REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 17 APRILE 2003 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

LEGGE 16 aprile 2003, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.




LEGGE 16 aprile 2003, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2003 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

Art. 2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nel l'elen co n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finan ze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.
Fondi per la contrattazione collettiva del personale

1.  Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è stabilito per l'anno 2003 in 12.648 migliaia di euro, per l'anno 2004 in 4.918 migliaia di euro e per l'anno 2005 in 4.992 migliaia di euro.
2.  Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è stabilito per l'anno 2003 in 3.904 migliaia di euro, per l'anno 2004 in 1.518 migliaia di euro e per l'anno 2005 in 1.541 migliaia di euro, fermo restando le disposizioni dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2003, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.
2.  Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dal l'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3.  Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4.  Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 6.
Totale generale del bilancio annuale

1.  È approvato in 23.705.299 migliaia di euro in termini di competenza ed in 15.920.794 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003.

Art. 7.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2003 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.

Art. 8.
Bilancio pluriennale

1.  È approvato in 53.587.816 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2003-2005 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005, in termini di competen za, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2003.

Art. 10.
Azienda delle foreste demaniali

1.  È allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle Foreste Dema niali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.

Art. 11.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2003.
2.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 aprile 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (1.210 Kb)





NOTE



Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Art. 7. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".

Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Art. 9. - Fondo di riserva per le spese impreviste. - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.".

Nota all'art. 3, commi 3 e 4:
L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Art. 12. - Assegnazioni di bilancio. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli artt. 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.".

Note all'art. 4, commi 1 e 2:
-  L'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:
"Art. 11. - Rinnovi contrattuali. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni è destinato alla contrattazione economica biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con qualifica dirigenziale.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dal l'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "contrattazione triennale" sono sostituite con le parole "contrattazione economica biennale", e le parole "legge di bilancio" sono sostituite con le parole "legge finanziaria".
4. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni le parole "accordo triennale" sono sostituite con le parole "accordo economico biennale".
5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi da 2 a 6, della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
7. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.".
-  L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", così dispone:
"Art. 13. - Trattamento economico. - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.".
-  L'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così dispone:
"Art. 16. - Rinnovi contrattuali. - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni sco lastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.".

Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana", così dispone:
"Art. 4. - Attribuzioni della Giunta regionale. - La Giunta regionale delibera:
1) sull'indirizzo politico amministrativo, economico e sociale del Governo;
2) sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali;
3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende;
5) sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
6) sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7) sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8) sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9) sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
10) su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislative o regolamentari.
Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
È in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.
La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.
La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esa me delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dal l'Unione europea;
c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.".


LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 554
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 17 dicembre 2002.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 19 dicembre 2002.
D.D.L. n. 557
"Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 27 dicembre 2002.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 7 gennaio 2003.
D.D.L. n. 562
"Seconda nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pa ga no) il 21 gennaio 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 21 gennaio 2003.
D.D.L. n. 588
"Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 25 febbraio 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 25 febbraio 2003.
Discusso dalla Commissione nelle sedute n. 100 del 22 gennaio; n. 103 del 4 febbraio; n. 104 del 5 febbraio; n. 105 dell'11 febbraio; n. 106 del 12 febbraio; n. 107 del 13 febbraio; nn. 109 e 110 del 6 marzo; n. 111 del 10 marzo; nn. 112 e 113 dell'11 marzo; n. 114 del 12 marzo e n. 115 del 13-14 marzo 2003.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 115 del 13-14 marzo 2003.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Capodicasa.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 123 del 18 marzo; n. 125 del 20 marzo; n. 127 del 26 marzo; n. 128 del 27 marzo; n. 130 dell'1 aprile; n. 132 del 2 aprile; n. 133 del 3 aprile; n. 134 del 3-4-5 aprile 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 134 del 5 aprile 2003.

(2003.16.962)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA, direttore responsabile MARIA LA MARTINA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 28 -  9 -  74 -  3 -  64 -  80 -