REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MAGGIO 2003 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 marzo 2003.
Approvazione dello strumento urbanistico generale del comune di San Cono.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Premesso:
-  con fogli prot. n. 1044 del 17 febbraio 1995, prot. n. 2346 dell'11 aprile 1996 e prot. n. 4623 del 7 agosto 1996 il comune di San Cono ha trasmesso a questo Assessorato, per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati riguardanti il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  lo strumento urbanistico trasmesso è stato adottato, con modifiche, con delibera consiliare n. 56 del 16 dicembre 1993, riscontrata dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 1160/1149 dell'1 febbraio 1994, salve le determinazioni dell'ufficio del Genio civile in quanto non acquisito il parere ex art. 13 della legge n. 74/64;
-  con deliberazioni consiliari n. 2 del 16 gennaio 1995 e n. 6 del 6 febbraio 1995 sono state controdedotte le osservazioni/opposizioni prodotte, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, da n. 16 ditte a seguito dell'espletamento delle procedure di deposito e pubblicazione;
-  con nota prot. n. 20502/48627 del 17 settembre 1994 l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere di fattibilità delle previsioni urbanistiche di cui al piano in argomento;
-  con il voto n. 558 del 5 novembre 1997 il Consiglio regionale dell'urbanistica, a cui con nota prot. n. 549 dell'11 novembre 1996 del gruppo XXVIII/D.R.U. il piano è stato sottoposto per il parere ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha espresso quanto di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso
1)  Il comune di San Cono in atto dispone di un programma di fabbricazione approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 319 del 9 dicembre 1978. Detto strumento urbanistico disciplina tutto il territorio comunale prevedendo la suddivisione del territorio secondo quanto disposto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in zone A, B, C ed E (quest'ultima impropriamente denominata D).
Per ciascuna zona territoriale omogenea sono precisati i parametri edificatori. Inoltre sono indicati gli spazi riservati ad attrezzature e servizi e la nuova viabilità.
San Cono è un comune della provincia di Catania situato all'estremo limite provinciale a confine con le province di Caltanissetta ed Enna distante da Catania 97 km. e 20 da Caltagirone.
E' collegato alla grande viabilità nazionale (S.S. 117 Piazza Armerina-Gela, S.S. 124 Caltagirone-Siracusa) per mezzo della strada provinciale n. 60 che si innesta sui predetti assi nazionali a circa 2-3 km. (bivio Gigliotto).
In base all'ultimo censimento 1991 ha una popolazione residente di 3.780 abitanti prevalentemente concentrata nel centro urbano.
Il suo territorio si estende 656 Ha. e si sviluppa su un'altitudine compresa tra 423/646 m. presentando quindi un aspetto collinare con una morfologia generale caratterizzata da blandi pendii esposti a mezzogiorno.
E' un comune di fondazione sorto intorno al 1785 con una popolazione di 400 unità.
Attualmente è un centro agricolo di notevole interesse per la coltivazione specializzata di ficodindia che viene esportato a livello nazionale ed internazionale.
Il territorio comunale classificato sismico di 2ª categoria è sottoposto in parte a vincolo idrogeologico e vincoli "ope legis" derivanti dalla legge n. 431/85.
2)  Dalla relazione tecnica generale allegata al piano regolatore generale si evincono gli indirizzi progettuali che per quanto attiene al dimensionamento residenziale, si basano su una ipotesi di incremento demografico medio annuo pari all'1,6%, che dovrebbe portare la popolazione residente alla fine del ventennio (2012) a circa 5.700 abitanti, partendo da una popolazione stimata di 4.116 abitanti al 31 dicembre 1991 come rilevazione anagrafica comunale.
Lo schema insediativo prefigurato dal progettista prevede:
-  una popolazione insediabile nel centro abitato di circa 2.000 abitanti;
-  una popolazione insediabile nelle aree di saturazione, zone B, e nel centro abitato, a seguito di trasformazioni edilizie, di 950 abitanti;
-  una popolazione insediabile nelle aree di espansione di 2.750 abitanti.
Il progetto di piano assecondando in linea di massima le scelte del precedente programma di fabbricazione individua una nuova direttrice di espansione residenziale, lungo la strada provinciale verso est mista ad attività produttive artigianali e commerciali. In questo contesto è prevista la localizzazione di una vasta area da destinare a centro agro alimentare per la commercializzazione del ficodindia.
3)  L'intero territorio comunale è stato suddiviso, ai fini del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nelle seguenti zone territoriali omogenee:
-  Zona A comprendente le porzioni dell'abitato esistente, che presentano caratteristiche, di interesse storico-artistico e valori culturali, individuate nel piano regolatore generale nell'ambito delle piazze Umberto I e Floresta S. Gennaro in analogia al precedente programma di fabbricazione; gli interventi si attuano previo piano di recupero ex legge n. 457/78;
-  Zona B comprendente le parti del territorio sature o parzialmente edificate diverse dalla zona A con destinazione prevalentemente residenziale; densità edilizia fondiaria massima pari a 5,00 mc/mq.; per gli interventi di ristrutturazione è consentita una densità maggiore nel limite massimo del 70% della densità preesistente nell'isolato; sono introdotte le agevolazioni edilizie di cui alla legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni; altezza massima 10,00 m.;
-  Zona C costituita dalle parti del territorio destinato a nuovi insediamenti residenziali (16 Ha. circa) e assimilati; densità edilizia fondiaria massima pari a 2 mc/mq. con altezza massima di 16,00 m. e n. 5 piani fuori terra;
-  Zona C1 comprendente l'area del territorio comunale lungo la strada provinciale estesa circa 3,3 Ha. destinata a "villini residenziali uni o bifamiliari"; densità edilizia fondiaria massima pari a 1,00 mc/mq. con altezza massima di 7,50 m.;
-  Zona artigianale e commerciale comprendente una porzione del territorio ad est del centro abitato, con accesso dalla strada provinciale, estesa circa 6,8 Ha.; un rapporto di copertura massimo del 50% senza limiti di altezza; per le residenze connesse all'attività produttiva è consentita una volumetria massima di 800 mc.;
-  Zona destinata al centro agro-alimentare (stoccaggio e lavorazione dei ficodindia) estesa circa 5,6 Ha.; non risultano fissati i parametri edificatori;
-  Zona E destinata alle attività agricole con densità edilizia fondiaria di 0,03 mc/mq. per le residenze; per le costruzioni a servizio dell'agricoltura è fissato un rapporto di copertura pari al 10%; altezza massima 8,00 m. per n. 2 piani fuori terra;
-  Zona F comprendente le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale con densità edilizia massima pari a 2,00 mc/mq.;
-  Zona per parchi ed attrezzature sportive con densità edilizia massima pari a 0,10 mc/mq. che si eleva ad 1,00 mc/mq. per le attrezzature sportive.
Gli spazi pubblici sono così quantificati:
-  per l'istruzione 2,7 Ha.;
-  per l'interesse comune comprensivo del centro per anziani 3,1 Ha.;
-  per verde attrezzato 4,2 Ha.;
-  per parcheggi 0,86 Ha.;
-  per parco urbano 8 Ha.;
-  per spettacoli mobili 1,2 Ha.
4)  Il regolamento edilizio è stato elaborato in un unico testo con le norme tecniche di attuazione del piano. Il regolamento edilizio è composto da n. 56 articoli che oltre a riguardare le ordinarie disposizioni di carattere generale definiscono l'attribuzione e la composizione della commissione edilizia nonché le modalità di composizione della commissione edilizia nonché le modalità di presentazione dei progetti e dei piani di lottizzazione.
Le norme tecniche di attuazione sono costituite da n. 3 articoli che disciplinano l'attività edificatoria nelle zone territoriali omogenee previste dal piano regolatore generale.
5)  Al piano regolatore generale sono state allegate le prescrizioni esecutive ex art. 2 della legge regionale n. 71/78 riguardanti i fabbisogni residenziali privati e produttivi.
In particolare sono stati sottoposti a pianificazione particolareggiata:
-  una zona di espansione C residenziale a sud del centro abitato, estesa circa 2,8 Ha. con annessa una zona per attrezzature di 1,2 Ha., la cui capacità insediativa è di circa 390 abitanti;
-  due zone di espansione residenziale C ad est del centro abitato lungo la strada provinciale, estese 3,3 Ha. con una capacità insediativa di 570 abitanti;
-  una zona residenziale a villini C1, situata ad est del centro abitato lungo la strada provinciale, estesa 3,4 Ha., con una capacità insediativa di 265 abitanti;
-  una zona artigianale e commerciale, situata ad est del centro abitato con accesso dalla strada provinciale, estesa 2,2 Ha. con una capacità insediativa per 16 lotti.
Considerato
1)  Sotto il profilo procedurale:
-  l'adozione del piano regolatore generale è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 e dallo studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
-  la legittimità della regolarità delle adunanze consiliari è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
Occorre tuttavia rilevare che l'adozione del piano è avvenuta con l'accoglimento delle modifiche proposte dall'ufficio tecnico comunale, modifiche che però non risultano essere state introdotte negli elaborati di piano, come prescritto dall'art. 3 del disciplinare tipo regionale, né visualizzate su apposite planimetrie dallo stesso ufficio tecnico comunale. Ciò tanto più necessario quando le modifiche attengono ad una variazione dell'assetto topografico dei confini di zona e delle aree destinate per attrezzature e servizi.
2)  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di San Cono, è stata positivamente accertata dall'ufficio del Genio civile di Catania con parere prot. n. 20502/48627 del 17 settembre 1994, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Dal punto di vista geologico, essendo il territorio comunale caratterizzato da una morfologia generalmente blanda e da terreni prevalentemente sabbiosi con intercalazioni cementate, le condizioni di stabilità risultano nell'insieme buone. Pertanto, non si individuano processi geomorfologici di particolare rilevanza, che possono comportare rischi significativi per l'edificazione. Localmente e per aree limitate si riconoscono tuttavia situazioni che, nelle attuali condizioni, sconsigliano l'insediamento di manufatti e infrastrutture, in relazione principalmente con l'attività delle principali linee di drenaggio superficiale.
Nelle aree periferiche a valle del centro abitato, dove sono previsti insediamenti sia abitativi che produttivi, vanno comunque tenuti in considerazione gli aspetti collegati al drenaggio delle acque di precipitazione, le quali possono determinare, qualora non adeguatamente regimentate e smaltite, effetti negativi sulla stabilità dei terreni anzidetti. Ciò in considerazione della fine granulometria dei sedimenti sabbiosi e della presenza di una componente limosa, che si accentua in corrispondenza dei depositi eluviali e alluvionali presenti rispettivamente nell'area collinare ed in quella di fondo valle.
3)  Per quanto attiene al dimensionamento residenziale ipotizzato dal piano regolatore generale si osserva che la previsione di incremento demografico della popolazione residente a S. Cono appare affetta da un errore di analisi, tenuto conto che la popolazione residente censita al 1991 è di 3.780 abitanti e non di 4.116 abitanti, come indicato nella relazione di accompagnamento al piano.
Cosicché nel decennio 1981-1991 si è avuto un incremento medio annuo dell'1,4% base '81, che assunto come tasso semplice annuale di incremento futuro comporterà nel ventennio un aumento della popolazione di poco oltre 1.000 abitanti.
Per quanto sopra la popolazione residente alla fine del ventennio, usando gli stessi criteri di calcolo dei progettisti, potrà valutarsi in circa 4.800/4.900 abitanti e non nei 5.700 abitanti ipotizzati dal piano.
Appare pertanto necessario, per ricondurre a coerenza l'impostazione del piano, ridurre le previsioni urbanistiche di espansione e conseguentemente le previsioni di attrezzature connesse.
Avuto riguardo ai processi di trasformazione in atto come esiti attuativi del precedente programma di fabbricazione si ritiene opportuno mantenere le previsioni di espansione a valle del centro abitato e relative prescrizioni esecutive ad asclusione delle zone C "c", C "b" e C1 ad est del centro abitato, che hanno una capacità insediativa stimata di 835 abitanti.
Tale esclusione si motiva anche dal fatto che le suddette zone si trovano localizzate con reciproche negative interferenze nell'ambito del sistema di insediamenti produttivi della zona artigianale e del centro agro-alimentare previsto dal piano a ridosso della strada provinciale che costituisce la prima via di collegamento esterno territoriale.
Ed infatti la zona artigianale non può giovarsi di un diretto collegamento con la strada provinciale poiché è interposta una zona C1 destinata a villini residenziali.
Non si può fare a meno di rilevare che le zone C "c" e C "b" sono attraversate da un elettrodotto ad alta tensione che in atto prefigura una sostanziale inconvenienza per uno sviluppo edilizio delle zone medesime.
Inoltre il centro agro-alimentare, per effetto dell'ipotizzato prolungamento verso est delle espansioni residenziali, si ritrova di fronte al cimitero ad una distanza di appena 50 metri, in una posizione incompatibile non solo per la fascia di rispetto cimiteriale ma anche per ragioni di decoro rispetto alla sacralità del luogo.
Appare pertanto necessario riconsiderare globalmente l'assetto urbanistico di questa parte del territorio comunale, sicuramente strategica ai fini degli insediamenti produttivi, evitando la commistione tra residenze (tra queste è anche da ricomprendere l'area per servizi agli anziani) e zone produttive non necessaria considerate le ampie suscettività edificatorie offerte dal piano nella zona a sud del centro abitato.
Per quanto attiene all'enucleazione della zona A, questa è stata effettuata senza alcun riferimento al processo di formazione del centro abitato.
Benché il tessuto edilizio storico abbia subito notevoli manomissioni e sostituzioni, rimane pressocché intatto l'impianto urbanistico originario, come testimoniato da alcune scarse preesistenze storico-architettoniche.
Poiché la zona A, ridotta a due ambiti monumentali della piazza Umberto I e della piazza Floresta S. Gennaro, è prevista l'attuazione a mezzo di piano di recupero, ai sensi della legge n. 457/78, si reputa necessario estendere tale modalità attuativa ad un ambito più significativo del centro abitato che comprenda le aree interconnesse tra le due piazze ed alle aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli ambiti definiti dalle due piazze.
4)  Relativamente alle aree destinate ad attrezzature e servizi, fatte salve quelle esistenti, va osservato che le aree vincolate dal piano, secondo i dati ricavati dalla relazione, assommano globalmente, senza tenere conto di quelli reperiti nell'ambito delle prescrizioni esecutive, ad oltre 19 ettari con un rapporto spazi abitanti pari a circa 33 mq./ab. se riferito ad una popolazione di 5.700 abitanti.
Tale elevato rapporto, di cui un'aliquota consistente è relativa a parchi urbani, non risulta giustificato né da particolari esigenze pubbliche, né da motivi di ordine tecnico funzionale, né da specificità delle località interessate.
Ora benché lo standard urbanistico legale di 12,00 mq./ab. (prescritto per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti) rappresenti un minimo di legge non v'è dubbio che quando esiste un divario consistente, come nel caso all'esame, occorre necessariamente motivare sotto l'aspetto progettuale e degli effettivi fabbisogni sociali, tale surplus.
Altrimenti gran parte delle aree destinate dal piano a servizi ed attrezzature rischiano di risultare ridondanti, prive di reale operatività, scarsamente fattibili sul piano finanziario-gestionale in base ad una valutazione costi-benefici, ed in ultima analisi, gravate da un inutile vincolo espropriativo, che disincentiva ogni iniziativa di miglioramento fondiario.
Per quanto sopra ed anche in relazione al necessario ridimensionamento del piano si ritiene necessario:
-  ridurre le previsioni delle aree destinate a parco urbano ad ovest del centro urbano, semplificando tutto il sistema viario a brevi tratti di connessione funzionale lungo le curve di livello (direzione est-ovest) per limitare al massimo i movimenti di terra, eliminando conseguentemente l'asse di previsione viario terminale in direzione nord-est/sud-ovest, di notevole impatto ambientale, che costituisce una anomalia morfologica rispetto all'impianto urbanistico esistente; contestualmente vanno riorganizzate le localizzazioni dei due parcheggi previsti in questo ambito;
-  eliminare le previsioni di attrezzature che insistono sul torrente Mira come il parcheggio ad ovest del campo sportivo e le porzioni di verde attrezzato e scuola elementare ad ovest dello scatolare più a valle; in ogni caso è necessario mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal corso d'acqua destinando la fascia di arretramento a zona di rispetto;
-  eliminare la previsione dei parchi pubblici ad ovest del canale Mira, unitamente alla previsione del l'area per servizi agli anziani, oltre che per le considerazioni sul riassetto globale di questa parte del territorio svolte al precedente punto 3, anche per la scarsa suscettività di trasformazione delle relative aree sotto il profilo geomorfologico (acclività dei terreni dal 13 a 20%).
6)  Per quanto attiene al regolamento edilizio va osservato quanto segue:
-  Art. 3: la lettera f) esula dalle attribuzioni della commissione edilizia;
-  Art. 4: la composizione della commissione edilizia va rivista alla luce delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93;
-  Art. 5: non appare giuridicamente motivata l'obbligatoria presenza del tecnico comunale ai fini della validità della seduta della commissione edilizia, tenuto conto che l'attività dello stesso refluisce sulle procedure di rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  Artt. 6, 7, 11, 12, 17 e 21: poiché si tratta di contenuti normati per legge, occorre necessariamente riferirsi alle disposizioni di legge che regolamentano la materia con un espresso richiamo normativo;
-  Art. 10: integrare con documentazione catastale dell'immobile;
-  Art. 26: relativamente all'aggetto l'altezza minima del marciapiede e del piano stradale va elevata rispettivamente a 4,00 m. e a 4,50 m.
Relativamente alle norme tecniche di attuazione va rilevato, salvo quanto già evidenziato nei precedenti considerata sul piano, quanto segue:
-  Art. 3 - Zona A: vanno comunque richiamate le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  Art. 3 - Zona B: non sono precisate le modalità attuative della zona; per esse si rinvia al punto II dell'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche ed integrazioni; relativamente all'altezza massima consentita cassare "nei lotti liberi";
-  Art. 3 - Zona C: l'altezza massima consentita di m. 16,00 va ridotta a m. 10,00 con non più di 3 piani fuori terra in rapporto di congruenza con la densità fondiaria di 2,00 mc/mq. e con il lotto minimo di 500 mq.; sotto altro aspetto tale altezza appare eccessiva tenuto conto delle generali caratteristiche tipologiche degli edifici che non superano le tre elevazioni;
-  Art. 3 - Zona C1: va cassata in relazione a quanto considerato sul piano;
-  Art. 3 - Zona F: andrebbe opportunamente fissata un'altezza massima tenuto conto delle altezze degli edifici circostanti o dai parametri di altezza fissata per la zona omogenea;
-  Art. 3 - Zona artigianale e commerciale: salve le considerazioni generali sul piano, va fissata un'altezza massima degli edifici; non sono ammesse residenze connesse all'attività artigianale e commerciale, i locali per gli uffici e l'alloggio del custode vanno rapportati all'entità dell'opificio e costituire una frazione accessoria della attività (per es. intorno al 5%); va comunque osservato il disposto di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; per la zona agro-alimentare vanno preventivamente fissati i parametri edificatori;
-  Art. 3 - Zona parchi ed attrezzature e zona sportiva: andrebbero fissate le rispettive altezze massime. L'attuazione delle singole zone va effettuata mediante progetti unitari estesi all'intera zona.
7)  Per quanto attiene alle prescrizioni esecutive a corredo del piano regolatore generale, per le considerazioni svolte al punto 3 precedente vanno eliminate quelle relative alle zone C "b" "c" ad est del centro abitato, vanno ristudiate quelle relative agli insediamenti produttivi in uno alla più confacente sistemazione del centro agro-alimentare.
Riguardo alle prescrizioni esecutive della zona C "a" e F "d" che in linea di massima si ritengono ammissibili va precisato che la disposizione degli edifici ha carattere prescrittivo, mentre l'altezza va ridotta per quanto considerato al precedente punto 6, a 10,00 m. con n. 3 piani fuori terra.
8)  Per quanto attiene alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive si rileva, ai fini di un contributo procedurale per la rielaborazione del piano, quanto segue:
-  Osservazioni nn. 1, 8, 13: risultano superate dalle considerazioni svolte sul piano che implicano una sua rielaborazione; si concorda per l'accoglimento relativamente alle previsioni viarie;
-  Osservazioni nn. 2, 4: si concorda per l'accoglimento destinando l'area a verde agricolo;
-  Osservazioni nn. 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16: risultano superate dalle considerazioni svolte sul piano che implicano una sua rielaborazione;
-  Osservazione n. 7: si concorda per il rigetto;
-  Osservazione n.1: l'osservazione appare avere fondamento; al di là dell'interesse del privato, una strada di tale larghezza non appare giustificata dal contesto edificatorio previsto per la zona; in sede di rielaborazione essa va ridotta in modo da assicurare ordinarie condizioni di funzionalità.
Per quanto sopra premesso e considerato esprime parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n. 56 del 16 dicembre 1993, sia da restituire per la rielaborazione parziale sulla base di quanto in precedenza considerato. In sede di rielaborazione lo studio agricolo forestale dovrà essere adeguato alla legge regionale n. 16/96.";
- con nota assessoriale prot. n. 14783 del 30 dicembre 1997 lo strumento urbanistico in argomento, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, della legge regionale n. 71/78, è stato restituito al comune di San Cono per la rielaborazione in adempimento alle indicazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558 del 5 novembre 1997;
Visti il foglio prot. n. 1574 del 5 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 20471 dell'8 aprile 2002, ed il foglio integrativo prot. n. 2059 del 2 maggio 2002, assunto al protocollo assessoriale al n. 28136 del 15 maggio 2002, con il quale il comune di San Cono ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alla rielaborazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio riadottati con delibera del consiglio comunale n. 20 del 27 luglio 2001;
Vista la delibera n. 20 del 27 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale, nel revocare - per i motivi in essa indicati - la precedente deliberazione di adozione del piano n. 5/2000, ha determinato di riadottare il piano regolatore generale e l'annesso regolamento edilizio comunale costituito dagli elaborati nella stessa specificati;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera consiliare n. 20 del 27 luglio 2001;
Vista la certificazione, datata 5 aprile 2002, resa dal sindaco del comune di San Cono in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante che avverso il piano adottato risultano presentate n. 7 osservazioni;
Vista la delibera n. 11 del 19 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di San Cono, ai sensi del V comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, ha dedotto le n. 7 osservazioni presentate avverso lo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare n. 20/2001;
Vista la nota prot. n. 267 del 26 giugno 2002, con la quale il servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla rielaborazione parziale del piano regolatore generale e regolamento edilizio, la proposta di parere n. 23 del 26 giugno 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dimensionamento del piano
Premesso:
-  Il comune di San Cono è in atto provvisto di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 319 del 9 dicembre 1978; detto strumento urbanistico disciplina il territorio comunale suddividendolo, secondo il decreto interministeriale n. 1444/68, in zone A, B, C, E.
-  Con assessoriale n. 381/98 è stato restituito al comune, per rielaborazione parziale, il piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 56 del 16 dicembre 1993, sulla scorta del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558 del 5 novembre 1997.
Il piano oggi in esame, secondo quanto si rileva dalla relazione generale, prevede nel ventennio una popolazione di 5.700 abitanti, confermando di tal guisa i dati a suo tempo forniti dai progettisti nella 1ª stesura del piano regolatore generale. Tale assunto deriverebbe, a detta degli stessi progettisti, dal fatto che la popolazione censita nel 1991 comprende anche i "fluttuanti temporaneamente assenti" (386 unità) per complessivi n. 4.116 abitanti a quella data.
Per tal motivo vengono pressocché integralmente riconfermate le dotazioni di aree residenziali e dei servizi ad esse connessi nonché dei servizi generali, così come programmate nell'originario progetto di piano regolatore generale, per semplificazione per i dati dimensionali relativi agli spazi pubblici di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 vedi i dati riportati nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558/97, ove, oltre alla dotazione minima di 12 mq./ab. sono state previste le aree di parco pubblico urbano nella misura di 15 mq./ab.
Nella rielaborazione del piano regolatore generale viene pure inserita la riduzione a mt. 50,00 della fascia di rispetto cimiteriale lato nord, con la previsione nell'ex zona di rispetto di un'area per la protezione civile e delle rimanenti aree a verde agricolo; inoltre, è prevista una zona E1 per attività produttive connesse con l'attività agricola nonché quelle ricettive a carattere turistico-alberghiero.
Sostanzialmente, in adeguamento ai suggerimenti del Consiglio regionale dell'urbanistica:
-  è stato ridefinito il perimetro del centro storico, estendendo l'impianto storico-urbanistico originario dei due ambiti monumentali più rappresentativi (piazza Umberto I e piazza Floresta S. Gennaro) ad un ambito più significativo del centro abitato comprendente le aree interconnesse tra le due piazze e le aree circostanti aventi caratteristiche di storicità;
-  l'area prevista per il centro agro-alimentare è stata ridimensionata ubicandola lungo la fascia destinata ad attività artigianali e commerciali;
-  sono state eliminate le previsioni per il centro anziani e per la scuola elementare in precedenza localizzati a ridosso del torrente Mira;
-  sono stati modificati alcuni articoli del regolamento edilizio così come le norme di attuazione relative alle zone omogenee C ed E.
Zonizzazione
Il piano rielaborato prevede la suddivisione del territorio comunale nelle stesse zone e sottozone così come erano state classificate nell'originario piano regolatore generale:
-  Zona A (centro storico);
-  Zona B (completamento);
-  Zona C (aree residenziali per nuovi complessi insediativi);
-  Zona C1 (villini residenziali);
-  Zona E (verde agricolo);
-  Zona E1 (attività produttive e ricettive);
-  Zona F (attrezzature di interesse generale);
-  Zona artigianale e commerciale;
-  Zona parchi ed attrezzature.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, elaborato in un unico testo con le norme di attuazione, è composto da n. 55 articoli.
Considerazioni
-  Per quel che concerne il dimensionamento del piano, il progetto di piano regolatore generale riferito alla previsione ventennale risulta ancora sovradimensionato rispetto ai fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi. Infatti, pur volendo ritenere ammissibile l'ipotesi di n. 4.116 abitanti come popolazione censita nel 1991, secondo l'analisi elaborata da quest'ufficio sulla evoluzione demografica del comune di S. Cono, ad una crescita demografica nel decennio 81/91 che ha portato i residenti da 3.310 a 3.780 unità è seguito nel decennio 91/2001 un forte rallentamento della crescita della popolazione da 3.773 a 2.959 unità. Ciò nonostante, dai dati statistici relativi all'ultimo ventennio, è stato preso a riferimento lo scenario più favorevole di massimo incremento demografico che, sulla base dell'interpolazione degli stessi dati, indica in 4.290 unità l'entità dei residenti prevedibili al 2011; sommando a questi i 529 abitanti, quale popolazione fluttuante, (dato rilevato dal nr. di stanze non occupate ed utilizzate per vacanza anno 1991) complessivamente la popolazione residenziale alla fine del ventennio potrà valutarsi in n. 4.800 abitanti, come era stato stimato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, e non nei 5.700 abitanti valutati dal piano.
Pertanto, nel confermare le considerazioni esplicitate dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto n. 558/97, restano da eliminare le zone di espansione residenziale C e C1 previste ad est del centro abitato, ove peraltro insiste un elettrodotto ad alta tensione ed altro motivo di rilievo del Consiglio regionale dell'urbanistica, classificandole come zone agricole.
-  Per quel che riguarda le zone D, già oggetto di prescrizioni esecutive nell'originario piano regolatore generale, il Consiglio regionale dell'urbanistica nel voto del 5 novembre 1997 aveva proposto il ristudio delle stesse in uno ad una più confacente sistemazione del centro agro-alimentare; le zone D ora ristudiate risultano ampliate rispetto alle originarie previsioni senza tenere in alcun conto della complessità orografica dei luoghi, interessando terreni ad accentuata acclività, né del necessario parere del Genio civile che doveva essere reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Inoltre, non si ravvisa nelle previsioni di piano un'adeguata soluzione sulla collocazione del centro agro-alimentare. Le stesse zone D, poi, dovevano essere ammesse a nuove prescrizioni esecutive.
-  Per la zona E1 non si ritiene accettabile la commistione di attività produttive, peraltro senza specifico riferimento alle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 ed art. 6 della legge regionale n.17/94,e di attività ricettive a carattere turistico-alberghiero. La stessa zona E1 inoltre come ubicazione risulta alquanto compressa essendo posizionata tra le zone D ed una fascia prevista quale zona di espansione residenziale.
-  La collocazione e le dimensioni dell'area di protezione civile, non appaiono del tutto compatibili con l'assetto dell'intorno, trovandosi a ridosso proprio della fascia di rispetto cimiteriale. Peraltro, la rilevante acclività dei terreni interessati comporterebbe movimenti di terra non indifferenti per la sistemazione dell'area medesima.
-  Il piano regolatore generale non risulta adeguato all'art. 5 della legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R. dell'11 luglio 2000, che ha fissato le direttive e gli indirizzi della programmazione commerciale ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. A tal riguardo si rammenta che le determinazioni da assumere da parte di questo ufficio in ordine al superiore adeguamento devono essere contestuali a quelle relative al piano regolatore generale, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge regionale n. 28/99.
Infine, per le osservazioni ed opposizioni pervenute avverso il piano regolatore generale, tranne l'osservazione n. 3 Balbo Filippo non accoglibile in conformità alle deduzioni dei progettisti e del consiglio comunale, nulla si ha da esprimere in merito riguardando queste delle aree ricadenti in zone non condivise secondo quanto in narrativa esposto.
Alla luce delle superiori considerazioni, questo servizio è del parere che la rielaborazione parziale del piano regolatore generale di San Cono, adottata con delibera consiliare n. 20 del 27 luglio 2001, possa essere assentibile limitatamente alla parte del territorio che, in effetti, è stata redatta in recepimento delle prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, e che nel particolare è delimitata in rosso da questo servizio nella tav. 5/B di piano regolatore generale. Si propone, altresì, che la rimanente parte territoriale sita ad est del centro abitato, venga stralciata per essere opportunamente soggetta a ristudio secondo i rilievi sopra formulati.";
Vista la nota prot. n. 625/02 del 4 novembre 2002, con la quale l'unità operativa 6.3/DRU - segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, trascorsi i termini indicati dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, ha restituito la pratica al servizio 4/DRU per i provvedimenti di competenza;
Ritenuto di dovere assumere quale parere, in considerazione della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, quanto esposto dal servizio 4/DRU con la sopracitata proposta prot. n. 23 del 26 giugno 2002;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 71892 del 29 novembre 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con la proposta di parere n. 23 del 26 giugno 2002 resa dal servizio 4/DRU;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1005 del 12 febbraio 2003, pervenuta in data 17 febbraio 2003 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 10948 del 19 febbraio 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone omogenee: A, B, C e D:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di poter condividere il parere del servizio 4/DRU di questo Assessorato n. 23 del 26 giugno 2002 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. 1005 del 12 febbraio 2003 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 23 del 26 giugno 2002 reso dal servizio 4/DRU di questo Assessorato e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sopra citata, è approvato lo strumento urbanistico generale del comune di San Cono, adottato con delibera consiliare n. 56 del 16 dicembre 1993 e riadottato, a seguito della rielaborazione conseguente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558 del 5 novembre 1997, con delibera consiliare n. 20 del 27 luglio 2001.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 558 del 5 novembre 1997 e nel parere n. 23 del 26 giugno 2002 reso dal servizio 4/DRU di questo Assessorato.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 558 del 5 novembre 1997;
2)  proposta di parere n. 23 del 26 giugno 2002 resa dal servizio 4/DRU;
3)  delibera consiglio comunale n. 56 del 16 dicembre 1993;
4)  delibera consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 1995;
5)  delibera consiglio comunale n. 6 del 6 febbraio 1995;
6)  delibera consiglio comunale n. 20 del 27 luglio 2001;
7)  delibera consiglio comunale n. 11 del 19 marzo 2002;
Elaborati piano regolatore generale rielaborati ed adottati con delibera del consiglio comunale n. 20 del 27 luglio 2001
8)  tav. 1/A  -  relazione generale con nota integrativa; 
9)  tav. 2/A  -  regolamento edilizio e norme di attuazione; 
10)  tav. 1/B  -  inquadramento territoriale, scala 1:25.000; 
11)  tav. 2/B  -  planimetria generale, scala 1:10.000; 
12)  tav. 3/B  -  planimetria stato di fatto, scala 1:2.000; 
13)  tav. 4/B  -  zonizzazione, scala 1:10.000; 
14)  tav. 5/B  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 

Elaborati studio agricolo forestale adeguati ed adottati con delibera del consiglio comunale n. 20 del 27 luglio 2001
15)  relazione tecnica;
16)  relazione - esame del territorio comunale;
17)  carta tematica della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:10.000;
18)  carta aree di espansione interessate da coltivazioni agricole e forestali, scala 1:10.000;
19)  carta tematico - morfologica, scala 1:10.000;
Elaborati studio geologico adottati con delibera del consiglio comunale n. 56 del 16 dicembre 1993
20)  relazione geologico-tecnica;
21)  carta geolitologica e geomorfologica, scala 1:10.000;
22)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
23)  carta di classificazione del territorio, scala 1:10.000;
24)  carta geologico tecnica, scala 1:2.000;
25)  risultati delle indagini geognostiche;
26)  documentazione fotografica;
Elaborati studio geologico tecnico integrativo
27)  nota geologico tecnica;
28)  carta geologico tecnica, scala 1:2.000;
29)  profili geolitologici, scale 1:1.000 e 1:500;
30)  risultati indagini geognostiche;
Elaborati prescrizioni esecutive adottati con delibera del consiglio comunale n. 56 del 16 dicembre 1993
31)  tav. 1/C  -  relazione zona C "a", F "d"; 
32)  tav. 1/D  -  relazione zona C "b", D "e", zona C1, D "e"; 
33)  tav. 1/E  -  planimetrie zona C "b", scale 1:500, 1:1.000 e 1:2.000; 
34)  tav. 1/F  -  planimetrie zona C "c", scale 1:500, 1:1.000 e 1:2.000; 
35)  tav. 1/G  -  planimetrie zona C1,, scale 1:500, 1:1.000 e 1:2.000; 
36)  tav. 1/H  -  planimetrie zona D "e", scale 1:500, 1:1.000 e 1:2.000; 
37)  tav. 2/C  -  norme di attuazione zona C "a", zona F "d"; 
38)  tav. 2/D  -  norme di attuazione zona C "b", "c", zona C1, D "e"; 
39)  tav. 2/E  -  profili zona C "b", scale 1:200 e 1:500; 
40)  tav. 2/F  -  profili zona C "c", scale 1:200 e 1:500; 
41)  tav. 2/G  -  profili zona C1, scale 1:200 e 1:500; 
42)  tav. 2/H  -  profili zona D "e", scale 1:200 e 1:500; 
43)  tav. 3/C  -  planimetrie zona C "a",zona F "d", scale 1:2.000, 1:1.000 e 1:500; 
44)  tav. 3/D  -  schema impianti idrico e fognario zona C "b", "c", zona C1, D "e", scala 1:1.000; 
45)  tav. 4/C  -  profili e sezioni tipo zona C "a", zona F "d", scale 1:200 e 1:500; 
46)  tav. 4/D  -  schema impianti elettrico e telefonico zona C "b", "c", zona C1, D "e", scala 1:1.000; 
47)  tav. 5/C  -  planimetrie con impianti zona C "a", zona F "d", scala 1:1.000; 
48)  tav. 5/D  -  piani particellari di esproprio zona C "b", C "c", zona C1, D "e"; 
49)  tav. 6/C  -  previsioni di spesa zona C "a", zona F "d"; 
50)  tav. 7/C  -  piani particellari di esproprio zona C "a", zona F "d". 


Art.  4

Il comune di San Cono dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Lo stesso comune, entro il termine di giorni 180 dalla notifica del presente decreto, dovrà inoltre sottoporre all'approvazione di questo Assessorato lo studio della parte territoriale sita ad est del centro abitato soggetta a ristudio secondo le indicazioni di cui al citato parere del servizio 4/DRU n. 23 del 26 giugno 2002.

Art.  6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere effettuate le relative espropriazioni.

Art.  7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  SCIMEMI 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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