REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MAGGIO 2003 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Torrenova.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 3171 del 26 marzo 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 18247 del 27 marzo 2002, con il quale il sindaco del comune di Torrenova ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 27 del 20 luglio 2001, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Torrenova;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 27 del 20 luglio 2001;
Vista la certificazione, datata 18 marzo 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano;
Visto l'elenco delle 124 ditte che hanno presentato entro i termini di legge osservazioni e/o opposizioni avverso lo strumento urbanistico adottato, nonché l'elenco delle 6 osservazioni/opposizioni presentate fuori termine;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dal progettista;
Viste le note prott. n. 41215/41773 del 19 gennaio 1994, n. 39629 del 22 dicembre 1997, n. 22028 del 19 novembre 1998 e n. 18235 del 13 luglio 2000, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 482 dell'8 luglio 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 23 del 2 luglio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 45 del 27 novembre 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che:
5.1. Procedure
Si è premesso al superiore punto 2 che in atto il comune di Torrenova è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 168 del 10 giugno 1980, lo stesso del comune di S. Marco d'Alunzio essendo stato frazione di quest'ultimo fino al 1984, anno in cui si è reso autonomo.
Avendo riguardo ai profili procedurali, si rileva:
-  con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 393 del 13 novembre 1996, l'A.R.T.A. ha restituito al comune di Torrenova il piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 113/93 e n.8/94, per provvedere alla rielaborazione totale;
-  con delibera commissariale n. 27 del 20 luglio 2001, viene adottato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio, N.A.;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91 integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n.13/99;
-  sul progetto di piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
- avverso al piano sono state presentate n. 124 osservazioni-opposizioni più ulteriori n. 6 osservazioni-opposizioni al piano regolatore generale pervenute fuori termine;
-  sono inoltre pervenute direttamente all'A.R.T.A. n. 4 osservazioni e n. 2 note di richieste di accoglimento di osservazioni in ordine alla costruzione e gestione dell'aeroporto delle Eolie;
-  alle osservazioni-opposizioni presentate alla deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2001 risultano allegate le controdeduzioni da parte del progettista;
-  le osservazioni-opposizioni presentate alla deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2001 sono state trasmesse a questo Assessorato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81;
5.2. Studio geologico
Con decreto del 4 luglio 2000, l'A.R.T.A. ha adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con il quale sono individuate le aree del territorio a rischio elevato e molto elevato.
In dette aree sono adottate le misure di transizione di salvaguardia di cui all'art. 1bis del decreto legislativo n.180/98, convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Nella fattispecie il comune di Torrenova non risulta inserito fra i comuni vincolati dalle limitazioni discendenti dal sopra citato decreto.
Tuttavia alcune previsioni di piano insistono sulle sponde dei torrenti Rosmarino, Favara e Platanà per le quali si ritiene che le stesse debbano essere disattese in relazione ai rischi di natura idrogeologica che comportano possibili fenomeni di esondazione, peraltro già presenti nel territorio con manifeste zone di pantano.
Per tali ragioni sono da disattendere:
-  la stazione di collegamento teleferico alle foci del torrente Rosmarino;
-  le zone Cts per insediamenti a carattere turistico stagionale alle foci del torrente Rosmarino, del torrente Favara e del torrente Platanà così come perimetrate in colore rosso sulla tavola di piano 4.15 in scala 1:5.000;
-  la zona C2 in sponda destra del torrente Favara e la zona C2 in sponda sinistra del torrente Platanà;
-  la zona Cv verde privato ricadente sulla sponda destra del torrente Favara, comprese le previsioni della zone a Parco di cui meglio si dirà sulle considerazioni in ordine alle previsioni delle attrezzature di piano.
5.3.  Studio agricolo-forestale
Lo studio agricolo-forestale, redatto dal dott. Piero Carmine Franchina, ai sensi della legge regionale n. 15/91, è adeguato alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99.
5.4.  Dimensionamento del progetto di piano
Il progettista, come precedentemente accennato, ripropone dunque la relazione tecnica già esaminata dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel 1996.
In ordine a quanto sulla stessa contenuto circa lo sviluppo demografico e consistenza edilizia, il Consiglio regionale dell'urbanistica si era espresso negativamente sia perché tutto lo studio fa riferimento ad una serie di tabelle non allegate alla relazione, tabelle ancora una volta non riscontrabili come allegati di piano, sia perché, sulla scorta dei dati analizzati dai progettisti tra il 1981 e 1991 appare sovradimensionata la previsione totale di quasi 7.000 abitanti nel ventennio 1993/2013.
In ordine al sovradimensionamento del piano, il progettista nella relazione aggiuntiva indica che l'indice volumetrico procapite utilizzato è pari a 125 mc./ab., sensibilmente inferiore al dato provinciale (140) ed al dato comunale (160) (Censimento ISTAT 91), riproponendo pertanto lo stesso quadro di previsione demografica e di consistenza edilizia.
Le analisi del progettista evidenziano lo sviluppo demografico positivo, fenomeno compresente nei comuni costieri limitrofi a conferma di una tendenza non episodica ma di lungo periodo.
Inoltre è da considerare che le potenzialità del settore produttivo e dei servizi, con particolare riferimento alle notevoli suscettività economiche nel settore turistico, fanno del comune di Torrenova, nonché di tutti i comuni costieri limitrofi, una delle realtà locali più dinamiche della provincia messinese, capace di attrarre popolazione con positive ricadute nelle dinamiche demografiche.
Tenuto conto comunque dei dati rilevati in possesso dell'A.R.T.A., riportati nella tabella seguente, si rileva comunque che la previsione progettuale di 5.632 abitanti nel 2013 (il ventennio ipotizzato dal progettista è rimasto 1993/2013), corrisponderebbe ad un incremento quasi del 65% nel ventennio di dimensionamento del piano, previsione sicuramente sovrabbondante.

  Anno | Abitanti | Var. % 
1981      2.447 Non ufficiale 
1991      3.414 + 39,52 
1996      3.680 + 7,79 
2002 (aprile)      3.705 + 0,68 
  Prev. 1993/2013     5.632 + 64,97 

Il progettista, per quanto sopra detto, riconferma anche i fabbisogni residenziali già sottoposti all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica nel 1996 e dallo stesso non ritenuti condivisibili.
Ne consegue che le previsioni relative al fabbisogno di alloggi risultano in effetti anch'esse sovrabbondanti, e conseguentemente a quanto sopra, al fine di evitare usi immotivati del territorio, dovranno essere ridimensionate le previsioni relative alle zone di espansione.
5.5.  Viabilità
Dalla relazione tecnica progettuale si evince che obiettivo del piano è quello di razionalizzare e connettere i vari nuclei esistenti all'interno del quadrilatero costituito dalla S.S. 113, i torrenti Favara e Platanà e la ferrovia, nonché di razionalizzare la viabilità intercomunale e lungomare. In particolare nel merito degli interventi proposti, si considera:
1) Strada a scorrimento veloce per S. Marco d'Alunzio: tale arteria viene parzialmente indicata sugli elaborati di piano. Non essendo definito il tracciato nella sua interezza, non può essere analizzata e pertanto valutata, in conseguenza è da intendersi stralciata e le relative aree destinate a verde agricolo.
2) Realizzazione di strada litoranea: si ritiene di condividere tale intervento limitatamente al tracciato che va dal torrente Rosmarino al torrente Favara in quanto funzionale alle previsioni di piano che si ritengono condivisibili. Il rimanente tracciato, parzialmente ricadente entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, è disatteso in quanto non giustificato da ragioni di traffico e a servizio di aree che parzialmente non si ritengono di potere condividere.
3)  Realizzazione di strada a valle che da Zappulla si dirige verso ovest parallelamente alla S.S. 113 fino ad innestarsi nella viabilità del quadrilatero urbano: si ritiene una valida soluzione atta a smaltire il traffico locale e pertanto si condivide l'intervento.
4)  Razionalizzare la viabilità all'interno del citato quadrilatero urbano attraverso il disegno del piano particolareggiato dell'edilizia pubblica e privata: si ritiene di condividere tali interventi mirati a favorire una migliore circolazione all'interno dell'agglomerato urbano.
Non essendo stato argomentato altro nella relazione tecnica aggiuntiva in ordine agli interventi progettuali di viabilità, sono altresì da cassare per ragioni di tutela della sponda destra del torrente Favara la programmata viabilità che si sviluppa dalla S.S. 113 parallela al torrente medesimo e per ragioni non giustificate da traffico la strada a monte della S.S. 113 compresa tra il torrente Platanà ed il torrente Favara.
Inoltre non si ritiene di condividere l'arteria viaria ad ovest della prevista zona D2 e la relativa rampa sopraelevata in prossimità della zona industriale in contrada Zappulla, posta a pochi metri dall'attraversamento della ferrovia Palermo-Messina essendo peraltro stata stralciata la previsione di zona D2.
Così come si ritiene che la viabilità posta a nord della ferrovia ed al confine con la stessa e con l'area D possa essere mantenuta dell'attuale sezione non essendo possibile aumentare la sezione della stessa a causa della vicinanza del tracciato ferroviario ed essendo tra l'altro prevista a pochi metri la parallela strada costiera.
Relativamente ai parcheggi, gli stessi vengono quantificati in quanto a fabbisogno in sede di previsioni di attrezzature e vengono localizzati in sede di elaborati progettuali.
Tali interventi si ritengono condivisibili ad eccezione di quelli stralciati ed indicati con colore rosso.
In particolare non si condivide l'area a parcheggio sito in contrada Zappulla in area limitrofa alla zona B in quanto ricadente in area occupata da colture irrigue (art. 2 legge regionale n. 71/78).
Inoltre risulta che il territorio comunale è attraversato da trazzera demaniale (via Consolare Pompea ex regia trazzera), la cui sezione per legge ammonta a metri 37,68 di suolo demaniale non individuata negli elaborati di piano.
Il comune resta onerato in sede di controdeduzioni di visualizzare detto tracciato demaniale, verificandone ovviamente la compatibilità con le previsioni urbanistiche di piano.
Zonizzazione e destinazione d'uso
Preliminarmente si osserva che tutto il territorio comunale va suddiviso in zone omogenee, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comprese le aree sottoposte a vincoli di rispetto e/o arretramento, le quali parimenti devono avere una destinazione urbanistica. Così è per le fasce di rispetto stradali, ferroviarie, degli impianti di depurazione, dei 150 metri dalla battigia del mare, fermo restando l'obbligo della loro inedificabilità pur potendosi utilizzare il cosiddetto diritto di superficie. Pertanto il comune resta onerato di tale adempimento. In sede di controdeduzione il comune potrà presentare la soluzione integrativa di detto adempimento.
Ciò premesso in riferimento al dimensionamento, per le singole zone omogenee individuate nel progetto del piano regolatore generale si considera:
5.6.1. Zona A
Nella relazione tecnica aggiuntiva il progettista, nell'argomentare sulla mancanza nel comune di Torrenova di nuclei insediativi di carattere storico artistico consolidato, al fine di recepire quanto dal Consiglio regionale dell'urbanistica indicato circa la necessità di provvedere ad una nuova enucleazione della zona A, come richiesto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78, introduce una nuova zona "A1" denominata "Nucleo originario di Marina di Torrenova" (già zona B0a) oggetto di intervento unitario e mirata alla ristrutturazione ed al recupero.
In tale zona sono consentiti interventi previa redazione di piano particolareggiato di ristrutturazione urbanistica di iniziativa comunale.
Quale zona A viene invece contrassegnata una serie di singoli manufatti aventi caratteristiche ambientali da salvaguardare, elencate oltre che in relazione anche all'art. 29 delle norme di attuazione, costituenti singoli manufatti e complessi di interesse storico artistico e per i quali è consentita l'ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia previa acquisizione di nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Nelle more della formazione del piano particolareggiato, gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie senza alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati. Dovranno comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Si considera infine che, ai fini della rivitalizzazione del centro storico, l'ente locale può anche procedere, oltre che a mezzo di piano particolareggiato, anche a mezzo della variante generale avente come campo di applicazione la zona A, i cui contenuti sono illustrati dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000 prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
5.6.2. Zone B
Nella relazione tecnica aggiuntiva viene evidenziato come le zone B siano state enucleate tenendo conto della citata normativa di riferimento e pertanto vengono riproposte sostanzialmente come nel progetto originario, suddivise in sottozone B0, B1 e B2 a secondo dell'indice di fabbricabilità fondiaria massimo consentito, pari rispettivamente a 5,00 mc./mq., 3,00 mc./mq. e 0,00 mc./mq. quest'ultimo riferito ad aree sature.
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica aveva rilevato come alcune zone B non sembrano possedere i requisiti urbanistici prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e come, inoltre, le delimitazioni delle stesse zone B presentano spesso soluzioni di continuità con presenza di apprezzabili aree libere.
Si rileva che dal 1996 alcune aree precedentemente libere risultano ora edificate e quindi sostanzialmente si ritiene che le zone B, sono enucleate secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
5.6.3. Zone C
Come precedentemente accennato, il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel parere 393/96, prescrive di disattendere tutte le destinazioni ad usi extragricoli dei suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ad impianti a supporto dell'attività agricola, nonché di disattendere le zone Cat, le zone Cv adiacenti il torrente Platanà, le zone C2 a monte della SS. 113, la zona C2 a monte della ferrovia ed adiacente il torrente Favara e tutte le zone C3 e C4.
Nella relazione tecnica aggiuntiva il progettista ottempera a quanto prescritto dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica limitatamente all'eliminazione delle zone Cv adiacenti il torrente Platanà, nonché all'eliminazione delle zone Cat.
Per il resto ripropone le stesse zone C di cui al progetto presentato nel 1996.
Nel particolare, il Consiglio è del parere che:
-  in ordine alle zone C1 si ritiene di condividere quanto previsto nel progetto di piano in quanto costituiscono l'espansione prossima del centro e risultano interessate da prescrizioni esecutive;
-  in ordine alle zone C2, fatte salve le prescrizioni dettate in ordine alle aree sulle sponde dei torrenti, si ritiene potersi condividere l'unica area residua a monte della ferrovia in quanto le aree da esse occupate vanno a completare il disegno del tessuto urbano già tracciato dalle zone B; si sottolinea che in tale zona gli interventi attuativi dovranno essere estesi alla superficie minima di 10.000 mq. in conformità all'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, stante che nella legenda delle tavole di piano viene indicato un lotto minimo esteso a 5.000 mq.;
-  in ordine alle zone C3 e C4 si ritiene di condividere le scelte progettuali relativamente alle sole zone C3 in quanto si ritiene che da sole possano soddisfare il fabbisogno relativo agli insediamenti commerciali mentre si ritiene di non condividere le zone C4;
-  relativamente alla zona Ct già il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica aveva rilevato nel 1996 come la zona costiera, arricchita da un microsistema lagunare, è oggetto di prescrizioni esecutive che se attuate stravolgerebbero l'assetto e l'equilibrio dei sistemi ecologici e naturalistici. Tuttavia non si esclude a priori la vocazione turistica dell'area e pertanto si ritiene che la zona Ct, così come localizzata, possa in linea di massima assentirsi. Si ritiene pertanto di dovere prescrivere che l'attuazione dovrà avvenire mediante un intervento unitario, adottando però parametri edilizi (indice territoriale massimo 0,30 mc./mq.) finalizzati ad un appropriato ridimensionamento in termini di capacità insediativa. Gli interventi edilizi non dovranno interessare, così come prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il microsistema lagunare presente nell'area che dovrà in ogni caso essere tutelato ai fini della conservazione della naturalità del luogo. In conseguenza di quanto sopra le prescrizioni esecutive relative alla zona Ct sono disattese;
-  in ordine alle zone Cts e Cv, nel progetto originario considerate sovradimensionate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, si ritiene di condividere soltanto la zona Cts e Cv così come campita in colore giallo sulla tav. 4.15 in scala 1:5.000, in quanto parzialmente interessate già da opere di urbanizzazioni avviate e da costruzioni realizzate; le rimanenti previsioni, alcune già oggetto di considerazioni nel sopracitato capitolo dedicato alla geologia, sono da disattendere sia per motivi dimensionali che per rischi di natura idrogeologica.
5.6.4.  Zona D
Relativamente alle zone destinate ad attività produttive industriali o artigianali, il progettista individua zone D1 (esistenti e di completamento), zone D2 (di ampliamento mq. 166.228, mc. 415.570) e zone D3 soggette a prescrizioni esecutive.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva già rilevato nel 1996 come le previsioni di zone produttive artigianali ed industriali fossero prive di analisi degli specifici fabbisogni basate su documentate esigenze degli operatori economici locali nonché la presenza all'interno delle zone D1 di aree libere da costruzioni oltre il 50% della superficie.
Nella relazione progettuale integrativa, il progettista riconferma tutte le aree, considerato il ruolo produttivo esercitato dal comune di Torrenova, mentre nulla viene argomentato in relazione tecnica né sulle norme di attuazione, circa le zone D3 presenti negli elaborati progettuali soggette peraltro a prescrizioni esecutive.
Ciò premesso si ritiene di condividere in toto le zone D1, le zone D3 oggetto di prescrizioni esecutive, mentre si ritiene di non condividere le zone D2 per motivi di sovradimensionamento.
Come superiormente evidenziato, al progetto di piano è allegato il piano commerciale, redatto dallo stesso progettista del piano regolatore generale.
Dalla relazione tecnica si evince come il progettista abbia provveduto all'individuazione degli esercizi esistenti catalogandoli secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e, in ottemperanza al comma 2 dello stesso articolo, dividendo gli esercizi in termini di classe dimensionale.
Inoltre, come previsto dall'art. 12, comma 2, alle lett. d) ed e), il progettista ha provveduto ad individuare i fronti urbani lungo i quali insediare gli esercizi di vicinato in particolare nelle zone A, B e C.
In ordine alle aree destinate ad ospitare le medie e grandi strutture di vendita sono state individuate le aree C3 e C4.
In ordine a quanto previsto nella delibera consiliare n. 35/2001 relativa alla programmazione delle rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99, si ritiene di condividere quanto in essa contenuto relativamente alle zone C3 e di non condividere quanto previsto per la zona C4, stralciata nel presente parere.
Zona E
Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole stante che le stesse sono state suddivise in zone E1 e E2 nelle quali, per le prime, è ammessa la costruzione di abitazioni da adibirsi esclusivamente alla residenza per la diretta conduzione del fondo agricolo ed alla produzione agricola nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc./mq. per le abitazioni e per le seconde si intendono quelle aree, di cui all'art.2 della legge regionale n. 71/78, con colture specializzate irrigue ed intensive, aventi le stesse norme di attuazione previste per le zone E1.
5.6.6. Zone F: Attrezzature
Nella relazione tecnica aggiuntiva vengono riproposte le stesse attrezzature di cui al piano originario, tenuto conto che il Consiglio regionale dell'urbanistica non si era pronunciato in merito a dette zone rimandando ad una riverifica delle stesse in relazione alle osservazioni inerenti la zonizzazione.
Vengono individuate in particolare le zone F1 (parchi pubblici urbani e territoriali) ed F2 (attrezzature di interesse generale), queste ultime suddivise in F2a (istruzione e scuole superiori) e F2b (stazione per collegamento teleferico).
Si ritiene di condividere in generale le scelte progettuali correlate alle attrezzature F2a ed F2b del piano, mentre in ordine alle zone F1 (parchi pubblici urbani e territoriali), che non concorrono ai fini della verifica degli spazi pubblici minimi prescritti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, distribuite in maniera disomogenea su tutto il territorio, con estensione variabili da mq. 500 fino a 3 ettari circa, per esse si rileva:
-  alcune si pongono in continuità con le fasce di rispetto stradale e costituiscono di fatto fasce di protezione, e così devono intendersi;
-  altre localizzate ai margini della fascia di rispetto cimiteriale, a monte del torrente Favara, ed una modesta area interclusa tra zona B e C in prossimità del centro di Torrenova, non risultano giustificate in relazione alla localizzazione o dettate da esigenze particolari correlate alla naturalità dei luoghi, non consentono anche in relazione alla complessa e articolata perimetrazione potersi prevedere un organico e funzionale parco urbano.
Pertanto si ritiene di disattendere tali previsioni, fatte salve quelle previsioni che si pongono in continuità con le fasce di rispetto stradale, e destinare le relative aree a zona E di verde agricolo.
5.6.7.  Zone SP
Zone destinate a spazi pubblici o attività collettive suddivise in Sp1 (esistenti) ed Sp2 (di progetto) per un totale di mq. 138.634 (vedi tabella al punto 4.4.7). Con riferimento al decreto interministeriale 2 aprile 1968 vengono suddivise in:
- aree per istruzione;
-  aree di interesse comune (religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative...);
-  aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e per lo sport;
-  aree per parcheggi.
Tali zone vengono in toto condivise fatte salve le osservazioni dei sopra considerata.
5.7. Prescrizioni esecutive
1)  Piano particolareggiato edilizia residenziale pubblica e privata (Zona C1):
L'area interessata è compresa tra la via Tasca e la via Mazzini, ed è attraversata dalla via Russo e da nuova viabilità di piano regolatore generale.
La superficie territoriale è pari a 119.382 mq. per una volumetria di mc. 111.333 con un indice di fabbricabilità pari ad 1 mc./mq.
La tipologia edilizia prevede delle stecche a schiera, unifamiliari, formate da alloggi definiti di "tipo A" (mq. 110 netti), su due livelli, più livello seminterrato contenente parcheggio e cantine.
Inoltre, all'interno dell'area, in corrispondenza della piazza, sono presenti due semicerchi costituiti da alloggi che si sviluppano per due piani su un basamento di attrezzature compatibili alla funzione residenziale, con superficie di mq. 95 e denominati "tipo B".
In totale sono previste 214 unità abitative di tipo A e n. 16 di tipo B con un insediamento previsto di 896 abitanti.
Sono state reperite aree nel rispetto di 18 mq./ab. ed in particolare:
-  mq.  4.032 per attrezzature scolastiche;
-  mq.  2.240 per parcheggi pubblici;
-  mq.  8.064 per verde attrezzato;
-  mq.  1.792 per attrezzature collettive;
mq. 16.128 totale.
Relativamente alle aree a parcheggio dei residenti (fabbisogno mq. 13.440) sono stati previsti mq. 5.136 di parcheggi interrati e mq. 8.582 di parcheggi all'aperto.
Inoltre, in totale sono stati previsti mq. 22.730 di servizi, oltre ai parcheggi già citati.
Per quanto sopra esposto si ritiene di potere condividere le scelte progettuali.
2. Piano particolareggiato per il turismo con ricettività alberghiera (zona Ct). In ordine a tali previsioni non si può fare a meno di rilevare, tenuto anche conto di quanto già detto circa la destinazione della zona Ct, che le stesse non tengono conto di quanto osservato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 393/96.
L'ipotesi progettuale prevede ricettività alberghiera ed extralberghiera, unitamente alla previsione di un porto turistico che si articola sul sito attualmente occupato dal "microsistema lagunare" di cui si è precedentemente accennato.
La previsione progettuale del porto dovrà, peraltro essere assoggettata ad un iter di approvazione diverso.
Inoltre molte delle previsioni progettuali ricadono all'interno della fascia di rispetto dal mare di cui alla legge regionale n. 78/76.
Pertanto si rende necessario stralciare tali prescrizioni previste per la zona Ct affinché le stesse vengano rielaborate tenendo conto delle citate emergenze naturalistiche nonché di quanto già detto circa il dimensionamento della zona Ct.
3)  Piano particolareggiato insediamenti produttivi (Zona D3).
Il piano sorge nella contrada Pietra di Roma ove sono già presenti manufatti artigianali e industriali.
L'area interessata, di forma pressoché quadrangolare, è compresa tra la SS. 113 e gli insediamenti industriali esistenti, con una superficie di mq. 46.171.
Il rapporto di copertura è pari ad 1/3, con altezza massima di ml. 7,50 per una cubatura massima di mc. 115.427.
Sono stati individuati 20 lotti con una dimensione che va da 1.470 mq. ai 1.640 mq., con una superficie coperta pari a 450 mq.
La superficie totale dei lotti è pari a mq. 30.868 e volumetria pari a mc. 67.500.
Per quanto sopra esposto si ritiene di potere condividere le scelte progettuali.
6.  NORME DI ATTUAZIONE
Il testo delle norme tecniche di attuazione, dovrà essere modificato in conseguenza delle considerazioni espresse nella presente proposta di parere ed inoltre per alcuni articoli si prescrive in particolare:
Art. 29 - Tra le attività di interventi consentiti, occorre escludere la ristrutturazione edilizia;
Art. 30 - Occorre inserire in premessa all'articolo che:
"Gli interventi nella zona A di piano si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, e nel rispetto dei contenuti dell'art. 55 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Art. 35 - Occorre integrare l'articolo introducendo i parametri edilizi, densità fondiaria e/o territoriale, altezza, numero piani fuori terra;
Art. 36 - Va interamente riformulato come segue:
Si tratta della parte del territorio comunale, destinata alla realizzazione di attrezzature e impianti ricettivi alberghieri con strutture e attrezzature da attuarsi con intervento unitario.
Destinazioni di zona:
-  villaggio vacanze con indice territoriale max. 0,30 mc/mq, altezza max. 7,00 ml., numero max. piani fuori terra 2.
7. REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia nonché le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate alle leggi regionali n. 25/97 e 21/98 ed a quanto disposto dalle leggi regionali 17/94 e n. 21/98.
Si rende necessario inoltre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia a riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Prescrizioni a regime di carattere geologico
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle zone temporanee di occupazione "F", prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto "H" del decreto ministeriale 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali e/o nella progettazione degli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al pia no regolatore generale, ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii.
Il progetto, inoltre, dovrà essere corredato da idoneo studio geotecnico come previsto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 comprendente, nelle aree in pendio, le prescritte verifiche di stabilità di versante effettuate considerando i carichi di progetto sia in condizioni statiche che dinamiche ove ed in quanto richiesti dalle norme.
Lo studio geologico e lo studio geotecnico dovranno far parte degli elaborati di piano da approvarsi da parte del competente ufficio del Genio civile ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 64/74.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Messina.
In tal senso, dovranno, in particolare essere individuate nella cartografia di piano le aree di vincolo di cui all'art. 21 della legge n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, prima della redazione di qualsiasi futuro strumento attuativo dovrà rieseguirsi a scala opportuna (almeno a scala 1:2.000) la verifica delle condizioni di dissesto attuale e potenziale tenendo conto delle reali condizioni di rischio legate all'attuarsi di fenomeni in grado di ostruire anche solo in parte i corsi dei torrenti e le possibili esondazioni.
8.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, le stesse vengono, con la presente proposta di parere, decise come appresso:
Osservazione n. 1 - ditta Portale Basilio: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto la richiesta modifica alle aree omogenee da zona C a zona B non può essere accolta stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 2 - ditta Romano Agostino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 3 - ditta Meli Giuseppe e altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto la richiesta modifica alle aree omogenee da zona C a zona B non può essere accolta stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 4 - ditta Ferrante Maria Rita ed Anna: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di modifiche alle previsioni progettuali non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 5 - ditta Collura Enrico: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in ordine alla richiesta di eliminazione di viabilità mentre si ritiene accoglibile, sempre in conformità con le deduzioni del progettista, in ordine alla mancata rappresentazione del controviale di via Nicolosi che pertanto andrà corretta in sede di controdeduzioni.
Osservazione n. 6 - ditta Maenza Antonino e Luca Antonino, non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 7 - ditta Vergara Francesco, l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 8 - ditta Vergara Francesco ed altri, l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. In relazione ai contenuti dell'osservazione la medesima si ritiene meritevole di accoglimento.
Osservazione n. 9 - ditta Rando Domenico: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 10 - ditta Ioppolo Calogero ed altri: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento limitatamente al fabbricato ed alla relativa area di pertinenza, autorizzato con C.E. n. 58/99 fatta salva la previsione viaria adiacente.
Osservazione n. 11 - ditta Musarra Tubi Antonino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di modifiche alle previsioni progettuali non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 12 - ditta Mondi Maria ed Eugenia: l'osservazione, in conformità con quanto dedotto dal progettista, sarà sottoposta in sede di controdeduzioni all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 13 - ditta Mondi Eugenia e Maria: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 14 - ditta Savatteri Giuseppe ed altri: l'osservazione, in conformità con quanto dedotto dal progettista, sarà sottoposta in sede di controdeduzioni all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 15 - ditta Sinagra Giuseppa ed altri: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 16 - ditta Gentile Maria Eustachia: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto dedotto dal progettista. L'area verrà pertanto destinata a zona B2.
Osservazione n. 17 - ditta Ceraolo Pietro: l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. In relazione ai contenuti dell'osservazione la medesima si ritiene meritevole di accoglimento.
Osservazione n. 18 - ditta Ceraolo Pietro: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto risulta superata.
Osservazione n. 19 - ditta Burgio Luciano e Forno Nunzia: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di modifiche alle previsioni progettuali non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 20 - ditta Stella Basilio: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto dedotto dal progettista, l'area verrà pertanto destinata a zona B2.
Osservazione n. 21 - ditta Busacca Sara: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 22 - ditta Chillemi Francesco e Giuseppe: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di modifiche alle previsioni progettuali non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 23 - ditta Ingrillì Rosa: l'osservazione si ritiene superata in quanto la stragrande maggioranza del lotto interessato investe il programmato parco urbano che è stato disatteso.
Osservazione n. 24 - ditta Barbuzza Teresa ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista per la parte relativa alla zonizzazione mentre risulta superata in ordine a quanto richiesto circa la viabilità.
Osservazione n. 25 - ditta Sapienza Calogero: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 26 - ditta Maneri Margherita: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 27 - ditta Maneri Teresa: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano, la stessa inoltre risulta superata per le parti che interessano la zona di parco urbano che è stato disatteso.
Osservazione n. 28 - ditta Caruso Calogera: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in ordine a quanto osservato in merito alla viabilità. Relativamente alla zonizzazione, la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 29 - ditta Siragusa Giuseppe: l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. Non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto trattasi di richieste che non si inquadrano con una valutazione complessiva dell'uso del suolo e con gli indirizzi del piano.
Osservazione n. 30 - ditta Cupane Antonio: l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. Relativamente a quanto in essa contenuto, la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 31 - ditta Cafarelli Carmelo: l'osservazione viene accolta limitatamente al mantenimento del fabbricato esistente in quanto non pregiudica l'assetto del piano particolareggiato.
Osservazione n. 32 - ditta Oriti Antonino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 33 - ditta Buccinì Salvatore: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto dedotto dal progettista. L'area verrà pertanto destinata a zona B2.
Osservazione n. 34 - ditta Minciullo Grazia: in conformità con quanto dedotto dal progettista, si ritiene di accogliere l'osservazione nel caso in cui l'ufficio tecnico comunale verifichi la regolarità della concessione edilizia denunciata nell'osservazione stessa.
Osservazione n. 35 - ditta Scolaro Salvatore + altri: si ritiene meritevole di accoglimento in conformità con le deduzioni del progettista.
Osservazione n. 36 - ditta Martelli Paolo: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 37 - ditta Monzù Agostino + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 38 - ditta Re Giovanna + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 39 - ditta Sanfilippo Vincenza: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 40 - ditta Parisi Vincenzo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 41 - ditta Fazio Vincenzo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 42 - ditta Cipriano Carmelo: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 43 - ditta Monzù Agostino + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 44 - ditta Pidalà Grazia: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 45 - ditta Montalto Mario + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 46 - ditta Bacilleri Benedetto + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968;
Osservazione n. 47 - ditta Ferrante Giuseppe: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 48 - ditta Militello Aldo + altri: l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto trattasi di richieste che non si inquadrano con una valutazione complessiva dell'uso del suolo e con gli indirizzi del piano.
Osservazione n. 49 - ditta Provenzale Giuseppe + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 50 - ditta Corpina Angelo e altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 51 - ditta Le Colline s.r.l.: l'osservazione non risulta controdedotta dal progettista. Relativamente a quanto richiesto la stessa sarà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 52 - ditta Cammarata Maria Rosa: l'area oggetto dell'osservazione non risulta destinata nel piano regolatore generale a parcheggio o viabilità non essendo presente peraltro negli elaborati alcuna indicazione in tal senso, pertanto non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 53 - ditta Parisi Giovanna Maria Sandra: l'osservazione, nella parte riguardante l'area destinata a parcheggio riguarda un'area stralciata dal presente parere, per il resto non può essere ritenuta meritevole di accoglimento in conformità con le deduzioni del progettista.
Osservazione n. 54 - ditta Collura Calogero: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 55 - ditta Gullotti Antonio e Maria Caterina: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in quanto trattasi di richiesta di interesse privatistico che non coincide con gli indirizzi del piano, peraltro la stessa interessa in parte aree stralciate nella presente proposta di parere.
Osservazione n. 56 - ditta Rigamo Rosa + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista eccezion fatta per il punto 4) per il quale viene dato parere favorevole.
Osservazione n. 57 - ditta Castrovinci Massimo: l'osservazione è superata in quanto riguarda aree stralciate nel presente parere.
Osservazione n. 58 - ditta Cafarelli Carmelo + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 59 - ditta Oriti Calogero: relativamente a quanto richiesto la stessa sarà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 60 - ditta Sanfilippo Grazia: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 61 - ditta Nibali Lupica Salvatore + altri: si ritiene meritevole di accoglimento limitatamente all'area posta a nord della via Fragale.
Osservazione n. 62 - ditta Carlo Giacoponello: in merito al punto A non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista; in merito al punto B l'osservazione riguarda parzialmente aree stralciate dal presente parere; per le parti rimanenti non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 63 - ditta Mangano Antonino: in merito al piano di lottizzazione approvato l'osservazione sarà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 64 - ditta Magro Calogero: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 65 - ditta Marzullo Pietro ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 66 - ditta Sgrò Carmelo ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 67 - ditta Manfredi Gigliotti Antonino: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, inoltre la stessa risulta parzialmente superata in quanto interessa previsioni disattese dal presente parere.
Osservazione n. 68 - ditta Rigamo Rosa + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista eccezion fatta per il punto 4) per il quale viene dato parere favorevole.
Osservazione n. 69 - ditta Lima Basilio: in conformità con le deduzioni del progettista, l'osservazione viene rimandata all'ufficio tecnico comunale, il quale, in sede di controdeduzioni, verifichi quanto richiesto dalla ditta.
Osservazione n. 70 - ditta Sindoni Maria Tindara: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto dedotto dal progettista. L'area verrà pertanto destinata a zona B2.
Osservazione n. 71 - ditta Allegra Rosina: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 72 - ditta Liprino Basilio: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 73 - ditta Castano Antonino ed altri: il progettista in merito a questa osservazione non ha formulato le proprie controdeduzioni. L'osservazione viene rimandata all'ufficio tecnico comunale il quale, in sede di controdeduzioni, verifichi quanto richiesto dalla ditta.
Osservazione n. 74 - ditta SAE S.p.A.: in conformità con le deduzioni del progettista si ritiene che le previsioni dell'infrastruttura aeroportuale sono da attribuirsi a considerazioni di carattere sovracomunale e la mancata previsione nel piano regolatore generale non esclude una successiva modifica della destinazione dell'area.
Osservazione n. 75 - ditta Occhiuto Antonino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 76 - ditta Corpina Silvana e altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 77 - ditta Napoli Basilio: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 78 - ditta Tanania Rosa ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 79 - ditta Zingales Gino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 80 - ditta Fabio Romina: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 81 - ditta Musarra Olga: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 82 - ditta Brancatelli Maria Concetta: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 82bis - ditta Martino Cinnera Armando: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 83 - ditta Dublo Margherita: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 84 - ditta Cassarà Carmela: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 85 - ditta Musarra Calogero ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 86 - ditta Civello Maria Teresa ed altri: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 87 - ditta Russo Maria: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 88 - ditta Letizia Salvatore: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 89 - ditta Sindoni Giovanni ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 90 - ditta Fazio Vincenzo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 91 - ditta Coci Francesco ed altri: l'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 92 - ditta Giuffrè Emanuele ed altri: l'osservazione può essere ritenuta meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 93 - ditta Pezzino Giuseppa: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 94 - ditta Mazza Nunziatina: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 95 - ditta Scurria Carmela ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 96 - ditta Arcodia Salvatore + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 97 - ditta Giuseppe Martino Cinnera ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 98 - ditta Patroniti Salvatore + altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 99 - ditta Giuseppe Cinnera Martino: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 100 - ditta ente morale madre Maria Mazzarello: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 101 - ditta Stapino e Maurizio Greco: l'osservazione è superata in quanto interessa previsioni di piano disattese dal presente parere.
Osservazione n. 102 - ditta Corpina Carmelo + altri: in ordine a quanto osservato circa la zonizzazione l'osservazione risulta superata in quanto riguarda aree stralciate nel presente parere. Per il resto non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 103 - ditta Cafarelli Cinzia Gabriella: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in quanto trattasi di richiesta di interesse privatistico che non coincide con gli indirizzi del piano. In ogni caso la zona "Cat" era già stata non condivisa in sede di voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 393/96.
Osservazione n. 104 - ditta Castrovinci Basilio: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 105 - ditta Castrovinci Maria Pia: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 106 - ditta Ferrante Maria ed altri: si premette preliminarmente che tale osservazione è erroneamente visualizzata nel relativo elaborato progettuale. Nel merito la stessa non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in quanto trattasi di richiesta di interesse privatistico che non coincide con gli indirizzi del piano.
Osservazione n. 107 - ditta Cappelletti Emilia: l'osservazione è superata in quanto interessa previsioni di piano disattese dal presente parere.
Osservazione n. 108 - ditta Lenzo Luciano: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 109 - ditta Mangione Pietro: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 110 - ditta Buccini Concetta: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 111 - ditta Visigoti Riccardo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 112 - ditta Velardi Gianfranco: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, in quanto trattasi di richiesta di interesse privatistico che non coincide con gli indirizzi del piano.
Osservazione n. 113 - ditta Ziino Carmela: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 114 - ditta Visigoti Riccardo: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 115 - ditta Ziino Carmela: l'osservazione riguarda aree stralciate nel presente parere e pertanto è superata.
Osservazione n. 116 - ditta Silmac s.r.l. e Millo edilizia: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 117 - ditta Scurria Rosario: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Osservazione n. 118 - ditta Visigoti Riccardo: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 119 - ditta Salerno Giuseppe ed altri: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista, previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale delle condizioni dallo stesso progettista evidenziate.
Osservazione n. 120 - ditta Merlino Emma: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 121 - ditta Grasso Bernardette ed altri: l'osservazione non è stata controdedotta dal progettista. Nel merito non si ritiene meritevole di accoglimento riguardando peraltro previsioni parzialmente stralciate dal presente parere.
Osservazione n. 122 - ditta Faraci Annamaria ed altri: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 123 - ditta Bruno Teodoro/Cocib s.r.l.: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano
Osservazioni presentate fuori termini
Osservazione n. 1 FT - ditta Monastra Maurizio: non si ritiene meritevole di accoglimento, stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968;
Osservazione n. 2 FT - ditta Grasso Giuseppe: non si ritiene esaminabile in conformità con quanto controdedotto dal progettista per difetto di presentazione (l'indicazione del foglio di mappa e delle particelle non coincide con l'indicazione planimetrica riportata nella fotocopia della tav. 4.1 del piano regolatore generale).
Osservazione n. 3 FT - ditta Velardi Gianfranco: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista riguardando peraltro parzialmente aree non condivise nel presente parere.
Osservazione n. 4 FT - ditta Burgio Luciano: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazione n. 5 FT - ditta Caruso Giuseppe: non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto trattasi di richieste di inserimento di nuove aree o di ampliamenti e modifiche di zone omogenee non sostenibili in relazione all'assetto dello studio di piano.
Osservazione n. 6 FT - ditta Germanotta Cono: relativamente a quanto in essa contenuto la stessa verrà posta, in sede di controdeduzioni, all'esame dell'ufficio tecnico comunale per la verifica.
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.
1)  ditta Cupane Antonio: vedi osservazione n. 30;
2)  ditta Cammarata Maria Rosa: vedi osservazione n. 52;
3)  ditta Parisi Giovanna Maria Sandra: vedi osservazione n. 53;
4)  ditta Rigamo Rosa: vedi osservazione n. 56;
5)  ditta Mangano Antonino: vedi osservazione n. 63.
Osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. dopo la proposta di parere
Successivamente alla proposta di parere reso dal-l'A.R.T.A. sono pervenute, osservazioni e/o opposizioni, che non possono essere valutate e pertanto devono ritenersi come lo sono improcedibili.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Torrenova, con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 27 del 20 luglio 2001, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la propria nota, prot. n. 2759 del 15 gennaio 2003, con la quale, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 45 del 27 novembre 2002, è stato richiesto al comune di Torrenova di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le controdeduzioni previste dal comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il foglio prot. n. 1444 del 12 febbraio 2003, pervenuto in data 13 febbraio 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 9531, con il quale il sindaco del comune di Torrenova ha trasmesso, nella considerazione che lo strumento urbanistico è stato adottato con delibera commissariale in dipendenza della dichiarata incompatibilità - ai sensi dell'art. 176 dell'O.A.EE.LL - da parte consiglio comunale, le valutazioni formulate dal progettista e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale in merito alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 45 del 27 novembre 2002;
Vista la nota prot. 167 del 24 marzo 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U., ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 4 del 6 marzo 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il contenuto delle controdeduzioni formulate, questa Unità operativa 4.1 esprime parere nei termini che appresso seguono:
1) zona D2 - in ordine alla richiesta di accettazione degli indirizzi di sviluppo connessi con la piccola industria e l'artigianato di produzione, previsti in espansione agli insediamenti già esistenti in località Zappulla, necessari per dare risposta alle richieste di localizzazione già avanzate al comune, si ritiene di potere condividere le aree D2 a monte della linea ferrata, contigue alle aree D1 già condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
2) zona CT - relativamente alla zona Ct il Consiglio regionale dell'urbanistica, non escludendo a priori la vocazione turistica dell'area, ha ritenuto la zona Ct, così come localizzata, in linea di massima assentibile con la prescrizione che l'attuazione dovrà avvenire mediante un intervento unitario, adottando però parametri edilizi (indice territoriale massimo 0,30 mc./mq.) finalizzati ad un appropriato ridimensionamento in termini di capacità insediativa, senza che gli interventi edilizi interessino però il microsistema lagunare presente nell'area che dovrà in ogni caso essere tutelata ai fini della conservazione della naturalità del luogo.
Con le controdeduzioni presentate l'Amministrazione comunale richiede che l'indice territoriale massimo sia elevato a 0,60 mc./mq., comunque inferiore a quello consentito di 0,75 mc./mq., al fine di potere consentire un adeguato standard di mercato ai fini della realizzazione di servizi ed attrezzature.
Stante l'importanza sociale ed economica che lo sviluppo turistico dell'area può assumere si ritiene di potere condividere quanto controdedotto, ferme restando le altre prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica in ordine alla salvaguardia del microsistema lacustre.
3)  zona C2 - si richiede di mantenere quale zona C2 una piccola area in contrada Serro Coniglio, ad espansione dell'abitato esistente e, stante le dimensioni minime dell'area, si ritiene di potere condividere tale previsione quale uso adeguato del territorio contiguo all'abitato esistente.
4)  zona CTS - in ordine alla richiesta di confermare tutte le aree CTS, ad eccezione di quelle previste alle foci dei torrenti, si ribadisce quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ritenendo pertanto di condividere unicamente la zona CTS campita in giallo nella tavola 4.15.
5) Viabilità - 1.  In sede di controdeduzioni viene dichiarato che la strada a scorrimento veloce per S. Marco d'Alunzio non è stata riportata sugli elaborati di piano a causa di una svista. Non essendo però stato presentato allo stato attuale nessun elaborato circa il tracciato di detta arteria si ritiene di stralciare la previsione non essendo valutabile.
2.  In riferimento alla strada litoranea, valutato quanto controdedotto dall'Amministrazione comunale, si ritiene che la stessa possa ritenersi condivisibile, oltre che per il tratto già considerato meritevole di approvazione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, anche per il rimanente tratto, intercorrente dal nucleo di Marina di Torrenova fino alla zona artigianale D2, compreso l'asse perpendicolare di innesto alla stessa zona D2, con esclusione comunque del tratto limitrofo alla zona artigianale D2 posta a valle della linea ferrata, stralciata in sede di voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
3. Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica viene evidenziato come non risulti individuata negli elaborati di piano la via Consolare Pompea, ex regia trazzera. L'Amministrazione fa rilevare che la stessa arteria è in gran parte inesistente per iniziativa dei proprietari confinanti, restando libera, attualmente, solo la parte che si protrae per oltre 700 metri dopo il Cestello Pietra di Roma, nel senso Palermo-Messina. Non viene allegato nessun elaborato grafico e pertanto il comune rimane onerato di riportare sulla relativa tavola grafica detto tracciato nonché di verificare la legittimità delle edificazioni ricadenti sul tracciato della regia trazzera.
6) Osservazioni ed opposizioni: in sede di voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, relativamente ad alcune osservazioni ed opposizioni presentate, viene rimandato all'ufficio tecnico comunale la verifica del contenuto delle stesse. Per quanto sopra, l'ufficio tecnico, di concerto con il progettista, ha così controdedotto:
Osservazione n. 12 - ditta Mondi Maria ed Eugenia: La verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B0 che comprenda anche l'area di pertinenza. Si ritiene di condividere.
Osservazione n. 14 - ditta Savatteri Giuseppe ed altri: La verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B0 che comprenda anche l'area di pertinenza. Si ritiene di condividere.
Osservazione n. 30 - ditta Cupane Antonino: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha approfondito i temi contenuti nell'osservazione presentata. Relativamente ai punti A1 e A2 si prescrive che l'ufficio tecnico dovrà provvedere all'esatta individuazione, sugli elaborati di piano, dei fabbricati adibiti ad attività agricola. In ordine al punto B2 si concorda con quanto controdedotto dall'ufficio tecnico comunale e pertanto si ritiene di mantenere la previsione di area a verde attrezzato. In ordine ai punti B2, B3 e B4 si concorda con quanto controdedotto non accogliendo l'osservazione, trattandosi di richieste che non sono in linea con le previsioni di piano approvate dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Osservazione n. 34 - ditta Minciullo Grazia: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto l'ampliamento della zona B1.
Osservazione n. 51 - ditta Le Colline s.r.l.: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio e pertanto l'area a servizio del fabbricato va ampliata fino a comprendere detto parcheggio, in sintonia con quanto controdedotto dall'ufficio tecnico comunale.
Osservazione n. 59 - ditta Oriti Calogero: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia e pertanto si ritiene di accogliere l'osservazione in sintonia con quanto controdedotto dall'ufficio tecnico comunale.
Osservazione n. 63 - ditta Mangano Antonino: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato che la previsione della strada non inficia la realizzazione dei fabbricati previsti nel piano di lottizzazione. In ordine a quanto osservato circa la previsione di parco urbano non si entra nel merito stante che tale previsione è stata stralciata. Infine, in ordine alla destinazione di zona, si ritiene di potere condividere la richiesta di zona mista commerciale/artigianale in conformità con le deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
Osservazione n. 69 - ditta Lima Basilio: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B.
Osservazione n. 73 - ditta Castano Antonino ed altri: a seguito della verifica dell'ufficio tecnico comunale si ritiene di potere condividere la destinazione a zona mista commerciale/artigianale.
Osservazione n. 82bis - ditta Martino Cinnera Armando: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B1;
Osservazione n. 84 - ditta Cassarà Carmela: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B1;
Osservazione n. 86 - ditta Civello Maria Teresa ed altri: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia. Ciononostante non può accogliersi la richiesta di destinazione a zona B1, trattandosi di costruzione isolata ricadente in verde agricolo. In conformità con le controdeduzioni dell'ufficio tecnico comunale si ritiene invece di potere eliminare, per il tratto interessato dalla costruzione e relativa corte, della fascia di rispetto stradale.
Osservazione n. 100 - ditta ente morale madre Maria Mazzarello: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 105 - ditta Castrovinci Maria Pia: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 119 - ditta Salerno Giuseppe ed altri: si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista stante l'avvenuto accertamento effettuato da parte dell'ufficio tecnico comunale.
Osservazione n. 120 - ditta Merlino Emma: non si ritiene meritevole di accoglimento, in conformità con quanto controdedotto dal progettista.
Osservazione n. 4 FT - ditta Burgio Luciano: la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ha appurato l'avvenuto rilascio di concessione edilizia ritenendo pertanto corretto il ripristino della zona B1.
Osservazione n. 6 FT - ditta Germanotta Cono: a seguito della verifica dell'ufficio tecnico comunale si ritiene di potere condividere la destinazione a zona mista commerciale/artigianale.
Osservazione dell'ente prot. n. 10699 del 29 ottobre 2002: in ordine a tale osservazione si richiama il contenuto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 45 del 27 novembre 2002, dove, relativamente alle osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato dopo la redazione della proposta di parere, si è ritenuto che le stesse devono ritenersi, come lo sono, improcedibili.
Osservazione a firma Bacillari Benedetto e Riccobono Anna Maria: in ordine a tale osservazione il Consiglio regionale dell'urbanistica si è già espresso non ritenendo meritevole di accoglimento quanto osservato dalla ditta stante che l'area non presenta i requisiti previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968. Relativamente alla riproposizione dell'osservazione, a prescindere dal contenuto (che peraltro non sembra potere contenere elementi tali da modificare la decisione assunta dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel merito), si richiama il contenuto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 45 del 27 novembre 2002, dove, relativamente alle osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato dopo la redazione della proposta di parere, si è ritenuto che le stesse devono ritenersi, come lo sono, improcedibili.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa unità operativa 4.1, è del parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione del comune di Torrenova, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 27 del 20 luglio 2001, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 45 del 27 novembre 2002, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni formulate dal Comune con nota prot. n. 1444 del 12 febbraio 2003, con la quale sono state trasmesse le controdeduzioni congiunte del progettista e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale";
Visto il voto n. 115 del 26 marzo 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta dell'U.Op. 4.1/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Torrenova, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 27 del 20 luglio 2001;
Considerato che in assenza delle controdeduzioni del consiglio comunale, previste dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, sulle determinazioni assessoriali di cui al voto n. 45 del 27 novembre 2002, le successive valutazioni contenute nella proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 4 del 6 marzo 2003 e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 115 del 26 marzo 2003 sono da assumersi al fine di un più completo esame delle previsioni dello strumento urbanistico in oggetto;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 45 del 27 novembre 2002 e n. 115 del 26 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 45 del 27 novembre 2002 e n. 115 del 26 marzo 2003 nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina sopra citate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Torrenova, adottato con delibera del commissario ad acta n. 27 del 20 luglio 2001.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 45 del 27 novembre 2002 e n. 115 del 26 marzo 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 23 del 26 marzo 2002 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
   2) voto n. 45 del 27 novembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   3)  proposta di parere n. 4 del 6 marzo 2003 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
   4)  voto n. 115 del 26 marzo 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   5)  delibera di commissario ad acta n. 27 del 20 luglio 2001;
Elaborati di piano del piano regolatore generale
   6) A  - relazione tecnica; 
   7) A1  - nota aggiuntiva alla relazione tecnica di piano; 
   8) A2  - relazione aggiuntiva a seguito dell'aggiornamento cartografico; 
   9) B  - norme tecniche di attuazione; 
 10) C  - regolamento edilizio; 

Stato di fatto
 11)  tav.  3.1  - scala 1:2.000; 
 12)  tav.  3.2  - scala 1:2.000; 
 13)  tav.  3.3  - scala 1:2.000; 
 14)  tav.  3.4  - scala 1:2.000; 
 15)  tav.  3.5  - scala 1:2.000; 
 16)  tav.  3.6  - scala 1:2.000; 
 17)  tav.  3.7  - scala 1:2.000; 
 18)  tav.  3.8  - scala 1:2.000; 
 19)  tav.  3.9  - scala 1:2.000; 
 20)  tav.  3.10  - scala 1:2.000; 
 21)  tav.  3.10bis  - scala 1:2.000; 
 22)  tav.  3.11  - scala 1:2.000; 
 23)  tav.  3.12  - scala 1:2.000; 
 24)  tav.  3.13  - scala 1:2.000; 
 25)  tav.  3.14  - scala 1:2.000; 

Disciplina del suolo e degli edifici
 26)  tav.  4.1  - scala 1:2.000; 
 27)  tav.  4.2  - scala 1:2.000; 
 28)  tav.  4.3  - scala 1:2.000; 
 29)  tav.  4.4  - scala 1:2.000; 
 30)  tav.  4.5  - scala 1:2.000; 
 31)  tav.  4.6  - scala 1:2.000; 
 32)  tav.  4.7  - scala 1:2.000; 
 33)  tav.  4.8  - scala 1:2.000; 
 34)  tav.  4.9  - scala 1:2.000; 
 35)  tav.  4.10  - scala 1:2.000; 
 36)  tav.  4.10bis  - scala 1:2.000; 
 37)  tav.  4.11  - scala 1:2.000; 
 38)  tav.  4.12  - scala 1:2.000; 
 39)  tav.  4.13  - scala 1:2.000; 
 40)  tav.  4.14  - scala 1:2.000; 
 41)  tav.  4.15  - scala 1:5.000; 
 42)  tav.  4.16  - scala 1:5;0 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato per l'edilizia residenziale pubblica e privata
 43)  A  - relazione tecnica e norme di attuazione; 
 44)  B  - elenco catastale e piano particellare di esproprio; 
 45)  C  - relazione tecnico economica delle opere di urbanizzazione; 
 46)  tav.  1.1  - planimetria generale dello stato di fatto, scala 1:2.000;  
 47)  tav.  1.2  - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 48)  tav.  1.3  - stralcio progetto e sovrapposizione catastale, scala 1:2.000; 
 49)  tav.  1.3  - progetto e sovrapposizione catastale, scala 1:2.000; 
 50)  tav.  1.4  - planimetria di progetto e comparti di attuazione, scala 1:1.000; 
 51)  tav.  1.5  - tipi edilizi e aggregazioni, scala 1:200; 
 52)  tav.  1.6  - profili regolatori altimetrici, scala 1:200; 
 53)  tav.  2.1  - planimetria rete viaria, scala 1:1.000; 
 54)  tav.  2.2  - planimetria rete idrica; 
 55)  tav.  2.3  - planimetria rete acque bianche, scala 1:1.000; 
 56)  tav.  2.4  - planimetria rete acque nere, scala 1:1.000; 
 57)  tav.  2.5  - planimetria rete elettrica, scala 1:1.000; 
 58)  tav.  2.6  - planimetria rete pubblica illuminazione, scala 1:1.000; 
 59)  tav.  2.7  - planimetria rete SIP, scala 1:1.000; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato per il turismo con la ricettività alberghiera
 60) A  - relazione tecnica e norme di attuazione; 
 61) B  - elenco catastale e piano particellare di esproprio; 
 62) C  - relazione tecnico economica delle opere di urbanizzazione;  
 63)  tav.  1.1  - planimetria generale dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 64)  tav.  1.2  - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2000; 
 65)  tav.        progetto e sovrapposizione catastale, scala 1:2.000; 
 66)  tav.  1.4  - planimetria di progetto e comparti di attuazione, scala 1:2.000; 
 67)  tav.  1.5  - tipi edilizi e aggregazioni, scala 1:200, - 1:500; 
 68)  tav.  1.6 A  - profili regolatori altimetrici A-A tratto A, scala 1:200; 
 69)  tav.  1.6 B  - profili regolatori altimetrici A-A tratto F-H, scala 1:200; 
 70)  tav.  1.7 A  - profili regolatori altimetrici B-B tratto A-E, scala 1:200; 
 71)  tav.  1.7 B  - profili regolatori altimetrici B-B tratto E-H, scala 1:200; 
 72)  tav.  1.8  - sezioni tipo molo sottoflutto e banchina, scala 1:200; 
 73)  tav.  2.1  - planimetria rete viaria, scala 1:2.000; 
 74)  tav.  2.2   - planimetria rete idrica, scala 1:2.000; 
 75)  tav.  2.3  - planimetria rete acque bianche, scala 1:2.000; 
 76)  tav.  2.4  - planimetria rete acque nere, scala 1:2.000; 
 77)  tav.  2.5  - planimetria rete elettrica, scala 1:2.000; 
 78)  tav.  2.6  - planimetria rete di pubblica illuminazione, scala 1:2.000; 
 79)  tav.  2.7  - planimetria rete SIP, scala 1:2.000; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi
 80)  A  - relazione tecnica e norme di attuazione; 
 81)  B  - elenco catastale e piano particellare di esproprio; 
 82)  C  - relazione tecnico economica delle opere di urbanizzazione; 
 83)  tav.  1.1  - planimetria generale dello stato di fatto, scala 1:2.000;  
 84)  tav.  1.2  - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 85)  tav.  1.3  - progetto e sovrapposizione catastale, scala 1:2.000; 
 86)  tav.  1.4  - planimetria di progetto, scala 1:2.000;  
 87)  tav.  1.5   - sezioni, profili e tipo edilizio, scala 1:2.000; 
 88)  tav.  2.1  - planimetria rete viaria, scala 1:1.000; 
 89)  tav.  2.2  - planimetria rete ENEL - pubblica illuminazione - rete SIP, scala 1:1.000; 
 90)  tav.  2.3   - planimetria rete idrica - rete acque bianche - rete acque nere, scala 1:1.000; 

Studio agricolo forestale
 91)  carta delle colture e dell'uso del territorio;
 92)  carta aggiornata delle colture specializzate e/o irrigue, dei boschi e delle fasce di rispetto, delle previsioni dei programmi;
 93) relazione aggiornata sullo stato di fatto;
 94) relazione aggiornata sui programmi, aspetti conclusivi e di previsione;
Studio geologico
 95) carta geolitologica con elementi di geomorfologia;
 96) carta geolitologica;
 97) carta idrogeologica;
 98)  carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione;
 99)  piano regolatore generale: relazione, studio geologico tecnico del territorio comunale;
100)  piano regolatore generale: relazione aggiuntiva, studio geologico tecnico del territorio comunale;
101)  piano regolatore generale: allegati, prove sismiche, prove penetrometriche, prove elettriche;
102) piano particolareggiato per il turismo e la ricettività alberghiera e i servizi connessi: carta geologico tecnica;
103) piano particolareggiato per gli insediamenti artigianali ed industriali: carta geologico tecnica;
104) piano particolareggiato per l'edilizia residenziale pubblica e privata: carta geologico tecnica;
105) piano particolareggiato per l'edilizia residenziale pubblica e privata: studio geologico tecnico;
106) piano particolareggiato per il turismo, la ricettività alberghiera ed i servizi connessi: studio geologico tecnico;
107) piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi: studio geologico tecnico;
Elaborati relativi alla programmazione commerciale
108) A  - relazione tecnica; 
109)  tav.  3.1  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
110)  tav.  3.4  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
111)  tav.  3.5  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
112)  tav.  3.6  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
113)  tav.  3.8  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
114)  tav.  3.9  - stato di fatto, scala 1:2.000; 
115)  tav.  4.4  - disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
116)  tav.  4.5  - disciplina del suolo e degli edifici scala 1:2.000; 
117)  tav.  4.6  - disciplina del suolo e degli edifici scala 1:2.000; 
118)  tav.  4.8  - disciplina del suolo e degli edifici scala 1:2.000; 
119)  tav.  4.9  - disciplina del suolo e degli edifici scala 1:2.000; 
120)  tav.  4.10  - disciplina del suolo e degli edifici scala 1:2.000. 


Art. 4

Il comune di Torrenova dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il Consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2003
  SCIMEMI 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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