (AG), nella via molo Crispi n. 32, viene riconosciuto idoneo alldell'attività di deposito di prodotti ittici freschi e congelati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2550 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.19.1119)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 460 del 16 aprile 2003, il laboratorio di riconfezionamento e deposito di budella salate, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta D'Angelo Maria Giovanna, sito nel comune di Gela (CL) nella via Danimarca n. 39, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3207/LOA.
(2003.19.1122)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 497 del 22 aprile 2003, il mercato ittico all'ingrosso di Porticello, con sede in Santa Flavia (PA), in località Piano Stenditore, è riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
Lo stabilimento viene iscritto con numero di identificazione 2553 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.19.1121)

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 515 del 29 aprile 2003, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta C.I.S. s.r.l., sito in Siracusa nella via Elorina, n. 130, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito con cernita e frazionamento di prodotti ittici di cui alla tipologia 2 e 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2554 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2003.19.1113)
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Autorizzazione alla società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., con sede in Messina, per l'ampliamento dei locali adibiti a magazzino.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaleira, igiene pubblica n. 514 del 29 aprile 2003, la società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., è stata autorizzata all'ampliamento dei locali adibiti a magazzino, con l'annessione del locale attiguo, sito in via Santa Cecilia n. 13, angolo via Don Blasco - Messina, ferme restando tutte le disposizioni contenute nei precedenti decreti n. 27082 del 10 novembre 1998, n. 33582 del 21 dicembre 2000 e n. 10 del 15 gennaio 2002.
(2003.19.1112)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Acireale ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 348 del 19 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, la porzione di area demaniale marittima di mq. 73, sita in località Santa Tecla nel comune di Acireale (CT), individuata in catasto dalla particella 710 del foglio di mappa 43 del predetto comune, meglio individuata nella planimetria vistata dal Genio civile OO.MM. di Palermo, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.19.1108)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Riposto ed inclusione della stessa tra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 399 del 28 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, la porzione di area demaniale marittima di mq. 56, sita in località S. Anna del comune di Riposto, distinta in catasto dalla particella 247 (porzione) del foglio di mappa 1/A del predetto comune, meglio individuata nella planimetria vistata dal Genio civile OO.MM. di Palermo, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.19.1109)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 9.
Rilevazione dei tributi e delle entrate extratributarie nonché della situazione economico-finanziaria dei comuni.

AI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DELLA REGIONE
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI FINANZIARI DEI COMUNI DELLA REGIONE
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
Con circolare assessoriale n. 5, prot. n. 1826, del 26 aprile 2002, si è indetta una rilevazione del grado di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni con riferimento ai tributi propri ed alle entrate extratributarie nonché, in generale, alla situazione economico-finanziaria.
La rilevazione è stata riferita alla gestione dell'esercizio finanziario 2001, preavvertendosi che la banca dati acquisita sarebbe stata periodicamente aggiornata al fine di potere disporre di un puntuale strumento di conoscenza, mirato precipuamente alla pianificazione delle risorse in favore delle autonomie locali.
Sulla base delle risultanze del disposto monitoraggio, si è provveduto, tra l'altro, alla determinazione ed al riparto, per l'anno 2002, della variazione percentuale prevista e disciplinata dall'art.76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le cui risultanze sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
La predetta variazione premiale, com'è noto, è stata confermata dalla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (finanziaria regionale per il 2003) ed a tal fine occorrerà fare riferimento alle risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2002.
Per l'espletamento dei conseguenti, prescritti adempimenti, pertanto, si invitano le SS.LL. a restituire le allegate schede di rilevazione A), B) e C), debitamente compilate e sottoscritte anche dal presidente del collegio dei revisori dei conti, pressocché identiche a quelle della rilevazione disposta con la circolare n. 5/2002; inoltre, dovranno essere restituite, compilate secondo le medesime modalità, le ulteriori, seguenti schede, che si ritengono egualmente indispensabili per le finalità connesse al monitoraggio:
  D) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
  E) addizionale I.R.P.E.F.; 
  F) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 
  G) tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.); 
  H) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.); 
  I) approvvigionamento idrico. 

Le notizie ed i dati richiesti, elaborati in dattiloscrittura, dovranno riportare le generalità del funzionario referente, specificandone, altresì, il recapito telefonico.
Dette schede dovranno essere riferite alle risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2002; qualora il rendiconto non sia stato ancora approvato, i dati richiesti dovranno essere rilevati dal documento contabile in itinere, con obbligo di fornirne conferma o di apportavi le occorrenti modifiche ad intervenuta approvazione consiliare.
Al fine di consentire a questo Assessorato di potere espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro entro il termine di giorni 15 dalla ricezione.
Responsabile del procedimento: funzionario sig.ra Marianna Parlanti, tel. 091-6964648 - fax 091-6964746.
  L'Assessore: D'AQUINO 

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(2003.22.1309)
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CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 10.
Rilevazione dei tributi e delle entrate extratributarie nonché della situazione economico-finanziaria delle province.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI FINANZIARI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE
e, p.c  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

Con circolare assessoriale n. 8, prot. n. 2498, del 4 giugno 2002, si è indetta una rilevazione del grado di autonomia impositiva e finanziaria delle province con riferimento ai tributi propri ed alle entrate extra tributarie nonché, in generale, della situazione economico-finanziaria.
La rilevazione è stata riferita alla gestione dell'esercizio finanziario 2001, preavvertendosi che la banca dati acquisita sarebbe stata periodicamente aggiornata al fine di potere disporre di un puntuale strumento di conoscenza, mirato precipuamente alla pianificazione delle risorse in favore delle autonomie locali.
Sulla base delle risultanze del disposto monitoraggio, si è provveduto, tra l'altro, alla determinazione ed al riparto, per l'anno 2002, della variazione percentuale prevista e disciplinata dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le cui risultanze sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
La predetta variazione premiale, com'è noto, è stata confermata dalla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (finanziaria regionale per il 2003) ed a tal fine occorrerà fare riferimento alle risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2002.
Per l'espletamento dei conseguenti, prescritti adempimenti, pertanto, si invitano le SS.LL. a restituire le allegate schede di rilevazione A), B) e C), debitamente compilate e sottoscritte anche dal presidente del collegio dei revisori dei conti; pressocchè identiche a quelle della rilevazione disposta con la circolare n. 8/2002; inoltre, dovranno essere restituite, compilate secondo le medesime modalità, le ulteriori, seguenti schede, che si ritengono egualmente indispensabili per le finalità connesse al monitoraggio:
  D) addizionale provinciale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
  E) addizionale sui consumi di energia elettrica; 
  F) imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A.; 
  G) tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P./C.O.S.A.P). 

Le notizie ed i dati richiesti, elaborati in dattiloscrittura, dovranno riportare le generalità del funzionario referente, specificandone, altresì, il recapito telefonico.
Dette schede dovranno essere riferite alle risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2002; qualora il rendiconto non sia stato ancora approvato, i dati richiesti dovranno essere rilevati dal documento contabile in itinere, con obbligo di fornirne conferma o di apportavi le occorrenti modifiche ad intervenuta approvazione consiliare.
Al fine di consentire a questo Assessorato di potere espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro entro il termine di giorni 15 dalla ricezione.
Responsabile del procedimento: funzionario sig.ra Marianna Parlanti, tel. 091-6964648 - fax 091-6964746.
  L'Assessore: D'AQUINO 

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(2003.22.1309)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 16 maggio 2003, n. 1112.
Chiarimenti sul "File F" relativo all'attività della dispensazione diretta dei farmaci.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA
Al fine di dirimere i dubbi insorti dall'applicazione di quanto previsto dal flusso "F" descritto nel decreto 7 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002 e per consentirne un'uniforme attuazione sul territorio regionale si espongono alcuni chiarimenti di seguito riportati.
Preliminarmente occorre ricordare che il flusso F serve per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.
La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del Ministero della salute 100/SCPS/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/SCPS/4.6593 del 9 maggio 1996, 100/SCPS/4.344 spec. del 28 gennaio 1997 e dal testo unico della compensazione interregionale della mobilità sanitaria per l'anno di attività 2001 e successivi.
Analogamente il flusso F serve per la compensazione intraregionale per remunerare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini, che ne fruiscono non in regime di ricovero, in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza e che hanno ricevuto il finanziamento pro-capite, quindi tra aziende sanitarie diverse.
Il File F deve essere quindi adottato per la mobilità tra azienda ospedaliera e azienda unità sanitaria locale territoriale o tra aziende unità sanitarie locali diverse cioè quando il farmaco è erogato dalla farmacia di azienda ospedaliera o di azienda unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza del cittadino.
Non ha senso adottarlo quando il farmaco è dispensato dalla farmacia di un presidio ospedaliero di azienda unità sanitaria locale o da un ambulatorio a gestione diretta o dalla farmacia territoriale ad un cittadino residente nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale in cui ricade l'ambulatorio, la farmacia o il presidio ospedaliero.
Per rendere omogenea a livello interregionale e intraregionale l'identificazione della casistica riguardante il flusso F si segnalano di seguito alcune precisazioni per le diverse tipologie di prestazioni per le quali deve essere utilizzato il File F, fermo restando quanto già riportato a proposito nell'allegato al decreto 7 maggio 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002):
1)  i farmaci che riguardano il File F sono i farmaci contrassegnati con la sigla H (osp) che, se pure destinati ad un uso ospedaliero, sono somministrabili quotidianamente per trattamenti prolungati anche a domicilio (art. 8, legge 24 dicembre 1993, n. 537).
Sono inclusi in questa categoria anche i farmaci H con le sigle RR o RNR per i quali norme specifiche prevedono la distribuzione anche in forma diretta.
Vanno compresi in questa tipologia anche i farmaci di classe H (RR) con prescrizione e distribuzione da parte dei centri specializzati individuati dalla Regione secondo le modalità definite nel progetto denominato "ANTARES" (Etanercept, Infliximab e Anakinra) secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 800.6.ass.II/14 del 12 dicembre 2001 e successivi provvedimenti ministeriali in materia;
2)  riguardano il File F i medicinali inseriti nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/96 che possono essere prescritti da strutture specializzate ospedaliere o universitarie o da IRCCS sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse, previa acquisizione del consenso informato scritto del paziente (art. 5 del provv. CUF 20 luglio 2000). La dispensazione di questi medicinali può essere effettuata dal servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici o dal servizio farmaceutico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dei pazienti.
Per i farmaci non registrati in Italia, non rientranti nell'elenco di cui alla legge n. 648/96, il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 all'art. 5 prevede che se la richiesta è effettuata dal medico curante il costo è a carico dell'assistito, se invece la richiesta proviene da una struttura pubblica il costo è a carico della struttura pubblica;
3)  le tariffe di rimborso delle prestazioni in day hospital sono omnicomprensive (atto medico e costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali somministrati).
Il D.P.R. 20 ottobre 1992, che regolamenta l'attività dell'istituto del day hospital, all'art. 6 prevede che, nell'ambito di cicli di cura programmati alternativi al regime di ricovero in day hospital, laddove tale servizio è stato attivato, l'ospedale possa fornire eventuali farmaci che l'assistito deve assumere al proprio domicilio, quelli autorizzati al solo uso ospedaliero, comunque non concedibili da parte del servizio sanitario nazionale attraverso le farmacie convenzionate.
Tali trattamenti sono da inquadrare nell'ambito di un'assistenza ospedaliera domiciliare in presenza di pazienti affetti da gravi patologie;
4)  tra i farmaci utilizzati in regime ambulatoriale sono compresi anche i prodotti previsti dal decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1996, riportati nella tabella allegata;
5)  per quanto riguarda i medicinali antiblastici iniettabili il D.M. 14 luglio 1999, all'art. 1 precisa che gli stessi medicinali "possono essere erogati a carico del servizio sanitario nazionale soltanto mediante la loro somministrazione presso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate, in regime di ricovero o day hospital o trattamento ambulatoriale, o di ospedalizzazione domiciliare".
I farmaci soggetti a rimborso tramite il File F sono quelli per l'utilizzo domiciliare compresi nell'allegato 2 del citato D.M. 14 luglio 1999;
6)  per quanto riguarda il costo dei farmaci, l'addebito da effettuare per la somministrazione diretta dei farmaci è dato dal costo effettivamente sostenuto per l'acquisto del prodotto dall'azienda erogante cioè il prezzo effettivo d'acquisto;
7)  per la codifica delle informazioni da riportare, si sottolinea che il campo numero della ricetta diventa facoltativo; in mancanza di una ricetta bisogna riportare il numero progressivo del paziente o il numero del registro;
8)  una ricetta può contenere più prescrizioni che vanno codificate secondo quanto stabilito nel punto "progressivo riga per ricetta";
9)  il campo importo totale deriva dalla moltiplicazione dell'importo unitario per la quantità, indicando per quantità il numero di unità posologica (es.: numero di compresse, numero di fiale, ecc.). Nel caso di terapie farmacologiche personalizzate anche sulla base della valutazione dei dati antropometrici del paziente, il calcolo deve essere effettuato sommando gli importi di ogni singolo componente del prodotto finito;
10)  per codice farmaco si intende il codice Minsan 10 o AIC (autorizzazione immissione in commercio) del farmaco erogato. Se il farmaco non è registrato (legge n. 648/96) si riportano i primi 10 caratteri del principio attivo.
I farmaci devono essere utilizzati secondo le indicazioni contenute nelle relative schede tecniche, nei decreti specifici relativamente a particolari farmaci e terapie e, ove previste, nelle note CUF di riferimento.
Per quanto riguarda la rilevazione dei farmaci del primo ciclo di terapia, saranno adottati provvedimenti specifici successivi, in considerazione del fatto che il tracciato record del File F non è attualmente idoneo a tale rilevazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale Osservatorio epidemiologico: MIRA
Il dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario: AMANDORLA
L'ispettore generale dell'Ispettorato regionale sanitario: AMARI
Allegato
PRODOTTI PREVISTI DAL D.M. 5 NOVEMBRE 1996


Codice Descrizione Tariffa (euro) 
303400  Concentrato eritrocitario da eritroferesi (tariffa  unità + tariffa rimozione del buffy coat)      102,04 
339600  Unità di plasma da plasmaferesi (non inferiore a  500 ml.)      88,31 
339650  Concentrato piastrinico da plasmapiastrinoferesi   (1,8 x 10 elevato alla 11 potenza piastrine)      147,19 
342220  Concentrato eritrocitario da singola unità (280  ml. +/- 20%)      98,50 
342260  Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x   10 elevato alla 11 potenza piastrine)      16,49 
342290  Plasma freso congelato da singola unità entro sei  ore dal prelievo (250 ml. +/- 20%)      14,72 
388600  Concentrato piastrinico o leucocitario da aferesi (3,5 x 10 elevato alla 11 potenza piastrine) (1 x  10 elevato alla 10 potenza leucociti)      412,13 
940441  Concentrato eritrocitario da eritropiastrinoferesi (tariffa unità + tariffa rimozione del buffy  coat)      102,04 
940464  Crioprecipitato da singola unità (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 Ul.)      26,49 
970001  Unità di sangue intero (con soluzione additiva di  450 ml. +/-10%)      98,50 
940454  Congelamento/scongelamento emocomponente  (eritrociti o piastrine)      206,07 
940651  Deleucocitazione mediante filtro da singola unità emocomponente (eritrociti o piastrine) (per  ogni filtro impiegato)      41,21 
940753  Lavaggio cellule ematiche manuale     29,44 
940765  Lavaggio cellule ematiche con separatore     58,88 
940997  Rimozione del buffy coat per unità     3,53 
940998  lrradiazione     35,33 

(2003.21.1237)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 25 febbraio 2003.
Autorizzazioni ex D.P.R. n. 203/88. Reimmissione all'interno degli ambienti di lavoro di agenti inquinanti precedentemente convogliati.

ALLE C.P.T.A.
ALLE PROVINCIE REGIONALI
e,  p.c.  ALL'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

Rilevato che nel rilascio delle autorizzazioni ex D.P.R. n. 203/88 alcune ditte intendono procedere alla reimmissione all'interno degli ambienti di lavoro, a valle del processo di depurazione, degli agenti inquinanti in precedenza convogliati.
Preso atto che fino ad oggi, vedi circolare A.R.T.A. n. 19334 del 27 settembre 1996, è stato escluso che la suddetta fattispecie di emissione possa ascriversi tra quelle assoggettate alla disciplina del D.P.R. n. 203/88 e ciò in quanto va soggetta a normative e limiti ben più restrittivi, in quanto l'aria viene introdotta direttamente nei luoghi di lavoro.
Considerato che la presenza di tali reimmissioni non è tecnicamente giustificabile, a meno di particolari e singolari esigenze da comprovarsi caso per caso.
Preso atto di quanto rappresentato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con nota protocollo n. 307 dell'11 ottobre 2001 e ritenuto di potere condividere in toto le conclusioni della stessa (allegato n. 1).
Preso atto, altresì, di quanto segnalato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 U.O. vigilanza sanitaria - con nota prot. n. 13620 del 9 dicembre 2002 e ritenuto di poter condividere in toto le conclusioni della stessa (allegato n. 2).
Considerato che l'esclusione dal regime dei controlli di cui al D.P.R. n. 203/88 può essere giustificata esclusivamente dalla presa d'atto che altre e più restrittive autorizzazioni (quelle sulla salute dei lavoratori) vigilano, indirettamente, sulla osservanza delle norme per la tutela della qualità dell'aria; si ritiene necessario che nel rilascio delle autorizzazioni ex D.P.R. n. 203/88 l'esclusione dal sistema di controllo e dal rispetto dei limiti di cui al D.P.R. stesso possa essere consentita soltanto in presenza della specifica autorizzazione alla reimmissione rilasciata dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
In assenza della predetta autorizzazione, codeste commissioni e provincie regionali dovranno prescrivere che tutte le emissioni convogliate, quindi anche quelle la cui localizzazione è proposta all'interno degli ambiti di lavoro, siano disperse all'esterno e valutare quindi l'efficacia dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di allontanamento degli inquinanti alla luce del D.P.R. n. 203/88 e della relativa normativa di attuazione.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente: MARINESE 



N.B. - Gli allegati alla circolare sono consultabili presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente o nel sito internet: ww.artasicilia.net.
(2003.18.1091)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 novembre 2001.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 novembre 2001, a pag. 19, la descrizione della delimitazione territoriale della 13ª sede farmaceutica, di cui è titolare la dott.ssa Di Mino Maria Rosa, ha termine con le parole "prolungamento ideale verso il mare".
Il capoverso seguente indica la delimitazione territoriale della 14ª sede urbana di cui è titolare il dr. Bajo Ettore e, pertanto, prima delle parole "Comprende il territorio delle zone denominate Fontanelle, S. Giuseppuzzu e S. Michele va inserita la seguente dizione: "14ª sede: titolare dr. Bajo Ettore, via Primavera 1 (Fontanelle)".
(2003.22.1316)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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