REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2003 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del metanodotto denominato "Importazione dalla Libia" - tratto Gela-Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. COS/REAR/G.R.SIC./437/DAT del 28 settembre 2000, assunto al prot. gen. di questo Assessorato al n. 46793 del 28 settembre 2000, con il quale la SNAM S.p.A. (oggi SNAM Rete Gas S.p.A.), ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la costruzione del metanodotto Importazione dalla Libia - tratto: Gela-Enna DN 900 (36° - 75 bar);
Visto il foglio prot. COS/REAR/G.R.SIC./478/GRE del 10 ottobre 2000, con il quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso delle integrazioni alla documentazione precedente;
Vista la nota prot. 61131 dell'11 dicembre 2000, con la quale questo Assessorato ha invitato i comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina, Valguarnera ed Enna, interessati territorialmente dalla realizzazione delle opere, ad esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, il parere previsto dall'art. 7 della legge n. 65/81 e successive modifiche;
Visto il foglio prot. CESUD/216/DIS del 23 maggio 2001, diretto anche al comune di Gela, con il quale la Snam S.p.A., con riferimento alla precedente istanza di autorizzazione, ha trasmesso la planimetria contenente l'adeguamento del tracciato nel tratto tra il Km. 2 ed il Km 3 in conseguenza di riscontrate interferenze con il progetto per le urbanizzazioni della zona industriale di Gela;
Visto il foglio prot. COS/CESUD/74/PAT dell'8 agosto 2001, con il quale la Rete Gas Italia S.p.A ha trasmesso a questo Assessorato gli elaborati progettuali contenenti gli adeguamenti apportati al tracciato del metanodotto in progetto, a seguito della delibera del consiglio comunale di Gela n. 33 del 29 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 46937 del 9 agosto 2001, con la quale questo Assessorato ha richiesto agli enti ed uffici interessati i conseguenti pareri in merito agli adeguamenti proposti dalla Rete Gas Italia S.p.A. a modifica del tracciato di cui alla richiesta iniziale;
Visto il provvedimento emesso da questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente gr. XLIV - prot. n. 18825 del 3 aprile 2001, con il quale, previo parere favorevole del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, è stato rilasciato alla Snam Rete Gas, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 98/81, il nulla osta per la costruzione del metanodotto Importazione dalla Libia, relativamente al tratto ricadente in zona "A" e "B" della riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia;
Vista la nota n. 53878 del 25 settembre 2001, con la quale il gr. IX della direzione territorio di questo Assessorato ha trasmesso il DEC/VIA n. 6383 del 21 agosto 2001 del Ministero dell'ambiente relativo al giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in epigrafe e nella quale viene inoltre specificato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 91 della legge regionale n. 6/91, le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181;
Visto il parere positivo espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con DEC/VIA/6383 del 21 agosto 2001;
Visto il parere rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania prot. n. 23704 del 23 novembre 2000;
Visto il parere rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta prot. n. 10142 del 5 dicembre 2000;
Visto il parere rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna prot. n. 15453 del 2 aprile 2001;
Visto il parere favorevole espresso dal comando provinciale Vigili del fuoco di Catania, prot. n. 7172 del 22 novembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal comando provinciale Vigili del fuoco di Enna, prot. n. 7759 del 5 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal comando provinciale Vigili del fuoco di Caltanissetta, prot. n. 8634 del 28 novembre 2000;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, prot. n. 5392 del 21 marzo 2001;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 28905 del 23 novembre 2000;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Enna, prot. n. 8115 del 25 ottobre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Caltanissetta, prot. n. 2562 del 9 novembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Catania, prot. n. 7643 del 28 novembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Enna, prot. n. 1172/1 del 17 maggio 2001;
Visto il parere del comune di Niscemi (CL), favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 13 del 14 marzo 2001;
Visto il parere del comune di Mazzarino (CL), favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 7 dell'1 febbraio 2001;
Visto il parere del comune di Caltagirone (CT), favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 46 del 28 marzo 2001;
Visto il parere del comune di San Michele di Ganzaria (CT), favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 19 del 4 aprile 2001;
Visto il parere favorevole del comune di Piazza Armerina (EN) alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 22 del 26 marzo 2001;
Visto il parere del comune di Valguarnera Caropepe (EN), favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 21 del 15 febbraio 2001;
Visto il parere del comune di Enna, favorevole alla realizzazione del progetto di che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 45 del 7 settembre 2001;
Visto il parere del comune di Gela (CL), favorevole alla realizzazione del progetto dì che trattasi, espresso con deliberazione di C.C. n. 33 del 29 maggio 2001, a condizione che il tracciato del metanodotto venga distanziato dal limite dell'area aeroportuale;
Viste le autorizzazioni acquisite a seguito della richiesta di variante espressa dal consiglio comunale di Gela e precisamente:
-  parere del comune di Gela (CL), espresso con deliberazione di C.C. n. 112 del 13 novembre 2002, favorevole alla realizzazione del progetto di due tratti in variante e precisamente dal Km. 2 al Km. 3, per la zona interessata dall'insediamento A.S.I. di Gela, e la variante al tracciato, riguardante l'area limitrofa all'aeroporto, in adeguamento alle condizioni poste con atto di C.C. n. 33 del 29 maggio 2001;
-  parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Caltanissetta, prot. n. 2090 del 31 ottobre 2001, in merito alle varianti al tracciato in territorio di Gela;
-  parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, prot. n. 12834 del 21 gennaio 2001, in merito alle varianti al tracciato in territorio di Gela;
-  parere favorevole espresso dal comando provinciale Vigili del fuoco di Caltanissetta, prot. n. 7824 del 24 ottobre 2001, in merito alle varianti al tracciato in territorio di Gela;
-  Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta, prot. n. 9396 del 26 ottobre 2001, per il rilascio del parere di competenza sul progetto in questione, in merito alle varianti al tracciato in territorio di Gela;
-  parere favorevole espresso dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela, con deliberazione n. 4 del comitato direttivo del 4 febbraio 2002;
Visto il parere n. 96 del 23 dicembre 2002 dell'U.O. 3.1 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, si evince:
che la condotta del metanodotto in progetto, è della lunghezza di 66,400 Km., ed attraversa i territori di Gela, Niscemi e Mazzarino in provincia di Caltanissetta, Caltagirone e San Michele di Ganzaria in provincia di Catania e Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe ed Enna, in provincia di Enna ed è costituita da una condotta in acciaio interrata e dai relativi accessori, alcuni dei quali "fuori terra", in accordo al decreto ministeriale 24 novembre 1984, dove sono ubicate le valvole di intercettazione interrate ed aeree, le apparecchiature per la protezione elettrica ed un prefabbricato per il ricovero delle apparecchiature degli strumenti di controllo. La condotta in progetto, interessa la porzione centro-meridionale del territorio della Regione Sicilia e si sviluppa tra la costa mediterranea poco a sud-est dell'abitato di Gela e sviluppandosi in direzione nord, termina in località Calderari, ad est di Enna. La condotta del metanodotto in progetto, infatti, costituisce la linea che, partendo dal terminale di Gela, raggiunge il gasdotto mediterraneo in località Calderari in comune di Enna.
Che la condotta in progetto ha origine nell'area Trappole adiacente al terminale di Gela, ubicata nell'ambito del comune di Gela tra le località Maccone S. Lucia e Piano Rizzato, e si dirige prima verso nord-ovest e poi verso nord, percorrendo un'area interessata dalla presenza di infrastrutture e corsi d'acqua.
Che proseguendo sempre con direzione nord, verso contrada Tenda, la condotta in progetto attraversa il fiume Maroglio dopo aver lambito il Poggio Tenda, raggiungendo così l'area Trappole esistente in contrada Corallo. Oltrepassato l'impianto esistente, la condotta in progetto si pone in stretto parallelismo, a circa dieci metri, con un fascio di condotte costituito dall'oleodotto "Gagliano-Gela" e dai metanodotti "Gagliano-Gela" e "Bivio Gigliotto-Gela". Con le condotte esistenti in destra la condotta in progetto percorre, in direzione nord-est, un'area subpianeggiante, attraversando nell'ordine: il torrente Magazzinazzo, il torrente Camera Navetta e, successivamente il torrente Cimia, dopo questo attraversamento, devia leggermente verso est e, dopo aver aggirato a nord alcuni bassi rilievi collinari, interseca in sequenza, il corso del torrente del Passo Cerasaro per quattro volte, la SS n. 417 "di Caltagirone" e, nuovamente il torrente Cimia. Superato il corso d'acqua la condotta in progetto si affianca nuovamente al citato fascio di condotte sino a raggiungere la località di Passo Campana.
Che, oltrepassato questo punto, la condotta in progetto risale il pendio posto in località Passo di Portella Bianca e, successivamente, devia verso est in contrada Culuminelli per scavalcare il Monte Curma dei Laghi. Aggirato il fosso Cameretta, la condotta in progetto, riprendendo a dirigersi verso nord, si riporta in parallelismo con il fascio di condotte per raggiungere l'esistente area Trappole di bivio Gigliotto. All'uscita di detto impianto la condotta in progetto abbandona il parallelismo con le condotte esistenti raggiungendo la valle del fiume Tempio per percorrerla, attraversando più volte l'alveo del fiume, sino ad intersecare il corso dell'affluente torrente Elsa.
Che, risalito il rapido versante settentrionale della valle, il tracciato si affianca, in stretto parallelismo, al metanodotto Calderari - bivio Gigliotto, ed attraversa in sequenza il vallone Polleri, alcune strade comunali in contrada Saldano e nuovamente il vallone Polleri e, dopo aver abbandonato brevemente il parallelismo con la condotta esistente in contrada Muliano, entra nel territorio della riserva naturale di Rossomanno-Grottascura-Bellia. In questo tratto di percorrenza la condotta in progetto sarà posta ad una distanza di m. 4 dalla tubazione esistente, al fine di limitare la larghezza della fascia di lavoro, utilizzando esclusivamente la pista esistente, attualmente utilizzata come pista taglia-fuoco dal competente ente di gestione della riserva. La condotta in progetto abbandona poi il territorio della riserva in contrada Rossomanno, riportandosi ad una distanza di circa dieci metri dalla tubazione esistente e raggiungendo così località Calderari.
Considerato:
Che la scelta della nuova direttrice di percorrenza è stata influenzata dalla presenza di un corridoio tecnologico già affermato nel territorio, in corrispondenza di metanodotti ed oleodotti esistenti.
Che la condotta del metanodotto in progetto è per circa i due terzi del suo sviluppo lineare, strettamente parallelo alle condotte esistenti.
Che detta collocazione consente di usufruire, in tutto od in parte, dei varchi già costituiti nell'ambiente, limitando la consumazione di ulteriori superfici naturali da parte del progetto, permettendo di sfruttare parzialmente servitù già costituite, evitando di gravare ulteriormente il territorio e le proprietà private con l'imposizione di nuove restrizioni.
Che per il progetto in questione sono stati ottenuti i pareri ex art. 13 della legge n. 64/74 degli uffici del Genio civile delle provincie di Catania, Caltanissetta ed Enna interessate dall'attraversamento della condotta in progetto.
Che al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato della relazione.
Che la condotta in progetto interferisce con le aree soggette a vincolo idrogeologico, nella contrada "Culuminello" ricadente nel comune di Mazzarino in provincia di Caltanissetta; per circa 6,100 Km., nei comuni di Caltagirone e San Michele di Ganzaria in provincia di Catania; nelle contrade Bellia, Bannata, Ronza, agro di Enna e Piazza Armerina in provincia di Enna; per quanto riguarda i beni ambientali interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei territori dei comuni di Enna, Valguarnera e Piazza Armerina, con il SICITA060012 denominato Boschi di Piazza Armerina, con la riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia nel territorio di Enna, Valguarnera Caropepe e Piazza Armerina, istituita con decreto del 18 aprile 2000; per quanto riguarda i beni archeologici, la condotta, per il tratto compreso fra i Km. 22,200 ed il Km. 25, attraversa un'area di presunto interesse archeologico, ma è supportato dai pareri favorevoli emessi dai rispettivi enti competenti, come citato precedentemente.
Che la compatibilità dell'opera con quanto disposto dai vincoli, risiede nella quasi totalità del suo sviluppo, nell'interramento della condotta, non apportando nè cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, nè azioni di esproprio, ma solo una servitù volta ad impedire l'edificazione su una fascia larga 20 metri a cavallo della tubazione per l'intera lunghezza dell'opera; gli unici impianti parzialmente non interrati, sono rappresentati dai punti di intercettazione in accordo al decreto ministeriale 24 novembre 1984, costituiti da aree dove si trovano ubicate le valvole di intercettazione interrate ed aeree, le apparecchiature per la protezione elettrica ed un prefabbricato per il ricovero delle apparecchiature degli strumenti di controllo. Dette aree sono recintate con pannelli in grigliato di ferro zincato alti mt. 2 e sono ubicate nei territori comunali di Gela, Niscemi, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina ed Enna.
Che le varianti di adeguamento al tracciato espresse dal consiglio comunale di Gela, con deliberazione del C.C. n. 33 del 29 maggio 2001 sono state approvate dal comune di Gela con deliberazione di C.C. n. 112 del 13 novembre 2002.
Che per le varianti di adeguamento al tracciato nel territorio di Gela (CL), sono stati ottenuti tutti i pareri degli enti preposti.
Che la condotta in progetto ha lo scopo di convogliare gas metano di importazione dalla Libia nella rete dei metanodotti Snam Rete Gas in esercizio, al fine di soddisfare, nell'immediato futuro, le accresciute esigenze di forniture di gas naturale alle utenze civili ed industriali.
Che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa; è del parere, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto per la realizzazione del metanodotto denominato Importazione dalla Libia e delle varianti di adeguamento al tracciato nel territorio di Gela, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'U.O. 3.1 D.R.U. n. 96 del 23 dicembre 2002, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe ed Enna, il progetto riguardante la realizzazione del metanodotto denominato Importazione dalla Libia - tratto: Gela-Enna DN 900/36° - 75 bar.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
 1)  parere n. 96 del 23 dicembre 2002 dell'U.O. 3.1;
 2)  delibera del C.C. di  Niscemi n. 13 del 14 marzo 2001;
 3)  delibera del C.C. di Mazzarino n. 7 dell'1 febbraio 2001;
 4)  delibera del C.C. di Caltagirone n. 46 del 28 marzo 2001;
 5)  delibera del C.C. di S. Michele di Ganzaria n. 19 del 4 aprile 2001;
 6)  delibera del C.C. di Piazza Armerina n. 22 del 26 marzo 2001;
 7)  delibera del C.C. di Valguarnera Caropepe n. 21 del 5 febbraio 2001;
 8)  delibera del C.C. di Enna n. 45 del 7 settembre 2001;
 9)  delibera del C.C. di Gela n. 33 del 29 maggio 2001;
10)  delibera del C.C. di Gela n. 112 del 13 novembre 2002;
11)  relazione tecnica particolareggiata;
12)  planimetria generale, scala 1:25.000;
13)  planimetria generale con piani regolatori, scala 1:25.000;
14)  planimetria generale, scala 1:100.000;
15)  schema di progetto;
16)  planimetria generale e ubicazione foto, scala 1:10.000;
17)  planimetria generale con piani regolatori, scala 1:10.000;
18)  planimetria con vincoli; scala 1:10.000;
19)  planimetria litologia e geomorfologia, scala 1:10.000;
20)  planimetria uso del suolo, scala 1:10.000;
21)  1° tronco profilo longitudinale, scala 1:10.000 - 1:1.000;
22)  2° tronco profilo longitudinale, scala 1:10.000 - 1:1.000;
23)  3° tronco profilo longitudinale, scala 1:10.000 - 1:1.000;
24)  4° tronco profilo longitudinale, scala 1:10.000 - 1:1.000;
25)  documentazione fotografica;
Disegni standard allegati:
26)  nuclei abitati;
27)  fascia di lavoro ristretta;
28)  fascia di lavoro all'interno della riserva naturale Rossomanno-Grottascura-Bellia;
29)  sezione tipo scavo;
30)  attraversamento interrato per ferrovie di Stato ed in concessione;
31)  attraversamento tipo di autostrade e strade ad esse assimilabili;
32)  attraversamento tipico di strade di categoria A;
33)  attraversamento tipico di strade di categoria B;
34)  attraversamento tipico di strade di categoria C;
35)  attraversamenti tipici di fiumi, torrenti e grossi canali subalveo;
36)  attraversamento subalveo corsi d'acqua minori;
37)  attraversamento acquedotti metallici (esclusi quelli per irrigazione);
38)  attraversamento tipo condotte di trasporto per ossigeno ed altri fluidi di particolare pericolosità;
39)  attraversamento acquedotti metallici per irrigazione;
40)  attraversamento tipo cavi elettrici e cavi di telecomunicazioni in contenitori per cavi;
41)  attraversamento tipo cavi elettrici e cavi di telecomunicazioni privi di contenitore;
42)  attraversamento tipo di gasdotti-oleodotti condotte di trasporto per GPL e GNL;
43)  attraversamento tipo di fognature e canali coperti per una lunghezza _> 30 m.;
44)  letto di posa drenante;
45)  trincea drenante sotto condotta;
46)  trincea drenante fuori condotta;
47)  diaframmi e appoggi in sacchetti;
48)  Minitunnel;
49)  attraversamento tipico metanodotti esistenti per i mezzi operativi di cantiere;
50)  particolari montaggio di tubi di sfiato;
51)  stazione di lancio e ricevimento pig (località Gela);
52)  punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 3;
53)  punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 6;
54)  stazione di lancio e ricevimento pig (località Calderari).
In riferimento alle varianti del metanodotto in progetto in territorio di Gela, sono stati allegati i seguenti elaborati:
55)  stralcio planimetrico in scala 1.25.000 con riportato l'adeguamento del tracciato in comune di Gela (CL) relativo alla variante in corrispondenza dell'insediamento Asi;
56)  stralcio planimetrico scala 1:10.000 con riportato l'adeguamento del tracciato in comune di Gela (CL) relativo alla variante in corrispondenza dell'insediamento Asi;
57)  stralcio planimetrico in scala 1.25.000 con riportato l'adeguamento del tracciato in comune di Gela (CL) relativo alla variante in corrispondenza dell'area limitrofa all'aeroporto;
58)  stralcio planimetrico in scala 1.10.000, con riportato l'adeguamento del tracciato in comune di Gela (CL) relativo alla variante in corrispondenza dell'area limitrofa all'aeroporto.

Art. 3

La Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto in argomento.

Art. 4

La Snam Rete Gas S.p A ed i comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe ed Enna sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 23 gennaio 2003.
  SCIMEMI 


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 24 -  9 -  21 -  53 -  59 -  22 -