REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MAGGIO 2003 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Avola.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 28763 dell'8 agosto 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 46864 del 9 agosto 2001, con il quale il sindaco del comune di Avola ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi alla rielaborazione totale del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 74 del 7 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Avola ha adottato la rielaborazione totale del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 74 del 3 dicembre 2000;
Vista la certificazione, datata 8 agosto 2001, a firma del vice segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano;
Vista la certificazione, datata 8 agosto 2001, a firma del vice segretario generale attestante la presentazione di n. 197 osservazioni ed opposizioni delle quali n. 11 prodotte fuori i termini di legge;
Visti gli elenchi riportanti i nominativi delle ditte che, entro e fuori i termini di legge, hanno presentato le osservazioni e/o opposizioni avverso lo strumento urbanistico in argomento;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Viste le delibere n. 45 del 18 giugno 2001, n. 46 del 18 giugno 2001, n. 47 del 19 giugno 2001, n. 49 dell'11 luglio 2001 e n. 51 del 12 luglio 2001 con le quali il consiglio comunale di Avola, ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso il piano adottato;
Viste le note prott. n. 7867/99 del 24 giugno 1999, n. 17733/99 del 22 ottobre 1999, n. 21916/99 del 2 febbraio 2000 e n. 4682/00-6771/00 del 21 aprile 2000, con le quali l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 352 del 18 dicembre 2002, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 34 del 17 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Avola è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 20 del 31 gennaio 1972.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica con pareri n. 154/89 e n. 278/90 aveva restituito il piano regolatore generale per la rielaborazione parziale.
Successivamente, con voto n. 145 reso nella seduta del 15 febbraio 1995, il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva ritenuto che il piano regolatore generale fosse da rielaborare totalmente.
Specificatamente si rilevava:
-  il sovradimensionamento complessivo del piano che prevedeva un incremento demografico decennale di circa 6.000 abitanti;
-  la mancanza di uno studio sistematico delle emergenze storico-artistico, ambientali esistenti fuori della perimetrazione della zona A definita con decreto n. 20/72, sulla base del quale predisporre un elenco di edifici e porzioni di tessuto urbano tali da costituire il presupposto scientifico sul quale definire e perimetrare la nuova zona A;
-  l'ingiustificata classificazione della sottozona B4 "Borgate collinari";
-  il sovradimensionamento delle sottozone C4 "aree di espansione costiera" e C5 "aree di espansione collinare";
-  l'ingiustificata localizzazione a macchia di leopardo delle zone C6 la cui realizzazione era demandata al rilascio di singole C.E.
Altresì, si richiedeva, con il citato voto n. 145/95, uno studio dei rischi territoriali con particolare riferimento alla situazione idrogeologica e una maggiore attenzione alle zone agricole da tutelare stante la presenza di aree di particolare interesse con la redazione dello studio agricolo-forestale.
Ancora, per quanto attiene alla tutela del territorio costiero, non si condivideva la previsione degli interventi nella fascia dei 150 m. dalla battigia in quanto in contrasto con le prescrizioni dell'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76.
Con delibera consiliare n. 77 del 12 luglio 1997, sono state adottate le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano; con delibera consiliare n. 92 dell'8 luglio 1998 è stato approvato lo schema di massima.
Il consiglio comunale, con atto n. 74 del 7 dicembre 2000, ha adottato con modifiche, integrazioni e rettifiche il piano regolatore generale, regolamento edilizio, norme tecniche d'attuazione e prescrizioni ese-cutive.
Tali modifiche, integrazioni e rettifiche riguardano:
-  semplici errori materiali da correggere negli elaborati grafici del piano;
-  la riperimetrazione della zona A ridimensionata e, conseguentemente, l'ampliamento della zona B;
-  giusta perimetrazione delle aree R oggetto di P.P.R. e E.E.P.;
-  assimilazione alla normativa prevista per la zona B delle zone C1 e C2 parzialmente edificate in prossimità del centro abitato;
-  estensione delle zone Csm e Csc alle aree edificate di analoghe caratteristiche;
-  soppressione delle zone E1 e conseguenziale classificazione delle stesse in zona E;
-  nuove destinazioni ad aree Ftp quali l'ex discarica degli inerti, la zona del Belvedere e talune aree poste in contrada Chiusa Cavallo;
-  nuova previsione di viabilità e soppressione di nuova viabilità parallela alla strada provinciale e alla fascia costiera a sud;
-  modifiche alle norme tecniche d'attuazione e al regolamento edilizio;
-  correzioni alla relazione;
-  visualizzazione di aree a servizi e di taluni edifici negli elaborati tecnici;
-  indicazione della fascia costiera tra i m. 150 e 300 dalla battigia, fascia di rispetto stradale, ferroviaria, impianto di depurazione.
A seguito della pubblicazione del piano, sono state presentate n. 186 osservazioni di cui 6 fuori termine di legge. Sono pervenute direttamente all'ARTA n. 2 osservazioni.
Il consiglio comunale, sulla scorta delle controdeduzioni dei redattori del piano, con atto finale n. 51 del 12 luglio 2001, si è determinato sulle osservazioni ed opposizioni.
Dagli elaborati di piano regolatore generale trasmessi risulta che:
Il territorio comunale di Avola, confinante con il comune di Siracusa a nord lungo il corso del Cassibile, ad est con il mare Jonio, a sud e ad ovest con il territorio comunale di Noto, ha una superficie di 74,26 Kmq. come precisato nella delibera n. 74/2000 di adozione del piano regolatore generale. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di due assi fluviali, il Cassibile a nord oggetto dell'instituzione della R.N.O. Cava Grande del Cassibile e l'Asinaro a sud, ambedue hanno origine dalle aree più interne dell'altipiano Ibleo.
Le quote altimetriche vanno dal livello del mare a 530 ml. s.l.m. di Monzello di Pietre all'estremo angolo nord occidentale attraversando il centro abitato nella sua piazza Maggiore con una quota di circa 40 ml. s.l.m.
L'edificazione dell'attuale centro abitato risale ad epoca successiva al terremoto dell'11 gennaio 1693 che rase al suolo la città antica, Abola, città medievale sul monte Aquilone.
La nuova città fu ricostruita a valle rispetto al vecchio sito su progetto del frate gesuita Angelo Italia, a forma esagonale con maglia viaria ortogonale, e si è espansa in prossimità della zona costiera, dal 1.700 sino al 1.960, secondo una doppia direttrice: un tessuto a pettine attorno al perimetro dell'esagono e alcuni quartieri satelliti staccati dal tessuto urbano. Nell'ultimo trentennio l'espansione della città è risultata informe e irregolare in tutte le direzioni, tendendo a riempire i vuoti creati e la fascia costiera con edificazione abusiva.
L'attività agricola di maggiore rilievo può essere considerata la riscoperta della produzione mandorlicola che, conosciuta in tutto il mondo, trova nel territorio di Avola una situazione ottimale pedologica e micro-climatica; altresì ampia rilevanza assume la produzione del "Nero d'Avola".
Andamento demografico
Il progettista, nel prendere a riferimento i dati relativi al movimento naturale e migratorio dal 1960 al 1996 evidenzia che la popolazione residente è cresciuta da 27.804 a 32.012.
Sulla base dei dati demografici del piano regolatore generale vigente che prevedeva un incremento di circa 6.000 abitanti ritiene probabile al 2019 una popolazione di circa 36.000 abitanti.
Dimensionamento e fabbisogno abitativo
Dalla "Relazione" di progetto risultano così ripartiti, per zona territoriale omogenea, gli abitanti insediabili e/o insediati:
-  zona centro storico  abitanti 5.835 (  40 mq./ab.); 
-  zona B1  abitanti 8.772 (  40 mq./ab.); 
-  piano recupero R1  abitanti 11.485 (180 mc./ab.); 
-  piano recupero R2  abitanti 525 (180 mc./ab.); 
-  piano recupero R3  abitanti 1.770 (180 mc./ab.); 
-  P.R. R4, R5, R7  abitanti 545 (180 mc./ab.); 
-  piano recupero R6  abitanti 1.537 (180 mc./ab.); 
-  piano recupero R8  abitanti 558 (180  mc./ab.); 
-  piani lottizzazione  abitanti 1.672 
-  piani E.E.P.  abitanti 5.702 (100 mc./ab.); 
-  zone B2 sparse  abitanti 252 (180 mc./ab.); 
-  zone C1, C2 sparse  abitanti 798 (180 mc./ab.); 
Totale  abitanti 39.451 

A tale valore il progettista detrae circa il 30% dei vani per i piani di recupero R6 ed R8 in quanto residenza stagionale (n. 628) oltre il 10% di abitazioni non occupate nel centro storico, nelle zone B e al piano di recupero R1 e, pertanto, il numero di abitanti già insediati e da insediare risulta complessivamente di 36.214 con un incremento ipotizzato di circa 4.000 nuove unità.
Zonizzazione
Il piano prevede la suddivisione del territorio secondo le seguenti zone (definite ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
Zona A
Il piano regolatore generale all'esame prevede l'ampliamento della zona A, centro storico ad impianto urbanistico a matrice esagonale, così come individuata nel piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 20/72, comprendendo il tessuto urbano ottocentesco ad esso limitrofo. La nuova zona A è delimitata procedendo da nord in senso orario dalla via Fra Dolcina, via Foscolo, via Tell, via Corsica, via Nizza, via Rapisardi, via Fieramosca, vico Battisti, via XXIV Maggio, corso Cantuccio, via Custoza, via Cirenaica fino a vico Bertani. Altresì, nella tav. 3 beni culturali ed ambientali vengono individuate le zone A sparse nel territorio di interesse archeologico e/o ambientale, ed elencati edifici, quali ville e chiese rurali, ruderi, castelli, masserie ecc. di valenza storico-architettonico.
La zona A è normata dall'art. 13 delle norme di attuazione.
Zona B
Zona a prevalenza residenziale esistente o in via di completamento. Sono normate dall'art. 14 delle norme di attuazione.
Il Piano all'esame prevede la suddivisione nelle sottoelencate sottozone:
Sottozona B1
Zona adiacente al centro storico completamente edificata ed interamente urbanizzata.
Sono consentiti, a mezzo di singola concessione, interventi di ampliamento e trasformazione anche mediante demolizione e ricostruzione nonché di nuova costruzione.
La zona B1 è disciplinata dall'art. 15 delle norme di attuazione che oltre a fissare l'altezza massima consentita, distanze minime tra fabbricati, dai confini e dagli spazi pubblici, fissa in 5 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria; nel caso di lotti di terreno interclusi con una superficie non superiore a 120 mq. la densità max è di 9 mc./mq. con altezza ml. 13,00; per lotti con superficie tra 120 e 200 mq. il volume max consentito è di mc. 1.000 con altezza ml. 13,00. Con delibera consiliare n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale si evidenziano le correzioni da apportare alla suddetta zona B1 che consistono nella riduzione da 13 a 11 m. dell'altezza massima consentita; è modificata altresì l'altezza massima dei fabbricati in riferimento alla larghezza delle strade, che in ogni caso non può essere superiore agli 11 m.
Sottozona R
Tale classificazione è stata assegnata alla zona situata tra il vecchio centro abitato e la fascia costiera, nella quale sono sorti agglomerati abusivi di notevole consistenza. Per tali agglomerati furono redatti n. 8 piani particolareggiati di recupero ai sensi della legge regionale n. 37/85. Il piano regolatore generale recepisce integralmente le previsioni di detti piani particolareggiati. In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85, i piani particolareggiati di recupero furono trasmessi a questo Assessorato; quelli riguardanti gli agglomerati A1, A2, A3, A6 e A8 risultano approvati definitivamente, in adeguamento alle determinazioni assessoriali, con delibera consiliare n. 433 del 19 ottobre 1990. Con note nn. 53363/88, 8871/91, 8865/91, 8869/91 e 6164/90 questo Assessorato ne ha preso atto.
Riguardo ai piani A4, A5 e A7, approvati definitivamente con delibera consiliare n. 80/95, per i quali era stata avviata la procedura di annullamento ex art. 53, legge regionale n. 71/78, con voto n. 553 del 19 novembre 1997, notificato al comune con nota n. 14063/97, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto di non annullare gli atti consiliari approvativi dei piani, "tenuto conto dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le finalità della legge regionale n. 37/85, in un contesto già consolidato sotto il profilo urbanistico. L'art. 16 delle norme di attuazione rinvia alla normativa e al dimensionamento planovolumetrico previsto dai piani di recupero.
L'altezza massima consentita è pari a ml. 11,50 con tre piani f.t. ad eccezione delle aree interessate dalla macchia mediterranea con altezza massima di ml. 8.
Con delibera n. 74/2000 il punto 3) dell'art. 16 è stato modificato prevedendo l'altezza massima consentita pari a 11 ml. anche in quella parte di aree gravate dal vincolo di cui al D.P.R.S. 6 novembre 1975, n. 21 ed inoltre si evidenziano errori materiali e la necessità delle correzioni da apportare nelle singole zone in maniera tale da uniformarle ai piani particolareggiati di recupero redatti ai sensi della legge regionale n. 37/85.
Sottozona B2
Zone quasi completamente edificate e urbanizzate non adiacenti il centro storico nella quale sono previsti interventi di demolizione, trasformazione, sopraelevazione, ricostruzione ed edificazione dei lotti interclusi nonché l'indice di densità fondiaria, l'altezza, le distanze e le destinazioni d'uso sono normate dall'art. 17 delle norme di attuazione.
Zona C
Aree di nuova espansione per edilizia residenziale.
Gli interventi edilizi sono consentiti a mezzo di strumento di attuazione per l'intero isolato o nel caso di isolati di notevole estensione la superficie di intervento non potrà essere inferiore a due ettari.
Si prevede la suddivisione nelle seguenti sottozone:
Sottozona C1
Comprende aree di edilizia estensiva ricadenti nella fascia compresa tra i 150 e i 500 ml. dalla battigia.
L'art. 20 delle norme tecniche d'attuazione regola l'attività edilizia e individua le destinazioni d'uso ammis sibili.
Sottozona C2
Comprende aree di edilizia semintensiva localizzate esternamente al centro urbano poste oltre i 1.000 m. dalla battigia.
L'art. 21 delle norme di attuazione, oltre a stabilire le destinazioni d'uso ammissibili, fissa gli indici di densità territoriale in 200 ab./Ha., di densità fondiaria in 2 mc./mq., le tipologie edilizie, etc.
Con emendamento di cui alla delibera consiliare n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale, le zone C1 e C2, opportunamente riperimetrate, sono state assoggettate in maniera generalizzata alla normativa della zona B, nonché alla lett. e) di detti artt. 20 e 21 è stato sostituito... per strade larghe "da 7 a 13 m." in "da 7 a 15 m.";
P.L.
Comprende zone C con piani di lottizzazione convenzionati.
L'art. 22 rimanda alle prescrizioni e agli indici planovolumetrici di detti piani di lottizzazione.
L'emendamento incluso nella citata delibera n. 74/2000 rinvia all'esatta perimetrazione, ubicazione dei servizi e viabilità dei piani approvati.
Zona Csm
Aree di espansione di nuclei costieri residenziali stagionali. L'art. 23 delle norme di attuazione stabilisce indici e parametri edilizi oltre alle destinazioni d'uso ammissibili.
Con delibera n. 74/2000 viene sostituito alla lett. d) dell'art. 23 ...per strade larghe "da 7 a 13 m." in "da 7 a 15 m."; alla lett. i) mq./ab. 18 è sostituito in mq./ab. 24.
Zona Csc
Aree di espansione di nuclei di edilizia residenziale stagionale collinare poste in prossimità di Avola vecchia.
L'art. 24 delle norme di attuazione oltre a fissare in 0,50 mc./mq. l'indice di densità edilizia fondiaria, stabilisce i parametri edilizi e le destinazioni d'uso.
Zone E.E.P.
Aree per l'edilizia economica e popolare da attuare a mezzo di piani di zona particolareggiati.
Le zone EEP/1, EEP/2 e EEP/3 riguardano aree in massima parte già pianificate ed urbanizzate, i cui parametri sono contenuti nelle norme di attuazione degli stessi. La zona EEP/4 riguarda un'area di previsione posta a nord dell'abitato adiacente alla S.S. n. 115 per le quali l'art. 25 delle norme di attuazione fissa la densità edilizia territoriale in mc./mq. 2, l'altezza massima in ml. 18,00, distanze dai confini, dalle strade, tipologie edilizie, ecc.
Con emendamento contenuto nella delibera consiliare n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale, si rilevava la diversa perimetrazione di dette zone rispetto alla perimetrazione dei piani già approvati. Nella stessa delibera viene sostituito il punto 5) della lett. b) per strade "da 7 a 13 m." in "da 7 a 15 m.".
Zona D
Aree per insediamenti produttivi e commerciali.
L'attività edilizia è subordinata a strumenti di attuazione estesi all'intero isolato e nel caso di isolati di notevole estensione ad una superficie di almeno due ettari.
Si prevede la classificazione nelle seguenti sottozone:
Zona D1
Insediamenti artigianali e piccole industrie. Il piano individua n. 7 aree destinate a tali insediamenti. L'area denominata D1/1 è oggetto di prescrizioni esecutive. Con delibera n. 74/2000 sono stati resi ammissibili altresì servizi di ristoro e distribuzione di carburante nonché di distribuzione commerciale al dettaglio ad integrazione dell'art. 5 delle norme di attuazione del piano particolareggiato.
L'art. 27 delle norme di attuazione prevede un lotto minimo di 500 mq., un rapporto max di copertura di 0,40 con indice di densità fondiaria pari a 1,60 mc./mq. e altezza massima pari a 8 ml.
Con l'atto deliberativo n. 74/2000, al punto 2) è aggiunta la frase "è da osservare la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
Si fa rilevare che impropriamente l'indice di densità fondiaria è definito indice di utilizzazione fondiaria. Il rilascio della C.E. è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata. Nel caso di P.di L. la convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita al comune delle aree da destinare a parcheggi o servizi, non inferiore al 10% dell'area totale, nonché l'assunzione a carico del richiedente degli oneri relativi alla costruzione delle strade, fognature ecc.
Zona D2
Sono previste n. 2 aree per insediamenti commerciali di cui la D2/1 è oggetto di prescrizioni esecutive.
L'art. 28 delle norme di attuazione subordina l'attuazione di detti insediamenti ai piani di lottizzazione convenzionata o progetti comunali e, nel caso di aree parzialmente edificate, è previsto il rilascio di singola concessione su lotto minimo di mq. 1.000. L'indice di densità fondiaria è pari a 2 mc./mq., il rapporto di copertura è 0,30 e l'altezza massima è pari a ml. 8. Si fa rilevare che impropriamente l'indice di densità fondiaria è definito indice di utilizzazione fondiaria.
Oltre a specificare le destinazioni d'uso consentite, l'art. 28 prevede che gli spazi pubblici siano dimensionati conformemente al punto 2) dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68. Con delibera n. 74/2000 si prevedono, altresì, al punto 3) l'aggiunta della lett. e) "servizi di ristoro e distribuzione carburante". Al punto 4) lett. d) è aggiunta la frase "ossia a 100 mq. di sup. lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie di cui almeno la metà destinata a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765/67"; sono altresì aggiunte le lett. e) "è da osservare la distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"; lett. f) "distacco dai confini eguale all'altezza ed in ogni caso non inferiore a ml. 6".
Zona D3
Sono previste n. 5 aree per insediamenti turistici alberghieri di cui la D3/1 è oggetto di prescrizioni esecutive.
L'art. 29 delle norme di attuazione oltre a specificare le destinazioni d'uso ammissibili stabilisce la densità territoriale in mc./mq. 0,75 e rapporto di copertura pari a 0,30 che per la sola zona D3/5 in prossimità di Avola vecchia sono rispettivamente di mc./mq. 1,20 e di 0,20, l'altezza massima in ml. 10,50, le distanze dalle strade e dai confini.
La realizzazione degli interventi previsti si attua a mezzo di piani di lottizzazione.
Con delibera n. 74/2000 viene modificato il punto 3), lett. d) del citato art. 29 delle norme di attuazione per strade "da 7 a 13 m." in "da 7 a 15 m.". Sono altresì aggiunte le lett. g) "è da osservare la distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"; lett. h) "distacco dai confini eguale all'altezza ed in ogni caso non inferiore a ml. 6".
Zona D0
Attrezzature portuali. Si rimanda alle norme di attuazione del piano regolatore generale del porto ad oggi non trasmesso.
Zona E agricola
Gli interventi ammissibili sono quelli previsti dal l'art. 22 e dall'art. 23 della legge regionale n. 71/78.
L'indice di fabbricabilità fondiaria da applicare è di mc./mq. 0,03; la distanza dai confini è fissata in 5 ml. e sono consentite altezze sino a 7,50 ml. salvo che per volumi tecnici, silos ed affini. L'art. 31 delle norme tecniche d'attuazione detta, altresì, prescrizioni a seconda del tipo di intervento relativo a nuovi impianti zootecnici.
Con delibera n. 74/2000 si consentono strutture ricettive, servizi di ristoro e di distribuzione carburanti con densità pari a mc./mq. 0,20. Viene prescritta, altresì, la distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Zona E1
Agricola di salvaguardia ambientale:
Le zone E1, normate all'art. 32 delle norme tecniche d'attuazione, sono ubicate in prossimità del centro urbano e degli insediamenti costieri.
Nella zona E1 l'indice di edilizia fondiaria massima per usi agricoli o residenziali è pari a 0,001 mc./mq. con altezza massima assoluta non superiore a 4 ml.
Con emendamento consiliare di cui alla delibera n. 74/00 in detta zona E1 si propone un indice di densità edilizia fondiaria pari a 0,03 mc./mq. con l'inammissibilità di fabbricati e manufatti inerenti attività per la trasformazione di prodotti agricoli.
Zona F
Aree pubbliche di interesse generale: comprendono aree destinate ad attrezzature sia di carattere urbano che di carattere territoriale. I progettisti riportano nella relazione in specifiche tabelle le dimensioni di tutte le aree destinate ad attrezzature. In ulteriore tabella vengono riportate le dotazioni previste per ciascun abitante che risultano superiori a quelle minime previste dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Le zone F sono classificate ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68 e suddivise nelle seguenti sottozone:
Zona FU
Aree per l'istruzione dell'obbligo: normate dall'art. 34 delle norme di attuazione. L'emendamento riportato nella delibera n. 74/00 modifica la superficie da destinare a parcheggi.
Zona Fic
Aree per attrezzature di interesse comune: normate dall'art. 35 delle norme di attuazione che prevede, altresì, per le attrezzature ricreative, direzionali e commerciali la realizzazione di edifici a spese dei privati su concessione temporanea del diritto di superficie.
Zona Fs
Spazi verdi pubblici anche attrezzati: normati dal l'art. 36 delle norme di attuazione che prevede, altresì, la gestione anche dei privati.
Zone P
Parcheggi: normati dall'art. 37 delle norme di attuazione.
Zone Fti
Attrezzature per l'istruzione superiore: normati dal l'art. 38 delle norme di attuazione. L'emendamento riportato nella delibera n. 74/00 modifica la superficie da destinare a parcheggi.
Zone Fts
Attrezzature sanitarie ed ospedaliere: normate dal l'art. 39 delle norme di attuazione.
Zona Fpc
Area per la protezione civile.
Zone Ftp
Parchi urbani e territoriali: normati dall'art. 40 delle norme di attuazione, che prevedono locali destinati al ristoro di iniziativa privata su concessione della P.A., risultano localizzati n. 7 aree destinate a parchi per una superficie complessiva pari a mq. 635.701.
Con D.C.C. n. 74/2000 di adozione del piano regolatore generale l'area ex discarica degli inerti, la zona del Belvedere e altre aree collinari in contrada Chiusa Cavallo, sono state classificate Ftp.
Zona K
Camping: normate dall'art. 41 delle norme di attuazione che rimanda alla legge regionale n. 14/82.
Zona G
Parchi naturali: la zona G è suddivisa nelle seguenti sottozone:
Sottozona G1
Comprende le aree della riserva naturale orientata "Cavagrande del Cassibile" istituita con decreto n. 649 del 13 luglio 1990;
Sottozona G2
Zona di preriserva Cavagrande del Cassibile;
Sottozona G3
Aree sottostanti Avola Antica destinate a parco naturalistico: sono normate dall'art. 46 delle norme di attuazione; la densità edilizia e fondiaria massima, per usi agricoli e per residenza è pari a 0,001 mc./mq. con altezza non superiore a ml. 4.
Nelle tavole di piano regolatore generale risultano, altresì, individuate le aree destinate a:
-  cimiteri: normati dall'art. 47 delle norme di attuazione; con atto deliberativo n. 74/2000 l'area di rispetto dovrà essere visualizzata fino ad una profondità di ml. 200;
-  pubblica discarica: normata dall'art. 48 delle norme di attuazione; con atto deliberativo n. 74/2000 l'area della discarica degli inerti dovrà essere visualizzata e coincidere con quella a suo tempo localizzata; dovrà, altresì, essere indicata l'area di rispetto intorno all'impianto di depurazione dei liquami;
-  impianti di depurazione: normati dall'art. 49 delle norme di attuazione.
Aree con vincolo archeologico, ambientale, idrogeologico, di inedificabilità assoluta, di rispetto stradale e di rimboschimento
Viabilità
Il piano prevede: il tracciato dell'autostrada Siracusa-Gela, che, per quanto deliberato con atto consiliare n. 74/2000 dovrà essere reso coincidente in tutte le sue parti con quello di progetto sul quale il C.C. con delibera n. 164/98 ha espresso parere; il collegamento dell'autostrada, in contrada Petraia, con la S.S. 115; la variante alla S.S. 115 che costituisce la circonvallazione esterna al centro abitato e il collegamento del centro abitato con la fascia costiera.
E' previsto, altresì, il potenziamento della viabilità esistente quale la strada comunale Avola-Avola Antica, della S.S. Avola-Noto e Noto-Cassibile, della S.P. Avola-Calabernardo-Lido di Noto oltre al potenziamento della viabilità urbana e suburbana.
Prescrizioni esecutive
Prescrizioni esecutive zona D1/1
Interessano un'area localizzata a sud dell'abitato tra la S.S. 115 e la circonvallazione adiacente alla ferrovia, destinata ad attività artigianali piccole e grandi per una superficie di intervento pari a mq. 347.715. Risultano già insediamenti artigianali per una superficie di mq. 160.415. Sono previsti 30 nuovi lotti artigianali di superficie variabile tra mq. 2.200 e mq. 11.250 per un totale di mq. 107.538, oltre alla superficie destinata a verde, a parcheggi ed attività collettive pari a mq. 38.526 maggiore della dotazione minima di cui agli standards urbanistici di 1/10 della superficie totale. Si prevede, altresì, una viabilità interna pari a mq. 24.559.
Dal raffronto dei dati riportati nelle norme di attuazione del piano regolatore generale e nelle norme di attuazione di dette prescrizioni esecutive si rileva una diversa dimensione del lotto minimo, mq. 500 contro mq. 2.200. Con atto deliberativo n. 74/00 sono state previste altre destinazioni d'uso quali i servizi di ristoro e distribuzione carburante e la commercializzazione al dettaglio.
Prescrizioni esecutive zona D2/1
Riguardano un'area periferica a nord del centro abitato facilmente raggiungibile dalla S.S. n. 115 ed in prossimità della circonvallazione. Detta zona D2/1, sulla quale insistono già due grandi strutture, è destinata alle attività commerciali e, preminentemente, a quelle connesse alla produzione della mandorla e, così come da emendamento di cui alla citata delibera n. 74/00, risultano ammissibili anche servizi di ristoro e di distribuzione di carburanti. La previsione di piano propone, oltre al mantenimento delle attività insediate, emendato con la citata delibera n. 74/00, il riordino della zona con l'individuazione dei servizi e, in particolare, la superficie da destinare a verde pubblico e parcheggi risulta non inferiore a mq. 80 per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti. La superficie dell'intervento è pari a mq. 52.995 di cui mq. 7.285 per attività già insediate, mq. 31.320 per nuovi lotti di estensione variabile da mq. 2.874 a mq. 5.602, mq. 5.362 per parcheggi, mq. 5.041 per verde e mq. 5.059 per viabilità.
La densità edilizia massima è fissata in mc./mq. 2, l'altezza massima in ml. 8 salvo impianti ed attrezzature speciali e la superficie coperta non superiore al 30% della superficie del lotto.
Prescrizioni esecutive zona D3/1, zona turistica
L'area oggetto del P.P.D3/1, turistica, è localizzata a nord-est del centro abitato, in prossimità della fascia costiera. La zona D3/1 risulta urbanizzata e con preesistenti costruzioni che saranno destinate al turismo. La superficie territoriale d'intervento è pari a mq. 89.462, di cui mq. 64.181 per nuovi lotti da destinare ad attività alberghiere e mq. 10.409 di lotti con costruzioni esistenti da adibire a pensioni, etc., mq. 9.536 per aree parcheggi, mq. 3.516 per aree a verde e mq. 1.804 per viabilità. Il volume massimo realizzabile è pari a mc. 67.096, l'altezza massima consentita ml. 10,50 con 3 piani fuori terra. e il rapporto di copertura è fissato in 0,30. E' previsto l'insediamento di 670 abitanti convenzionali o posti letto per i quali sono state previste attrezzature pari a 18 mq./ab. In sede di adozione di piano è stato deliberato l'adeguamento delle superfici da destinare ad attrezzature pubbliche all'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Prescrizioni esecutive zona EEP/4
L'area oggetto delle prescrizioni esecutive è localizzata a nord-est dell'abitato, in prossimità del piano di zona operante di contrada Merlino, e confina con un'area destinata a parco pubblico, la ferrovia e la circonvallazione. L'area risulta attraversata da ovest verso est dal canale Sanghitello. La superficie territoriale di intervento è pari a mq. 67.818. Sono previsti mq. 31.677 di superficie di lotti, mq. 12.373 di viabilità e mq. 23.768 di aree per attrezzature computate per 1.320 abitanti da insediare (18 mq./ab). Sono previste tre distinte tipologie edilizie: tipo A: 7 edifici isolati, di altezza pari a 18,00 m. alla linea di gronda, con 5 piani fuori terra oltre al piano terra adibito a garages, formati da 4 alloggi per piano di superficie pari a 110 mq. per un totale di 140 alloggi e 700 abitanti da insediare; tipo B: 6 edifici a torre, di altezza pari a 18 m. alla linea di gronda, con 5 piani fuori terra oltre al piano terra adibito a garages, formati da 4 alloggi per piano di superficie pari a 95 mq. per un totale di 120 alloggi e 480 abitanti da insediare; tipo C: 28 alloggi unifamiliari a schiera, a due elevazioni fuori terra oltre al piano seminterrato da adibire a garages, di superficie pari a mq. 110, per un totale di 140 abitanti da insediare.
Con delibera n. 74/2000 è stato rilevato l'errato riferimento all'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68 anziché all'art. 3; sono state, altresì, prescritte rettifiche da apportare agli elaborati grafici che tengano conto delle distanze dei fabbricati dalla linea ferrata e tra i fabbricati stessi, nonché l'interferenza degli edifici con la condotta interrata del canale Sanghitello. Le correzioni apportate dal progettista hanno comportato la redazione di un piano particolareggiato con gli edifici diversamente localizzati e con le stesse tipologie edilizie i cui dati vengono di seguito riportati:
-  superficie di intervento mq. 66.513, superficie dei lotti mq. 30.057, superficie da destinare a viabilità mq. 12.683, aree per attrezzature pubbliche mq. 23.768 computate per 1.320 abitanti.
Attrezzature
Il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 per una popolazione di 36.000 abitanti risulta superiore alla dotazione minima di 18 mq./ab in quanto sono previste aree per opere di urbanizzazione secondaria pari a mq. 852.637.
Il progettista, altresì, prevede una superficie pari a mq. 56.564 per attrezzature scolastiche per l'istruzione superiore in quantità maggiore a 1,5 mq./ab, una zona ospedaliera di superficie pari a mq. 40.919 e un'attrezzatura sanitaria di mq. 14.533 maggiore di 1 mq./ab. e superfici per parchi territoriali pari a mq. 635.701 superiore ai 15 mq./ab. previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68. Le aree da destinare ad attrezzature pubbliche sono così ripartite:
-  parcheggi      mq. 129.637 
-  istruzione inferiore      mq. 167.928 
-  interesse comune      mq. 162.484 
-  verde attrezzato      mq. 392.700 
Totale      mq. 852.749 
-  istruzione superiore      mq. 56.564 
-  attrezzature ospedaliere e sanitarie      mq. 55.432 
-  parchi territoriali      mq. 635.701 

In aggiunta alle superfici sopra riportate sono state previste, limitrofe alle aree Csc e Csm di espansione dei nuclei di edilizia residenziale stagionale collinare e costiera, aree per attrezzature pubbliche quali parcheggi, verde attrezzato e di interesse comune non computate ai fini della verifica degli standards.
Considerato:
Il procedimento amministrativo appare regolare in quanto:
-  il progetto di piano risulta corredato dello studio geologico ex art. 5, legge regionale n. 65/81 e dello studio agricolo-forestale ex art. 3, legge regionale n. 15/91 ed ex legge regionale n. 16/96;
-  sul progetto di piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con delibera n. 74/2000 risultano acquisiti i pareri ex art. 13 della legge n. 64/74 rilasciati dall'ufficio del Genio civile di Ragusa;
-  il progetto di piano risulta regolarmente pubblicato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso il piano regolatore generale sono state presentate entro i termini 186 osservazioni e n. 6 fuori termine sulle quali il consiglio comunale con delibere nn. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001 si è determinato e n. 6 osservazioni direttamente pervenute all'ARTA.
Elaborati piano regolatore generale:
-  in sede di sopralluogo è stata acquisita una copia degli elaborati di piano rettificata e modificata secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale che aveva riscontrato errori di perimetrazione delle diverse zone e condivise dal consiglio comunale con delibera di adozione del piano regolatore generale n. 74/00.
Dimensionamento:
-  come in precedenza riferito il piano è stato dimensionato, sulla scorta del trend demografico positivo registratosi tra gli anni 1961-1996 ipotizzando un incremento della popolazione al 2.019 di circa 4.000 abitanti; si perviene così ad una popolazione complessiva di circa 36.000 abitanti. In considerazione che, in ottemperanza a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 145/95, il fabbisogno abitativo è stato fortemente ridimensionato, si ritiene di condividere le stime del progettista.
Zonizzazione
Zona A
La perimetrazione del centro storico appare condivisibile in quanto il progettista in conformità alle considerazioni riportate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145/95 ha proceduto ad una riperimetrazione dello stesso che comprende oltre all'impianto urbanistico a matrice esagonale di cui al decreto n. 20/72 anche parte del tessuto edilizio ottocentesco immediatamente limitrofo a valenza storico-architettonico.
Vengono, altresì, individuati, sempre in adeguamento al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145/95, nel territorio comunale gli edifici di particolare pregio architettonico-storico-culturale nonché zone A sparse di interesse archeologico-ambientale.
Si condividono altresì le prescrizioni di cui all'art. 13 delle norme tecniche d'attuazione che disciplinano le zone A con la precisazione che, in assenza di piani particolareggiati e/o di recupero risultano ammissibili soltanto gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Sottozona B1:
Si condividono le previsioni progettuali della sottozona B1 unitamente agli artt. 14 e 15 delle norme tecniche d'attuazione. Si condivide, altresì, quanto previsto riguardo ai lotti interclusi che richiama il dispositivo di legge ex art. 28 della legge regionale n. 21/73, modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78. Circa l'applicabilità di tali norme si richiama il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 493/97 del 20 maggio 1997.
Sottozona R
Come in precedenza riferito, per quanto riguarda la sottozona R il piano regolatore generale recepisce le previsioni degli otto piani di recupero degli agglomerati abusivi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 37/85.
Detti piani, in ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 16 della legge regionale n. 37/85, dopo l'approvazione del consiglio comunale del comune di Avola, furono trasmessi a questo Assessorato.
Dagli atti rinvenuti, risulta che i piani di recupero, riguardanti gli agglomerati abusivi, disordinatamente sviluppatisi nell'area compresa tra il vecchio centro abitato e la costa, sono rivolti principalmente al riassetto urbanistico di tali aree, con la previsione delle attrezzature di quartiere, di cui agli standards urbanistici, e con il riordino della viabilità. Risulta, altresì, che trattasi di aree quasi del tutto sature con esigua possibilità a nuova edificazione.
L'art. 16 delle norme di attuazione, che disciplina la zona R in argomento distinta in n. 8 ambiti, rinvia alla normativa e al dimensionamento planovolumetrico previsto dai piani di recupero.
In questa sede non si ritiene di entrare nel merito delle previsioni proposte, trattandosi di piani già da lungo tempo operanti e, pertanto, si prende atto di quanto riguarda le sottozone di che trattasi.
Si rileva, tuttavia, che, per come risulta dagli atti trasmessi, il Comune di Avola ha in programma la revisione di detti piani di recupero. E' ovvio che, eventuali varianti a detti piani di recupero, oggi recepiti dal piano regolatore generale di che trattasi, dovranno essere sottoposte all'esame di questo Assessorato.
Sottozona B2
Detta classificazione è attribuita a due aree non adiacenti il centro storico, l'una limitrofa ai piani di lottizzazione n. 9 e n. 11 e l'altra, limitrofa alla sottozona R8, ricadente in parte entro la fascia dei 150 ml.
Per quanto riguarda la prima area denominata B2/1, non ritenendosi che l'edificazione esistente presenti i requisiti dimensionali di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si è dell'avviso che la classificazione di zona B2 sia da disattendere e che a detta area vada riassegnata la precedente classificazione delle adiacenti aree interessate dal P.L.9 e P.L.11 ferme restando le prescrizioni dell'art. 15, lett. b) della legge regionale n. 78/76.
Si condivide la sottozona B2/2.
Zona C
Sottozona C1
Il piano individua n. 7 aree in parte già edificate, di limitata estensione, situate ai margini del centro abitato. L'attuazione di dette aree potrà avvenire a mezzo del l'art. 19 delle norme tecniche d'attuazione attraverso strumenti attuativi quali piani di lottizzazione convenzionati o piano particolareggiato. L'indice di densità territoriale assegnato è di 0,75 mc./mq. trattandosi di aree poste entro i 500 ml. dalla battigia.
Si condividono le previsioni progettuali con l'esclusione dell'emendamento di cui alla delibera n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale che assoggetta in maniera generalizzata la normativa di dette zone C a quella delle zone B.
Sottozona C2
Sono previste n. 2 aree già in parte edificate poste in adiacenza al centro urbano.
Sono normate dall'art. 21 delle norme tecniche d'attuazione.
Si condividono le previsioni progettuali con l'esclusione dell'emendamento di cui alla delibera n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale che assoggetta in maniera generalizzata la normativa di dette zone C a quella delle zone B.
Sottozona P.L.
Si tratta di piani di lottizzazione già approvati e convenzionati dal comune di cui si prende atto.
Sottozona Csm
La sottozona Csm è localizzata, in parte nella fascia costiera a nord del centro abitato in prossimità della zona di pre-riserva integrale del Cassibile, e in parte nella fascia costiera a sud dell'abitato. Si tratta di aree già in parte oggetto di edificazione. La zona a nord è suddivisa in 9 ambiti mentre la zona a sud in 4 ambiti. Il precedente piano classificava dette aree quali zone C4 per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva rilevato un sovradimensionamento. Il progettista in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145/95 ha proceduto ad un sostanziale ridimensionamento di dette aree. L'attuazione avverrà attraverso strumenti attuativi estesi all'intero ambito e con densità territoriale di 0,75 mc./mq.
Si condividono le previsioni progettuali unitamente all'art. 23 delle norme tecniche d'attuazione.
Sottozona Csc
Per la zona collinare situata a nord del centro antico di Avola vecchia, fino all'area archeologica posta ai margini della zona di pre-riserva del Cassibile, vengono previsti insediamenti residenziali turistico-stagionali (Csc) oltre ad un'area turistico-alberghiera (D3/5) e ad un'area per campeggio (K4).
Il presente piano ripropone, ampliandole notevolmente, le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico approvato con decreto n. 20/72.
Pur rilevandosi che, in aderenza a quanto osservato dal Consiglio regionale dell'urbanistica in ordine alle zone di che trattasi (ex C5), si è proceduto ad un ridimensionamento delle aree per edilizia turistico-stagionale, si è dell'avviso che, al fine di non appesantire ulteriormente il contesto in esame, di notevole valenza paesaggistica, di condividere soltanto le aree, classificate Csc, che riconfermano quelle previste dal piano del 1972, peraltro, già in parte attuate.
Pertanto, vanno disattesi gli ambiti denominati Csc 1, Csc 2, Csc 3, Csc 4, Csc 5 e Csc 6 che vengono classificati verde agricolo.
Sottozona E.E.P.
Sono state individuate n. 4 aree destinate ad edilizia EE.PP. tre delle quali in gran parte in corso di attuazione o già attuate, e una la EEP/4 oggetto di prescrizioni esecutive.
Si condividono.
Zona D
Sottozona D/1
Riguardano le aree destinate agli insediamenti artigianali e piccole industrie. Il piano individua n. 7 aree destinate a tali insediamenti.
Nella considerazione della mancata giustificazione del dimensionamento di tali zone non supportato, tra l'altro, dalle richieste da parte di operatori dei settori economico-commerciali o da indagini specifiche da parte del progettista, le aree D/1 si reputano sovradimensionate.
Pertanto, si condividono le aree denominate D1/1 oggetto di prescrizioni esecutive e le aree D1/3 interessate in parte da attività esistenti.
Per quanto sopra, si intendono disattese le previsioni della sottozona D1/2 limitrofa al campo sportivo, la sottozona D1/4 limitrofa alla sottozona R3 e le sottozone D1/5, D1/6 e D1/7, poste tra la linea ferrata e la circonvallazione in quanto difficilmente utilizzabile in conseguenza delle fasce di rispetto delle suddette infrastrutture.
Dette aree assumono la destinazione di verde agricolo E.
Sottozona D/2
Riguardano le aree destinate agli insediamenti commerciali.
Vengono individuate n. 2 aree, poste nel settore nord del centro abitato adiacenti alla circonvallazione. Anche in questo caso, non essendo le scelte progettuali, supportate da dati giustificativi, le aree proposte appaiono sovradimensionate.
Pertanto, si condivide soltanto l'area classificata D2/1, già interessata da esistenti attività commerciali ed oggetto di prescrizioni esecutive. Si disattende la classificazione proposta per l'area denominata D2/2 che assume la destinazione di verde agricolo E.
Sottozona D/3
Riguardano le aree destinate agli insediamenti turistico-alberghieri.
Vengono individuate n. 5 aree dislocate nel territorio comunale.
Si ritiene ammissibile l'indirizzo progettuale volto al rilancio del settore turistico-alberghiero e, pertanto, si condividono le classificazioni proposte unitamente a quanto prescritto dall'art. 29 delle norme tecniche d'attuazione con l'esclusione, tra le destinazioni d'uso consentite, degli esercizi commerciali in genere (punto c) e dei magazzini all'ingrosso (punto e) delle suddette norme.
Zona E
Si condividono gli interventi previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, sono da intendere esclusi i servizi di ristoro e di distribuzione di carburante e, in genere, le strutture ricettive inserite in sede di adozione del piano regolatore generale dal consiglio comunale.
Zona E1
Si condivide la zona E1 così come deliberato con atto consiliare n. 74/2000.
Zone F
Le zone F destinate ad aree pubbliche di interesse comune appaiono condivisibili per la loro localizzazione e soddisfacenti gli standards urbanistici, ad eccezione dei parcheggi previsti lungo la costa, posti entro la fascia di inedificabilità assoluta che si intendono disattesi.
La soppressione di detti parcheggi garantisce in ogni caso la dotazione minima di mq./ab. 2,50 prevista dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Zone K
Si condividono le aree destinate a Camping con esclusione di quelle denominate K2 e K3 per la maggior parte ricadenti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta, ex art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76, in quanto in contrasto con l'art. 2 della legge regionale n. 14/82.
Viabilità
In ordine alle previsioni viarie si ritiene di condividere la viabilità proposta per come deliberato dal consiglio comunale con atto n. 74/2000.
Prescrizioni esecutive
Nulla ha da rilevarsi per le zone D1/1 e D2/1, rispettivamente destinate ad attività artigianali piccole e grandi e ad attività commerciali, in quanto localizzate in prossimità della S.S. 115 e facilmente accessibili.
Pertanto, si condividono con la prescrizione che le norme tecniche d'attuazione prevedano in zona D1 l'inserimento dei centri di rottamazione non riportati dal progettista.
La zona D3/1 turistico-alberghiera risulta localizzata nella fascia costiera a nord-est del centro abitato e dovrebbe rappresentare un sicuro volano per il rilancio dell'economia locale legata alle attività turistico-alberghiere.
Si condivide.
Per quanto attiene alla zona EEP/4, localizzata in prossimità del piano di zona vigente di contrada Merlino, che risulta dimensionata per circa 1.320 abitanti da insediare, si rileva che le modifiche introdotte in sede di adozione e visualizzate dal progettista con la redazione delle nuove planimetrie del piano particolareggiato non sono state assoggettate al parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74; si rileva, altresì, che è stato adottato il parametro di 100 mc./ab. anziché quello di 80 mc./ab., fissato dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68, senza che la maggiorazione di 20 mc./ab. sia stata giustificata dalla destinazione extra-residenziale quali uffici, negozi, etc.
Pertanto, si disattendono le previsioni del piano particolareggiato fatta salva la destinazione urbanistica del l'area in argomento.
Norme tecniche di attuazione
Si condividono con le modifiche discendenti dai considerata di cui sopra.
Regolamento edilizio
Preliminarmente, si rappresenta che essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dal l'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviati alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.
Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge dovranno risolversi a favore di queste.
Inoltre si prescrive:
-  art. 9: la composizione della commissione edilizia va rivista in conformità delle nuove competenze fissate dalle leggi regionali nn. 26/93, 25/97 e 21/98;
-  art. 14: modificare l'articolo prevedendo in aggiunta agli allegati quanto segue: "I) relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia in rapporto alle fondazioni degli edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Nelle aree non servite da fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977".
-  art. 21: le norme riguardanti le procedure per il rilascio della C.E. devono essere adeguate alle previsioni di cui alla legge regionale n. 17/94 per quanto attiene, in particolare, la formazione del silenzio-assenso e successivi adempimenti.
Programma commerciale
Il piano risulta non adeguato alla programmazione commerciale nonostante sia stato adottato e trasmesso all'ARTA successivamente all'entrata in vigore del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Tuttavia, risultano previste aree per insediamenti commerciali nelle zone Fic - Attrezzature di interesse comune; risultano, inoltre, particolareggiate le zone D1 e D2 nell'ambito delle quali si ritengono possibili insediamenti commerciali compatibili con le attività ammissibili svolte in dette zone.
Altresì, le norme del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di attività commerciali con la residenza e struttura urbana (Z.T.O. B, sottozone B1, R e B2; Z.T.O. C, sottozone C1, C2, Csm e Csc).
Norme di attuazione
Zona territoriale omogenea B, art. 14 - Sono consentite attività commerciali al dettaglio oltre che ristoranti, bar se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C1, art. 20 - Sono consentite attività commerciali al dettaglio oltre che ristoranti, bar se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C2, art. 21 - Sono consentite attività commerciali al dettaglio oltre che ristoranti, bar se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea Csm e Csc, artt. 23 e 24 - Sono consentite attività commerciali al dettaglio oltre che ristoranti, bar se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea D1 (P.P.), art. 5 - Attività commerciale all'ingrosso e commercializzazione e distribuzione al dettaglio.
Zona territoriale omogenea D2, art. 28 (P.P.), art. 5 - Le destinazioni d'uso prevedono fiere, mercati anche ambulanti e centri commerciali per la vendita al minuto e all'ingrosso.
Zona territoriale omogenea Fic, art. 35 - Le destinazioni d'uso consentono anche attrezzature commerciali e direzionali.
Il comune dovrà comunque sottoporre a verifica e controllo il piano regolatore generale in relazione ai contenuti dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio e comparare le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale con i criteri di programmazione urbanistica-commerciale del piano.
Osservazioni ed opposizioni
Il comune di Avola si è determinato sulle osservazioni e/o opposizioni con delibere di consiglio comunale nn. 45 e 46 del 18 giugno 2001, n. 47 del 19 giugno 2001, n. 49 dell'11 luglio 2001 e n. 51 del 12 luglio 2001.
In relazione alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale il gruppo scrivente ritiene di:
-  osservazione n. 1: ditta Artale e Coffa - richiesta: non definire il lotto minimo d'intervento nei piani particolareggiati R6 (ex A6) ed R8 (ex A8).
Il progettista propone di ridurre l'estensione del lotto minimo da mq. 500 a mq. 350.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione, ampliando, altresì, detta possibilità alle zone B2 sparse.
Non si condivide il parere del progettista riguardo l'ammissibilità del lotto minimo di 350 mq. negli ambiti R6 ed R8.
-  osservazione n. 2: ditta Di Mauro, Pace ed altri - richiesta: possibilità di installare prefabbricati su suolo pubblico ad uso commerciale.
Il progettista e il consiglio comunale concordano su detta possibilità su aree idonee individuate e regolamentate dal piano commerciale.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 3: chiesa Evangelica Cristiana pentecostale - richiesta: cambio di destinazione in zona EEP per l'area Fs 17 in area per attrezzature d'interesse comune per consentire l'ampliamento dei locali della congregazione.
Il progettista e il consiglio comunale rinviano tale opportunità all'eventuale variante al piano EEP/1.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 4: ditta Di Pietro, Caruso ed altri; n. 10: ditta Sessa; n. 13: ditta Ferlisi; n. 15: ditta Cancemi; n. 19: ditta Parisi; n. 31: ditta Andolina e Morale; n. 35: ditta Violetta; n. 39: ditta Santuccio; n. 43: ditta Tiralongo; n. 46: ditta Montoneri e Campisi; n. 52: ditta Caruso; n. 65: ditta Caldarella; n. 69: ditta Bianca e Barone; n. 89: ditta Bianca; n. 102: ditta Guarino; Coletta ed altri; n. 104: ditta Blanca; n. 107: ditta Pulichino; n. 108: ditta Troia; n. 109: ditta Troia; n. 111: Tiralongo G.; n. 128: ditta Costa e n. 156: ditta Giambalvo - richiesta: modifiche al piano particolareggiato di recupero A1 che riguardono soppressione di viabilità, di aree per attrezzature collettive ecc.
Il progettista e il consiglio concordano di riconsiderare le richieste avanzate in sede di rielaborazione del citato piano particolareggiato di recupero A1.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 8: ditta Catinello; n. 17: ditta Piccione; n. 27: ditta Roccaro e Zocco; n. 32: ditta Dugo; n. 36: ditta Tiralongo, Argentino ed altri; n. 48: ditta Corsico; n. 49: Di Pietro; n. 50: ditta Pugliesi; n. 60 e n. 63 ditta Majer; n. 66: ditta Cancemi ed altri; n. 68: ditta Bianco; n. 71: ditta Cirasa; n. 72: ditta Di Stefano; n. 77: ditta Zappulla; n. 82: ditta Raeli; n. 84: ditta Campisi; n. 88: ditta Passarello; n. 91: ditta Nastasi; n. 92: ditta Caldarella; n. 93: ditta Sirugo; n. 99: ditta D'Amico ed altri; n. 105: ditta Lotta; n. 116: ditta Di Giovanni; n. 121: ditta Trovato; n. 123: ditta Pacca; n. 130: ditta Rudilosso; n. 135: ditta Papa; n. 136: ditta Montoneri; n. 144: ditta Sirugo A.; n. 147: ditta Battaglia ed altri; n. 149: ditta Calvo; n. 174: ditta Campisi G. - richiesta: modifiche ai piani particolareggiati di recupero A/2, A/3, A/6 e A/8 che riguardano soppressione di viabilità, edificazioni di aree, ridimensionamento o soppressione di aree per attrezzature collettive ecc.
Il progettista e il consiglio concordano di riconsiderare le richieste avanzate in sede di rielaborazione dei citati piani di recupero.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 106: ditta Sac. Giurdanella - richiesta: la possibilità di inserire tra le attività consentite nelle zone Fic quella religiosa con la modifica da zona a parcheggio P/85 a zona Fic.
Il progettista accoglie la richiesta e il consiglio sembrerebbe accogliere tale richiesta nonostante la trattazione della stessa avviene con le osservazioni relative al piano particolareggiato di recupero A1.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 5: ditta Romano; n. 6: ditta Candido e Calvo; n. 20: ditta Agricola; n. 21: ditta Antonelli; n. 24: ditta Antonelli; n. 37: ditta Genovesi; n. 40: ditta Carbè; n. 45: ditta Romano; n. 51: ditta Di Stefano; n. 53: ditta D'Ugo; n. 64: ditta Misi; n. 73: ditta Caruso e Pignatello; n. 83: ditta Parisi; n. 85: ditta Vinci; n. 113: ditta Modica; n. 117: ditta Caruso A.; n. 119: ditta Cappello; n. 120: ditta Giallongo; n. 122: ditta Guastella; n. 127: ditta Stella; n. 150: ditta D'Amico; n. 151: ditta Zagarella; n. 158: ditta Miccio; n. 160: ditta Benito Grande; n. 162; ditta La Bruna; n. 169: ditta Mazzotta; n. 172: ditta Campisi; n. 176: ditta Boccaccio; n. 177: ditta Caruso S.; n. 178: ditta Favaccio; n. 184: ditta Vinci A.; n. 185: ditta Lutri.
Le osservazioni di cui sopra riguardano il cambio di destinazione di zona, modifiche di viabilità, disparità di trattamento nella localizzazione delle aree per attrezzature, etc.
Il progettista non accoglie le osservazioni in quanto contrastano con i criteri della formazione del piano.
Il consiglio comunale concorda con il progettista.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 7: ditta Argentino - richiesta localizzazione di isola ecologica per raccolta rifiuti secchi.
Il progettista accoglie la richiesta a condizione del l'idoneità dell'area ai sensi di legge.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 11: ditta sac. Saracino; n. 22: ditta Orienti; n. 23: ditta Antonelli; n. 54: ditta Basile e Campisi; n. 56: ditta Migliore; n. 75: ditta Minarda; n. 97: ditta Oddo; n. 98: ditta D'Amico; n. 110: ditta Mazzara; n. 115: ditta La Ferla; n. 118: ditta Coffa; n. 125: ditta Grande; n. 139: Consorzio ASI; n. 159: ditta Di Rosa; n. 181: ufficio tutela ambientale di Avola. Le richieste riguardano rettifiche quali il perimetro della discarica, dell'ASI, chiarimenti delle norme di attuazione, modifiche già assentite nella delibera n. 74/00 di adozione del piano regolatore generale, modifiche non compromettenti l'assetto urbanistico ecc.
Il progettista accoglie dette osservazioni.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 14: ditta Salinitro - richiesta: consentire in zona B2/1 e B2/2 l'edificazione con concessione singola.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono.
Si disattende la previsione per la zona B2/1 per i considerata di cui sopra;
-  osservazioni n. 18 e n. 152: ditta Calvo G. - richiesta: classificazione di aree in zona D2 per trasferimento di attività commerciale.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono.
Non si condivide;
-  osservazione n. 86: ditta Contrera - richiesta: cambio di destinazione da zona E a C6 "parco privato per insediamenti turistico-residenziali e collinari".
Il progettista accoglie la richiesta in quanto limitata ad una sola area ex C6 del piano restituito per la rielaborazione totale.
Il consiglio comunale concorda con il progettista.
Non si ritiene accoglibile la richiesta in quanto contrasta con il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145/95;
-  osservazione n. 9: ditta Cancemi e Paternò - richiesta: mancata rappresentazione di viabilità in contrada Zuccara e quindi impossibilità di realizzazione di un progetto di sistemazione della strada comunale trasmesso al comune nel 1990.
Il progettista rileva che la viabilità è riportata con linea tratteggiata nella tav. P2 e pertanto non prende in considerazione tale osservazione.
Il consiglio comunale concorda con il progettista.
Si prende atto della richiesta e pertanto si demanda al comune l'aggiornamento della cartografia secondo l'effettivo stato dei luoghi;
-  osservazione n. 41: ditta Marino G. - richiesta: inserimento nella cartografia di piano delle opere regolarmente autorizzate e realizzate di contrada Zuccara per il circolo nautico "Vivere il mare".
Il progettista specifica che dette opere non sono state riportate in quanto realizzate successivamente alla rilevazione aerofotogrammetrica e che comunque sono assentibili in tutta la fascia dei 150 m. dalla battigia in quanto a diretta fruizione del mare.
Il consiglio comunale concorda con il progettista.
Si rinvia all'amministrazione comunale l'aggiornamento della cartografia previo accertamento della regolarità delle opere realizzate atteso che, con assessoriale prot. n. 4361 del 21 luglio 2000 per la realizzazione di un bacino entroterra per l'attracco ed il rifugio di imbarcazioni da diporto, si richiedeva l'attivazione del procedimento di variante ordinaria;
-  osservazione n. 153: ditta Buscemi; n. 157: ditta Saccata - richieste di rettifiche di conformazione di lotto in zona D1/1 e delimitazione della fascia dei 150 m. dalla battigia.
Il progettista non prende in considerazione dette richieste in quanto le norme di attuazione prevedono sufficiente libertà di perimetrazione dei lotti; riguardo la fascia dei 150 m. trattasi di imprecisione materiale.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 12: ditta Alvares - richiesta: perimetrazione come zona B dell'agglomerato abusivo nel quale ricade la sua abitazione.
Il progettista considerato che nel territorio si trovano diversi agglomerati abusivi con caratteristiche di zona B ritiene accoglibile tale richiesta.
Il consiglio comunale rimanda ad un accertamento dei requisiti di zona B.
Si condivide il parere del consiglio;
-  osservazione n. 16: ditta Rametta - richiesta: classificazione di zona D1 di aree di proprietà.
Il progettista precisa che l'area in argomento ricade all'interno del perimetro dell'ASI.
Il consiglio concorda con il progettista.
Si prende atto;
-  osservazione n. 25: ditta Caldarella - richiesta: classificazione di area destinata a verde agricolo da destinare a camping e spostamento di area destinata a parcheggio.
Il progettista respinge l'osservazione in quanto in contrasto con la viabilità di accesso alla zona costiera.
Il consiglio comunale accoglie la richiesta atteso che la ditta ha già ottenuto la concessione per realizzazione di strutture agri-turistiche, ferme restando le previsioni di parcheggio e viabilità.
Si condivide il parere del consiglio;
-  osservazioni n. 26: ditta Migliore; n. 38: ditta Auricchia; n. 87: ditta Capodicasa; n. 140: ditta Lutri C. - richiesta: cambio di destinazione di zona da agricola a zona per impianti sportivi, per attrezzature comuni ecc.
Il progettista rinvia all'adozione di apposite varianti.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista rilevandosi in particolare che il comune di Avola ha disposto una conferenza di servizi per l'approvazione di un progetto presentato allo sportello unico per le attività produttive dalla ditta Migliore e, in atto è all'esame di questo Asses sorato;
-  osservazione n. 28: ditta D'Amico S. ed altri - richiesta: possibilità di sopraelevazione in un edificio alberghiero mai ultimato e per la realizzazione del quale è stata avanzata richiesta allo sportello unico.
Il progettista respinge la richiesta per mancanza dei requisiti della legge regionale n. 78/76.
Il consiglio comunale rinvia ad eventuale variante urbanistica.
Si ritiene ammissibile la procedura dello sportello unico come invocato dalla ditta.
-  osservazioni n. 29: ditta Alia E. e n. 78: ditta Alia G. - richiesta di modifica di aree di proprietà, in Csc.
Il progettista respinge le osservazioni in quanto in contrasto con i criteri della rielaborazione del piano regolatore generale.
Il consiglio accoglie le osservazioni limitatamente alle aree di proprietà degli osservanti.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 30: ditta Stillittano - richiesta: inserimento di area in zona B2/2 contigua.
Il progettista respinge l'osservazione in quanto l'area non avrebbe i requisiti di zona B e ipotizza la classificazione di zona C.
Il consiglio comunale accoglie.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 33: ditta Grande B.; n. 90: ditta Bianca G. ed altri; n. 94: ditta Scorsonetto; n. 95: ditta Patanè; n. 96: ditta Di Mauro; n. 154: ditta Sirugo; n. 165: ditta La Ferla; n. 173: ditta Carnemolla; n. 180: ditta Motta - richiesta: modifica del perimetro del centro storico.
Il progettista respinge le osservazioni.
Il consiglio comunale accoglie le osservazioni in conformità a quanto deliberato con l'atto n. 74/2000.
Si condivide la perimetrazione effettuata dal progettista nella tav. P2;
-  osservazioni n. 34: ditta Chiarenza S. e n. 74: ditta Giglio - richiesta: cambio di destinazione di zona.
Il progettista respinge.
Il consiglio comunale accoglie.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 44: ditta Migliore V. - richiesta: cambio di destinazione di zona K3.
Il progettista respinge.
Il consiglio comunale accoglie.
Si rimanda alle verifiche da effettuare sul reale dimensionamento dell'area a camping K3 per come lamentato dall'esponente;
-  osservazione n. 58: ditta Vizzini - richiesta: cambio di destinazione dell'area P/48 in residenziale.
Il progettista rinvia al piano parcheggi.
Il consiglio comunale accoglie.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 42: ditta Pediglieri - richiesta: possibilità di realizzazione di complessi turistici in zona agricola.
Il progettista e il consiglio comunale accolgono in quanto detta previsione è stata ammessa in sede di adozione del piano regolatore generale con delibera n. 74/00.
Non si accoglie come da considerazione sopraespressa;
-  osservazioni n. 47: ditta Ferlisi - richiesta: ampliamento dell'estensione dell'area C1/7.
Il progettista accoglie limitatamente all'area di pertinenza degli edifici per uno spessore di ml. 25.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazioni n. 132: ditta Grasso, riformulata e elencata erroneamente al n 133 - richiesta: soppressione di viabilità per motivazioni geologiche ed annessione di un lotto agricolo in zona Csm/5;
-  osservazione n. 133: ditta Cassarisi, erroneamente elencata al n. 134 - richiesta: classificazione di area C1 in zona B ovvero aumentare in detta zona l'indice a 2 mc./mq. e soppressione di aree a servizi nei piani particolareggiati C1/4 e C1/5 per esubero di attrezzature.
Il progettista erroneamente non ha reso il parere.
Il consiglio comunale respinge l'osservazione.
Si condivide quanto espresso dal consiglio comunale;
-  osservazione n. 57: ditta Bennato - richiesta: rettifica della fascia di ml. 150 che divide l'abitazione.
Il progettista e il consiglio comunale non prendono in considerazione la richiesta in quanto la costruzione risulterebbe legittimamente realizzata.
Si condivide;
-  osservazioni n. 62: ditta Lombardo; n. 79: ditta Scandurra; n. 81: ditta Orienti; n. 103: ditta Basile; n. 126: ditta D'Urbino; n. 131: ditta Rudilosso; n. 146: ditta Grande; n. 164 e n. 186: ditta Bottari C.; n. 167: ditta Adragna ed altri; n. 179: ditta Mareggiato - richiesta: applicazione della normativa della zona B alle costruzioni ricadenti entro la fascia di ml. 150 dalla battigia.
Il progettista non accoglie per mancanza per dette aree dei requisiti di legge.
Il consiglio comunale rinvia ad una analisi della fascia costiera.
Non si condivide conformemente al parere del progettista;
-  osservazioni n. 67 e n. 101: ditta Di Stefano - richiesta: mantenimento della destinazione agricola e Fs a conduzione privata.
Il progettista accoglie estendendo la previsione di gestione privata alla proprietà dell'istante limitatamente per la zona Fs.
Il consiglio comunale estende la destinazione ad impianti sportivi gestiti da privati all'intera proprietà oggetto dell'osservazione.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 70: ditta Basile - richiesta: di classificare l'area ad ovest della B2/2 in B con la soppressione della viabilità prevista dal piano regolatore generale.
Il progettista accoglie traslando la viabilità.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide;
-  osservazioni n. 76: ditta Maccarello; n. 129: ditta Corsico ed altri - richiesta: classificazione di zona C2/1 in zona B.
Il progettista respinge in quanto non sussistono le condizioni.
Il consiglio comunale accoglie.
Si condivide con il parere del progettista;
-  osservazione n. 80: ditta Vitrano - richiesta: variazione dell'accesso al parcheggio P/65.
Il progettista e il consiglio comunale respingono rinviando l'esatto accesso in sede di progettazione.
Si condivide;
-  osservazione n. 100: ditta Bonfanti - richiesta: soppressione del parcheggio P/121 e classificazione di area in zona Csm o D3.
Il progettista respinge rinviando alla normativa della zona E1 equiparata alla zona E.
Il consiglio comunale accoglie la richiesta di soppressione del parcheggio entro la fascia di ml. 150, facendo presente che oltre detta fascia in zona E1 sono consentite strutture ricettive e servizi di ristoro come da emendamento della delibera n. 74/00.
Non si ritiene accoglibile la richiesta di cambio di destinazione e per i considerata di cui sopra anche la previsione del parcheggio è soppressa;
-  osservazioni n. 112: ditta Consiglio; n. 166: ditta Luminoso e altri; n. 183: ditta Tirri - richiesta: cambio di destinazione di aree.
Il progettista e il consiglio comunale respingono.
Si condivide;
-  osservazioni n. 124: ditta Lutri e n. 142: ditta Iachello - richiesta: cambio di destinazione di zona.
Il progettista respinge.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide;
-  osservazione n. 175: ditta Cocuzza - richiesta: mantenimento in zona E dell'indice di mc./mq. 0,20 per attività turistico-alberghiere.
Il progettista e il consiglio comunale precisano che in sede di adozione è stata ammessa la possibilità in zona E di realizzazione di dette strutture.
Non si ritiene accoglibile la richiesta per le considerazioni sopraespresse.
-  osservazione n. 137: ditta Lago - richiesta: soppressione del parcheggio P/65 a vantaggio dell'ampliamento della scuola elementare Collodi.
Il progettista ritiene accoglibile la richiesta.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide con il parere del progettista;
-  osservazione n. 141: ditta Franza - richiesta: mantenimento, nell'area di proprietà ricadente in zona D1/1, degli impianti sportivi realizzati.
Il progettista precisa che nel piano particolareggiato D1/1 detta area è classificata Fs con il mantenimento della gestione privata dell'attività intrapresa così come normato dall'art. 36 delle norme di attuazione del piano regolatore generale.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide;
-  osservazioni n. 55: ditta Sirugo S.; n. 59: ditta Scarso; n. 61: ditta Carbè; n. 114: ditta Giallongo; n. 138: ditta Caruso; n. 143: ditta Rametta; n. 163: ditta Grande; n. 168: ditta Zuccalà e n. 182: ditta Caruso - richiesta: modifica di viabilità, di aree per servizi e norme di attuazione nel piano particolareggiato D3/1, soppressione di aree per servizi, modifica della fascia dei 150 m. dalla battigia e classificazione di aree all'interno della fascia della battigia.
Il progettista ritiene non accoglibili le richieste.
Il consiglio comunale concorda con il progettista, salvo verifiche opportune per le aree all'interno della fascia di rispetto della battigia.
Si condivide con il parere reso dal progettista;
-  osservazione n. 145: ditta Migliore - richiesta: abolizione del prolungamento di viabilità, accorpamento delle zone C1/2 e C1/3 e classificazione in C1 delle aree di proprietà.
Il progettista accoglie l'osservazione relativamente all'allargamento del comparto C1/2 a discapito della zona Ft1.
Il consiglio comunale concorda.
Non si condivide in quanto in contrasto con il dimensionamento delle aree per attrezzature;
-  osservazione n. 148: ditta Santuccio - richiesta: tenere in debito conto del programma di riqualificazione PRUSST AKRAI per l'edificio dell'ex cinema Italia, modifiche di destinazioni urbanistiche con rilievi sulle colture specializzate.
Il progettista accoglie la richiesta relativa al PRUSST e la classificazione in area C di aree Ft1.
Il consiglio comunale concorda.
Si accoglie per la parte relativa al PRUSST e non si concorda per il cambio di destinazione da Ft1 a C1/2 per le motivazioni di cui all'osservazione n. 145;
-  osservazione n. 155: ditta Sirugo - richiesta: soppressione della C.E.C.
Il progettista accoglie.
Il consiglio comunale non entra nel merito.
Non si condivide;
-  osservazione n. 161: ditta Tedesco - richiesta: classificazione in Csc dell'area adiacente il comparto Csc2.
Il progettista e il consiglio comunale respingono l'osservazione.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 170: ditta Andolina - richiesta: inserimento di fabbricato ricadente in zona Ftp nella limitrofa C2/1.
Il progettista accoglie in quanto trattasi di errore materiale la mancata rappresentazione cartografica.
Il consiglio comunale accoglie destinando l'area interessata dal fabbricato a verde agricolo in quanto la concessione è stata rilasciata per gli usi agricoli.
Si condivide il parere del consiglio comunale;
-  osservazione n. 171: ditta D'Agata - richiesta: modifica dell'art. 22 delle norme di attuazione del piano regolatore generale relativo alla definizione del piano di lottizzazione.
Il progettista rimanda al consiglio che accoglie.
Non si condivide in quanto trattasi di piani di lottizzazione non ancora approvati dall'amministrazione.
Osservazioni pervenute fuori termine
-  osservazione n. 1: ditta Tiralongo; n. 3: ditta Carbè; n. 5: ditta Pacca - richiesta: cambio di destinazione urbanistica all'interno dei piani particolareggiati di recupero.
Il progettista non accoglie rimandando ad eventuale variante ai piani particolareggiati di recupero.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 2: congregazione seguaci di Geova - richiesta: individuazione di area per realizzazione di un centro di culto.
Il progettista prevede tale individuazione tra le attrezzature di interesse comune Fic.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide;
-  osservazione n. 4: ditta Marescalco - richiesta: cambio di destinazione urbanistica da zona agricola in cui insiste il kartodromo di proprietà in zona produttiva.
Il progettista non accoglie.
Il consiglio comunale concorda.
Si condivide il parere del progettista;
-  osservazione n. 6: ditta Midolo - richiesta: rettifica viabilità in zona Csm.
Il Progettista rinvia alla redazione di un piano di lottizzazione per una soluzione migliorativa delle aree interessate.
Il consiglio comunale non accoglie.
Si condivide il parere del progettista.
Osservazioni pervenute all'ARTA
-  osservazione: ditta Tiralongo, proposta due volte vedasi la n. 1 fuori termine.
-  osservazione: ditta Rossitto e Montoneri - richiesta: di non accogliere l'osservazione n. 14 della ditta Salinitro che risulta accolta dal progettista e dal consiglio comunale ma disattesa in questa sede e pertanto l'area B2/1 sarà classificata C come nel piano del 1972;
-  osservazione: ditta Caruso e Pignatello - vedasi la n. 73;
-  osservazione: ditta Migliore Venerina - vedasi la n. 44;
-  osservazione: ditta Pacca Giuseppe - vedasi la n. 123.
Per quanto sopra visto, rilevato e considerato i dirigenti del dipartimento urbanistica, servizio 4, unità operativa 4.2, sono del parere che il piano regolatore generale del comune di Avola (SR), le prescrizioni esecutive delle zone D1/1, D2/1 e D3/1, unitamente al regolamento edilizio e alle norme tecniche d'attuazione, adottati con delibera consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai superiori considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 613 del 18 aprile 2002, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere del l'ufficio che è parte integrante del presente voto, con le seguenti precisazioni ed integrazioni relativamente ai punti sottonotati dei considerata:
Zona A
L'intervento di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 potrà riguardare eccezionalmente solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove essi siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità, nonché gli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e comunque dovranno essere orientati alla riqualificazione architettonica ed al recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali e tipologiche originarie.
Sottozone R
Si reputa necessario, fermo restando l'ambito delle relative sottozone, così come indicato nel piano, che il comune in sede di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78:
1) chiarisca la zonizzazione di queste sottozone R, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
2) integri il testo delle norme tecniche di attuazione del piano con la normativa dei piani di recupero, richiamata con l'art. 16 delle predette norme.
Non si condivide comunque una variazione in aumento dei parametri edilizi rispetto a quelli determinati nei piani di recupero, in quanto non giustificata da esigenze di riqualificazione urbanistica.
Considerato che le peculiarità geologiche e geomorfologiche del territorio di Avola quali emergono dagli studi geologico-tecnici di piano evidenziano l'esistenza di pericolosità territoriali tipologicamente riconducibili a possibili esondazioni, sismicità e presenza di cavità dovute a processi di carsismo endoerico.
In ragione di quanto sopra e con riferimento alle perimetrazioni ed alle localizzazioni cartografiche nelle carte della pericolosità geologiche, si ritiene necessario inserire nel piano le seguenti precisazioni:
1)  nelle zone soggette ad allagamenti e nelle aree suscettibili di esondazione in occasione di eventi pluviometrici eccezionali è inibita nuova edificazione fino alla realizzazione di opportune opere di salvaguardia: tra tali opere, che dovranno comunque essere progettate sulla scorta di indagini mirate di carattere idraulico e geologico, possono comprendersi pozzi filtranti, arginature ed interventi volti al convoglio guidato delle acque di deflusso meteorico;
2)  lungo fasce di larghezza di 60 m. con asse mediano corrispondente alle tracce grafiche delle faglie cartografate nella documentazione geologica del piano regolatore generale è inibita nuova edificazione fino a verifica delle reali condizioni di pericolosità tramite idonei accertamenti geologici, geognostici e geotecnica da effettuare in occasione di ulteriori fasi di pianificazione attuativa, anche di iniziativa privata (piani di lottizzazione, piani costruttivi ed ogni altro piano urbanistico ed interventi di cui al punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988). Detti accertamenti dovranno definire la puntuale ubicazione delle faglie, natura e cinematica delle stesse, l'estensione dell'area/aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali anomalie locali della risposta di sito a sisma intenso, i caratteri di inedificabilità, le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche eventualmente da adottarsi. In sede di pianificazione particolareggiata il vincolo di inedificabilità di cui sopra potrà comunque essere sciolto qualora venga motivatamente invalidata nelle aree investigate l'esistenza di faglie tracciate nella documentazione geologico-cartografica del piano regolatore generale;
3)  nelle zone potenzialmente pericolose per la possibile presenza di cavità ipogee l'edificabilità è condizionata al preliminare accertamento della reale esistenza delle stesse tramite indagini mirate, anche di tipo indiretto (georadar, profili sismici, sondaggi elettrici) ed alla valutazione degli effetti indotti dai bulbi di pressione conseguenti all'edificato di progetto sulle cavità, qualora effettivamente riscontrate, in funzione della profondità divolta dal piano fondale e delle caratteristiche meccaniche e strutturali dei tipi litologici interessati.
Si reputa altresì necessario, in conformità ai dettami della vigente normativa, inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia: infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni singola concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti ed opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi;
Ritenuta in linea di massima condivisibile la proposta di determinazione contenuta nel parere dell'ufficio relativamente alle osservazioni ed opposizioni entro i termini, fuori termini e pervenute all'Assessorato, salvo quanto sopra considerato e le precisazioni che seguono:
-  la generica motivazione, dedotta dal comune, di rimandare l'accoglimento di alcune osservazioni alle redigende varianti ai piani di recupero, non può costituire diritto ad un accoglimento differito delle osservazioni medesime; pertanto le osservazioni in questione si devono intendere, evidentemente, come non accolte;
-  per quanto attiene all'osservazione n. 132 della ditta Grasso, riformulata ed elencata erroneamente al n. 133, si rileva che nella proposta di parere dell'ufficio non viene nel merito espressa alcuna determinazione. Esaminata l'osservazione se ne propone l'accoglimento, classificando l'area oggetto dell'osservazione Csm/5, ritenendo che la viabilità prevista nel piano ricadente nel lotto della ditta debba essere eliminata, poiché gli aspetti geomorfologici in tale settore implicherebbero attraversamento in trincea con la realizzazione di muri di controripa ad elevato impatto ambientale, insieme all'abbattimento di una emergenza secolare meritevole di tutela: pertanto, la viabilità in tale tratto dovrà essere ricondotta alla sistemazione ed eventuale ampliamento della viabilità esistente;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Avola, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 74 del 17 dicembre 2000, salvo le prescrizioni, precisazioni ed integrazioni di cui al presente voto.";
Vista la nota prot. n. 31753 del 27 maggio 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 613 del 18 aprile 2002, ha chiesto al comune di Avola di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Viste le delibere n. 34 del 9 ottobre 2002 e n. 36 del 10 ottobre 2002, con le quali il consiglio comunale del comune di Avola ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Visti i fogli prot. n. 41991 dell'11 novembre 2002 e prot. n. 43040 del 18 novembre 2002, con i quali il comune di Avola ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi agli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99 sulla programmazione commerciale;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 5 del 29 marzo 2002, con la quale sono state adottate le modifiche al piano, inerenti gli adeguamenti a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. 11 luglio 2000;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 5 del 29 marzo 2002;
Vista la delibera n. 39 del 24 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Avola, ha formulato le proprie controdeduzioni all'osservazione presentata dalla ditta Nastasi Felice avverso la delibera commissariale n. 5 del 29 marzo 2002;
Vista la nota prot. n. 290 del 26 novembre 2002 con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U., ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere n. 51 del 26 novembre 2002 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613 del 18 aprile 2002
Le controdeduzioni presentate dal comune di Avola si articolano sui seguenti punti oggetto di rilievo da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, giusto voto n. 613 del 18 aprile 2002, che, per come detto, condivideva la proposta di parere n. 34/01 della scrivente unità operativa con precisazioni ed integrazioni relativamente alla zona A, alle sottozone R e allo studio geologico:
Zonizzazione
Sottozona R
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica si richiedeva che il comune chiarisse la zonizzazione delle aree così classificate, secondo quanto dettato dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ed integrasse le norme di attuazione con la normativa dei piani di recupero senza apportare variazioni ai parametri edilizi determinati negli stessi.
Il consiglio comunale condivide integralmente la proposta dell'ufficio tecnico comunale circa la necessità di integrare il testo delle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale con le norme di attuazione di ciascun piano particolareggiato di recupero, richiamate con l'art. 16 delle predette norme; condivide, altresì, i chiarimenti forniti dai progettisti in ordine alla zonizzazione delle sottozone R, secondo i quali "le delimitazioni dei piano particolareggiato di recupero sono state effettuate ai sensi della legge regionale n. 37/85 e nel rispetto dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68 e dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76", ferma restando la necessità delle correzioni da apportare sia alle parti errate dei perimetri degli otto agglomerati che "alle ubicazioni difformi delle rispettive aree destinate a servizi e viabilità, escluso le parti modificate intenzionalmente per mera scelta progettuale". Il consiglio accoglie, infine, la proposta dell'ufficio tecnico comunale relativa all'aumento dell'altezza degli edifici per la realizzazione della terza elevazione con la finalità di destinare i piani terra a parcheggio.
A giudizio della scrivente unità operativa l'assunto del comune non risulta condivisibile.
Infatti, il non avere ottemperato all'indicazione del Consiglio regionale dell'urbanistica circa la necessità di ridefinire la zonizzazione delle aree relative ai piani particolareggiati di recupero conformemente alle disposizioni del decreto interministeriale n. 1444/68 e della legge regionale n. 78/76, pone la pianificazione urbanistica in contrasto con le finalità dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94.
I commi 4 e 5 del citato art. 9 prescrivono che, in sede di redazione dei nuovi strumenti urbanistici, si debba tenere conto dei piani particolareggiati di recupero approvati, definendone l'assetto territoriale e la riqualificazione delle zone edificate abusivamente in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive procedendo anche con varianti agli stessi piani particolareggiati di recupero.
Non si può fare a meno di rilevare che la necessità di apportare varianti ai citati piani particolareggiati di recupero era già emersa in sede di deduzioni alle osservazioni da parte del progettista e confermate dal con siglio.
Per tutto quanto sopra, si ritiene che in questa sede le sottozone R siano da stralciare e che entro il termine di 90 giorni il comune debba procedere alla loro classificazione, in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613/02.
In attesa di tale rielaborazione nelle sottozone R sono consentiti interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Sottozona B2/1
La proposta di parere della scrivente unità operativa riteneva detta sottozona priva dei requisiti dimensionali di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 e facente parte dell'ambito di piani di lottizzazione adiacenti.
Il progettista controdeduce dichiarando che sussistono i requisiti di cui all'art. 2 decreto interministeriale n. 1444/68.
Il consiglio comunale ritiene di dovere rimettere la questione alla valutazione del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Sottozone C1 e C2
Con la proposta di parere n. 34/01 non si condivideva l'emendamento con il quale il consiglio comunale assoggettava, in maniera generalizzata, dette zone alla normativa delle zone B.
Il progettista non produce alcuna controdeduzione.
Il consiglio comunale facendo propria la proposta dell'ufficio tecnico comunale classifica le aree C1/2, C1/3, C2/1 e C2/2 quali sottozone B2 in quanto in gran parte edificate e di modeste dimensioni.
Riguardo le sottozone B2/1, C1/2, C1/3, C2/1 e C2/2 la classificazione richiesta (sottozona B2) è subordinata alle verifiche, da effettuare da parte dell'ufficio tecnico comunale di Avola, che dimostrino la consistenza dell'edificato nella misura stabilita dal citato art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, in mancanza dei prescritti requisiti rimane salva l'attuale destinazione urbanistica.
Sottozona piano di lottizzazione
Il progettista non produce alcuna controdeduzione.
Il comune fa propria la proposta dell'ufficio tecnico comunale che, nel richiamare l'osservazione n. 171 già disattesa dalla scrivente unità operativa, chiede la modifica dell'art. 22 delle norme di attuazione del piano regolatore generale relative alla definizione dei piano di lottizzazione, aggiungendo al punto 1) di detto articolo le parole "o in corso di approvazione" e al punto 2) le parole "ossia i rispettivi indici previsti per le varie zone C (intensiva, semintensiva, estensiva) dalle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 20/72).
Non si condivide per le motivazioni espresse nella proposta di parere n. 34/01.
Sottozona Csm
Il progettista non produce alcuna controdeduzione ma rettifica quanto riportato dalla scrivente unità operativa specificando che gli ambiti di detta sottozona nella fascia costiera sud sono 5 anziché 4.
Nulla ha da rilevarsi.
Sottozona D1 (per insediamenti artigianali e piccole industrie)
Con la proposta di parere n. 34/01 si condividevano soltanto 2 delle 7 sottozone D1 proposte e, precisamente, la sottozona D1/1, oggetto di prescrizioni esecutive e la sottozona D1/3, interessata da attività artigianali esistenti.
Relativamente alla D1/4 il progettista asserisce l'esistenza di opifici industriali; riguardo le D1/5, D1/6 e D1/7, disattese dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto difficilmente utilizzabili considerate le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e ferroviarie limitrofe, il comune, giustifica la conferma di dette aree verificando la sufficienza delle aree per l'edificazione industriale al di fuori delle fasce di rispetto e con la richiesta di alcuni imprenditori artigianali interessati all'insediamento, su quelle aree, di attività produttive.
Il consiglio comunale facendo proprie le controdeduzioni del progettista, ritiene di confermare, altresì, la sottozona D1/2 compresa tra l'A.S.I. e la D1/1 così come da proposta dell'ufficio tecnico comunale.
Si accolgono le controdeduzioni relativamente alle sottozone D1/5, D1/6 e D1/7 in quanto opportunamente giustificate; per le sottozone D1/2 e D1/4, non ritenendo sufficientemente motivate le controdeduzioni comunali, si conferma quanto espresso con la proposta di parere n. 34/01.
Sottozone D2 (per insediamenti commerciali)
La sottozona D2/2, disattesa dalla proposta di parere n. 34/01 in quanto non supportata da dati giustificativi, viene riproposta dal consiglio comunale sulla base della predisposizione di un piano di lottizzazione da parte della ditta NADIR s.r.l. per la realizzazione di un grosso centro commerciale.
Si accoglie.
Sottozone D3 (per insediamenti turistico-alberghieri)
Il consiglio comunale ripropone l'ammissibilità di insediamenti commerciali nell'ambito degli insediamenti turistico-alberghieri, disattesi dalla proposta di parere n. 34/01.
Si riconferma la proposta di parere n. 34/01.
Zona agricola E ed E1
Con la proposta di parere n. 34/01 si condividevano gli interventi previsti dalla legislazione vigente con l'esclusione dei servizi di ristoro e degli impianti di distribuzione di carburante.
Il consiglio comunale chiede la possibilità di realizzare gli interventi consentiti dall'art. 30 della legge regionale n. 2/02.
Fermo restando quanto espresso dalla proposta di parere n. 34/01, è ovvio che, in verde agricolo, risulta ammissibile, ope legis, quanto prescritto dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Zone F (attrezzature di interesse collettivo)
Il consiglio comunale chiede il mantenimento dei parcheggi denominati P108 e P111, adiacenti alla viabilità prevista sul canale di gronda esistente in prossimità della sottozona D3, disattesi dalla proposta di parere n. 34/01 in quanto ricadenti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di 150 m. dalla battigia.
Si riconferma la proposta di parere n. 34/01.
Zone K (per camping)
Il consiglio comunale chiede il mantenimento delle sottozone K2 e K3, seppur in contrasto con l'art. 2 della legge regionale n. 14/82, in quanto trattasi di infrastrutture esistenti per le quali sono state rilasciate concessioni in sanatoria rispettivamente la n. 69/95 e la n.84/85.
Si prende atto delle concessioni rilasciate in sanatoria. Tuttavia, in considerazione che le aree proposte presentano superfici inferiori rispetto a quelle prescritte dalla legge regionale n. 14/82, si ribadisce quanto espresso nella proposta di parere n. 34/01 con la quale si evidenziava, tra l'altro, che le stesse ricadevano, in maggior parte, all'interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76.
Prescrizioni esecutive
Sottozona D3/1 (turistico-alberghiera)
Il consiglio comunale ribadisce la necessità di integrare i servizi con quanto stabilito dall'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68 così come deliberato con atto n. 74/00.
Nel riconfermare la proposta di parere n. 34/01 si evidenzia che l'applicazione dell'art. 5 non è pertinente agli insediamenti turistico-alberghieri ma attiene agli insediamenti artigianali, industriali e commerciali che sono stati disattesi nelle sottozone D3.
Norme tecniche d'attuazione
Il consiglio comunale prende atto delle modifiche delle norme d'attuazione discendenti dalle controdeduzioni adottate.
Si condividono limitatamente alle parti accolte in questa sede.
Osservazioni ed opposizioni
Il comune, in linea generale, prende atto delle determinazioni dell'ARTA ad eccezione delle osservazioni che di seguito si riportano:
-  riguardo la n. 132: ditta Grasso, il consiglio comunale chiede al Consiglio regionale dell'urbanistica la prescrizione che, in sede di redazione del piano particolareggiato della sottozona Csm/5, sia data priorità allo studio della viabilità con particolare riferimento a quella esistente.
Si rimanda a quanto già espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica circa la necessità dell'adeguamento e miglioramento della viabilità esistente che potrà attuarsi in sede di redazione di piano particolareggiato;
-  la n. 134: ditta Cassarisi Sebastiano, Cassarisi Antonietta e Cassarisi Tonina, erroneamente non valutata dalla scrivente unità operativa, con la quale si richiedeva la possibilità nell'ambito della sottozona D3/1 della modifica di un lotto in due parti anche diseguali e/o l'unione di due lotti ove sia dimostrata la fattibilità, viene riproposta in sede di controdeduzione.
Il consiglio comunale, facendo propria la proposta del progettista, aveva accolto detta osservazione con la delibera n. 51/01 di deduzioni alle osservazioni.
Si accoglie in questa sede in conformità al consiglio;
-  riguardo la n. 14: ditta Salinitro si riconferma, relativamente alla sottozona B2/1, così come superiormente espresso, la proposta di parere n. 34/01;
-  riguardo la n. 18: ditta Calvo e la n. 152: ditta Calvo, questa unità operativa riconferma la non condivisione di cambio di destinazione urbanistica in zona D2 dell'area dell'osservante per il trasferimento dell'attività commerciale;
-  riguardo la n. 86: ditta Controra, il consiglio intende precisare gli interventi ammissibili in zona E.
Si rimanda alle considerazioni sopra espresse per le zone E ed E1;
-  riguardo la n. 30: ditta Stillitano, il consiglio ribadisce l'opportunità della classificazione dell'area del richiedente in zona B2/2 senza addurre giustificazioni.
Si riconferma la proposta di parere n. 34/01;
-  riguardo la n. 34: ditta Chiarenza, il consiglio ripropone l'annessione dell'area dell'osservante in zona Csm limitrofa rimandando all'osservazione n. 132 accolta dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Non si condivide in quanto non sono addotte motivazioni giustificative;
-  riguardo la n. 74: ditta Giglio, pur trattandosi di area limitrofa alla sottozona D1/5 accolta in questa sede, per la quale il consiglio richiede la classificazione in zona D1, si riconferma la proposta di parere n. 34/01 in quanto di esigua estensione al netto delle fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti né tanto meno supportata da richieste di eventuali imprese artigianali da allocare;
-  riguardo la n. 44: ditta Migliore V., si rimanda alla superiore considerazione relativamente alla zona K3;
-  riguardo la n. 58: ditta Vizzini, il consiglio ripropone il cambio di destinazione dell'area classificata P48 in zona residenziale.
Si ribadisce il parere del progettista condiviso dalla scrivente unità operativa, con il quale si rinviava alla redazione del piano parcheggi;
-  riguardo l'osservazione n. 42: ditta Pediglieri, il consiglio comunale chiede l'ammissibilità degli interventi previsti dalla legislazione vigente in zona E di verde agricolo.
Si rimanda alle considerazioni sopra espresse per le zone E ed E1;
-  riguardo la n. 62: ditta Lombardo; la n. 79: ditta Sgandurra; la n. 81: ditta Grienti; la n. 103: ditta Basile; la n. 126: ditta D'Urbino; la n. 131: ditta Rudilosso; la n. 146: ditta Grande; le n. 164 e 186: ditta Bottari; la n. 167: ditta Adragna e la n. 179: ditta Mareggiato; il consiglio chiede di rimandare le determinazioni ad una attenta analisi di tutta la fascia costiera interessata da costruzioni per le quali sono state avanzate richieste di sanatoria edilizia.
Fermo restando che il comune dovrà verificare l'applicabilità della sanatoria secondo il disposto dell'art. 23 della legge regionale n. 37/85, si esclude la possibilità di zonizzazione di dette aree in quanto ricadenti entro la fascia dei 150 m. dalla battigia;
-  riguardo le osservazioni n. 67 e n. 101; ditta Di Stefano P., si ribadisce la proposta di parere n. 34/01 con la quale non si condivideva l'estensione degli impianti sportivi gestiti da privati all'intera proprietà dell'osservante ricadente in parte in zona destinata a parco urbano e in parte a sottozona Fs;
-  riguardo la n. 70: ditta Basile, il consiglio precisa l'esatto limite della zona B2/2 coincidente con l'asse stradale traslato.
Si accoglie;
-  riguardo la n. 76: ditta Vaccarella e la n. 129: ditta Corsico, di richiesta di cambio di destinazione urbanistica da zona C2/1 e C1/2 in zona B, si rinvia alle superiori considerazioni riguardo la verifica che il comune dovrà effettuare per detta sottozona;
-  riguardo la n. 100: ditta Bonfanti D., il consiglio, pur condividendo la proposta di parere n. 34/01, precisa l'ammissibilità di insediamenti in verde agricolo ex art. 22, legge regionale n. 71/78, modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale n. 2/02.
Si rimanda a quanto precisato superiormente per le zone E ed E1;
-  riguardo la n. 124: ditta Lutri e la n. 142: ditta Iachello, il consiglio prende atto della proposta di parere n. 34/01 salvo quanto già richiesto per le zone E.
Si rimanda a quanto precisato superiormente per le zone E ed E1;
-  riguardo la n. 55: ditta Sirugo; la n. 59: ditta Scarso; la n. 61: ditta Carbè; la n. 114; ditta Giallongo, la n. 138: ditta Caruso; la n. 143: ditta Rametta; la n. 163: ditta Grande; la n. 168: ditta Zuccalà e la n. 182: ditta Caruso, il consiglio prende atto della proposta di parere n. 34/01 salvo per le aree P108 e P111 che intende confermare.
Si rimanda a quanto superiormente precisato per la zona F con la presente proposta di parere;
-  riguardo la n. 145: ditta Migliore, il consiglio conferma l'allargamento del comparto C1/2 a discapito della zona Ft1.
Si ribadisce la proposta di parere n. 34/01;
-  riguardo la n. 148: ditta Santuccio, il consiglio, riconferma il cambio di destinazione da Fti1 a C1/2.
Si ribadisce la proposta di parere n. 34/01;
-  riguardo la n. 171: ditta D'Agata, il consiglio chiede l'ammissibilità dei piani di lottizzazione in corso di approvazione.
Si rimanda a quanto superiormente espresso per le sottozone di piano di lottizzazione;
-  riguardo le controdeduzioni con riferimento alle osservazioni avanzate ai piani particolareggiati di recupero - sottozona R - che attengono a modifica di viabilità, nuova edificazione, ridimensionamento o soppressione di aree per attrezzature collettive, nuove perimetrazioni, ecc., la scrivente unità operativa essendo del parere di stralciare dette aree, così come superiormente espresso, non si determina in merito.
Si rileva, infine, che il consiglio comunale, con l'atto consiliare n. 34/02 di controdeduzioni, approva le seguenti proposte dell'ufficio tecnico comunale in variante al piano regolatore generale:
1) classificazione in Fic - Attrezzature di interesse comune di un'area confiscata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 645/82 e ceduta dal Ministero delle finanze al comune per la realizzazione di un parco giochi per bambini con decreto del 28 luglio 1997.
Detta area ricade all'interno della zona D0 - Attrezzature portuali che, ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, andrà assoggettata al piano regolatore generale del porto;
2) integrazione delle norme di attuazione relativamente alla zona E - verde agricolo - del piano regolatore generale con l'indicazione della distanza dai confini pari a m. 15 per la realizzazione di manufatti ai sensi del l'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Detta distanza secondo lo strumento urbanistico vigente e quello all'esame dell'ARTA è posta in ml. 5.
Ferma restando l'ammissibilità di dette varianti le proposte non possono essere accolte in questa sede in quanto non assoggettate alle procedure di pubblicità ex art. 3, legge regionale n. 71/78.
2) Programmazione commerciale
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R. 11 luglio 2000, n. 165 è stata adottata, con delibera del commissario straordinario n. 5 del 29 marzo 2002, la programmazione urbanistica per il settore commerciale in variante al piano regolatore generale adottato con decreto n. 74/00.
La difformità alle previsioni del piano regolatore generale e, specificatamente, all'art. 5 - Destinazioni d'uso delle norme di attuazione del piano particolareggiato sottozona D1/1, consiste nell'avere reso inammissibile l'attività commerciale all'ingrosso.
Altresì, la variante consiste nell'avere individuato nella sottozona Fic 28 il mercato coperto e centro commerciale in difformità all'art. 35 delle norme di attuazione del piano regolatore generale che prevede, in generale, nelle zone Fic attrezzature culturali, sociali, amministrative nonché attrezzature commerciali e direzionali gestite da privati; vengono individuate, nelle sottozone Fs56 e Fs60, mercati rionali (settimanali), nelle sottozone Fs16 e Fs17, le aree per la fiera (quindicinale), in contrasto con l'art. 36 delle norme di attuazione del piano regolatore generale che prevede per le zone Fs impianti sportivi ed attrezzature per gioco e tempo libero; nella sottozona P78 viene individuato l'area per mercato rionale (settimanale) oltre che per parcheggio e verde attrezzato secondo la destinazione del piano regolatore generale.
La programmazione commerciale, in particolare, prevede le seguenti attività:
-  esercizi di vicinato della superficie di 150 mq. e, se concentrati, non superiore a 1.000 mq.
Sono ammissibili nelle zone territoriali prevalentemente residenziali e miste e negli ambiti urbani consolidati e da riqualificare oltre che nelle "D1", "D2", "D3" e "D0";
-  medie strutture di vendita al dettaglio: della superficie variabile tra 151 e 1.000 mq.
Sono ammesse nelle sottozone D2/1 e D2/2.
Grandi strutture di vendita al dettaglio: di superficie superiore a 1.000 mq.
Sono ammesse nelle sottozone D2/1 e D2/2;
-  mercati di tipo giornaliero, periodico o fisso.
Oltre alle aree pubbliche nelle quali possono svolgersi attività commerciali e alle sottozone D2/1 e D2/2 sono state individuate, come soprariportato, le seguenti sottozone: ad ovest della via Siracusa, nella sottozona Fic 28, il mercato coperto e centro commerciale; nella piazza F. Crispi, nella sottozona Fs56, il mercato rionale (settimanale); nel quartiere S. Lucia, nelle sottozone Fs16 e Fs17, le aree per la fiera (quindicinale); nella piazza S. Sebastiano, nella sottozona P78 ed adiacente il viale A. Segni, nella sottozona Fs/60 aree per mercato rionale (settimanale) oltre che per parcheggio e verde attrezzato secondo la destinazione del piano regolatore generale.
L'art. 23 delle norme di attuazione della programmazione commerciale definisce, in conformità all'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, la dotazione di parcheggi pertinenziali in relazione alle attività da svolgere.
Gli atti ed elaborati adottati dal commissario straordinario con la delibera n. 5/02 sono stati assoggettati alla procedura di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 e risultano presentate le seguenti osservazioni;
-  osservazione: ditta Lorenzo Nastasi con la quale si chiede il cambio di destinazione dell'area di proprietà della superficie di mq. 15.725 adiacente alla S.S. 115 Avola-Siracusa in contrada Chiusa di Carlo, da verde agricolo in zona D2.
Le motivazioni addotte dall'esponente nascono dall'esigenza di espandere l'attività dell'esistente opificio di lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle mandorle.
Il consiglio comunale rinvia ogni determinazione ad una eventuale variante da apportare allo strumento urbanistico.
Si condivide il ricorso alla procedura di variante urbanistica con la precisazione che, in ogni caso, l'attività dell'istante sembrerebbe rientrare tra gli interventi ammissibili di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  osservazione: ufficio tecnico comunale di Avola con la quale si chiede che l'area F nell'ambito del piano di recupero R1 destinata ad attrezzature di interesse comune dal piano regolatore generale, modificata in zona commerciale dalla programmazione commerciale, venga destinata alla sede del commissariato di P.S. così come previsto dal piano triennale opere pubbliche sin dal 1999.
Detta osservazione, così come si evince dalla proposta di delibera n. 39/02, viene approvata dal consiglio all'unanimità sottoforma di emendamento.
Si ritiene non ammissibile il procedimento di cambio di destinazione urbanistica in quanto trattasi di una variante da assoggettare all'iter di pubblicazione ex art. 3 legge regionale n. 71/78.
Per tutto quanto sopra, nella considerazione della regolarità del procedimento amministrativo e della conformità ai dettami delle disposizioni vigenti di legge in materia, legge regionale n. 28/99 e D.P.R. 11 luglio 2000, l'unità operativa 4.2 è del parere che la programmazione urbanistica per il settore commerciale adottata dal commissario straordinario del comune di Avola con atto n. 5 del 29 marzo 2002 sia meritevole di approvazione";
Vista la nota prot. n. 11 del 21 gennaio 2003, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ad integrazione della proposta di parere n. 51 del 26 novembre 2002, la proposta n. 1 del 17 gennaio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con foglio n. 39685 del 30 ottobre 2002, il comune di Avola ha trasmesso copia conforme delle deliberazioni di consiglio comunale n. 34 e n. 36 rispettivamente del 9 e del 10 ottobre 2002 aventi per oggetto controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613 reso nella seduta del 18 aprile 2002 sulla rielaborazione totale del piano regolatore generale.
Con foglio prot. n. 290 del 26 novembre 2002, la scrivente unità operativa 4.2 ha trasmesso la proposta di parere n. 51 di pari data con la quale si riteneva, tra l'altro, di stralciare le zone già classificate "R", piani di recupero in quanto il comune non aveva adempiuto ai chiarimenti richiesti dal Consiglio regionale dell'urbanistica e precisamente alla zonizzazione delle aree "R", secondo quanto dettato dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, e all'integrazione delle norme di attuazione con la normativa dei piani di recupero senza apportare variazioni ai parametri edilizi determinati negli stessi.
Con foglio prot. n. 1018 del 10 gennaio 2003, pervenuto a mezzo fax in pari data e in via ordinaria, assunta al prot. generale dell'ARTA al n. 2686 in data 15 gennaio 2003, è stata trasmessa la sottoelencata documentazione ad integrazione e a maggiore intelligibilità degli elaborati già oggetto di esame da parte di questa unità operativa 4.2:
-  relazione integrativa;
-  allegato 1: schede esplicative degli 8 piani di recupero;
-  norme tecniche di attuazione integrate con le norme di attuazioni dei piani di recupero;
-  tavv. P.2 e P.5 del piano regolatore generale riportanti la nuova classificazione delle zone "R";
Rilevato:
Le tavv. P.2 e P.5 riportano la zonizzazione dei piani di recupero con la localizzazione dei servizi ed attrezzature secondo quanto dettato dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Precisamente, la tav. P.2 attiene alle aree già oggetto dei piani di recupero R1, R2, R3, R4, R5, R6 ed R7, e la tav. P.5 all'area già oggetto del piano di recupero R8.
Le schede esplicative di cui all'allegato 1, evidenziano, per ogni singolo ambito dei piani di recupero, la superficie interessata, la superficie coperta, il volume edificato, il rapporto di copertura e la densità territoriale.
I dati forniti dal progettista confermano per i suddetti ambiti la sussistenza dei requisiti minimi dimensionali prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68 per la loro classificazione a zona B.
Inoltre, per i piani di recupero R1, R3, R6 classificati rispettivamente B/R1, B/R3, B/R6, risultano soddisfatti gli standards urbanistici di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68, la cui superficie è valutata in misura doppia di quella effettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto interministeriale.
Riguardo ai piani di recupero R2 ed R8, classificati rispettivamente B/R2 e B/R8, le aree per attrezzature mancanti, e precisamente, per attrezzature scolastiche nella zona B/R2 ed interesse comune nella zona B/R8, sono state reperite e localizzate, secondo quanto ribadito dal progettista nelle schede esplicative, nell'ambito delle attrezzature del piano regolatore generale in itinere.
Per quanto attiene ai piani di recupero R4, R5 ed R7, classificati rispettivamente B/R4, B/R5 e B/R7, di modesta superficie, la quasi totalità delle attrezzature mancanti è anch'essa localizzata nell'ambito delle attrezzature del piano regolatore generale in itinere secondo quanto ribadito dal progettista in dette schede esplicative.
Le norme di attuazione del piano regolatore generale, che all'art. 16 rinviava alla normativa e al dimensionamento planovolumetrico delle aree "R", risultano, infine, integrate dagli artt.16.a e 16.b., come richiesto con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613/2002.
Precisamente, l'art. 16, norma le sottozone B/R1, B/R2, B/R3, B/R4, B/R5 e B/R7 nelle quali sono possibili interventi di ampliamento e trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, nonché nuova edificazione con densità edilizia fondiaria massima di mc./mq. 5.
L'art. 16.b norma le sottozone B/R6 e B/R8 in zona costiera nelle quali sono possibili interventi di ampliamento e trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, nonché nuova edificazione con densità edilizia fondiaria massima di mc./mq. 2;
Considerato:
Il progettista ha adempiuto, in linea generale, alle richieste del Consiglio regionale dell'urbanistica per quanto attiene alla classificazione delle aree già incluse nei piani di recupero ex legge regionale n. 37/85 secondo le prescrizioni del decreto interministeriale n. 1444/68.
Le norme tecniche d'attuazione sono state integrate, per come richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con gli artt. 16.a e 16.b che disciplinano l'edificazione nelle varie sottozone.
La normativa proposta risulta condivisibile salvo per quel che riguarda l'aumento dell'altezza massima degli edifici e del numero dei piani nelle sottozone BR/1, BR/2, BR/3, BR/4, BR/5 e BR/7 per le quali, in coerenza con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613/2002, si riconfermano quelle fissate dai precedenti piani di recupero. Per quanto attiene alla dotazione dei parcheggi, si prescrive il rispetto del dettato della legge n. 765/1967 e successive modifiche ed integrazioni; si precisa, in particolare, che quanto riportato all'art. 16/a delle norme tecniche d'attuazione punto 10), prescrizioni particolari, lett. c), dovrà intendersi 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
Si rileva, infine, che non sono stati prodotti i chiarimenti richiesti con lo stesso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
A tal riguardo si è dell'avviso che la classificazione delle zone BR/6 e BR/8 possa essere accolta soltanto previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'ammissibilità alla sanatoria degli edifici compresi entro i 150 m. dalla battigia, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della legge regionale n. 37/85.
Per quanto attiene alle osservazioni ed opposizioni di seguito elencate, sulle quali il consiglio comunale con atti n. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001 non si era pronunciato rinviando ad eventuali, successive varianti alle aree suddette, si è dell'avviso di sospendere in atto ogni determinazione dando obbligo al comune di pronunziarsi sulle suddette osservazioni, a mezzo di delibera consiliare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del D.Dir. di approvazione del piano in esame.
Elenco osservazioni entro i termini:
-  osservazioni n. 4: ditta Di Pietro, Caruso ed altri; n. 10: ditta Sessa; n. 13: ditta Ferlisi; n. 15: ditta Cancemi; n. 19: ditta Parisi; n. 31: ditta Andolina e Morale; n. 35: ditta Violetta; n. 39: ditta Santuccio; n. 43: ditta Tiralongo; n. 46: ditta Montoneri e Campisi; n. 52: ditta Caruso; n. 65: ditta Caldarella; n. 69: ditta Bianca e Barone; n. 89: ditta Bianca; n. 102: ditta Guarino, Coletta ed altri; n. 104: ditta Blanca; n. 107: ditta Pulichino; n. 108: ditta Troia; n. 109: ditta Troia; n. 111 Tiralongo G.; n. 128: ditta Costa e n. 156: ditta Giambalvo; n. 8: ditta Catinello; n. 17: ditta Piccione; n. 27: ditta Roccaro e Zocco; n. 32: ditta Dugo; n. 36: ditta Tiralongo, Argentino ed altri; n. 48: ditta Corsico; n. 49 Di Pietro; n. 50: ditta Pugliesi; n. 60 e n. 63: ditta Majer; n. 66: ditta Cancemi ed altri; n. 68: ditta Bianco; n. 71: ditta Cirasa; n. 72: ditta Di Stefano; n. 77: ditta Zappulla; n. 82: ditta Raeli; n. 84: ditta Campisi; n. 88: ditta Passarello; n. 91: ditta Nastasi; n. 92: ditta Caldarella; n. 93: ditta Sirugo; n. 99: ditta D'Amico ed altri; n. 105: ditta Liotta; n. 116: ditta Di Giovanni; n. 121: ditta Trovato; n. 123: ditta Pacca; n. 130: ditta Rudilosso; n. 135: ditta Papa; n. 136: ditta Montoneri; n. 144: ditta Sirugo A.; n. 147: ditta Battaglia ed altri; n. 149: ditta Calvo; n. 174: ditta Campisi G.
Elenco osservazioni pervenute al comune fuori termine:
-  osservazione n. 1: ditta Tiralongo; n. 3: ditta Carbè; n. 5: ditta Pacca.
Si rileva infine che il fascicolo delle osservazioni pervenute al comune fuori termine contiene n. 11 osservazioni; sulle prime 6 il consiglio comunale si è determinato così come la scrivente unità operativa 4.2 con la proposta di parere n. 34 del 17 dicembre 2001.
Riguardo le rimanenti osservazioni di seguito elencate la scrivente unità operativa si determina in questa sede:
-  osservazione n. 7: ditta Migliore Salvatore - richiesta di un centro di rottamazione in area agricola.
Non si accoglie rinviando alle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
-  osservazione n. 8: ditta Artale Giuseppe - richiesta in zone B2 di modifica dell'indice di densità fondiaria limitatamente alla realizzazione di strutture alberghiere.
Non si accoglie;
-  osservazioni n. 9: ditta Rossitto S. e Montoneri M.L. e n. 10: ditta Migliore Claudia - ripropongono il contenuto di osservazioni prodotte entro i termini e, pertanto si rinvia alle determinazioni della proposta di parere n. 34 del 17 dicembre 2001 condivisa dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613/02;
-  osservazione n. 11: ditta Trzeciok R. e Montoneri G.: si rinvia alle considerazioni espresse sull'area B2/1 nella proposta di parere n. 34 del 17 dicembre 2001 condivisa dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613/02.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si è del parere che la proposta di parere n. 51 del 26 novembre 2002 sia modificata ed integrata con la presente.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 88 del 13 febbraio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la predetta proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, per quanto precede si esprime parere, che si possa procedere all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Avola, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000, con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 613 del 18 aprile 2002, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n. 51 del 26 novembre 2002 a seguito delle controdeduzioni comunali, di cui alle deliberazioni consiliari n. 9 del 9 ottobre 2002 e n. 10 del 10 ottobre 2002, e dell'adeguamento del piano regolatore generale alle disposizioni di legge in materia di programmazione commerciale, di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 5 del 29 marzo 2002.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 108 del 6 marzo 2003, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la predetta proposta di parere dell'ufficio, a modifica ed integrazione della precedente proposta di parere n. 51 del 26 novembre 2002, che costituisce parte integrante del presente voto, con la precisazione:
-  che l'area, confiscata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 645/82 e ceduta dal Ministero delle finanze al comune per la realizzazione di un parco giochi per bambini con decreto del 28 luglio 1997, deve essere considerata esclusa dalla zona DO - Attrezzature portuali;
-  che le determinazioni del consiglio, di cui al voto n. 613 del 18 aprile 2002, non oggetto di specifiche controdeduzioni da parte del consiglio comunale si devono intendere confermate in conformità al predetto voto, per quanto precede si esprime parere conforme alla proposta di parere dell'unità operativa 4.2 del servizio 4/D.R.U. n. 1 del 17 gennaio 2003, a modifica ed integrazione del precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 88 del 13 febbraio 2003, con le precisazioni di cui sopra.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 613 del 18 aprile 2002, n. 88 del 13 febbraio 2003 e n. 108 del 6 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 613 del 18 aprile 2002, n. 88 del 13 febbraio 2003 e n. 108 del 6 marzo 2003, nonché alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, di cui alle note sopra citate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Avola, adottato con delibera consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 613 del 18 aprile 2002, n. 88 del 13 febbraio 2003 e n. 108 del 6 marzo 2003.

Art. 3

Relativamente alle osservazioni/opposizioni non oggetto di valutazioni da parte del consiglio comunale nell'ambito delle deliberazioni n. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001 e specificamente indicate nella richiamata proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 1 del 17 gennaio 2003, il comune dovrà provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto, a formulare le proprie deduzioni provvedendo secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.

Art. 4

Con riguardo alle osservazioni n 7: ditta Migliore Salvatore; n. 8: ditta Artale Giuseppe e n. 11: ditta Trzeciok R. e Montoneri G., assunte dal comune fuori termini di legge e non oggetto di determinazioni da parte di questo Assessorato, il comune dovrà formulare, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le proprie controdeduzioni alle determinazioni assunte da questo Assessorato con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 108 del 6 marzo 2003, conformemente alla proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 1 del 17 gennaio 2003, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto, trascorso il quale le stesse dovranno intendersi determinate in conformità al sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 108 del 6 marzo 2003.

Art. 5

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 34 del 17 dicembre 2001 resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 613 del 18 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 51 del 26 novembre 2002 resa resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
4)  proposta di parere n. 1 del 17 gennaio 2003 resa resa dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
5)  voto n. 88 del 13 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
6)  voto n. 108 del 6 marzo 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
7)  delibera di consiglio comunale n. 74 del 7 dicembre 2000;
8)  delibera di consiglio comunale n. 45 del 18 giugno 2001;
9)  delibera di consiglio comunale n. 46 del 18 giugno 2001
10)  delibera di consiglio comunale n. 47 del 19 giugno 2001;
11)  delibera di consiglio comunale n. 49 dell'11 luglio 2001;
12)  delibera di consiglio comunale n. 51 del 12 luglio 2001;
13)  delibera di consiglio comunale n. 34 del 9 ottobre 2002;
14)  delibera di consiglio comunale n. 36 del 10 ottobre 2002;
15)  delibera di C.S. n. 5 del 29 marzo 2002;
16)  delibera di consiglio comunale n. 39 del 24 ottobre 2002;
Elaborati di piano del piano regolatore generale
17)  all.  A -  relazione; 
18)  all.  B -  norme tecniche di attuazione; 
19)  all.  C -  regolamento edilizio; 
20)  tav.  1 -  infrastrutture esistenti in scala 1:10000; 
21)  tav.  2 -  previsioni del piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000;  
22)  tav.  3 -  beni culturali e ambientali in scala 1:10.000; 
23)  tav.  4 -  delimitazione delle aree vincolate in scala 1:10.000; 
24)  tav.  5 -  individuazione edifici di interesse storico e architettonico in scala 1:2.000; 
25)  tav.  6 -  previsioni P.T.C. in scala 1:50.000; 
26)  tav.  P1 -  assetto territoriale in scala 1:10.000; 
27)  tav.  P2 -  zonizzazione del centro urbano in scala 1:2.000; 
28)  tav.  P3 -  zonizzazione delle aree costiere a sud in scala 1:2.000; 
29)  tav.  P4 -  zonizzazione delle aree a sud-ovest in scala 1:2.000; 
30)  tav.  P5 -  zonizzazione delle aree costiere a nord in scala 1:2.000; 
31)  tav.  P6 -  zonizzazione aree collinari in scala 1:2.000; 

Elaborati del piano particolareggiato della zona artigianale D1/1
32)  all.  a -  relazione tecnico-economica; 
33)  all.  b -  norme tecniche di attuazione; 
34)  tav.  1 -  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:10.000; 
35)  tav.  2 -  planimetria di progetto su aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
36)  tav.  3 -  planimetria di progetto su catastale in scala 1:2.000; 
37)  tav.  4 -  schema della rete viaria in scala 1:2.000; 
38)  tav.  5 -  espropri per viabilità e servizi in scala 1:2.000; 
39)  tav.  6 -  schema rete elettrica distribuzione ed illuminazione pubblica in scala 1:2.000; 
40)  tav.  7 -  rete fognante in scala 1.2.000; 
41)  tav.  8 -  schema rete idrica-telefonica-metano in scala 1:2.000; 
42)  tav.  9 -  particolari rete elettrica, idrica, fognante, acque bianche, gas, stradale e telefonica in scala 1:20, 1:50; 

Elaborati del piano particolareggiato della zona commerciale D2/1
43)  all.  a -  relazione tecnico-economica; 
44)  all.  b -  norme tecniche di attuazione; 
45)  tav.  1 -  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:10.000; 
46)  tav.  2 -  planimetria di progetto su aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
47)  tav.  3 -  planimetria di progetto su catastale in scala 1:2.000; 
48)  tav.  4 -  espropri per viabilità e servizi in scala 1:2.000; 
49)  tav.  5 -  schema della rete viaria in scala 1:2.000; 
50)  tav.  6 -  schema rete elettrica distribuzione ed illuminazione pubblica in scala 1:2.000; 
51)  tav.  7 -  rete fognante in scala 1.2.000; 
52)  tav.  8 -  schema rete idrica-telefonica-metano in scala 1:2.000; 
53)  tav.  9 -  particolari rete elettrica, idrica, fognante, acque bianche, gas, stradale e telefonica in scala 1:20, 1:50; 

Elaborati del piano particolareggiato della zona turistica D3/1
54)  all.  a -  relazione tecnico-economica; 
55)  all.  b -  norme tecniche di attuazione; 
56)  tav.  1 -  stralcio del piano regolatore generale in scala  1:10.000; 
57)  tav.  2 -  planimetria di progetto su aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
58)  tav.  3 -  planimetria di progetto su catastale in scala 1:2.000; 
59)  tav.  4 -  schema della rete viaria in scala 1:2.000; 
60)  tav.  5 -  espropri per viabilità e servizi in scala 1:2.000; 
61)  tav.  6 -  schema rete elettrica distribuzione ed illuminazione pubblica in scala 1:2.000; 
62)  tav.  7 -  rete fognante in scala 1.2.000; 
63)  tav.  8 -  schema rete idrica-telefonica-metano in scala 1:2.000; 
64)  tav.  9 -  particolari rete elettrica, idrica, fognante, acque bianche, gas, stradale e telefonica in scala 1:20, 1:50; 

Elaborati del piano particolareggiato della zona EEP/4
65)  all.  a -  relazione tecnico-economica; 
66)  all.  b -  norme tecniche di attuazione; 
67)  tav.  1 -  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:10.000; 
68)  tav.  2 -  planimetria di progetto su aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
69)  tav.  3 -  planimetria di progetto su catastale in scala 1:2.000; 
70)  tav.  4 -  schema della rete viaria, espropri per viabilità e servizi in scala 1:2.000; 
71)  tav.  5 -  schema rete elettrica distribuzione ed illuminazione pubblica, schema rete fognante in scala 1:2.000; 
72)  tav.  6 -  schema rete idrica-telefonica-metano in scala 1:2.000; 
73)  tav.  7 -  particolari rete elettrica, idrica, fognante, acque bianche, gas, stradale e telefonica in scala 1:20, 1:50; 
74)  tav.  8 -  tipologie edilizie in scala 1:200; 

75)  relazione giustificativa del dimensionamento delle reti acque bianche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
Studio geologico
76)  relazione geologico-tecnica;
77)  foglio  1  -  carta geologica in scala 1:10.000;
78)  foglio  2  -  carta geologica in scala 1:10.000;
79)  foglio  1  -  carta geomorfologia in scala 1:10.000;
80)  foglio  2  -  carta geomorfologia in scala 1:10.000;
81)  sezioni geolitologiche in scala 1:10.000;
82)  tav.  1 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
83)  tav.  2 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
84)  tav.  3 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
85)  tav.  4 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
86)  tav.  5 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
87)  tav.  6 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
88)  tav.  7 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
89)  tav.  8 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
90)  tav.  9 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
91)  tav.  10 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
92)  tav.  11 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
93)  tav.  12 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
94)  tav.  13 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
95)  tav.  14 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
96)  tav.  15 -  carta geologica in scala 1:2.000; 
97)  tav.  1, 2, 3 -  sezioni geolitologiche in scala 1:2.000; 
98)  tav.  4, 5, 6, 7  -  sezioni geolitologiche in scala 1:2.000; 
99)  tav.  8, 9, 10, 11 -  sezioni geolitologiche in scala 1:2.000; 
100)  tav.  12, 13, 14, 15 -  sezioni geolitologiche in scala 1.2.000; 
101)  tav.  1 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
102)  tav.  2 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
103)  tav.  3 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
104)  tav.  4 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
105)  tav.  5 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
106)  tav.  6 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
107)  tav.  7 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
108)  tav.  8 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
109)  tav.  9 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
110)  tav.  10 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
111)  tav.  11 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
112)  tav.  12 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
113)  tav.  13 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
114)  tav.  14 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
115)  tav.  15 -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 

116)  relazione tecnica sondaggi geognostici e prove geotecniche di laboratorio;
117)  foglio  1  -  carta delle pericolosità geologiche in scala 1:10.000;
118)  foglio  2  -  carta delle pericolosità geologiche in scala 1:10.000;
119)  foglio  1  -  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
120)  foglio  2  -  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
121)  tav.  1 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
122)  tav.  2 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
123)  tav.  3 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
124)  tav.  4 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
125)  tav.  5 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
126)  tav.  6 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
127)  tav.  7 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
128)  tav.  8 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
129)  tav.  9 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
130)  tav.  10 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
131)  tav.  11 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
132)  tav.  12 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
133)  tav.  13 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
134)  tav.  14 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
135)  tav.  15 -  carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000; 
136)  tav.  1 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
137)  tav.  2 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
138)  tav.  3 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
139)  tav.  4 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
140)  tav.  5 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
141)  tav.  6 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
142)  tav.  7 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
143)  tav.  8 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
144)  tav.  9 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
145)  tav.  10 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
146)  tav.  11 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
147)  tav.  12 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
148)  tav.  13 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
149)  tav.  14 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
150)  tav.  15 -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
151)  tav.  1 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
152)  tav.  2 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
153)  tav.  3 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
154)  tav.  4 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
155)  tav.  5 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
156)  tav.  6 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
157)  tav.  7 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
158)  tav.  8 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
159)  tav.  9 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
160)  tav.  10 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
161)  tav.  11 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
162)  tav.  12 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
163)  tav.  13 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
164)  tav.  14 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
165)  tav.  15 -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 

Studio agricolo-forestale
166)  tav.  1 -  relazione; 
167)  tav.  2 -  carta dell'uso del suolo in scala 1:10.000; 
168)  tav.  3 -  carta delle infrastrutture scala 1:10.000; 
169)  tav.  4 -  aree urbane a verde in scala 1:2.000; 

Elaborati relativi alla programmazione commerciale adottati con delibera Comm. n. 5 del 29 marzo 2002
170)  all.  A -  relazione illustrativa; 
171)  all.  B -  norme di attuazione; 
172)  tav.  1 -  pianta della città con stradario e strutture pubbliche scala 1:4.000; 
173)  tav.  2 -  la rete commerciale in essere; 
174)  tav.  3 -  previsioni del piano regolatore generale adottato e possibilità insediamento di strutture commerciali scala 1:4.000; 
175)  tav.  4 -  individuazione delle aree urbane centrali scala 1:2.000; 
176)  tav.  5 -  individuazione delle zone commerciali. 


Art. 6

Il comune di Avola dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 9

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 10

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2003.
  SCIMEMI 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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