REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 24 APRILE 2003 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato degli enti locali

DECRETO 8 aprile 2003.
Ammissione a finanziamento del progetto denominato "La cultura della legalità", con sede in Catania, relativo alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 18 febbraio 2003.
Rideterminazione e/o integrazione delle tariffe massime relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera  pag.


DECRETO 14 marzo 2003.
Istituzione di una zona di protezione per Blue tongue comprendente i territori di tutti i comuni di Siracusa e i territori di Ispica e Pozzallo  pag. 26 

Assessorato del territorio e dell'ambiente
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di atti relativi all'incidenza di nitrati di origine agricola nell'inquinamento delle acque  pag. 27 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 16 dicembre 2002.
Modifica del decreto 27 settembre 2002, concernente graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 59 


DECRETO 11 marzo 2003.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 59 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga del termine per la presentazione delle domande previste dall'art. 10 del bando P.O.R., misura 4.15 - azione "A" - Agriturismo  pag. 60 
Comunicato relativo alla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000 - Reg. CE n. 1493/99 - 1227/2000 - Proroga termine  pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 1 aprile 2003, n. 4.
Accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993) - Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato e delegabilità delle funzioni dirigenziali  pag. 61 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 7 marzo 2003, n. 1106.
Piano nazionale 2003 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336  pag. 62 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 7 marzo 2003, n. 1.
Redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 66 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Bandi pubblici per l'accesso al finanziamento di cui alla misura 4.14 - azioni A, B e C del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"  pag. 71 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 gennaio 2002.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 8 aprile 2003.
Ammissione a finanziamento del progetto denominato "La cultura della legalità", con sede in Catania, relativo alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo I (2000-2006);
Visto il Programma operativo regionale per la Sicilia, 2000-2006, approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2002, n. 26;
Visto il D.P.R.S. 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito dei progetti integrati territoriali definite dal dipartimento della programmazione e articolate per territorio provinciale;
Visto l'avviso pubblico n. 1 del 25 settembre 2002, relativo al possesso dei requisiti e alle modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE per i progetti integrati territoriali, relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'11 ottobre 2002;
Visto il decreto n. 4846/S8 del 13 dicembre 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione dei progetti integrati territoriali relativi alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, di competenza del dipartimento degli enti locali;
Visto il verbale dell'1 aprile 2003 della commissione di valutazione, relativo agli esiti dell'istruttoria e della valutazione dei progetti integrati territoriali;
Rilevato che la commissione stessa, dall'esame degli atti, ha ritenuto di potere ammettere a finanziamento soltanto uno dei cinque progetti presentati, escludendo gli altri quattro per carenza dei requisiti richiesti nel relativo avviso pubblico;
Ritenuto di dovere ammettere a finanziamento l'unico progetto positivamente esitato dalla commissione di valutazione e denominato "La cultura della legalità" con sede in Catania, avente come soggetto promotore l'associazione siciliana antiracket di Giarre, di importo pari a E 116.495,00;

Decreta:


Art. 1

E' ammesso a finanziamento il progetto denominato "La cultura della legalità" con sede in Catania, avente come soggetto promotore l'Associazione siciliana antiracket di Giarre, relativo alla misura 6.08, sottomisura 6.08.C, come di seguito descritto:


Art. 2

Non sono ammessi a finanziamento, per carenza di requisiti di ammissibilità, i seguenti progetti per la motivazione a fianco di ciascuno indicata:




Art. 3

Avverso la valutazione è ammesso ricorso in opposizione al dirigente generale del dipartimento regionale enti locali, entro giorni 20 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 aprile 2003.
  CASTELLUCCI 

(2003.16.961)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 18 febbraio 2003.
Rideterminazione e/o integrazione delle tariffe massime relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 2 dicembre 1995, con il quale sono state determinate le tariffe regionali per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 1997, con il quale sono state aggiornate le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994;
Visto il decreto n. 12 del 15 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana n. 11 dell'8 marzo 2002, con il quale le predette tariffe regionali di ricovero sono state convertite in euro;
Visto il decreto n. 878 del 12 giugno 2002, con il quale sono state rideterminate le tariffe massime relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto 27 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, con il quale vengono date le disposizioni relative alle erogazioni di alcune prestazioni in attuazione dei livelli di assistenza sanitaria;
Considerato che l'Osservatorio epidemiologico ha disposto che con decorrenza dall'anno 2002 venga usato, ai fini dell'attribuzione dei DRG, l'HCFA-14 e che quindi sono previsti i nuovi DRG 493, 494 e 495;
Considerato che il centro neurolesi di Messina effettua prestazioni per la riabilitazione di pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale;
Considerato che con il decreto delle tariffe n. 878/2002 sono stati ultroneamente indicati per tutte le tariffe l'importo sia di day-hospital che di day-surgery;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare ed integrare il decreto n. 878/2002 sopra citato:
1) indicando per ogni DRG la tariffa relativa al day-hospital o al day-surgery;
2) attribuendo la tariffa ai nuovi tre DRG 493, 494 e 495, utilizzando al tal fine, nelle more delle nuove determinazioni del Ministero della salute, la metodologia applicativa già sperimentata in altre regioni (regione Lombardia);
3) determinando la tariffa giornaliera per le prestazioni effettuate dal centro neurolesi di Messina per la peculiarità delle prestazioni sanitarie di ricovero ivi rese;
4) riservarsi di determinare con successivo provvedimento le tariffe per le prestazioni indicate nei LEA regionali indicate nell'art. 1 del decreto 27 giugno 2002;

Decreta:


Art. 1

Sono rideterminate e/o integrate le tariffe massime relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera come dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle tariffe per le prestazioni indicate nell'art. 1 del decreto 27 giugno 2002 ed ancora non decretate.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per l'annotazione di rito.
Palermo, 18 febbraio 2003.
  CITTADINI 

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(2003.13.805)
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DECRETO 14 marzo 2003.
Istituzione di una zona di protezione per Blue tongue comprendente i territori di tutti i comuni di Siracusa e i territori di Ispica e Pozzallo.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del consiglio n. 92/119/CEE, relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 no vembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini, nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione, nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Vista la decisione n. 2003/14/CE della Commissione, datata 10 gennaio 2003, che modifica la decisione n. 2001/783/CE riguardo alle zone di sorveglianza e di protezione per febbre catarrale degli ovini ed alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 608/BT/505 dell'11 febbraio 2003, recante disposizioni per lo spostamento degli animali sensibili e successive modifiche;
Viste le note con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo ha confermato la positività sierologica nei confronti del virus Blue tongue sierotipi 4 e 16 su bovini sentinella appartenenti a n. 4 aziende site nei comuni di Pachino (SR);
Considerato che ad oggi la circolazione dei virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 4 e sierotipo 16 non è registrata in altre aree territoriali della Sicilia;
Tenuto conto che a seguito di tale accertamento la popolazione recettiva, nonostante l'attuazione della profilassi immunizzante con sierotipi 2 e 9, risulta scoperta;
Considerato che le disposizioni sullo spostamento degli animali, di cui alla sopracitata nota ministeriale prot. n. 608/BT/505 dell'11 febbraio 2003, prevedono che non sia possibile inviare animali sensibili da province dove sono presenti sierotipi 2 e 9 verso province dove è presente solamente il sierotipo 2;
Vista la nota prot. n. 1°-IRV/1108 del 24 febbraio 2003, con cui lo scrivente ispettorato veterinario, attesa la peculiarità delle misure sanitarie da adottare, ha richiesto specifico parere ai competenti uffici del Ministero della salute;
Sentito il competente ufficio della Direzione generale di sanità pubblica veterinaria del Ministero della salute;
Ritenuto di dovere applicare ulteriori misure restrittive alla movimentazione degli animali sensibili, in attesa delle determinazioni inerenti la valutazione del fenomeno e la possibilità di applicare misure aggiuntive di profilassi indiretta;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche del la malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, viene istituita una zona di protezione Blue tongue sierotipi 4 e 16 comprendente i territori dei comuni sotto specificati:
-  Siracusa: tutti i comuni;
-  Ragusa: Ispica e Pozzallo.

Art. 2

E' fatto divieto di movimentare animali appartenenti alle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), del loro sperma, ovuli ed embrioni fuori dal territorio di cui all'art. 1.

Art. 3

Nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1, fermo restando l'assoluto divieto di spostare capi sensibili fuori dagli allevamenti in cui è stata accertata la specifica circolazione virale, è consentita la movimentazione sia degli animali da vita che da macello, a condizione che il carico, il trasporto e l'arrivo a destino si svolga tra le ore ore 8,00 e le ore 15,00 della stessa giornata, secondo le modalità previste dall'O.M. 11 maggio 2001, allegato 1, parte I.

Art. 4

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa e le forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 5

Per chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà applicato, salvo che il fatto costituisca reato, il disposto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo ed agli uffici territoriali di Governo di Ragusa e Siracusa.
Palermo, 14 marzo 2003.
  BAGNATO 

(2003.13.795)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di atti relativi all'incidenza di nitrati di origine agricola nell'inquinamento delle acque.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come successivamente modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che disciplina in materia di tutela delle acque da inquinamento e recepisce la direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto, in particolare, il titolo III, allegato 7/A, del citato decreto legislativo, che fornisce indicazioni sui programmi di controllo da effettuare sulle zone vulnerabili ai nitrati;
Visto il verbale relativo alla riunione del 6 agosto 2002, convocata dal Presidente della Regione, in seno alla quale viene confermato che il dipartimento territorio ed ambiente è "l'Amministrazione regionale referente in materia", con "funzione di coordinamento nei confronti degli altri uffici regionali comunque interessati e coinvolti" negli adempimenti connessi alla direttiva n. 91/676/CEE;
Vista la relazione prodotta dall'ARPA Sicilia con nota prot. n. 3647 del 24 settembre 2002, riguardante il repe rimento ed elaborazione dei dati relativi all'inquinamento dei corpi idrici, ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE e del decreto legislativo n. 152/99;
Visto il verbale della riunione del 10 ottobre 2002, convocata dal dipartimento territorio ed ambiente, in cui l'ARPA è stata incaricata della georeferenziazione dei punti di prelievo individuati nella precedente relazione del 24 settembre 2002;
Visto il verbale della riunione del 6 febbraio 2003, in cui il dipartimento regionale territorio ed ambiente, il dipartimento regionale interventi strutturali, l'ARPA Sicilia, il servizio idrografico, hanno rappresentato lo stato dei lavori effettuati in materia, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali;
Considerato di dovere porre in essere i dovuti atti in osservanza della citata direttiva n. 91/676/CEE, tenuto conto del carattere di emergenza che gli stessi rivestono anche a seguito della sentenza 8 novembre 2001 della Corte di giustizia della Comunità europea;
Vista la nota prot. n. 1900/TAI/DI/PRO dell'8 marzo 2002 del Ministero dell'ambiente, servizio tutela delle acque interne, con la quale sono state trasmesse fra l'altro le aree vulnerabili identificate per l'Italia dallo studio promosso dalla D.G. Ambiente "verifica delle zone vulnerabili identificate dalla direttiva nitrati e delle aree sensibili identificate dalla direttiva per il trattamento delle acque reflue urbane - Italia" a cura dell'E.R.M. (Enviromental Resources Management;
Vista la nota prot. 1020 del 12 febbraio 2003, con cui il dipartimento interventi strutturali ha trasmesso la carta della vulnerabilità all'inquinamento da nitrati di origine agricola, corredata dalle note esplicative (allegato A), nonché il programma di azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (allegato B);
Vista la nota prot. n. 890 del 13 febbraio 2003, con cui l'ARPA Sicilia ha trasmesso la relazione concernente il "monitoraggio preliminare dello stato delle acque sotterranee negli anni 1996-2001 in relazione al contenuto di nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE e decreto legislativo n. 152/99 ed indicazioni per la definizione del piano di monitoraggio" (allegato C);
Ritenuto di dover adottare di concerto tra il dipartimento regionale territorio ed ambiente e il dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste gli atti costituenti gli allegati A), B) e C) facenti parte integrante del presente decreto;

Decretano:


Art. 1

Per quanto in premessa, al fine di prevenire e tutelare il territorio della Regione siciliana dal rischio di inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, sono approvati l'allegato A), concernente la carta della vulnerabilità all'inquinamento da nitrati di origine agricola, corredata dalle note esplicative, l'allegato B), concernente il programma di azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'allegato C), monitoraggio preliminare dello stato delle acque sotterranee negli anni 1996-2001 in relazione al contenuto di nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE e decreto legislativo n. 152/99 ed indicazioni per la definizione del piano di monitoraggio (allegato C).

Art. 2

Entro tre mesi dal presente decreto sarà definito il piano di monitoraggio che indicherà, fra l'altro, le eventuali azioni da porre in essere e i corpi idrici da controllare, tenendo conto, in prima fase di avvio, delle zone individuate nella cartografia, allegato A) e dei dati di cui all'allegato C).
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2003.
MARINESE CROSTA


N.B. - La cartografia allegata al presente decreto è visionabile presso il servizio 2 del dipartimento regionale territorio ed ambiente dell'Assessorato, via Ugo La Malfa n. 162 - Palermo.
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(2003.12.724)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 dicembre 2002.
Modifica del decreto 27 settembre 2002, concernente graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 ex 4.4.2, sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006), approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002 e con D.P.R. n. 203 del 23 agosto 2002;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2888/6° Tur del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, relativo all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed i provvedimenti di modifica ed integrazione successivi;
Visto il decreto n. 844/S, 3° Tur del 27 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002, registro 1, foglio 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti d'investimento riferiti alla quota non territorializzata della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, presentati in base al bando n. 2888/6° del 30 ottobre 2001;
Considerato che la domanda di investimento presentata dalla ditta Galviatur di Lalicata Giuseppe & C. s.a.s., n. 2474 di progetto, era stata dichiarata irricevibile dalla banca concessionaria;
Vista la nota del 25 novembre 2002, con la quale Bancaintesa BCI Mediocredito S.p.A., nella qualità di istituto concessionario per l'istruttoria dei progetti d'investimento, a seguito di gravame presentato dalla stessa ditta con lettera del 17 settembre 2002, ha ritenuto legittime le motivazioni addotte ed ha inviato le risultanze istruttorie ed i dati proposti per il calcolo degli indicatori nonché il valore complessivo degli indicatori stessi valido ai fini dell'inserimento in graduatoria della ditta Galviatur che è risultato pari a -0,02972482;
Considerato che, in virtù della rivisitazione effettuata da Bancaintesa BCI Mediocredito S.p.A., il progetto n. 2474 - Galviatur di Lalicata Giuseppe & C. s.a.s., con un punteggio pari a -0,02972482 va a collocarsi tra le posizioni progressive n. 382 e n. 383;
Ritenuto, conseguentemente, in via di autotutela, di dovere apportare la seguente modifica alla graduatoria, assegnando alla cennata iniziativa la posizione che le compete;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse, il seguente progetto d'investimento è collocato nella graduatoria definitiva approvata con decreto n. 844/S 3° Tur del 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, integrato dal decreto n. 1527/S 3° del 4 dicembre 2002, nella posizione e con il punteggio normalizzato accanto all'iniziativa indicato:
-  prog. n. 2474 - Galviatur di Lalicata Giuseppe & C. s.a.s. - Canicattì, agenzia di viaggio, totale indicatori = -0,02972482, collocazione in graduatoria: tra le posizioni progressive n. 382 e 383.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 dicembre 2002.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 gennaio 2003, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 84.
(2003.14.891)
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DECRETO 11 marzo 2003.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3 e 4;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale";
Considerato che il comune di Piazza Armerina, a seguito della rinuncia all'espletamento del servizio urbano da parte della ditta A.T.A.N. Azienda Trasporto Autobus e Noleggio s.r.l., ha formalizzato l'affidamento di detto servizio, con decorrenza 25 luglio 2001, alla ditta C.S.A. Tours piccola società cooperativa a r.l. con delibera n. 94 del 15 maggio 2002;
Vista la nota n. 1 del 2 ottobre 2002, con la quale la C.S.A. Tours piccola società cooperativa a r.l. di Piazza Armerina (EN) chiede l'attribuzione delle percorrenze chilometriche urbane già assegnate alla ditta A.T.A.N. Azienda Trasporto Autobus e Noleggio s.r.l. di Piazza Armerina (EN);
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla ditta A.T.A.N. Azienda Trasporto Autobus e Noleggio s.r.l. di Piazza Armerina (EN), per i servizi espletati nel corso del 1995, dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno sono km. 147.123,5 di tipo urbano e km. 92.060 di tipo extraurbano per complessivi km. 239.183,5;
Considerato che, per effetto della superiore richiesta, il quadro dei chilometri si modifica come appresso:
A.T.A.N. Azienda Trasporti Autobus e Noleggi s.r.l.
-percorso urbano  dakm. 147.123,50akm. 0,00 
-percorso suburbano  dakm. 0,00akm. 0,00 
-percorso extraurbano  dakm. 92.060,00akm. 92.060,00 

C.S.A. Tours piccola società cooperativa a r.l.
-percorso urbano  dakm. 0,00akm. 147.123,50 
-percorso suburbano  dakm. 0,00akm. 0,00 
-percorso extraurbano  dakm. 0,00akm. 0,00 

Ritenuto di potere accogliere la richiesta di modifica e di attribuzione di percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle aziende sopra citate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze già attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e sue successive modifiche;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi di competenza comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto elencate e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo:
A.T.A.N. Azienda Trasporti Autobus e Noleggi s.r.l.
-  percorso extraurbano  totale km. 92.060,00 

C.S.A. Tours piccola società cooperativa a r.l.
-  percorso urbano  totale km. 147.123,50 


Art. 2

Il contributo ex legge regionale n. 68/83, artt. 4 e 10, è calcolato, tenendo conto delle predette modifiche, a far data dal 25 luglio 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CUSUMANO 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 17 marzo 2003 al n. 52.
(2003.13.786)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande previste dall'art. 10 del bando P.O.R., misura 4.15 - azione "A" - Agriturismo.

Nella considerazione che la graduatoria definitiva del bando P.O.R. 2001, misura 4.15, azione "A" - Agriturismo, è in corso di pubblicazione, anche al fine di consentire la presentazione delle domande da parte delle ditte escluse, il termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto dall'art. 10 del bando P.O.R., misura 4.15, azione "A" - Agriturismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003, è prorogato al 23 maggio 2003.
(2003.16.995)
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Comunicato relativo alla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000 - Reg. CEE 1493/99 - 1227/2000 - Proroga termine.
Per le ditte incluse nella graduatoria relativa al "Bando per la selezione e successiva predisposizione della graduatoria prevista dal Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, il termine per effettuare l'estirpazione dei vigneti a seguito di richiesta di estirpazione e reimpianto avanzata agli IPA nei termini previsti dalla circolare n. 289 del 18 dicembre 2000, o secondo le modalità previste in deroga dal suddetto bando, viene prorogato dal 30 aprile 2003 al 30 aprile 2004.
(2003.17.1015)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 1 aprile 2003, n. 4.
Accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993) - Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato e delegabilità delle funzioni dirigenziali.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE 

ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'A.N.C.I. SICILIA
A)  Accesso alla qualifica dirigenziale
Con la precedente circolare 18 gennaio 2002, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 11 in data 8 marzo 2002, è stato fornito alle amministrazioni locali l'avviso di questo Assessorato riguardo all'applicazione dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale.
A conferma e parziale integrazione della sopracitata circolare, appare, peraltro, opportuna una migliore e più dettagliata precisazione di alcuni aspetti particolari della problematica de qua, tenuto conto del parere n. 18053/IV reso in data 6 novembre 2002 dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana e consultabile per esteso nella banca dati "Fons".
Nel suddetto parere, l'Ufficio legislativo e legale ha ribadito che il recepimento, nella materia dell'accesso alla dirigenza, delle specifiche norme contenute nel decreto legislativo n. 29/93 trova fondamento per i dipendenti degli enti locali della Regione siciliana, nell'art. 34, comma quinto, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in forza del quale è stata espressamente prevista l'applicabilità del decreto legislativo 28 ottobre 1998, n. 387, il cui art. 10 ha sostituito l'art. 28 del decreto legislativo n. 29/93 che, appunto, disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente.
Peraltro, così come chiarito dall'Ufficio legislativo e legale nel richiamato parere, la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepita con l'art. 2, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, non può trovare applicazione per la qualifica di dirigente la cui professionalità non si caratterizza come acquisita soltanto all'interno dell'ente e presuppone al contrario capacità ed esperienze professionali acquisite anche al di fuori della prestazione del servizio.
Conseguentemente, anche per il periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non potevano essere espletate, per l'accesso alla dirigenza, procedure diverse da quelle contemplate nell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 (concorso pubblico per esami).
E' appena il caso di rilevare che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'art. 28 del decreto legislativo n. 29/93 (così come richiamato dall'art. 34, comma quinto, della legge regionale n. 10/2000 e nel testo recentemente sostituito dall'art. 3, punto 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'art. 34, punto 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) non consente, in alcun modo, l'attivazione di procedure di accesso alla qualifica dirigenziale riservate al solo personale interno, seppure di qualifica apicale.
*  *  *

Un altro tema meritevole di approfondimento è quello della autonomia organizzativa degli enti locali.
Al riguardo, l'Ufficio legislativo e legale ha chiarito che, nella gerarchia delle fonti del diritto, i regolamenti comunali costituiscono una fonte subordinata non solo rispetto alle leggi statali e regionali ma anche rispetto allo statuto dell'ente; ciò nel senso che non possono contenere disposizioni contrastanti con le previsioni legislative e, per i regolamenti adottati in attuazione degli statuti, con le norme statutarie.
Conseguentemente, poiché la legislazione regionale prevede, come già rilevato, che l'accesso agli impieghi pubblici avviene mediante pubblici concorsi (art. 3, legge regionale n. 12/91), appare da escludere che gli enti locali, in contrasto con tale previsione legislativa, abbiano potuto (o possano) legittimamente adottare regolamenti che disciplinino l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante concorsi interni senza garantire, dunque, l'accesso dall'esterno.
*  *  *

Con la precedente circolare n. 1 del 18 gennaio 2002, altresì, tenuto conto anche delle risultanze di alcuni accessi ispettivi, è stato espresso l'avviso della non conformità alla legge delle procedure concorsuali interne espletate da qualche ente locale e del conseguente inquadramento in qualifiche dirigenziali dei dipendenti che avevano superato le selezioni interne.
Pertanto, gli enti interessati sono stati invitati a regolarizzare, con annullamento in autotutela, gli inquadramenti ritenuti illegittini.
Pur tuttavia, in relazione all'annullamento di un inquadramento, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare:
a)  che l'esercizio del potere di annullamento di atti di illegittimo inquadramento del personale, allorché sia decorso un notevole lasso di tempo col conseguente consolidarsi di posizioni giuridiche soggettive, del legittimo affidamento dell'interessato e dell'assetto dell'organizzazione degli uffici, richiede una compiuta motivazione sull'attualità dell'interesse pubblico all'annullamento, atteso che l'eliminazione dell'atto illegittimo, alterando un assetto da tempo consolidato, potrebbe recare maggiore turbamento della sua conservazione;
b)  che l'annullamento in autotutela costituisce pur sempre esercizio di un autonomo potere discrezionale dell'amministrazione attiva che ha a suo tempo adottato l'atto.
Pertanto, dopo avere valutato la sussistenza o meno dell'interesse pubblico attuale e concreto al ritiro dell'atto, mediante un provvedimento in via di autotutela, l'amministrazione locale, nei casi di sussistenza di posizioni consolidate, in alternativa, può comunque adottare una dichiarazione di scienza o un atto di conferma espressa con il quale ribadisce e mantiene ferma la sua precedente determinazione in relazione all'inquadramento.
B)  Attribuzione di incarichi dirigenziali
Secondo quanto già segnalato nella precedente circolare n. 1 del 18 gennaio 2002, si ribadisce l'impossibilità dell'attribuzione delle mansioni superiori di qualifica dirigenziale al personale con qualifica non dirigenziale, risultando inapplicabile nella fattispecie l'art. 56 del decreto legislativo n. 29/93.
Nelle more della copertura dei posti vacanti, le amministrazioni locali potranno ricorrere all'affidamento degli incarichi scoperti ad interim ad altri dirigenti in servizio, chiamati a svolgere temporaneamente un incarico dirigenziale diverso da quello di cui conservano contemporaneamente la responsabilità; solo in mancanza di personale di qualifica dirigenziale, può farsi ricorso all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art. 51, comma 3/bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo recepito dall. 1, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48).
Si evidenzia, inoltre, che l'art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, consente la delegabilità temporanea di alcune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici.
Si ritiene che, in forza dell'autonomia organizzativa sancita dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la sopracitata disposizione contenuta nel comma 1bis dell'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001 possa trovare applicazione presso gli enti locali, purché sia recepita da ciascun ente attraverso la propria potestà statutaria e/o regolamentare.
Alla luce dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si ritiene che possa, parimenti, trovare applicazione, dopo l'avvenuto recepimento nell'ordinamento degli uffici e del personale dell'ente locale, l'art. 19, comma sesto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 3, punto 1, lett. g), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
La suddetta norma, riguardante prioritariamente l'ambito delle amministrazioni dello Stato, consente, con il rispetto dei limiti specificati dettagliatamente nel testo, il conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, a soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibili anche da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
Ogni ente locale, nel recepire all'interno del proprio ordinamento i principi desumibili dalle disposizioni della legge n. 145/2002, potrà prevedere l'affidamento degli incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, anche ai dipendenti interni all'ente, purché in possesso dei requisiti prescritti dal richiamato art. 3, punto 1, lett. g), della legge n. 145/2002.
Peraltro, rimangono fermi ed inderogabili i limiti ed i vincoli contenuti nell'art. 51 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli aspetti diversamente regolati da altre leggi vigenti (ad esempio, relativamente alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro non dirigenziale).
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2003.14.898)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 7 marzo 2003, n. 1106.
Piano nazionale 2003 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
AI COMANDI CARABINIERI PER LA SANITÀ DI CATANIA, PALERMO E RAGUSA
e p.c.  AL MINISTERO DELLA SALUTE DIR. S.P.V.A.N. UFFICIO VIII 

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI MESSINA
ALL'UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI DI CATANIA
Al fine della ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale (PNR), si trasmette il piano nazionale 2003 predisposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, dal Ministero della salute, Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle Regioni e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), laboratorio nazionale di riferimento per i residui (LNR).
PIANO NAZIONALE 2003 PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1.  Introduzione
Il piano nazionale per la ricerca dei residui per l'an no 2003 (PNR) si struttura tenendo conto delle pre scrizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, attua zione delle direttive del Consiglio n. 96/22/CE e n. 96/23/CE.
Le finalità del piano sono quelle di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale a livello degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di produzione del pesce e delle uova.
Le Regioni attuano il piano in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale coordinando l'attività delle Aziende sanitarie locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni. Le aziende unità sanitarie locali nominano un referente per il PNR che sovraintende a tutte le attività collegate alla pratica attuazione del PNR (allegato 14) dandone notizia a questo Assessorato.
I campioni vengono analizzati nei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) o, per la ricerca di particolari molecole, presso altri laboratori che verranno individuati dal Ministero della salute.
Le Regioni verificano la corretta esecuzione del piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento, l'uniforme distribuzione dei controlli, nonché l'applicazione del decreto legislativo n. 432/98.
Il Ministero, sentite le Regioni, le Province autonome e l'Istituto superiore di sanità, al termine del piano valuta i risultati nell'ottica di operare le opportune modifiche per il PNR dell'anno successivo e le eventuali azioni mirate.
Il PNR, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre 2003, comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori:
-  bovino, suino, ovi-caprino, equino;
-  avicolo;
-  settore acquacoltura (trote, anguille, specie eurialine);
-  conigli;
-  selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna);
-  latte (vaccino, ovino, bufalino);
-  uova;
-  miele;
-  selvaggina cacciata.
2.  Programmazione 2003
Per l'anno in corso sono previsti 37.166 campioni in totale di cui:
-  27.177 per le specie bovina, suina, ovi-caprina;
-  1.100 per la specie equina;
-  6.323 per il settore avi-cunicolo e la selvaggina;
-  730 per il settore acquacoltura;
-  876 per il latte (bovino, bufalino e ovino);
-  680 per le uova;
-  180 per il miele;
-  100 per la selvaggina cacciata.
Applicando la classificazione delle sostanze, 19.757 campioni saranno effettuati per la ricerca di residui della categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate).
Numero campioni

          Allevamento Stabilimento Totale 
bovini     5.619 12.770 18.389 
suini     1.000 6.632 7.632 
ovi-caprini     60 1.096 1.156 
equini         1.100 1.100 
pollame     800 5.020 5.820 
conigli     65 330 395 
selvaggina allevata     25 83 108 
acquacoltura     730     730 
latte bovino, bufalino, ovino     876     876 
uova     680     680 
miele     180     180 
selvaggina cacciata     100     100 
      Totale 10.135 27.031 37.166 



La programmazione specifica per ogni tipo di residuo è riportata nelle tabelle 1-13 e negli allegati 11 e 12 per la ricerca dei PCB e delle diossine nelle varie matrici.
Si raccomanda di sottoporre a congelamento rapido i campioni onde evitare la degradazione delle sostanze.
3.  Ripartizione regionale dei campioni
Il numero di campioni da effettuare e la loro ripartizione regionale si basano su:
-  dati ISTAT, relativi alla macellazione delle specie bovina, suina, equina, ovicaprina riferiti al 2001;
-  dati ISTAT, relativi al bestiame macellato per regione riferiti al 2000;
-  dati UNA relativi alla macellazione del pollame, della selvaggina da penna e dei conigli riferiti al 2001;
-  dati UNA relativi alla produzione di uova riferita al 2001;
-  dati A.P.I. relativi al settore acquacoltura riferiti al 2001;
-  dati Assolatte relativi al settore latte riferiti al 2001.
La programmazione regionale per l'anno 2003 prevede un numero di campioni pari a n. 1.763 di cui n. 556 in allevamento e n. 1.150 al macello secondo quanto previsto nella tabella di seguito riportata e secondo le ripartizioni per Aziende unità sanitarie locali riportate nelle tabelle 20-32.
Numero campioni

          Allevamento Stabilimento CB, PCDD Totale 
                  PCDF 
bovini     339 759 7 1105 
suini     52 152 8 212 
ovi-caprini     9 117 2 128 
equini         36     36 
pollame     18 56 6 80 
conigli     10 30     40 
acquacoltura     30     8 38 
latte bovino, bufalino, 
  ovino     58     9 67 
uova     30     6 36 
miele     10     2 12 
mangimi (PCB-PCDD)             9
    Totale 556 1.150 57 1.763 

Nel PNR 2003, in conformità alle richieste comunitarie, sono state inserite la ricerca del clenbuterolo in bovini, suini, ovini, caprini ed equini, mediante tecniche specifiche non multiresiduo, e la ricerca dei metaboliti dei nitrofurani.
Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione (allegato 19):
-  categoria A: sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate;
-  categoria B: medicinali veterinari e agenti contaminanti ambientali.
4.  Modalità operative
Tipologie di campionamento
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica. Affinché i risultati possano essere considerati significativi, è importante curare la distribuzione del prelievo dei campioni in modo uniforme nell'arco dell'anno.
I tipi di campionamento sono:
a) campionamento casuale mirato;
b) campionamento completamente casuale.
a)  Campionamento casuale mirato
Seppure in assenza di sospetto, prende in considerazione le caratteristiche dell'animale che lo fanno ritenere potenzialmente a rischio quali il sesso, l'età, la specie, il tipo di allevamento.
Si effettua in tutti i casi ad eccezione dei campionamenti di cui alla lett. b).
Per la ricerca delle sostanze della categoria A che pos sono risultare essere fonti di gravi rischi per la salute pubblica, tra cui:
-  tutte le sostanze ad azione ormonale, nonché i beta-agonisti utilizzati come promotori di crescita;
-  il verde malachite nel settore acquacoltura, si dovrà procedere al prelievo di campioni ufficiali ponendo sotto sequestro cautelativo:
-  in allevamento: tutti gli animali appartenenti al gruppo sottoposto a campionamento;
-  al macello, le carcasse e le relative frattaglie da cui si prelevano i campioni;
-  per il settore acquacoltura, i pesci allevati nelle vasche od appartenenti al gruppo da cui sono stati prelevati i campioni.
Il sequestro durerà fino a che non sia reso noto l'esito favorevole delle analisi.
Dovranno essere prelevate 4 aliquote in allevamento e 5 aliquote al macello, di cui 1 da lasciare al proprietario o detentore degli animali, 1 al titolare del macello e le altre 3 da destinare al laboratorio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Si suggerisce di effettuare ad ogni campionamento casuale mirato verifiche procedurali operative conformemente all'allegato 16.
b)  Campionamento completamente casuale
Consiste nel prelevare un campione a caso, senza tener conto delle caratteristiche degli animali, per ottenere dati rappresentativi.
Il campione sarà prelevato in unica aliquota e non comporterà il sequestro degli animali o dei prodotti.
Solo per la ricerca dei PCB, come specificato in allegato 12, il campione dovrà essere prelevato in due aliquote in modo da permettere in caso di positività la ricerca delle diossine sulla seconda aliquota.
Campionamento su sospetto
Oltre alle suddette tipologie di campionamento specificatamente previste per l'effettuazione del PNR, la Comunità europea richiede la raccolta dei dati riferiti al campionamento su sospetto.
Tale campionamento si effettua tutte le volte che, per segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni, o altri motivi si sospetta la presenza di residui (compresi i casi di campionamento a seguito di riscontro di positività).
In tutti i casi di campionamento su sospetto è necessario ricorrere al sequestro.
Prelievo dei campioni
Per il settore avicolo e i conigli ogni campione potrà essere ottenuto con materiale prelevato da uno o più soggetti, seguendo le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Per quanto riguarda il campionamento in allevamento questo potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle matrici più idonee.
Per quanto riguarda il settore acquacoltura il campionamento per la ricerca delle sostanze della categoria B deve essere eseguito preferibilmente nelle ultime fasi di allevamento.
Il campionamento per la ricerca del verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento e l'unità campionaria deve essere composta di 5 pesci frammentati da cui si ricavano le 4 aliquote. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
Il latte bovino deve essere campionato a livello di allevamento e precisamente a livello di cisterna.
I campioni devono essere prelevati unicamente sul latte crudo.
I campionamenti sulle uova devono essere effettuati a livello di allevamento o al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 12 uova.
Il campionamento di un alimento ad uso zootecnico (es. da un silos) non deve comportare la sospensione dell'alimentazione degli animali in attesa dei risultati d'analisi.
Per il campionamento dell'occhio in bovini superiori ai 12 mesi è necessario osservare le disposizioni per quanto riguarda gli organi specifici a rischio BSE; pertanto, è opportuno, ove possibile, limitare il prelievo ditale matrice ai bovini di età inferiore ai 12 mesi.
Per il campionamento del pelo, che può essere prelevato da animali pigmentati, esso deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione (maggiormente ricche di melanina).
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso. Per il prelievo utilizzare forbici facilmente pulibili dopo ogni prelievo o materiale monouso, quali rasoi. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 1 grammo di pelo, da inserire in buste o sacchetti di plastica da sigillare in modo inviolabile.
Dopo ogni prelievo, mettere in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).
Al fini di un corretto prelievo dei campioni ci si deve attenere a quanto previsto nell'allegato 15.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni che non risultino pienamente conformi a quanto indicato all'allegato 15 o che siano accompagnati da verbali non correttamente compilati. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nel caso in cui non accettino dei campioni, compilano una scheda di non conformità, di cui, a titolo d'esempio, si riporta un modello all'allegato 20, e segnalano il caso alla Regione e all'Azienda unità sanitaria locale di competenza.
Per una efficace gestione del PNR hanno infatti la massima importanza la regolarità e l'uniformità con cui vengono forniti i dati e le informazioni di attività.
Per permettere la gestione dei dati relativi ai campioni si rende necessario uniformare le informazioni riportate sul verbale di prelevamento che devono comprendere:
1)  indicazione del piano per cui è stato prelevato il campione (nazionale, regionale, ecc.);
2)  specie animale (es. bovino);
3)  categoria dell'animale (es. vitellone);
4)  sesso dell'animale;
5)  provenienza (allevamento, macello);
6)  materiale prelevato;
7)  esami richiesti;
8)  data prelievo;
9)  Paese di origine degli animali;
10)  nome allevamento;
11)  codice allevamento;
12)  indirizzo;
13)  Azienda unità sanitaria locale;
14)  ente prelevatore;
15)  tipo di campionamento;
16)  per i bovini : età superiore o inferiore a 6 mesi;
17)  per gli equini: età superiore o inferiore a 2 anni;
18)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento (nel caso di campionamento in allevamento).
In allegato 13 si riporta, a titolo d'esempio, un modello di verbale di prelevamento per l'invio dei campioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui una copia deve essere contestualmente trasmessa a questo Assessorato.
Chiarimenti su alcune ricerche
La ricerca delle diossine e dei PCB va effettuata conformemente a quanto previsto nell'allegato 12. I campioni per la ricerca delle diossine vanno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia che provvederà, se del caso, all'invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
5.  Metodi e tempi d'analisi
Si invitano gli Istituti zooprofilattici sperimentali ad effettuare le analisi previste dal PNR, in via prioritaria per quanto riguarda la ricerca di sostanze della categoria A.
I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 gior ni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio per le analisi in presenza di vincolo sanitario, salvo la necessità di ulteriori approfondimenti analitici.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Le tabelle n. 20-32 riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il limite di rilevabilità o il limite d'azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
Per le sostanze con un limite di legge o con un limite massimo di residuo il limite d'azione è rappresentato da tali valori.
Per le sostanze non autorizzate, il limite di rilevabilità riportato in tabella è la concentrazione minima che tutti i laboratori devono essere in grado di evidenziare per poter procedere alle analisi richieste. Comunque, qualsiasi riscontro di sostanze non autorizzate, anche se evidenziate a concentrazioni inferiori a quelle riportate in tabella, deve essere interpretato come positività.
Per le sostanze per cui è indicato un metodo di conferma, in caso di positività con un metodo di screening è necessario procedere all'analisi di conferma.
Per le sostanze della categoria A (allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati, per l'analisi di conferma, metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS) o spettrofotometria per assorbimento, conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti al punto 2 dell'allegato alla decisione n. 93/256/CEE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio individuato dal Ministero della Salute.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i limiti d'azione. Nel caso in cui vengano adottati metodi LC-MS-MS i criteri per l'identificazione degli analiti sono revisionati in funzione della specificità di questa tecnica.
Per i metodi multiresiduo sono stati riportati gli intervalli dei limiti di rivelazione.
Per gli antibiotici la positività non può essere comunque segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening. Va precisato che il metodo di screening non ha validità legale; per l'azione legale, nel caso di antibiotici con LMR, devono comunque essere adottati sia i metodi di screening che i metodi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione inferiori ai limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allega to 1 del decreto legislativo n. 336/99 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari.
6.  Riscontro positività
In caso di riscontro di positività si applicano le procedure descritte negli artt. da 21 a 26 del decreto legislativo 4 agosto 1999.
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).
Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo o ad altro gruppo nella fase riproduttiva più prossima a quella dell'animale, risultato positivo applicando la tabella riportata in allegato 17.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).
Per un periodo successivo di almeno 12 mesi, l'azien da o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4).
Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di positività, devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata, nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti del l'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno 6 mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari, deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 18.
7. Flussi informativi
Istituti zooprofilattici sperimentali
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono dare comunicazione immediata di ogni positività riscontrata al Ministero della salute e a questo Assessorato, tramite telegramma, fax o e-mail.
L'Istituto zooprofilattico sperimentale dovrà inoltre inviare semestralmente, entro il 15 luglio 2003 ed entro il 15 gennaio 2004, i dati a questo Assessorato su supporto magnetico, in modo da consentirne, previa verifica, la successiva trasmissione al Ministero della salute.
Per i contaminanti ambientali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali dovranno indicare i singoli valori del le analisi effettuate ed eventuali limiti di legge.
Inoltre in caso di non conformità, per campioni per i quali è richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. organofosforati, cortisonici ecc.), gli Istituti zooprofilattici sperimentali specificheranno la singola molecola, indicandone la quantità rilevata.
Aziende unità sanitarie locali
Le Aziende unità sanitarie locali trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato, contestualmente all'invio dei campioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale.
Le Aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della salute e a questo Assessorato di ogni positività, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico e corredata dalla indagine epidemiologica, effettuata utilizzando l'allegato 18 in caso di sostanze ormonali e beta-agoniste.
Gli esiti dei campionamenti contestualmente alla relazione sulla attività svolta, all'andamento del piano ed eventuali proposte per migliorare l'incisività del PNR, saranno trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2003 ed entro il 15 gennaio 2004, a questo Assessorato, inoltre in accordo a quanto stabilito con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, la relazione semestrale sull'andamento del piano, che dovrà essere inviata entro il 15 luglio p.v. dovrà fare riferimento al 50% delle attività assegnate, entro il 15 ottobre dovranno essere effettuati il 75% dei prelievi che saranno completati entro la fine dell'anno.
L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO


N.B. - Gli allegati e le tabelle sono disponibili presso il servizio 3° I.R.V. dell'Assessorato regionale della sanità.
(2003.13.806)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 7 marzo 2003, n. 1.
Redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni.

AI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA SICILIA
e, p.c.  AI CONSORZI A.S.I. DELLA SICILIA 

ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
Questo Assessorato, in forza dell'art. 130 della legge 3 maggio 2001, n. 6, deve provvedere alla predisposizione del progetto di Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ai sensi del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, "anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini".
Detto Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito chiamato P.A.I.) ha valore di piano territoriale e costituisce lo strumento necessario ad assicurare, attraverso la programmazione di una pluralità di azioni, la difesa del suolo rispetto ai dissesti di natura idraulica e geologica e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi.
Esso segna quindi una tappa fondamentale nell'attività di difesa del territorio impostata sul concetto della prevenzione anziché dell'emergenza.
Ciò premesso, onde consentire a questo Assessorato di assolvere, nell'ambito dei propri fini istituzionali, al completamento della redazione del progetto P.A.I., con la presente si stabiliscono le seguenti procedure.
I comuni che non abbiano ancora richiesto eventuali modifiche al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298 del 4 luglio 2000, nonché i comuni che abbiano richiesto modifiche parziali sono tenuti ad adempiere alla direttiva, di cui alla circolare n. 57596 del 22 novembre 2000, per l'intero territorio comunale.
I comuni che non hanno effettuato alcuna segnalazione di dissesto nell'ambito della redazione del piano straordinario dovranno fornire le opportune informazioni discendenti dagli studi geologici che supportano lo strumento urbanistico vigente o in formazione (carta della pericolosità geologica e sismica) e/o altri studi e/o elementi di conoscenza, relativamente a stati di dissesto che interessano il loro territorio.
Per quanto precede, gli enti interessati di cui sopra dovranno inoltrare agli uffici del Genio civile competenti per provincia e, per conoscenza, al servizio 9 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in relazione anche a quanto previsto dal decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, gli elaborati allo scopo indicati dalla già citata circolare n. 57596 del 22 novembre 2000, nel rispetto delle procedure che di seguito verranno descritte.
Gli studi e le informazioni a corredo delle istanze dovranno consentire la perimetrazione delle aree interessate da dissesti per potere attribuire il livello di rischio R1, R2, R3 ed R4, secondo le direttive discendenti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, costituente l'atto di indirizzo e coordinamento per la redazione del P.A.I. e le indicazioni fornite dalle linee guida redatte dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, allegate alla presente circolare.
Al fine di potere rispettare la fase tre prevista dal predetto D.P.C.M. al punto 2.1, gli enti di cui all'allegato A del decreto n. 543 del 25 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2002, parte I, per i quali sono stati individuati i livelli di rischio nell'ambito dell'attività connessa all'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico e quelli il cui aggiornamento è stato effettuato in data successiva al decreto di cui sopra, sono invitati a trasmettere agli uffici del Genio civile competenti per territorio, nel rispetto dei tempi di seguito assegnati, proposte di interventi già individuati con appositi progetti o schede informative con valenza di documento, che descrivano comunque le soluzioni da adattare alla tipologia di dissesto idrogeologico per la mitigazione del relativo livello di rischio e forniscano anche una stima economica sommaria degli interventi.
Gli uffici del Genio civile procederanno ad una valutazione della proposta avanzata e, in funzione del livello di rischio, formuleranno le valutazioni del caso in ordine alla efficacia dell'intervento, fornendo eventuali indicazioni riguardo ulteriori o diverse soluzioni da adottare per ottimizzare gli interventi al fine di ridurre quanto più possibile il livello di rischio, avendo cura di indicare le soluzioni progettuali meno invasive dal punto di vista dell'impatto ambientale e della tutela dell'ambiente.
A far data dalla presente, le richieste di aggiornamento delle perimetrazioni delle aree a rischio contenute nel piano straordinario, dovranno riguardare l'intero territorio comunale ed essere corredate dalla documentazione di cui alla circolare n. 57596 del 22 novembre 2000.
Dovranno, inoltre, essere accompagnate anche da apposita scheda informativa, avente valenza di documento, sugli interventi da porre in essere, in relazione al dissesto, che riporti una stima di massima del loro costo.
Le stesse modalità e la stessa urgenza devono essere rispettate dai comuni che non hanno ancora segnalato dissesti nel territorio di propria competenza.
Qualora questi ultimi comuni ritenessero di non avere sul territorio di competenza situazioni di dissesto e/o pericolosità, in ogni caso dovranno attestarne l'assenza.
Corre l'obbligo evidenziare, con riferimento ai comuni che non avranno adempiuto alle presenti disposizioni, che decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, questo Assessorato provvederà ad intervenire secondo le forme e le modalità ritenute più opportune.
Si sottolinea l'importanza di quanto precede e la necessità di pervenire nei tempi più rapidi possibili alla redazione del P.A.I., strumento essenziale per gli atti di pianificazione territoriale dell'isola, evidenziando anche che da eventuali inadempienze di codesti enti potrebbe derivare un danno alla programmazione regionale in materia, con refluenze anche economiche, dovendo osservarsi la previsione del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 lì dove è stabilito che i criteri relativi alla seconda fase di programmazione della misura 1.07, saranno definiti con il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; pertanto solo gli interventi previsti dal P.A.I., potranno essere ammessi ai benefici del citato Complemento di programmazione.
Il Presidente della Regione, Assessore ad interim per il territorio e
l'ambiente: CUFFARO
Allegato
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Metodologia per la valutazione del rischio idrogeologico
La metodologia di valutazione del rischio è stata riferita alla definizione di rischio data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998, atto di indirizzo e coordinamento, cui si rimanda per completezza.
Secondo tale definizione il rischio è il risultato del prodotto di tre fattori:
-  pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso;
-  valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale);
-  vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso).
Conseguentemente, l'atto d'indirizzo e coordinamento definisce quattro classi di rischio:
-  moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
-  medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
-  elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
-  molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
Nel caso in cui si tratti di eventi accaduti la delimitazione dell'area interessata dall'evento e la rilevazione dei danni subiti rendono abbastanza facile la valutazione del livello di rischio.
Nel caso in cui, invece, le conoscenze sui fenomeni siano tali da ritenere opportuna una analisi del rischio potenziale, bisognerà effettuare una valutazione quantitativa in termini comparativi dei fattori pericolosità, valore, vulnerabilità basandosi su elementi parametrizzabili.
Dallo studio di numerose pubblicazioni al riguardo, tra cui le linee guida che hanno condotto alla redazione dei piani di bacino della regione Lazio e delle autorità di bacino del Tevere, del Reno e del Po, nonché le "Considerazioni sulla valutazione del rischio di frana" del CNR-GNDCI-Regione Emilia Romagna, si è cercato di pervenire ad una definizione e valutazione di tali elementi che fosse di facile applicazione e adattabile alla realtà territoriale siciliana. Si è ritenuto, inoltre, necessario distinguere, nella valutazione della pericolosità, gli elementi che concorrono alla determinazione del rischio da frana da quelli inerenti al rischio idraulico.
Valutazione della pericolosità da frana
Nel rapporto UNESCO di Varnes & Iaeg (1984) vengono date precise definizioni relative alle diverse componenti che concorrono nella determinazione del rischio di frana:
-  pericolosità (H): probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo di determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. E' espressa in termini di probabilità annuale o di tempo di ritorno. La pericolosità definita in questo modo è pertanto riferita ad una determinata intensità del fenomeno: H=H(I);
-  elementi a rischio (E): popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i servizi pubblici;
-  vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità;
-  rischio totale (R): atteso numero di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale.
Il rischio totale è pertanto espresso dal prodotto: R = HVE
Il fenomeno di instabilità è caratterizzato da una certa intensità e da una determinata probabilità di occorrenza.
Nella valutazione della pericolosità da frana svolgono un ruolo determinante:
-  l'intensità o magnitudo (M) intesa come "severità" meccanica e geometrica del fenomeno potenzialmente distruttivo. Può essere espressa in una scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del fenomeno;
-  lo stato di attività, che fornisce una valutazione di tipo temporale e quindi probabilistica; la presenza di interventi di sistemazione che comporta una diminuzione del valore della pericolosità.
Per quanto riguarda altri tipi di catastrofi naturali, quali gli eventi meteorologici estremi, le piene o i terremoti, la definizione dell'intensità di un evento è immediata in quanto può essere fatta corrispondere, rispettivamente, all'altezza di precipitazione, alla portata al colmo di piena o all'intensità macrosismica. Per i fenomeni franosi la definizione dell'intensità è più problematica, infatti la severità di una frana dipende da una serie di fattori di difficile valutazione.
Tra questi i più rilevanti, nella determinazione dell'intensità di un evento, sono la velocità del movimento, le dimensioni del fenomeno franoso e l'energia cinetica sviluppata dalla frana.
Per quanto riguarda la velocità del movimento, una sua stima approssimata può essere ottenuta dalla tipologia del fenomeno opportunamente considerata. Invece, risulta assai problematica la stima dell'energia sviluppata da una frana: essa, infatti, può essere calcolata sulla base di modelli la cui applicazione non risulta né agevole, né immediata.
Si è dunque ritenuto che una stima dell'intensità di una frana potesse essere effettuata in maniera speditiva definendola come relazione intercorrente tra le dimensioni areali del dissesto (o il suo volume nel caso delle frane da crollo) e la sua tipologia.
La tipologia delle frane, tenendo in considerazione la velocità di accadimento, può essere tradotta nella seguente classificazione:
-  T1: deformazioni gravitative profonde in roccia, creep, espansione laterale, colate lente
-  T2: frane complesse, scorrimenti e colamenti in roccia, detrito e terra
-  T3: scivolamenti rapidi in roccia, detrito e terra, crolli, colate rapide di fango.
Per dare una stima dell'intensità del fenomeno franoso, si definisce la matrice di magnitudo di tab. 1. le cui righe corrispondono all'estensione o volumetria della frana e le colonne alla tipologia. Gli elementi della matrice individuano i valori di magnitudo per i diversi "incroci" possibili.
Tab. 1



La suddivisione adottata per lo stato di attività di una frana è la seguente (1):
-  attiva o riattivata: se è attualmente in movimento;
-  inattiva: se si è mossa l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale;
-  quiescente: se può essere riattivata dalle sue cause originali; se si tratta di fenomeni non esauriti di cui si hanno notizie storiche o riconosciuti solo in base ad evidenze geomorfologiche;
-  stabilizzata artificialmente o naturalmente: se è stata protetta dalle sue cause originali da interventi di sistemazione o se il fenomeno franoso si è esaurito naturalmente, ovvero non è più influenzato dalle sue cause originali.
Dalla correlazione fra magnitudo e stato di attività è possibile ricavare una valutazione indicativa della pericolosità secondo lo schema di tab. 2.
Tab. 2



Valutazione del rischio
Attraverso la metodologia descritta precedentemente si arriva alla determinazione, per ogni singolo evento franoso, del rischio individuato in base alla correlazione fra pericolosità, da un lato, e danno atteso, dall'altro.
Nella definizione di danno atteso entrano in gioco:
-  gli elementi a rischio (E), rappresentati dalla popolazione, dalle abitazioni, dalle attività economiche e dai beni culturali che possono subire danni in conseguenza del verificarsi del fenomeno.
-  la loro vulnerabilità, intesa come grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti al rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità.
La stima della vulnerabilità è estremamente complessa; essa infatti deve tenere conto dei seguenti elementi:
-  probabilità che l'elemento a rischio sia interessato dal dissesto;
-  presunta aliquota del valore dell'elemento a rischio che può essere persa nel caso che questo venga coinvolto;
-  possibilità che sia messa in pericolo la vita di persone.
Ognuno degli elementi a rischio è caratterizzato da un certo valore e da una diversa predisposizione a subire un danno in conseguenza del fenomeno stesso.
Pertanto, nella definizione di danno atteso, si è ritenuto opportuno individuare 4 classi di elementi a rischio in funzione della loro vulnerabilità (tab. 3), considerando un valore di danno atteso conforme alle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento.
Tab. 3


Attraverso dunque la combinazione dei due fattori pericolosità P ed elementi a rischio E, si arriva alla determinazione del rischio. Conviene ricordare che il rischio così calcolato non può essere inteso in termini assoluti ma è un elemento che, consentendo la comparazione di più situazioni, permette il raggruppamento in più classi dei vari dissesti in funzione del rischio relativo.
Da questo discende che se una situazione risulta appartenere ad una classe di rischio basso, ciò non implica che la situazione non sia "rischiosa" in termini assoluti ma piuttosto che, in una scala di priorità, essa è di ordine inferiore rispetto a situazioni che appartengono a categorie di rischio alto.
La tabella seguente (tab. 4) mostra le possibili combinazioni fra P ed E.
Tab. 4


In via qualitativa, il significato delle classi di rischio individuate è riconducibile alle stesse definizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento, che esprimono le conseguenze attese a seguito del manifestarsi dei dissesti e che nello schema seguente vengono richiamate:
R1  Rischio moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 
R2  Rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 
R3  Rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 
R4  Rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. 

Valutazione della pericolosità da esondazione
La valutazione della pericolosità di fenomeni di esondazione è funzione sia della probabilità di accadimento dell'evento che dell'intensità dello stesso. In tal senso la pericolosità può essere caratterizzata dai seguenti elementi:
-  la probabilità di accadimento del fenomeno; questa può essere correlata al tempo di ritorno dell'evento di piena. A tal riguardo l'atto di indirizzo e coordinamento definisce, in base al tempo di ritorno, tre diverse probabilità:
-  alta probabilità di inondazione per tempi di ritorno Tr di 20-50 anni;
-  moderata probabilità di inondazione per tempi di ritorno Tr 100-200 anni;
-  bassa probabilità di inondazione per tempi di ritorno Tr di 300-500 anni;
-  l'intensità del fenomeno legata agli aspetti dinamici e volumetrici. L'intensità può essere in tal senso considerata assumendo come parametri rappresentativi l'estensione dell'area interessata dall'esondazione e il battente idraulico delle aree allagate.
Una prima valutazione della pericolosità viene pertanto desunta correlando le tre probabilità di piena con l'estensione dell'area interessata dall'esondazione.


Combinando la pericolosità così valutata con gli elementi a rischio classificati in precedenza con la tab. 3 si ottiene la valutazione del rischio in base alla matrice appresso riportata:


Ove R1, R2, R3, R4 sono già stati definiti e vengono qui di seguito riportati:
-  R1 moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
-  R2 medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
-  R3 elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
-  R4 molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.


(1) Servizio geologico - Dipartimento servizi tecnici nazionali della Presidenza Consiglio dei Ministri - Progetto IFFI - Scheda di rilevamento luglio 2000 (semplificata).
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(2003.14.831)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bandi pubblici per l'accesso al finanziamento di cui alla misura 4.14 - azioni A, B e C del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura".


Nei tre bandi di cui in epigrafe, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003, all'art. 4, l'elenco dei PIT di cui al comma 2, va sostituito con il seguente:
-  PIT 02 - Ragusa  Azione A e B E 1.300.000,00 
-  PIT 03 - Comprensorio Gela (CL)  Azione A, B E 1.291.142,25 
-  PIT 08 - Valle del Torto e dei Feudi Palermo  Azione C E 723.041,00 
-  PIT 15 - Demetra Agrigento  Azione B E 2.324.055,00 
-  PIT 16 - Le economie del turismo calatino sul Simeto Catania  Azione A E 955.478,18 
-  PIT 24 - Etna Catania  Azione A E 305.081,00 
-  PIT 29 - Bio Valley Caltanissetta  Azione A E 691.783,00 
-  PIT 31 - Reti Madonne Palermo  Azione B E 477.206,00 
-  PIT 34 - Valle dei templi Agrigento  Azione A, B E 1.862.344,00 
  Totale PIT - Sicilia - Misura 4.14 Azione A, B e C E 9.931.130,00 

Azione "A" e "B": all'art. 9, documento 6/o, il citato "art. 13" va sostituito con "art. 49".
Azione "C": all'art. 9, documento 6/i, il citato "art. 13" va sostituito con "art. 49".
(2003.16.972)


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