REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 GIUGNO 2003 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Premesso che:
-  con fogli prot. n. 6937 dell'11 luglio 1997, prot. n. 7409 del 29 luglio 1997 e prot. n. 10025 del 5 novembre 1997 il comune di Monterosso Almo ha trasmesso, per l'approvazione prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  lo strumento urbanistico di cui sopra è stato adottato, con emendamenti, con delibera n. 4 del 10 gennaio 1996 del consiglio comunale di Monterosso Almo;
-  con delibere n. 34 del 22 aprile 1997 e n. 37 del maggio 1997, sono state controdedotte le osservazioni e o opposizioni presentate dai cittadini avverso la delibera consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996;
-  con successiva delibera n. 54 del 30 settembre 1996 il consiglio comunale ha proceduto all'adozione dei nuovi elaborati riportanti le modifiche introdotte al piano con la delibera n. 4 del 10 gennaio 1996;
-  sullo strumento urbanistico citato l'ufficio del Genio civile di Ragusa, con note prott. n. 9839 del 4 maggio 1984 e n. 39645 del 14 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
-  con voto n. 100 del 25 marzo 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerazioni
In primo luogo si deve rilevare che il comune di Monterosso Almo prima di procedere all'adozione del piano avrebbe dovuto ottemperare alla prescrizione dell'ufficio del Genio civile trasmessa con la nota n. 39645 del 14 dicembre 1994, relativa alla presenza di un reticolo di faglie che interessa parte del centro abitato e alla conseguente necessità di apportare le varianti opportune alle previsioni urbanistiche. Inoltre il consiglio comunale nel l'adottare il piano ha introdotto nello stesso una serie di modifiche che ne hanno radicalmente mutato la filosofia, con l'introduzione, ad esempio, di nuove aree destinate alla residenza, che da sole avrebbero dovuto comportare un rinvio del piano all'ufficio del Genio civile. Infatti il piano adottato, contrariamente a quanto previsto dai progettisti, prevede l'edificazione delle pendici collinari e l'inserimento di nuovi assi viari destinati a servire le nuove aree così individuate.
Per quanto riguarda il contenuto delle modifiche deliberate con l'atto consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996, si evidenzia quanto sotto elencato:
-  L'aggiornamento cartografico in realtà è stato condotto sulla medesima cartografia di piano al fine di introdurre nello strumento urbanistico le concessioni edilizie rilasciate tra il 5 maggio 1993 e il 13 dicembre 1995 e il conseguente stato di diritto, al di fuori di un quadro di compatibilità con le destinazioni urbanistiche previste, cosicché alcune zone C, puntuali ricadono all'interno di aree destinate a servizi.
-  Nonostante la presenza di un impianto urbanistico di origini medievali perfettamente leggibile, sostanzialmente ben conservato, la presenza di numerose emergenze architettoniche e ambientali e la presenza di elementi decorativi del primo novecento nell'edilizia comune che fanno di Monterosso Almo un centro, seppure minore, di notevole interesse, il consiglio comunale ha ritenuto di dover ridurre notevolmente l'ampiezza della zona A, escludendo da essa quasi per intero il tessuto storico, riconducendola alle due sole aree presenti nel vigente programma di fabbricazione. Non appare legittimo da parte del consiglio comunale aver modificato in misura così rilevante la perimetrazione del centro storico con l'unica motivazione del ritorno alle previsioni del vecchio programma di fabbricazione in quanto tale modo di agire non tiene conto delle leggi sia regionali che nazionali nel frattempo intervenute, rivolte alla tutela e valorizzazione dei centri storici anche quando essi siano stati manomessi o siano in condizioni di degrado, la qual cosa non si può certo dire per il comune di Monterosso Almo. Non rientra inoltre tra le facoltà del consiglio comunale quella di modificare direttamente le soluzioni tecniche derivanti dalle analisi e dagli studi compiuti dai progettisti, senza che le proposte di modifica siano state da questi vagliate.
-  Per quanto riguarda il principio che si debba privilegiare il recupero dell'esistente attraverso la sua demolizione e il mantenimento della possibilità edificatoria di tutte le aree interne e perimetrali al centro urbano che risultano già edificabili nel vigente programma di fabbricazione, si ritiene che esso sia nella sua indeterminatezza sostanzialmente non applicabile in quanto tende al puro e semplice ripristino, con poche eccezioni, del vecchio strumento urbanistico senza tenere conto delle analisi e delle valutazioni che stavano a monte delle soluzioni individuate dal piano regolatore generale.
-  Alla lett. C del deliberato, sotto la dizione "recuperare alla possibilità edificatoria", vengono enumerate 12 aree, che vengono inserite tra quelle edificabili, che nel piano erano invece quasi sempre destinate a servizi o ad aree di tutela dei versanti.
-  Dalla lett. D fino alla L del deliberato sono indicate modifiche di diverso tipo alle previsioni, alle norme e al regolamento edilizio, tutte tendenti ad aumentare ancora il carico urbanistico.
Quanto sopra configura una procedura irregolare in quanto il piano non è stato dotato di un nuovo necessario parere del Genio civile, che oltretutto avrebbe dovuto essere richiesto già prima dell'adozione in base a quanto lo stesso ufficio aveva prescritto con la nota sopracitata.
Le successive modifiche hanno ulteriormente cambiato il quadro di previsioni sul quale l'ufficio si era espresso; si deve inoltre osservare che le modifiche introdotte dal consiglio comunale non sono state organicamente valutate e inserite nello strumento urbanistico, ma viceversa hanno costituito una sorte di appendice allo stesso che ne ha mutato alcuni parametri fondamentali senza che di contro si sia provveduto ad un riequilibrio in termini di dimensionamento o di servizi. In sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate, il consiglio comunale ha accolto per la maggior parte le osservazioni e le opposizioni che tendevano a "recuperare all'attività edificatoria" altre aree, con ciò aumentano ulteriormente il carico urbanistico.
Pertanto, pur ritenendo che per quanto sopra esposto, il piano così adottato non sia condivisibile e che la sua adozione possa essere viziata da qualche forma di illegittimità, si ritiene che, poiché l'impostazione originaria del piano regolatore generale in virtù dei relativamente pochi elaborati sottoposti a modifica (tavv.: 8a, 8b, 8c, 9a, oltre ad alcuni articoli delle norme tecniche e del regolamento edilizio) è ancora sostanzialmente leggibile, il piano possa ancora ricondursi alle finalità di sviluppo ordinato del territorio, secondo il quadro legislativo vigente, una volta che siano state ripristinate condizioni di legittimità, nel senso della rispondenza del piano alle compatibilità imposte dallo studio geologico, da quello forestale, e dai vincoli di tutela e siano stati acquisiti i necessari pareri.
Considerata la localizzazione del centro, sito sulle pendici di una collina, la sua formazione e lo sviluppo che lo stesso ha raggiunto si condivide l'impostazione del piano regolatore generale tesa a bloccare l'ulteriore espansione lungo i versanti collinari ed a consolidare l'insediamento nelle parti già realizzate, spostando le aree di espansione più a valle in località meno problematiche dal punto di vista dell'assetto geologico e dell'impatto paesistico.
Per quanto riguarda il dimensionamento dei fabbisogni residenziali, alla luce dei dati desumibili dalla relazione tecnica e di quelli ISTAT disponibili, si ritiene che la previsione di 700 nuovi abitanti per quanto non adeguatamente dimostrata possa essere considerata accettabile se si ipotizza un rientro degli abitanti emigrati nell'ultimo ventennio e delle oscillazioni statistiche non facilmente determinabili con quantità così modeste; per quanto attiene invece al fabbisogno di vani conseguente ai nuovi insediati e a quello degli attuali abitanti si deve rilevare un certo sovradimensionamento delle stime in quanto secondo i dati del censimento 1991, non esisterebbero fenomeni di coabitazione ed il numero degli alloggi non occupati ammonterebbe a 384; non appare adeguatamente valutata la disponibilità di aree all'interno delle zone già edificate e dei vani recuperabili a seguito di operazioni di recupero del patrimonio edilizio nel centro storico.
Compatibilità dello studio geologico
Nella cartografia geologica allegata al piano (tav. 1b; tav. 8), viene individuato un sistema di faglie all'interno dell'area urbana.
Alla luce della sismicità propria dell'area iblea tali faglie, oltretutto già attenzionate nel parere espresso dal Genio civile di Ragusa, rappresentano certamente un elemento di pericolosità geologica non trascurabile in sede di analisi territoriale, e si ritiene quindi necessario che vengano realizzati studi di dettaglio atti a definire le dimensioni delle fasce di rispetto a queste da associare.
Zonizzazione
La zona A, per come individuata nelle tavole 8 e 9, è da ritenersi condivisibile. Sono in ogni caso da disattendere le norme che consentono il rilascio di singole concessioni edilizie per attività di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in assenza di piani particolareggiati compresi quelli di recupero ai sensi della legge n. 457/78. In assenza dei predetti strumenti attuativi l'attività edilizia consentita sarà quella prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c).
Le zone B, suddivise in 5 sottozone sono nel complesso condivisibili in quanto normano opportunamente i tessuti edilizi consolidati e da completare. Per quanto riguarda la zona interessata dal piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, l'art. 35 delle norme di attuazione rimanda alle relative norme del piano particolareggiato di recupero. Appare invece opportuno che in sede di rielaborazione l'area in questione sia opportunamente normata nell'ambito dello stesso piano regolatore generale.
Le zone C, articolate in 6 sottozone, non possono essere condivise in quanto in buona parte esuberanti rispetto ai fabbisogni, ad eccezione delle zone C2, relative alle prescrizioni esecutive.
Per quanto riguarda le cosiddette zone C4, relative ad edilizia esistente sparsa, si deve sottolineare la non correttezza della loro zonizzazione in quanto le stesse nel piano vanno indicate semplicemente come residenze esistenti.
Relativamente alle sottozone C.a e C.a1, per insediamenti alberghieri si deve fare notare l'incongruenza della localizzazione sita in ambiti di verde agricolo, non in possesso di alcuna valenza turistica. Si ritiene invece che iniziative di questo tipo possano trovare giusta collocazione all'interno del centro storico in un quadro di iniziative tese alla sua rivitalizzazione.
Le zone D, suddivise in 2 sottozone sono condivisibili. Gli interventi della zona D, relativa al P.I.P. approvato con decreto del consiglio comunale n. 19 del 22 febbraio 1990, dovranno prevedere le opportune misure di tutela e di inserimento ambientale nella parte contigua alle zone agricole E1.
Le zone E, suddivise in due sottozone, sono condivisibili.
La classificazione delle zone F comprende sia le attrezzature di standard, ex decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, che quelle di interesse generale propriamente dette. Per alcune di tali previsioni che presuppongono un livello sovracomunale, si ritiene che in relazione alla classe del comune e alla sua collocazione rispetto agli altri centri della provincia di Ragusa vadano prioritariamente verificate le reali possibilità di realizzazione delle opere previste.
Le prescrizioni esecutive, relative alle aree di espansione residenziale C2, con indice fondiario di 2 mc./mq., sono condivisibili sotto il profilo urbanistico, in quanto localizzano in un'area opportuna a valle del centro abitato ma con questo in relazione, i nuovi fabbisogni residenziali. Si ritiene tuttavia opportuno che la loro realizzazione venga articolata in 2 fasi. La prima relativa alla spina dei servizi e alle residenze ad ovest della stessa; la seconda alla restante parte. Si rimarca in questa sede la necessità che in fase di rielaborazione del piano vengano effettuati per questa zona gli studi geologici adeguati al livello di pianificazione attuativa.
Osservazioni e opposizioni
1)  L'osservazione n. 1 viene condivisa in relazione al fatto che trattasi di attività artigianale rientrante tra quelle classificate come zona D1 e in considerazione del fatto che la zona C1 è stata disattesa.
2)  L'osservazione n. 2 può essere condivisa in virtù della non condivisione delle zone C1 a valle della D1 in questione che rende possibile lo studio di alternative al percorso attuale nella sua parte finale in sede di rielaborazione, tenuto conto che la strada è in ogni caso funzionale alla realizzazione delle prescrizioni esecutive condivisibili dal punto di vista urbanistico.
3)  L'osservazione n. 3 non può essere condivisa in quanto dettata da motivi personali e non tendente al miglioramento del piano.
4)  L'osservazione n. 4 non può essere condivisa in quanto dettata da motivazioni personali e sulla base delle considerazioni sopra espresse sulle modifiche apportate al piano dal consiglio comunale.
5)  Le osservazioni nn. 5, 6 e 7 non possono essere condivise in quanto si riferiscono al piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, già approvato, e per quanto già espresso sull'osservazione n. 4 precedente.
6)  L'osservazione n. 8 non può essere condivisa in quanto dettata da motivi personali e tendente al miglioramento del piano e per la genericità della localizzazione.
7)  L'osservazione n. 9 non può essere condivisa in quanto dettata di motivi personali e non tendente al miglioramento del piano e in quanto ricadente nelle aree indicate dal Genio civile come soggette a ristudio per la presenza di faglie.
8)  L'osservazione n. 10 non può essere condivisa in quanto dettata da motivi personali e non tendente al miglioramento del piano nonché per la genericità della localizzazione.
9)  L'osservazione n. 11 non può essere condivisa in quanto dettata da motivi personali e non tendente al miglioramento del piano e perché interessa un'area completamente esterna al tessuto urbano.
10)  Le osservazioni nn. 12 e 22 non possono essere condivise in quanto dettate da motivi personali e non tendenti al miglioramento del piano.
11)  L'osservazione n. 13 non può essere condivisa in quanto relativa ad una destinazione di zona, la C1, disattesa.
12)  L'osservazione n. 14 può essere condivisa nei termini espressi dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
13)  L'osservazione n. 15 non può essere condivisa in questa fase in quanto la destinazione di ampliamento del parco urbano va rivista in quanto tale destinazione deve essere valutata alla luce del soddisfacimento di fabbisogni urbanistici e non sulla possibilità o meno di accedere a finanziamenti, fermo restando la salvaguardia di eventuali valenze ambientali e la compatibilità con quanto espresso nel presente parere in merito al dimensionamento del piano.
14)  Le osservazioni nn. 16 e 26 che si riferiscono al medesimo oggetto possono far parte della rielaborazione atteso che in quella sede andranno effettuate le valutazioni opportune affinché venga contemperato l'interesse pubblico e quello privato.
15)  Le osservazioni nn. 17, 32 e 34 relative a concessioni edilizie rilasciate dopo la consegna del piano andranno valutate in sede di rielaborazione al fine di evidenziare la effettiva necessità di una differenziazione con le zone B2.
16)  L'osservazione n. 18 non può essere condivisa in quanto dettata da motivazioni personali e sulla base delle considerazioni sopra espresse sulle modifiche apportate al piano dal consiglio comunale.
17)  L'osservazione n. 19 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
18)  L'osservazione n. 20 non può essere condivisa in quanto dettata da motivazioni personali e sulla base delle considerazioni sopra espresse sulle modifiche apportate al piano dal consiglio comunale.
19)  L'osservazione n. 21 non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni e in considerazione del fatto che la zona C1 è stata disattesa.
20)  L'osservazione n. 23 non può essere condivisa in quanto dettata da motivazioni personali e sulla base delle considerazioni sopra espresse sulle modifiche apportate al piano dal consiglio comunale.
21)  L'osservazione n. 24 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano.
22)  L'osservazione n. 25 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano ed è superata dal momento che le zone C3 non sono state condivise.
23)  L'osservazione n. 27 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
24)  L'osservazione n. 28 non può essere condivisa in questa fase in quanto la destinazione di ampliamento del parco urbano va rivista in quanto tale destinazione deve essere valutata alla luce del soddisfacimento di fabbisogni urbanistici e non sulla possibilità o meno di accedere a finanziamenti, fermo restando la salvaguardia di eventuali valenze ambientali e la compatibilità con quanto espresso nel presente parere in merito al dimensionamento del piano.
25)  L'osservazione n. 29 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
26)  L'osservazione n. 30 è da ritenersi superata per le considerazioni sopra espresse in ordine alla procedura seguita dal consiglio comunale nell'adottare il piano regolatore.
27)  L'osservazione n. 31 non può essere condivisa in quanto dettata da motivazioni personali e sulla base delle considerazioni sopra espresse sulle modifiche apportate al piano dal consiglio comunale.
28)  L'osservazione n. 33 è da ritenersi superata per le considerazioni sopra espresse in ordine alle modifiche apportate dal Consiglio Comunale nell'adottare il piano regolatore.
29) L'osservazione n. 35 non può essere condivisa in quanto dettata da motivi personali e non tendente al miglioramento del piano e in quanto ricadente nelle aree indicate dal Genio civile come soggette a ristudio per la presenza di faglie.
30)  L'osservazione n. 36 è da ritenersi superata per le considerazioni sopra espresse in ordine alle modifiche apportate dal consiglio comunale nell'adottare il piano regolatore.
31)  L'osservazione n. 37 può essere condivisa nei termini espressi dai progettisti nelle loro controdeduzioni e potrà essere compitamente determinata in sede di rielaborazione.
32)  L'osservazione n. 38 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
33)  L'osservazione n. 39 appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa sulla base delle motivazioni espresse dai progettisti nelle loro controdeduzioni.
34)  L'osservazione pervenuta direttamente a questo Assessorato a firma della ditta Stracquadaini Giuseppe, appare dettata da motivazioni di ordine personale e non apporta contributi migliorativi al piano, pertanto non può essere condivisa.
35)  L'osservazione pervenuta direttamente a questo Assessorato a firma di alcuni consiglieri comunali poiché si riferisce a problematiche legate alla delibera di adozione del piano è da ritenersi superata in base alle superiori considerazioni sulle modifiche apportate al piano in sede di adozione.
Ritenuto
-  che per le considerazioni espresse in precedenza le modifiche apportate al piano dal consiglio comunale con la delibera n. 4 del 10 gennaio 1996 non possano essere condivise e che viceversa il piano sia condivisibile nella sua impostazione originaria che tendeva a definire il centro abitato normando la zona A, correttamente identificata e le zone B, articolate in sottozone relative ai vari contesti esistenti. Possono essere inoltre condivise le sottozone C2 in quanto spostano il baricentro dell'espansione residenziale dalle pendici collinari ad una zona più pianeggiante collegata al centro abitato tramite il polo dei servizi esistenti e di previsione e dimensionalmente correlata al prevedibile sviluppo demografico. Relativamente ai servizi è necessario che gli stessi siano articolati secondo i criteri di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
-  che vadano riviste le previsioni urbanistiche nelle aree interessate dal reticolo di faglie in conformità a quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile con parere n. 39645 del 14 dicembre 1994;
-  che in sede di rielaborazione gli studi geologici debbano essere adeguati alle prescrizioni di cui alla circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente. In particolare dovrà essere effettuato uno studio di dettaglio sulle faglie segnalate nell'abitato. Tale studio dovrà chiarirne il potenziale sismogenetico, le possibili fasce cataclastiche a queste associate e consentire un dimensionamento cautelativo delle zone di inedificabilità a cavallo delle stesse;
-  che l'edificabilità delle aree di piano urbane ed extraurbane ricadenti lungo pendii e/o in prossimità degli stessi dovrà essere subordinata alla puntuale verifica di stabilità di detti pendii in assenza di carico ed in presenza del carico relativo all'edificato di piano in progetto, così come richiesto al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, e ciò sia relativamente alle aree di piano che a quelle destinate a servizi ed infrastrutture;
-  infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della relazione geologica a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto il Consiglio è del parere:
1)  che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, il regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo, debbano essere parzialmente rielaborati ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge regionale n.71/78;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto nei superiori considerata;
-  condividendo quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il citato voto n. 100/99, con l'assessoriale prot. n. 5631 del 27 aprile 1999, è stato restituito al comune di Monterosso Almo per essere sottoposto alla rielaborazione parziale, ai sensi del comma 8°, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.";
Visto il foglio prot. n. 4155 del 20 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 59824 del 7 ottobre 2002, con il quale il sindaco del comune di Monterosso Almo ha trasmesso per approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 14 del 14 marzo 2002 del consiglio comunale di Monterosso Almo avente ad oggetto "variante al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio";
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 14 del 14 marzo 2002;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 11 maggio 1998, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano nonché attestante l'avvenuta presentazione di n. 11 osservazioni;
Visto l'elenco del 30 aprile 2002, a firma del responsabile del servizio, contenente l'indicazione delle ditte proponenti osservazioni avverso il piano adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Vista la delibera n. 22 del 9 maggio 2002, con la quale il consiglio comunale di Monterosso Almo, ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano adottato;
Vista la nota prot. n. 25215 dell'11 febbraio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, sullo strumento urbanistico in argomento, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 243 del 4 ottobre 2002, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti e relativi elaborati, la proposta di parere n. 43 del 5 ottobre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con delibera consiliare n. 4/96 il comune di Monterosso Almo ha adottato con modifiche il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio.
Le modifiche, introdotte nelle tavv. 8a, 8b, 8c e 9 e in taluni articoli del regolamento edilizio e delle norme di attuazione sono state adottate con atto deliberativo n. 54/96.
Con voto n. 100 del 25 marzo 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che il piano regolatore generale fosse da rielaborare parzialmente secondo i considerata contenuti nel voto stesso. Detti considerata, sostanzialmente, rimandano al piano regolatore generale redatto inizialmente dai progettisti, adottato con delibera consiliare n 4/96, con particolare riferimento alle previsioni di piano riportate nelle tavole originarie "8" e "9", ritenendo condivisibili le sottozone "8" e le prescrizioni esecutive relative alla zona C2.
In particolare quell'organo prescriveva che il comune procedesse:
1)  alla perimetrazione della zona A, comprendente le emergenze architettoniche-ambientali così come individuata nelle tavole "8" e "9";
2)  a normare la zona B, interessata dal piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85 nell'ambito delle stesse norme del piano regolatore generale;
3)  alla esclusione delle zone C, stimate in esubero rispetto ai fabbisogni ventennali, ad eccezione delle zone C2, oggetto di prescrizione esecutiva;
4)  alla semplice indicazione come "residenze esistenti" delle zone C4, edilizia sparsa;
5)  alla localizzazione degli "insediamenti alberghieri" prioritariamente in zona "A";
6)  a tutelare le zone agricole E1 limitrofe alle zone "D";
7)  alla verifica della reale possibilità di realizzazione di attrezzature di interesse sovra comunale, attesa la classe del comune stesso;
8)  alla verifica delle 12 aree "CC" (visualizzate nella tav. 8c), destinate all'edificazione che nel piano si sovrappongono, quasi sempre, ad aree destinate a servizi e ad aree di tutela dei versanti;
9)  ad ottemperare alle prescrizioni del Genio civile, di cui alla citata nota n. 39645 del 14 dicembre 1994, riguardo le varianti da apportare al piano per quelle parti del territorio attraversate da faglie;
10)  alla modifica delle norme d'attuazione relative alla zona "A";
11)  all'inserimento nel regolamento edilizio della obbligatorietà della relazione geologica a corredo della richiesta di concessione.
In riferimento a quanto rilevato dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 100/99, le previsioni progettuali adottate con delibera consiliare n. 14/2002, consistono:
1)  Nella perimetrazione della zona "A" coincidente, in massima parte, a quella indicata nelle tavole "8" e "9" del progetto originario del piano regolatore generale ad eccezione di un'area adiacente la via P.ssa Maria del Belgio che viene classificata "B2", a seguito dell'emendamento n. 7, e di un'area adiacente la via Trento che viene classificata "B1".
All'interno di detta zona "A" è stata delimitata, con tratteggio rosso, una zona da sottoporre a piano particolareggiato di recupero.
Sono stati, altresì, individuati gli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo e i manufatti da tutelare.
Le norme d'attuazione, all'art. 27 "Classificazione delle zone A", lett. c), prevedono, contrariamente al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, il rilascio di singola C.E. per attività di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione anche nelle aree dove non è previsto il piano particolareggiato di recupero per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica assentiva esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 71/78.
2)  Nella classificazione della zona "B" già interessata dal piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85 in zona "B2", gli interventi ammissibili sono descritti all'art. 30 delle norme d'attuazione;
3) e 4)  Contrariamente al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nella riconferma delle zone "C", considerate sovradimensionate rispetto all'andamento demografico stimato, il Consiglio regionale dell'urbanistica riteneva condivisibile il dato di 700 abitanti da insediare nel ventennio che trovavano giusta collocazione nell'ambito della sottozona "C2" di prescrizione esecutiva. Invero risulta che: le sottozone già classificate "C1" lungo la S.S. 194, confinanti con l'area di rispetto cimiteriale sono state ampliate comprendendo aree già classificate E1, "zona agricola di salvaguardia ambientale"; sono state classificate sottozone C2, oltre alle aree oggetto di prescrizioni esecutive condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica, aree già classificate F, C1 e C4 (che dovevano essere indicate come "residenze esistenti") poste a sud-ovest della strada statale 194, la sottozona C3, una vasta area sottoposta a vincolo idrogeologico e la sottozona C1 delimitate dalla strada statale 11 per Buccheri e la strada provinciale ex ESA.
5)  Riguardo le sottozone C.a e C.a1, per insediamenti alberghieri, nell'individuazione di una sola area classificata "CA" localizzata, a seguito dell'emendamento n. 5, in zona precedentemente classificata "F2", attrezzature ospedaliere e sanitarie.
6)  Non risulta tutelata la zona agricola di salvaguardia ambientale limitrofa la zona "D1" in prossimità del cimitero. Altresì, l'area E1 contigua all'altra zona "D1" risulta classificata E.
7)  Non risulta verificata la fattibilità delle attrezzature di interesse sovra comunale, in relazione alla classe del comune e alla sua collocazione rispetto ai centri limitrofi.
8)  Nella verifica delle 12 aree suscettibili all'edificazione che interessavano, in massima parte, aree "F" destinate a servizi di interesse generale e aree di tutela dei versanti, le aree denominate nella tav. 3 "stato di fatto centro abitato di cui alla delibera n. 6/99..." CC1 e CC4, sono state classificate zone "F"; le CC2, CC6 e CC9, sono state classificate "E"; le CC5, CC7, CC10, CC11 e CC12 sono state classificate in sottozone 8 e in parte in edilizia residenziale pubblica.
9)  Il Genio civile con nota prot. n 25214 dell'11 febbraio 2002, ha accertato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, la compatibilità geomorfologica delle previsioni di Piano.
10)  Si richiama quanto riportato al superiore punto 1).
11)  All'art. 6 del R.E.C. "documentazione a corredo della domanda di concessione" è stato introdotto l'obbligo della relazione geologica a supporto del progetto.
Nonostante il Consiglio regionale dell'urbanistica avesse ritenuto condivisibile le sottozone B1, B2, B3, B4 e B*, il progettista ha proceduto ad una nuova suddivisione della zona "B" e precisamente:
La sottozona B1 "abitato esistente adiacente al centro storico, normato dall'art. 29 delle norme d'attuazione comprende la sottozona edificata oggetto di piano di recupero "B*" nonché, per come detto superiormente al punto 1), parte della zona classificata "A", nella tav. 8 del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 4/96.
Le sottozone B2 "zone territoriali omogenee residenziali parzialmente edificate", normate dall'art. 30 inglobano anche il piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, nonché tre sottozone da sottoporre a "recupero ambientale" B4 all'interno dell'area classificata Ftp e, come detto superiormente al punto 1), parte di zona "A" di cui alla delibera consiliare n. 4/96.
Le sottozone B3, che confermano sostanzialmente le B3 del piano regolatore generale di cui alla delibera consiliare n. 4/96, zone territoriali residenziali di margine di recente edificazione o parzialmente edificate, normate dall'art. 31.
Considerato:
a)  Con atto deliberativo n 14 del 14 marzo 2002, il consiglio comunale di Monterosso Almo ha adottato il piano regolatore generale in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n 100 del 25 marzo 1999.
b)  Riguardo le prescrizioni dettate con il citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100/99, questa unità operativa ritiene condivisibile la nuova perimetrazione della zona "A", così come effettuata dal comune con l'esclusione delle due aree già citate in premessa che in sede di sopralluogo sono risultate estranee all'impianto storico e al tessuto viario.
Non si condivide, per quanto riguarda le norme di attuazione la possibilità dettata dalla lett. c) dell'art. 27, che prevede interventi di demolizione e riedificazione, ampliamento e sopraelevazione, nuova edificazione in assenza di un piano particolareggiato, ritenendo ammissibili gli interventi di cui alle lett. a), b) e c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
c)  Risulta condivisibile la suddivisione della zona "B" in 3 sottozone in quanto le "B*", oggetto di piano di recupero, sono state accorpate alle "B1" e le "B4" per le quali era previsto il recupero ambientale sono state classificate "B2", così come la zona piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85.
d)  Per quanto attiene le zone "C", già ritenute dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sovradimensionate rispetto all'incremento demografico stimato in 700 abitanti, si disattendono tutte le sottozone "C" ad esclusione delle sottozone "C2" oggetto di prescrizioni esecutive, condivise dal parere n. 100/99, in quanto non risultano forniti ulteriori dati sul fabbisogno abitativo;
Dette aree "C" disattese saranno così classificate: le sottozone C2 contigue alla strada statale 194 e limitrofe alle zone F5 ed F6 in F6 "parchi pubblici attrezzati e per lo sport, spettacolo etc.", le rimanenti sottozone C, in zone E "verde agricolo", così come rappresentato, in linea di massima, nella tavola originaria 8 "zone territoriali omogenee" del piano regolatore generale adottato con atto consiliare n. 4/96.
e)  Vengono, altresì, individuate 4 aree per l'edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di circa 70 alloggi, con un potenziale insediamento di circa 280 abitanti, giustificate dalle richieste dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa nonché degli aventi diritto che si condividono unitamente all'art. 32 delle norme di attuazione.
f)  Si condivide il cambio di destinazione da "F2" zona per attrezzature pubbliche sanitarie ospedaliere e per l'assistenza a sottozona "CA" per insediamenti alberghieri, così come da emendamento n. 5 allegato alla delibera consiliare di adozione in quanto adiacente un'ampia zona a servizi; detta scelta non preclude, in ogni caso, la possibilità della creazione di strutture volte ad ospitare possibili turisti in "case albergo".
Per quanto riguarda la normativa da applicare si richiama l'art. 43 delle norme di attuazione di cui alla delibera consiliare n. 4/96, precisando che l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione in ambito chiuso ex art. 15 della legge regionale n. 71/78 esteso all'intera area.
g)  Si ritiene ammissibile il mutamento di alcune aree "E1" di salvaguardia ambientale in "E" verde agricolo.
h)  Si è dell'avviso di condividere il capo VI, art. 43 delle norme d'attuazione relativamente alla zona E. Non si condivide l'art. 44, relativo alla zona E1, per il quale si rimanda all'art. 49 delle norme d'attuazione del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 4/96.
i)  Riguardo alle zone "F" di livello sovracomunale per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva ritenuto che "...in relazione alla classe del comune e alla sua collocazione...vadano prioritariamente verificate le reali possibilità di realizzazione delle stesse" è parere di questa unità operativa che la previsione per attrezzature di interesse urbano e sovracomunale "F3" possa essere confermata in quanto risulta ricadente all'interno delle prescrizioni esecutive sulle quali il Consiglio regionale dell'urbanistica nulla ha rilevato; non risulta, altresì, riproposta la sottozona F1/1 "attrezzatura pubblica per l'istruzione superiore".
l)  Il piano rielaborato individua una zona Fpc destinata a protezione civile ricadente in parte in area già classificata F6, che si condivide unitamente all'art. 56 delle norme d'attuazione.
m)  Si ritiene ammissibile la classificazione delle aree già CC1 ... CC12, parte in zona "F", e in zona "E" conformemente al piano adottato con delibera consiliare n. 4/96 e in parte in sottozona "B" ed "ERP" giustificate, quest'ultime dalle istanze dell'Istituto autonomo case popolari e dalle cooperative, e dalla adiacenza alla zona piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85.
n)  Il piano, così come rielaborato, è stato sottoposto al parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa che con parere prot. n. 25214 dell'11 febbraio 2002, si è espresso favorevolmente.
Osservazioni ed opposizioni
Osservazione n. 1 - ditta Stracquadaini Giuseppe: chie de la diversa classificazione dell'area di proprietà da F7 in B2 con la proposta della traslazione di detta zona F.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono l'osservazione.
L'unità operativa è del parere di non condividere l'osservazione in quanto dettata da motivazioni personali e non apporta contributi migliorativi.
Osservazione n. 2 - ditta Amato G. e Caruso G.: si chie de che l'area antistante l'edificio in zona B2 sia destinata ad area pubblica.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono l'osservazione. Si concorda.
Osservazione n. 3 - ditta Scolo M.: chiede che la larghezza della viabilità a confine con la sua proprietà sia ridotta da 8,00 a 5,50 ml.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono l'osservazione. Si concorda.
Osservazione n. 4 - ditta Bucchieri P.: chiede che l'area su cui insiste un capannone adibito a deposito di materiale edile, ricadente in zona "E", vincolata ex legge n. 431/85, sia destinata a D1.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono l'osservazione.
Non si concorda con il cambio di destinazione urbanistica in quanto non è compatibile con l'assetto urbanistico-territoriale.
Osservazione n. 5 - ditta Scolo P.: chiede la traslazione di viabilità di progetto su cui insiste un parcheggio già autorizzato ai fini dello svolgimento dell'attività commerciale già avviata.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono l'osservazione. Si concorda.
Osservazione n. 6 - ditta Galofaro G. e Burgio: si chiede l'edificabilità di un'area ricadente in zona F5.
Il progettista fa presente che l'area F5 rientra nel programma triennale delle opere pubbliche e pertanto il consiglio comunale può apportare le modifiche allo stesso a mezzo di nuovo atto consiliare.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione.
Non si concorda in quanto in contrasto con l'assetto urbanistico programmato e dettata da interesse personale.
Osservazione n. 7 - ditta Cataudella M.: si chiede l'ampliamento della zona C2 di contrada Labrisi limitrofa alla strada statale 11.
La scrivente unità operativa non la prende in considerazione in quanto detta zona C2, è stata disattesa con il presente parere.
Osservazione n. 8 - ditta Scolo M.: chiede l'edificabilità di un'area ricadente in zona Ftp.
Il consiglio comunale accoglie contrariamente al parere del progettista.
Non si accoglie l'osservazione in conformità al parere del progettista.
Osservazione n. 9 - ditta Mazza P.: si chiede lo spostamento dell'area destinata alla protezione civile "Fpc".
Il progettista e il consiglio comunale respingono l'osservazione in quanto richiamano un progetto esecutivo già finanziato e la mancanza di soluzioni alternative da parte dell'osservante.
Si concorda con le determinazioni del consiglio comunale.
Osservazione n. 10 - ditta Roccuzzo G. e Di Natale G.: si chiede che le tre aree destinate a F6 di contrada Pizzo S. Mauro, parcheggio di contrada Palmintella e Ftp di contrada Tre Croci siano suscettibili alla edificazione.
Il consiglio comunale accoglie contrariamente al progettista.
Non si accoglie in quanto in contrasto con l'assetto urbanistico-territoriale.
Osservazione n. 11 - ditta Messina G.: si chiede la modifica del confine tra zona B2 ed F7.
Il consiglio comunale e il progettista accolgono.
Non si accoglie in quanto in contrasto con l'assetto urbanistico-territoriale.
Per tutto quanto sopra questa unità operativa è del parere che la rielaborazione parziale del piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale di Monterosso Almo, con delibera n. 14 del 14 marzo 2002, sia meritevole di approvazione con le modifiche riportate nel presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 78 del 15 gennaio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Ritenuto che il progetto di piano adottato con delibera consiliare n. 14 del 14 marzo 2002, anche se è stato intitolato come "variante al piano regolatore generale", è da intendersi quale piano regolatore generale rielaborato in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100 del 25 marzo 1999.
Premesse
Il comune di Monterosso Almo è, a tutt'oggi, dotato di programma di fabbricazione approvato con decreto n. 63 del 27 febbraio 1978.
Con delibera consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996, il consiglio comunale di Monterosso Almo adottava, con modifiche, un piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio. Le modifiche introdotte relative alle Tavv. 8a, 8b, 8c e 9, ed a taluni articoli del regolamento edilizio e delle norme di attuazione furono adottate con il successivo atto deliberativo consiliare n. 54 del 30 settembre 1996.
Con tale atto deliberativo n. 54/96 il consiglio comunale procedette, infatti, all'adozione di nuovi elaborati rappresentativi delle modifiche introdotte con gli emendamenti alla delibera consiliare n. 4/96.
In particolare furono modificati oltre al regolamento edilizio, le norme di attuazione del piano regolatore generale; le norme di attuazione delle prescrizioni esecutive ed i seguenti elaborati grafici:
-  tav. 8a "Zone territoriali omogenee, spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi" riportante la dizione "aggiornamento ...con le concessioni rilasciate...";
-  tav. 8b "Zone territoriali omogenee, spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi" riportante la dizione "rielaborazione delle previsioni di progetto...";
-  tav. 8c "Zone territoriali omogenee, spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi" riportante la dizione "con le modifiche introdotte nel progetto con la delibera consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996";
-  tav. 9a "Perimetrazione del centro storico, perimetrazione dei piani di recupero, individuazione degli edifici dì interesse storico-artistico" riportante la dizione "con le modifiche introdotte nel progetto con la delibera consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996".
Con delibera consiliare n. 6 del 2 febbraio 1999, avente per oggetto "Piano regolatore generale, art. 19, legge regionale n. 71/78 modificato dall'art. 33 della legge regionale n. 37/85 - determinazioni" il comune di Monterosso Almo prendeva atto della decorrenza dei termini di legge per rendere efficace il piano regolatore generale adottato con gli atti consiliari sopra citati.
Con voto n. 100 del 25 marzo 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che il piano regolatore generale fosse da rielaborare parzialmente secondo i considerata contenuti nel voto stesso. Detti considerata, sostanzialmente, rimandavano al piano regolatore generale redatto inizialmente dai progettisti, adottato con delibera consiliare n. 4/96, con particolare riferimento alle previsioni di piano riportate nelle tavole originarie "8" e "9", ritenendo condivisibili le sottozone "8" e le prescrizioni esecutive relative alla zona C2.
In particolare il Consiglio regionale dell'urbanistica, con il predetto voto condiviso, prescriveva che il comune procedesse:
1)  alla perimetrazione della zona "A", comprendente le emergenze architettoniche-ambientali così come individuate nelle tavv. "8" e "9";
2)  a normare la zona "B", interessata dal piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, nell'ambito delle stesse norme del piano regolatore generale;
3)  alla esclusione delle zone "C", stimate in esubero rispetto ai fabbisogni ventennali, ad eccezione delle zone "C2" oggetto di prescrizioni esecutive;
4)  alla semplice indicazione come residenze esistenti" delle zone "C4", edilizia sparsa;
5)  alla localizzazione degli "insediamenti alberghieri" prioritariamente in zona "A";
6)  a tutelare le zone agricole "E1" limitrofe alle zone "D";
7)  alla verifica della reale possibilità di realizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale, attesa la classe del comune stesso;
8)  alla verifica delle 12 aree "CC" (visualizzate nella tav. 8c) destinate all'edificazione, che nel piano si sovrappongono, quasi sempre, ad aree destinate a servizi e ad aree di tutela dei versanti;
9)  ad ottemperare alle prescrizioni del Genio civile, di cui alla citata nota n. 39645 del 14 dicembre 1994, riguardo alle varianti da apportare al piano per quelle parti del territorio attraversate da faglie;
10)  alla modifica delle norme d'attuazione relative alla zona "A";
11)  all'inserimento nel regolamento edilizio della obbligatorietà della relazione geologica a corredo della richiesta di concessione.
Con assessoriale prot. n. 5631 del 27 aprile 1999, veniva notificato al comune il condiviso parere n. 100, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 25 marzo 1999, con il quale si riteneva che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo (RG) adottato con le delibere del consiglio comunale n. 4 del 10 gennaio 1996 e n. 54 del 30 settembre 1996, fosse da sottoporre a rielaborazione parziale, ai sensi dell'8° comma, dell. 4 della legge regionale n. 71/78, secondo i considerata contenuti nel voto stesso che riconducevano, in linea di massima, al piano redatto inizialmente dai progettisti.
Con assessoriale prot. n. 10473 del 15 ottobre 1999, in riscontro alla sindacale n. 3944/99, con cui era stata trasmessa la suddetta delibera consiliare n. 6/99, nel precisare la non decorrenza dei termini di legge riguardo all'efficacia del piano, si diffidava il comune a procedere alla rielaborazione parziale significando l'attivazione dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.
Con delibera n. 72 del 5 novembre 1999, il consiglio comunale formulava orientamenti di massima per predisporre una variante generale al piano regolatore generale ritenuto efficace con l'atto deliberativo n. 6/99, che, in linea di massima, teneva conto dei rilevata del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Facendo seguito alla diffida assessoriale prot. numero 10473 del 15 ottobre 1999, con decreto n. 532 del 24 dicembre 1999, si nominava un commissario ad acta in sostituzione del sindaco al fine di ottemperare alla rielaborazione parziale.
Con assessoriale prot. n. 12875 del 24 dicembre 1999, nel contestare i termini computati dal comune per l'efficacia del piano regolatore generale, di cui alla delibera n. 6/99, si diffidava il comune ad attuare le previsioni del piano regolatore generale.
Il comune ricorreva al TAR per l'annullamento del provvedimento assessoriale di nomina commissariale; quell'organo rigettava la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto n. 532/99; successivamente il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza numero 632/2000 del 14 giugno 2000, respingeva l'appello proposto dal comune di annullamento della sentenza TAR.
Considerazioni
In riferimento a quanto rilevato dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 100/99, le previsioni progettuali adottate con delibera consiliare n. 14 del 14 marzo 2002, consistono:
1)  Nella perimetrazione della zona "A", coincidente, in massima parte, a quella indicata nelle tavole "8" e "9" del progetto originario del piano regolatore generale ad eccezione di un'area adiacente la via P.ssa Maria del Belgio che viene classificata "B2", a seguito dell'emendamento n. 7, e di un'area adiacente la via Trento che viene classificata "B1".
All'interno di detta zona "A" è stata delimitata, con tratteggio rosso, una zona da sottoporre a piano particolareggiato di recupero.
Sono stati, altresì, individuati gli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo e i manufatti da tutelare.
Le norme d'attuazione, all'art. 27 "Classificazione delle zone A", lett. c), prevedono, contrariamente al parere n. 100/99 del Consiglio regionale dell'urbanistica, il rilascio di singola C.E. per attività di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione anche nelle aree dove non è previsto il piano particolareggiato di recupero per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica assentiva esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 71/78.
2)  Nella classificazione della zona "B", già interessata dal piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, in zona "B2"; gli interventi ammissibili sono descritti all'art. 30 delle norme di attuazione.
3) e 4)  Contrariamente al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nella riconferma delle zone "C", considerate sovradimensionate rispetto all'andamento demografico stimato, il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 100/99, riteneva condivisibile il dato di 700 abitanti da insediare nel ventennio che trovavano giusta collocazione nell'ambito della sottozona "C2" di prescrizione esecutiva. Invero risulta che: le sottozone già classificate "C1" lungo la strada statale 194, confinanti con l'area di rispetto cimiteriale sono state ampliate comprendendo aree già classificate "E1", "zona agricola di salvaguardia ambientale"; sono state classificate sottozone "C2", oltre alle aree oggetto di prescrizioni esecutive condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica, aree già classificate "F", "C1" e "C4" (che dovevano essere indicate come "residenze esistenti") poste a sud-ovest della strada statale 194, la sottozona "C3", una vasta area sottoposta a vincolo idrogeologico e la sottozona "C1" delimitata dalla strada provinciale 11 per Buccheri e la strada provinciale ex ESA.
5)  Riguardo le sottozone "C.a" e "C.a1", per insediamenti alberghieri, nell'individuazione di una sola area classificata "CA" localizzata, a seguito dell'emendamento n. 5, in zona precedentemente classificata "F2", attrezzature ospedaliere e sanitarie.
6)  Non risulta tutelata la zona agricola di salvaguardia ambientale limitrofa alla zona "D1" in prossimità del cimitero. Altresì, l'area "E1" contigua all'altra zona "D1" risulta classificata "E".
7)  Non risulta verificata la fattibilità delle attrezzature di interesse sovracomunale, in relazione alla classe del comune e alla sua collocazione rispetto ai centri limitrofi.
8)  Nella verifica delle 12 aree suscettibili all'edificazione che interessavano, in massima parte, aree "F" destinate a servizi di interesse generale e aree di tutela dei versanti, le aree denominate nella tav. 3 "stato di fatto centro abitato, di cui alla delibera n. 6/99..." "CC1" e "CC4", sono state classificate zone "E"; le "CC2, CC6 e CC9" sono state classificate "E"; le "CC5, CC7, CC10, CC11 e CC12", sono state classificate in sottozone "B" e in parte in "edilizia residenziale pubblica".
9)  Il Genio civile, con nota prot. n. 25214 dell'11 febbraio 2002, ha accertato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, la compatibilità geomorfologica delle previsioni di piano.
10)  Si richiama quanto riportato al superiore punto 1).
11)  All'art.6 del R.E.C. "documentazione a corredo della domanda di concessione" e stato introdotto l'obbligo della relazione geologica a supporto del progetto.
Nonostante il Consiglio regionale dell'urbanistica avesse ritenuto condivisibile le sottozone "B1, B2, B3, B4 e B*", il progettista ha proceduto ad una nuova suddivisione della zona "B" e precisamente:
La sottozona "B1" "abitato esistente adiacente al centro storico", normato dall'art. 29 delle norme d'attuazione comprende la sottozona edificata oggetto di piano di recupero "B*", nonché, per come detto al punto 1) parte della zona classificata "A" nella tav. 8 del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 4/96.
Le sottozone "B2" "zone territoriali omogenee residenziali parzialmente edificate", normate dall'art. 30 inglobano anche il piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85, nonché tre sottozone da sottoporre a "recupero ambientale" ex "B4" all'interno della area classificata "Ftp" e, come detto superiormente al punto 1), parte di zona "A" di cui alla delibera consiliare n. 4/96.
Le sottozone "B3", che confermano sostanzialmente le "B3" del piano regolatore generale di cui alla delibera consiliare n. 4/96, zone territoriali residenziali di margine di recente edificazione o parzialmente edificate, normate dall'art. 31.
Valutato che:
a)  Con atto deliberativo n. 14 del 14 marzo 2002, il consiglio comunale di Monterosso Almo, ha adottato il piano regolatore generale in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100 del 25 marzo 1999.
b)  Riguardo alle prescrizioni dettate con il citato voto del Consiglio regionale n. 100/99, questo Consiglio ritiene condivisibile la nuova perimetrazione della zona "A", così come effettuata e proposta dall'amministrazione comunale, con la prescrizione di dover includere e considerare unitariamente le quinte urbane perimetrali e marginali a detta perimetrazione del centro storico, ricomprendendo ambedue i fronti stradali all'interno della successiva pianificazione particolareggiata attuativa della zona "A".
Non si condivide la previsione di cui alla lett. c), dell'art. 27 delle norme d'attuazione inerente la possibilità di interventi di demolizione e riedificazione, ampliamento e sopraelevazione, nuova edificazione in zona "A" in assenza di un piano particolareggiato attuativo. E' ammessa la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, con esclusione della demolizione totale dell'organismo edilizio e relativa sostituzione. L'amministrazione comunale resta onerata della visualizzazione delle aree eventualmente gravate da vincoli di uso civico e delle aree delle trazzere demaniali, verificandone, altresì, la compatibilità con le previsioni urbanistiche.
c)  Risulta condivisibile la suddivisione della zona "B" in 3 sottozone in quanto le "B*", oggetto di piano di recupero, sono state accorpate alle "B1" e le "B4" per le quali era previsto il recupero ambientale sono state classificate "B2", così come la zona piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85.
d)  Per quanto attiene le zone "C", già ritenute dal precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sovradimensionate rispetto all'incremento demografico stimato in 700 abitanti, sono da disattendere tutte le sottozone "C" ad esclusione delle sottozone "C2" oggetto di prescrizioni esecutive, siccome condivise già dal parere n. 100/99, in quanto non è stato prodotto alcun nuovo ulteriore dato giustificativo e quantificativi del fabbisogno abitativo attuale.
Dette aree "C" disattese saranno così classificate:
-  le sottozone "C2" contigue alla strada statale 194 e limitrofe alle zone "F5 ed F6" in F6 "parchi pubblici attrezzati e per lo sport, spettacolo etc.";
-  le rimanenti sottozone "C" in zone "E" "verde agricolo", così come rappresentato, in linea di massima, nella tavola originaria 8 "Zone territoriali omogenee" del piano regolatore generale adottato con atto consiliare n. 4/96.
e)  Vengono, altresì, individuate 4 aree per l'edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di circa 70 alloggi, con un potenziale insediamento di circa 280 abitanti, giustificate dalle richieste dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa nonché degli aventi diritto, siccome evidenziato nella nota di chiarimenti del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale del comune di Monterosso Almo, prot. n. 7955 del 4 dicembre 2002, che si condividono unitamente all'art. 32 delle norme di attuazione.
f)  Si condivide il cambio di destinazione da "F2" "zona per attrezzature pubbliche sanitarie ospedaliere e per l'assistenza" a sottozona "CA" per insediamenti alberghieri, così come da emendamento n. 5 allegato alla delibera consiliare di adozione in quanto adiacente un'ampia zona a servizi; detta scelta non preclude, in ogni caso, la possibilità della creazione di strutture volte ad ospitare possibili turisti in "case albergo".
Per quanto riguarda la normativa da applicare si richiama l'art. 43 delle norme di attuazione di cui alla delibera consiliare n. 4/96, precisando che l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione in ambito chiuso ex art. 15 della legge regionale n. 71/78, esteso all'intera area.
g)  Si ritiene ammissibile il mutamento di alcune aree "E1" di salvaguardia ambientale in "E" verde agricolo.
h)  Riguardo alle zone "E" di livello sovracomunale per le quali il precedente richiamato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100/99, aveva ritenuto che "...in relazione alla classe del comune e alla sua collocazione...vadano prioritariamente verificate le reali possibilità di realizzazione delle stesse" è parere di questo Consiglio che la previsione per attrezzature di interesse urbano e sovracomunale "F3", possa essere confermata in quanto risulta ricadente all'interno delle prescrizioni esecutive sulle quali il precedente parere del Consiglio regionale dell'urbanistica nulla ha rilevato; non risulta, altresì, riproposta la sottozona "F1/1" "attrezzatura pubblica per l'istruzione superiore".
i)  Si ritiene ammissibile la classificazione delle aree già "CC1...CC 12" parte in zona "F" e in zona "E", conformemente al piano adottato con delibera consiliare n. 4/96 e in parte in sottozona "B" ed "edilizia residenziale pubblica" giustificate, quest'ultime dalle istanze dell'Istituto autonomo case popolari e dalle cooperative, e dalla adiacenza alla zona del piano particolareggiato di recupero ex legge regionale n. 37/85.
l)  Il piano, così come rielaborato, è stato sottoposto al parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa che, con parere prot. n. 25214 dell'11 febbraio 2002, si è espresso favorevolmente.
m)  Ai sensi della legge regionale n. 28/99 e delle direttive emanate con D.P.R.S. 11 luglio 2000, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto adeguare il piano regolatore generale adottato alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale. Considerato che, ad oggi, l'amministrazione comunale non ha provveduto e rilevato che, anche in relazione alle caratteristiche (demografiche, localizzative, socio-economiche, etc.) del comune rispetto ai contenuti del piano regolatore generale ed agli indirizzi della programmazione commerciale di cui alle predette norme, non emergono incoerenze sostanziali, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente procederà all'acquisizione del previsto "concerto" con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Nel presupposto della sussistenza dei requisiti di minima di spazi commerciali di cui al D.P.R.S. 11 febbraio 2000, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - ai fini della concertazione con l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - provvederà ad introdurre la verifica dei detti requisiti preventivamente ai provvedimenti approvativi. Sotto il profilo urbanistico, si prescrive, infine, che, in sede di rilascio delle concessioni edilizie inerenti edifici per la realizzazione di esercizi commerciali, deve essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali e deve essere eseguita la valutazione di impatto sulla viabilità ex artt. 16 e 17 del D.P.R. 11 luglio 2000.
n)  In relazione alle locali condizioni geologiche del centro abitato ed in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia per le sole nuove costruzioni. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia, relativa alle nuove costruzioni, deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti di notevole entità e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto attiene alle aree del centro urbano ed alle aree di espansione interessate da linee di faglia viene prescritta, come indicato nello studio geologico di supporto, una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta avente un'ampiezza non inferiore a metri 10. Trattandosi di area sismica, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche sia dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali sia in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Osservazioni ed opposizioni
Decise coerentemente al presente parere, avendo preso atto del parere dei progettisti e delle controdeduzioni.
In particolare vengono accolte in quanto comportanti modifiche minime che non incidono sulla impostazione del piano, ovvero trattasi di correzione di meri errori materiali, le seguenti (numerazione come da delibera consiliare n. 22 del 9 maggio 2002) osservazioni e/o opposizioni:
-  n.    1:  ditta Stracquadaini G.;
-  n.    2:  ditta Amato G. e Caruso G.;
-  n.    3:  ditta Scolo M.;
-  n.    4:  ditta Bucchieri P.;
-  n.    5:  ditta Scolo P.;
-  n.  11:  ditta Messina G.
Sono, invece, da respingere tutte le altre in quanto dettate da interessi privatistici che non migliorano le previsioni del piano, ovvero la:
-  n.    6:  ditta Galofaro G. e Bugio S. ed S.;
-  n.    7:  ditta Cataudella M.;
-  n.    8:  ditta Scollo M.;
-  n.    9:  ditta Mazza P.;
-  n.  10:  ditta Roccuzzo G. e Di Natale G.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio regionale dell'urbanistica è del parere:
1)  che la rielaborazione del piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale di Monterosso Almo, con delibera n. 14 del 14 marzo 2002, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta dell'unità operativa e con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata, riportate nel presente parere;
2)  che le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata.";
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 8314 del 10 febbraio 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse dallo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 78 del 15 gennaio 2003;
Vista la nota prot. n. 1844 del 18 marzo 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 20613 del 26 marzo 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99;
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 e 38:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.";
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 78 del 15 gennaio 2003 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1844 del 18 marzo 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 78 del 15 gennaio 2003 e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Monterosso Almo, adottato con delibera consiliare n. 4 del 10 gennaio 1996 e riadottato, a seguito della rielaborazione conseguente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100 del 25 marzo 1999, con delibera consiliare n. 14 del 14 marzo 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 100 del 25 marzo 1999 e n. 78 del 15 gennaio 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) voto n. 100 del 25 marzo 1999, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
2)  proposta di parere n. 43 del 5 ottobre 2002, resa dall'unità operativa 4.2/DRU;
3)  voto n. 78 del 15 gennaio 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  delibera di consiglio comunale n. 4 del 10 gennaio 1996;
5)  delibera di consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2002;
6)  delibera di consiglio comunale n. 22 del 9 maggio 2002;
7)  nota prot. n. 1844 del 18 marzo 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Elaborati del piano regolatore generale adottati con delibera di consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2002
8)  relazione;
9)  tav.  A1  - inquadramento territoriale provinciale in scala 1:75.000; 
10)  tav.  A2  - inquadramento territoriale in scala 1:25.000; 
11)  tav.  B1  - aerofotogrammetria in scala 1:10.000; 
12)  tav.  B2  - aerofotogrammetria in scala 1:10.000; 
13)  tav.  C  - aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
14)  tav.  1a  - stato di fatto territorio comunale in scala 1:10.000; 
15)  tav.  2  - stato di fatto: servizi ed attrezzature esistenti in scala 1:2.000; 
16)  tav.  3  - stato di fatto: centro abitato: zone territoriali omogenee del PRG scala 1:2.000; 
17)  tav.  1.A  - progetto: territorio comunale in scala 1:10.000; 
18)  tav.  1.B  - progetto territorio comunale in scala 1:10.000; 
19)  tav.  2  - progetto centro abitato in scala 1:2.000; 

20)  norme tecniche di attuazione;
21)  regolamento edilizio.
Studio geologico adottato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2002
22)  relazione;
23)  relazione illustrativa;
24)  carta geologica in scala 1:10.000;
25)  carta geomorfologica in scala 1:10.000;
26)  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
27)  carta della pericolosità geologica in scala 1:10.000;
28)  carta geologica in scala 1:2.000;
29)  carta geomorfologica in scala 1:2.000;
30)  carta litotecnica in scala 1:2.000;
31)  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000;
32)  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale in scala 1:2.000.
Prescrizioni esecutive adottate con delibera di consiglio comunale n. 4 del 10 gennaio 1996, zone C/2
33)  relazione;
34)  relazione sulle previsioni di spesa;
35)  elenco ditte espropriande;
36)  norme di attuazione;
37)  tav.  1  - aree interessate al piano particolareggiato, scala 1:1.000; 
38)  tav.  2  - foglio catastale con aree oggetto di esproprio, scala 1:2.000; 
39)  tav.  3  - individuazione degli spazi per sede viaria e parcheggi, scala 1:1.000; 
40)  tav.  4  - divisione in lotti, scala 1:1.000; 
41)  tav.  5  - planimetria generale, scala 1:1.000; 
42)  tav.  6  - schema degli impianti tecnologici a rete, scala 1:1.000; 
43)  tav.  7  - rete fognante e rete idrica, scala 1:1.000; 
44)  tav.  8  - profili, sezioni tipo stradali, particolari, scala 1:500; 
45)  tav.  9  - planivolumetria, scala 1:1.000; 
46)  tav. 10  - particolari costruttivi, scala 1:20. 

Studio agricolo forestale adottato con delibera di consiglio comunale n. 4/96
47)  all. A  - relazione esplicativa; 
48)  all. B  - competenze professionali; 
49)  all. C  - piano del verde urbano; 
50)  tav.  1.a  - carta dei suoli, scala 1:10.000; 
51)  tav.  1.b  - carta dei suoli, scala 1:10.000; 
52)  tav.  1.c  - carta dei suoli, scala 1:10.000; 
53)  tav.  2.a  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000; 
54)  tav.  2.b  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000; 
55)  tav.  2.c  - carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000; 
56)  tav.  3.a  - carta climatologica, scala 1:10:000; 
57)  tav.  3.b  - carta climatologica, scala 1:10:000; 
58)  tav.  3.c  - carta climatologica, scala 1:10:000; 
59)  tav.  4.a  - carta delle unità di paesaggio, scala 1:10.000; 
60)  tav.  4.b  - carta delle unità di paesaggio, scala 1:10:000; 
61)  tav.  4.c  - carta delle unità di paesaggio, scala 1:10.000; 


Art. 4

Il comune di Monterosso Almo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 aprile 2003.
  SCIMEMI 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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