REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 APRILE 2003 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Bisacquino  Pag.
Statuto del Comune di Montemaggiore Belsito  pag.
Statuto del Comune di Poggioreale  pag. 31 
Statuto del Comune di Porto Empedocle. Modifica  pag. 56 





Statuto del Comune di Bisacquino



Lo statuto del Comune di Bisacquino è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 7 dicembre 2001.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto adattato con atto di consiglio comunale n. 4 del 27 gennaio 2003, divenuto esecutivo decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. senza che sia pervenuta nessuna comunicazione.

Art. 1
Principi generali

1.  Il Comune è ente pubblico territoriale preposto alla cura di interessi generali della collettività locale.
2.  Il Comune è promotore degli interessi, esercita le proprie funzioni e i propri poteri nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico statale ed europeo.
3.  L'attività del comune di Bisacquino si informa al principio secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura di tutti gli affari gestionali.
4.  In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui alla legge n. 125/80.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.
2.  Il territorio circoscrive l'ambito entro il quale gli organi del Comune esercitano le proprie potestà. La sua estensione è di ha. 6.431 e confina con i territori di: Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Monreale, Giuliana, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta e Roccamena. Fanno parte del territorio del Comune anche le isole territoriali di Bruca e San Biagio.
3.  Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del Comune i cittadini residenti e tutti coloro che si trovino nel suo territorio anche occasionalmente. La personalità giuridica, determinata dalla leg ge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
4.  Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di disposizioni regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincola no le persone soggette alla potestà di imperio del comune stesso.
5.  Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.  Insegna del Comune è il gonfalone di colore bianco e celeste con al centro un'aquila dorata.
2.  Lo stemma del Comune, di colore bianco e celeste, è costituito da un'aquila con le ali aperte con al centro uno scudo con fascia obliqua recante l'antico stemma medioevale "stella a otto punte" e quello settecentesco di una "fontana zampillante a tre ripiani, sovrastata da due corone reali".
Art. 4
Sede

1.  La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.
Art. 5
Pubblicità degli atti

1.  Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, gli atti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale.
Art. 6
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco:
a)  il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b)  la giunta è organo collegiale con compiti di ge stio ne amministrativa, di impulso e proposta nei confron ti del sindaco, da cui è nominata;
c)  il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dai cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo del l'am ministrazione comunale ed ufficiale di Governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
Art. 7
Consiglio comunale

1.  La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
2.  Il consiglio delibera a maggioranza, con l'interven to della metà più uno dei consiglieri assegnati in prima convocazione, fatta salva la previsione di maggioranze diverse.
3.  L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel quale sono obbligatoriamente previste:
-  le modalità di convocazione delle sedute consiliari con differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque giorni liberi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data dell'adunanza;
-  il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, con previsione della presenza di almeno otto consiglieri in prima convocazione, sei consiglieri in se conda convocazione ed in seduta di prosecuzione;
-  il divieto di discussione e di votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta
Art. 8
Presidente

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
2.  Il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e dai cittadini.
3.  Riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.
Art. 9
Richiesta di convocazione del consiglio comunale

1.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
2.  Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Co mune, per la trattazione degli argomenti proposti. Alla seduta all'uopo convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, tre dei cittadini firmatari.
Art. 10
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
Art. 11
Status dei consiglieri

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2.  Le ipotesi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute sono disciplinate dall'art. 173 della legge regionale n. 16 del 15 marzo 1963.
Art. 12
Le commissioni consiliari

1.  Nello svolgimento delle proprie funzioni il consiglio comunale potrà avvalersi di apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2.  Le commissioni di cui al 1° comma devono essere costituite con apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3.  Il funzionamento delle commissioni ed i modi di elezione dei singoli componenti saranno oggetto di apposito regolamento.
4.  In ogni commissione deve essere garantita la presenza delle minoranze.
5.  E' stabilito il principio della gratuità per la partecipazione alle commissioni.
6.  Le commissioni possono svolgere, nei confronti del consiglio comunale, una funzione meramente propositiva e non vincolante, ma non hanno poteri decisionali.
Art. 13
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno tre componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale.
2.  Ogni gruppo nomina un capogruppo. I consiglieri comunali che non aderiscono ad alcun gruppo, confluiscono automaticamente nel gruppo misto ed il relativo capogruppo è individuato nel consigliere componente con la maggiore cifra individuale.
Art. 14
La giunta municipale

1.  La giunta è organo collegiale di governo del Co mune e svolge la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di assessori pari a quello massimo fissato dalla legge regionale, è nominata dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli assessori il sindaco sceglie il vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2.  La giunta è competente alla determinazione e va riazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servi zi pubblici.
3.  Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di personale.
Art. 15
Convocazione

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2.  Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in condizione di intervenire.
Art. 16
Attività assessoriali

1.  Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi, trattenendo per se il potere di coordinamento, indirizzo, controllo e revoca.
2.  Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato in qualsiasi momento, i singoli assessori.
3.  Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.
Art. 17
Responsabilità

1.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di intervento loro assegnato.
Art. 18
Attività deliberativa

1.  La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2.  I pareri ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui l'organo collegiale può con atto motivato, deliberare in maniera difforme.
Art. 19
Profili generali

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, de cadenza ed i casi di dimissioni o morte sono sancite dalla legge.
Art. 20
Poteri di revoca e nomina componenti giunta

1.  Il sindaco rappresenta l'ente. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.
Art. 21
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale se no minato, dei dirigenti o dei funzionari responsabili.
2.  Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da questi ultimi.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
4.  L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
Art. 22
Programma

1.  Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma presentato all'atto della candidatura.
2.  Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le sue valutazioni.
Art. 23
Partecipazione al consiglio comunale

1.  Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.
Art. 24
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e consulenza degli organi dell'ente.
2.  Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio comunale senza diritto di voto.
3.  Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali attraverso un funzionario comunale all'uopo designato.
4.  Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa predisponendo il pia no dettagliato degli obiettivi.
5.  Il segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta municipale.
Art. 25
Principi generali di organizzazione

1.  L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
1)  flessibilità delle strutture del personale e della divisione del lavoro;
2)  organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e definito;
3)  precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Art. 26
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune è caratteriz zata dalla istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti regolamentari adottati dalla giunta.
Art. 27
Ruolo dei dirigenti (incaricati di funzioni dirigenziali)

1.  I dirigenti hanno un generale potere di coordinamento nei confronti delle unità organizzative a loro subordinate e rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della loro ripartizione.
2.  I dirigenti dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione.
Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, ciascun dirigente è considerato responsabile di tutti i procedimenti afferenti all'unità organizzativa di competenza (art. 5, comma 2, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10).
3.  I dirigenti, di concerto con il segretario comunale ovvero con il direttore generale se nominato, possono, con provvedimento motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità organizzative assegnategli.
Art. 28
Funzioni e competenze dei dirigenti

1.  I funzionari responsabili o i dirigenti operano perché vengano raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto scritto, al direttore generale se nominato sull'attività della propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il direttore generale dovrà diffidare per iscritto il funzionario responsabile o il dirigente, fissando un termine per l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti, nonché quelli definiti.
2.  I funzionari responsabili delle ripartizioni, nell'am bito dei compiti affidategli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena responsabilità gestionale.
3.  I dirigenti responsabili svolgono attività aventi rilevanza esterna, essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione e degli atti amministrativi in genere.
4.  I dirigenti sono direttamente responsabili della efficienza e della capacità delle strutture organizzative loro assegnate. Laddove il direttore generale o il sindaco ri scontrino inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta municipale può, con delibera motivata sulla base di una apposita relazione del direttore generale, sostituire i dirigenti con altro funzionario di pari livello, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
5.  I dirigenti stipulano contratti per conto dell'ente.
Art. 29
Ufficio per i procedimenti disciplinari

1.  Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo sull'attività dei dipendenti è istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari la cui responsabilità è affidata al segretario comunale.
2.  L'iniziativa per i procedimenti disciplinari compete al segretario comunale, al dirigente nonché ai componenti la giunta municipale.
Art. 30
Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

1.  Per realizzare gli obiettivi programmati dagli or gani di governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e competenza, con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, a tempo determinato, complessivamente non superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2.  La giunta municipale può revocare l'incarico prima della scadenza del termine, con delibera motivata, quando il livello dei risultati raggiunti risulta inadeguato.
3.  La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze. L'incaricato deve essere laureato.
Art. 31
Forme di collaborazione

1.  Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2.  Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal regolamento, il diritto di udienza.
4.  Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, conformemente ai principi della legge qua dro n. 104/1992.  I criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, saran no oggetto di apposito regolamento. Per il raggiun gi men to dei propri fini, il Comune potrà prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo di convenzioni, con altri enti.
Art. 32
Il difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il quale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso gli organi e gli uffici del Co mune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3.  Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune entro 90 giorni dall'insediamento.
5.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
6.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, non può essere riconfermato ed i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Co mune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
7.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del consiglio co munale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto da chi presieda l'organo collegiale.
8.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
9.  Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
10.  Il difensore civico percepisce l'indennità di carica pari al 50% di quella prevista per il componente del collegio dei revisori dei conti.
Art. 33
Petizioni e interrogazioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
Art. 34
Assemblea cittadina

1.  Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa del Comune, indice annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni dei cittadini sugli argomenti proposti.
Art. 35
Consultazioni referendarie

1.  L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o lo ritenga opportuno il consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2.  I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
3.  I referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4.  La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.
Art. 36
Associazioni

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni che operano liberamente nell'ambito del Comune.
Art. 37
Programmazione delle attività del comune

1.  La programmazione dell'attività del Comune è le ga ta alle risorse finanziarie utilizzabili.
2.  Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento.
Art. 38
I beni comunali

1.  Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni comunali nonché sulla necessità di interventi manutentivi. Tale relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve essere esposta.
Art. 39
Beni mobili

1.  Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel momento egli risponderà personalmente del suo stato di conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione del bene, che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario responsabile.
Art. 40
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune gestisce tutti i servizi pubblici che hanno rilevanza sociale e permettono il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo economico e civile.
2.  Dovrà essere scelta la forma di gestione che permetta il migliore e più efficiente raggiungimento de gli obiettivi fra quelle previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'azienda speciale è costituita con delibera del consiglio comunale. Essa è deputata alla gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico-sociale. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale. Non possono essere nominati come membri del consiglio di amministrazione e come presidenti i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco.
4.  Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale e che non hanno alcuna rilevanza imprenditoriale, il Comune può creare le istituzioni. L'istituzione è priva di personalità giuridica, ma è dotata di autonomia gestionale. La sua creazione è deliberata dal consiglio comunale che approva, con la medesima delibera, il relativo regolamento di funzionamento. Dovrà essere redatto e approvato un apposito piano finanziario dal quale risultino le dotazioni dei beni, le forme di finanziamento, il personale assegnato, i fini e gli indirizzi.
5.  Si può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato. Sono organi dell'istituzione:
1)  il consiglio di amministrazione, composto da due membri;
2)  il presidente del consiglio di amministrazione;
3)  il direttore.
6.  Il Comune laddove ravvisi la necessità e le ragioni tecniche tali da giustificarlo, può affidare con delibera consiliare adeguatamente motivata la gestione di determinati servizi a terzi, comprese cooperative o associazioni di qualsiasi genere che non abbiano fini di lucro. La concessione è affidata a mezzo di gara e deve garantire la prestazione di un servizio che soddisfi qualitativamente la richiesta degli utenti e che permetta la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 41
Costituzione di società miste

1.  Il Comune per la gestione dei servizi che richiedono l'impiego di notevoli capitali finanziari ed una organizzazione imprenditoriale o l'espletamento di attività economiche, può costituire S.p.A. miste o rilevare S.p.A. esistenti.
2.  La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata attraverso l'attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che usufruiscono dei servizi.
3.  Nello statuto della società deve essere stabilito il numero dei rappresentanti del Comune o dei comuni nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
Art. 42
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
Art. 43
Disposizioni transitorie e finali

1.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti nè da atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 44
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 45
Osservatorio

1.  E' istituito presso il Comune un apposito osservatorio che per un anno dovrà controllare l'effettiva osservanza ed applicazione del presente statuto.
2.  L'osservatorio è composto dal segretario comunale, dal sindaco o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
3.  L'osservatorio di cui al comma precedente, dovrà redigere, semestralmente, una relazione da cui si evinca: lo stato di attuazione della normativa statutaria, eventuali proposte per accelerarne l'applicazione, proposte di modifica.
(2003.11.660)
Torna al Sommariohome




Statuto del Comune di Montemaggiore Belsito


Lo statuto del Comune di Montemaggiore Belsito è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.46 del 9 settembre 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato dal consiglio comunale con atto n. 18 del 13 agosto 2002, divenuto esecutivo ai sensi della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.

Statuto comunale
Preambolo

Il consiglio comunale di Montemaggiore Belsito adotta il presente statuto quale fondamentale espressione dell'autonomia originaria della comunità, richiamandosi ai valori della Costituzione, ai principi della Carta europea delle autonomie locali, a quelle della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48, 3 dicembre 1991, n. 44 e 5 dicembre 1991, n. 46, nonché all'identità storica e civile del suo popolo.

Parte prima
PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Montemaggiore Belsito è un ente pubblico territoriale dotato di autonomia, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana, dalle leggi della Repubblica e della Regione e della disciplina del presente statuto.
Esercita le funzioni proprie e quelle delegate ed attua i servizi pubblici che gli sono attribuiti dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Finalità

Il Comune di Montemaggiore Belsito è titolare di funzioni proprie ed è ente esponenziale degli interessi della comunità della città di Montemaggiore Belsito, che rappresenta e della quale persegue lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
Il Comune esercita le sue funzioni in forma decentrata in collaborazione con altri comuni e con la provincia.
Esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione.
Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello statuto, promuove la partecipazione popolare alla propria attività attraverso l'esercizio del diritto di udienza:
-  tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconoscendo la centralità della dignità delle persone passando per tutte le fasce di età e per ogni forma di associazione;
-  promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, culturali, sportivi e incentivanti lo sviluppo economico;
-  cura l'ordinaria convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della città, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento al centro urbano, al territorio agricolo, boschivo e fluviale;
-  garantisce e cura l'educazione scolastica;
-  favorisce l'omogeneità del tessuto sociale al fine di superare ogni forma di classismo;
-  favorisce la formazione a tutti i livelli (amministrativi, responsabili dei servizi, operatori, volontariato, comunità) per rendere attuabile il profondo cambiamen to disposto dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90 nel recepimento operato dalle leggi regionali n. 44/91, 46/91, 48/91, 10/91, 4 luglio 1992 e n. 26/93;
-  attiva la più ampia informazione sull'attività del l'amministrazione comunale, istituendo a tal fine idonei strumenti informativi e conoscitivi;
-  persegue la cooperazione con altri enti territoriali per l'attuazione di programmi comuni relativi a scelte politiche ed amministrative, che investono il territorio e per la gestione di servizi pubblici di rilevanza sovraccomunale;
-  assume iniziative per l'integrità della famiglia;
-  tutela la salute dei cittadini, specialmente dei più deboli o svantaggiati, promuove le pari opportunità tra uomo e donna;
-  assicura che lo sviluppo economico sia in equilibrio con la valorizzazione e l'utilizzazione del territorio, salvaguardando le sue risorse e le sue caratteristiche naturali;
-  guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
-  favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e so prattutto dei giovani;
-  incoraggia la diffusione dello sport;
-  conserva e valorizza le tradizioni, gli usi ed i co stumi, nonché il patrimonio della propria comunità;
-  attua le iniziative necessarie alla valorizzazione de gli interessi sociali, economici e culturali del territorio comunale e/o dei comuni in uso a cittadini montemaggioresi; in tal senso riconosce i rapporti di stretta integrazione, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali della vita sociale, alle relazioni culturali ed alle caratteristiche territoriali che li hanno legati e li legano ed essi comuni.
-  promuove sviluppo, formazione, compartecipazio ne a tutte le occasioni di promozione di prodotti locali provenienti dall'attività zootecnica, agricola e artigianale;
-  istituisce un supporto permanente di informazione e incentivazione della conoscenza delle regole in merito al fine delle offerte dei prodotti tipici locali su tutto il mercato globale;
-  partecipa, in forma autonoma o in forma associata con enti pubblici e privati, a tutte le proposte d'intervento finanziario utili allo sviluppo del territorio e alla gestione dei servizi.
Per il raggiungimento di tali risultati può costituire istituzioni, aziende speciali consortili, sottoscrivere e proporre contratti d'area, tavoli di concertazioni, convenzioni, protocolli d'intesa ed assumere, nelle forme di legge, i costi dei relativi oneri finanziari per il reclutamento e la formazione del personale idoneo e funzionale alle iniziative progettuali e ai processi di crescita me diante convenzioni con strutture universitarie, con enti territoriali che perseguano gli stessi scopi, con enti pubblici e privati che svolgano in maniera autonoma e convenzionata attività di formazione e di consulenza costituite dagli stessi in staff operativi permanenti che, sul territorio si interfaccia all'imprenditoria privata operante sul territorio, e con l'utilizzazione dei siti informatici che in tempo reale diano le necessarie indicazioni procedurali e di conoscenza.
Art. 3
Assetto territoriale

Montemaggiore Belsito è situato a 71 km. ad est di Palermo.
E' ubicato nelle basse Madonie e si affaccia sulla valle del fiume Torto. L'altitudine media è di 516 metri sopra il livello del mare.
Ha una superficie di 31,83 kmq, ed una saturazione edilizia del 90%; confina con i comuni di Alia, Sclafani Ba gni, Caccamo ed Aliminusa.
Art. 4
Sede, stemma e gonfalone

Sede centrale degli organi ed uffici comunali è il Pa lazzo Municipio, in piazza Roma, dove si svolgono di norma le adunanze degli organi elettivi collegiali.
Il Comune ha un proprio stemma. Esso è interzato in palo:
-  nel primo troncato:
a) d'oro, a quattro fiamme, di rosso, posto 1, 2, 1;
b) di azzurro, a 6 gigli d'oro, posti 2, 2, 2;
-  nel secondo d'argento, a 6 gigli di azzurro posti 3 a 3 al capo partito d'argento e di azzurro, caricato nel primo dalla torre di rosso, nel secondo dal leone d'oro, esso capo unito alla sottostante semirotella di azzurro, con la convessità all'ingiù caricata da 3 gigli d'oro, po sti 2, 1;
-  nel terzo: d'oro a 6 palle, posti in orlatura, quella in capo più grande di azzurro, le altre di rosso.
Ornamento esteriore del Comune.
Insegna del Comune è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
Degli stessi è vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali.
Il consiglio comunale, di concerto con la giunta, determina, con proprio atto d'indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o suo delegato e scortata dai vigili urbani.
Art. 5
Albo pretorio

Viene individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma primo, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Polizia municipale

Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.
Art. 7
Legge fondamentale

Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito alla legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con leggi 11 dicembre 1991, n. 48, 3 dicembre 1991, n. 44 e 5 dicembre 1991, n. 46.
Art. 8
Efficacia dello statuto

Le norme del presente statuto prevalgono, nei limiti e nei principi fissati dalle leggi, in assenza di specifica disposizione legislativa su ogni forma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
Esse inoltre integrano in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale, relative a materie oggetto di disciplina statutaria.
Art. 9
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge fondamentale ed in altre leggi, nello statuto stesso entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 10
Revisione dello statuto

Fatti salvi i casi in cui all'articolo precedente, il presente testo non è suscettibile di revisione e modificazioni se non sono trascorsi almeno 2 anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.
Nessuna modificazione o revisione statutaria può es sere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
La modifica o la revisione dello statuto può essere proposta:
a) dalla giunta municipale;
b) da un numero di elettori pari ad almeno un quinto degli aventi diritto al voto nel Comune;
c) da 5 consiglieri comunali;
d) da almeno 2/3 delle consulte istituite ai sensi dell'art. 105 del presente statuto.
La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione dell'articolo o degli articoli di cui si chiede la modifica e/o l'aggiunta, nonché dell'articolo o degli articoli di cui si chiede la soppressione; in caso di modifica e/o di aggiunta, deve essere presentata la nuova stesura.
La proposta di revisione o modifica deve indicare anche una dettagliata motivazione esplicativa.
Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lett. b) del presente articolo, le firme degli elettori sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui all'art. 116 del presente statuto.
La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata dalle fir me dei proponenti ovvero dalla delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.
Il consiglio comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime 3 sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre 3 mesi da tale data.
Le modifiche e revisioni dello statuto sono deliberate a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge fondamentale.
Le proposte di modifica o revisione respinte dal consiglio non possono essere ripresentate se non dopo 2 anni.
Art. 11
Revisione straordinaria

Una sessione speciale del consiglio comunale per la revisione dello statuto viene indetta, in ogni caso, ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore, fermo restando che nel triennio di applicazione non sono precluse modifiche specifiche ed urgenti dello statuto, a norma dei precedenti artt. 9 e 10.
Art. 12
Pubblicità dello statuto

Dopo la sua entrata in vigore lo statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.
Ad ogni nucleo familiare residente che farà richiesta scritta, verrà consegnata copia dello stesso.
Ad ogni giovane cittadino del Comune verrà consegnato, nel corso della scuola dell'obbligo, una copia dello statuto insieme a quella della Costituzione repubblicana.
Lo statuto sarà illustrato in ogni singola scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento, concordati con le autorità scolastiche.

Parte seconda
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I
Organi del Comune
Art. 13
Organi

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.
Art. 14
Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale

La propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale è disciplinata dalla legge 4 apri le 1956, n. 212, dagli artt. 28 e 29 della legge 25 mar zo 1993, n. 81, nonché dalle altre disposizioni vigenti. I candidati alla carica di sindaco, di assessore designato dal sindaco e di consigliere comunale sono tenuti, entro lo stesso termine di presentazione delle candidature, a depositare presso la segreteria comunale una dichiarazione preventiva scritta della spesa per la campagna elettorale, anche se le spese per loro conto sono destinate da gruppi o partiti politici, associazioni o sostenitori privati.
La dichiarazione dovrà essere controfirmata dai soggetti sostenitori di cui sopra.
I soggetti di cui al secondo comma sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il consuntivo scritto delle spese di propaganda elettorale entro 30 giorni dalla proclamazione delle elezioni e, comunque, entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.
La dichiarazione preventiva e il consuntivo delle spese di propaganda elettorale sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune entro 3 giorni dalla rispettiva scadenza di presentazione.
Delle dichiarazioni omesse sarà data comunicazione a cura della segreteria comunale al presidente del consiglio, al sindaco e all'assessore regionale per gli enti locali per i provvedimenti di competenza.
Ai soggetti di cui al 2° comma si applicano, altresì, le norme previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, come modificata dagli artt. 53 e 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15
Consiglio comunale

La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento, sono regolati dalla legge.
Il consiglio, nel quadro dei principi stabiliti nel presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, ap provato a maggioranza assoluta dai suoi componenti in carica, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Con apposito regolamento vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi: attrezzature e risorse finanziarie. In detto regolamento viene disciplinata la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Il consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, può adottare solo provvedimenti urgenti ed improrogabili.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; ciascun consigliere rappresenta l'inte ro Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni politico-amministrative espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non ap pena adottata dal consiglio la relativa deliberazione che è immediatamente esecutiva.
I consiglieri comunali possono presentare interrogazioni o mozioni e possono esercitare la loro iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.
Art. 16
Doveri

Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga consecutivamente a 3 intere sessioni del consiglio è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorsi 10 giorni dalla notificazione all'in te ressato della proposta di decadenza senza che il consigliere abbia fatto valere cause giustificative, in presenza delle quali la decadenza non ha luogo.
Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge ed, in ogni caso, per tutti gli atti e fatti del Comune:
a) la cui pubblicità deve essere data mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio;
b) che possano recare danno a persone se non resi pubblici con le modalità stabilite dalla legge.
Art. 17
Poteri

Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno del consiglio e controllare l'attività degli organi, degli uffici e degli enti.
In particolare:
a)  l'interrogazione è rivolta al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario comunale, per accertare la veridicità di un fatto, quale sia la motivazione di un atto o di un'omissione dell'amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.
All'interrogazione deve essere data risposta scritta en tro 30 giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile;
b)  la mozione è motivato giudizio, o un'espressione di volontà, rivolta alla giunta municipale su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune, da sottoporre al voto del consiglio comunale entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione al segretario comunale. Sulla mozione sono ammessi solo gli interventi di 1 dei proponenti e le dichiarazioni di voto, se condo le modalità ed i tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta del consiglio comunale.
Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti di cui alla successiva parte quarta, tutte le notizie ed informazioni, in qualsiasi forma utili all'espletamento del mandato consiliare.
Le modalità per l'esercizio ditali diritti sono disciplinate dal regolamento, ma in ogni caso, deve essere specificato il motivo ed il fine della richiesta.
Per il computo dei quorum previsti dalla legge fondamentale si fa riferimento al numero dei consiglieri as segnati al Comune.
Art. 18
Dimissioni

Le dimissioni del consigliere dalla carica vanno presentate per iscritto al consiglio comunale; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente in tervenire, non fanno venire meno la completezza del consiglio.
Se il numero dei dimissionari è superiore alla metà dei consiglieri assegnati e non siano stati sostituiti viene dichiarata la decadenza del consiglio.
Art. 19
Prima adunanza

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alle elezioni nel suo seno del presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Ove tale maggioranza non venga raggiunta si procede ad una seconda votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Con la stessa procedura il consiglio elegge il vice presidente.
La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente, in mancanza del consigliere neo elet to che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali. Ad esso spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alldel presidente.
Art. 20
Presidente del consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per la riunione ordinaria e straordinaria del consiglio per determinazione propria e su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali; attiva le commissioni consiliari. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri nelle questioni sottoposte al consiglio.
Art. 21
Gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da 1 o più componenti, designan do per iscritto al presidente il nominativo del capo grup po entro 10 giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.
In sede di prima applicazione i superiori tempi decorrono dalla data di entrata in vigore ed efficacia dello statuto.
Coloro che non intendano aderire ad alcuno dei grup pi costituiti sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dall'art. 15, 3° comma e se guenti della legge regionale n. 44/91, come appartenenti ad un gruppo misto, il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere maggiore di età.
Ai gruppi sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 22
Poteri del consiglio

Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Comune.
Esercita le funzioni che gli sono conferite dalle leggi che ne regolano l'elezione, la durata e la composizione, e dal presente statuto.
Nelle materie di competenza uniforma la propria attività adottando i metodi della pianificazione e della programmazione, annuale e pluriennale, tramite l'approvazione di deliberazioni aventi la forma di atti fondamentali e definisce gli indirizzi generali politico-amministrativi del Comune. Esercita il controllo sull'attuazione di tali atti da parte dell'organo esecutivo e dell'apparato bu rocratico. Esercita la funzione di indirizzo mediante l'as sunzione, fra gli altri:
-  degli atti indicati dalla legge fondamentale;
-  dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al 3° comma dell'art. 36 della legge predetta;
-  dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art. 13, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
-  dell'atto contenente il regolamento emanato in applicazione dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;
-  degli atti di individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
-  dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone previsto dal precedente art. 4;
-  degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni;
-  esercita il potere di controllo politico-amministra tivo mediante la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di delibere della giunta, come previsto dal 3° comma dell'art. 15 della legge regionale n. 44/91. A tal fine, tutte le deliberazioni della giunta, per le quali non sia stato espresso l'intendimento di sottoporle al controllo preventivo e che non siano meramente esecutive di altre deliberazioni, sono trasmesse in copia a cura del segretario ai capigruppo consiliari, contestualmente al l'af fissione all'albo pretorio. La trasmissione di cui sopra adempie anche al 4° comma dell'art. 15 della stessa legge.
Ciascun consigliere ha facoltà di presentare al consiglio comunale la proposta di sottoposizione a controllo preventivo di una delibera di giunta, mediante richiesta scritta da far pervenire al presidente, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'atto stesso.
La proposta deve contenere l'indicazione motivata dei vizi.
Il presidente, ricevuta la proposta, convoca entro 10 giorni il consiglio di urgenza.
Nel caso di argomenti già all'ordine del giorno del consiglio, la proposta di cui sopra ha la precedenza assoluta nella discussione. La decisione di sottoporre a controllo l'atto della giunta è assunta con la presenza di consiglieri in numero pari a 2/3 degli assegnati, arrotondato all'unità.
Il consiglio si avvale dell'attività di collaborazione del revisore dei conti ogni qualvolta ne ravvisa la necessità.
Il consiglio, inoltre, esamina il conto consuntivo e di scute la relazione illustrativa della giunta di cui al 7° com ma dell'art. 55 della legge fondamentale.
Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e dello stesso consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Art. 23
Partecipazione del sindaco e degli assessori alle riunioni del consiglio

Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 24
Convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente del l'organo medesimo.
La convocazione del consiglio è disposta dal presidente anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco.
In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari, spetta al presidente.
Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati al domicilio eletto dai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio.
Per ragioni di urgenza il presidente può disporre la convocazione con propria determinazione e i relativi av visi dovranno consegnarsi almeno 24 ore prima.
Art. 25
Numero legale - Seconda convocazione

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astener si, comportando, in tal senso, il loro necessario allontanamento dall'aula;
b)  coloro che escono dall'aula prima della votazione;
c)  gli assessori che intervengono alle adunanze del consiglio partecipando alla discussione, ma non hanno di ritto al voto.
Quando, in seguito alla convocazione del consiglio, la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale si determina la sospensione di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno. La medesima procedura ha luogo quando la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta. La seduta di rinvio o di prosecuzione è valida con la presenza dei 2/5 dei consiglieri in carica; l'eventuale frazione si computa per unità. Nel corso della se duta di prosecuzione non può consentirsi altra sospensione e l'eventuale mancanza del numero legale comporta la chiusura della sessione.
Nel caso in cui la trattazione degli affari contenuti nel l'ordine del giorno non si esaurisca nel giorno stabilito per la seduta o, nell'ipotesi della prosecuzione, nel giorno successivo, l'eventuale aggiornamento comporta:
a)  il rispetto del quorum strutturale, quale si è de terminato al momento dell'aggiornamento della seduta;
b)  l'avviso ai consiglieri assenti, nel rispetto dei termini di 24 ore previsti dalla normativa a carattere generale.
La semplice sospensione dei lavori per tempi limitati non è da considerare interruzione e, quindi, non comporta obbligo di avviso.
Art. 26
Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
Per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al mo mento della votazione, purché tale maggioranza non ri sulti mai inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano:
a)  coloro che obbligatoriamente sono tenuti ad astenersi;
b)  coloro che escono dalla sala prima delle votazioni;
c)  gli assessori.
Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere di chiarate immediatamente eseguibili con il voto espres so dai 2/3 dei votanti.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata, con congruo anticipo, negli uffici di segreteria, assieme a tutti i documenti necessari ed utili ad un esauriente esame da parte dei consiglieri, di modo che siano messi in grado di poter trattare l'argomento con piena cognizione di causa.
Il regolamento disciplina, per ogni tipo di argomento, il tempo preventivo a disposizione dei consiglieri per l'esame.
Comunque tale tempo non può essere inferiore a 3 giorni prima o alle 24 ore prima, nei casi di urgenza, antecedenti quelle di inizio della seduta in cui l'argomento viene trattato dal consiglio.
Art. 27
Pubblicità della seduta

Il consiglio, di norma, si riunisce in seduta pubblica; durante i lavori consiliari, all'esterno dell'edificio dove ha luogo l'adunanza, si espongono la bandiera italiana, la bandiera europea, la bandiera regionale ed il gonfalone.
La pubblicità delle sedute consiliari è finalizzata a consentire la conoscenza da parte dei cittadini dello svolgimento dell'attività amministrativa dell'organo che istituzionalmente cura gli interessi della collettività locale.
Eccezionalmente, le sedute consiliari si svolgono se gretamente:
a)  quando gli argomenti da trattare "implichino ap prezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone". In questa ipotesi anche la votazione è segreta;
b)  quando il consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta.
Il regolamento stabilisce analiticamente i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
In ogni caso la legge non ammette deroghe alla pubblicità delle sedute allorché il consiglio dovrà procedere all'elezione dei revisori dei conti e dei componenti di ogni altro collegio, commissione e consulta.
In una stessa seduta possono trattarsi affari che im pongano la segretezza ed altri che non la richiedano e per i quali è applicabile il principio generale della pubblicità delle sedute.
Alle sedute del consiglio comunale possono essere chiamati a partecipare tecnici e persone che relazionano ed illustrano progetti e/o programmi su cui il consiglio è tenuto poi a deliberare. In tali casi la seduta viene formalmente sospesa per il tempo necessario a che i tecni ci, gli esperti e le persone sopracitate siano sentiti e viene, quindi, ripresa.
In ogni caso alle sedute del consiglio comunale debbono essere convocati il responsabile del servizio che ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione.
Il responsabile del servizio può essere interpellato dal consiglio in ordine a chiarimenti e migliori specifiche sui pareri resi.
Art. 28
Votazioni

I componenti dei collegi votano a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
Lo scrutinio segreto costituisce eccezione perché deve essere adottato per le sole deliberazioni che riguardino persone (intesa come valutazione discrezionale sulla qualità della persona) o elezione a cariche ad eccezione di quanto previsto della legge fondamentale.
Lo scrutinio palese può aver luogo per alzata o seduta, per alzata di mani o per appello nominale e, comunque, con qualsiasi sistema idoneo ad esprimere palesemente la manifestazione di volontà di ciascun membro del collegio.
Lo scrutinio segreto può aver luogo o per schede se grete o con altri sistemi che assicurino la segretezza del voto.
Possono essere usati anche sistemi meccanizzati laddove la legge ammette l'uso degli stessi.
Art. 29
Processi verbali

Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute.
Il verbale della seduta è unico e deve contenere l'indicazione:
-  degli intervenuti (nomi dei membri presenti alla votazione per ogni singolo oggetto e di quelli che si siano astenuti);
-  dei punti principali delle discussioni;
-  del numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta;
-  del sistema e delle modalità di votazione;
-  della pubblicità o segretezza della seduta.
Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario del Comune e dal consigliere anziano.
Il regolamento disciplina specificatamente i modi del la verbalizzazione.
Possono essere usati anche sistemi meccanizzati laddove la legge ammette l'uso degli stessi.
Art. 30
Commissioni consiliari permanenti Commissioni comunali ordinarie Commissioni comunali speciali

Il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti composte da consiglieri e di commissioni comunali ordinarie composte da consiglieri e da cittadini aven ti i requisiti di eleggibilità a consigliere.
Il consiglio può altresì avvalersi, per argomenti specifici di contingenti, di commissioni comunali speciali, costituite da consiglieri e cittadini aventi requisiti di eleg gibilità a consigliere.
Le commissioni consiliari permanenti, le commissioni comunali ordinarie e le commissioni comunali speciali vengono elette dal consiglio comunale con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza delle minoranze e l'attribuzione della presidenza alle stesse.
Il consiglio, all'inizio del suo mandato quinquennale entro 3 mesi dalla data di elezione del sindaco, costituisce le commissioni di cui al primo comma.
Il regolamento disciplina il loro numero, la materia di competenza, funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Art. 31
Commissione consiliare d'inchiesta

Il consiglio può disporre inchieste nelle materie di competenza comunale; ciò diventa obbligo qualora 1/3 dei consiglieri comunali presenti per iscritto richiesta motivata.
In tali casi il consiglio, di volta in volta, istituisce nel proprio seno una commissione d'inchiesta composta se condo criteri di proporzionalità, definendone l'oggetto e determinandone i principi, i criteri, i modi di azione ed i tempi entro cui deve essere depositata la relazione scritta.
Art. 32
Regolamento del consiglio

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio nelle materie di cui al capo secondo della parte seconda del presente statuto, sono contenute nel regolamento approvato, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche al regolamento.
Art. 33
Giunta comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 4 assessori.
Se nel corso del mandato si è accertata una variazione demografica che comporta un aumento o una diminuzione del numero degli assessori, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 7 del 1992, di essa terranno conto i candidati alla carica di sindaco nella formazione del l'elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all'elettorato a norma dell'art. 9, comma 4, della legge citata.
Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente più anziano di età.
Il sindaco può in ogni tempo revocare 1 o più assessori riferendo al consiglio comunale, entro 7 giorni, sulle ragioni del provvedimento.
In caso di revoca, di dimissioni, di decadenza o morte di un assessore, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore.
Gli atti adottati dal sindaco, a norma dei precedenti commi, sono immediatamente esecutivi, e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La giunta cessa dalla carica quando, per qualsiasi ragione, il sindaco cessi dalla sua carica.
Art. 34
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla ca rica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
Non possono, contemporaneamente, far parte della giun ta municipale ascendenti e discendenti, fratelli, co niugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.
Art. 35
Dimissioni del sindaco e degli assessori

Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali dalla carica sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La mancanza dell'assessore dimissionario non altera la completezza della giunta.
Art. 36
Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco o di assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 37
Organizzazione della giunta

L'attività della giunta è collegiale.
Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro as sessorati.
Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del sindaco, con apposita deliberazione adotta ta nella prima adunanza della giunta, dopo la sua elezione.
Il sindaco comunica al consiglio le attribuzioni della giunta e le successive modifiche.
La giunta adotta il regolamento per l'esercizio della propria attività approvato dalla maggioranza assoluta de gli assessori e la stessa maggioranza è richiesta per le modifiche.
Art. 38
Attribuzioni della giunta

La giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi della collegia lità, della trasparenza e dell'efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Restano riservate alla giunta le delibere nelle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.
Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. Riferisce al consiglio sulla pro pria attività e sull'attuazione dei programmi, con ap posita relazione, da presentarsi in sede di approvazio ne del bilancio consuntivo.
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Nell'esercizio dei poteri previsti della legge fondamen tale la giunta è competente:
a) a proporre al consiglio l'adozione dei regolamenti;
b) a proporre al consiglio l'adozione dei piani finanziari, elaborati dai competenti uffici, di singoli progetti di investimento;
c) all'adozione di tutti gli atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche contemplati in atti di program mazione generale;
d) all'approvazione di piani urbanistici meramente attuativi dello strumento urbanistico generale;
e) ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi;
f)  a deliberare sulle variazioni di bilancio e storni nei casi d'urgenza; tali provvedimenti decadono se non sono ratificati dal consiglio entro 60 giorni dall'adozione e non possono essere reiterati;
g)  ad elaborare linee di indirizzo, a predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio comunale ed ad assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
h) a proporre criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti;
i) a disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e do nazioni;
j) ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
m) a fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) agli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i fondi di gara per opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore inferiore a quello di cui al n. 6 dell'art. 51 dell'ordinamento regionale degli enti lo cali, moltiplicato per 3 ed aggiornato annualmente in base agli indici Istat;
o)  a decidere in ordine a controversie di competen ze funzionali se sorgessero fra gli organi gestionali del l'ente;
p) a fissare, ai sensi di regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
q) a determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentire l'ufficio finanziario ed il revisore del conto;
r) all'adozione di ogni altro provvedimento in materie non espressamente nominate nel presente articolo, purché previste in ambito di programmazione del consiglio;
s) ad ogni altro atto ad essa espressamente attribui to dallo statuto e da altri atti normativi.
Art. 39
Adunanze e deliberazioni

La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
In caso di assenza o impedimento è convocata e presieduta dal vice sindaco e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, è convocata e presieduta dal l'assessore anziano o da altro assessore per ordine decrescente di anzianità.
La convocazione della giunta deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta e gli argomenti da trattare, i cui atti propositivi, entro lo stesso termine, debbono essere depositati nella segreteria del Comune, de vono essere contenuti in ordine del giorno scritto ed allegato all'avviso di convocazione.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
Le disposizioni riguardanti le votazioni, le rettifiche dei verbali e l'astensione dalle deliberazioni, sono comuni a quelle del consiglio.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Alle sedute della giunta possono essere chiamati a partecipare tecnici e persone che relazionano ed illustrano progetti e/o programmi sui quali la giunta è poi tenuta a deliberare, nonché il revisore del conto.
Alle sedute della giunta municipale può essere convocato il responsabile del servizio che ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione e che può essere interpellato in ordine a chiarimenti e migliori specifiche sui pareri resi.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo di versa decisione della giunta stessa.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33 del presente statuto.
Tutti i verbali delle sedute e gli atti deliberativi della giunta municipale debbono essere controfirmati, oltre che dal sindaco e dal segretario comunale, anche dall'assessore più anziano presente alla seduta.
Capo IV
Norme comuni sulle adunanze e le deliberazioni degli organi collegiali
Art. 40
Contrasto di interessi

Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio, non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e, pertanto, nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consiglio e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
I membri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 41
Della diserzione

Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi 60 minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo dichiara a verbale la diserzione della seduta.
Art. 42
Sostituzione del segretario

Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala dell'adunanza dell'organo collegiale per effetto di norme di legge, o assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie il più giovane dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o in caso di impedimento per deliberare soltanto l'oggetto già in discussione.
Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.
Art. 43
Disciplina delle adunanze

Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'os servanza della legge e dello statuto, la regolarità e la li bertà delle discussioni e delle decisioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli op portuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 44
Dei regolamenti

Nel rispetto della legge e del presente statuto il consiglio adotta i regolamenti previsti nella legge fondamen tale nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.
La giunta adotta il regolamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 37 del presente statuto nonché il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.
Tutti i regolamenti e le loro variazioni di cui al 1° com ma del presente articolo, sono sottoposti alla discussione del consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato 15 giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facoltà verbali, per chiunque residente, di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte.
Tale deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo. Copia del materiale pervenuto è rimesso alla giunta ed ai capigruppo consiliari, con le valutazioni dell'ufficio competente, entro 5 giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta di regolamento.
Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello statuto tutti i regolamenti adottati ed in vigore nel Co mune debbono essere adeguati alle norme di legge statutarie.
I regolamenti adottati e le loro variazioni divenuti esecutivi ai sensi della legge fondamentale entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Art. 45
Pareri obbligatori

Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti dalla legge fondamentale.
Nel caso di parere negativo, espresso ai sensi della suddetta legge fondamentale, l'organo collegiale, se ritie ne di deliberare in modo difforme, lo motiva nell'atto.
Non sono sottoponibili a pareri, gli atti relativi a:
-  la convalida degli eletti;
-  l'elezione della giunta;
-  le dimissioni o revoca dell'assessore e contemporanea sua sostituzione;
-  la nomina e la revoca di rappresentanti del Co mune presso enti;
-  la mozione di sfiducia costruttiva;
-  gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
Art. 46
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnici responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le ma terie oggetto della proposta.
Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:
-  di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguenti annotazioni di preimpegno nei registri contabili;
-  della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
-  di conformità alle norme fiscali;
-  di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità;
-  di opportunità contabile in rapporto ai riflessi che possono scaturire sul bilancio corrente e sui bilanci futuri dell'ente;
-  di raffronto con il programma annuale e poliennale predisposto dall'ente.
Art. 47
Responsabili dei servizi

Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto che ha la responsabilità e la direzione di un servizio avente competenza omogenea, anche se dotato di articolazioni interne. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili di servizi, come individuati al comma precedente, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
Capo V
Sindaco
Art. 48
Funzioni

Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di so vrintendenza e di amministrazione.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni ufficiali del Governo, nei casi previsti dalla legge.
Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti com mi 2 e 3 il sindaco si avvale degli uffici comunali.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono as se gnati dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e po teri di auto-organizzazione delle competenze connesse al l'ufficio.
Art. 49
Attribuzione di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento del l'attività politico-amministrativa del Comune;
c)  coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e)  impartisce direttive al segretario comunale in or dine agli indirizzi funzionali e di vigilanza dell'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale; rappresenta l'ente in ambito dei patti territoriali, contratti d'area e nei rapporti con gli altri enti;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
l)  adotta ordinanze ordinarie ed ordinanze contingibili ed urgenti;
m)  determina, sentita la giunta comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;
n)  fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;
o)  cura per la parte di sua competenza, l'attuazione del programma politico enunciato all'atto della candidatura;
p)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del program ma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni;
q)  conferisce incarichi a tempo determinato con contratti di lavoro autonomo ad esperti esterni all'amministrazione, che siano muniti del diploma di laurea ed in possesso di qualificazione adeguata ai compiti affidati previa regolamentazione nonché nei casi di assenza di analoga professionalità all'interno dell'ente. Sull'attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Art. 50
Attribuzione di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente, presso gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sul l'in tera attività del Comune;
c)  compie gli atti conservativi dei diritti del Co mune;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)  collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 51
Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco:
a)  esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalla legge;
b)  propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;
c)  ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad 1 o più assessori;
d)  delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale o a dipendenti comunali con qualifica d'istruttore;
e)  riceve, per mezzo del segretario comunale, le in ter rogazioni e le mozioni da sottoporre in consiglio.
Art. 52
Ordinanze

Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamenti.
Le ordinanze di cui al comma precedente debbono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque in tenda consultarle.
Nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge n. 142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
In casi di assenza del sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.
Parte III
DIFENSORE CIVICO
Art. 53
Istituzione

E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
Requisiti, competenze, poteri e modi di intervento, prerogative e mezzi, le modalità relative alla nomina nonché la rieleggibilità o meno nell'incarico sono disciplina ti dal relativo regolamento, fermo restando che non può derogarsi ai requisiti della competenza, professionalità ed anzianità, in materia giuridico-amministrativa, nonché della residenza.
Il consiglio comunale, con atti separati, può promuo vere e aderire ad un consorzio per il difensore civico con i comuni limitrofi, fermi restando i requisiti di base di cui sopra, con esclusione della residenza.
Parte IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 54
Commissione di disciplina

E' istituita la commissione di disciplina, composta dal sindaco che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La norma relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.
Art. 55
Segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico ed economico, ruoli e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
L'attività gestionale dell'ente, nel principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, che la esercita in base agli indirizzi del consiglio in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale funzionalmente di pende e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende e coordina gli uffici ed i servizi comunali avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra settori.
A richiesta della maggioranza semplice del consiglio o delle commissioni consiliari e comunali, riferisce circa l'ispezione eseguita e può essere sentito su ogni affare.
Il segretario comunale, il vice segretario ed i funzionari, esaminando collegialmente i problemi organizzativi, formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
Spetta in particolare al segretario comunale:
a) rogare i contratti, nel caso in cui non siano stati da lui stesso stipulati;
b) presiedere le commissioni giudicatrici di concorsi e selezioni, costituite e disciplinate dall'apposito regolamento speciale, salvo che specifiche disposizioni di legge in materia non dispongano in maniera diversa;
c) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
d) adottare gli atti a rilevanza esterna, fatte salve le prerogative dei funzionari responsabili apicali non espres samente riservate, dalla legge e dallo statuto, agli organi di governo del Comune;
e) curare la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta.
Il regolamento degli uffici e dei servizi definisce la posizione del segretario comunale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento.
Art. 56
Vice segretario

Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, svolgendo funzioni vicarie.
Art. 57
Uffici e personale

Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e d'impegno alle dipendenze del Comune si ispirano al rispetto dell'art. 97, comma 1°, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informatici pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo le spese complessive per il personale, dirette ed indirette, entro il vincolo della finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professiona le, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quel li del lavoro privato.
Art. 58
L'organizzazione degli uffici

Il Comune organizza i propri uffici secondo i seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel proseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e co munque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica ed ad eventuale revisione;
b)  ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi nell'ambito del rispetto della legge e degli atti organizzativi; le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;
c)  collegamento alle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)  garanzia dell'imparzialità e della trasparenza del l'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea.
I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165/01, eventuali di sposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata a determinate categorie.
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
L'amministrazione garantisce ai propri dipendenti pa rità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal rispettivo contratto collettivo.
Il contratto collettivo definisce, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a)  alla produttività individuale;
b)  alla produttività collettiva tenendo conto dell'ap porto di ciascun dipendente;
c)  all'effettivo svolgimento di attività particolarmen te disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'ap porto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
Il personale apicale è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
Art. 59
Individuazione uffici massima rilevanza

Il Comune individua quali uffici di massima rilevanza:
1) l'ufficio del segretario comunale - direttore generale;
2) l'ufficio alla gestione amministrativa del personale;
3) l'ufficio finanziario;
4) l'ufficio tecnico;
5) l'ufficio alla trasparenza;
6) l'ufficio alla vigilanza;
7) l'ufficio allo sviluppo dell'economia locale ed alle opportunità del lavoro;
8) l'ufficio alle promozioni culturali, biblioteca e mu seo ed alla valorizzazione delle attività artigianali e locali;
9) l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;
10) l'ufficio dell'assistente sociale e della solidarietà;
11) l'ufficio del difensore civico.
La titolarità di detti uffici si conferisce con pubblici concorsi o mediante applicazione di contratto di lavoro del comparto degli enti locali.
Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le funzioni e le attribuzioni e le dotazioni organiche.
Art. 60
Potere di organizzazione

Il Comune assume ogni determinazione organizzativa al fine di raggiungere l'attuazione dei principi di cui al l'art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 165/01 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministra tiva.
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 165/01, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
L'organo esecutivo dell'ente verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di predisporre nei confronti dei responsabili della gestione mi sure correttive.
Art. 61
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazione organica

Il Comune organizza e disciplina gli uffici, nonché la consistenza e la variazione della dotazione organica in funzione delle finalità da raggiungere, previa verifica de gli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento del personale.
Per la definizione degli uffici e della dotazione organica si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione d'ufficio o trasferimento di funzionari.
Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice del Comune in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli adempimenti sopra descritti sono propedeutici al l'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Art. 62
Gestione delle risorse umane

Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il Comune, previa individuazione di criteri certi di priorità, stabilisce sistemi flessibili nell'impiego del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uf fici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi delle leggi vigenti.
Il Comune cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica apicale e di rigenziale, garantisce l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura in genere, della pubblica amministrazione.
Art. 63
Costo del lavoro risorse finanziarie e controlli

Il Comune adotta tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia certa e prevedibile nella evoluzione.
Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle contabilità economico-finanziaria e di bilancio. L'incremento del costo del lavoro deve rispettare i limiti compatibili con gli obiettivi ed i vincoli della finanza pubblica.
Controlli sistematici vengono adottati dai responsabili della gestione dei PEG oltre che dai soggetti preposti ai controlli di gestione.
Art. 64
Partecipazione sindacale

Il Comune, con riferimento agli atti interni di gestione aventi riflessi nei rapporti di lavoro del personale, garantisce la partecipazione dei sindacati, così come previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto delle autonomie locali.
Art. 65
Organizzazione

Il Comune, al fine di garantire la piena attuazione del la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della struttura, individua l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
Detto ufficio provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica:
-  al servizio dell'utenza per diritti di partecipazione;
-  all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti amministrativi;
-  alla ricerca ed analisi finalizzati alla formazione di proposte al Comune sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utente;
-  all'ufficio per le relazioni con il pubblico viene as segnato, nell'ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurando ap posita formazione.
Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico ed il personale dallo stesso indicato possono promuovere iniziative volte anche con supporto delle procedure informatiche al miglioramento dei servizi con il pubblico, alla semplificazione e accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
L'organo di vertice amministrativo dell'ente verifica l'efficacia delle citate iniziative ai fini dell'inserimento della nota positiva nel fascicolo del personale dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Tali iniziative riconosciute vanno inviate al dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata conoscenza delle stesse.
Art. 66
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

Il Comune istituisce l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti il rapporto di lavoro.
Art. 67
Incarichi facenti funzioni dirigenziali

Il Comune può conferire incarichi con funzioni dirigenziali a tempo determinato che hanno una durata mi nima non inferiore a 2 anni e non superiore a 5, con facoltà di rinnovo.
Per ogni incarico sono definiti contrattualmente l'og getto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca di cui al decreto legislativo n. 165/01, nonché il trattamento economico corrispondente che ha ca rattere onnicomprensivo.
Art. 68
Controllo interno

Il Comune si dota di strumenti adeguati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione am ministrativa mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Mediante il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'ef ficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi, il rapporto di costi e ricavi; valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o facente funzioni.
Art. 69
Controllo strategico

E' istituito il controllo strategico che ha il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi o altri strumenti di de terminazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenze, tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
Apposito regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 70
Aziende speciali

Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per provvedere alla gestione dei servizi pubblici produttivi e di sviluppo economico e civile.
Le finalità e il funzionamento delle aziende speciali sono determinate dagli statuti delle stesse e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Agli amministratori delle aziende speciali nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, si applicano le modalità di nomina e di revoca previste dalla legge e dallo statuto per la giunta.
Ai medesimi si applica, altresì, l'istituto della sfiducia costruttiva, così come previsto dalla legge fondamentale.
Il direttore dell'azienda speciale è nominato dal consiglio di amministrazione della stessa, in base ai requisiti di competenza tecnico-professionale e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.
Art. 71
Istituzioni per servizi sociali

"L'istituzione" è organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di attività socio-culturali-sportive, dotato di per sonalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, secondo le direttive descritte nel presente statuto.
Art. 72
Attività dell'istituzione

L'istituzione svolge attività sociali rivolte alla persona, dall'adolescenza alla terza età. In favore di quest'ultima svolge attività domiciliare, per cura della persona e per il disbrigo di quanto necessario nella quotidianità della stessa, organizza attività per il tempo libero e a carattere ricreativo, mediante l'impiego di personale idoneo. Il centro diurno per gli anziani è la sede ove l'istituzione svolge le attività preminenti in favore della terza età.
L'istituzione svolge attività sociali nei confronti dei gio vani favorendo la formazione culturale e l'attività spor tiva.
Svolge tali attività nel contesto europeo, favorisce e promuove itinerari culturali, paesaggistici e dei siti ar cheologici. Promuove gemellaggi anche a livello internazionale per affinità di culture e di valori.
L'istituzione svolge dette attività sociali, senza rilevanza imprenditoriale e uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi trasferimenti. L'istituzione è disciplinata oltre che dal presente statuto da un regolamento redatto dal Comune da cui dipende. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi. Approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati e gli indirizzi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Il revisore dei conti del Comune esercita le funzioni anche dell'istituzione. Ai fini delle gestioni sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano di programma;
b) il bilancio economico di previsione pluriennale e annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Art. 73
Organi dell'istituzione

Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri.
Il sindaco fa parte di diritto. I 4 restanti membri vengono designati dal consiglio comunale.
Il consiglio di amministrazione elegge, scegliendo nel suo seno, il presidente.
I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti necessari per essere eletti a consiglieri comunali. Si applicano le norme di cui al testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché le norme vigenti in materia nella Regione siciliana, per quanto attiene la nomina, la sospensione, lo scioglimento e la revoca.
I componenti del consiglio di amministrazione, oltre i detti requisiti, debbono possedere provata professionalità consona con l'attività dell'istituzione. La carica di componente del consiglio di amministrazione dell'istituzione non è compatibile con quella di componente della giunta, né di consigliere comunale.
Il direttore viene scelto mediante sistema selettivo di rilevanza pubblica. Deve essere fra l'altro in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni. Allo stesso compete la responsabilità gestionale.
L'istituzione si dota di apposito regolamento approvato dalla giunta ed in esso si stabilisce anche la dotazione organica.
Art. 74
Società comunali

L'esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante le società ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Negli statuti delle società a prevalente capitale locale debbono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra la società stessa ed il Comune.
Il Comune gestisce le proprie risorse costituite da fondi propri, fondi di altri enti pubblici, emissioni di ti toli a risparmio (BOC o altre forme di azionariato so ciale), nonché le risorse materiali: terreni e strutture, in forma diretta o in forma associata, pubblico-private, me diante la costituzione di società di persone e di capitali cosiddette miste.
Art. 75
Concessione a terzi

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici interessati possono essere dati in concessione a terzi.
Art. 76
Gestione in economia

Qualora per le caratteristiche del servizio o per le sue modeste dimensioni non sia opportuno costituire un'istituzione o un azienda, esso può essere gestito in economia dal Comune stesso.
Art. 77
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge fondamentale, in relazione all'attività ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Art. 78
Vigilanza e controllo

Il consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti artt. 70, 71 ss., 74 e 75 anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
Spetta alla giunta la vigilanza sugli enti di cui agli articoli citati al 1° comma del presente articolo.
La giunta riferisce, annualmente, al consiglio in me rito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti vigilati.
A tal fine gli enti citati debbono presentare alla giunta, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della propria situazione economico-finanziaria e gli obiettivi raggiunti.
Parte VI
CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE
Art. 79
Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla ge stione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Co mune.
Capo I
ATTIVITÀ DI REVISIONE
Art. 80
Revisore dei conti

Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie lo cali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva C.E.E. n. 84/253 nonché all'ordine dei dottori commercialisti e ragionieri.
La nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi di cui all'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di in compatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
Saranno, altresì, disciplinate con regolamento le mo dalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società di capitali. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 81
Funzioni di collaborazione con il consiglio comunale

Il revisore dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, fissate dalla legge fondamentale, collabora con il consiglio, fornendo a questo, al di là della prevista relazione annuale, anche di propria iniziativa, se con do le modalità previste dal regolamento di cui alla citata legge fondamentale, informazioni circa l'andamen to della gestione finanziaria.
Capo II
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE
Art. 82
Demanio e patrimonio

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in con formità alla legge.
I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'am ministrazione e contabilità del patrimonio.
Art. 83
Beni patrimoniali disponibili

I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati dal Co mune per le proprie finalità, debbono essere dati in af fitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge n. 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni. So no fatti salvi i casi di gratuità, per particolare finalità di carattere sociale, perseguita dagli enti interessati.
Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, può procedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili o resi tali.
Art. 84
Contratti

Fermo restando quanto previsto dalla legge fondamentale, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento. I contratti, redatti se con do le deliberazioni che li autorizzano, diventano im pe gnativi per il Comune con la stipulazione.
Art. 85
Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge; con apposito regolamento dal consiglio sono emanate le norme relative alla contabilità generale e sull'amministrazione e contabilità del patrimonio.
Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili degli uffici e dei servizi.
I bilanci ed i rendiconti degli enti, di cui alla parte quinta precedente, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta e vengono discussi ed approvati insieme, dal consiglio comunale, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio, approvato da ciascuna società in cui il Comune ha una partecipazione finanziaria.
Art. 86
Controllo economico-finanziario

I funzionari, responsabili dei settori, sono tenuti a verificare, trimestralmente, responsabilità della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono gli opportuni rilievi ed osservazioni al competente assessore.
Art. 87
Controllo di gestione

I responsabili apicali, sulle basi di indicazioni, adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi di costi e rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
Art. 88
Controllo economico interno di gestione

Viene svolto ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999.
Parte VII
RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTE LOCALE
Art. 89
Forme di collaborazione tra Comune ed ente locale intermedio

Ai fini dell'ampliamento delle proprie funzioni e competenze, l'amministrazione comunale collabora, nel ri spet to dei relativi ruoli istituzionali, con gli altri comuni e con l'ente locale intermedio, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge fondamentale, dal presente statuto e dallo statuto dell'ente locale intermedio.
Parte VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Forme associative ed organismi di partecipazione
Art. 90
Valorizzazione della partecipazione popolare

Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale e a quella istituzionale ed amministrativa, nei modi e nel le forme previste dalla legge e dal presente statuto.
Valorizza le libere forme associative che si costituiscono sul suo territorio, il volontariato, la cooperazione e la pro-loco, sostenendo, altresì, le attività sociali di iniziativa delle parrocchie, con tutte le iniziative a carattere educativo civile, morale, culturale, religioso ed altre iniziative atte alle esigenze dei tempi, le confraternite, gli istituti religiosi "Maestre Pie Filippini", collegio di Maria, aventi scopo educativo, culturale, morale, caritativo e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo le forme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.
Interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro e con tutte le iniziative a carattere educativo , civile, morale, culturale, religioso ed altre iniziative atte alle esigenze dei tempi, le confraternite, gli istituti religiosi "Maestre Pie Filippini", collegio di Maria, aventi scopo educativo, culturale, religioso, morale, caritativo e che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo, nonché a favore di enti e organismi che svolgano attività produttive di interesse locale. E' prevista la possibilità di sostenere anche progetti specifici messi in atto dai sopracitati enti, organismi, associazioni e gruppi.
Le modalità e i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma terzo, sono fissate da apposito regolamento che con il presente articolo concorrerà alla determinazione dei criteri delle modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Il regolamento deve, comunque, prevedere criteri di individuazione che tengano anche conto del numero di cittadini associati in relazione al settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della collettività sociale.
Art. 91
Registro

Al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro delle libere for me associative, con le modalità stabilite da un apposito regolamento, determinando anche le forme di pubbliciz zazione dei contributi erogati.
I soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro possono utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui apposito elenco viene compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di segreteria del Comune.
Soli oneri sono il non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e il richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la ge stione degli stessi.
Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'am ministrazione comunale, che necessitano dell'utilizzo de gli anzidetti servizi e strutture, prevalgono, comunque, su quelle dei gruppi di cui al precedente e presente articolo, salvo congruo preavviso.
Art. 92
Profili organizzativi

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune deve, in linea di principio, avvalersi, previo accordo, delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui al precedente art. 91.
Art. 93
Rapporti con il Comune

Ai soggetti di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.
Le modalità sono disciplinate dai capi seguenti.
Art. 94
Organismi di partecipazione

La promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione può avvenire mediante l'istituzione di organismi a base associativa:
-  comitati di frazione e comitati di quartiere;
-  comitati degli utenti;
-  conferenze di settore.
Art. 95
Comitati di frazione e comitati di quartiere

Il Comune può individuare frazioni e quartieri quali parti del territorio in cui si articola e si caratterizza la comunità.
Il consiglio di frazione e il consiglio di quartiere sono organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti nel relativo territorio.
Il consiglio comunale ne garantisce la natura demografica e la rappresentatività.
Il comitato elegge nel suo seno un presidente.
Il comitato di frazione ed il comitato di quartiere sono organismi comunali di partecipazione, di iniziativa e di consultazione; promuovono l'espressione dei cittadini sin goli od associati.
Il comitato o le libere associazioni locali possono ge stire servizi o strutture pubbliche di quartiere o di frazione, nonché curare la loro manutenzione, sulla base di convenzioni con il Comune.
Il comitato collabora con l'amministrazione comuna le, quale espressione parziale della comunità; viene consultato in ordine alle esigenze della frazione o del quartiere e può rivolgere al sindaco e, suo tramite, alla giunta ed al consiglio comunale, istanze, petizioni e proposte.
Art. 96
Comitato degli utenti

Il Comune può istituire comitati con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, composti dai rappresentanti degli utenti.
Art. 97
Conferenze di settore

Possono essere istituite le conferenze di settore, al fine di permettere la partecipazione delle forze economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, operanti nel territorio comunale, alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'amministrazione comunale.
Le conferenze di settore possono essere istituite in numero uguale a quello dei settori amministrativi del Comune, individuati dal regolamento. Alle conferenze di settore partecipa di diritto l'assessore competente.
Art. 98
Coordinatore delle conferenze di settore

Ogni conferenza di settore nomina un coordinatore scelto tra i rappresentanti dei soggetti al registro di cui all'art. 91, che ha il compito di convocare la conferenza e di coordinare l'attività.
Art. 99
Compiti delle conferenze di settore

Compiti delle conferenze di settore sono quelle di te nere i rapporti tra il Comune, il mondo associativo e i cittadini.
Esprimono pareri sull'azione amministrativa nel particolare settore di competenza. Formulano proposte in merito all'attività di indirizzo dell'azione amministrativa. Possono collaborare alla formulazione del programma am ministrativo e alla realizzazione di specifiche iniziative dell'amministrazione comunale.
La nomina, l'attività e l'organizzazione delle conferen ze di servizio sono disciplinate da apposito regolamento.
Capo II
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
Art. 100
Disciplina dei termini

L'amministrazione comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il termine entro cui ciascun tipo di provvedimento deve concludersi con l'assunzione del l'atto terminale.
Art. 101
Partecipazione al procedimento

Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei singoli, a tutela di interessi propri e della collettività, sono disciplinate dall'art. 3 della legge regionale n. 10/91.
Le norme del medesimo titolo terzo della legge regionale n. 10/91, ed in particolare quelle di cui agli artt. 10, 11, 12 e 14, devono trovare applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai soggetti di cui al capo I della presente parte.
Art. 102
Accordi concernenti la discrezionalità

Nei termini di cui all'art. 12 della legge regionale 30 apri le 1991, n. 10, l'amministrazione può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 della predetta legge, non sono ammessi accordi in relazione ai seguenti tipi di provvedimento:
a) con i privati in sede di aggiudicazione di pubbliche gare o di effettuazione di pubblici concorsi;
b) ai fini della successiva assunzione di provvedimenti sanzionatori.
L'organo o il funzionario competente per l'adozione del provvedimento è, altresì, competente per la stipula dell'eventuale accordo.
Se l'adozione è subordinata a previ atti concernenti l'esercizio della discrezionalità ciò può consentire anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
Capo III
FORME DI CONSULTAZIONE
Art. 103
Tipi di consultazione

La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle forme e con gli istituti che seguono:
a) richiesta di pareri;
b) istituzioni di consulte;
c) indizioni di assemblee;
d) effettuazione di sondaggi di opinione.
Art. 104
Richiesta di pareri

E' facoltà dell'amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui agli artt. 30, 95, 96 e 97 dello statuto per le materie di rispettivo interesse.
Art. 105
Consulte

Il consiglio può deliberare in ordine all'istituzione, ai compiti ed alle norme sul funzionamento degli organismi denominati consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.
Ogni consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte.
Con la delibera di cui al precedente comma, se ed in quali casi la richiesta di pareri sia obbligatoria. Alle proposte si applicano le norme di cui al successivo art. 110 del presente statuto.
Possono essere chiamati a far parte di una consulta, assessori, consiglieri, amministratori di aziende speciali, istituzioni dipendenti, società per azioni a prevalente ca pitale pubblico locale, dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici,cittadini residenti competenti sulla materia della consulta da istituire o rinnovare.
In ogni caso, però, la maggioranza dei componenti deve essere costituita da soggetti estranei all'amministra zione che hanno diritto ad un trattamento economico pari a quello cui hanno diritto i membri delle commissioni, esterni all'amministrazione.
Il consiglio prima di deliberare in ordine all'istituzione di consulte provvede ad approvare il regolamento generale delle consulte.
Art. 106
Assemblee

Al fine di favorire un confronto su questioni che ab biano una certa rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette assemblee.
L'assemblea non è ammessa nei casi in cui non è ammesso il sondaggio d'opinione di cui al successivo art. 107.
La richiesta di indizione può essere avanzata dal consiglio, dalla giunta o dagli esponenti di associazioni, enti od organismi che operano nel territorio.
Sull'ammissibilità nonché sull'opportunità dell'assemblea decide il consiglio con voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenendo conto della rappresentatività delle associazioni, degli enti e degli organismi, nonché di eventuali impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
Il sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
Al sindaco spetta, inoltre, l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo, in ogni caso, la massima partecipazione di portatori di interessi diversi.
All'assemblea che è presieduta dal sindaco o da un suo delegato, partecipano esponenti del consiglio, rappresentanti di associazioni, enti od organismi di settore ed ogni altro soggetto interessato.
In esito all'assemblea deve essere redatto, a cura di un segretario all'uopo nominato, che cura altresì le necessarie verbalizzazioni, un documento finale contenente le conclusioni raggiunte in sede di discussione e le proposte eventualmente avanzate.
Art. 107
Sondaggi d'opinione

Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione dei cittadini interessati o di porzione di essi mediante sondaggi di opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal consiglio; in ordine all'indicazione possono aversi proposte nei termini di cui al successivo art. 110.
Il consiglio può deliberare l'indizione di un sondaggio popolare ogni qualvolta lo ritiene opportuno al fine di acquisire le valutazioni della collettività su uno specifico problema.
Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di 2 anni decorrenti all'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti re gole:
a)  per la preparazione e lo sviluppo l'amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
b)  il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
c)  il sondaggio può concernere sia valutazioni, sia orientamenti; in tal ultimo caso esso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative;
d)  il sondaggio deve avvenire secondo modalità individuate nella delibera di indizione tali da garantire la possibilità di partecipazione dei cittadini interessati e la segretezza dell'espressione dell'opinione;
e)  il sondaggio non può svolgersi in coincidenza di operazioni di voto, nei 6 mesi antecedenti e nei 3 mesi successivi l'elezione del consiglio;
f)  qualora concerne un periodo in corso, il sondaggio non può svolgersi senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
g)  la raccolta dei dati relativi al sondaggio deve esaurirsi entro 20 giorni dall'indizione.
Qualora si tratti di attività proposta, progettata o da realizzarsi a cura di privati, il consiglio può concordare con questi l'indizione del sondaggio.
Art. 108
Rilevanza degli elementi acquisiti

Nessuno degli elementi acquisiti, ai sensi dei precedenti articoli del presente capo, vincola l'amministrazio ne; essa ha però obbligo di considerare, nella propria azione, i suddetti elementi.
Ogni scelta o determinazione contrastante dovrà es sere adeguatamente motivata.
Capo IV
INIZIATIVA POPOLARE
Art. 109
Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un quinto degli elettori residenti nel Comune.
Gli atti di competenza del consiglio, in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare, sono quelli di cui alla leg ge fondamentale con esclusione dei seguenti:
a) tributari e di bilancio;
b) espropriazioni di suoli e limitazioni di proprietà fondiarie;
c)  approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
d)  nomina di amministratori di enti di cui alla parte quinta precedente;
e)  designazioni di componenti, di commissioni o di altri organi collegiali;
f)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
g)  pianta organica e relativo personale;
h)  delibere concernenti l'assunzione o la partecipazione comunale.
Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune.
Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, o da un cancelliere addetto ad un qualsiasi ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è ubicato il Comune o dal segretario comunale, o, infine, da altri funzionari co munali all'uopo delegati. Il termine per la raccolta delle firme è di 2 mesi.
In ordine a ciascuna proposta il consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime 3 succes sive sedute e comunque entro 2 mesi dalla data dell'inoltro.
Decorsi inutilmente gli indicati termini, è facoltà degli interessati avviare, nel termine di cui al successivo ca po V, un procedimento di referendum consultivo sulla medesima proposta.
In caso di accoglimento della proposta il consiglio as sume le relative delibere di attuazione.
Dalla data dell'inoltro il consiglio non può, in ogni caso, prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata nei 24 mesi successivi all'inoltro.
Art. 110
Istanze, petizioni, proposte

A prescindere da quanto disposto dall'articolo precedente e ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente statuto, i cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.
Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco, o per esso al consiglio od alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, nonché al difensore civico.
Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o, per esso, al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al difensore civico o al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.
Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco o per esso alla giunta e al consiglio, sono inviate al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del sindaco.
Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al presente articolo debbono essere date dai destinatari en tro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni del l'am ministra zione nonché, se necessaria, la menzione del l'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.
Art. 111
Diritto di udienza

I cittadini ed i rappresentanti le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere hanno diritto ad essere ricevuti dagli amministratori e dipendenti dell'am ministrazione per essere sentiti sui problemi singoli, di interesse collettivo, per fare proposte e per discutere in ordine a argomenti di competenza comunale e sull'attività del Comune stesso.
A tal fine il sindaco andrà a stabilire i giorni e le ore di udienza, che dovranno essere diversi da quelli del normale ricevimento al pubblico.
Di tale disposizione dovrà essere data ampia pubblicità, nell'ambito del territorio comunale.
Per gli organi deliberativi dell'ente e le rappresentanze della minoranza, in materia di diritto di udienza, valgono le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Capo V
Referendum consultivo
Art. 112
Principi comunali

Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi elettivi.
Art. 113
Richiesta ed indizione

L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare.
Essa deve, altresì, indicare i soggetti promotori.
Il referendum è indetto dal sindaco allorché ne faccia richiesta:
a) almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) almeno un terzo delle consulte, con deliberazione assunta da ciascuna di esse a maggioranza assoluta.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 109, com ma 4°, del presente statuto, la richiesta di referendum de ve essere presentata prima della conclusione del procedimento coinvolto dalla consultazione.
Art. 114
Limiti in ordine all'ammissibilità

La deliberazione del consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati nella forma e/o nel contenuto.
In particolare non è ammesso referendum su atti relativi a:
a) modifiche dello statuto;
b)  approvazione del bilancio e programmazione fi nanziaria;
c)  istituzioni di tributi e tariffe;
d)  nomina di membri della giunta municipale;
e)  stato giuridico del personale degli uffici;
f)  funzionamento del consiglio comunale;
g)  tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
La richiesta di referendum è inoltre non ammissibile allorché lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non surrogabili.
Art. 115
Giudizio sull'ammissibilità

Circa l'ammissibilità dei referendum decide una commissione costituita dal sindaco, dal segretario comunale e dal difensore civico.
La commissione è convocata dal sindaco e decide nel termine di 30 giorni dal deposito della richiesta.
Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza, in concreto, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 114 del presente statuto.
Sull'ammissibilità la commissione non può essere di sattesa dal consiglio comunale.
Art. 116
Raccolta delle firme

Il quesito referendario deve essere sotto scritto dai soggetti di cui all'art. 113, in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale e vidimati dal se gretario comunale; ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
La procedura referendaria ha inizio con il deposito del testo, del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro i successivi 30 giorni.
La raccolta delle firme non può durare oltre i 30 giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data debbono essere depositati presso la segreteria del Comune i moduli firmati.
Il segretario comunale verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero, nonché, se del caso, la regolarità delle delibere degli organi di cui al presente articolo.
Art. 117
Campagna elettorale

La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.
Art. 118
Incompatibilità con altre operazioni di voto

Il referendum non può essere indetto in coincidenza con altre operazioni di voto. Al referendum si applicano di sposizioni vigenti in materia.
Art. 119
Efficacia

Il consiglio ha l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.
Art. 120
Regolamento

Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà, co munque, prevedere forme tali da non dar luogo ad inutili aggravi di procedura.
Fermi restando i principi della personalità e della se gretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente, in base a criteri di economicità; può essere, altresì, contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
Parte IX
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI
Capo I
Accesso agli atti amministrativi comunali
Art. 121
Trasparenza e piena conoscibilità

L'attività amministrativa comunale è informata al prin cipio della trasparenza e della piena conoscibilità de gli atti amministrativi.
Art. 122
Pubblicità degli atti

Tutti gli atti a rilevanza esterna, assunti dall'amministrazione comunale e dagli enti di cui alla parte quinta, sono di regola pubblici.
Non sono pubblicati gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norma di legge.
Fermo restando il principio di cui al comma primo, il regolamento determina i casi in cui il sindaco, a tutela del diritto di riservatezza di persone, gruppi o imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di 1 o più atti comunali.
In tali casi il regolamento stabilisce, altresì, il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.
La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclu sa sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione amministrativa o ne diminuisca in ma niera rilevante l'efficacia e/o l'efficienza. Il regolamen to disciplina anche questa ipotesi.
Art. 123
Diritto di accesso agli atti amministrativi

In conformità ai principi sanciti dal presente capo, è riconosciuto sia ai singoli cittadini, sia ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi di cui al comma primo del precedente art. 122.
L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza del l'atto o degli atti cui lo stesso è interessato.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.
Art. 124
Accesso agli atti di interesse particolare

Ferme restando le forme di pubblicazione all'albo pretorio eventualmente previste dall'ordinamento, l'accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito a singoli cittadini e gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.
A tal fine la richiesta di accesso deve essere congrua mente motivata in ordine alle circostanze che, ad avviso del richiedente, danno luogo in concreto alla sua legittimazione.
Compatibilmente con le possibilità degli uffici, la ri chiesta di accesso deve essere prontamente evasa, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell'insussistenza di condizioni ostative.
Art. 125
Modalità dell'accesso agli atti di interesse particolare

Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame.
Il soggetto legittimo ha altresì facoltà di richiedere, alternativamente o congiuntamente, il rilascio di copia dell'atto.
Ferme restando le vigenti norme in materia di imposta di bollo e di diritti di riserva e visura, l'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle sole spese vive di riproduzione.
I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed essere concretamente motivati.
Ferma restando la regola della tempestività di cui al l'ultimo comma dell'articolo precedente, il regolamento fissa i termini massimi entro cui l'amministrazione deve provvedere in ordine alla richiesta di accesso, nonché le conseguenze dell'eventuale inerzia.
Art. 126
Accesso agli atti di interesse generale

Per l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono, comunque, ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'albo pretorio.
In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all'albo, ferma restando la facoltà per l'interessato di chiedere all'amministrazione il rilascio di copia: in tali casi si applicano le previsioni di cui al precedente articolo.
Ai fini della pubblicazione degli atti, il regolamento dovrà prevedere anche, in aggiunta alla pubblicazione di cui all'albo pretorio, quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, del presente statuto.
Capo II
Accesso alle informazioni comunali
Art. 127
Diritto di accesso alle informazioni comunali

Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'amministrazione comunale e degli enti di cui alla parte quinta.
Vengono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.
Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuati, altresì, l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.
Art. 128
Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'ac cesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque le riguardano.
Tale informativa ha ad oggetto, in particolare, qualo ra i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
Il regolamento disciplina la modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
Art. 129
Disposizioni finali e transitorie in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti amministrativi e migliore funzionalità dell'attività amministrativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, nella materia oggetto del presente articolo, valgono le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Parte X
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 130
Statuto

Allo statuto, che contiene le norme fondamentali del l'ordinamento comunale, devono confrontarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Lo statuto e le sue revisioni, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'art. 12 e comunque a tutte quelle forme che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 131
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Da tale mo mento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
Fino all'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 44 del presente statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che ri sultino compatibili con la legge e con lo statuto stesso.
Parte XI
SANZIONI
Art. 132
Sanzioni

Per qualsiasi violazione al presente statuto, ai regolamenti, alle ordinanze ed a qualsiasi disposizione del Comune si applicano le sanzioni previste per analoghe violazioni alle norme di leggi sociali e regionali.
(2003.12.709)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Poggioreale


Lo statuto del comune di Poggioreale è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 1993, modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 lu glio 1998.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 30 settembre 2002, divenuta esecutiva il 21 dicembre 2002 decorsi 60 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del CO.RE.CO.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione;
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle mi noranze;
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
e)  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'ac cesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 2
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti.
a)  nelle materie ad esso demandato dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statuarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza dei componenti assegnati al consiglio comunale.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti divengono esecutivi con la pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione, nei termini previsti dalla legge. Per motivate esigenze è possibile procedere ad approvazione di regolamenti con deliberazione immediatamente eseguibile.
7.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 4
Il Comune

1.  Il Comune di Poggioreale è un ente autonomo loca le che rappresenta e cura gli interessi della comunità lo cale, nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2.  Il Comune esercita la propria attività regolarmente ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.
Art. 5
Il territorio comunale

1.  Il Comune di Poggioreale comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'Istituto di statistica ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.  A seguito del terremoto del 1968, è costituito dal nuovo centro abitato ricostruito in un nuo vo sito in contrada Mandria di Mezzo. L'intera superficie territoriale ha un'estensione di ha 3608.75.60 e confina con i territori dei Comuni di Gibellina, Salaparuta, S. Margherita, Contessa Entellina e Monreale.
Art. 6
Stemma - Gonfalone - Patrono

Il Comune di Poggioreale conferma il proprio antico stemma civico e gonfalone. Lo stemma ed il gonfalone, adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 16 luglio 1992, presentano la raffigurazione di 3 monti, dei quali il più centrale è il più alto ed è roccioso. Detti monti sono illuminati da 3 stelle. E' altresì rappresentato un elmo sovrastante con visiera abbassata e decorata da cimiero con piume sfolgoranti, colorate, piegate in giù.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone con lo stemma ogni qualvolta il sindaco disponga in tal senso. L'uso e la riproduzione di tali segni distintivi per fini non istituzionali sono vietati. La giunta comunale può tuttavia autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto per ragioni di studio ovvero ove sussista un pubblico in teresse.
E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali comunali per fini commerciali o politici (in alternativa: un apposito regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma).
La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna nonché su tutti gli atti ed i documenti rilasciati dal Comune.
Il santo patrono del Comune è Sant'Antonio da Pa dova.
Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

1.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A) Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed al l'ambiente ;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito del le proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e del la trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 8
Albo pretorio

1.  L'albo pretorio è istituito nella sede del Comune di Poggioreale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
Art. 9
Sede del Comune

Il Comune ha sede in Poggioreale, provincia di Trapani alla via Ximenes, n. 1.
Titolo II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 10
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresentando l'intera co munità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via di retta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 11
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dal l'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e program matiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
d)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diversi dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture salve le deroghe contenute in appositi regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/93.
6.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art. 12
I consiglieri comunali

1.  L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
4.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali, sempre che l'accoglimento della richiesta non sia tale da comportare un notevole intralcio e disservizio agli uffici dell'ente, in ossequio al principio di efficienza sancito dall'art. 1, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e legge regionale n. 10/91.  In tal caso, con provvedimento motivato del segretario comunale ed a tutela del diritto di informazione consiliare, degli atti e provvedimenti in parola sarà disposta la sola visione.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività del l'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
6.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.
7.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 13
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presen tare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministra zione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspet ti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Sugli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tut ti gli atti di competenza del consiglio comunale me diante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 14
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  In caso di ripetute e persistenti violazioni degli ob blighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9 del l'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, relativi alla presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91 che disciplina il potere di rimozione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.
Art. 15
Il presidente

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2.  In caso di sua assenza o impedimento, il presiden te è sostituito dal vice presidente, ed in caso di as senza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può di sporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 16
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Art. 17
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 31/86 e successive modificazioni ed integrazioni e dallo statuto.
3.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 riunioni nell'anno solare oppure a 3 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazio ne scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4.  Ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 154/81, come modificato dall'art. 20, legge n. 265/99, la proposta di de cadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale.
2.  Il consigliere singolo può far parte del gruppo mi sto.
3.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età.
Art. 19
Conferenza dei capigruppo

1.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, presiedu ta dal presidente del consiglio comunale, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del consiglio, la determinazione del calendario del la seduta e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi e i tempi della discussione.
2.  Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
3.  Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o mo vimento politico presente in consiglio comunale non ab bia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
4.  Le modalità di costruzione, designazione, e funzio namento sono indicate dal regolamento.
Art. 20
Le commissioni consiliari

La commissione permanente per lo statuto comunale
1.  Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esa me e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di ri spettiva competenza.
2.  Le commissioni consiliari, a norma di regolamen to, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi an che di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
3.  Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
4.  Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno la facoltà e l'ob bligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
5.  Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
6.  Per le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita alle mi noranze.
7.  E' istituita la commissione consiliare permanente paritetica di studio ed in sede referente per l'adeguamen to dello statuto comunale. Ne fanno parte il sindaco, quale membro di diritto, il presidente del consiglio comunale o suo delegato che la presiede, 4 consiglieri comunali, 2 di maggioranza e 2 di minoranza, ed il segretario comunale, in qualità di tecnico senza diritto di voto. La riunione della predetta commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti e purché siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. La commissione provvede all'esame preliminare della proposta di statuto comunale o degli eventuali adeguamenti per so pravvenuta vigenza di disposizioni legislative, formula il testo degli articoli e ne riferisce, per il tramite del presidente, al consiglio comunale per la successiva approvazione con le maggioranze di legge. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
Art. 21
Commissioni consiliari temporanee

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2.  La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolun garla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 22
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, com patibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
3.  La riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4.  In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5.  In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6.  Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di di sporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7.  La notificazione dell'avviso di convocazione può es sere eseguita in uno dei seguenti modi:
a)  mediante il messo comunale;
b)  mediante telegramma;
c)  mediante fax con assicurazione di intervenuta ri cezione.
Art. 23
L'ordine del giorno

1.  L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2.  E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3.  Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4.  Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre mo dalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
5.  L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.
6.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 24
Proposte di deliberazione

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3.  Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2.  Il consiglio comunale delibera con l'intervento del la maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale, all'inizio o du ran te la seduta, comporta la sospensione di un'ora della se duta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 26
Voto palese e segreto

1.  Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2.  Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.
Art. 27
Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale sono ap provate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 28
Astenuti e schede bianche e nulle

1.  Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2.  Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
Art. 29
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
2.  Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3.  Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio, limitatamente agli argomenti di quella seduta che rivestano carattere di urgenza in quanto l'adozione della relativa delibera sia subordinata a termine perentorio di legge, può incaricare il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4.  Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 30
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data del l'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 31
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1.  Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Capo II
La giunta comunale
Art. 32
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di Governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in se duta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed al l'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori, nominati dal sindaco.
Art. 33
Incompatibilità

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della giunta regionale.
5.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al se condo grado, del sindaco.
Art. 34
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, im pulso da sottoporre agli organi di Governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8.  Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 35
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul le quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2.  Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 36
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più an ziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 37
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescinden do da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capigrup po consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4.  Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
7.  Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il sindaco o con chi ne fa le veci.
Art. 38
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività ge stionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai responsabili di settore;
3.  Esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di program mazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, assunzioni di personale, tutte enucleate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, che risultino attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura del l'indennità base di funzione dei membri della giunta;
-  definisce, in base alla proposta del direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la conferenza dei servizi, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), le successive variazioni, nonché il piano degli obiettivi e delle risorse (P.D.O.R.);
-  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
-  quantifica semestralmente le somme non assogget tabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  affida gli incarichi per consulenze legali o, in alternativa, istituisce un albo dei consulenti legali di durata annuale, delegandone l'individuazione al responsabile di settore investito dalla relativa controversia;
-  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazio ne;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva i progetti di lavori pubblici, preliminari od esecutivi con variazioni di spesa, e tutti i provvedimenti di natura programmatoria che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili di settore;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
-  nomina i componenti delle commissioni dei pubblici concorsi su proposta del responsabile del settore interessato o, in mancanza, del segretario comunale;
-  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi de centrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale quale presidente del nucleo di valutazione;
-  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti od organismi per manifestazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, comunque denominate, nel rispetto del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12, legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91 successive modifiche ed integrazioni;
-  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di la sciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alla determinazione o variazione delle ta riffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle de trazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti di reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.
Capo III
Il sindaco
Art. 39
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3.  Effettua con propria determinazione tutte le no mine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quel le riservate alla competenza del consiglio comunale, fer mo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentativi tà territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la ne cessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il se condo grado.
5.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza, può conferire incarichi fiduciari a tempo determinato a non più di 2 esperti estranei all'amministrazione. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento sindacale di designazione deve essere ampiamente motivato. Il rapporto di lavoro che ne scaturisce riveste natura giuridica di contratto d'opera professionale e comporta l'erogazione del compenso di cui al quinto comma dell'art. 41 della legge regionale n. 26/93.  Trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati. Le predette nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato sindacale.
6.  E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
7.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi del l'Azien da sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizione di legge in materia.
8.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
9.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
10.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
11.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie va lutazioni.
Art. 40
Competenze di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
b)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
d)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo nazionale di la voro, dallo statuto e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e)  nomina e revoca, previo parere della giunta, il se gretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori com petenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f)  nomina e revoca il direttore generale ovvero attribuisce le funzioni di direttore generale al segretario co munale;
g)  nomina e revoca i responsabili dei settori e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
h)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
j)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
k)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comuna le con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
q)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sul la base degli indirizzi impartiti dal consiglio comuna le, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
r)  determina l'ordine del giorno della giunta;
s)  nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 41
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  vigila sull'attività degli assessori, dei responsabili di settore o dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappre sentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio co munale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 42
Competenze di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze del l'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le di sponibilità di organico e finanziarie.
Art. 43
Competenze quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente;
e)  esercita le funzioni di ufficiale elettorale monocratico ai sensi dell'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, introdotto dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ovvero provvede alla delega delle medesime in favore del segretario comunale o di altro funzionario del Comune.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3.  Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 44
Deliberazioni

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciale previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3.  Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qua lità soggettiva di una persona o sulla valutazione del l'azione da questa svolta.
4.  Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazione e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
5.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.
6.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
7.  I verbali della seduta sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.
Art. 45
Astensione obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.
2.  L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 46
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali.
2.  Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e di sciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 47
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai responsabili di settore competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2.  Le attribuzioni dei responsabili di settore di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative secondo il disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
3.  In ottemperanza dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 165/01, agli organi politici competono in particolare:
-  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
-  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
-  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, ca noni e analoghi oneri a carico di terzi;
-  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4.  Ai responsabili di settore sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi predeterminati.
Capo II
Ordinamento
Art. 48
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uf fici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
Art. 49
Criteri di organizzazione

1.  Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
c)  per ciascun procedimento, attribuzione ad un uni co ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
e)  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f)  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione, nonché tra l'amministra zione ed enti diversi.
Art. 50
Principi generali di organizzazione.

1.  L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e piani di attività;
-  individuazione della responsabilità in relazione al l'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 51
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del l'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
-  settori: unità organizzative complesse comprendenti uffici la cui attività è finalizzata:
-  alla programmazione;
-  alla realizzazione degli interventi di competenza;
-  al controllo, in itinere, delle operazioni;
-  alla verifica finale dei risultati.
Al vertice del settore è preposto un responsabile, incaricato, con determinazione sindacale, dell'esercizio di fun zioni dirigenziali:
-  uffici: unità organizzative, interne ai settori, la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate; a questi può essere preposto un responsabile di procedimento nominato dal responsabile di settore interessato, con propria determinazione di organizzazione adottata ai sensi del l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sempre salva la responsabilità gestionale esterna in capo al responsabile di settore;
-  unità operative: unità interne all'ufficio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione. Alle unità operative è attribuito l'espletamento di attività istruttoria avente valenza esclusivamente interna che non impegna l'amministrazione comunale verso l'esterno.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
-  definita con la formazione dell'organico generale che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso at tribuite;
-  ordinata secondo un piano organizzativo generale per settori, uffici ed unità operative ai quali viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.
Art. 52
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.
2.  Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I soggetti
Art. 53
Il segretario comunale - Competenze

1.  Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a)  compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo re stando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c)  autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d)  adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e)  vigila sullo stato di attuazione di piani, program mi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f)  riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'assessore al personale e al nu cleo di valutazione;
g)  nell'ambito della funzione di coordinamento ema na direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione am ministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
h)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
i)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
j)  espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della n. 127/90 così come recepita dalla legge regionale n. 23/98;
k)  richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al segretario comunale.
4.  Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o in assenza, dal sindaco non inferiore all'indennità di posizione massima erogata ai responsabili di settore.
5.  Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
6.  Le funzioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7.  In relazione al riparto di competenze tra responsabili di settore e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così co me recepito con legge regionale n. 23/98 la responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'at tuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.
8.  Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.
Art. 54
Competenze del direttore generale

1.  Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  la predisposizione del piano degli obiettivi e delle risorse;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori, di procedimento e delle unità operative.
Art. 55
Responsabili di settore

1.  Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.
2.  I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.  Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle ma terie di competenza, i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  l'adozione della determinazione a contrattare;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti in rappresentanza del l'ente;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, ab battimento e riduzione in pristino di competenza co munale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irroga zione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione di contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-  le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
5.  In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi.
6.  Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 56
Competenze del responsabile di settore in materia di atti di conoscenza

1.  Al responsabile di settore competono:
-  le attestazioni;
-  le certificazioni;
-  le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;
-  le autenticazione di copia;
-  le legalizzazioni di firme;
-  ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.
Art. 57
L'attività propositiva dei responsabili di settore

1.  I responsabili dei settore esplicano anche attività di natura propositiva.
2.  Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di settore sono il sindaco, l'assessore di riferimento, il direttore generale e il segretario comunale.
3.  I responsabili di settore, ciascuno per il settore di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative modificazioni.
4.  L'attività propositiva si distingue in:
-  proposte di deliberazione relativamente ad atti am ministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
-  proposte di determinazione di competenza del sindaco;
-  proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;
-  proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell'ente.
5.  Il responsabile di settore ha l'obbligo di presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 58
Competenza di subprogrammazione dei responsabili di settore

1.  Ai responsabili di settore competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 59
Attività consultiva dei responsabili di settore

1.  L'attività consultiva dei responsabili di settore si esplica attraverso:
-  l'espressione del parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio;
-  relativamente al responsabile del settore finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio e il visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
-  relazioni, pareri, consulenze in genere;
2.  Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.
3.  Il parere di regolarità tecnica è relativo:
-  alla correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
-  all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché all'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici;
4.  Il parere di regolarità contabile riguarda:
-  la legalità della spesa;
-  la regolarità della documentazione;
-  l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo;
-  la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
-  la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale.
Art. 60
Competenze dei responsabili di settore in materia di gestione finanziaria

1.  Ciascun responsabile nell'ambito del settore di propria competenza dispone con propria determinazione la liquidazione di spese di competenza derivanti da legge, sentenze passate in giudicato, deliberazioni e contratti, aperture di credito a seguito di finanziamento, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento.
2.  Il responsabile di settore per i procedimenti di competenza provvede, altresì, all'emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio assegnate con il P.E.G. nonché all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.
Art. 61
Competenze dei responsabili di settore in materia di lavori e forniture

1.  Al responsabile di settore competono tutti gli atti gestionali in materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi ed in particolare:
-  l'adozione della determinazione a contrattare;
-  il conferimento di incarico professionale in materia di lavori pubblici per realizzazione di opera, direzio ne lavori e collaudo qualora sia prevista procedura concorsuale definita da regolamento o da legge;
-  l'adozione degli atti in materia di procedura di oc cupazione d'urgenza ed esproprio;
-  approvare, con propria determinazione il bando di gara o lo schema di lettera di invito e il capitolato speciale di appalto o foglio patti e condizioni;
-  scegliere le ditte da invitare aventi i requisiti per l'oggetto dell'appalto con le modalità indicate nel regolamento;
-  la presidenza delle commissioni di gara;
-  la scelta dei membri e del segretario delle commissioni di gara;
-  la responsabilità delle procedure di gara;
-  la stipula dei contratti in rappresentanza dell'ente;
-  la diramazione degli inviti e la pubblicazione dei bandi di gara nei modi di legge o regolamentari;
-  il rilascio di copia di atti, bandi e di ogni altro do cumento inerente il procedimento di appalto;
-  la gestione della fase esecutiva dell'appalto in con formità alle norme del capitolato;
-  l'applicazione, con propria determinazione, di even tuali penali per inadempienze dell'affidatario;
-  la disposizione del recesso dal contratto o la sua risoluzione in caso di inadempienze in conformità alle norme contrattuali;
-  l'approvazione di perizie e i verbali dei nuovi prezzi;
-  la certificazione della regolare esecuzione, tranne che non competa ad altri soggetti tenuti per legge;
-  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e di svincolo della cauzione, previa acquisizione per i nuovi acquisti di materiale non di consumo, della dichiarazione dell'economo dalla quale risulti l'avvenuta inventariazione;
-  l'autorizzazione, con propria determinazione, al subappalto nei casi previsti dalla legge;
-  l'approvazione del verbale di aggiudicazione, con propria determinazione, nei casi di trattativa privata o di pubblico incanto, licitazione o appalto-concorso con assunzione di impegno definitivo di spesa;
-  l'approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di collaudo;
-  la pubblicazione delle risultanze di gara nei modi e termini previsti dalla legge.
Art. 62
Competenze in materia di gestione del personale

1.  Il responsabile di settore cura l'organizzazione del personale coordinata e di tutti i lavoratori assegnati al settore anche non di ruolo in modo da assicurare, co munque, la continuità dell'erogazione dei servizi.
2.  Il responsabile di settore in particolare:
-  cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza;
-  per esigenze di servizio, previa verifica della idoneità alle mansioni, può adibire il dipendente assegnato ad un'unità organizzativa, ufficio o unità operativa, a mansioni proprie della categoria cui è ascritto ma attinenti a diverso profilo professionale purché ritenuto equivalente, con esclusione dei casi in cui il profilo professionale escluda l'intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificamente lo definiscono non posseduti;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna settoriale, di attribuzione di mansioni superiori nel rispetto dei criteri e con le modalità definite dal presente regolamento al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza;
-  partecipa alla delegazione trattante per la definizione degli accordi decentrati se nominato dal sindaco;
-  autorizza i congedi, i permessi, le missioni, le aspet tative, i congedi facoltativi e obbligatori e ogni altro permesso retribuito ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, del personale assegnato al settore, nel rispetto delle norme vigenti;
-  controlla l'osservanza dell'orario così come definito di lavoratori assegnati al settore sulla base delle rilevazioni risultanti dalla rilevazione automatizzata o ma nuale;
-  adotta ogni provvedimento organizzativo ivi compresa l'esenzione dalla rilevazione delle presenze a mezzo di orologio marcatempo. Quest'ultimo provvedimento è adottato con propria determinazione ampiamente motivata e assunta sotto la propria esclusiva responsabilità;
-  dispone i recuperi, applica, con propria determinazione, la trattenuta proporzionale dello stipendio per le ore non lavorate in assenza di autorizzazione, salvo in tale ultimo caso l'obbligo di attivare la procedura disciplinare;
-  richiede le prestazioni straordinarie nel limite della preventiva autorizzazione in relazione anche delle esigenze prospettate dal responsabile di servizio e dispone per i riposi compensativi;
-  autorizza il personale assegnato a partecipare a convegni seminari di studio e simili nei limiti delle ri sorse assegnate;
-  determina, previa informazione alle organizzazioni sindacali, e in osservanza dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del titolo I del de creto legislativo n. 165/01 e le direttive del sindaco, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro e la flessibilità dell'orario per la struttura organizzativa cui è preposto comunicando al servizio personale ogni variazione per gli adempimenti di competenza;
-  è competente per l'attribuzione dei trattamenti eco nomici accessori spettanti al personale assegnato al l'unità organizzativa cui è preposto e vi provvede con pro pria determinazione, secondo quanto stabilito dai con tratti collettivi e accordi decentrati per il personale;
-  applica la sanzione della censura e del rimprovero verbale e segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni quando le sanzioni alle stesse collegate non siano attribuire alla sua competenza;
-  provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del settore e dei servizi, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata, nonché alla verifica del carico di lavoro e produttività di ogni singolo dipendente;
-  provvede con proprio atto ad attribuire, per esigenze di servizio, funzioni inizialmente assegnate dal regolamento ad un determinato servizio ad altro nell'am bito dello stesso settore salvaguardando, ove possibile, esigenze di omogeneità di attribuzione di funzioni ai vari servizi.
Art. 63
Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile di settore

1.  Il responsabile di settore è individuato, di norma, nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria "D".
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i criteri per il conferimento della responsabilità di un settore.
Art. 64
I responsabili di procedimento

1.  I responsabili di procedimento assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori e con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91 successive modifiche ed integrazioni, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dall'amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
2.  Essi hanno la direzione e responsabilità del procedimento loro assegnato, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.
3.  La nomina del responsabile del procedimento è di competenza del responsabile del settore e si perfeziona con l'adozione e successiva notifica di apposita determinazione di organizzazione assunta a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01.
4.  L'incarico di responsabile di procedimento è sempre revocabile con provvedimento motivato del responsabile di settore.
5.  Ogni atto del responsabile di settore può essere annullato o revocato dal responsabile di settore con proprio provvedimento motivato.
6.  Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal re sponsabile di procedimento. In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di procedimento, su disposizione del responsabile di settore, possono essere sottoposti per l'esecuzione al visto da parte di quest'ultimo.
Titolo IV
FINANZE, CONTABILITÀ
Capo I
Ordinamento finanziario
Art. 65
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è ti tolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4.  Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della pro pria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impiego di tali mezzi.
Art. 66
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio co munale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 67
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2.  Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.  Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5.  I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Titolo V
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Forme associative, gestione e tariffe
Art. 68
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  Nell'esercizio delle relative funzioni, il Comune, anche in forma associata, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti pubblici servizi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, cosi come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati. Si applicano altresì le norme contenute nel titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni come modificato dall'art. 35 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.  Con particolare riferimento alla gestione delle reti ed all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si rinvia per intero alle disposizioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 come emendato dalla citata legge n. 448/01.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro ri spondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 69
Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1.  Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori dall'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 come novellato dall'art. 35 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)  istituzioni;
b)  aziende speciali anche consortili;
c)  società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2.  E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.
3.  Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
4.  Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra il Comune di Poggioreale ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Art. 70
Tariffe dei servizi resi dal comune

1.  Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che po tranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3.  La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4.  In attuazione del dispositivo di cui all'art. 119 del de creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, ac cordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 di cem bre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Art. 71
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 72
Azienda speciale

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 73
Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali

1.  Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
2.  Il consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società di capitali, nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi di amministrazione e nel collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dalle disposizioni del capo II, titolo III del decreto legislativo n. 267/2000.
1.  La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli artt. 2330, com mi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile.
2.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. Gli enti locali che non intendano partecipare alla società derivante dalla trasformazione hanno diritto alla liquidazione del valore nominale iscritto in bilancio della relativa quota di capitale.
3.  Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia per intero alle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dal l'art. 35 della legge 29 dicembre 2001, n. 448 e alle successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 74
Istituzione

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le re lative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 75
Società miste

1.  Per la gestione di servizi comunali di rilevante im portanza e consistenza che richiedano investimenti fi nanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quan do sia opportuna in relazione alla natura o all'am bito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite. La costituzione delle società in questione può es sere effettuata:
a)  con prevalente capitale pubblico locale;
b)  con partecipazione non prevalente, minoritaria, del capitale pubblico locale.
3.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4.  La prevalenza del capitale pubblico locale della so cietà è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse intercomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
5.  La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con un'accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
6.  I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
7.  Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 76
Convenzioni e consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
4.  I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5.  Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 77
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuo ve, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
3.  Quando assumono valenza programmatoria o mo difica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente i capigruppo consiliari, e la conclusione del l'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
7.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Consultazione, partecipazione e accesso
Art. 78
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;
2.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 79
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 gior ni dalla ricezione della richiesta.
4.  Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 80
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze: per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
3.  Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4.  Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
5.  Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
6.  Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 81
Proposte ed iniziative popolari

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamen to, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con ldella eventuale spesa e del suo finanziamento.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 82
Diritto di accesso e di informazione

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione de gli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
5.  L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
6.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
7.  Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazio ni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del presidente del consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 83
Associazionismo e partecipazione

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di al tre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
g)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
h)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
i)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
5.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
6.  Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di co pia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'an no precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
7.  L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
8.  Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
9.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 84
Forme di consultazione

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Co mune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5.  L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamen ti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
6.  I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che do vranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle ca tegorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 85
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Co mune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
4.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico ove nominato o dal segretario comunale, che può entro 30 giorni di chiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
5.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6.  Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico se no minato o dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
9.  Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 86
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'og getto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano di scostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in oc casione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la ri spettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sul l'argomen to, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 87
Il difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del di fensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
3.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
4.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5.  L'ufficio relazioni con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
6.  Le funzioni di difensore civico rivestono carattere onorario ed al medesimo viene corrisposto un gettone di presenza, da stabilirsi con deliberazione del consiglio co munale, per ciascun provvedimento adottato o pratica evasa.
Art. 88
Nomina del difensore civico

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministra tiva, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2.  Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico.
3.  La proposta di candidatura indirizzata al presidente del consiglio deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico in forma scritta e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di di ploma di laurea, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
4.  Il presidente del consiglio istruisce le proposte e trasmette le istanze dei soggetti aventi i requisiti richiesti e conformi ad avviso entro 20 giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale.
5.  La votazione per la scelta del candidato fra quelli inseriti nell'elenco elaborato dal presidente e corredato dalle istanze degli interessati si svolge a scrutinio segreto e per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6.  Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7.  Il difensore civico, che dura in carica tre anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
8.  In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
9.  Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza
Art. 89
Incompatibilità e decadenza

1.  Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, na zionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale.
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti organi regionali di controllo.
2.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
3.  La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 90
Funzioni del difensore civico

1.  Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamen to della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
-  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
-  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
-  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
-  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
-  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
-  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
-  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
2.  Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
4.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione auten tica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 92
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 cosi come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel de creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nel l'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 93
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 94
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigen te, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento enti locali, e la vi sione è consentita a qualunque cittadino a semplice ri chiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata co pia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a di sposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 95
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore de corsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2003.11.641)
Torna al Sommariohome



*
Statuto del Comune di Porto Empedocle. Modifica


Nello statuto del comune di Porto Empedocle, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996, con delibera del consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 2003, divenuta esecutiva il 16 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 44/91, è stato sostituito il comma 1 dell'art. 29 con il seguente:
"1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sette assessori nominati dal sindaco tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità per la elezione alla carica di consigliere comunale e di sindaco".
(2003.9.504)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 35 -  32 -  54 -  76 -  78 -  40 -