REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2003 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 aprile 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Valguarnera Caropepe.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 2 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 6923 del 10 maggio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 28900 dell'11 maggio 2001, con il quale il comune di Valguarnera Caropepe ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto il successivo foglio prot. n. 6923 del 16 luglio 2001, pervenuto in data 23 agosto 2001 ed assunto al protocollo A.R.T.A. al n. 47967, con il quale il comune, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 390850 del 19 giugno 2001, ha trasmesso ulteriore documentazione;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 98 del 28 settembre 2000, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Valguarnera Caropepe;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 10 maggio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 61 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
Visto l'apposito elenco riportante i nominativi delle ditte che hanno presentato osservazioni e/o opposizioni avverso lo strumento urbanistico in argomento;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Vista la nota prot. n. 2783 del 28 marzo 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico di che trattasi;
Vista la proposta del gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato, prot. n. 292 del 30 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Si riportano di seguito le valutazioni di questo gruppo lavoro in base all'analisi dei temi territoriali individuati dall'esame e dal sopralluogo effettuato.
Centro storico
Nonostante le sostanzialmente discrete condizioni di conservazione e d'uso, il nucleo più antico è il contesto più direttamente colpito dal lento ma inesorabile processo migratorio dei residenti con conseguente abbandono o sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
Del resto l'assemblea comunale non ha ritenuto di dovere inserire il centro storico tra le zone da assoggettare a prescrizioni esecutive privilegiando politiche di sviluppo territoriale più orientate all'occupazione di ulteriori suoli che alla valorizzazione e al recupero dell'esistente.
Le previsioni progettuali appaiono pertanto, riguardo alla zona storica, eccessivamente rigide e, in quanto tali, si ritiene finiscano con l'assecondarne il depauperamento.
Struttura urbana consolidata
In questo caso si osserva da un lato, la complessiva sottostima della potenzialità abitativa dei vani esistenti che, per quanto attiene alla disponibilità di servizi complementari alla residenza, potrebbero comunque avvalersi di raggi d'influenza e percorrenze accettabili, considerate le invero contenute dimensioni urbane di riferimento.
Dall'altro, le ipotizzate misure di completamento appaiono congrue e comunque abbastanza contenute.
Zone dell'espansione recente e di margine
Come spesso accade, sono le zone oggetto delle maggiori attenzioni progettuali anche a scala particolareggiata, invero giustificate dal limitato livello di dettaglio della precedente disciplina urbanistica con la quale, in linea di massima, si rileva una complessiva corrispondenza.
Non risulta tuttavia che, in generale, i processi insediativi sia di tipo residenziale che extraresidenziale (attività produttive, ricettive, ecc.), avvenuti negli ultimi anni, siano stati oggetto di approfondite analisi di compatibilità al fine di individuare eventuali alternative all'univocità dell'ipotesi delocalizzativa che traspare chiaramente dal progetto di piano.
Il tutto senza considerare che il comune è in evidente decremento demografico, che la popolazione fluttuante non costituisce un fenomeno di incidenza rilevante in termini di fabbisogni abitativi e di servizi e che i flussi turistici risultano oggettivamente e soggettivamente connessi alle attività produttive sviluppatesi negli ultimi anni.
Territorio aperto
Il carattere strutturale agricolo dei contesti extraurbani è in atto decisamente affermato e gli episodi di reale compromissione, la cui fisiologia è ormai sempre più spesso in urbanistica data come acquisita, risultano invero abbastanza limitati.
Da questo punto di vista, oltre che da quanto in precedenza esposto, si ritiene che le consistenti scelte di tipo insediativo debbano essere oggetto di valutazioni prescrittive attente nella direzione di un ridimensionamento, peraltro indispensabile per sanare incompatibilità di natura geologica discendenti dalle recenti individuazioni delle relative aree ad elevato rischio.
Infine, in linea di massima non sembra che le scelte di piano contrastino con l'individuazione dei beni isolati effettuata dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali.
Parere
Per le considerazioni sopra svolte, si è dell'avviso che il piano in esame costituisca quadro strutturale adeguato a fornire le linee di sviluppo del territorio in esame e, pertanto, il parere di questo gruppo di lavoro è favorevole all'approvazione con la prescrizione generale dello stralcio di ogni previsione edificatoria nelle zone individuate ad elevato rischio idrogeologico e con le seguenti ulteriori prescrizioni particolari.
Zona A - Centro storico
La perimetrazione del centro storico stabilita dal Consiglio d'Europa e riportata in rosso nella tav. 16 a, scala 1/2.000 risulta corrispondente a quella individuata dal progettista.
Prescrizioni zona A - Centro storico
1)  Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, nonché la eventuale demolizione e ricostruzione sono subordinati alla elaborazione ed approvazione di un piano particolareggiato esteso all'intera zona A che, tuttavia, dovrà escludere l'ipotesi di nuova edificazione nelle aree libere.
Nelle more è comunque ammesso il cambio di destinazione d'uso degli immobili e il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per interventi di natura conservativa, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, accorpamento e frazionamento delle u.i., previo parere della competente sovrintendenza.
Zone B
In linea di massima si condivide la perimetrazione delle zone territoriali omogenee B che appaiono rispondenti ai requisiti di legge.
Prescrizioni zone B
2)  I fabbricati di nuova realizzazione non dovranno superare gli 11 m. di altezza massima e la densità fondiaria di 5 mc./mq., fermo restando che nel caso di demolizione e ricostruzione potrà essere mantenuta la preesistente volumetria ed altezza.
3)  La dotazione di parcheggi resta quella fissata inderogabilmente dalla normativa.
Zone C ed espansione di margine urbano
Mentre si condividono le previsioni confermative delle zone C1, C2, C3 ed R discendenti dall'impostazione del precedente strumento urbanistico e/o interessate da fenomeni insediativi spontanei, non appaiono accettabili, in quanto immotivati ed ingiustificati, gli insediamenti di nuova localizzazione nelle zone Cv, Ctr e Cts e la relativa viabilità di accesso.
Prescrizioni zone C
4)  I fabbricati non dovranno in nessun caso superare gli 11 m. di altezza massima.
5)  Il piano di lottizzazione è sempre obbligatorio e la superficie minima di intervento non può essere inferiore a 10.000 mq.
6)  E' ammessa l'edificazione per singola concessione su fondi di superficie inferiore a mq. 3.000, come proposta nelle norme di attuazione, a condizione che le relative perimetrazioni vengano individuate dal consiglio comunale in sede di controdeduzioni al presente parere.
Zone D
Si condividono anche al fine di consentire lo sviluppo di attività imprenditoriali inserite in misure agevolative o di programmazione negoziata. Deve tuttavia rilevarsi che in assenza di precisi dati quali-quantitativi sui fabbisogni e le recenti innovazioni normative in materia di autorizzazione di insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi che ne hanno reso più celeri e flessibili le procedure approvative, le previsioni di piano appaiono alquanto sovradimensionate.
Prescrizioni zone D
7)  Al fine di evitare, per le superiori considerazioni, immotivati consumi di suolo e in ossequio al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, si prescrive lo stralcio dell'insula più distante dal centro abitato in cui ricade un'azienda agricola ed attualmente oggetto di coltivazione a vigneto (in parte colpita dalle opposizioni nn. 4, 5, 6 e 7) come perimetrata in rosso nella planimetria tav. 10 relativa alla visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni.
8)  La zona D potrà ospitare centri di rottamazione.
9)  Previa redazione di un organico strumento attuativo interessante l'intera zona D, è consentita l'allocazione di eventuali strutture ricettive di servizio.
Zone E
Vengono condivise.
Prescrizioni zone E
10)  Gli immobili compresi nell'elenco dei beni isolati predisposto dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali devono essere classificati come zone A puntuali e gli interventi ammissibili sono quelli previsti dall'art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
Zone F
Vengono condivise come ridimensionate nella tavola n. 10.
Infrastrutture e viabilità
Ad eccezione del tronco di collegamento tra la zona D e l'area per attrezzature sportive, non appare condivisibile la previsione di tutta la nuova viabilità extraurbana in quanto non giustificata né da ragioni di traffico né logistiche.
In tal senso, peraltro, andrebbe prioritariamente verificata l'ipotesi di recupero del tracciato della vecchia strada provinciale, attualmente relitta, e la riproposizione carrabile della pista corrispondente all'ex tracciato ferroviario.
Prescrizioni infrastrutture e viabilità
11)  Le aree destinate alla protezione civile, accessibili dalla vecchia strada provinciale, potranno conservare la destinazione agricola anche ai fini edificatori.
Programmazione commerciale
Ai sensi della legge regionale n. 28/99 e delle direttive emanate con D.P.R. 11 luglio 2000, il comune avrebbe dovuto adeguare il piano regolatore adottato alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale.
Considerato che ad oggi nessuna deliberazione è ancora pervenuta dal comune, ai sensi dell'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99, si è operata una verifica dei contenuti del piano regolatore generale dalla quale è emersa la sostanziale coerenza delle previsioni rispetto agli indirizzi di programmazione di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Prescrizioni programmazione commerciale
12)  In sede di rilascio delle concessioni edilizie per gli esercizi commerciali deve essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali e deve essere eseguita la valutazione di impatto sulla viabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.R.S.
13)  Ove il comune non adempia neppure in sede di controdeduzione al presente parere ai sensi della predetta normativa, questo A.R.T.A. procederà all'acquisizione del "concerto" dell'Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Esame delle osservazioni e delle opposizioni
Al fine della disamina delle osservazioni e delle opposizioni si adotta lo stesso criterio del progettista del piano regolatore generale accorpandole per temi e per ambiti territoriali.
In conseguenza dell'accoglimento di alcuni ricorsi il progettista ha predisposto le tavole n. 10 (a scala 1:5.000) e n. 16 e 17 (relative al centro urbano a scala 1:2.000) indicando in rosso le variazioni da immettere nel piano adottato e in giallo le previsioni originarie da eliminare.
Si precisa che la numerazione riportata è quella delle schede come da relazione del progettista (ogni scheda).
Le suddette sono decise da questo gruppo di lavoro in adesione alle valutazioni del progettista e coerentemente al parere reso come segue.
Accoglibili, in quanto ritenuti tali dal progettista con motivazioni e soluzioni progettuali condivise da questo gruppo di lavoro o ricadenti in ambiti stralciati nel presente parere: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 38, 41, 42, 44, 59.
Parzialmente accoglibili: 1, 3, 49, 22 (limitatamente alla modifica della viabilità in contrada Montana), 35 (per la parte riguardante la viabilità), 36 (idem), 37 (idem), 40 (idem), 43 (idem), 45 (idem), 46 (idem), 18, 23, 25, 27, 29, 31,39, 54.
Respinte, in quanto dettate da interessi privatistici che non migliorano l'impostazione del piano regolatore generale: 2, 46, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 34, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 588 del 4 aprile 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione sono emersi elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
-  le previsioni di edilizia abitativa nella zona Marcenò, denominate "C2.1" e "C2.2", per l'orografia dei luoghi e per la presenza di un vallone che l'attraversa in parte separandola in due distinti settori, non si condividono anche in considerazione del vincolo paesaggistico di cui al D.L. n. 490/99 per cui le suddette previsioni sono da disattendere e da classificare verde agricolo.
-  per quanto riguarda lo svincolo previsto in località Morsiata, pur condividendo in linea di massima l'opportunità di collegare il centro urbano con la sottostante strada provinciale, si rileva che tale svincolo, del tipo a trombetta, risulta di rilevante impatto ambientale in quanto insiste, con notevole dislivello, sul versante nord del torrente Valguarnera. Tra l'altro l'innesto con la bretella di previsione non risulta adeguato in quanto con raggi di curvatura molto limitati. Pertanto si prescrive che tutto il sistema di collegamento della strada provinciale con la piazza Colajanni venga ristudiato al fine di ridurre sensibilmente l'incisività sul territorio.
-  il tronco viario previsto a valle dell'abitato, in contrada Marcenò, come variante esterna della provinciale va eliminato in quanto si sviluppa su ripidi pendii con rilevante impatto ambientale in zona a limitata affidabilità geomorfologica.
Riconoscendo tuttavia l'utilità di dare maggiore continuità e scorrevolezza alla strada provinciale in funzione di via di circonvallazione dell'abitato, si condivide esclusivamente il tratto viario che utilizza in parte la sede della regia trazzera Nicosia-Valguarnera al limite della zona C1.2.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici.
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali, che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente quella del geologo.
Prescrizioni per i piani esecutivi
Relativamente alle aree di prescrizione esecutiva assentite ricadenti in pendio, si rileva che nell'ambito dello studio geologico sono state effettuate le previste verifiche di stabilità in condizioni naturali.
Non si rileva, invece, tra gli elaborati di progetto la relazione geotecnica corredata dalle necessarie verifiche di stabilità effettuate considerando i carichi di progetto che insisteranno in detti settori, così come prescritto dal punto h) del D.M. 11 marzo 1988 di attuazione della legge n. 64/74, ricordando che, ai sensi di tale norma, la relazione geotecnica è sempre prescritta per tutte le opere ed i progetti, ivi compresi, quindi, quelli di cui al citato punto h).
Per quanto sopra, l'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio attraverso idonee verifiche di stabilità in presenza dell'edificato di piano previsto, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come richiesto dalle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 33139 del 23 giugno 1989 e così come, soprattutto, richiesto dal punto h) del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente, cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate, cosicché la decorrenza di attuatività dei piani urbanistici particolareggiati delle aree sopra indicate (prescrizioni esecutive) sarà, quindi, data dall'approvazione di dette verifiche progettuali delle aree di piano illustrate in apposita relazione geologica, da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto h) del D.M. 11 marzo 1988.
Prescrizioni a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle zone territoriali omogenee "F", prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto h) del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto delle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione sarà subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto h) del D.M. 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare essendo stato redatto lo studio geologico allegato al piano regolatore generale, ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 33139/89 e non sussistendo la carta geologico tecnica a scala 1:2.000, nelle ulteriori aree alla data attuale non soggette a prescrizioni esecutive e da pianificare in seguito.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Detti studi, inoltre, dovranno essere corredati da idoneo studio geotecnico come previsto dal punto h) del D.M. 11 marzo 1988.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Enna con voto n. 940 del 27 luglio 1999.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta d'ufficio.
Per quanto su considerato è del parere che il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con delibera commissariale n. 98/2000 sia da ritenere meritevole di approvazione in conformità alla proposta d'ufficio e con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota prot. n. 24194 del 26 aprile 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, nel trasmettere il - condiviso - voto n. 588 del 4 aprile 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha chiesto al comune di Valguarnera Caropepe di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 84 dell'11 novembre 2002, assunta dal commissario ad acta nominato da questo Assessorato, attesa l'incompatibilità ex art. 176 dell'O.R.EE.LL. dichiarata dalla maggioranza dei componenti del consiglio comunale, contenente le controdeduzioni formulate alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 588 del 4 aprile 2002;
Vista la proposta di parere n. 8 del 7 febbraio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 3.2/D.R.U., che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con nota acquisita al prot. n. 73248 del 5 dicembre 2002 è pervenuta la delibera commissariale n. 84 dell'11 novembre 2002 (e relativi allegati) di controdeduzioni al voto in oggetto, con il quale codesto Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale del comune di Valguarnera Caropepe, in conformità alla proposta di questo ufficio n. 292/01 con modifiche e prescrizioni.
L'atto deliberativo contiene la sostanziale e prevalente condivisione del parere espresso, salvo richiedere il superamento e/o modifica di talune delle prescrizioni formulate.
Risulta inoltre eseguita una verifica delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale (legge regionale n. 28/99) il che rende non necessaria l'acquisizione del "concerto" dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Si riportano, pertanto, di seguito le valutazioni di questo servizio III, unità operativa 2, relativamente alle questioni controdedotte (indicata corrispondente numerazione ove riferite alle prescrizioni di questo ufficio).
Ristudio viabilità zona Morsiata: viene proposta una nuova soluzione, senza impegno di nuove aree, che appare migliorativa.
Deduzione condivisibile
Tronco viario contrada Marcenò: viene proposta una nuova soluzione, senza impegno di altre aree, che appare migliorativa.
Deduzione condivisibile
Regolamento edilizio: si chiede di escludere dall'obbligo della redazione dello studio geologico le istanze di concessione edilizia relative ad interventi di modesta entità su edifici esistenti.
Richiesta condivisibile
Prescrizione 1, zona A - Centro storico: si chiede di escludere dalla necessità del parere della sovrintendenza gli interventi relativi agli immobili non individuati dal progettista.
La richiesta si ritiene non condivisibile in quanto riferita a disposizione già tendente allo snellimento procedurale in attesa della redazione del prescritto piano particolareggiato (vedi parere n. 292/01).
Prescrizione 2, zona B: si chiede la conferma a 15 m. dell'altezza massima dei nuovi edifici, in coerenza all'esistente.
Si condivide, fermo il resto.
Prescrizione 4, zone C: si chiede la conferma a 15 m. dell'altezza massima dei nuovi edifici nelle zone C1, nonché delle previste zone Cv (in toto) e Ctr (in parte).
La richiesta si ritiene condivisibile limitatamente alla conferma delle zone Cv e Ctr, in quanto deve prendersi atto delle considerazioni comunali che evidenziano vocazioni insediative oggettivamente riconoscibili.
Prescrizione 6, zone C: si chiede il superamento della condizione afferente alla perimetrazione, da parte del consiglio comunale in sede di controdeduzioni, dei fondi con superficie inferiore a 3.000 mq. ove consentire l'edificazione a mezzo di singola concessione edilizia.
La richiesta si ritiene non condivisibile in quanto l'alternativa proposta (individuazione di una procedura d'ufficio finalizzata a garantire un ordinato assetto territoriale) conferirebbe un potere discrezionale all'ufficio tecnico comunale in una materia, la programmazione urbanistica, attribuita ai sensi della legge regionale n. 48/91 alla specifica competenza del consiglio comunale.
Prescrizione 7, zone D: il comune propone la conferma parziale dell'insula stralciata nel parere dichiarando che tale area risulta già interessata da alcuni interventi regolarmente autorizzati.
Si condivide, fermo il resto.
Prescrizione 12 - Programmazione commerciale: le verifiche comunali evidenziano la sostanziale coerenza alla normativa in materia ravvisando unicamente la necessità, in caso di nuove strutture di vendita, che "le aree a parcheggio non reperibili in superficie vengano ricavate negli scantinati o ... in aree viciniori".
Deduzione condivisibile.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 107 del 6 marzo 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra il consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Valguarnera Caropepe, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottati con la delibera del commissario ad acta n. 98 del 28 settembre 2000 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo consiglio n. 588 del 4 aprile 2002, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni formulate con deliberazione n. 84 dell'11 novembre 2002.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 588 del 4 aprile 2002 e n. 107 del 6 marzo 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 588 del 4 aprile 2002 e n. 107 del 6 marzo 2003 nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Enna sopra richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Valguarnera Caropepe, adottati con delibera del commissario ad acta n. 98 del 28 settembre 2000.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 588 del 4 aprile 2002 e n. 107 del 6 marzo 2003.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere, prot. n. 292 del 30 novembre 2001 resa dal gruppo 29/D.R.U.;
2)  proposta di parere n. 8 del 7 febbraio 2003 resa dall'unità operativa. 3.2/D.R.U.;
3)  voto n. 588 del 4 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  voto n. 107 del 6 marzo 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del commissario ad acta n. 98 del 28 settembre 2000;
6)  delibera del commissario ad acta n. 84 dell'11 novembre 2002;
Elaborati di piano regolatore generale
7)  all.  1.1 -  regolamento edilizio; 
8)  all.  1.2 -  relazione 1 - iter progettuale; 
9)  all.  1.3 -  relazione 2 - relazione storico-urbanistica; 
10)  all.  1.4 -  relazione 3 - stato attuale: popolazione-economia-servizi; 
11)  all.  1.5 -  relazione 4 - indirizzi urbanistici; 
12)  all.  1.6 -  relazione 5 - scelte di piano regolatore generale; 
13)  all.  1.7 -  norme 1 - norme di attuazione del piano regolatore generale; 
14)  tav.  1 -  schema regionale; 
15)  tav.  2 -  planimetria del territorio comunale, scala 1:5.000; 
16)  tav.  3 -  tavola 1 di rilievo AFG, contrada Mulinello, scala 1:2.000; 
17)  tav.  4 -  tavola 2 di rilievo AFG, contrada Giardino del Conte, scala 1:2.000; 
18)  tav.  5 -  tavola 3 di rilievo AFG, Piano S. Todaro, scala 1:2.000; 
19)  tav.  6 -  tavola 4 di rilievo AFG, contrada Paparanza, scala 1:2.000; 
20)  tav.  7 -  tavola 5 di rilievo AFG, contrada Dainamare, scala 1:2.000; 
21)  tav.  8 -  tavola 6 di rilievo AFG, Marcerò Mursiata, scala 1:2.000; 
22)  tav.  9 -  tavola 7 di rilievo AFG - Buglio Montagna, scala 1:2.000; 
23)  tav.  10 -  zoning del territorio comunale, scala 1:5.000; 
24)  tav.  11 -  zoning di contrada Mulinello, scala 1:2.000; 
25)  tav.  12 -  zoning di contrada Giardino del Conte, zona sportiva, scala 1:2.000; 
26)  tav.  13 -  zoning di Piano S. Todaro, zona artigianale, scala 1:2.000; 
27)  tav.  14 -  zoning di contrada Paparanza, zona ricettiva, scala 1:2.000; 
28)  tav.  15 -  zoning di contrada Dainamare, scala 1:2.000; 
29)  tav.  16 -  zoning del centro urbano, centro sportivo, scala 1:2.000; 
30)  tav.  17 -  zoning del centro urbano, Buglio Montagna, scala 1:2.000; 
31)  tav.  18 -  contrada Giardino del Conte, valori dimensionali, scala 1:2.000; 
32)  tav.  19 -  Piano S. Todaro, zona artigianale, valori dimensionali, scala 1:2.000; 
33)  tav.  20 -  contrada Paparanza, valori dimensionali, scala 1:2.000; 
34)  tav.  21 -  Centro storico, raggi di influenza delle scuole e valori dimensionali, scala 1:2.000; 
35)  tav.  22 -  contrada Montagna, raggi di influenza delle scuole e valori dimensionali, scala 1:2.000; 

Prescrizioni esecutive
36)  piano regolatore generale, prescrizione esecutiva 1 - relazione 6 - criteri di impostazione degli interventi;
37)  tav.  23 -  Marcenò - stralcio di piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000), planivolumetrico (1:1.000), tipologie edilizie; 
38)  tav.  24 -  Marcenò - valori superficiali e dimensionali (1:1.000), assonometria (1:1.000); 
39)  tav.  25 -  Marcenò - schemi degli impianti tecnologici (1:2.000); 
40)  tav.  26 -  Fiumara - stralcio di piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000), planivolumetrico (1:1.000), valori superficiali e dimensionali (1:1.000), tipologie edilizie; 
41)  tav.  27 -  Fiumara - schemi degli impianti tecnologici (1:2.000), assonometria (1:1.000); 
42)  tav.  28 -  Montagna - stralcio di piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000), planivolumetrico (1:1.000), valori superficiali e dimensionali (1:1.000), tipologie edilizie; 
43)  tav.  29 -  Montagna - schemi degli impianti tecnologici (1:2.000), assonometria (1:1.000); 
44)  tav.  30 -  Paparanza - stralcio di piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000), planivolumetrico e valori superficiali e dimensionali (1:1.000), tipologie edilizie; 
45)  tav.  31 -  Paparanza - schema degli impianti tecnologici (1:2.000); 
46)  tav.  32 -  zona artigianale - stralcio piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000); 
47)  tav.  33 -  zona artigianale - planivolumetrico e verifiche superficiarie dimensionali (1:1.000); 
48)  tav.  34 -  zona artigianale - schema degli impianti tecnologici (1:2.000); 
49)  tav.  35 -  zona sportiva - stralcio di piano regolatore generale (1:2.000), planimetria su mappa catastale (1:2.000), planivolumetrico e valori superficiali e dimensionali (1:1.000); 
50)  tav.  36 -  zona sportiva - schema degli impianti tecnologici (1:2.000); 
51)  tav.  37 -  sezioni stradali (1:100), particolari costruttivi; 
52)  tav.  38 -  tipologia abitativa esemplificativa (1:200); 

53)  allegato piano regolatore generale, prescrizione esecutiva 9 - norme 2 - norme di attuazione di prescrizione esecutiva;
54)  tav.  39 -  planimetrie del piano particolare di esproprio di zona sportiva, zona artigianale, Paparanza (1:2.000); 
55)  tav.  40 -  planimetria del piano particolare di esproprio di Marcenò, Montagna, Fiumara (1:2.000); 

56)  allegato piano regolatore generale, prescrizione esecutiva 11 -  elenco delle ditte da espropriare;
57)  tav.  41 -  planimetrie con indicazione dei profili regolatori (1:2.000); 
58)  tav.  42 -  Marcenò - Fiumara profili regolatori (1:200); 
59)  tav.  43 -  Montagna - zona artigianale profili regolatori (1:200/1:500); 

Studio geologico piano regolatore generale
60)  all.  A -  relazione geologica; 
61)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:5.000; 
62)  all.  C -  carta idrogeologica, scala 1:5.000; 
63)  all.  D -  carta delle suscettività di utilizzazione del territorio, scala 1:5.000; 
64)  all.  E -  sezioni geolitologiche, scala 1:5.000; 

Studio geologico delle prescrizioni esecutive
Studio geologico-tecnico piano attuativo - "zona Fiumara"
65)  all.  A -  relazione geologica; 
66)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
67)  all.  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
68)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
69)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
70)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000;  
71)  all.  G -  sezioni geolitologiche, scala 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico piano attuativo - "zona artigianale"
72)  all.  A -  relazione geologica; 
73)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
74)  all.  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
75)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
76)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
77)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000;  
78)  all.  G -  sezioni geolitologiche, scala 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico piano attuativo - "zona sportiva"
79)  all.  A -  relazione geologica; 
80)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
81)  all.  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
82)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
83)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
84)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000;  
85)  all.  G -  sezioni geolitologiche, scala 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico piano attuativo - "zona Paparanza"
86)  all.  A -  relazione geologica; 
87)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
88)  All)  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
89)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
90)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
91)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
92)  all.  G -  sezioni geolitologiche, 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico piano attuativo - " zona Marcenò"
93)  all.  A -  relazione geologica; 
94)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
95)  all.  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
96)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
97)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
98)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000;  
99)  all.  G -  sezioni geolitologiche, 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico piano attuativo - "zona Montagna"
100)  all.  A -  relazione geologica; 
101)  all.  B -  carta geolitologica, scala 1:2.000; 
102)  all.  C -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
103)  all.  D -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
104)  all.  E -  carta della pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
105)  all.  F -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000;  
106)  all.  G -  sezioni geolitologiche, 1:2.000; 

Studio agricolo-forestale
107)  all.  1 -  carta di stratificazione del territorio -unità di paesaggio, scala 1.25.000; 
108)  all.  2 -  relazione di commento alla carta del punto 1; 
109)  all.  3 -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agro forestali, scala 1:10.000; 
110)  all.  3.1 -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
111)  all.  3.2 -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo (intero territorio), scala 1:10.000; 
112)  all.  3.3 -  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura , scala 1:10.000; 
113)  all.  4 -  relazione di commento delle carte di cui ai punti 3. - 3.1 - 3.2 - 3.3. 


Art.  4

Il comune di Valguarnera Caropepe dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 2003.
  SCIMEMI 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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