REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MARZO 2003 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

Statuto del Comune di Camporeale


Lo statuto del comune di Camporeale è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 16 ottobre 1993. Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 3 ottobre 1998.
Si ripubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato del consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 13 gennaio 2003, divenuta esecutiva in data 11 febbraio 2003.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA
Capo I
Principi istituzionali
Art. 1
L'autonomia della comunità

1. La comunità che costituisce il Comune di Camporeale è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal testo unico degli ordinamenti degli enti locali e dal presente statuto.
2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione del la cultura e della qualità della vita, rispetto dell'am biente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal testo unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.
6. Ai principi stabiliti dalla Carta europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.
Art. 2
L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale

1.  Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, or ganizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi at tuano, consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del testo unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.
3. Il consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il consiglio provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'ente, dei quali lo stesso non è dotato.
4. La giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'en trata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.
Art. 3
Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comu ne, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite al l'ente dall'ordinamento.
2. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche previste dall'art. 42 del testo unico sono esercitate dal consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.
Capo II
L'autonomia statutaria e normativa
Art. 4
Lo statuto comunale ed il testo unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal testo unico.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.
Art. 5
I regolamenti comunali

1. Il consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la ge stione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà so ciale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi sono regolati l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'am biente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.
2. La giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
4.  Il consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
Art. 6
Regolamenti comunali Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.
3. Per la prima applicazione delle presenti norme e prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il consiglio comunale approva, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, nell'ambito dei poteri di cui al l'art. 42, comma 2, lett. a) del testo unico n. 267/2000, con provvedimento deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento, tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate nel comma 1.
4. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.
Art. 7
Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto, protezione ed ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.
3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalliniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 8
Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
a)  promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e so stenendone l'elevazione delle condizioni personali e so ciali;
b)  assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i mi nori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
c)  concorrere a garantire, nell'ambito delle loro com petenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
d)  sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
e)  tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
f)  tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
g)  promozione dell'attività sportiva ricreativa e culturale, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Co mune concorre, anche con la concessione di contributi in conformità ad apposito regolamento, con le associazioni e società sportive o con finalità culturali , a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.
2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
4.  Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Re gione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.
Art. 9
Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.
2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l'edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del testo unico 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.
4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 mar zo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.
Art. 10
Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, precisandone limiti, durata, forme e periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 11
Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni e la ge stione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.
Art. 12
Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di Governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale, nelle forme stabilite da un apposito regolamento.
Art. 13
La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il testo unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
3. In apposite riunioni indette e coordinate dal segretario comunale i responsabili di settore esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l'informatizzazione delle procedure e per l'atti vazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del testo unico n. 445/2000.
4. Ciascun responsabile di settore, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. In forma il sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi 20 giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
5. Il responsabile di settore, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al sindaco ed al presidente del consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. La semplificazione dell'azione amministrativa e do cumentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di Go verno e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati con seguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
8. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Co mune e dal pagamento dei diritti comunali.
9. Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni e servizi per la popolazione dell'intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai consigli comunali e stipulata ai sensi dell'art. 30 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all'accordo, compresa l'eventuale costituzio ne, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.
Art. 14
Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il territorio del Comune su cui è insedia ta la comunità di Camporeale ha una estensione di kmq. 3.861
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. Il consiglio comunale si riunisce, normalmente, nella sala del palazzo del Principe sito in Atrio Principe, in casi particolari il presidente del consiglio può convenire un altro luogo; la giunta si riunisce normalmente nella sede comunale.
Art. 15
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciu ti ai sensi di legge.
2. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
3. Il Comune ha un proprio sigillo recante il proprio stemma.
Art. 16
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio e nelle sedi decentrate sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Titolo II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Sezione 1
Principi generali
Art. 17
Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e de mocratico, di positiva collaborazione con la comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.
2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune, secondo quan to prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del testo unico e l'art. 12 del presente statuto.
Art. 18
Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità nella quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno 3 anni;
d)  le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.
Art. 19
Associazioni ed organismi di partecipazione Riconoscimento e rapporti con il Comune

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità median te la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. La giunta, secondo le decisioni espresse dal consiglio e d'intesa con il presidente del consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.
3. Con apposito regolamento da approvarsi dal consiglio entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto sono determinate le modalità per l'iscrizione delle associazioni di partecipazione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Co mune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle associazioni stesse con l'ente.
4. La presidenza del consiglio comunale e la giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo comunale, assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi. L'attività di comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d'intesa fra la presidenza del consiglio e la giunta.
5. La presidenza del consiglio comunale e la giunta indicono, d'intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.
6. Il consiglio comunale e la giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante in teresse generale, effettuano la riunione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 3, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.
Art. 20
Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il responsabile del settore interessato, i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventual mente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del sindaco o della giunta l'assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.
3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al presidente, che ne in forma il sindaco e le sottopone, a seconda del loro og getto, all'assemblea od alla commissione competente. Il presidente, quando l'istanza è di competenza dell'as semblea, e la commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal presidente, il quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al sindaco.
Art. 21
Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il sindaco, il presidente del consiglio e l'assessore delegato per la materia, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio co munale, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:
a)  mediante forum di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;
b) mediante questionari inviati dal sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi es senziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.
Art. 22
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 come recepita con legge regionale n. 10 del 1991 e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità del l'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3.  In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare perve nire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazio ni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciati su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.
Sezione 2
I referendum comunali
Art. 23
I referendum

1.  Nell'ambito del Comune il referendum consultivo, disciplinato dall'apposito regolamento, è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altro argomento attinente l'amministrazione del Comune.
2.  Possono essere indetti referendum propositivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, se condo le modalità dell'apposito regolamento.
3.  I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di atti amministrativi generali, non comportanti spese. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a contenuto generale.
4. Hanno diritto al voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle liste elettorali.
5. Non possono essere indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti riguardanti tributi locali e tariffe;
b) il bilancio e conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) i provvedimenti relativi al personale;
f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
g) i provvedimenti sanzionatori;
h) i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
i) i provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
j) i provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche;
k) i provvedimenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
l) gli statuti delle aziende speciali;
m) gli atti concernenti a salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
n) le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
o) gli statuti e i regolamenti comunali;
p) gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi.
Art. 24
Modalità procedimentali del referendum

1. I referendum sono indetti dal sindaco per la data fissata dal consiglio comunale.
2.  I soggetti promotori del referendum possono es sere:
-  un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
-  la maggioranza assoluta del consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale stabilisce nell'apposito regolamento:
1)  i requisiti di ammissibilità ed i tempi;
2)  le condizioni di accoglimento;
3)  le modalità organizzative delle consultazioni.
4. Le consultazioni referendarie devono riguardare ma teria di esclusiva competenza locale, si possono svolgere una volta l'anno, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio e la giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolari necessità ed urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.
6. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intelligibili.
7. L'ammissibilità dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal segretario comunale, dal di fensore civico e da un magistrato a riposo, cui spetta la presidenza, scelto in base a criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
8. Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo og getto, la commissione di valutazione decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
Art. 25
Effetti dei referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
2. Gli organi comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.
Art. 26
Consultazioni popolari

1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campioni, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni indette dal sindaco su proposta della giunta o del consiglio, il sindaco promuove un dibattito in consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
Sezione 3
I diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 27
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il sindaco, con dichiarazio ne motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di ac cesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico, previsto e regolato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni e alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L'ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art. 28
Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il consiglio comunale, su proposta del sindaco e della giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.
2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal testo unico 18 agosto 2000, n. 267, comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti ne cessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle 3 forme associative. Sottopongono al consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.
3. Il consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, non inferiore a 1 anno, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal testo unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.
Art. 29
Convenzioni associative intercomunali

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale di staccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5.  Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del testo unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.
Art. 30
Consorzi ordinari

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza as soluta dei componenti:
a)  la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)  lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente della Provincia o di un assessore o consigliere loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
b)  il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del consorzio.
4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la re sponsabilità della gestione del consorzio.
Art. 31
Unioni di Comuni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.
2. Il consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.
3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie.
4. Lo statuto prevede che il presidente dell'unione è nominato tra i sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.
6. All'unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed, in particolare, le norme del testo unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'unione.
7. All'unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.
Capo III
Organi di Governo
Sezione 1
Disposizioni generali
Art. 32
Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
2. Il sindaco ed il consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il vicesindaco e gli assessori, componenti la giunta, sono nominati dal sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti previsti dalla legge. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.
Art. 33
Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pie no rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3. Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Sezione 2
Il consiglio ed i suoi organi
Art. 34
Presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un Vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il presidente del consiglio comunale:
a)  lo convoca e lo presiede, ne dirige i lavori, lo rappresenta all'esterno;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
d) riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio;
e) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico;
f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del testo unico, dallo statuto e dal regolamento;
g) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.
3. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione del segretario comunale.
Art. 35
Vice presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 36
Cessazione della carica del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio co munale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca per cattivo esercizio della funzione.
2. Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale il consigliere più anziano per voti sino all'elezione del presidente, che deve avvenire nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni del presidente e del vice presidente sono inoltrate al consiglio comunale e sono irrevocabi li, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. La richiesta motivata di revoca per cattivo esercizio della funzione del presidente e/o del vice presidente deve essere sottoscritta da un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo degli eletti. Essa è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Il consiglio pronuncia la revoca con il voto palese favorevole con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 37
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
a) presentare atti ispettivi;
b) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
c) intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione.
4. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del consiglio, la trattazione, salvo i casi d'ur genza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.
6. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal consigliere che le promuove al presidente ed al sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
7. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri, sono iscritte nell'ordine del giorno del consiglio entro 20 giorni dalla presentazione alla presidenza, che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio, presentate ad iniziativa di singoli consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.
8. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non in tervenga a 3 sedute consiliari consecutive decade.
9. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio.
10. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ulti mo termine il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale motivazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.
11. Nel caso di sospensione di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
12. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
Art. 38
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1. I consiglieri hanno diritto di:
a)  prendere visione dei provvedimenti adottati dal l'amministrazione comunale, dalle aziende ed enti da questa dipendenti o controllati;
b) avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
c) ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.
2. In ogni caso i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3. Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro man dato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco, il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
Art. 39
Trasparenza della situazione economica degli amministratori

1.  Nel rispetto della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio e della giunta è tenuto a rendere pubblica, me diante pubblicazione all'albo pretorio:
a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, me diante il deposito presso l'ente, di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili, e su beni iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore e di sindaco di società.
b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino la non appartenenza a so cietà segrete e che indichino a quali associazioni e organizzazioni egli sia iscritto e quali ne siano gli scopi e l'ambito di attività. I consiglieri devono altresì rendere pubbliche le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Art. 40
Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a sindaco ed a consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preven tivo di spesa al cui rispetto i candidati e le liste devono vincolarsi con dichiarazione sottoscritta, sullo stesso apposta. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello di conclusione della campagna elettorale. Nello stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, che è pubblicato all'albo comunale per 30 giorni decorrenti da quello successivo al deposito.
2. Il deposito dei 2 documenti è effettuato presso l'ufficio del segretario comunale, che dispone la loro pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni e ne invia copia al presidente del consiglio comunale. Il presidente invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine dallo stesso fissato.
Art. 41
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del consiglio, il presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al presidente del consiglio, prima dell'adunanza d'insediamento, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo di verso da quello della lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al presidente del consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I consiglieri, in numero non inferiore a 2, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne co municazione sottoscritta da tutti gli aderenti al presidente del consiglio comunale e informarne, per iscritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.
5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.
Art. 42
Votazioni dei consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.
Art. 43
Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale e l'istituzione, la composizione e le funzioni delle commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:
a)  gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
b)  le proposte da iscrivere all'ordine del giorno sono fatte pervenire al presidente del consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, dal sindaco, dalle commissioni consiliari o da singoli consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d'urgenza;
c)  il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'ordine del giorno interrogazioni e mozioni;
d)  il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei consiglieri;
e)  i componenti della giunta che non sono consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla giunta, senza diritto di voto.
3. Le modalità con le quali sono forniti al consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del testo unico, sono stabilite dal regolamento.
4. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni, per mantenere i rapporti con il sindaco, la giunta, l'organo di revisione contabile, e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.
Art. 43/bis
Commissioni consiliari

Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive permanenti composte da 3 componenti, di cui 2 della maggioranza ed uno della minoranza, eletti con voto limitato ad uno.
Il regolamento stabilisce il numero e le materie di competenza delle commissioni e ne disciplina l'attività. Il consiglio può istituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche, per la cui composizione si applica la disposizione di cui al precedente comma 1. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati senza diritto al voto il sindaco, gli assessori e gli esperti esterni.
Art. 44
Commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

1. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una commissione permanente, nell'ambito della quale ciascun presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al nume ro dei consiglieri componenti il suo gruppo. La commis sione è coordinata dal presidente del consiglio ed assume la denominazione di "commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari".
2.  Il regolamento determina i poteri della commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art. 45
Convocazione del consiglio comunale

1.  La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;
d) l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi d'informazione.
Art. 46
Adempimenti prima seduta

1. Il consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge.
2. La riunione del consiglio prosegue per provvedere:
a) alla elezione del presidente e, con distinta votazione, del vicepresidente;
b) alla comunicazione da parte del sindaco dei componenti della giunta, compreso il vicesindaco, dallo stesso nominati.
Art. 47
Funzioni e competenze

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge;
2. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrati vo di cui ai successivi articoli, adotta risoluzioni, mo zioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambien te, alla promozione dello sviluppo della comunità.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
5.  Il consiglio, su proposta della giunta, dispone l'ac cettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 48
Indirizzo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente articolo fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:
a)  l'adozione e l'adeguamento dello statuto;
b)  la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
c)  gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio (e le eventuali deroghe ad essi) e per la programmazione delle opere pubbliche;
d)  l'adozione dei programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali delle opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni e prelievi di fondi che non siano riservati dalla legge alla giunta o al sindaco, rendiconto o conto consuntivo.
Art. 49
Partecipazione delle minoranze

1.  Per la nomina di rappresentanti del Comune presso lo stesso ente, qualora il loro numero sia superiore a 2 deve essere riservato alla minoranza almeno uno dei rappresentanti;
2.  Le nomine sono di competenza del sindaco il quale provvede su indicazione dei capigruppo consiliari.
Sezione 3
La giunta
Art. 50
Giunta comunale, composizione numero degli assessori

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 5 assessori, compreso il vicesindaco. Il sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomi na gli assessori, compreso il vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.
Art. 51
Nomina della giunta

1. Il vicesindaco e gli assessori sono nominati dal sindaco fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. I consiglieri comunali che assumono la carica di assessore cessano da quella di consigliere all'at to dell'accettazione della nomina ed al loro posto subentrano i primi non eletti della loro lista.
Art. 52
Assessori comunali - divieti

1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
2. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici de vono astenersi dall'esercitare attività professionali in ma teria di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Art. 53
Assessori comunali, durata in carica, rinnovo, revoca

I componenti della giunta comunale durano in carica per 5 anni.
Non si applica al vicesindaco ed agli assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo 2 mandati consecutivi.
Il sindaco può revocare il vicesindaco od uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Art. 54
Giunta comunale, convocazione e presidenza

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal vicesindaco.
2. L'avviso di convocazione non soggiace a particolari formalità e può anche non ricorrere qualora il sindaco abbia disposto la convocazione della giunta secondo un calendario "fisso" a carattere continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che il sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la giunta anche al di fuori del prefissato calendario rendendo noto l'or dine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Ove la convocazione della giunta sia stata preventivamente calendata con carattere di continuità, presso il competente ufficio del Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno 24 ore di anticipo, l'elenco degli argomenti da trattare unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente documentate.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta. Possono inoltre partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.
Art. 55
Giunta comunale, competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
3. In particolare la giunta:
a)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uf fici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;
b) approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale.
c)  fornisce al sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il sindaco stesso li richiede su determinate questioni.
d)  svolge la funzione di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare importanza.
4. La giunta collabora con il sindaco:
a)  per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
b)  per la realizzazione degli indirizzi generali del consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
c)  per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
d)  esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del segretario comunale da parte del sindaco.
Sezione 4
Il sindaco
Art. 56
Ruolo e funzioni generali

1. Il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. Egli presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista per i consiglieri. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative - diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti - non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:
a) rappresenta l'ente;
b) nomina e revoca gli assessori;
c) convoca e presiede la giunta e ne coordina l'attività;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
e) nomina e designa nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i rappresentanti del Co mune presso enti, aziende ed istituzioni e procede alla loro revoca;
f) nomina i responsabili dei settori e dei servizi;
g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi;
h) esercita le competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali;
i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
j) espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al sindaco.
l)  definisce in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze gestionali autonome.
m) definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza.
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra i quali un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. Il sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.
5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
7. A tale fine il sindaco promuove, indirizza e dirige lo studio e la formazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune", di cui all'art. 66 del presente statuto, coordinando i contenuti e le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del programma di mandato.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli assessori.
Art. 57
Tipologia dei provvedimenti del sindaco

1. I provvedimenti del sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al comma 1 del precedente articolo assumono la denominazione di determinazioni e soggiacciono alla normativa che disciplina il procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra l'ambito provvedimentale, le relative funzioni vengono espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che si intendono conseguire.
2. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale il sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta ordinanze contingibili e urgenti, sempre nel rispetto delle norme, legislative e regolamentari, che disciplinano il procedimento amministrativo.
Art. 58
Relazione del sindaco al consiglio

1. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.
2. In particolare, ogni 6 mesi il sindaco è tenuto a presentare al consiglio relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica, ed entro il termine di legge le proprie valutazioni.
Art. 59
Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il sindaco adotta le misure ne cessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.
2. Il sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.
3. Il sindaco o per sua delega l'assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali.
Art. 60
Mozione di sfiducia

1. II sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2. I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.
Art. 61
Effetti della cessazione della carica di sindaco

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o impedimento personale comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all'elezione del sindaco.
2. Le nomine fiduciarie disposte dal sindaco cessano di diritto con la cessazione del sindaco dalla carica, per qualsiasi causa.
Art. 62
Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il sindaco.
2. Il sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.
3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.
5. I responsabili di settori esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.
6. I responsabili di settore promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti di cui alle disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, rappresentano il Co mune nei giudizi attivi e passivi.
Il responsabile del settore amministrativo nomina il difensore nelle liste attive e passive.
Art. 63
Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della giunta, conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma am ministrativo del sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
4. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a se guito di concorsi.
5. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire me diante contratto a tempo determinato di diritto privato. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Titolo III
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Capo I
Criteri generali di organizzazione del Comune Ordinamento e gestione del personale
Sezione 1
Organizzazione comunale Principi
Art. 64
Piano generale dell'organizzazione del Comune

1. La giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti, tenuto conto dei principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale provvede, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili della gestione dell'ente, allo studio ed alla redazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, del "piano generale dell'organizzazione del Comune", se condo i seguenti indirizzi:
a)  analisi delle competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenen do conto delle leggi modificate od abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;
b) adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;
c) verifica della condizione e qualità della vita della popolazione, estesa a tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le diverse situazioni, dotazioni, difficoltà, problemi, stati di disagio esistenti;
d) analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il Comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;
e)  valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento che il Comune può esercitare per effetto della trasformazione della sua organizzazione con caratteristiche "aziendali", con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;
f)  definizione della consistenza delle risorse acquisibili nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati dall'ente, senza ag gravi della pressione tributaria e tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;
g) definizione della strategia del Comune nella programmazione e degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;
h) valutazione degli scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle azioni ed interventi programmati;
i)  organizzazione della partecipazione effettiva dei cittadini all'esercizio diretto ed autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora gestiti dal Comune;
l)  trasformazione dell'organizzazione dei servizi co muna li a carattere produttivo affidando la loro gestione ad organismi a partecipazione mista, prevedendo un controllo effettivo della qualità delle prestazioni, della fruibilità assicurata a tutti i cittadini e del contenimento dei prezzi e delle tariffe;
m)  adeguamento delle politiche del personale alla nuova organizzazione, elevando la professionalità di quel lo in servizio, riducendo gradualmente, con il turn-over, le posizioni d'ordine, di custodia ed ausiliarie, provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;
n)  determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli in terventi di propria competenza;
o) organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, costituendo una o più istituzioni coordinate dal Comune per svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure professionali adeguate;
p)  costituzione con i Comuni contermini di una organizzazione associata per l'utilizzazione al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro;
q) istituzione di servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128;
r) adozione diretta e coordinata con i Comuni contermini di un sistema organizzativo per la tutela dell'am biente ed il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati.
Sezione 2
Il personale dell'ente
Art. 65
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite secondo i seguenti criteri:
a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i di ritti dei cittadini;
c)  attivazione di servizi di comunicazione alla co munità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
e)  programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Co mune.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
a)  garantire attraverso il controllo di regolarità am ministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi in terventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con incarichi di dirigenza;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumen ti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambi to della sua autonomia normativa ed organizzativa, se condo i principi enunciati dalla legge.
4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:
a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b)  il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di Governo dell'ente.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
6. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
7. Il sindaco indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale.
Art. 66
Controlli interni

1. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
2.  I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
3. I controlli interni si articolano in 3 distinte categorie:
a) controllo strategico;
b) controllo di gestione;
c)  controllo di regolarità amministrativa e contabile.
4. Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza e a collaborare con gli organi di Governo con le modalità stabilite dal regolamento di or ganizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
6. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la legittimità, regolarità e correttez za dell'azione amministrativa.
Sezione 3
Segretario comunale e direttore generale
Art. 67
Segretario

1. Il segretario generale, fermo restando la sua dipendenza dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2. Il segretario svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario, in particolare, esercita le competenze proprie del direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo:
a) sovrintende e coordina i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, qualora il direttore generale non sia stato nominato;
b)  assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
c) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
d) rilascia, ove richiesto, parere di legittimità sugli atti che devono essere adottati, dal consiglio comunale, dal sindaco e dalla giunta;
e) coordina l'attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni, presiedendo a tal fine la conferenza di coordinamento dei dirigenti ove non sia stato nominato il direttore generale;
f) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle massime strutture organizzative del l'ente;
g) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
h)  adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza di un dirigente, necessari al l'eser cizio delle sue funzioni;
i) partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
j) adotta e sottoscrive gli atti e i provvedimenti, an che a rilevanza esterna, per i quali gli è attribuita competenza;
k) dispone di una struttura di collaborazione forma ta dal personale dell'ente e posta alle sue dirette dipendenze;
l)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
m) riceve l'atto di dimissione del sindaco e degli assessori;
n) redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
o)  cura la pubblicazione degli atti deliberativi all'or gano tutorio ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti del Comune;
p) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
3. Nell'ipotesi in cui il sindaco assegni le funzioni proprie del direttore generale al segretario comunale, spetta a quest'ultimo un'indennità, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Art. 68
Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può conferire al segretario comunale l'incarico di direttore generale.
2. Compete al segretario comunale ove nominato di rettore generale:
a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei dirigenti;
b)  la sovraintendenza in generale alla gestione del l'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
c) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 da sottoporre all'approvazione della giunta per il tramite del sindaco;
d)  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000;
e) il coordinamento e la sovraintendenza dei dirigenti;
f) l'adozione di misure organizzative per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi del l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 165/01;
g) l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra gli uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni, ai sensi rispettivamente degli artt. 2, comma 1, lett. e) e 10, comma 1, del decreto legislativo n. 165/01;
h) ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento di ogni organizzazione degli uffici e servizi o delegata dal sindaco.
Sezione 4
Attribuzioni e funzioni
Art. 69
Responsabili di settore

1. I responsabili di settore, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I responsabili di settore svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Ai responsabili di settore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'ester no, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I responsabili di settore si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento di organizzazione definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione del le diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
5. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge:
a) formulano proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi e, qualora preposti alla direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione, predispongono a tal fine progetti, la cui gestione è assegnata ai dirigenti delle strutture di livello inferiore, indicando le risorse ricorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) provvedono all'esecuzione della spesa secondo le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, sulla base delle risorse assegnate nel piano esecutivo di gestione;
d) determinano le modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi uffici, secondo i principi e i criteri generali dettati nel regolamento di organizzazione; definiscono, nell'ambito dell'azione di coordinamento esercitata dal sindaco, l'orario di apertura al pubblico, nonché, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) hanno la rappresentanza attiva e passiva, anche processuale, in relazione agli atti e ai provvedimenti che hanno adottato;
h) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 10, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa cui sono preposti e ne coordinano l'attività. Ne verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi interessati;
i)  verificano e controllano l'attività del personale che fa capo all'unità, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
j) predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza degli organi di Governo, i chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro esame;
k) provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organizzativa diretta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti. Provvedono, altresì, alla verifica sulle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e all'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.
6. Oltre alle funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in particolare ai dirigenti:
a)  presiedere e partecipare alle commissioni delle gare;
b)  stipulare i contratti in rappresentanza dell'ente;
c)  provvedere ad ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonché alle procedure di collaudo;
d)  adottare le determinazioni a contrattare ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
e)  l'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalle norme regolamentari;
f)  disporre la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno assunto;
g)  fatte salve le competenze degli organi di Governo e specificatamente del sindaco, sugli atti espressamente riservati agli stessi dalla legge, adottare, in via generale, tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o, comunque, aventi rilevanza esterna, ivi compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli indirizzi ed agli strumenti attuativi approvati nei modi di legge dagli organi dell'amministrazione, nonché la rappresentanza giuridica o legale dell'ente e la relativa legittimazione processuale e/o amministrativa attiva e passiva. Qualora l'adozione di tali atti sia espressamente subordinata dalle relative norme al preventivo esercizio di un potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il dirigente dovrà uniformarsi alle determinazioni di quest'ultima;
h) rilasciare pareri tecnici ed attestazioni di competenza comunale;
i)  esprimere i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, come introdotto dalla legge regionale n. 48/91 e successive modificazioni;
j) predisporre programmi, redigere progetti e formulare proposte operative, provvedendo all'uopo agli studi e alle ricerche necessarie;
k) gestire il personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure professionali loro riconosciute, fissarne l'orario di lavoro, autorizzare l'esecuzione del lavoro straordinario, il godimento del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori Comune, la partecipazione, previa informazione al sindaco, al segretario generale e se nominato al direttore generale, a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme e degli indirizzi dettati dall'amministrazione;
l) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
m) provvedere in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto nonché dagli organi comunali nei limiti dei poteri loro attribuiti;
n) emanare atti repressivi, ordinanze di chiusura degli esercizi commerciali o sospensione delle autorizzazioni commerciali e tutti gli atti previsti dall'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 28/99;
o) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza co munale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vi gente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
p) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
7. I regolamenti stabiliscono i casi in cui i dirigenti possono delegare le proprie attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria competenza al personale appartenente all'unità organizzativa diretta.
Capo II
L'organizzazione dei servizi
Art. 70
Principi e forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
a)  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
b)  che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
c)  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
d)  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del presente statuto.
3. I servizi pubblici comunali, salve le diverse discipline di settore, possono essere gestiti:
a) in economia quando lo consentano le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, quando lo richieda la natura economica e imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;
d) a mezzo di istituzione, quando si tratta di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per lo svolgimento dei servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con la Provincia regionale di Palermo e/o con i comuni limitrofi.
5. La forma di gestione è scelta dal consiglio, previa iniziativa della giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
6. La scelta compiuta dal consiglio è sottoposta a verifica annuale.
Art. 71
Servizi in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2. La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e dall'indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali risorse.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi resi in economia.
4. I revisori dei conti esprimono le proprie valutazioni analitiche sull'economicità dei servizi nella relazione sul consuntivo.
Art. 72
Servizi in concessione

1. Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della concessione, l'impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2. Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le modalità del rinnovo, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito, l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati nonché dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante certificazione.
Art. 73
Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi che è opportuno affidare ad una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali.
2. Per i servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico va costituita unica azienda.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. L'azienda ha un proprio statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla giunta e approvato dal consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione di co stituzione dell'azienda stessa a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azien da, in modo che siano assicurate l'autonomia imprenditoriale dell'azienda stessa, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione; individua gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale; determina le modalità di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6. Gli atti fondamentali dell'azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si intendono approvati dal consiglio comunale, quando siano sottoposti ad approvazione, se il consiglio non si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione del consiglio comunale.
7. Organi dell'azienda sono il consiglio dell'amministrazione, il presidente ed il direttore.
8. I componenti del consiglio di amministrazione, in numero di 3 sono nominati dal sindaco, a seguito di pubblico bando, tra persone che risultino munite di competenza tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula, e nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto dell'azienda.
9. Il presidente è eletto nel suo seno dal consiglio di amministrazione.
10. Il direttore è l'organo cui compete la direzione ge stionale dell'azienda. Viene assunto con contratto di di ritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 74
Istituzioni

1.  L'"Istituzione" è organismo strumentale del Co mu ne per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi so ciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce "istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
a) i costi dei servizi;
b) le forme di finanziamento;
c) le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento determina:
a)  la dotazione organica del personale e l'assetto or ganizzativo dell'istituzione;
b)  le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
c) l'ordinamento finanziario e contabile;
d)  le forme di vigilanza e di verifica dei risultati ge stionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione sono 4. Entram bi gli organi durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in surroga durano in carica fino alla durata del l'organo.
8. Il direttore dell'istituzione viene nominato dal sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di 4 anni e può essere riconfermato una sola volta.
9. Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le competenze di gestione generale del consiglio di amministrazione.
10. La gestione economico-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.
Art. 75
Revoca degli amministratori

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda o del l'istituzione dura in carica 5 anni e può essere revocato anticipatamente dal sindaco con provvedimenti mo tivati contenenti le ragioni della revoca con le comunicazioni dei nuovi obiettivi programmatici.
2. Possono essere altresì revocati, con provvedimento motivato dal sindaco, i singoli componenti del consiglio di amministrazione.
3. La revoca, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, potrà essere altresì disposta per mantenere il rapporto fiduciario tra sindaco del Comune e amministratori dell'azienda e dell'istituzione.
Art. 76
Società di capitali

1. I servizi di carattere imprenditoriale possono essere svolti mediante società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate dal Comune anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) quando ricorra l'opportunità di una gestione in regime di mercato mediante una struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e gestionale;
b) quando risulti l'utilità dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario o del l'esperienza acquisita nel settore, che condividano il ri schio di impresa;
c) quando sia conveniente finanziare quote significative del capitale attraverso il mercato, anche con la partecipazione degli utenti e dei lavoratori alla costituzione del capitale medesimo.
2. La proposta di deliberazione della costituzione della società o della partecipazione comunale al capitale della medesima è presentata al consiglio comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizio e sui costi, stabilisce gli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste e determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. Nel caso di costituzione o partecipazione di società a prevalente capitale pubblico, la selezione dei soci privati deve avere luogo mediante procedura di evidenza pubblica, tenuto conto dell'eventuale pluralità di offerte e delle alternative esistenti, previo parere da richiedere a soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4. Lo statuto societario stabilisce:
a) il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del sindaco;
b) le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la so cietà è vincolata nella sua azione;
c) le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
d) la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune, in conformità a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 35.
Art. 77
Contratto di sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni e convenzioni

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi secondo le modalità e le forme sancite con il regolamento di contabilità.
Art. 78
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in so cietà per azioni con la Provincia regionale di Palermo e con i co muni interessati a realizzare particolari obiettivi.
Art. 79
Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.
Art. 80
Convenzione

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando anche nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art. 81
Accordi di programma

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio per la definizione e l'attuazione di opere di interventi e di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco promuove, anche a mezzo di conferenza di servizio, la conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate.
2. L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3. Il consenso manifestato dal sindaco o dall'assessore delegato in sede della conferenza di servizio nella quale si è pervenuti al consenso unanime, è immediatamente vincolante per l'amministrazione. Eventuali modifiche essenziali all'accordo devono essere approvate al l'unanimità.
Art. 82
Consorzi

1. Per la gestione comune di uno o più servizi, il consiglio comunale promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia regionale secondo le modalità previste dal presente statuto per le aziende speciali.
2. L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
3. Il Comune è rappresentato dal sindaco o dall'assessore delegato.
Art. 83
Verifica

1. Entro il 30 novembre, il consiglio comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di stabilire se convenga proseguirne l'erogazione e se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nelle leggi e nello statuto.
2. Unitamente al bilancio di previsione il consiglio comunale approva, su proposta della giunta, un documento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica generale delle tariffe non regolamentate da nor me di legge.
3. I responsabili dei servizi presentano annualmente una relazione tecnica che evidenzi analiticamente i costi e i ricavi dei servizi stessi. La giunta, in base a tale relazione, riferirà annualmente al consiglio comunale, in se de di approvazione di conto consuntivo, sulla gestione dei servizi stessi e sui risultati raggiunti, in riferimento al programma annuale. Salvo casi di comprovata necessità, sulla base dell'esame complessivo dei risultati di gestione, il consiglio comunale provvede a verificare ogni anno la scelta operata.
Titolo IV
L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA
Art. 84
Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro na tura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.
Art. 85
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di im parzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle en trate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'im portanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4.  I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)  acquisizione all'ente delle entrate preventivate ne cessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
b)  massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
c) tempestiva informazione dei contribuenti ed uten ti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.
Art. 86
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:
a)  informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi co munali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;
b)  conoscenza degli atti e semplificazione: il Comu ne adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
d) rapporti fra contribuente e Comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
e)  interpello del contribuente: il Comune, con i ne cessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;
f)  garante del contribuente: il Comune istituirà il "garante del contribuente", avvalendosi inizialmente del difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumen do definitive determinazioni al riguardo.
Art. 87
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2003.7.388)

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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