REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 MARZO 2003 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ORDINANZA COMMISSARIALE 30 dicembre 2002.
Approvazione del programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili in Sicilia.

Allegato
PROGRAMMA PER LA DECONTAMINAZIONE LO SMALTIMENTO DEI POLICLORODIFENILI E DEI POLICLOROTRIFENILI (PCB/PCT) IN SICILIA

Con l'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nel dare attuazione alla direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ha previsto che le regioni e le province autonome, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente programmi per la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB/PCT, che costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, viene predisposto il seguente programma per la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in Sicilia.
Premessa
In questi ultimi anni sono stati individuati un ulteriore gruppo di composti che comportano un serio pericolo per l'ambiente e per l'uomo.
Sia per il loro diffuso utilizzo, in conseguenza delle loro caratteristiche "buone", sia per l'allarme che successivamente ne è derivato, per le loro caratteristiche "cattive" e perciò di pericolo, la loro storia può essere paragonata a quella dell'amianto. Anche questo fu infatti largamente usato, scoperto come molto pericoloso per l'uomo e messo al bando dopo un diffuso utilizzo.
Certamente, per le loro caratteristiche di pericolosità, per la loro maggiore capacità di diffusione nell'ambiente, per il loro essere una "sostanza sintetica" creata dall'uomo, per la loro maggiore interattività con l'ambiente, i PCB costituiscono un pericolo ben più grave di quello rappresentato dall'amianto e la loro dismissione ed il loro smaltimento merita, perciò, una ben più alta attenzione e vigilanza.
Si sente spesso parlare dei PCB ma pochi in realtà sanno cosa essi siano e, cosa più delicata, se non addirittura grave, ancora di meno sanno dove essi si possono trovare. Scopo di questa premessa è proprio quello di aiutare a individuarli e "snidarli" sia nei luoghi ove si possono incontrare sia nei rischi che presentano.
Cosa sono: Con gli acronimi PCB e PCT si identificano una serie di composti chimici costituiti da miscele di idrocarburi aromatici clorurati; PCB e PCT sta infatti per policlorobifenili e policlorotrifenili. Si definiscono policlorobifenili (PCB) un gruppo di composti ottenuti per clorazione di un gruppo difenile con un numero variabile di atomi di cloro (monocloroB, dicloroB, ecc.); con la sigla PCB si intendono anche, quando non specificato, i policlorotrifenili (PCT) in forza della affinità chimica, dell'impiego analogo e delle caratteristiche tossicologiche ed inquinanti molto simili; sono sostanze sintetizzate dal petrolio o dal catrame, dense ed oleose, stabili, resistenti al calore, agli acidi, alle basi ed agli ossidanti, non infiammabili, solubili in molti solventi organici, ma poco solubili in acqua. I PCB esposti all'azione del fuoco producono diossine e benzofurani.
I PCB si presentano generalmente allo stato liquido, di colore che va dal giallo al marrone scuro; hanno odore tipico di idrocarburo, densità superiore a quella dell'acqua. Se hanno un elevato contenuto di cloro i PCB possono avere consistenza anche solida. Alla pressione ambiente essi hanno punto di ebollizione a 300° C. I PCB sono solubili nei principali solventi organici e, più in generale, negli oli minerali; sono scarsamente solubili in acqua.
Quando nascono: Le molecole di PCB furono sintetizzate per la prima volta verso la fine del 1800; per la produzione ed i primi impieghi in campo industriale bisogna arrivare però alla fine degli anni '20. La vera diffusione dei PCB si ha nel settore elettrotecnico (trasformatori e condensatori) soltanto dagli anni '50 in poi. I primi casi di inquinamento ambientale da PCB si sono manifestati nel Giappone negli anni '70; negli USA l'EPA ne vieta la produzione nel 1972.
Perché si usano: Il diffuso impiego dei PCB è stato motivato dalle peculiari proprietà che essi posseggono, quali: inerzia chimica; resistenza al calore ed al fuoco; bassa tensione di vapore; ridotta variabilità delle caratteristiche fisiche nel tempo, anche sotto forti sollecitazioni (alta pressione); alta costante dielettrica.
Dove si usano: I PCB sono stati utilizzati nei fluidi per il trasferimento di calore, come additivi e plastificanti per vernici e materie plastiche, nella produzione di carte autocopianti, nelle carte per imballaggi, come lubrificanti nelle apparecchiature subacquee, nei prodotti per tipografia e stampa, negli insetticidi e nei disinfestanti agricoli, nei liquidi di raffreddamento dei motori elettrici, nelle pompe da vuoto. In Svizzera è stata riscontrata la presenza di PCB in vernici di rivestimento di costruzioni in acciaio ed in cemento utilizzato per sigillare giunti strutturali in opere edilizie.
Fino a che non ne è stata vietata la produzione, ovvero fino agli anni ottanta, i PCB (bifenili policlorurati o policlorobifenili) sono stati utilizzati come liquido di isolazione o di raffreddamento in trasformatori e condensatori, come fluidificante idraulico in grossi macchinari minerari, ma anche come additivo, lubrificante o plastificante in masse di sigillatura, lacche, materie plastiche e carta. A rendere per oltre 30 anni i PCB una tra le sostanze più apprezzate dall'industria sono state caratteristiche quali la stabilità termica, la bassa idrosolubilità, la stabilità all'ossigenazione, la viscosità in un ampio spettro di temperature e la ridotta infiammabilità.
I nomi più diffusi con i quali sono stati commercializzati i PCB ed i PCT: I nomi commerciali con i quali i PCB sono stati diffusi nel settore elettrotecnico, come liquidi isolanti ed incombustibili, sono Askarel, Apirolio e Aroclor; qualche volta essi erano denominati anche come Phenoclor e Kanechlor. Molti altri sono tuttavia i nomi con i quali i PCB sono stati immessi sul mercato; attraverso una fonte specializzata di settore sono stati conteggiati oltre ottanta nomi usati per commercializzare composti o sostanze contenenti PCB.
Cause più comuni di dispersione e diffusione nell'ambiente: I PCB possono disperdersi nell'ambiente per diverse cause, quali: spillamento, tracimazione, evaporazione e trasudazione dalle apparecchiature che li contengono; fuoriuscita per rottura del recipiente che li contiene; diffusione attraverso altre sostanze che ne sono rimaste contaminate; sversamento accidentale o volontario nelle varie fasi di manipolazione e trasporto. E' stato stimato che circa un terzo della produzione mondiale di PCB è stata dispersa nell'ambiente, arrecando danni ai corsi d'acqua ed al suolo, con impatti ecologici significativi (disturbi alle funzioni riproduttive di uccelli e mammiferi).
Perché sono pericolosi?: I PCB rientrano nella categoria dei POP (Persistent Organic Pollulants); essi sono infatti persistenti, poco biodegradabili, idrofobici ed a bassa capacità di migrazione. I PCB hanno un elevato potenziale di accumulo e sono miscibili negli oli e nei grassi; il loro trasferimento ai lipidi ed ai grassi degli organismi viventi viene facilitato dall'assunzione di acqua, piante e sedimenti contaminati, trasferendosi, tramite la catena alimentare, agli animali ed all'uomo. I PCB possono essere assorbiti sotto forma di vapori attraverso l'apparato respiratorio, per contatto attraverso la pelle e per ingestione.
I PCB sono poco biodegrabili. Infatti, i tempi di dimezzamento per i PCB nell'aria si aggirano sui sei anni, mentre per i PCB presenti in composti si parla di decenni.
La dose giornaliera limite ammessa dall'OMS è di 30-60 microgrammi. L'assunzione prolungata di dosi più massicce può provocare dermatiti, danni al fegato e ai reni e stati di immuno-depressione.
Benché non ne sia stata ancora accertata la cancerogenicità, vi è il sospetto che i PCB siano anche potenzialmente oncogeni. Infatti l'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) di Lione ha classificato i PCB come probabili agenti cancerogeni per l'uomo.
In animali esposti per lunghi periodi a PCB si sono inoltre osservati disturbi della funzione riproduttiva.
Assorbimento e tossicità: I PCB vengono assorbiti sotto forma di vapori attraverso l'apparato respiratorio e, per contatto, attraverso la cute; è anche possibile l'assorbimento per via gastroenterica a seguito di ingestione accidentale o per la presenza dei composti nella catena alimentare.
Il metabolismo si attua prevalentemente a livello epatico, mentre la eliminazione, che avviene soprattutto attraverso le feci sotto forma di composti fenolici, è tanto più lenta quanto più elevato è il numero di atomi di C1 presenti nella molecola.
I PCB tendono ad accumularsi nei tessuti adiposi dell'organismo, nel fegato e nel rene; le manifestazioni tossiche, che in alcuni casi devono essere ricondotte alla trasformazione che subiscono per effetto termico in Policloro-dibenzo-diossine e Policloro-dibenzofurani, possono avere carattere acuto o cronico.
Le forme acute, infrequenti ad osservarsi, sono caratterizzate da irritazione delle vie respiratorie, depressione neurologica con astenia e torpore, vomito, epigastralgia, acneclorica. L'intossicazione cronica può dar luogo a diversi quadri patologici: acne, eczema, iperpigmentazione cutanea, edemi palpebrali e congiuntivali, anemia, depressione del sistema immunitario, epatopatia cronica.
Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuali: Gli ambienti ove sono collocati depositi o apparecchiature contenenti PCB dovranno essere dotati di sistemi per il ricambio d'aria e la aspirazione dei gas (art. 20, D.P.R. n. 303/56); questi ultimi dovranno essere realizzati con interposizione di filtri al fine di evitare l'immissione degli inquinanti aerodispersi nell'ambiente; i filtri dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e considerati a tutti gli effetti come rifiuti pericolosi all'atto della loro sostituzione.
I locali devono essere rivestiti da superfici impermeabili e di bacini di contenimento che impediscano la dispersione all'esterno dei PCB in caso di fuoriuscita accidentale, devono presentare sufficienti garanzie di protezione in caso di incendio ed essere muniti di segnaletica contenente le indicazioni sulla presenza dei composti e le istruzioni sulle eventuali modalità di intervento da seguire in caso di eventi accidentali (circolare Ministero del lavoro 2 marzo 1994, n. 26). Nel corso di operazioni di manutenzione su apparecchiature contenenti PCB si dovrà porre attenzione ad evitare spandimenti accidentali, surriscaldamenti del materiale sul quale si opera, nonché l'utilizzo di strumenti a fiamma o ad arco elettrico. I lavoratori dovranno essere muniti di guanti, tute, sovrascarpe, calzature ed occhiali di sicurezza con protezione laterale (artt. 379, 382, 383, 385, D.P.R. n. 547/55) al fine di evitare qualsiasi contatto accidentale; tutto l'equipaggiamento, da considerarsi monouso, al termine delle operazioni dovrà essere smaltito come rifiuto pericoloso.
L'accesso in ambienti ove sia presente rischio di inalazione di PCB aerodispersi richiederà l'uso di maschere respiratorie (art. 387, D.P.R. n. 547/55) a facciale intero; in caso di incendio è necessario l'impiego di autorespiratori con tute integrali di protezione.
Le alternative ai fluidi contenenti PCB possono essere individuate negli oli siliconici e esteri organici; gli esteri in particolare uniscono alle ottime prestazioni dielettriche, l'elevato punto di fiamma e le quasi assolute biodegrabilità ed atossicità.
Principale normativa di riferimento
-  D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982, relativo all'attuazione delle direttive (CEE) n. 76/769, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
-  deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
-  D.P.R. n. 216/88 (divieto di immissione sul mercato e di utilizzo dei PCB e PCT);
-  decreto ministeriale del 11 febbraio 1989 (modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce e delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB);
-  decreto legislativo n. 95/92 (eliminazione degli oli usati);
-  decreto ministeriale del 17 gennaio 1992 (modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili);
-  decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, di sostituzione dell'allegato di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904;
-  Ministero del lavoro circolare 2 marzo 1994, n. 26 (linee guida in caso di incidente con dispersione di policlorobifenili e policlorotrifenili);
-  decreto legislativo n. 22/97 (gestione dei rifiuti);
-  decreto ministeriale n. 471/99 (messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati);
-  decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT;
- decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500 "Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto", convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33;
-  decreto Ministro dell'ambiente dell'11 ottobre 2001 - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.
Con D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982 è stata data attuazione alla direttiva (CEE) n. 76/769, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, fra i quali i PCB/PCT, elencati nell'allegato al decreto.
Successivamente, prima con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216, poi con il decreto del Ministro della sanità del 29 luglio 1994, l'allegato è stato sostituito.
Fra le numerose disposizioni che disciplinano la materia è opportuno richiamare le seguenti.
Gli insediamenti ove vengono prodotti, utilizzati o tenuti in deposito PCB e PCT sono insalubri di I classe ai sensi dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 settembre 1994 voce 95.
Le patologie da PCB sono tutelate dalla legislazione in materia di assicurazione infortuni e malattie professionali (voce 35.b, alleg. 4, D.P.R. n. 1124/65), per esse inoltre vi è obbligo di denuncia all'Unità sanitaria locale, da parte del medico competente, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1973, voce 23; il datore di lavoro deve far sottoporre i lavoratori esposti a visita medica trimestrale (voce 36, della tabella allegata al D.P.R. n. 303/56.
Le lavorazioni nelle quali si impiegano derivati alogenati dei fenoli sono considerate faticose, pericolose ed insalubri per donne, fanciulli ed adolescenti (D.P.R. n. 432/76, art. 2, lett. A, voce 9), tuttavia l'unità sanitaria locale competente può consentire il loro impiego previa valutazione delle cautele adottate nell'ambiente di lavoro.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 definisce olio usato qualsiasi olio divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, mentre sono assimilati ai rifiuti tossici e nocivi gli oli usati che contengono PCB e PCT e loro miscele in concentrazione superiore ai 25 ppm.
Normativa specifica - decreto legislativo n. 209 del 22/ maggio 1999.
Il decreto legislativo n. 209 "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, stabilisce che per policlorobifenili (PCB) debbano intendersi (art. 2 - classificazione):
1)  i policlorobifenili;
2)  i policlorotrifenili;
3)  il monometil-tetracloro-difenilmetano, il monometil-dicloro-difenilmetano, il monometil-dibromo-difenilmetano;
4)  ogni miscela delle suddette sostanze che presenti una concentrazione complessiva superiore a 50 mg./Kg. (0,005%).
L'art. 3 (inventario) comma 1 obbliga coloro che detengono apparecchi contenenti PCB in quantitativo superiore a 5 litri (dm3), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, ad effettuare una comunicazione biennale alla sezione regionale del catasto rifiuti, gestita dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, fissando il termine del 31 dicembre 1999 per la prima comunicazione. Successivamente il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2000 con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 500.
La comunicazione deve contenere gli estremi identificativi, la collocazione e la descrizione degli apparecchi, il quantitativo e la concentrazione di PCB contenuta negli apparecchi, i tipi di trattamenti effettuati o le sostituzioni previste, la quantità e concentrazione di PCB detenuto e la data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 maggio 1998, n. 216.
Le comunicazioni vanno rinnovate ogni due anni.
L'art. 4 (programmi) prevede che entro il 15 luglio 2002, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, i programmi devono indicare le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il decreto, all'art. 5 (obbligo di decontaminazione e smaltimento), stabilisce i termini entro i quali decontaminare o smaltire gli apparecchi contaminati da PCB.
I PCB, gli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg./Kg.) e i PCB usati dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31 dicembre 2005 (art. 5, comma 1).
Gli apparecchi soggetti ad inventario (quantità di oli dielettrico superiore a 5 litri) che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg./Kg.) dovranno essere decontaminati o smaltiti entro il 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 2 e 3).
Di questi ultimi, quelli contaminati da PCB entro i 50-500 mg./Kg., potranno continuare ad essere utilizzati fino al termine del loro ciclo di vita (art. 5, comma 3).
Le apparecchiature dovranno essere munite di etichetta conforme a quanto disposto dall'art. 6.
Gli oli contenenti PCB/PCT inferiore alle 25 parti per milione, possono essere conferiti al Consorzio obbligatorio oli usati ai sensi del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992.
L'art. 10 (sanzioni) stabilisce pesanti sanzioni amministrative per omessa o infedele comunicazione o per mancata etichettatura.
Tuttavia le comunicazioni presuppongono l'emanazione di un decreto sulle metodologie per le determinazioni analitiche dei PCB, che è entrato in vigore solamente il 17 novembre 2001, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2001.
Si ritiene utile riportare il testo del predetto decreto 11 ottobre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento.
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante "Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";
Visti, in particolare, gli artt. 5, comma 4, 7, comma 6, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabilite le norme tecniche relative alla qualità dielettrica dei PCB contenuti nei trasformatori, al fine di consentirne l'utilizzo in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, siano adottate le norme tecniche per garantire che la decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB avvenga nel rispetto delle condizioni previste e siano indicate le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB;
Considerato che il termine del 31 dicembre 1999 stabilito per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è stato prorogato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con legge 25 febbraio 2000, n. 33;
Considerato che con la decisione n. 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'art. 10, lettera a), della direttiva n. 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), sono stati definiti i metodi di misura di riferimento per la determinazione analitica dei PCB;
Ritenuto pertanto necessario stabilire le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del contenuto di PCB nei materiali contaminati;
Decreta:


Art. 1
Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento

1. In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto:
a) che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;
b) che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel).
2. La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unità locale del detentore.

Art. 2
Decontaminazione dei trasformatori

1. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.
2.  Nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10-1.
3.  Ai fini della verifica di cui al comma 1, il liquido contenuto nel trasformatore deve essere sottoposto a determinazione analitica del contenuto di PCB nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data del trattamento di decontaminazione. Nel caso in cui il tenore di PCB risulti ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso, la decontaminazione si considera conclusa, e il soggetto autorizzato che l'ha effettuata rilascia al detentore del trasformatore idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei valori prescritti. Nel caso in cui dall'analisi risulti una concentrazione di PCB superiore ai valori massimi prescritti, il trattamento di decontaminazione deve essere ripetuto entro sessanta giorni.

Art. 3
Determinazioni analitiche

1. Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento:
a)  la norma europea EN 12766-1 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)" e la proposta di norma europea prEN 12766-2 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
b) la norma IEC 61619 "Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare" per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.
2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto purché condotte sulla base di determinazioni analitiche effettuate secondo altre metodiche standardizzate.
3. I dati raccolti dall'ANPA ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, vengono altresì trasmessi al Ministero delle attività produttive.

Art. 4
Modelli per la comunicazione

1. Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 2.
Allegato 1: scheda anagrafica, scheda anagrafica semplificata, scheda apparecchiature/contenitori, scheda apparecchiature/contenitori semplificata. (Omissis...).
Allegato 2: comunicazione ex decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 209, relativa alla detenzione di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 DM3 e con una percentuale in peso di PCB superiore a 0,005. - Istruzioni per la compilazione delle schede. (Omissis...).
Codici del catalogo europeo dei rifiuti
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 22/197 per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"; nel citato allegato A, punto 2, Catalogo europeo dei rifiuti (CER) sono indicati tre codici relativi a rifiuti contenenti PCB/PBT ovvero:
-  130101 "Oli per circuito idraulico contenenti PCB e PCT";
-  130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT";
-  160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".
Tali rifiuti sono classificati come "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'allegato D.
Ai sensi di quanto previsto dalla decisione della commissione CE del 16 gennaio 2001 e s.m.i. (che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE), a partire dal 1 gennaio 2002 è stata introdotta una nuova codificazione dei predetti rifiuti:
-  130101 "Oli per circuito idraulico contenenti PCB";
-  130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB";
-  160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB".
Nel nuovo CER sono stati altresì introdotti tre nuovi codici relativi ai rifiuti contenti espressamente PCB ovvero:
-  160109 "Componenti contenenti PCB";
-  160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209";
-  170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).
Anche con la nuova codifica tutti i rifiuti succitati sono classificati come "rifiuti pericolosi".
I quantitativi di PCB presenti in Sicilia
Il decreto legislativo n. 209/99, all'art. 3, comma 1, prevede che i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a 3), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a 3) deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a)  nome e indirizzo;
b)  collocazione e descrizione degli apparecchi;
c)  quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d)  date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e)  quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f)  data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
Inoltre, al comma 2, è previsto che i detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
Ancora, il comma 3 prevede che la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti.
Dal controllo delle schede pervenute all'Assessorato regionale territorio e ambiente e dai dati elaborati e trasmessi dall'A.R.P.A. Sicilia sono stati ricavati i dati riassunti nelle seguenti tabelle, precisando che, nei casi in cui la concentrazione non è stata indicata, gli apparecchi sono stati classificati nella categoria compresa fra lo 0,005% e lo 0,05%.

Tabella n. 1 dati riassuntivi prima dichiarazione



Dati      Quantità 
Dichiaranti (sedi legali)      157 
Unità operative (unità locali)      192 
Apparecchi      21.861 
Apparecchi tra lo 0,005% (50ppm ) e lo 0,05% (500 ppm) in peso di PCB      21.432 
Apparecchi maggiori di 0,05% (500 ppm) in peso di PCB      429 


Tabella n. 2 dati riassuntivi suddivisi per provincia



      Dichiaranti     Apparecchi 
Provincia  Sedi legali Unità operative Tra 50 e 500 PPM > 500 PPM Totale 
Agrigento      24 26 4.555 50 4.605 
Caltanissetta      3 5 14 8 22 
Catania      10 15 5.404 24 5.428 
Enna      - 1 1 -
Messina      6 11 933 82 1.015 
Palermo      36 42 6.436 135 6.571 
Ragusa      3 4 39 25 64 
Siracusa      - 8 2.957 23 2.980 
Trapani  77 80 1.093 82 1.175 
Totale  157 192 21.432 429 21.861 


Sedi legali fuori regione  11 - - - -      


Fabbisogno impiantistico
Per la gestione dei rifiuti contaminati da PCB/PCT, in Sicilia sono presenti solamente impianti di stoccaggio, in quanto lo smaltimento avviene fuori dall'isola. Inoltre, non risulta che siano state concesse autorizzazioni per l'esportazione all'estero di rifiuti contaminati da PCB/PCT.
Per il fabbisogno impiantistico si rinvia al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002.
Programma per la decontaminazione e lo smaltimento
Il primo obiettivo del programma non può che essere quello di verificare il rispetto degli obblighi di decontaminazione e smaltimento previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 209/99, alla luce delle disposizioni del sopravvenuto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'11 ottobre 2001, recante "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione e dello smaltimento".
In sede di caricamento dei dati, per le dichiarazioni per il biennio 2001-2002, rese entro il 31 dicembre 2002, l'A.R.P.A. Sicilia dovrà operare in stretto raccordo con le province, alle quali competono i controlli sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 209/99, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, che richiama l'art. 20 del decreto legislativo n. 22/97.
Tale controllo risulta indispensabile per potere operare sulla base di un inventario i cui dati siano completi e verificati, superando ogni ritardo ed incertezza che nel passato si sono registrati sia nelle dichiarazioni che nella gestione dei dati.
Inoltre, è necessario che le province verifichino il rispetto della prescrizione dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 209/99 che prevede che i trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal predetto decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (decreto ministeriale 11 ottobre 2001), previa apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in assenza della quale i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
A tal fine, l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia convocherà apposite riunioni con l'A.R.P.A. Sicilia e le province regionali per pervenire, entro il primo semestre del 2003, alla verifica dei dati dell'inventario previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/99, incrociando i dati con le comunicazioni effettuate dai detentori alla provincia, ai sensi del successivo art. 5, comma 4.
Inoltre, l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia convocherà apposite riunioni, anche su base provinciale, con i principali detentori di apparecchi contenenti PCB/PCT per concordare le migliori soluzioni per un corretto smaltimento.
Sempre entro il primo semestre del 2003, sulla base delle comunicazioni e degli esiti delle attività di controllo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 209/99, le province dovranno censire gli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm. (elevato a 3).
I detentori degli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm (elevato a 3), entro il 31 dicembre 2003, dovranno fare pervenire all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, presso la sede di via Catania, n. 2 - 90141 Palermo, il piano di smaltimento dei predetti apparecchi, che devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 209/99, indicando le modalità ed i tempi per lo smaltimento rispetto al termine previsto dalla legge.
Ove i detentori degli apparecchi contenenti PCB/PCT per un volume inferiore a 5 dm (elevato a 3) non provvedano entro il 31 dicembre 2003, la pubblica autorità provvederà in danno nei confronti dei detentori inadempienti.
La realizzazione delle attività previste dal presente programma consentirà di verificare che la gestione degli apparecchi contenenti PCB/PCT avvenga nel rispetto delle disposizioni dettate per la tutela della salute e dell'ambiente e consentirà di rispettare i termini di legge per lo smaltimento degli apparecchi, in quanto, ferma restando ogni altra sanzione prevista dalla vigente normativa, ove gli interessati non provvedano, la pubblica autorità interverrà in danno, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
Il presente programma sarà aggiornato non appena saranno disponibili i dati dell'inventario delle schede relative alle dichiarazioni per il biennio 2001-2002, da rendere entro il 31 dicembre 2002, e poi ogni biennio alla luce degli inventari delle successive dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999.

Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 41 -  78 -  86 -  10 -  61 -  13 -