REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 APRILE 2003 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 6 marzo 2003.
Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003.
  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 2003.
Approvazione dell'accordo di programma relativo all'approvazione del piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, in variante allo strumento urbanistico del comune di Randazzo.
  pag. 13 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 1 aprile 2003.
Modifica del decreto 8 novembre 2002, concernente disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.
  pag. 13 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 febbraio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 14 


DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 15 


DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 16 

DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 18 


DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 19 


DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 20 


DECRETO 13 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003  pag. 21 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 7 marzo 2003.
Anticipazione funzionale del piano di attività promozionale per l'anno 2003  pag. 22 

Assessorato della sanità

DECRETO 6 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo al 31 dicembre 1999.
  pag. 23 


DECRETO 7 marzo 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2003.
  pag. 24 


DECRETO 11 marzo 2003.
Corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per il potenziamento e la trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò  pag. 31 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Vito Lo Capo  pag. 33 


DECRETO 4 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Agrigento  pag. 35 


DECRETO 4 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giarratana.
  pag. 39 


DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Messina.
  pag. 40 


DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Pagliara.
  pag. 43 


DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Roccavaldina.
  pag. 45 


DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un complesso ricettivo nel comune di Sciacca  pag. 47 


DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Solarino  pag. 50 


DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Trabia  pag. 52 


DECRETO 10 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di alloggi nel comune di Melilli  pag. 54 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del consiglio di amministrazione della fondazione Orchestra sinfonica siciliana  pag. 56 
Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo  pag. 56 
Revoca dell'autorizzazione all'importazione di rifiuti speciali rilasciata alla ditta Oleifici di Noto s.r.l., con sede in Castel di Tusa  pag. 56 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti approvazione di statuti di società cooperative a r.l. di garanzia fidi  pag. 56 
Provvedimenti concernenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali  pag. 56 
Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo  pag. 56 

Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 57 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Messina  pag. 57 
Impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Alcara Li Fusi  pag. 57 

Assessorato della sanità:
Sostituzione di un componente del Comitato dei garanti.
  pag. 57 
Integrazione della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina  pag. 57 

Subentro della ditta L'Autofrigo Catania s.r.l., con stabilimento nel comune di Catania, nell'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta Frigo Trasporti s.r.l.
  pag. 57 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio della ditta Sicilgrassi s.r.l., con sede legale e stabilimento in Catania  pag. 57 
Revoca dell'autorizzazione per l'attivazione di un impian to di macellazione alla ditta F. Ingoglia s.r.l. in Santa Ninfa  pag. 57 
Variazione della ragione sociale della ditta Medipesca s.a.s. di A. Misuraca & C. in ditta Medipesca s.r.l., con sede in Mazara del Vallo  pag. 57 
Riconoscimento di idoneità al laboratorio di produzione carni della ditta F.lli Correnti s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Carini  pag. 58 

Provvedimenti concernenti autorizzazione al subentro della ditta S. Maria s.r.l., con stabilimento nel comune di Caltanissetta, in diverse attività della ditta Maiorana s.r.l.
  pag. 58 
Provvedimenti concernenti variazione della ragione sociale della ditta La piccola società cooperativa a r.l. Cogis Frutta, con sede legale in Serradifalco  pag. 58 
Subentro della ditta Lampedusa Azzurra di Solina Sebastiano & C. s.a.s., con stabilimento nel comune di Lampedusa, nell'attività di tipologia 2 e 3 della ditta Solina Francesca Rita  pag. 58 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 58 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di S. Marina Salina  pag. 59 
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali marittime site in località Alcamo Marina del comune di Alcamo ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibile della Regione  pag. 59 
Finanziamento al comune di Mineo per lavori di consolidamento di una zona in frana  pag. 60 
Autorizzazione alla società ENI divisione Agip allo scarico delle acque di strato separate dalla produzione di idrocarburi del Campo di Ragusa  pag. 60 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al proget to di un deposito di rifiuti in un impianto sito in territorio del comune di Termini Imerese  pag. 60 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto per lavori di costruzione della strada di collegamento dal porto industriale alla strada statale n. 115 nel comune di Licata  pag. 60 
Approvazione del programma costruttivo adottato dal comune di Itala  pag. 60 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo a un impianto eolico da installare nei comuni di Castelvetrano, Salemi, Vita, Gibellina e Salaparuta  pag. 60 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Integrazione di componenti del comitato amministrati vo per la gestione del fondo di rotazione previsto dal l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46  pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 325.
Proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'attestato di assoggettamento da parte dei beneficiari dell'Azione F1b del piano di sviluppo rurale Regolamento CE n. 1257/99  pag. 61 


CIRCOLARE 3 aprile 2003, n. 326.
Modifiche ed integrazioni alla circolare 14 febbraio 2003, n. 322  pag. 61 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 6.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali operanti in Sicilia. Anno 2003  pag. 61 

Assessorato della cooperazione, del commecio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 2.
Programma promozionale 2003  pag. 63 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 24 febbraio 2003, n. 241.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Contributo anno 2002  pag. 65 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 4 marzo 2003, n. 4.
Sussidio ai sensi dell'art.113 della legge regionale n.2 del 2002, modificato dall'art.17 della legge regionale n.9 del 2002 e dall'art.45 della legge regionale n.23 del 2002. Emergenza Argentina. Circolare n.1 del 29 gennaio 2003: chiarimenti  pag. 66 


CIRCOLARE 19 marzo 2003, n. 5.
Disposizioni attuative in materia di cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 43 - Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali.
  pag. 67 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 14 marzo 2003, n. 1107.
Linee guida sull'attività ed assetto organizzativo delle unità operative di educazione alla salute.
  pag. 73 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 11 marzo 2003, n. 3.
Aggiornamento degli atti concessionali relativi alle autolinee regionali  pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 26 febbraio 2003, n. 6.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2002/2003  pag. 79 

ERRATA CORRIGE
Assessorato della sanità

DECRETO 29 gennaio 2003.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2003  pag. 79 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).
SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento straordinario n. 1
Statuto del comune di Bisacquino.
Statuto del comune di Montemaggiore Belsito.
Statuto del comune di Poggioreale.
Statuto del comune di Porto Empedocle - Modifica.
Supplemento straordinario n. 2
Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 novembre 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DIRETTIVA PRESIDENZIALE 6 marzo 2003.
Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto l'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante: Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Visti gli articoli 1 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto l'art. 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002;
Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 490 dell'11 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il programma di Governo per la XIII legislatura;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 24 luglio 2002, con la quale è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006;
Vista la direttiva del Presidente della Regione siciliana del 30 settembre 2002, recante l'atto di indirizzo annuale per la valutazione dei dirigenti per l'annualità 2002;
Ritenuta la necessità di assicurare la piena, tempestiva e completa attuazione del ciclo di programmazione e controllo e di definire gli indirizzi per armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessorati, proseguendo nell'azione intrapresa di omogeneizzazione di contenuto e di miglioramento della qualità delle direttive generali degli Assessori sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003;

Emana la seguente direttiva
Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003

1)PREMESSA
Gli indirizzi programmatici emanati nel corso del 2002 hanno avviato una serie di attività, iniziative ed esperienze improntate al perseguimento dell'obiettivo di piena e completa attuazione del ciclo di programmazione e controllo. Per l'anno 2003 è obiettivo primario completare la tempestiva attuazione del ciclo di programmazione e controllo ed armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori, nella linea già intrapresa volta a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione.
La presente direttiva costituisce un quadro di riferimento articolato nei seguenti punti:
-  definizione del processo di programma strategica;
-  specificazione della natura delle direttive come insieme articolato di obiettivi assegnati ai centri di responsabilità amministrativa e dei relativi indicatori;
-  costruzione della struttura di massima delle direttive;
-  determinazione del ruolo dei soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle direttive.
2)IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEGLI ASSESSORATI
Sulla base del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e delle leggi di riforma dell'Amministrazione regionale recate dalle leggi 15 maggio 2000, n. 10; 3 maggio 2001, n. 6 (articolo 52); 10 dicembre 2001, n. 20 (articolo 4) e 26 marzo 2002, n. 2 (articolo 38), si riferisce nelle sue diverse fasi il procedimento di predisposizione delle direttive annuali generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno di riferimento:
1)  formulazione degli obiettivi strategici: gli Assessori regionali formulano un numero contenuto di obiettivi strategici, anche a carattere pluriennale, destinati a concretizzare le priorità politiche, contenute nel programma di Governo, nel documento di programmazione economico-finanziaria e nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, da parte dei singoli rami dell'amministrazione attraverso la successiva assegnazione ai responsabili dei C.R.A. (Centri di responsabilità amministrativa) degli obiettivi operativi;
2)  raccolta ed analisi della coerenza degli obiettivi strategici: il Presidente, raccolte le formulazioni degli obiettivi strategici dagli Assessori, emana la direttiva contenente gli "Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione". Tale direttiva contiene le priorità politiche e le declinazioni di queste negli obiettivi strategici che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo di amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno. Nelle more del definitivo consolidamento degli obiettivi strategici contenuti nella sopracitata direttiva con l'approvazione del bilancio e l'individuazione delle priorità di cui all'art. 38 della legge regionale n. 2/2002, gli Assessori possono valutare l'opportunità di emanare una direttiva provvisoria per l'attività amministrativa e la gestione;
3)  definizione delle priorità per l'anno: il Presidente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio della Regione individua, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che ciascun ramo di amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno;
4)  assegnazione obiettivi operativi: il Presidente e ciascun Assessore regionale, entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, art. 38, legge regionale n. 2/2002, emanano le rispettive direttive generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno di riferimento ed assegnano ai dirigenti generali o equiparati, anche su proposta degli stessi, i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati, assegnando e rimodulando, ove necessario, le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.
Tali direttive completano il ciclo della programmazione e, con riferimento alle priorità politiche, fissano gli obiettivi strategici già delineati articolandoli negli obiettivi operativi.
Tali obiettivi saranno modulati in funzione di una priorità alta, media o bassa.
Contestualmente alla definizione degli obiettivi operativi, i dirigenti generali provvedono alla definizione dei programmi di azione per l'anno in corso.
3)DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Il programma del Governo regionale per la XIII legislatura formatosi sui nuovi principi recati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, formalizzato amministrativamente dalla Giunta regionale con delibera n. 490 dell'11 dicembre 2001, è proiettato verso un generale processo innovativo.
Le indicazioni che emergono in tal senso in questo primo scorcio di legislatura fanno registrare un positivo avvio di tale processo, anche grazie al contributo della programmazione strategica avviata nell'esercizio 2002.
Per l'anno in corso, al fine di imprimere una forte accelerazione al ciclo di programmazione e controllo, si ritiene opportuno tracciare, oltreché le linee metodologiche per la formulazione delle direttive assessoriali (aspetto procedurale), anche gli obiettivi strategici delle politiche settoriali riconducibili alle priorità politiche già contenute nel predetto programma di Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria 2003/2006, nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché negli altri documenti programmatici e di settore ovvero nelle altre iniziative legislative eventualmente in itinere (contenuto di merito).
Per quanto sopra e con riferimento alle priorità politiche così individuate, è necessario definire gli obiettivi strategici intersettoriali e di settore.
Obiettivi strategici intersettoriali
-  La riforma della struttura del Governo e la riforma organizzativa e tecnologica della struttura amministrativa e del personale, tendente all'elevazione della qualità dei servizi erogati e al contenimento e la razionalizzazione della spesa di funzionamento.
-  La formazione e la riqualificazione del personale regionale.
-  La semplificazione normativa ed amministrativa.
-  Il decentramento amministrativo e l'orientamento di tutta l'attività regionale verso il principio di sussidiarità orizzontale e verticale.
-  Il pieno, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse comunicatarie destinate alla Regione e degli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione degli accordi di programma quadro (A.P.Q.).
-  La piena ed efficace operatività dei sistemi di programmazione e di controllo interno, nonché la diffusa managerialità della gestione.
Obiettivi strategici di settore
Presidenza (Assessore destinato)
1)  Recupero, fruizione e/o dismissione del patrimonio e del demanio regionale.
2)  Utilizzazione e valorizzazione razionale del patrimonio della Regione.
3)  Gestione razionale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale e accrescimento delle competenze professionali.
4)  Promozione delle iniziative a sostegno della coope razione internazionale e delle relazioni euromediterranee.
Agricoltura e foreste
1)  Riorganizzazione strutturale e commerciale delle aziende-zootecniche attraverso processi di innovazione, di riqualificazione manageriale, di razionalizzazione delle tecniche produttive al fine di migliorare la competitività sui mercati nazionali ed internazionali.
2)  Promozione dello sviluppo rurale integrato con i vari settori produttivi del territorio al fine di creare un collegamento sinergico tra le varie attività economiche e sociali, attraverso il pieno e tempestivo utilizzo degli strumenti previsti dalla contrattazione programmata e dai fondi strutturali.
3)  Realizzazione di filiere nel settore agricolo-zootecnico orientate alla qualità, alla cura dell'ambiente, alla salute e al benessere degli animali, al biologico, alla tracciabilità delle produzioni, alla tipicizzazione dei prodotti di trasformazione anche attraverso la creazione di un marchio di qualità che identifichi i prodotti agricoli e agro-industriali.
4)  Riforma del servizio di assistenza tecnica in agricoltura ed attuazione del processo di riordino del Corpo forestale, definizione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità del Dipartimento delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali e di riordino degli enti regionali sottoposti a vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato.
5)  Ampliamento della superficie boscata con nuovi impianti forestali per attenuare il rischio di desertificazione e favorire il recupero della flora e della fauna locale.
Beni culturali e pubblica istruzione
1)  Promozione di un modello di strategia di sviluppo integrato e sostenibile del sistema culturale con altri sistemi produttivi, mediante una metodologia di pianificazione dall'alto e una concertazione dal basso di azioni pubbliche e private.
2)  Realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare e migliorare la tutela, la fruizione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e a sostenere le attività teatrali, musicali e degli istituti culturali.
3)  Incentivazione di forme di partecipazione dei soggetti economici privati alla gestione diretta dei beni culturali e promozione di azioni finalizzate allo sviluppo integrato con altri settori produttivi.
4)  Elevazione e riqualificazione dell'offerta formativa.
5)  Individuazione di nuove azioni finalizzate al sostegno degli alunni e delle famiglie, alla piena attuazione delle libertà di educazione, del diritto allo studio, all'eliminazione della dispersione e mortalità scolastica.
6)  Potenziamento degli investimenti nelle infrastrutture scolastiche e nella messa in sicurezza delle stesse.
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca
1)  Attuazione di una politica di sostegno ed incentivazione delle produzioni qualitative di filiera nel settore dell'artigianato.
2)  Attuazione di una politica di sostegno ed incentivazione delle produzioni qualitative di filiera nel settore della pesca.
3)  Attivazione delle procedure del Progetto integrato regionale (P.I.R.) del settore lapideo, concertandone attuazione ed attivazione con l'Assessorato dell'industria.
4)  Partecipazione, per la parte di competenza, ai programmi nazionali e comunitari che attengono all'e-commerce, all'e-governement e alla Società dell'informazione.
5)  Ottimizzazione nella gestione degli archivi legati alle attività della pesca e attivazione degli uffici peri ferici.
Bilancio e finanze
1)  Valorizzazione dello sforzo fiscale della Regione, anche attraverso la semplificazione e la riduzione dei tributi di propria competenza, continuazione dell'azione rivolta ad attuare misure anti-evasione.
2)  Promozione di azioni volte ad incrementare la massa finanziaria a disposizione della Regione.
3)  Promozione di azioni improntate al rigore e all'equità finalizzate al risanamento dei conti pubblici o a migliorare i servizi a parità di costi.
4)  Perseguimento di azioni che favoriscano i dipartimenti regionali ad operare nell'ambito di budget predefiniti e promozione di idonei sistemi di controllo.
5)  Promozione, nell'ambito delle proprie competenze, di azioni di rilancio dell'economia regionale.
Enti locali
1)  Attuazione della legge n. 328/2000 (Piano socio-sanitario).
2)  Avvio del progetto di riorganizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.).
3)  Attuazione e gestione del servizio civile in Sicilia.
4)  Completamento e pubblicazione del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento regionale degli enti locali.
5)  Incentivazione di iniziative volte a favorire, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, la capacità degli enti di realizzare sinergie e la costituzione di consorzi e unioni finalizzati alla riduzione dei costi dei servizi al cittadino, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla promozione degli insediamenti produttivi.
Industria
1)  Promozione delle condizioni ambientali finalizzate all'attrazione di nuovi investimenti.
2)  Sviluppo della competitività delle PMI attraverso percorsi di ristrutturazione e di ammodernamento strutturale, finanziario e organizzativo.
3)  Valorizzazione delle risorse energetiche e mine rarie.
4)  Promozione di interventi di bonifica e riqualificazione dei siti industriali obsoleti e/o dismessi.
5)  Sostegno alle iniziative di riduzione della compromissione ambientale relative ai comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Lavori pubblici
1)  Miglioramento dell'accessibilità verso le altre regioni europee e dei territori interni rispetto ai centri maggiori dell'Isola.
2)  Aggiornamento del piano regolare generale delle acque.
3)  Realizzazione degli interventi stradali che collegano le aree produttive dell'Isola.
4)  Miglioramento delle condizioni abitative attraverso il recupero edilizio e la riqualificazione delle zone popolari nelle grandi città e dei centri storici nei piccoli comuni.
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione ed immigrazione
1)  Promozione della formazione professionale finalizzata al lavoro in tutte le sue forme.
2)  Promozione e potenziamento del servizio di incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro in tutte le sue forme previste dalle misure di politiche attive del lavoro, rilevando i fabbisogni formativi ed individuando le figure professionali richieste dal mercato del lavoro.
3)  Riduzione dei divari, anche territoriali, nell'offerta formativa.
4)  Continuazione del processo di fuoriuscita dei soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili.
Sanità
1)  Potenziamento del monitoraggio (e predisposizione di azioni di miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini) volto alla definizione di piani di riqualificazione delle strutture di tutela e di offerta che garantiscano l'equità e la giustizia distributiva all'interno del sistema, il coinvolgimento di tutti i cittadini, la sicurezza sanitaria e la qualità delle prestazioni.
2)  Avvio della riqualificazione del sistema di offerta attraverso un programma di formazione ed aggiornamento del personale delle aziende e attraverso la riqualificazione e l'ammodernamento strutturale e tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
3)  Perseguire lo sviluppo della integrazione socio-sanitaria per gli aspetti di competenza sanitaria.
4)  Proseguimento delle azioni finalizzate al contenimento e riequilibrio della spesa farmaceutica e del deficit delle aziende ospedaliere e territoriali.
Territorio ed ambiente
1)  Miglioramento della pianificazione territoriale attraverso la definizione di nuovi piani di assetto idrogeologico (P.A.I.).
2)  Promozione di un'iniziativa legislativa sul riordino dei parchi e riserve ed emanazione di un nuovo regolamento.
3)  Promozione di un'iniziativa legislativa sul riordino delle aree protette e delle comunità di montagna, contenente linee strategiche e politiche unitarie, nuove forme associate di gestione del territorio, indirizzi di coordinamento con altri Assessorati.
4)  Miglioramento dei processi decisionali relativi alle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
5)  Promozione di un intervento sulla legislazione regionale vigente in materia di demanio marittimo per adeguarne e aggiornarne i contenuti al fine di creare la nuova struttura regionale per la gestione diretta del demanio marittimo.
Turismo, comunicazioni e trasporti
1)  Semplificazione delle procedure per lo sviluppo del turismo con riferimento all'incremento delle capacità ricettivo-alberghiere nei comuni ricadenti in aree parco, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto e di campi da golf.
2)  Miglioramento qualitativo dell'offerta turistica, con riferimento al turismo balneare, culturale, alla diversificazione dei prodotti turistici, finalizzato alla destagionalizzazione e al rafforzamento del sistema dell'accoglienza.
3)  Promozione di azioni di adeguamento dei servizi ferroviari con riguardo alla qualità, alla sicurezza dei passeggeri, all'ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile ed impiego di nuovi convogli ferroviari.
4)  Riordino del sistema delle comunicazioni attraverso l'attivazione delle competenze attribuite alla Regione.
4)  CONTENUTO DELLE DIRETTIVE
4.1)  La direttiva generale annuale degli Assessori come strumento per la realizzazione delle politiche del Governo regionale
La direttiva rappresenta il piano strategico annuale, possibilmente in proiezione triennale, di ciascun Assessorato regionale e costituisce il documento attraverso il quale l'Assessore definisce, sulla scorta delle priorità politiche e degli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e conseguentemente assegna ai titolari del Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.) un insieme coerente di obiettivi e di risorse.
La direttiva ha un ruolo essenziale nel nuovo modello di amministrazione e, in particolare, nel garantire la separazione tra indirizzo politico ed attività gestionale. Il vertice politico, infatti:
-  attraverso l'assegnazione degli obiettivi, esplicita il proprio indirizzo politico all'amministrazione;
-  attraverso l'associazione agli obiettivi di un sistema di indicatori, ha la possibilità di monitorare effettivamente i risultati dell'azione amministrativa.
La pianificazione strategica riguarda le scelte di fondo - di breve e medio termine - per il perseguimento delle finalità istituzionali che all'Assessorato sono state assegnate dagli indirizzi del Governo, nonché dalle norme. Essa costituisce strumento per il concreto raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Gli Assessori pertanto dovranno adottarla entro 30 giorni dall'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 2/2002.
La direttiva generale annuale è la sede naturale per definire e comunicare le priorità e gli obiettivi di ogni singolo Assessorato, nonché del Governo nella sua interezza, sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di Governo, alla cittadinanza e all'elettorato. Tutte insieme esse rappresentano il complesso degli impegni che il Governo assume per l'anno, formalmente, di fronte alla cittadinanza.
4.2)  Il contenuto della direttiva annuale - 2003
Il contenuto della direttiva deve essere articolato nelle sezioni così sinteticamente rappresentate:
1)  definizione delle missioni istituzionali;
2)  definizione della struttura organizzativa del ramo dell'amministrazione anche attraverso la rappresentazione grafica dell'organigramma e del funzionigramma;
3)  identificazione delle linee di intervento su cui l'Assessore intende focalizzare l'azione dell'amministrazione per l'anno di riferimento e dei progetti di particolare rilevanza, ivi compresi quelli previsti dalla legislazione più recente, con specificazione delle responsabilità e delle scadenze temporali per la loro attuazione;
4)  specificazione dei centri di responsabilità amministrativa coinvolti;
5)  identificazione e relativa graduazione degli obiettivi annuali per il 2003 di competenza dei centri di responsabilità amministrativa, nel rispetto delle priorità individuate in applicazione dell'art. 38 della legge regionale 2002, per l'anno in corso. In ogni caso va ribadito che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2000, gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, nonché l'attuazione degli A.P.Q., sono di massima priorità per ogni Amministrazione regionale;
6)  definizione del sistema di monitoraggio (in itinere e finale) dell'attuazione della direttiva e individuazione delle connessioni con l'attuazione del programma di Governo. Il monitoraggio della direttiva dovrà essere coordinato dai servizi di controllo strategico;
7)  indicazione del sistema di valutazione dei dirigenti, che specifichi:
-  le caratteristiche essenziali del modello di valutazione che verrà utilizzato;
-  le principali fasi;
-  i soggetti coinvolti e i ruoli relativi;
-  le connessioni con il sistema di controllo strategico e con il sistema di controllo di gestione;
8)  indicazioni sulle iniziative e le attività di carattere formativo previste nell'anno.
La qualità delle direttive dipende dalle modalità con cui:
a)  le priorità politiche vengono tradotte in obiettivi strategici dell'azione amministrativa e della gestione;
b)  gli obiettivi strategici vengono a loro volta articolati in obiettivi operativi, assegnati a singole strutture o ad insiemi di strutture;
c)  gli obiettivi operativi vengono declinati in programmi di azione.
Occorre, infine, esplicitare le funzioni-obiettivo almeno di 1° livello derivanti dalla visione istituzionale dell'amministrazione, costituendo le stesse i contenitori concettuali di tutti gli atti di assegnazione di competenza stabiliti da un insieme di norme e di indirizzi.
4.3)  Modalità di definizione degli obiettivi
E' importante incentrare l'attenzione su un numero limitato di obiettivi ritenuti qualificanti, rispondendo anche a requisiti di concentrazione, così da evidenziare linee d'azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'amministrazione e in modo da non distogliere l'attenzione dal focus dell'obiettivo di Governo.
Il sistema degli obiettivi fissati dalla direttiva è articolato in:
-  priorità politiche;
-  obiettivi strategici;
-  obiettivi operativi;
-  programmi di azione.
Le priorità politiche costituiscono le priorità di Governo ovvero gli obiettivi generali di lungo periodo definiti nei documenti di programmazione e di programmazione economico-finanziaria.
Gli obiettivi strategici sono definiti, in un numero contenuto, dal Presidente della Regione, sulla base delle formulazioni dei singoli Assessori regionali. Essi possono avere anche carattere pluriennale e sono destinati a concretizzare le priorità politiche da parte dei singoli rami dell'amministrazione attraverso l'elaborazione dei conseguenti obiettivi operativi da assegnare ai responsabili dei C.R.A. (Centri di responsabilità amministrativa). Nel caso in cui gli obiettivi strategici abbiano carattere pluriennale sarà necessario identificare le scadenze temporali di attuazione. Gli obiettivi strategici possono avere una priorità alta, media o bassa.
Gli obiettivi operativi, la cui formulazione è affidata all'attività propositiva dei dirigenti generali, costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa. Rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici, delle politiche prioritarie (semplificazione amministrativa, informatizzazione dell'amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramento della qualità dei servizi), o anche, obiettivi di miglioramento del funzionamento delle attività correnti dei C.R.A. discendenti dal ciclo annuale di bilancio. Sono in cascata rispetto agli obiettivi strategici e devono essere declinati dal responsabile di C.R.A. in programmi di azione.
I programmi di azione, la cui formulazione è affidata all'attività propositiva dei dirigenti generali, contestualmente agli obiettivi operativi, devono trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in precise modalità attuative e rappresentano lo strumento per raggiungere gli obiettivi operativi.
Ad ogni obiettivo strategico-operativo deve essere associato un indicatore quantitativo (di realizzazione, di risultato, di impatto) e il valore che si intende raggiungere per tale indicatore (valore-obiettivo).
5)  RUOLO DEI DIRIGENTI GENERALI E DEI RESPONSABILI E DEI DIRIGENTI PREPOSTI AD UFFICI DI MASSIMA DIMENSIONE O UFFICI SPECIALI
Ai dirigenti è affidata l'attività che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, attraverso la proposizione:
-  degli obiettivi operativi da raggiungere con riferimento ai tempi di completamento e ai risultati attesi, nonché dell'eventuale batteria di indicatori da utilizzare;
-  dei programmi di azione;
-  della struttura responsabile del programma e l'individuazione delle strutture che possono influenzarne la realizzazione, specificando le modalità di coordinamento e il ruolo del responsabile del programma;
-  dell'allocazione operativa delle risorse umane, finanziarie e materiali;
-  dei prospetti riepilogativi delle principali fasi dei programmi di azione, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi;
-  del sistema di monitoraggio e del sistema di controllo di gestione adottato.
6)  IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
L'Amministrazione regionale fino ad oggi non dispone di un sistema validato e funzionante per la valutazione della dirigenza. E' da avvertire che un qualsivoglia sistema di valutazione è pienamente efficace solo ed in quanto siano stati assegnati ai dirigenti obiettivi predefiniti, quantificati e misurabili. Si ritiene potersi adottare per l'anno in corso ed a titolo sperimentale, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro per l'area della dirigenza, recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, il sistema di valutazione messo a punto sulla base del documento di indirizzo già emanato con direttiva del Presidente della Regione siciliana del 30 settembre 2002.
7)  I SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
A supporto della complessa attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo sono stati istituiti i servizi di valutazione e controllo strategico che, ai sensi del D.P.Reg. n. 8/2001 e dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2001, operano nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori.
Agli stessi sono intestati fondamentalmente i seguenti tre compiti:
1)  supporto metodologico al vertice politico per la formulazione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;
2)  monitoraggio e controllo del piano strategico;
3)  supporto all'organo di indirizzo politico per la valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive.
I servizi in questione, infatti, nell'ambito dei tre uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori (servizi di valutazione e controllo strategico, uffici di gabinetto e segreterie particolari) svolgono la funzione di monitorare l'attuazione degli indirizzi strategici impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e cogenza al processo di programmazione e controllo.
E' opportuno altresì stimolare la loro partecipazione attiva ad azioni di benchmarking fra i vari rami dell'Amministrazione regionale e altre realtà regionali, che consenta un trasferimento delle esperienze eccellenti sviluppate e l'individuazione di opportunità di miglioramento.
Palermo, 6 marzo 2003.
  CUFFARO 

Allegato
LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DEGLI ASSESSORI PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2003

1)  PREMESSA
E' obiettivo del Presidente della Regione garantire la tempestiva attuazione del ciclo di programmazione e controllo e armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori, proseguendo nell'azione intrapresa di omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami delle amministrazioni.
Le presenti linee guida costituiscono un'indicazione metodologica per la redazione della direttiva generale per l'azione amministrativa degli Assessori per l'anno 2003.
2)  IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEGLI ASSESSORATI
Sulla base del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e delle leggi riforma dell'Amministrazione regionale recate dalle leggi 15 maggio 2000, n. 10; 3 maggio 2001, n. 6 (articolo 52); 10 dicembre 2001, n. 20 (articolo 4) e 26 marzo 2002, n. 2 (articolo 38), si definisce nelle sue diverse fasi il procedimento di predisposizione delle direttive annuali generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno di riferimento:
1)  formulazione degli obiettivi strategici: gli Assessori regionali formulano un numero contenuto di obiettivi strategici, anche a carattere pluriennale, destinati a concretizzare le priorità politiche, contenute nel programma di Governo, nel documento di programmazione economico-finanziaria e nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, da parte dei singoli rami dell'amministrazione attraverso la successiva assegnazione ai responsabili dei C.R.A. (Centri di responsabilità amministrativa) degli obiettivi operativi;
2)  raccolta ed analisi della coerenza degli obiettivi strategici: il Presidente, raccolte le formulazioni degli obiettivi strategici dagli Assessori, emana la direttiva contenente gli "Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione". Tale direttiva contiene le priorità politiche e le declinazioni di queste negli obiettivi strategici che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo d'amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno. Nelle more del definitivo consolidamento degli obiettivi strategici contenuti nella sopracitata direttiva con l'approvazione del bilancio e l'individuazione delle priorità di cui all'art. 38 della legge regionale n. 2/2002, gli Assessori possono valutare l'opportunità di emanare una direttiva provvisoria per l'attività amministrativa e la gestione;
3)  definizione delle priorità per l'anno: il Presidente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio della Regione individua, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della legge regionale n. 2/2002, con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che ciascun ramo di amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno;
4)  assegnazione obiettivi operativi: il Presidente e ciascun Assessore regionale, entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, art. 38, legge regionale n. 2/20002, emanano le rispettive direttive generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno di riferimento ed assegnano ai dirigenti generali o equiparati, anche su proposta degli stessi, i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati, assegnando e rimodulando, ove necessario, le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite. Tali direttive completano il ciclo della programmazione e, con riferimento alle priorità politiche, fissano gli obiettivi strategici già delineati articolandoli negli obiettivi operativi. Tali obiettivi saranno modulati in funzione di una priorità alta, media o bassa. Contestualmente alla definizione degli obiettivi operativi, i dirigenti generali provvedono alla definizione dei programmi di azione per l'anno in corso.
3)  CONTENUTO DELLE DIRETTIVE
3.1)  La direttiva generale annuale degli Assessori come strumento per la realizzazione delle politiche del Governo regionale
La direttiva rappresenta il piano strategico annuale, possibilmente in proiezione triennale di ciascun Assessorato regionale, e costituisce il documento attraverso il quale l'Assessore definisce, sulla scorta delle priorità politiche e degli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e conseguentemente assegna ai titolari del Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.) un insieme coerente di obiettivi e di risorse.
La direttiva ha un ruolo essenziale nel nuovo modello di amministrazione e in particolare nel garantire la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale. Il vertice politico, infatti:
-  attraverso l'assegnazione degli obiettivi, esplicita il proprio indirizzo politico all'Amministrazione;
-  attraverso l'associazione agli obiettivi di un sistema di indicatori, ha la possibilità di monitorare effettivamente i risultati dell'azione amministrativa.
3.2)  Modalità di definizione degli obiettivi
E' importante incentrare l'attenzione su un numero limitato di obiettivi ritenuti qualificanti, rispondendo anche a requisiti di concentrazione, così da evidenziare linee d'azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'Amministrazione e in modo da non distogliere l'attenzione dal focus dell'obiettivo di Governo.
Il sistema degli obiettivi fissati dalla direttiva è articolato in:
-  priorità politiche;
-  obiettivi strategici;
-  obiettivi operativi;
-  programmi di azione.
Le priorità politiche costituiscono le priorità di Governo ovvero gli obiettivi generali di lungo periodo definiti nel documenti di programmazione e di programmazione economico-finanziaria.
Gli obiettivi strategici sono destinati a concretizzare le priorità politiche da parte dei singoli rami dell'Amministrazione attraverso la successiva assegnazione ai responsabili dei C.R.A. (Centri di responsabilità amministrativa) degli obiettivi operanti. Nel caso in cui gli obiettivi strategici siano anche pluriennali sarà necessario identificare le scadenze temporali di attuazione. Gli obiettivi strategici possono avere una priorità alta, media o bassa.
Gli obiettivi operativi costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa. Rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici, delle politiche prioritarie (semplificazione amministrativa, informatizzazione dell'Amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramento della qualità dei servizi) o, anche, obiettivi di miglioramento del funzionamento delle attività correnti dei C.R.A. discendenti dal ciclo annuale di bilancio. Sono in cascata rispetto agli obiettivi strategici e devono essere declinati dal responsabile di C.R.A. in programmi di azione.
I programmi di azione traspongono gli obiettivi strategici delle politiche in precise modalità attuative e rappresentano lo strumento per raggiungere gli obiettivi operativi. I programmi di azione devono esplicitare puntualmente:
-  gli obiettivi operativi da raggiungere, con riferimento sia ai tempi di completamento che ai risultati attesi;
-  il responsabile e la struttura responsabile del programma e le altre strutture, interne all'Amministrazione o esterne ad essa, che possono influenzarne la realizzazione; nel caso di strutture interne, in particolare, andranno formalizzate le modalità di coordinamento dei diversi interventi e l'eventuale ruolo che il responsabile del programma dovrà assumere nelle fasi di coordinamento, anche in deroga alle normali linee gerarchiche e organizzative, nonché l'allocazione operativa delle risorse umane, finanziarie e materiali;
-  le principali fasi del programma, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi, ricorrendo anche a sistemi di rappresentazione tipici del project management (Pert, diagrammi di Gantt).
Il programma di azione dovrà indicare anche il relativo sistema di monitoraggio in grado di verificare e misurare, secondo criteri quanto più possibile oggettivi e verificabili, se gli obiettivi previsti sono effettivamente raggiunti, di far emergere i motivi degli eventuali scostamenti, di stimolare gli interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti a cui sono affidate le azioni per i risultati ottenuti.
E' necessario che la definizione degli obiettivi, sia riferiti alle politiche pubbliche che agli altri obiettivi generali dell'azione amministrativa, preveda pertanto oggettivi criteri di:
-  quantificabilità;
-  misurabilità;
-  raggiungibilità;
sottendendo alla necessità, in funzione dell'ampiezza e generalità delle attività su cui vengono posti gli obiettivi, di possedere requisiti di:
-  chiarezza e precisione;
-  sinteticità;
-  specificità;
-  concentrazione.
La quantificabilità di un obiettivo prevede che le attività siano riconducibili ad unità per cui esista una scala di valutazione (quali/quantitativa) e che quindi non contengano solo enunciati di principio ma siano sottoposti ad oggettivi criteri di misurazione.
La misurabilità di un obiettivo, al di là della quantificazione dello stesso, prevede che esista un sistema di rilevazione e controllo che permetta la verifica puntuale del dato, la messa a sistema e la possibilità di determinare una scala di valutazione cui rapportare il grado di raggiungimento di un obiettivo.
La raggiungibilità si basa sulla effettiva possibilità, valutata ex ante, di raggiungere un risultato sulla base delle complessive risorse disponibili.
Altresì gli obiettivi devono contenere elementi di chiarezza che li rendano univoci (nel valore raggiunto, non nelle modalità) e precisi relativamente al contesto in cui sono stabiliti. Altresì devono essere espressi in modo sintetico (al fine di evitare interpretazioni o dubbi) e contenere elementi di univocità di ambito.
La realizzazione di ciascuno di tali obiettivi qualificanti richiederà, poi, interventi ed attività riassumibili nei programmi di azione che saranno allegati alla direttiva o contenuti in apposito documento.
3.3)  Il sistema degli indicatori
A ogni obiettivo strategico-operativo (cfr. schede 1 e 2) deve essere associato un indicatore quantitativo (di realizzazione, di risultato, di impatto) e il valore che si intende raggiungere per tale indicatore (valore-obiettivo).
Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di indicatori di prestazione:
-  indicatori di realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa prevista;
-  indicatori di realizzazione fisica, che misurano il grado di realizzazione del progetto o dell'intervento;
-  indicatori di risultato, che misurano il grado di raggiungimento dell'obiettivo che il progetto o l'intervento si propone di conseguire;
-  indicatori di impatto; esprimono l'impatto che il raggiungimento degli obiettivi genera sul sistema di riferimento (P.A., collettività).
E' importante sottolineare che gli obiettivi strategici definiti dagli Assessori sono quantificati da indicatori di risultato e di impatto, mentre gli obiettivi operativi sono misurati da indicatori di realizzazione (fisica e finanziaria) e, in alcuni casi, anche da indicatori di risultato. In genere, gli obiettivi operativi non sono quantificati da indicatori di impatto.
La definizione di un indicatore associato ad un obiettivo può risultare di particolare complessità nel caso in cui alcuni obiettivi siano difficilmente traducibili in indicatori quantitativi di facile misurabilità ed univocità. In questi casi, si potrà quindi ricorrere, in alternativa agli indicatori quantitativi, a:
-  indicatori di tipo binario (si/no);
-  indicatori di tipo qualitativo (alto/medio/basso);
-  indicatori proxi, in grado di misurare il raggiungimento di un obiettivo mediante un complesso di indicatori non direttamente riferiti all'obiettivo stesso.
4)  RUOLO DEI DIRIGENTI GENERALI E DEI RESPONSABILI E DEI DIRIGENTI PREPOSTI AD UFFICI DI MASSIMA DIMENSIONE O UFFICI SPECIALI
Ai dirigenti è affidata l'attività che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, attraverso la proposizione:
-  degli obiettivi operativi da raggiungere con riferimento ai tempi di completamento e ai risultati attesi, nonché dell'eventuale batteria di indicatori da utilizzare;
-  dei programmi di azione;
-  della struttura responsabile del programma e l'individuazione delle strutture che possono influenzarne la realizzazione, specificando le modalità di coordinamento e il ruolo del responsabile del programma;
-  dell'allocazione operativa delle risorse umane, finanziarie e materiali;
-  dei prospetti riepilogativi delle principali fasi dei programmi di azione, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi;
-  del sistema di monitoraggio e del sistema di controllo di gestione adottato.
5)  I SERVIZI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
A supporto della complessa attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo sono stati istituiti i servizi di valutazione e controllo strategico, che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2001, operano nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori. Agli stessi sono intestati fondamentalmente i seguenti tre compiti:
1)  supporto al vertice politico per la formulazione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione; tale attività ricomprende l'analisi, preventiva, della congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate per le medesime funzioni-obiettivo;
2)  monitoraggio e controllo del piano strategico che consiste nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico e nell'identificazione degli eventuali scostamenti, al fine di individuare gli eventuali fattori ostativi, le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli obiettivi, i possibili rimedi. Trattasi con evidenza di funzioni estremamente rilevanti soprattutto al fine di assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nell'Amministrazione regionale;
3)  supporto all'organo di indirizzo politico per la valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive.
I servizi in questione, infatti, nell'ambito di tre uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori (servizi di valutazione e controllo strategico, uffici di gabinetto e segreterie particolari), svolgono la funzione di monitorare l'attuazione degli indirizzi strategici impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e cogenza al processo di programmazione e controllo.

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(2003.11.661)
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DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 2003.
Approvazione dell'accordo di programma relativo all'approvazione del piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, in variante allo strumento urbanistico del comune di Randazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto che con decreto n. 59 del 20 dicembre 2001, il patto territoriale Ionico etneo è stato approvato dal Ministero delle attività produttive e finanziato per E 19.059.841,86 per iniziative imprenditoriali e per E 11.751.460,28 per interventi infrastrutturali;
Visto che il comune di Randazzo, comune capo fila del patto Ionico etneo ha proposto la realizzazione di una zona per insediamenti produttivi per le imprese artigianali ed industriali, comprendente anche un centro direzionale per l'insediamento della società di gestione del patto e lo sportello unico del patto collegato mediante una rete telematica con gli sportelli unici dei comuni sottoscrittori del patto;
Visto l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27, comma quinto, della legge n. 142/90 (come recepito dall'art. 1, punto 3 della legge regionale n. 48/91) stipulato con il comune di Randazzo, per l'approvazione del piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del patto territoriale Ionico etneo, in variante allo strumento urbanistico, sottoscritto in data 12 novembre 2002 dal Presidente della Regione siciliana onorevole Salvatore Cuffaro e dal sindaco del comune di Randazzo dott. Ernesto Del Campo;
Vista la delibera n. 94 del 4 dicembre 2002 del consiglio comunale di Randazzo, esecutiva, di ratifica dell'accordo di programma sottoscritto in data 12 novembre 2002;
Visto il voto n. 662 del 18 luglio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha reso parere favorevole alla variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Randazzo relativa a insediamenti produttivi artigianali e industriali in contrada Arena-Pignatuni, adottata con delibera consiliare n. 22/2000;
Vista la nota prot. 46172 del 30 luglio 2002, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale urbanistica, ha trasmesso, condividendolo, il suddetto voto n. 662 del 18 luglio 2002 espresso dal C.R.U. sulla variante al piano regolatore generale di Randazzo, del patto territoriale Ionico etneo, relativa ad insediamenti produttivi artigianali ed industriali in contrada Arena-Pignatuni per la sottoscrizione dell'accordo di programma;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 12 novembre 2002 dal Presidente pro-tempore della Regione e dal sindaco pro-tempore del comune di Randazzo relativo all'approvazione del piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, in variante allo strumento urbanistico nella zona sita in contrada Pignatuni-Arena del comune di Randazzo.

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni allo strumento urbanistico del comune di Randazzo ai sensi dell'art. 27 della legge 9 giugno 1990, n. 142, così come recepito con modifiche dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 3

Il presente decreto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, che dovranno avere inizio entro tredici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non avranno avuto inizio entro due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CUFFARO 

(2003.12.691)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 1 aprile 2003.
Modifica del decreto 8 novembre 2002, concernente disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. - "Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";
Visto il proprio decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, che ha limitato nell'ambito territoriale regionale l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione siciliana;
Considerato di dovere tenere conto delle diverse procedure messe in atto dalle Regioni e dalle Province autonome nell'istruttoria delle istanze relative al trasferimento dei diritti di reimpianto e della necessità di armonizzare l'attività amministrativa della Regione siciliana, con quella delle altre Amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ad una integrazione e parziale modifica del decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, nei termini suddetti;

Decreta:


Articolo unico

L'articolo unico del decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, è così modificato:
In attuazione della deroga prevista dall'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1493/99, ai sensi dell'art. 4, par. 6, lett. b), del D.M. 27 luglio 2000, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione siciliana è limitato all'ambito territoriale regionale.
Sono fatti salvi i trasferimenti già formalizzati e risultanti da atto scritto e registrato ai termini di legge, alla data di pubblicazione del presente decreto.
Sono fatte salve altresì le istanze intese ad ottenere il trasferimento di diritti di reimpianto di vigneti presentate e formalmente introitate dalle competenti Amministrazioni regionali e province autonome al 15 novembre 2002, data di pubblicazione del decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002.
Palermo, 1 aprile 2003.
  CASTIGLIONE 

(2003.14.880)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 febbraio 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, il suo art.8, comma 2;
Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.6 della legge 8 febbraio 2001, n.21, che concede alle Regioni la possibilità di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;
Visto il decreto 28 maggio 2001 del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici (pubblicato nel supplemento ordinario. n.1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 del 15 giugno 2001), di attuazione della delibera della Giunta regionale n.191 del 30 aprile 2001, relativa alla programmazione dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica;
Vista la delibera della Giunta regionale n.248 del 24 luglio 2002, relativa alla rimodulazione e programmazione dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica agevolata;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2003, n.1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2003;
Visto il decreto n.20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Viste le note n.1476 del 19 dicembre 2002 e n.43 del 9 gennaio 2003, con le quali l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento regionale lavori pubblici, chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma complessiva di E 246.850.000,00 risultante tra le economie realizzatesi sul capitolo 673305, mediante iscrizione su appositi capitoli delle somme necessarie per l'attuazione dei seguenti interventi previsti nella citata delibera di Giunta regionale n.248:
a)  esaurimento interventi di cui al decreto n.2755/2001 (E 25.850.000,00);
b)  bando edilizia scolastica (E 50.000.000,00);
c)  interventi aree metropolitane (E 51.000.000,00);
d)  bando per enti pubblici (E 120.000.000,00);
Viste le note n.1606 del 24 dicembre 2002 e n.15 del 29 gennaio 2003 della ragioneria centrale competente, con le quali vengono trasmesse, con parere favorevole, le suindicate note assessoriali;
Ravvisata la necessità di reiscrivere nel bilancio della Regione in termini di competenza, a valere sulle economie realizzatesi sul capitolo 673305, la somma di e 246.850.000,00, con contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 613905;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2003 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n.20/2003, le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n.20 del 29 gennaio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1.  - Fondi di riserva     - 246.850.000,00 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed 
altri enti (ex cap. 60763)      - 246.850.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  6.2.2.6.1.  - Edilizia     + 195.850.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  672088 Spese per il finanziamento di opere connesse alla riqualificazione 
urbana       + 25.850.000,00          

Codici: 210105 040900
(Nuova istituzione)
  672089 Spese per opere di recupero e ristrutturazione di edifici scolastici 
di ogni ordine e grado       + 50.000.000,00          

Codici: 210105 040900
(Nuova istituzione)
  672090 Spese per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico delle zone individuate ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 agosto 
1978, n.457      + 120.000.000,00          

Codici: 210105 040900
U.P.B.  6.2.2.6.8  - Interventi infrastrutturali     + 51.000.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  672805 Interventi per le aree metropolitane + 51.000.000,00          

Codici: 230101 040900
Palermo, 28 febbraio 2003.
  DIVITA 

(2003.11.631)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visto il decreto n. 20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Visto il decreto 30 aprile 1998, n. 173, recante: Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 173/98, che istituisce un regime di aiuti per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione nel settore agroalimentare;
Visto l'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale è stato costituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura per il finanziamento dei regimi di aiuto di cui al decreto legislativo n. 173/98;
Visto il decreto MIPAF n. 52987 del 28 dicembre 2001, con il quale è stata assegnata ed impegnata a favore della Regione Sicilia la somma di lire 8.610.000.000 (fondi 2000) per il finanziamento del regime di aiuti, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 173/98;
Visto il decreto MIPAF n. 12548 del 7 agosto 2002, con il quale è stata disposta a favore della Regione Sicilia il trasferimento del 39% circa, quale 1° anticipo, del finanziamento impegnato con decreto ministeriale n. 52987;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 299 del 13 gennaio 2003, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di E 1.722.000,00 per le summenzionate finalità;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti     + 1.722.000,00 
  di cui al capitolo 
  4780 Assegnazioni varie dello Stato per investimenti di competenza  
del dipartimento      + 1.722.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Produzione agricola     + 1.722.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542919 Contributi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Codici: 23.01.01 040201 V
Art. 2

Dalla data del decreto, sul capitolo 542919, incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2003 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza, di cui al precedente art. 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.704)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visto il decreto n. 20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico;
Visto il decreto MIPAF n. 294 del 13 settembre 2002, con il quale è stato disposto l'impegno ed il trasferimento a favore della Regione Sicilia delle somme di E 5.185.456,58 (fondi 1999), E 6.127.473,96 (fondi 2000), E 8.263.310,39 (fondi 2001), E 4.618.157,59 (fondi 2002) per il finanziamento del regime di aiuti, di cui alla legge n. 423/98;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 530 del 21 gennaio 2003, con la quale si chiede l'iscrizione della somma complessiva di E 24.194.398,51 per le summenzionate finalità;
Considerato che risultano versate sul conto corrente n. 22721, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 2 dicembre 2002, le somme di E 5.185.456,58, E 6.127.473,95, E 8.263.310,39 ed E 4.618.157,59 per cui hanno costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 24.194.398,51 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per  
perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle ecc.      - 24.194.398,51 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Produzione agricola     + 24.194,398,51 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542928 Contributi per l'attuazione delle misure di riconversione varie- 
tale nel comparto agrumicolo    

Codici: 23.01.01 040201 V
Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Fondi di riserva
  Capitolo 613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in 
conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti ecc.              - 24.194.398,51 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale interventi strutturali
      Interventi comunitari, statali e relativi cofinaziamenti             + 24.194.398,51 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.704)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la delibera C.I.P.E. n. 138 del 21 dicembre 2000, che stabilisce il riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003, come modificata dalla delibera C.I.P.E. n. 48 del 4 aprile 2001;
Visto il decreto del direttore generale per l'impiego - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2001, con il quale vengono ripartite le risorse per le attività formative ed emersione del sommerso nel biennio 2001-2003;
Vista la nota n. 3232 del 20 dicembre 2002, con la quale l'Assessorato del lavoro - Agenzia regionale per l'impiego, chiede l'iscrizione in bilancio della somma di E 3.012.665,24, riguardante l'annualità 2001;
Considerato che, nel conto corrente infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate, in data 11 ottobre 2002, E 3.012.665,24, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003 e n. 37/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 3.012.665,24 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra-  
tiva e per la utilizzazione ecc.      - 3.012.665,24 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Rubrica  4  - Agenzia regionale per l'impiego 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.4.1.3.2  - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali     + 3.012.665,24 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  321308 Finanziamenti per le politiche attive del lavoro     + 3.012.665,24         Delib.CIPE n. 138/00. 

Codici: 04.02.02 10.05.00 V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.705)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, che prevede norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che, nel conto corrente infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate, in data 6 novembre 2002, E 63.218,65 e che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003 e n. 37/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 63.218,65 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra-  
tiva e per la utilizzazione ecc.      - 63.218,65 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Rubrica  4  - Agenzia regionale per l'impiego 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.4.1.3.2  - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali     + 63.218,65 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  322114 Contributi per agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili     + 63.218,65 

Codici: 06.02.01 10.05.00-V
Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 322114, incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2003 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza, di cui al precedente art. 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.706)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 81 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che prevede interventi in materia di solidarietà sociale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la quietanza n. 108 del 28 novembre 2002 del Ministero del lavoro e politiche sociali, capitolo 1835, Somme da corrispondere alle Onlus ed alle associazioni di volontariato per la cura e l'assistenza a soggetti con handicap grave a seguito della perdita dei familiari, con la quale nel conto corrente infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate E 3.162.066,73, che alla chiusura dell'esercizio medesimo contribuiscono al risultato di gestione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20/2003 e n. 37/2003, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 37 del 7 febbraio 2003, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 3.162.066,73 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra-  
tiva e per la utilizzazione ecc.      - 3.162.066,73 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
Rubrica  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  3.2.1.3.1  - Protezione ed assistenza sociale     + 3.162.066,73 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  183733 Interventi in favore di soggetti con handicap grave privi di assi- 
stenza familiare      + 3.162.066,73         Codici: 05.01.01 10.10.00-V 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.707)
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DECRETO 13 marzo 2003.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visti i propri decreti n. 20 del 29 gennaio 2003, n. 37 del 7 febbraio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, con i quali, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino";
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, concernente "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo";
Vista la nota prot. n. 4819 del 18 dicembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali, chiede l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di E 265.293,73 per le summenzionate finalità;
Considerato che, sul conto corrente n. 22721, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano versate, in data 17 dicembre 2001 ed in data 21 dicembre 2001, le somme di lire 256.840.151 e di lire 256.840.151 ammontanti complessivamente a lire 513.680.302, pari ad E 265.293,74;
Considerato che la predetta somma ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio 2001;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2003, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui ai citati decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003 e n. 80 del 7 marzo 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 265.293,74 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 
21245)      - 265.293,74 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  2.2.1.3.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 265.293,74 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  144116 Contributi per la realizzazione delle iniziative volte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione dei prodotti vitivinicoli e di 
altre produzioni di qualità      + 265.293,74 

Codici: 060102040201 V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2003.
  PAGANO 

(2003.12.728)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 7 marzo 2003.
Anticipazione funzionale del piano di attività promozionale per l'anno 2003.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2003, n. 1, con la quale è stato autorizzato, sino al 28 febbraio 2003, l'eser cizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2 con la quale è stato autorizzato, sino al 31 marzo 2003, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003;
Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003, in particolare, il capitolo 342525 fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, recante una previsione di spesa di E 4.000.000,00;
Vista la nota n. 2068/6S del 5 marzo 2003 del servizio promozione del dipartimento I di questo Assessorato, con la quale sono state comunicate le proposte pervenute;
Viste le proposte pervenute da parte di soggetti ed organizzazioni, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni promozionali;
Visto l'art. 82 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che aggiunge all'art. 55 della legge regionale n. 127/80 un comma con il quale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al citato art. 55 della legge regionale n. 127/80, viene assunto l'impegno dell'intera spesa prevista nel programma medesimo;
Ritenuto pertanto, di dovere procedere alla parziale programmazione del piano delle attività promozionali per l'anno 2003;

Decreta:


Art.  1

E' approvato il piano di attività promozionale appresso indicato, quale anticipazione funzionale del piano di attività promozionale per l'anno 2003:
-  "Estero Agroalimentare" la voce, già prevista nel decreto n. 2395/Gab del 27 dicembre 2002:
-  Interfood - San Pietroburgo Russia, 14/17 aprile 2003 viene incrementata
di      E 80.000,00 

-  "Estero Pesca" la voce, già prevista nel decreto n. 2395/Gab del 27 dicembre 2002:
-  Fisching 2003 Glasgow, Scozia, 10/12
aprile 2003 viene incrementata di      E 57.000,00 

-  "Estero Multisettore" la voce, già prevista nel decreto n. 2272/Gab del 6 dicembre 2002:
-  The Hotel Show - Dubai, 19/21 mag-
gio 2003, viene incrementata di      E 30.000,00 

-  Alla voce "Estero pesca" vengono previste le manifestazioni:
-  Polfish - Gdansk, 27/29 maggio 2003-
02-20      E 70.000,00 

-  Uniprom - European Seafood Exposition (ESE) - Bruxelles, 6/8 maggio
2003      E 20.000,00 

-  Alla voce "Estero multisettore" viene prevista la manifestazione:
-  Sicilia Expo'Rom - Bucarest, giugno
2003      E 90.000,00 

-  Alla voce "Italia lapideo" viene prevista la manifestazione:
-  Work shop "Pietra lavica" - Belpasso
(CT)      E 60.000,00 

-  Alla voce "Italia artigianato" viene prevista la manifestazione:
-  Mostra del tessile presso i locali del-
l'Assessorato      E 50.000,00 

-  La voce "Pubblicità ed altre forme di comunicazione promozionale" viene così modulata:
-  "Azzurro di Sicilia dal mare alla ta-
vola"      E 120.000,00 

-  Vetrine sulle 16 navi Grimaldi Frei-
ghter Cruises      E 30.000,00 

-  Progetto editoriale "Nuovi Itinerari
s.a.s."      E 40.000,00 

-  Mondadori - "Panorama" e "Pano-
rama Travel"      E 40.000,00 
-  Pubblikompass      E 30.000,00 
-  Quotidiano di Sicilia      E 48.000,00 

-  A. Manzoni e C. - D La Repubblica
delle Donne      E 20.000,00 
-  Ustica Lines      E 50.000,00 
-  Il Caffè      E 10.000,00 
-  Il Sole 24 ore      E 25.000,00 


Art.  2

Con successivi provvedimenti si procederà a dare esecuzione al programma di cui all'art. 1 secondo l'ordine cronologico delle iniziative programmate, nelle more all'approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, e comunque entro il limite dei dodicesimi autorizzati con l'esercizio provvisorio.

Art.  3

A copertura dell'intera spesa prevista dall'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 2/2002, è impegnata sul bilancio della Regione siciliana, cap. 342525, la complessiva somma di E 870.000,00 per l'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 marzo 2003.
  CIMINO 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 19 marzo 2003.
(2003.12.723)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto ilD.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 22622 del 12 luglio 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo;
Visto il decreto n. 2224 del 15 novembre 2002, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa, ivi compreso il comune di Pozzallo;
Visto il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Considerato che da un riesame del predetto provvedimento è emerso che in base alla consistenza demografica rilevata dall'Istat alla predetta data del 31 dicembre 1999, pari a 18.035 abitanti, occorre istituire un'ulteriore sede farmaceutica nel predetto comune, a parziale rettifica dell'anzidetto decreto n. 2224/02;
Visto il comma 1 dell'art.5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi tenutesi in data 15 gennaio 2003 e 23 gennaio 2003;
Vista la proposta del comune di Pozzallo, giusta determina n. 8 del 21 gennaio 2003, relativamente alla localizzazione della istituenda 5ª sede farmaceutica;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa, in sede di conferenza dei servizi del 23 gennaio 2003;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, a parziale rettifica del decreto n. 2224/2002 sopra citato viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Pozzallo:
a)  popolazione: abitanti n. 18.035;
b)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5;
c)  sedi farmaceutiche in pianta organica: n. 4 urbane;
d)  sedi farmaceutiche funzionanti: n. 3;
e)  sede farmaceutica vacante: n. 1 (a concorso);
f)  sede farmaceutica di nuova istituzione ai sensi del 3° comma, art. 1, legge n. 362/91: n. 1.
1ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dott. Giuseppe Costa, via Vito Giardina n. 4;
-  delimitazioni della sede: territorio del comune compreso da piazza Rimembranze lato ovest, via Venezia ambo i lati (da piazza Rimembranze a via Garibaldi) e suo prolungamento ideale a mare; via Garibaldi, ambo i lati, da via Venezia a vico Garibaldi; vico Garibaldi ambo i lati; piazza Cesare Battisti per intero; via Mazzini ambo i lati, da piazza Cesare Battisti a piazza Senia con esclusione di quest'ultima.
Il perimetro territoriale della sede 1ª viene delimitato dalla via Torino, con esclusione ambo i lati di quest'ultima, compresa invece, ambo i lati, nella sede 4ª, fino a via Presidente Kennedy; via Presidente Kennedy, ambo i lati, dalla via Torino alla via Aristodemo; via Aristodemo, ambo i lati, da via Presidente Kennedy a via della Repubblica; via della Repubblica, ambo i lati, da via Aristodemo a via Nino Bixio; via Nino Bixio, con esclusione ambo i lati di quest'ultima, compresa invece, ambo i lati, nella sede 2ª, dalla via della Repubblica fino a mare.
2ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dott. Luigi Losi, via Nino Bixio n. 15;
-  delimitazioni della sede: territorio del comune compreso da via Nino Bixio, ambo i lati, dal mare fino a via della Repubblica; via della Repubblica, con esclusione ambo i lati di quest'ultima, da via Nino Bixio a via Aristodemo; via Aristodemo, con esclusione di quest'ultima ambo i lati, dalla via della Repubblica alla via Presidente Kennedy; via Presidente Kennedy, con esclusione ambo i lati, di quest'ultima, da via Aristodemo a via Torino; via Torino, ambo i lati, da via Presidente Kennedy a via A. Giunta; via A. Giunta, con esclusione ambo i lati di quest'ultima, da via Torino al prolungamento ideale fino alla linea ferrata; linea ferrata, ambo i lati, dal prolungamento ideale di via A. Giunta a viale Asia; viale Asia, con esclusione ambo i lati di quest'ultima, compresa invece, ambo i lati, nella sede 5ª, dalla linea ferrata fino all'incrocio con via Torino; via Torino, ambo i lati, da viale Asia a viale Australia; viale Australia, con esclusione ambo i lati, compresa invece ambo i lati nella sede 5ª, da via Torino a prolungamento via Vasco De Gama; via Vasco De Gama, esclusa ambo i lati, compresa invece, ambo i lati nella sede 5ª, da viale Australia a via Presidente Kennedy; via Presidente Kennedy, esclusa, ambo i lati, compresa invece, ambo i lati nella sede 5ª, da via Vasco De Gama a via Isole delle Filippine; via Isole delle Filippine, esclusa ambo i lati, compresa invece ambo i lati, nella sede 5ª, da via Presidente Kennedy a via A. Diaz; via A. Diaz, con esclusione ambo i lati, compresa invece ambo i lati nella sede 5ª, da via Isole Filippine a mare.
3ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dott.ssa Carmela Scalia, piazza Rimembranze n. 63/P;
-  delimitazioni della sede: territorio del comune compreso da piazza Rimembranze lato est; via Venezia esclusa ambo i lati, dal suo prolungamento a mare a via Garibaldi; via Garibaldi, esclusa ambo i lati, da via Venezia a vico Garibaldi escluso; piazza Cesare Battisti esclusa; via Mazzini esclusa da piazza Cesare Battisti a piazza Senia con esclusione di quest'ultima; via dell'Arno ambo i lati, da piazza Senia a viale Papa Giovanni XXIII; viale Papa Giovanni XXIII escluso ambo i lati, compreso invece nella sede 4ª, da via dell'Arno a via M. Buonarroti; via M. Buonarroti, esclusa ambo i lati, compresa invece nella sede 4ª, da viale Papa Giovanni XXIII a via M. Rapisardi; via M. Rapisardi, ambo i lati, da via M. Buonarroti fino all'incrocio di accesso alla zona di edilizia economica e popolare, quest'ultima esclusa, compresa invece nella sede 5ª; dall'incrocio anzidetto fino al prolungamento ideale con la strada ferrata; strada ferrata fino al confine con Ispica, delimiterà il territorio della sede 3ª a sud della strada ferrata fino al mare.
4ª sede farmaceutica urbana (vacante a concorso) -  istituita con decreto del 12 luglio 1997
-  delimitazioni della sede: territorio del comune compreso da via Torino, ambo i lati, da via A. Giunta a piazza Senia, quest'ultima inclusa; via dell'Arno, esclusa ambo i lati, da piazza Senia a viale Papa Giovanni XXIII; viale Papa Giovanni XXIII, ambo i lati, da via dell'Arno a via M. Buonarroti; via M. Buonarroti, ambo i lati, da viale Papa Giovanni XXIII a via M. Rapisardi, via M. Rapisardi, esclusa ambo i lati, da via M. Buonarroti a cavalcavia viale Europa; viale Europa, ambo i lati, da cavalcavia M. Rapisardi a viale Papa Giovanni XXIII fino alla linea ferrata; linea ferrata, ambo i lati, da cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII a prolungamento della via A. Giunta; via A. Giunta, ambo i lati, da linea ferrata a via Torino.
5ª sede farmaceutica urbana (istituita con il presente provvedimento - vacante)
-  delimitazioni della sede: territorio del comune compreso da via Diaz, ambo i lati, dal suo prolungamento ideale a mare a via Isole Filippine; via Isole Filippine, ambo i lati, da via Diaz a via Presidente Kennedy; via Presidente Kennedy, ambo i lati, da via Isole Filippine a via Vasco De Gama; via Vasco De Gama, ambo i lati, da via Presidente Kennedy a viale Australia; viale Australia, ambo i lati, da via Vasco De Gama a via Torino; via Torino quest'ultima esclusa ambo i lati compresa invece nella sede 2ª, da viale Australia a viale Asia; viale Asia, ambo i lati, da via Torino alla linea ferrata; linea ferrata, quest'ultima esclusa ambo i lati, da viale Asia fino al cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII; viale Papa Giovanni XXIII, esclusa ambo i lati, compresa invece nella sede 4ª, da linea ferrata a viale Europa; viale Europa, esclusa ambo i lati, compresa invece nella sede 4ª, da viale Papa Giovanni XXIII al tratto finale di via M. Rapisardi. Tratto finale via M. Rapisardi, quest'ultimo escluso, ambo i lati compresa invece nella sede 3ª, da viale Europa ad incrocio di accesso zona di edilizia economica e popolare; strada di accesso alla zona di edilizia economica e popolare, ambo i lati, da tratto finale di via M. Rapisardi alla linea ferrata; linea ferrata fino al confine con il territorio di Ispica, che delimita il confine con la sede 3ª a sud mentre a nord delimita il territorio della presente sede.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Pozzallo ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa ed alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 marzo 2003.
  CITTADINI 

(2003.11.668)
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DECRETO 7 marzo 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'Accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2003, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che con delibera n. 145 del 13 gennaio 2003 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, valida per l'anno 2003, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 145 del 13 gennaio 2003.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2003.
  AMANDORLA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.12.701)
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*


DECRETO 11 marzo 2003.
Corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, ed, in particolare, l'art. 45, lett. B4, ai sensi del quale ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli assistiti in ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2000, un'indennità annua nella misura di L. 5.000 (euro 2,58) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale;
Visto, altresì, l'art. 45, lett. B5), del citato D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti in ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria e/o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua nella misura di L. 6.000 (euro 3,10) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Considerato che il Comitato regionale di medicina generale, deputato anche alla definizione degli accordi regionali, nella seduta del 30 settembre 2002 e del 19 dicembre 2002, ha determinato le sopracitate percentuali fissandole, rispettivamente nel 25% per il collaboratore di studio medico e nel 5% per il personale infermieristico, precisando che qualora i sanitari aventi diritto ad una delle due indennità risultassero inferiori alla percentuale come sopra stabilita, il restante budget della stessa sarà stornato in favore dell'altra indennità;
Considerato che in sede di Comitato regionale di medicina generale è stato altresì concordato che la Regione provveda alla pubblicazione di un bando regionale con il quale rendere noti termini e modalità di presentazione delle domande per la corresponsione delle indennità di cui all'art 45 lett. B4) e B5) del D.P.R. n. 270/2000 da parte dei medici interessati;
Considerato che le somme occorrenti per la copertura degli istituti sopradescritti trova capienza nella quota pro capite del fondo sanitario nazionale già erogata alle rispettive aiende unità sanitarie locali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla predisposizione del sopracitato bando, prevedendo la formulazione di distinte graduatorie provinciali redatte dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, secondo il criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente e, in subordine, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di assistenza primaria;

Decreta:


Art.  1

Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 25% degli assistiti in ambito regionale, che alla data di pubblicazione del presente decreto utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2000, un'indennità annua nella misura di euro 2,58 (L. 5.000) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

Art.  2

Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 5% degli assistiti in ambito regionale, che alla data di pubblicazione del presente decreto utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria e/o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta con decorrenza 1 gennaio 2000 un'indennità annua nella misura di L. 6.000 (euro 3,10) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

Art.  3

I medici interessati, che utilizzano un collaboratore di studio e/o un infermiere professionale, assunto secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, devono presentare apposita istanza, secondo lo schema allegato A, A1, e/o B, B1 alle rispettive aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente bando.

Art.  4

Ciascuna azienda unità sanitaria locale, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, formulerà due distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo, rispettivamente all'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, secondo il criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente e, in subordine, in caso di pari anzianità di assunzione del dipendente, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di assistenza primaria.

Art.  5

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione delle predette indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, devono verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 45, lett. B4) e B5), previo esame del contratto di assunzione e della relativa documentazione attestante la continuità dell'utilizzazione del personale in argomento.

Art.  6

Le somme occorrenti per la copertura degli istituti di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, per ciascun anno finanziario, trovano copertura nella quota pro-capite del fondo sanitario nazionale già erogate alle rispettive aziende unità sanitarie locali.

Art.  7

Fermo restando le percentuali come sopra definite, qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto ad una delle due indennità risultassero inferiori alla percentuale stabilita, l'Azienda unità sanitaria locale provvederà a stornare il budget rimasto all'altra indennità.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 2 aprile 2003 al n. 158.
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(2003.13.800)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per il potenziamento e la trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 984 del 27 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 12037 del 27 febbraio 2002, con cui il Ministero dei trasporti, gestione governativa FS S.p.A., ferrovia Circumetnea, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico del comune di Catania, per il potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò, tratta metropolitana compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5461 del 15 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 69045 del 18 novembre 2002, con il quale da parte del Ministero dei trasporti, gestione governativa FS S.p.A., ferrovia Circumetnea è stata prodotta ulteriore documentazione;
Vista la delibera consiliare n. 45 del 3 ottobre 2002, con la quale il comune di Catania, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole a condizione in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 1909/02 del 16 maggio 2002, con la quale la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania ha rilasciato, a condizioni, il nulla osta ai sensi dell'art. 151, decreto legislativo n. 490/99;
Visto il parere, prot. n. 12285 del 4 luglio 2002, del gruppo servizio geologico dell'ufficio del Genio civile di Catania rilasciato ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
Visto il foglio prot. n. 3984 dell'11 marzo 2002 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, dal quale si rileva che le aree di progetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico;
Visto il parere n. 7 del 10 febbraio 2003 reso dal servizio 4/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
-  il progetto di che trattasi in variante rispetto a quello approvato da questo Assessorato con decreto n. 1260/89, riguarda esclusivamente il prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro.
Come si evince dalla relazione e dagli elaborati tecnici le variazioni progettuali consistono in:
-  realizzazione di 1.027 mt. di ferrovia metropolitana in galleria naturale a doppio binario elettrificato con scartamento ordinario; la tratta inizia da piazza Giovanni XXIII e si sviluppa lungo corso Martiri della Libertà e il corso Sicilia sino a piazza Stesicoro, dove sarà ubicata l'unica stazione. Il progetto in oggetto si svilupperà totalmente sotto il piano stradale con una profondità del piano del ferro da 11 m. a 21,73 m., consentendo, nella parte finale del tracciato, un ricoprimento delle gallerie pari ad almeno 13,80 m.
Sotto l'aspetto urbanistico, poiché l'intero tracciato si sviluppa interamente in galleria, non si hanno significative interferenze con le previsioni del piano regolatore generale vigente (approvato nel 1969) e con l'assetto insediativo esistente ricadente all'interno del piano di risanamento del quartiere S. Berillo. Gli elementi di collegamento (uscite, vani, ascensori, aperture equilibratrici), ubicati prevalentemente all'interno del tessuto urbano fortemente edificato, non comportano alcuna variazione alla rete stradale esistente.
Inoltre, l'intervento in argomento è inserito tra quelli previsti nell'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario in Sicilia, firmato il 5 ottobre 2001 tra il Governo della Repubblica e la Giunta Regione siciliana.
Considerato
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni appare regolare;
il comune di Catania, con delibera del consiglio comunale n. 45 del 3 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Tratta metropolitana compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro a condizione che nel progetto esecutivo vengano apportate le modifiche concordate relativamente all'uscita di via L. Rizzo e agli ascensori di via G. Puccini, con il carico di presentare, prima della realizzazione, il progetto esecutivo degli accessi e delle uscite ai competenti uffici di questo comune e fatti salvi i pareri e le osservazioni degli altri enti interessati all'approvazione delle opere in oggetto.
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 12285 del 4 luglio 2002, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota prot. n. 1909/02 del 16 maggio 2002, ...non esprime il parere di competenza in quanto il tratto interessato dall'intervento riguarda una zona del tessuto urbano non sottoposta a vincolo paesaggistico (piano di risanamento del quartiere S. Berillo), ad esclusione delle aree in cui sono previste le realizzazioni delle stazioni di uscita "A" e "B" (v. S. Maria di Betlem e v. Gambino) localizzate in prossimità di piazza Stesicoro per le quali si rilascia il nulla osta previsto dall'art. 151, secondo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in quanto l'intervento proposto risulta compatibile con la struttura del paesaggio soggetto a tutela, e considerato che trattasi di centro storico, la scelta dei materiali per le rifiniture esterne dovrà essere consona alla particolarità del contesto, pertanto si prescrivono le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del predetto parere.
-  l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, con nota prot. n. 3984 dell'11 marzo 2002, comunica che l'opera in argomento non ricade in zone sottoposte a vincoli di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
-  l'opera è da ritenersi compatibile con l'assetto territoriale del comune di Catania, migliora le condizioni di traffico urbano e di collegamento extraurbano ed inoltre è di rilevante interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso e considerato questo servizio è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia meritevole di autorizzazione il progetto di potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò, tratta metropolitana compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro, con le condizioni imposte dal consiglio comunale di Catania con delibera n. 45 del 3 ottobre 2002 e della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania con parere n. 1909/02 del 16 maggio 2002. Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibiità ambientale sul progetto medesimo.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio 4/D.R.U. n. 7 del 10 febbraio 2003, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico generale del comune di Catania, il progetto per il potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò, tratta metropolitana compresa tra la stazione Giovanni XXIII e la stazione Stesicoro.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 del 10 febbraio 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 45 del 3 ottobre 2002;
3)  variante urbanistica - relazione tecnica;
4)  tav.    1  -  planimetria generale;
5)  tav.    2  -  profilo longitudinale generale;
6)  tav.    4  -  profilo litologico;
7)  tav.    5  -  galleria naturale di linea, sezioni tipo;
8)  tav.    6  -  galleria naturale di stazione;
9)  tav.    7  -  sezioni speciali di galleria;
10)  tav.  10  -  apertura equilibratrice ed ingresso W.F. prog. (A) 1318,40;
11)  tav.  11  -  apertura equilibratrice ed ingresso W.F. prog. (A) 1696,90;
12)  tav.  12  -  stazione Stesicoro, pianta e piano banchina;
13)  tav.  13  -  stazione Stesicoro pianta Mezzanino lato est;
14)  tav.  14  -  stazione Stesicoro, pianta Mezzanino lato ovest;
15)  tav.  15  -  stazione Stesicoro, planimetria a piano strada;
16)  tav.  16  - stazione Stesicoro, sezioni Banchina;
17)  tav.  17  -  stazione Stesicoro, sezioni mezzanini e tunnel uscite;
18)  tav.  22  -  stazione Stesicoro, uscite A-B-C-D - piante e sezioni;
19)  tav.  23  -  stazione "Stesicoro", uscita E - piante e sezioni.

Art. 3

Il Ministero dei trasporti, gestione governativa ferrovia Circumetnea, dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

Il Ministero dei trasporti, gestione governativa ferrovia Circumetnea ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.635)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di San Vito Lo Capo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 2391 del 13 febbraio 2001, con il quale il comune di San Vito Lo Capo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, gli atti ed elaborati relativi alla variante urbanistica concernente il progetto di un itinerario turistico-culturale mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
Vista la delibera n. 30 del 25 novembre 1998, con la quale il consiglio comunale di San Vito Lo Capo ha localizzato le opere di cui al progetto in argomento;
Vista la delibera n. 15 del 23 marzo 1999, con la quale il consiglio comunale di San Vito Lo Capo, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, ha approvato il progetto di un itinerario turistico-culturale mediante la realizzazione di percorsi ciclopedonali, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 63 del 29 settembre 2000, con la quale il consiglio comunale di San Vito Lo Capo, al fine di dare seguito alle procedure di pubblicazione previste dall'art. 6 della legge regionale n. 167/62, ha provveduto a riapprovare il progetto in argomento;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 6 febbraio 2001, a firma del sindaco del comune di San Vito Lo Capo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in oggetto;
Visto il parere favorevole a condizioni n. 526 dell'8 aprile 1998 espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani e confermato, con le note della stessa Soprintendenza prot. n. 3116/V del 27 maggio 2002, prot. n. 6998/V del 15 luglio 2002, prot. n. 7443 del 23 ottobre 2002, nell'ambito della proceduta di concerto, ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, definita con la nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 3887 del 28 novembre 2002;
Visto il decreto n. 19 del 17 gennaio 2003, con il quale il dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, a seguito del concerto previsto dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, ha concesso la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla parte di progetto compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia;
Vista la nota del 2 ottobre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani ha trasmesso il parere prot. n. 15465 del 14 settembre 1998 espresso con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sul progetto in argomento;
Visto il parere n. 9 dell'11 febbraio 2003, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di San Vito Lo Capo risulta dotato di P.U.C. n. 3 e di piano regolatore generale reso esecutivo per decorrenza dei termini artt. 4 e 19, legge regionale n. 71/78, ritenuto assentibile con prescrizioni ed in atto in fase di concertazione per la programmazione commerciale e di esame per le controdeduzioni avanzate dal comune sul provvedimento di questo Assessorato.
L'intervento, finalizzato alla valorizzazione e recupero del patrimonio storico ed ambientale, prevede la realizzazione di un itinerario turistico-culturale che individua il collegamento del nucleo urbano con le emergenze archeologiche storico architettonico ambientali attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali e carrabili, in parte esistenti, così definiti:
1)  percorso delle Grotte (ml. 26.337) comprende la spianata settentrionale costituita dai vari ordini di terrazzi che da Capo San Vito si estendono fino ad arrivare al seno del bue marino compreso il centro urbano; si sviluppa in due parti, la prima su sede stradale esistente riguarda il centro urbano e vie limitrofe, dove sono allocate le principali emergenze storiche sino a Capo S. Vito per poi raggiungere costeggiando la costa la località Calamancina. Il percorso suddiviso a tratti è in parte ciclabile ed in parte pedonale;
2)  percorso delle Cave (ml. 10.578) comprende la spianata meridionale, che dal seno del bue marino nei pressi di Macari, si estende verso la zona di Castelluzzo;
3)  percorso della Tonnara comprendente la parte orientale del territorio, che va dal centro urbano alla Tonnara del Secco, per poi proseguire fino a raggiungere la riserva dello Zingaro;
4)  i percorsi storici, aventi sezioni molto ampie dai 40 ml. a 10 ml. oggi in prossimità del centro urbano, che hanno già subito nei secoli diverse modifiche con l'inserimento sul vecchio tracciato di nuove sedi viarie, vengono interessati dalla viabilità.
Dagli elaborati pervenuti si evince che i percorsi avranno le seguenti caratteristiche:
-  pista a doppio senso di marcia in sede propria, sez. tras. ml. 2,50
-  pista a senso unico di marcia in sede propria sez. tras. ml. 1,50,
-  pista a doppio senso di marcia su strada esistente con striscia di delimitazione dx e sx sez. tras. ml. 1,00 + ml. 1,00,
-  pista a senso unico di marcia su strada esistente con striscia di delimitazione sez. trasv. ml. 1,00,
-  sentiero pedonale esistente sez. tras. da ml. 0,50 a ml. 1,00.
I tratti dei percorsi per la quale è stata concessa la deroga ricadono sulla fascia di rispetto dei 150 m. dalla battigia del mare e gli interventi progettuali proposti riguardano piccoli interventi di sistemazione del tracciato esistente e modifiche relative alle sezioni del tracciato esistente (ampliamento o diminuzione) e l'inserimento di nuovi percorsi, di aree di sosta dotate di panchine, aree attrezzate sistemate con zone di verde e (come rappresentate nella tav. n. 14a e 6b).
Per quanto sopra detto, considerato che:
-  l'intervento di bonifica dei tratti del territorio interessati da fenomeni di abbandono - zone utilizzate a discarica - e pertanto finalizzato alla salvaguardia ambientale alla valorizzazione dei beni storici esistenti;
-  per gli interventi progettuali ricadenti sui 150 ml. dalla battigia del mare è stata concessa la deroga all'approvazione del progetto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali riguardano esclusivamente piccole opere di sistemazione ed ampliamento di tracciati in parte esistenti oltre all'inserimento di modesti interventi di ampliamento che migliorano la fruibilità del percorso incentivandone la frequenza ed il turismo;
-  l'intervento risulta anticipativo delle previsioni per detta zona dettate dal piano regolatore generale in via di definizione amministrativa per la prescritta approvazione;
questo gruppo di lavoro ritiene di poter esprimere parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione per i lavori di cui in argomento.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 9 dell'11 febbraio 2003 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere dell'unità operativa 3.2/D.R.U. n. 9 dell'11 febbraio 2003 nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di San Vito Lo Capo, adottata con la delibera consiliare n. 63 del 29 settembre 2000, finalizzata alla realizzazione del progetto di un itinerario turistico-culturale mediante la realizzazione di percorsi ciclopedonali.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 9 dell'11 febbraio 2003 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiglio comunale di San Vito Lo Capo n. 30 del 25 novembre 1998;
3)  delibera consiglio comunale di San Vito Lo Capo n. 15 del 23 marzo 1999;
4)  delibera consiglio comunale di San Vito Lo Capo n. 63 del 29 settembre 2000;
5)  tav.  1 -  relazione generale e valutazione dell'impatto ambientale; 
6)  tav.  2 -  corografia; 
7)  tav.  3 -  caratteri geomorfologici del territorio; 
8)  tav.  4 -  percorsi storici del territorio; 
9)  tav.  5 -  sistema dei beni culturali del territorio; 
10)  tav.  5a -  rappresentazione fotografica dei beni culturali; 
11)  tav.  5b -  individuazione dello stato di fatto dei percorsi, itinerario delle Grotte (nord-ovest); 
12)  tav.  5c -  individuazione dello stato di fatto dei percorsi, itinerario delle Cave (sud-ovest); 
13)  tav.  5d -  individuazione dello stato di fatto dei percorsi, itinerario della Tonnara (nord-est); 
14)  tav.  6 -  individuazione dell'itinerario turistico culturale; 
15)  tav.  6a -  stralcio del piano comprensoriale con individuazione dei percorsi dell'itinerario; 
16)  tav.  7 -  individuazione planimetrica dei percorsi e aree di sosta, itinerario delle Grotte (nord-ovest); 
17)  tav.  8 -  individuazione planimetrica dei percorsi e aree di sosta, itinerario delle Cave (sud-ovest); 
18)  tav.  9 -  individuazione planimetrica dei percorsi e aree di sosta, itinerario della Tonnara (nord-est); 
19)  tav.  10 -  tipologia dei percorsi, itinerario delle Grotte (nord-ovest); 
20)  tav.  11 -  tipologia dei percorsi, itinerario delle Cave (sud-ovest); 
21)  tav.  12 -  tipologia dei percorsi, itinerario della Tonnara (nord-est); 
22)  tav.  13 -  elaborazione grafica di alcuni tratti dell'itinerario; 
23)  tav.  14 -  sezione trasversali tipo; 
24)  tav.  15 -  particolari costruttivi, elementi di arredo e piante delle aree di sosta; 
25)  tav.  16a -  planimetria catastale con le aree da espropriare, percorso delle Grotte; 
26)  tav.  16b -  planimetria catastale con le aree da espropriare, percorso delle Grotte; 
27)  tav.  17a -  planimetria catastale con le aree da espropriare, percorso delle Cave; 
28)  tav.  17b -  planimetria catastale con le aree da espropriare, percorso delle Cave; 
29)  tav.  18a -  planimetria catastale con le aree da espropriare, percorso della Tonnara; 
30)  tav.  19 -  planimetrie di progetto del percorso delle Grotte, tratti A-B, E-F, R-E, X-A, X-Y, C-D; 
31)  tav.  20 -  planimetrie di progetto del percorso delle Cave, tratti X-Y, Z-X, R-S, H-G, K-J; 
32)  tav.  21 -  planimetrie di progetto del percorso della Tonnara, tratti L-M, W-L, I-N, D-E, A-L, C-F; 
33)  tav.  22a -  planimetrie di tracciamento del percorso delle Grotte, tratti A-B; 
34)  tav.  22b -  planimetrie di tracciamento del percorso delle Grotte, tratti E-F; 
35)  tav.  22c -  planimetrie di tracciamento del percorso delle Grotte, tratti C-D, R-E, X-Y, X-A; 
36)  tav.  23a -  planimetrie di tracciamento del percorso delle Cave, tratti Y-Z, Z-X, R-S; 
37)  tav.  23b -  planimetrie di tracciamento del percorso delle Cave, tratti H-G, K-J; 
38)  tav.  24a -  planimetrie di tracciamento del percorso della Tonnara, tratti L-M; 
39)  tav.  24b -  planimetrie di tracciamento del percorso della Tonnara, tratti W-L, I-N, D-E, A-L, C-F; 
40)  tav.  25abis -  profilo longitudinale del percorso delle Grotte, tratti A-B; 
41)  tav.  25b -  profilo longitudinale del percorso delle Grotte, tratti E-F; 
42)  tav.  25c -  profilo longitudinale del percorso delle Grotte, tratti C-D, R-E, X-Y, X-A; 
43)  tav.  26a -  profilo longitudinale del percorso delle Cave, tratti Y-Z, Z-X, R-S; 
44)  tav.  26b -  profilo longitudinale del percorso delle Cave, tratti H-G, K-J; 
45)  tav.  27a -  profilo longitudinale del percorso della Tonnara, tratti L-M; 
46)  tav.  27b -  profilo longitudinale del percorso della Tonnara, tratti W-L, I-N, D-E, A-L, C-F; 
47)  tav.  28 -  elenco ditte e calcolo delle indennità di espropriazione. 


Art. 3

Il comune di San Vito Lo Capo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di San Vito Lo Capo è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.634)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggetto a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B dello stesso;
Vista la nota prot. n. 38778 del 15 ottobre 2002, con la quale il sindaco del comune di Agrigento richiede la modifica del piano straordinario, relativamente ad un fondo sito in contrada Chimento, allegando la relazione geologica redatta dal geologo S. Scarantino;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 4386/2002 del 25 novembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della relazione fornita dall'amministrazione comunale, è del parere, in accordo con il comune, che l'area di contrada Chimento non sia soggetta a rischio idrogeologico;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Agrigento, relativamente ad un fondo sito in contrada Chimento, con l'eliminazione dell'area a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per le aree non espressamente citate nel presente decreto di revisione, si rimanda al piano straordinario adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  MARINESE 

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(2003.11.678)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giarratana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 11134 del 17 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Giarratana (prov. di Ragusa), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Giarratana, allegando una planimetria con l'individuazione delle aree soggette a dissesto;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B dello stesso;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, trasmessa con nota prot. n. 2417 del 5 febbraio 2003, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, relaziona sulla procedura di verifica e di valutazione dell'effettivo stato di rischio idrogeologico del comune;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giarratana (RG), con la classificazione dei dissesti e l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, in scala 1:10.000, soggette alle norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Ragusa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  MARINESE 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Giarratana, l'ufficio del Genio civile di Ragusa e la Provincia regionale di Ragusa.
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(2003.11.681)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia, di cui all'allegato B, dello stesso;
Vista la nota prot. n. 1293/pc del 24 settembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Messina, tramite il settore protezione civile, chiedendo la revisione del piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/2000, propone di analizzare prioritariamente le aree suscettibili di esondazione, relative alle fiumare Guardia, S. Leone, S. Stefano, Mili, S. Filippo;
Vista la nota n. 28496 del 23 gennaio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina trasmette la documentazione redatta ai fini dell'aggiornamento del piano straordinario, costituita dalla relazione d'istruttoria e dagli stralci delle carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000, allegando a corredo della predetta documentazione lo studio prodotto dal settore protezione civile del comune di Messina;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, nella quale vengono descritte le aree esondabili all'interno delle fiumare considerate e, in accordo con quanto proposto dai tecnici dell'amministrazione comunale e in seguito ad ulteriori accertamenti effettuati dai tecnici dell'ufficio del Genio civile congiuntamente ai tecnici comunali, vengono individuate le aree soggette a rischio di esondazione;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Messina, relativamente alle fiumare Guardia, S. Leone, S. Stefano, Mili, S. Filippo, con la delimitazione delle aree a rischio di esondazione soggette alle norme di salvaguardia, di cui all'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  MARINESE 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Messina, l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
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(2003.11.682)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Pagliara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B dello stesso;
Vista la nota prot. n. 7917 del 20 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Pagliara (provincia di Messina), ha richiesto all'ufficio del Genio civile di Messina la revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico per le aree ricadenti nel centro abitato, nella frazione Locadi, in contrada Ciarmario e in località San Sebastiano;
Vista la nota, prot. n. 1167 del 6 marzo 2002, con la quale l'amministrazione comunale trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina lo studio geologico, a supporto al piano regolatore generale in corso di adozione e relativa cartografia, redatto dal geol. S. La Delfa, e lo studio geologico-geomorfologico finalizzato all'aggiornamento del piano a firma del geol. F. Nicita;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 6499 del 3 febbraio 2003, nella quale si rappresenta che le osservazioni effettuate sui luoghi, congiuntamente a rappresentanti dell'amministrazione comunale e al geol. F. Nicita, incaricato dall'amministrazione, hanno consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi a supporto della richiesta di aggiornamento del comune di Pagliara;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Pagliara (ME), per le aree ricadenti nel centro abitato, nella frazione Locadi, in contrada Ciarmario e in località San Sebastiano, con la classificazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia, di cui all'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  MARINESE 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Pagliara, l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
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(2003.11.680)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Roccavaldina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B dello stesso;
Vista la nota, prot. n. 4010 del 27 novembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Roccavaldina (provincia di Messina), ha richiesto all'ufficio del Genio civile di Messina la revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico per le aree in prossimità del centro abitato e in località Cappuccini e San Salvatore, allegando lo studio geologico di supporto al piano regolatore generale e relativa cartografia, redatto dal geol. A. Cassar, e lo studio geologico tecnico finalizzato all'aggiornamento del piano a firma del geol. P. Campanella;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 31116 del 29 gennaio 2003, nella quale si rappresenta che le osservazioni effettuate sui luoghi, congiuntamente a rappresentanti dell'amministrazione comunale e al geol. P. Campanella, incaricato dall'amministrazione, hanno consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi a supporto della richiesta di aggiornamento del comune di Roccavaldina;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Roccavaldina (ME), relativamente alle aree in prossimità del centro abitato e nelle località Cappuccini e San Salvatore, con la classificazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia di cui all'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  MARINESE 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Roccavaldina, l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
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(2003.11.677)
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DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un complesso ricettivo nel comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso:
-  Con foglio prot. n. 20035 del 18 settembre 1992 il comune di Sciacca, al fine di dare esito alla richiesta avanzata dalla ditta Isceri Francesca, ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante della destinazione urbanistica da "verde agricolo"in area per "insediamenti ricettivi all'aria aperta" del terreno sito in contrada Maragani, foglio di mappa 105, particelle 52, 97, adottata con delibera consiliare n. 217/91;
-  Questo Assessorato, condividendo il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 805 del 5 maggio 1993, ha restituito privo di approvazione il progetto in argomento;
-  Con foglio prot. n. 3255 del 26 gennaio 1994 il comune di Sciacca, nel sottoporre all'esame apposita relazione controdeduttiva sulle considerazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 805/93, ha ritrasmesso per il riesame gli atti ed elaborati relativi al progetto in argomento;
-  Con assessoriale prot. n. 5575 del 29 ottobre 1994, la richiesta del comune di Sciacca è stata ulteriormente respinta in considerazione che, con il voto n. 38 del 28 settembre 1994, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto non meritevole di approvazione la variante di che trattasi;
-  Con sentenza n. 202/00 il T.A.R. di Palermo, adito dalla ditta Isceri Francesca, ha annullato il suddetto provvedimento assessoriale di diniego;
-  Con decisione n. 156/02 del 31 gennaio 2002 il Consiglio di giustizia amministrativa, al quale questo Assessorato ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. citata, ha rigettato il ricorso;
-  Con foglio del 15 luglio 2002, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 43459 del 16 luglio 2002, la ditta Isceri Francesca ha richiesto, in ottemperanza delle richiamate sentenze, il riesame della variante di proprio interesse riguardante la realizzazione del complesso ricettivo all'aria aperta in Sciacca, contrada Maragani;
-  con foglio datato 8 novembre 2002, in riferimento alla nota di questo Assessorato prot. n. 62626 del 18 ottobre 2002, con la quale è stato richiesto al comune di Sciacca il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, il legale della ditta Isceri ha contestato la richiesta in considerazione "dell'effetto ripristinatorio della sentenza del giudice amministrativo";
Vista la delibera del consiglio comunale n. 217 del 17 dicembre 1991, dichiarata esecutiva dalla C.P.C. di Agrigento con decisione n. 4447 del 3 febbraio 1992, con la quale è stata adottata la variante relativa al cambio di destinazione urbanistica da "verde agricolo" in area per "insediamenti ricettivi all'aria aperta" del terreno sito in contrada Maragani, foglio di mappa 105, particelle 52, 97;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la dichiarazione del 28 agosto 1992, a firma del sindaco e del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 9418 del 30 luglio 1992;
Vista la nota prot. n. 2283 del 9 giugno 1992, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento ha rilasciato il nulla osta a condizione, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940;
Vista la nota prot. n. 347 del 18 dicembre 2002, con cui l'unità operativa n. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 93 del 18 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di Sciacca in atto è dotato di P.C. n. 6 approvato con D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973.
Il complesso ricettivo all'aria aperta di cui si parla troverebbe ubicazione in contrada Maragani, su un terreno di circa mq. 30.000 a cui si accede dalla strada interpoderale esistente parallela alla ferrovia come si desume dalla relazione tecnica allegata.
Il terreno in argomento ha queste caratteristiche: è largo circa ml. 50,00 e lungo circa ml. 620,00; dalla strada interpoderale scende con una notevole pendenza sino alla spiaggia; in esso insiste un fabbricato; è destinato dallo strumento urbanistico (P.C. n. 6 approvato con D.P.R.S. n. 7 del 13 gennaio 1973) a zona di verde agricolo. Risultava essere soggetto all'epoca della precedente istruttoria (1993) alle limitazioni dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76; ha vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 e vincolo sismico ai sensi della legge n. 64/74.
Il progetto trasmesso, come si legge nella relazione e nella tav. 1:500 trasmessa, prevede la realizzazione di edifici per l'accettazione, il ristorante, il bar, la pizzeria e n. 62 "monolocali" in gruppi di edifici composti da un piano terra ed un 1° piano; ogni monolocale potrà ospitare fino a n. 5 persone.
Sono previste n. 197 piazzole per il campeggio tutte raggruppate su un'area al netto di circa mq. 5.200. A servizio di dette piazzole sono previsti n. 2 blocchi di servizi igienici
E' prevista, altresì, la realizzazione di una piscina e di un campo da tennis, di un campo di bocce e di una zona attrezzata in prossimità del mare con cabine spogliatoio e docce.
Con prot. n. 2283 del 9 giugno 1992, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento aveva rilasciato il proprio nulla osta alle condizioni previste nel nulla osta stesso, delle quali si segnala la prima che dispone che: "le attrezzature previste in progetto entro la fascia di inedificabilità assoluta dei mt. 150,00 dalla battigia, vengano spostate più a monte oltre la predetta fascia come da indicazione sugli allegati elaborati-grafici".
In atto, come già precedentemente rappresentato, non è stato acquisito un ulteriore nulla osta della Soprintendenza competente, e pertanto nella presente proposta di parere si prescinde dagli aspetti connessi, rimandando alle relative valutazioni che il consesso vorrà formulare.
A seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 805 del 5 maggio 1993, con il quale è stato restituito privo di approvazione il progetto in argomento, il comune di Sciacca aveva riproposto l'approvazione dello stesso progetto, allegando una relazione illustrativa in ordine ai rilievi contenuti nel citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 805.
In tale relazione, relativamente a quanto riportato al punto "1" del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, il comune di Sciacca contesta la motivazione dove si dice che: "Non risulta rispettato il limite di densità territoriale di 0,75 mc./mq. di cui alla legge regionale n. 78/76"; infatti, secondo i conteggi effettuati dall'ufficio tecnico comunale e dettagliatamente riportati, la volumetria relativa ai manufatti destinati ad accettazione, ristorante, bar, pizzeria e monolocali, risulta di mc. 14.987,68 e non di mc. 38.617 così come riportato nel precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (senza alcuna specifica dei conteggi relativi). Pertanto, dividendo tale valore per la superficie del lotto interessato si ottiene un valore inferiore al limite massimo di 0,75 mc./mq. richiesto:
mc. 14.987,68/mq. 30.000 = 0,4995 < 0,75.

Tali conteggi effettuati in modo puntuale ed analitico dall'ufficio tecnico comunale di Sciacca possono essere ritenuti accettabili.
Relativamente al punto "2" dove si motiva: "Non è rispettato l'arretramento delle costruzioni di ml. 150 dalla battigia previsto dalla stessa legge", il comune controdeduce che non sono state previste costruzioni all'interno di tale fascia, ma solo manufatti al servizio della balneazione quali cabine spogliatoio e piscina con acqua di mare. Per quanto riguarda il campo di tennis, non essendo un manufatto emergente, è stato considerato quale gioco ricreativo per i bagnanti.
A tal proposito va specificato che il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 prescrive, tra l'altro, che dentro la fascia dei 150 metri dalla battigia "sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati,...".
Secondo l'interpretazione attuale di questo dipartimento (vedi voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 12 del 30 ottobre 2002 avente per oggetto la realizzazione di un centro talassoterapeutico all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia), l'espressione "diretta fruizione del mare" va riferita a quegli impianti od opere destinate direttamente ed immediatamente, nonché specificatamente, alla fruizione del mare (stabilimenti balneari, pontili, porti, darsene, ricoveri per natanti ecc.) e non estesa a quegli altri manufatti rispetto ai quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configura quale meramente accidentale ed occasionale, per nulla necessaria né inerente all'attività in essa esercitata (complessi alberghieri, piscine, locali di vendita prodotti ittici, posti di ristoro ecc). Pertanto le controdeduzioni del comune di Sciacca si ritiene di non poterle condividere e, di conseguenza non possono essere assentite alcun tipo di attrezzature riportate in progetto ricadenti nella fascia dei 150 mt. dalla battigia. Anche il tratto di strada carrabile rientrante nella stessa fascia si ritiene non possa essere realizzato se non previa acquisizione della prevista deroga di cui all'11° comma dell'art. 89, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ove applicabile nella fattispecie in argomento.
Al punto "3" del precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica è stato ritenuto che: "relativamente alle caratteristiche dell'area d'intervento la stessa appare inadatta per un campeggio considerata l'acclività del suolo".
A tal riguardo il comune ha controdedotto che proprio le caratteristiche orografiche della zona in pendenza verso il mare consentono una ottimale ventilazione nel periodo di massima ricezione e una maggiore fruizione delle bellezze della zona e che dal punto di vista della morfologia, il terreno non presenta alcuna caratteristica ostativa all'approvazione del presente progetto.
Si ritiene, in linea di massima, di potere concordare con quanto controdedotto dal comune.
Al punto "4" delle motivazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica si riporta: sul progetto si evidenzia che la presenza dei monolocali, quali manufatti edilizi per il pernottamento, supera del 20% la superficie occupata dalle piazzole (circa mq. 5.200) contrariamente alla normativa vigente, snaturando le caratteristiche stesse dell'insediamento.
Anche questo punto viene contestato dall'ufficio tecnico comunale, il quale controdeduce affermando che la superficie destinata a piazzole deve essere computata secondo quanto riportato al punto 6 dell'allegato "B" della legge regionale n. 14/82 e cioè scorporando dalla superficie totale del campeggio (così come definita dal punto 5 dell'allegato "B" della legge regionale n. 14/82) la superficie destinata a:
-  aree dei parcheggi esterni;
-  aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali dagli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
-  le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
-  aree destinate ad eventuali bungalow.
Dal calcolo effettuato secondo quanto sopra detto, evidenziando singolarmente le aree da scomputare con lettere in carattere maiuscolo, l'ufficio tecnico comunale ricava una superficie pari a mq. 10.564 e proseguendo, operando la sottrazione di tale superficie con quella totale del campeggio ottiene la superficie totale destinata a piazzole pari a:
mq. 30.000 - mq. 10.564 = mq. 19.435,61.

Pertanto, secondo i calcoli effettuati dall'ufficio tecnico comunale, la superficie massima consentita per i manufatti allestiti per il pernottamento, pari al 20% di mq. 19.435,61, risulta essere di mq. 3.887,122.
Così come riportato nella stessa relazione illustrativa, risulta che il numero dei manufatti da adibire a pernottamento è pari a 124 (62 per il piano terra + 62 per il primo piano). Moltiplicando il loro numero per la volumetria singola otteniamo: 124 x mq. 28,50 = mq. 3.534.
Ottenendo una superficie minore rispetto a quella ammissibile prima calcolata di mq. 3.887,122, il comune di Sciacca dimostra che non è stato superato il predetto limite previsto del 20%.
Pur ritenendo corretta l'impostazione dei calcoli effettuata dal comune di Sciacca, conformemente alle indicazioni della norma di riferimento individuata dalla legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982, si rileva che le superfici da scomputare da quella totale dell'insediamento sono state indicate senza precisare puntualmente quale fosse l'aliquota occupata dalle varie pertinenze dei fabbricati. Inoltre non vi è alcun riferimento circa le superfici da destinare a parcheggi sia esterni (se esistenti) che interni al lotto, né tantomeno vi è alcuna indicazione grafica nelle planimetrie allegate al progetto.
Ulteriori perplessità si hanno dalla lettura della disposizione planimetrica delle 197 piazzole previste, tutte posizionate una accanto all'altra in un'unica porzione del lotto interessato, senza che sia stata rappresentata la necessaria viabilità interna, anche in relazione alle dimensioni reali delle stesse piazzole.
Per quanto riguarda la tipologia utilizzata relativamente ai manufatti allestiti per il pernottamento nel campeggio, si rappresenta che la stessa non rispecchia quella cui si riferisce la normativa specifica. Infatti, la legge regionale n. 14/82, fa esplicito riferimento alla tipologia "bungalow" (vedi anche gli allegati alla predetta legge) che, nella sua accezione, costituisce di norma "abitazione a un piano circondata da veranda" (rif. vocabolario Zingarelli e altri). La tipologia prospettata in progetto, invece, è individuata in gruppi di edifici a schiera a due elevazioni (piano terra e primo piano), ciascuno dei quali contenente un monolocale indipendente.
Tale condizione, di per sé non aderente a quanto riconducibile alla norma invocata ai fini dell'approvazione della variante in oggetto, di fatto snatura le caratteristiche stesse dell'insediamento.
Tutto quanto sopra premesso, questa unità operativa 3.1 è del parere di potere esprimere parere favorevole alla variante urbanistica per il cambio di destinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, da verde agricolo in area per insediamenti ricettivi all'aria aperta del terreno sito in Sciacca, contrada Maragani, foglio di mappa 105, particelle 52, 97, ricadente in zona "E".
Ai fini dell'approvazione del piano di lottizzazione, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 71/78, da parte del consiglio comunale di Sciacca, il relativo progetto dovrà attenersi alle considerazioni di cui al superiore parere.";
Visto il voto n. 83 del 6 febbraio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in aderenza alla proposta n. 93 del 18 dicembre 2002 dell'unità operativa 3.1 del servizio n. 3/D.R.U., ha espresso parere favorevole limitatamente alla variante urbanistica per il cambio di destinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 14/82, da verde agricolo in area per insediamenti ricettivi all'aria aperta;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 83 del 6 febbraio 2003, reso in conformità alla proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U. n. 93 del 18 dicembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in dipendenza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 14/82, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 83 del 6 febbraio 2003, è approvata la variante urbanistica per il cambio di destinazione da verde agricolo in area per insediamenti ricettivi all'aria aperta, adottata dal comune di Sciacca con delibera consiliare n. 217 del 17 dicembre 1991, finalizzata alla realizzazione di un complesso ricettivo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 93 del 18 dicembre 2002 resa dall'unità operativa n. 3.1/D.R.U.;
2)  voto n. 83 del 6 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 217 del 17 dicembre 1991;
4)  relazione tecnico-illustrativa;
5)  stralcio piano regolatore generale;
6)  stralcio tavoletta I.G.M., scala 1:25.000;
7)  tav.    1  -  rilievo aereofogrammetrico;
8)  tav.    2  -  planimetria catastale;
9)  tav.    3  -  planimetria con curve di livello;
10)  tav.    4  -  planimetria generale;
11)  tav.  12  -  profilo terreno;
12)  tav.  13  -  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.670)
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DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso:
-  che, con il foglio prot. n. 10100 del 10 settembre 2002, il comune di Solarino ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di un'area di attendamenti e containers in variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 1/78;
-  con dirigenziale prot. n. 59467 del 3 ottobre 2002, questo Assessorato, nel formulare rilievi di natura urbanistica sulla localizzazione dell'intervento, ha richiesto una relazione tecnico-urbanistica di chiarimento;
-  con il foglio prot. n. 12756 dell'11 novembre 2002, il comune di Solarino ha riscontrato la superiore nota;
-  con dirigenziale prot. n. 71502 del 27 novembre 2002, questo Assessorato, nel ribadire l'inefficacia del procedimento discendente dalla deliberazione n. 35 del 23 luglio 2002 in quanto la stessa assunta ai sensi del comma 4° dell'art. 1 della legge n. 1/78, riguardo ad aree pubbliche già destinate ad obbligatorie attrezzature, ha indicato l'iter da perseguire ai fini dell'approvazione della variante relativa;
Visto il foglio sindacale prot. n. 1853 dell'11 febbraio 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 9197 del 12 febbraio 2003, con il quale il comune di Solarino ha riproposto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, la variante allo strumento urbanistico vigente relativa al progetto per la realizzazione di un'area di attendamenti e containers;
Vista la delibera n. 35 del 28 agosto 2000, con la quale il consiglio comunale di Solarino ha localizzato il progetto dell'opera pubblica in argomento;
Vista la delibera n. 35 del 23 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale di Solarino ha approvato, ai sensi del comma 5° della legge n. 1/78, il progetto per i lavori di sistemazione area attendamenti e campo containers, in variante al piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 5 febbraio 2003, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 17 luglio 2002, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri di competenza da parte dei rappresentanti dei sottoelencati uffici:
-  ufficio del Genio civile di Siracusa, parere favorevole a condizioni;
-  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99;
-  Corpo dei vigili del fuoco di Siracusa, parere favorevole a condizioni;
Visto il parere n. 9 del 18 febbraio 2003, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Solarino è dotato di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 7 novembre 1995, divenuto efficace per decorrenza dei termini a far data dall'11 gennaio 1998;
-  il progetto proposto riguarda la realizzazione di un campo containers (n. 46) dotato di tutte le infrastrutture necessarie per l'accoglienza, in caso di evento calamitoso, di circa 184 persone;
-  l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno di una zona residenziale, classificata dal piano regolatore generale zona CP/3, oggetto di piano particolareggiato, approvato con delibera consiliare n. 98 del 27 giugno 1988, che con il predetto atto commissariale è stato riproposto quale prescrizione ese-cutiva;
-  detto piano particolareggiato prevede l'insediamento di n. 921 abitanti, distribuiti in n. 7 isolati edificabili, nonché le aree per le attrezzature pubbliche a servizio della residenza, di cui agli standards urbanistici prescritti dal D.I. n. 1444/68, dimensionate in misura di circa 24 mq. per ciascun abitante insediato;
-  in particolare l'area interessata dal progetto ricade in un'area destinata dal piano particolareggiato in parte ad istruzione dell'obbligo (Fu/7 circa mq. 4.514) ed in parte a parcheggio (P/13 circa mq. 1.520);
Considerato che:
-  per quanto attiene il profilo amministrativo, il comune, in ottemperanza a quanto specificato nella dirigenziale prot. n. 71502 del 27 novembre 2002, procedendo alla pubblicazione della delibera n. 35/2002 secondo le modalità dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, ha correttamente ricondotto la procedura a quella di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78;
-  con la relazione tecnica a firma del capo settore dell'ufficio tecnico comunale, sono stati forniti, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, i chiarimenti richiesti con le predette dirigenziali.
A tal riguardo risulta che:
a)  l'area che il piano regolatore generale, adottato con delibera commissariale n. 1/95, originariamente destinava a "protezione civile", a seguito dell'accoglimento da parte del consiglio comunale di alcune osservazioni ed opposizioni (delibera consiliare n. 40/96) è stata soppressa;
b)  l'area prescelta, la cui localizzazione è stata effettuata con delibera consiliare n. 35/2000, è situata nelle vicinanze del campo sportivo, dove è previsto, in caso di evento calamitoso, un centro di primo smistamento della popolazione, ed, inoltre, risulta ben servita dalla viabilità principale;
c)  per la zona "C", entro cui ricade detta area, è prevista una edificazione a bassa densità fondiaria (1,5 mc./mq.);
d)  il cambio di destinazione d'uso delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici a servizio dell'insediamento residenziale, di cui al piano particolareggiato, non pregiudica la dotazione minima prescritta dagli standards urbanistici, atteso che, nelle immediate vicinanze, sussistono altre aree destinate a "parcheggio" e ad "istruzione dell'obbligo", aventi, nel loro complesso, dimensioni tali da soddisfare gli standards di legge.
Per tutto quanto, questa unità operativa n. 4.2 è del parere che il progetto proposto dal comune di Solarino, per la realizzazione di un'area per attendamenti e containers, approvato dal comune di Solarino con delibera consiliare n. 35 del 23 luglio 2002, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 9 del 18 febbraio 2003, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere n. 9 del 18 febbraio 2003, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., nonché alle condizioni espresse dagli uffici competenti nell'ambito della conferenza di servizi del 17 luglio 2002, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Solarino conseguente al progetto, approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 23 luglio 2002, relativo ai lavori di realizzazione di un'area per attendamenti e containers.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 9 del 18 febbraio 2003 reso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
2)  delibera consiglio comunale n. 35 del 28 agosto 2000;
3)  delibera consiglio comunale n. 35 del 23 luglio 2002;
Elaborati di progetto
4)  relazione tecnica illustrativa, integrazione dichiarazioni, risposte ai verbali;
5)  relazione geologica;
6)  indagini geognostiche tecniche;
7)  tav.  1i -  corografia, estratto del piano regolatore generale, piano regolatore generale su catastale, estratto P.A.R.F.; 
8)  tav.  2 -  rilievo plano-altimetrico delle aree interessate dall'intervento, viabilità di servizio e scarico acque meteoriche; 
9)  tav.  3 -  ubicazione area di intervento; 
10)  tav.  4 -  sistemazione planimetrica dei containers; 
11)  tav.  5 -  sistemazione planimetrica interna del piazzale e posizione dei containers; 
12)  tav.  6 -  sistemazione altimetrica finita interna del piazzale con posizionamento dei containers; 
13)  tav.  7 -  planimetria area con sezioni trasversali; 
14)  tav.  8 -  sezioni trasversali dell'area e conteggi relativi; 
15)  tav.  10i -  tracciato planimetrico e sezioni trasversali della viabilità di servizio e condotta scarico acque meteoriche; 
16)  tav.  11 -  via Kennedy, sezioni trasversali e conteggi relativi; 
17)  tav.  12 -  profilo longitudinale via Kennedy; 
18)  tav.  13i -  tracciato planimetrico di via Trento con sezioni trasversali; 
19)  tav.  14 -  via Trento, sezioni stradali trasversali e relativi conteggi; 
20)  tav.  15i -  profilo longitudinale stradale e profilo longitudinale condotta acque meteoriche di via Trento; 
21)  tav.  18i -  interno area, schema tracciato planimetrico, caditoie ed allacci per smaltimento definitivo; 
22)  tav.  19 -  interno area, profili longitudinali dei tratti interni all'area; 
23)  tav.  20 -  fogna nera esistente ed allacci di progetto; 
24)  tav.  21 -  interno area, tracciato planimetrico pozzetti di allaccio dei containers ed allaccio alla rete esistente; 
25)  tav.  22 -  interno area, profili longitudinali delle condotte delle acque reflue; 
26)  tav.  23 -  acquedotto esistente e parte comune di progetto; 
27)  tav.  24 -  interno area, tracciato planimetrico e pozzetti di alimentazione containers; 
28)  tav.  25 -  sviluppo planimetrico impianto antincendio; 
29)  tav.  26 -  interno area, tracciato planimetrico con ubicazione pozzetti allaccio idranti tipo UNI 45 ed UNI 70; 
30)  tav.  27 -  alimentazione impianto PP.II. viabilità di servizio; 
31)  tav.  28 -  interno area, schema unifilare, allaccio containers, illuminazione piazzale ed illuminazione di servizio; 
32)  tav.  31 -  sistemazione generale; 
33)  tav.  32i -  interno area, sistemazione aree a verde e schema impianto d'irrigazione; 
34)  tav.  34i -  piano particellare d'esproprio, relazione di stima, elenco ditte, individuazione aree da espropriare od occupare; 

35)  relazioni di calcolo fossa liquami-pozzetto d'ispezione, fondazione palo;
36)  relazione tecnica descrittiva di fossa liquami-pozzetti-cabina box;
37)  relazione tecnica, calcolo portata max corografia-rilievo completo-catastale-particolari-quaderno fotografico;
38)  individuazione bacino scolante, dichiarazione.

Art. 3

Il comune di Solarino dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.671)
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DECRETO 7 marzo 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Trabia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Premesso:
-  il comune di Trabia è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 43 del 24 marzo 1977;
-  con deliberazione della commissione straordinaria n. 10 del 28 gennaio 1992 è stato approvato, ai sensi della legge regionale n. 37/85, il piano di recupero di San Nicola l'Arena;
-  con decreto n. 1016/D.R.U. del 29 dicembre 1993 questo Assessorato ha finanziato il progetto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal sopracitato piano di recupero;
Visto il foglio prot. n. 16506 del 29 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 65174 del 30 ottobre 2002, con il quale il comune di Trabia ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste nel piano di recupero di San Nicola l'Arena, 1° lotto, approvato in variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 20182 del 23 dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 76827 del 23 dicembre 2002, con cui il comune di Trabia ha trasmesso la documentazione integrativa;
Vista la delibera n. 189 del 31 dicembre 2001, con la quale la giunta municipale di Trabia ha approvato il progetto generale, 1° stralcio e relativo schema bando di gara delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel piano di recupero di S. Nicola l'Arena;
Vista la delibera n. 36 del 10 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale di Trabia, al fine di riproporre i vincoli preordinati alle espropriazioni delle aree interessate, ha riapprovato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del piano di recupero di San Nicola, 1° lotto;
Visti gli atti di pubblicazione relativi alla variante in argomento resi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista l'attestazione del responsabile del settore tecnico del comune di Trabia datata 28 ottobre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Vista la nota prot. n. 6402 del 13 maggio 1988, sezione 1, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito ai piani particolareggiati di recupero di San Nicola l'Arena;
Viste le note prott. nn. 25437, 25941, 26064, 26209, sezione 2, del 31 dicembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 21/85, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel piano di recupero in argomento;
Vista la nota prot. n. 523 del 20 dicembre 2001, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi dell'art. 151 del D.L. n. 490/99, ha espresso parere favorevole a condizioni in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 12178 del 18 dicembre 2001, con la quale l'ente nazionale per le strade, compartimento della viabilità per la Sicilia, ha rilasciato il nulla osta di massima relativo alla realizzazione di un innesto sulla S.S. 113 al Km. 231+770 e di un collettore fognario di circa 400 mt. previsto nel piano di recupero di S. Nicola l'Arena;
Vista la nota prot. n. DI/ZI.DIPA.TC/04/11448 del 17 dicembre 2001, con la quale la società Rete Ferroviaria Italiana ha rilasciato il nulla osta di massima relativo alla realizzazione di un sottopasso ferroviario in corrispondenza del Km. 26+657 della linea Palermo-Messina nei pressi della stazione ferroviaria di S. Nicola l'Arena;
Viste le note prott. nn. 5195 e 5196 del 24 dicembre 2001, con le quali l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, ha espresso, limitatamente all'aspetto igienico, parere favorevole, rispettivamente, in merito al progetto di massima ed al progetto esecutivo delle opere in argomento;
Visto il parere n. 6 del 7 febbraio 2003 espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dal servizio III/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Urbanizzazione primaria
-  Strade: nel 1° lotto è prevista la realizzazione del nuovo sottopasso ad ovest della stazione al Km. 26+657 e il suo collegamento alla viabilità ordinaria della zona di S. Nicola, sia a monte che a valle della ferrovia. Sono state previste alberature al fine di rendere più gradevole la zona.
-  Parcheggio: sono stati ricavati n. 5 parcheggi, di cui uno a servizio della stazione.
-  Sottopasso ferroviario ovest al Km. 26+657: rispetto ai precedenti progetti, con il presente viene introdotta la previsione di un sottopasso da realizzare ad ovest della stazione ferroviaria, considerato che quello esistente al Km. 26+717, ad ovest del centro abitato di S. Nicola non consente un agevole traffico veicolare.
-  Rete idrica: la rete idrica si diparte dal serbatoio esistente. Il completamento di tutta la rete è stato progettato nel progetto generale; nel 1° lotto è stato previsto solamente un collegamento idrico per la posa di due idranti antincendio soprassuolo. La rete idrica interna di distribuzione sarà realizzata con lotti successivi.
-  Rete fognante nera: nel presente 1° lotto è prevista solamente la realizzazione del tratto di scarico della zona ovest di S. Nicola, che sarà collegata con la rete esistente.
-  Rete fognante bianca.
Rilevato
Che le opere di urbanizzazione primarie e secondarie del progetto 1° lotto, ricadono all'interno del piano di recupero di San Nicola l'Arena, approvato dalla commissione straordinaria con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 1992.
Che il consiglio comunale, con deliberazione n. 36 del 10 luglio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del predetto P. di R., in variante al vigente strumento urbanistico, ai soli fini della riproposizione dei vincoli, in quanto sono trascorsi più di 10 anni dalla delibera di approvazione del P.R., sopra citata, dove ricadono le suddette opere di urbanizzazione.
Che il progetto del 1° lotto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente, triennio 2001- 2003, approvato con delibera del consiglio comunale n. 17 del 4 aprile 2001.
Che l'Assessorato regionale del territorio, con decreto n. 1016/D.R.U. del 29 dicembre 1993, ha incluso nel programma di finanziamento di cui all'art. 20 della legge regionale n. 37/85, per un importo di L. 6.300.000.000, le opere di urbanizzazione previste nel piano particolareggiato di recupero della zona San Nicola l'Arena a monte della strada ferrata PA-ME. Che il termine ultimo per pervenire all'approvazione del progetto in argomento, già fissato al 31 gennaio 2000, giusto art. 55, comma 3°, della legge regionale n. 4 del 4 gennaio 2000, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dal comma 22, art. 56, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, così come comunicato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente con nota prot. n. 43711 del 19 luglio 2001;
Che il progetto generale ha ottenuto il parere favorevole igienico-sanitario dall'unità sanitaria locale n.6 di competenza secondo quanto previsto dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, con nota in data 24 dicembre 2001, prot. n. 5195.
Che il progetto del 1° lotto esecutivo ha ottenuto il parere favorevole igienico-sanitario dall'unità sanitaria locale n. 6 di competenza secondo quanto previsto dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, con nota in data 24 dicembre 2001, prot. n. 5196.
Che per quanto attiene il parere ex art. 13 della legge n. 64/74, il comune ha trasmesso quello favorevole dell'ufficio del Genio civile sul piano di recupero.
Che l'ufficio del Genio civile di Palermo ha reso parere favorevole in data 31 dicembre 2001, con verbali nn. 25437, 25941, 26064, 26209, con i quali il progetto generale di massima e il progetto di primo lotto dell'opera in argomento sono stati approvati in linea tecnica;
Considerato
-  che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del 1° lotto esecutivo rientrano all'interno del progetto generale di cui al piano di recupero;
-  che il progetto prevede la realizzazione delle opere relative al nuovo sottopasso ferroviario ad ovest della stazione, con relativa strada d'accesso, in quanto l'allargamento del sottopasso ad est del centro abitato avrebbe costretto gli abitanti della zona a monte della ferrovia ad un lungo giro, il nuovo sottopasso lato Palermo potrebbe risultare più utile al transito dei mezzi pesanti, che non potrebbero percorrere il sottopasso ad est dalla stazione; rete fognante per il convogliamento delle acque di scarico civili e delle acque meteoriche, con rete separata; l'impianto di pubblica illuminazione nella zona della stazione ferroviaria; la sistemazione a verde della zona con alberature;
-  che il progetto esecutivo del 1° lotto prevede il recupero urbanistico e la riqualificazione ambientale;
-  che il piano di recupero non ha avuto attuazione durante il periodo di vigenza dei vincoli preordinati alle espropriazioni, mantenendo nella frazione di San Nicola l'Arena la già esistente disorganica espansione dell'agglomerato abusivo, divenuto residenza permanente dei cittadini locali;
-  che il progetto del 1° lotto riguarda essenzialmente la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, fatta eccezione per il sottopasso ferroviario;
Ritenuto
-  che il progetto riveste carattere di pubblica utilità;
-  che, ai sensi della legge regionale n. 17/94, sono stati soppressi i piani particolareggiati di recupero e che pertanto l'approvazione del progetto viene effettuata in variante al piano regolatore generale vigente;
-  che l'opera risulta avvalersi del programma di finanziamento dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente di cui al decreto n. 1016/D.R.U. del 29 dicembre 1993, meglio specificati in premessa;
-  che il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo rilasciato ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, con nota prot. n. 523 del 20 dicembre 2001;
-  che sul progetto non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come si rileva dall'attestazione del responsabile del settore tecnico;
Questo servizio III è del parere che il progetto esecutivo del 1° lotto sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 6 del 7 febbraio 2003 reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6 del 7 febbraio 2003 reso dal servizio III/D.R.U., nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Trabia relativa al progetto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel piano di recupero di San Nicola l'Arena, 1° lotto, adottata con delibera di consiglio comunale n. 36 del 10 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 6 del 7 febbraio 2003 reso dal servizio III/D.R.U.;
2)  delibera di giunta municipale n. 189 del 31 dicembre 2001;
3)  delibera di consiglio comunale n. 36 del 10 luglio 2002;
Elaborati
4)  relazione tecnica;
5)  studio geologico;
6)  studio geotecnico;
7)  espropriazioni;
8)  1 -  corografia e planimetria generale; 
9)  2 -  planimetria stato di fatto; 
10)  3 -  inquadramento opere progetto generale; 
11)  A.1 -  rete stradale planimetria, sistemazione viaria; 
12)  A.2 -  sottopasso ferroviario ovest, stato di fatto; 
13)  A.3 -  rete stradale, sottopasso ferroviario ovest, stato futuro; 
14)  A.6 -  rete stradale, sottopasso ferroviario ovest, planimetria e profilo, strada di servizio; 
15)  B.1 -  rete idrica, planimetria e particolare idrante; 
16)  C.1 -  rete fognante, planimetria rete fognante bianca; 
17)  C.2 -  rete fognante, planimetria rete fognante nera; 

18)  tav.  6  -  planimetria del piano con impianti (scala 1:1.000);
19)  tav.  3  -  del piano regolatore generale a scala 1:2.000.

Art. 3

Il comune di Trabia dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Trabia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.673)
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DECRETO 10 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di alloggi nel comune di Melilli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali e regionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il R.E.C. con annesso programma di fabbricazione del comune di Melilli, approvato con stralci con decreto n. 22 del 4 febbraio 1972 e con decreto n. 121 del 25 giugno 1977;
Visto il foglio prot. n. 1116 del 20 gennaio 2003, con cui il comune di Melilli ha inoltrato gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo di iniziativa privata proposto dalle cooperative edilizie Melilli Futura e Jonica per la realizzazione di n. 36 alloggi in contrada Castello Cugnicello;
Vista la delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2002 di approvazione, ai sensi della legge regionale n. 86/81 e successive modifiche, del programma costruttivo in argomento, con allegati il parere ex art. 13, legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, prot. n. 18554/00 del 24 ottobre 2000 e il parere prot. n. 6254, rilasciato in data 7 dicembre 2000 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa;
Visto il progetto redatto dall'ing. A. Messina;
Visto il parere n. 10 del 21 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.2, che si riporta per stralcio:
"...Omissis...
Rilevato:
L'area interessata dal programma costruttivo redatto e presentato al comune di Melilli dalle cooperative edilizie Melilli Futura e Jonica, classificata dal vigente programma di fabbricazione zona C5 di espansione, con edilizia a ville e villini, è ubicata a sud del centro abitato di Melilli, in contrada Castello-Cugnicello. Risulta circoscritta da viabilità di piano e delimitata a nord da una vasta area classificata F di tutela ambientale, circostante il complesso religioso di San Sebastiano, ad ovest da altre zone C5 di espansione, a sud e ad est da zona E verde agricolo.
Nel piano regolatore generale in itinere l'area prescelta ricade in zona destinata a P.E.E.P. oggetto di prescrizione esecutiva in relazione alla quale il programma costruttivo in argomento si pone in variante.
Sul programma costruttivo di che trattasi, adottato precedentemente con delibera consiliare n. 102/00, in data 24 ottobre 2000 l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha reso parere favorevole con prescrizioni ex art. 13 della legge n. 64/74.
La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa ha rilasciato, in data 7 dicembre 2000, il parere favorevole a condizioni, prot. n. 6254.
L'area di intervento da espropriare, per la realizzazione degli alloggi previsti, risulta estesa complessivamente mq. 27.087, di cui mq. 12.481 impegnati dalla cooperativa Melilli Futura e mq. 14.606 dalla cooperativa Jonica.
Si prevede la realizzazione di una volumetria residenziale di mc. 18.229, per cui, adottando il parame-tro di 80 mc./ab., si prevede l'insediamento di n. 228 abitanti.
Per il soddisfacimento abitativo si prevede una superficie complessiva di mq. 18.273, di cui una mq. 8.144, suddivisa in 8 lotti, per la cooperativa Melilli Futura, e mq. 10.129, suddivisa in 10 lotti, per la cooperativa Jonica.
Il progetto è stato redatto in conformità alle norme attuative del programma di fabbricazione vigente per la zona C5, sia per quel che riguarda la tipologia adottata (villini bifamiliari), la densità fondiaria (<1.00 mc./mq.), il numero di piani fuori terra (pari a 2), il rapporto di copertura (< 20%), le distanze dei fabbricati.
Sono previste le urbanizzazioni primarie e secondarie che impegnano complessivamente mq. 4.433, così distinte:
-  parcheggi - mq. 590 pari a 2,59 mq./ab.;
-  verde pubblico - mq. 1.321 pari a 5,79 mq./ab.;
-  opere urban. secondaria - mq. 2.522 pari a 11,06 mq./ab.;
-  con una dotazione unitaria di 19,44 mq./ab.
Per la realizzazione della viabilità risultano impegnati mq. 4.381.
Considerato:
1)  La localizzazione dell'intervento progettuale è condivisibile in quanto è stata effettuata, conformemente al disposto dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in zona di espansione del vigente strumento urbanistico (zona C5 del programma di fabbricazione) ed in zona destinata ad edilizia residenziale pubblica del piano regolatore generale in itinere.
2)  L'area proposta, peraltro, essendo contigua ad altro intervento costruttivo in corso di attuazione, è suscettibile di immediata urbanizzazione.
3)  Sono state previste le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie, da cedere gratuitamente al comune di Melilli, che, pur non essendo ripartite, per ciascuna tipologia di attrezzatura, nella misura indicata dal D.I. n. 1444/68, sono state dimensionate in modo da assicurare, per ciascun abitante insediabile, la dotazione di mq. 19,44 superiore alla quantità minima inderogabile degli standards urbanistici di 18/mq./ab.
4)  Per come risulta dalla planimetria, in ultimo inoltrata dal progettista, relativa alla sovrapposizione del programma costruttivo con lo stralcio del programma di fabbricazione, si rileva che un corpo di fabbrica della cooperativa Jonica ricade in un'area destinata a piazza pubblica, sebbene ad oggi con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto. A tal proposito, in osservanza al parere n. 139/01 del 20 marzo 2001 del Consiglio di giustizia amministrativa, con il quale si ritiene che nelle aree "bianche" già gravate da vincoli urbanistici divenuti inefficaci, non sia possibile localizzare interventi di edilizia residenziale pubblica difettando della destinazione di zona, si prescrive che il corpo di fabbrica che insiste su detta area non venga realizzato.
5)  Riguardo il parere dell'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza di Siracusa si è dell'avviso che rimangono attuali quelli acquisiti sul programma costruttivo precedentemente respinto da questo Assessorato, in quanto risultano immodificati il sito prescelto, le altezze nonché le caratteristiche costruttivo-edilizie e tipo-morfologiche del progetto.
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa n. 4.2 è del parere che il programma costruttivo di iniziativa privata per la realizzazione in contrada Castello Cugnicello di n. 36 alloggi di edilizia residenziale ammessi a finanziamento, da assegnare alle cooperative edilizie Melilli Futura e Jonica, approvato con delibera del consiglio comunale di Melilli n. 83 del 15 novembre 2002, sia meritevole di approvazione con la prescrizione che non sia realizzato il corpo di fabbrica ricadente in area pubblica del programma di fabbricazione, così come riportato nella tavola integrativa.";
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 10 del 21 febbraio 2003 dell'unità operativa n. 4.2;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo di iniziativa privata proposto dalle cooperative edilizie Melilli Futura e Jonica per la realizzazione di n. 36 alloggi in contrada Castello Cugnicello, approvato dal comune di Melilli con delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2002, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere n. 10 del 21 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.2 del D.R.U.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante gli atti ed elaborati sottoelencati:
1)  delibera consiliare n. 83 del 15 novembre 2002, con allegati il parere ex art. 13, legge n. 64/74, reso dal l'ufficio del Genio civile di Siracusa, prot. n. 18554/00 del 24 ottobre 2000 e il parere prot. n 6254, rilasciato in data 7 dicembre 2000 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa;
progetto redatto dall'ing. A. Messina comprendente:
2)  tav.  0 -  individuazione dell'area di intervento nell'ambito del programma di fabbricazione vigente in scala 1:2.000; 
3)  tav.  1/bis -  relazione tecnica illustrativa; 
4)  tav.  2/bis -  piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
5)  tav.  3 -  planimetria generale in scala 1:500; 
6)  tav.  4 -  planimetria opere di urbanizzazione in scala 1:500; 
7)  tav.  5 -  profili regolatori in scala 1:500; 
8)  tav  6 -  elaborato planovolumetrico in scala 1:500; 
9)  tav.  7 -  profilo longitudinale e opere di urbanizzazione in scala 1:2.000 e 1:200; 
10)  tav.  8 -  particolari costruttivi in scala 1:10 e 1:50; 
11)  tav.  9 -  tipo edilizio in scala 1:100; 
12)  tav.  11 -  verifica parametri urbanistici; 

13)  studio geologico redatto dal dott. C. Avarino;
14)  tavola integrativa relativa alla planimetria del progetto sovrapposta allo stralcio del programma di fabbricazione vigente in scala 1:2.000;
15)  schema di convenzione.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni dalla data del presente decreto.

Art. 4

Il comune di Melilli resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto che sarà pubblicato, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.672)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del consiglio di amministrazione della fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto presidenziale n. 43/serv. 1°/U.O.1/SG del 12 marzo 2003, è stato nominato, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione della fondazione Orchestra sinfonica siciliana, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, secondo la seguente composizione:
-  Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti pro-tempore, presidente;
-  dott. Giuseppe Mistretta e dott.ssa Concetta Bruno, componenti designati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
-  dott. Castrenze Guzzetta, componente designato dal Presidente della Regione;
-  sig. Sergio Volpe, componente designato dal sindaco del comune di Palermo.
(2002.11.662)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario straor-dinario dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 48/serv.1°U.O.1/SG del 13 marzo 2003, l'incarico conferito al dott. Gioia Cosimo Mario con decreto presidenziale n. 199/serv.1°U.O.l/SG del 28 agosto 2002, quale commissario dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.), è stato prorogato fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2003, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 25 febbraio 2003, adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
(2003.12.692)
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Revoca dell'autorizzazione all'importazione di rifiuti speciali rilasciata alla ditta Oleifici di Noto s.r.l., con sede in Castel di Tusa.

Con ordinanza n. 93 del 28 gennaio 2003 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, alla ditta Oleifici di Noto s.r.l., con sede in Castel di Tusa (ME), via Nazionale n. 1, è stata revocata l'autorizzazione all'importazione di rifiuti speciali non pericolosi in Sicilia.
(2003.11.659)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti approvazione di statuti di società cooperative a r.l. di garanzia fidi.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 401/8S del 5 febbraio 2003 è stato approvato, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, lo statuto della società cooperativa a r.l. di garanzia fidi Artigianfidi Trapani, con sede in Trapani, via Tripoli n. 42.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 402/8S del 5 febbraio 2003 è stato approvato, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, lo statuto della società cooperativa a r.l. di garanzia fidi Fidicommercio, con sede in Caltanissetta, via Messina n. 69.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 403/8S del 5 febbraio 2003 è stato approvato, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, lo statuto della società cooperativa a r.l. di garanzia fidi CNA Fidi, con sede in Palermo, via F. Crispi n. 108.
(2003.11.646)
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Provvedimenti concernenti corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipar timento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 672/5 del 28 febbraio 2003, è rinnovata fino al 21 maggio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio, con sede legale in Agrigento, via Piersanti Mattarella n. 4/bis, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Piersanti Mattarella n. 4/bis.
(2003.11.648)


Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipar timento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 690/5 del 5 marzo 2003, sono stati riconosciuti n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla IS.FO.P. con sede legale in Corleone (PA) contrada Belvedere e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Bisacquino (PA), via G. Orsini n. 45.
(2003.11.651)
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Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto n. 691/2S del 5 marzo 2003 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha nominato, in sostituzione del dr. Daniele Santoro, quale componente effettivo del collegio dei revisori dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo, in rappresentanza della Camera di commercio di Palermo, la sig.ra Montalto Rosa.
(2003.11.647)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 804 dell'11 marzo 2003 è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Portabagagli FF.SS., con sede in Messina, avviata con decreto n. 1891 del 16 ottobre 2002, fino al 31 marzo 2003.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Fabio Caruselli.
(2003.12.714)


Con decreto n. 804 dell'11 marzo 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Labor, con sede in Montevago, avviata con decreto n. 1015 del 31 luglio 2002, fino al 31 marzo 2003.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Marchica.
(2003.12.729)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 806 dell'11 marzo 2003 è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa San Giovanni Bosco, con sede in Alcamo, avviata con decreto n. 1053 del 7 agosto 2002, fino al 30 aprile 2003.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Sebastiano Maurizio Timineri.
(2003.12.715)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Messina.

Con decreto n. 187/U.O.B. 17 del 28 febbraio 2003, annotato alla ragioneria lavori pubblici in data 7 marzo 2003 al n. 16, il capo servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di E 312.552,62 sul cap. 672013 per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99 per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Pace a salvaguardia dell'omonimo villaggio e della panoramica sullo stretto nel comune di Messina.
(2003.12.730)
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Impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Alcara Li Fusi.

Con decreto n. 190/U.O.B. 17 del 28 febbraio 2003, annotato alla ragioneria centrale lavori pubblici in data 7 marzo 2003 al n. 1, il dirigente generale ad interim lavori pubblici ha assunto l'impegno di spesa di E 190.287,55 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 147 del regolamento del 21 dicembre 1999, n. 554, per la salvaguardia e presidio del versante in destra idraulica del torrente Rosmarino in località Timpa Canale mediante la realizzazione di difesa spondale, convogliamento e raccolta delle acque meteoriche di monte nel comune di Alcara Li Fusi.
(2003.12.721)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente del Comitato dei garanti.

Con decreto n. 2577 del 30 dicembre 2002 l'Assessore per la sanità ha nominato il dr. Ettore Costa componente supplente del Comitato dei garanti, in sostituzione dell'avv. Angelo Paino.
(2003.12.689)
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Integrazione della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina.

La Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, istituita con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34 del 23 gennaio 2003, con decreto assessoriale n. 293 del 10 marzo 2003 è stata integrata dai segenti componenti:
-  dr. Vito Amari, ispettore generale sanitario D.I.R.S.;
-  dr. Michele Bagnato, ispettore generale veterinario D.I.R.V.;
-  sig. Vincenzo Gargano, I.P.A.S.V.I. Regione Sicilia.
(2003.11.687)
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Subentro della ditta L'Autofrigo Catania s.r.l., con stabilimento nel comune di Catania, nell'attività di de-posito frigorifero di carni fresche della ditta Frigo Trasporti s.r.l.
Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 225 del 26 febbraio 2003 è stato autorizzato il subentro della ditta L'Autofrigo Catania s.r.l. con stabilimento nel comune di Catania, via Melilli n. 8, all'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta Frigo Trasporti s.r.l. ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario n. 1384/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.11.663)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio della ditta Sicilgrassi s.r.l., con sede legale e stabilimento in Catania.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 254 del 3 marzo 2003, il laboratorio di riconfezionamento di budella di origine animale pretrattate, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Sicilgrassi s.r.l., con sede legale e stabilimento nella zona industriale Pantano D'Arci n. 48 XIII strada del comune di Catania, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3183/LOA.
(2003.11.665)
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Revoca dell'autorizzazione per l'attivazione di un impian to di macellazione alla ditta F. Ingoglia s.r.l. in Santa Ninfa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 255 del 3 marzo 2003, è stata disposta la revoca del proprio decreto n. 15040 del 6 aprile 1995, con il quale la ditta F.lli Ingoglia s.r.l. è stata autorizzata all'attivazione di un impianto di limitata capacità destinato alla macellazione di capi bovini, suini, ovini, caprini ed equini nei locali ubicati nella strada statale 119 del comune di Santa Ninfa (TP) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione dell'impianto di macellazione in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 apri le 1994, n. 286.
(2003.11.664)
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Variazione della ragione sociale della ditta Medipesca s.a.s. di A. Misuraca & C. in ditta Medipesca s.r.l., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 285 del 10 marzo 2003, il decreto ministeriale prot. n. 600.9/24481/AG50/1612 del 31 luglio 2000 è stato modificato nel senso che la ragione sociale in esso indicata è variata da ditta Medipesca s.a.s. di A. Misuraca & C a ditta Medipesca s.r.l.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 2068 e con tale numerazione resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.699)
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Riconoscimento di idoneità al laboratorio di produzione carni della ditta F.lli Correnti s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Carini.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 286 del 10 marzo 2003, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni fresche di volatili da cortile e piccola selvaggina allevata della ditta F.lli Correnti s.r.l. sito nel comune di Carini (PA) nella contrada Colombrina, zona industriale, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309, con il numero di riconoscimento veterinario 0-784/P.
(2003.12.696)
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Provvedimenti concernenti autorizzazione al subentro della ditta S. Maria s.r.l., con stabilimento nel comune di Caltanissetta, in diverse attività della ditta Maiorana s.r.l.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 287 del 10 marzo 2003, è stato autorizzato il subentro della ditta S. Maria s.r.l., con stabilimento nel comune di Caltanissetta nella contrada Raffondo Decano, all'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta Maiorana s.r.l. ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1005/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.698)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 288 del 10 marzo 2003, è stato autorizzato il subentro della ditta S. Maria s.r.l., con sede nel comune di Caltanissetta nella contrada Raffondo Decano all'attività di produzione di prodotti a base di carne, non avente struttura e capacità industriale, della ditta Maiorana s.r.l. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 9-1644/L e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.697)
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Provvedimenti concernenti variazione della ragione sociale della ditta La piccola società cooperativa a r.l. Cogis Frutta, con sede legale in Serradifalco.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 289 del 10 marzo 2003 il proprio decreto n. 33251 del 14 novembre 2000 è stato modificato nel senso che la ragione sociale in esso indicata è variata da ditta Società cooperativa a r.l. Cogis Frutta a ditta La piccola società cooperativa a r.l. Cogis Frutta, con stabilimento nella contrada Indovina del comune di Mussomeli.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento regionale 34/M e con tale numerazione resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.693)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 290 del 10 marzo 2003, il proprio decreto n. 22577 del 4 luglio 1997 è modificato nel senso che la ragione sociale in esso indicata è variata da ditta Società cooperativa a r.l. Cogis Frutta a ditta La piccola società cooperativa a r.l. Cogis Frutta.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento regionale 464/M e con tale numerazione resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.695)
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Subentro della ditta Lampedusa Azzurra di Solina Sebastiano & C. s.a.s., con stabilimento nel comune di Lampedusa, nell'attività di tipologia 2 e 3 della ditta Solina Francesca Rita.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 302 dell'11 marzo 2003 è stato autorizzato il subentro della ditta Lampedusa Azzurra di Solina Sebastiano & C. s.a.s., con stabilimento nel comune di Lampedusa (AG) nella via depositi n. 25/a, all'attività di stabilimento ittico di tipologia 2 e 3 della ditta Solina Francesca Rita, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1496 e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.12.694)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 984 del 18 novembre 2002 è stato rettificato il decreto n. 52/17 dell'1 febbraio 1996 relativo alla ditta Impresa Torrefazione Ionia S.p.A., con sede legale a Giarre (CT), via Callipoli n. 227 e stabilimento a Santa Venerina (CT), via Trieste n. 306, in ordine alla dismissione dell'esercizio dei punti di emissione denominati 2 e 4.
(2003.11.657)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 985 del 18 novembre 2002 è stato rettificato il decreto n. 736 del 23 settembre 2002, con cui la ditta Esso italiana S.p.A., con sede legale a Genova, camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova n. 776, e stabilimento a Palermo, via Messina Marine n. 813, è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di deposito costiero.
(2003.11.656)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 238 del 26 febbraio 2003 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Venumer s.r.l., con sede legale a S. Filippo del Mela (ME), via Aldo Moro n. 12, e stabilimento da realizzarsi nello stesso comune, contrada Padura-Torrente Merì, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso.
(2003.11.638)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 239 del 26 febbraio 2003 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta N.T.ET. s.r.l., con sede legale e stabilimento a Belpasso (CT), contrada Piano Tavola, strada provinciale n. 14, zona industriale, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di lavorazione e produzione di vetroresina.
(2003.11.637)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio ed ambiente n. 240 del 26 febbraio 2003, è stato rettificato il decreto n. 19/17 dell'11 gennaio 1999 relativo alla società Polimeri Europa s.r.l., con sede legale a Brindisi, via E. Fermi n. 4, e stabilimento a Gela (CL), contrada Bethlem, che è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni provenienti dagli impianti per la produzione di polietilene.
(2003.11.674)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 241 del 26 febbraio 2003 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Laika s.r.l., con sede legale e stabilimento a Carini (PA), contrada Dominaci, zona industriale, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di attrezzature per ospedali e case di cura.
(2003.11.636)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio ed ambiente n. 243 del 26 febbraio 2003, è stato rettificato il decreto n. 20/17 del 20 marzo 2000, con il quale sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, le emissioni provenienti dai camini degli impianti per la produzione di etilene dello stabilimento di Gela (CL), contrada Piana del Signore, oggi di proprietà della società Polimeri Europa s.r.l., con sede legale a Brindisi, via Enrico Fermi n. 4.
(2003.11.675)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di S. Marina Salina.

Con decreto n. 120/U.O.B. XVII dell'11 febbraio 2003, annotato alla ragioneria centrale lavori pubblici in data 24 febbraio 2003 al n. 1, il dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di E 128.372,75 sul cap. 672010, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 146 del regolamento D.P.R. n. 554/99, di realizzazione di un tombino scatolare in cemento armato nella località Barone, nel comune di S. Marina Salina.
(2003.11.640)
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Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali marittime site in località Alcamo Marina del comune di Alcamo ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 164 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 374/13 del 10 settembre 1999 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 65, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 927 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.749)


Con decreto n. 165 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 3/13 del 7 gennaio 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 63, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 926 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.752)


Con decreto n. 166 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 402/13 del 12 agosto 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 105, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 921 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.748)


Con decreto n. 167 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 403/13 del 12 agosto 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 97, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riporta in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 920 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.751)


Con decreto n. 168 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 250/13 del 22 agosto 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 100, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 919 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.747)


Con decreto n. 169 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 548/13 del 22 ottobre 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 110, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 819 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.746)


Con decreto n. 170 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 622/13 del 23 settembre 1997 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 156, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 934 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.745)


Con decreto n. 171 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 143/13 del 7 marzo 1997 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 147, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 933 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.744)


Con decreto n. 172 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 812/13 del 19 novembre 1997 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 155, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 932 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.743)


Con decreto n. 173 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 5/13 del 7 gennaio 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 190, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 5, particella n. 1973 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.753)


Con decreto n. 174 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 550/13 del 22 ottobre 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 207, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 5, particella n. 1976 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.742)


Con decreto n. 176 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 621/13 del 23 settembre 1997 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 397, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 5, particella n. 1978 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene afa parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.12.741)
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Finanziamento al comune di Mineo per lavori di consolidamento di una zona in frana.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 210 del 21 febbraio 2003, è stato concesso a favore del comune di Mineo un finanziamento per un importo di E 774.685,35 relativo ai lavori di consolidamento della zona in frana in viale F. Crispi, 1° stralcio esecutivo, di cui alla delibera n. 297 del 15 settembre 2001.
(2003.12.750)
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Autorizzazione alla società ENI divisione Agip allo scarico delle acque di strato separate dalla produzione di idrocarburi del Campo di Ragusa.

Con decreto n. 267 del 3 marzo 2003, il dirigente responsabile del servizio 1, tutela delle acque del dipartimento territorio ed ambiente di questo Assessorato ha autorizzato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 40, legge regionale n. 27/86, e artt. 30 e 45 del decreto legislativo n. 152/99, la società ENI divisione Agip, distretto di produzione Gela, ad effettuare lo scarico delle acque di strato separate dalla produzione di idrocarburi del Campo di Ragusa, nelle unità geologiche profonde tramite il pozzo iniettore denominato "Ragusa 8".
(2003.11.655)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al proget to di un deposito di rifiuti in un impianto sito in territorio del comune di Termini Imerese.

Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 271 del 4 mar zo 2003, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, al progetto di un deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi in un impianto sito in contrada Canne Masche, zona industriale Termini Imerese (PA).
(2003.11.676)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto per lavori di costruzione della strada di collegamento dal porto industriale alla strada statale n. 115 nel comune di Licata.

Il dirigente del servizio 7, ufficio V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 283 del 5 marzo 2003 ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con l'art. 91 della legge regionale n. 6/01, giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul 1° stralcio esecutivo del progetto dei lavori di costruzione della strada di collegamen-to dal porto industriale alla strada statale n. 115 nel comune di Licata.
(2003.11.639)
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Approvazione del programma costruttivo adottato dal comune di Itala.

Con decreto n. 297 del 10 marzo 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica è stato approvato il programma costruttivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 22/96, adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 2003, dal comune di Itala.
(2003.12.738)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo a un impianto eolico da installare nei comuni di Castelvetrano, Salemi, Vita, Gibellina e Salaparuta.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con decreto n. 344 del 18 marzo 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto eolico con potenza nominale 70.55 MW, da istallare nei comuni di Castelvetrano, Salemi, Vita, Gibellina, Salaparuta (TP), con prescrizioni.
(2003.12.754)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Integrazione di componenti del comitato amministrati vo per la gestione del fondo di rotazione previsto dal l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

Con decorrenza dalla data del decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 21/Gab del 14 marzo 2003 sono stati nominati esperti tecnici ad integrazione del comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 per la gestione del Fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 i seguenti funzionari:
-  dott. Aldo Greco, dirigente 2ª fascia;
-  dott. Antonio Curatola, dirigente 2ª fascia.
(2003.11.685)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 325.
Proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'attestato di assoggettamento da parte dei beneficiari dell'Azione F1b del piano di sviluppo rurale Regolamento CE n. 1257/99.

AGLI I.P.A. DELLA SICILIA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
ALLE SEZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il termine di scadenza del 31 marzo, previsto dal paragrafo 32 della circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001 per la presentazione degli attestati di assoggettamento da parte dei soggetti che hanno inoltrato istanza per gli aiuti previsti dall'Azione F1b Regolamento CE n. 1257/99, è prorogato esclusivamente per il corrente anno al 30 maggio 2003.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2003.14.878)
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CIRCOLARE 3 aprile 2003, n. 326.
Modifiche ed integrazioni alla circolare 14 febbraio 2003, n. 322.

AGLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ CREDITIZIA
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ALL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA SICILIA
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA SICILIA
ALLA COPAGRI
ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE DELLA SICILIA
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
AI COLLEGI DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
e p.c.  ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL'ASSESSORATO AGRI COLTURA E FORESTE 

ALLA CORTE DEI CONTI
Con circolare assessoriale n. 322 del 14 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2003, sono state diramate le direttive per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici previsti dalla legge n. 178/02 e dalla legge n. 256/02.
In relazione alle esigenze manifestate dai produttori agricoli, si rende necessario integrare le precedenti disposizioni.
Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni impartite con la precitata circolare, si rende noto che, fermo restando i termini previsti dalla circolare al punto 10.1 per la presentazione delle istanze, è concessa alle imprese agricole, richiedenti il finanziamento decennale a tasso agevolato, la possibilità di presentare la documentazione richiesta, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Si precisa, inoltre, che la dichiarazione, contenuta nell'allegato 1, riguardante l'opzione tra il prestito quinquennale di consolidamento (art. 3, comma 2, lett. d), legge n. 185/92) ed il finanziamento decennale (legge n. 178/02 e legge n. 256/02), così come la richiesta di riduzione della durata di proroga per le rate, già prorogate o in corso di proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 185/92, acquista efficacia e validità solo ed esclusivamente nel caso di concessione del finanziamento decennale a tasso agevolato.
Il punto 10.2 - Rilascio nulla-osta della circolare n. 322 del 14 febbraio 2003, dopo le parole con successiva nota viene così integrato: "In attesa del rilascio del nulla osta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, analogamente a quanto previsto per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4 della legge n. 185/92, gli istituti di credito, su richiesta degli interessati, possono anticipare il perfezionamento dell'operazione, al tasso di riferimento vigente, per l'importo delle passività da assestare risultante in domanda, nonché dalla certificazione del debito rilasciata dagli enti creditori.
L'operazione anticipatoria dovrà avere le stesse caratteristiche previste dalla circolare n. 322 del 14 febbraio 2003.
A perfezionamento effettuato sarà cura dell'istituto mu tuante trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agri coltura, al quale è stata inoltrata la domanda, copia del contratto di mutuo e relativa rendicontazione, con allegato schema riepilogativo di tutta l'esposizione oggetto del consolidamento, quest'ultimo sottoscritto dal responsabile dell'ente creditizio e dal mutuatario.
Conseguentemente, in caso di conclusione positiva dell'iter istruttorio e verificato che, nella documentazione acquisita, sono state rispettate le condizioni previste dalla legge n. 178/02 e legge n. 256/02, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà il relativo nulla osta e provvederà a liquidare, tramite la banca mutuante, l'importo sul concorso nel pagamento degli interessi per essere utilizzato per il ridimensionamento dell'operazione originaria, a partire dalla data di accensione del finanziamento decennale.
La comunicazione dell'avvenuta anticipazione del finanziamento non costituisce obbligo o precedenza al rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione regionale che sarà emesso sussistendo le condizioni di ammissibilità, previo iter istruttorio".
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

(2003.14.892)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 6.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali operanti in Sicilia. Anno 2003.

ALL'A.I.C.S. - COMITATO REGIONALE SICILIA
ALL'A.RC.I. - PRESIDENZA REGIONALE SICILIA
ALL'E.N.A.R.S.-A.C.L.I. - PRESIDENZA REGIONALE
ALL'E.N.D.A.S. - SEGRETERIA REGIONALE
Con la presente circolare sono emanate per l'anno 2003 disposizioni per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/79 a carico dei capitoli 377710 e 377711 del bilancio regionale.
Cap. 377710 - Sussidio straordinario per spese generali e di funzionamento sostenute nell'ambito del territorio regionale.
Ai fini dell'erogazione del sussidio le associazioni in indirizzo sono tenute a trasmettere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la seguente documentazione in duplice copia entro il 10 maggio 2003:
Istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dovrà essere dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:
-  l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale;
-  che la documentazione originale giustificativa del la spesa non utilizzata a giustificazione del sussidio è conservata presso la sede dell'associazione;
-  che per le spese giustificative del sussidio regionale e per la parte da questo coperta, non è stata richie sta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
-  numero di codice fiscale;
-  numero di conto corrente postale o bancario su cui effettuare il versamento del sussidio e del contributo.
All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
1)  bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
2)  l'atto costitutivo dello statuto dell'associazione, comprese le eventuali variazioni statutarie avvenute ai sensi del decreto legislativo n. 460/97;
3)  verbali di approvazione del bilancio preventivo;
4)  bilancio consuntivo dell'anno 2002, approvato dagli organi statutari;
5)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo;
6)  dettagliata relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente. E' necessario che da tale relazione si evinca sia la realizzazione e conclusione delle attività previste nel programma presentato nell'anno precedente relativamente al cap. 377711, che tutta l'attività dell'associazione nei vari settori d'interesse. Tali documenti possono essere trasmessi anche in copia con le modalità previste dalle norme vigenti.
Si sottolinea che nei bilanci e nei libri contabili devono essere evidenziate nei dettagli le finalizzazioni delle contribuzioni regionali, a qualunque titolo erogate. Relativamente al sussidio si fa presente che, considerata l'annualità delle contribuzioni regionali, nonché la finalità per cui le stesse vengono concesse, è necessario che al 31 dicembre di ogni anno tutte le somme in bilancio non ancora spese siano almeno impegnate e che tale impegno risulti espressamente dal verbale di approvazione del bilancio consuntivo, nonché dagli ordini di fornitura o da altra documentazione comprovante l'impegno della somma, senza il quale non potrà procedersi all'erogazione del sussidio. Verificata la regolarità della documentazione quest'Assessorato procederà alla ripartizione delle somme e all'assunzione dell'impegno.
Per quanto concerne l'erogazione, il 50% in anticipo verrà concesso a seguito di registrazione del decreto assessoriale d'impegno dalla ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Tale anticipazione verrà erogata soltanto a quelle associazioni che avranno già rendicontato, con la trasmissione della documentazione, il sussidio relativo agli anni precedenti.
Il 50% a saldo verrà invece erogato dopo la rendicontazione e la verifica della documentazione giustificativa della spesa, che riferendosi al corrente anno dovrà pertanto essere trasmessa a fine esercizio e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. La documentazione giustificativa del sussidio sul capitolo 377710 dovrà essere trasmessa in originale e copia. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati e la quietanza relativa al versamento andrà trasmessa a quest'Assessorato. L'erogazione del sussidio ex lett. a) verrà inoltre correlata a quella del contributo ex lett. b) nel senso che in caso di ridotta attività dell'ente l'Assessorato si riserverà di valutare se siano del tutto giustificate le spese generali e di funzionamento.
Le spese che si riterranno ammissibili al sussidio sono le seguenti:
-  mantenimento sedi: locazione (occorre allegare i contratti di fitto con gli estremi di registrazione), luce, acqua, telefono (con esclusione di cellulare, fax, impianto apparecchi ed optionals), spese postali, condominio, pulizia;
-  materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell'ordinaria attività: carta varia, cancelleria, economato;
-  rimborso spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente dell'associazione e dei soli componenti dei comitati direttivi regionali.
A tale proposito si fa presente che occorre allegare la nota di convocazione sia che si tratti di riunioni a carattere nazionale che regionali. In ogni caso occorre che il motivo della trasferta sia dettagliatamente specificato dal presidente dell'associazione e che venga allegata ogni documentazione utile a comprovare le spese sostenute. Per quanto possibile, dovranno essere utilizzati mezzi pubblici e, nel caso contrario, dovrà essere dichiarato per quale motivo non sono stati adoperati. L'eventuale quota benzina verrà calcolata secondo le tabelle ACI analogamente ai pubblici dipendenti. Sono da considerarsi a carico dell'associazione diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento;
-  eventuali prestazioni d'opera inerenti all'attività dell'associazione da parte di collaboratori esterni e di volta in volta dettagliatamente specificate nelle motivazioni e nei tempi e corredate da una distinta delle spese sostenute e dalla documentazione relativa agli adempimenti fiscali e contributivi di legge.
Sono escluse le spese per indennità di carica e gettoni di presenza.
Cap. 377711 - Contributi per attività specifiche delle associazioni in indirizzo quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente.
L'art. 1 della legge regionale n. 15/79 indica con chiarezza quali sono i campi di intervento e le attività specifiche per le quali vengono concessi i contributi e che qui si ricordano: sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi dell'educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica e culturale, dell'animazione culturale e della valorizzazione e proposta di fruizione dei beni culturali ed ambientali in tutte le loro caratterizzazioni. Pertanto le attività proposte dagli enti in indirizzo devono uniformarsi, nella richiesta dei contributi in questione, al dettato della legge, evitando di includere nella richiesta iniziative che possono essere diversamente finanziate. Si avrà cura inoltre, per quanto possibile, di includere fra le iniziative anche attività che prevedano il coinvolgimento del mondo della scuola e le altre agenzie formative presenti nel territorio.
Nel ricordare che l'Assessorato vigilerà affinché i contributi siano impiegati effettivamente per il migliore conseguimento delle finalità della legge, si comunicano le procedure necessarie per la concessione degli stessi.
L'associazione dovrà presentare entro il 10 maggio 2003:
1)  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale il richiedente si impegna, fra l'altro, ad apporre il marchio della Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione su tutti gli atti ufficiali;
2)  programma delle attività previste per l'anno in corso corredato da realistico preventivo analitico delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si intendono perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione delle singole iniziative. Qualora si tratti di convegni, seminari, etc. dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti. Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti o associazioni nel preventivo dovrà essere indicata la quota proparte a carico di ciascun ente o associazione.
Inoltre si avverte che:
a)  per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti) il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere dettagliatamente documentato. I compensi ai relatori verranno considerati a carico dell'associazione;
c)  sono escluse dal contributo spese per compensi a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'associazione;
d)  dovrà essere comunicata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per la preventiva autorizzazione l'eventuale variazione delle iniziative rispetto al programma proposto;
e)  in ottemperanza al dettato dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale n. 15/79 occorrerà specificare quali attività debbano sostenersi in sede regionale e quali in sede periferica e precisare e distinguere le relative spese. L'anticipo del 50% verrà concesso solo alle associazioni che hanno rendicontato i contributi concessi per gli anni precedenti.
L'erogazione del saldo avverrà a seguito di presentazione allo scrivente Assessorato della seguente documentazione in duplice copia:
1)  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante;
2)  dettagliata analitica relazione sull'attività svolta, corredata da ogni tipo di materiale a stampa e audiovisivo utile a comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa in questione;
3)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni di imposta dovranno essere motivate dalla normativa da cui discendono;
4)  documentazione giustificativa della spesa in copia fotostatica fino alla copertura dell'intero consuntivo;
5)  dichiarazioni a norma delle vigenti leggi in materia di autocertificazione:
-  che per le iniziative ammesse al contributo l'associazione ha o non ha avuto assegnato contributi da altri enti pubblici o privati, indicandone l'entità e le provenienze;
-  che ha assolto agli obblighi di legge in materia fiscale;
-  che tutta la documentazione giustificativa della spesa presentata a questa Amministrazione non è stata utilizzata per altri contributi di enti pubblici.
Eventuali pubblicazioni a stampa o realizzazioni di video o cd-rom dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Si fa presente inoltre la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, tel. 091/6967642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in pubblication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Il 20% di tale produzione dovrà essere inviato a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici, soprintendenze, musei, gallerie, centri. regionali per l'inventario e per il restauro. Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e dei video in questione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2003.12.713)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 2.
Programma promozionale 2003.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ISOLA
ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ARTIGIANATO C/O LE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ISOLA
ALLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DELL'ISOLA
ALLE ASSOCIAZIONI PICCOLI INDUSTRIALI DELL'ISOLA
ALLE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE DELL'ISOLA C.C.I. - LEGA - LEGA PESCA - A.G.C.I. - U.N.C.I. U.N.C.I. PESCA
ALL'U.C.I. - UNIONE COLTIVATORI ITALIANI DELL'ISOLA
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI COLTIVATORI DIRETTI DELL'ISOLA
ALLA CONFAGRICOLTURA REGIONALE DELL'ISOLA
ALL'ISTITUTO REGIONALE VITE E VINO
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL'ISOLA
ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA DELL'ISOLA C.N.A. - C.A.S.A. - C.L.A.A.I. - CONFARTIGIANATO
FEDERCOPESCA
FEDERPESCA
ALL'I.C.E. DI PALERMO
Si comunica che, con decreto n. 714/Gab del 7 marzo 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è stato approvato il piano di attività promozionale quale anticipazione funzionale del piano promozionale 2003. Le imprese interessate alle iniziative incluse nel suddetto piano - ad esclusione delle fiere:
-  The Hotel Show - Dubai, Interfood - San Pietroburgo e Fisching - Scozia già programmate nel corso del 2002 - dovranno inviare allo scrivente Assessorato servizio promozione 6S, via degli Emiri, n. 45, istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - fax n. 091/6969553.
All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a)  autocertificazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio con allegata copia di un documento di riconoscimento;
b)  autocertificazione antimafia, attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)  copia della ricevuta del deposito provvisorio di E 516,46 per ciascuna manifestazione cui la ditta intende partecipare, effettuato presso il Banco di Sicilia - Cassa regionale - a favore di questo Assessorato (art. 6 D.P.R.S. n. 9/98);
d)  dichiarazione del "de minimis" secondo il modello allegato.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
La presente circolare e il decreto n. 714/Gab del 7 maggio 2003 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inseriti sul sito internet: www.regione.sicilia.it/cooperazione.
Il dirigente del servizio promozione del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato: POLLAROLO   

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.12.723)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 24 febbraio 2003, n. 241.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Contributo anno 2002.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
L'intervento pubblico previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (con il quale si è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) e dalla successiva legge n. 21 dell'8 febbraio 2001, hanno come finalità quella di ampliare l'offerta accessibile di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, introducendo, quale fatto innovativo, la possibilità per i conduttori di beneficiare di contributi integrativi, consentendo altresì una risposta più adeguata alla evoluzione del fabbisogno abitativo e di calmierare le tensioni esistenti soddisfacendo al contempo, le esigenze delle classi sociali in difficoltà.
Con decreto 7 giugno 1999, il Ministero dei lavori pubblici ha fissato i requisiti minimi affinché i conduttori possano beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al Fondo nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi.
Lo stesso decreto, all'art. 2, pone a carico delle Regioni e dei comuni alcuni adempimenti; per le prime, la ripartizione dei fondi disponibili secondo quanto deliberato dal CIPE, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; per i secondi, la possibilità di fissare l'entità dei contributi secondo i criteri appresso specificati.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 30 di cembre 1999 è stato approvato lo schema degli adempimenti per pervenire all'erogazione dei contributi integrati di che trattasi.
Con la circolare n. 593 dell'8 marzo 2000, nonché con "la nota di precisazioni prot. n. 1149 del 7 apri le 2000", sono state impartite alle amministrazioni comunali le necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere all'assegnazione delle somme previste dal "fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni" istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dette somme sono state utilizzate per il contributo integrativo ai canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi nel corso dell'anno 1999.
Per la medesima finalità, con la circolare n. 2 del 9 gennaio 2001 e con la circolare n. 128 del 25 febbraio 2002, sono state impartite alle amministrazioni comunali le necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere all'assegnazione delle som me stanziate rispettivamente per l'anno 2000 e l'an no 2001.
Sempre per le medesime finalità, con decreto mi nisteriale n. 205/U.R. in data 4 dicembre 2002 e con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2110 dell'11 dicembre 2002, è stato ripartito per l'anno 2002 uno stanziamento per la Sicilia di E 26.018.280,19.
I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per i benefici dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al fondo nazionale, ed i criteri per la determinazione degli stessi, nonché gli adempimenti da porre in essere da parte delle Regioni e dei comuni (ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999), sono invariati; e cioè:
Requisiti minimi per l'accesso al fondo
I requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/98 sono stati fissati con l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 e sono:
1) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (per l'anno 2002 detto importo assomma a complessive E 10.209,94);
2) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (per la Sicilia, per l'anno 2002 detto importo ammonta a E 11.762,71 così determinato con D.C.D. n. 1341/U.O.B. IX del 20 settembre 2002).
Adempimenti
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, i comuni dovranno predisporre e rendere pubblico il ban do per l'accesso al fondo da parte di coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi, così come sopra specificato.
L'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1999 ha fissato rispettivamente L. 6.000.000 pari ad E 3.098,74 e L. 4.500.000 pari ad E 2.324,05 annui i limiti massimi del contributo annuo per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b), comma 1, art. 1, del medesimo decreto.
Occorre precisare che il citato art. 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1999, al comma 4, prevede la possibilità che il contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso i cui nuclei familiari, richiedenti, includano ultra sessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.
In alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 1 può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando da parte dei comuni, gli aventi diritto dovranno far pervenire agli stessi comuni, le loro richieste corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare da assumere a riferimento, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Deve essere, altresì, indicato che l'alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Tali informazioni dovranno essere raccolte ed elaborate tenendo conto che i richiedenti rientrino nella fattispecie prevista dalla lett. a) del comma 1, art. 1, oppure alla lett. b) del comma 1 dello stesso articolo del decreto 7 giugno 1999.
Entro ulteriori 30 giorni i comuni, raccolte le richieste di accesso al fondo ed elaborata la graduatoria, dovranno far pervenire a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici delle schede sintetiche contenenti:
-  il numero complessivo delle domande pervenute;
-  l'incidenza del canone sul reddito (lett. A, art. 1 D.M. 7 giugno 1999);
-  l'incidenza del canone sul reddito (lett. B, art. 1 D.M. 7 giugno 1999);
-  l'incidenza media del canone sul reddito;
-  il reddito medio dei nuclei familiari;
-  il numero di abitanti residenti;
-  la superficie territoriale.
Da compilare secondo lo schema che si allega, altri dati non verranno presi in considerazione.
Sulla base dei dati forniti dai comuni e basandosi sui parametri di cui sopra potrà essere determinata la richiesta effettiva di accesso al Fondo, l'entità del fabbisogno e la gravità dello stesso.
Questo Assessorato, analizzati i dati, provvederà a ripartire tra tutti i comuni che faranno pervenire le comunicazioni contenenti le informazioni come sopra descritte, la disponibilità economica attualmente esistente entro i successivi 45 giorni.
Tale adempimento consentirà ai comuni di provvedere alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Si ricorda che le amministrazioni comunali possono concorrere, con propri fondi, alla realizzazione degli interventi finanziari relativi alla normativa in argomento così come previsto dall'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tale evenienza dovranno dare comunicazione a questo Assessorato circa l'entità dell'impegno finanziario che intendono assumere.
Relativamente al calcolo materiale per la determinazione dei singoli contributi da erogare agli aventi diritto, anche per frugare perplessità manifestate da più amministrazioni comunali, e ad interpretazione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1999, si ritiene opportuno chiarire che, ove l'amministrazione comunale non intervenga finanziariamente con propri fondi, la quota di canone equivalente al 14% o al 24% del reddito, a seconda che l'avente diritto rientri nella fascia a) o b) di cui all'art. 1 del D.M. medesimo, rimane a carico del beneficiario stesso. Da ciò discende che, ove il reddito dichiarato sia nullo, e le somme messe a disposizione da questo Assessorato sufficienti, il finanziamento sarà equivalente all'intero canone di locazione, senza operare, pertanto, alcuna detrazione.
Le ulteriori precisazioni ed i chiarimenti contenuti nella nota n. 1149 del 7 aprile 2000, che si allega in copia, si intendono integralmente richiamati e facenti parte della presente circolare. Si invita pertanto a tenere debito conto nell'espletamento delle procedure relative al l'attuazione delle disposizioni di cui in oggetto.
La presente circolare, lo schema allegato della trasmissione dei dati ed ogni genere di comunicazioni, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale lavori pubblici: GALIOTO
Allegato
Oggetto: Legge n. 431/98 - Determinazione per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
SCHEMA DI TRASMISSIONE DATI PER IL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002

Comune di ................................................... Provincia di .............................................. codice fiscale ................................................... fax .......................... numero do- mande ammesse ................................................... incidenza del canone sul reddito (lett. a, art. 1, D.M. 7 giugno 1999) ................................................... incidenza del canone sul reddito (lett. b, art. 1, D.M. 7 giugno 1999) ................................................... incidenza media del canone sul reddito ................................................... reddito annuo medio dei nuclei familiari ................................................... residuo del contributo concesso nell'anno 2001 ................................................... numero abitanti re- sidenti ................................................... superficie territoriale .............................
Il legale rappresentante del comune
...................................................

(2003.13.775)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 4 marzo 2003, n. 4.
Sussidio ai sensi dell'art.113 della legge regionale n.2 del 2002, modificato dall'art.17 della legge regionale n.9 del 2002 e dall'art.45 della legge regionale n.23 del 2002. Emergenza Argentina. Circolare n.1 del 29 gennaio 2003: chiarimenti.

ALLE SEDI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMIGRATI OPERANTI IN SICILIA (LEGGE REGIONALE N.55/80)
ALLE SEDI REGIONALI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE SICILIANA ALL'ESTERO
AI CONSULTORI REGIONALI DELL'EMIGRAZIONE
ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELL'ISOLA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALL'OSSERVATORIO INTERREGIONALE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Nel comunicare che presso Casa Sicilia sede di Buenos Aires - Bartolomeo Mitre 948 - (tel. 0054.11.4342.6047/ 6373/6046) è già in corso la raccolta e l'istruzione delle istanze di cui alla circolare n.1 del 29 gennaio 2003, si ravvisa l'opportunità di fornire alcuni chiarimenti circa l'interpretazione della stessa:
1)  Età: nel caso in cui le disponibilità finanziarie siano insufficienti a soddisfare integralmente le istanze pervenute si procederà all'erogazione dei sussidi dando priorità alla anzianità anagrafica.Atal fine il requisito del 70° anno di età dovrà essere posseduto al momento della presentazione della istanza.
2)  Presentazione delle istanze: la priorità accordata dal punto 2) della circolare n.1 del 2002, a chi abbia presentato l'istanza prima, deve essere intesa come priorità nella liquidazione del sussidio e non come priorità nel diritto a percepire lo stesso;
3)  Carico familiare: potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.Al fine della determinazione del sussidio verranno considerati anche i familiari degli indigenti non in possesso della cittadinanza italiana purchè a carico del richiedente.
Si sottolinea che nel caso di nuclei familiari verrà considerato il reddito percepito nel 2002 da tutti gli appartenenti allo stesso.
4)  Verifica dei requisiti: al fine di semplificare le operazioni di verifica dei requisiti si ravvisa l'opportunità che alle istanze vengano allegati, oltre la copia del documento, tutti quegli atti che possano attestare lo stato di indigenza quali: ricevute della pensione argentina e/o italiana, certificati medici, certificati sulle rendite catastali degli immobili posseduti, bollette luce, acqua, telefono e gas, nonchè ogni altro atto utile ad attestare lo stato di indigenza, ciò per consentire a questa Amministrazione di operare in linea alle procedure adottate dalle istituzioni italiane all'estero nella concessione di sussidi e nella erogazione di provvidenze.
Le operazioni di verifica dei requisiti sfrutteranno ogni elemento utile già in possesso delle autorità italiane in Argentina.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato all'indirizzo: regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2003.12.716)
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CIRCOLARE 19 marzo 2003, n. 5.
Disposizioni attuative in materia di cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 43 - Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali.

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2003.13.765)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 14 marzo 2003, n. 1107.
Linee guida sull'attività ed assetto organizzativo delle unità operative di educazione alla salute.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE
La pubblicazione del D.P.Reg. 11 maggio 2000 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000 di approvazione del piano sanitario regionale, nonchè gli orientamenti assunti in tema di prevenzione e promozione della salute dal decreto legislativo n. 229/99, hanno determinato la necessità di rivedere le direttive emanate da questo Assessorato sulla configurazione delle unità operative dell'educazione alla salute, contenute nelle circolari assessoriali n. 640/92, 801/95, 844/95 e 899/96, alla luce del vigente P.S.R., della circolare assessoriale n. 1049/2001 sulle linee guida del distretto, nonchè del decreto legislativo n. 229/99 e dei rispettivi CC.NN.LL.
Nel quadro di un'azione rivolta a criteri di economicità ed efficienza si emanano le seguenti linee guida sull'organizzazione e funzionamento delle UU.OO. di educazione alla salute.
1)  FINALITA'
Le attività di promozione e di educazione alla salute sono funzioni di tutti i segmenti del sistema socio-sanitario regionale e rappresentano lo strumento indispensabile per:
-  assicurare uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari a tutti i cittadini;
-  favorire la maturazione di una coscienza civile e l'assunzione da parte di tutti i cittadini di una responsabilità personale diretta e consapevole nei confronti del proprio benessere fisico, psichico e sociale;
-  favorire comportamenti e stili di vita per la salute e sviluppare le capacità di partecipare efficacemente alle proprie cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari;
-  soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione;
-  incentivare la qualità delle prestazioni terapeutiche e l'umanizzazione del rapporto medico-paziente e di tutte le situazioni di incontro fra i cittadini e i servizi sanitari;
-  incentivare le collaborazioni inter-istituzionali e le capacità di erogare interventi di natura multi-professionale ed integrate, in particolare sul piano socio-sanitario (legge n. 328/2000).
2)  ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONI
2.1)  Le unità operative distrettuali e ospedaliere
In tutti i distretti delle Aziende sanitarie locali e presso le Aziende ospedaliere autonome della Regione siciliana, le unità operative di educazione alla salute (U.O.E.S.) istituite e/o da istituire ai sensi del vigente P.S.R. coincidono con gli ex uffici per l'educazione alla salute di distretto e/o ospedalieri.
Alle U.O.E.S., nell'ambito della loro autonomia, sono conferiti i compiti di programmazione, attuazione, coordinamento e valutazione degli interventi di educazione alla salute. Esse assicurano, in tema di prevenzione e promozione della salute, la piena integrazione con le attività distrettuali e/o ospedaliere e curano i processi di integrazione socio-sanitaria.
La responsabilità delle attività di promozione ed educazione alla salute, da svolgere nell'ambito dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle Aziende sanitarie locali, è parimenti attribuita alla U.O.E.S. di distretto ove ricade il presidio interessato. Tali attività saranno svolte d'intesa con direttore sanitario del presidio ospedaliero.
Le U.O.E.S. distrettuali e ospedaliere, avendo entrambe le caratteristiche organizzative e gestionali delle strutture semplici, così come previsto dal decreto legislativo n. 229/99 e dai rispettivi CC.NN.LL. della dirigenza, sono dotate di autonomia funzionale e professionale e di proprio personale specificamente assegnato, appartenente alle diverse professionalità del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo.
Le U.O.E.S. distrettuali e ospedaliere dipendono rispettivamente dal direttore del distretto e dal direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera. I loro responsabili costituiscono parte integrante dell'ufficio di coordinamento del direttore del distretto o del direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera.
Il responsabile dell'U.O.E.S. distrettuale e ospedaliera coincide con il referente degli ex uffici o delle U.O.E.S. delle ex unità sanitarie locali. Egli è individuato tra i dirigenti del ruolo sanitario e tecnico in possesso dei requisiti previsti dalle circolari assessoriali richiamate e svolge il suo incarico a tempo pieno. Pertanto, i referenti degli ex uffici delle U.O.E.S. delle ex unità sanitarie locali, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, esercitano la facoltà di opzione da altro servizio, diversamente decadranno dall'incarico di dirigente della U.O.E.S.
Al fine di assicurare l'attività sia nelle Aziende sanitarie locali che nelle aziende ospedaliere, i direttori generali, nell'ambito dell'adozione dell'atto aziendale e della relativa dotazione organica, individueranno i relativi posti in pianta organica.
Le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere che avessero già adottato l'atto aziendale e la relativa dotazione organica, qualora non avessero previsto le U.O.E.S. ed i relativi posti in pianta organica per le U.O.E.S., provvederanno ad integrare opportunamente l'atto aziendale e la relativa pianta organica.
I direttori generali, per criteri di economicità ed efficienza, così come previsto dalla circolare n. 1049/2001, possono accorpare le unità operative di distretti viciniori, anche ai fini di garantire un'uniformità di indirizzo su tutto il territorio aziendale.
2.2)  Unità operativa per l'educazione alla salute aziendale (U.O.E.S.A.)
Presso le Aziende sanitarie locali della Regione siciliana saranno istituite le unità operative per l'educazione alla salute aziendali (U.O.E.S.A.).
L'incarico di responsabile dell'U.O.E.S.A. sarà attribuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il responsabile dell'U.O.E.S.A. è alle dipendenze del direttore sanitario ed è anche parte integrante dello staff aziendale.
Così come previsto dalla circolare n. 844 del 6 dicembre 1995 al punto 3.2, tra l'U.O.E.S. aziendale e le U.O.E.S. distrettuali non si instaura alcun rapporto gerarchico, avendo la prima compiti di programmazione, promozione, coordinamento e valutazione delle iniziative di interesse provinciale, mentre le U.O.E.S. distrettuali, così come previsto dal decreto legislativo n. 229/99 sui compiti e funzioni del distretto sanitario, provvedono ad erogare le prestazioni all'utenza, a livello territoriale.
L'U.O.E.S. aziendale svolge oltre a quelle previste dal P.S.R., anche le seguenti funzioni:
-  predispone, di concerto con il coordinamento provinciale dei responsabili delle U.O.E.S., il piano aziendale di educazione alla salute;
-  coordina l'attuazione del piano di educazione aziendale con gli altri dipartimenti dell'Azienda;
-  relazioni annualmente sull'attività svolta al direttore generale, al direttore sanitario dell'Azienda da cui dipendono e al dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità, servizio 3;
-  verifica annualmente la realizzazione dei progetti aziendali di educazione alla salute.
2.3)  Comitati per l'educazione alla salute distrettuali e provinciali
A norma dell'art. 15 della legge regionale n. 30/93, saranno costituiti, presso i distretti, i comitati per l'educazione alla salute distrettuale (C.O.E.S.) che saranno coordinati dal responsabile dell'U.O.E.S.
A livello aziendale saranno costituiti i C.O.E.S. provinciali che saranno coordinati dal responsabile dell'U.O.E.S.A. Ai C.O.E.S. distrettuali e provinciali sono attribuiti compiti di promozione e di orientamento delle proposte di intervento, con l'obiettivo di attivare la partecipazione più ampia possibile dei servizi e dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale, divisioni e reparti ospedalieri, istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato e privato-sociale, che svolgono attività di prevenzione e di educazione alla salute.
2.4)  Coordinamento provinciale delle unità operative per l'educazione alla salute.
I responsabili delle unità operative di educazione alla salute distrettuali e ospedaliere, ricadenti nel territorio provinciale, costituiscono il coordinamento provinciale. Il coordinamento provinciale è la sede ove si sviluppano le linee di programmazione integrata e si concordano le iniziative di interesse comune ed è presieduto dal responsabile dell'unità operativa di educazione alla salute aziendale della provincia.
La presente circolare sarà trasmessa nella Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2003.12.717)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 11 marzo 2003, n. 3.
Aggiornamento degli atti concessionali relativi alle autolinee regionali.

A TUTTE LE AZIENDE CONCESSIONARIE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI LINEA EXTRAURBANI REGIONALI
ALL'AREA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CATANIA
e, p.c.  ALL'ANAV DI PALERMO 

ALLA FITTEL DI PALERMO
ALLA CESAP DI PALERMO
La necessità improrogabile di provvedere al rinnovo degli atti concessionali (disciplinari e proroghe) delle autolinee a concessione regionale, con l'aggiornamento dei percorsi e delle fermate autorizzate, impone la necessità di avviare un momento di confronto sinergico tra gli uffici e le aziende in indirizzo.
Pertanto si dispone quanto segue.
Le unità operative preposte al rilascio dei disciplinari e delle proroghe delle concessioni dovranno rilasciare, a regolarizzazione, un unico disciplinare di concessione, avente decorrenza dall'ultimo decreto autorizzativo le modifiche dell'autolinea e con scadenza il 31 dicembre dello stesso anno di emissione del predetto decreto.
Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa concessionaria e del suo direttore d'esercizio (allegati 1, 2 e 3) il disciplinare riporterà l'attuale programma d'esercizio ad oggi autorizzato, le attuali prescrizioni d'esercizio, il percorso, le fermate principali, con l'annotazione dei decreti e delle autorizzazioni che si sono succeduti dal rilascio dell'ultimo disciplinare di concessione ad oggi.
Le sopra citate unità operative effettueranno i necessari controlli e sopralluoghi che dovessero essere necessari in ordine ad eventuali difformità relativamente alle percorrenze chilometriche dichiarate, rispetto a quelle autorizzate, anche avvalendosi delle cartografie stradali ufficiali.
Ai fini del rilascio dei predetti disciplinari di concessione le aziende concessionarie in indirizzo sono tenute a inoltrare entro il 30 maggio 2003, alle predette unità operative, le dichiarazione sostitutive di atto notorio (allegato 1, 2 e 3) a firma del legale rappresentante dell'impresa e del direttore d'esercizio, corredate con le copie degli atti autorizzativi citati nel predetto atto notorio e dell'ultimo disciplinare rilasciato.
In aggiunta a tali allegati dovrà essere fornito uno stralcio di carta stradale ufficiale, in scala opportuna, con l'individuazione completa del percorso autorizzato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa e dal direttore d'esercizio.
In deroga alle attuali disposizioni che prevedono il rilascio di un atto di proroga annuale della concessione, sul disciplinare di concessione sopra citato sarà riportata tra le annotazioni l'avvenuta proroga delle concessioni, dalla data di rilascio delldisciplinare/proroga fino al 31 dicembre 2003, previa acquisizione della dichiarazione riportata nell'allegato 4, che le imprese, allo stesso modo degli allegati 1 e 2, dovranno fare pervenire entro il 30 maggio 2003.
Il modello di "disciplinare di concessione" da rilasciare è quello riportato in allegato 5.
La presente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2003.11.688)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 26 febbraio 2003, n. 6.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2002/2003.

Al bando allegato alla circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003, è apportata le seguente rettifica:
-  a pag. 55, art. 5), comma 1), lettera 1 a) sostituire la parola "2002" con la parola "2001". Fermo il resto.
(2003.14.875)

ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 gennaio 2003.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2003.

Nella graduatoria di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 2003, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  n. 51 - Nocito Raffaella, data di laurea, anziché: 25-7-1996, leggasi: 25-7-1995;
-  n. 52 - Spotorno Erika, data di laurea, anziché: 25-7-1995, leggasi: 25-7-1996.
(2003.6.318)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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