GURS Parte I n. 15 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 APRILE 2003 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 febbraio 2003.
Approvazione delle indennità di funzione mensile da corrispondere ai commissari straordinari e regionali degli enti locali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 4 marzo 2003.
Parziale modifica dei decreti 17 febbraio 2003, concernente approvazione dell'elenco speciale degli esperti catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione; 17 febbraio 2003, concernente soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale degli esperti catalogatori e 17 febbraio 2003, concernente approvazione dell'elenco speciale dei catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione  pag.


DECRETO 20 marzo 2003.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'arcipelago delle Isole Egadi  pag. 25 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 14 febbraio 2003.
Autorizzazione ad un tabaccaio a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 26 


DECRETO 14 febbraio 2003.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 28 


DECRETO 26 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 30 


DECRETO 26 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regio nale del bilancio e delle finanze e il sig. Mazza Mario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 32 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 febbraio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agricola Favarese, con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore  pag. 33 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 19 dicembre 2002.
Approvazione del piano economico di riparto ai distretti socio-sanitari per il triennio 2001-2003  pag. 34 

Assessorato della sanità

DECRETO 5 marzo 2003.
Inserimento dell'ambulatorio di reumatologia del l'unità operativa di medicina interna del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania nel protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci biologici anti TNFa  pag. 36 


DECRETO 6 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Brolo al 31 dicembre 1999  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Pozzallo  pag. 37 

DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto della Sarcis S.p.A., relativo ai lavori per allacciamento pozzi "Samperi - CasePianazzi 1" al manifold dell'area "Serra di Vito 1", in territorio dei comuni di Troina e Bronte  pag. 38 


DECRETO 20 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo  pag. 40 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo al potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco  pag. 43 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto della TIM Italia Mobile S.p.A. relativo alla realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Solarino  pag. 44 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Concessione di deroga alle indicazioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di massima del comune di Valderice per il recupero e la valorizzazione del litorale costiero  pag. 45 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per i lavori relativi alla messa in sicurezza del porto del comune di Vittoria.   pag. 47 


DECRETO 3 marzo 2003.
Approvazione della delibera consiliare del comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 46 del 28 settembre 2002.   pag. 48 


DECRETO 4 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Acquedolci n. 48 del 21 settembre 2002  pag. 49 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per i lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto  pag. 51 
Espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per i lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.  pag. 62 
Provvedimenti concernenti demanializzazione di terreni siti in vari comuni siciliani  pag. 63 

Assessorato degli enti locali:
Elezioni amministrative del 25, 26 maggio - 8, 9 giugno 2003. Indizione comizi  pag. 65 
Sostituzione di un componente della Cabina di regia.   pag. 66 

Assessorato della sanità:
Istituzione della commissione per il monitoraggio del piano sanitario regionale  pag. 66 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 14 marzo 2003, n.3.
Legge regionale n.26/98, art.11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia. Esercizio finanziario 2003  pag. 67 


CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 4.
Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi.  pag. 69 


CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 5.
Modalità di concessione di contributi ad enti individuati per legge - Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 72 

Assessorsato degli enti locali

CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 85.
Indice ragionato per la stesura del piano di zona - Allegato tecnico-operativo al piano socio-sanitario della Regione siciliana. Legge 8 novembre 2000, n. 328.  pag. 75 


CIRCOLARE 24 marzo 2003.
Mutato assetto del controllo sugli atti degli enti locali. Sospensione attività organi collegiali del CO.RE.CO. Chiusura degli uffici di segreteria del CO.RE.CO. regionale e di quelli provinciali  pag. 106 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie  pag. 107 

Assessorato dell'industria

DECRETO 13 dicembre 2002.
Approvazione del bando per la richiesta e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  pag. 107 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Integrazione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Catania  pag. 107 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 marzo 2003.
Modifica alla parte prima dell'allegato al decreto 29 gen naio 2003 ed integrazione della parte seconda dell'alle gato al decreto 7 febbraio 2003 relativi a ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.


Supplemento ordinario n. 2
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive, stagione sportiva 2001/2002, art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A, stagione sportiva 2001/2002, art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, stagione sportiva 2002/2003, art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, stagione sportiva 2002/2003, art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 ottobre 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 19 febbraio 2003.
Approvazione delle indennità di funzione mensile da corrispondere ai commissari straordinari e regionali degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Visto l'art. 42, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visti, in particolare, gli artt. 14 ("Il commissario straordinario") sostitutivo dell'art. 55 e 145 dell'ordinamento degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche, e 19 ("Indennità") della predetta legge regionale n. 30/2000;
Visti gli artt. 40 e 56 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, che disciplinano i casi di nullità e di annullamento delle elezioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 12/78 e dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, che disciplina i casi di decadenza o scioglimento dei consigli circoscrizionali;
Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 2001, n. 19 "Regolamento esecutivo della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia";
Visti gli artt. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e 14 del C.C.R.L., approvato con decreto presidenziale 22 maggio 2001, n. 10, concernenti i compensi dovuti da terzi ai dirigenti regionali;
Visto l'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che pospone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della predetta legge regionale n. 10/2000;
Vista la relazione prot. n. 5384 del 3 ottobre 2002, allegata alla nota n. 5592/2002 dell'Assessorato regionale degli enti locali, concernente l'aggiornamento delle indennità di funzione mensile per categorie di amministrazioni, rapportate alla dimensione demografica degli enti locali nelle misure tabellari, modelli A e B, e la determinazione delle indennità dei commissari straordinari delle circoscrizioni comunali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 4 dicembre 2002;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le nuove indennità di funzione mensile ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, secondo le tabelle A e B riportate in calce al presente decreto.

Art. 2

Le indennità dei commissari straordinari delle circoscrizioni comunali sono determinate nella misura del 50% di quelle fissate al commissario straordinario di un comune avente popolazione pari a quella della circoscrizione.

Art. 3

Le nuove indennità decorrono dall'8 gennaio 2001.

Art. 4

Le indennità, nella stessa misura prevista nelle tabelle A e B e con la stessa decorrenza dell'8 gennaio 2001, vanno applicate anche ai vice commissari nominati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che hanno espletato il loro incarico presso quei comuni e province dove il commissario straordinario è stato nominato in sostituzione del sindaco o del presidente della provincia e della giunta.

Art. 5

Sono fatte salve le maggiori indennità corrisposte dai comuni e dalle province ai commissari e vice commissari straordinari e regionali sino alla data del 4 dicembre 2002.

Art. 6

Può essere conferito allo stesso soggetto un solo incarico di commissario straordinario, con i poteri di sindaco/presidente della provincia e giunta e sindaco/presidente della provincia, giunta e consiglio, o di vice commissario.

Art. 7

Possono essere conferiti non più di due incarichi di commissario straordinario con i poteri del solo consiglio.

Art. 8

Restano ferme le modalità ed i limiti di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con il richiamo dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, per i compensi da corrispondere ai dirigenti della Regione.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 2003.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 



Vistato dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 4 marzo 2003 al n. 589.
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(2003.11.669)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 4 marzo 2003.
Parziale modifica dei decreti 17 febbraio 2003, concernente approvazione dell'elenco speciale degli esperti catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione; 17 febbraio 2003, concernente soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale degli esperti catalogatori e 17 febbraio 2003, concernente approvazione dell'elenco speciale dei catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002;
Visti i propri decreti nn. 5180, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003;
Considerato che in sede di verifica questa Amministrazione ha riscontrato che i titoli di studio dichiarati dalle sigg.re Colucci Ida, nata a Siracusa il 25 luglio 1964, laurea in economia e commercio, e Andaloro Maria Rosaria, nata a Spadafora (ME) il 27 maggio 1964, laurea in pedagogia, non figurano tra quelli richiesti per la partecipazione alla selezione di cui al decreto n. 8557 citato, nè che ne sia stata dichiarata l'equipollenza;
Considerato inoltre che la sig.ra Sole Lavinia, nata a Palermo il 12 giugno 1970, inserita al n. 207 della graduatoria di cui al decreto n. 5182 già citato, non ha prestato la prescritta attività di catalogazione, con rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione;
Accertato altresì che il sig. Cocilovo Claudio, nato a Palermo il 15 luglio 1959, in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche, era stato inserito nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183 citato in premessa;
Accertato che la laurea in scienze statistiche ed economiche è equipollente, ai sensi del decreto MURST del 12 agosto 1991, alla laurea in scienze politiche;
Ritenuto per quanto sopra di dovere escludere dall'elenco allegato al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003 le sigg.re Colucci Ida e Andaloro Maria Rosaria, per mancato possesso del titolo di studio richiesto, e Sole Lavinia per non avere prestato attività di catalogazione con rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di una pubblica Amministrazione, e quindi di includerle nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183;
Ritenuto, altresì, di dovere escludere dall'elenco di cui al decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003 e, quindi , di includere nell'elenco degli ammessi allegato al decreto n. 5182 il sig. Cocilovo Claudio poiché il titolo di studio posseduto, pur non incluso fra quelli richiesti con decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002, risulta essere equipollente;
Vista la nota prot. n. 923 del 25 febbraio 2003, con la quale l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore trasmette al servizio personale l'istanza di iscrizione all'elenco speciale dei catalogatori di cui al decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002 della sig.ra Mecca Maria Carmelina, nata a Montallegro (AG) il 18 giugno 1965, rinvenuta in data 25 febbraio 2003 presso l'ufficio di Gabinetto medesimo;
Vista la nota n. 123 del 25 febbraio 2003, con la quale il dirigente del servizio personale dispone "di istruire l'istanza ed eventualmente apportare le necessarie rettifiche ai decreti relativi agli elenchi speciali istituiti con il decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002";
Accertato il possesso di tutti i requisiti necessari per l'inserimento della sig.ra Mecca Maria Carmelina nell'elenco allegato al decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003;

Decreta:


Art. 1

A parziale modifica del decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, le sigg.re Colucci Ida, nata a Siracusa il 25 luglio 1964, e Andaloro Maria Rosaria, nata a Spadafora (ME) il 27 maggio 1964, sono escluse dall'elenco allegato al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, poiché il titolo di studio dichiarato non è tra quelli richiesti dal decreto n. 8557 del 20 dicembre 2002 e, quindi, collocate nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003.

Art. 2

A parziale modifica del decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003, la sig.ra Sole Lavinia, nata a Palermo il 12 giugno 1970, è esclusa dall'elenco allegato al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003 poiché la stessa non ha prestato la prescritta attività di catalogazione, con rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione e, quindi, collocata nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003.

Art. 3

A parziale modifica del decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003, il sig. Cocilovo Claudio, nato a Palermo il 15 luglio 1959, già inserito nell'elenco degli esclusi allegato al decreto n. 5183 del 17 febbraio 2003, in possesso della laurea in scienze statistiche ed economiche, equipollente ai sensi del decreto MURST del 12 agosto 1991 alla laurea in scienze politiche, è inserito nell'elenco degli ammessi allegato al decreto n. 5182 del 17 febbraio 2003.

Art. 4

A parziale modifica del decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003, la sig.ra Mecca Maria Carmelina, nata a Montallegro (AG) il 18 giugno 1965, è inserita nell'elenco degli ammessi allegato ad decreto n. 5180 del 17 febbraio 2003.

Art. 5

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi di cui ai decreti nn. 5180, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003 sono modificati ed integrati ai sensi e per gli effetti del disposto di cui ai superiori artt. 1, 2, 3 e 4.

Art. 6

Per quanto disposto col superiore art. 5 gli elenchi degli ammessi e degli esclusi allegati ai decreti nn. 5180, 5182 e 5183 del 17 febbraio 2003 sono sostituiti dagli elenchi allegati al presente decreto e di esso ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale per i beni culturali in quanto non contenente impegni di spesa.
Palermo, 4 marzo 2003.
  GRANATA 

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(2003.10.597)
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DECRETO 20 marzo 2003.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'arcipelago delle Isole Egadi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed, in particolare, l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione, Ufficio legislativo e legale, relativo alla competenza in ordine, all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il pro-memoria prot. n. 895 del 18 marzo 2003, con cui il dirigente dell'unità operativa VI, tutela ambientale, competente per la proposta, ha rappresentato l'impossibilità che il presente provvedimento sia firmato dal dirigente del servizio tutela e acquisizioni per assenza dello stesso, dovuta a congedo straordinario;
Ritenuto per le superiori considerazioni di dovere esercitare il potere di firma, già delegato al dirigente del servizio tutela e acquisizioni con il citato decreto n. 6916 del 28 settembre 2001, art. 8;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001, che ha annullato il decreto n. 5172 dell'1 febbraio 1996 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;
Considerato che l'annullamento del Piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del Piano stesso così come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Tenuto conto dell'accordo Stato-Regioni del 19 apri le 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro, all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p. già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/77, ha recepito l'accordo Stato- Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione, di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/40, nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti il decreto n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.33 del 19 luglio 2002 e il successivo decreto n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, con i quali, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie A, sub. 1 e 2, B, C, D, E, F, G, H, I ed L, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 2223 del 13 marzo 2003, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, in quanto la zona in argomento, dotata di altissimi valori paesistico-ambientali che non risultano sufficientemente tutelati dall'art. 140 del testo unico n. 490/99, non è ancora sottoposta a pianificazione paesistica che, già avviata ai sensi della Convenzione europea del paesaggio (13 novembreb 2000) e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, è nella fase conclusiva della concertazione;
Considerato che, con decreto n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato, per quanto sopra espresso che, nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, sussistono motivate esigenze per prorogare per tre mesi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana compreso nelle planimetrie A sub. 1 e 2, B, C, D, E, F, G, H, I ed L e meglio individuato nei decreti n. 5936 del 20 maggio 2002 e n. 7409 del 14 ottobre 2002, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:


Art. 1

E' prorogato per un periodo di tre mesi dalla data di sua scadenza, giusto decreto n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e decreto n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento del comune di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie A sub. 1 e 2, B, C, D, E, F, G, H, I ed L per effetto del decreto n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e del successivo decreto n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, secondo le disposizioni e le modalità contenute nei sopra citati provvedimenti, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 e nel decreto n. 7409 del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, facente parte del comune di Favignana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2003.
  GRADO 

(2003.12.726)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 14 febbraio 2003.
Autorizzazione ad un tabaccaio a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999 n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074;
Vista la nota prot. n. 123/C del 28 gennaio 2003 con la quale la Federazione italiana tabaccai ha trasmesso, tra le altre, l'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche, del sig. Provenza Giuseppe, titolare della rivendita di tabacchi n. 3, con annessa ricevitoria lotto n. 94, codice lottomatica PA0296, sita in Cefalù (PA), corso Ruggero n. 148;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999 assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del DPCM 25 gennaio 1999 n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni il predetto tabaccaio collegato in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DPCM n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta la opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dal tabaccaio istante ed operante nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art 1 del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero del le finanze, direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali del la Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 mar zo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 mar zo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa amministrazione, rispettivamente in data 12 apri le 1999 protocollo n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota prot. n. 3056 del 24 gennaio 2003 con la quale la Federazione italiana tabaccai ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze;
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal DPCM 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota prot. n. 2014 del 24 gennaio 2003 con la quale l'Ecomap ha comunicato gli elenchi del ri venditori in copertura fidejussoria per l'anno 2003, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la citata nota della FIT prot. n. 123/C del 28 gennaio 2003, è pervenuta anche la delega RID del sig. Provenza Giuseppe;
Ritenuto che il tabaccaio sopra menzionato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che, pertanto, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio che ha presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite dell'associazione di categoria, che è collegato in rete e che utilizza il sistema Lottomatica, il cui nominativo è il seguente:
-  codice lottomatica PA0296, ricevitoria n. 94, rivenditore n. 3, ragione sociale Provenza Giuseppe, corso Ruggero n. 148 - Cefalù (PA).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal tabaccaio di cui sopra, per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del DPCM n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui il precedente art. 3, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite della associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.10.610)
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DECRETO 14 febbraio 2003.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28, relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31, relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni, di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, nonché i decreti n.447 del 20 novembre 2001 e n.31 del 25 gennaio 2002, con i quali erano stati autorizzati i precedenti titolari delle rivendite di generi di monopolio di seguito specificate;
Vista l'istanza pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 123/c del 28 gennaio 2003, dei sigg. Lo Monaco Paolo Giovanni, Cammarata Venera Rosa, Adamo Beatrice e Genna Dario Ivan, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-06445/02 del 31 ottobre 2002, LRV-30-06554/02 del 6 novembre 2002, LRV30-07359/02 del 31 dicembre 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 3056 del 24 gennaio 2003, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 2014 del 24 gennaio 2003, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria, a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2003;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai, in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:



Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati, ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.10.611)
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DECRETO 26 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28, relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31, relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni, di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 e il decreto n. 24 del 13 marzo 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale erano stati autorizzati i precedenti titolari delle rivendite di generi di monopolio di seguito specificate;
Vista l'istanza, pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 216/C del 13 febbraio 2003, dei sigg. Costa Alessandro, Rizzo Marco Giovanni,Salerno Marco, Gorgone Francesco e Teodoro Santa Daniela, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-06161/02 del 9 ottobre 2002, LRV-30-07359/02 del 31 dicembre 2002, LRV-30-00043/03 del 7 gennaio 2003 e LRV-30-00181/03 del 13 gennaio 2003, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n. 4467 del 7 febbraio 2003, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi del-la Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 3705 del 7 febbraio 2003, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria, a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403, per l'anno 2003;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura RID, di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario, e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai, in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:



Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispe zioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.10.609)
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DECRETO 26 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regio nale del bilancio e delle finanze e il sig. Mazza Mario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione del la deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 ago sto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta in data 31 gennaio 2003, del sig. Mazza Mario quale titolare dell'impresa denominata "Studio di consulenza automobilistica di Mario Mazza" cod. M.T.C.T. ACT1335 con sede in S. Venerina (CT) via Vittorio Emanuele n. 17, c.a.p. 95010, nella quale il predetto sig. Mazza Mario dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'am ministrazione a prelevare direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID) l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Mazza Mario, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso l'Automobile club d'Italia, con la società Reale mutua assicurazioni la polizza fidejussoria n. 43981 rinnovata fino al 6 settembre 2003;
Vista la polizza fidejussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000 (un miliardo), pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa amministrazione, con nota dell'A.C.I. Automobile club Palermo comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Mazza Mario ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 123 rilasciato dalla Provincia regionale di Catania in data 24 ottobre 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Mazza Mario è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 25 febbraio 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, e il sig. Mazza Mario, codice fiscale MZZ MRA 77H13 C351T, nato a Catania il 13 giugno 1977 e residente in Acireale (CT), via XXI Aprile n. 98, quale titolare dell'impresa denominata "Studio di consulenza automobilistica di Mario Mazza", partita I.V.A. 03580110876, sede in S. Venerina (CT), via Vittorio Emanuele n. 17, c.a.p. 95010, cod. M.C.T.C. ACT1335, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata.
Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2003.10.612)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 febbraio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agricola Favarese, con sede in Favara, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Considerato che nei confronti della cooperativa Agricola Favarese, con sede in Favara, era stata avviata una gestione commissariale, a seguito della revisione ordinaria del 26 maggio 1997, dalla quale sono emerse gravi carenze amministrative e contabili, a cui la stessa gestione commissariale non ha potuto far fronte;
Vista la nota del 28 maggio 2002 del tribunale di Agrigento, dalla quale si evince che pende un processo esecutivo immobiliare avviato dall'IRCAC nei confronti della cooperativa suddetta, per ratei di mutui non pagati concessi ai sensi della legge n. 37/78 e della legge regionale n. 125/80 e che un esperto nominato dal giudice ha riferito che i luoghi dove sorge lo stabilimento sono privi di accesso e che la cooperativa è inattiva e in stato di abbandono;
Ritenuto che le sopraindicate motivazioni sono sufficienti a determinare lo scioglimento del sodalizio, ai sensi dell'art. 2544, comma II, del c.c.;
Visto il parere conforme espresso dalla commissione regionale cooperazione nella seduta del 20 novembre 2002;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Agricola Favarese, con sede in Favara, costituita il 24 gennaio 1986, con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 20 febbraio 1986, iscritta al n. 4239 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Alessandro Marchica, nato ad Agrigento il 17 no vembe 1969 ed ivi residente in contrada Grancifone s.n.c., è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2003.
  CIMINO 

(2003.11.652)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 19 dicembre 2002.
Approvazione del piano economico di riparto ai distretti socio-sanitari per il triennio 2001-2003.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 4, comma 3, che, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/98, chiama le regioni a provvedere alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore;
Visto il D.P.C.M. n. 511/V del 20 aprile 2001, concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2001, con il quale è stata destinata alla Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 3, la quota di E 43.133.807,00 quali risorse indistinte (tab. 6);
Visto il D.P.R. 3 maggio 2001, che approva il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2001;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 febbraio 2002, concernente la "Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002" con il quale è stata destinata alla Regione Sicilia, all'art. 3, la quota di E 42.408.760,00 quali risorse indistinte (tab. 6);
Visto il D.P.R.S. 4 novembre 2002, che approva le "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, supplemento ordinario n. 1;
Viste il cap. 9, paragrafo 9.1, delle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", che attribuisce ai distretti socio-sanitari le risorse indistinte statali" nel modo seguente:
1)  una quota pari al 63% delle risorse indistinte è attribuita ai 55 distretti socio-sanitari per il finanziamento dei piani di zona. Tale quota, che è da considerare quale risorsa finanziaria sussidiaria ai fondi già stanziati dagli enti locali, è finalizzata al potenziamento degli interventi in atto e all'organizzazione dei servizi per l'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie ricomprese nei livelli essenziali e nelle priorità del piano socio-sanitario regionale.
2)  una quota pari al 20% delle risorse indistinte è attribuita ai distretti socio-sanitari per il finanziamento di progettualità, distrettuali e sovradistrettuali, finalizzate alla sperimentazione di modalità innovative che garantiscano i livelli essenziali di assistenza, le priorità delle "Linee guida di indirizzo", propedeutiche alla definizione del piano socio-sanitario regionale ed una reale integrazione socio-sanitaria;";
Visto il cap. 9, paragrafo 9.4, delle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", che individua quale criterio di riparto la popolazione residente (dati Istat, anno precedente), riservando, a favore delle isole, una quota pari all'1% sulla disponibilità complessiva delle risorse, visto che le realtà insulari, per la propria collocazione geografica, incontrano maggiori difficoltà rispetto agli altri territori della Regione;
Visto il decreto n. 1825/02 del 16 dicembre 2002 del l'Assessorato del bilancio e delle finanze che istituisce, nella rubrica del dipartimento regionale enti locali, il cap. 183739 "Quota del Fondo politiche sociali non specificamente finalizzata";
Ritenuto di dover procedere alla quantificazione e al la relativa assegnazione delle quote, risorse indistinte an ni 2001-2003, spettanti a ciascun distretto socio-sanitario in base alla popolazione residente all'1 gennaio 2001;
Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra, a fron te di una disponibilità di E 43.133.806,98 assegnata nell'anno 2001, di E 42.408.760,00 assegnata nell'an no 2002 e di E 42.408.760,00 quale assegnazione presunta per l'anno 2003, di dover ripartire ai distretti socio-sanitari (come da allegato A), le quote relative al 63% e al 20% di ciascun anno così quantificate:

Anno      63% 20% Totale 
2001      27.174.297,78 8.626.761,20 35.801.058,98 
2002      26.717.518,80 8.481.752,00 35.199.270,80 
2003      26.717.518,80 8.481.752,00 35.199.270,80 

per un totale complessivo di E 106.199.600,58.

Decreta:


Articolo unico

Per le finalità di cui in premessa, è approvato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e delle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", il Piano economico di riparto, ai distretti socio-sanitari per il triennio 2001-2003, delle somme sotto elencate (come da allegato A, parte integrante del presente decreto):

Anno      63% 20% Totale 
2001      27.174.297,78 8.626.761,20 35.801.058,98 
2002      26.717.518,80 8.481.752,00 35.199.270,80 
2003      26.717.518,80 8.481.752,00 35.199.270,80 

per un totale complessivo di E 106.199.600,58.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-ciliana.
Palermo, 19 dicembre 2002.
  D'AQUINO 

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(2003.13.773)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 5 marzo 2003.
Inserimento dell'ambulatorio di reumatologia dell'unità operativa di medicina interna del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania nel protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci biologici anti TNFa.
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94, n. 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dai decreti legislativi n. 517/93 e n. 229/99;
Visto il decreto del Ministero della sanità 24 maggio 2001, con il quale è stato approvato il protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci "biologici" anti TNFa denominato "studio osservazionale Antares";
Viste le circolari ministeriali del 10 maggio 2001, 21 maggio 2001, 22 giugno 2001 e 20 luglio 2001, con le quali vengono definite le modalità di partecipazione al suddetto studio ed i criteri cui dovranno attenersi le regioni per l'identificazione dei centri specialistici, idonei alla diagnosi ed al trattamento dell'artrite reumatoide, da inserire nello "studio osservazionale Antares";
Vista la nota 4N40/1062 del 25 luglio 2001, con la quale è stato chiesto ai direttori generali delle Aziende sanitarie di presentare apposita istanza di inserimento, qualora presso le stesse aziende siano presenti unità operative rispondenti ai requisiti indicati dal Ministero;
Vista la comunicazione, prot. n. 800.VI.oss.II/36 del 27 maggio 2002 del Ministero della salute, con la quale ha informato che la commissione unica del farmaco ha autorizzato il prolungamento dello studio osservazionale Antares di ulteriori 12 mesi allegando, altresì, la nuova versione del protocollo con le modifiche relative al follw-up, disponibile nei siti internet: www.sanita.it/osmed/antares.asp; www.reumatologia.it e www.printo.it/antares;
Visto il verbale di deliberazione n. 1323 del 5 novembre 2002 del direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Garibaldi-S. Luigi Currò-Ascoli Tomaselli", con il quale si chiede l'inserimento nel progetto osservazionale Antares dell'ambulatorio di reumatologia esistente all'interno dell'unità operativa di medicina interna del presidio ospedaliero Garibaldi;
Vista la documentazione integrativa richiesta da questa amministrazione con nota DIRS/2/56 del 10 gennaio 2003 e prodotta dall'Azienda ospedaliera in data 17 febbraio 2003;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'ambulatorio di reumatologia dell'unità operativa di medicina interna del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania è inserito nel protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci "biologici" anti TNFa denominato "studio osservazionale Antares".

Art. 2

Il centro di cui all'art. 1 è tenuto ad osservare il protocollo di monitoraggio secondo le modalità previste dall'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2001 e successive modificazioni.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inviato al Ministero della salute.
Palermo, 5 marzo 2003.
  AMARI 

(2003.11.666)
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DECRETO 6 marzo 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Brolo al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68,
Visto il D.P.R. n. 1275/71,
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 apri le 1997;
Visto il decreto n. 23278 del 4 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995, tra l'altro, la pianta organica delle farmacie del comune di Brolo e, nel contesto, è stata soppressa la sede farmaceutica rurale vacante nella frazione di Piana dello stesso comune e revocato il relativo bando di concorso;
Visto il decreto n. 2225 del 15 novembre 2002, concernente la conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina al 31 dicembre 1999;
Considerato che con il predetto provvedimento di conferma è stato escluso, tra l'altro, il comune di Brolo, al fine di valutare, con separato atto, la situazione conseguente all'esito del contenzioso istauratosi per la soppressione della predetta sede rurale;
Vista la decisione del C.G.A. n. 519/02, con la quale, per effetto dell'annullamento della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1440 del 19 luglio 2001, riacquista efficacia il decreto n. 23278 sopra citato;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione delle revisioni delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificate le assegnazioni ad essa delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma, è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il 2° comma dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui, in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati Istat sulla popolazione residente nel comune di Brolo al 31 dicembre 1999, pari a 5.437 abitanti;
Ritenuto di dover riqualificare la farmacia esistente da rurale in urbana, in considerazione che la popolazione stanziale supera i limiti di cui all'art. 1, lett. b), legge n. 221/68;
Acquisiti i pareri del sindaco del comune interessato, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 5 febbraio 2003;
Ritenuto, pertanto, di potere confermare la pianta organica delle farmacie del comune di Brolo al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Brolo:
a)  popolazione: abitanti n. 5.437;
b)  sede farmaceutica spettante: n. 1;
c)  sede farmaceutica in pianta organica: n. 1 urbana;
d)  sede farmaceutica funzionante: n. 1.
Delimitazioni della sede: sede unica comprendente l'intero territorio comunale.
Titolare: dr.ssa Maria Antonietta Ferri, via Libertà n. 27.
Il presente decreto sarà inviato al comune di Brolo e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e all'ordine provinciale dei farmacisti di Messina.
Palermo, 6 marzo 2003.
  CITTADINI 

(2003.11.667)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Pozzallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio sindacale prot. n. 20862 del 30 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 59155 del 2 ottobre 2002, con il quale il comune di Pozzallo ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti il progetto relativo alla ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato sito in contrada Scaro da adibire a centro di accoglienza per il recupero dei tossicodipendenti, approvato con delibera consiliare n. 62 del 22 settembre 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, in variante al vigente strumento urbanistico generale;
Vista la delibera n. 62 del 22 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Pozzallo ha approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato in contrada Scaro da adibire a centro di accoglienza per il recupero dei tossicodipendenti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Vista la delibera n. 102 del 27 novembre 2001, con la quale il consiglio comunale, ad integrazione della delibera n. 62 del 22 settembre 2000, ha riadottato la variante in argomento, avendo acquisito il parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del segretario generale, datata 25 settembre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di opposizioni e reclami nei termini di legge;
Visto il parere favorevole, prot. n. 12879 del 18 luglio 2001, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 266 del 30 ottobre 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 45 del 24 ottobre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Il comune di Pozzallo è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 1329 del 26 ottobre 1989, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono scaduti a far data dal 26 ottobre 1999;
L'opera in argomento, nell'attuale piano regolatore generale, approvato con decreto n. 1329 del 26 ottobre 1989, risulta interessare un'area classificata zona "CT1" - "residenziale stagionale e turistico ricettiva";
Come si evince dalla delibera di giunta municipale n. 62/98, il fabbricato esistente è stato oggetto di confisca da parte del tribunale di Ragusa nel 1993; con successivo decreto ministeriale del 5 luglio 1996 è stato affidato, dal direttore centrale del demanio, al comune di Pozzallo per essere destinato a finalità di recupero di tossicodipendenti;
Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1997, n. 109, il comune ha concesso lo stesso in comodato d'uso alla "Comunità Incontro" per le attività di cui alla sopradetta finalità;
Il progetto in variante riguarda la trasformazione e l'ampliamento di un edificio in atto destinato a residenza stagionale, a un Centro di accoglienza per tossicodipendenti;
L'opera riveste rilevante interesse pubblico e risulta compatibile con l'assetto urbanistico del vigente piano regolatore generale;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che il progetto in variante al piano regolatore generale, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, con delibere consiliari n. 62/2000 e n. 102/2001, finalizzata alla ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da adibire a "Centro di accoglienza per il recupero dei tossicodipendenti, sito in contrada Scaro del comune di Pozzallo, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 69 del 22 gennaio 2003, con il quale viene integralmente condivisa la proposta di parere n. 45 del 24 ottobre 2002, resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 69 del 22 gennaio 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, in conformità al parere n. 69 del 22 gennaio 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Pozzallo, riguardante il progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da adibire a "Centro di accoglienza per il recupero dei tossicodipendenti", sito in contrada Scaro, adottata con le delibere consiliari n. 62 del 22 settembre 2000 e n. 102 del 27 novembre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 45 del 24 ottobre 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 69 del 22 gennaio 2003;
3)  delibera del consiglio comunale n. 62 del 22 settembre 2000;
4)  delibera del consiglio comunale n. 102 del 27 novembre 2001;
Elaborati di progetto
5)  tav.    1  -  stato attuale - piante e prospetti, scala 1:100;
6)  tav.    2  -  stato attuale - planimetria e rilievo, scale 1:500 ed 1:100;
7)  tav.    3  -  progetto - pianta piano terra, scala 1:100;
8)  tav.    4  -  progetto - sezioni e prospetti scala 1:100;
9)  tav.    5  -  progetto - pianta copertura, scala 1:100;
10)  tav.    6  -  relazione;
11)  tav.    7  -  dati tecnici;
12)  tav.    8  -  calcolo delle superfici finestrate;
13)  tav.    9  -  documentazione fotografica;
14)  tav.  10  -  elaborati tridimensionali;
15)  stralcio del piano regolatore generale vigente, scala 1:5.000 con individuazione dell'area interessata;
16)  stralcio del piano regolatore generale vigente con le modifiche da apportarsi in seguito alla presente variante con visualizzazione dell'area interessata;
17)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Pozzallo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Pozzallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.584)
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DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto della Sarcis S.p.A., relativo ai lavori per allacciamento pozzi "Samperi - CasePianazzi 1" al manifold dell'area "Serra di Vito 1", in territorio dei comuni di Troina e Bronte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 550 del 27 luglio 1999, con la quale la società Sarcis S.p.A. ha inoltrato a questo Assessorato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione del progetto, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Troina e Bronte, relativo ai lavori per allacciamento pozzi "Samperi-Case Pianazzi 1" al manifold dell'area Serra di Vito 1, con n. 2 condotte da 0 10 e 0 3, nonché da un cavo per trasmissione dati;
Vista la nota assessoriale n. 10617 del 19 ottobre 1999, con la quale è stato chiesto ai comuni di Troina e Bronte, interessati dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 76 del 29 novembre 1999, trasmessa con foglio n. 13988/99 del 3 aprile 2000, con la quale il consiglio comunale di Troina ha espresso parere favorevole all'esecuzione del tratto del metanodotto in argomento ricadente sul proprio territorio;
Vista la delibera consiliare n. 8 del 19 febbraio 2000, trasmessa con foglio n. 4679 del 22 marzo 2002, con la quale il comune di Bronte ha espresso parere favorevole all'esecuzione del tratto di metanodotto previsto nel proprio territorio;
Visto il parere prot. n. 6925 del 2 settembre 1999, espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Enna con prescrizioni;
Visto il parere prot. n. 20137 del 12 gennaio 2000, espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania;
Vista la nota prot. n. 2595 del 12 aprile 2000, con la quale il comando dei vigili del fuoco di Catania ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 8156 del 9 dicembre 1999, con la quale il comando dei vigili del fuoco di Enna ha espresso, con condizioni, il parere di competenza in merito al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 1030/I del 3 maggio 2000, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna ha espresso, ai sensi dell'art. 151 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 490/99, parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 3273 s.d. con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, sezione beni paesaggistici ha rilasciato, ai sensi dell'art. 151 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 490/99, il nulla osta condizionato alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 6440 del 23 dicembre 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, sezione beni archeologici, ha rilevato che il progetto in argomento non attraversa aree di interesse archeologico;
Visto il nulla osta, prot. n. 11760 del 9 maggio 2000, rilasciato, con prescrizioni, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23;
Vista la nota prot. n. 10417 del 2 agosto 2000, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna ha comunicato che l'area oggetto dei lavori non è inclusa negli atti di vincolo idrogeologico in vigore per il comune di Troina;
Visto il parere n. 4 del 20 gennaio 2003 dell'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il progetto in particolare prevede la realizzazione di un metanodotto di circa 6,15 Km. all'interno dei territori dei comuni di Troina, in provincia di Enna e Bronte, in provincia di Catania, per la posa delle condotte di collegamento dei pozzi di coltivazione denominati "Samperi 1" e "Samperi-Case Pianazzi" al manifold dell'area pozzo denominato "Serra di Vito 1"; collegato alla centrale di Bronte, dove sarà inviata la produzione di gas e condensati;
Il tratto finale di circa 555 m. sarà realizzato parallelamente al tracciato della condotta che collega i pozzi "Roccavallo" e "Serra di Vito 1" alla centrale gas di Bronte;
Le opere di che trattasi sono state progettate e verranno realizzate nel rispetto di tutta la legislazione e le normative, nazionali e regionali, vigenti in materia dei suddetti impianti, ed, in particolare, nel rispetto del D.M. 24 novembre 1984, sulle norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", ed inoltre sui dati progettuali riportati nelle relazioni tecniche allegate;
Considerato che:
sul progetto si sono espressi favorevolmente per le parti dello stesso che attraversano i propri territori, i comuni di Troina (EN) e Bronte (CT), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
gli uffici del Genio civile della Soprintendenza dei vigili del fuoco dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste hanno espresso parere favorevole con delle condizioni e/o prescrizioni, secondo quanto specificato nelle stesse note autorizzative, che non incidono sulla localizzazione del tracciato;
l'intero tracciato non interessa territori agricoli utilizzati per colture specializzate, ai sensi del comma 5° dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, ad esclusione di quello per il quale si è espresso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Parere:
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa n. 3.2 del servizio 3° del D.R.U. è dell'avviso che il progetto in variante agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni di Troina e Bronte, proposto dalla società Sarcis S.p.A. inerente la posa della condotta di gas metano, di collegamento dei pozzi di coltivazione denominati "Samperi 1" e "Samperi-Case Pianazzi" al manifold dell'area pozzo denominato "Serra di Vito 1", collegato alla centrale di Bronte, possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modificazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli enti che si sono espressi sullo stesso.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 4 del 20 gennaio 2003, espresso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U., n. 4 del 20 gennaio 2003, nonché alle condizioni e prescrizioni degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Troina e Bronte, il progetto proposto dalla società Sarcis S.p.A., inerente la posa della condotta di gas metano, di collegamento dei pozzi di coltivazione denominati "Samperi 1" e "Samperi-Case Pianazzi" al manifold dell'area pozzo denominato "Serra di Vito 1", collegato alla centrale di Bronte.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 4 del 20 gennaio 2003 dell'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 76 del 29 novembre 1999;
3)  delibera consiliare n. 8 del 19 febbraio 2000;
4)  relazione tecnica descrittiva;
5)  corografia, scala 1:25.000;
6)  planimetria catastale, scala 1:4.000;
7)  profilo longitudinale, scala 1:1.000 e 1:10.000;
8)  schema di progetto;
9)  studio geologico-geomorfologico.

Art. 3

La Sarcis S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 4

La Sarcis S.p.A. ed i comuni di Troina e Bronte sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.585)
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DECRETO 20 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2 settembre 1998, con il quale, ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza, è consentito, con le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, potere autorizzare, anche in assenza di piano regolatore dei porti, i progetti riguardanti la realizzazione di opere marittime portuali, volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, anche in assenza di interesse statale o regionale;
Visto il foglio prot. n. 0011789 del 20 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 30026 del 20 luglio 2002, con il quale il comune di Castellammare del Golfo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/98, ha trasmesso, unitamente agli atti relativi, il progetto di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea - dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 - la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 39943 del 27 giugno 2002, con la quale è stato richiesto al comune di Castellammare del Golfo di integrare gli atti trasmessi con la nota sopra citata, nonché, di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, lsul progetto in argomento, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il foglio prot. n. 29860 del 28 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 72657 del 3 dicembre 2002, con il quale il comune di Castellammare del Golfo ha trasmesso quanto richiesto con la nota sopra citata;
Vista la delibera n. 57 dell'11 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale di Castellammare del Golfo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 8043 del 24 ottobre 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto in argomento;
Vista l'attestazione del 14 aprile 1999 dell'ufficio marittimo di Castellammare del Golfo, relativa alle condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti per le opere esistenti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/98;
Visto il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Trapani sul piano regolatore generale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 17 del 10 aprile 2002, nonché la dichiarazione a firma congiunta del direttore dell'ufficio tecnico comunale e dell'assessore all'urbanistica del comune di Castellammare del Golfo, dalla quale, sostanzialmente, emerge che i lavori in argomento risultano contemplati nell'ambito delle previsioni di detto strumento urbanistico;
Visto il parere n. 7 del 4 febbraio 2003, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, dall'unità operativa 3.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visti:
-  il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul piano regolatore generale;
-  il parere di approvazione del progetto in argomento della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 8043 del 24 ottobre 2002, rilasciato ai sensi dell'art. 151 del D.L. n. 490/99 con le condizioni di seguito riportate:
-  Non vengano realizzati i pontili galleggianti antistanti il castello al fine di creare uno specchio d'acqua libero all'interno del golfo in maniera tale da consentire una maggiore fruizione percettiva della parte a terra del golfo medesimo, così come indicato nella tavola di progetto allegata alla sopra citata nota;
-  Si riserva di pronunciarsi in merito a tutte le opere di arredo fisso, nonché di rifinitura esterna, allorquando sarà presentato il progetto esecutivo delle opere portuali previste, con particolare cura posta nella progettazione del piazzale antistante il castello;
(...Omissis...)
Visto il P.U.C. n. 3 approvato con D.P.R.S. n. 66/A del 16 aprile 1975;
Rilevato che:
-  Il comune di Castellammare del Golfo è dotato di un piano regolatore del porto in atto vigente, redatto dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, reso meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 1506, nell'adunanza del 20 giugno 1955 ed approvato, inoltre, con D.M. n. 3111 del 27 luglio 1955;
-  L'amministrazione comunale, ravvisando la necessità di aggiornare il piano regolatore particolareggiato sopra citato, ha predisposto un nuovo progetto di piano regolatore particolareggiato, che attualmente si trova all'esame dei competenti servizi dei due dipartimenti di questo Assessorato;
-  Nell'attesa che vengano concluse le procedure autorizzative del piano regolatore particolareggiato, l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, nella determinazione di procedere il più velocemente la risoluzione dei problemi di sicurezza riscontrati all'interno del porto, ha così predisposto il progetto di massima in argomento, inerente il potenziamento delle opere marittime esistenti e la messa in sicurezza del porto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 21/98;
-  Il parere del Genio civile può nella fattispecie ritenersi sufficiente in quanto lo stesso, emesso sulla scorta degli elaborati richiesti dalla circolare n. 2222/95 di questo Assessorato, non esprime prescrizioni particolari relativamente al progetto in argomento;
-  Con il progetto in esame si intende raggiungere i seguenti obiettivi:
1)  realizzazione di uno specchio liquido protetto, secondo gli usuali standards di un porto per imbarcazioni da pesca, da diporto e anche per unità navali;
2)  incremento del numero di ormeggi e realizzazione di nuove opere di accosto;
3)  riqualifica ambientale dell'ambito portuale, dell'unità fisiografica costiera e dell'ecosistema marino interessato;
4)  sviluppo delle attività peschereccia e diportistica, in funzione delle esigenze socio-economiche attuali e future e non faccia perdere al porto la sua ricettività, anche dal punto di vista commerciale;
-  Per il raggiungimento di detti obiettivi di messa in sicurezza del porto il progetto prevede:
1)  la riqualificazione della mantellata del tratto esistente della diga foranea;
2)  il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m., in direzione est, est-sud-est;
3)  la realizzazione di un pontile in cassoni cellulari antiriflettenti dello sviluppo di 180 m., radicato sulla diga foranea;
4)  la realizzazione della banchina antiriflettente della diga foranea esistente, per uno sviluppo di circa 325 m.;
5)  la realizzazione di una scogliera soffolta radicata sulla Punta Castello, avente uno sviluppo di circa 150 m., in direzione nord;
6)  la riqualificazione del piazzale antistante il castello, con la demolizione ed il salpamento dell'opera a gettata radente esistente e la sostituzione con una scogliera radente soggiacente la quota del piazzale;
7)  lavori di escavazione del canale di accesso al porto a quota meno 5,00 m. sotto il livello del mare;
Considerato che:
-  Le opere in progetto possono ritenersi prettamente funzionali alla messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo in quanto le stesse sono finalizzate a rendere il porto, che attualmente risulta riparato soltanto dalla diga foranea compresa tra la progressiva 0,00 e la progressiva 490,00 e quindi difficilmente praticabile in condizione di mare avverse, operativo dal punto di vista turistico-diportistico, crocieristico e commerciale;
-  Dalle opere di arredo portuale previste in progetto, che consistono essenzialmente nella messa in sicurezza degli impianti e delle opere di finitura delle banchine e degli attracchi, sono da escludere quelle di posa delle banchine galleggianti in quanto le stesse sono da considerare opere provvisorie e non strettamente connesse all'intervento in trattazione;
-  Gli enti competenti hanno rilasciato parere favorevole con condizioni sul progetto in argomento e che tali condizioni non prescindono da sostanziali modifiche;
-  Questo Assessorato può autorizzare, con le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81, la realizzazione di opere marittime portuali, nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;
Ad oggi la struttura portuale non garantisce uno specchio acqueo adeguato e sufficientemente protetto, anche in presenza di mareggiate di modesta entità;
Parere
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa n. 3.2 del servizio n. 30 del dipartimento regionale dell'urbanistica è dell'avviso che sotto il profilo strettamente urbanistico, il progetto relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m., la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale, possa essere autorizzato nei termini specificati nel superiore considerato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98.";
Ritenuto di potere condividere il parere n. 7 del 4 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Per quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98 ed ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al parere n. 7 del 4 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U di questo Assessorato, nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Castellammare del Golfo, il progetto relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea - dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m. - la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 del 4 febbraio 2003 reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
2)  delibera di consiglio comunale n. 57 del 27 giugno 2002;
Elaborati di progetto
3)  all. 1.1  -  corografia carta nautica, scala 1:100.000; 
4)  all. 1.2  -  carta territoriale di Castellammare del Golfo, scala 1:50.000; 
5)  all. 1.3  -  carta delle infrastrutture, scala 1:250.000; 
6)  all. 1.4  -  corografia, scala 1:10.000; 
7)  all. 1.5  -  planimetria stato attuale, scala 1:2.000; 
8)  all. 1.6.1  -  documentazione fotografica, planimetria riferimenti, scala 1:2.000; 
9)  all. 1.6.2  -  documentazione fotografica, fotografie; 
10)  all.  1.7.1  -  aerofoto,  porto di Castellammare, ripresa anno 1987 aggiornata con opere esistenti; 
11)  all.  1.7.2  -  aerofoto,  porto di Castellammare, ripresa anno 1997 aggiornata con opere esistenti; 
12)  all. 2.1  -  relazione dei vincoli paesaggistici e territoriali; 
13)  all. 2.2  -  carta dei vincoli paesaggistici e territoriali, scala 1:50.000; 
14)  all. 3.1  -  rilievo batimetrico, planimetria riferimenti, scala 1:2.000; 
15)  all. 3.2  -  rilievo batimetrico planimetria quote, scala 1:2.000; 
16)  all. 3.3  -  rilievo batimetrico planimetria isobate, scala 1:2.000; 
17)  all.  3.4  -  dati topografici; 
18)  all.  4.1.1  -  planimetria opere in progetto, scala 1:2.000; 
19)  all. 4.1.2  -  planimetria di dettaglio opere in progetto, scala 1:2.000; 
20)  all. 4.1.3  -  planimetria posti barca, parcheggi ed opere di arredo, scala 1:1.000; 
21)  all. 4.2.1  -  aerofotografia ripresa 1987, opere in progetto, rilievo batimetrico; 
22)  all. 4.2.2  -  aerofotografia ripresa 1997, opere in progetto, rilievo batimetrico; 
23)  all. 4.3  -  planimetria delle destinazioni d'uso del porto, scala 1:1.000; 
24)  all. 4.4  -  planimetria mappe catastali opere in progetto, scala 1:2.000; 
25)  all. 4.5.1  -  planimetria quotata opera foranea, scala 1:500; 
26)  all. 4.5.2  -  planimetria quotata molo sottoflutto soffolto, scala 1:500; 
27)  all. 5.1  -  planimetria di raffronto tra stato attuale e piano regolatore particolareggiato, scala 1:2.000; 
28)  all. 5.2  -  planimetria di raffronto tra stato attuale ed opere in progetto, scala 1:2.000; 
29)  all. 5.3  -  planimetria di raffronto tra opere in progetto e piano regolatore particolareggiato, scala 1:2.000; 
30)  all. 6.1  -  planimetria escavazione dei salpamenti e delle demolizioni, scala 1:1.000; 
31)  all. 6.2  -  planimetria quotata con sezioni di computo, scala 1:1.000; 
32)  all. 6.3  -  planimetria di tracciamento delle opere foranee, scala 1:1.000; 
33)  all. 6.4  -  planimetria costruttiva, scala 1:1.1.000; 
34)  all. 6.5  -  planimetria impianti, scala 1:1.000; 
35)  all. 6.6  -  planimetria di dettaglio opere foranee, scala 1:1.000; 
36)  all. 6.7.1  -  opere di riqualifica piazzale Castello, planimetria, scala 1:500; 
37)  all. 6.7.2  -  opere di riqualifica piazzale Castello, particolari; 
38)  all. 7.1  -  sezioni tipo, diga foranea di sopraflutto; 
39)  all. 7.2  -  sezione tipo, pontile interno; 
40)  all. 7.3  -  sezione tipo, molo di sottoflutto soffolto; 
41)  all. 7.4  -  sezione tipo, banchina di riva e diga foranea; 
42)  all. 8.1  -  quaderno delle sezioni, diga foranea di sopraflutto; 
43)  all. 8.2  -  quaderno delle sezioni, molo di sottoflutto soffolto; 
44)  all. 9.1  -  profilo longitudinale, prolungamento diga foranea; 
45)  all. 9.2  -  profilo longitudinale, pontile interno; 
46)  all. 10.1  -  vista frontale, banchina antiriflettente diga foranea; 
47)  all. 10.2  -  vista frontale, banchina di riva; 
48)  all. 10.3  -  vista frontale, pontile interno; 
49)  all. 11.1  -  impianti tecnologici, particolari; 
50)  all. 11.2  -  particolari costruttivi, cassoncini antiriflettenti, carpenteria; 
51)  all. 11.3  -  particolari costruttivi, cassoncini antiriflettenti, armatura; 
52)  all. 11.4  -  particolari costruttivi, cassoncini antiriflettenti, sovrastruttura; 
53)  all. 11.5  -  particolari costruttivi, scalo di alaggio; 
54)  all. 11.6  -  particolari costruttivi, motoscafo; 
55)  all. 12  -  attrezzature di arredo ed opere portuali; 
56)  all. 13  -  relazione geologica; 
57)  all. 14  -  relazione geotecnica; 
58)  all. 15  -  studio idraulico marittimo; 
59)  all. 16  -  studio delle agitazioni interne; 
60)  all. 17.1  -  verifica di stabilità mantellata opera foranea; 
61)  all. 17.2  -  verifica di stabilità banchine; 
62)  all. 24  -  studio di impatto ambientale; 
63)  all. 25  -  relazione generale; 

Carte geologiche allegate al piano regolatore generale adottato
64)  carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione, scala 1:10.000;
65)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
66)  carta geomorfologica, scala 1:10.000.

Art. 3

Il comune di Castellammare del Golfo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore, eventuale, autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi ed in particolare quanto relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

Il comune di Castellammare del Golfo è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.615)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto relativo al potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 4727 del 10 ottobre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 57856 dell'11 ottobre 2001, con cui il Ministero dei trasporti - gestione governativa FS S.p.A., ferrovia Circumetnea - ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Catania e Misterbianco, per il "potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò - Tratta metropolitana compresa tra la stazione Nesima e la stazione di Misterbianco centro";
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5462 del 15 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 69047 del 18 novembre 2002, con il quale da parte del Ministero dei trasporti, gestione governativa FS S.p.A., ferrovia Circumetnea è stata prodotta ulteriore documentazione;
Visto il verbale di deliberazione consiliare n. 46 del 3 ottobre 2002, con il quale il comune di Catania, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere nella parte compresa tra la stazione Nesima e la stazione di Monte Po, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole in merito al progetto in argomento;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 52 del 13 agosto 2002, con la quale il comune di Misterbianco, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere per la tratta metropolitana compresa tra l'uscita della stazione Nesima e l'uscita della stazione di Misterbianco centro, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 5/91, parere favorevole in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 499 del 12 febbraio 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, servizio per i beni archeologici, ha espresso parere favorevole in merito all'esecuzione dell'opera;
Vista la nota prot. n. 12286 del 19 agosto 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio;
Visto il foglio prot. n. 3984 dell'11 marzo 2002 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, dal quale si rileva che le aree di progetto sono estranee alle finalità del regime vincolistico, di cui all'art.1 del R.D.L. 30 dicembre 1923;
Visto il parere n. 6 del 10 febbraio 2003, reso dal servizio n. 4/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
-  il progetto in argomento, in variante rispetto a quello approvato da questo Assessorato con decreto n. 1260/89, interessa i territori dei comuni di Catania e Misterbianco e riguarda esclusivamente il tratto compreso tra la stazione di Nesima e la stazione di Misterbianco centro;
-  come si evince dalla relazione e dagli elaborati tecnici, le variazioni progettuali consistono:
I  -  Tratta ricadente nel territorio del comune di Catania (compresa tra la stazione Nesima e la stazione di Monte Po)
-  nella trasformazione della tratta in viadotto lungo l'asse della Circonvallazione, modificando la tipologia di linea da viadotto in galleria naturale;
-  nella traslazione di 170 m., nella direzione di Misterbianco, della stazione Fontana;
II  -  Tratta ricadente nel territorio del comune di Misterbianco (compresa tra la stazione di Monte Po e la stazione di Misterbianco centro)
-  nelle modifiche della tipologia di linea da viadotto in galleria naturale per la tratta compresa tra la stazione di Monte Po e la fine (lato Misterbianco) di viale Carlo Marx;
-  nella modifica del tracciato originario in galleria, compreso tra la periferia est del centro urbano e la stazione di Misterbianco centro, con un tracciato in galleria avente caratteristiche geometriche più rettilinee;
-  negli spostamenti del posizionamento delle stazioni di Monte Po, di Misterbianco zona industriale, di Misterbianco centro;
-  le succitate varianti progettuali che non modificano sostanzialmente le caratteristiche del progetto approvato con decreto n. 1260 del 5 ottobre 1989, sono state introdotte per:
a)  eliminare completamente l'impatto ambientale;
b)  consentire un collegamento più diretto tra il quartiere Monte Po con il resto del territorio oltre che servire la parte orientale della zona commerciale di Misterbianco;
c)  servire in maniera più baricentrica la zona commerciale ed industriale di Misterbianco avviando, al tempo stesso, un processo di riqualificazione delle suddette zone;
d)  collegare direttamente il centro urbano di Misterbianco con la città di Catania e con le principali infrastrutture di trasporto regionali e sovraregionali.
Inoltre, l'intervento è inserito tra quelli previsti nell'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario in Sicilia, firmato il 5 ottobre 2001 tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale siciliana.
Considerato:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, appare regolare;
-  il comune di Misterbianco, con delibera di consiglio comunale n. 52 del 13 agosto 2002 e il comune di Catania, con delibera di consiglio comunale n. 46 del 3 ottobre 2002, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto relativo al "Potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò, variante al progetto della tratta metropolitana "Nesima-Misterbianco centro", ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 12286 del 19 agosto 2002, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con parere n. 499 del 12 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'opera;
-  l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, con nota prot. n. 25698 del 28 novembre 2001, certifica che nella tratta in oggetto non esistono vincoli idrogeologici, di cui all'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
-  l'opera è da ritenersi compatibile con l'assetto territoriale dei comuni interessati, migliora le condizioni di traffico urbano e di collegamento extraurbano ed inoltre è di rilevante interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia meritevole di autorizzazione il progetto di "Potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò. Variante al progetto della tratta metropolitana Nesima-Misterbianco centro".
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto medesimo.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio 4/D.R.U. n. 6 del 10 febbraio 2003, è autorizzato il progetto per il potenziamento e trasformazione della ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò, tratta metropolitana compresa tra la stazione Nesima e la stazione di Misterbianco centro, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Catania e Misterbianco.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere n. 6 del 10 febbraio 2003 del servizio 4/D.R.U.;
2)  verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 3 ottobre 2002;
3)  delibera di consiglio comunale n. 52 del 13 agosto 2002;
4)  relazione tecnica sulle varianti al progetto approvata dall'ARTA con decreto n. 1260 del 5 ottobre 1989;
5)  planimetria di confronto tra il progetto approvato e quello in variante;
6)  el. 1  -  corografia generale;
7)  el. 2  -  planimetria generale;
8)  el. 3  -  profilo longitudinale;
9)  quadro di unione, tratta Borgo - Paternò;
10)  tav.  2  -  planimetria, tratta Borgo - Paternò;
11)  tav.  3  -  planimetria, tratta Borgo - Paternò;
12)  tav.  4  -  planimetria, tratta Borgo - Paternò;
13)  tav.  2  -  profilo, tratta Borgo - Paternò;
14)  tav.  3  -  profilo, tratta Borgo - Paternò;
15)  tav.  4  -  profilo, tratta Borgo - Paternò.

Art. 3

Il Ministero dei trasporti, gestione governativa ferrovia Circumetnea, dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

Il Ministero dei trasporti, gestione governativa ferrovia Circumetnea ed i comuni di Catania e Misterbianco sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.633)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto della TIM Italia Mobile S.p.A. relativo alla realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 8269 del 19 settembre 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 61376 del 14 ottobre 2002, con la quale la TIM Italia Mobile S.p.A. ha inoltrato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto riguardante la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Solarino (SR), contrada Pozzo Chiesa, in catasto al foglio 10, particella 146, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la nota assessoriale n. 66768 dell'8 novembre 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Solarino, interessato territorialmente dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 59 del 27 dicembre 2002, trasmessa con foglio n. 1290 del 29 gennaio 2003, con la quale il consiglio comunale di Solarino ha espresso parere favorevole in ordine al progetto per l'installazione della stazione radio base per la telefonia cellulare in contrada Pozzo Chiesa ricadente sul proprio territorio;
Vista la nota prot. n. 13760/2001 del 4 luglio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Visto il parere n. 5 del 10 febbraio 2003 dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che:
Il progetto interessa un'area di circa mq. 2.000, censita in catasto al foglio 10, particella 146, ricadente in zona classificata dal vigente piano regolatore generale di Solarino come verde agricolo;
Le opere previste consistono nella realizzazione di un plinto di fondazione in cemento armato, di un palo in acciaio di altezza pari a 36 mt., sul quale verranno installate le antenne radiomobili, e nell'installazione di un prefabbricato metallico per l'alloggiamento delle varie apparecchiature tecniche;
E' prevista altresì la recinzione dell'area di pertinenza dell'impianto;
L'iter procedurale adottato risulta conforme alle vigenti normative atteso l'interesse pubblico che l'opera riveste;
Per quanto attiene gli aspetti urbanistici, si ritiene che l'opera in progetto risulta compatibile con l'attuale assetto urbanistico-territoriale.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa è del parere che il progetto proposto dalla TIM S.p.A., relativo alla realizzazione di un impianto per la telefonia cellulare nel comune di Solarino, in contrada Pozzo Chiesa, nell'area censita in catasto al foglio 10, particella 146, sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che il comune dovrà preliminarmente accertare la conformità dell'impianto in argomento con la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici, come prescritto dal D.M. n. 391/98, artt. 3 e 4, e con riferimento alla circolare di questo Assessorato prot. n. 2818/2000.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 5 del 10 febbraio 2003 espresso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 5 del 10 febbraio 2003, nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Solarino, il progetto proposto dalla TIM Italia Mobile S.p.A. inerente la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare, in contrada Pozzo Chiesa, nell'area censita in catasto al foglio 10, particella 146.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 del 10 febbraio 2003 dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 59 del 27 dicembre 2002;
3)  progetto di massima.

Art. 3

La TIM Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 4

La TIM Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Solarino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.11.632)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Concessione di deroga alle indicazioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di massima del comune di Valderice per il recupero e la valorizzazione del litorale costiero.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1971 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio datato 16 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 29298 del 17 maggio 2002, con il quale il comune di Valderice ha trasmesso, al fine di acquisire l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, nonché la conseguente approvazione di variante al vigente programma di fabbricazione, gli atti ed elaborati relativi al progetto di massima per interventi di recupero ambientale e valorizzazione del litorale costiero ed annesse realizzazioni di infrastrutture e servizi per la fruizione turistica;
Vista la delibera consiliare n. 71 del 20 settembre 2001, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Valderice, nell'adottare contestuale variante al vigente programma di fabbricazione, ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a)  dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di massima per interventi di recupero ambientale e valorizzazione del litorale costiero ed annesse realizzazioni di infrastrutture e servizi per la fruizione turistica;
Vista la nota prot. n. 171 del 19 giugno 2002, con cui l'unità operativa n. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di pari numero e data, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune propone un complesso di interventi lungo il litorale fra la tonnara di Bonaria e il torrente Forgia (confine con Custonacì), sostanzialmente orientati alla rivitalizzazione turistica di un contesto per lo più antropizzato, caratterizzato in atto anche da una serie di preesistenze industriali (segherie di marmo, ecc.)  spesso dimesse.
L'ipotesi progettuale si pone in evidente diretta relazione con altre iniziative portate all'attenzione di questo dipartimento in tempi recenti (piano regolatore del porto di Bonagia, attività ricettive inserite o meno nel patto territoriale Trapani nord, insediamenti artigianale ed industriale in ambiti extraurbani per la delocalizzazione delle attività produttive, ecc.)  e tutte finalizzate al consolidamento di una politica di sviluppo basata sulla valorizzazione del turismo.
Il progetto si articola in due lotti funzionali.
Sia il primo, compreso tra la tonnara e il lido Valderice, sia il secondo lotto, tra il lido e il rio Forgia, prevedono interventi di recupero del tracciato storico (regia trazzera)  e dei percorsi pedonalì, l'individuazione di spazi da adibire ad attività sportive e ricreative, la manutenzione della linea di costa (rimozione di sfabbricidi e scarti della lavorazione del marmo), la realizzazione di una pista ciclabile e la sistemazione a verde dell'area in prossimità della tonnara (I lotto).
La pratica infine risulta in linea di massima completa sotto il profilo amministrativo.
Infatti, la delibera di adozione e richiesta di deroga, assistita dalla maggioranza prescritta, risulta regolarmente pubblicata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni (v. certificazione)  ed è corredata dai pareri favorevoli del Genio civile e della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, nonché dell'ufficio speciale per le trazzere di Palermo.
Ad avviso di questo ufficio non si rilevano pertanto elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e all'approvazione della variante urbanistica sia perché gli interventi appaiono migliorativi sotto i profili dello sviluppo urbanistico sia perché sostanzialmente trattasi di opere di pubblico servizio, anche funzionali all'accesso al mare, e, pertanto, non in evidente contrasto con le prescrizioni dell'art. 15 della legge regionale n. 76/78.
Per l'acquisizione della consultazione di competenza, si trasmette, pertanto, la citata delibera con i relativi allegati.";
Visto il voto n. 708 del 5 settembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 171 del 19 giugno 2002 resa dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U., ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, per il progetto di massima per il recupero e la valorizzazione del litorale costiero nel comune di Valderice;
Vista la nota n. 61644 del 14 ottobre 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 423 del 6 febbraio 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere favorevole a condizioni n. 11507 del 7 gennaio 2003 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica limitato agli adempimenti previsti dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 10° del l'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Valderice con delibera n. 71 del 20 settembre 2001, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a)  dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di massima per il recupero e la valorizzazione del litorale costiero.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 171 del 19 giugno 2002 dell'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 708 del 5 settembre 2002;
3)  delibera consiliare n. 71 del 20 settembre 2001;
4)  nota n. 423 del 6 febbraio 2003 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ad essa allegato.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Valderice è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.620)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per i lavori relativi alla messa in sicurezza del porto del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2 settembre 1998, con il quale, ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza, è consentito, con le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, potere autorizzare, anche in assenza di piano regolatore dei porti, i progetti riguardanti la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, anche in assenza di interesse statale o regionale;
Visto il foglio prot. n. 24294 del 5 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 42647 del 10 luglio 2002, con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto, redatto dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, dei lavori di prolungamento della scogliera antinsabbiamento sul lato ponente del bacino portuale, dalla progressiva ml. 450,00 alla progressiva 870,00, per la messa in sicurezza del porto;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 56148 del 18 settembre, con la quale è stato richiesto al comune di Vittoria di esprimere il proprio avviso sul progetto in argomento, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il foglio prot. n. 42529 del 24 dicembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 3108 del 16 gennaio 2003, con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota sopra citata;
Vista la delibera n. 95 del 22 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale di Vittoria ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3919 del 18 ottobre 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, ha espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3039 del 24 novembre 1998, con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, ufficio marittimo di Scoglitti, ha attestato le condizioni di rischio della struttura portuale per l'accesso ai natanti;
Vista la nota prot. n. 21853 del 5 novembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ha comunicato che non rientra tra le proprie competenze il rilascio del parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in quanto le opere in progetto sono da eseguirsi a mare;
Visto il parere n. 22 del 22 gennaio 2003, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Il porto di Scoglitti, ricadente in territorio comunale di Vittoria, è ubicato sulla costa sud-orientale della Sicilia, a circa 20 Km. da Ragusa.
Lo specchio d'acqua del porto è delimitato dal molo di levante (sottoflutto) e dal molo di ponente (sopraflutto) realizzato sino alla progressiva 450 m.
Detto porto è classificato di 2ª categoria, 4ª classe e costituisce rifugio per la flotta peschereccia e per imbarcazioni da diporto.
Con delibera consiliare n. 40 del 4 febbraio 1992, il comune di Vittoria ha adottato il nuovo piano regolatore del porto ma lo stesso non risulta trasmesso a questo dipartimento per le determinazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, il comune di Vittoria ha richiesto all'ufficio locale marittimo di Scoglitti la certificazione attestante le condizioni di rischio per la sicurezza dell'operatività del porto, di cui al comma 2 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 21/98.
Con delibera di Giunta n. 729 del 28 giugno 2001, l'amministrazione comunale di Vittoria ha conferito incarico all'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo della progettazione e direzione dei lavori delle opere occorrenti per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/98, secondo quanto prescritto dall'art. 30 della legge regionale n. 21/85;
Il progetto datato 21 giugno 2002 è stato adottato con delibera del consiglio comunale n. 95 del 22 ottobre 2002.
Da quanto si evince dalla citata delibera n. 95/02, il progetto risulta conforme alle previsioni del piano regolatore del porto, adottato con la citata delibera consiliare n. 40/92.
Le opere da realizzare riguardano il prolungamento della scogliera antinsabbiamento dalla progressiva 450 m. alla progressiva 870 m. del molo di ponente.
Sul progetto risulta rilasciata la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/98, "... che sussistono i presupposti per ritenere l'intervento risolutivo ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza".
Considerato:
Per la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti, anche in assenza di piano regolatore del porto, trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98;
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, ufficio locale marittimo di Scoglitti, con provvedimento n. 3039/tec del 24 novembre 1998, ha attestato le condizioni di rischio della struttura portuale per l'accesso dei natanti;
Con istanza, prot. n. 24294 del 5 luglio 2002, il sindaco di Vittoria ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi del citato art. 5 della legge regionale n. 21/98, copia del progetto dei lavori di prolungamento della scogliera antinsabbiamento sul lato di ponente del bacino portuale, dalla progressiva 450 m. alla progressiva 870 m.;
Il progetto è stato redatto dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo e risulterebbe conforme al piano regolatore del porto, adottato con delibera del consiglio comunale n. 40/92, non ancora trasmesso a questo dipartimento per le determinazioni.
Sul progetto risulta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 21/98, rilasciata, a firma del progettista, la dichiarazione che sussistono i presupposti per ritenere l'intervento in oggetto risolutivo ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e che i lavori sono fattibili in relazione alle caratteristiche della zona d'intervento.
Sul progetto risulta rilasciata l'autorizzazione e l'approvazione, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, con riferimento alla nota prot. n. 3919 del 18 ottobre 2002.
Il Genio civile di Ragusa, con nota prot. n. 21853 del 5 novembre 2002, ha comunicato che non rientra nelle competenze di quell'ufficio il rilascio di parere ex art. 13 della legge n. 64/74.
Per tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, la scrivente unità operativa n. 4.2 è del parere che il progetto dei lavori di prolungamento della scogliera antinsabbiamento sul lato di ponente del bacino portuale, dalla progressiva 450 m. alla progressiva 870 m., redatto dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, adottato con delibera del consiglio comunale n. 95 del 22 ottobre 2002, sia meritevole di approvazione.
Resta salva la valutazione, ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto in parola.";
Ritenuto di potere condividere il parere n. 2 del 22 gennaio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Per quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98 ed ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al parere n. 2 del 22 gennaio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U., è autorizzato il progetto dei lavori di prolungamento della scogliera antinsabbiamento sul lato ponente del bacino portuale, dalla progressiva ml. 450,00 alla progressiva 870,00, per la messa in sicurezza del porto, redatto dall'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, in variante allo strumento urbanistico del comune di Vittoria.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere n. 2 del 22 gennaio 2003 reso dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale n. 95 del 22 ottobre 2002;
3)  relazione generale;
4)  1.a  -  relazione studio geomorfologico; 
5)  1.b  -  relazione studi idraulico-marittimi e calcoli di verifica di stabilità; 
6)  1.c  -  relazione compatibilità ambientale; 
7)  1.d  -  relazione vincoli gravanti sulla zona; 
8)  1.e  -  relazione studio geognostico; 
9)  2.b  -  computo delle aree e dei volumi; 
10)  3.a  -  corografia in scala 1:100.000; 
11)  3.b  -  planimetria generale, scala 1:2.000; 
12)  3.c  -  planimetria stato attuale della testata, scala 1:400; 
13)  3.d  -  planimetria della testata da realizzare, scala 1:400; 
14)  3.e  -  quaderno delle sezioni, scala 1:200; 
15)  3.f  -  sezione tipo del corpo della scogliera, scala 1:100; 
16)  3.g  -  sezione tipo della testata, scala 1:100. 


Art. 3

Il comune di Vittoria dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi ed in particolare quanto relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

Il comune di Vittoria è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.614)
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DECRETO 3 marzo 2003.
Approvazione della delibera consiliare del comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 46 del 28 settembre 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 28/91;
Visto il foglio n. 20376 del 15 novembre 2002, con il quale il comune di Fiumefreddo di Sicilia ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 46 del 28 settembre 2002, avente ad oggetto "Annullamento deliberazioni di consiglio comunale n. 49/97 e n. 68/98, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28/91";
Vista la delibera n. 46 del 28 settembre 2002, con la quale, in relazione a quanto richiesto con la nota di questo Assessorato, prot. n. 54435 del 10 settembre 2002, il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28/91, ha provveduto all'annullamento delle proprie precedenti delibere n. 49/97 e n. 68/98, relative all'adozione del piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 528 del 16 gennaio 2002, con cui il servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 49 del 16 novembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, in conformità alla recente giurisprudenza (sentenza C.G.A. n. 165/99 e n. 570/01), costituiscono elemento essenziale del piano, la cui mancanza lo rende invalido e che detta invalidità non può essere sanata dall'adozione delle prescrizioni esecutive in fase successiva a quella del piano regolatore generale, poiché quest'ultimo costituisce uno strumento di effettiva e puntuale regolazione dell'insediamento abitativo.
Per quanto sopra esposto, si propone l'annullamen-to delle delibere consiliari n. 49 del 19 giugno 1997 e n. 68 del 18 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28/91, in conformità alla delibera consilia-re n. 46 del 28 settembre 2002, per le superiori considerazioni.";
Visto il voto n. 53 del 16 gennaio 2003, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta della succitata proposta n. 49 del 16 novembre 2002 del servizio n. 4/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con le note dirigenziali prot. n. 4526 e n. 54435, rispettivamente del 23 gennaio 2002 e del 10 settembre 2002, veniva restituito il piano regolatore generale, adottato con delibera consiliare n. 49/97 e modificato con delibera consiliare n. 68/98, in quanto privo delle prescrizioni esecutive;
A seguito delle comunicazioni di cui sopra, il comune di Fiumefreddo di Sicilia, con deliberazione consiliare n. 46 del 28 settembre 2002, ha approvato la proposta di deliberazione consiliare n. 43 del 25 settembre 2002, di annullamento delle deliberazioni consiliari indicate in oggetto, relative all'adozione del piano regolatore generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 28/91, in quanto lo stesso è stato adottato privo delle prescrizioni esecutive, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
Considerato che:
Le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, in conformità alla recente giurisprudenza (sentenza C.G.A. n. 165/99 e n. 570/01), costituiscono elemento essenziale del piano.
La mancanza delle prescrizioni esecutive rende invalido il piano regolatore generale adottato e che detta invalidità non può essere sanata dall'adozione delle prescrizioni esecutive in fase successiva a quella del citato strumento urbanistico generale, in quanto quest'ultimo costituisce uno strumento di effettiva e puntuale regolazione dell'insediamento abitativo.
Per quanto precede, è del parere che la delibera n. 46 del 28 settembre 2002, avente per oggetto "annullamento deliberazione del consiglio comunale n. 49/97 e n. 68/98", sia da ritenere meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 28/91";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 53 del 16 gennaio 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 15 maggio 1991, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 53 del 16 gennaio 2003, è approvata la delibera consiliare del comune di Fiumefreddo di Sicilia n. 46 del 28 settembre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 49 del 16 novembre 2002 del servizio n. 4/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 53 del 16 gennaio 2003;
3)  delibera n. 46 del 28 settembre 2002.

Art. 3

Il comune di Fiumefreddo di Sicilia è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto e, in particolare, di quanto diretto all'assunzione degli atti finalizzati all'adozione del nuovo strumento urbanistico generale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Fiumefreddo di Sicilia, nonché, privo dei relativi allegati, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 3 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.619)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Acquedolci n. 48 del 21 settembre 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio prot. n. 340 del 28 gennaio 2003, assunto agli atti di questo Assessorato in data 29 gennaio 2003, con prot. n. 5970 del comune di Acquedolci, con il quale ha trasmesso integrando e chiarendo quanto precedentemente inviato a questo Assessorato, con nota di trasmissione prot. n. 191 del 10 dicembre 2002, riguardante il programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi in edilizia agevolata;
Visto il parere n. 3 del 26 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.1 del dipartimento regionale urbanistica, che di seguito si trascrive:
Premesso:
Con nota prot. n. 191 del 10 dicembre 2002, il sindaco del comune di Acquedolci ha trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione, il programma costruttivo in variante allo strumento urbanistico di cui alla delibera indicata in oggetto, costituito da alcuni atti ed elaborati.
Da un preliminare esame della pratica, è emerso che la stessa risultava carente di alcuni atti ed elaborati.
Gli stessi sono stati richiesti da questo Assessorato con nota prot. n. 2629 del 15 gennaio 2003.
In riscontro alla superiore nota, il comune, con nota prot. n. 340 del 28 gennaio 2003, ha trasmesso la documentazione mancante.
Gli atti ed elaborati trasmessi con le due succitate note del comune, relativi al programma costruttivo di che trattasi sono i seguenti:
1)  copia delibera consiliare n. 48 del 21 settembre 2002;
2)  relazione tecnica;
3)  corografia;
4)  zonizzazione stato di fatto, stato di progetto, planimetria catastale;
5)  avviso di deposito munito di relata pubblicazione;
6)  manifesto murale;
7)  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 dell'8 novembre 2002;
8)  Quotidiano di Sicilia n. 1061 del 13 novembre 2002 con avviso deposito;
9)  certificato di pubblicazione;
10)  copia conforme parere del Genio civile di Messina ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 20433 del 7 agosto 2002;
11)  relazione geologica;
12)  piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare;
13)  planivolumetrico, scala 1:500;
14)  planimetria area destinata a servizi (decreto interministeriale n. 1444/68), scala 1:500;
15)  sezione trasversale, scala 1:500;
16)  planimetria rete idrica, scala 1:500;
17)  planimetria rete elettrica e telefonica, scala 1:500;
18)  planimetria rete fognante, scala 1:500;
19)  planimetria quotata, scala 1:500;
20)  attestazione dell'ufficio tecnico comunale del 27 gennaio 2003 sulla mancanza di vincoli gravanti sulle aree interessate dalla variante.
Il comune di Acquedolci è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 615/86 del 2 ottobre 1986, i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 38/73, sono scaduti.
Rilevato che:
1)  l'area interessata dal programma costruttivo, in variante allo strumento urbanistico vigente, ricade in terreno agricolo sito in contrada Barranca ed è individuata in catasto al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 295, 94 e parte della 293;
2)  la superficie complessiva territoriale interessata dall'intervento è estesa mq 7.756;
3)  con delibera del consiglio comunale n 48 del 21 settembre 2002, il comune ha contestualmente localizzato e adottato la variante al vigente strumento urbanistico, relativa al programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi sociali, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
4)  il programma costruttivo prevede la realizzazione di fabbricati per civile abitazione, verde condominiale, parcheggio condominiale, strada di accesso ai lotti e l'ampliamento della strada comunale di piano regolatore generale.
Il computo delle superfici delle aree è il seguente:
-  verde attrezzato mq. 1.311,53;
-  fabbricati mq. 1.800;
-  terreno di pertinenza dei fabbricati mq. 1.800;
-  strade interne mq. 2.013,80;
-  ampliamento strada comunale di piano regolatore generale mq. 435,00;
-  parcheggi esterni mq. 395,67;
5)  il progetto del programma costruttivo prevede la realizzazione di n. 3 lotti per complessivi 24 alloggi e n. 135 abitanti da insediare;
6)  l'area in esame è confinante con la zona C2 urbanizzata e quindi contigua ad insediamenti abitativi;
7)  la cooperativa edilizia "Garden Park", destinataria dell'area dove realizzare l'intervento, risulta dagli atti inclusa nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79/75.
Considerato che:
-  la localizzazione è stata operata in variante al piano regolatore generale, approvato con decreto n. 616 del 2 ottobre 1986, in considerazione della dichiarata indisponibilità di zone di espansione;
-  l'area è confinante con la zona C2 già sufficientemente urbanizzata e la stessa, interessata da un pia-no particolareggiato, non può consentire localizzazione perché all'interno non esistono lotti di terreno compatibili con le esigenze dell'edificazione del programma costruttivo;
-  per il programma costruttivo in esame sono state rispettate le misure minime degli standards urbanistici previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  il programma costruttivo, compreso tra i 500 e 1.000 metri dalla battigia, risulta rispettare l'indice territoriale fissato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
-  l'intervento del programma costruttivo in esame risulta incluso nel piano di utilizzazione previsto dalla legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975;
-  sulla localizzazione dell'area per il programma costruttivo, il Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole a condizioni, con nota prot. n. 20433 del 7 agosto 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74.
Per quanto sopra, questa unità operativa n. 4.1/Me è del parere che: la variante relativa al programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi alla cooperativa "Garden Park", adottata dal consiglio comunale con delibera n. 48 del 28 gennaio 2002, sia meritevole di approvazione.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 3 del 26 febbraio 2003, reso dall'unità operativa n. 4.1 del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 3 del 26 febbraio 2003 dell'unità operativa n. 4.1 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica, è approvato il programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Acquedolci n. 48 del 21 settembre 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  copia della delibera consiliare n. 48 del 21 settembre 2002;
2)  relazione tecnica;
3)  corografia;
4)  zonizzazione stato di fatto, stato di progetto, planimetria catastale;
5)  copia conforme del parere del Genio civile di Messina, ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 20433 del 7 agosto 2002;
6)  relazione geologica;
7)  piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare;
8)  planivolumetrico, scala 1:500;
9)  planimetria area destinata a servizi (decreto interministeriale n. 1444/68), scala 1:500;
10)  sezione trasversale, scala 1:500;
11)  planimetria rete idrica, scala 1:500;
12)  planimetria rete elettrica e telefonica, scala 1:500;
13)  planimetria rete fognante, scala 1:500;
14)  planimetria quotata, scala 1:500.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Acquedolci, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 4 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.10.613)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per i lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati
(2003.9.538)
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Espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per i lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati
(2003.9.539)
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Provvedimenti concernenti demanializzazione di terreni siti in vari comuni siciliani.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati
(2003.9.550)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Elezioni amministrative del 25, 26 maggio - 8, 9 giugno 2003. Indizione comizi.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 740 del 26 marzo 2003 è stata indetta per i giorni 25 e 26 maggio 2003 l'elezione:
a)  dei presidenti e dei consigli provinciali delle seguenti province regionali:
-  Agrigento;
-  Caltanissetta;
-  Catania;
-  Enna;
-  Messina;
-  Palermo;
-  Siracusa;
-  Trapani.
b)  dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni:
Provincia di Agrigento
Alessandria della Rocca, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano di Quisquina.
Provincia di Caltanissetta
Bompensiere, Delia, Milena, Montedoro, Riesi, Sutera.
Provincia di Catania
Acireale, Aci Sant'Antonio, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Maletto, Mascali, Militello Val di Catania, Mineo, Palagonia, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande.
Provincia di Enna
Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Troina.
Provincia di Messina
Alì, Alì Terme, Capizzi, Capo d'Orlando, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Messina, Militello Rosmarino, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Pagliara, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, San Filippo del Mela, San Fratello, San Pier Niceto, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa Riva, Scaletta Zanclea, Torrenova, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina.
Provincia di Palermo
Alimena, Altavilla Milicia, Baucina, Borgetto, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Polizzi Generosa, Roccamena, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.
Provincia di Ragusa
Acate, Comiso, Ispica, Ragusa, Scicli.
Provincia di Siracusa
Augusta, Buccheri, Buscemi, Francofonte, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini.
Provincia di Trapani
Buseto Palizzolo, Custonaci, Favignana, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita.
c)  dei consigli circoscrizionali dei seguenti comuni:
Messina
Circoscrizione  1ª: Pilieri;
Circoscrizione  2ª: Santo Stefano;
Circoscrizione  3ª: Normanno;
Circoscrizione  4ª: Della Calispera;
Circoscrizione  5ª: Gazzi;
Circoscrizione  6ª: Mata e Grifone;
Circoscrizione  7ª: Castel Gonzaga;
Circoscrizione  8ª: Centro Storico Dina e Clarenza;
Circoscrizione  9ª: San Leone;
Circoscrizione 10ª: San Salvatore dei Greci;
Circoscrizione 11ª: Peloro;
Circoscrizione 12ª: Montemare;
Circoscrizione 13ª: Dei Basiliani;
Circoscrizione 14ª: San Pantaleone.
Lipari (ME)
Circoscrizione: Stromboli.
Misilmeri (PA)
Circoscrizione Portella di Mare.
Ragusa
Circoscrizione: Ibla;
Circoscrizione: San Giacomo;
Circoscrizione: Marina di Ragusa;
Circoscrizione: Ragusa Centro;
Circoscrizione: Ragusa Sud;
Circoscrizione: Ragusa Ovest.
Comiso (RG)
Circoscrizione: Pedalino.
Augusta (SR)
Circoscrizione: Terravecchia, Paradiso;
Circoscrizione: Centro Storico;
Circoscrizione: Borgata, Stazione, Granatello;
Circoscrizione: Dogali, Salina, Pezzagrande;
Circoscrizione: Monte Tauro, Vignali, Ogliastro;
Circoscrizione: Brucoli, Castelluccio, Agnone.
Nello stesso decreto è stata fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2003 la data per l'eventuale secondo turno di votazione relativamente all'elezione del presidente della provincia e del sindaco individuati nelle lettere a) e b) di cui sopra.
(2003.13.808)
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Sostituzione di un componente della Cabina di regia.

Con decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 653/S.9 del 13 marzo 2003 la dott.ssa Francesca Pomara è stata nominata, quale rappresentante dell'Assessorato della sanità e in sostituzione del dr. Giuseppe Oliva, componente della Cabina di regia istituita presso l'Assessorato degli enti locali con decreto n. 3679 del 28 ottobre 2002.
(2003.12.722)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione della commissione per il monitoraggio del piano sanitario regionale.

Con decreto n. 108 del 7 luglio 2003, l'Assessore regionale per la sanità ha costituito, a supporto dell'Ufficio speciale, una commissione per il monitoraggio del piano sanitario regionale vigente e per la predisposizione del nuovo piano sanitario regionale, avvalendosi di esperti individuati tra i professionisti che già in passato lo hanno collaborato nella stesura dei documenti di notevole impegno programmatico, organizzativo e normativo.
La commissione è così composta:
Presidente
-  prof. Ettore Cittadini - Assessore per la sanità;
Coordinatore - vice-presidente
-  dott. Saverio Ciriminna che, in caso di assenza del presidente, assume la presidenza.
Componenti
 1)  dott. S. Amandorla;
 2)  dott. V. Amari;
 3)  prof. S. Amato;
 4)  dott. M. Bagnato;
 5)  dott. S. Barbera;
 6)  dott. G. Beninati;
 7)  dott. A. Billone;
 8)  dott.ssa C. Cabibbo;
 9)  dott. G. Camarda;
10)  prof. V. Castro;
11)  ing. G. Catalano;
12)  dott.ssa G. Cento;
13)  dott. A. Colucci;
14)  dott. R. Costa;
15)  rag. S. Cuccia;
16)  dott. G. Cusumano;
17)  dott. G. D'Antoni;
18)  dott. G. Franchina;
19)  dott. P. Galvagna;
20)  dott. P. Greco;
21)  dott. A. Intrivici;
22)  dott. S. La Bruzzo;
23)  prof. F. Latteri;
24)  prof. G. Leonardi;
25)  dott. G. Li Calzi;
26)  dott. F. Licata;
27)  dott. M. Magistri;
28)  dott. L. Maniaci;
29)  avv. T. Miceli;
30)  dott. A. Mira;
31)  dott. G. Montalbano;
32)  dott. G. Navarria;
33)  dott. F. Parisi;
34)  dott.ssa F. Pomara;
35)  dott. A. Randazzo;
36)  dott. G. Rao;
37)  avv. V. Sabbino;
38)  dott. V. Seidita;
39)  prof. Gaetano Silvestri;
40)  prof. Giuseppe Silvestri;
41)  dott. G. Stancanelli;
42)  avv. V. Tango;
43)  dott.ssa M. L. Troja;
44)  dott. V. Virgilio.
(2003.12.710)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 14 marzo 2003, n.3.
Legge regionale n.26/98, art.11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia. Esercizio finanziario 2003.

In attesa del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art.18 della legge n.482 del 15 novembre 1999, tenuto conto della disponibilità finanziaria sul cap. 377730 per l'es. fin. 2003, con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai contributi su tale capitolo da parte degli enti in oggetto indicati.
Da un'attenta lettura del testo della legge regionale n.26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa, si evince con inequivocabile certezza che il legislatore regionale ha voluto riferirsi nel predisporre provvidenze, anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale.
D'altra parte la legge n.482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi, individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura, nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge, quindi, dal combinato disposto delle normative statali e regionali, che allo stato attuale le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese e dunque le associazioni, enti, università ed enti religiosi che per la tutela della lingua e delle tradizioni di tali popolazioni operano.
Per ottenere i contributi gli organismi suddetti dovranno presentare istanza in duplice copia, di cui una in bollo per quegli enti che non siano riconosciuti come O.N.L.U.S. o che non siano enti pubblici, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita I.V.A.;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo;
-l'impegno ad apporre il marchio della Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione su tutti gli atti ufficiali delle iniziative che si intendono svolgere.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle modalità previste dall'art.2 della legge n.191/98.
L'istanza dovrà pervenire, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale  della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente, unità operativa XV, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo. Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale).
Quest'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dall'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1)  programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2003, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'equipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di convegni o seminari, etc. dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti. Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione.Si dovrà altresì evidenziare chi sono i destinatari della o delle iniziative e l'eventuale attività promozionale nei confronti degli utenti. Si ricorda che eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni.
2)  Atto di costituzione a statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi) da cui risulti che non vengono perseguiti fini di lucro, nonchè la situazione aggiornata delle cariche sociali.
3)  Bilancio di previsione per l'anno 2003 approvato dagli organi statuari.
4)  Verbale di approvazione del bilancio preventivo.
5)  I soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla camera di commercio.
6)  Dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo.
7)  Numero di codice fiscale o di partita I.V.A.
8)  Numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia e non deve essere inoltrata da parte degli enti pubblici.
Verificata la regolarità della documentazione, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto , compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionale e regionale succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (all. A). Si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
In virtù della legge regionale n.23 del 23 dicembre 2002 l'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: un'anticipazione del 60% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del D.D.S. d'impegno e un saldo del 40% a seguito della presentazione entro 60 giorni dall'ultimazione del programma del rendiconto delle spese effettuate.
Ai fini del relativo saldo è necessario pertanto trasmettere entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, intendendo per programma l'attività svolta dagli enti durante tale periodo, la seguente documentazione in originale e copia, ad esclusione degli enti pubblici per i punti 2 e 3:
1)  dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
2)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
3)  bilancio consuntivo, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
4)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo in copia conforme;
5)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento. Inoltre si avverte che:
a)  per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti) il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere analiticamente documentato. Icompensi ai relatori verranno considerati a carico dell'ente o associazione o istituto.
c)  sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente, associazione o istituto.
Relativamente alla produzione di manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CD Rom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "Realizzato con il contributo della Regione siciliana, Assessorato regionale beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CD Rom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile altresì mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione Siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P.ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita.Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai nn. 091/6961812, 091/6961742-3.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato A

All'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione
Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente
Unità operativa XV,
via delle Croci, 8 - 90141 Palermo

(In duplice copia)


Il sottoscritto ........................................ nato a ........................................ il ..................... quale rappresentante legale del........................................ numero di codice fiscale o di partita I.V.A......................................... in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul capitolato 377730 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2003 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di E........................................ per l'es. fin. 2003

Dichiara


1)  di accettare il contributo di E........................................ sul cap. 377730 per l'anno 2003;
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n. ......... del ........................;
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n......................................... del........................................ e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, programmi...) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
Firma
........................................
(art. 2 legge n.191/98)

(2003.12.703)
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CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 4.
Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi.

Alle accademie ed istituti culturali dotati di personalità giuridica
Nell'ambito dei poteri di programmazione, di discrezionalità e di controllo di questa Amministrazione si impartiscono istruzioni per l'accesso ai contributi gravanti sul capitolo 377708 per l'anno 2003.
Requisiti per accedere ai contributi
Possono accedere ai contributi le accademie, società di storia patria, fondazioni, associazioni, corpi scientifici ecc... operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato (riferimento legislativo D.P.R. n. 635/75). A tale proposito, essendo transitate alla Regione siciliana con decreto legislativo n. 26 del 29 gennaio 1997 le competenze in materia di riconoscimento giuridico, possono presentare istanza di contributo anche gli enti dotati di personalità giuridica il cui statuto sia stato approvato con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale per i beni culturali.
Dall'enunciato del capitolo di bilancio risulta evidente che le istituzioni suddette devono svolgere e fornire servizi e promuovere attività di accertato e rilevante valore culturale, collegati alla consolidata ricerca e conservazione del patrimonio culturale e scientifico, con particolare riguardo alle fonti documentarie e bibliografiche. Non sono compresi gli enti destinatari di un contributo individuati per legge, alle cui esigenze si fa fronte con capitoli specifici.
Gli istituti in possesso dei requisiti devono presentare a quest'Assessorato, entro il 30 aprile 2003:
1)  istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente:
-  le generalità del legale rappresentante;
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita I.V.A.;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo. All'istanza deve essere allegato il programma dell'attività prevista per il corrente anno 2003 nel quale devono essere indicati:
a)  i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'ente, con analitico preventivo di spesa e l'indicazione dei tempi, luoghi e relatori delle iniziative;
b)  le attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale pure mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca;
c)  i servizi da fornire al pubblico relativamente alla fruizione del patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico, documentario e storico artistico;
d)  le attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;
e)  le attività di catalogazione tramite l'utilizzo di tecniche tradizionali o informatizzate del patrimonio posseduto;
f)  le spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto;
g)  relazione sull'attività svolta negli ultimi cinque anni. A tal fine, e per le altre notizie sull'ente, deve essere compilata e trasmessa la scheda richiesta notizie, allegata alla presente circolare;
2)  copia dello statuto vigente, comprese eventuali variazioni statutarie;
3)  documentazione dalla quale si evinca il possesso della personalità giuridica;
4)  copia conforme del bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
5)  copia conforme del verbale di approvazione del bilancio preventivo;
6)  copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
7)  copia conforme dei verbali di approvazione del bilancio consuntivo;
8)  relativamente agli istituti già destinatari di un contributo regionale sullo stesso capitolo: dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese e previste dal programma di previsione.
Nelle voci di bilancio, sia consuntivo che preventivo, deve essere ben evidenziato se l'istituto ha beneficiato o prevede di beneficiare di altri contributi pubblici o privati, la provenienza, la destinazione e l'entità degli stessi. Si evidenzia, infatti, a tale proposito, che il contributo regionale, il cui capitolo di riferimento è in progressiva riduzione, non può, né deve rappresentare, nella previsione dell'ente, l'unica o la maggiore fonte di sostentamento, ma che lo stesso costituisce incentivo o supporto all'attività dell'istituto. Si suggerisce, pertanto, pur in aderenza alle finalità istituzionali, compresa l'assenza dei fini di lucro, di promuovere iniziative, in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, miranti alla conservazione e alldell'attività complessiva.
Al fine di desumere con chiarezza la destinazione del finanziamento regionale, il bilancio consuntivo dovrà indicare oltre alla situazione di cassa anche quella di competenza.
Esaminata la documentazione sulla base dei requisiti richiesti, ai fini della determinazione del contributo da assegnare agli istituti richiedenti, l'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali si atterrà prioritariamente ai seguenti criteri:
a)  rilevanza del programma annuale compresa l'attività editoriale e di ricerca;
b)  consistenza del patrimonio bibliografico, archivistico, museale storico e i servizi attivati per la conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione dello stesso;
c)  incremento del patrimonio librario e documentario corrente e mezzi utilizzati per la valorizzazione e fruizione dello stesso.
Non verrà, di conseguenza, accolta un'istanza in cui non siano presenti e ben motivatamente equilibrate le voci rispondenti ai tre superiori criteri.
In virtù della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 l'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: un'anticipazione del 60% della somma assegnata e un saldo del 40% a seguito della presentazione entro 60 giorni dall'ultimazione del programma del rendiconto delle spese effettuate.
Ai fini del relativo saldo è necessario trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, intendendo per programma l'attività svolta dagli enti durante tale periodo:
1)  relazione dell'attività svolta e conto consuntivo;
2)  documentazione delle spese sostenute con il contributo regionale, in doppia copia. A tale riguardo si evidenzia che il contributo regionale concorrerà nella misura del 30% relativamente alle spese per forniture di servizi in occasione di manifestazioni (ospitalità alberghiera, rinfreschi, affissioni manifesti, SIAE), mentre le spese di viaggio dovranno essere dettagliatamente documentate. Dovranno essere trasmesse le copie dei contratti d'affitto, con gli estremi di registrazione, qualora se ne richieda il contributo; le spese relative a cellulari ed altri optionals rimarranno a carico dell'ente;
3)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che la documentazione giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede legale dell'istituto;
4)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che per le spese giustificative del contributo regionale - e per la parte da questo coperta - non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
5)  dichiarazione del rappresentante legale attestante l'eventuale beneficio di contributi da parte di altri enti pubblici o privati dalla quale si evinca l'entità e la provenienza degli stessi;
6)  dichiarazione del rappresentante legale relativa all'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.
Si fa inoltre presente che il 20% delle pubblicazioni prodotte dovrà essere inviato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici: soprintendenze, musei, gallerie, centri regionali per l'inventario e restauro. Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. Inoltre le pubblicazioni a stampa o le realizzazioni video o Cd-Rom dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione. Si fa anche presente la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo (tel. 091/6967642) al fine dell'elaborazione da parte di quest'ultima della scheda C.I.P. (Catalouing in pubblication) che deve essere stampata in tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "...realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione", nei manifesti o inviti a stampa realizzati con il contributo di quest'Assessorato e di far conoscere per tempo le date di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di questo Assessorato.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2003.12.712)
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CIRCOLARE 17 marzo 2003, n. 5.
Modalità di concessione di contributi ad enti individuati per legge - Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

All'A.R.C.E.S. di Palermo
All'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa
All'Associazione Oikos - Istituto europeo di etnologia di Barcellona Pozzo di Gotto
All'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo internazionale delle marionette di Palermo
Al Centro studi iniziative di politica economica in Sicilia di Palermo
Al Centro culturale ed editoriale Pierpaolo Pasolini di Agrigento
Al Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice
Al Centro nazionale studi pirandelliani di Agrigento
Al Comitato per la ricerca economica e scientifica (C.R.E.S.) di Catania
Al Centro di studi filologici e linguistici siciliani di Palermo
Al Centro europeo di studi economici e sociali di Marsala
Al Centro internazionale di ricerche e studi sociologici penali e penitenziari di Messina
Al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer di Palermo
Al Centro siciliano Sturzo (C.E.S.S.) di Palermo
Al Centro studi Azione politica e sociale di Catania
Al Centro di economia applicata all'ingegneria (C.S.E.I.) di Catania
Al Centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa
Al Centro studi Giulio Pastore di Agrigento
Al Centro studi Il Confronto di Catania
Al Circolo matematico di Palermo
Alla Galleria d'arte moderna R. Guttuso di Bagheria
All'Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali e dello sviluppo (I.S.V.I.) di Catania
All'Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.) di Palermo
All'Istituto socialista di studi storici Gaetano Salvemini di Messina
All'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici di Palermo
All'Istituto A. Gramsci - Cantieri culturali alla Zisa di Palermo
Alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando
Alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto
Alla Fondazione Mandralisca di Cefalù
Alla Fondazione Whitaker di Palermo
All'Istituto siciliano di storia antica di Palermo
All'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa
All'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti d'azienda (I.S.I.D.A.) di Palermo
All'Istituto teologico S. Paolo di Catania
Al Museo San Nicolò di Militello Val di Catania
Alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia di Palermo
Alla Società siciliana per la storia patria di Palermo
Alla Società italiana organizzazione internazionale di Palermo
Si rende noto che a seguito dell'emanazione della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23 sono intervenute alcune variazioni in merito alle modalità di erogazione di contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L'art. 23 di detta legge stabilisce infatti che i soggetti destinatari dei contributi, ferme restando le norme che regolano la concessione degli stessi, ove non previsto, sono tenuti a:
"a)  presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60% delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b)  presentare, entro 60 giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate ai fini dell'erogazione del saldo.
La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lett. b) comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione del finanziamento per l'anno successivo".
Per effetto di quanto sopra sono modificate le disposizioni impartite con circolare n. 21 del 3 giugno 2002 e di conseguenza codesti enti per quanto concerne la concessione e la rendicontazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2003 dovranno adeguarsi alla nuova normativa. Sempre più risulta quindi evidente quanto affermato più volte da quest'Amministrazione e cioè che le leggi di concessione dei contributi si pongono in termini di autorizzazione alla concessione delle sovvenzioni e non in termini di attribuzione, sic et simpliciter, di benefici economici alle organizzazioni ed enti interessati.
Ne consegue che non esiste un "diritto" al contributo, quanto piuttosto un interesse affinché l'Amministrazione operi nel rispetto della legge ed eserciti il proprio potere discrezionale alla luce di criteri che tengano conto della necessità di disciplinare la concessione e l'erogazione degli interventi economici e di vigilare, nello stesso tempo, affinché le sovvenzioni siano impiegate per lo scopo per cui sono previste, sotto il duplice profilo che le attività incentivate vengano effettivamente svolte e che le somme erogate siano impegnate o spese per lo svolgimento delle attività programmate.
Poste tali premesse, del resto frutto di collaudata giurisprudenza, si ribadisce che, in linea di massima, le norme dispongono che detti contributi vengano concessi quale concorso all'attività ordinaria o per le finalità istituzionali. Ne consegue che, se non vengono perseguiti tali scopi, il solo funzionamento dell'ente non basta a giustificare la concessione del contributo. Pertanto gli enti: associazioni, centri studi, fondazioni, istituti, musei, società di storia patria cui la presente circolare è diretta, ciascuno per i propri scopi statutari, dovranno cercare, in un'ottica di promozione culturale ed educazione permanente che tenga conto delle esigenze dei tempi, di rappresentare al meglio la molteplicità culturale siciliana. Ciò significa, in un momento, peraltro, di progressiva riduzione dei fondi pubblici, cercare di attivare rapporti fra enti ed organismi pubblici e privati tali da considerare il sostegno economico regionale nel suo reale intento: un incentivo, ma non la principale fonte di sostentamento.
Al fine dell'impegno e dell'erogazione delle somme è pertanto necessario che entro il 31 marzo di ogni anno codesti enti trasmettano a quest'Assessorato la seguente documentazione in duplice copia:
a)  Istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale devono essere elencati
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita I.V.A.;
-  numero di conto corrente postale o bancario, con relative coordinate, sul quale accreditare il contributo.
Nell'istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale.
All'istanza devono essere allegati:
b)  Il programma dell'attività prevista per l'anno corrente che descriva analiticamente
-  i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca dell'ente, con analitico preventivo di spesa e l'indicazione dei tempi, luoghi e relatori delle iniziative;
-  le attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale, pure mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca;
-  i servizi da fornire al pubblico relativamente alla fruizione dell'eventuale patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico, documentario e storico artistico;
-  le attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;
-  le attività di catalogazione tramite l'utilizzo di tecniche tradizionali o informatizzate del patrimonio posseduto;
-  le spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto;
-  la scheda richiesta notizie allegata alla presente circolare o gli aggiornamenti alla stessa, se già presentata;
c)  Copie ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione
-  dello statuto vigente, comprese eventuali variazioni statutarie;
-  del bilancio di previsione approvato dagli organi statutari; del verbale di approvazione del bilancio preventivo;
-  del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
-  dei verbali di approvazione del bilancio consuntivo.
Per quanto riguarda i bilanci si sottolinea la necessità di evidenziare con chiarezza, sia nel preventivo che nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale.
Tenuto conto che le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate dal succitato art. 23 della legge regionale n. 23/2002 si fa presente che, in ogni caso, occorre tenere conto delle disponibilità di cassa nel bilancio regionale.
Ai fini del saldo è necessario che entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, intendendo per programma l'attività svolta da codesti enti durante tale periodo, sia inviata la seguente documentazione in doppia copia:
a)  dettagliata relazione dell'attività svolta dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma di previsione;
b)  documenti di spesa (fatture, ricevute, etc. in copia conforme all'originale) e materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, etc. ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:
1)  che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede dell'ente;
2)  che per le spese giustificative del contributo regionale e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla stessa data anche dagli enti destinatari del contributo in unica soluzione.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento verranno poste in relazione alle iniziative effettuate nel senso che in caso di ridotta attività dell'ente l'Assessorato si riserverà di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.
In particolare le spese di funzionamento che si riterranno utili sono le seguenti:
-  mantenimento sedi: locazione (occorre allegare i contratti di fitto con gli estremi di registrazione), luce, acqua, telefono (con esclusione di optionals), spese postali, condominio, pulizia, eventuale personale, specificando i titoli dello stesso e, infine, nel caso di musei, le spese in rapporto alla conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione degli stessi;
-  materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell'ordinaria attività: carta varia, cancelleria, economato, manutenzione attrezzature informatiche;
-  rimborso spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente dell'ente e dei soli componenti il consiglio di amministrazione;
-  in ogni caso occorre che il motivo della trasferta sia dettagliatamente specificato e che venga allegata ogni documentazione utile a comprovare le spese sostenute. Per quanto possibile dovranno essere utilizzati mezzi pubblici e, nel caso contrario, dovrà essere dichiarato per quale motivo non sono stati adoperati. L'eventuale quota benzina verrà calcolata secondo le tabelle ACI analogamente ai pubblici dipendenti. Sono da considerarsi a carico dell'ente diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento.
Per quanto invece attiene alle spese relative alle attività si chiarisce che per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, affissione manifesti, servizi fotografici, spese di rappresentanza) il contributo concorrerà per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
-  per i relatori non residenti dei convegni occorrerà dettagliatamente documentare il rimborso spese di viaggio;
-  eventuali compensi ai relatori di convegni e seminari verranno considerati a carico dell'ente;
-  sono escluse dal contributo spese per compensi a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente.
Qualora si accerti che il finanziamento non è stato utilizzato per gli scopi preventivati o che il programma a suo tempo previsto non è stato realizzato, si procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati e la quietanza relativa al versamento andrà trasmessa a quest'Assessorato.
Per quanto riguarda le pubblicazioni realizzate con il contributo regionale si avverte che il 20% delle pubblicazioni prodotte dovrà essere inviato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici: soprintendenze, per la distribuzione alle biblioteche pubbliche della Sicilia: musei, gallerie, centri regionali per l'inventario e restauro.
Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. Inoltre le pubblicazioni a stampa o le realizzazioni video o in CD Rom dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, e della pubblica istruzione. Si fa anche presente la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione da parte di quest'ultima della scheda C.I.P. (Catalouing in publication) che deve essere stampata in tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione, pena l'esclusione dallo stesso. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "...realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione", nei manifesti o inviti a stampa realizzati con il contributo di questo Assessorato e di far conoscere per tempo le date di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di questo Assessorato.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2003.12.712)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 18 marzo 2003, n. 85.
Indice ragionato per la stesura del piano di zona - Allegato tecnico-operativo al piano socio-sanitario della Regione siciliana. Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Ai comuni capofila dei distretti socio-sanitari
A tutti i sindaci dei comuni della Sicilia
Alle amministrazioni provinciali
Alle aziende unità sanitarie locali
L'approvazione delle Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana - decreto presidenziale 4 novembre 2002 - ha avviato nella nostra Regione un processo di cambiamento mirato a ridefinire la politica sociale alla luce dei principi innovativi introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Le disposizioni nazionali, che sostituiscono quelle dettate dalla legge Crispi del 1890, appaiono in piena continuità con la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 di "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", che prevede un sistema integrato socio-sanitario, basato sulla pianificazione locale e riconosce il diritto del soggetto ad essere protagonista nella risposta al proprio bisogno.
La legge n. 328 riafferma con forza questi principi, li completa, li ridefinisce alla luce delle esperienze maturate in ambito sociale e li pone alla base del nuovo sistema: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità da una parte e concertazione, valorizzazione del terzo settore, cittadinanza attiva, dall'altra sono espressione di una politica sociale che non è più appannaggio degli addetti ai lavori ma frutto di un'attività trasversale, condivisa, di cui tutti devono sentirsi responsabili..
Il percorso appena intrapreso dovrà promuovere nel triennio una politica sociale che partendo dal basso ("programmazione bottom up"), sia in grado di garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita, con riguardo, in particolar modo, ai livelli essenziali che dovranno costituire oggetto di priorità nei diversi contesti territoriali.
Il sistema definito dalle Linee guida tende a coinvolgere tutti i soggetti interessati alla politica sociale, siano essi politici che semplici cittadini. Il ben-essere è infatti obiettivo comune e può essere raggiunto solo attraverso la mobilitazione di tutta la comunità locale.
Secondo questa logica l'indice ragionato per la stesura del piano di zona, allegato alla presente circolare, elaborato dall'ufficio Piano e approvato dalla cabina di regia, costituisce un ulteriore strumento per sostenere la fase di avvio del nuovo sistema sociale. Conseguentemente, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sull'iter da seguire per l'elaborazione dello strumento di pianificazione sociale, nonché suggerire soluzioni organizzative per il miglior funzionamento degli organismi previsti nel documento regionale.
Il piano di zona, espressione di tutte le scelte di politica sociale del distretto socio-sanitario, dovrà ricomprendere la programmazione sociale dei singoli comuni, in modo da evidenziare il sistema di servizi ed interventi attivati su tutto il territorio. Ciò che viene richiesto ai comuni del distretto socio-sanitario, in una logica unitaria di pianificazione sociale, è la condivisione delle scelte e la coerenza delle stesse rispetto alla filosofia di fondo adottata dal piano di zona.
Ricondurre la politica sociale dei singoli comuni ad un atto unico di pianificazione non vuol dire attentare all'autonomia di questi ultimi, ma al contrario, moltiplicare e qualificare le risorse a disposizione in un territorio più ampio, qual è appunto il distretto socio-sanitario. In questa logica gli atti di programmazione dei servizi e delle attività sociali adottati dai singoli comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, costituiranno documenti allegati a supporto del piano di zona.
Si precisa che la condivisione delle scelte di politica sociale non può ledere l'autonomia dei singoli comuni nella gestione delle somme trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale n.6/97 (Fondo unico a sostegno delle autonomie locali), a differenza delle somme assegnate a carico del FNPS che saranno invece accreditate e gestite dal comune capofila del distretto socio-sanitario.
A riguardo si precisa che il decreto n. 4949 del 19 dicembre 2002, con il quale è stato approvato il piano economico di riparto ai distretti socio-sanitari delle somme relative al triennio 2001-2003 è pubblicato in questo stesso fascicolo.
La Regione siciliana, alla luce degli indirizzi della legge finanziaria nazionale 2003, si riserva di definire, successivamente all'avvio dei piani di zona e attraverso la concertazione con le parti sociali, i criteri di utilizzo del FNPS anno 2003.
In merito alla dotazione finanziaria si ricorda che, secondo quanto previsto dalle Linee guida (punto 9.6), gli enti locali sono tenuti a cofinanziare il piano di zona per un importo annuo non inferiore a tre euro per abitante.
Si fa infine presente che l'Assessorato degli enti locali provvederà all'impegno delle somme di cui al citato decreto n. 4949, con conseguente erogazione, dopo aver espresso il parere di congruità del piano di zona in ordine alla corrispondenza dello stesso con la programmazione regionale. Si ricorda che quest'ultimo dovrà essere redatto entro 60 giorni dal ricevimento dell'indice ragionato, trasmesso con la presente nota, e successivamente presentato, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di programma, in n. 2 copie (1 in originale e 1 per copia conforme all'originale) e n. 1 copia in floppy disk o cd-rom, a:
-  Assessorato degli enti locali - Servizio 9° "Ufficio Piano" - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo.
Infine, a supporto dell'attività di pianificazione sociale, si provvederà ad assicurare momenti di confronto in ambito territoriale, promuovendo anche specifici corsi di aggiornamento per gli addetti ai lavori.
Si rappresenta, altresì, che i funzionari, in servizio all'ufficio Piano, sono disponibili a fornire tutte le indicazioni e chiarimenti necessarie per la redazione del piano di zona.
A tal fine si segnalano i numeri telefonici dei funzionari responsabili per ogni singola provincia:

Provincia      Recapito telefonico 
Agrigento      091 - 6964342 
Caltanissetta      091 - 6964284 
Catania      091 - 6964285 
Enna      091 - 6964284 
Messina      091 - 6964278 
Palermo      091 - 6964437 
Ragusa      091 - 6964582 
Siracusa      091 - 6964117 
Trapani      091 - 6964342 
  L'Assessore: D'AQUINO 

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(2003.13.772)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 24 marzo 2003.
Mutato assetto del controllo sugli atti degli enti locali. Sospensione attività organi collegiali del CO.RE.CO. Chiusura degli uffici di segreteria del CO.RE.CO. regionale e di quelli provinciali.

A tutti i sindaci dei comuni dell'Isola
Ai presidenti delle province regionali dell'Isola
e, p.c.  All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

Alla Segreteria generale
Alla segreteria della Giunta regionale
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con deliberazione n. 65 del 6 marzo 2003 la giunta regionale, a seguito del mutato assetto del controllo sugli atti degli enti locali nonché della sospensione dell'attività degli organi collegiali del CO.RE.CO., ha disposto la chiusura degli uffici di segreteria del CO.RE.CO. regionale e di quelli provinciali, con cessazione della relativa attività.
Per l'effetto viene a cessare, da parte dei comuni e delle province, l'obbligo dell'invio al CO.RE.CO. degli atti deliberativi sottoposti al controllo "in quanto procedura inutilmente attuata".
Pertanto, la declaratoria dell'esecutività degli atti deliberativi, già sottoposti a controllo, avverrà con le procedure di cui all'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e cioè decorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.
La presente direttiva, alla quale codesti enti dovranno, formalmente, attenersi, troverà applicazione dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2003.13.781)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002, va apportata la seguente rettifica:
-  alla fine dell'art. 36, sostituire le parole "stessa legge" con le parole "legge 10 marzo 2000, n. 62" e non con le parole "legge 10 marzo 2002, n. 62" come dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002.
(2003.13.807)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 13 dicembre 2002.
Approvazione del bando per la richiesta e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel bando allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6, parte I, del 31 gennaio 2003, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  pag. 72, scheda 26, prima riga, terza colonna dello schema, sostituire "Energia prodotta Rf (quadro n. 22)" con "Energia prodotta Ef (**)";
-  pag. 72, scheda 26, aggiungere in calce allo schema la seguente nota: "(**) L'energia prodotta Ef è data dalla somma dei valori Egf (quadro 17.1) e Hpf (quadro 19.1) entrambi espressi in TEP".
(2003.14.853)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Integrazione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Catania.


Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003, parte I, pag. 65, va apportata la seguente rettifica: il componente dott. Francesco Tarallo deve intendersi quale medico specialista in medicina fisica e della riabilitazione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Catania, anziché il dott. Calogero Millia.
(2003.12.711)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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