REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2003 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 maggio 2003, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica 


NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Per gli articoli da 1 a 21 della legge che si annota, integranti modifiche testuali alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, si rinvia al testo coordinato di seguito pubblicato.

Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 34 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche operate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ricorso a trattativa privata. - 1. (abrogato).
2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.".
3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.
4. (abrogato)".

Nota all'art. 23, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Pubblicità. -  La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 , 32 e 33, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro, mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.".

Nota all'art. 24, comma 1:
L'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Procedure per le espropriazioni e le occupazioni - 1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge.".

Nota all'art. 25, comma 1:
L'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. - 01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia.
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.".

Note agli articoli 26, comma 1 e 27, comma 1:
L'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 27 che si annota, risulta il seguente:
"Norme transitorie. - 1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.
2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.
5. Per le anticipazioni sul prezzo d'appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.
7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge può essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale d'appalto alle previsioni della presente legge.
9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.
10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le auto rizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub articolo 17, capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.".

Nota all'art. 29, comma 1:
Per il primo capoverso del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." si rinvia al testo coordinato di seguito pubblicato.

Note all'art. 32, comma 1:
-  L'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.", così dispone:
"Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.".
-  L'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche." così dispone:
"Autorizzazione per l'inizio dei lavori. - Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze."

Nota all'art. 32, comma 2:
L'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.", così dispone:
"Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. - Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattasi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.".

Nota all'art. 32, comma 3:
L'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, recante "Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.", così dispone:
"1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.
2.  Fatta salva la responsabilità dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, questa si intende resa a tutti gli effetti in mancanza di pronunzia entro il suddetto termine.".

Nota all'art. 32, comma 6:
L'art.28 della legge 2 febbraio 1974, n.64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", così dispone:
"Utilizzazione di edifici. - Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della Regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.".

Nota all'art.33, comma 1, primo alinea:
L'art. 93 del Testo unico approvato con R.D. 11 novembre 1933, n.1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", così dispone:
"Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.".

Note all'art.33, comma 1, lett. b):
-  L'art.219 del Testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", così dispone:
"Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire1.000.000. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.".
-  L'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Sanzioni amministrative - Addizionale regionale. - 1.  La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'art. 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000.".

Note all'art. 34, comma 1:
-  L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.".
-  L'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS).", così dispone:
"Controlli. - Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, della IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale.
Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.
Tutte le altre deliberazioni, tranne quelle dell'IRCAC e della CRIAS concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia entro dieci giorni dalla data di adozione agli Assessorati competenti all'esercizio dei poteri di tutela e di vigilanza. Detti Assessorati possono, entro dieci giorni dalla ricezione, sospenderne l'esecuzione; ove entro i successivi venti giorni non se ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimità, le stesse divengono esecutive.
Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA.".

Note all'art. 35,comma 1:
-  La legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, reca "Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile."
-  Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125".

Note all'art. 36, comma 1:
-  L'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica.", così dispone:
"I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.".
-  L'art. 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.", così dispone:
"Limiti di densità edilizia. - I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A: per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;
2) Zone B: le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
-  7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
-  6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
-5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C: i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E: è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.".

Nota all'art. 38, comma 1:
-  L'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme urbanistiche. - 1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3.  Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, da realizzarsi con fondi propri, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.
4.  I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
5.  Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7.  Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8.  All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3bis:
"3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc./mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
c)  dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".
9.  Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10.  Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".
11.  L'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 15 della medesima legge limitatamente a:
a)  opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b)  opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi".
12.  Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
13.  Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278".

Note all'art. 39, comma 1:
-  L'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", così dispone:
"Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve.
Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.
Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo comma.
Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma.
I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.
L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.
Dopo l'istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale.
Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica al comune del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.
Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:
a)  l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
b)  la modificazione del regime delle acque;
c)  l'accensione di fuochi all'aperto;
d)  la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.
In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 20, lett. a), b), c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71".
Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", così dispone:
"All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14".
-  Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 vedi note all'articolo 36.
-  Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", così dispone:
"Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, pre-parco o pre-riserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale".

Nota all'art. 40, comma 1:
L'art. 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa.
1.  Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni.
2.  Si individua nella Provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.
3.  Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la Provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.
4.  In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.".

Note all'art. 41, comma 1:
-  L'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, recante "Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4", concernente: "Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.", così dispone:
"Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare. - 1.  L'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
"Art. 2 - Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare. - 1.  Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con le procedure, i termini e le modalità previste dal medesimo articolo.
2.  Il programma è sottoposto ad approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato.
3.  Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione.
4.  In presenza di piano di zona adottato, i programmi costruttivi di cui al comma 1 devono allocarsi prioritariamente all'interno dello stesso piano. Nel caso in cui lo schema di massima del Piano regolatore generale approvato abbia individuato le aree relative alla formazione del piano di zona, i programmi costruttivi devono essere allocati prioritariamente all'interno delle stesse aree.
5.  Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
6.  È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55.".
-  Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.", così dispone:
"L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.".

Note all'art. 42, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attività edilizie. - 1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2.  Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3.  Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.
3-bis.  In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq".
4.  La deroga di cui al comma 3 bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.  I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6.  All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7.  All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3.
8.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9.  In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
10.  Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11.  Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.".

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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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