REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 GIUGNO 2003 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ventimiglia di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 2882 del 29 maggio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 35045 del 31 maggio 2001, con il quale il comune di Ventimiglia di Sicilia ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto il successivo foglio prot. n. 4906 del 19 luglio 2001, pervenuto in data 29 agosto 2001 ed assunto al protocollo A.R.T.A. al n. 48682, con il quale il comune, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 38399 del 13 giugno 2001, ha trasmesso ulteriore documentazione;
Vista la delibera n. 16 del 25 febbraio 2000, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale in data 23 marzo 2000 con decisione n. 1317/1162, con la quale il consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia ha adottato il piano in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera consiliare n. 16 del 25 febbraio 2002;
Vista la certificazione a firma congiunta del segretario comunale e del sindaco, datata 8 marzo 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché riportante l'elenco delle 27 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato delle quali n. 2 fuori termine;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Vista la delibera n. 43 del 21 settembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia ha controdedotto, ai sensi del V comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare n. 16/00;
Vista la delibera n. 53 del 29 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Ventimiglia di Sicilia, oltre a formulare le controdeduzioni in merito alle 2 osservazioni acquisite fuori i termini di legge, ha riadottato lo strumento urbanistico in argomento al fine di prendere atto, in considerazione di quanto rappresentato dal progettista circa un errore materiale contenuto negli elaborati del piano in precedenza adottato, della modifica apportata alla previsione di un'area da zona "C1" a "verde agricolo" in quanto inibita alla pianificazione in dipendenza di apposita prescrizione contenuta nel parere del 3 febbraio 2000 dell'ufficio del Genio civile di Palermo;
Visto il parere datato 3 febbraio 2000, con il quale l'ufficio del Genio civile di Palermo si è espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, favorevolmente con prescrizioni sul piano in argomento;
Vista la proposta di parere n. 7 del 9 gennaio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Obiettivo primario del piano è il riequilibrio territoriale in una strategia nella quale le caratteristiche peculiari della comunità e del territorio sono assunte non già come vincolo, bensì come risorsa per lo sviluppo.
In questa ottica, le linee guida del piano si muovono secondo le seguenti direzioni:
-  Il potenziamento del sistema dei collegamenti con i comuni vicini e con la rete stradale principale;
-  La valorizzazione delle risorse ambientali (archeologiche e paesaggistiche) quale elemento di forte connotazione territoriale, e di sviluppo economico;
-  Il recupero della città storica, come occasione per l'innalzamento degli standards qualitativi dell'intera città e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
-  La realizzazione di aree di supporto per l'attività agricola per fornire un sostegno all'economia agricola;
-  La realizzazione di aree attrezzate per l'artigianato e l'industria per l'incentivazione delle attività produttive ed economiche.
Il piano è stato dimensionato per una popolazione residente pari a 3.136 abitanti, valore calcolato aggiungendo ai 2.253 abitanti censiti nel 1995, 883 nuovi abitanti nel ventennio di validità del piano in oggetto. Il fabbisogno abitativo scaturisce da considerazioni evidenziate dal progettista relativamente ad alcuni fattori quali: la precaria situazione statica degli alloggi nelle zone "A" e "B" a seguito dell'abbandono degli stessi a favore delle zone di espansione, quantificati nel 33%; alla inutilizzazione a carattere residenziale dei piani terra i quali vengono adibiti a stalle, depositi di materiale agricolo, botteghe, parcheggi di attrezzature agricole ed altro; all'esistenza del piano di recupero e non ultimo alla supposizione di un ritorno degli emigrati ormai in età pensionabile.
Il piano pertanto prevede 1.677,7 vani in più per soddisfare il fabbisogno abitativo nel prossimo ventennio contro i 2.533 stimati al 1991.
Zona territoriale omogenea A, superficie mq. 6.100, volume residenziale mc. 205.400.
Zona territoriale omogenea B, indice fondiaria 2,1, superficie mq. 16.100, volume residenziale mc. 291.270.
Zona territoriale omogenea C1, indice territoriale 1,20, superficie mq. 8.900, volume residenziale mc. 10.680.
Zona territoriale omogenea C2, indice territoriale 0,50, superficie mq. 5.870, volume residenziale mc. 2.935.
RILIEVI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE
...Omissis...
Popolazione 1991: 2.340; indice occupato 1,4, stanze occupate 0,84, movimento naturale -1,00, movimento migratorio -4,3.
Da indagini effettuate da questo gruppo di lavoro sui dati ISTAT, si è rilevato che, al 1991 erano presenti sul territorio 1.556 abitazioni, di cui 956 risultano occupate nel centro urbano, e solo 16 abitazioni occupate all'esterno e 5.341 stanze esistenti di cui 3.380 occupate e 1.961 non occupate.
VERIFICA DEGLI STANDARDS
Secondo quanto descritto alle pagine 44 e 45 della relazione, il piano regolatore generale prevede una dotazione di attrezzatura pari a 12 mq./ab., nel rispetto degli standard di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Pertanto le aree proposte dal progettista, occorrenti alla copertura della previsione, sono le seguenti:
Zone A e B
Abitanti 1.775;
-  popolazione - attrezzature: istruzione 4 mq./ab. esistenti mq. 8.900x2=17.800; progetto mq. 4.900x2=9.800; totale mq. 27.600; minimo mq. 7.100;
-  popolazione - attrezzature: interesse comune 2 mq./ab. esistenti mq. 6.295x2=12.590; progetto mq. 8.052x2=16.104; totale mq. 28.694; minimo mq. 3.550;
-  popolazione - attrezzature: verde pubblico 4 mq./ab. esistenti mq. 1.325x2=2.650; progetto mq. 4.237x2=8.474; totale mq. 11.124; minimo mq. 7.100;
-  popolazione - attrezzature: parcheggi 2 mq./ab. progetto mq. 4.834x2=9.668; totale mq. 9.668; minimo mq. 3.550.
Totali: esistenti mq. 33.400, progetto mq. 44.046, totale mq. 77.446, minimo mq. 21.300;
Zone C1 e C2
Popolazione: abitanti 1.361;
-  attrezzature: istruzione 4 mq./ab. minimo mq. 5.444;
-  attrezzature: interesse comune 2 mq./ab. progetto mq. 6,600; totale mq. 6.600; minimo mq. 2.722;
-  attrezzature: verde pubblico 4 mq./ab. progetto mq. 34.826; totale mq. 34.826; minimo mq. 5.444;
-  attrezzature: parcheggi 2 mq./ab. progetto mq. 6.528; totale mq. 6.528; minimo mq. 2.722.
Totali: progetto mq. 47.954, totale mq. 47.954, minimo mq. 16.332.
Totali abitanti 3.136.
Norme di attuazione A, B, C1 e C2, popolazione - attrezzature.
Totali esistenti mq. 33.400.
Totali progetto mq. 92.000.
Totali totale mq. 125.400.
Totali minimo mq. 37.632.
Come si evince dalla tabella rappresentativa degli standards, la dotazione di superficie destinata alle attrezzature di progetto è in eccesso rispetto al fabbisogno delle stesse, impegnando parte di territorio senza plausibili motivazioni, che ne giustifichino l'eccedenza.
EDILIZIA COMMERCIALE (LEGGE REGIONALE N. 28/99) D.P.R.S. 11 LUGLIO 2000
Il progetto, nonostante sia stato adottato nel 2000, non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale.
Ciononostante il progetto di piano assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge, nel rispetto dei parametri dati dall'art. 15 delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale, in quanto è prevista la compatibilità di tali attività con la residenza (zona territoriale omogenea A, B, C,), la previsione della zona territoriale omogenea D, nonché una specifica previsione zona territoriale omogenea F1, con destinazione a mercati ed attrezzature commerciali generali.
Norme tecniche di attuazione
Zona territoriale omogenea A, tavv. 1 e 2, art. 13 - Destinazione: commercio al dettaglio, pubblici esercizi, servizi di somministrazione, servizi di ristoro, alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza.
Zona territoriale omogenea B, tavv. 1 e 2, art. 15 - Destinazione: commercio al dettaglio, pubblici esercizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro, alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza.
Zona territoriale omogenea C1, tavv. 1 e 2, art. 16 - Destinazione: servizi di ristoro e/o svago, attività professionali.
Zona territoriale omogenea C2, tavv. 1 e 2, art. 17 - Destinazione: servizi di ristoro e/o di svago, attività professionali.
Zona territoriale omogenea D, tavv. 1 e 2, art. 19 - Destinazione: esercizi commerciali, supermercati, grandi magazzini, pubblici esercizi, depositi e magazzini per attività commerciali all'ingrosso, laboratori, magazzini depositi, rimesse, uffici e locali di esposizione e vendita, centri direzionali commerciali e sedi di servizi finanziari, postali e telematici, distributori di carburanti per autotrazione.
Zona territoriale omogenea Fc, tavv. 1 e 2, art. 25 - Destinazione: museo, mercato dell'agricoltura e dell'artigianato, servizi di ristorazione, bar, chioschi.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Zona A - Nucleo di interesse storico, artistico e culturale, art. 13
Destinazione d'uso: residenza, commercio al dettaglio, pubblici servizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza, residenze speciali, spazi e attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature di quartiere e di interesse generale, parcheggi a piano terra e seminterrato.
Superficie: mq. 61.100.
Tipologia edilizia: mantenimento dell'esistente al di fuori dei piani di recupero ovvero dei piani particolareggiati di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Note e prescrizioni particolari: interventi edilizi a mezzo di piano particolareggiato o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata. Ammissibilità di nuova edificazione. Nelle more di approvazione dei suddetti piani sono consentite le lettere a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Zona B - Zona di completamento, art. 15
Superficie: mq. 116.100.
Destinazione d'uso: residenza, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza, residenze speciali, spazi e attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature di quartiere ed interesse generale, parcheggi al piano terra e seminterrato, cliniche private.
Tipologie edilizie: interventi edilizi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa attraverso il recupero e la ristrutturazione di unità edilizie di modeste dimensioni ed alla salvaguardia delle caratteristiche storico ambientali dell'area.
Densità fondiaria e superficie minima d'intervento:
-  nei lotti con superficie fino a 120 mq. Indice If non superiore a 9 mc./mq.;
-  nei lotti con superficie superiore a 120 mq. E non superiore a 200 mq. Volume max consentito 1.000 mc.;
-  nei lotti con superficie superiore a 200 mq. If. Non superiore a 5 mc./mq.
Indice di copertura: 0,8 (interventi di demolizione e ricostruzione nei lotti superiori a 200 mq.).
Altezza max: mt. 11,00.
Distacco minimo dagli edifici: mt. 10,00.
Norme e prescrizioni particolari: interventi edilizi diretti o attraverso piano di recupero di iniziativa pubblica o privata anche su singoli isolati o singoli edifici, secondo le lettere a), b), c), d), e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Zona B di recupero, art. 15
Superficie: mq. 17.400.
Destinazione d'uso: residenza, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza, residenze speciali, spazi e attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature di quartiere ed interesse generale, parcheggi al piano terra e seminterrato, cliniche private.
Tipologie edilizie: interventi edilizi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa attraverso il recupero e la ristrutturazione di unità edilizie di modeste dimensioni ed alla salvaguardia delle caratteristiche storico ambientali dell'area.
Superficie minima di intervento: <=300 mq.
Densità fondiaria: >=5 mc./mq. e fino al 70% della densità di zona preesistente ai sensi del IV comma dell'art. 7 del D.I. n. 1444/68.
Indice di copertura: 0,8 (interventi di demolizione e ricostruzione nei lotti superiori a 200 mq.).
Altezza max: mt. 11,00.
Distacco minimo dagli edifici: mt. 10,00.
Norme e prescrizioni particolari: interventi edilizi diretti o attraverso piano di recupero di iniziativa pubblica o privata anche su singoli isolati o singoli edifici, secondo le lettere a), b), c), d), e), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Zone C1 - Zona residenziale di espansione, art. 16
Superficie: mq. 89.000.
Destinazione d'uso: residenza, servizi sociali, servizi di ristoro e/o di svago, attività professionali.
Tipologie edilizie: interventi edilizi diretti solo in presenza di lotti interclusi e delle urbanizzazioni. Interventi di demolizione e ricostruzione a mezzo di interventi edilizi diretti e in presenza di urbanizzazioni. La nuova edificazione si attua a mezzo di piano particolareggiato o piano di lottizzazione.
Per i piani di lottizzazione si ha:
-  lotto min.: mq. 1.000;
-  indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 1,20;
-  distanza min. tra i fabbricati: 10,50 o in aderenza;
-  distanza min. delle pareti finestrate dal confine: 5,25;
-  rapporto di copertura: 1/4 del lotto di pertinenza;
-  altezza max: m. 10,50 e non più di tre elevazioni fuori terra;
-  distanza delle strade: m. 5,00;
-  costruzioni accessorie: 1/10 della superficie, altezza max 3,00 m., densità max 0,25 mc./mq.
Norme e prescrizioni particolari: per gli edifici esistenti gli interventi consentiti sono le lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente.
NORMATE DALLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Zone C2 - Zone residenziali di espansione a edilizia sparsa, art. 17
Superficie: mq. 58.700.
Destinazione d'uso: residenza, servizi sociali, servizi di ristoro e/o di svago, attività professionali.
Tipologia edilizia: case isolate.
Superficie minima di intervento: mq. 2.000.
Lotto minimo: mq. 2.000.
Indice di fabbricabilità territoriale: 0,50.
Altezza max: m. 10,50.
Elevazioni fuori terra: 3.
Indice di copertura: 1/8 della superficie del lotto.
Distacco minimo tra i fabbricati: m. 10,50.
Distacco dai confini: m. 5,25.
Note e prescrizioni particolari: attuazione a mezzo di piani di lottizzazione convenzionati. Ammissibilità di costruzioni accessorie per 1/10 della superficie, un'altezza max di 3.00 m. Una densità max. di 0.25 mc./mq. Previsione di sistemazione a verde delle aree libere.
Zona C3 - Zona residenziale di villeggiatura, art. 18
Superficie: mq. 99.900.
Destinazione d'uso: residenza, servizi complementari alle attività turistiche, servizi di ristoro, residenze speciali, attrezzature per lo sport e il tempo libero, parcheggi.
Superficie minima di intervento: mq. 5.000.
Lotto minimo: mq. 1.000.
Indice di fabbricabilità territoriale: 0,20.
Altezza max: m. 7,50.
Elevazioni fuori terra: 2.
Distacco minimo tra i fabbricati: m. 10,50.
Distacco dai confini: m. 5,25.
Note e prescrizioni particolari: attuazione a mezzo di piani di lottizzazione convenzionati, con una dotazione di verde pubblico attrezzato di 15 mq./ab. e sistemazione a verde delle aree libere; per le costruzioni esistenti a mezzo di interventi edili diretti ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c), d).
Zona D - Zona artigianale e semindustriale, art. 19
Superficie: mq. 30.000.
Normata dalle prescrizioni esecutive.
Zone E - Zona di verde interessata da attività agricole, art. 20
Destinazione d'uso: costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle silos, serbatoi idrici, ricovero per macchine agricole, ricovero per animali, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette all'utilizzo delle risorse naturali, allevamento di animali, attività di agriturismo o di turismo rurale e piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi.
Per costruzioni destinate ad uso residenziale:
-  fabbricabilità fondiaria: 0.03.
-  distanza minima dai confini: m. 10,00, m. 20,00.
Distanza minima tra i fabbricati:
-  altezza max: m. 7,50;
-  n. di piani fuori terra: 2.
Per fabbricati destinati allo svolgimento di attività compatibili con la zona, ad esclusione dello sport e dell'agriturismo:
-  rapporto di copertura: 1/10 della superficie fondiaria;
-  altezza max: m. 6,00.
-  n. piani fuori terra: 1 (ad esclusione di impianti e volumi tecnici speciali).
Distacchi minimi tra i fabbricati: m. 20.
Distacchi minimi dai confini: m. 15,00.
Per fabbricati destinati allo sport:
-  lotto max: mq. 2.000.
Per le costruzioni accessorie, quali servizi, spogliatoi, ecc.:
-  superficie di intervento: <=30,00 mq.;
-  altezza max: m. 3,50;
-  distanza minima dai confini: m. 10,00.
Per fabbricati destinati all'agriturismo si applicano le norme di cui agli artt. 2 e 23 della legge regionale n. 71/78 e le norme di cui all'art. 12 della legge regionale n. 40/95.
Zona Fp - Zona di parco urbano, art. 23
Indice di utilizzazione fondiario: 0,02.
Rapporto max copertura: 0,025.
Parcheggi: 1/100 della superficie di intervento.
Altezza max: 4,50.
Elevazioni fuori terra: 1.
Norme e prescrizioni particolari: le previsioni di piano regolatore generale si attuano a mezzo di progetto di opera pubblica riguardante l'intera area. Se l'attuazione avviene con il concorso di privati deve essere redatto un piano particolareggiato che contenga anche la sistemazione agronomica dei terreni e la definizione delle essenze vegetali da impiantare.
Zona Ft - Zona per insediamenti turistico ricettivi situati in prossimità del parco urbano, art. 24
Destinazione d'uso: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, edifici per attività all'attività turistico: bar, ristoranti, discoteche, pubblici esercizi, attrezzature sportive, servizi complementari: uffici postali e telefonici, agenzie bancarie, pronto soccorso, ecc.
Fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 1,00.
Rapporto di cubatura: 1/5.
Altezza max: m. 11.
Distanza min. dai confini: m. 10.
Parcheggi: mq. 10/mc.50.
Norme e prescrizioni particolari: attuazione a mezzo di piani di lottizzazione che dovrà inoltre prevedere la sistemazione a verde delle aree libere specificando le essenze arboree ed arbustive, le tipologie di recinzione e/o di cortina a verde da adottare. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla trascrizione della destinazione d'uso con vincolo ventennale presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Zona Fc - Zona per la commercializzazione, esposizione e vendita di prodotti agricoli e derivati tipici locali, art. 25
Destinazione d'uso: museo, mercato dell'agricoltura e/o dell'artigianato, centro polivalente culturale, sale conferenze, attività scolastiche, servizi di ristorazione, bar, chioschi, impianti tecnici e servizi igienici, attrezzature turistiche e agrituristiche con relativi servizi.
Superficie min. di intervento: mq. 4.000.
Lotto min.: mq. 1.000.
Fabbricabilità territoriale: mc./mq. 2,5.
Rapporto di copertura: <=1/2.
Altezza max: m. 10,50.
Piani fuori terra 3 fatta eccezione per impianti e volumi tecnici speciali.
Distacchi dai confini: m. 5,00.
Distanza dal filo stradale: m. 10.
Parcheggi: >=1/4 della superficie scoperta del lotto.
Verde privato: >=1/4 della superficie scoperta del lotto.
Norme e prescrizioni particolari: attuazione a mezzo di piano particolareggiato o piano di insediamenti produttivi, e per parte di esso anche con progetto di opera pubblica. Nel caso di piano di lottizzazione convenzionata dovrà essere prevista la sistemazione del verde delle aree libere specificando le essenze arboree ed arbustive, le tipologie di recinzione e/o di cortina a verde da adottare e comunque per una superficie non inferiore al 10% dell'intero lotto: per aree inferiori a 1.000 mq. già urbanizzate l'attuazione avviene a mezzo di intervento diretto. Per l'edilizia già esistente si applicano i parametri di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a), b), c), d).
Zone di interesse archeologico, art. 26
Qualsiasi attività su tali zone è sottoposta ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Zona della riserva orientata di Monte Cane
Destinazione d'uso: attrezzature per il tempo libero con funzioni sociali, educative e ricreative, turistiche e di servizi complementari, per campi naturalistici, della sentieristica e degli spazi attrezzati per il godimento delle bellezze naturali e paesaggistiche.
Norme e prescrizioni particolari: attuazione a mezzo di piano particolareggiato, supportato da studio idrogeologico; nelle more sono consentite attività previste dal decreto A.R.T.A. n. 970 del 10 giugno 1991 e dalla legge regionale n. 98 del 6 agosto 1991.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il progetto di piano individua nell'ambito delle prescrizioni esecutive 6, zone che il piano regolatore generale colloca nell'espansione urbana C1, la cui superficie complessiva risulta essere Ha. 6.40.43, e parte della zona D di superficie Ha. 1.00.00.
A seguito di errore da parte del progettista, come da lui stesso dichiarato con nota del 30 settembre 2000, che costituisce allegato alla delibera del consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2000 avente per oggetto "esame osservazioni pervenute fuori termine e riadozione del piano regolatore generale e prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91", una zona C1 soggetta a prescrizione esecutiva, risulta gravata per la maggior parte da rischio geologico di tipo medio-alto, e che sulla stessa il Genio civile prescrive l'esclusione di nuovi interventi di pianificazione urbanistica, prevedendo invece interventi di bonifica e di salvaguardia e pertanto destinata a verde agricolo; la restante area, risultando di modeste dimensioni, mantiene la stessa destinazione di zona "C1", senza però essere soggetta a prescrizioni esecutive. La sua attuazione avverrà a mezzo di piano di lottizzazione.
Le zone C1, sono delimitate a nord da una strada di piano regolatore generale, a nord-est dal centro urbano e dalla strada di piano regolatore generale, a nord-ovest dal parco urbano di piano regolatore generale e a sud dal centro urbano e da una strada di piano regolatore generale.
Le prescrizioni esecutive in oggetto individuano le urbanizzazioni relative alle strade per una superficie di mq. 6.767, ai parcheggi per una superficie di 3.063 mq. A verde per una superficie di 5.963 mq. Nell'ambito delle suddette prescrizioni, il progettista individua 6 isolati con un numero di 757 abitanti insediabili, 2 tipologie edilizie denominate "A" e "B" morfologicamente collettive a tre elevazioni fuori terra oltre i corpi tecnici; i piani terra possono essere destinati a parcheggi coperti o a deposito per attrezzature agricole. Nel computo dei volumi residenziali, sono altresì compresi tredici edifici preesistenti. La capacità insediativa è di 824 abitanti.
TIPOLOGIA "A"

Numero piani      n.
Altezza max      mt. 10,50 
Vani utili alloggio      n. 3,5 
Vani legali alloggio      n. 5,5 
Superficie utile alloggio      mq. 87,00 
Superficie lorda alloggio      mq. 102,50 
Superficie palazzina      mq. 205,00 
Volume palazzina      mc. 2.152,00 
TIPOLOGIA DEGLI ISOLATI RESIDENZIALI   
Isolato 1   
Superficie isolato      mq. 4,796 
Volume edificio esistente      mc. 7,293 
Volume edificio di progetto      mc. 10,462 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 2,055 
Numero palazzine         
Tipo palazzine          3A - 4B 
Numero alloggi          30 
Numero vani utili          105 
Numero vani legali          165 
Isolato 2   
Superficie isolato      mq. 19,13 
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 21,956 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 2,409 
Numero palazzine          10 
Tipo palazzine         
Numero alloggi          60 
Numero vani utili          210 
Numero vani legali          330 
Isolato 3   
Superficie isolato      mq. 6,51 
Volume edificio esistente      mc. 3,132 
Volume edificio di progetto      mc. 4,68 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 683 
Numero palazzine         
Tipo palazzine         
Numero alloggi          12 
Numero vani utili          42 
Numero vani legali          66 
Isolato 4   
Superficie isolato      mq. 6,47 
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 7,764 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 739 
Numero palazzine         
Tipo palazzine          3A - 1B 
Numero alloggi          21 
Numero vani utili          73,5 
Numero vani legali          115 
       
TIPOLOGIA DEGLI ISOLATI RESIDENZIALI   
Isolato 5   
Superficie isolato      mq. 4,273 
Volume edificio esistente      mc. 510 
Volume edificio di progetto      mc. 4,617 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 523 
Numero palazzine         
Tipo palazzine         
Numero alloggi          12 
Numero vani utili          42 
Numero vani legali          66 
Isolato 6   
Superficie isolato      mq. 12,864 
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 15,436 
Densità fondiaria          1,6 
Superficie coperta      mq. 1,47 
Numero palazzine         
Tipo palazzine         
Numero alloggi          42 
Numero vani utili          147 
Numero vani legali          231 
Totale   
Superficie isolato      mq. 64,043 
Volume edificio esistente      mc. 11,935 
Volume edificio di progetto      mc. 64,915 

Densità fondiaria
Superficie coperta      mq. 7,879 
Numero palazzine          32 
Tipo palazzine          27A - 5B 
Numero alloggi          177 
Numero vani utili          619,5 
Numero vani legali          973 


TIPOLOGIA "B"


Numero piani      n.
Altezza max      mt. 10,50 
Vani utili alloggio      n. 3,5 
Vani legali alloggio      n. 5,5 
Superficie utile alloggio      mq. 87,00 
Superficie lorda alloggio      mq. 102,50 
Superficie palazzina      mq. 102,50 
Volume palazzina      mc. 1076,25 
   
Capacità insediativa e destinazione delle superfici   
Superficie territoriale      Ha 6.40.43 
Abitanti insediabili      n. 757 
Residenza      Ha 4.82.40 
Strade      mq. 6.767 
Parcheggi      mq. 3.063 
Verde      mq. 5.973 

La zona "D", è ubicata ad est del centro abitato, lungo la strada provinciale Baucina-Ventimiglia a monte di essa. La sua superficie destinata all'edificazione è pari a 6.000 mq., suddivisa in n. 6 lotti di 1.000 mq. ciascuno. La tipologia utilizzata è solo a capannone e denominata di tipo "A". Le urbanizzazioni di progetto riguardano la viabilità di servizio, i parcheggi per una superficie pari a mq. 1.084 e il verde attrezzato per una superficie di 1.084 mq. Nello stesso ambito, sono state inoltre previste la rete idrica, fognante e di pubblica illuminazione.
TIPOLOGIA DEGLI ISOLATI - ZONA ARTIGIANALE
Isolato 1   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
       
Isolato 2   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
   
Isolato 3   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
   
Isolato 4   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
   
Isolato 5   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
   
Isolato 6   
Superficie isolato      mq.
Volume edificio esistente      mc.
Volume edificio di progetto      mc. 2,076 
Densità fondiaria         
Superficie coperta      mq. 276,9 
Rapporto di copertura      mq. 3,621 
Numero capannoni         
Tipo capannoni         
   
Totale   
Superficie isolato      mq.

Volume edificio esistente
Volume edificio di progetto      mc. 12,456 

Densità fondiaria
Superficie coperta      mq. 1,661 

Rapporto di copertura
Numero capannoni         

Tipo capannoni
   
Verifica attrezzature zona artigianale       
Superficie totale      mq. 10.000 
Verde attrezzato      mq. 1.084 
Strade carrabili e percorsi pedonali      mq. 2.500 
Parcheggi      mq. 1.084 


TIPOLOGIA "A"

Volume      mc. 2.076 
Cubatura totale (6x2.076)      mc. 12.460 
Ml. 13 x ml. 21,30 =      mq. 276,90 
If      mc./mq.
Altezza max      m. 7,50 
   

ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Zona residenziale C1, art. 6
Comprende le parti del territorio già edificate e da edificare.
Attuazione con interventi diretti in presenza di: lotti interclusi e urbanizzazioni, demolizioni e ricostruzioni solo in presenza di urbanizzazioni.
Per la nuova edificazione anche a seguito di demolizioni, l'attuazione avviene a mezzo di piani particolareggiati approvati o piani di lottizzazione convenzionati.
Piani di lottizzazione
Superficie minima d'intervento: mq. 1.000.
Lotto minimo: mq. 1.000.
Indice fuori terra: mc./mq. 1,20.
Indice fuori terra: mc./mq. 1,60.
Distanza minima tra fabbricati: mt. 10,50.
Distanza minima dalle pareti finestrate dal confine: mt. 5,25.
Rapporto di copertura: 1/4 del lotto di pertinenza.
Altezza max: mt. 10,50.
Piani fuori terra: <=n. 3.
Distanza dalle strade: mt. 5,00.
Per le costruzioni accessorie 1/10 della superficie, altezza max 3,00 mt., densità max. 0,25 mc./mq.
Per costruzioni esistenti interventi di cui alle lettere a), b), c), d), art. 20, legge regionale n. 71/78.
Destinazione d'uso: residenza, servizi sociali, servizi di ristoro e/o svago.
Zona D - Artigianale e semindustriale, art. 7
Destinazione d'uso ammesse:
a)  edifici ed impianti per attività produttive artigianali e industriali di qualsiasi genere, purché non nocive ed inquinanti (D.M. 23 dicembre 1976);
b)  esercizi commerciali, supermercati, grandi magazzini, pubblici esercizi;
c)  depositi e magazzini per attività commerciali all'ingrosso;
d)  laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e locali di esposizione e vendita;
e)  centri direzionali commerciali e sedi di servizi finanziari, postali e telefonici;
f)  distributori di carburanti per autotrazione e relativi manufatti edilizi;
g)  attrezzature sportive, ricreative e zone di verde attrezzato.
Tali previsioni si attuano a mezzo d'interventi diretti, nel rispetto dei seguenti parametri:
-  superficie minima d'intervento: mq. 4.000;
-  lotto minimo: mq. 1.000;
-  indice fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 2;
-  rapporto di copertura: <=1/2;
-  altezza max mt. 7,50 non più di 2 elevazioni fuori terra tranne per impianti e volumi tecnici speciali;
-  distacchi dai confini: mt. 5,00;
-  distanza dal ciglio stradale: mt. 10,00;
-  parcheggi 1/4, superficie scoperta del lotto;
-  verde privato 1/4, superficie scoperta del lotto.
In caso di piani di lottizzazione convenzionata, cessione di superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e/o parcheggi non < al 10% dell'intera area.
I piani di lottizzazione potranno interessare superfici inferiori ai 4.000 mq. nel caso di lotti interclusi tra edifici e/o viabilità.
Su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria con superfici inferiori a 1.000 mq. sono consentiti interventi diretti, ad esclusione del lotto minimo e con la cessione gratuita al comune di superfici da destinare a verde pubblico e/o a parcheggi per una superficie non inferiore al 10% dell'intero lotto.
Sul patrimonio esistente sono consentiti interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78; le previsioni di piano regolatore generale si attuano a mezzo di P.I.P. di iniziativa pubblica per tutta la zona. Per le attività nocive ed insalubri, la concessione edilizia è subordinata a provvedimenti per la prevenzione dell'inquinamento acustico, atmosferico, del suolo, idrico, a tutela della pubblica salute.
Zone di attrezzature pubbliche, art. 8
Destinazione d'uso:
-  attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
-  attrezzature di interesse comune (amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e religiose).
Attuazione a mezzo di progetti di opera pubblica ovvero di interventi edilizi diretti, ovvero mediante concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 4/96, così come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 22/96.
L'intervento diretto del privato sulla realizzazione di strutture ad uso pubblico è ammessa solo previa specifica convenzione che regola il regime del suolo, le modalità e le forme di utilizzazione del bene e la fruibilità da parte del pubblico.
I parametri urbanistici sono quelli riferiti alla normativa di settore delle destinazioni d'uso.
Le aree libere devono essere sistemate a verde alberato o ad attività complementari.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si propongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore responsabile" tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
La commissione edilizia comunale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2000 in ordine alla durata in carica del sindaco, va così modificata: "i componenti elettivi della commissione edilizia durano in carica cinque anni e decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo".
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte nei termini n. 25 osservazioni ed opposizioni e n. 2 fuori termini, per le quali i progettisti hanno prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive.
L'osservazione n. 1 presentata dalla sig.ra Lo Bue Angela.
L'osservazione n. 2 presentata dal sig. Randazzo Alfonso.
L'osservazione n. 3 presentata dal sig. Treppiedi Rosario.
L'osservazione n. 4 presentata dalla sig.ra Corsello Antonina.
L'osservazione n. 5 presentata dalla sig.ra Abbruscato Pasqua.
L'osservazione n. 6 presentata dal sig. D'Amico Michele.
L'osservazione n. 7 presentata dal sig. Cassata Rosario.
L'osservazione n. 8 presentata dal sig. Oliveri Giuseppe.
L'osservazione n. 9 presentata dal sig. Manzella Giovanni.
L'osservazione n. 10 presentata dal sig. Anzalone Pietro.
L'osservazione n. 11 presentata dal sig. Ponte Affrunti Rosario.
L'osservazione n. 12 presentata dal sig. Ponte Affrunti Rosario.
L'osservazione n. 13 presentata dal sig. Ponte Affrunti Rosario.
L'osservazione n. 14 presentata dal sig. Ponte Affrunti Rosario.
L'osservazione n. 15 presentata dal sig. Saccio Gaspare.
L'osservazione n. 16 presentata dalla sig.ra Sapienza Rosa.
L'osservazione n. 17 presentata dal sig. Grillo Francesco.
L'osservazione n. 18 presentata dal sig. Maio Dionisio.
L'osservazione n. 19 presentata dal sig. Nuccio Francesco Antonino.
L'osservazione n. 20 presentata dal sig. Anzelmo Salvatore.
L'osservazione n. 21 presentata dalla sig.ra Cassata Antonina.
L'osservazione n. 22 presentata dal sig. Cassata Giuseppe.
L'osservazione n. 23 presentata dal sig. Lombardi Antonino e Francesco.
L'osservazione n. 24 presentata dal sig. Iannelli Salvatore.
L'osservazione n. 25 presentata dal sig. Anzalone Salvatore.
Osservazioni fuori termini:
-  n. 1 presentata dal sig. Brancato Manno;
-  n. 2 presentata dall'ufficio tecnico comunale.
Opposizioni accolte condividendo il parere del progettista: nn. 2, 7, 15, 21, 22, 24, 25.
L'osservazione n. 1 è accoglibile previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale degli standards di cui al D.I. n. 1444/68.
L'osservazione n. 7 è parzialmente accolta per le stesse motivazioni addotte dal progettista e confermate dal consiglio comunale.
Le osservazioni nn. 20 e 23 si possono ritenere accoglibili nella misura in cui sia effettivamente edilizia esistente e sanabile e possegga i requisiti di zona B di cui al D.I. n. 1444/68.
L'osservazione n. 3 appare superata dal momento che il progettista, con nota n. 6872 del 9 ottobre 2000, comunica di essere incorso in una svista relativamente alla zona oggetto di osservazione sulla quale il Genio civile, con parere del 3 febbraio 2000 prescrive che tale zona essendo a medio-alto rischio geologico, venga esclusa da nuovi interventi di pianificazione urbanistica, mentre invece sono da prevedere interventi di bonifica e di salvaguardia, e che la suddetta zona venga destinata a verde agricolo, per la parte interessata dal rischio geologico e la rimanente parte venga esclusa dalle prescrizioni esecutive mantenendo comunque la destinazione di zona C.
Le osservazioni nn. 4, 5, 16a, 17, 23 non si ritengono accoglibili in quanto l'accettazione delle stesse, nonostante gli standards urbanistici verrebbero rispettati, comporterebbe il cambio di destinazione d'uso della zona ove insistono.
Le osservazioni nn. 6, 11b, 16b, 18 e 19 non vengono accolte per le stesse motivazioni addotte dal progettista e confermate dal consiglio comunale.
Le osservazioni nn. 8, 10, 11a, 12, 13 e 14 non si ritengono meritevoli di accoglimento in quanto, l'area destinata a mercato ambulante, per la sua configurazione morfologica non può essere riclassificata zona omogenea "C2", di cui in ogni caso non se ne condivide la scelta; la sua eliminazione non appare giustificabile, in quanto il progetto di piano non individua altre possibili zone da destinare a tale uso; in sede di controdeduzioni, il comune valuterà la prescrizione d'ufficio.
Osservazioni fuori termine di cui all'atto deliberativo n. 53 del 29 dicembre 2000.
1  -  L'osservazione presentata dalla sig.ra Brancato Manno Angelina, pervenuta fuori termine e per la quale il progettista nonostante ha formulato le proprie controdeduzioni non ha visualizzato la stessa sull'elaborato di piano, pertanto non si ritiene di potere esprimere un giudizio di merito.
2  -  Osservazioni presentate dall'ufficio tecnico comunale relative a:
1)  ampliamento della zona "D";
2)  ampliamento della zona Ft;
3)  ampliamento della chiesa della Madonna delle Grazie;
4)  modifica area adiacente sede municipale destinata ad uffici;
5)  modifiche al regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione.
Relativamente alla suddetta osservazione si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.5.
Per i punti 2.3, 2.4 non si ritiene di potere esprimere un giudizio di merito per le stesse motivazioni di cui all'osservazione n. 1.
In fase di controdeduzioni l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere alla visualizzazione delle stesse.
Pur accolte dal consiglio comunale, si respingono condividendo le motivazioni proposte dal progettista.
L'osservazione n. 4 presentata dai Sig.ri Di Masi Pietro e Filipello Calogera appare superata dal momento che la viabilità di progetto, oggetto di osservazione, non è stata condivisa per la soluzione di innesto alla strada provinciale Palazzo Adriano-Bivona.
Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalle ditte Vetrano Nicola e Cuccia Pietrina, pervenute fuori termine sia in comune che in Assessorato e per le quali il gruppo di progettazione non si è espresso né positivamente né negativamente, rimandando la decisione all'ufficio tecnico comunale, atteso che le stesse non sono state visualizzate nell'apposita tavola e non avendo elementi tali da determinare l'esatta localizzazione delle stesse, lo scrivente gruppo, non ritiene accoglibile l'osservazione in quanto la lottizzazione in questione non risulta convenzionata, come dichiarato dai medesimi opponenti. Si trasmette, tuttavia l'osservazione medesima per le eventuali valutazioni comunali da effettuare in sede di controdeduzioni.
L'osservazione presentata dalla sig.ra Siretta Tina Maria, pervenuta fuori termine al comune e per la quale il gruppo di progettazione non si è espresso, non è valutabile in quanto non si hanno elementi tali da determinare l'esatta localizzazione della stessa; in fase di controdeduzioni l'ufficio tecnico comunale potrà visualizzare la stessa rimandandone pertanto l'esame nella fase successiva.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto, questo gruppo di lavoro ritiene che il piano sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di seguito riportate.
GEOLOGIA
Occorre verificare la compatibilità dello studio con quanto prescritto nel decreto del 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Inoltre occorre che è da ridefinire la localizzazione della nuova discarica in quanto ricade all'interno di un perimetro ad alto rischio geologico e per la quale il Genio civile non ha rilasciato parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Occorre che lo studio agricolo forestale sia adeguato alla legge regionale n. 16/96 e n. 13/99 sul "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e del D.P.R.S. dell'8 giugno 2000.
EDILIZIA COMMERCIALE
In merito alla programmazione commerciale si ritiene che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, possono ritenersi sufficientemente approfondite, così come la previsione normativa, occorrerà però integrare detto studio, rendendolo attuale, sulla base delle direttive apposite specificate con il D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Alla luce comunque della data di adozione del piano regolatore generale in argomento, si ritiene che sulla scorta di detta programmazione, in quanto obbligatoria, il comune potrà intervenire con apposita variante urbanistica.
DIMENSIONAMENTO
Per quanto riguarda il dimensionamento, il progettista ha previsto un incremento di 883 nuovi abitanti da insediare nel ventennio di vigenza del piano; non quantifica invece il fabbisogno abitativo dei nuovi vani nelle zone "C1" e "C2".
Da quanto espresso nella relazione di piano si rileva pertanto che 883 abitanti previsti da insediare nelle zone C1, C2, di espansione, risultano in esubero, in quanto appare assolutamente in eccesso un incremento della popolazione residente del 25% circa nel ventennio di validità del piano, quando in realtà si assiste ad un decremento demografico dovuto ad un saldo migratorio negativo, come pure negativo risulta essere il movimento naturale, nonostante si assiste ad una stabilizzazione del suddetto decremento rilevato dai dati ISTAT relativi al periodo 1991-1996.
ZONIZZAZIONE
Zona "A" - Centro storico
Relativamente al tessuto edilizio consolidato, il piano individua una zona "A" di centro storico ridotta, risalente al periodo seicentesco. Sarà individuata come zona territoriale omogenea A, nel rispetto della normativa della legge regionale n. 78/76, quella risultata dalle analisi contenute nello studio dei centri storici condotte dal Ministero della pubblica istruzione nel quadro della formazione dell'inventario di protezione del patrimonio culturale europeo (scheda I.P.C.E.), individuata in rosso nell'allegata planimetria.
La zona "A", così come individuata, dovrà essere sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, all'interno della quale saranno individuati gli ambiti con valenze di piano di recupero edilizio, ai sensi della legge n. 467/78, ai fini del recupero edilizio ed al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
In alternativa si potrà procedere ad una variante generale così come previsto dalla circolare assessoriale n. 3 del 7 luglio 2000.
Nelle more della formazione dei piani attuativi o della variante generale, di cui sopra, l'attività edificatoria in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 70/78 alle lettere a), b), c).
Zone B
Per la riconferma della zona "A" sopra descritta, le zone residue del centro abitato saranno classificate B. In tale ambito viene altresì aggiunta la zona delimitata dal piano di recupero che presenta le caratteristiche di zona B, contiene anche una parte residua di nuova formazione, nella quale il progettista insedia ulteriori 65 abitanti; la stessa viene condivisa.
Zona C
Le zone C sono state articolate in tre sottozone: le zone C1, C2, di espansione residenziale normate rispettivamente dagli artt. 16 e 17 delle norme tecniche d'attuazione e la zona C3 destinata a residenziale di villeggiatura normata dall'art. 18 delle medesime norme di attuazione.
Zona C1
In relazione alle considerazioni espresse sul dimensionamento del piano regolatore generale, le suddette zone "C1" , oggetto di prescrizioni esecutive appaiono sovrastimate, tuttavia si ritiene di poterle condividerle in quanto le stesse sono disposte in modo da ricucire e completare un tessuto urbano esistente, oltre a rispettare le naturali direttrici di espansione; in relazione comunque al sovradimensionamento ed alla condizione che le stesse sono oggetto di prescrizioni esecutive se ne chiede l'attuazione e la verifica nel 1° decennio di validità del piano di almeno una parte delle stesse.
Zona C2
Le zone destinate ad insediamenti residenziali d'espansione a edilizia rada vengono ad essere ubicate a contorno delle zone C1; le stesse non si ritengono giustificate, in relazione alle analisi condotte sul dimensionamento e sulla crescita demografica e pertanto non si condividono.
Zona C3
La zona destinata a "residenziale di villeggiatura" si trova ubicata in una parte del territorio che formalmente viene detta "isola amministrativa di Ventimiglia di Sicilia" facente parte del territorio di Baucina. Nel progetto di piano la stessa non viene evidenziata in alcuna tavola e pertanto questo ufficio è in massima parte tendente alla condivisione; in fase di controdeduzione l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere alla perimetrazione della suddetta zona, al suo dimensionamento e all'individuazione delle attrezzature di servizio.
Zona D
La zona individuata nell'ambito delle prescrizioni esecutive, destinata per insediamenti artigianali e della piccola industria, anche se non supportata da una apposita valutazione delle esigenze del paese, può ritenersi condivisibile in quanto posta in zona ad est dal centro urbano, dotata di infrastrutture viarie di una certa importanza, strada provinciale Baucina-Ventimiglia, in zona agricola non interessata da colture pregiate e limitrofa alla zona Fc.
Zona Fc
Si ritiene condivisibile la suddetta zona a servizio dell'uso agricolo del territorio; infatti essendo destinata soprattutto alla trasformazione dei prodotti agricoli viene individuata in adiacenza alla zona artigianale e della piccola industria.
Zona Ft
Per quanto riguarda la zona Ft individuata nei pressi del parco urbano e destinata ad insediamenti turistico-ricettivi, se ne condivide la scelta localizzativa considerata la vicinanza con il parco ed il santuario Madonna delle Grazie e la viabilità esistente che consente un facile accesso e quindi una facile gestionabilità delle risorse presenti; tuttavia in considerazione del fatto che la stessa è ubicata in adiacenza con una zona C2 non condivisa e con la quale forma un disegno unitario, se ne prescrive un ristudio formale. Si prescrive, altresì, che, non essendo stata normata la superficie minima di intervento, in fase di controdeduzione, l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere a regolamentare tale aspetto o in alternativa a estendere il piano attuativo all'intera area.
Zona Ft
La zona destinata a parco urbano, in quanto finalizzata alla salvaguardia del patrimonio naturale viene condivisa.
Zone E
Si ritengono condivisibili.
VIABILITA'
La viabilità di progetto è da ritenere non condivisibile, difatti l'attuale sistema viario, ed in particolare la circonvallazione esercita una funzione di chiusura rispetto al disegno di piano, determinando un notevole impatto sia progettuale che di tipo ambientalistico. Rispetto poi alla previsione progettuale di alleggerire il traffico veicolare pesante del centro urbano, non trova giustificazione la realizzazione di un'arteria che impegnerebbe risorse economiche e territorio così ingenti, considerato poi che la suddetta circoscrive le zone C2 non condivise, appare assolutamente superflua ed ingiustificata così come formulata.
Per le considerazioni di cui sopra, si prescrive che il sistema viario venga ristudiato in funzione delle modifiche apportate da questo ufficio e dalle esigenze scaturenti dalla necessità di bypassare dal centro abitato il traffico veicolare pesante.
Per quanto riguarda la zona C1 posta a nord-est del centro abitato, oggetto di prescrizioni esecutive, atteso che per la suddetta il Genio civile ha prescritto il divieto assoluto di edificazione in quanto zona sottoposta ad alto rischio geologico, il progettista ha disposto la riclassificazione a verde agricolo per la parte interessata e a zona C1 per la rimanente parte, escludendola dalle prescrizioni esecutive la cui attuazione dovrà avvenire a mezzo di piani di lottizzazione.
La rappresentazione grafica sulla tavola 12 bis, di "destinazione d'uso del centro abitato", riadottata con delibera di consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2000, rappresenta una incongruenza con quanto sopra detto ed in particolare la zona C1 residua viene individuata come prescrizione esecutiva. Per le considerazioni esposte, questo ufficio condivide l'attuazione della zona a mezzo di piani di lottizzazione invitando l'ufficio tecnico comunale, in fase di controdeduzioni ad apportare le dovute modifiche.
Relativamente alla zona destinata a mercato ambulante, oggetto delle osservazioni nn. 8, 10, 11a, 12, 13 e 14 e per le quali questo ufficio non condivide la scelta operata dal progettista e dal consiglio comunale, poiché la tavola 12 bis di "Destinazione d'uso del suolo" destina tale area a zona C2, in fase di controdeduzione, l'ufficio tecnico comunale dovrà riproporre la previsione di cui alla tavola di piano regolatore generale di "visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni", adottato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 25 febbraio 2000.
Per quanto sopra esposto il piano regolatore generale del comune di Ventimiglia di Sicilia con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è da ritenere approvabile con le prescrizioni sopra riportate.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 622 del 9 maggio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che in esito ai riscontri effettuati nel sopralluogo, ed a seguito della discussione sul piano sono emersi ulteriori elementi di valutazione che di seguito si espongono:
Zone "C2"
Pur condividendo le motivazioni espresse nel parere dell'ufficio sul dimensionamento del piano va osservato in questa sede che le zone "C2" poste tra il centro abitato in direzione ovest ed il campo sportivo, interpretando urbanisticamente la tendenza insediativi verso la naturale direttrice di espansione del comune di Ventimiglia. Inoltre, la tipologia edilizia a case isolate e gli indici edificatori previsti, consentono limitati interventi di completamento in contesto in qualche modo interessati da costruzioni. Pertanto le suddette zone "C2" vanno riconsiderate positivamente.
Zona "C3"
A modifica di quanto espresso nel parere dell'ufficio si evidenzia che la zona "C3" risulta visualizzata nella tav. 11 in scala 1:10.000. Come riscontrato in sede di sopralluogo la previsione tende a potenziare iniziative ed attività turistiche e di ristoro, pertanto viene condivisa.
Viabilità
Per quanto riguarda il sistema della viabilità l'elemento più importante è costituito dalla previsione della circonvallazione che disimpegna il traffico territoriale rispetto a quello urbano. La suddetta previsione viaria si configura inoltre come segno urbanistico significativo in quanto definisce e ricompone il margine urbano. Per tale ragione sono state condivise sia dalla proposta dell'ufficio prima, sia in questa sede, sottozone "C" finalizzate a disciplinare ambiti urbani compresi entro il perimetro della circonvallazione. Si condivide pertanto la previsione della circonvallazione, con la raccomandazione che in fase di attuazione dell'intera opera venga data priorità alla realizzazione del tratto viario posto a sud dell'abitato al fine di disimpegnare il centro urbano, in particolare il corso Garibaldi, dal traffico veicolare pesante di attraversamento.
Considerato che, ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'aspetto idrogeologico, di cui al decreto A.R.T.A. del 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle prescrizioni delle previsioni di piano, prima delle progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative al presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Art. 13 - Zona centro storico
Delimitazione della zona omogenea "A" secondo le indicazioni riportate nella planimetria della scheda CSU, che si allega in copia.
Art. 14 - Prescrizioni particolari nel centro storico
Nelle more dell'approvazione del piano particolareggiato, gli interventi edilizi previsti nel centro storico dovranno essere preventivamente approvati dalla Soprintendenza per i beni culturali.
Art. 21 - Attività di agriturismo e di turismo rurale
Nel presente articolo si dovrà inserire il seguente elenco dei manufatti i cui interventi dovranno essere subordinati al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali:
-  abbeveratoi (n. 2):
-  Casa Ramau;
-  Fattoria Cascio;
-  Cimitero;
-  Masseria Traversa;
-  Mulino ad acqua Orofina.
Osservazioni e/o opposizioni
L'osservazione n. 9 non menzionata nel parere dell'ufficio viene respinta in conformità con quanto dedotto nella delibera consiliare n. 43/2000.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ventimiglia di Sicilia adottati con la delibera consiliare n. 16 del 25 febbraio 2000, integrata con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 dicembre 2000, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 7 del 9 gennaio 2002, salvo quanto considerato nel presente voto.
Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. dell'11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Ventimiglia di Sicilia in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in esame riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo di intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali, sulla scorta di quanto evidenziato nel parere dell'ufficio relativamente a tale aspetto.";
Vista la nota prot. n. 55512 del 16 settembre 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, nel trasmettere il - condiviso - voto n. 622 del 9 maggio 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha chiesto al comune di Ventimiglia di Sicilia di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che il comune di Ventimiglia di Sicilia, nei termini indicati dal comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, non ha fatto pervenire alcun atto riferito all'espletamento di tale adempimento;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 6161 del 29 gennaio 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto n. 622 del 9 maggio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica integrativo della proposta n. 7 del 9 gennaio 2002 resa dal servizio 3/D.R.U.;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1518 del 4 marzo 2003, pervenuta in data 10 marzo 2003 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 20066 del 25 marzo 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99;
"...Omissis...
Relativamente alle zone omogenee: A, B, C1, C2 e D ed F:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di poter condividere il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 622 del 9 maggio 2002 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1518 del 4 marzo 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 622 del 9 maggio 2002, nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa citate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ventimiglia di Sicilia, adottati con la delibera consiliare n. 16 del 25 febbraio 2000, integrata con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 dicembre 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 622 del 9 maggio 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere del servizio 3/D.R.U. n. 7 del 9 gennaio 2002;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 622 del 9 maggio 2002;
3)  delibera del consiglio comunale n. 16 del 25 febbraio 2000;
4)  delibera del consiglio comunale n. 43 del 21 settembre 2000;
5)  delibera del consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2000;
6)  nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1518 del 4 marzo 2003;
Elaborati di piano
7)  tav.  1 -  relazione; 
8)  tav.  4 -  schema regionale di inquadramento territoriale e amministrativo, scala 1:500.000; 
9)  tav.  5 -  dati ISTAT: abitativi, attività economica e condizioni professionali - popolazione; 
10)  tav.  6 -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
11)  tav.  7 -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
12)  tav.  8 -  caratteristiche e destinazione degli edifici ed attività commerciali, scala 1:1.000; 
13)  tav.  9 -  consistenza edilizia, scala 1:1.000; 
14)  tav.  10 -  stato di conservazione edilizia, scala 1:1.000; 
15)  tav.  11 -  zone territoriali omogenee, scala 1:10.000; 
16)  tav.  12 -  destinazione d'uso del centro abitato, scala 1:2.000; 
17)  tav.  13 -  destinazione d'uso del centro abitato - pericolosità sismica e geologica, scala 1:2.000; 
18)  tav.  14 -  norme tecniche d'attuazione; 
19)  tav.  15 -  regolamento edilizio; 

Prescrizioni esecutive
20)  tav.  A -  relazione; 
21)  tav.  B -  planimetria previsioni di piano regolatore generale relative alle zone oggetto di piano particolareggiato, scala 1:2.000; 
22)  tav.  C -  planimetria catastale zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000; 
23)  tav.  C1 -  planimetria catastale P.I.P., scala 1:1.000; 
24)  tav.  D -  schema planivolumetrico ed altimetrie di progetto zona territoriale omogenea C1 - piano particolareggiato, scala 1:1.000; 
25)  tav.  D1 -  schema planivolumetrico ed altimetrie di progetto P.I.P., scala 1:1.000; 
26)  tav.  E -  impianti tecnici zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000; 
27)  tav.  E1 -  impianti tecnici P.I.P., scala 1:1.000; 
28)  tav.  F -  profili regolatori e sezioni stradali, scala 1:200; 
29)  tav.  F1 -  profili regolatori e sezioni stradali, scala 1:200; 
30)  tav.  F2 -  profili regolatori e sezioni stradali, scala 1:200; 
31)  tav.  F3 -  profili regolatori e sezioni stradali P.I.P., scala 1:200; 
32)  tav.  G -  piano particellare di esproprio zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000; 
33)  tav.  G1 -  piano particellare di esproprio P.I.P., scala 1:1.000; 
34)  tav.  H -  planimetrie, altimetrie di progetto e dati tecnici piano particolareggiato, zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000; 
35)  tav.  H1 -  planimetrie, altimetrie di progetto e dati tecnici P.I.P., scala 1:1.000; 
36)  tav.  I -  relazione di stima ed elenco ditte da espropriare; 
37)  tav.  L -  previsioni di spesa per le destinazioni urbanistiche; 
38)  tav.  M. -  norme tecniche di attuazione; 

Studio geologico
39)  relazione;
40)  relazione esplicativa - classificazione carta pericolosità geologica;
41)  carta geomorfologica - territorio comunale, centro urbano;
42)  carta idrogeologica - territorio comunale;
43)  carta pericolosità geologica - territorio comunale, centro urbano;
44)  carta litotecnica - centro urbano;
45)  carta pericolosità sismica - centro urbano;
46)  indagini geofisiche;
47)  prove di laboratorio;
Studio agricolo forestale
48)  relazione di commento allo studio agricolo-forestale;
49)  relazione sullo studio agricolo-forestale (legge regionale n. 15/91);
50)  carta pedologica e delle infrastrutture;
51)  carta dei boschi, retic. idrografico e vincoli;
52)  carta dell'uso del suolo e della vegetazione;
53)  carta delle unità di paesaggio;
54)  carta dell'uso del suolo e della vegetazione dell'area di espansione;
55)  carta morfologica dell'area di espansione;
56)  carta aree possibile espansione;
Elaborati di piano redatti a seguito della deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2000
57)  tav. A bis delle prescrizioni esecutive - relazione;
58)  tav. 14 bis, art. 15 bis - integrazioni alle norme tecniche d'attuazione;
59)  tav. 12 bis del piano regolatore generale - destinazione d'uso del centro abitato, scala 1:2.000;
60)  tav. C bis delle prescrizioni esecutive - planimetria catastale zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000;
61)  tav. E bis delle prescrizioni esecutive - impianti tecnici zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000;
62)  tav. G bis delle prescrizioni esecutive - piano particellare d'esproprio zona territoriale omogenea "C1", scala 1:1.000.

Art. 4

Il comune di Ventimiglia di Sicilia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere effettuate le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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