REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MAGGIO 2003 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 marzo 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 16576 del 22 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 44906 del 23 luglio 2002, con il quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati inerenti la variante al piano regolatore generale relativa alla modifica delle norme di attuazione delle zone C12 e PSB e loro riperimetrazione;
Vista la delibera n. 119 del 13 novembre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha adottato la variante al piano regolatore generale relativa alle norme di attuazione delle zone C12 e PSB e loro riperimetrazione;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, della delibera consiliare n. 119 del 13 novembre 2001;
Vista la delibera n. 88 del 2 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante adottata con delibera n. 119 del 13 novembre 2001 dalle ditte: Platania Carla e Diana; associazione Comitato per i parchi e per la valorizzazione ed il recupero urbanistico del patrimonio ambientale archeologico e paesaggistico della città di Siracusa; Lega ambiente - circolo Chico Mendes Onlus;
Vista la nota prot. n. 219 del 12 settembre 2002, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 40 del 12 settembre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Siracusa è dotato di piano regolatore generale approvato con delibere del consiglio comunale n. 167/76, n. 1611/88 e 723/89;
-  la variante proposta riguarda la modifica delle attuali norme di attuazione delle zone C12 e PSB che, secondo quanto riportato nella proposta di deliberazione, comportano difficoltà operative da parte degli operatori con il conseguente mancato sviluppo delle attività turistiche cui sono destinate le zone in argomento;
-  la variante proposta riguarda, altresì, la nuova perimetrazione delle aree classificate C12 del vigente piano regolatore generale situate in località Punta della Mola, Punta Tavola, Terrauzza-Tonnara, Arenella nord, Ognina sud, come individuate nella tavola 2 scala 1:5.000;
-  in particolare si prevede di arretrare le zone C12 escludendo quelle parti attualmente ricadenti all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia;
-  le aree all'interno di detta fascia assumono ora la classificazione di zona PSB;
-  per quel che riguarda la normativa relativa alle zone C12 e PSB, si propone quanto di seguito:
Zone C12 (zone preferenziali per ricettività alberghiera)
Definizione
Sono le parti del territorio esterno alla fascia di salvaguardia costiera suscettibili di impianti produttivi nel settore del turismo stagionale, localizzate nel versante orientale del Plemnyrion (penisola della Maddalena), nell'ansa della Tonnara in contrada Terrauzza, a nord ed a sud della contrada Arenella, nell'area sud-ovest di Punta Ognina ed al confine meridionale dell'insediamento stagionale di Fontane Bianche.
Strumento di attuazione
Piani di lottizzazione convenzionata estesi ad una superficie territoriale che, comunque, consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento od ad aree residue intercluse in conseguenza di lottizzazioni autorizzate.
Interventi consentiti
Alberghi e villaggi turistici con esclusione dei residences.
Prescrizioni
1)  Densità edilizia territoriale massima 0,52 mc/mq.
2)  Numero massimo di 2 piani fuori terra.
3)  Altezza massima m. 7,50.
4)  Aree da cedere per servizi:
-  per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, obbligo di cessione gratuita al comune di aree per servizi, esterne allo stesso, in ragione di 15 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito (art. 4, punto 3, del D.M. 2 aprile 1968);
-  per i piani di lottizzazione che riguardino complessi ad ambito aperto, obbligo di cessione gratuita al comune di aree per servizi in ragione di 24 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito;
-  le aree da cedere per servizi dovranno risultare accorpate per ciascun piano di lottizzazione ed estese, ove possibile, a margine della fascia di salvaguardia costiera e collegate alla viabilità esterna principale.
Zone PSB (Zone costiere di uso pubblico)
Definizione
Sono le parti del territorio costiero da destinare ad uso balneare pubblico.
Strumento di attuazione
Piani esecutivi particolareggiati di iniziativa pubblica o piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi ad una superficie che consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento.
Interventi consentiti
Attrezzature balneari pubbliche o private e convenzionate, ammesse dalla legge regionale n. 78/76, con divieto di qualsiasi edificazione di tipo stabile.
Viabilità pedonale ed opere di sistemazione del suolo, purché non si alterino le caratteristiche morfologiche della zona.
Interventi concessi in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della medesima legge e precisamente:
a)  opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b)  opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi (art. 89, comma 11, legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001).
Considerato che:
-  la variante proposta si prefigge lo scopo di rilanciare le attività turistico-ricettive attraverso la riformulazione delle norme attuative delle zone C12 e PSB, che, in atto, contengono alcune prescrizioni che comportano notevoli difficoltà attuative da parte degli operatori;
-  le modifiche introdotte alle norme di attuazione delle zone C12 riguardano la riduzione del lotto minimo di intervento dagli attuali 5 Ha. a 1.5 Ha., l'eliminazione dell'obbligo di includere nel lotto di intervento una quota parte di area ricadente entro la fascia compresa entro i 150 mt. dalla battigia, la rimodulazione delle aree da cedere al comune da destinare a servizi, distinguendo il caso di lottizzazione in ambito chiuso o di lottizzazione in ambito aperto;
-  le modifiche riguardanti le zone PSB in definitiva risultano più aderenti alle normative di legge relative alla fascia compresa entro i 150 mt. dalla battigia, di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni;
-  si condivide la riperimetrazione proposta delle zone C12 e PSB, situate in località Punta della Mola, Punta Tavola, Terrauzza-Tonnara, Arenella nord, Ognina sud, come individuate nella tavola 2, scala 1:5.000;
-  la variante proposta risulta essere compatibile con l'attuale assetto urbanistico del vigente piano regolatore generale e, per come risulta dagli atti trasmessi, è già stata introdotta nel nuovo piano regolatore generale in itinere.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la richiesta di variante al piano regolatore generale, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, riguardante la modifica delle norme di attuazione delle zone C12 e PSB e la loro riperimetrazione, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 29 del 27 novembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito, in stralcio, si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  la variante proposta interessa comprensori classificati come Zona C12 nel vigente piano regolatore generale, comprensori localizzati sul versante orientale del Plemnyrion (penisola della Maddalena), nell'ansa della tonnara in contrada Terrauzza, a nord e a sud della contrada Arenella, nell'area a sud-ovest di punta Ognina ed al confine meridionale dell'insediamento stagionale di Fontane Bianche, destinati ad "impianti produttivi nel settore del turismo stagionale";
-  nel piano regolatore generale vigente l'edificazione viene subordinata alla redazione di piani di lottizzazione convenzionata, estesi alla superficie minima di 5 ettari, con l'obbligo di includere in ciascun piano di lottizzazione una quota parte del terreno ricadente nella fascia di salvaguardia costiera proporzionale all'intervento da realizzarsi. Nei piani di lottizzazione deve inoltre essere assicurata la pubblica fruibilità della costa. In tali piani gli interventi consentiti vengono limitati ad alberghi e villaggi turistici con esclusione dei residences. Il decreto n. 265/D.R.U. del 6 luglio 1999 di approvazione del progetto di rielaborazione delle zone stralciate del piano regolatore generale ha infatti prescritto la modifica della norma di attuazione delle zone C12 proposte "eliminando l'aliquota da destinare ad insediamenti di edilizia privata stagionale o ad edilizia extra alberghiera" ciò al fine di limitare alla sola offerta alberghiera l'utilizzazione di queste aree ricadenti in un ambito dove sono presenti elevate caratteristiche naturalistico-ambientali, rilevando che "le eccezionali caratteristiche naturalistico-ambientali di questa porzione di fascia costiera, non ancora compromessa da edificazione, escludono che si possano consentire ulteriori trasformazioni territoriali, oltre quelle già consentite dal piano vigente" [all. 2 p. 5]. L'obbligo di includere nella redazione dei piani di lottizzazione anche una quota proporzionale di fascia costiera viene introdotto al fine di "evitare che, con la riduzione a 5 Ha. dell'intervento, verrebbe esclusa dalla sistemazione la parte di fascia costiera con la conseguente esclusione della stessa alla pubblica fruibilità". (Relazione tecnica del 2 giugno 1993 all. n. 1 alla delibera del consiglio comunale n. 119/2001);
-  nel piano vigente sono altresì presenti delle zone PSB - zone costiere di uso pubblico PSB, parti del territorio costiero da acquisire al demanio comunale per destinarle in particolare ad uso balneare, per le quali le norme di attuazione prevedono la redazione di piani esecutivi particolareggiati d'iniziativa pubblica estesi alle intere zone ovvero piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi ad una superficie minima di 10 ettari od agli interi comprensori individuati nel piano regolatore generale, se di superficie inferiore.
Gli interventi consentiti vengono limitati a:
1)  attrezzature balneari ammesse dalla legge regionale n. 78/76 con divieto di qualsiasi edificazione di tipo stabile;
2)  viabilità pedonale od opere di sistemazione del suolo purché non alterino le caratteristiche morfologiche della zona.
La norma che disciplina le zone PSB precisa inoltre che nel piano sono previste "a tergo delle zone in oggetto i parcheggi necessari e le aree per le attrezzature igienico-sanitarie". Le suddette aree a servizio delle PSB vengono infatti individuate e graficizzate nella tavola di zonizzazione del piano vigente;
-  la variante proposta viene motivata dalla necessità di rilanciare le attività turistico-ricettive attraverso alcune modifiche alla normativa vigente:
A)  vengono riformulate le norme attuative delle zone C12, eliminando l'obbligo di inserire nei piani attuativi la quota proporzionale di cui sopra, che viene ritenuta causa della non attuazione del piano; poiché infatti le aree interne e quelle costiere, nella maggior parte dei casi, non appartengono alla stessa proprietà "la mancanza di un concludente dialogo tra i diversi proprietari, crea un serio pregiudizio alla auspicabile esecuzione organica degli interventi"(all. 3 p. 2). Ciò porta alla suddivisione delle zone C12 del piano vigente in due distinte zone denominate C12 e PSB1;
B)  la normativa proposta per le zone C12 mantiene invariati gli interventi consentiti, la densità edilizia territoriale massima riferita all'area edificabile (0,52 mc/mq.), il numero massimo di piani fuori terra (2), l'altezza massima (m. 7,50), mentre apporta modifiche tanto alla dimensione minima del piano attuativo (dai 5 Ha. previsti nel piano vigente a "una superficie territoriale che, comunque, consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento e comunque non inferiore a 15.000 mq.), quanto alla quantità di aree per servizi da cedere gratuitamente al comune (da 20 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito previsti nel piano vigente, a 15 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo e 24 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito per i piani di lottizzazione che riguardino complessi ad ambito aperto.) Viene inoltre prescritto che "le aree da cedere per servizi dovranno risultare accorpate per ciascun piano di lottizzazione ed estese, ove possibile, a margine della fascia di salvaguardia costiera e collegate alla viabilità esterna principale";
C)  le aree costiere escluse dalla destinazione C12 per effetto delle modifiche di cui al piano terra A identificano una nuova zona denominata PSB1 - zone costiere di uso pubblico, da destinare ad uso balneare pubblico da attuare attraverso piani esecutivi particolareggiati d'iniziativa pubblica ovvero piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi ad una superficie che consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento. In tale zona viene consentita la realizzazione di:
-  attrezzature balneari pubbliche o private e convenzionate ammesse dalla legge regionale n. 78/76 con divieto di qualsiasi edificazione di tipo stabile;
-  viabilità pedonale od opere di sistemazione del suolo purché non alterino le caratteristiche morfologiche della zona.
Interventi concessi in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della medesima legge e precisamente:
a)  opere pubbliche;
b)  opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ammodernamento strettamente necessario alla funzionalità degli stessi complessi (art. 89, comma 11, legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001) purché non si alterino le caratteristiche morfologiche della zona.
Valutato che:
-  Nella proposta di deliberazione redatta dal 13° settore - pianificazione ed edilizia privata, facente parte integrante della delibera n. 119/2001, viene confermata "la totale compatibilità con la linea di indirizzo programmatica espressa per l'approvazione dello schema di massima, giusta la delibera consiliare n. 17 del 29 gennaio 2001, che, nella contestuale osservazione relativa all'emergente necessità di trattamento delle zone in argomento prescrive "normare le zone C12 eliminando l'obbligo d'inserire in ogni piano di lottizzazione una parte proporzionale delle zone costiere che va studiata come PSB." Va però sottolineato che nelle idee guida per il nuovo piano regolatore generale riportate nella relazione allegata allo schema di massima del piano regolatore generale approvato nel febbraio 2001, per le zone C12 si ritiene necessaria la predisposizione di "una normativa molto dettagliata, sostenuta da approfondimenti progettuali prescrittivi che consentano di organizzare le concentrazioni volumetriche in modo tale da lasciare ampi coni percettivi e di fruizione verso la costa, evitando il rischio di definitivo isolamento dal mare paventato dal numero e dalla estensione di queste aree". (Piano regolatore generale - schema di massima - progetto p. 33).
-  Tutta l'area presenta infatti caratteri di grande delicatezza e di notevole pregio culturale.
Ad eccezione della zona localizzata nell'entroterra fra Punta della Mola e Punta Castelluccio, in parte edificata con edilizia residenziale stagionale spesso di pregio (ville storiche, panoramiche, ecc.), le altre zone C12 sono ubicate in tratti di costa liberi, spesso ancora intatti, in qualche caso confinanti con aree di edilizia stagionale recente, quasi tutta di tipo abusivo; la Penisola della Maddalena è stata interessata, in tutta la sua parte orientale, per una fascia compresa fra i 300 ed i 500 metri dalla costa, da un vincolo di immodificabilità temporanea (biennale) ex art. 5 legge regionale n. 15/91, decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993), rinnovato due volte per un periodo di due anni ciascuno, poi convertito in vincolo ex legge n. 1497/39 ed esteso all'intera penisola (decreto del 6 aprile 1998); una porzione di un'area C12 ricade in una zona ancora intatta, proprio compresa entro il vincolo di immodificabilità della Penisola della Maddalena anzidetto (zona compresa fra Punta della Mola e Punta Tavola); la zona C12 a ovest della Penisola della Maddalena insiste in un'area ove sono presenti i resti della Tonnara di Terrauzza.
In sintesi, l'area è assoggettata ai seguenti vincoli:
-  Zona C12 Punta della Mola - vincolo discendente dal decreto n. 2430 del 30 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 1988;
-  Zona C12 Punta Tavola - vincolo discendente dal decreto del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 maggio 1998;
-  Zona C12 Terrauzza-Tonnara, zona C12 Arenella nord, zona C12 Ognina sud - ordinanza Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (art. 153 del decreto legislativo n. 490/99) del 6 dicembre 2001 (trasm. al comune di Siracusa il 18 dicembre 2001) - verbali Commiss. BB.NN. del 20 febbraio 2002, 26 febbraio 2002 e 5 marzo 2002.
Va inoltre ricordato che gran parte della costa orientale della Penisola della Maddalena ricade all'interno di un S.I.C. e che è in avanzata fase di definizione la destinazione a riserva marina naturalistica del tratto di mare ad essa antistante.
-  Il piano vigente definisce, come già sottolineato, le infrastrutture necessarie a garantire la pubblica fruibilità delle parti di fascia costiera classificate come zona PSB e fa carico alle zone C12 di quelle relative alle parti ricadenti nei piani di lottizzazione. Per contro la variante proposta non prevede quel ridisegno di tutto il sistema costiero necessario per garantire accessibilità e servizi per le zone PSB1. Le PBS1 pertanto si configurano nella variante come aree nelle quali non esiste, il più delle volte, viabilità di accesso e, nella totalità dei casi, aree a parcheggio, due elementi portanti per la pubblica fruibilità della costa che non vengono previsti attraverso il ridisegno del piano e non possono essere realizzate all'interno della zona stessa in base a quanto disposto dalla legge n. 78/76.
-  Nessuna motivazione accompagna la previsione di modifica della quantità di aree per servizi da cedere gratuitamente al comune e la loro diversificazione in base al tipo di intervento (da 20 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito, a 15 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo e 24 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito per i piani di lottizzazione che riguardino complessi ad ambito aperto). Né appare congrua, inoltre, l'assunzione dei parametri di cui all'all. 4 p. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, che si applica alle zone C e non ad "impianti produttivi nel settore del turismo stagionale" così come da "Definizione" di zona riportata nel corpo della delibera di adozione della variante.
-  Anche la riduzione della dimensione minima di intervento (da 5 Ha. a 1,5 Ha.) non viene accompagnata da elementi di supporto. Va inoltre sottolineato che la destinazione ad impianti produttivi nel settore del turismo stagionale prevista nel piano vigente è stata dettata dalla necessità di "esaltare il ruolo economico dell'incentivazione dell'offerta turistico-alberghiera (decreto n. 265/99 p. 5), necessità riconfermata come motivazione di fondo della variante; il forte ridimensionamento della superficie minima da assoggettare a piano attuativo, con la conseguente consistente riduzione del numero di posti letto realizzabili da ciascun intervento, appare in contrasto con tale obiettivo in quanto, non consentendo di ammortizzare i costi di gestione, rende antieconomico l'intervento a danno della competitività nel settore turistico.
In ultimo si rileva che il piano regolatore vigente deriva la sua validità da una serie di approvazioni di parti stralciate: il decreto n. 167/76, infatti, ha approvato un piano relativo solo ad una porzione del territorio comunale; con i decreti n. 1611/88 e n. 723/89 viene approvato il piano per la parte ovest con stralcio di alcune zone la cui rielaborazione viene approvata con decreto n. 265/DRU 1999.
Già nel 1998 il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva sottolineato come un iter così dilatato nel tempo nella formazione del piano abbia generato "un quadro di inevitabili problematiche connesse all'accavallarsi di procedure urbanistiche che, probabilmente, avrebbe richiesto l'attualizzazione o l'unificazione dei percorsi procedurali nell'ambito della revisione obbligatoria del piano regolatore generale vigente, posto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91".
E' in fase avanzata la formazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Siracusa, di recente consegnato dai progettisti all'amministrazione. A breve quindi dovrebbe entrare in vigore uno strumento che, oltre a rispondere in maniera più adeguata alle attuali prospettive di sviluppo della città rispetto ad uno strumento ormai datato, opera quella necessaria attualizzazione sollecitata da parecchi anni e nella quale di certo trovano risposta le esigenze espresse attraverso una più completa articolazione e definizione.
Per quanto sopra esprime parere che la variante proposta dal comune di Siracusa, di cui in oggetto, non sia meritevole di approvazione.";
Vista la nota prot. n. 6 del 7 gennaio 2003, con la quale il dirigente generale, a seguito del rapporto dell'unità operativa 4.2, prot. n. 318 del 16 dicembre 2002, ed a quanto rappresentato dal sindaco del comune di Siracusa con foglio prot. n. 51/RIS del 28 novembre 2002, ha ritenuto opportuno sottoporre la variante in argomento al riesame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58, lett b), della legge regionale n. 71/78;
Visto il voto n. 92 del 13 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che, in sede di audizione nella seduta del 15 gennaio 2003, è stata acquisita agli atti dettagliata memoria datata 15 gennaio 2003 a firma degli amministratori e funzionari responsabili del procedimento di variante del comune di Siracusa;
Considerato, ancora, che in sede di audizione nella seduta del 22 gennaio 2003, è stata acquisita relazione espositiva orale sulla proposta variante da parte del progettista dello strumento urbanistico generale in itinere, prof. Bruno Gabrielli, relazione di cui al verbale di seduta;
Letti, altresì, i seguenti vari esposti pervenuti all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica ed allegati alla pratica: dipartimento di biologia animale dell'Università di Catania del 26 ottobre 2002; Associazione cittadina per la difesa e qualificazione delle coste siracusane del 3 febbraio 2003; Italia Nostra del 13 gennaio 2003 con allegato; Comitato per la difesa delle coste dichiaratorio del 4 novembre 2002 (erroneamente indicato in data "2001");
Considerato quanto appresso:
-  Va, in via preliminare, rilevato che lo ius poenitendi, ossia il potere della pubblica amministrazione di riesaminare d'ufficio i propri atti, anche consultivi, appartiene ad ogni categoria di organo e costituisce manifestazione di autotutela nel quadro dei principi espressi dall'art. 97 della Costituzione. Tale potere non incontra i limiti propri del recesso di diritto privato essendo gli atti amministrativi atti unilaterali e disponendo l'amministrazione ampia discrezionalità nel ritiro senza il consenso degli interessati, alle condizioni del rispetto della forma (contrarius actus) e della esaustiva motivazione delle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione intende soddisfare attraverso il recesso.
Al fine di esaminare nel suo precipuo contenuto di merito la fondatezza dell'istanza di revisione del precedente parere negativo, espressa nella richiesta di audizione da parte del sindaco di Siracusa, va ritenuto quanto segue.
-  Il voto sul quale si chiede esercitare lo ius poenitendi aveva espresso, in contrasto con la proposta di parere n. 40 del 12 settembre 2002 formulata dalla unità operativa n. 4.2 dell'Assessorato, le valutazioni che possono di seguito essere riassunte e che avevano determinato il dispositivo del voto contrario all'approvazione della chiesta variante sulle zone C12 e PSB1:
-  premessa la totale compatibilità con la linea di indirizzo programmatico espressa per l'approvazione dello schema di massima del piano regolatore generale in itinere e considerata presente l'emergente necessità di trattamento delle zone in argomento, veniva ribadita nello stesso schema elaborato dal Consiglio l'esigenza di "... una normativa molto dettagliata sostenuta da approfondimenti progettuali prescrittivi che consentano di organizzare le concentrazioni volumetriche in modo tale da lasciare ampi coni percettivi di fruizione verso la costa ...";
-  nel presupposto che l'area interessata dalla richiesta variante presentasse "caratteri di grande delicatezza e di notevole pregio culturale", venivano indicati nella loro successione temporale i vari vincoli, provvisori e definitivi, imposti dall'organo di tutela ambientale e paesistica, ai sensi della legge n. 1497/39 (vincoli, peraltro, non refluibili nell'ambito normativa inibitoria dell'art. 5 comportanti la immodificabilità della zona interessata);
-  la variante, nel prevedere le zone PSB1, determinate con stralcio dalle attuali previsioni delle zone C12, avrebbe tralasciato di definire nel dettaglio "la viabilità di accesso e nella totalità dei casi aree a parcheggio due elementi portanti per la fruibilità della costa che non vengono previsti attraverso il ridisegno del piano e non possono essere realizzate all'interno della zona stessa in base a quanto previsto dalla legge n. 78/76";
-  la variante appariva carente di motivazione circa la previsione di modifica della quantità di aree per servizi da cedere gratuitamente al comune ed incongruente nell'assunzione dei parametri, di cui all'art. 4 decreto ministeriale 2 aprile 1968, che si applicano alle zone C e non ad impianti produttivi nel settore del turismo stagionale secondo quanto emerge dalla definizione dello zoning contenuta nel corpo della delibera di adozione della variante;
-  la variante appariva, altresì, priva di congrua motivazione per la prospettata riduzione del lotto minimo di intervento (da Ha. 5 ad Ha. 1,5);
-  la variante veniva in buona sostanza ad anticipare lo strumento urbanistico generale di prossima adozione, per cui sembrava più logico ipotizzare una complessiva ed organica risposta alle esigenze avanzate dall'amministrazione all'interno del piano regolatore generale, posto che il nuovo piano era ed è in avanzato stato di elaborazione.
-  In sede di audizione dei responsabili politici ed amministrativi dell'ente e di acquisizione di rilievi e memorie, è stato possibile acquisire elementi di fatto e di diritto che possono aver determinato un travisamento delle circostanze sulla base delle quali il voto è stato espresso, posto che è stato acclarato quanto appresso:
-  la previsione di edificabilità delle aree C12 non costituisce previsione urbanistica proposta per la prima volta dalla presente amministrazione, bensì disciplina già esistente introdotta dalla precedente amministrazione espressa nella vigente previsione regolamentare dell'attuale strumento urbanistico;
-  la ratio della proposta modifica della pianificazione era da individuare nei risultati di uno studio espletato a livello provinciale che aveva indicato il reale fabbisogno di strutture recettive ed isolato le ragioni di un mancato decollo della zona C12;
-  la deliberazione consiliare - e conseguentemente la volontà resa dal livello politico del comune - si era espressa con voto unanime sulla proposta di variante;
-  il vincolo posto dagli organi regionali di tutela paesaggistica ed ambientale era un vincolo di natura paesaggistica e non di immodificabilità, tant'è che la stessa Sovrintendenza aveva avuto modo, nel recente passato, di approvare un progetto nella zona C12 con lotto minimo di intervento di Ha. 5, così come previsto dalla disciplina urbanistica vigente;
-  le cessioni di aree, in quantità peraltro non previste da alcuna norma, ridotte per indici non significativi per una ipotesi, per l'altra venivano aumentati a tutto vantaggio dell'interesse pubblico. In data 22 gennaio 2003, è stata acquisito in audizione il parere del progettista del nuovo strumento urbanistico in itinere, prof. Bruno Gabrielli che, in ordine alle problematiche emerse nel complesso del procedimento e segnatamente a proposito della coerenza o meno dello schema di strumento generale (da lui elaborato ed oggi all'esame degli organi locali deliberanti) con la variante proposta, ha apportato alcuni contributi di conoscenza che sono propri della fonte ermeneutica autentica.
Il professionista ha osservato:
-  In via preliminare e come osservazione sul metodo di elaborazione anche culturale della pianificazione che tutelare non significa condannare lo sviluppo e la trasformazione bensì disciplinare i processi di tale trasformazione attraverso la predisposizione di regole. Invero negare un tale processo significa spesso condannare intere zone al degrado. Gli stessi vincoli della legge sulla tutela delle zone espressi nella legge del 1939 non intendevano fermare la pianificazione, bensì qualificarla.
-  Tali principi egli ha inteso trasfondere nel piano da lui elaborato che pertanto non prevede alcuna area di nuovo impianto ma una riqualificazione generalizzata del territorio comunale al fine di non compromettere altre importanti aree.
-  Il meccanismo di riqualificazione che ha ispirato il lavoro di elaborazione dello strumento urbanistico in itinere è affidato a singole schede esplicative che prevedono interventi sul 50% dell'area schedata, lasciando il residuo 50% alle cessioni per la realizzazione degli standard di legge e per ottenere un chiaro e concreto effetto perequativo urbanistico su tutto il territorio.
-  In questo quadro generale le aree costiere sono state assoggettate a pianificazione particolareggiata. In particolare le zone C12 si inseriscono coerentemente in questo contesto perequativo ed intendono sottolineare, da un sintomatico ambito storico e culturale, i rapporti tra le aree interne al territorio comunale e quelle esterne caratterizzate dalla presenza del mare, rapporti definiti ed identificati così come definite e quantificate vengono le aree per servizi e parcheggi. In questo senso - a detta del professionista - debbono considerarsi contraddittorie le osservazioni delle associazioni ambientalistiche che, per un verso, chiedono parcheggi e servizi (ossia rispetto degli standard di legge); per altro verso, pretendono di stendere una coltre di immodificabilità su tutta l'area.
-  Per rispondere, in particolare, al dubbio emerso in sede di precedente deliberazione di voto da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, egli sostiene l'assoluta coerenza tra la variante proposta dal comune ed il piano regolatore generale, variante che, conseguentemente, non può che considerarsi anticipatrice delle previsioni di massima e di dettaglio espresse nel più generale strumento urbanistico già depositato nella sede istituzionale del Consiglio. L'unica significativa - ma non indicativa - variazione può invero rinvenirsi nell'espressione della densità che viene calcolata con il parametro "mq./mq.", circostanza questa che non modifica tuttavia la sostanza della omogeneità delle previsioni contenute nella variante rispetto a quelle del piano regolatore generale.
-  A proposito della prevista diminuzione del lotto minimo di intervento, rileva il prof. Gabrielli che il testo originario della modifica da lui proposta con la variante anticipatrice conteneva l'espressione "lotto significativo" senza ulteriori indicazioni di carattere quantitativo: si deve al contributo emendativo dell'opposizione - poi votato all'unanimità dal consiglio comunale - l'introduzione del nuovo lotto minimo di intervento previsto in mq. 15.000. In ogni caso la diminuzione dell'estensione del lotto minimo fa diminuire l'impatto ambientale perché l'intervento è garantito, ma limitato.
-  La scissione tra aree PSB1 ed aree C12 si è resa necessaria al fine di rendere più evidente e sottolineare la separazione delle aree pubbliche da quelle vocate all'intervento insediativo. Nelle prime aree potranno solo trovare allocazione servizi vocati, ossia servizi per attrezzature balneari et similia in sintonia con quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale n. 78/76.
-  Il piano regolatore generale in itinere prevede in sede propria parcheggi, strutture pubbliche e specifiche indicazioni di mobilità di penetrazione al mare che consentono la fruibilità ordinata e controllata della risorsa ambientale primaria che esso costituisce. Gli uni e le altre si riconnettono armonicamente con le previsioni del piano particolareggiato in variante oggi proposto come anticipazione del piano regolatore generale.
-  La modifica del rapporto delle cessioni imposte all'intervento privato fa parte di una controllata strategia di intervento sulle aree nel loro complesso che consentirà di raggiungere migliori risultati che non nel passato sulle aree costiere, rimaste sino ad oggi praticamente sottratte alla fruizione e non inserite nel circuito delle risorse ambientali della città.
-  Per ciò che concerne le indicazioni restrittive assumibili dall'appartenenza della fascia costiera agli ambiti del S.I.C. (sito di importanza comunitaria), il prof. Gabrielli osserva che ciò non rappresenta di per sé stesso vincolo alcuno, bensì solo espressione di indirizzo, ha natura dichiaratoria e può soltanto rappresentare l'inizio di un (possibile, ma non ineluttabile) procedimento vincolatorio che prevederà, in ogni caso, la valutazione di impatto ambientale che diviene così garanzia per gli ecosistemi identificati.
Considerato, altresì, che vanno condivise e fatte proprie dal Consiglio le indicazioni espresse dal presidente del Consiglio regionale dell'urbanistica e dirigente generale dott. Antonino Scimemi a proposito del supposto (dalla Sovrintendenza di Siracusa) "avanzato stato di definizione della riserva marina nella fascia costiera interessata dalla variante" per il quale, come già peraltro affermato nella precedente seduta in contraddittorio con l'organo di tutela ambientale, un vincolo in itinere non può essere considerato tale, ossia "vincolo" e conseguentemente non può considerarsi drenante della pianificazione urbanistica che nulla sa (o deve sapere) di una riserva marina costituenda almeno fintanto che un eventuale procedimento in tal senso avviato non avrà perfezionato il suo iter con l'apposizione del vincolo e con l'emanazione dei relativi atti amministrativi. Del resto, va da sé che l'esercizio della potestà conferita dalla legge (potere-dovere) all'organo di tutela ambientale va esercitata nel rispetto dei modi e termini sanciti dal legislatore (leggasi apposizione di eventuale vincolo di immodificabilità assoluta biennale), in perfetta armonia con il dettato costituzionale che considera ancora oggi la proprietà come un diritto non conculcabile se non nei limiti e nelle forme di legge. Al di fuori di una tale ipotesi, non sussistono legittime ragioni per ostacolare il potere pianificatorio dell'ente locale con riferimento ad inesistenti poteri di interdizione assoluta non riconosciuti da alcuna legge né atto amministrativo. Nell'alveo della intrapresa valutazione di tutela ambientale, con riferimento - in particolare - all'individuazione di una parte dell'area interessata dalla variante come zona S.I.C., in coerenza con le risultanze degli atti e delle dichiarazioni e relazioni acquisite al fascicolo dalla fase istruttoria circa la non esistenza di alcun attuale e perfezionato vincolo su dette zone, il Consiglio esprime l'avviso che sarà compito del comune attivare le procedure previste per le valutazioni di incidenza ambientale (VIA).
Ritenuto da condividere a premessa (vedasi gli elementi descrittivi e le considerazioni espresse nella relazione d'ufficio):
-  Il comune di Siracusa è dotato di piano regolatore generale approvato con delibera del consiglio comunale n. 167/76, n. 1611/88 e n. 723/89. La variante proposta riguarda la modifica delle attuali norme di attuazione delle zone C12 e PSB1 che, secondo quanto riportato nella proposta di deliberazione, comportano difficoltà operative da parte degli operatori, con il conseguente mancato sviluppo delle attività turistiche cui sono destinate le zone in argomento; la variante proposta riguarda, altresì, la nuova perimetrazione delle aree classificate C12 del vigente piano regolatore generale situate in località Punta della Mola, Punta Tavola, Terrauzza-Tonnara, Arenella nord, Ognina sud, come individuate nella tavola 2 scala 1:5.000; in particolare si prevede di arretrare le zone C12 escludendo quelle parti attualmente ricadenti all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia; le aree all'interno di detta fascia assumono ora la classificazione di zona PSB1; per quel che riguarda la normativa relativa alle zone C12 e PSB1, si propone quanto di seguito.
Zone C12 (Zone preferenziali per ricettività alberghiera)
Definizione
Sono le parti del territorio esterno alla fascia di salvaguardia costiera suscettibili di impianti produttivi nel settore del turismo stagionale, localizzate nel versante orientale del Plemnyrion (penisola della Maddalena), nell'ansa della Tonnara in contrada Terrauzza, a nord ed a sud della contrada Arenella, nell'area sud-ovest di Punta Ognina ed al confine meridionale dell'insediamento stagionale di Fontane Bianche.
Strumento di attuazione
Piani di lottizzazione convenzionata estesi ad una superficie territoriale che, comunque, consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento od ad aree residue intercluse in conseguenza di lottizzazioni autorizzate.
Interventi consentiti
Alberghi e villaggi turistici con esclusione dei residences.
Prescrizioni
1)  Densità edilizia territoriale massima 0,52 mc/mq.
2)  Numero massimo di 2 piani fuori terra.
3)  Altezza massima m. 7,50.
4)  Aree da cedere per servizi:
-  per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, obbligo di cessione gratuita al comune di aree per servizi, esterne allo stesso, in ragione di 15 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito (art. 4, punto 3, del decreto interministeriale 2 aprile 1968);
-  per i piani di lottizzazione che riguardino complessi ad ambito aperto, obbligo di cessione gratuita al comune di aree per servizi in ragione di 24 mq. per ogni 100 mc. di volume consentito;
-  le aree da cedere per servizi dovranno risultare accorpate per ciascun piano di lottizzazione ed estese, ove possibile, a margine della fascia di salvaguardia costiera e collegate alla viabilità esterna principale.
Zone PSB1 (Zone costiere di uso pubblico)
Definizione
Sono le parti del territorio costiero da destinare ad uso balneare pubblico.
Strumento di attuazione
Piani esecutivi particolareggiati di iniziativa pubblica o piani esecutivi convenzionati a cura di enti o privati estesi ad una superficie che consenta la funzionalità e l'organicità dell'intervento.
Interventi consentiti
Attrezzature balneari pubbliche o private e convenzionate ammesse dalla legge regionale n. 78/76 con divieto di qualsiasi edificazione di tipo stabile.
Viabilità pedonale ed opere di sistemazione del suolo purché non si alterino le caratteristiche morfologiche della zona.
Interventi concessi in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della medesima legge e precisamente:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi (art. 89, comma 11, legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001).
Considerato che:
-  la variante proposta si prefigge lo scopo di rilanciare le attività turistico-ricettive attraverso la riformulazione delle norme attuative delle zone C12 e PSB1 che, in atto, contengono alcune prescrizioni che comportano notevole difficoltà attuative da parte degli operatori;
-  le modifiche introdotte alle norme di attuazione delle zone C12 riguardano la riduzione del lotto minimo di intervento dagli attuali 5 Ha. a 1,5 Ha., l'eliminazione dell'obbligo di includere nel lotto di intervento una quota parte di area ricadente entro la fascia compresa entro i 150 mt. dalla battigia, la rimodulazione delle aree da cedere al comune da destinare a servizi, distinguendo il caso di lottizzazione in ambito chiuso o di lottizzazione in ambito aperto;
-  le modifiche riguardanti le zone PSB1 in definitiva risultano più aderenti alle normative di legge relative alla fascia compresa entro i 150 mt. dalla battigia, di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni;
-  può condividersi, alla luce delle acquisizioni successive al voto contrario a suo tempo espresso dal Consiglio, la riperimetrazione proposta delle zone C12 e PSB1, situate in località Punta della Mola, Punta Tavola, Terrauzza-Tonnara, Arenella nord, Ognina sud, come individuate nella tavola 2, scala 1:5.000;
-  la variante proposta risulta essere compatibile con l'attuale assetto urbanistico del vigente piano regolatore generale e, per come risulta dagli atti trasmessi, è già stata introdotta nel nuovo piano regolatore generale in itinere;
-  l'inesistenza di alcun vincolo ex art. 5 della legge del 1939, ossia di immodificabilità assoluta dell'ecosistema ambientale e di sedime, non consente di potere incidere negativamente sulla volontà espressa dall'ente titolare del potere di pianificare il proprio territorio, fermo restando ogni altro riferimento a pareri o autorizzazioni previsti dalla vigente disciplina di tutela ambientale;
-  il complessivo sistema di penetrazione e mobilità, collegato alla previsione più generale di servizi ed infrastrutture, pur apparendo non esauriente, presenta caratteri di interesse che possono essere ulteriormente recuperati e migliorati attraverso indicazioni prescrittive e di dettaglio che portino a qualificare la viabilità di accesso, da un lato, e le aree di parcheggio, dall'altro, come due elementi portanti per la fruibilità della costa;
-  risultano sufficientemente acquisiti elementi di motivazione circa il mutato rapporto delle aree in cessione, nel rispetto dei parametri di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 1968, così come richiesto per la definizione dello zoning in questione (aree turistico ricettive);
-  i dati acquisiti dallo studio provinciale della capacità ricettiva turistico-alberghiera e le previsioni di incremento dei flussi per un'area di grande vocazione specifica, rendono giustificato il ridisegno del lotto minimo di intervento che ora viene previsto in estensione di Ha. 1,5;
-  non può legittimamente proporsi con finalità interdittive dell'approvazione della variante, la circostanza che esiste in itinere un piano regolatore generale all'interno del quale possano trovare complessiva ed organica sistemazione le attuali proposte di variante avanzate dall'amministrazione;
-  infine, nel presupposto imprescindibile - a tenore delle dichiarazioni dell'ufficio istruttorio e di quelle acquisite in audizione - che la procedura finalizzata a qualificare le fasce costiere siti di importanza comunitaria (S.I.C.) non sia stata finalizzata con l'emissione decretale e, quindi, il vincolo sia allo stato inesistente, il Consiglio per le esposte considerazioni e con le prescrizioni di cui infra, esprime parere favorevole all'approvazione della variante di cui all'oggetto, alle condizioni prescrittive, revocando in autotutela il proprio precedente avviso n. 29 del 27 novembre 2002:
-  che venga assicurata la libera fruibilità dell'intera fascia costiera mediante:
A)  la definizione di uno schema di viabilità pedonale e/o ciclabile che crei una continuità di fruizione all'interno delle aree PSB1 e tra queste e le percorrenze veicolari a monte delle zone C12. Tale schema dovrà costituire indicazione vincolante per gli strumenti attuativi anche di iniziativa privata in zona PSB1 e C12;
B)  nella normativa proposta per la zona PSB1, gli interventi consentiti debbono essere limitati, oltre alla realizzazione della suddetta viabilità pedonale e/o ciclabile, alla sola realizzazione di attrezzature balneari smontabili, salvo le ipotesi di deroga, di cui al punto 3 delle norme della variante;
-  nei piani esecutivi di tipo convenzionato va prevista la cessione al pubblico di una percentuale non inferiore al 50% delle aree interessate dallo strumento attuativo.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 92 del 13 febbraio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 92 del 13 febbraio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Siracusa, adottata con delibera consiliare n. 119 del 13 novembre 2001, relativa alle norme di attuazione delle zone C12 e PSB e loro riperimetrazione.

Art.   2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 40 del 12 settembre 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2) voto n. 29 del 27 novembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  voto n. 92 del 13 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica; 
4)  delibera di consiglio comunale n. 119 del 13 novembre 2001; 
5)  delibera di consiglio comunale n. 88 del 2 luglio 2002; 
6)  relazione dell'ufficio tecnico comunale; 
7)  tav.1-stato di fatto piano regolatore generale vigente; 
8)  tav.2-zone C12 e PBS in variante. 


Art.  3

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2003.
  SCIMEMI 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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