REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MAGGIO 2003 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto della Provincia Regionale di Siracusa  Pag.
Statuto del Comune di Ragalna  pag. 18 
Statuto del Comune di San Vito Lo Capo  pag. 47 
Statuto del Comune di Sutera  pag. 64 
Statuto della Provincia Regionale di Enna. Integrazione  pag. 88 
Statuto della Provincia Regionale di Trapani. Modifiche  pag. 88 
Statuto del Comune di Camastra. Modifica  pag. 95 
Statuto del Comune di Poggioreale. Avviso di rettifica  pag. 96 






Statuto della Provincia Regionale di Siracusa

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(2003.15.927)
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Statuto del Comune di Ragalna

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(2003.17.1009)
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Statuto del Comune di San Vito Lo Capo

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(2003.17.1012)
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Statuto del Comune di Sutera


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(2003.15.949)
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Statuto della Provincia Regionale di Enna. Integrazione


Lo statuto della Provincia regionale di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 ottobre 1993. Successivamente è stato ripetutamente modificato (vedi S.S. alle Gazzette n. 24 del 21 maggio 1994; n. 54 del 21 ottobre 1995; n. 4 del 28 gennaio 2000; n. 31 del 22 giugno 2001 e n. 51 del 26 ottobre 2001).
La seguente integrazione è stata adottata con deliberazione del consiglio provinciale n. 35 del 29 marzo 2003.

Nello statuto della Provincia regionale di Enna si aggiunge, dopo l'art. 47, il seguente articolo:
Art. 47/bis
Consulta dei presidenti dei consigli comunali e del consiglio provinciale

1.  E' istituita la consulta dei presidenti dei consigli comunali e del consiglio provinciale della Provincia di Enna per l'esame di problematiche comuni e di interesse generale delle comunità amministrate.
2.  La consulta è convocata e presieduta dal presidente del consiglio provinciale della Provincia regionale di Enna presso la sede del consiglio provinciale con le modalità previste dalla vigente legislazione regolante la convocazione dei consigli comunali.
3.  Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della provincia individuato dal dirigente del 1° settore nell'ambito dello stesso.
4.  Le decisioni della consulta sono portate a conoscenza degli enti rappresentati e degli eventuali destinatari a cura del segretario verbalizzante.
5.  Oltre che per determinazione del presidente del consiglio provinciale la consulta è convocata per richiesta di 1/5 dei presidenti dei consigli comunali, sugli argomenti dagli stessi proposti, nell'ambito delle materie di cui al precedente comma 1.
6.  La consulta delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le determinazioni sono assunte a votazione palese e a maggioranza dei presenti.
(2003.19.1127)
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Statuto della Provincia Regionale di Trapani. Modifiche


Allo statuto della Provincia regionale di Trapani, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993, e successivamente modificato con delibera del consiglio provinciale n. 107 del 10 dicembre 1996, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 10 maggio 1997, supplemento straordinario, con delibera del consiglio provinciale n. 7 del 28 febbraio 2003, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 7 aprile 2003, sono state apportate ulteriori modifiche ed adeguamenti.

Art. 1
Costituzione della Provincia regionale

Aggiungere la parola evidenziata in grassetto, riformulando, in conseguenza, l'articolo come segue:
1.  La Provincia regionale di Trapani, a norma delle leggi regionali del 6 marzo 1986, n. 9 e del 12 agosto 1989, n. 17 è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di Trapani, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale di Sicilia, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, S. Vito Lo Capo, Valderice, Vita.
Art. 2
Elementi costitutivi - Principi finalità

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Promuove altresì iniziative per l'affermazione di una cultura democratica antimafiosa della trasparenza e legalità nella vita politica.".
Al comma 3 dopo le parole "promuove a tal fine la cultura della pace e dei diritti umani" sostituire le parole "mediante iniziative culturali e di ricerca" con le parole "sviluppando idonee iniziative culturali e di ricerca.".
Alla fine del comma 3 aggiungere le parole "che ripudia ogni forma di terrorismo.".
Al comma 4 dopo le parole "come risorsa e valore" aggiungere il seguente periodo: "La Provincia, inoltre, favorisce l'integrazione sociale con i cittadini extracomunitari che vivono sul suo territorio. Ripudia il razzismo e la xenofobia come disvalori da combattere anche attraverso iniziative volte a favorire il rispetto delle diversità.".
Al comma 4 dopo le parole "più deboli", aggiungere le parole "frutto dell'unione, ad ogni titolo, tra uomo e donna, e...".
Al comma 4 cassare le parole "Ciò al fine di predisporre" sostituendole con ", anche predisponendo.".
Al comma 5 cassare le parole "tutela le espressioni associative" sostituendole con "valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democrazia e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale;".
Cassare, alla parte finale del comma 6, le seguenti parole:
"che riunisce due rappresentanti per ciascuno dei Comuni, indicati dai rispettivi consigli comunali, ed uno per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo, a prescindere dalla maggiore o minore consistenza numerica dei soci.".
Aggiungere al comma 6 il seguente periodo: "La consulta verrà istituita con apposito regolamento del consiglio provinciale.".
Lo stesso comma avrà, pertanto, la seguente formulazione:
6.  La Provincia regionale è consapevole che per costruire la nuova società è necessario che tutti i livelli della vita di relazione, dal quartiere all'intero pianeta, si esprimano con la maggiore autonomia possibile e con una coordinazione non gerarchica ma paritaria. Per promuovere autonomia insieme a coordinazione, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, istituisce la consulta come organo di partecipazione dei Comuni e delle associazioni. La consulta verrà istituita con apposito regolamento del consiglio provinciale.
Al comma 8 dopo le parole "i popoli" aggiungere "favorisce i rapporti con gli emigrati della Provincia" e dopo le parole "diritti civili e politici" aggiungere "e religiosi.".
Al comma 9 dopo la parola "conservazione" aggiungere le parole "e valorizzazione.".
Al comma 9 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo "La Provincia, inoltre, garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle banche dati ed agli archivi contenenti dati sui beni che ne costituiscono il patrimonio.".
Aggiungere il seguente comma 10: "La Provincia è consapevole dell'importanza che rivestono la ricerca scientifica e la presenza universitaria quali volano dello sviluppo culturale ed economico del territorio. Considera l'Università degli studi di Trapani, intesa come sede di un autonomo ateneo, come un obiettivo primario da raggiungere. Il Consorzio universitario trapanese è l'organo autonomo attraverso cui si intende perseguire questo obiettivo anche grazie all'apporto degli studenti universitari."
Aggiungere il seguente comma 11: "La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari ed ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.".
Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma

Aggiungere, alla rubrica dell'articolo, la parola "Sede", per cui lo stesso diventa:
Art. 3
Territorio, sede, gonfalone e stemma

Aggiungere altro comma che così recita: "La sede legale dell'ente, del governo della Provincia e del consiglio provinciale è ubicata nei locali del palazzo della Provincia di piazza Vittorio Veneto n. 2 in Trapani, mentre, presso il palazzo 'Riccio di Morana' situato nella via Garibaldi n. 89 in Trapani, viene istituita la sede di rappresentanza degli organi istituzionali dell'ente.".
Aggiungere articolo 3/bis come segue:
Art. 3/bis
Utilizzo del gonfalone della Provincia

1. Con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, apposito regolamento stabilirà l'utilizzo del gonfalone della Provincia da parte del consiglio provinciale.
Art. 6
Modalità di gestione dei servizi

Aggiungere, alla fine del comma 5, le seguenti parole:
"oppure promuovere la stipula di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi fra enti diversi.".
Sostituire il comma 6 con il seguente comma 6 "Può promuovere la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, dotate di autonomia gestionale, nonché può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni; al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici. A tal fine il consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del comma precedente unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del consorzio stesso.".
Aggiungere, al comma 7, le parole evidenziate in grassetto, riformulando, in conseguenza, lo stesso come segue:
7.  Può promuovere o partecipare alla costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 9
Servizi sociali e culturali

Inserire al punto a) le parole "alla individuazione e censimento periodico dei servizi sociali attivati dai Comuni della Provincia;".
Al comma 1, lett. e) aggiungere dopo la parola "censimento" le parole "e valorizzazione" cassando la parola "e" dopo la parola "individuazione".
Al comma 1, lett. f) cassare la parola "valorizzazione".
Al comma 1, lett. i) aggiungere dopo la parola "emarginati" le parole "nonché gli extracomunitari dimoranti nel territorio della Provincia.".
Art. 11
Sviluppo turistico

Sostituire il comma 3 con il seguente: "La Provincia, in considerazione della vocazione agricola di gran parte del proprio territorio, favorisce mediante apposite iniziative lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo enogastronomico.".
Art. 13
Tutela dell'ambiente

Aggiungere, alla rubrica dell'articolo, le parole "Protezione civile", per cui la stessa diventa:
Art. 13
Tutela dell'ambiente e Protezione civile

Aggiungere al comma 1 dopo la parola "Protezione" le parole "e valorizzazione".
Aggiungere il seguente secondo comma, posponendo la numerazione dei capoversi successivi: "2. La Provincia riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni ambientaliste di riconosciuta valenza nazionale ed internazionale".
Aggiungere il comma 4 così formulato:
4.  Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.
Art. 15
Organi della Provincia regionale

Aggiungere il comma 2 così formulato:
2.  Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Art. 16
Consiglio provinciale

Aggiungere il comma 2 così formulato:
2.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'esercizio della quale si rinvia alle norme regolamentari.
Aggiungere l'art. 16 bis così formulato:
Art. 16 bis
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente, delle aziende, delle istituzioni e dei consorzi e società a cui partecipa la Provincia;
b)  i regolamenti, con esclusione di quelli demandati dalla legge alla competenza della giunta;
c)  le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
d)  le convenzioni con altri enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di funzioni o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e la emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari;
n)  la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del presente statuto;
o)  la nomina dei revisori dei conti e del difensore civico;
p)  il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia.
Art. 19
Compiti ed attribuzioni del presidente del consiglio Ufficio di presidenza

Aggiungere al comma 1, il punto così formulato:
-  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Aggiungere i commi 3 e 4 così formulati:
3.  Esercita le funzioni di indirizzo al dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti.
4.  Esercita ogni altro compito e funzione dettagliatamente attribuiti allo stesso nel regolamento del consiglio.
Aggiungere dopo l'articolo 20 il seguente articolo:
Art. 20/bis
Consiglio di presidenza

1.  E' istituito, all'interno del consiglio provinciale, il consiglio di presidenza.
2.  Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del consiglio provinciale, che lo presiede, e da n. 2 (due) consiglieri questori eletti dal consiglio provinciale con voto limitato ad un consigliere. L'elezione del consiglio di presidenza avviene dopo l'elezione delle commissioni consiliari permanenti.
3.  Il consiglio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio nell'organizzazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari; esprime pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento del consiglio; svolge funzioni consultive sulle richieste di spesa dei gruppi consiliari e su tutte le questioni per le quali il presidente del consiglio ritiene di coinvolgerlo; adempie a quant'altro in materia previsto dal regolamento del consiglio provinciale.
Art. 24
Mancata partecipazione alle sedute

Sostituire l'intero comma 2 con il seguente:
2.  La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di dieci giorni.
Art. 26
Prerogative dei consiglieri

Cassare al comma 2 la parola "interpellanza,".
Al comma 3 dopo la parola "deliberativi" aggiungere le parole ", delle determine del presidente della Provincia e dei dirigenti".
Al comma 4 dopo le parole "delibere adottate dalla giunta" aggiungere le parole "e delle determine adottate dal presidente della Provincia e dai dirigenti".
Aggiungere articolo 26/bis come segue:
Art. 26/bis
Distintivo identificativo del consigliere provinciale

1.  Al fine di tutelare l'immagine del consiglio provinciale a mezzo dei propri consiglieri in carica in ogni parte del territorio provinciale, con apposito regolamento sarà istituito il "Distintivo di identificazione del consigliere provinciale" e tessera di riconoscimento.
Dimensioni, tipologia grafica ed utilizzo saranno determinati con apposito regolamento.
Art. 27
Gruppi consiliari

Cassare l'intero comma 3.
Art. 28
Commissioni consiliari

Sostituire il primo rigo del comma 1 con il seguente:
1.  Il regolamento del consiglio prevede l'istituzione di commissioni consiliari in numero non superiore a quello previsto per gli assessori.
Aggiungere al comma 3 quanto segue: "Ad ogni commissione consiliare è assegnato un segretario, dipendente della Provincia regionale di Trapani, nominato dal segretario generale su indicazione del presidente del consiglio provinciale".
Aggiungere il comma 8 così formulato:
8.  La presidenza delle commissioni previste al comma 7 è attribuita a un consigliere facente parte di un gruppo di minoranza.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente articolo:
Art. 28/bis
Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio provinciale

1.  Il consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa attuata mediante l'attribuzione di uffici e personale alle dirette dipendenze.
2.  Nell'ambito della dotazione organica è individuato uno specifico settore, con l'ufficio stampa, del consiglio provinciale preposto ad assicurare la sua autonomia funzionale e contabile ed il cui dirigente, segnalato dal consiglio di presidenza, dipende funzionalmente dal presidente del consiglio provinciale.
3.  La gestione ordinaria e straordinaria dei locali sede del consiglio provinciale e relativi ambiti e pertinenze è riservata agli uffici di cui al precedente comma.
4.  Il consiglio per le attività di istituto può avvalersi di consulenze, di periti e tecnici, anche esterni all'amministrazione.
5.  All'atto dell'adozione del bilancio di previsione il consiglio provinciale approva apposita relazione, integrativa della relazione previsionale e programmatica, contenente i programmi e le risorse relative all'attività del consiglio provinciale, del suo presidente e dei gruppi consiliari, nonché degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per la propria sede.
Il contenuto di tale relazione sarà trasferito dalla giunta provinciale nel P.E.G., separando, in apposito centro di costo, le relative spese.
La giunta apporterà le variazioni al centro di costo che saranno richieste dal consiglio di presidenza.
6.  Il dirigente responsabile della struttura prevista al comma 2° del presente articolo provvederà alla gestione delle risorse come pure all'approvazione dei progetti, preventivi di spesa e relativi capitolati per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di opere quando puntualmente previsti negli atti di programmazione e nel relativo centro di costo.
Al titolo III aggiungere il seguente articolo:
Art. 28/ter
Consiglio provinciale degli immigrati

1.  Al fine di sostenere il raggiungimento effettivo della parità dei diritti civili dei cittadini stranieri residenti nel territorio provinciale di fronte alle istituzioni viene istituita la figura dei consiglieri aggiunti di cittadinanza straniera.
2.  I consiglieri aggiunti rappresentano il punto di vista degli stranieri che vivono, lavorano, studiano o soggiornano nella Provincia di Trapani in maniera continuativa, circa i problemi del territorio, la loro analisi e soluzione.
3.  Con apposito regolamento saranno determinati la composizione, l'elezione ed i compiti del consiglio provinciale degli immigrati.
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente articolo:
Art. 29/bis
Commissione "Affari istituzionali, controllo e garanzia"

1.  E' istituita la commissione consiliare "Affari istituzionali, controllo e garanzia", presieduta da un consigliere di minoranza.
2. La commissione provvede all'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti della Provincia; svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal consiglio ed alla loro attuazione, al principio del giusto procedimento sancito dalla legge n. 241/90, in particolare per quel che concerne gli istituti di partecipazione e l'esercizio, da parte dei consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
4. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme degli articoli relativi alle altre commissioni consiliari permanenti.
5. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento.
Art. 31
Attribuzioni del presidente della Provincia

Premettere un nuovo comma 1 così formulato:
1. "Il presidente della Provincia attua il programma politico presentato in occasione delle elezioni.".
In conseguenza dell'aggiunta del nuovo comma 1 viene modificata la numerazione dei commi successivi.
Cassare al comma 4, ora comma 5, le parole: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente".
Cassare al comma 6, ora comma 7, le parole: "e dei servizi".
Riformulare il comma 12, ora comma 13, con l'aggiunta delle parole riportate in grassetto:
12. Spetta al presidente provvedere alle nomine, alle designazioni ed alle revoche interne ed esterne riferite alla competenza della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia, in enti od organismi esterni, l'organo a ciò competente provvederà individuando persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
Il possesso dei superiori requisiti va accertato preliminarmente alla nomina o designazione e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
Cassare i seguenti punti al comma 15, ora comma 16:
c) concede le aspettative per motivi di salute del personale, previa acquisizione delle certificazioni e dei pareri prescritti per legge;
d) adotta gli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari allorché debbono essere inflitte sanzioni superiori alla censura (eccetto la destituzione), nonché le misure cautelari nei casi previsti dalla legge;
i) approva i rendiconti di spesa già eseguiti dagli uffici provinciali abilitati;
l) fissa i giorni e le ore nei quali i responsabili dei settori ricevono i cittadini per l'esercizio del diritto di udienza relativamente ai problemi attinenti ai servizi di competenza;
m) dispone le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le relative revoche;
n) autorizza i ricoveri di minori presso le istituzioni educative della Provincia regionale;
o) autorizza il ricovero di minori ciechi e sordomuti presso le istituzioni educative-assistenziali e di assunzione delle relative rette;
p) dispone le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti in materia di agenzie di consulenza automobilistica;
q) dispone le autorizzazioni previste dai regolamenti per le riserve orientate naturali o i relativi dinieghi;
r) rilascia le autorizzazioni in materia di esercizi commerciali di competenza della Provincia regionale;
s) può disporre, in via sostitutiva, atti obbligatori di gestione attribuiti alla competenza dei dirigenti, allorché questi non vi provvedano tempestivamente;
t) trasferisce i dipendenti tra i vari settori sentito il segretario generale;
u) autorizza l'impegno di spesa per le missioni degli amministratori e dei dipendenti provinciali;
v) autorizza il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici o per forniture di beni e servizi di importo non superiore a L. 50.000.000 - Rientrano altresì nella competenza del presidente gli incarichi a professionisti esterni allorché le relative spettanze non siano presuntivamente superiori a L. 50.000.000.
Art. 32
Cessazione dalla carica del presidente della Provincia

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il presidente della Provincia cessa dalla carica nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, presentata e messa in discussione secondo le modalità previste dalla legge.
Cassare i commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 33
Composizione della giunta Incompatibilità - Giuramento

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1.  La giunta della Provincia regionale di Trapani è composta dal presidente, che la presiede, e da n. 12 (dodici) assessori.
Art. 34
Attribuzioni della giunta

Aggiungere, alla fine del comma 1, le seguenti parole:
"per l'attuazione del programma politico presentato dal presidente in occasione delle elezioni".
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3.  La giunta delibera in particolare sulle seguenti materie:
a)  acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale qualora non impegnino il bilancio per gli esercizi futuri, nei limiti dei regolamenti consiliari, approva il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi;
b)  autorizzazione alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti o istituti mutuanti;
c)  autorizzazione locazione di immobili;
d)  determinazione dei criteri per la concessione di contributi ad enti, imprese e privati, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti approvati dal consiglio;
e)  regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con annessa dotazione organica nel rispetto degli indirizzi dati dal consiglio;
f)  approvazione degli accordi decentrati previsti dai contratti collettivi di lavoro;
g)  autorizzazione alla stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile;
h)  determinazione delle tariffe per i tributi di competenza della Provincia regionale;
i)  liti attive e passive e costituzione dell'ente quale parte in procedimenti giudiziari di qualunque ordine e grado ivi comprese le transazioni.
Art. 46
Esame del consiglio

All'articolo 46 sostituire il comma 1 con il seguente: "La proposta di iniziativa popolare è iscritta nell'ordine del giorno, previo parere favorevole sull'ammissibilità da parte della commissione consiliare competente, ed il consiglio provinciale è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione."
Aggiungere articolo 52/bis come segue:
Art. 52/bis
Consulta ex amministratori provinciali

1.  E' istituita la consulta degli ex amministratori provinciali a cui partecipano gli ex consiglieri, gli ex presidenti e gli ex assessori della Provincia di Trapani.
2.  La consulta ha lo scopo di partecipare con il proprio apporto consultivo alla tutela ed al rafforzamento delle prerogative istituzionali, culturali, storiche e sociali della Provincia di Trapani.
3.  La consulta ha sede presso la Provincia.
4.  All'interno della stessa potrà essere istituito apposito dipartimento degli ex segretari generali ed ex dirigenti.
5.  Con apposito regolamento saranno definiti spazi da assegnare, modalità di funzionamento, strutturazione e rapporti con gli organi della Provincia.
Cassare gli articoli da 54 a 61 rinumerando di conseguenza gli articoli successivi.
Titolo VIII

Sostituire la rubrica del titolo con:
Aziende e istituzioni

Sostituire l'art. 62 con il seguente:
Art. 62 (ora art. 54)
Forme di gestione

1.  La Provincia può provvedere alla gestione di propri servizi a mezzo di:
a)  azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
b)  istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
L'art. 62, mantenendo la sua integrale formulazione, diventa Art. 62/bis.
Inserire il seguente art. 62/ter:
Art. 62/ter (ora art. 56)
Istituzioni

1.  L'istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, istituito con delibera del consiglio provinciale.
2.  Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dal consiglio provinciale con votazione a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le relative proposte debbono essere corredate da un curriculum comprovante la specifica esperienza e la professionalità del candidato in relazione all'incarico da ricoprire.
4.  I predetti amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, con delibera del consiglio provinciale approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
5.  L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 64 (ora art. 58)
Ordinamento degli uffici

Sostituire, alla fine del comma 1, le parole "regolamento organico" con le parole "regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.".
Aggiungere all'art. 66 le parole riportate in grassetto per cui lo stesso viene ad essere così riformulato:
Art. 66 (ora art. 60)
Dirigenza

La dirigenza della Provincia regionale è costituita dal segretario generale, al quale possono essere affidate le funzioni di direttore generale, dal vice segretario generale e dai dirigenti individuati dalle leggi e dagli accordi collettivi nazionali.
Art. 68 (ora art. 62)
Funzioni ed attribuzioni del segretario generale

Sostituire l'intera previsione dell'articolo con la seguente:
1.  Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
2.  Può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
b)  promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
c)  cura, unitamente ai dirigenti, l'attuazione dei provvedimenti;
d)  infligge, nel rispetto delle norme regolamentari, la sanzione disciplinare della censura e le altre previste nel regolamento di organizzazione e nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti provinciali e promuove l'azione disciplinare in relazione alle sanzioni disciplinari più gravi, sentite le proposte del rispettivo dirigente;
e)  adotta gli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari allorchè debbono essere inflitte sanzioni superiori alla censura (eccetto la destituzione), nonché le misure cautelari nei casi previsti dalla legge;
f)  decide sui ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti provinciali ovvero il provvedimento di richiamo scritto inflitto dal dirigente;
g)  dirime, con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i dirigenti;
h)  vigila sull'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo;
i)  adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni e per il rispetto del regolamento in materia;
j)  esprime parere sulle autorizzazioni ai dirigenti ad assumere incarichi, anche nell'interesse della Provincia, presso enti o associazioni di diritto pubblico, ovvero di diritto privato cui partecipa la Provincia.
4.  Il segretario generale ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti della Provincia.
5.  Il segretario generale o suo delegato partecipa, se richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari e dei capi gruppo con funzioni consultive.
6.  Il segretario generale può conferire deleghe di proprie funzioni ai dirigenti dell'ente.
7.  Il segretario generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dispone di un proprio ufficio di segreteria.
8.  Il segretario generale esercita ogni altra funzione e competenza conferitigli dalle leggi, statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
9.  Nel caso di nomina del direttore generale il presidente della Provincia, contestualmente a tale nomina, provvederà a disciplinare i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale.
Inserire l'art. 68/bis così formulato:
Art. 68/bis (ora art. 63)
Direttore generale

1.  Il presidente, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato.
2.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal presidente della Provincia.
3.  Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
4.  Compete in particolare al direttore generale:
-  la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione.
5.  Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del segretario generale.
Art. 69 (ora art. 64)
Funzioni ed attribuzioni dei dirigenti

Cassare, alla fine del comma 2, la parola "imputabili".
Sostituire il comma 4 con il seguente:
1.  I dirigenti esprimono il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio, nonché sugli schemi di determinazione, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5.  Il dirigente responsabile del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6.  I pareri di cui ai punti 4 e 5 vanno inseriti nell'atto deliberativo. In caso di assenza temporanea (congedi ordinari e straordinari, missioni di durata superiore ad una giornata etc.) di un direttore di settore, i pareri di cui ai punti 4 e 5 saranno resi in sua sostituzione dal capo servizio incaricato dal presidente o delegato dal dirigente. In caso di mancata nomina o di assenza del capo servizio delegato, dal più anziano del rispettivo settore.
Art. 71 (ora art. 66)
Nomina dei dirigenti o di responsabili di servizi a contratto determinato e collaborazioni esterne

Sostituire l'intero articolo con il seguente:
1.  La copertura dei posti di dirigente o di responsabili di servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.  La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal presidente con provvedimento motivato.
3.  Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento del presidente al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
4.  Si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.
Inserire il nuovo articolo 71 bis così formulato:
Art. 71 bis (ora art. 67)
Incarichi di direzione di progetto

1.  Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal presidente con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2.  In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive delle responsabilità degli atti indicati al comma 1, ad un direttivo (categoria D1) di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente assunto al di fuori della dotazione organica e secondo le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 77 (ora art. 73)
Revisione economico-finanziaria

Aggiungere il comma 7 così formulato:
7.  Il collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni".
Art. 80 (ora art. 76)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.".
Cassare, al comma 3, le cifre "48/91".
NOTE
1)  I periodi in grassetto corsivo integrano il testo dello statuto.
2)  I periodi in corsivo vengono cancellati dal testo dello statuto.
3)  I periodi in testo normale restano non modificati.
(2003.17.1011)
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Statuto del Comune di Camastra. Modifica


Allo statuto del comune di Camastra, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 1997 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 51 del 26 ottobre 2001, va apportata la seguente modifica approvata dal commissario straordinario con deliberazione n. 6 del 6 febbraio 2003, divenuta esecutiva il 5 marzo 2003 per decorrenza dei termini dopo l'invio al CO.RE.CO. centrale di Palermo effettuato in data 13 febbraio 2003.

Art. 46bis
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1)  Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2)  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
(2003.16.968)
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Statuto del Comune di Poggioreale. Avviso di rettifica


Nello statuto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  all'art. 5, penultimo rigo, il comune di "S. Margherita" è cassato;
-  all'art. 6, il 3° comma è sostituito dal seguente: "Un apposito regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma civico";
-  all'art. 64, punto 5, le parole "di settore" sono sostituite da: "di procedimento".
(2003.17.1023)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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