REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MAGGIO 2003 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto della Provincia Regionale di Siracusa

Lo statuto della Provincia regionale di Siracusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993.
Di seguito, si ripubblica il nuovo testo, approvato con delibera del consiglio provinciale n. 53 del 21 novembre 2001, divenuto esecutivo in data 13 febbraio 2002.


Titolo I
NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali

1.  La Provincia regionale di Siracusa è ente locale autonomo, intermedio tra i Comuni e la Regione che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato e della Regione siciliana e dalle norme del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita dei propri abitanti.
2.  La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3.  La Provincia ispira la propria azione al rispetto della storia, della cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione internazionale fra i popoli; concorre allo sviluppo del processo di unificazione europea; favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino. Riconosce le differenze culturali come valore fondamentale dell'umanità e promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali, storiche e religiose, nel rispetto ed a tutela della dignità della persona umana.
4.  La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.
5.  La Provincia promuove politiche di integrazione sociale degli immigrati e iniziative contro ogni forma di razzismo.
6.  La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni altro insediamento industriale che non sia sicuro ed ecocompatibile.
7.  La Provincia concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza alimentare, dell'ambiente di vita e di lavoro, nonché alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza.
8.  La Provincia regionale di Siracusa promuove iniziative contro il racket e l'usura, valorizzando e sostenendo l'associazionismo e le iniziative contro questo fenomeno e azioni contro la mafia e la criminalità.
9.  La Provincia valuta l'opportunità di costituirsi parte civile in tutti i processi che hanno rilevanza collettiva, che riguardano il fenomeno della mafia, delle estorsioni, dell'usura, reati contro la pubblica amministrazione e i reati ambientali.
10.  La Provincia concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro. Opera, altresì, per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione, con particolare riferimento ai soggetti più deboli.
11.  La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale.
12.  La Provincia orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico a crescita sostenibile del territorio provinciale, volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento finalizzato all'occupazione.
13.  La Provincia riconosce e tutela i diritti dell'infanzia.
14.  La Provincia di Siracusa favorisce il mantenimento dei legami culturali con i suoi cittadini residenti all'estero.
15.  La Provincia riconosce come valore fondamentale la differenza tra i sessi; promuove ed attua azioni tese a garantire condizioni di pari opportunità.
16.  La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo; garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività dell'ente.
17.  La Provincia valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democrazia e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale.
18.  La Provincia impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
Art. 2
La sede, lo stemma, il gonfalone

1.  La Provincia ha sede nel comune capoluogo.
2.  La Provincia ha un proprio stemma, riconosciuto con decreto reale dell'11 aprile 1938 e 21 settembre 1938 e successive modificazioni, iscritto nel libro araldico degli enti morali e fa uso nelle cerimonie ufficiali del proprio gonfalone riconosciuto con lo stesso decreto.
3.  La Provincia è dotata di un salone di rappresentanza, apposito regolamento ne disciplinerà l'uso.
Art. 3
Il territorio

La provincia di Siracusa è costituita dalla popolazione e dai territori dei Comuni di: Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
Capo II
Cooperazione con gli altri enti locali
Art. 4
Rapporti con altri enti

La Provincia di Siracusa:
1)  favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni, l'Unione europea, gli altri enti pubblici, istituzioni nazionali e sopranazionali per favorire lo sviluppo socio-economico dell'intero territorio provinciale;
2)  raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni per la programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
3)  concorre alla determinazione del programma re gionale di sviluppo, degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale;
4)  si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, le loro forme associative, e con la consulta dei Comuni della comunità montana, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, nonché del piano territoriale provinciale;
5)  promuove e coordina le attività programmatorie dei Comuni;
6)  con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività od opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
7)  promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni;
8)  con deliberazione consiliare, adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tenute presenti l'ampiezza e la peculiarità del territorio, le esigenze delle popolazioni e la funzionalità dei servizi, la Provincia può procedere a suddividere il proprio territorio in circondari e, sulla base di essi, organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini;
9)  con apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia, sono definiti la organizzazione del decentramento degli uffici, l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario e i relativi compiti, nonché la previsione della nomina di un presidente del circondario, avente le funzioni stabilite dalla legge.
Art. 5
Conferenza dei sindaci

1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia può istituire la conferenza dei sindaci, con compiti consultivi e propositivi.
2.  Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della Provincia, la conferenza sarà costituita solo dai sindaci delle zone interessate.
3.  I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e interventi di rilevante interesse intercomunale.
4.  Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento della conferenza.
Art. 6
Provincia e comunità montana

1.  La funzione di valorizzazione delle zone montane è esercitata dalla Provincia regionale previo parere dell'assemblea consultiva dei Comuni della comunità montana, eletta dai consigli dei Comuni interessati secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
2.  La Provincia può conferire alla consulta dei Co muni della comunità montana funzioni connesse con i compiti ad essa affidati dalla legislazione statale e regionale.
3.  Al fine di garantire il coordinamento delle varie attività, il consiglio provinciale istituisce la consulta dei Comuni della comunità montana.
4.  Il regolamento determina le modalità di nomina, la composizione, la durata ed il funzionamento della stessa.
Art. 7
Accordo di programma

1.  Il Presidente della Provincia promuove ed approva con proprio decreto gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione ed il coordinamento degli enti locali e delle altre amministrazioni comunque coinvolte.
2.  Il Presidente della Provincia, previa delibera della giunta, partecipa agli accordi di programma promossi dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e da organismi nazionali o sovranazionali.
3.  Il procedimento dell'accordo di programma si applica anche per l'approvazione di progetti di opere pubbliche ricomprese nei programmi della Provincia ed aventi finanziamenti immediatamente utilizzabili.
Art. 8
Programmazione negoziata

1.  La Provincia, al fine di favorire lo sviluppo locale e la creazione di nuova occupazione, promuove o partecipa agli accordi previsti dalla legge ed, in particolare, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti di area e protocolli aggiuntivi ed alle eventuali ulteriori tipologie della contrattazione programmata.
2.  Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, interviene alla sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma.
Art. 9
Convenzioni - accordi e intese

1.  Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, previa deliberazione del consiglio, stipula convenzioni con gli altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Con le convenzioni, di cui al comma che precede, possono, altresì, essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.
4.  La Provincia, inoltre, nell'esercizio della potestà di indirizzo politico-amministrativo, promuove e conclude accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con la Regione, con gli enti locali, con altri enti e amministrazioni pubbliche, nonché con enti e organismi esponenziali di interessi collettivi, per lo svolgimento in collaborazione di attività e interventi di interesse comune e per la concertazione delle rispettive azioni di governo e amministrative e delle politiche di sviluppo. Alla stipula degli stessi interviene il Presidente della Provincia o un suo delegato.
Art. 10
Consorzi

1.  La Provincia promuove o partecipa alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali. Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici.
2.  A tal fine il consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti.
4.  Il presidente è tenuto a trasmettere alla commissione consiliare competente gli atti fondamentali dei consorzi.
Capo III
Trasparenza e informazione
Art. 11
Principi generali sulla trasparenza e sull'informazione

La Provincia di Siracusa:
1)  riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere tutte le informazioni sull'attività dell'ente;
2)  istituisce, al fine di assicurare il diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni, agli atti ed ai documenti di cui è in possesso, l'"ufficio relazioni con il pubblico" per l'informazione e la trasparenza, il quale sarà oggetto di regolamentazione. Il diritto di accesso è escluso, anche solo temporaneamente, per i documenti previsti dal relativo regolamento e dalla normativa concernente la privacy;
3)  pubblicizza, a cura dell'U.R.P., nel proprio sito internet, tutti gli atti amministrativi dell'ente (giunta, consiglio, presidente, dirigenti) e tutte le azioni propositive dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari;
4)  pubblica un bollettino nel quale sono resi noti gli atti del consiglio, della giunta, del presidente, dei dirigenti e gli atti propositivi dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari;
5)  può stipulare apposite convenzioni con le televisioni locali, secondo principi pluralistici, per riprendere in diretta televisiva le sedute del consiglio provinciale;
6)  disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi, le modalità di attuazione del principio della rotazione nel conferimento degli incarichi professionali, l'adozione di misure volte ad assicurare l'identificazione delle persone fisiche cui si riconducono gli interlocutori della Provincia organizzati in società di capitali;
7)  osserva le forme di pubblicità previste tassativamente dalla legislazione vigente ed in ogni caso assicura pubblicità preventiva, anche per via telematica, sui concorsi, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio e su ogni ipotesi di ricorso a privati per ottenere prestazioni intellettuali o di altro tipo.
Art. 12
Ufficio stampa

1.  La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura giornalistica stabile, professionalmente qualificata ed autonoma.
2.  La Provincia, a tal fine, istituisce l'ufficio stampa affidato a giornalisti iscritti all'ordine. I compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.
3.  L'attività dell'ufficio stampa è improntata a fornire una completa e veritiera informazione ai cittadini, e a tutti i mezzi di informazione di massa, sulle attività istituzionali degli uffici e degli organi della Provincia (presidente, giunta, consiglio provinciale, articolazioni del consiglio e dei gruppi politici presenti in consiglio).
Art. 13
Principi generali sulla gestione dei servizi

La Provincia di Siracusa:
1)  riserva ai propri uffici funzioni di proposta, di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica sulla gestione dei servizi in genere;
2)  privilegia, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, nonché per l'esercizio di attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, a parità di condizioni, forme di convenzionamento con le libere associazioni ed il volontariato;
3)  adotta il piano annuale dei servizi, il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi della Provincia sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici e sociali;
4)  favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti;
5)  ricorre, al fine di creare nuovi servizi per la collettività o migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, project financing, partecipazione a S.p.A., anche con capitale minimo, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 14
Forme di gestione dei pubblici servizi

La Provincia delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell'art. 116 del testo unico degli enti locali.
Art. 15
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio provinciale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2.  Il consiglio provinciale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3.  Spetta al consiglio provinciale conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali indicati dalla legge, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 16
Controllo sulla partecipazione a forme societarie

Il Presidente della Provincia, o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali, fondazioni o altre forme societarie, riferiscono annualmente al consiglio provinciale in apposita seduta dedicata all'analisi dell'andamento delle società in cui la Provincia partecipa.
Capo V
Principi programmatici
Art. 17
Disposizioni generali

1.  La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale, al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione sociale; procede a verifiche periodiche, e comunque annuali, sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia, indicendo anche apposite conferenze.
2.  La Provincia promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
3.  La Provincia predispone e adotta il piano di sviluppo socio-economico, attraverso programmi provinciali, pluriennali, di carattere generale o settoriale e facenti riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
4.  La Provincia promuove iniziative per favorire nel proprio territorio nuovi insediamenti produttivi, con particolare attenzione alla piccola e media impresa.
Art. 18
Pianificazione territoriale

La Provincia regionale, ferme restando le competenze dei Comuni, adotta un piano relativo:
-  alla rete delle principali vie di comunicazione;
-  alla localizzazione di opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Qualora i Comuni interessati non provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, la Provincia agirà nel rispetto delle leggi vigenti.
In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni, la Provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni.
Art. 19
Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1.  La Provincia persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; tutela la fauna e la flora autoctona con particolare attenzione alle specie in via di estinzione, opera per assicurare un'adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento del l'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria, promuove politiche per garantire quantità e qualità dell'acqua ai cittadini e per favorire la salvaguardia delle falde e dei corsi d'acqua, favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; promuove politiche di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio (industriale, sismico, idrogeologico).
2.  La Provincia regionale di Siracusa promuove l'istituzione di nuove riserve naturali e valorizza quelle esistenti, che sono di grande pregio, dal punto di vista ambientale e naturalistico, come la riserva Ciane Saline con le sue mitiche fonti e i suoi papiri, la riserva di Cavagrande del Cassibile, la riserva di Pantalica con le sue necropoli, la riserva naturale di Vendicari, le Grotte Monello, le saline di Priolo e Augusta e l'isola delle Correnti.
Art. 20
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

1.  La provincia di Siracusa è caratterizzata da insediamenti archeologici e da centri storici di valenza storica e architettonica unici.
2.  La Provincia regionale considera, quindi, il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come complesso unitario di risorse, promuovendone la piena valorizzazione, che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressioni della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
Art. 21
Valorizzazione delle produzioni tipiche

La provincia di Siracusa è caratterizzata dalla produzione di prodotti agricoli tipici unici al mondo, come l'arancia rossa pigmentata del triangolo di Lentini, Carlentini e Francofonte, il miele degli Iblei, prodotto a Sortino, l'olio prodotto negli Iblei, i vini della zona sud, il ciliegino prodotto a Pachino, il limone femminello siracusano, la mandorla pizzuta di Avola e il carrubbo. La Provincia regionale adotta politiche di promozione di questo importante settore per l'economia siracusana.
Art. 22
Sportello Europa

La Provincia regionale istituisce lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello Europa per fornire servizi e per sensibilizzare i cittadini e le imprese alla conoscenza e alla partecipazione dei programmi comunitari.
Art. 23
Organizzazione dei servizi telematici

La Provincia di Siracusa provvede alla pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione del proprio sistema informativo automatizzato, secondo criteri di integrazione e interconnessione telematica con le reti di altre amministrazioni. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati, delle informazioni e dei documenti nelle materie di propria competenza, avviene nel rispetto della normativa in materia di limiti di accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, predisponendo le misure e le procedure tecniche per la salvaguardia dei dati protetti.
La Provincia regionale di Siracusa attua quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa.
Art. 24
Organi della Provincia

Sono organi della Provincia regionale: il Presidente della Provincia, il consiglio provinciale e la giunta provinciale.
Art. 25
Principi generali sulle competenze degli amministratori e dei dirigenti

Agli organi di governo della Provincia regionale di Siracusa competono:
a)  la determinazione degli indirizzi politico-amministrativi dell'ente;
b)  l'individuazione degli obiettivi delle attività dei settori;
c)  la nomina e la revoca dei responsabili dei settori;
d)  l'adozione dei programmi generali e settoriali;
e)  la ripartizione delle risorse disponibili;
f)  la vigilanza sulla loro attuazione e, in generale, sul buon andamento degli uffici e, comunque, tutte quelle altre attribuzioni che derivano da norme di legge presenti e future.
Agli organi burocratici spetta:
-  lo svolgimento di tutta l'attività gestionale e la determinazione delle scelte operative per attuare i programmi approvati dagli organi di governo e per raggiungere gli obiettivi in essi fissati. L'attività gestionale deve essere improntata ai principi di efficienza, economicità ed imparzialità, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di direttiva ed indirizzo.
Capo VI
Partecipazione dei cittadini
Art. 26
Forme di partecipazione

La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme, individuate dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.
Art. 27
Istanze e petizioni

1.  Tutti i cittadini titolari dei diritti di informazione e partecipazione, e gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in regola, che abbiano compiuto il 16° anno di età, singolarmente od associati ad altri, possono rivolgere un'istanza al Presidente della Provincia su problemi attinenti l'attività amministrativa dell'ente.
2.  Il presidente, o l'assessore delegato alla materia, risponde entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3.  Duemila cittadini, titolari come sopra, possono proporre al Presidente della Provincia una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa dell'Ente.
4.  La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili il nome e cognome ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori e deve indicare, altresì, uno o più referenti.
5.  Ove si tratti di argomenti di competenza del consiglio provinciale, la petizione è sottoposta dal Presidente alla commissione consiliare competente entro trenta giorni.
Art. 28
Proposte e diritto di udienza

1.  Cinquemila cittadini, residenti nel territorio provinciale, titolari dei diritti di informazione e partecipazione, ivi compresi gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in regola, o, alternativamente, tre consigli comunali della Provincia, possono presentare al presidente proposte o deliberazioni su argomenti attinenti le competenze provinciali.
2.  Le firme dei proponenti devono essere apposte con le modalità di cui al comma 4° del precedente articolo.
3.  L'iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa per la revisione del regolamento del consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinente al personale dell'Ente e la designazione e nomina di rappresentanti, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio provinciale.
4.  I soggetti proponenti possono richiedere dati ed informazioni e farsi assistere dagli uffici della Provincia per la stesura delle proposte che intendono presentare.
5.  La proposta viene sottoposta dal Presidente della Provincia alla conferenza dei capigruppo, perché esprima giudizio sulla sua ammissibilità, ai sensi del precedente comma 2°. La proposta dichiarata ammissibile è sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nei successivi trenta giorni, per la sua valutazione in relazione ai programmi ed alle disponibilità finanziarie della Provincia.
6.  Il Presidente del consiglio provinciale, acquisito il parere della commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio provinciale. La seduta è aperta e può prendere la parola un soggetto proponente.
7.  La Provincia garantisce a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività dell'Ente, anche attraverso il diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali sulle materie di interesse generale.
8.  Un regolamento disciplinerà le forme per l'applicazione del diritto di udienza.
Art. 29
Consultazione popolare

1.  La Giunta provinciale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei consiglieri, può disporre forme di consultazione popolare.
2.  Apposito regolamento disciplinerà le materie e le modalità di svolgimento.
Art. 30
Referendum consultivi e propositivi.

1.  La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione, il referendum (consultivo e propositivo) concernente le materie di competenza del consiglio provinciale e della Giunta ed aventi rilevanza generale.
2.  Il regolamento disciplina le materie, le modalità di presentazione della richiesta, la raccolta delle firme e la loro verifica nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum.
Art. 31
Pari opportunità

La Provincia:
1)  assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive;
2)  promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per favorire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad essa collegate;
3)  istituisce la commissione per le pari opportunità, che svolge azione di promozione e programmazione attraverso azioni positive;
4)  La commissione è disciplinata da apposito regolamento.
Art. 32
Libere forme associative

La Provincia valorizza e promuove il libero associazionismo e le organizzazioni di volontariato operanti senza fini di lucro, rendendo disponibili servizi e risorse in relazione al raggiungimento dei piani di interesse generale e di particolare rilevanza sociale, nel rispetto delle proprie competenze e compatibilmente con i mezzi finanziari disponibili.
Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro.
Art. 33
Consulte

1.  La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative promuovendone l'aggregazione in consulte per aree di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.
2.  Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione, volto a favorire la partecipazione all'attività della Provincia, attraverso un confronto di idee, programmi e progetti, che consentano il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3.  La Giunta o il consiglio possono chiedere il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse.
4.  Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dal Presidente della Provincia o dal Presidente del consiglio; in caso di decorrenza del termine, senza che sia stato reso il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua acquisizione.
5.  Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto dell'avvenuta richiesta di pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.
6.  Le consulte sono istituite con delibera del consiglio provinciale.
Art. 34
Partecipazione al procedimento amministrativo

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità alle norme regionali vigenti e di quelle operative disposte dal regolamento.
Tutti i procedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, debbono essere motivati. L'apposito regolamento, inoltre, disporrà in merito: al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, al responsabile del procedimento, alla facoltà di intervenire nel procedimento nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge.
Art. 35
Difensore civico

Il consiglio provinciale può prevedere l'istituzione del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini, raccoglie ed esamina le istanze di eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi e violazioni.
Il difensore civico è eletto dal consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4/5 dei componenti, arrotondata all'unità superiore. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo tre votazioni svolte in sedute distinte e consecutive, è eletto con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.
Il difensore civico è eletto fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere provinciale: essere in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, e doti riconosciute di imparzialità e indipendenza.
Il difensore civico dura in carica cinque anni, non è rieleggibile e le sue funzioni sono prorogate fino alla elezione del successore.
Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
-  i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri provinciali e comunali; i componenti degli organismi nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti politici e organizzazioni sindacali; i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti della pubblica amministrazione; gli amministratori di Enti ed imprese pubbliche e/o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese vincolate con la provincia; i consulenti legali e professionisti che svolgono abitualmente la loro opera con la Provincia.
Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del consiglio provinciale a maggioranza dei 4/5 dei componenti; la revoca è proposta da almeno 1/2 dei consiglieri, deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata per appello nominale.
Il difensore civico presta avanti al consiglio provinciale giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica Italiana prima dell'insediamento. E' completamente indipendente dagli organi della Provincia, ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Gli amministratori, i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti della Provincia sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Provincia, dispone di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Il difensore civico può presenziare alle sedute del consiglio con poteri di intervento, ma non di voto. Può proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del consiglio. Il difensore civico presenta semestralmente una relazione sul lavoro svolto e la illustra in apposita seduta.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
Capo I
Il consiglio provinciale
Art. 36
Competenze

Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Elegge nella sua prima seduta il presidente e il vice presidente, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente.
Il vice presidente sarà eletto fra i consiglieri di minoranza.
Il consiglio provinciale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  statuti dell'ente, di aziende speciali e di altri enti da esso dipendenti;
b)  regolamenti, esclusi quelli demandati dalla legge alla competenza della giunta;
c)  indirizzi e criteri per la formulazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
d)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
e)  piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
f)  bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, conti consuntivi;
g)  piani territoriali e urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle suddette materie;
h)  piano triennale di attività di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, di promozione turistica ed agrituristica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale (art. 21, legge n. 6/97);
i)  contributo alla definizione delle linee programmatiche della Giunta, al loro adeguamento e alla loro verifica;
l)  esame del programma di governo trasmesso e letto dal Presidente della Provincia nell'apposita seduta;
m)  convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
n)  parere sui contenuti fondamentali degli accordi di programma e di tutti gli strumenti della programmazione negoziata;
o)  proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della Provincia;
p)  affidamento di attività o servizi mediante convenzione, assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
q)  istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
r)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
s)  indirizzi, criteri, intese con istituzioni universitarie o specialistiche per l'attivazione di corsi di laurea e/o specializzazione nella provincia di Siracusa;
t)  nomina dei revisori dei conti;
u)  la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
v)  debiti fuori bilancio;
z)  spese che impegnino anche i bilanci degli esercizi successivi a quello di competenza, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
w)  indennità di carica e gettoni di presenza per i Consiglieri provinciali;
x)  ogni altro atto che la legge assegna alla sua esclusiva competenza.
Art. 37
Risorse e mezzi del consiglio

1.  Il consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa con propri servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed apposite strutture in cui operare.
2.  Il Presidente della Provincia e la Giunta, nella predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, prevedono le somme necessarie per assicurare, al consiglio provinciale e alle sue varie articolazioni, la predetta autonomia, previa intesa col Presidente del consiglio e con la Conferenza dei capigruppo.
3.  I fondi assegnati non sono soggetti a decurtazione o utilizzi difformi, se non previo assenso dei predetti organi. La disciplina dettagliata dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sarà contenuta nel regolamento del consiglio provinciale.
4.  Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, l'ufficio di Presidenza, le commissioni consiliari ed i gruppi consiliari, sono dotati di apposito staff di supporto tecnico, posto sotto la responsabilità di un dirigente.
5.  Nel regolamento degli uffici e dei servizi vengono individuate le unità e le qualifiche del personale da assegnare allo staff di supporto.
Art. 38
Articolazioni del consiglio

Sono articolazioni del consiglio provinciale: il presidente, il vice presidente, l'ufficio di presidenza, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.
Art. 39
Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del consiglio, dal vicepresidente e da un capogruppo eletto dalla conferenza dei capigruppo.
Art. 40
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente.
Art. 41
Gruppi consiliari

I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite nel Regolamento del consiglio provinciale.
Art. 42
Commissioni consiliari

Le commissioni consiliari possono essere permanenti e speciali. Il regolamento del consiglio determinerà il numero, le competenze, la composizione ed i requisiti di funzionamento.
Le commissioni consiliari svolgono attività istruttoria sui provvedimenti di competenza del consiglio e possono formulare pareri e proposte sulle materie di propria competenza. Le commissioni consiliari esprimono parere obbligatorio sulla parte di propria competenza della relazione previsionale e programmatica.
Spetta al Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, ridefinire la composizione delle commissioni consiliari, nel caso in cui, nel corso della consiliatura si modifichi la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Art. 43
Commissioni speciali di controllo e garanzia

Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
a)  commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione ed, in generale, di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia. I titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
b)  un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia può richiedere, motivandola adeguatamente, la formazione di commissioni speciali per fini di controllo, d'inchiesta o di studio;
c)  la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
d)  il regolamento determina le modalità di nomina, la composizione, la durata ed il funzionamento delle commissioni speciali.
Art. 44
Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori

1.  I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la effettiva presenza a tutte le commissioni previste dallo Statuto e dal Regolamento del consiglio. I gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri per la partecipazione a più sedute di commissioni o consiglio nella stessa giornata sono cumulabili.
2.  In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità tabellare massima prevista per il Presidente della Provincia.
3.  Su richiesta dell'interessato, il gettone di presenza può essere trasformato in una indennità di funzione, sempreché tale opzione non determini maggiori oneri finanziari per la Provincia. L'incremento della spesa complessiva deve essere contenuta nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale della spesa relativa all'ammontare complessivo delle spese correnti.
4.  Nei casi di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali, l'indennità di funzione viene ridotta di un importo pari al gettone di presenza corrisposto per la seduta. Le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili.
5.  L'interessato può optare per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. L'indennità di funzione è cumulabile con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dallo stesso consigliere.
6.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne.
7.  Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati con regolamento del Presidente della Regione, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta, se trattasi del Presidente della Provincia, del vicepresidente, degli assessori, del Presidente del consiglio e del vicepresidente, e di consiglio se trattasi dei consiglieri.
8.  L'aumento è possibile solo se la Provincia non sia in dissesto finanziario.
Art. 45
Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1.  I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali e nazionali dell'Unione delle province italiane.
2.  Oltre ai casi previsti dalla legge, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a sei sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio e previo espletamento della procedura di cui al seguente comma.
3. L'ufficio di Presidenza del consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma 2, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento per far valere le eventuali cause giustificative nonché per produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il consiglio, esaminata la documentazione e tenute nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta, con votazione a scrutinio segreto.
Art. 46
Diritti dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.
2.  I consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio.
Art 47
Compiti del Presidente del consiglio

a)  Il Presidente del consiglio provinciale rappresenta il consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni.
b)  Fissa l'ordine del giorno e la data di convocazione del consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo.
c)  E' tenuto a convocare il consiglio entro un lasso di tempo non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri o il Presidente della Provincia.
d)  Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
e)  Dirige ed assicura l'ordine della seduta consiliare e la regolarità delle discussioni.
f)  Può sospendere e sciogliere la seduta, solo quando lo richieda il mantenimento dell'ordine, la garanzia dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni, mentre negli altri casi occorre l'assenso del consiglio.
g)  Emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del consiglio, le direttive tese all'attuazione dei programmi di funzionamento del consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari.
h)  Trasmette gli atti, per i pareri, alle commissioni competenti e ne riceve le conclusioni per trasmetterle a chi di competenza.
i)  Incarica i consiglieri per compiti speciali connessi al mandato consiliare.
i)  Autorizza i consiglieri provinciali, che, per ragioni del loro mandato si rechino in missione e rilascia qualsiasi attestato o certificazione interessante problematiche relative ai consiglieri provinciali.
k)  Può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
l)  Al presidente spettano, altresì, i compiti previsti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento consiliare.
Art. 48
Vicepresidente del consiglio

Il presidente è coadiuvato dal vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le attribuzioni vicarie spettano al consigliere anziano.
Art. 49
Revoca del presidente o del vice presidente del consiglio

Su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, il presidente e il vice presidente, per gravi e comprovati motivi nella funzione, possono essere revocati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
Art. 50
Regolamento di funzionamento del consiglio provinciale

Il regolamento del consiglio provinciale, in ossequio ai principi generali della legge, detta norme per quanto attiene:
a)  sede delle adunanze;
b)  gruppi consiliari e loro funzionamento;
c)  commissioni consiliari permanenti, di controllo e speciali;
d)  conferenza dei capigruppo;
e)  diritti d'iniziativa dei consiglieri, funzioni e spese;
t)  convocazioni; numero legale per le sedute;
g)  disciplina delle adunanze;
h)  votazioni;
i)  dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da assicurare un minimo uguale per ciascun gruppo, le risorse ulteriori commisurate al numero dei consiglieri che hanno scelto di farne parte nonché il rendiconto delle spese sostenute;
j)  decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute;
k)  la costituzione di un ufficio sotto la responsabilità di un dirigente per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio di Presidenza, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari;
l)  istituzione del registro delle assenze dei consiglieri provinciali nelle varie sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e la loro pubblicizzazione;
m)  l'ufficio stampa per le varie articolazioni del consiglio;
n)  pubblicità sulle spese elettorali e situazione patrimoniale dei consiglieri;
o)  revoca del Presidente del consiglio e del vice presidente;
p)  quant'altro si renderà necessario per il buon funzionamento del consesso consiliare.
Art. 51
Nomina dei rappresentanti della Provincia

Il Regolamento del consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina espressamente riservata dalla legge al consiglio, di persone quali rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, indicando i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.
Il regolamento deve prevedere i criteri per le nomine fissati dalla legge.
Con proprio atto, il consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Presidente della Provincia deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Il Presidente della Provincia è tenuto a comunicare al Presidente del consiglio e ai capigruppo le nomine effettuate, quelle in scadenza negli enti e a trasmettere il curriculum dei nominativi.
Capo II
Il Presidente della Provincia
Art. 52
Competenze

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale.
Il Presidente rappresenta l'ente e sovrintende al buon funzionamento dello stesso.
Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Sovrintende ed esercita le funzioni attribuite o delegate alla Provincia dallo Stato o dalla Regione siciliana.
Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
Il Presidente della Provincia:
a)  ha la rappresentanza legale dell'ente;
b)  nomina, convoca e presiede la Giunta;
c)  formula l'ordine del giorno della Giunta;
d)  coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione del programma;
e)  convoca e presiede la conferenza dei sindaci;
f)  provvede alle nomine, alle designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive e tecniche, attribuite dalla vigente legislatura nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al consiglio provinciale. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico e vanno comunicate al consiglio provinciale;
g)  nomina i dirigenti;
h)  nomina il direttore generale previa deliberazione della Giunta;
i)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dagli indirizzi approvati dal consiglio, da inserire nel regolamento degli uffici dei servizi;
l)  promuove e sottoscrive gli accordi di programma per la realizzazione di OO.PP. o per altri fini della Provincia;
m)  indice i referendum;
n)  può delegare ai dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzione;
o)  trasmette annualmente al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati;
p)  presenta ogni sei mesi una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta;
q)  autorizza l'uso del gonfalone;
r)  ha ogni altra competenza che per legge presente o futura possa essergli conferita.
Capo III
La giunta provinciale
Art. 53
Composizione

1.  La giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da dodici assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, presiede la giunta il vicepresidente.
3.  In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, presiede la giunta l'assessore più anziano di età.
Art 54
La giunta provinciale - Competenze

La giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Giunta sono disciplinati da apposito regolamento.
Ha competenza per le materie sottoelencate:
a)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;
b) programma triennale delle assunzioni;
c)  contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili, sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio;
d)  approvazione progetti opere pubbliche;
e)  piano esecutivo di gestione;
f)  perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
g)  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
h)  Le indennità di funzione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;
i)  nomina di collaudatori e di altri professionisti esterni, sulla base dei criteri previsti dal relativo regolamento;
l)  liti attive e passive e costituzione quale parte in procedimenti giudiziari di qualunque ordine e grado;
m)  lasciti e donazioni;
n)  adozione delibera propedeutica alla nomina e alla revoca del direttore generale;
o) alla Giunta appartengono tutte le altre funzioni attribuite in via esclusiva dalla legge.
Art. 55
Il vicepresidente

Al vicepresidente della Giunta spetta sostituire il Presidente della Provincia in caso di assenza, impedimento o sospensione e surrogarlo nei casi previsti dalla legge.
Art. 56
Comunicazioni del Presidente della Provincia al consiglio

Il Presidente della Provincia, nominati i componenti della Giunta e il vicepresidente, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
Entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Titolo III
AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE
Capo I
Organizzazione degli uffici e delle risorse umane
Art. 57
Principi direttivi

La provincia disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assolvere alle sue funzioni con un'azione amministrativa basata su criteri di funzionalità, di economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
La giunta provvede annualmente alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
La provincia, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse umane e per conseguire, anche, risparmio di spesa nell'espletamento delle funzioni istituzionali, utilizza tutti gli strumenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti di lavoro.
La provincia promuove ed organizza l'aggiornamento e la formazione del personale.
Art. 58
Le forme di controllo all'interno della provincia

La provincia, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, adotta le seguenti forme di controllo:
-il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
-  il controllo di gestione;
-  la valutazione della dirigenza;
-  il controllo strategico.
I controlli e le modalità del loro svolgimento sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità.
Art. 59
Il segretario generale

Il segretario provinciale dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
La disciplina giuridica ed economica del segretario è quella fissata nel contratto di lavoro della categoria.
Al segretario generale vengono attribuiti i seguenti compiti:
-  collabora e assiste sul piano giuridico-amministrativo gli organi dell'ente;
-  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
-  svolge funzioni di consulenza in ordine alla elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché di atti normativi;
-  svolge funzioni di collaborazione e consulenza propositiva nei confronti dei dirigenti e assicura uniformità di indirizzo all'attività dei settori;
-  qualora il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal presidente, previa deliberazione di giunta, al segretario generale;
-  svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
Il segretario generale cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Presidente della Provincia e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Presidente della Provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 60
Il direttore generale

Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.
A tali fini, al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.
Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della Provincia.
Art. 61
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

La Provincia adotta un proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, del presente statuto e di quelle risultanti dagli accordi sindacali per il comparto degli enti locali.
Tale regolamento contiene le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative dell'ente e disciplina altresì la dotazione organica, la definizione delle procedure per le assunzioni e l'organizzazione e gestione del personale.
Le norme sulla semplificazione e l'accelerazione dell'attività amministrativa sono definite dalla legge e dall'apposito regolamento.
Art. 62
Qualifica dirigenziale

1.  La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2.  L'individuazione delle strutture burocratiche, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disposta mediante il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti di organizzazione che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Art. 63
I dirigenti

1.  Ai dirigenti è attribuita, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e i compiti di gestione, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.
2.  Ai dirigenti spettano, nell'ambito degli incarichi loro assegnati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non assegnati in via esclusiva dalla legge o dal presente statuto agli altri organi o non rientranti tra le funzioni del segretario generale o del direttore generale.
3.  I dirigenti garantiscono il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, con correttezza amministrativa, ed efficienza e sono sottoposti a responsabilità disciplinare dirigenziale in caso di inosservanza.
4.  Al termine di ogni anno i dirigenti trasmettono al Presidente, al Presidente del consiglio, al direttore generale ed all'assessore al ramo, una relazione nella quale rappresentano il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di governo, le motivazioni di eventuali scostamenti verificatisi e le misure da adottarsi al fine di apportare le necessarie correzioni.
5.  Ai dirigenti si applicano, in materia di pubblicità patrimoniale, le stesse norme previste per i consiglieri provinciali.
Art. 64
Conferenza dei dirigenti

1.  E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte i dirigenti dell'ente. La conferenza dei dirigenti è presieduta da un dirigente, eletto dai componenti tra i dirigenti a tempo indeterminato, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia, del direttore generale o del segretario generale o di un quinto dei dirigenti in servizio e ne coordina i lavori.
2.  La conferenza dei dirigenti ha funzione di consultazione e di elaborazione propositiva in ordine ad argomenti di interesse generale a livello dell'organizzazione dell'ente ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.
3.  I lavori della conferenza vanno formalmente verbalizzati e a tal fine il presidente della conferenza trasmette copia dei verbali al Presidente della Provincia.
Art. 65
Incarichi esterni

La copertura dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.
I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.
Il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato è disciplinato, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il consiglio provinciale stabilisce i criteri per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo gli obiettivi individuati dal Presidente.
Art 66
Responsabilità penale, civile, contabile e polizze assicurative di amministratori, dirigenti e personale provinciale

Per gli amministratori, il segretario generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell'assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile.
A tal fine occorre il nesso con l'attività d'ufficio, l'assenza di dolo o colpa grave e la mancanza di conflitto d'interessi.
La Provincia assume, altresì, l'onere per l'assicurazione a copertura dei rischi a carico dei dipendenti provinciali incaricati della progettazione di opere pubbliche o per altre finalità dell'ente.
Gli oneri di spesa per tutto il personale dipendente della Provincia sono assunti sin dall'inizio dall'ente. Il legale deve essere solo uno e di comune gradimento sia all'impiegato che all'ente.
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 67
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento della finanza provinciale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2.  La Provincia regionale, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi, nell'impiego di tali mezzi, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle scelte.
3.  Per il finanziamento dei programmi di investimento, gli organi politici e burocratici della Provincia, secondo le rispettive competenze, attivano tutte le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.
4.  Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate in via esclusiva per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento e degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni provinciali.
Art. 68
Ordinamento contabile e regolamento di contabilità

L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato. La Provincia applica i principi contabili con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche ed esigenze della collettività, ferme restando le disposizioni di legge che garantiscano là e la uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 69
Responsabile di Ragioneria

Il presidente nomina "il Responsabile di ragioneria" dell'ente, cui vengono attribuite le competenze stabilite dalle vigenti norme di legge.
La durata della nomina non può essere protratta oltre i limiti di tempo del mandato del Presidente.
Il regolamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere l'istituzione della figura del responsabile di ragioneria e la regolamentazione del settore economico-finanziario.
Art. 70
Collegio dei revisori

1.  Con deliberazione del consiglio provinciale viene eletto, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri scelti in conformità alle previsioni di legge.
2.  I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, delle quali deve essere loro comunicato l'ordine del giorno e possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute della giunta provinciale e delle commissioni consiliari permanenti, comunicando parimenti il relativo ordine del giorno.
3.  Il collegio dei revisori deve inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al consiglio, anche alla giunta e alle competenti commissioni consiliari. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
4.  Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati dalla legge dello Stato, contiene le ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.
Art. 71
Servizio di tesoreria

L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal consiglio provinciale e non può eccedere i 5 anni.
Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di tesoreria.
Art. 72
Beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.
2.  Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, tenuti costantemente aggiornati, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.
3.  La classificazione, l'inventario e la gestione dei beni mobili e immobili sono disciplinati, in conformità alla legge e al presente statuto, dal regolamento di contabilità e dei contratti.
4.  L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal consiglio provinciale e dal relativo regolamento.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 73
Abrogazione e rivisitazione di norme regolamentari preesistenti

L'entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.
Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti della Provincia in contrasto col presente statuto sono abrogate. I regolamenti vanno adeguati alle nuove disposizioni statutarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme e le procedure attualmente vigenti.
Art. 74
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie e l'entrata in vigore delle stesse sono soggette alla stessa disciplina legislativa prevista per l'approvazione dello statuto.
Ogni iniziativa di modifica statutaria, diversa dalla previsione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che sia stata respinta dal consiglio provinciale, può essere rinnovata, decorso almeno un anno dalla data della deliberazione di reiezione.
La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida, se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Art. 75
Entrata in vigore

Lo statuto è deliberato dal consiglio provinciale nelle forme previste dalla legge.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
Allo statuto, dopo l'approvazione, sarà data la massima diffusione.

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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