REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2003 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 febbraio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Tripi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem bre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 7295 del 18 dicembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 4503 del 25 gennaio 2001, con il quale il sindaco del comune di Tripi ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio prot. n. 2278 dell'11 giugno 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 38901 del 18 giugno 2001, con il quale il sindaco del comune di Tripi, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 21367 del 12 aprile 2001, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
Vista la delibera n. 29 del 21 giugno 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 25 luglio 1996, con decisione n. 10449/10025, con la quale il consiglio comunale di Tripi ha adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 28 dell'11 ottobre 1997, riscontra ta priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 13 novembre 1997, con decisione n. 11183/11124, con la quale il consiglio comunale di Tripi ha adottato, le prescrizioni esecutive a corredo del piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 13 del 5 aprile 2000, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 4 maggio 2000, con decisione n. 2506/2381, con la quale il consiglio comunale di Tripi, a seguito degli adeguamenti di cui agli emendamenti introdotti con le precedenti delibere, ha riadottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 13 del 5 aprile 2000;
Vista la certificazione, a firma congiunta del capo del settore territorio ed ambiente e del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano riadottato con delibera consiliare n. 13 del 5 aprile 2000, nonché attestante la presentazione avverso lo strumento urbanistico riadottato di n. 20 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge;
Visto l'elenco, a firma del segretario comunale, delle osservazioni ed opposizioni, presentate avverso il piano in argomento;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione sulle stesse redatta dai progettisti;
Vista la delibera n. 26 del 30 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano in argomento;
Viste le note prott. n. 28628 del 14 settembre 1994, n. 36103 del 29 novembre 1996, n. 14555 del 19 luglio 1997 e n. 10249 del 7 maggio 1999, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con condizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Visto il foglio prot. n. 3740 del 3 agosto 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47971 del 23 agosto 2001, con cui il comune di Tripi ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 14 del 21 luglio 2001, avente ad oggetto "Modifica del P.R.G.C. Riadottato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000, esecutiva, per l'adeguamento ai sensi dell'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. 11 luglio 2000", assunta in esito ad esplicita richiesta, prot. n. 3311/Grup po X del 5 giugno 2001 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 55756 del 3 ottobre 2001, con la quale è stato richiesto al comune di Tripi di dare esito alle procedure di pubblicazione, previste dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78, in considerazione delle modifiche apportate al piano adottato dalla citata deliberazione n. 14/01;
Vista la nota prot. n. 863 del 29 novembre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, la proposta di parere n. 25 del 26 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 6177 del 13 dicembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 72700 del 28 dicembre 2001, con il quale il comune di Tripi, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 55756 del 3 ottobre 2001, ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi all'adeguamento del piano regolatore generale alla disciplina sul commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. 11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 14 del 21 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale di Tripi, a modifica di quanto in precedenza assunto con la deliberazione consiliare n. 13/00, ha adottato gli adeguamenti conseguenti agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. 11 luglio 2000, in ordine agli indirizzi di programmazione commerciale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 14 del 21 luglio 2001;
Vista la certificazione a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 14 del 21 luglio 2001, nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la stessa;
Vista la nota prot. n. 79 del 6 febbraio 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 4 del 28 gennaio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa a quanto determinato dal comune in merito agli indirizzi di programmazione commerciale, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Situazione urbanistica e descrizione del piano
L'edificabilità dei suoli del comune è stata regolata in passato da un programma di fabbricazione del 1977.
L'ente per pianificare e regolamentare lo sviluppo territoriale del comune, ha stabilito di dotarsi di un adeguato strumento urbanistico che è il piano regolatore generale, riadottato con atto deliberativo di consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000, esecutivo e trasmesso a questo Assessorato per la definitiva approvazione.
Con la variante, il comune individua due aree di cui una all'interno del centro abitato di Tripi centro, destinata dal piano regolatore generale a centro storico, la quale insiste su strade comunali idonee ad accogliere il mercato di tipo giornaliero, periodico o fisso.
L'altra, più estesa e pianeggiante collegabile con la viabilità esterna, è individuata nella frazione di Campogrande, nel fondo Padre Giuseppe, già urbanizzata, destinata da piano regolatore generale a zona B1 (ex P.P.) e B2 di completamento e parte a zona artigianale.
Quest'ultima, sarà destinata agli insediamenti commerciali ed in particolare possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita a dettaglio.
Una zona individuata lungo la strada comunale denominata via Alfredo Rocco, sarà destinata a mercato di tipo giornaliero, periodico o fisso.
Considerato
Le due aree una individuata a Tripi centro l'altra individuata lungo la strada di via Alfredo Rocco, destinate a mercato di tipo giornaliero, non costituiscono variante al piano regolatore generale in quanto insistono su viabilità esistente.
La variante al piano regolatore generale, relativa a tutta l'area perimetrata nella frazione Campogrande sulla tavola 27, mappa 3, non è condivisibile, così come perimetrata.
Infatti, come già detto sopra, tale zona comprende oltre la zona artigianale anche le zone B e pertanto, così come riportato all'art. 15, comma terzo, del decreto presidenziale 11 luglio 2000, "direttive e indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", le grandi strutture sono consentite solo in zone specialistiche (del tipo sottozona D3) e nei poli funzionali di tipo specialistico (quali centri commerciali all'ingrosso, centri interscambio merci, centri fieristici".
Pertanto, nella suddetta area perimetrata, nelle zone B di piano regolatore generale, sono consentiti gli esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, che saranno normati secondo quanto prescritto nel suddetto decreto presidenziale dell'11 luglio 2000.
Le grandi strutture di vendita a dettaglio dovranno essere individuate esclusivamente nella zona artigianale e normate sempre secondo quanto prescritto nel decreto presidenziale dell'11 luglio 2000, con i parametri edilizi della zona D1 del piano regolatore generale adottato.
Per tutto quanto sopra considerato, nelle su esposte considerazioni è il parere di questa unità operativa n. 4.1/ME.";
Visto il voto n. 579 del 14 marzo 2002 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere parzialmente la proposta n. 25/01 del gruppo 30° D.R.U., ha espresso il parere che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato
Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:
-  con delibera consiliare n. 29 del 21 giugno 1996, munita del riscontro tutorio, alla quale risultano allegati n. 61 emendamenti, è stato adottato il piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
-  con la delibera consiliare n. 28 dell'11 ottobre 1997, munita del riscontro tutorio, con la quale vengono adottate le prescrizioni esecutive;
-  con delibera consiliare n. 13 del 5 aprile 2000, munita del riscontro tutorio, è stato riadottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, tenuto conto degli emendamenti presentati e viene inoltre deliberato di procedere successivamente alla visualizzazione sulle tavole del piano regolatore generale dello studio agricolo forestale, aggiornato ai sensi delle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91, integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n. 13/99;
-  sul progetto di piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate n. 20 osservazioni-opposizioni;
-  sulle osservazioni-opposizioni presentate, il progettista ha formulato le proprie deduzioni;
-  con delibera consiliare n. 26 del 30 novembre 2000, l'amministrazione comunale ha provveduto a controdedurre alle deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate;
-  con nota prot. n. 2278 dell'11 giugno 2001, l'amministrazione comunale ha trasmesso la visualizzazione sulle tavole del piano regolatore generale dello studio agricolo forestale, aggiornato ai sensi delle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99, così come precedentemente deliberato in sede di adozione;
-  con nota prot. n. 3740 del 3 agosto 2001, l'amministrazione comunale ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 14 del 21 luglio 2001, con la quale si adotta, in variante al piano regolatore generale adottato, il piano commerciale di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Studio geologico
Con decreto del 4 luglio 2000, l'A.R.T.A. ha adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con il quale sono individuate le aree del territorio a rischio elevato e molto elevato.
In dette aree sono adottate le misure di transizione di salvaguardia, di cui all'art. 1bis del D.L. n. 180/98, convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Le limitazioni discernenti dal sopracitato decreto sono da applicarsi alle aree del comune di Tripi individuate nello stesso decreto.
Si significa comunque che l'art. 6 del decreto in oggetto, dà la possibilità ai comuni interessati di integrare e modificare il piano straordinario, ai sensi dell'art. 1bis del D.L. n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni.
Conseguentemente, con nota prot. n. 5866 del 21 ottobre 2000, il sindaco di Tripi ha richiesto la modifica del piano straordinario puntualizzando come la situazione di dissesto locale fosse diversa da quella rappresentata nello stesso piano, allegando uno studio geologico integrativo sul quale si è espresso il Genio civile di Messina con nota prot. n. 3956 del 9 marzo 2001.
Il piano straordinario veniva così modificato con decreto 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.
Ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia, fatte salve pertanto le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico, di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati, che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H) del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H) del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H) del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H) del D.M. 11 marzo 1988.
Studio agricolo-forestale
Lo studio agricolo-forestale, è stato redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91.
Successivamente, a seguito di quanto stabilito con delibera di adozione n. 13 del 5 aprile 2000, si è proceduto alla visualizzazione sulle tavole del piano regolatore generale dello studio agricolo forestale, aggiornato ai sensi delle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99.
Dimensionamento del progetto di piano
Il progettista, come superiormente evidenziato, riporta il dato della popolazione al 1991 pari a 1.225 abitanti, con un decremento annuo pari all'1,21% relativo al decennio 1981/1991, del 2,04% relativo al decennio 1971/1981, del 2,44% relativo al decennio 1961/1971 e del 2,06% relativo al decennio 1951/1961.
Per come si è anticipato dalla relazione tecnica, risulta che il progettista ipotizza per il ventennio 1992/2012, dopo un primo decennio nel quale non si prevede alcuna variazione demografica, per il restante decennio, per effetto di un ipotizzato sviluppo economico, una crescita della popolazione pari all'1,6% annuo per un totale incremento di n. 196 abitanti (1.225x1,6% = 1.421).
A detto incremento di popolazione corrisponde una previsione di nuovi 183 vani, stante che già in atto il numero di vani esorbita di circa il 30% il numero di abitanti.
Per converso, per come già chiarito, la dotazione di vani per abitante è stata fissata in 1,25 e non già in 1 come da D.M. 2 aprile 1968.
Si ritiene che il dimensionamento del piano, pur in presenza di un trend demografico negativo sia giustificato in relazione al fatto che il comune di Tripi risulta soprattutto per quanto attiene a quella parte del territorio nella direttrice verso la costa interessato da una suscettività correlata all'attività turistica, anche per la presenza di prestigiosi ambiti naturali di particolare rilevanza ambientale ed archeologiche (riserva naturale dei laghetti di Marinello e il sito archeologico di Tindari), che comunque giustificano una potenzialità residenziale sia stabile che per le vacanze, tale da attrarre popolazione e frenare il fenomeno emigratorio verso le zone costiere.
Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità, dall'esame degli elaborati allegati e della relazione tecnica, si rileva che le previsioni del piano regolatore generale sono indirizzate al rafforzamento del collegamento sud-nord verso le grandi vie di comunicazione, al fine di migliorare il flusso veicolare verso la costa, bypassando la frazione di Campogrande, nonché al reperimento di aree per il parcheggio.
Dagli elaborati progettuali si desumono i seguenti interventi:
1)  realizzazione di un nuovo asse viario che partendo a nord dell'abitato di Campogrande e costeggiando il confine comunale con Furnari si collega alla strada provinciale al confine con il comune di Falcone: detto intervento si ritiene condivisibile.
2)  allargamento e risistemazione di un asse viario fra Tripi e Campogrande: detto intervento si ritiene condivisibile.
3)  nuovo asse viario a Campogrande che raccordandosi a nord con l'asse Campogrande-Falcone corre verso sud parallelamente alla strada provinciale esistente Furnari Basicò, bypassando il centro abitato di Campogrande per poi ricongiungersi con la strada che porta in località Piano: detto intervento si collega a viabilità dal tracciato lineare che corre in direzione nord-sud dalla costa fino a Basicò, nel territorio comunale di quest'ultimo comune e di Falcone. Detto asse raggiunge a sud dell'abitato di Campogrande (ricadendo in parte in viabilità esistente) la S.P. per Tripi ed assolverebbe la funzione di evitarne la percorrenza nel tratto a valle dell'innesto, particolarmente tortuoso ed accidentato: si ritiene pertanto di condividere l'intervento viario previa verifica da effettuarsi a cura dell'ente locale della continuità della previsione nei contermini comuni interessati.
4)  allargamento della strada Campogrande, località Piano: detto intervento si ritiene condivisibile.
5)  allargamento della strada Campogrande-Tripi, che costeggia il campo sportivo: detto intervento si ritiene condivisibile.
Il comune resta onerato, in sede di controdeduzioni, di visualizzare sugli elaborati di piano regolatore generale i tracciati viari demaniali esistenti, verificandone ovviamente la compatibilità con le previsioni urbanistiche di piano.
Zonizzazione e destinazione d'uso
Ciò premesso, per le singole zone omogenee individuate nel progetto del piano regolatore generale si rileva:
Zona A
La zona A è stata enucleata perimetrando quei nuclei abitati e quei manufatti che costituiscono il patrimonio storico, artistico e culturale della cittadina, qualificando porzioni di territorio quale "territorio storico" con una identità propria da salvaguardare e da valorizzare.
Tali aree sono costituite da Tripi centro, la frazione Casale e la frazione S. Cono, più due ulteriori aree edificate nella frazione di Campogrande e più precisamente le case Barone e le case Pettini.
E' stata pure classificata zona A l'area collinare su cui insistono i ruderi del castello di epoca medievale.
Si ritiene di potere condividere tale perimetrazione.
Per le aree ricadenti in zona "A", i progettisti prevedono destinazioni residenziali e culturali consentendo attività edilizia di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia mediante autorizzazione o concessione edilizia, prevedendo la possibilità di nuove costruzioni e/o demolizioni e ricostruzioni solo nell'ambito di un piano particolareggiato di iniziativa comunale.
Pertanto, vale la pena di specificare che, nelle more della formazione di questo, gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie senza alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati. Dovranno comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Si considera infine che, ai fini della rivitalizzazione del centro storico, l'ente locale può anche procedere, oltre che a mezzo di piano particolareggiato, anche a mezzo della variante generale avente come campo di applicazione la zona A, i cui contenuti sono illustrati dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000, prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Zone B
I progettisti individuano quali zone B le parti di agglomerato urbano già urbanizzato, parzialmente edificato ed interessato da edilizia residenziale.
Tali zone di completamento sono state perimetrate distinguendo due sottozone B1 e B2.
Zona B1 - Residenziale di completamento dell'ex P.P. Padre Giuseppe in località Campogrande
In tali zone, prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate e già facenti parte del piano particolareggiato approvato con decreto n. 353 del 22 dicembre 1977, con vincoli oggi privi di efficacia, i parametri previsti sono coerenti con quanto previsto dal citato piano particolareggiato e pertanto l'edificazione avviene a mezzo di singola concessione edilizia con un indice di fabbricabilità fondiaria massima di 5 mc./mq. ed un'altezza massima di m. 10,50.
Le previsioni del piano particolareggiato risultano in fase di completamento e pertanto si ritiene di condividere la destinazione d'uso attribuita alle aree dai progettisti.
Zone B2 - Residenziale di completamento
In tali zone, prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate, localizzate nelle frazioni Casale, Campogrande e S. Cono, l'edificazione avviene a mezzo di singola concessione edilizia con un indice di fabbricabilità fondiaria massima di 3 mc./mq. ed un'altezza massima di m. 10,50.
Vista la perimetrazione di dette zone B e la volumetria in esse insistente, trattandosi di modesti ambiti di completamento urbano dotati di opere di urbanizzazione primaria, esse si ritengono tutte condivisibili.
Zone C - Residenziale di espansione
Si tratta di quelle parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale, costituite dalle aree limitrofe ai centri e facilmente raggiungibili con le reti dell'urbanizzazione primaria e suscettibili di raccordo con la struttura urbana esistente.
Le stesse sono state tutte individuate in località Campogrande (fondo Padre Giuseppe) con l'intento di consolidare e riqualificare tale nucleo urbanizzato e risultano estese complessivamente 2 Ha., con una capacità insediativa di circa 200 abitanti.
Così come rilevato nel paragrafo relativo al dimensionamento, esse si ritengono condivisibili.
E' da rilevare tuttavia che nelle norme di attuazione le zone residenziali vengono erroneamente classificate C1 all'interno dell'art. 32 mentre viceversa manca una zona C2 con l'indicazione sulle tavole planimetriche di una unica zona C.
Zona CTS - Area residenziale turistico ricettiva e stagionale
E' quella parte del territorio destinata ad insediamen ti turistico ricettivi e ville per residenza stagionale.
Si evidenzia, preliminarmente, che una di queste aree, localizzata dai progettisti nella zona collinare a sud del territorio comunale in prossimità del monte S. Erminio, complessivamente pari a mq. 15.000, è oggetto di prescrizioni esecutive.
Tale area non si ritiene condivisibile stante l'eccessiva distanza dal centro abitato nonché per la sua propria localizzazione in un sito posto a poche centinaia di metri dalla discarica rifiuti solidi urbani.
Le aree della previsione disattesa vengono classificate zona E di verde agricolo.
Zona D - Artigianale e piccolo industriale
Si ritiene di condividere entrambe le aree, destinate ad insediamenti produttivi artigianali e commerciali esistenti o di nuova previsione, individuate una a nord-ovest dell'abitato di Campogrande, con una estensione di 1,5 Ha., e l'altra nell'area dell'ex piano particolareggiato fondo Padre Giuseppe, già prevista dal citato piano particolareggiato in località Campogrande, la quale trovasi, tra l'altro, in fase di attuazione.
Si rileva inoltre che non viene fatta cartograficamente una distinzione tra zone D e D1 che invece risulta evidenziata nelle norme di attuazione.
Zona E
Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole stante che si condivide anche la previsione di apposite aree (in numero di 5 sparse su tutto il territorio comunale) indicate sugli elaborati progettuali, all'interno delle quali si intende concentrare l'installazione e la realizzazione degli interventi produttivi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Unica eccezione per l'area sita in località Monte S. Erminio, che non si condivide in quanto limitrofa alla discarica rifiuti solidi urbani e che pertanto verrà classificata semplicemente zona E.
Zone F - Attrezzature
Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature scolastiche, i progettisti prevedono la localizzazione di un asilo nido, di una scuola elementare e media a Tripi centro, nonché di un asilo nido nelle frazioni di Campogrande e S. Cono.
Nel condividere le previsioni di tali attrezzature nella frazione di S. Cono, si rileva comunque che nella cartografia di piano relativa a Tripi centro e alla frazione Campogrande, non è possibile distinguere tali attrezzature di progetto in quanto tutte le attrezzature contrassegnate risultano quali esistenti.
Per soddisfare il fabbisogno di attrezzature di interesse comune, i progettisti prevedono un centro sociale-assistenziale ed una biblioteca a Tripi centro ed un centro socio culturale a Campogrande.
Tali attrezzature non risultano individuate nella cartografia di piano e pertanto in sede di controdeduzioni tale incoerenza dovrà essere oggetto di chiarimenti.
Alla carenza di aree a verde i progettisti sopperiscono con una distribuzione nel tessuto urbano di nuclei elementari da realizzare nelle piazze esistenti e nuovi siti, in toto condivisibili.
A sud del territorio comunale, in prossimità del monte S. Erminio, è prevista un'attrezzatura per lo sport, svago e tempo libero, soggetta a prescrizioni esecutive, che non si ritiene di condividere stante la vicinanza con la discarica rifiuti solidi urbani.
Ulteriori aree destinate a verde attrezzato per lo sport sono state individuate nel centro di Tripi, nelle due frazioni di S. Cono e Campogrande nonché in località Femmina Morta.
Si ritiene di non condividere quest'ultima previsione, in considerazione della sua lontananza dal centro abitato, fuori dal contesto urbano, oltre che per la localizzazione orografica del sito, unitamente non si condivide l'area sita in contrada S. Cono più distante dal centro urbano in considerazione dell'allocazione del sito.
Le aree in parola vanno destinate a zona E del verde agricolo.
Non si ritiene ancora di condividere la destinazione dell'area sita in Tripi centro, anche in considerazione di quanto contenuto nel parere del Genio civile in ordine alla stabilità dei suoli.
Le aree occupate dalle previsioni soppresse vanno destinate a verde agricolo.
I progettisti inoltre destinano una vasta area a parco sub urbano localizzata a nord-est dell'abitato di Tripi.
Tale previsione, di cui peraltro appare non immediata l'esatta individuazione grafica dei confini, appare invero di dimensione eccessiva sia avendo riguardo all'entità demografica del comune sia alle effettive possibilità di attuazione ed utilizzazione, stante anche l'estrema acclività dei suoli.
Il comune di Tripi è pertanto onerato di rappresentare con maggiore chiarezza i confini delle attrezzature in parola, motivando altresì, ove del caso, il dimensionamento. Nelle more, le aree della collina, che con la sua naturalità costituisce elemento caratterizzante l'insieme urbano di Tripi, rimangono destinate a zona E del verde agricolo.
In ogni insediamento residenziale sono state infine localizzate diverse aree per parcheggi e verde pubblico che si condividono.
Si rileva infine che, con foglio sindacale prot. n. 3740 del 3 agosto 2001, il comune di Tripi ha trasmesso la delibera consiliare n. 14 del 21 luglio 2001 relativa all'individuazione, nell'ambito del piano regolatore generale già adottato, delle aree commerciali di cui alla legge regionale n. 28/99.
Al riguardo è stato rappresentato all'amministrazione comunale, con nota n. 55756 del 3 ottobre 2001, che la superiore delibera dovrà essere sottoposta alle procedure di pubblicazione previste ai sensi della legge regionale n. 71/78, nonché a riscontro del competente organo di controllo.
Si rileva infine che, a seguito di osservazione presen tata dal capo dell'ufficio tecnico comunale (n. 18) accolta dal consiglio comunale, dovrà essere rappresentata sugli elaborati di piano l'area destinata all'eventuale collocazione di prefabbricati da utilizzare in caso di emergenza per calamità naturali.
Ove nel territorio comunale risultassero aree gravate da "usi civici", ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/85, art. 1, punto H), tali aree sono sottoposte a vincolo paesaggistico equiparato a quello della legge n. 1497/39. Pertanto, in sede di controdeduzioni, il comune resta onerato della visualizzazione di tale vincolo.
Prescrizioni esecutive
Piano particolareggiato della zona C, località Campogrande
Si tratta di un'area estesa mq. 4.480 che consente la realizzazione di 16 alloggi per un insediamento totale di 45 abitanti circa.
Le aree a parcheggio pubblico sono estese 113 mq. mentre quelle a verde pubblico mq. 203.
L'intervento propone una tipologia omogenea caratterizzata da 4 edifici in linea, a 3° piano fuori terra, con piano terra porticato e due piani superiori per la residenza.
Si condivide l'intervento progettuale.
Piano particolareggiato zona D, località Campogrande
Si tratta di un'area estesa 11.300 mq. ubicata in prossimità dell'area residenziale di frazione Campogrande servita da preesistente viabilità. L'area è suddivisa in 5 lotti di cui 3 da 1.400 mq., n. 1 da 1.600 mq. e n. 1 da 1.110 mq.
L'area destinata a verde pubblico attrezzato è estesa mq. 933, mentre le aree destinate a parcheggio comples sivamente misurano mq. 2.321.
Si condividono tali prescrizioni esecutive.
Piano particolareggiato edilizia economica e popolare, località Campogrande
Si tratta di un'area estesa 9.000 mq. circa ubicata in prossimità dell'area residenziale di frazione Campogrande vicino l'area Case Nuove.
L'intervento prevede cinque edifici di forma a stella a tre piani fuori terra, con la possibilità di insediare 90 abitanti nei 30 alloggi previsti.
L'area destinata a verde pubblico è estesa mq. 470 mentre le aree destinate a parcheggio complessivamente misurano mq. 240.
Si condividono tali prescrizioni esecutive.
Piano particolareggiato zona di espansione turistica in località Monte S. Erminio
Non si entra nel merito del contenuto di tali elaborati in quanto riguardano un'area non condivisa nel presente parere.
Piano particolareggiato zona a verde attrezzato in località Monte S. Erminio
Non si entra nel merito del contenuto di tali elaborati in quanto riguardano un'area non condivisa nel presente parere.
Norme di attuazione
Il testo delle norme tecniche di attuazione, in aggiunta alle modifiche consequenziali alle considerazioni espresse nella presente proposta, va comunque rielaborato in quanto affetto da alcune incongruenze.
In particolare:
1)  E' da rilevare che nelle norme di attuazione le zone residenziali vengono erroneamente classificate C1 all'interno dell'art. 32, pur in mancanza di una zona C2, mentre sulle tavole planimetriche esiste l'indicazione unicamente di una zona C.
2)  all'art. 34 e 34bis viene fatta una distinzione tra zone D e D1 che invece non risulta cartograficamente poiché le zone artigianali vengono individuate con una stessa unica rappresentazione.
3)  si rileva che a seguito di osservazione presentata dal capo dell'ufficio tecnico comunale (n. 18) accolta dal consiglio comunale, dovrà essere evidenziata nelle norme di attuazione la normativa relativa all'area destinata alla collocazione di prefabbricati da utilizzare in caso di emergenza per calamità naturali.
4)  all'art. 28.2 occorre integrare il primo capoverso con le parole "fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
Regolamento edilizio
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  artt. 7/13: le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia, nonché le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione, devono essere adeguate alle leggi regionali n. 25/97 e n. 21/98 ed a quanto disposto dalle leggi regionali n. 17/94 e n. 21/98;
-  per tutte le aree di piano occorre inserire l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia, in coerenza con la vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983.
Osservazioni ed opposizioni
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, le stesse vengono, con la presente proposta di parere, decise come appresso:
-  Osservazione n. 1, ditta Chillemi Domenica Letizia: l'osservazione si ritiene accoglibile in conformità con quanto deliberato dal consiglio comunale.
-  Osservazione n. 2, ditta Lipari Angelo: l'osservazione si ritiene accoglibile in conformità con quanto deliberato dal consiglio comunale.
-  Osservazione n. 3, ditta Cautela Cosimo: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 4, ditta Bilardo Carmelo: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 5, ditta Gitto Salvatore: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 6, ditta Lemmo Giovanni: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 7, ditta Aveni Cirino Francesco: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 8, ditta Barone Francesco: l'osservazione non si ritiene accoglibile per le motivazioni addotte nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 9, ditta Panasiniti Tommasa Natale: si ritiene di accogliere l'osservazione in conformità con quanto stabilito dal consiglio comunale in sede di deliberazione n. 26 del 30 novembre 2000.
-  Osservazione n. 10, ditta Ofria Rosario: l'osservazione non si ritiene accoglibile per le motivazioni addotte nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 11, ditta Gitto Nicola: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 12, ditta Geraci Francesco Tindaro: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 13, ditta Gitto Nicola: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 14, ditta Gitto Nicola: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 15, ditta Ballarino Antonino e Gitto Vincenza: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 16, ditta Lombardo Giuseppa: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 17, ditta Sottile Giuseppe: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 18, ditta Lipari Fortunato: si ritiene di accogliere l'osservazione, in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate nonché con quanto deliberato dal consiglio comunale.
L'area in esame, come nel presente parere già evidenziato, dovrà essere rappresentata sugli elaborati di piano e normata sulle norme di attuazione.
-  Osservazione n. 19, ditta Castagnolo Antonino ed altri: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
-  Osservazione n. 20, ditta Colonna Francesco e Tommasini Silvio: l'osservazione non si ritiene accoglibile in conformità con quanto evidenziato nella relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni presentate.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Tripi, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 5 aprile 2000, sia meritevole di approvazione con le modifiche di cui ai sopra considerata.";
Vista la nota a firma del dirigente generale, prot. n. 24549 del 30 aprile 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Tripi di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 579 del 14 marzo 2002;
Vista la delibera n. 12 del 10 giugno 2002, con la quale il consiglio comunale di Tripi ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 569 del 3 settembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 28 del 23 settembre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1.  Studio geologico
Circa quanto controdedotto in ordine alle prescrizioni a regime, di cui alla pagina 11 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, si ritiene dovere ribadire quanto nel voto contenuto e pertanto l'amministrazione comunale dovrà attenersi a quanto in esso prescritto.
2.  Zonizzazione e destinazione d'uso
Zone B2: Per quanto riguarda le controdeduzioni formulate in ordine alle zone B2, non si ritiene condivisibile la richiesta di riconferma delle zone B già previste nel programma di fabbricazione non sussistendo i requisiti necessari.
Zone E: Per quanto riguarda le controdeduzioni svolte dall'ente locale in ordine alla possibilità di consentire l'installazione e realizzazione di interventi produttivi agricoli, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, a tutte le aree con destinazione "E" agricola, si ritiene condividere quanto controdedotto.
Zone F: Si prende atto dell'individuazione puntuale del centro socio culturale in località Campogrande, dell'area destinata nell'abitato di Tripi a parco sub urbano nonché dell'area da destinare alla collocazione di prefabbricati in caso di calamità naturali.
Non risultando tali attrezzature indicate su nessun elaborato grafico, il comune dovrà provvedere alla loro individuazione sulle relative tavole grafiche.
3.  Norme di attuazione e regolamento edilizio
Si prende atto dei testi rielaborati secondo quanto prescritto dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
4.  Osservazioni ed opposizioni
In ordine alla richiesta di riproporre le valutazioni già espresse dal consiglio comunale in merito alle osservazioni e/o opposizioni formulate dai cittadini, non si ritiene di potere ulteriormente procedere all'esame delle stesse in quanto già oggetto di valutazione sia da parte dell'unità operativa n. 4.1 che del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto superiormente espresso, questa unità operativa n. 4.1 trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 16 giugno 2002 e relativi allegati, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 5 aprile 2000, affinché lo stesso consiglio si determini nel merito";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 8 del 30 ottobre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio ad eccezione delle zone "E", stante che il Consiglio regionale dell'urbanistica nulla ha rilevato in merito, condividendo le previsioni di apposite aree all'inter no delle quali si intende concentrare l'installazione e la realizzazione degli interventi produttivi, di cui al l'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Per quanto sopra, esprime parere che le controdedu zioni formulate dal comune di Tri pi, con delibera n. 12 del 10 giugno 2002, sono parzialmente condivisibili, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 28 del 3 settembre 2002 e del presente voto.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Tripi, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 759 del 14 marzo 2002 e del presente voto";
Rilevato che, con i sopracitati voti n. 579 del 14 marzo 2002 e n. 8 del 30 ottobre 2002, il Consiglio regionale dell'urbanistica non ha espresso considerazioni in merito alle modifiche conseguenti alle determinazioni comunali, di cui alla delibera consiliare n. 14 del 21 luglio 2001, concernente gli adeguamenti del piano regolatore generale agli indirizzi di programmazione commerciale ex legge regionale n. 28/99, in ordine alle quali è stata formulata la proposta n. 4 del 28 gennaio 2002 da parte dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
Vista la nota prot. n. 402 del 27 novembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 6.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti relativi alla proposta n. 4 del 28 gennaio 2002 dell'unità operativa n. 4.1/D.R.U., al fine di acquisire il parere di competenza in merito agli adeguamenti del piano alla programmazione commerciale, adottati dal comune di Tripi con la delibera consiliare n. 14 del 21 luglio 2001;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 30 del 4 dicembre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 579 del 14 marzo 2002, il Consiglio, condividendo parzialmente la proposta dell'ufficio in ordine all'approvazione del piano regolatore generale, non ha assunto alcuna determinazione in merito ad una successiva proposta di parere dell'ufficio (n. 4 del 28 gennaio 2002) inviata in data anteriore al citato voto, relativa agli adempimenti sulla programmazione commerciale, adottata dal comune di Tripi con deliberazione consiliare n. 14 del 21 luglio 2001, limitandosi a riportare soltanto le notizie contenute nella proposta di parere del gruppo XXX n. 25 del 26 novembre 2001.
Al comune di Tripi, pertanto, è stato notificato il predetto voto per le controdeduzioni, il quale ha controdedotto senza ovviamente riferirsi alla programmazione commerciale, poiché le determinazioni comunque assun te dall'ufficio con la proposta di parere n. 4/02 non sono state valutate dal Consiglio regionale dell'urbanistica e portate a conoscenza del comune.
Ciò premesso
Ritenuto che la proposta di parere resa dall'ufficio, n. 4 del 28 gennaio 2002, per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi integralmente condivisibile; esprime parere di ritenere meritevole di approvazione la programmazione commerciale adottata dal comune di Tripi con deliberazione consiliare n. 14 del 21 luglio 2002, con le modifiche e prescrizioni contenute nella proposta di parere n. 4 del 20 gennaio 2002, che è parte integrante del presente voto.";
Vista la nota a firma del dirigente generale, prot. n. 75205 del 16 dicembre 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Tripi di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 30 del 4 dicembre 2002;
Rilevato che, nei termini indicati dal comma 6° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il comune di Tripi non ha assunto controdeduzioni in ordine alle determinazioni assessoriali, di cui alla nota prot. n. 75205 del 16 dicembre 2002;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 579 del 14 marzo 2002, n. 8 del 30 ottobre 2002 e n. 30 del 4 dicembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 579 del 14 marzo 2002, n. 8 del 30 ottobre 2002 e n. 30 del 4 dicembre 2002, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina, di cui alle note sopra citate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Tripi, adottato con delibera del consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 579 del 14 marzo 2002 e n. 8 del 30 ottobre 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 25 del 26 novembre 2001 resa dal gruppo XXX/D.R.U.;
2)  proposta di parere n. 4 del 28 gennaio 2002 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
3)  voto n. 579 del 14 marzo 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  proposta di parere n. 28 del 3 settembre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
5)  voto n. 8 del 30 ottobre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
6)  voto n. 30 del 4 dicembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
7)  delibera di consiglio comunale n. 29 del 21 giugno 1996;
8)  delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11 ottobre 1997;
9)  delibera di consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000;
10)  delibera di consiglio comunale n. 26 del 30 novembre 2000;
11)  delibera di consiglio comunale n. 12 del 10 giugno 2002;
12)  delibera di consiglio comunale n. 14 del 21 luglio 2001;
Progetto di piano regolatore generale, regolamento edilizio
13)  1 -  relazione illustrativa allegata alla delibera di consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000; 

Elaborati di cui alla delibera di consiglio comunale n. 29 del 21 giugno 1996:
14)  2 -  inquadramento territoriale (scala 1:200.000); 
15)  3 -  stato di fatto: carta tecnica n. 1 (scala 1:10.000); 
16)  4 -  stato di fatto: carta tecnica n. 2 (scala 1:10.000); 
17)  5 -  stato di fatto: carta tecnica n. 3 (scala 1:10.000): 
18)  6 -  stato di fatto: carta tecnica n. 4 (scala 1:10.000): 
19)  7 -  stato di fatto: carta tecnica n. 5 (scala 1:10.000); 
20)  8 -  stato di fatto: carta tecnica n. 6 (scala 1:10.000); 
21)  9 -  stato di fatto: carta tecnica n. 7 (scala 1:10.000); 
22)  10 -  stato di fatto: carta tecnica n. 8 (scala 1:10.000); 
23)  11 -  stato di fatto: mappa n. 1 (scala 1:2.000); 
24)  12 -  stato di fatto: mappa n. 2 (scala 1:2.000); 
25)  13 -  stato di fatto: mappa n. 3 (scala 1:2.000); 
26)  14 -  stato di fatto: mappa n. 4 (scala 1:2.000); 
27)  15 -  stato di fatto: mappa n. 5 (scala 1:2.000); 
28)  16 -  stato di fatto: mappa n. 6 (scala 1:2.000); 

Elaborati di cui alla delibera di consiglio comunale n. 13 del 5 aprile 2000:
29)  17 -  progetto: carta tecnica n. 1 (scala 1:10.000); 
30)  18 -  progetto: carta tecnica n. 2 (scala 1:10.000); 
31)  19 -  progetto: carta tecnica n. 3 (scala 1:10.000); 
32)  20 -  progetto: carta tecnica n. 4 (scala 1:10.000); 
33)  21 -  progetto: carta tecnica n. 5 (scala 1:10.000); 
34)  22 -  progetto: carta tecnica n. 6 (scala 1:10.000); 
35)  23 -  progetto: carta tecnica n. 7 (scala 1:10.000); 
36)  24 -  progetto: carta tecnica n. 8 (scala 1:10.000); 
37)  25 -  progetto: mappa n. 1 (scala 1:2.000); 
38)  26 -  progetto: mappa n. 2 (scala 1:2.000); 
39)  27 -  progetto: mappa n. 3 (scala 1:2.000); 
40)  28 -  progetto: mappa n. 4 (scala 1:2.000); 
41)  29 -  progetto: mappa n. 5 (scala 1:2.000); 
42)  30 -  progetto: mappa n. 6 (scala 1:2.000); 
43)  31 -  norme di attuazione; 
44)  32 -  relazione sugli emendamenti approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 21 giugno 1996; 
45)      -  regolamento edilizio; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato zona "C", località Campogrande, allegati alla delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11 ottobre 1997
46)   1 -  stralcio piano regolatore generale (scala 1:2.000); 
47)  2 -  planimetria generale su base aerofotogrammetria (scala 1:1.000); 
48)  3 -  planimetria generale su mappa catastale (scala 1:2.000); 
49)  4 -  progetto di massima opere di urbanizzazione servizi a rete (scala 1:1.000); 
50)  5 -  progetto di massima opere di urbanizzazione computo metrico - estimativo; 
51)  6 -  schema planovolumertrico; 
52)  7 -  profili regolatori - Sezione tipo della sede stradale; 
53)  8 -  piano parcellare di esproprio - Elenco ditte; 
54)  9 -  relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione - Previsione di spesa; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato zona di espansione turistica in località Monte S. Erminio, allegati alla delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11 ottobre 1997
55)  1 -  stralcio piano regolatore generale (scala 1:2.000); 
56)  2 -  planimetria generale su base aerofotogrammetria (scala 1:1.000); 
57)  3 -  planimetria generale su mappa catastale (scala 1:1.000) - Individuazione superf. fondiaria; 
58)  4 -  progetto di massima opere di urbanizzazione servizi a rete (scala 1:1.000); 
59)  5 -  progetto di massima opere di urbanizzazione computo metrico - estimativo; 
60)  6 -  planimetria innesto alla S.P. - Sezione tipo della sede stradale; 
61)  7 -  piano parcellare di esproprio - Elenco ditte; 
62)  8 -  relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione - Previsione di spesa; 
63)  9 -  profili regolatori; 
64)  10 -  fossa settica; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato zona "D", località Campogrande, allegati alla delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11 ottobre 1997
65)  1 -  stralcio piano regolatore generale (scala 1:2.000); 
66)  2 -  planimetria generale su base aerofotogrammetria (scala 1:1.000); 
67)  3 -  planimetria generale su mappa catastale (scala 1:2.000); 
68)  4 -  progetto di massima opere di urbanizzazione servizi a rete (scala 1:1.000); 
69)  5 -  progetto di massima opere di urbanizzazione profili e sezioni strade; 
70)  6 -  progetto di massima opere di urbanizzazione computo metrico - estimativo; 
71)  7 -  profili regolatori - Sezione tipo delle sedi stradali; 
72)  8 -  piano parcellare di esproprio - Elenco ditte; 
73)  9 -  relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione - Previsione di spesa; 
74)      -  calcolo idraulico cunettone; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano per l'edilizia econo mica e popolare, località Campogrande, allegati alla delibera di consiglio comunale n. 26 dell'11 ottobre 1997
75)  1 -  stralcio piano regolatore generale (scala 1:2.000); 
76)  2 -  planimetria generale su base aerofotogrammetria (scala 1:1.000); 
77)  3 -  planimetria generale su mappa catastale (scala 1:2.000); 
78)  4 -  progetto di massima opere di urbanizzazione: servizi a rete (scala 1:1.000); 
79)  5 -  progetto di massima opere di urbanizzazione: profili e sezioni strade; 
80)  6 -  progetto di massima opere di urbanizzazione: computo metrico - estimativo; 
81)  7 -  schema planovolumetrico; 
82)  8 -  profili regolatori - Sezione tipo della sede stradale; 
83)  9 -  piano parcellare di esproprio - Elenco ditte; 
84)  10 -  relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione - Previsione di spesa; 

Progetto di prescrizioni esecutive: piano particolareggiato zona a verde attrezzato in località Monte S. Erminio, allegati alla delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11 ottobre 1997
85)  1 -  stralcio piano regolatore generale (scala 1:2.000); 
86)  2 -  planimetria generale su base aerofotogrammetria (scala 1:1.000); 
87)  3 -  planimetria generale su mappa catastale (scala 1:1.000); 
88)  4 -  progetto di massima opere di urbanizzazione: servizi a rete (scala 1:2.000); 
89)  5 -  progetto di massima opere di urbanizzazione: computo metrico - estimativo; 
90)  6 -  sezioni tipo delle sedi stradali - Innesto alla S.P.; 
91)  7 -  piano parcellare di esproprio - Elenco ditte; 
92)  8 -  relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione - Previsione di spesa; 
93)  9 -  planimetria generale - Distribuzione floricola; 
94)  10 -  profili regolatori; 
95)  11 -  fossa settica; 

Studio agricolo forestale
96)      -  relazione generale; 
97)  1 -  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee: "unità di paesaggio"; 
98)  2 -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
99)  3 -  carta morfologica (scala 1:25.000); 
100)  4 -  carta morfologica (scala 1:10.000); 
101)  5 -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
102)  6 -  carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;  

Studio geologico
103)  1 -  relazione generale; 
104)      -  nota integrativa allo studio geologico; 
105)  2 -  carta delle acclività (scala 1:10.000); 
106)  3 -  carta della suscettività alla utilizzazione del territorio (scala 1:10.000); 
107)  4 -  carta idrogeologica (scala 1:10.000); 
108)  5 -  carta geolitologica (scala 1:10.000); 
109)  6 -  relazione geologica P.P. area espansione residenziale, località Padre Giuseppe - Case Corrente; 
110)  7 -  relazione geologica P.P. zona verde attrezzato, località Monte S. Erminio; 
111)  8 -  relazione geologica P.P. area espansione turistica, località Monte S. Erminio; 
112)  9 -  relazione geologica P.P. area espansione residenziale, località Campogrande; 
113)  10 -  relazione geologica P.P. area insediamenti produttivi, località Campogrande; 


Art.  4

Il comune di Tripi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  SCIMEMI 


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 87 -  85 -  82 -  65 -  73 -  83 -