REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MARZO 2003 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 febbraio 2003, n. 3.
Modifica del termine di cui all'art. 3 del decreto presidenziale 6 marzo 2000, n. 11, concernente la disciplina della riproduzione animale  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 6 febbraio 2003.
Rettifica del decreto 10 agosto 1999, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 6 febbraio 2003.
Scioglimento delle riserve contenute negli articoli 2 e 3 del decreto 1 agosto 2002, relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili a valere della misura 4.3.1 - sottomisura d) - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.


DECRETO 6 febbraio 2003.
Scioglimento delle riserve contenute negli articoli 2 e 3 del decreto 15 aprile 2002, relativo alla graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura c) - del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 17 luglio 2002.
Ammissione a finanziamento di progetti a valere della misura 3.04 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati dell'asse III risorse umane con finanziamento pubblico e in parte a carico dei privati  pag.


DECRETO 9 agosto 2002.
Modifica del decreto 17 luglio 2002, concernente ammissione a finanziamento di progetti a valere della misura 3.04 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati dell'asse III risorse umane con finanziamento pubblico e in parte a carico dei privati  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 29 gennaio 2003.
Individuazione dell'U.O. di medicina trasfusionale del l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo quale sede della banca degli occhi della Regione Sicilia  pag. 10 


DECRETO 13 febbraio 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2003  pag. 11 


DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione all'ambulatorio oculistico del dott. Brancato Giuseppe alla somministrazione della specialità medicinale Visudyne  pag. 16 


DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione, nel territorio della Regione siciliana, al sotterramento delle carcasse degli animali morti in allevamento sito in "zona isolata"  pag. 17 


DECRETO 4 marzo 2003.
Stagione balneare 2003  pag. 18 

DECRETO 7 marzo 2003.
Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Canicattì  pag. 41 


DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Cattolica Eraclea  pag. 43 


DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Santo Stefano Quisquina.
  pag. 43 


DECRETO 7 febbraio 2003.
Approvazione del regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata n. 27 dell'1 agosto 2000.
  pag. 51 


DECRETO 10 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna   pag. 52 


DECRETO 10 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna.   pag. 53 


DECRETO 12 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena  pag. 55 


DECRETO 12 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Priolo Gargallo  pag. 56 


DECRETO 13 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore genera le del comune di Pachino  pag. 58 


DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore genera le del comune di Ragusa  pag. 60 


DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettri ca nel territorio del comune di Valledolmo  pag. 61 


DECRETO 20 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Lucca Sicula  pag. 62 

DECRETO 20 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Valdina  pag. 66 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Modifica allo statuto dell'opera pia Fondazione Sac. prof. Bartolo Castello di Siracusa  pag. 67 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto educativo Umberto I di Siracusa  pag. 67 
Pareggiamento dell'Istituto musicale Arturo Toscanini diRibera ai conservatori di musica di Stato  pag. 67 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di costruzione dell'acquedotto rurale Caliato-Mendola ed opere di captazione della sorgente Caliato, nei comuni di Enna e Valguarnera  pag. 67 
Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Santa Flavia per lavori di costruzione dell'adduttore ovest del complesso irriguo S. Leonardo Ovest, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate  pag. 68 
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Casteldaccia e Misilmeri per lavori di costruzione dell'adduttore ovest del complesso irriguo S. Leonardo Ovest, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate  pag. 69 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta presso la Fondazione Rosario Toscano Scuderi di Catania  pag. 71 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa consorzio olivicolo Nocellara del Belice, con sede in Castelvetrano  pag. 71 
Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 71 

Assessorato dell'industria:
Provvedimenti concernenti approvazione di nuovi testi di statuto di consorzi di garanzia fidi  pag. 71 
Rettifiche ed integrazioni al bando per la richiesta e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e riapertura dei termini  pag. 72 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Siracusa  pag. 72 

Assessorato della sanità:
Revoca del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche della ditta Ognina Carni s.r.l., con sede in Catania  pag. 72 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento di carni fresche della ditta Fratelli Russo & C. s.n.c., con sede in Carini  pag. 72 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di produzione di carni della ditta Sicilpolli s.n.c. di Parla Anna & C., sito nel comune di Canicattì  pag. 73 
Sospensione del riconoscimento di idoneità attribuito alla ditta Mare Sud s.r.l., con sede in Sciacca  pag. 73 
Comunicato relativo alla circolare assessoriale 12 febbraio 2003, n.1101 - Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione - Principio attivo "Nifedipina" confezioni di riferimento: "14 unità 30MG" e "14 unità 60MG"  pag. 73 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Bivona per la realizzazione di lavori  pag. 73 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Porto Empedocle  pag. 73 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al proget to relativo all'imboschimento di aree e al miglioramento di complessi boscati del demanio del comune di Gratteri  pag. 73 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 73 
Approvazione del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nel comune di Custonaci  pag. 74 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Esclusione di alcune ditte dalla graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 74 
Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro loco di Belmonte Mezzagno  pag. 74 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 20 febbraio 2003, n. 3.
Monitoraggio presupposti relativi al riparto del Fon do delle autonomie  pag. 74 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 2003, n. 3.
Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 - Nuove norme in materia di collocamento e di servizi all'impiego  pag. 79 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 21 febbraio 2003, n. 1104.
D.P.C.M. 6 dicembre 2002 - Emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa - Proroga circolare n. 1028 del 3 luglio 2000 (già prorogata con circolare n. 1042 del 13 marzo 2001 e circolare n. 1073 del 18 aprile 2002)  pag. 82 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della misura 4.2.5 "Sostegno e tutela delle attività forestali". P.O.R. Sicilia 2000-2006.
  pag. 82 

Assessorato dei lavori pubblici

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, di trasporti e dei noli nella province siciliane con decorrenza 1 luglio 2002 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi sensi dell'art.6 della legge regionale 7 agosto 1990, n.30.  pag. 83 


Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2002  pag. 83 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento n. 1
Presidenza della Regione

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale


Supplemento n. 2
Assessorato del lavoro,della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 10 marzo 2003.
Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F. 2003.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





DECRETO PRESIDENZIALE 6 febbraio 2003, n. 3.
Modifica del termine di cui all'art. 3 del decreto presi denziale 6 marzo 2000, n. 11, concernente la disciplina della riproduzione animale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Visto il D.P.R.S. 6 marzo 2000, n. 11, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale;
Visto il parere n. 535 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 29 ottobre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 21 gennaio 2003, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:


Art. 1

All'art. 3 del D.P.R.S. n. 11 del 6 marzo 2000 è aggiun to il seguente comma:
"Comma 6 - Il termine di cui al comma 3, per i gestori delle stazioni di fecondazione equina nonchè per i proprietari degli stalloni equini o asinini ritardatari, può essere procrastinato improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno antecedente a quello di inizio attività previo il pagamento di una sopratassa di E 50".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 6 febbraio 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTILIONE 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 2003, reg. n. 1, Presidenza della Regione, foglio n. 18.
(2003.11.650)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 febbraio 2003.
Rettifica del decreto 10 agosto 1999, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il decreto 10 agosto 1990, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia, approvando la proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, formulata nella seduta del 14 aprile 1989;
Vista la nota n. 630 del 30 gennaio 2003, con la quale il comune di Delia chiede di ridefinire la situazio ne vincolistica dell'area di cui sopra per i motivi esposti nella relazione tecnico-descrittiva dell'ufficio tecni co del comune di Delia, prodotta in uno alla suddetta nota sindacale;
Considerato che dalla nota e dalla relazione sopra menzionata emerge che il decreto 10 agosto 1990, oltre a dichiarare di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39 allora vigente, ha dettato prescrizioni su porzioni territoriali perimetrate nelle planimetrie allegate alla proposta di vincolo formulata dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, e precisamente:
1) nelle aree perimetrate dall'art. 1, lett. c), della legge 8 agosto 1985, n. 431 allora vigente;
2) nell'area segnata di lettera A;
3) nell'area segnata di lettera B;
4) nell'area segnata di lettera C,
sottoponendo alcune di queste aree (nn. 1 e 3) a divieto assoluto di edificazione e individuando indici e distanze di natura urbanistica, nonché definizioni tipologiche per le altre aree (nn. 2 e 4);
Rilevato che dette prescrizioni e detti divieti esorbitano dall'ambito del potere esercitato e dalle funzioni di legge, in quanto le disposizioni legislative non consentivano e non consentono, in sede di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di un'area di definire in via preventiva gli interventi ammessi, né di escludere, in via preventiva, il diritto di edificare, né infine di dettare standards e tipologie urbanistiche;
Ritenuto che la funzione tipica e legittima della dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dalla legge n. 1497/39 ed oggi dal titolo II del testo unico n. 490/99 era ed è di sottoporre alla preventiva e discrezionale valutazione della Soprintendenza i progetti di tutti gli interventi che ricadono nel territorio protetto e sono idonei a modificare lo stato dei luoghi;
Ritenuto che competa soltanto alla pianificazione territoriale paesistica obbligatoria dettare i criteri e le modalità di un uso del territorio paesisticamente compatibile con l'interesse pubblico delle aree protette;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che le prescrizioni e i divieti apposti al decreto 10 agosto 1990 siano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere;
Ritenuto allo scopo di conferire certezza e stabilità agli atti giuridici dell'Amministrazione, conformandoli alle prescrizioni di legge, di procedere in autotutela alla rettifica del decreto summenzionato, eliminando dallo stesso le parti e le disposizioni viziate che non inficiano il testo e lo scopo della restante parte della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area indicata, che, appare meritevole di conferma;
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono recepite, sono annullate le seguenti disposizioni del decreto 10 agosto 1990, comportante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle Paradiso Castellazzo nel comune di Delia:
-  nelle premesse, alinea 15, da "Ritenuto, infine, ..." a "... prescrizioni dell'area A";
-  nelle premesse, all'alinea 18, "... rispettare le prescrizioni e i limiti imposti dal vincolo e ...";
-  nell'art 1 "...con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse".

Art. 2

In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, le perimetrazioni e le delimitazioni inserite nella planimetria "A" allegata al decreto 10 agosto 1990 si intendono come non apposte, ferma restando l'individuazione complessiva del perimetro dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico contenuta nella planimetria stessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Delia, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi allpretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Delia, dove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Delia.

Art.  4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2003.
  GELARDI 

(2003.9.567)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 febbraio 2003.
Scioglimento delle riserve contenute negli articoli 2 e 3 del decreto 1 agosto 2002, relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili a valere della misura 4.3.1 - sottomisura d) - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il proprio decreto n. 50/Pesca dell'1 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002 - registro 1, foglio n. 53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficia le della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, con cui si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 (ora 4.16) - sottomisura d) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Considerato che l'art. 2 del predetto decreto subordinava la concessione degli aiuti al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con la normativa comunitaria;
Visto il Regolamento CE n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 358 del 31 dicembre 2002, recante modifica del Regolamento CE n. 2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ed, in particolare, il comma 15 dell'art. 1 che sostituisce l'art. 19 del Regolamento CE n. 2792/99;
Considerato che in virtù della nuova disciplina introdotta con il citato Regolamento CE n. 2369/2002 gli artt. 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla comunità;
Ritenuto, conseguentemente, di dover sciogliere positivamente la riserva contenuta nell'art. 2 del citato decreto n. 50 dell'1 agosto 2002;
Considerato che, alla data odierna, la società cooperativa Il Mare a r.l., la società cooperativa di Mutua assistenza per azioni fra i pescatori a r.l. e la CO.GE.PA. non hanno presentato la concessione demaniale rilasciata dal competente organo per i progetti PP15, PP17 e PP01;
Ritenuto, conseguentemente, di dover sciogliere negativamente la riserva contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 50 del 1° agosto 2002 per la società cooperativa Il Mare a r.l., la società cooperativa di Mutua assistenza per azioni fra i pescatori a r.l. e la CO.GE.PA.;
Considerato che la San Giuseppe società cooperativa a r.l. per il progetto PP06 ha comunicato l'utilizzazione di altro locale che non necessita di concessione demaniale;
Ritenuto di prendere atto di tale comunicazione e di sciogliere, pertanto, positivamente per la San Giuseppe società cooperativa a r.l. la riserva contenuta nell'art. 3 del decreto n. 50 del 1° agosto 2002 per il progetto PP06;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, la riserva contenuta nell'art. 2 del decreto n. 50 dell'1 agosto 2002 è sciolta positivamente.

Art. 2

Per i motivi in premessa enunciati, è sciolta negativamente la riserva contenuta nell'art. 3 del decreto. n. 50 dell'1 agosto 2002 in ordine all'ammissibilità dei progetti PP15, PP17 e PP01 presentati rispettivamente dalla società cooperativa Il Mare a r.l., la società cooperativa di Mutua assistenza per azioni fra i pescatori a r.l. e la CO.GE.PA., mentre è sciolta positivamente la riserva in ordine alla ammissibilità del progetto PP06 presentato dalla San Giuseppe società cooperativa a r.l.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 febbraio 2003.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 febbraio 2003, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, foglio n. 38.
(2003.11.645)
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DECRETO 6 febbraio 2003.
Scioglimento delle riserve contenute negli articoli 2 e 3 del decreto 15 aprile 2002, relativo alla graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura c) - del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il proprio decreto n. 29/Pesca del 15 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2002 - registro 1, foglio n. 5 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con cui si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 (ora 4.16) - sottomisura c) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Considerato che l'art. 2 del predetto decreto subordinava la concessione degli aiuti al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 con la normativa comunitaria;
Visto il Regolamento CE n.2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 358 del 31 dicembre 2002, recante modifica del Regolamento CE n. 2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ed, in particolare, il comma 15 dell'art. 1 che sostituisce l'art. 19 del Regolamento CE n. 2792/99;
Considerato che, in virtù della nuova disciplina introdotta con il citato Regolamento CE n. 2369/2002, gli artt. 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità;
Ritenuto, conseguentemente, di dover sciogliere positivamente la riserva contenuta nell'art. 2 del citato decreto n. 29 del 15 aprile 2002;
Considerato che alla data odierna l'Organizzazione pescatori associati ha prodotto la concessione demaniale rilasciata dal competente organo per il progetto IT 08;
Ritenuto, conseguentemente, di dover sciogliere positivamente la riserva contenuta nell'art.3 del citato decreto n.29 del 15 aprile 2002 per l'Organizzazione pescatori associati;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, la riserva contenuta nell'art. 2 del decreto n. 29 del 15 aprile 2002 è sciolta positivamente.

Art. 2

Per i motivi in premessa enunciati, è sciolta positivamente la riserva contenuta nell'art. 3 del decreto n. 29 del 15 aprile 2002, in ordine all'ammissibilità del progetto IT 08 presentato dall'Organizzazione pescatori associati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 febbraio 2003.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 febbraio 200, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio dell'artigianato e della pesca, foglio n. 39.
(2003.11.645)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 17 luglio 2002.
Ammissione a finanziamento di progetti a valere della misura 3.04 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati dell'asse III risorse umane con finanziamento pubblico e in parte a carico dei privati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficialedella Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea, con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso pubblico n. 7/2001 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.04 "inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" dell'asse III risorse umane;
Visto il decreto n. 182/I/FP del 7 novembre 2001, con cui sono stati nominati i valutatori esperti per la selezione dei progetti presentati a valere del citato avviso pubblico n. 7/2001;
Visto il decreto n. 418/I/FP del 7 novembre 2001 - registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002, registro 1, foglio 82 - concernente la costituzione dei nuclei di cui al comma precedente;
Visto il decreto 183/I/FP del 29 novembre 2001, con cui sono stati nominati, ad integrazione del citato decreto n. 182/2001, ulteriori valutatori esperti;
Visto il decreto n. 476/I/FP del 30 novembre 2001, concernente la costituzione del nucleo di cui al comma precedente, denominato NTV5;
Visto il decreto n. 44/serv.progr/FP/2002 del 22 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 5 aprile 2002, concernente l'approvazione delle graduatorie dei progetti a valere della misura 3.04 "inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" dell'asse III risorse umane cui sono allegati gli elenchi dei progetti ammessi a valutazione, dei progetti finanziabili, nonché quello dei progetti esclusi con i relativi valori complessivi ammissibili;
Visto il verbale n. 4 del 15 maggio 2002, con cui il nucleo tecnico di valutazione delle osservazioni, costituito con decreto n. 86/serv.progr./2002 dell'8 maggio 2002, ha comunicato l'esito dell'esame delle osservazioni presentate;
Vista la nota n. 3714 del 25 giugno 2002, con la quale viene chiesta al nucleo tecnico di valutazione la relazione finale sull'attività di valutazione dei progetti di cui alla misura in questione;
Vista la relazione finale datata 26 giugno 2002, con cui il nucleo tecnico di valutazione che ha esaminato i progetti presentati a valere della misura in argomento, costituito con decreto n. 476/I/FP/01 del 30 novembre 2001, ha dato contezza delle procedure e criteri di valutazione applicati secondo le direttive impartite dalla segreteria tecnica dell'Assessore nel documento allegato alla predetta relazione;
Visto l'elenco dei progetti valutati e costituente la graduatoria finale comprensiva delle risultanze dell'esame delle osservazioni, allegato alla relazione di cui al comma precedente, in cui sono riportati i punteggi totali;
Viste le direttive emanate dall'Assessore in calce alla nota prot. n. 2130/GAB del 29 maggio 2002, con cui vengono determinate le risorse finanziarie disponibili e da utilizzare;
Viste le direttive emanate dall'Assessore in calce alla nota prot. n. 3510 del 18 giugno 2002, con cui viene stabilito che nel caso in cui l'ultimo progetto ammissibile a finanziamento, in rapporto alle risorse stabilite, sia a pari punteggio con altri progetti, questi vengano tutti ammessi a finanziamento;
Ritenuto che, sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi, può procedersi all'ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto;
Vista la disposizione dell'Assessore di cui alla nota n. 1621 del 16 luglio 2002;
Viste le linee guida per la gestione finanziaria, elaborate dall'autorità di gestione di concerto con il dipartimento regionale bilancio;
Vista la nota n. 13768 del 24 maggio 2002 dell'Asses sorato regionale del bilancio e delle finanze, relativa al nulla-osta di cui all'art. 4 della legge regionale n. 22/2001;
Atteso che i progetti di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono stati codificati secondo le indicazioni contenute nelle suddette "linee guida per la gestione finanziaria";
Visto il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati a valere della misura 3.04 "inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" dell'asse III risorse umane di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo massimo ammissibile a fianco di ciascuno indicato, pari ad E 14.518.250,67 di cui E 14.360.019,22 a valere della spesa pubblica ed E 158.231,45 a carico dei privati.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 14.360.019,22, graverà sui fondi disponibili al cap. 613916 della rubrica del bilancio del dipartimento bilancio e tesoro.

Art. 3

Le modalità di realizzazione dei progetti sono quelle previste nell'atto di adesione, allegato B, al presente decreto, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e pervenire, in duplice copia, con nota di accompagnamento indirizzata al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione, unità operativa di base n. 1 FSE ed al servizio programmazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
La mancata presentazione dell'atto di adesione nei termini di cui al precedente comma verrà considerata come rinuncia al finanziamento, con conseguente revoca dello stesso.

Art. 4

Ai sensi del presente articolo è autorizzato l'avvio delle attività progettuali, fermo restando l'acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 3, di quella prescritta al cap. Procedure dell'avviso n. 7/2001, nonché il progetto esecutivo rimodulato, utilizzando l'allegato modello "rimodulazione" in base all'importo complessivo approvato, tenendo conto che le riduzioni dei costi devono essere effettuate nel rispetto dei parametri previsti dall'avviso n. 7/2001 e che deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi progettuali, mantenendo la stessa struttura progettuale. A tal fine, la rimodulazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di responsabilità a firma del legale rappresentante. Resta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma, le cui motivazioni saranno comunicate, dal servizio gestione UOB 1 FSE competente, all'ente responsabile dell'attuazione del progetto entro i 20 giorni successivi dal ricevimento della predet ta documentazione.

Art. 5

L'erogazione della prima anticipazione, subordinata all'iscrizione delle relative somme in bilancio ed all'acqui sizione della certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98, art. 10, il cui modello si allega al presente, avverrà a seguito della presentazione di regolare polizza fidejussoria, secondo il modello allegato che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari al 50% dell'importo pubblico di cui al costo approvato.
La presentazione di tale documentazione dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunque, perentoriamente, non oltre i 40 gior ni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, come previsto dall'avviso n. 7/2001.

Art. 6

Entro il termine perentorio del 30 dicembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata all'unità finanziaria di monitoraggio e controllo di questo dipartimento, l'autocertificazione - secondo il documento "procedure per il monitoraggio e controllo'' allegato C, del presente decreto - inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate alla data dell'ultimo giorno utile del mese precedente alle suddette scadenze.
In sede di prima attuazione, la prima autocertificazione di spesa deve essere prodotta entro il 30 settembre 2002.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91, nonché pubblicato sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 17 luglio 2002.
  MARINESE 

N.B.  -  Gli allegati relativi al decreto sono consultabili sul sito internet www.euroinfosicilia.it.


Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 novembre 2002, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 46.
(2003.8.431)
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DECRETO 9 agosto 2002.
Modifica del decreto 17 luglio 2002, concernente ammissione a finanziamento di progetti a valere della misura 3.04 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati dell'asse III risorse umane con finanziamento pubblico e in parte a carico dei privati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260 del 21 giugno 1999, (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione europea, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1159/2000 della Commissione europea, recante disposizioni in merito ad informazione e pubblicità sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Visto l'avviso pubblico n. 7/2001 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 13 luglio 2001 e successive modifiche, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.04 "inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati" dell'asse III risorse umane;
Visto il decreto n. 170/serv. progr/02 del 17 luglio 2002, con il quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato A, facente parte integrante del citato decreto;
Considerato che questo servizio ha riscontrato degli errori materiali e pertanto, con nota n. 4431 del 31 luglio 2002, ha richiesto alla Corte dei conti la restituzione del succitato decreto a scopo riesame;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche al suddetto decreto nella parte relativa al finanziamento decretato a pari ad E 14.518.250,67 di cui E 14.360.019,22 a valere della spesa pubblica ed E 158.231,45 a carico dei privati;
Considerato che l'importo ammesso a finanziamento come da tabella allegata ammonta a complessivi E 14.578.657,45 di cui E 14.446.967,76 a valere della spesa pubblica ed E 131.689,69 a carico dei privati;
Ritenuto, pertanto, di apportare le modifiche al finan ziamento suindicato;

Decreta:


Art. 1

L'articolo 1 del decreto 170/serv./program./F.P./02 del 17 luglio 2002, è modificato nella parte relativa al finan ziamento così come indicato nelle premesse.

Art. 2

La copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 14.446.967,76, graverà sui fondi disponibili al cap. 613916 della rubrica del bilancio del dipartimento bilancio e tesoro.

Art. 3

Le modalità di realizzazione dei progetti sono quelle previste nell'atto di adesione, allegato B, al presente decreto, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e pervenire, in duplice copia, con nota di accompagnamento indirizzata al dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione, unità operativa di base n. 1 FSE ed al servizio programmazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La mancata presentazione dell'atto di adesione nei termini di cui al precedente comma verrà considerata come rinuncia al finanziamento, con conseguente revoca dello stesso.

Art. 4

Ai sensi del presente articolo è autorizzato l'avvio delle attività progettuali, fermo restando l'acquisizione della documentazione di cui al precedente art. 3, di quella prescritta al cap. Procedure dell'avviso n. 7/2001, nonché il progetto esecutivo rimodulato, utilizzando l'allegato modello "rimodulazione" in base all'importo complessivo approvato, tenendo conto che le riduzioni dei costi devono essere effettuate nel rispetto dei parametri previsti dall'avviso n. 7/2001 e che deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi progettuali, mantenendo la stessa struttura progettuale. A tal fine la rimodulazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di responsabilità a firma del legale rappresentante. Resta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma, le cui motivazioni saranno comunicate, dal servizio gestione UOB 1 FSE competente, all'ente responsabile dell'attuazione del progetto entro i 20 giorni successivi dal ricevimento della predetta documentazione.

Art. 5

L'erogazione della prima anticipazione, subordinata all'iscrizione delle relative somme in bilancio ed all'acqui sizione della certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98, art. 10, il cui modello si allega al presente, avverrà a seguito della presentazione di regolare polizza fidejussoria, secondo il modello allegato che fa parte integrante del presente decreto, per un importo pari al 50% dell'importo pubblico di cui al costo approvato.
La presentazione di tale documentazione dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e comunque, perentoriamente, non oltre i 40 giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, come previsto dall'avviso n. 7/2001.

Art. 6

Entro il termine perentorio del 30 dicembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata all'unità finanziaria di monitoraggio e controllo di questo dipartimento, l'autocertificazione - secondo il documento "procedure per il monitoraggio e controllo'', allegato C, del presente decreto - inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate alla data dell'ultimo giorno utile del mese precedente alle suddette scadenze.
In sede di prima attuazione la prima autocertificazione di spesa deve essere prodotta entro il 30 settembre 2002.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91, nonché pubblicato sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 9 agosto 2002.
  MARINESE 

N.B.  -  Gli allegati relativi al decreto sono consultabili sul sito internet www.euroinfosicilia.it.


Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 novembre 2002, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 47.
(2003.8.431)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 29 gennaio 2003.
Individuazione dell'U.O. di medicina trasfusionale del l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo quale sede della banca degli occhi della Regione Sicilia.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato approvato il piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto il proprio decreto n. 35632 dell'8 agosto 2001;
Considerato che il piano sanitario regionale prevede tra gli obiettivi strategici e prioritari il potenziamento della donazione di organi;
Ritenuto che la normativa attuale consente che tutti i policlinici e ospedali pubblici dotati di unità operative di oculistica possano svolgere attività di prelievo e di trapianto di cornea;
Considerato che le funzioni di coordinamento per i trapianti di organi nella Regione Sicilia sono state attribuite al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo (CRRT) avente sede presso l'Istituto di patologia generale dell'Università di Palermo e che il CRRT ha la funzione di organizzare, monitorare e sovrintendere l'attività di prelievo e trapianto degli organi e tessuti, oltre che di gestione delle liste di attesa;
Ritenuto che attualmente l'attività relativa all'innesto di cornea è resa possibile con il ricorso a banche degli occhi presenti in altre regioni od in altre nazioni con costi elevati a carico delle Aziende che effettuano il trapianto e che ciò è motivo di migrazione extra-regionale o extra-nazionale ed aggravio di spesa sul fondo sanitario regionale;
Considerato che al fine di incentivare l'attività di prelievo delle cornee all'interno delle Aziende sanitarie siciliane è stata definita, con decreto n. 35632 dell'8 agosto 2001, una tariffa specifica che consente all'Azienda sanitaria presso cui avviene il prelievo, di coprire i costi che sostiene per la retribuzione aggiuntiva degli operatori sanitari;
Visti gli artt. 15 e 16 della legge 1 aprile 1999, n. 91, relativi all'individuazione di strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati;
Avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 15 e 19 della predetta legge n. 91/99, relativo alla garanzia della certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto utilizzato per trapianto;
Ritenuto opportuno istituire una banca degli occhi della Regione Sicilia al fine di ottimizzare le risorse tecniche ed umane necessarie all'esame, selezione, certificazione, conservazione e distribuzione delle cornee prelevate in ambito regionale ai fini dell'innesto;
Considerato che l'Azienda ospedaliera V. Cervello ha proposto, con delibere n. 780 dell'1 giugno 2001 e n. 1592 del 30 dicembre 2002, di istituire una banca degli occhi nell'ambito dell'unità operativa di medicina trasfusionale che, in collaborazione con il CRRT, possa svolgere le funzioni previste dalla normativa per l'esame, la selezione, la certificazione, la conservazione e la distribuzione delle cornee;
Considerato che al progetto suddetto, riproposto dall'Azienda con nota n. 6274 del 10 luglio 2002, è allegato il "manuale della qualità" relativo ai requisiti organizzativi, professionali, tecnologici e strutturali utili per la certificazione di garanzia della qualità secondo la norma UNI-EN ISO 9002;
Tenuto conto del fatto che al CRRT è già attribuita la funzione di organizzare, monitorare e sovrintendere l'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti, funzioni che può espletare anche attraverso il parere del Comitato regionale per i trapianti, e che pertanto allo stesso sono già attribuite le funzioni di un eventuale Comitato di gestione della banca degli occhi;
Considerato che l'Azienda ospedaliera V. Cervello, in accordo con il CRRT, ha altresì provveduto a predisporre linee guida e protocolli relativi alla selezione del donatore, al prelievo del tessuto corneale, alle modalità di raccordo con le unità oftalmologiche regionali, alla conservazione e certificazione, alla distribuzione ed all'utilizzo del tessuto certificato secondo la norma UNI-EN ISO 9002;
Ritenuto, pertanto, opportuno individuare l'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, quale sede della banca degli occhi della Regione Sicilia a condizione che operi in diretta collaborazione con il CRRT;
Considerato il positivo esito dell'ispezione eseguita dall'Ispettorato regionale sanitario finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi;
Ritenuto opportuno che la banca degli occhi sia sottoposta dall'Ispettorato regionale sanitario, a verifica periodica relativa al mantenimento delle condizioni necessarie al suo funzionamento e per l'accreditamento regionale e che, comunque, con cadenza semestrale, la direzione medica della banca degli occhi invii all'Ispettorato regionale sanitario una relazione sull'attività svolta;
Ritenuto opportuno che il CRRT convochi, in collaborazione con la banca degli occhi, almeno due riunioni con tutte le unità oftalmologiche della Regione, operative per i prelievi e per gli innesti di cornee, di cui una semestrale avente carattere organizzativo ed una annuale con l'obiettivo di relazionare sull'attività svolta, di aggiornare le linee guida e i protocolli clinici, di promuovere lo sviluppo delle donazioni e di tutte le attività volte a potenziare i trapianti corneali;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'U.O. di medicina trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo è individuata quale sede della banca degli occhi della Regione Sicilia.

Art. 2

La suddetta banca opererà in diretta collaborazione con il CRRT al quale compete la funzione di organizzare, monitorare e sovrintendere l'attività di prelievo e trapianto degli organi e tessuti, oltre che di gestione delle liste di attesa.

Art. 3

Sono approvati i requisiti organizzativi. professionali, tecnologici e strutturali della suddetta banca degli occhi, che saranno sottoposti dall'Ispettorato regionale sanitario, a verifica periodica relativa al mantenimento delle condizioni necessarie al suo funzionamento e per l'accreditamento regionale.

Art. 4

Con cadenza semestrale, la direzione medica della banca degli occhi dovrà inviare all'Ispettorato regionale sanitario una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

Le risorse necessarie all'attivazione ed al funzionamento della banca degli occhi dovranno essere reperite nell'ambito del bilancio aziendale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2003.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 4 febbraio 2003, al n. 25.
(2003.10.627)
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DECRETO 13 febbraio 2003.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, e in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialistici ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, valida per l'anno 2003, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che con delibera n. 5314 dell'11 novembre 2002, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento valida per l'anno 2003, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa, con delibera n. 5314 dell'11 novembre 2002.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2003.
  AMANDORLA 


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(2003.9.505)
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*


DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione all'ambulatorio oculistico del dott. Brancato Giuseppe alla somministrazione della specialità medicinale Visudyne.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'an no 1996, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento del 20 luglio 2000 del Ministero della sanità, commissione unica del farmaco, con il quale viene istituito l'elenco dei medicinali innovativi, la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento del 19 aprile 2000 del Ministero della sanità, commissione unica del farmaco, con il quale il medicinale "Visudyne" (Verteporfina) viene inserito nell'elenco istituito ai sensi della normativa sopra citata, per la terapia fotodinamica della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età;
Visto il D.M. 5 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 apri le 2001, con il quale è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Visudyne" (Verteporfina), registrata con procedura centralizzata europea per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel provvedimento di riferimento;
Considerato che il sopra citato D.M. 5 marzo 2001 ha stabilito il regime di rimborsabilità in classe "H" e l'effettuazione del trattamento in centri individuati dalle regioni e province autonome in possesso delle seguenti caratteristiche:
1)  una riconosciuta competenza tanto nella diagnostica che nella terapia delle affezioni maculari della retina;
2)  possesso di strumentazione per la diagnosi delle degenerazioni maculari: strumentazione atta ad eseguire fluorangiografia retinica;
3)  presenza dell'anestesista durante la durata della terapia, della preparazione e della somministrazione del farmaco sino al trattamento laser;
e che la dispensazione può avvenire in ospedale, casa di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici;
Visto il provvedimento 9 giugno 2001 del Ministero della sanità, commissione unica del farmaco, con il quale il medicinale "Visudyne" (Verteporfina) viene escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;
Visto il decreto n. 66 del 25 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 mar zo 2002, n. 15, con il quale la Regione siciliana ha ritenuto opportuno fissare le caratteristiche per l'individuazione delle strutture sanitarie da autorizzare per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età e per la dispensazione della specialità medicinale "Visudyne" (Verteporfina);
Vista la nota del 30 marzo 2002, con la quale il dr. Brancato Giuseppe, titolare dell'ambulatorio oculistico sito in corso Calatafimi n. 419 di Palermo ha richiesto l'individuazione del proprio ambulatorio quale centro autorizzato alla somministrazione della specialità medicinale "Visudyne" (Verteporfina) dichiarandone il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto n. 66/02;
Visto il verbale del sopralluogo ispettivo effettuato dal responsabile dell'U.O. convenzionata esterna dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6, competente per territorio e la successiva documentazione integrativa assunta con prot. Dirs/2/5051 del 24 dicembre 2002;
Ritenuto di dover subordinare l'erogazione della prestazione di che trattasi da parte della struttura autorizzata con il presente decreto al rilascio della certificazione dello specialista di struttura pubblica che attesti l'esito dell'esame fluorangiografico e contestualmente la necessità al singolo trattamento;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di approvvigionamento del farmaco in questione da parte della struttura autorizzata con il presente decreto;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ambulatorio oculistico del dott. Brancato Giuseppe, sito in corso Calatafimi n. 419 - Palermo, è autorizzato alla somministrazione della specialità medicinale "Visudyne" (Verteporfina) per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età.

Art. 2

Il medico responsabile dell'ambulatorio di cui al l'art. 1 autorizzato ad effettuare la diagnosi e il trattamen to è il dott. Giuseppe Brancato.

Art. 3

L'erogazione della prestazione è subordinata alla certificazione rilasciata dallo specialista di struttura pubblica che attesti l'esito dell'esame fluorangiografico e contestualmente la necessità al singolo trattamento, ivi compresa la terapia farmacologica. Tale procedura dovrà essere eseguita anche per ogni eventuale trattamento successivo.

Art. 4

Il farmaco dovrà essere erogato direttamente al paziente da parte delle strutture preposte del settore farmaceutico, dipartimento del farmaco dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente sulla base della certificazione di cui all'art. 3, ivi compresa la terapia farmacologica.

Art. 5

Sarà cura del responsabile della struttura inviare trimestralmente al dipartimento del farmaco, settore farmaceutico dell'Azienda unità sanitaria locale di residenza del paziente: il numero di pazienti trattati, i dati per singolo paziente, la quantità di specialità medicinale utilizzata e gli importi relativi.

Art. 6

Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare qualsiasi variazione in ordine al personale ed alle attrezzature dichiarate e verificate durante il sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inviato al Ministero della salute.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  AMARI 

(2003.9.555)
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DECRETO 28 febbraio 2003.
Autorizzazione, nel territorio della Regione siciliana, al sotterramento delle carcasse degli animali morti in allevamento sito in "zona isolata".

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la direttiva n. 90/667/CEE, recepita con il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000;
Visto il Regolamento n. 270/2002/CE della Commissione, che prevede che gli Stati membri possono, in deroga ai luoghi di rimozione del materiale specifico a rischio previsti al punto 5 del Regolamento, ed alla colora zione del materiale fresco ed all'incenerimento previsti al punto 7 dello stesso Regolamento, consentire l'incenerimento senza preventiva colorazione di interi corpi e del materiale specifico a rischio o al sotterramento ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 90/667/CEE;
Visto il decreto legislativo n.15299 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che all'art. 24 dispone deroghe relative alla eliminazione di alcuni sottoprodotti di origine animale;
Viste le note di alcuni servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e delle associazioni di categoria in data 30 gennaio 2003, con le quali vengono rappresentate le problematiche di ordine economico e logistico riscontrate dagli allevatori per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento o di pretrattamento soprattutto quando si tratta di poche unità e in considerazione dell'esiguo numero di stabilimenti esistenti nel territorio isolano;
Vista la nota del Ministero della salute, numero 600.8/BSE/40 del 10 maggio 2002, che, pur ribadendo l'obbligo della distruzione del materiale specifico a rischio, tuttavia, in casi eccezionali e temporanei, dà la possibilità di ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Ritenuto di dovere provvedere alla emanazione di disposizioni che tengano conto della emergenza e della temporaneità del ricorso al sotterramento delle carcasse degli animali al fine di evitare l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata degli stessi;

Decreta:


Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana è consentito il sotterramento delle carcasse degli animali morti in allevamento sito in "zona isolata" appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovina e caprina nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
Si considerano "zone isolate", e di volta in volta identificate dal sindaco, quei luoghi dove la popolazione animale è talmente scarsa, e gli impianti talmente distanti, che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto alla eliminazione in loco.
Prima di procedere al sotterramento, tutte le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi saranno sottoposte alle misure di accertamento da parte dei servizi veterinari competenti per territorio nei confronti delle TSE con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 999/2001.
Parimenti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi saranno sottoposti agli accertamenti secondo le indicazioni di cui alla nota n. 3IRV 99 del 26 febbraio 2003. In caso di esito positivo si dovrà procedere alla termodistruzione della carcassa.
Il luogo destinato al sotterramento delle carcasse dovrà essere individuato dal sindaco verificando la insussistenza di vincoli idrogeologici per evitare: la contaminazione delle falde freatiche, dei pozzi di acqua utilizzata per uso umano, danni all'ambiente. Prima del sotterramento, ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi, la carcassa sarà cosparsa da opportuno disinfettante.

Art. 2

Il presente decreto è valido fino al 31 gennaio 2004 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2003.
  BAGNATO 

(2003.10.623)
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DECRETO 4 marzo 2003.
Stagione balneare 2003.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 470/82;
Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificati con l'art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Viste le note prot. n. IX/400.4/13.5.2/2689 del 25 novembre 2002 e IX/400.4/13.1/4 - 2697 del 26 novembre 2002 del Ministero della salute, relative ad una corretta applicazione delle norme in tema di acque di balneazione, trasmesse con nota prot. DIRS/1/04311 del 5 dicembre 2002 ai direttori dei LL.II.PP;
Vista la nota prot. n. DIRS/1/03510 del 7 ottobre 2002 dell'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario - servizio 1, con la quale, nel richiamare la nota prot. n. 336/01553 del 20 marzo 1996, si richiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi nel periodo di campionamento dell'anno 2002;
Viste le note di riscontro alla precitata prot. n. DIRS/1/03510 del 7 ottobre 2002, trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi;
Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Considerato opportuno di dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d" del D.P.R. n. 470/82 che la stagione balneare per l'anno 2003 abbia inizio l'1 maggio 2003 e termine il 30 settembre 2003;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2003 e ha termine il 30 settembre 2003.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2003 e ha termine il 30 settembre 2003.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma b, del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 2003 sono classificate "non idonee alla balneazione" le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 ad 8, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma a) e comma d) ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed ai direttori reparto medico e chimico dei L.I.P.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai signori sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'esten sione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica, al capo servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale, competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche, e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica e al capo servizio igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed al L.I.P.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2003.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale, potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare, dei servizi di igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi, questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2003, i responsabili del settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed i responsabili del servizio igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali dei distretti, hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82, i direttori dei laboratori dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall'1 all'8 per i tratti di mare e di costa non idonee alla balneazione relativi ad ogni provincia, l'allegato 9 per i tratti di mare e di costa non balneabili vincolati a parco od oasi naturali e l'allegato 10 attinente alla revisione punti di campionamento.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione in parte prima alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2003.
  AMARI 

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(2003.10.577)
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DECRETO 7 marzo 2003.
Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici specia listi pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2002 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'accordo stesso sono tratti da una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale;
Visto il proprio decreto n. 02258 del 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57, parte I, del 13 dicembre 2002, con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria di pediatria valida per il periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003;
Viste le istanze di riesame avanzate dai sanitari e l'esi to degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collet tivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, è approvata in via definitiva l'allegata graduatoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il perio do 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
Palermo, 7 marzo 2003.
  AMANDORLA 

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(2003.11.630)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Canicattì.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 28903 del 26 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Canicattì ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente al centro abitato, allegando lo studio geologico a supporto della redazione del piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 47992 del 13 dicembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale trasmette la relazione sulla valutazione del rischio idrogeologico, redatta dai geologi A. Mulone e S. Vinci;
Vista la nota n. 18226 del 28 maggio 2002, con la quale il comune di Canicattì trasmette la relazione tecni ca, a firma dell'ing. capo dell'ufficio tecnico comunale G. Tomasella, corredata di cartografia indicante il presumibile pelo libero dell'acqua in occasione dell'alluvione del 1991 e la planimetria con le opere idrauliche realizzate ed in corso di progettazione;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle nor me di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 454/02 del 30 dicembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta degli studi trasmessi dall'amministrazione comunale ed in base a sopralluoghi effettuati, ha rappresentato l'effet tivo stato di rischio per esondazione nel centro abitato di Canicattì;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Canicattì con la delimitazione delle aree a rischio di esondazione nel centro abitato, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio di esondazione, in scala 1:10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi cialedella Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Canicattì, l'ufficio del Genio civile di Agrigento e la Provincia regionale di Agrigento.
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(2003.8.476)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Cattolica Eraclea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 3326/01, assunta al prot. dell'ufficio del Genio civile n. 2676 del 22 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Cattolica Eraclea ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente ad un fondo sito in contrada Chimento, allegando n. 15 schede di censimento dei fenomeni franosi redatte dal geol. G. Lombardo;
Vista la nota prot. n. 5768 del 7 maggio 2002, con la quale l'amministrazione comunale trasmette, ad integrazione degli studi precedenti, lo studio geologico redatto dal geol. M. Vento a corredo del piano regolatore generale in corso di stesura;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 12152 del 26 novembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta degli studi trasmessi dall'amministrazione comunale ed in base a sopralluoghi effettuati, ha rappresentato l'effettivo stato di rischio idrogeologico del comune di Cattolica Eraclea;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Cattolica Eraclea, con la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'edificio del Genio civile di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Cattolica Eraclea, l'ufficio del Genio civile di Agrigento e la Provincia regionale di Agrigento.
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(2003.8.478)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Santo Stefano Quisquina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 1552 del 29 maggio 2001, con la quale l'amministrazione comunale di S. Stefano Quisquina ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente al centro abitato e zone limitrofe, allegando lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale, redatto dai geologi F. Lene, F. Milici e E.O. Valenti;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B);
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 4943/01 del 20 dicembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta degli studi trasmessi dall'amministrazione comunale ed in base a sopralluoghi effettuati, ha rappresentato l'effettivo stato di rischio idrogeologico nel centro abitato di S. Stefano Quisquina e nelle zone ad esso limitrofe;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di S. Stefano Quisquina con la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  MARINESE 

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(2003.8.467)
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DECRETO 7 febbraio 2003.
Approvazione del regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il foglio n. 7810 del 15 luglio 2002, con il quale il comune di Campobello di Licata ha trasmesso a questo Assessorato, per l'esame di competenza, gli atti e gli elaborati progettuali per l'approvazione di una variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, consistente in modifiche al regolamento edilizio adottate con delibera del consiglio comunale n. 27 dell'1 agosto 2000;
Vista la delibera consiliare di approvazione n. 27 dell'1 agosto 2000;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 61917 del 15 ottobre 2002, con la quale questa unità operativa ha restituito gli atti pervenuti considerati carenti dell'indicazione specifica degli articoli del regolamento edilizio di cui si richiedeva variante;
Vista la nota prot. n. 11882 del 25 ottobre 2002, con la quale il comune di Campobello di Licata ha dato esito alla superiore richiesta formulata da questo Assessorato;
Visto il regolamento edilizio vigente di cui al piano regolatore generale, approvato con decreto n. 339 del 6 ottobre 2000;
Visto il regolamento edilizio oggetto della variante disposta con delibera consiliare n. 27 dell'1 agosto 2000;
Visto il parere n. 1 del 7 febbraio 2003, reso dall'uni tà operativa 3.1, che così si esprime:
...Omissis...
Considerato che:
-  le disposizioni modificate dalla variante non contengono sempre il riferimento alle specifiche norme di disciplina, si rileva che queste ultime, in quanto di rango superiore, prevalgono in ogni caso rispetto a quelle previste dal regolamento modificato;
-  le proposte di modifica consistono in massima parte nel riformulare gli articoli secondo le variazioni intervenute a seguito dell'entrata in vigore della legge Bassanini riguardo le competenze ed i termini di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, nonché riguardo i riferimenti alle attribuzioni delle competenze alle appropriate figure responsabili dei procedimenti amministrativi.
Si propone di riformulare le modifiche secondo le seguenti considerazioni ed indicazioni:
-  In ogni parte del regolamento edilizio oggetto della variante ove vengono citate le leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 occorre sostituire la disposizione facendo piuttosto riferimento al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
-  Negli articoli del regolamento edilizio oggetto della variante ove non è già stato provveduto si modifichi a variare la figura del sindaco con quella del responsabile della struttura;
-  All'art. 4 - Opere soggette a concessione, il punto h, che recita: "realizzazione, da parte degli enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e opere di interesse generale", occorre vada riformulato in: "realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale", stante che le opere di competenza degli enti sono disciplinate dall'ex art. 9 della legge regionale n. 19/72 e dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
-  All'art. 5 - Opere soggette ad autorizzazione, viene cassato il punto A (modificando di conseguenza la nomenclatura dei seguenti punti) in quanto i piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78;
-  Al medesimo art. 5, va cassato il punto 4 della lettera B, stante che le opere di manutenzione ordinaria non sono soggette ad autorizzazione, secondo quan to disposto dall'art. 6, comma 1°, della legge regionale n. 37/85;
-  All'art. 116 - Attività di vigilanza, organo competente e modalità, al 1° comma, va corretto il riferimento di legge con: "art. 2 della legge regionale n. 37/85 ed art. 13 della legge regionale n. 17/94";
-  All'art. 117 - Provvedimenti, il 2° comma, va sostituito col seguente: "I provvedimenti sanzionatori sono quelli previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita, integrata e modificata dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
-  sulle restanti modifiche apportate al regolamento edilizio vigente, nulla si ha da rilevare, intendendo che le stesse sono comunque subordinate al rispetto delle leggi vigenti e ritenendo pertanto le stesse operate unicamente nel senso di fornire maggiore esplicitazione e riferimento a nuove norme di legge intervenute nel tempo.
Per quanto sopra considerato, questa unità operativa 3.1 è del parere che la variante al regolamento edilizio vigente del comune di Campobello di Licata, adottata con delibera di consiglio comunale n. 27 dell'1 agosto 2000, sia meritevole di approvazione con le modifiche recate dal presente parere superiormente indicate.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 1 del 7 febbraio 2003;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità con il parere n. 1 del 7 febbraio 2003 dell'unità operativa 3.1, è approvato il regolamento edilizio adottato con delibera del consiglio comunale del comune di Campobello di Licata n. 27 dell'1 agosto 2000 con le modifiche recate dal presente decreto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 1 del 7 febbraio 2003;
2)  delibera del consiglio comunale n. 27 dell'1 agosto 2000 con annesso regolamento edilizio ad essa allegato.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Campobello di Licata, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.9.510)
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DECRETO 10 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 15630 del 4 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 41658 del 4 luglio 2002, con il quale il sindaco del comune di Partanna ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente finalizzata alla realizzazione del collegamento viario tra la via XV Gennaio, la via Prete Battaglia con l'ufficio postale ed il recupero della discesa Balate;
Visto il decreto n. 260/D.R.U. del 5 giugno 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Partanna;
Vista la delibera n. 5 del 4 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale di Partanna ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente per la realizzazione del collegamento viario tra la via XV Gennaio, la via Prete Battaglia con l'ufficio postale ed il recupero della discesa Balate;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla delibera consiliare n. 5 del 4 luglio 2000;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità della procedura di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 16394 del 15 ottobre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, sulla variante in argomento, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 340 del 10 dicembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 3.2/D.R.U di questo Assessorato, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta n. 340 del 10 dicembre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  con la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune in oggetto, si intende modulare un'area all'interno del centro urbano destinata nel citato strumento urbanistico a verde attrezzato, permettendo la realizzazione di un collegamento viario, pedonale e carrabile con l'ufficio postale più la realizzazione di un parcheggio limitrofo allo stesso ufficio;
-  in merito a detta variante, non si può fare a meno di osservare che la stessa non incide sui criteri informatori del vigente piano regolatore generale in quanto è tesa a definire la sistemazione viaria esistente, consentendo nel contempo la doppia accessibilità carrabile all'esistente ufficio postale. Conseguenza di ciò è il recupero ambientale di una zona attualmente degradata.
Ritenuto che:
-  l'intervento di fatto si può configurare quale parziale modifica di un'area già destinata quasi nella sua totalità ad attrezzatura ed indicata "V' di verde attrezzato nel vigente piano regolatore generale, individuando in particolare una zona territoriale omogenea di verde, parcheggio, viabilità pedonale e carrabile.
-  La stessa, nei termini proposti, non costituisce carico urbanistico apprezzabile.
-  Pertanto, l'assenza del preventivo parere del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74, tra l'altro rilasciato in data successiva all'adozione della stessa variante, non può costituire motivo ostativo all'approvazione della variante in presenza di valutazioni fatte dallo stesso organo, sullo studio dello strumento generale approvato con decreto n. 260/D.R.U. del 5 giugno 1998;
Considerato che:
-  la variante nei termini proposti non incide sui criteri generali che caratterizzano l'attuale strumento urbanistico generale;
-  l'intervento non appare incompatibile con l'assetto urbanistico dell'ambito territoriale interessato;
-  a seguito delle pubblicazioni non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  l'area dell'intervento, come certificato, non è soggetta ad alcun vincolo con esclusione di quello sismico, per il quale è stato acquisito il parere ex art. 13, legge n. 64/74;
-  Pur avendo rilevato che il parere del Genio civile emesso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sulla variante in argomento, risulta successivo all'atto deliberativo di adozione, si ritiene di potere considerare la stessa ammissibile, in quanto si configura quale rimodulazione di una previsione di attrezzatura di interesse comune prevista nel vigente piano regolatore generale.
Parere
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa n. 3.2, servizio 3° del dipartimento regionale urbanistica, è dell'avviso che la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Partanna, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 4 gennaio 2000, relativa alla realizzazione del collegamento viario tra la via XV Gennaio, la via Prete Battaglia con l'ufficio postale ed il recupero della discesa Balate, sotto il profilo strettamente urbanistico, sia meritevole di approvazione, a condizione che sia posta particolare attenzione alla realizzazione degli allacci viari pedonali con la viabilità esistente, al fine di non costituire intralcio alla regolare circolazione, e che in sede di progettazione esecutiva si preveda la sistemazione delle aree a verde residue.";
Visto il voto n. 73 del 22 gennaio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'unità operativa n. 3.2/D.R.U. sopra riportata, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale vigente per la realizzazione del collegamento viario tra la via XV Gennaio, la via Prete Battaglia con l'ufficio postale ed il recupero della discesa Balate;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 73 del 22 gennaio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 73 del 22 gennaio 2003, nonché alle condizioni di cui alla nota sopra citata dell'ufficio del Genio civile di Trapani, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Partanna finalizzata alla realizzazione del collegamento viario tra la via XV Gennaio, la via Prete Battaglia con l'ufficio postale ed il recupero della discesa Balate, adottata con delibera consiliare n. 5 del 4 gennaio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 340 del 10 dicembre 2002 reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
2)  voto n. 73 del 22 gennaio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera di consiglio comunale n. 5 del 4 gennaio 2000;
4)  all.  1  -  relazione tecnica illustrativa;
5)  all.  2  -  stralcio piano regolatore generale vigente;
6)  all.  3  -  stralcio del rilievo aerofotogrammetrico della zona;
7)  all.  4  -  stralcio del piano regolatore generale con la visualizzazione degli interventi proposti;
8)  all.  5  -  stralcio del piano regolatore generale con la visualizzazione degli interventi proposti;
9)  planimetria catastale;
10)  studio geologico.

Art. 3

Il comune di Partanna resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.442)
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DECRETO 10 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Partanna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 260/D.R.U. del 5 giugno 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Partanna;
Visto il foglio prot. n. 15629 del 4 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 41652 del 4 luglio 2002, con il quale il sindaco del comune di Partanna ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante adottata con delibera n. 54 del 12 luglio 2001 al fine di dare attuazione al "piano comunale di razionalizzazione e ristrutturazione delle reti di distribuzione dei carburanti";
Vista la delibera consiliare n. 18 del 15 marzo 2001, avente per oggetto: approvazione, a modifica della deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 6 marzo 1998, del nuovo piano comunale di razionalizzazione e ristrut turazione delle reti di distribuzione dei carburanti;
Vista la delibera n. 54 del 12 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale di Partanna ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente finalizzata alla previsione della destinazione urbanistica della sottozona "FCdc - Impianti per deposito e/o distribuzione di carburanti";
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 relativi alla delibera consiliare n. 54 del 12 luglio 2001;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 2399 del 14 febbraio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, sulla variante in argomento ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 339 del 10 dicembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 3.2/D.R.U di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta n. 340 del 10 dicembre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Nell'attuazione del piano comunale di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti esistenti da trasferire e/o di nuova realizzazione, è stato necessario attivare le procedure di variante urbanistica al piano regolatore generale vigente, in considerazione che occorre definire la destinazione urbanistica sia degli impianti di nuova localizzazione che quelli esistenti;
Allo stesso tempo occorre definire le norme di attuazione per intervenire su tali aree;
Con la variante si intende pertanto integrare le norme di attuazione del piano regolatore generale vigente modificandole come di seguito riportate:
Art. 62 - Zone FC: aree per attrezzature di interesse comune
Comprendono le aree destinate per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi ed inoltre gli impianti di distribuzione e/o deposito di carburanti, individuati nelle tavole di stato di fatto e di progetto secondo i seguenti simboli funzionali:
FC: attrezzature di interesse comune
-  Ch: religiose (chiese, parrocchie, oratori);
-  Ca: amministrative (uffici comunali, del registro, Enel, ecc.);
-  Cu: culturali (cineteatri, biblioteche, auditorium, ecc.);
-  Cp: per telecomunicazioni (Sip, P.T, ecc.);
-  Cc: giudiziarie e di ordine pubblico (caserme, ecc.);
-  Cs: sanitarie ed assistenziali (guardie mediche, ambulatori, ecc.);
Cdc: impianti per deposito e/o distribuzione di carburanti
...Omissis...
-  Nelle aree destinate ad impianto e/o distribuzione di carburanti possono essere realizzati, oltre agli impianti tecnologici (serbatoi e colonnine per l'erogazione), i seguenti manufatti:
a)  tettoie;
b)  costruzioni accessorie ad uso deposito, uffici, bar, tabaccherie e servizi igienici secondo i seguenti indici:
a)  Tettoie
-  rapporto di copertura      Rc=20%; 
-  altezza massima      Hm=mt. 5,50; 

b)  Costruzioni accessorie
-  rapporto di copertura      Rc=15%; 
-  altezza massima      Hm=mt. 4,20; 
-  numero dei piani fuori terra      n.=1; 

-  Per gli impianti esistenti che, per le loro caratteristiche, sono in contrasto con le direttive della legge regionale n. 97/82 e destinati, dal vigente piano di distribuzione dei carburanti, al trasferimento, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione.
-  L'impianto esistente di cui all'allegato C5 ricade nella fascia di rispetto cimiteriale,
Considerato che:
La variante proposta non incide sui criteri generali che caratterizzano l'attuale strumento urbanistico generale, ed i nuovi impianti di distribuzione da realizzare non appaiono incompatibili con l'assetto urbanistico degli ambiti territoriali interessati;
La variante costituisce sostanzialmente il recepimento del piano comunale dei carburanti assegnando una specifica destinazione urbanistica alle aree in atto utilizzate o di previsione per impianti di distribuzione e per deposito carburanti, nonché la previsione di specifiche norme di attuazione per l'intervento in tale aree;
Le stesse non insistono su aree sottoposte ad un particolare regime vincolistico ad accezione di una ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale lungo la viabilità Partanna-Castelvetrano, sulla quale potranno essere effettuati soltanto interventi di manutenzione ordinaria, ricadendo la stessa all'interno di una zona di inedificabilità assoluta;
Pur avendo rilevato che il parere del Genio civile, emesso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sulla variante in argomento, risulta successivo all'atto deliberativo di adozione, si ritiene di potere considerare la stessa ammissibile, in quanto costituisce fondamentalmente la presa d'atto di una situazione preesistente, non valutata in sede di stesura ed adozione del vigente piano regolatore generale, con la sola conseguente modifica delle norme tecniche di attuazione, che non apporta modifica sostanziale, valutabile sotto il profilo urbanistico dello stesso piano regolatore generale.
Parere: per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa n. 3.2, servizio 3° del dipartimento regionale urbanistica è dell'avviso che la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Partanna, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 12 luglio 2001, relativa alle modifiche della destinazione delle aree dei distributori esistenti e quelli da realizzare secondo le zone territoriali omogenee del piano regolatore generale vigente, in zone territoriali omogenee "FC" - aree per attrezzature di interesse comune, con sottozona "cdc" impianto per deposito e/o distribuzione di carburanti - ed inoltre all'integrazione dell'art. 62 delle norme tecniche di attuazione della suddetta zona, sotto il profilo strettamente urbanistico, sia meritevole di approvazione nei termini sopra specificati.";
Visto il voto n. 74 del 22 gennaio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo inte gralmente quanto proposto dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U. con la nota soprariportata, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale vigente per la realizzazione di una zona "FCdc - Impianti per il deposito e/o distribuzione del carburante";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 74 del 22 gennaio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 74 del 22 gennaio 2003, nonché alle condizioni indicate nella nota sopra citata dell'ufficio del Genio civile di Trapani, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Partanna, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 12 luglio 2001, relativa alle modifiche delle destinazioni delle aree dei distributori esistenti e quelli da realizzare, in zone territoriali omogenee "FC" - Aree per attrezzature di interesse comune, con sottozona "cdc" impianto per deposito e/o distribuzione di carburanti, nonché all'integrazione dell'art. 62 delle norme tecniche di attuazione della suddetta zona.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 339 del 10 dicembre 2002 reso dall'unità operativa n. 3.2/D.R.U.;
2)  voto n. 74 del 22 gennaio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera di consiglio comunale n. 18 del 15 marzo 2001;
4)  delibera di consiglio comunale n. 54 del 12 luglio 2001;
5)  all. A - relazione tecnica illustrativa;
6)  all. B - norme tecniche di attuazione;
7)  all. C1 - impianto di distribuzione da trasferire, esistente in via Selinunte (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000), (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato);
8)  all. C2 - impianti di distribuzione da trasferire esistenti in piazza Umberto I e viale Piersanti Mattarella (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato);
9)  all. C3-C9 - impianti di distribuzione esistenti e da mantenere in sito ubicato in contrada Montagna, (stralcio della tav. 13c del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13c del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
10)  all. C4 - impianto di distribuzione esistente e da mantenere in sito nel viale Papa Giovanni XXIII, (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
11)  all. C5 - n. 3 impianti di distribuzione esistenti e da mantenere in sito ubicati lungo la via Castelvetrano, (stralcio della tav. 13a del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000); n. 1 impianto di deposito di carburanti esistenti e da mantenere in sito, lungo la via Castelvetrano, (stralcio della tav. 13a del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13a del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
12)  all. C6 - nuovo impianto di distribuzione da realizzare in via Franco Caracci (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
13)  all. C7 - nuovo impianto di distribuzione da realizzare lungo la via S. Biagio, angolo via Porta Fontana, (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
14)  all. C8 - nuovo impianto di distribuzione da realizzare lungo la via S. Rocco, nel tratto compreso tra la chiesa di S. Rocco e l'innesto con la provinciale, (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13b del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
15)  all. C9 - impianti deposito di carburanti esistenti e da mantenere in sito, ubicato in contrada Montagna (prolungamento via Palermo), (stralcio della tav. 13c del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000) e (stralcio della tav. 13c del piano regolatore generale modificato, scala 1:2.000);
Studio geologico
16)  relazione geologica;
17)  carta geologica;
18)  carta geomorfologica;
19)  carta idrogeologica;
20)  carta lititocnica;
21)  carta della pericolosità geologica;
22)  planimetria di progetto del centro abitato con l'indicazione del "piano di distribuzione della rete di distribuzione carburanti".

Art. 3

Il comune di Partanna resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.443)
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DECRETO 12 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 35658 del 24 ottobre 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 64182 del 25 ottobre 2002, con il quale il comune di Acicatena ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, l'istanza sindacale di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, della variante al piano regolatore generale riguardante il progetto dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico con annesso verde attrezzato tra la via Etna e la via Michelangelo Buonarroti;
Visto il fax del 12 dicembre 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 75119 del 12 dicembre 2002, con cui il comune di Acicatena ha trasmesso la documentazione integrativa;
Vista la delibera consiliare n. 35 del 20 maggio 2002, divenuta esecutiva il 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 12, legge regionale n. 44/91, con la quale è stata localizzata l'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico con annesso verde attrezzato fra la via Etna e via M. Buonarroti;
Vista la delibera n. 64 dell'11 settembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Acicatena, in variante al vigente strumento urbanistico, ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, il progetto dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato da realizzare tra la via Etna e via M. Buonarroti;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione, prot. n. 35657 del 24 ottobre 2002, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 26447 del 9 novembre 2001;
Vista la nota prot. n. 531 del 16 dicembre 2002, con cui il servizio 4, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 48 del 12 dicembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione
L'area interessata dal progetto (delimitata in giallo nello stralcio planimetrico di piano regolatore generale) compresa tra le vie Etna e Buonarroti, è in parte destinata a parcheggio pubblico ed in parte destinata a zona B2 "edilizia di completamento" dal piano regolatore generale vigente nel comune di Acicatena.
La superficie complessiva dell'area è pari a poco più di 1.200 mq. ed il progetto in esame prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico, esteso circa 800 mq., con accesso dalla via Etna, e la sistemazione a verde attrezzato dell'area residua di circa 400 mq., con accesso dalla via Buonarroti.
Le due aree, così sistemate, vengono collegate internamente a mezzo di una scalinata, di larghezza pari a mt. 3,00 e lunga mt. 6,40, per superare il dislivello di mt. 2,60 della scarpata tra l'area a parcheggio (sottostante) e l'area a verde attrezzato (sovrastante).
E' prevista la realizzazione di altezza pari a mt. 2,50 di controripa alveolare vegetale (muro verde) di tipo Loffel, con elementi modulari in calcestruzzo, accostati e sovrapposti, a secco, che permettono la crescita spontanea di vegetazione nella scarpata fino alla scomparsa visiva degli elementi medesimi.
Considerazioni
Dall'esame degli atti e degli elaborati pervenuti, considerato che:
1)  l'iter amministrativo adottato dal comune risulta essere conforme alle prescrizioni di legge;
2)  la variante di che trattasi è corredata dagli atti di pubblicità, ai sensi di legge;
3)  la variante in questione è munita del parere favorevole del competente ufficio del Genio civile;
4)  la variante medesima si ritiene compatibile con l'assetto urbanistico del comune.
Lo scrivente servizio 4 esprime il parere che il progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico con annesso verde attrezzato tra la via Etna e la via Buonarroti, approvato con delibera consiliare n. 64 dell'11 settembre 2002, che costituisce adozione di variante del piano regolatore generale vigente, è meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78.";
Visto il voto n. 70 del 22 gennaio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta del servizio 4 sopracitata, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Acicatena, di cui al progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico e verde attrezzato tra la via Etna e la via Buonarroti;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, che fa proprio quan to reso dal servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale, nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena conseguente al progetto, approvato con delibera consiliare n. 64 dell'11 settembre 2002, per la costruzione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato, da realizzare tra la via Etna e la via Buonarroti.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 48 del 12 dicembre 2002 del servizio 4;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 70 del 29 gennaio 2003;
3)  delibera di consiglio comunale n. 35 del 20 maggio 2002;
4)  delibera di consiglio comunale n. 64 dell'11 settembre 2002;
5)  stralcio planimetrico del piano regolatore generale;
6)  relazione generale;
7)  tav.  n.    1  -  planimetria catastale e particolareggiata;
8)  tav.  n.    2  -  piano quotato;
9)  tav.  n.    3  -  pianta di progetto;
10)  tav.  n.    4  -  planimetria impianti;
11)  tav.  n.    5  -  pianta delle sezioni;
12)  tav.  n.    6  -  sezioni;
13)  tav.  n.    7  -  relazione tecnica - calcoli - particolare scala;
14)  tav.  n.  12  -  misure del terreno;
15)  tav.  n.  13  -  indicazione essenze arboree ed arredi;
16)  tavola particolari;
17)  indagini geognostiche;
18)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Acicatena dovrà acquisire, prima del l'ini zio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessio ne, eventualmente necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acicatena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.429)
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DECRETO 12 febbraio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Priolo Gargallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 753 del 21 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Priolo Gargallo;
Visto il foglio sindacale prot. n. 4051 del 26 febbraio 2002, assunto il 5 marzo 2002 con il n. 13088 al protocollo di questo Assessorato, con il quale il comune di Priolo Gargallo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente riguardante il progetto dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via C. Abba e via Montana (tratto via M. C. Gargallo, via Immacolata);
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 8021 del 19 aprile 2002 e prot. n. 16606 del 21 agosto 2002, rispettivamente pervenuti in data 9 maggio 2002 ed in data 2 settembre 2002, con i quali il comune, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 16284 del 19 marzo 2002, ha trasmesso la documentazione utile all'esame di competenza;
Vista la delibera n. 62 del 27 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Priolo Gargallo, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, ha approvato, in variante al vigente strumento urbanistico generale, il progetto dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via C. Abba e via Montana (tratto via M. C. Gargallo, via Immacolata);
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla variante in argomento;
Vista l'attestazione prot. n. 14940 del 23 luglio 2002, a firma del direttore generale del comune di Priolo Gargallo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 33 del 23 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale di Priolo Gargallo ha preso atto dell'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso il progetto in variante allo strumento urbanistico approvato con la delibera consiliare n. 62/2002;
Vista la proposta di parere prot. n. 38 del 5 settembre 2002 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Priolo Gargallo è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 753 del 21 dicembre 2001;
-  da quanto risulta dalla relazione tecnica le opere in progetto riguardano un tronco stradale di una viabilità, già prevista nel precedente strumento urbanistico, e che, probabilmente per mero errore materiale, non è stato indicato nel nuovo piano regolatore generale approvato con decreto n. 753/01;
-  tale circostanza viene altresì segnalata nella nota n. 8021 del 13 aprile 2002, a firma dell'ing. capo del comune di Priolo Gargallo e dell'assessore ai lavori pubblici, nella quale viene inoltre evidenziato che il tratto stradale di che trattasi, che costituisce completamento di viabilità già realizzata, risulta di rilevante importanza perché costituisce, tra l'altro, una via di fuga per gli abitanti residenti nelle abitazioni comprese tra la via Cesare Abba e la strada provinciale Priolo-Melilli;
-  nella stessa nota si fa rilevare che per il progetto in esame non è stato richiesto specifico parere dell'uf ficio del Genio civile ex art. 13 della legge regionale n. 64/74 essendo una previsione del precedente piano regolatore generale;
Considerato che:
-  il progetto di che trattasi consiste, come prima accennato, nella realizzazione di un tronco stradale di lunghezza pari a ml. 205,00, avente carreggiata di mt. 12,00, che collega la via M. C. Gargallo alla via Immacolata;
-  nel progetto sono previste le contestuali realizzazioni delle fognature delle acque bianche e nere e l'impianto d'illuminazione stradale, per il completamento delle urbanizzazioni primarie a servizio delle esistenti abitazioni;
-  la realizzazione dell'asse stradale in oggetto consente il completamento della, già realizzata, viabilità di collegamento tra la via C. Abba e la via Montana che costituisce, oltre che indispensabile infrastruttura a servizio degli insediamenti abitativi esistenti, importante via di fuga in caso di eventi calamitosi;
-  la strada in oggetto risultava inserita nel precedente piano regolatore generale di Priolo Gargallo, ed in considerazione del fatto che la stessa insiste in un contesto già totalmente urbanizzato, si ritiene possa prescindersi di specifico parere dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa è del parere che il progetto per i lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via C. Abba e via Montana (tratto via M. C. Gargallo, via Immacolata), approvato dal comune di Priolo Gargallo con delibera del consiglio comunale n. 62 del 27 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 7 del 30 ottobre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha integralmente condiviso la superiore proposta n. 38 del 5 settembre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U. per l'approvazione della variante sottoposta dal comune di Priolo Gargallo;
Vista la nota prot. n. 269 del 20 dicembre 2002, condivisa dal dirigente generale, con la quale l'unità operativa n. 6.2/D.R.U. - contenzioso dell'urbanistica, in relazione alla sentenza n. 1205/2002 con la quale il TAR di Catania ha accolto il ricorso della ditta "PST Costruzioni" avverso lo strumento urbanistico generale approvato con decreto di questo Assessorato n. 753 del 21 dicembre 2001, ha ritenuto che la pronuncia di cui alla sopracitata sentenza sia diretta esclusivamente all'annullamento di quanto d'interesse della ditta ricorrente e non travolga l'intero piano regolatore generale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge e che lo strumento urbanistico generale, approvato con il decreto n. 753 del 21 dicembre 2001, risulta vigente non essendo stato interamente travolto dagli effetti della citata sentenza del TAR di Catania n. 1205/02;
Ritenuto di poter condividere il citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 7 del 30 ottobre 2002, reso in conformità alla proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 38/02;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 7 del 30 ottobre 2002, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Priolo Gargallo, riguardante il progetto approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 27 dicembre 2002 per i lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via C. Abba e via Montana (tratto via M. C. Gargallo, via Immacolata).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U. n. 38 del 5 settembre 2002;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 7 del 30 ottobre 2002;
3)  delibera consiglio comunale n. 62 del 27 dicembre 2001;
4)  delibera consiglio comunale n. 33 del 23 luglio 2002;
5)  planimetria scala 1:100 - 1:500;
6)  profilo longitudinale e sezioni scala 1:100 - 1:500;
7)  piante e sezioni tipiche scala 1:100 - 1:500;
8)  relazione tecnica generale;
9)  relazione e piano particellare d'esproprio.

Art. 3

Il comune di Priolo Gargallo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Priolo Gargallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.444)
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DECRETO 13 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pachino.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso che:
-  il comune di Pachino è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 168 del 12 febbraio 1988 i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano decaduti;
-  a seguito di accertamento di conformità allo strumento urbanistico vigente, in relazione al progetto ammesso a contributo per la realizzazione di un parco urbano ubicato in contrada Chiusa-Rizza in zona Fp/1, il gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha rilevato che all'interno della suddetta zona due aree risultavano destinate ad attrezzature scolastiche nonostante nessuna richiesta di autorizzazione fosse stata inoltrata a questo Assessorato. In particolare, risultava già realizzato il plesso scolastico elementare di 15 aule, approvato con delibera consiliare n. 139 dell'11 agosto 1987 ed, inoltre, risultava localizzata con delibera consiliare n. 22 del 22 ottobre 1993 un'area all'interno della suddetta zona Fp per la realizzazione di un istituto scolastico polivalente (liceo scientifico ed I.T.I.) da parte della Provincia regionale di Siracusa;
-  con sindacale prot. n. 33171 del 20 ottobre 1998 il comune di Pachino, con riferimento alla nota di questo Assessorato prot. n. 8331/u del 27 giugno 1997, ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante, adottata con delibera consiliare n. 53 del 27 marzo 1998, al fine della regolarizzazione amministrativa;
-  con la delibera n. 53 del 27 marzo 1998 il consiglio comunale ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente relativa alle sottozone "Fp - parchi urbani", "Fu - zone per attrezzature scolastiche dell'obbligo" e "Fi - servizi interesse urbano";
-  la suddetta delibera è stata sottoposta alle procedure di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, ed avverso alla stessa, secondo quanto attestato dal segretario comunale in data 8 luglio 1998, non sono state prodotte osservazioni;
-  con successiva delibera n. 112 del 29 settembre 1998 il consiglio comunale, nel prendere atto dell'assenza di osservazioni, ha determinato l'invio degli atti relativi alla variante per l'approvazione di questo Assessorato;
-  con il voto n. 178 reso del 29 luglio 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica, rilevata l'assenza tra gli atti della relazione geologica prevista dalla circolare A.R.T.A. n. 2222/95 nonché del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, ha ritenuto di restituire la pratica priva di parere rilevando, inoltre, l'opportunità di acquisire uno studio in cui si definiscano l'inquadramento e il sistema di relazioni tra i 3 progetti (scuola elementare, superiore e parco) e il contesto circostante;
-  con assessoriale prot. n. 11033 del 29 ottobre 1999 il suddetto voto è stato trasmesso al comune di Pachino per le integrazioni nello stesso richieste;
Visto il foglio prot. n. 33761 del 30 ottobre 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 65340 il 31 ottobre 2002, con il quale il comune di Pachino, con riferimento a quanto richiesto con il voto del C.R.U. n. 178 del 29 luglio 1999, ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente, per la modifica della destinazione urbanistica della zona Fp - parco urbano in zona Fu - attrezzatura scolastica dell'obbligo e in zona Fi -servizi di interesse urbano;
Vista la delibera n. 57 del 21 giugno 2002, con la quale il consiglio comunale di Pachino, nel richiamare la precedente deliberazione n. 53 del 27 marzo 1998, ha riadottato la variante al piano regolatore generale relativa alle zone "Fp - parchi urbani", - zone per attrezzature scolastiche dell'obbligo" e "Fi - servizi di interesse urbano", secondo le rielaborazioni richieste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 178 del 29 luglio 1999;
Visto il parere espresso favorevolmente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con nota prot. n. 5048/02 del 10 novembre 2002, nonché il parere n. 12715 del 12 settembre 1990, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74 relativamente alla costruzione della scuola elementare;
Visti i pareri n. 1369 del 13 febbraio 2002 e n. 772 dell'1 marzo 2002, rilasciati dalla Soprintendenza di Siracusa, rispettivamente, sezione beni paesaggistici e sezione beni archeologici;
Vista la nota prot. n. 305 del 6 dicembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 52 del 3 dicembre 2002 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Il comune di Pachino con deliberazione del consiglio comunale n. 162/87 e deliberazione del consiglio comunale n. 139/87 aveva proceduto rispettivamente alla localizzazione nel programma di fabbricazione allora vigente e all'approvazione del progetto per la realizzazione della scuola elementare, nell'area a monte della via Aldo Moro, in contrada Chiusa Rizza classificata in parte verde agricolo e in parte B di completamento.
Nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 168/88, i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano decaduti, le aree risultano classificate Fp, parco urbano.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 22/93 il comune di Pachino ha proceduto alla localizzazione di un'area per la costruzione di un palazzo degli studi in contrada Chiusa Rizza, classificata Fp - parco urbano.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 27 marzo 1998 il comune ha proceduto all'adozione della variante al piano regolatore generale vigente di parte dell'area classificata Fp in Fu e Fi;
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 178/99, la variante di che trattasi veniva restituita al comune affinché procedesse a richiedere il parere dell'ufficio del Genio civile in mancanza di uno studio geologico delle aree interessate al progetto e alla redazione di uno studio in scala adeguata (1:1.000) di relazione tra i tre progetti;
Ad oggi il comune di Pachino ha proceduto, per come richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ad assoggettare la variante in argomento, riguardante il cambio di destinazione urbanistica di parte della zona Fp - parco urbano in zona Fu per attrezzatura scolastica elementare e in zona Fi per un Istituto polivalente, al parere ex art. 13, legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa che, con nota prot. n. 5048/02, ha accertato la compatibilità geomorfologica del sito.
Inoltre, su cartografia in scala 1:1.000, il comune ha rappresentato il sistema di relazione tra il parco urbano, l'area destinata all'edificio scolastico polivalente della provincia e la struttura scolastica elementare esistente, evidenziando l'accessibilità viaria all'intera zona. Infatti l'area, posta a nord del centro abitato, limitrofa a due zone di espansione C2 è compresa tra la via Aldo Moro e la circonvallazione esterna. L'accesso viario al plesso scolastico esistente è garantito da viabilità in parte realizzata che con il suo prolungamento permetterà, altresì, l'accesso all'altra area destinata ad attrezzatura scolastica.
L'area interessata risulta non gravata da vincoli archeologici e paesaggistici così come attestato dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Siracusa.
Considerato:
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici nulla ha da rilevarsi al cambio di destinazione urbanistica di parte della zona Fp in Fi - servizi di interesse urbano e Fu - zone per attrezzatura scolastica dell'obbligo, attesa, tra l'altro, l'esistenza e la funzionalità del plesso elementare.
L'ammissibilità della sanatoria amministrativa di opere pubbliche realizzate in difformità alle previsioni urbanistiche comunali, salvo tutte le valutazioni tecniche, economiche ecc., è resa legittima dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000 condiviso da questo Assessorato.";
Visto il voto n. 56 del 16 gennaio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta dell'unità operativa n. 4.2/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale di parte della zona Fp/1 in zona Fu ed Fi;
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/D.R.U., prot. n. 153 del 15 novembre 1999, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa in merito all'ammissibilità delle relative varianti;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n. 118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipo tesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n. 1/93;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 56 del 16 gennaio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato e conformemente al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 56 del 16 gennaio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Pachino, adottata con le delibere consiliari n. 53 del 27 marzo 1998 e n. 57 del 21 giugno 2002, concernente la modifica di destinazione urbanistica di parte della zona Fp - parco urbano in zona Fu - attrezzatura scolastica dell'obbligo e in zona Fi - servizi di interesse urbano.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 52 del 3 dicembre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 56 del 16 gennaio 2003;
3)  delibera consiliare n. 53 del 27 marzo 1998;
4)  delibera consiliare n. 112 del 29 settembre 1998;
5)  delibera consiliare n. 57 del 21 giugno 2002;
6)  tav.  1  -  stralcio catastale in scala 1:2.000;
7)  tav.  2  -  zonizzazione su stralcio del piano regolatore generale in scala 1:2.000;
8)  tav.  3  -  zonizzazione con inquadramento e sistema di relazione tra i progetti in scala 1:1.000;
9)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Pachino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.502)
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DECRETO 17 febbraio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 51488 del 4 ottobre 2002, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 61436 del 14 ottobre 2002, con cui il comune di Ragusa ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale finalizzata al cambio di destinazione urbanistica da "verde pubblico attrezzato per il gioco e per lo sport e parcheggio pubblico" ad "attrezzature religiose e parcheggio pubblico" di aree ubicate in via Enzo Ferrari, per la costruzione di una casa di culto;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 57 del 7 novembre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante urbanistica sopracitata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 4 ottobre 2002, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 6269 del 4 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 285 del 18 novembre 2002, con cui l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 50 del 18 novembre 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
L'amministrazione comunale di Ragusa, su proposta dell'ente patrimoniale della chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, ha adottato la delibera n. 57 del 7 novembre 2001 avente per oggetto "Proposta di variante al piano regolatore generale da verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport e parcheggio pubblico ad attrezzature religiose e parcheggio pubblico riguardanti aree ubicate a Ragusa in via Enzo Ferrari relative alla costruzione di una casa di culto". La richiesta di approvazione della variante adottata con il citato atto consiliare n. 57/01 è finalizzata alla realizzazione di una casa di culto mormone, attesa la mancanza da parte dell'ente religioso di immobili di proprietà.
L'area, estesa mq. 6.380 di cui mq. 4.405 saranno destinati alla struttura religiosa e mq. 2.425 a parcheggio pubblico da cedere gratuitamente al comune dopo la sistemazione, è posta lungo la via Enzo Ferrari compresa tra corso Europa e via Cadorna nell'ambito di zone C di espansione e zone già destinate ad attrezzature di interesse generale dal vigente strumento urbanistico. L'ufficio del Genio civile di Ragusa ha accertato la compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali rendendo parere favorevole.
Considerato:
Il comune di Ragusa è in atto dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 183 del 2 dicembre 1974 i cui vincoli ex art. 1, legge regionale n. 38/73 preordinati alle espropriazioni risultano decaduti. Ad oggi il comune sta provvedendo alla revisione di detto piano regolatore generale.
L'area interessata dalla variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78 risultava nello strumento urbanistico generale zona per attrezzatura pubblica e specificatamente, verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport e parcheggio pubblico.
Con la presente variante si propone la zonizzazione di detta area in parte ad attrezzatura religiosa e in parte a parcheggio pubblico.
Per quanto sopra, la scrivente unità operativa n. 4.2 è del parere che la variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78 finalizzata alla realizzazione dell'attrezzatura religiosa e del parcheggio pubblico adottata con delibera del consiglio comunale di Ragusa n. 57 del 7 novembre 2001 sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 61 del 16 gennaio 2003, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che
la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa intendersi integralmente condivisibile;
Tuttavia il Consiglio ritiene di dovere prescrivere per l'attuazione della variante in questione, l'inserimento dei seguenti parametri edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria max 1,00 mc./mq.;
Altezza max 7,50 ml.;
Numero piani fuori terra 2;
Rapporto di copertura 1/5 della superficie fondiaria;
Per quanto precede, è del parere che la variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78, finalizzata alla realizzazione dell'attrezzatura religiosa e del parcheggio pubblico adottata con delibera del consiglio comunale di Ragusa n. 57 del 7 novembre 2001, possa ritenersi meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 61 del 16 gennaio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 61 del 16 gennaio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa, adottata con delibera consiliare n. 57 del 7 novembre 2001, finalizzata alla realizzazione di una attrezzatura religiosa.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 50 del 18 novembre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 61 del 16 gennaio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 57 del 7 novembre 2001;
4)  tav. 1  -  stralcio piano regolatore generale, stralcio aereofotogrammetrico;
5)  tav.  2  -  proposta di variante al piano regolatore generale.

Art. 3

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.499)
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DECRETO 17 febbraio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica nel territorio del comune di Valledolmo.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio datato 22 ottobre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60559 del 24 ottobre 2001, con cui la società ERGA S.p.A. Gruppo ENEL ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico del comune di Valledolmo, per la realizzazione dell'impianto eolico da 8 MW di Cozzo Miturro per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante in località contrada Miturro;
Visto il foglio del 15 gennaio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 5182 del 28 gennaio 2002, con il quale la società ERGA S.p.A. ha comunicato la modifica della denominazione sociale in ENEL Green Power S.p.A.;
Visto l'ulteriore foglio datato dicembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 74694 dell'11 dicembre 2002, con il quale da parte della società ENEL Green Power S.p.A. è stata prodotta ulteriore documentazione;
Vista la delibera consiliare n. 27 del 18 aprile 2002, con la quale il comune di Valledolmo ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 25735 del 14 dicembre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 29161, pos. IV - 2/73 del 21 dicembre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo ha autorizzato, a condizioni, i movimenti di terreno in località Cozzo Miturro del comune di Valledolmo nei soli riguardi del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
Visto il decreto n. 1 del 7 gennaio 2003, con il quale, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con prescrizioni, in ordine al progetto dell'impianto eolico Cozzo Miturro da 8 MW in contrada Miturro del comune di Valledolmo;
Visto il parere n. 5 del 28 gennaio 2003, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto riguarda un'estensione di circa 0,550 Kmq., ed il sito facilmente raggiungibile dal comune di Valledolmo dalla ex Regia trazzera Rinella, asfaltata e con bretelle di accesso alle piazzole degli aereogeneratori che da essa si dipartono, da realizzare.
Sono previsti n. 9 aereogeneratori di media taglia, ciascuna di potenza nominale compresa tra 660 e 900 KW, corrispondenti ad una potenza minima istallabile di 5,94 MW e massima di 8,10 MW
Considerazioni
L'impianto è privo di emissioni aeriformi, non è in grado di influenzare il microclima della zona, graverà su aree preminentemente adibite a coltivazioni di grano e pascolo con scarsa vegetazione arborea, ai margini della zona sono presenti aziende agricole. Comunque la realizzazione dell'impianto non richiederà l'esecuzione di interventi tali da modificare il terreno in quanto si rispetterà l'attuale morfologia del sito anche da un punto di vista idrogeologico.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e succcessive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 5 del 28 gennaio 2003, reso dal servizio 3 della D.R.U, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 5 del 28 gennaio 2003 reso dal servizio 3 della D.R.U. ed alle condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Valledolmo, il progetto per la realizzazione dell'impianto eolico da 8 MW di Cozzo Miturro per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante in località contrada Miturro, di cui alla richiesta della società ENEL Green Power S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 del 28 gennaio 2003, reso dal servizio 3 della D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 27 del 18 aprile 2002;
3)  relazione tecnica descrittiva - impianto eolico di Valledolmo;
4)  descrizione dell'opera e relazione sui possibili effetti ambientali;
5)  documentazione fotografica;
6)  tav.    1  -  stralcio aereofotogrammetrico - corografia;
7)  tav.    2  -  stralcio catastale;
8)  tav.    3  -  planimetria generale - Lay-out;
9)  tav.  3.1  -  planimetria generale -viabilità;
10)  tav.  3.2  -  sezioni stradali tipo;
11)  tav.    4  -  aerogeneratore tipo;
12)  tav.    5  -  piazzola tipo;
13)  tav.    6  -  plinto di fondazione per aerogeneratore;
14)  tav.    7  -  cabina di macchina;
15)  tav.  7.1  -  cabina di impianto;
16)  tav.    8  -  schema elettrico unifilare di principio;
17)  tav.    9  -  impianto di terra e di protezione contro fulmini;
18)  tav.  10  -  planimetria generale - Lay out cavidotti;
19)  tav.  11  -  torre anemometrica;
20)  tav.  12  -  elettrodotto di collegamento alla cabina MT/AT;
21)  relazione geologica.

Art. 3

La società ENEL Green Power di Pisa dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

La società ENEL Green Power di Pisa ed il comune di Valledolmo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.8.500)
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DECRETO 20 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Lucca Sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "Piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 7774 del 20 dicembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Lucca Sicula ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente al centro abitato e zone limitrofe, allegando relazione dell'ufficio regionale di protezione civile e planimetria con l'individuazione di aree in frana, a firma del geol. Domenico Palumbo Piccionello;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B);
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 10978/01 del 20 dicembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta di quanto comunicato e fornito dall'amministrazione comunale ed in base a sopralluoghi effettuati, ha rappresentato l'effettivo stato di rischio idrogeologico nel centro abitato di Lucca Sicula e nelle zone ad esso limitrofe;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Lucca Sicula, provincia di Agrigento, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con l'inserimento, in scala 1:2.000 e 1:10.0000, delle aree a rischio idrogeologico nel centro abitato e nelle zone ad esso limitrofe, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000 e 1/2.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Lucca Sicula, l'ufficio del Genio civile di Agrigento e la Provincia regionale di Agrigento.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2003.9.529)
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DECRETO 20 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Valdina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B dello stesso;
Visto il decreto n. 734 del 26 settembre 2002, con il quale è stato aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Valdina;
Visto l'art. 3 delle norme di salvaguardia allegate al decreto n. 543 del 25 luglio 2002, nel quale si prevede la possibilità dell'aggiornamento del piano per l'assetto idrogeologico con l'eventuale modifica delle aree perimetrate;
Vista la nota prot. n. 4274 del 29 settembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Valdina (provincia di Messina) ha segnalato all'ufficio del Genio civile di Messina l'aggravamento dello stato di dissesto in località Piraino, allegando relativa documentazione e richiedendo, nel contempo, una valutazione in merito, al fine di un ulteriore aggiornamento del piano straordinario dell'assetto idrogeologico;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 1504 del 20 gennaio 2003, nella quale si rappresenta che le osservazioni effettuate sui luoghi, congiuntamente a rappresentanti dell'amministrazione comunale e al geol. P. Campanella, incaricato dall'amministrazione, hanno consentito di verificare il sostanziale aggravamento dello stato di dissesto, così come segnalato dall'amministrazione comunale di Valdina;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Valdina (ME), relativamente alla località Piraino, con la classificazione delle aree a rischio idrogeologico "elevato" (R3), soggette alle norme di salvaguardia, di cui all'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto, si rimanda al decreto n. 734 del 26 settembre 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Valdina, l'ufficio del Genio civile di Messina e la Provincia regionale di Messina.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2003.9.530)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Modifica allo statuto dell'opera pia Fondazione Sac. prof. Bartolo Castello di Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 26/serv2°/S.G. del 19 febbraio 2003, è stata approvata la modifica dell'art. 4, nonché dell'art. 11 dello statuto dell'opera pia Fondazione Sac. prof. Bartolo Castello di Siracusa, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 13 del 27 aprile 2002, approvato con decreto n. 2392 del 19 luglio 2002.
(2003.8.493)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto educativo Umberto I di Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 27/serv.2°/S.G. del 19 febbraio 2003, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Istituto educativo Umberto I di Siracusa. Detto statuto è composto da 19 articoli, coma da schema allegato all'atto deliberativo n. 17/2002 del 20 luglio 2002, approvato con decreto n. 3273 del 9 ottobre 2002.
(2003.8.494)
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Pareggiamento dell'Istituto musicale Arturo Toscanini diRibera ai conservatori di musica di Stato.

Con il decreto presidenziale n. 47/serv. 2°/S.G. del 13 marzo 2003, registrato dalla ragioneria centrale della Presidenza al n. 1254 il 14 marzo 2003, l'Istituto musicale Arturo Toscanini diRibera è pareggiato ai conservatori di musica di Stato e quindi sono pareggiate le scuole di pianoforte principale, chitarra classica, flauto traverso, violino e violoncello, funzionanti presso l'istituto suddetto.
(2003.12.702)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per lavori di costruzione dell'acquedotto rurale Caliato-Mendola ed opere di captazione della sorgente Caliato, nei comuni di Enna e Valguarnera.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2003.8.447)
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Provvedimenti concernenti espropriazione definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Santa Flavia per lavori di costruzione dell'adduttore ovest del complesso irriguo S. Leonardo Ovest, 3° tronco, Casteldaccia-Villabate.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2003.8.454)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta presso la Fondazione Rosario Toscano Scuderi di Catania.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 121 del 22 gennaio 2003, registrato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali in data 28 gennaio 2003 al n. 6, l'ing. Pietro Cerniglia è stato nominato commissario ad acta presso la fondazione Rosario Toscano Scuderie di Catania alfine di provvedere:
-  a curare in piena autonomia e nell'interesse della medesima fondazione le trattative con l'Università di Catania;
-  ad accertare l'ammissibilità della vendita dei cespiti immobiliari con la verifica della conformità alle previsioni testamentarie ed alle finalità statutarie, nonché con l'accertamento della convenienza per la fondazione;
-  a stipulare con l'anzidetta università e in nome e per il conto della fondazione medesima, il contratto di compravendita dei cespiti immobiliari, siti in Catania e composti da immobili siti tra la via Etnea e via Caronda, in via Carrara e in via Oberdan.
Le somme percepite a seguito della stipula dell'eventuale contratto di compravendita dovranno essere reimpiegate in adeguate forme di investimento mobiliare che assicurino la rendita necessaria al conseguimento delle finalità della fondazione Rosario Toscano Scuderi.
(2003.8.453)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa consorzio olivicolo Nocellara del Belice, con sede in Castelvetrano.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 470 del 12 febbraio 2003 l'avv. Giovani Augello, nato a Messina il 4 ottobre 1970 e residente in Canicattì, domiciliato in via Piave n. 45, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa consorzio olivicolo Nocellara del Belice, con sede nel comune di Castelvetrano, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2003.8.495)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto n. 543/2S del 18 febbraio 2003 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il dr. Luigi Pintus, dirigente regionale, è stato nominato commissario ad acta presso l'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione) con il compito di svolgere tutte le funzioni di cui all'art. 5 del bando di concorso per la copertura del posto di direttore generale dell'Istituto.
(2003.8.496)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Provvedimenti concernenti approvazione di nuovi testi di statuto di consorzi di garanzia fidi.

Con decreto n. 1 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del consorzio di garanzia fidi Confidi Catania società cooperativa a r.l., in sigla Confidi Catania, con sede in Catania, codice fiscale 01815470875, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 17 settembre 2002, repertorio n. 56737, raccolta n. 22189, iscritto al n. 134622 del REA, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Catania in data 8 ottobre 2002.
(2003.8.489)


Con decreto n. 2 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del consorzio di garanzia fidi COFIDI CL consorzio garanzia collettiva fidi Caltanissetta in sigla COFIDI CL, con sede in Caltanissetta, codice fiscale 80009530850, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 27 giugno 2002, repertorio n. 207.100, raccolta n. 20.203, registrato a Caltanissetta l'11 luglio 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Caltanissetta in data 11 settembre 2002.
(2003.8.488)


Con decreto n. 3 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del CONFIDI - Consorzio garanzia fidi Ragusa società cooperativa a r.l. in sigla Confidi Ragusa, con sede in Ragusa, codice fiscale 80007480884, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 21 giugno 2002, repertorio n. 14540, raccolta n. 5298, registrato a Ragusa il 26 giugno 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Ragusa in data 28 giugno 2002.
(2003.8.487)


Con decreto n. 4 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del CONFIDI - Consorzio garanzia fidi Siracusa società cooperativa a r.l. in sigla Confidi Siracusa, con sede in Siracusa, codice fiscale 80000310898, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del l'11 giugno 2002, repertorio n. 83764, raccolta n. 28123, registrato a Siracusa il 21 giugno 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Siracusa in data 8 luglio 2002.
(2003.8.486)


Con decreto n. 5 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie imprese operanti in Sicilia a r.l., in sigla Confidi Sicilia, con sede in Messina, codice fiscale 01436940835, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 20 maggio 2002, repertorio n. 14163, raccolta n. 3981, registrato a Messina il 27 maggio 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Messina in data 25 giugno 2002.
(2003.8.485)


Con decreto n. 6 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il testo dello statuto del consorzio di 2° grado FederFidi Sicilia tra i consorzi fidi della Sicilia in sigla FederFidi Sicilia, con sede in Palermo, codice fiscale 05059930825 approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 16 gennaio 2002, repertorio n. 116396, raccolta n. 17249, registrato a Palermo il 25 gen naio 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Palermo in data 8 febbraio 2002.
(2003.8.484)


Con decreto n. 7 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del consorzio di garanzia fidi Cofidi Palermo società cooperativa a r.l., in sigla Cofidi Palermo, con sede in Palermo, codice fiscale 00730360823, così come modificato dal l'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 27 giugno 2002, repertorio n. 116705, raccolta n. 17396, iscritto al numero 148691 del REA, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Palermo in data 19 luglio 2002.
(2003.8.483)


Con decreto n. 8 del 10 febbraio 2003 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 32/2000, è stato approvato il nuovo testo dello statuto del consorzio di garanzia fidi Fidien Enna società cooperativa a r.l., in sigla Fiedien Enna, con se de in Enna, codice fiscale 005224800862, così come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 21 maggio 2002, repertorio n. 8201, raccolta n. 2668, registrato ad Enna il 30 maggio 2002, presentato all'Ufficio registro delle imprese di Enna in data 6 giugno 2002.
(2003.8.482)
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Rettifiche ed integrazioni al bando per la richiesta e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e riapertura dei termini.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale industria n. 209/Serv. II/28 del 17 marzo 2003, sono state approvate le precisazioni e conseguenti rettifiche ed integrazioni al bando per la presentazione delle istanze di contributo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità agli indirizzi del P.O.R. Sicilia 2000-2006 Asse 1 misura 1.17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 2003 nel seguito denominata "gazzetta"
Aggiungere a pagina 66 della gazzetta nell'allegato C, quadro 7, prima della riga "Totale" della tabella la seguente riga:





Nel quadro 7 di cui sopra, eliminare la dicitura: "(*) Specificare le spese eventualmente non ricadenti nelle altre voci".
Sostituire a pag. 61 della gazzetta la frase dell'ultimo rigo dopo la virgola del paragrafo "Obiettivi" con la seguente: "consistente in progetto definitivo e/o esecutivo ed annessa relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa".
Sostituire a pag. 61 della gazzetta il primo periodo del paragrafo "Modello di calcolo del contributo concedibile" con il seguente: "Il contributo concedibile in conto capitale è calcolato secondo l'intensità di aiuto ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) indicata dal soggetto proponente e secondo le intensità massime di aiuto ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) previste dal bando diverse per le cinque sottotipologie tecnologiche e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria vigente".
Sostituire a pag. 63 della gazzetta il periodo esplicativo della lettera "t" entro la prima parentesi tonda con il seguente: "sarà cura del soggetto proponente e del soggetto concessionario adottare l'aliquota fiscale in vigore applicata alle società, data dall'IRPEG e dall'IRAP".
Sostituire a pag. 54 della gazzetta il secondo periodo del punto 5.5 con il seguente: "Non saranno altresì ammesse al programma di benefici previsti dal presente bando, le richieste di contributo che, seppur spedite entro il termine prescritto, siano pervenute oltre il termine di 30 giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione".
Il termine per la presentazione delle istanze di contributo è prorogato di ulteriori 30 giorni a partire dalla precedente data di scadenza e, pertanto, il nuovo termine di presentazione delle istanze è stabilito per il giorno 2 maggio 2003.
(2003.11.679)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in Siracusa.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 85/2002/IV/I del 7 novembre 2002, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che stata tenuta nei mesi di novembre-dicembre 2002 in Siracusa, così composta:
-  presidente: ing. Roberto Rossitto, dirigente superiore capo servizio tecnico presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
-  membro esperto: ing. Carmelo Percolla, funzionario ISPESL di Catania;
-  membro esperto: ing. Salvatore Benedetto, funzionario medicina del lavoro dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
E' stata nominata segretaria della commissione sopra menzionata la sig.ra Nunziatina Cavaleri, operatore archivista presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa.
(2003.8.432)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche della ditta Ognina Carni s.r.l., con sede in Catania.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 133 dell'11 febbraio 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.7/24475/21.24/3322 del l'8 mag gio 1996, con il quale la ditta Ognina Carni s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Catania nella via Pittoresca n. 1 è stata riconosciuta idonea per l'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 apri le 1994, n. 286. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2003.8.451)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento di carni fresche della ditta Fratelli Russo & C. s.n.c., con sede in Carini.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 134 dell'11 febbraio 2003, il laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto annesso al deposito frigorifero della ditta Fratelli Russo & C. s.n.c., sito nel comune di Carini (PA) nella contrada Granatello, via Francesco Crispi, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dal l'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di riconosci mento veterinario 2405/S.
(2003.8.452)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di produzione di carni della ditta Sicilpolli s.n.c. di Parla Anna & C., sito nel comune di Canicattì.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 135 dell'11 febbraio 2003, il laboratorio di produzione di preparazioni di carni fresche di volatili da cortile annesso all'impianto di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile e piccola selvaggina allevata della ditta Sicilpolli s.n.c. di Parla Anna & C., sito nel comune di Canicattì (AG) nella via Lipari n. 13, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.
L'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dal l'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n.309 con il numero di riconosci mento veterinario 0-789/P.
(2003.8.450)
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Sospensione del riconoscimento di idoneità attribuito alla ditta Mare Sud s.r.l., con sede in Sciacca.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 164 del 17 febbraio 2003 è temporaneamente sospeso il decreto ministeriale n. 600.9/24481/AG50/307 del 29 gennaio 1998, con il quale la ditta Mare Sud s.r.l., con sede in Sciacca nella via Cristoforo Colombo, n. 21, è stata riconosciuta idonea all'attività di stabilimento di tipologia 2 e 3 con la iscrizione al n. 1439 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 di cembre 1992, n. 531.
(2003.8.498)
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Comunicato relativo alla circolare assessoriale 12 febbraio 2003, n.1101 - Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione - Principio attivo "Nifedipina" confezioni di riferimento: "14 unità 30MG" e "14 unità 60MG".

Con riferimento alla circolare assessoriale n.1101 del 12 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.12 del 14 marzo 2003, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali di uguale composizione soggetti al prezzo di rimborso, si comunica che le specialità medicinali afferenti al sotto elencato principio attivo e le relative confezioni di riferimento sono incluse nell'elenco allegato alla sopra citata circolare assessoriale:
3
  Codice | Principio | Confezione | Prezzo ATC | attivo | di riferimento | di rimborso 
  CO8CA05 Nifedipina 14 unità 30MG - uso orale E  6,73 
  CO8CA05 Nifedipina 14 unità 60MG - uso orale E 10,56 

Resta confermata la nota prot. DIRS/2/0174 del 22 gennaio 2003 relativamente all'esclusione dal suddetto elenco, ai fini cautelativi, delle sole specialità medicinali "Adalat Crono 14 cpr 30MG" e "Adalat Crono 14 cpr 60MG".
(2003.8.460)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Bivona per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 25 del 21 gennaio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso a favore del comune di Bivona un finanziamento per un importo di E 966.563,80 relativo ai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica della zona posta tra la strada esterna Canfuto e la strada statale n. 118 - progressiva km. 81+200, di cui alla delibera n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.8.461)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Porto Empedocle.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 104 del 4 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto eolico offshore in località La Secca, comune di Porto Empedocle (AG), con prescrizioni.
(2003.8.471)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al proget to relativo all'imboschimento di aree e al miglioramento di complessi boscati del demanio del comune di Gratteri.

Il dirigente responsabile del servizio 7 V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente con decreto n. 107 del 4 febbraio 2003 ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, al progetto esecutivo presentato dal comune di Gratteri (PA) per l'imboschimento di aree in evidente stato di abbandono e interventi di miglioramento in complessi boscati del demanio comunale.
(2003.8.466)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 116 del 5 febbraio 2003 è stato revocato il decreto n. 827/17 del 4 gennaio 2001 di autorizzazione alla ditta Ceramiche Caleca s.r.l., con sede legale e stabilimento a Marina di Patti (ME), via Giovanni XXIII, al proseguimento delle emissioni di atmosfera relative all'impianto di produzione di ceramiche d'uso e terracotte.
(2003.8.438)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 117 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Basilotta Vincenzo, con sede legale a Castel Judica (CT), via Cinquegrana n. 79, e impianto da realizzarsi a Castel Judica (CT), alle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di conglomerati bituminosi.
(2003.8.434)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 118 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Flycom, con sede legale a Scordia (CT), contrada Palma s.n., e stabilimento ubicato presso la zona industriale del comune di Scordia (CT), alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria, assemblaggio e verniciatura di manufatti in legno.
(2003.8.437)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 119 del 5 febbraio 2003 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88 la ditta Focat s.a.s., con sede legale e stabilimento a Valderice (TP), contrada Sciare n. 61, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione dell'ossido di calcio, a modifica ed integrazione di quanto già autorizzato con decreto n. 391/17 dell'11 agosto 1998.
(2003.8.477)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 120 del 5 febbraio 2003 è stato revocato il decreto n. 63/17 del 7 febbraio 1996, di autorizzazione alla ditta Tre A, con sede legale a Palermo, via Faraone n. 5, e stabilimento a Palermo, via Calcante n. 47, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di arredi interni ed esterni, pareti divisorie, pavimenti e controsoffitti.
(2003.8.468)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 121 del 5 febbraio 2003 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 la ditta Sardella Calogero s.n.c., con sede legale a Catania, via Alessi n. 7 e stabilimento a Catania, via S. G. al Duomo n. 36, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione di caffè.
(2003.8.472)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 122 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Pectine Industria S.p.A., con sede legale a Milano, via Tacito n. 6, e stabilimento a Pace del Mela (ME), zona industriale di Giammoro, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pectine, a modifica di quanto precedentemente autorizzato con decreto n. 534/92 del 27 aprile 1992 e dei successivi decreti n. 831 del 18 ottobre 2002 e n. 1299 del 24 dicembre 2002.
(2003.8.473)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 123 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Comed s.n.c., con sede legale a Collesano (PA), via Palermo n. 127, e impianto da realizzarsi nel comune di Collesano (PA), contrada Croce-Mondoletto, alle emissioni in atmosfera derivanti dalla produzione di ceramiche artistiche.
(2003.8.436)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 124 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Mulino Lo Cicero Tommaso, con sede legale e stabilimento a Misilmeri (PA), via dei Mulini n. 91, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di molitura del grano.
(2003.8.435)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 125 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Wyeth Lederle S.p.A., con sede legale in Aprilia, via Nettunense n. 90, e stabilimento a Catania, via F. Gorgone, zona industriale, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività dell'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi effettuata all'interno dello stabilimento per la produzione di antibiotici, a modifica di quanto già autorizzato con il decreto n. 1018 del 21 novembre 2002.
(2003.8.433)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 126 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Siciliana Impianti s.r.l., con sede legale e stabilimento a Lercara Friddi (PA), contrada Mendolazza, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di bitume modificato per l'impiego di conglomerato bituminoso, ad integrazione e modifica di quanto già autorizzato.
(2003.8.474)

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 130 del 5 febbraio 2003, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta L.A.I.C. s.r.l., con sede legale e stabilimento a Belpasso (CT), contrada Casazze, svincolo Valcorrente, Piano Tavola, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di lavanderia industriale, a modifica di quanto già autorizzato con decreto n. 596/17 del 2 novembre 1998.
(2003.8.475)
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Approvazione del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nel comune di Custonaci.

Con decreto del dirigente del servizio III del dipartimento regionale urbanistica n. 179 del 14 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, è stato approvato, in variante al programma di fabbricazione del comune di Custonaci, il progetto per la sistemazione idraulica della contrada Sperone e smaltimento delle acque attraverso il canale che adduce alla contrada Cornino (delibera consiliare n. 47 del 28 ottobre 2002).
(2003.8.501)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Esclusione di alcune ditte dalla graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 9/S 3° Tur del 28 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003, reg. 1, foglio 91, sono state escluse dalla graduatoria approvata con decreto n. 884/S 3° Tur del 27 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, le seguenti ditte:
-  n. prog.: 3393; posizione in graduatoria: 4; ragione sociale: C.E.I.S. s.r.l.; sede investimento: Palermo; attività: villaggio albergo 4 stelle; contributo: E 2.902.479,00;
-  n. prog.: 101; posizione in graduatoria: 88; ragione sociale: Sicil Sail; sede investimento: Palermo; attività: charter nautico; contributo: E 33.062,00.
(2003.8.464)
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Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro loco di Belmonte Mezzagno.

Con decreto n. 63/S2 Tur. del 13 febbraio 2003 del dirigente del servizio vigilanza enti turistici, imprese e professioni del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, l'associazione turistica pro loco di Belmonte Mezzagno è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, a far data dall'anno 2003.
(2003.8.491)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 20 febbraio 2003, n. 3.
Monitoraggio presupposti relativi al riparto del Fondo delle autonomie.
Ai sindaci e commissari dei comuni della Regione
Ai responsabili degli uffici finanziari dei comuni della Regione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

L'attuale sistema normativo dei trasferimenti in favore degli enti locali è disciplinato, come è noto, dall'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Con la legge n. 6/97, il legislatore regionale disegnò ed attuò il primo, significativo passo di federalismo regionale, unificando diversi finanziamenti che prima venivano concessi con riferimento a specifici settori di intervento od a singole attività e decentrando le relative competenze agli enti destinatari.
Il primo decentramento, invero, era stato attuato con la legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979, in linea di massima parallelamente a quanto era stato operato nello Stato con il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.
Mentre, tuttavia, era ancora in vigore la legge n. 1 del 1979, furono mantenuti diversi interventi finanziari, previsti da vigenti specifiche norme in favore degli enti locali, quali i numerosi finanziamenti in materia di assunzione di personale con oneri a carico del bilancio della Regione, ed altri se ne aggiunsero quale il fondo per gli interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986.
Specificatamente, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1997, il complesso delle risorse da assegnare agli enti locali fu diviso in quattro capitoli, dei quali il primo ed il secondo furono destinati, rispettivamente, ai comuni e alle province per l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, il terzo per la prosecuzione della copertura del trattamento economico del personale già assunto od ancora da assumere entro il 31 dicembre 1986 ed il quarto per il finanziamento dei rapporti con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
Per gli anni 1998 e 1999, sono rimasti analoghi il quadro normativo e la struttura degli stanziamenti di riferimento, facendosi carico, tuttavia, di aggiornare i dati afferenti i presupposti per la determinazione del Fondo da ripartire.
La situazione accertata per il riparto del Fondo relativo al 1999, quindi, si è ritenuta e valutata quale dato stabilizzato e, a partire dall'esercizio finanziario 2000, le risorse da trasferire annualmente sono state determinate proporzionalmente con riferimento alla predetta situazione del 1999.
Tenuto conto del notevole lasso di tempo ormai intercorso, si rende necessario acquisire puntuali ed aggiornate notizie sui vari elementi che sono stati allora e costituiscono tuttora gli occorrenti ed indispensabili presupposti per la quantificazione delle risorse da ripartire agli enti locali.
A tale riguardo, anzi, è da evidenziare la rilevanza del monitoraggio e dell'acquisizione di dati aggiornati sia per la creazione di una banca dati indispensabile per l'eventuale rideterminazione dei parametri e dei criteri per il riparto del Fondo e per consentire la programmazione e l'assegnazione delle risorse agli enti locali da parte del Governo regionale sia anche per la costituzione di un vero e proprio ufficio di finanza locale di rilevanza regionale.
Per le finalità esposte, si trasmettono, in allegato, i seguenti modelli con invito a restituirli, debitamente compilati in ogni parte:
-  allegato A) Attestazione di permanenza in servizio del personale assunto su finanziamento regionale;
-  allegato B) Attestazione dei posti resisi vacanti a decorrere dal 1999;
-  allegato C) Attestazione sulla situazione della dotazione organica e del personale in servizio;
-  allegato D) Attestazione sugli asili-nido;
-  allegato E) Attestazione delle spese per trasporto alunni;
-  allegato F) Attestazione personale della polizia municipale.
Attesa l'indubbia rilevanza che riveste l'acquisizione dei richiesti elementi di conoscenza, l'adempimento dovrà essere espletato tramite fax, seguito da nota in originale, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente.
Si confida nella massima e tempestiva collaborazione.
  L'Assessore: D'AQUINO 

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(2003.9.573)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 24 febbraio 2003, n.3
Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 - Nuove norme in materia di collocamento e di servizi all'impiego.

Al dirigente generale del dipartimento agenzia regionale impiego
Al dirigente generale del dipartimento formazione professionale
Al dipartimento lavoro
Al direttore del servizio ufficio regionale del lavoro
Ai direttori dei servizi uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale 

Agli Assessorati dell'Amministrazione regionale
Al direttore del servizio ispettorato regionale del lavoro
Ai direttori dei servizi ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale INPS della Sicilia
Alla sede regionale INAIL della Sicilia
Alla segreteria amministrativa della Commissione regionale per l'impiego
Agli enti regionali di formazione professionale
Alle OO.SS.dei lavoratori
Alle associazioni dei datori di lavoro
All'ordine dei consulenti del lavoro
All'ordine dei dottori commercialisti
All'ordine dei ragionieri commercialisti
All'Associazione nazionale consulenti del lavoro consiglio regionale Sicilia
Agli istituti di patronato legalmente riconosciuti
Nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n.11 del 15 gennaio 2003 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione e gestione dei servizi pubblici all'impiego.
Atteso il carattere innovativo della precitata normativa, si ritiene opportuno, sentita la commissione regionale per l'impiego, fornire alcune indicazioni generali di carattere applicativo.
1)  Principi ispiratori del sistema
La nuova normativa, nel quadro degli indirizzi dettati dall'Unione europea, intesi a conferire alle strutture pubbliche del collocamento un ruolo propulsivo e dinamico, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e contrastare i fenomeni della disoccupazione giovanile e di lunga durata, introduce disposizioni innovative in ordine alla sussistenza dello stato di disoccupazione, connotato non più soltanto dalla presenza di situazioni oggettive, legate alla perdita o, comunque, alla mancanza, di occupazione, bensì anche alla propensione del soggetto alla ricerca attiva di essa, con la conseguente disponibilità a svolgere immediatamente attività lavorativa.
A tale concezione si riconnettono nuovi istituti, quali interviste periodiche, colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale ed altre misure di politica attiva del lavoro, miranti a verificare, appunto, l'effettiva disponibilità sopra cennata.
Il quadro sopra delineato trova piena rispondenza nelle linee di riforma contenute nel "Masterplan dei servizi pubblici all'impiego della Regione siciliana" e nel relativo progetto integrato, là dove si individuano gli obiettivi, le caratteristiche e le attività cui devono rispondere, in conformità agli orientamenti europei ed agli "standards" dettati a livello nazionale, la nuova organizzazione e gestione dei medesimi servizi, chiamati a svolgere in particolar modo azione di accoglienza, orientamento, informazione, consulenza, supporto, al fine di fornire ai soggetti che interagiscono nel mercato del lavoro una migliore conoscenza delle normative, delle misure e delle opportunità, cui è possibile fare ricorso per favorire lo sviluppo della occupazione.
2)  Dichiarazione di disponibilità
Il primo adempimento in ordine temporale, previsto dal decreto legislativo, è costituito dalla dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentandosi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto e pertanto entro il 29 luglio 2003, al "servizio competente per territorio", come tale intendendosi quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto; dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonchè l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La dichiarazione, redatta in duplice copia sull'accluso modello, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere presentata personalmente dallo stesso, corredata di fotocopia del documento d'identità, alle strutture a ciò abilitate, di cui al punto 3).
L'interessato che produce la dichiarazione deve essere in possesso dell'età minima richiesta, ai sensi della vigente normativa (legge n.977 del 1967), per lo svolgimento di attività lavorativa.
Copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile della struttura.
Si rammenta, con l'occasione, che ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.181/2000: "nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dagli interessati", salve le verifiche demandate, ai sensi della vigente normativa, agli organi competenti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali, contributive e di altra natura che si ricollegano al possesso di tale status.
3)  Modalità organizzative
Per "servizi competenti", ai sensi del decreto legislativo n.297/2002, si intendono i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo n.469/97 e, pertanto, in Sicilia, in attesa della revisione della vigente legislazione regionale, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura ed i relativi recapiti periodici.
I medesimi uffici potranno avvalersi degli enti ed organismi di formazione professionale previsti dalla legge regionale n.24 del 1976 nella misura e con i criteri che riterranno più opportuni in relazione alle situazioni ed esigenze locali, nel quadro delle convenzioni già stipulate e di quelle in corso di perfezionamento ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.24 del 2000.
Al riguardo i competenti uffici periferici, nell'ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali, provvederanno a stabilire i principi organizzativi, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività, cui dovranno attenersi le strutture, sportelli polifunzionali, emanazione dei medesimi enti ed organismi, operanti sul territorio, i quali assicureranno la più ampia collaborazione, in vista del conseguimento del maggior grado possibile di efficacia dell'azione svolta.
In tale ambito, le citate strutture potranno assolvere ad un utile azione di affiancamento e di sostegno, in termini di risorse, oltre che strumentali, umane, ferma restando la titolarità degli organi ed uffici pubblici in ordine sia all'emanazione di provvedimenti che costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia all'esercizio dei compiti di coordinamento e controllo sul complesso delle strutture ed attività chiamate alla gestione dei servizi.
I predetti uffici avranno cura di rappresentare tempestivamente agli organi centrali eventuali esigenze organizzative, così da potere rafforzare la rete degli sportelli, là dove necessario, e/o di provvedere ad una diversa dislocazione territoriale dei servizi, anche attraverso l'istituzione di strutture mobili e/o itineranti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e formulando proposte per la loro eliminazione.
I medesimi enti ed organismi designeranno, per ciascuno sportello, o per un nucleo di sportelli, in relazione alle esigenze funzionali, un proprio rappresentante, in caricato di intrattenere i rapporti con i predetti uffici.
4)  Mantenimento e perdita dello stato di disoccupazione
Vengono dettate nuove disposizioni, circa i requisiti e le condizioni che determinano il mantenimento e la perdita dello stato di disoccupazione, le quali prevedono:
a)  conservazione dello stato di disoccupazione, in caso di svolgimento di attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (ferma restando la diversa disciplina stabilita, per i soggetti che partecipano ad attività socialmente utili, dall'art.8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468)
b)  perdita dello stato di disoccupazione, nei seguenti casi:
-  mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione dei servizi del collocamento, nell'ambito della succitate misure di prevenzione;
-  rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n.196 del 1997, con durata del contratto a termine, o della missione, superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dai competenti organi della Regione;
c)  sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo, di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani.
La nuova disciplina appare coerente con le linee generali già esposte, secondo cui lo stato di disoccupazione comporta l'effettiva disponibilità a svolgere attività lavorativa, posto che il mantenimento e la perdita dello stesso dipendono dall'accettazione o, viceversa, dal rifiuto immotivato, di un'offerta di lavoro congrua, in quanto avente le caratteristiche individuate dalle norme e dai criteri stabiliti dai competenti organi deliberativi delle regioni.
5)  Comunicazioni dei datori di lavoro
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inoltrare ai competenti organi, secondo modalità da definirsi con apposito decreto interministeriale, le comunicazioni riguardanti le assunzioni, la cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro, nelle varie tipologie, nonchè le attività lavorative non qualificate come rapporto di lavoro subordinato; comunicazioni valevoli ai fini della costituzione del SIL e delle verifiche sullo stato di disoccupazione.Nelle more, continuerà ad applicarsi l'art.9bis della legge n.608/96, per le parti non abrogate.
6)  Modalità di assunzione
a)  per il settore pubblico, resta in vigore la normativa previgente, applicabile in Sicilia in forza dell'art. 1, della legge regionale n.12 del 1991.
Relativamente al c.a. 2003, si procederà agli avviamenti sulla scorta delle graduatorie formulate con riferimento al 31 dicembre 2002, in conformità alla normativa ed ai criteri vigenti a tale data.
Restano ferme le procedure di avviamento tra i presenti, secondo quanto a suo tempo deliberato dalla C.R.I.
Per gli anni successivi, si fa riserva di ulteriori indicazioni, anche in relazione agli orientamenti che emergeranno in sede ministeriale, pur manifestandosi l'esigenza di una revisione della normativa in materia, secondo principi coerenti con il sistema introdotto dalla nuova disciplina, che mira a qualificare gli organi pubblici come strutture erogatrici di servizi, affrancandoli dalle logiche della vecchia gestione burocratica.
b)  Il D.L. n.297/2002 riconferma il principio dell'assunzione diretta, già sancito dalla legge n.608/96, per i datori di lavoro privati, e gli enti pubblici economici, salva, per questi ultimi, l'assunzione per pubblico concorso, ove prevista dai rispettivi statuti, ferme restando le normative speciali concernenti i lavoratori extracomunitari, i lavoratori italiani da assumere o trasferire all'estero ed i disabili.
Viene altresì ridotto da un anno a sei mesi il limite temporale entro cui (art. 15, comma 6, della legge n.264/49) può farsi valere, da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, la precedenza nell'assunzione presso la medesima azienda.
7)  Abrogazione di norme
Il decreto legislativo n.297/2002 ha soppresso le liste di collocamento, anche speciali, ad eccezione di quelle dello spettacolo (art.1 D.P.R. n.2053 del 1963), di quelle di mobilità, (art.6, legge n.223/91) e di quelle dei disabili (art. 8, legge n.68/99), abrogando altresì numerose disposizioni in materia di collocamento connesse con il precedente sistema basato sulle liste, tra cui la legge n.112 del 1935, con il conseguente venir meno del libretto di lavoro, al cui rilascio le amministrazioni comunali non dovranno, pertanto, fare più luogo.
8)  Scheda anagrafica e scheda professionale
Alla scomparsa delle liste e del libretto di lavoro si accompagna l'istituzione della scheda anagrafica e della scheda professionale, per le quali, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale previsto dal D.L. n.297/2002, continuano provvisoriamente ad utilizzarsi i modelli approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001.
La scheda anagrafica e la scheda professionale costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL) nazionale, ponendosi altresì quali strumenti conoscitivi indispensabili per la gestione delle nuove misure di politica del lavoro, i cui servizi devono tendere a migliorare le opportunità di lavoro, di formazione e di fruizione degli interventi preordinati dal vigente ordinamento, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti che operano nel mercato del lavoro.
Attesa, tuttavia, l'esigenza di acquisire preventivamente le strumentazioni occorrenti per l'informatizzazione di tali documenti in tempo reale, si fa riserva di ulteriori indicazioni in ordine alle relative modalità di presentazione.
In tale ambito saranno promosse opportune iniziative per attivare contestualmente talune misure di politica del lavoro ed in primo luogo i colloqui di orientamento.
9)  Refluenze sull'ordinamento regionale
La nuova disciplina, entrata in vigore il 30 gennaio 2003, ha reso del tutto inoperanti, e non più applicabili, le norme regionali che richiamano, o comunque presuppongono, il sistema delle liste di collocamento, nonchè gli istituti ad esse connessi.
Tanto, anche, in relazione al carattere innovativo del D.L. n.297/2002 ed alla necessaria connessione esistente tra i vari aspetti da esso disciplinati, che comporta l'esigenza di una applicazione complessiva ed unitaria.
Diverse soluzioni, infatti, creerebbero incertezze e ritardi, che rischierebbero di penalizzare la Sicilia e di compromettere i processi di riforma, cui in precedenza si è fatto riferimento.
Non sfugge, nemmeno la considerazione che, altrimenti, si profilerebbero gravi ipotesi di discriminazione tra i lavoratori siciliani e quelli di altre regioni, in una materia attinenze alla sfera degli "status" personali, tra cui rientra lo stato di disoccupazione.
In omaggio ad un fondamentale principio di continuità, alla attuazione del nuovo sistema normativo faranno luogo, intanto in attesa della adozione di provvedimenti legislativi di riordino dei servizi dell'impiego, gli organi in atto esistenti, previsti dalla legge regionale n.36/90, secondo le rispettive competenze. Al riguardo le sezioni circoscrizionali per l'impiego, avvalendosi anche dei recapiti periodici, attueranno le nuove procedure, attenendosi alle disposizioni impartite dalle commissioni circoscrizionali, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro e dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità all'art.2 della legge regionale n.36/90. Restano, altresì, fermi i compiti assegnati agli organi collegiali di livello provinciale, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge regionale n.36/90.
Per quanto concerne, in particolare, gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi operativi che le regioni sono chiamate ad adottare in materia, ai sensi del decreto legislativo n.297/2002, i relativi poteri deliberativi devono ritenersi demandati alla Commissione regionale per l'impiego istituita dalla legge regionale 5 marzo 1979, n.18 e successive modifiche, cui, nella qualità di organo di governo del mercato del lavoro e di sede permanente di concertazione delle parti sociali in materia di politiche del lavoro, sono stati attribuiti, con l'art.11 della legge regionale n.24/2000, i compiti delle commissioni tripartite e degli organismi istituzionali, previsti dall'art.4 del decreto legislativo n.469 del 1997.
Restano, infine, in vigore le norme regionali di carattere speciale e segnatamente quelle inerenti il collocamento dei lavoratori forestali, di cui alla legge regionale n.16 del 1996 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, le attribuzioni specificatamente assegnate alle commissioni provinciali da tale legge richiamate, le quali continueranno a svolgere i loro compiti, nelle more della auspicata revisione della normativa in materia.
I competenti uffici procederanno all'esame della normativa di settore, nazionale e regionale, così da operare la ricognizione di quella in atto vigente, alla luce delle innovazioni intervenute, anche al fine della emanazione delle ulteriori direttive che si rendessero necessarie.
In linea generale, devono considerarsi non più vigenti, nella regione, le norme statali, ora abrogate, le quali avevano ricevuto immediata applicazione in Sicilia, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale (ad es. artt. 13 e 18, della legge n.56/87; art.33 della legge n. 300/70).
La relativa disciplina potrà trovare collocazione nell'ambito di provvedimenti legislativi di riordino della materia, salvi gli interventi adottabili in via amministrativa da parte della Commissione regionale per l'impiego, nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo.
10)  Programmi ed attrezzature informatiche
In considerazione dell'esigenza di realizzare le necessarie uniformità metodologiche, dovendo i dati confluire nel sistema operativo del SILnazionale, nel quadro della valorizzazione degli strumenti informatici espressamente prevista dal D.L. n.297/2002, sono state raggiunte le opportune intese per l'acquisizione dei programmi ministeriali, al fine di consentire, attraverso l'informatizzazione della documentazione di cui al punto 8), l'avvio delle procedure per l'attuazione del nuovo sistema.
L'operatività dei programmi sarà verificata preventivamente con la attiva partecipazione degli uffici periferici.
La sperimentazione di detti programmi presenta, in Sicilia, condizioni particolarmente favorevoli, in quanto la titolarità da parte della Regione delle competenze e funzioni in materia di servizi dell'impiego consente alle competenti strutture nazionali di dialogare con un'unica realtà istituzionale.
Gli uffici periferici forniranno, inoltre, i necessari elementi conoscitivi a completamento delle ricognizioni già effettuate, così da potere preordinare gli interventi volti alla acquisizione delle ulteriori attrezzature occorrenti, utilizzandosi a tal fine le risorse finanziarie disponibili.In particolare essi comunicheranno ai competenti organi centrali il numero delle apparecchiature informatiche funzionanti, con le specifiche dei sistemi in uso, nonchè di quelle ancora occorrenti, indicando le relative caratteristiche tecniche.
11)  Adempimenti degli uffici
Nel quadro delle riunioni che i direttori degli UPL promuoveranno con i responsabili dei competenti uffici, allo scopo di illustrare le norme e procedure ora in vigore, particolare attenzione dovrà dedicarsi al coinvolgimento ed alla sensibilizzazione del personale in ordine ai nuovi compiti cui sono chiamati i servizi dell'impiego, in attesa degli interventi di riqualificazione previsti dal "Masterplan", che dovranno portare alla creazione di profili innovativi, dotati di specifica professionalità nel settore.
I servizi provinciali del lavoro adotteranno ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia conoscenza delle nuove normative, nonchè della presente circolare, indicendo apposite conferenze di servizi ed in tale ambito avranno cura di instaurare un costante raccordo e rapporti di fattiva collaborazione con le forze economiche, sociali ed istituzionali presenti sul territorio, al fine di realizzare il massimo grado di consenso e compartecipazione alle iniziative.
I medesimi servizi, tenuto conto degli aggravi cui saranno sottoposti gli uffici, specie nella prima attuazione della nuova normativa, a causa dell'elevato numero di disoccupati, predisporranno tutte le misure organizzative che si renderanno opportune, al fine di individuare le modalità operative ed i tempi relativi all'espletamento degli adempimenti richiesti, nel rispetto delle legittime aspettative degli interessati, scaturenti dalla medesima normativa.
Gli uffici centrali e periferici nell'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno e/o proporranno allo scrivente le misure organizzative e di altra natura che si rendano necessarie o opportune, realizzando la massima sinergia, in vista della ottimizzazione dei risultati.
  L'Assessore: STANCANELLI 
  Allegato 

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n.297 - art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/la sottoscritt... .............................................. nato/a .............................................. (prov. ......) il .................. residente a .............................................. Con domicilio (se diverso dalla residenza) a .............................................. .............................................. (prov. ......) in via ........................ ..............................................
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
dichiara

-  di avere svolto attività lavorativa fino al .............................................. presso .............................................. ..............................................
-  di essere immediatamente disponibile alla ricerca ed allo svolgimento di attività lavorativa.
Il dichiarante
...........................................................................

Attesto che la sottoscrizione della sopra riportata dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione del documento ............................................. n............................................... rilasciato il ..................... da ..............................................
Il funzionario incaricato
...........................................................................

Riservato all'ufficio da rilasciare al dichiarante:
Il sig. .............................................. nato a ..................... il ............... si è presentato presso questo ufficio il giorno ............ per l'adempimento di cui all'art3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297.
Il funzionario incaricato
...........................................................................

(2003.9.562)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 21 febbraio 2003, n. 1104.
D.P.C.M. 6 dicembre 2002 - Emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa - Proroga circolare n. 1028 del 3 luglio 2000 (già prorogata con circolare n. 1042 del 13 marzo 2001 e circolare n. 1073 del 18 aprile 2002).

Al Ministero degli interni
Delegato per il coordinamento della protezione civile
Al Ministero della salute
Al Ministero dell'ambiente
Al Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza idrica
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Ai Prefetti della Regione Sicilia
Ai Direttori generali delle AA.SS.LL.
Al presidente dell'E.A.S.
Ai sindaci
Ai capi settore II.PP. della Sicilia
Ai direttori dei LL.II.PP.
Ai direttori del Genio civile
Considerato che a tutt'oggi sussistono le condizioni di grave carenza idrica che stanno interessando le province della Regione Sicilia - così come richiamato nel D.P.C.M. 6 dicembre 2002 -, si ritiene dover prorogare i termini fissati dalla circolare n. 1028 del 3 luglio 2000, concernente l'oggetto al 31 dicembre 2004.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI
(2003.9.542)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della misura 4.2.5 "Sostegno e tutela delle attività forestali". P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 2001, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  al punto 3.3 - paragrafo "Finanziamento" il 10° capoverso, 2° trattino, recita: "il rilascio di una cauzione a favore del dipartimento delle foreste, di importo pari a quello richiesto come anticipo, aumentata del 10% per eventuale pagamento di interessi, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme e modalità richieste dall'autorità di pagamento.
Le parole finali "nelle forme e modalità richieste dall'autorità di pagamento" sono soppresse, pertanto il 10° capoverso, 2° trattino, va rettificato nel modo seguente:
-  "il rilascio di una cauzione a favore del dipartimento delle foreste, di importo pari a quello richiesto come anticipo, aumentata del 10% per eventuale pagamento di interessi, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa".
(2003.11.654)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 luglio 2002 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art.6 della legge regionale 7 agosto 1990, n.30.
Cliccare qui per visualizzare l'avviso in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.10.608)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2002.

Cliccare qui per visualizzare l'avviso in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.10.608)



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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