REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2003 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Montevago.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 2526/Terr - 10200/Gen. del 22 novembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 57777 del 23 novembre 2000, con il quale il comune di Montevago ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 1062 del 28 giugno 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40585 del 29 giugno 2001, con il quale sono state trasmesse le integrazioni richieste con la nota assessoriale prot. n. 27785 del 9 maggio 2001;
Vista la deliberazione n. 55 del 13 novembre 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 9 dicembre 1999, con decisione n. 9702, prot. n. 9215, con la quale il consiglio comunale di Montevago ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 55 del 13 novembre 1999;
Vista la certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché riportante l'elenco delle n. 29 ditte che hanno prodotto osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato delle quali n. 1 prodotta fuori termine;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato ed indicate nel sopraccitato elenco;
Visti gli elaborati riguardanti la visualizzazione delle osservazioni/opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista sulle stesse;
Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 36 del 10 novembre 2000, con la quale sono state formulate, ai sensi del comma 5°, dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le deduzioni alle osservazioni prodotte a seguito della pubblicazione del piano adottato con la delibera consiliare n. 55 del 13 novembre 1999;
Visto il parere n. 940 del 27 luglio 1999, espresso, a condizioni, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 250 del 6 dicembre 2001, con la quale il gruppo XXXI/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 38 del 6 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesse
Il patrimonio edilizio esistente
La tipologia edilizia esistente trae origine per la gran parte dallo schema urbano e dalle norme del piano di trasferimento redatto a seguito degli eventi sismici del 1968, che causarono la quasi totale distruzione del vecchio centro. Tale piano prevedeva la suddivisione del terreno secondo una maglia regolare composta da moduli di m. 9 x m. 25, pari a circa mq. 210, destinati alle singole aree edificabili. All'interno della maglia tuttavia esistono tre aree sulla quale sorgevano tre villaggi prefabbricati, sopravvissuti per la presenza in essi di proprietà private. A seguito, infine di episodi di abusivismo edilizio sono stati redatti due piani particolareggiati di recupero ai sensi della legge regionale n. 37/85.
Secondo i dati ISTAT del 1991, a quella data erano state realizzate 1.464 abitazioni, delle quali 1.196 occupate e 268 non occupate. Gli alloggi complessivamente erano 1.786, 208 dei quali per edilizia popolare.
Al 31 dicembre 1997, epoca di redazione del progetto di piano regolatore generale, la popolazione residente ammontava a 3.196 abitanti, dei quali 1.548 erano maschi e 1.648 femmine.
Alla data dell'1 gennaio 2000, la popolazione residente ammontava invece a 3.136 abitanti, dei quali 1.531 erano maschi e 1.605 femmine.
La situazione abitativa odierna può pertanto definirsi buona, tenuto conto anche della relativamente recente età di costruzione della maggior parte delle abitazioni.
Condizioni socio economiche
La lontananza dalle grandi vie di comunicazione e la mancanza di alternative al trasporto stradale ha frenato la crescita economica. Montevago è oggi un centro a prevalente economia agricola, in particolare con coltivazioni dell'ulivo e della vite. La ricostruzione ha favorito l'insediarsi di una serie di attività legate all'estrazione degli inerti per l'edilizia, che però, una volta completata la fase della riedificazione, sono andate in declino.
Dai dati ISTAT del 1991, si evince che la popolazione non attiva ammonta al 62% del totale; la popolazione attiva, pari al restante 38%, si suddivide a sua volta nel 21% impegnato nel settore primario, nel 34% nel secondario e per il 45% nel terziario.
A quella data inoltre, solo il 60% della popolazione attiva risultava occupata mentre il 16% era disoccupata ed il 24% in cerca di prima occupazione.
La popolazione residente e la dinamica demografica
L'analisi della dinamica demografica è stata riferita a dati statistici (nati, morti, immigrati, emigrati, famiglie istituite, famiglie cancellate e popolazione residente) che coprono un arco temporale che va dal 1958 al 1992.
L'esame del grafico relativo all'andamento della popolazione evidenzia a partire dal 1958 una crescita che si interrompe in coincidenza con il terremoto del 1968. L'unica ripresa si verifica intorno al 1975; dopo ciò la popolazione ricomincia a decrescere. Soltanto negli ultimi anni si avverte un segno di ripresa. Secondo uno scenario a lungo periodo la popolazione decresce, mentre tenendo conto di uno scenario a breve periodo la popolazione ha una tendenza crescente. Il piano assume quest'ultima tendenza ipotizzando, per il 2014, circa 3.500 residenti.
Dall'andamento dei dati statistici sulla natalità e sulla mortalità si ipotizza che il saldo naturale presenti un andamento costante.
Per quanto riguarda i dati sugli immigrati, in base alle analisi statistiche effettuate viene ipotizzata una crescita che, tenendo conto delle prospettive occupazionali offerte dal piano regolatore, permetta di raggiungere i valori massimi storici degli anni ottanta.
Dall'analisi, infine, dei dati statistici sull'andamento delle famiglie cancellate e di quelle istituite si ipotizzano infine ulteriori elementi di crescita.
Sulla base dei risultati delle analisi precedenti, il piano assume a base del dimensionamento l'ipotesi di massima crescita demografica: 4.600 abitanti al 2014, ritenendo che qualora tale ipotesi si rivelasse ottimistica, non avrebbe comunque rilevanza, atteso che le aree residenziali previste, necessarie per soddisfare tale fabbisogno, ricadono tutte nel vecchio centro, nell'area di trasferimento dell'abitato e pertanto, sulla base della legislazione vigente, non dovranno essere espropriate. Nessuna area privata viene pertanto ad essere interessata all'area d'espansione nel vecchio centro. La collocazione delle funzioni residenziali oltre a quelle terziarie e ricreative serve, inoltre, ad un'ipotesi di completa rifunzionalizzazione dello stesso.
Obiettivi e criteri progettuali
Nella relazione tecnica sono elencati, in ordine di importanza, i seguenti criteri principali che hanno guidato la redazione del piano regolatore, che di seguito integralmente si riportano:
1)  massimizzare la valorizzazione delle risorse ambientali;
2)  recupero ai fini residenziali, produttivi, ricreativi e naturalistici del vecchio centro urbano;
3)  previsione di un ruolo territoriale per il comune che risulti compatibile con le risorse ambientali presenti, con le capacità imprenditoriali e politiche e con l'assetto funzionale del sistema urbano di cui fa parte;
4)  migliorare la qualità della vita mediante un più equilibrato rapporto fra aree urbanizzate e aree a verde, fra traffico veicolare ed aree pedonali e ciclabili, fra residenza e servizi ed una migliore qualità urbanistica ed architettonica degli spazi urbani.
Gli obiettivi conseguenti al criterio 1, possono pertanto essere individuati in:
-  1A:  la salvaguardia del territorio sotto il profilo della stabilità geomorfologica ed idrogeologica delle pendici collinari sull'alveo fluviale del Belice e dei suoi ambienti e del loro assetto ambientale;
-  1B:  l'ampliamento delle zone di imboschimento ai fini della salvaguardia del territorio, compatibile con l'uso agricolo e l'istituzione di un vincolo sull'uso agricolo, in particolari aree, per la loro protezione ambientale.
-  1C:  la valorizzazione della risorsa relativa alle acque calde, potenziandone l'utilizzazione termale e ricettiva lungo l'alveo fluviale, in aree compatibili colla stabilità del territorio, ed in prossimità del confine con Menfi, in contrada Pianotta, per la realizzazione di un parco territoriale tematico con attrezzature sportive e turistico-ricreative.
Gli obiettivi conseguenti al criterio 2, possono essere individuati in:
-  2A:  il mantenimento dello schema urbano a scacchiera del vecchio centro residenziale;
-  2B:  l'utilizzazione di alcuni isolati per la realizzazione di edilizia;
-  2C:  la realizzazione di un parco suburbano dei giardini e della "memoria storica" (ricreativo, e naturalistico) riproponendo il mantenimento del tracciato urbanistico del vecchio centro urbano con la riconfigurazione dei lotti e che mantenga in loco, come memoria del passato, alcuni elementi architettonici del vecchio centro, ed in particolare le absidi della Matrice, la ricostruzione, per anastilosi, della sua facciata attraverso i resti degli elementi architettonici ancora in loco e il sagrato antistante. Il recupero ed il rifacimento dell'edilizia adiacente alla balconata circolare di testata della ex via Umberto, per la localizzazione di servizi ricreativi e culturali del parco;
-  2D:  la previsione di due aree per attività produttive, un'area per attività artigianali non inquinanti sull'area del vecchio centro con una superficie di 20 Ha., e un'area per attività produttive con una superficie di 10.5 Ha.
Gli obiettivi relativi al criterio 3, sono riferibili a:
-  3A:  il ruolo territoriale ipotizzabile per il comune di Montevago è quello relativo ad una qualificazione turistica complementare allo sviluppo sul polo di Sciacca, previsto come capoluogo di una provincia regionale, inserito in un circuito turistico sub-regionale che comprenda anche Sambuca con il lago Arancio, Menfi, S. Margherita Belice, Salaparuta e Poggioreale e seguendo una sinergia operativa intendono puntare sullo sviluppo turistico e ambientale come matrice principale per la rinascita dell'economia locale. A tal fine, oltre a prevedere il potenziamento dell'offerta di turismo termale, si è ipotizzata la realizzazione di un parco suburbano (sportivo e turistico ricreativo), utilizzando la preziosa risorsa naturale delle acque calde ritrovate in località Pianotta;
-  3B:  oltre alla previsione di sviluppo di un turismo ambientale è prevista la realizzazione di un servizio scolastico superiore (scuola media superiore o scuola di specializzazione) nel comparto agrario, botanico o nel settore ambientale;
-  3C:  il potenziamento delle superfici boschive, oltre ad una finalità legata alla stabilità dei pendii e più in generale dell'assetto idrogeologico del territorio, può contribuire ad un miglioramento delle qualità ambientali in termini di microclima, di fruizione ricreativa per un turismo rurale (itinerari a cavallo od in mountain-bike) e anche per un possibile ripopolamento animale (al quale può essere collegata una caccia ecologicamente controllata).
Gli obiettivi conseguenti al criterio 4, possono essere sintetizzati in:
-  4A:  la realizzazione di un sistema urbano del verde mediante la previsione di parchi zonali, urbani, che penetrano nell'abitato, un ampliamento della "città dei ragazzi" ed infine una terza nella zona del vecchio centro adiacente all'espansione residenziale come parco suburbano dei giardini e della memoria storica (naturalistico-ricreativo). Si stabilisce un sistema gerarchico di fruizione del verde urbano mediante il collegamento funzionale delle aree di parco con i nuclei elementari di verde della residenza, con le piazze e con il parco suburbano nel vecchio centro, collegato a sua volta con le due villette comunali, poste in comunicazione fra di loro mediante un collegamento lineare lungo il confine del centro urbano. Il verde agricolo con vincolo sulle colture, che colma l'area compresa fra il limite del parco ed il limite del promontorio sulla vallata del fiume e che a sua volta continua con le aree di imboschimento e di vincolo agricolo lungo le pendici degradanti sulla vallata. Il verde agricolo di margine urbano completa con una cintura esterna al centro urbano la caratterizzazione ambientale-naturalistica;
-  4B:  il collegamento spaziale fra il nuovo centro (compresa l'area già pianificata con il progetto di assestamento ed ampliamento del centro urbano, relativo al piano di trasferimento) con il vecchio centro è stato previsto con la realizzazione di una piazza che costituisce cerniera fra gli isolati residenziali del piano di trasferimento ed un asse di progetto urbano con funzioni residenziali e commerciali, terminante in una piazza che si apre sul parco suburbano nel vecchio centro. Completa il collegamento con il parco una zona cerniera destinata ad un complesso scolastico per una scuola superiore o di specializzazione con tutti i servizi scolastici ed extra-scolastici di pertinenza (sportivi ed auditorium) aperti anche ad una fruizione collettiva. Adiacente a questa area attrezzata viene previsto un complesso residenziale privato e pubblico con edilizia a corte con spazi interni a verde attrezzato;
-  4C:  nel parco suburbano si è stabilita una netta separazione fra traffico veicolare e quello pedonale e ciclabile.
Zonizzazione
Il piano regolatore generale in esame prevede la suddivisione del territorio comunale secondo la seguente classificazione.
a) Zone pubbliche e di interesse generale
-  zona A della memoria storica;
-  zone destinate alla viabilità;
-  zone a verde d'interesse comunale e extracomunale;
-  zone di attrezzature urbane d'interesse comunale, zone F1 ed F2 d'interesse extracomunale di conurbazione e zone F2 e F2* d'interesse extracomunale di area vasta.
b)  Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale
-  zona omogenea B1 centro urbano di trasferimento;
-  zona omogenea B2 edilizia popolare esistente;
-  zona omogenea B3 area di completamento del piano di trasferimento;
-  zona omogenea B4 edilizia di sostituzione prevista dal piano di trasferimento (villaggi);
-  zona omogenea B5 area di recupero urbanistico dell'abusivismo;
-  zona omogenea B6 edilizia privata prevista dal piano di trasferimento;
-  zona omogenea B7 e B7* edilizia turistico-residenziale;
-  zona omogenea B8 edilizia di ampliamento in variante al piano di trasferimento;
-  zona omogenea B9 edilizia da ristrutturare per servizi al parco suburbano;
-  zona omogenea C1 edilizia residenziale a corte sul l'area del vecchio centro;
-  zona omogenea C2 edilizia residenziale in linea e servizi terziari sull'area del vecchio centro;
-  zona omogenea Cp edilizia popolare, convenzionata e sovvenzionata a corte sull'area del vecchio centro.
c)  Zone produttive
-  zona omogenea D1 vivaio;
-  zona omogenea D2 area per attività artigianali non nocive e non rumorose;
-  zona omogenea D3 area per attività agricole e/o zootecniche;
-  zona omogenea D4 area per attività produttive;
-  zona omogenea D5 area per attività estrattive.
d)  Zone omogenee E di verde agricolo
e)  Zone agricole sottoposte a vincolo
1)  Per la tutela idrogeologica:
-  zona omogenea Ecr verde agricolo con vincolo di rinaturalizzazione dei compluvi.
-  vincolo idrogeologico (regio decreto legge n. 3267 del 30 dicembre 1923).
2)  Per la tutela paesaggistica ed ambientale:
-  zona omogenea Ec verde agricolo con vincolo sulle colture;
-  zona omogenea Ee verde agricolo con vincolo edificatorio;
-  zona omogenea Em verde agricolo con vincolo di margine urbano;
-  zona omogenea Eb verde agricolo con vincolo boschivo;
-  zona omogenea Ei verde agricolo con vincolo di imboschimento;
-  zona omogenea Erb verde agricolo con vincolo di rispetto boschivo;
-  zona omogenea Erc verde agricolo con vincolo di rispetto cimiteriale;
-  vincolo di rispetto del fiume Belice e dei suoi affluenti;
-  area del depuratore e fascia di rispetto.
3)  Per la tutela storica e architettonica:
-  zona omogenea Ea verde agricolo su aree di interesse archeologico;
-  zona omogenea Eac verde agricolo su area di interesse archeologico con vincolo sulle colture;
-  zona archeologica con vincolo diretto;
-  zona omogenea Eai verde agricolo con vincolo archeologico indiretto.
Dall'analisi della precedente suddivisione in zone territoriali omogenee appare evidente che il piano regolatore generale si propone oltre che la revisione e il coordinamento degli strumenti urbanistici, che hanno governato finora la ricostruzione del centro urbano, anche il recupero di un rapporto col vecchio centro abbandonato dopo il terremoto del 1968. Tuttavia, poiché l'area sulla quale insistono le previsioni relative alla zona A di memoria storica al parco suburbano ed alle zone residenziali B8, C1, C2 e Cp, ricade per intero dentro il perimetro della zona soggetta al vincolo d'inedificabilità assoluta, apposto col decreto presidenziale del 30 maggio 1968, con il quale è stato sancito il trasferimento dell'abitato, non potrà darsi luogo - prescindendo da ogni valutazione di merito sulla congruità delle scelte urbanistiche o sul loro dimensionamento - ad un accoglimento delle stesse fino a quando non sarà stato concluso il procedimento intrapreso da parte del comune, finalizzato ad ottenere la rimozione del vincolo.
Norme d'attuazione
Le norme d'attuazione del piano sono composte da 63 articoli, suddivisi nei seguenti capitoli:
-  generalità;
-  indici urbanistici ed edilizi;
-  attuazione del piano;
-  zonizzazione;
-  zone d'uso pubblico e d'interesse generale;
-  zone a prevalente destinazione d'uso residenziale;
-  zone produttive;
-  zone agricole sottoposte a vincolo;
-  prescrizioni particolari;
-  disposizioni transitorie e finali.
Le suddette norme appaiono ben dettagliate e in linea di massima condivisibili ad eccezione ovviamente di quelle che si riferiscono a zone territoriali omogenee ricadenti in aree sottoposte al vincolo d'inedificabilità assoluta, e per tale ragione non condivise. Inoltre, si deve rilevare, per quanto riguarda le zone produttive, che non sono stati previsti esplicitamente gli indici di zona. Pertanto, per tali aree si propone che oltre ai richiami normativi già presenti, venga inserito quello relativo al rispetto dell'art. 5 del decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da 75 articoli, suddivisi in 5 capitoli relativi ai vari aspetti dell'attività edilizia.
In linea di massima appare conforme alle norme di legge in vigore e pertanto lo si ritiene condivisibile.
Considerazioni
Il piano regolatore generale in esame si prefigge sostanzialmente di raggiungere 4 obiettivi principali: valorizzare le risorse ambientali; recuperare il vecchio centro distrutto dal terremoto del 1968; assicurare uno sviluppo socio economico compatibile con le risorse politico industriali e quelle ambientali; migliorare la qualità urbanistica degli spazi urbani tramite il riequilibrio del rapporto tra le residenze ed i servizi ad esse correlati: attrezzature, verde, viabilità veicolare e pedonale.
Viene quindi prevista la salvaguardia degli ambiti più delicati con opportune misure e previsioni di rimboschimento: la valorizzazione della risorsa costituita dalle sorgenti d'acque calde, favorendone l'uso a fini termali e ricreativi.
Si ipotizza pertanto uno sviluppo basato sul turismo termale e ambientale, al quale si lega la previsione di un istituto d'istruzione secondaria indirizzato agli studi agrari e ambientali.
Relativamente a tale obiettivo sono state previste diverse attrezzature territoriali: una zona F1, per parco territoriale tematico da realizzarsi tramite piano attuativo con densità territoriale di 0,1 mc./mq., altezza massima degli edifici di m. 7,20 ed il vincolo di limitare gli interventi al 70% dell'area al fine di salvaguardare le valenze paesaggistiche; una zona per attività termale ricreativa F2*, comprendente l'attuale zona delle Terme Acqua Pia, nella quale si hanno gli indici di densità territoriale pari a mc./mq. 0,20 e altezza massima di 7,20 m. In tale area potranno realizzarsi solo opere complementari all'attuale attività. E' stata inoltre prevista una zona per attività termale ricettiva con densità territoriale pari a 0,50 mc./mq. ed altezza massima pari a 7,20 m. raggiungibili mediante sbancamento e terrazzamento. In dipendenza delle considerazioni espresse nella relazione che giustificano la localizzazione prescelta con la necessità della prossimità all'impianto termale esistente. Tale localizzazione può essere condivisa facendo riferimento alle condizioni e prescrizioni formulate dal progettista del piano nella sua relazione tecnica.
Per quanto riguarda il centro urbano, si prevede innanzitutto il recupero dell'impianto urbanistico a scacchiera del vecchio centro, l'utilizzo di alcuni isolati per la realizzazione di edilizia residenziale e la realizzazione di un parco suburbano "dei giardini e della memoria storica" con la riconfigurazione dei lotti e la conservazione degli elementi architettonici più significativi. Si prevedono infine due aree produttive: una di circa 20 Ha. per attività artigianali non inquinanti e l'altra di 10,5 Ha. per attività produttive. Tali aree, tuttavia, sono in buona parte interessate dal vincolo apposto con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2001, in quanto ricadenti in zone a rischio franoso molto elevato. Pertanto, in tale sede non possono essere condivise.
Si deve comunque rilevare che il parere del Genio civile di Agrigento n. 940 del 27 luglio 1999 nulla riporta relativamente a tale rischio.
Le previsioni di cui sopra appaiono condivisibili in linea di massima, pur se sarebbe necessaria una verifica del dimensionamento delle residenze alla luce del fabbisogno effettivo e delle previsioni di crescita demografica. Tuttavia, in questa sede non si può che ribadire quanto si è già osservato nelle premesse: che, cioè, non è possibile il loro esame ai fini dell'approvazione del piano regolatore generale, in quanto per la massima parte ricadono all'interno dell'area soggetta a vincolo d'inedificabilità totale apposto col decreto presidenziale del 30 maggio 1968. Per la rimozione di tale vincolo il comune di Montevago ha intrapreso, con nota prot. n. 5790 del 9 luglio 1999, un'apposita procedura, la quale tuttavia alla data attuale non è stata ancora conclusa.
Le medesime considerazioni devono svolgersi a proposito del collegamento spaziale tra vecchio e nuovo centro, costituito da una piazza che fa da cerniera tra i due nuclei urbani e si apre verso il parco suburbano, alla quale si aggiungono un'attrezzatura scolastica di livello superiore, un certo numero di residenze private ed un asse urbano con funzioni residenziali e commerciali. La soluzione più opportuna non può, pertanto, che essere lo stralcio delle previsioni urbanistiche ricadenti nelle aree soggette al vincolo apposto col decreto del 30 maggio 1968, per un'eventuale riadozione, dopo la sua rimozione, previa la verifica delle stesse in relazione allo stato di attuazione dello strumento urbanistico.
Il sistema delle zone produttive è stato articolato in 5 sottozone omogenee.
La zona D1 è destinata alla creazione di un vivaio per la sistemazione e manutenzione del parco della memoria storica e dei giardini, pertanto la sua condivisione non può che essere subordinata all'effettiva realizzazione del parco dopo la rimozione del vincolo.
Le zone D2 destinate alle attività artigianali e produttive sono localizzate in prossimità del vecchio centro e per esse valgono le considerazioni sopra espresse a proposito del vincolo apposto col decreto n. 298/41 del 4 luglio 2001.
La zona D3 è destinata ad attività legate all'agricoltura e alla zootecnia.
Le zone D4 sono destinate ad attività artigianali e di piccola media industria. Alla luce delle considerazioni espresse dal progettista in merito all'osservazione n. 8 se ne condivide la riduzione, prescrivendo inoltre, data la mancata individuazione degli indici nelle norme d'attuazione, che tutti gli interventi attuativi debbano in ogni caso rispettare i contenuti dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68. Tale prescrizione deve essere applicata anche alla precedente zona D3.
Infine, la zona D5 classifica le attività estrattive esistenti nel territorio. Sono condivisibili con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 40 delle norme d'attuazione.
Relativamente alle zone per servizi terziari e commerciali, essendo tali aree previste nell'ambito delle zone C2, stralciate alla luce delle considerazioni di cui sopra, la loro regolamentazione dovrà essere, almeno in questa fase, affrontata dal comune nell'ambito del piano di settore, che lo stesso è tenuto a redigere in base all'art. 5 della legge regionale n. 28/99.
Il sistema della viabilità generale, nonostante le carenze evidenziate in sede di relazione, non sembra essere stato variato rispetto a quello esistente; si ritengono pertanto condivisibili le norme contenute all'art. 15 nella parte che prefigura una razionalizzazione e miglioramento della rete esistente, pur ritenendo che un approfondimento del sistema della mobilità sarebbe stato forse opportuno.
Per quanto riguarda il sistema delle attrezzature e dei servizi, alla luce della completa analisi effettuata in relazione al punto 1.4 "verifica degli standard", esso appare in generale condivisibile. In particolare, il sistema del verde tende a migliorare la percezione degli spazi urbani costruendo una gerarchia del verde, che a partire dai nuclei elementari delle residenze, attraverso i giardini comunali e i parchi urbani di zona, arriva al verde agricolo di margine che assicura al centro urbano una cintura esterna caratterizzata in senso ambientale.
Esame osservazioni ed opposizioni
Gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, come si evince dall'attestazione a firma congiunta del sindaco, del capo dell'ufficio tecnico comunale e del segretario comunale sono stati pubblicati dal 19 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000. Durante tale periodo sono state prodotte n. 29 osservazioni/opposizioni, delle quali una fuori termini.
Le suddette osservazioni/opposizioni sono state visualizzate e controdedotte dal progettista del piano. Sulle stesse si è espresso anche il responsabile dell'area tecnica del comune di Montevago nella sua proposta di deliberazione. Infine su di esse si è espresso, con la delibera n. 36 del 10 novembre 2000, il commissario straordinario. Con la predetta delibera sono state apportate, inoltre, alcune modifiche alle destinazioni urbanistiche previste dal piano adottato. Tali modifiche non essendo state valutate dal punto di vista tecnico né sottoposte alla procedura di pubblicazione del piano non possono essere considerate legittime e in quanto tali non saranno prese in esame.
Visti gli atti ed elaborati sopracitati ed in conformità alle precedenti considerazioni sul piano, per quanto riguarda le osservazioni/opposizioni presentate sul piano si propone quanto segue:
Osservazione n. 1 - Armato Giuseppe: si richiede la modifica della destinazione urbanistica, da verde agricolo con vincolo paesaggistico a zona F1 destinata a parco territoriale tematico. Il progettista ritiene condivisibile l'osservazione e propone la formazione di un comparto per la perequazione fondiaria che garantisca all'amministrazione la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione dei vincoli e del verde pubblico. In tale senso l'osservazione è stata condivisa anche dall'ufficio tecnico comunale e dal commissario straordinario. Non è stata tuttavia redatta la relativa modifica alla normativa. Pertanto, allo stato attuale l'osservazione non è condivisibile, fermo restando che in sede di controdeduzione potranno essere prodotti dal comune gli eventuali elaborati integrativi, che meglio specifichino e dettaglino le modalità operative del comparto.
Osservazioni nn. 2, 15, 16, 17, 18: si richiede la modifica da zona Ec a zona B. Si tratta di una vasta area sita ai margini del nuovo centro urbano. Il progettista ritiene che l'osservazione sia accoglibile alla condizione che la destinazione sia C3 con densità territoriale massima di 0,24 mc./mq., da computarsi tenendo conto delle cubature abusive già realizzate. In tal senso sono state condivise anche dall'ufficio tecnico comunale e dal commissario straordinario. Si ritiene, tuttavia, che la modifica proposta non possa essere considerata migliorativa del piano, tenendo conto dell'elevato numero di abitazioni già realizzate e di quelle realizzabili qualora venisse revocato il vincolo d'inedificabilità assoluta sulle aree del vecchio centro, pertanto non la si condivide.
Osservazioni nn. 3, 4, 10: si richiede, a vario titolo, la modifica della destinazione urbanistica a fini edificatori. Condividendo le rispettive deduzioni del progettista si ritiene che le osservazioni in esame siano d'interesse personale e non collettivo, pertanto non accoglibili.
Osservazione n. 5: si richiede la destinazione d'uso per attività agrituristica. Condividendo la puntuale deduzione del progettista, si ritiene che l'osservazione in esame sia d'interesse personale e non collettivo, pertanto non accoglibile.
Osservazione n. 6: si richiede, per quanto riguarda la normativa relativa alla zona F1, lo stralcio della possibilità d'utilizzo termale delle acque calde presenti. Sulla base di quanto controdedotto dal progettista si ritiene che l'osservazione sia d'interesse personale e non finalizzato al miglioramento del piano, l'osservazione pertanto non è accoglibile, concordando col progettista anche sulla necessità che nell'attuazione del piano venga salvaguardato l'attuale uso della risorsa costituita dalle acque calde.
Osservazione n. 7: si richiede l'espansione dell'area attualmente adibita alla fruizione termale. Sulla base di quanto è stato puntualmente controdedotto dal progettista si ritiene che l'osservazione sia d'interesse personale e non finalizzato al miglioramento del piano, l'osservazione pertanto non è accoglibile.
Osservazione n. 8: si richiede l'annullamento della previsione relativa alla zona territoriale omogenea D4 per attività produttive artigianali. Sulla base di quanto controdedotto dal progettista che evidenzia un'intervenuta ridotta necessità delle aree in questione rispetto al momento della progettazione del piano con particolare riferimento ai Patti territoriali per il Belice, si condivide la riduzione dell'area totale a quella attualmente impegnata dalle prescrizioni esecutive.
Osservazioni nn. 9, 11, 12, 19, 23, 27, 28: si richiede l'inserimento di costruzioni abusive, per le quali è in corso la procedura di sanatoria all'interno delle zone residenziali previste dal piano regolatore generale. Condividendo le puntuali deduzioni del progettista, si ritiene che le osservazioni in questione siano d'interesse personale e non collettivo, quindi non condivisibili.
Osservazione n. 13: si richiede la trasformazione in zona residenziale di una parte, circa 1.000 mq., di un'area destinata a fascia di rimboschimento. Il progettista nelle sue deduzioni ritiene che, considerato il fatto che una riduzione di tale fascia non comporta svantaggi per la collettività o ripercussioni sulla forma di piano, ritiene accoglibile la proposta, subordinandola alla cessione gratuita da parte della ditta della rimanente parte delle particelle interessate. In tale senso l'osservazione è stata condivisa anche dall'ufficio tecnico comunale e dal commissario straordinario. Considerato che l'accoglimento della osservazione comporta un vantaggio per la collettività, individuabile nella cessione gratuita dei terreni necessari alla realizzazione della fascia di rimboschimento, si ritiene di poter condividere l'osservazione nei termini proposti dal progettista.
Osservazione n. 14: si richiede la trasformazione in edilizia privata di un'area destinata al riordino dell'abusivismo edilizio. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazione n. 20: si richiede la trasformazione di un'area per servizi e rimboschimento in area edificabile. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazioni nn. 21 e 22: si richiede il mutamento di destinazione d'uso da parco urbano ad edilizia residenziale. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazione n. 24: si tratta di un'osservazione proposta dal gruppo consiliare di minoranza, relativa a diversi aspetti del piano regolatore generale. In merito al contenuto della stessa, il progettista del piano ha formulato puntuali e dettagliate controdeduzioni. L'ufficio tecnico comunale ed il commissario straordinario si sono distaccati in alcuni punti da queste, ritenendo genericamente condivisibili alcune delle proposte dei consiglieri. Si ritiene, tuttavia, di poter condividere quanto espresso dal progettista e pertanto, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.
Osservazione n. 25: si tratta di un'osservazione relativa alle modalità d'intervento nel vecchio centro ed al dimensionamento del piano. In merito si condividono le deduzioni del progettista. Si ritiene pertanto che le osservazioni non siano accoglibili.
Osservazione n. 26: si chiede il mutamento di destinazione da zona agricola con vincolo archeologico indiretto a zona agrituristica. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazione n. 27: si chiede il mutamento di destinazione da zona agricola di margine a zona di edilizia privata. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazione n. 28: si chiede il mutamento di destinazione da zona agricola di margine a zona di edilizia privata. Si condividono le puntuali deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile in quanto di interesse personale e non collettivo.
Osservazione n. 29: si chiede il rispetto delle macerie del vecchio centro. In merito, si condividono le deduzioni del progettista e si ritiene che l'osservazione non sia condivisibile anche per l'estrema genericità dei termini in cui la stessa è formulata.
Conclusioni
Alla luce di quanto è emerso in seguito all'esame dei contenuti del piano, delle prescrizioni esecutive, delle norme d'attuazione e del regolamento edilizio, si ritiene che il piano regolatore generale del comune di Montevago sia in linea di massima condivisibile nella sua impostazione generale, che tenta di coniugare il completamento della ricostruzione post terremoto al recupero della memoria storica costituita dalle rovine del centro distrutto nel 1968 dagli eventi sismici di quell'anno all'interno di un nuovo disegno della forma urbana. Più in generale, il piano si preoccupa di assicurare un uso sostenibile delle risorse presenti nel territorio comunale e la tutela dei beni paesistici e ambientali. Tuttavia, quanto detto finora non può comportare una condivisione totale del piano regolatore generale, per la presenza del tuttora vigente vincolo d'inedificabilità assoluta sull'area del vecchio centro urbano, istituito dopo il sisma del '68. Infatti, la richiesta di rimozione del vincolo, inoltrata dal comune non ha finora avuto compimento. Si propone, pertanto, che la condivisione del piano regolatore generale sia limitata solo alle aree non gravate dal suddetto vincolo e che, almeno in questa fase, le previsioni urbanistiche, che, viceversa, vi ricadono, vengano stralciate, vista la rilevanza delle stesse, per essere riproposte dopo che il vincolo d'inedificabilità sarà stato rimosso, previe le opportune verifiche rispetto all'attuazione del piano ed al suo dimensionamento per quanto riguarda le unità residenziali ed i relativi servizi.";
Visto il voto n. 583 del 4 aprile 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta n. 38 del 6 dicembre 2001 del gruppo XXXI sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale, prescrizioni edilizie e regolamento edilizio del comune di Montevago, adottato con delibera di consiglio comunale n. 55 del 13 novembre 1999;
Vista la nota prot. n. 24630 del 30 aprile 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato ha richiesto al comune di Montevago, ai sensi del comma 6°, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le controdeduzioni del consiglio comunale alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 583 del 4 aprile 2002;
Vista la delibera n. 46 del 13 giugno 2002, con la quale il consiglio comunale di Montevago ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 583 del 4 aprile 2002;
Vista la nota prot. n. 278 dell'11 ottobre 2002, con la quale l'unità operativa 3.1 del servizio 3 di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere n. 69 del 11 ottobre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si riporta:
"...Omissis...
Con nota prot. n. 854 Terr./4136 Gen. del 27 giugno 2002, il comune di Montevago ha trasmesso la delibera consiliare n. 46 del 13 giugno 2002, con la quale sono state approvate le controdeduzioni del comune al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 583 del 4 aprile 2002, relativo al piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio.
Con il suddetto atto i contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e della relativa proposta di parere formulata dalla scrivente unità operativa sono stati sostanzialmente accettati.
Il Comune ha, tuttavia, controdedotto rispetto a quanto stabilito in fase d'esame delle osservazioni ed opposizioni relativamente all'osservazione n. 1 ed al gruppo di osservazioni nn. 2, 15, 16, 17, 18.
Per quanto riguarda queste ultime, le osservazioni vertevano sulla richiesta di classificazione in zona B di una vasta area di verde agricolo (Ec) ai margini del centro urbano. La richiesta era stata accolta dal progettista e dal Consiglio; tuttavia, tenuto conto del patrimonio edilizio esistente e delle previsioni di piano insistenti nella area per la quale è in corso la procedura di revoca del vincolo d'inedificabilità, il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo la proposta di quest'unità, non ha ritenuto condivisibile il contenuto delle suddette osservazioni.
Il consiglio comunale, in sede di controdeduzioni, ripropone la questione, facendo presente i ritardi nell'ottenimento della revoca del vincolo. Si ritiene che, non essendoci un immediato fabbisogno riscontrabile, non sussistano le condizioni per una riconsiderazione della precedente decisione. Si ritiene che una ulteriore previsione di zone B, non possa che scaturire da una rivisitazione complessiva delle previsioni sul fabbisogno residenziale del piano, con le necessarie scelte di tipo urbanistico che si rendessero necessarie.
Relativamente all'osservazione n. 1, questa tendeva alla classificazione urbanistica di un'area di verde agricolo come parco territoriale tematico finalizzato all'utilizzazione della risorsa delle acque calde ivi esistenti. Il progettista aveva condiviso, proponendo la formazione di un comparto per la perequazione fondiaria che consentisse all'amministrazione comunale la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione dei vincoli e del verde pubblico. Il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo quanto proposto dall'unità operativa, ha ritenuto che, non essendo state apportate le relative modifiche alle norme d'attuazione, allo stato l'osservazione non fosse condivisibile, fermo restando la possibilità per il comune di produrre integrazioni in sede di controdeduzioni.
In questa sede il comune ha trasmesso, allegandola alle proprie controdeduzioni, la modifica all'art. 21.7 delle norme tecniche d'attuazione, che supera l'obiezione sollevata da questo ufficio.
Ritenuto che l'iniziativa, se attivata nei modi e nelle forme espresse con la normativa proposta, possa contribuire da un lato ad attivare processi di sviluppo economico e sociale, e dall'altro garantire il mantenimento delle valenze naturali e paesaggistiche, assicurandone un uso sostenibile; si propone di rivedere la precedente decisione, accogliendo l'osservazione n. 1 secondo le indicazioni contenute negli elaborati all'uopo redatti dal progettista del Piano.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta di quanto sottoposto e rappresentato con la sopracitata proposta n. 69 dell'11 ottobre 2002 dall'unità operativa 3.1 del servizio 3, con il voto n. 50 del 27 novembre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che costituisce parte integrante del presente voto;
Considerato che l'istanza presentata dall'amministratore unico della Calcestruzzi Belice s.r.l. di Montevago, pervenuta all'Assessorato in data 18 ottobre 2002, non viene esaminata poiché trasmessa oltre i termini di legge;
Per tutto quanto sopra il consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Montevago, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione consiliare n. 55 del 13 novembre 1999, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 583 del 4 aprile 2002, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con l'atto n. 46 del 13 giugno 2002.";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 531 del 7 gennaio 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 583 del 4 aprile 2002 e n. 50 del 27 novembre 2002;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1846 del 18 marzo 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 20615 del 26 marzo 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee B1 (art.23):
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dallo art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi, sulla scorta delle rispettive proposte dell'unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, con i voti n. 583 del 4 aprile 2002 e n. 50 del 27 novembre 2002 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1846 del 18 marzo 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 583 del 4 aprile 2002 e n. 50 del 27 novembre 2002, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Montevago, adottato con delibera del consiglio comunale n. 55 del 13 novembre 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni di cui ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 583 del 4 aprile 2002 e n. 50 del 27 novembre 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 38 del 6 dicembre 2001, resa dal gruppo XXXI/DRU;
2)  voto n. 583 del 4 aprile 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 69 dell'11 ottobre 2002, resa dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU;
4)  voto n. 50 del 27 novembre 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera di consiglio comunale n. 55 del 13 novembre 1999;
6)  delibera di commissario straordinario n. 36 del 10 novembre 2000;
7)  delibera di consiglio comunale n. 46 del 13 giugno 2002;
8)  nota prot. n. 1846 del 18 marzo 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Piano regolatore generale
9)  relazione;
10)  norme di attuazione;
11)  regolamento edilizio;
12)  tav.  1  -  beni del contesto territoriale di in teresse storico-architettonico, scala 1:50.000; 
13)  tav.  2  -  beni di interesse ambientale del contesto territoriale; 
14)  tav.  3  -  sistema dei vincoli del contesto territoriale, scala 1:50.000; 
15)  tav.  4  -  analisi del territorio comunale,  scala 1:10.000; 
16)  tav.    5  -  progetto territoriale, scala 1:10.000; 
17)  tav.    6A  -  analisi urbana, scala 1:2.000; 
18)  tav.    6B  -  analisi urbana, scala 1:2000; 
19)  tav.    7A  -  progetto urbano, scala 1:2.000; 
20)  tav.    7B  -  progetto urbano, scala 1:2000; 
21)  tav.    8  -  viabilità di progetto e sezioni stradali. 

Prescrizioni esecutive
22)  relazione;
23)  norme di attuazione;
24)  tav.    9  -  progetto della residenza e del parco urbano, scala 1:1.000; 
25)  tav.  10  -  progetto sul catastale, scala 1:1.000; 
26)  tav.  11  -  planovolumetrico residenza e servizi; 
27)  tav.  12  -  sistema delle urbanizzazioni a rete; 

28)  relazione sui costi di urbanizzazione;
29)  tav.  13  -  area attività produttive; 

30)  schede di valutazione dimensionale del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive;
31)  tavv. 14-26  -  schede progettuali: residenza e servizi; schede progettuali: parco urbano dei giardini e della memoria storica; scheda progettuale parco territoriale tematico; 

Studio agricolo forestale
32)  relazione generale;
33)  carta della vegetazione;
34)  carta delle infrastrutture;
35)  carta delle aree d'espansione;
36)  carta dell'imboschimento esistente, delle zone di rispetto e delle potenzialità boschive;
37)  carta delle zone vincolate;
38)  carta morfologica;
39)  carta delle unità di paesaggio.
Studio geologico-tecnico piano regolatore generale
40)  A.1  relazione geologica-tecnica;
41)  A.2  carta geolitologica;
42)  A.3  carta idrogeologica;
43)  A.4  carta di classificazione del territorio in classi di suscettività;
44)  A.5  sezione geologica;
45)  A.6  sezione geologica;
46)  A.7  sezione geologica;
Studio geologico-tecnico piani attuativi
47)  A.1  relazione geologica-tecnica;
48)  A.2  carta geolitologica;
49)  A.3  carta geolitologica;
50)  A.4  carta geolitologica;
51)  A.5  carta geologica-tecnica;
52)  A.6  carta geologica-tecnica;
53)  A.7  carta geologica-tecnica;
54)  elab.  9 -  sezione geologica; 
55)  elab.  10 -  sezione geologica; 
56)  elab.  11 -  sezione geologica; 
57)  all.  1 -  prove geotecniche (metodologia e risultati); 
58)  all.  2 -  prove geotecniche (relazione sondaggi elettrici); 
59)  all.  3 -  prove geotecniche (prove di permeabilità); 
60)  all.  4 -  prove geotecniche (interpretazione prove S.T.P.); 
61)  all.  5 -  prove geotecniche (prove di laboratorio); 
62)  all.  6 -  prove geotecniche (colonne litostratigrafiche); 
63)  all.  7 -  analisi spettrale noise sismico; 
64)  all.  8 -  ubicazione sondaggi zona C, vecchio centro; 

65)  ubicazione sondaggi - all. 9 zona C, contrada Mastro Stefano - all. 10 zona B, contrada Cavalcante - all. 11 zona A, contrada Magaggiaro-Pianotta;
66)  nota integrativa: perimetrazione area edificabile centro urbano distrutto dal sisma del 1968 (richiesta rimozione del vincolo d'inedificabilità);
67)  tav. A - planimetria - perimetrazione area edificabile centro urbano distrutto dal sisma del 1968 (richiesta rimozione del vincolo d'inedificabilità).

Art. 4

Il comune di Montevago dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2003.
  SCIMEMI 


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 24 -  9 -  21 -  53 -  59 -  22 -