REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 APRILE 2003 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 19 marzo 2003, n. 5.
Disposizioni attuative in materia di cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 43 - Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
ALL'ISPETTORATO TECNICO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO REGIONALE TECNICO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
ALL'U.O. CANTIERI DI LAVORO E GESTIONE DEL FONDO SICILIANO, DIPARTIMENTO LAVORO
ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
ALL'ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE S.C.I.C.A.
ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, UFFICIO DI GABINETTO 

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEL FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI
ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI
ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
AL COLLEGIO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI
AL COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI
AL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI AGROTECNICI
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO
Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa afferente ai cantieri di lavoro per disoccupati, finanziati dall'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, si ritiene opportuno confermare le direttive emanate con la circolare 14 febbraio 1995, n. 212, la circolare 12 gennaio 1996, n. 222 e la circolare 26 marzo 1998, n. 304, per quanto direttamente applicabili ai finanziamenti di progetti, a favore dei comuni e province regionali colpite da calamità naturali, presentati con il sistema dei cantieri di lavoro, aggiornando esclusivamente le parti superate da nuove norme nel frattempo intervenute e che di seguito si riportano.
a)  Richieste di finanziamento avanzate dai comuni e dalle province regionali
Gli enti interessati, al fine di potere ottenere il finanziamento di progetti da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, dovranno esperire i seguenti adempimenti:
1)  Istanza di finanziamento, termini e modalità di pre sen tazione
I sindaci dei comuni o i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accedere al finanziamento di progetti da realizzare con cantieri di lavoro per disoccupati, dovranno fare pervenire, entro le ore 12,00 del 21° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficia le della Regione siciliana della declaratoria della Giunta regionale, prevista dall'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento lavoro, servizio IV, U.O. cantieri di lavoro e gestione del fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/B - 90143 Palermo, le istanze di finanziamento redatte sull'apposito modello (allegato A), corredate dalla dettagliata scheda (allegato B) e dall'apposita delibera esecutiva della giunta municipale o provinciale con la quale vengono preventivamen te individuate le opere da realizzare, oltre alla relazione dettagliata dalla quale si evincano le tipologie degli interventi da eseguire, con sommario preventivo di spesa a carico di questo Assessorato.
L'atto deliberativo dovrà contenere l'insussistenza da parte dell'ente di aver richiesto altro finanziamento per la realizzazione della medesima opera.
Gli enti proponenti devono concentrare le richieste di finanziamento in un'unica istanza, nella quale devono essere elencati i progetti per i quali l'ente gestore chiede il finanziamento, secondo l'ordine di priorità derivante dall'urgenza, importanza ed utilità sociale agli stessi attribuita (secondo l'allegato B).
Le istanze, ai fini dei finanziamenti da disporre a carico del relativo esercizio finanziario, avranno validità soltanto per l'anno di presentazione. Non verranno prese in considerazione le istanze eventualmente pervenute prima della pubblicazione della presente circolare.
Si precisa che il termine per la presentazione delle istanze è perentorio e che le istanze devono pervenire entro le ore 12,00 del 21° giorno di cui sopra; a tale uopo non farà fede il timbro dell'ufficio postale.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazio ne, sulla base delle istanze presentate, approverà il programma di finanziamento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, con l'individuazione degli interventi, limitatamente alla disponibilità di bilancio, notificando lo stesso agli enti interessati.
2)  Affidamento incarico di progettazione e nomina del responsabile unico del procedimento
Gli enti inseriti nel programma di finanziamento prov vederanno mediante apposito provvedimento adottato dai competenti organi deliberativi all'affidamento dell'incarico di progettazione a funzionari dell'ufficio tecnico o, in caso di accertata impossibilità, a professionisti esterni.
L'elaborazione dei relativi progetti dovrà essere predisposta, infatti, da funzionari degli uffici tecnici, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 109/94, modificata dalla legge regionale n. 7/02, ai quali sarà corrisposto un compenso forfettario pari all'1% dell'importo complessivo del progetto, giusta legge regionale n. 120/83 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora gli enti gestori non dispongano di propri uffici tecnici ovvero si trovino nella impossibilità di provvedere alla progettazione a causa di insufficienza d'organico rispetto ai propri compiti istituzionali, o ancora nel caso di opere di particolare complessità possono affidare l'incarico all'esterno con le modalità previste al l'art. 17 della legge n. 109/94, assumendo il relativo impegno spesa.
Nel caso di successivo finanziamento dei progetti gra verà sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'onere della progettazione nel limite del 3% del l'importo del progetto.
I provvedimenti che affidano l'incarico di progettazione devono essere esecutivi.
I progetti ed i relativi preventivi di spesa dovranno essere redatti in assoluta conformità al prezziario regionale approvato con D.P. del 3 aprile 2002 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 maggio 2002, n. 24), avendo riguardo della parte concernente i cantieri di lavoro, nonché alla relativa analisi dei costi di cui al D.P. n. 399/93 del 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 29 maggio 1993.
La conformità deve risultare da apposita dichiarazio ne, rilasciata dal responsabile unico del procedimento.
Ai fini della redazione dei preventivi di spesa, dovrà tenersi conto degli adeguamenti annuali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3° del l'art. 14 della legge regionale n. 25/93 (adeguamento Istat).
La stessa delibera dovrà contenere la nomina del responsabile unico del procedimento ex art. 7 della legge n. 109/94. La detta nomina deve essere comunicata all'Assessorato. Il R.U.P. accederà all'incentivo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/02, ponendo a base di calcolo l'importo del finanziamento al netto dell'I.V.A., da inserire nel preventivo di spesa.
3) Approvazione del progetto
Adozione da parte della giunta municipale o provinciale del provvedimento deliberativo di approvazione dei progetti (art. 12, comma 1, legge regionale n. 25/93), che dovrà avere ad oggetto interventi rientranti tra quelli in precedenza individuati nel programma di finanziamento.
Il provvedimento deliberativo dovrà fare menzione della validazione del progetto effettuata dal responsabile unico del procedimento ex art. 47 del regolamento generale dei lavori pubblici e del parere tecnico espresso dal lo stesso ex 7 bis, legge n. 109/94.
Detto provvedimento, inoltre, dovrà contenere l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente ad inoltrare all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione la richiesta di finanziamento relativa ai medesimi progetti.
Il R.U.P. dovrà acquisire in sede di validazione i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inoltrata a questo Assessorato regionale del lavoro, insieme al progetto dell'intervento munito di delibera di approvazione dello stesso, completo di allegato C), entro il termine di 45 giorni dalla notifica.
Nessun'altra documentazione dovrà essere prodotta all'Assessorato regionale del lavoro oltre quella citata ai punti 2) e 3).
Tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa di pertinenza sarà conservata agli atti degli enti gestori, distinta per ogni singolo cantiere, al fine di facilitare le attività di verifica e riscontro in sede di controllo, ispezioni e collaudo.
Gli enti proponenti sono interamente responsabili, nella persona del R.U.P., della regolarità e completezza della documentazione, nonché della sussistenza delle con dizioni e dei requisiti richiesti.
Eventuali irregolarità potranno dare luogo all'adozione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e del l'emigrazione di provvedimenti di revoca del decreto di finanziamento, con i relativi conseguenziali addebiti.
Si fa presente che la mancanza di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà l'automatica esclusione dal finanziamento del relativo progetto.
Acquisita la documentazione richiesta entro i termini prefissati, l'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazio ne emetterà i relativi decreti di finanziamento, notificandoli agli enti interessati.
b)  Adempimenti successivi al finanziamento per l'emis sione del mandato
1)  Consegna dei lavori
L'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna, effettuata, dal responsabile unico del procedimento, alla presenza del direttore del cantiere.
In sede di consegna dovrà accertarsi lo stato dei luoghi, al fine di evitare la sussistenza di modifiche, alterazioni o altre cause, che impediscano la piena realizzazione del progetto nei termini previsti.
Il verbale di consegna dei lavori dovrà menzionare la seguente documentazione:
a)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di incondizionata adesione al preventivo di spesa ed alle norme di gestione;
b)  nomina del personale di direzione;
c)  dichiarazione, a firma del progettista, di fattibilità dei lavori;
d)  attestazione che il progetto è conforme al prezziario regionale ed all'analisi dei costi vigenti;
e)  i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, le certificazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa.
La suddetta documentazione deve essere in possesso del R.U.P. all'atto della consegna dei lavori.
2) Inizio lavori
Gli enti gestori disporranno l'inizio dei lavori previsti in progetto entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3°, legge regionale n. 25/93).
Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con atto deliberativo, dettagliatamente motivato, della giunta municipale o provinciale, previa autorizzazione del l'Assessorato regionale del lavoro.
Detto atto deliberativo deve essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento concesso.
3)  Emissione mandati di pagamento
L'Assessorato disporrà il versamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo avere acquisito apposita comunicazione da parte del R.U.P. attestante:
-  effettivo avvenuto inizio dei lavori;
-  redazione del piano di sicurezza redatto ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/96, nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto;
-  effettuazione notifica preliminare del committente o del responsabile dei lavori all'Azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/96;
-  avvenuta aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti a ditte, con determina di aggiudicazione del responsabile del servizio. Le procedure di appalto delle forniture di beni e di servizi dovranno essere espletate conformemente al titolo II della legge regionale n. 7/02. L'eventuale ribasso d'asta non potrà essere utilizzato in quanto fa parte delle economie di gestione;
-  l'acquisizione del verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere;
-  le nomina e ratifica del personale di direzione.
Dovrà inoltre trasmettere la dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa.
Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così come introdotto dall'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, prevede che attraverso i cantieri di lavoro, da finanziare agli enti locali individuati con declaratoria della giunta regionale, possano eseguirsi interventi di ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito della predetta fattispecie possono eseguirsi anche lavori di manutenzione per opere di pubblica utilità.
L'apertura dei cantieri di lavoro può essere autorizzata, pertanto, oltre che per la costruzione, anche per la sistemazione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale.
Deve trattarsi, in ogni caso, di opere per le quali si possa effettuare il collaudo, e che siano in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali del l'ente promotore (art. 1, comma 2°, della legge regionale n. 17/68).
Non potranno essere finanziate opere per le quali non sia possibile effettuare il relativo collaudo, quali, ad esem pio: lavori di discerbature, decespugliamento, pitturazione strisce pedonali, spurgo pozzetti fognari, rappezzature strade, spazzatura cenere lavica e l'acquisto o la posa in opera di piante di qualsiasi tipo ed interventi di semplice manutenzione, periodici e ricorrenti.
Le opere di manutenzione potranno formare oggetto di finanziamento soltanto se, intervenendo su opere già esistenti, introducano modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente e siano inequivocabilmente opere collaudabili.
c)  Selezione ed avviamento dei lavoratori
Le operazioni concernenti la selezione dei lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri dovranno essere espletate dopo la consegna dei lavori, della cui esecuzione l'ente gestore darà comunicazione alla competente sezione di collocamento, la quale provvederà agli adempimenti di competenza in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale n. 120/83 (sostituito dall'art. 52 della legge regionale n. 22/85) e nella normativa ivi richiamata (artt. 3 e 9 della legge regionale n. 52/69), tenendo conto che, ai fini della formazione delle graduatorie, le giornate prestate nei cantieri di lavoro durante i 12 mesi antecedenti all'avviamento si considerano come giornate lavorative.
Negli avviamenti dovrà, altresì, tenersi conto della riserva prevista dall'art. 27, comma 4°, della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1991.
I lavoratori di entrambi i sessi, avviati ai cantieri, dovranno prestare attività lavorativa per n. 7 ore al giorno e, nel caso in cui non siano in grado di effettuare i lavori ammessi a finanziamento, saranno sostituiti, su richiesta motivata del direttore del cantiere, da quelli che li seguono nella graduatoria semestrale redatta dal competente ufficio di collocamento.
d) Direttori ed istruttori dei cantieri
Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 10 della legge n. 56/87, l'attività svolta in qualità di direttore ed istruttore di cantieri è da considerare quale attività lavorativa di carattere subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Al riguardo dovranno essere prese in considerazione, per l'applicazione del limite di 120 giorni previsto dalla citata norma, esclusivamente le singole giornate effettuate nell'ambito dei cantieri per i quali sia stato corrisposto il relativo assegno giornaliero.
I direttori e gli istruttori dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai.
Gli allontanamenti, per motivi inerenti l'attività del cantiere, devono essere annotati sul registro delle presenze.
Inoltre, i lavori, in caso di assenza giustificata del direttore, dovranno essere diretti da un funzionario dell'ufficio tecnico.
La figura professionale dell'istruttore è prevista qualora vengono avviati al cantiere almeno n. 15 allievi.
e)  Importo degli assegni giornalieri e degli oneri assicurativi
L'importo degli assegni da destinare ai lavoratori disoccupati è determinato ai sensi del decreto 19 giugno 2002.
Su tali importi devono corrispondersi gli assegni di famiglia e vanno operate le ritenute di legge, ove spettanti.
La dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato deve essere apposta dal direttore dei lavori, responsabile dell'esecuzione del progetto, sulle singole fatture.
f)  Chiusura del cantiere, collaudo, rendicontazione, relazione consuntiva finale
Gli enti gestori, il giorno di chiusura del cantiere, ne devono dare comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmettendo entro i 15 gior ni successivi la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti, comprendente:
-  l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati, con la specifica delle modifiche conseguenti ad eventuali perizie di variante;
-  i costi sostenuti per le singole voci di spesa, con l'indicazione di eventuali maggiorazioni di spesa, a carico dell'ente gestore, rispetto al preventivo;
-  il numero delle giornate di manodopera impiegate;
-  le qualità e le quantità dei materiali utilizzati.
g) Nomina dei collaudatori dei cantieri di lavoro
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ai sensi dell'art. 11, punto 2), lett. A), della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, scaduti i termini per la presentazione della relazione consuntiva finale (art. 13, legge regionale n. 25/93: 15 giorni dalla chiusura dei lavori), e decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni procederà alla nomina del collaudatore.
Gli incarichi di collaudo possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, soltanto a tecnici liberi professionisti inseriti nell'elenco dei collaudatori per i cantieri di lavoro.
Ad ogni collaudatore non possono essere conferiti contemporaneamente più di cinque incarichi di collaudo. Il conferimento di nuovi incarichi sarà possibile solo dopo che siano stati espletati tutti gli incarichi già assegnati in precedenza.
Il collaudatore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli e trasporti. Inoltre, non deve fare parte della struttura che ha progettato i lavori, né della ditta o società che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei materiali e/o dei noli e trasporti, oltre a confermare di non avere altri collaudi di cantieri di lavoro in corso di espletamento.
Per i cantieri già finanziati e conclusi rimane invariato quanto disposto al punto 1), comma 5°, della circolare 26 marzo 1998, n. 304.
Per i cantieri di nuova istituzione sarà cura del R.U.P. mettere a disposizione del collaudatore tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso del lo stesso presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.
Il collaudatore concorderà con il R.U.P. la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili. La data del collaudo dovrà risultare da apposita notifica telegrafica all'ente gestore. La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento,fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.
h)  Compiti dei collaudatori dei cantieri di lavoro
I collaudatori procederanno sia alla verifica della regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, sia al controllo della documentazione giustificativa di spesa (art. 13, com ma 3, 2° periodo della legge regionale n. 25/93).
La documentazione dovrà essere consegnata in originale dal R.U.P. al collaudatore.
In particolare, il collaudatore dovrà verificare:
a)  le modalità tecniche di esecuzione delle opere, allo scopo di accertare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte e secondo quanto previsto in progetto, nonché la sussistenza ed il contenuto di eventuali perizie di variante regolarmente approvate dagli organi competenti;
b)  la consistenza e la regolarità della documentazione giustificativa relativa alle opere ed ai lavori eseguiti, per singole voci di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:
-  titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati con timbro e firma della ditta.
Le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere e dovranno contenere i riferimenti al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78 e successive modifiche) se non trattasi di fattura accompagnatoria, nonché l'attestazione del direttore dei lavori che il materiale è stato fornito ed utilizzato nei cantieri;
-  fogli paga vistati e/o quietanzati dall'ente gestore, dai percepienti e dall'ufficio di collocamento competente per territorio;
-  registro delle presenze vistato dall'U.P.L.M.O., registro di cassa e registro di stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore del cantiere;
-  ricevute dei versamenti previdenziali assicurativi ed erariali;
-  comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto bancario, con la specifica degli interessi matu rati e ricevuta di versamento, sul conto corrente n. 600001089, fondo siciliano, agenzia 1, Banco di Sicilia di Palermo, delle economie di gestione.
I collaudatori dovranno, altresì, accertare la natura e la consistenza delle somme da accreditare o da ad-debitare.
i)  Verbale di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile
Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, han no natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati, costituiti rispettivamente dal verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile.
Entrambi i documenti, a firma congiunta del collaudatore e del R.U.P, devono essere trasmessi a questo Assessorato in duplice copia di cui una copia del verbale di collaudo in bollo, inoltre una copia sarà consegnata al R.U.P. come notifica per l'ente gestore.
Le risultanze del verbale di collaudo, che è approvato dall'Assessorato del lavoro con l'emissione del provvedimento di addebito, l'emissione del mandato a saldo o l'archiviazione della pratica, sono da ritenersi defi nitive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede ammi nistrativa. Fintantoché l'Assessorato del lavoro non emet te i provvedimenti suddetti, se non approva il verbale di collaudo può disporre un nuovo collaudo (art. 117, regio decreto 25 maggio 1895).
I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile potranno, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazione e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro giorni 15 dalla ricezione della predetta nota.
Le determinazioni definitive del collaudatore dovran no essere comunicate all'ente gestore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro i successivi giorni 15.
Il collaudo deve essere redatto in conformità alla normativa vigente all'atto della visita e non all'epoca del conferimento del relativo incarico.
l)  Restituzione somme
Gli enti gestori, alla chiusura del cantiere, dovranno inviare a questo Assessorato la distinta bancaria relativa alla chiusura del conto, con la specifica delle somme residue e degli interessi maturati.
Inoltre, in base all'art. 13, comma 5, della legge regio nale n. 25/93, devono restituire, entro giorni 30 dal compimento del collaudo, le somme afferenti le opere non ammesse a collaudo.
Contestualmente al versamento delle predette som me, quali risultano dalla nota di revisione contabile redatta dal collaudatore, dovrà operarsi il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge.
Il verbale di collaudo costituisce, altresì, diffida al l'ente gestore a versare le somme sopraindicate.
L'Assessorato regionale del lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle som me, emetterà il relativo decreto di addebito e recupero.
La documentazione attestante i predetti versamenti dovrà essere allegata al rendiconto e menzionata in calce alla nota di revisione.
Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.
L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esa me della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di prescrizione di cui sopra.
m)  Pagamento spese di collaudo
L'Assessorato regionale del lavoro procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo in conformità agli schemi di parcella, come da circolare 26 marzo 1998, n. 304, previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato dalla no ta di revisione amministrativo-contabile, dei documenti com provanti le avvenute notifiche di cui ai punti g) ed i), nonché della parcella vistata dagli organismi competenti (ordini e/o collegi professionali).
Gli incarichi di collaudo devono essere assolti, improrogabilmente, entro giorni 90 dal ricevimento dei relativi atti, a pena di revoca dell'incarico, mentre l'accettazione dovrà avvenire entro giorni 15 dalla ricezione della relativa nomina.
Il rifiuto dell'incarico o il ritardo immotivato di uno degli adempimenti sopra detti, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, comporterà l'automatica e definitiva cancellazione dall'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro.
n)  Adempimenti enti gestori
Il R.U.P. per le finalità di cui sopra metterà a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente.
Il servizio di ragioneria dell'ente gestore autorizzerà, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.
I collaudatori concorderanno con il R.U.P. la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo-contabili.
La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, saranno posti a carico degli enti medesimi.
o)  Modalità di avviamento dei lavoratori disoccupati ai cantieri di lavoro (art. 15, comma 2°, della legge regionale n. 25/93)
Una quota non inferiore al 50% degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro è riservata complessivamente:
-  ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento;
-  ai lavoratori iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche, e che non fruiscano della relativa indennità;
-  ai lavoratori appartenenti a categorie svantaggia te, individuate con delibera della Commissione regionale per l'impiego da approvarsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Qualora il numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie ed inclusi nelle graduatorie superi il 50% dei posti disponibili, l'avviamento degli stessi sarà effettuato, secondo l'ordine di precedenza, oltre tale quo ta percentuale, costituendo la stessa, in base alla surriportata previsione legislativa, il limite minimo di riserva.
Resta, comunque, salva la riserva del 10% di cui all'art. 27 della legge regionale n. 27/91.
Resta ferma, inoltre, la normativa riguardante la formazione delle graduatorie per l'avviamento ai cantieri di lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 120/83, nel testo sostitutivo introdotto dall'art. 52 della legge regionale n. 22/85.
Tale normativa speciale dispone che tali graduatorie vengano formulate in conformità agli artt. 3 e 9 della legge regionale n. 52/69, considerando come giornate lavorative anche quelle prestate nei cantieri di lavoro nei 12 mesi precedenti.
Il modello di domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro, da predisporsi a cura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dovrà tenere conto degli elementi di valutazione sopra indicati ed essere redatto in modo da facilitare le attività di riscontro delle competenti sezioni.
Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione consueta (certificato di stato di famiglia aggiornato), il certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa decorrenza, nonché l'insussistenza al diritto dell'indennità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 223/91 e successive modifiche, qualora occorra la conoscenza di tali elementi e gli stessi non figurino agli atti delle sezioni.
Gli atti di cui sopra potranno essere comprovati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge regionale n. 15/68, salva la successiva verifica da parte delle sezioni di collocamento.
Con successivo provvedimento, sentita la Commissione regionale per l'impiego, saranno emanate le necessarie modifiche alla procedura di cui sopra che si renderanno necessarie sulla scorta della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 297/02.
p)  Perizie di variante
Le perizie di variante in corso d'opera, che non possono modificare l'oggetto dei lavori e limitatamente a lavori di lieve entità, saranno approvate, in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dal R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'ente gestore.
Una copia della perizia sarà trasmessa a questo Assessorato. Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 17/68, eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario restano a totale carico dell'ente gestore. Eventuali economie di spesa, a seguito di perizia di variante, dovranno essere restituite all'ente finanziatore.
q)  Controlli
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93 conferma la validità della normativa vigente in ordine ai controlli tecnici da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate ed alla effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri (art. 12, comma 1° della legge regionale n. 9/76), che la legge demanda per gli aspetti amministrativi a questo Assessorato e, per quelli tecnici, al l'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.
r)  Sanzioni
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza so ciale, della formazione professionale e dell'emigrazio ne, in casi di accertate gravi inadempienze o irregolarità, sotto il profilo tecnico e/o amministrativo, potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento ed agli addebiti conseguenziali.
  L'Assessore: STANCANELLI 

Allegato A
ISTANZA DI FINANZIAMENTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - ANNO .......................
(ex legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 43, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 27 dicembre 2002)

All'Assessorato regionale del lavoro
Dipartimento lavoro, servizio IV
U.O. cantieri di lavoro e gestione fondo siciliano
Via Imperatore Federico n. 70/b
90143 PALERMO
Il sottoscritto ..................................................., nella qua- lità di rappresentante legale del comune di ................................................... provincia regionale di ................................................... chiede, ai sensi del- l'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, il finanziamento delle opere indicate nell'unita scheda (allegato B), concernenti l'esecuzione di opere di utilità collettiva da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, di cui alla legge regionale 1 luglio 1969, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
Si dichiara altresì che i progetti di cui si chiede il finanziamento (vedi allegato B) non si trovano in connessione diretta con altri stralci finanziati nello stesso esercizio finanziario.
Il legale rappresentante
(sindaco-commissario)

...................................................
Allegato B
COMUNE DI ...................................................
PROVINCIA REGIONALE DI ...................................................
LAVORI, IN ORDINE PRIORITARIO, RELATIVI A CANTIERI DI CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO Allegato C
COMUNE DI ...................................................
PROVINCIA REGIONALE DI ...................................................
PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DI: ...................................................
...................................................
1)  Trattamento economico per il personale di di- rezione: 
  a) direttore:......................................................................................................(giorni ....... x E 46,24)...................................................= E............................................................................... 
  b) istruttore:......................................................................................................(giorni ....... x E 39,65)...................................................= E............................................................................... 
  Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere): 
  a) direttore:......................................................................................................(giorni ....... x E  3,70)...................................................= E............................................................................... 
  b) istruttore:......................................................................................................(giorni ....... x E  3,17)...................................................= E............................................................................... 
2)  Trattamento economico lavoratori: 
  Importo complessivo presenze: 
  lavoratori:...................................................(n. ....... x...................................................giorni ....... x E 26,38)...................................................= E............................................................................... 
3)  Assicurazione sociale personale di direzione (salvo conguaglio): 
      ...................................................(n. ....... x...................................................giorni ....... x E 30,99)...................................................= E............................................................................... 
4)  Assicurazione sociale lavoratori (salvo con- guaglio): 
      ...................................................(n. ....... x...................................................giorni ....... x E 10,33)...................................................= E............................................................................... 
5)  Organizzazione e varie: 
  a) postali, cancelleria, stampati: 
      lavoratori:...................................................(n. ....... x...................................................(giorni ....... x E  1,03)...................................................= E............................................................................... 
  b) tabella indicativa di cantiere:...................................................= E...................................................51,65 
  c) spese forfettarie di progettazione:...................................................(....... %)...................................................= E............................................................................... 
  d) spese responsabile unico del procedimento...................................................= E............................................................................... 
      Totale......................................................................................................= E............................................................................... 
6)  Materiali, trasporti, etc.: 
  a) materiali a piè d'opera:...................................................= E............................................................................... 
  b) trasporto materiali di risulta:...................................................= E............................................................................... 
  c) noli, etc.:.........................................................................................................................................................= E............................................................................... 
  d) I.V.A.:.........................................................................................................................................................= E............................................................................... 
  e) mano d'opera qualificata:...................................................= E............................................................................... 
  f) mano d'opera specializzata:...................................................= E............................................................................... 
  g) oneri assicurativi su mano d'opera quali- 
      ficata:.........................................................................................................................................................= E............................................................................... 
  h) oneri assicurativi su mano d'opera specia- 
      lizzata:.........................................................................................................................................................= E............................................................................... 
      Totale......................................................................................................= E............................................................................... 

RIEPILOGO

1)  Materiali a piè d'opera:...................................................= E............................................................................... 
2)  Trattamento economico lavoratori:...................................................= E............................................................................... 
3)  Assicurazioni sociali personale di direzione:...................................................= E............................................................................... 
4)  Assicurazioni sociali lavoratori:...................................................= E............................................................................... 
5)  Organizzazione e varie:......................................................................................................= E............................................................................... 
6)  Materiali, etc.:......................................................................................................= E............................................................................... 
      Totale......................................................................................................= E............................................................................... 
      Totale arrotondato......................................................................................................= E............................................................................... 
 
Il legale rappresentante 
  ................................................... 



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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