REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2003 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 24 gennaio 2003.
Integrazione dell'ordinanza 2 agosto 2002, concernente rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Ecofin s.r.l., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di deposito di rifiuti  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 dicembre 2002.
Graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento a valere della sottomisura 4.13 b del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 29 gennaio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Quadrifoglio, con sede in Milazzo, e nomina del commissa rio liquidatore  pag.


DECRETO 29 gennaio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Palmese, con sede in Palma di Montechiaro, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 13 febbraio 2003.
Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori a favore delle società cooperative beneficiarie delle provvidenze previste dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 20 febbraio 2003.
Modifica dell'avviso pubblico allegato al decreto 20 ottobre 2002  pag. 32 

Assessorato della sanità

DECRETO 22 gennaio 2003.
Conferma degli ambiti territoriali provinciali dei posti rene per l'at tività dialitica  pag. 33 


DECRETO 27 gennaio 2003.
Autorizzazione all'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l., sito in Palermo, all'istituzione di un corso biennale sperimentale per ottici per gli anni 2002-2004  pag. 33 


DECRETO 17 febbraio 2003.
Revoca del decreto 3 ottobre 2002, concernente dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto dell'Enel S.p.A. relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione nel comune di Monreale  pag. 35 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani  pag. 36 
Revoca del decreto 24 luglio 2002, relativo alla sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina  pag. 37 
Nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio speciale per le attività inerenti l'applicazione del Reg. CE n. 43/2001 relativo al P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 37 
Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Ter rasini del piano di ripartizione riguardante l'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 12 alloggi popolari.  pag. 37 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura D - Prepensionamento in agricoltura, anno 2003  pag. 37 
Bando per il primo insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli, anni 2003-2006  pag. 54 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ammissione a finanziamento dell'intervento proposto dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 2.02, asse II, azione D.  pag. 66 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione dei commissari liquidatori della cooperativa Poggio Diana, con sede in Ribera  pag. 66 
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 66 
Provvedimenti concernenti corsi professionali abilitanti per attività commerciali  pag. 66 

Assessorato degli enti locali:
Istituzione del Nucleo operativo regionale  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Indennità provvisorie di occupazione in favore dei proprietari di beni immobili ricadenti nei territori comunali di Giardinello e Montelepre per la realizzazione dei lavori di potenziamento della rete adduttrice esterna nel comune di Giardinello  pag. 67 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 322.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 e della legge 13 novembre 2002, n. 258  pag. 69 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 1.
Tasse sulle concessioni governative regionali. Circolare n. 2 del 26 febbraio 2001. Sollecito adempimenti.
  pag. 75 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 3 febbraio 2003, n. 1100.
Additivi nell'alimentazione degli animali  pag. 77 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 10 febbraio 2003.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del con siglio della Provincia regionale di Caltanissetta  pag. 83 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 maggio 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






ORDINANZA COMMISSARIALE 24 gennaio 2003.
Integrazione dell'ordinanza 2 agosto 2002, concernente rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Ecofin s.r.l., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di deposito di rifiuti.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato, Presiden te della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze riguardanti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in cui si evince che il Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge n. 426/98;
Considerato che l'art. 56 del sopracitato decreto legislativo n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'am biente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visti i codici C.E.R. allegati al decreto legislativo n. 22/97 ed i codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione n. 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
Vista l'ordinanza commissariale 7 dicembre 2001, che approva il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
Visto la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.M. n. 148 dell'1 aprile 1998, relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;
Visto il D.M. n. 145 dell'1 aprile 1998, di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999, di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e le successive modifiche, ultima delle quali il D.P.C.M. 24 dicembre 2002;
Visto il D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, che individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
Visti il decreto n. 78/18 del 23 febbraio 1993, con il quale è stata concessa alla ditta Monastra Gaetano e C. s.n.c. (ora Ecofin s.r.l.) l'autorizzazione allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti liquidi fotosensibili da effettuarsi nell'impianto sito in Z.I. di Catania IX st. 2/A, ed il decreto n. 774/18 del 27 luglio 1994, con il quale l'autorizzazione di cui al precedente decreto è stata estesa allo stoccaggio di batterie esauste e rifiuti piombosi;
Visto il decreto n. 474/18 del 20 ottobre 1999 rilasciato alla ditta Ecofin s.r.l., con sede legale in Z.I., IX strada 2/A Catania, con il quale è stata rinnovata la validità dei precedenti decreti fino al 23 febbraio 2001;
Vista l'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, con la quale è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, il rinnovo del decreto n. 474/18 del 20 ottobre 1999;
Vista l'istanza della ditta Ecofin s.r.l., assunta al prot. 19708 A3 del 30 dicembre 2002, con la quale è stato richiesto di integrare l'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, con ulteriori tipologie di rifiuti;
Vista la relazione tecnica trasmessa dalla ditta ed assunta al prot. 1254 del 24 gennaio 2003, redatta dall'ing. M. Spampinato, dalla quale si evince che l'impianto di evaporazione/distillazione esistente è compatibile con le ulteriori tipologie di rifiuti richieste e che il processo non dà luogo ad emissioni in atmosfera in quanto avviene interamente a ciclo chiuso;
Considerato che i rifiuti identificati con i codici CER 070101* - 070604* - 140602* - 140603*, sono puntualmente identificati al punto 6.3 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 161 del 12 giugno 2002 e che la ditta intende effettuarne il recupero alle condizioni previste dal medesimo D.M.;
Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, fermo restando i quantitativi annui autorizzati, all'integrazione dell'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, con le seguenti tipologie di rifiuti:
a)  070101*, 070604*, 140602*, 140603* per l'attività di messa in riserva (R13) all'interno dei serbatoi e del loro recupero nell'impianto di evaporazione/distillazione (R2);
b)  020109, 020304, 080112, 080114, 080116, 080118, 080120, 080201, 080202, 080203, 080307, 080308, 080313, 080315, 080318, 080410, 080412, 080414, 080416, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100201, 100202, 100208, 100210, 100212, 100214, 100215, 100302, 100305, 100316, 100318, 100320, 100322, 100324, 100326, 100328, 100330, 100410, 100501, 100504, 100509, 100511, 100601, 100601, 100602, 100604, 100610, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100708, 100804, 100809, 100811, 100813, 100814, 100816, 100818, 100820, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 100914, 100916, 101003, 101006, 101008, 101010, 101012, 101014, 101016, 110501, 110502, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 160103, 160112, 160115, 160214, 160216, 160304, 160306, 160509, 160604, 160605, 160801, 160803, 160804, 161002, 161004, 161106, 170107, 170201, 170202, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 190102, 190112, 190114, 190116, 190118, 190119, 190203, 190206, 190305, 190307, 190401, 190404, 190904, 190905, 191004, 191006, 191212, 191302, 191304, 191306, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200141, 20307 per l'attività di deposito preliminare all'interno dei due containers (D15);
c)  090199* in quanto già autorizzato con decreto n. 474/18 del 20 ottobre 1999 ed erroneamente non riportato nell'ordinanza 669 del 2 agosto 2002;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, rilasciata alla ditta Ecofin s.r.l. con sede legale Z.I. di Catania, IX strada 2/a, è integrata con le seguenti tipologie di rifiuti:
a)  070101*, 070604*, 140602*, 140603*;
b)  020109, 020304, 080112, 080114, 080116, 080118, 080120, 080201, 080202, 080203, 080307, 080308, 080313, 080315, 080318, 080410, 080412, 080414, 080416, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100201, 100202, 100208, 100210, 100212, 100214, 100215, 100302, 100305, 100316, 100318, 100320, 100322, 100324, 100326, 100328, 100330, 100410, 100501, 100504, 100509, 100511, 100601, 100601, 100602, 100604, 100610, 100701, 100702, 100703, 100704, 100705, 100708, 100804, 100809, 100811, 100813, 100814, 100816, 100818, 100820, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 100914, 100916, 101003, 101006, 101008, 101010, 101012, 101014, 101016, 110501, 110502, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 160103, 160112, 160115, 160214, 160216, 160304, 160306, 160509, 160604, 160605, 160801, 160803, 160804, 161002, 161004, 161106, 170107, 170201, 170202, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 190102, 190112, 190114, 190116, 190118, 190119, 190203, 190206, 190305, 190307, 190401, 190404, 190904, 190905, 191004, 191006, 191212, 191302, 191304, 191306, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200141, 20307;
c)  090199* mix di soluzioni appartenenti alla stessa categoria CER 090000.

Art. 2

La validità della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)  i quantitativi max di rifiuti, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, restano invariati, pertanto si precisa che:
-  la quantità max annua di rifiuti che possono essere stoccati nell'area dei serbatoi (area di messa in riserva) è di 300 tonn.;
-  la quantità max annua di rifiuti che possono essere stoccati nei due containers (area di deposito preliminare) è di 800 tonn.;
2)  i rifiuti pericolosi (solventi e diluenti esausti) di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente ordinanza, devono essere stoccati nell'area di messa in riserva;
3)  l'area di messa in riserva deve avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 3 al D.M. 161 del 12 giugno 2002;
4)  i rifiuti non pericolosi di cui alla lett. b) dell'art. 1, della presente ordinanza devono essere stoccati nell'area di deposito preliminare;
5)  la provenienza, le caratteristiche del rifiuto e i valori limiti delle sostanze pericolose, l'attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, dei rifiuti di cui alla lettera a) dell'art. 1, della presente ordinanza devono essere quelli previsti al punto 6.3 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002;
6)  è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; è altresì vietato immettere nell'impianto di recupero (evaporatore/distillatore) rifiuti senza che lo stesso sia stato preventivamente ripulito dai residui della operazione precedente;
7)  il processo deve avvenire interamente a ciclo chiu so e non dare luogo ad emissioni in atmosfera.

Art. 3

La presente ordinanza è integrativa dell'ordinanza n. 669 del 2 agosto 2002, e, pertanto, è fatto salvo tutto quanto ivi disposto.

Art. 4

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Art. 5

Alla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2003.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

(2003.6.307)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 30 dicembre 2002.
Graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento a valere della sottomisura 4.13 b del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 novembre 2000, emesso a seguito della deliberazione di Giunta di governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale si adotta il P.O.R. Regione siciliana 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Considerato che, con delibera della Giunta regionale n. 325 dell'8 agosto 2001, è stato adottato il Complemento di programmazione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale all'avv. Felice Crosta, con l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 2875 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale del dott. Pietro Miosi, preposto al servizio 8° - Tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari, dal quale discende il potere di adottare provvedimenti amministrativi con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
Visto il bando della sottomisura 4.13 b "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario, al controllo di prodotti regionali di qualità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 dell'1 luglio 2002;
Vista la circolare del dipartimento interventi strutturali del 7 dicembre 2001, prot. n. 4397, sulle modalità procedurali per una corretta attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, che sostituisce l'art. 39 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000;
Viste le note protocollo n. 1051 e n. 4163, rispettivamente del 26 febbraio 2001 e del 17 dicembre 2002, del servizio VIII, con le quali si chiede al dipartimento interventi strutturali di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta da parte dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;
Viste le note protocollo n. 431 e n. 5206, rispettivamente del 7 marzo 2002 e del 18 dicembre 2002, con le quali il dipartimento interventi strutturali ha chiesto al dipartimento programmazione della Presidenza - autorità di gestione, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la sottomisura 4.13 b per un importo complessivo di E 1.000.000;
Considerato che nel Complemento di programmazio ne della misura 4.13 è programmato, per l'intero periodo 2000-2006, un intervento finanziario per un totale di E 30.000.000 ed il relativo valore totale di risorse pubbliche di E 20.000.000, con un tasso di partecipazione del 75% a carico del fondo strutturale FEAOAG;
Tenuto conto che la dotazione finanziaria del sopra citato bando per la realizzazione degli interventi di cui alla sottomisura 4.13 b) è pari a E 5.000.000;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. b) e l'art. 4, comma 2, della circolare dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 6 settembre 2002;
Tenuto conto che le risorse finanziarie relative alla erogazione del contributo per la realizzazione delle iniziative di cui al P.O.R. 2000-2006 sono allocate nel fondo unico, capitolo 613916, rubrica bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
Visto il verbale, redatto in data 13 dicembre 2002 dal dott. Pietro Miosi, dirigente coordinatore del servizio 8°, dalla dott.ssa Anna Gullotto, dirigente dell'unità operativa n. 44 e dal dott. Gaetano Vallone, funzionario, del quale si riporta la graduatoria delle istanze con il relativo punteggio attribuito:
1.  Consorzio Terre di Sicilia società cooperativa a responsabilità limitata
-  punteggio totalizzato 47;
-  sede contrada San Marco s.n. - c.a.p. 95047 Paternò (CT);
-  partita I.V.A. n. 03985220874;
-  importo del progetto E 499.984,17;
-  possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 5) del bando SI;
-  completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 11) del bando SI;
2.  Consorzio di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia I.G.P.
-  punteggio totalizzato 38;
-  sede presso palazzo E.S.A., via Beato Bernardo n. 5 - c.a.p. 95100 Catania;
-  partita I.V.A. o codice fiscale n. 03510280872;
-  importo del progetto E 400.000,00;
-  possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 5) del bando SI;
-  completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 11) del bando SI;
3.  Consorzio di tutela del Limone Interdonato di Sicilia
-  punteggio totalizzato 29;
-  sede contrada Oliverella presso Auditorium polifunzionale comunale - c.a.p. 98026 Nizza di Sicilia (ME);
-  partita I.V.A. o codice fiscale n. 02663680839;
-  importo del progetto E 239.740,00;
-  possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 5) del bando SI;
-  completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 11) del bando SI;
4.  Consorzio di tutela vino D.O.C. Faro
-  punteggio totalizzato 19;
-  sede presso I. S. Minutoli, sezione agraria P. Cuppari - S. Placido Calonerò - c.a.p. 98139 Messina;
-  partita I.V.A. o codice fiscale n. 02662610837;
-  importo del progetto E 460.200,00;
-  possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 5) del bando SI;
-  completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 11) del bando SI;
-  considerato che le istanze di finanziamento presentate dai consorzi:
Consorzio Terre di Sicilia società cooperativa a responsabilità limitata
-  sede contrada San Marco s.n. - c.a.p. 95047 Paternò (CT), partita I.V.A. n. 03985220874;
Consorzio di tutela della Arancia rossa di Sicilia I.G.P.
-  sede presso palazzo E.S.A:, via Beato Bernardo n. 5 - c.a.p. 95100 Catania, partita I.V.A. o codice fiscale n. 03510280872;
Consorzio di tutela del Limone Interdonato di Sicilia
-  sede contrada Oliverella presso Auditorium polifunzionale comunale - c.a.p. 98026 Nizza di Sicilia (ME), partita I.V.A. o codice fiscale n. 02663680839;
Consorzio di tutela vino D.O.C. Faro
-  sede presso I. S. Minutoli, sezione agraria P. Cuppari - S. Placido Calonerò - c.a.p. 98139 Messina, partita I.V.A. o codice fiscale n. 02662610837;
Sono ammesse in graduatoria.
A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, si approva la graduatoria delle istanze di finanziamento presentate dai consorzi:
-  Consorzio Terre di Sicilia società cooperativa a responsabilità limitata con sede in contrada San Marco s.n. - c.a.p. 95047 Paternò (CT), partita I.V.A. n. 03985220874, per un importo del progetto richiesto di E 499.984,17 al netto dell'I.V.A.;
-  Consorzio di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia I.G.P. con sede presso palazzo E.S.A., via Beato Bernardo n. 5 - c.a.p. 95100 Catania, partita I.V.A. o codice fiscale n. 03510280872 per un importo del progetto richiesto di E 400.000,00 al netto dell'I.V.A.;
-  Consorzio di tutela del Limone Interdonato di Sicilia con sede contrada Oliverella presso Auditorium polifunzionale comunale - c.a.p. 98026 Nizza di Sicilia (ME), partita I.V.A. o codice fiscale n. 02663680839 per un importo del progetto richiesto di E 239.740,00 al netto dell'I.V.A.;
-  Consorzio di tutela vino D.O.C. Faro con sede presso I. S. Minutoli, sezione agraria P. Cuppari - S. Placido Calonerò - c.a.p. 98139 Messina, partita I.V.A. o codice fiscale n. 02662610837, per un importo del progetto richiesto di E 460.200,00 al netto dell'I.V.A.

Art. 2

Le istanze di cui all'art. 1 del presente provvedimento saranno ammesse a finanziamento.

Art. 3

Con successivo provvedimento saranno determinati gli importi di spesa approvati, quelli concessi, le modalità di erogazione, nonché tutte le prescrizioni e/o obblighi cui deve attenersi il destinatario dell'aiuto ed eventuali anticipi, nel rispetto di quanto previsto nel bando e nella vigente normativa.

Art. 4

Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, sono destinate le somme allocate nel capitolo 613916 rubrica bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.
Palermo, 30 dicembre 2002.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 gennaio 2003, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 14.
(2003.6.337)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 29 gennaio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Quadrifoglio, con sede in Milazzo, e nomina del commissa rio liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione redatto dai funzionari del servizio vigilanza del dipartimento cooperazione, artigianato e commercio, dal quale si evince che la cooperativa Quadrifoglio, con sede in Milazzo, è stata oggetto di un pignoramento immobiliare trascritto su tutto il complesso edilizio, per un credito di circa 300 milioni di lire e quindi ricorrono le condizioni per lo scioglimento del sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale cooperazione n. 2732, espresso nella seduta del 19 settembre 2002;
Vista la nota n. 836 del 13 novembre 2002 della confcooperative, con la quale è stata trasmessa la terna di nominativi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;
Visto l'art. 2540 del codice civile;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Quadrifoglio, con sede in Milazzo, costituita il 14 aprile 1984, con atto omologato dal tribunale di Messina il 12 maggio 1984 ed iscritta al n. 1007 del registro società e nel registro prefettizio, sezione edilizia, con decreto prefettizio n. 9848 del 9 gennaio 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Vincenzo Giuseppe Cocina, nato a Catania il 19 marzo 1967 e residente in via Idria, n. 52/b, Tremestieri Etneo (CT), è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro giorni 60 dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2003.
  CIMINO 

(2003.6.342)
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DECRETO 29 gennaio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope rativa La Palmese, con sede in Palma di Montechiaro, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria del 13 novembre 1996, redatto dalla Confederazione cooperative italiane, dal quale si evince che la cooperativa fu ammessa ai benefici della legge regionale n. 37/78 per un importo complessivo di 1,5 miliardi, ma che ormai da parecchi anni versa in una precaria situazione economica, registrando delle consistente perdite d'esercizio, non riuscendo di conseguenza ad onorare gli impegni finanziari nei confronti dell'Ircac;
Vista la lettera del legale rappresentante, datata 20 giugno 2002, con la quale si comunica che l'Assemblea non ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per indisponibilità di tutti ad assumerle e che è in corso un procedimento esecutivo promosso dall'Ircac per il recupero del finanziamento concesso;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 19 settembre 2002, con parere n. 2733, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540;
Visto l'art. 2540 del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Palmese con sede in Palma di Montechiaro (AG), via 4 novembre, n. 210, costituita l'8 aprile 1977, con atto omologato dal tribunale di Agrigento il 9 maggio 1977 ed iscritta al n. 2008 del registro delle società ed al registro prefettizio, sezione mista con D.P. n. 1968 del 18 maggio 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Domenico Marchica, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 ed ivi residente in via Malogioglio, n. 19, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2003.
  CIMINO 

(2003.6.340)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 13 febbraio 2003.
Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori a favore delle società cooperative beneficiarie delle provvidenze previste dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme di contabilità pubblica;
Vista la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22;
Visto l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed il relativo regolamento di attuazione decreto presidenziale 8 marzo 1995, n. 50, art. 25;
Vista la circolare assessoriale 5 novembre 1992, n. 1;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 61 del 5 aprile 1997, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza il 30 aprile 1997, al n. 4489;
Vista la circolare 6 novembre 1998, prot. n. 4888;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 505 del 9 settembre 1999;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 19 del 25 gennaio 2001;
Visto il decreto dell'Assessore per l'industria n. 8 del 30 gennaio 2002;
Considerata la necessità di una regolamentazione integrativa in materia di varianti, proroghe e collaudi relativa alle iniziative di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nei programmi di intervento n. 1978/88;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione nella seduta dell'11 febbraio 2003 con verbale n. 1;

Decreta:


Art. 1

Al fine di giungere alla definizione dei programmi di intervento agevolativi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, le società cooperative beneficiarie di incentivi che non hanno ancora ultimato le opere potranno richiedere un periodo di dilazione dei termini per il completamento delle opere nel rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere motivata e corredata da idonea documentazione attestante i motivi che hanno impedito il rispetto dei termini. Detta richiesta, previa istruttoria da parte del servizio IV del dipartimento dell'industria, dovrà essere sottoposta all'esame, e, ove ricorrano i presupposti, all'approvazione da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile che dovrà fissare dei termini rapportati alle cause che hanno determinato il ritardo.
La richiesta dovrà essere prodotta dalle società cooperative entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

Le società cooperative, al fine di ottimizzare il completamento delle iniziative, potranno presentare richiesta di variante progettuale da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile, entro il termine ultimo di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La realizzazione della variante, in ogni caso, non potrà superare il termine di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Le società cooperative potranno presentare gli atti di contabilità finale anche di lotto/i funzionale/i. In tal caso deve essere prevista una riduzione della spesa rispetto al progetto approvato o alla eventuale successiva perizia di variante apportata allo stesso. A tal fine le società coope rative dovranno produrre al dipartimento dell'industria - servizio IV - promozione dell'imprenditoria a corredo del lotto/i funzionale/i di cui intendono richiedere il collaudo, una relazione descrittiva analitica, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori e dal presidente della società cooperativa, dalla quale si evincano le nuove finalità produttive/occupazionali conseguibili. La documentazione così pervenuta sarà trasmessa a cura dei competenti uffici contestualmente al nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile per il relativo parere inerente la congruità economica-produttiva del progetto così realizzato e alla commissione di collaudo per gli adempimenti ad essa spettanti. Nel caso di parere negativo del nucleo e/o della commissione di collaudo si procederà alla revoca dei benefici di legge.

Art. 4

Il termine ultimo entro il quale in ogni caso dovranno essere presentati all'Assessorato dell'industria della Regione siciliana - servizio IV - promozione dell'imprenditoria - gli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in mesi 12 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Farà fede il timbro postale o il timbro di accettazione dell'amministrazione.

Art. 5

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le precedenti disposizioni in materia di proroghe, varianti e collaudi finali si intendono abrogate.
Le disposizioni riportate nel presente provvedimento non si applicano alle società cooperative che hanno già presentato gli atti di contabilità finale relativi all'intero progetto approvato. Per le società cooperative che hanno già presentato gli atti di contabilità finale per lotto/i funzionale/i ai sensi del decreto n. 505 del 9 settembre 1999 non si applicheranno le disposizioni del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i cui effetti decorreranno dal giorno della pub blicazione.
Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni.
Palermo, 13 febbraio 2003.
  NOE' 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria il 19 feb braio 2003 al n. 10.

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(2003.7.421)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 20 febbraio 2003.
Modifica dell'avviso pubblico allegato al decreto 20 ottobre 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente la possibilità di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
Visto, in particolare, il punto c. 1, lett. g), dell'art. 18 della citata legge, concernente la possibilità di ammettere i soggetti ospitanti al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese delle regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
Visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante il regolamento attuativo della legge n. 196/97 per la realizzazione dei predetti tirocini e, in particolare, l'art. 9, che rinvia ad apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità operative;
Visto il D.D. 22 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la stipula di convenzioni fra regioni del nord e del sud, quale condizione per successive concessioni di rimborso ai datori di lavoro del centro-nord ospitanti i tirocinanti del sud;
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Emilia Romagna, in data 24 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro emiliano-romagnoli;
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Lombardia, in data 23 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro lombardi;
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Veneto, in data 20 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro veneti;
Visto il protocollo di intesa per l'attuazione del progetto interregionale "Azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica sud-nord" sottoscritto il 16 maggio 2002 dagli assessori regionali competenti in materia di lavoro;
Visto il decreto 24 ottobre 2002, n. 369/Serv. II/AG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I dell'8 novembre 2002, concernente l'avviso di selezione per l'ammissione al programma di 336 tirocini formativi da svolgersi presso datori di lavoro pubblici e privati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
Vista la nota fax del 4 febbraio 2003 dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, che, in nome e per conto anche dell'Agenzia per il lavoro della Lombardia e dell'Agenzia Veneto Lavoro, ha proposto, alla luce dell'esperienza compiuta con altre Regioni partner del Mezzogiorno, di procedere allo sviluppo del processo di selezione degli aspiranti tirocinanti secondo le fasi sottodescritte al fine di individuare e condividere un percorso di attività che risulti più funzionale alla realizzazione degli incroci, favorendo l'esigenza di accelerare i tempi, senza modificare i contenuti metodologici stabiliti nell'avviso pubblico di chiamata delle candidature:
-  verifica delle candidature che risultano, da siste ma informativo, non essere in possesso dei requisiti di am missibilità;
-  mappatura degli incroci (azienda, progetto formativo, tirocinante) con l'ausilio del sistema informativo;
-  colloquio unico, comprendente sia il colloquio di selezione motivazionale che il colloquio relativo all'incrocio domanda-offerta, rivolto ai 772 candidati che risulteranno dalla mappatura degli incroci sopra descritti;
Considerato il carattere sperimentale del progetto dei tirocini formativi inseriti in processi di mobilità sud-nord, giusta D.M. 22 gennaio 2001;
Ritenuto, pertanto, di condividere la superiore proposta, su conforme avviso dell'Assessore per il lavoro, al fine di concentrare ed ottimizzare in un'unica soluzione il colloquio con gli aspiranti tirocinanti, anziché procedere, come previsto dall'avviso pubblico sopra citato, con due fasi separate, dividendo il colloquio motivazionale da quello finalizzato all'incrocio e di rettificare l'avviso pubblico allegato al decreto 24 ottobre 2002 n. 369/Serv. II/Ag nel paragrafo "modalità di partecipazione", apportando le modifiche di cui all'allegato facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, l'avviso pubblico allegato al decreto n. 369/Serv. II del 24 ottobre 2002 è modificato secondo l'allegato al presente decreto che ne forma parte integrante.

Art. 2

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza delle nuove modalità di selezione previste nell'allegato al presente decreto, si attueranno efficaci forme di pubblicità.

Art. 3

Il presente decreto non è sottoposto al visto della ragioneria centrale dell'Assessorato lavoro ai sensi del l'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà divulgato anche nel sito internet di questo Assessorato lavoro all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Palermo, 20 febbraio 2003.
  LO NIGRO 

Allegato
AVVISO DI RETTIFICA DEL DECRETO 24 OTTOBRE 2002 CIRCA LE MODALITA' DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI 336 TIROCINI FORMATIVI DA SVOLGERSI PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

Nell'avviso di selezione allegato al decreto 24 ottobre 2002 n. 369/Serv. II/AG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, parte I sono apportate le seguenti modifiche:
-  al paragrafo "modalità di partecipazione" le parole da "le competenze acquisite" alle parole "con riferimento alle competenze utilizzabili nelle regioni ospitanti" sono sostituite dalle parole:
-  "con l'ausilio del servizio informativo. Al termine di questa fase saranno costituiti due distinti elenchi in ordine alfabetico, da cui risulteranno le candidature in possesso dei requisiti di ammissibilità e le candidature prive dei predetti requisiti formali;
-  la seconda fase della selezione riguarderà la "mappatura" degli incroci (azienda, progetto formativo, tirocinante) con l'ausilio del sistema informativo. Il numero complessivo degli aspiranti tirocinanti che risulteranno da tale procedura dovrà corrispondere a 772 candidati da sottoporre al colloquio;
-  la fase conclusiva sarà effettuata congiuntamente dalle regioni partner, promotrici dei tirocini formativi, avvalendosi di esperti selezionatori, attraverso un colloquio unico di selezione motivazionale e di incrocio D/O, rivolto ai 772 candidati che risulteranno dalla precedente fase di "mappatura".
(2003.9.526)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 22 gennaio 2003.
Conferma degli ambiti territoriali provinciali dei posti rene per l'attività dialitica.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la circolare n. 601/91 dell'Assessorato regionale della sanità;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. del 14 gennaio 1997, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto n. 23390/97 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998, con il quale sono stati stabiliti i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi dei centri privati di emodialisi;
Visto il comma 5 dell'art. 8/ter del decreto legislativo n. 229/99, che modifica il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 32605 del 25 luglio 2000, con il quale sono stati stabiliti gli ambiti territoriali per le auto rizzazioni del numero dei posti rene che devono essere presenti in ogni singola provincia della Regione siciliana al fine di garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, con il quale sono state emanate direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;
Considerato che l'art. 3 del decreto n. 32605 del 25 luglio 2000 prevedeva che gli ambiti territoriali avessero validità fino al 31 dicembre 2001 e che alla data di scadenza gli stessi sarebbero stati rideterminati in funzione dei dati relativi alle attività svolte nel corso dell'anno 2000;
Vista la nota prot. n. 4N41/3159 del 20 dicembre 2001, con la quale è stato chiesto alle aziende unità sanitarie locali della Regione di acquisire, presso i singoli centri di dialisi privati convenzionati e non convenzionati che insistono nel territorio di competenza, i dati relativi ai pazienti sottoposti a trattamento sostitutivo della funzione renale (emodialisi) e di trasmetterli a questo Assessorato;
Vista la relazione istruttoria prot. n. DIRS/3/4507 del 13 dicembre 2002 avente per oggetto "Ambiti territoriali per le autorizzazioni dei posti rene";
Ritenuto di dover condividere quanto proposto con la precitata relazione istruttoria e pertanto riconfermare gli ambiti territoriali stabiliti con il decreto n. 32605 del 25 luglio 2000;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, al fine di garan tire livelli essenziali ed uniformi di assistenza, sono riconfermati gli ambiti territoriali provinciali per l'attività dialitica, stabiliti con il decreto n. 32605 del 25 luglio 2000, nella seguente distribuzione:
  Provincia | Posti rene 
1)  Agrigento      158 
2)  Caltanissetta      39 
3)  Catania      267 
4)  Enna      29 
5)  Messina      153 
6)  Palermo      384 
7)  Ragusa      82 
8)  Siracusa      101 
9)  Trapani      228 
  Totale posti rene regionale     1.441 


Art. 2

Gli ambiti territoriali dei posti rene stabiliti con il presente decreto hanno validità fino al 31 dicembre 2004.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2003.
  CITTADINI 

(2003.6.314)
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DECRETO 27 gennaio 2003.
Autorizzazione all'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l., sito in Palermo, all'istituzione di un corso biennale sperimentale per ottici per gli anni 2002-2004.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, art. 1, del Ministero della sanità;
Vista la nota prot. 195/a 20 p del 27 maggio 2002, con la quale l'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l. ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Palermo, viale Regione siciliana n. 279;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 31 luglio 2002, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della salute DIRP/III/ OTAUT/V/02/5022 del 28 novembre 2002, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2002/2004 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l. per l'istituzione di un corso di ottici di duratura biennale;

Decreta:


Articolo unico

L'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l., sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 270, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni 2002/2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2003.
  AMANDORLA 

(2003.6.315)
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DECRETO 17 febbraio 2003.
Revoca del decreto 3 ottobre 2002, concernente dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 7 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini:
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Vista la nota, prot. n. 600.6/BT/3405 del 6 dicembre 2001, modificata ed integrata dalle note prot. n. 600.6/BT/1055 del 18 marzo 2002 e n. 600.6/13T/1622 del 15 aprile 2002, con cui il Ministero della salute ha provveduto a fornire le disposizioni per la regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili;
Vista la nota, senza protocollo, dell'Assessorato del l'agricoltura e delle foreste emessa il 25 settembre 2002 nella qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
Visto il proprio decreto n. 1804 del 3 ottobre 2002, come modificato dai propri decreti n. 1875 del 17 ottobre 2002 e n. 2361 del 10 dicembre 2002;
Vista la decisione 2003/14/CE della Commissione, datata 10 gennaio 2003, che modifica la decisione 2001/ 783/CE riguardo alle zone di sorveglianza e di proteziomie per febbre catarrale degli ovini ed alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata;
Vista la nota prot. n. 608/BT/505 dell'11 febbraio 2003, recante disposizioni per lo spostamento degli animali sensibili, con cui il Ministero della salute ha provveduto ad abrogare le disposizioni di cui al citato provvedimento n. 600.6/13T/3405 del 6 dicembre 2001 e successive modifiche;
Considerato che sono venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'emissione del proprio decreto n. 1804 del 3 ottobre 2002 e successive modifiche;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 1804 del 3 ottobre 2002, come modificato dai propri decreti n. 1875 del 17 ottobre 2002 e n. 2361 del 10 dicembre 2002, viene revocato.

Art. 2

Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al Ministero della salute ed al CESME, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, per le variazioni sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, dei comuni con infezione in atto.
Palermo, 17 febbraio 2003.
  BAGNATO 

(2003.8.449)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 gennaio 2003.
Autorizzazione del progetto dell'Enel S.p.A. relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione nel comune di Monreale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica e, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. DDSIC/P2002000900 del 15 gen naio 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 2584 del 16 gennaio 2002, con il quale l'Enel distribuzione S.p.A., direzione Sicilia, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico del comune di Monreale, per la costruzione della cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica da 150/20 kv e dei relativi raccordi denominati "Roccamena";
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5396 del 30 ottobre 2002, con cui il settore urbanistica del comune di Monreale ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota di questo Assessorato prot. n. 11945 del 27 febbraio 2002;
Visto il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 166 del 17 ottobre 2002, con il quale il comune di Monreale ha espresso parere favorevole in merito al progetto di variante per la realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. 5541/N del 26 giugno 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 151 del T.U.L.vo n. 490 del 29 ottobre 1999 in merito alla realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. 11381 del 30 ottobre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole in merito al progetto per la costruzione di una cabina primaria 150/20kv e relativi raccordi alla linea in territorio del comune di Monreale denominata "Roccamena";
Vista la nota prot. 1014 del 9 ottobre 2002, con la quale l'ispettorato dipartimentale delle foreste di Palermo rappresenta che le aree interessate dall'intervento non sono sottoposte al vincolo forestale, ai sensi del regio decreto n. 3267/1923;
Visto il parere n. 1 del 15 gennaio 2003 del servizio III/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto riguarda la costruzione di una cabina primaria di trasformazione 150Kv (alta tensione)/20kv (media tensione) nel territorio del comune di Monreale, denominata "Roccamena".
Un primo progetto dell'impianto è stato autorizzato dall'A.R.T.A. con decreto n. 602/D.R.U. del 30 aprile 1996. Successivamente l'ENEL ha valutato la realizzazione di nuove soluzioni più vantaggiose sotto il profilo ambientale ed economico, cosicchè ha programmato la costruzione di questa nuova cabina, distinta al nuovo catasto terreno del comune di Monreale, particelle 401 e 403, foglio 190, con 5125 mq. da realizzare, di cui 1810 mq. dedicati alla costruzione vera e propria.
Il terreno è interessato dal passaggio di una regia trazzera che viene lasciata libera per eventuali futuri ripristini, e l'accesso all'impianto verrà realizzato mediante bretella stradale larga m. 6.00, dipartente dall'esistente stradella interpoderale; l'impianto sarà recintato da un muretto in calcestruzzo di c.a.
Considerazioni
Questo impianto sopperisce alle maggiori richieste di energia del bacino di utenza agricola-civile-industriale e servirà per migliorare nell'insieme la qualità del servizio.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 1 del 15 gennaio 2003 espresso dal servizio III/D.R.U., nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Monreale, il progetto di cui alla richiesta dell'Enel - direzione Sicilia, riguardante la costru zione di una cabina primaria di trasformazione dell gia elettrica da 150/20 Kv e dei relativi raccordi denominati "Roccamena".

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne par te integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 1 del 15 gennaio 2003 del servizio III/D.R.U.;
2)  deliberazione del consiglio comunale n. 166 del 7 ottobre 2002;
3)  stralcio del piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 213/D.R.U. del 9 agosto 1980;
4)  progetto cabina primaria di Roccamena, nuova soluzione;
5)  relazione geologica.

Art. 3

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - direzione Sicilia - dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

L'E.N.E.L. ed il comune di Monreale sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali, al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.6.324)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani.

Con decreto presidenziale n. 10/serv. 1/U.O.1/SG del 5 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1979, n. 212, è stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, il collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), secondo la seguente composizione:
-  dott. Carlo Greco, consigliere della Corte dei conti - pre sidente;
-  dott. Gaetano Chiaro, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - componente effettivo;
-  dott. Ettore Di Majo, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Palermo - componente effettivo;
-  dott.ssa Patrizia Schifaudo, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - componente supplente;
-  dott.ssa Santa Ciolino, direttore amministrativo contabile in servizio presso la ragioneria provinciale dello Stato di Palermo - componente supplente.
(2003.6.347)
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Revoca del decreto 24 luglio 2002, relativo alla sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Con decreto presidenziale n. 11/serv.1/U.O.1/SG del 5 febbraio 2003 il decreto presidenziale n. 179/serv.1/U.O.1/SG del 24 luglio 2002, relativo alla sostituzione, in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina del sig. Condipodero Giuseppe con il sig. Rovito Giovanni, è stato revocato, e per l'effetto, in parte qua, trova applicazione il precedente decreto prefettizio n. 427/gr. VII/SG del 25 maggio 1999.
(2003.6.346)
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Nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio speciale per le attività inerenti l'applicazione del Reg. CE n. 43/2001 relativo al P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 1 del 21 gennaio 2003 del dirigente generale dell'ufficio speciale per i controlli di II livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, è stata nominata la commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ufficio speciale per le attività inerenti l'applicazione del Reg. CE n. 438/2001 relativo al P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 e alle altre forme di intervento regionale riferite allo stesso periodo di programmazione oggetto di cofinanziamento comunitario, così composta:
Presidente
-  dott. Antonino Gaglio, dirigente II fascia;
Componenti
-  d.ssa Lucia Callaci, dirigente III fascia;
-  rag. Francesca Mandalari, funzionario.
(2003.6.312)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Terrasini del piano di ripartizione riguardante l'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n. 12 alloggi popolari.
Si rende noto che presso l'albo pretorio del comune di Terrasini (PA) è depositato il piano di ripartizione (parte generale), ex legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, riguardante l'area di impianto di proprietà regionale del plesso di n. 12 alloggi popolari costruito ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 sito in Terrasi ni tra le vie A. Manzoni e Papa Giovanni XXIII, raffigurante le porzioni di area da assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati alla libera visione di chiunque possa averne interesse, per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chi ne avesse interesse può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di riparto a questa Presidenza, servizio demanio e patrimonio, unità operativa gestione alloggi FF.OO. e popolari ed, in copia, all'ufficio del Genio civile di Palermo unità operativa B - edilizia.
(2003.6.349)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura D - Prepensionamento in agricoltura, anno 2003.

BANDO DI AMMISSIONE

1.  -  RIFERIMENTI NORMATIVI ED OBIETTIVI
Con Regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, che fra l'altro abroga il Regolamento CEE n. 2079/92, l'Unione europea, al capo IV, artt. 10, 11 e 12, ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo al prepensionamento degli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola.
Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del precitato Regolamento, ha elaborato un Piano di sviluppo rurale (PSR), comprendente, tra l'altro, disposizioni per la misura D "Prepensionamento", approvato dalla Comunità europea con Decisione n. C (2001) 135 def del 23 gennaio 2001 e dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001.
La misura D "Prepensionamento", oggetto del presente bando, è attuata sulla base del suddetto Piano di sviluppo che, unitamente ai Regolamenti comunitari n. 1257/99, 445/02 sostitutivo ed abrogativo del Regolamento CE n. 1750/99, 2603/99 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
La misura intende conseguire tre fondamentali obiettivi:
1) l'incentivazione alla cessazione delle attività agricola a favore di imprenditori anziani;
2) la contestuale cessione del fondo a rilevatari che ne possano migliorare, se necessario, la redditività o riorientare tali superfici verso usi extra agricoli;
3) la possibilità di concedere premi a lavoratori dipendenti che cessino l'attività agricola a seguito della cessione del terreno da par te del cedente/datore di lavoro.
Con il presente bando vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.
Inoltre, ai fini della concessione del presente regime di aiuti, l'Amministrazione regionale intende acquisita, all'atto della sottoscrizione degli impegni prescritti, in sede di concessione dei predetti aiuti, la conoscenza di quanto previsto dal P.S.R., nonché accettata integralmente, con particolare riferimento alla parte relativa alle sanzioni.
2.  -  SOGGETTI BENEFICIARI
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 individua, quali sogget ti beneficiari del regime di aiuti, le seguenti figure:
-  Cedente: colui che intende cessare l'attività agricola;
-  Lavoratore agricolo: bracciante agricolo, collaboratore familiare o lavoratore manuale abituale della terra che ha lavorato nell'azienda del cedente.
Inoltre, il precitato art. 10, individua altre due tipologie di soggetti strettamente collegate alle prime due:
-  Rilevatario agricolo: colui che subentra al cedente nella conduzione aziendale;
-  Rilevatario non agricolo: persona fisica o giuridica che rileva i terreni del cedente per destinarli ad usi extra agricoli.
Altresì, l'art. 10 di cui sopra, stabilisce che sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti al prepensionamento gli imprenditori agricoli anziani che cedono il proprio fondo alle condizioni che, successivamente, sono state previste dal Piano di sviluppo rurale e richiamate nel presente bando.
La cessione del fondo può essere effettuata anche da affittuari ai legittimi proprietari, previa estinzione del contratto di affitto.
L'accesso al regime di aiuti è previsto anche per il proprietario che, invece di cedere il proprio fondo, fa subentrare, al proprio posto, nella gestione dello stesso, il rilevatario come capoazienda.
Qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della misura 4.07 "Insediamento giovani" prevista dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla stessa misura P.O.R. 4.07.
Sono ammessi, altresì, a beneficiare di un regime di aiuti i lavoratori agricoli che hanno lavorato nell'azienda del cedente per il periodo previsto dal Piano e richiamato al punto 3, let. B del presente bando.
Ad esclusione delle deroghe contemplate dalla normativa vigente, per il cedente, per il periodo che precede la cessazione dell'attività agricola e, per il rilevatario agricolo, dal momento dell'insediamento, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole e il possesso della partita IVA.
Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla misura.
A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura D, nonché al regime sanzionatorio.
Per potere accedere alla misura i cedenti devono possedere una superficie aziendale (S.A.U.) non inferiore a:
-  3.000 mq se destinata permanentemente a colture protette;
-    2 ettari se destinata ad ortive da pieno campo;
-    3 ettari se destinata a colture permanenti;
-  10 ettari se destinata a seminativi o pascoli.
Potranno, altresì, accedere quei cedenti che siano in possesso di superfici riconducibili a più di una delle quattro categorie colturali sopra riportate, ma con estensione inferiore ai limiti indicati: in questo caso la sommatoria delle superfici possedute espressa in percentuale - rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria colturale - dovrà essere maggiore o uguale a 100.
Si riporta, qui di seguito, un esempio relativamente a quanto stabilito al precedente capoverso.
Superficie aziendale (SAU) di Ha 5.10.00, così rappresentata:
-  0,5 Ha. categoria ortive da pieno campo, corrispondenti al 25% della superficie aziendale minima;
-  1,05 Ha. categoria colture permanenti, corrispondenti al 35% della superficie aziendale minima;
-  4,0 Ha. categoria seminativo, corrispondenti al 40% della superficie aziendale minima;
Totale sommatoria 25%+35%+40%=100% in equivalenti di una delle quattro tipologie sopra riportate.
3.  -  REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'
I requisiti per l'ammissibilità, ai fini del presente bando, per le figure appresso indicate, sono:
A) Cedente
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per cedente colui che intende cessare l'attività agricola. Il cedente deve:
-  avere almeno 55 anni e non avere raggiunto l'età normale di pensionamento (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) al momento della cessazione;
-  avere esercitato l'attività agricola continuativamente nei dieci anni che precedono la cessazione;
-  avere versato un numero minimo di contributi previdenziali tali da garantire in ogni caso che al termine del regime di aiuti possa godere del regime pensionistico nazionale (pensione di anzianità o di vecchiaia). Infatti la vigente legislazione pensionistica nazionale in campo agricolo prevede, per accedere alla pensione di vecchiaia (con obbligo di un'età minima di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), il versamento di contribuzioni per un numero minimo di anni pari a 20 per potere ottenere il diritto alla pensione;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, in quanto si è provveduto a:
a) cedere la totalità dei terreni - ad eccezione del 10% dell'azienda - fino ad un massimo di un ettaro, (potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare), per produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria (è sempre vietata la cessione dei terreni fra coniugi). Nel caso in cui la figura del cedente è rappresentata da un affittuario, questi potrà cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto sia estinto e che sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per la figura del cedente proprietario;
b) far subentrare, al proprio posto, nella gestione dei terreni, il rilevatario come capoazienda.
Il trasferimento del possesso delle terre potrà avvenire nelle forme previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda l'affitto, il contratto dovrà essere di durata non inferiore al periodo di godimento degli aiuti da parte del cedente, comunque, non inferiore a 6 anni (nel caso di contratti in deroga).
Altresì, nell'ipotesi di comodato, il contratto sarà ritenuto valido se rispondente alle condizioni di cui alla circolare assessoriale n. 1652 del 12 luglio 2000 (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero, l'obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario).
B) Lavoratore agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per lavoratore agricolo colui che ha lavorato, come bracciante agricolo, collaboratore familiare o lavoratore manuale abituale della terra, nell'azienda del cedente.
Il lavoratore agricolo deve:
-  avere almeno 55 anni e non godere né di pensione di anzianità né di pensione di vecchiaia al momento della cessazione;
-  avere dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo;
-  avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
-  essere iscritto ad un regime di previdenza sociale;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola.
C) Rilevatario agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per rilevatario agricolo colui che subentra al cedente. Il rilevatario agricolo deve:
a) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate dimostrabili attraverso:
1) titoli di studio attinenti alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola);
oppure
2) partecipazione a corsi di formazione professionale specifici per il settore agricolo (corso per capo azienda) il cui attestato deve essere acquisito entro 3 anni dalla data di subentro. (Qualora il rilevatario, che precedentemente all'insediamento abbia presentato domanda di primo insediamento e, successivamente, ottenuta la concessione dell'aiuto ai sensi della misura P.O.R. n. 4.07 e che tale condizione abbia costituito priorità per il prepensionamento del cedente, non consegua l'attestato di capo azienda entro il prescritto termine di tre anni, si procederà alla revoca del decreto concessivo dell'aiuto per il primo insediamento, alla attivazione delle procedure per la restituzione delle somme già percepite dal rilevatario, nonché alla sospensione dellal cedente);
oppure
3) presentazione di domanda e relativo inserimento in graduatoria utile da parte dell'ente che effettua il corso e contestuale impegno alla partecipazione al corso per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, che dovrà essere acquisita entro 3 anni dalla data di subentro;
b) esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda);
c.1)  subentrare al cedente (qualora questi non ceda l'azienda ma cessa solo l'attività) come capo dell'azienda agricola;
oppure
c.2)  subentrare al cedente con la qualifica di giovane imprenditore, qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della misura 4.07 ex 4.2.2 "Insediamento Giovani" prevista dal P.O.R. Sicilia 2000-2006; in questo caso la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla misura P.O.R. 4.07 ex 4.2.2;
d)  aumentare la redditività dell'azienda entro il triennio successivo al subentro al cedente. Nel caso in cui il rilevatario possieda una superficie aggiuntiva a quella rilevata, il requisito della redditività si riterrà assolto qualora il reddito netto venga incrementato di almeno il 10% rispetto al livello iniziale e le giornate lavorative dedicate all'azienda aumentino in misura minima del 5%. Diversamente il rilevatario dovrà dimostrare il requisito della redditività conseguendo, entro un triennio dal momento dell'acquisizione dell'azienda del cedente, un titolo afferente a corsi professionali finalizzati al miglioramento delle competenze professionali specifiche e dovrà inoltre mettere a coltura il terreno rilevato dedicandovi un volume di lavoro, congruo alla coltura/e praticata/e, non inferiore ad una ULU. In tutti e due i casi di cui sopra dovrà esse re raggiunta una redditività netta minima aziendale per ULU, non inferiore al 50% del reddito extragricolo nelle aree svantaggiate, al 70% nelle altre zone (1).
e)  impegnarsi ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno sei anni dal momento del subentro;
f)  impegnarsi a tenere la contabilità aziendale per almeno sei anni a partire dall'anno di subentro.
D)  Rilevatario non agricolo
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 definisce per rilevatario non agricolo la persona fisica o giuridica che rileva i terreni del cedente per destinarli ad usi extra agricoli. Il rilevatario non agricolo deve:
-  destinare i terreni rilevati ad usi extra agricoli, come la selvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.
All'uopo dovrà essere allegato apposito progetto redatto in conformità alle norme in materia di tutela e miglioramento agro-ambientale.
4. - DURATA
La durata dell'aiuto al prepensionamento non deve essere superiore ad un massimo di 10 anni sia per il cedente che per il lavoratore agricolo e non deve comunque oltrepassare il 70° compleanno degli stessi. Anche nel caso di pensione integrativa di anzianità o di assegno di invalidità, la durata di tale aiuto non deve oltrepassare il 70° compleanno del cedente e l'ammontare di tale pensione o assegno concorrerà alla determinazione del premio che, in ogni caso, non dovrà superare il massimale previsto.
5. - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, che il soggetto cedente ed, eventualmente, qualora sia presente in azienda tale figura, il lavoratore agricolo devono presentare per beneficiare dell'aiuto per il prepensionamento, nonché la domanda che il rilevatario, agricolo o non agricolo, deve presentare allegata a quella del cedente, redatte conformemente ai modelli di domanda allegati al presente bando, dovranno, pena l'esclu sione:
-  essere redatta in duplice copia;
-  essere presentata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente (o dei richiedenti, se all'interno del plico vi è anche la domanda del lavoratore) a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per il prepensionamento in agricoltura - PSR 2000-2006 - misura D anno 2003" a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessa, mediante raccomandata del servizio postale, entro il 90° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi strutturali - servizio 7° - unità operativa n. 35 - viale Regione Siciliana, n. 2675 - c.a.p. 90145 Palermo. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Potrà, in alternativa, essere consegnata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente (o dei richiedenti, se all'interno del plico vi è anche la domanda del lavoratore) a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per il prepensionamento in agricoltura - PSR 2000-2006 - misura D anno 2003" direttamente presso la sede dello stesso Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta o, in alternativa, ad apporre, nella fotocopia della domanda consegnata, la data ed il timbro, vidimato dal funzionario responsabile dell'ufficio accettazione.
Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire all'Assessorato improrogabilmente entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione, così come non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando (primo giorno utile di spedizione).
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Infine, le predette domande dovranno essere consegnate direttamente o per il tramite dell'ufficio postale tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 14,30. L'ultimo giorno utile saranno accettate le domande consegnate entro le ore 14,00.



(1)  Per la Sicilia attualmente il reddito extragricolo è stato fissato in L. 36.700.000.
Si precisa che, pena l'esclusione, all'interno di ogni busta dovrà essere contenuta la documentazione inerente una sola ditta cedente ed, eventualmente, del lavoratore presso l'azienda del cedente.
La domanda, altresì, pena l'esclusione, dovrà:
-  essere sottoscritta dal richiedente e dal rilevatario, allegando la copia fotostatica valida del documento di identità sia del richiedente che del rilevatario.
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul sito Internet della Regione siciliana: www.euroinfosicilia.it. Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritte dal richiedente hanno valore di autocerti ficazione.
Si precisa che, come previsto dal Regolamento CE n. 1257/99, in domanda dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, indicando anche l'eventuale superficie (10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro) che potrà eventualmente essere trattenuta dal cedente a scopo produttivo a fini non commerciali.
La data di acquisizione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che l'ufficio accettazione sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
6. - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'
L'Amministrazione procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità. Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le domande:
-  pervenute entro i termini di cui all'art. 5;
-  presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando;
-  presentate dai soggetti che rispondono, altresì, alle condizioni indicate all'art. 2;
-  complete e correttamente compilate.
7. - SELEZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE
Valutazione di ammissibilità
Le domande pervenute in tempo utile saranno sottoposte ad istruttoria preliminare da parte dei funzionari dell'Assessorato.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, si provvederà alla valutazione di ammissibilità delle stesse.
Ai soggetti eventualmente esclusi verrà data comunicazione a mezzo posta con provvedimento dirigenziale, nel quale saranno indicate le motivazioni della esclusione.
A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi, gli stessi hanno facoltà, entro 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, di presentare all'Assessorato delle delle foreste memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista, l'esclusione assume carattere definitivo.
Selezione
Successivamente sarà avviata la procedura di selezione, operata sulla base delle seguenti fasce di priorità, individuate dallo stesso piano:
I) fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a giovani imprenditori che si insedieranno ai sensi della misura 4.07 ex 4.2.2., prevista dal P.O.R. Sicilia 2000-2006;
II)  fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a rilevatari agricoli come definiti al paragrafo 2 dell'art.11 del Regolamento CE n. 1257/99;
III)  fascia - cedenti che non cederanno i terreni ma che faranno subentrare il rilevatario agricolo come capo dell'azienda agricola in loro possesso;
IV)  fascia - cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni della loro azienda a rilevatari non agricoli (come definiti dal paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1257/99).
Le istanze ammesse saranno valutate, nell'ambito di ogni fascia di priorità di cui sopra, secondo i criteri di seguito indicati, attribuendo il seguente punteggio:
1)  ubicazione azienda: azienda ricadente in aree svantaggiate e/o parchi, riserve, SIC, Z.P.S.: punti 2;
2)  modalità di coltivazione già in atto: (sino ad un massimo di 2 punti);
-  azienda totalmente biologica: punti 2;
-  azienda in conversione: punti 1.
Nell'ambito di ogni fascia, a parità di punteggio, verrà data priorità ad istanze il cui rilevatario è di sesso femminile e, successivamente, al richiedente di sesso maschile di maggiore età anagrafica.
Presumibilmente entro 150 giorni dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana la graduatoria stilata secondo i criteri di cui in precedenza.
Le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno oggetto di richiesta documentazione e di sopralluogo tecnico.
Istruttoria tecnico-amministrativa
L'Assessorato, nel dare comunicazione alle ditte (cedente e rilevatario) che sono rientrate utilmente in graduatoria, contestualmente procederà a richiedere la necessaria documentazione (ad eccezione di quella pertinente alla cessazione-avvio dell'attività che sarà richiesta successivamente) indicata al successivo punto 8, che dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ricevuta la documentazione, entro i successivi 15 giorni, l'Amministrazione regionale provvederà all'esame della stessa per verificarne la conformità e ad effettuare i sopralluoghi aziendali. I controlli sul posto saranno effettuati, conformemente alle disposizioni assessoriali vigenti in materia di controlli tecnici ed amministrativi, dall'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
I controlli aziendali saranno volti ad accertare la rispondenza dei dati riguardanti le superfici oggetto d'impegno con la realtà.
L'ufficio istruttore, a conclusione della visita aziendale, redigerà un verbale del sopralluogo, e una copia dovrà essere consegnata, al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli aziendali vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere due copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, 1° dipartimento, servizio 7°, unità operativa n. 35.
Nell'ipotesi che venga accertato, anche tramite verifica in loco, che la superficie dichiarata in domanda è superiore a quella determinata dall'ufficio istruttore, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata.
Se la differenza accertata supera il 20% della superficie dichiarata in domanda, l'istanza verrà respinta.
Quanto sopra viene applicato anche nei casi di disformità accertate, relative alle colture dichiarate in domanda.
Con riferimento ad eventuali discordanze di superfici riscontrate nei sopralluoghi effettuati in corso d'istruttoria, verranno applicate le disposizioni contenute nel P.S.R. in materia di controlli.
Le precitate ditte, successivamente all'effettuazione del sopralluogo aziendale con esito positivo e la cui documentazione è risultata conforme a quanto richiesto, dovranno entro 20 giorni dalla data del sopralluogo, salvo cause di forza maggiore:
-  procedere alla cessazione-avvio dell'attività, consistente nella stipula di contratti di affitto o comodato, chiusura da parte del cedente (ove non necessiti per la ricezione di eventuali premi o altro derivante dalla precedente attività) della partita IVA e cancellazione dalla Camera di commercio, eventuale apertura da parte del rilevatario della partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio;
-  produrre in copia conforme all'originale tutta la documentazione inerente alla precitata cessazione-avvio dell'attività.
Trascorso infruttuosamente tale periodo (20 giorni dalla data del sopralluogo), la ditta inadempiente sarà esclusa dai benefici richiesti con idonea comunicazione scritta e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
A conclusione dell'istruttoria, per ogni domanda tra quelle collocate utilmente in graduatoria, verrà redatto un verbale concernente la finanziabilità e verrà predisposto l'elenco dei beneficiari, completo di specifica delle liquidazioni, nonché una scheda riepilogativa contenente anche gli esiti dei controlli e le risultanze del verbale istruttorio.
Il pagamento ai beneficiari finali avverrà scorrendo la graduatoria precedentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, sino al limite della disponibilità finanziaria prevista dal presente bando.
L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dei richiedenti per le domande che non dovessero rientrare nelle disponibilità finanziarie del presente "bando di concorso".
8  -  ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto, così come indicato al punto 7 del presente bando, ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, verrà richiesta, da parte di questo Assessorato, la sottoelencata documentazione, che dovrà essere prodotta, in copia autenticata nelle forme di legge attualmente vigenti.
8.1. - Cedente
Documentazione attestante il possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure economiche che vantano diritti sui beni da cedere).
Documentazione comprovante l'avvenuto versamento almeno dei contributi minimi previsti dalle vigenti norme in materia di previdenza sociale.
Documentazione comprovante l'esercizio dell'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione.
Eventuale atto di cessione dell'azienda (con l'eccezione del 10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro, - potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare -, per le produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria).
Eventuale atto di estinzione del contratto di affitto (nell'ipotesi che vi sia un affittuario che cede al proprietario i terreni resi disponibili).
Certificato catastale delle particelle interessate.
Documentazione attestante la cessazione dell'attività agricola da parte del cedente, sia esso proprietario o affittuario.
Corografia in copia IGM in scala 1:25.000, con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
Planimetria a firma del richiedente o del tecnico consulente con ubicazione delle colture e delle opere insistenti sul fondo.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n.97/81 (sofisticazione vini).
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dell'intervento dichiara di non avere subito alcuna condanna ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, né di avere avuta comminata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei successivi articoli e, nel caso positivo, come anche nel caso di condanna ex comma 1 succitato, di avere restituito l'indebito e pagato la sanzione pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
In presenza di un contratto di comodato, esso sarà ritenuto valido se il comodante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art.1809 del codice civile (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione alla misura).
Documentazione attestante che si sta beneficiando di un regime di aiuti per misure agroambientali.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
8.2.  -  Lavoratore agricolo
Documentazione comprovante l'avere dedicato all'agricoltura, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo o altra figura tra quelle previste dal presente bando.
Documentazione comprovante l'avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di 2 anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.
Documentazione attestante l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale.
Documentazione attestante la cessazione definitiva dell'attività agricola.
8.3.  -  Rilevatario agricolo
Eventuale titolo di studio attinente alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola).
Documentazione inerente l'esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda).
Eventuale dichiarazione di impegno alla partecipazione a corsi per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, entro 3 anni dalla data di subentro.
Inoltre, non appena conseguiti, dovranno essere prodotti i sottoelencati attestati:
-  attestato di frequenza a corso di formazione professionale specifico per il settore agricolo;
-  attestato di avvenuto conseguimento della qualifica di capo azienda.
Dette attestazioni dovranno essere presentate, comunque, non oltre i 3 anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
8.4.  -  Rilevatario non agricolo
Nel caso si tratti di persona giuridica:
-  copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
-  delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano;
-  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
-  certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
-  progetto specifico riguardante la destinazione naturalistica delle superfici rilevate dal cedente, conforme alle norme vigenti in materia. La relazione tecnica circa la nuova destinazione che si intende dare ai terreni rilevati dovrà indicare, tra l'altro, in modo chiaro ed esauriente, partento dalla situazione ante- intervento, le diverse fasi dell'intervento ed i risultati attesi alla fine dell'intervento.
Per le persone fisiche la documentazione da allegare è solo quella prevista all'ultima alinea.
9 - LIVELLI DI AIUTO
Per la misura D e per il presente bando, il limite massimo d'intervento è di E 150.000,00 per il cedente e di E 35.000,00 per il lavoratore dipendente (o coadiuvante familiare).
Il limite massimo d'intervento ed il livello di aiuto viene modulato secondo le seguenti indicazioni.
9.1.  -  Cedente
L'indennità annua fissa per il primo anno è di E 10.000,00, aumentata di E 1.000,00 per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimale di E 30.000; per gli anni seguenti al primo un premio di E 1.000 per ettaro ceduto fino ad un massimo di 15.000,00 euro/anno.
La durata di tale aiuto non può essere superiore ai 10 anni, comunque entro il 70° anno di età, e il premio massimo ottenibile complessivamente per tutto il periodo di operatività del regime di aiuto non dovrà eccedere l'importo di E 150.000,00.
Nel caso che l'azienda sia ceduta da più soggetti, l'indennità complessiva erogata deve essere limitata ai massimali previsti per un solo cedente.
Nel caso in cui il cedente percepisca una pensione (ivi compresa quella di anzianità o assegno di invalidità compatibile con l'esercizio dell'attività agricola), l'indennità è versata in via complementare e calcolata tenendo conto della differenza fra la pensione percepita dal beneficiario e l'importo massimo dell'aiuto percepibile sulla scorta di un premio fisso annuo di E 8.000,00 più E 500,00 per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 15.000,00 euro/anno. In definitiva tale premio potrà essere corrisposto per una durata massima di 10 anni, comunque entro il 70° compleanno del cedente, con un importo massimo (comprensivo della pensione percepita o assegno di invalidità) di 15.000,00 euro/anno e E 150.000 per l'intero periodo. Occorrerà pertanto che per ciascun anno il cedente comunichi l'importo della pensione percepita, al fine di commisurare l'entità dell'aiuto concesso.
Lo stesso procedimento si adotterà per il cedente che matura il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità alle condizioni di cui sopra nel periodo in cui gode dell'indennità di prepensionamento e la quantificazione della differenza sarà effettuata a far data dalla decorrenza della pensione.
9. 2. - Lavoratore dipendente (salariato agricolo o coadiuvante familiare)
Indennità annua fissa di 3.500,00 euro/anno per un periodo di tempo massimo di 10 anni (per un massimo di E 35.000,00) e comunque tale da non eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.




Esempio azienda agricola di 14 Ha. con imprenditore che non percepisce già pensione di anzianità:
-  aiuto al primo anno = 10.000,00 euro di premio fisso + 14.000,00 euro di premio annuo = (1.000,00 euro x n. 14 Ha.); totale al primo anno 24.000,00 euro;
-  dal II al X anno 14.000,00 euro di premio annuo = (1.000,00 euro x n. 14 Ha.) x n. 9 anni = 126.000,00 euro, per un totale di premio massimo pari a 150.000,00 euro.
Il premio da corrispondere al cedente (ed eventualmente anche al coadiuvante familiare o lavoratore agricolo) va calcolato dalla data di effettiva cessione dell'azienda, fermo restando che a questa data la ditta beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti previsti (anche se successivamente dimostrati).


11 - CONTROLLI IN CORSO D'IMPEGNO
I controlli in corso di impegno saranno effettuati dall'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
In tale fase verranno effettuati controlli annuali nella misura del 100% e per tutto l'arco di validità del regime di aiuti in favore dei beneficiari, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei rilevatari.
Qualora trattasi di rilevatario non agricolo, i controlli inerenti il rispetto degli impegni saranno svolti dagli uffici istituzionalmente competenti.
E' ammesso un preavviso limitato, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del rilevatario o di un suo rappresentante.
L'ufficio istruttore redige un verbale del sopralluogo in triplice copia, relazionando circa il rispetto delle specifiche prescrizioni previste dal presente bando; una copia del predetto verbale dovrà essere consegnata al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli in corso di impegno vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere 2 copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35.
12  -  CONTROLLO DELLA CONTABILITA' AZIENDALE
I rilevatari agricoli, perentoriamente entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'avvio del regime di aiuti in argomento, sono tenuti a presentare i bilanci aziendali, per la vidimazione, alle SOAT competenti per territorio dove ricade l'azienda o la parte prevalente di essa (51%), secondo la medesima prassi già adottata in passato per il regime di aiuti relativo "all'Insediamento giovani".
Nel caso in cui si verificassero casi di mancata presentazione della contabilità per il viso di competenza entro il precitato termine, le SOAT sono tenute ad informare tempestivamente l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, per l'adozione degli eventuali successivi provvedimenti sanzionatori.
13.  -  RECESSO, TRASMISSIONE AGLI EREDI DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI, MODIFICHE CONCERNENTI LA PROPRIETA' AZIENDALE
Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso da parte del cedente degli impegni precedentemente assunti, escluso che per comprovate cause di forza maggiore, pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.
Per la determinazione delle cause di forza maggiore, si applica il disposto dell'art. 30 del Regolamento CE n. 1750/99. Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
Si precisa che le modifiche concernenti la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, almeno 60 giorni prima della data prevista per la sottoscrizione degli atti relativi alla variazione di che trattasi, affinché l'Amministrazione regionale possa verificare, anche mediante accertamenti aziendali, successivamente alla variazione dell'estensione aziendale che si andrà ad operare, la permanenza dei requisiti per il mantenimento del regime di aiuti accordato al cedente e del medesimo livello di aiuto o se potrebbe essere revocato il regime di aiuto o il suo livello ridotto in funzione della nuova superfice.
In caso di premorienza di uno dei beneficiari verranno applicate le disposizioni previste dai Regolamenti CE n. 1257/99 e n. 1750/99 e successive modifiche ed integrazioni e dal piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006.
14. - SANZIONI
Le disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito sono quelle previste dal P.S.R. Sicilia e dalla eventuale normativa successivamente emanata.
Per i controlli effettuati successivamente alla liquidazione annuale, dovrà essere applicato quanto previsto dal P.S.R. in merito alla determinazione dell'indebito percepito, alle sanzioni e alla decadenza dal regime di aiuti.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del rilevatario, agricolo o non agricolo, lo stesso verrà escluso dai benefici sino adesso goduti come rilevatario, mentre al cedente verranno applicate le procedure previste dal P.S.R. in materia di interruzione dell'impegno per cause di forza maggiore.
La contestazione verrà operata con apposito verbale, redatto in quadruplice copia, in cui dovranno essere indicate le motivazioni che possono dare luogo alla decadenza dai benefici e una copia dovrà essere consegnata, al rilevatario o ad un suo delegato.
Se non può essere effettuata la contestazione immediata, il relativo processo verbale dovrà essere notificato all'AGEA e all'interessato entro il termine di 180 giorni dall'accertamento ai residenti nel territorio nazionale, entro 360 giorni, ai residenti all'estero. A riguardo, si precisa che la notifica deve essere operata dal medesimo funzionario che ha riscontrato la violazione.
Se il verbale di accertamento è redatto da un ufficio diverso dall'Amministrazione centrale, il medesimo verbale dovrà essere trasmesso entro 90 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, che provvederà a notificare il medesimo all'AGEA..
In caso di mancata notifica, il funzionario responsabile potrà soggiacere a tutte le responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente.
Per le fattispecie previste dalla legge n. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi) sia la contestazione delle irregolarità riscontrate (verbale di accertamento), che la notifica della predetta contestazione (ove non eseguita immediatamente) all'AGEA, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35, per i provvedimenti di competenza.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5, dell'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 "fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore inerenti l'attività svolta prima della cessione aziendale e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione o dall'AGEA, per qualunque importo".
La rinuncia al completamento dell'impegno da parte del cedente, ad esclusione dei casi di comprovata forza maggiore, comporta la restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi.
Per importi inferiori o uguali a E 100,00, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2 par. 1 della legge n. 898/86, per cedente e/ lavoratore agricolo e per anno non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito.
Per quanto concerne l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle Leggi nn. 689/81, 898/86 e 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Invece il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dal P.S.R.
Nei casi in cui i funzionari incaricati dei controlli accertino che il beneficiario ha conseguito gli aiuti in seguito alla dichiarazione di dati o notizie non corrispondenti a verità, verranno applicate le disposizioni recate dalle leggi nn. 689/81, 898/86 e 142/92.
In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione del premio indebitamente percepito e alla sanzione prevista dalla norma.
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della legge n. 898/86, è escluso il pagamento in misura ridotta.
A riguardo si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1997) e modificazioni (causale: PA - codice tributo: 741 T).
Gli interessati potranno ricevere le necessarie informazioni presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I, servizio 7°, unità operativa n. 35 che, in ogni caso, provvederà a precisare le modalità del pagamento spontaneo nel relativo processo verbale.
In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 73 della legge n. 142/92 e dalla normativa vigente.
In particolare, secondo il disposto dell'art. 361 del codice di procedura penale il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo, il capo dell'ufficio.
In ogni caso la violazione, se possibile, dovrà essere immediatamente contestata dal funzionario preposto all'accertamento tanto al trasgressore, che alla persona obbligata in solido.
15  -  MODALITA' DI RECUPERO O COMPENSAZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
Nel caso di errata o indebita erogazione degli aiuti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento I°, servizio 7°, unità operativa n. 35 dovrà procedere al recupero degli stessi secondo quanto di seguito indicato.
Nell'ipotesi di errata erogazione a causa di imprecise comunicazioni da parte del beneficiario, qualora ne venga accertata l'involontarietà, potrà essere effettuata una compensazione con il primo pagamento successivo effettuato a favore del beneficiario.
Per i beneficiari interessati alla compensazione, dovrà essere predisposto un apposito elenco di liquidazione con relativo supporto magnetico. Tale elenco di liquidazione dovrà contenere l'importo da erogare per l'annualità in corso al netto della compensazione, nonché gli importi recuperati per compensazione distinti per annualità, quota nazionale, comunitaria.
Qualora non si possa procedere alla compensazione o la stessa sia parziale, il beneficiario potrà rimborsare la somma indebitamente percepita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione e la data di riscossione dell'assegno.
Questa Amministrazione dovrà dare comunicazione all'AGEA - sezione recupero crediti - Roma, della richiesta di restituzione.
L'importo da restituire va accreditato all'AGEA mediante versamento presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sui conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati all'AGEA rispettivamente per la quota comunitaria (contabilità speciale "n. 1300 AGEA - Aiuti e ammassi comunitari"), per la quota nazionale (c/c infruttifero 20082 intestato ad "AGEA - funzionamento ed interventi nazionali"). Qualora dovessero essere autorizzati dalla CE gli aiuti nazionali, per quanto riguarda la restituzione quota regionale e relativi interessi, con successiva circolare verranno precisate le coordinate di conto corrente regionale.
L'Assessorato dovrà inviare all'AGEA - sezione recupero crediti - l'originale delle quietanze di Tesoreria provinciale, avendo cura di distinguere, per ciascun beneficiario, la quota comunitaria dalla quota nazionale. Analogamente, anche gli interessi verranno accreditati all'AGEA distintamente per quota comunitaria e quota nazionale.
Sulle quietanze, (distinte per quota nazionale ed eventuali interessi, quota comunitaria ed eventuali interessi) della Tesoreria provinciale dello Stato, dovrà essere indicato come causale "restituzione dell'aiuto per le azioni di cui al Regolamento CE n. 1257/99 P.S.R. misura D" nonché il nome del beneficiario.
16 - DISPOSIZIONI FINALI
Il regime di aiuti di cui al presente bando è attuato sulla base del piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea che, unitamente ai Regolamento CE nn. 1257/99 - 1750/99 e successive modifiche, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2003.8.479)
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Bando per il primo insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli, anni 2003-2006.

Bando di concorso

Premessa
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana (di seguito "Assessorato"), in conformità ai propri fini istituzionali ed a quanto stabilito dal Regolamento CE n.1257/99, titolo II, capo II, art.8, Regolamento CE n. 445/02, sostitutivo del Regolamento CE n. 1750/99, capo I, sezione II, artt. 4 e 5, dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 misura 4.07, "Insediamento giovani agricoltori", nonché dal relativo Complemento di programmazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 17 dicembre 2002, intende favorire, per gli anni 2003-2006, nel territorio regionale, l'insediamento e la permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli/e, sia singoli che associati, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non compiuti al momento della esitazione della decisione individuale di concedere l'aiuto ed in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.
Per il raggiungimento di tale finalità, il precitato Regolamento n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'erogazione di un aiuto sotto forma di premio unico o, in alternativa, un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento. L'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Art. 1
Soggetti beneficiari

L'aiuto di cui in premessa è rivolto ai giovani agricoltori/trici che si insediano per la prima volta, assumendo la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda individuata come luogo dell'insediamento.
Per insediamento si intende anche:
-  la titolarità di una impresa familiare art. 230bis del codice civile;
-  la partecipazione in qualità di socio a società semplici, in nome collettivo e cooperative, il cui statuto prevede espressamente che la gestione dell'azienda (assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità) è di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, i quali provvederanno al conferimento della propria produzione al soggetto giuridico di cui sopra, secondo le forme previste dallo stesso statuto;
-  la partecipazione a società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione (intesa come attuazione comune delle scelte imprenditoriali) di aziende agricole la cui gestione (assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità), comunque, rimane di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, ove i conferimenti di capitali dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori che si insedieranno come capo azienda;
-  la partecipazione a società di persone avente per oggetto esclusivo la conduzione (intesa come attuazione comune delle scelte imprenditoriali) di aziende agricole la cui gestione (assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità), comunque, rimane di esclusiva pertinenza dei singoli soci che si insedieranno come capo azienda, semprecché trattasi di società costituita con atto pubblico registrato per una durata non inferiore a 9 anni, il cui atto costitutivo subordini a giusta causa l'eventuale recesso del socio beneficiario dell'aiuto e questi disponga solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2267 del codice civile. In tale ipotesi la società deve avere la disponibilità dei beni aziendali secondo quanto previsto precedentemente.

Art. 2
Requisiti di accesso

Per beneficiare dell'aiuto di cui al presente bando i giovani agri coltori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, ed in particolare, pena l'esclusione, dei requisiti di cui alle lett. A), D), F) e G):
A)  insediarsi per la prima volta, e successivamente alla presentazione dell'istanza e avere un'età compresa tra 18 anni appena compiuti alla presentazione dell'istanza e 40 anni non compiuti al momento della esitazione della decisione individuale di concedere l'aiuto (decreto di concessione-liquidazione dell'aiuto);
B)  possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, che si considerano assolte se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)  possesso di un titolo di studio di livello universitario (agrario, forestale o veterinario);
oppure
b)  possesso del diploma di scuola media secondaria ad indirizzo agrario;
oppure
c)  possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali (attestato di capo azienda), svolti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 73/77 o dell'art. 28 del Regolamento CE n. 2328/91 e successive modifiche ed integrazioni, della normativa nazionale (legge n.441/98), della normativa comunitaria (FSE) e di norme regionali attinenti alla specifica qualifica professionale di capo azienda, compresi gli I.F.T.S. (Istituti di formazione tecnica superiore);
C)  insediarsi per la prima volta, e successivamente alla presentazione dell'istanza, in un'azienda agricola che dimostri una redditività pari o superiore a 8 UDE. Nel caso di contitolarità o corresponsabilità, l'azienda dovrà dimostrare una redditività di 8 UDE per ciascun giovane agricoltore socio che si insedia, oltre alle UDE (8) per ogni eventuale altro socio;
D)  insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola assumendo al momento dell'insediamento la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda in qualità di capo azienda, anche nella forma di partecipazione a società;
E)  dimostrare che l'azienda oggetto di insediamento possieda i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali. Al fine della dimostrazione del possesso dei predetti requisiti dovrà essere presentata la documentazione conformemente a quanto previsto nella tabella allegato n. 3, redatta conformemente all'allegato n 4.
Inoltre, per tutta la durata dell'impegno [anni 6 dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto (decreto di concessione- liquidazione, parziale o totale, dell'aiuto)] deve:
F)  impegnarsi a tenere la contabilità aziendale almeno di tipo semplificato, in conformità con quanto indicato nel Complemento di programmazione;
G)  impegnarsi a svolgere attività agricola come imprenditore, conformemente a quanto previsto alla superiore lett. D).
Qualora l'azienda necessiti di un periodo di tempo per l'adeguamento e l'adattamento strutturale, al fine di raggiungere i requisiti di cui alle lett. C) e/o E), e/o il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli previsti alla lett. B), per la dimostrazione del possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, l'Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di 3 anni a decorrere dall'insediamento (data della decisione individuale-decreto ispettoriale di concessione e liquidazione dell'aiuto, parziale o totale).
In tal caso, al momento della concessione dell'aiuto, l'azienda dovrà dimostrare un reddito non inferiore a 2 UDE. Nel caso di contitolarità, dovrà essere assicurata una redditività non inferiore a 2 UDE. per ciascun giovane agricoltore insediato, cui deve aggiungersi la redditività (8 UDE) per ogni altro eventuale socio che non presenta domanda di insediamento (già insediato o oltre i 40 anni).
Per il calcolo della redditività aziendale dovranno essere adottate le tabelle relative ai RLSA per ettaro di coltura o per capo di bestiame di cui all'allegato 2.
Nel caso in cui nella azienda vengono svolte attività connesse e/o complementari a quelle agricole, il reddito aziendale lordo sarà determinato attraverso la presentazione di un bilancio aziendale.

Art. 3
Livelli degli aiuti

Ai giovani agricoltori/trici è concesso un aiuto che può consistere in:
a)  premio unico da liquidare in unica soluzione per un importo massimo ammissibile di E 20.000;
o, in alternativa
b)  abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento. L'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico di cui alla lett. a).
Nel caso in cui il richiedente è in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, tranne quelli previsti alle lett. B) e/o C) e/o E), l'aiuto sarà erogato nella misura del 50% della somma spettante al momento dell'insediamento. Il saldo dell'aiuto (ulteriore 50%) verrà liquidato alla dimostrazione, da parte del richiedente, di avere ottemperato alle suddette prescrizioni (acquisizione dei requisiti non posseduti al momento della concessione dell'aiuto).
L'Amministrazione provvederà alla revoca del provvedimento ed al relativo recupero coatto delle somme anticipate e degli interessi legali maturati qualora i predetti requisiti non saranno acquisiti entro i 3 anni successivi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto (data del provvedimento ispettoriale di concessione e liquidazione dell'aiuto) adottata da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 4
Presentazione domande

La domanda per beneficiare dell'aiuto per il primo insediamento, redatta conformemente al modello di cui all'allegato 1) del presente bando 2003-2006 dovrà, pena l'esclusione, essere presentata secondo le seguenti modalità:
-  essere redatta in duplice copia;
-  essere presentata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per il primo insediamento giovani in agricoltura" a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmessa, mediante raccomandata del servizio postale, entro il 60° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda agricola. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Potrà, in alternativa, essere consegnata in busta chiusa, controfirmata da parte del richiedente a cavallo dei lembi di chiusura, riportando la dizione "Bando di concorso per il primo insediamento giovani in agricoltura" direttamente presso la sede dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda agricola, ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta o, in alternativa, ad apporre, nella fotocopia della domanda consegnata, la data ed il timbro, vidimato dal funzionario responsabile dell'ufficio accettazione.
Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire all'Ispettorato improrogabilmente entro 10 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse. Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione, così come non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando (primo giorno utile di spedizione).
Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Infine, le predette domande dovranno essere consegnate direttamente o per il tramite dell'ufficio postale tutti i giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore 14,30. L'ultimo giorno utile saranno accettate le domande consegnate entro le ore 14,00.
Si precisa che, pena l'esclusione, all'interno di ogni busta dovrà essere contenuta la documentazione inerente una sola ditta.
Successivamente, con congruo anticipo, l'Amministrazione darà comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sulle nuove date di presentazione delle istanze da parte dei giovani che intendono insediarsi.
La domanda, altresì, pena l'esclusione, dovrà:
-  essere sottoscritta dal richiedente con, in allegato, la copia fotostatica valida del documento di identità del richiedente;
-  essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
1)  copia autenticata del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali o veterinaria o diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario, oppure, copia autenticata dell'attestato di qualifica professionale di capo azienda, con indicato il periodo di svolgimento del corso;
2)  relazione tecnico-agronomica, con la descrizione dell'azien da (dati catastali, ubicazione, altimetria, caratteristiche pedologiche, ripartizione colturale attuale, calcolo delle UDE, identificazione e quantificazione percentuale delle particelle che eventualmente ricadono in area svantaggiata o protetta), il piano colturale pluriennale, oltre ad uno schematico piano aziendale relativo alle scelte colturali e commerciali che si intendono operare, nonché agli sbocchi di mercato dei prodotti ottenuti, redatto anche secondo i principi dello sviluppo agricolo sostenibile. Qualora l'azienda necessiti del periodo di adattamento ed adeguamento strutturale di cui alle lett. C) ed E), dell'art. 2, dovrà essere prodotto anche il piano di miglioramento aziendale che il giovane adotterà per il raggiungimento dei requisiti che dovrà essere controfirmato dal beneficiario. I predetti elaborati saranno ritenuti validi solo se risulteran no a firma di un dottore agronomo o agrotecnico o perito agrario;
3)  planimetria in scala 1:2000 o, comunque, in adeguata scala di rappresentazione dell'insieme dei terreni e dei fabbricati del l'azienda, evidenziando adeguatamente la ripartizione colturale e le opere di miglioramento fondiario presenti, con particolare riguardo alle strutture irrigue aziendali ed eventuali servitù. Qualora venga prodotto un piano di miglioramento aziendale dovranno evincersi dalla planimetria allegata gli interventi da realizzare inserendo, ulteriormente, un altro elaborato rappresentato dai disegni delle opere che si intendono realizzare;
4)  certificazione degli organismi pubblici competenti circa l'even tuale disponibilità di acqua per uso irriguo o impegno a regolarizzare l'utilizzazione prima dell'erogazione dell'aiuto finale qualora sui terreni oggetto dell'insediamento ed, eventualmente, su quelli da acquisire per il raggiungimento delle UDE vengano dichiarate colture in irriguo;
5)  certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal sindaco, ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni dell'azienda, identificati nei relativi mappali (delimitazione dei vincoli);
6)  corografia in scala 1/25.000 con delimitazione dell'azienda agricola oggetto dell'insediamento;
7)  copia codice fiscale;
8)  visure catastali e copie degli atti notarili dei terreni eventualmente preposseduti e di quelli che si intendono condurre;
8bis)  estratti di mappa o copie autenticate dal progettista ai sensi della legge regionale n. 13/86, art. 49;
9)  autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
10)  copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000;
11)  autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti;
12)  autorizzazione in materia di ambiente: nulla osta ex art. legge regionale n. 10/93; nulla osta all'impianto ex art. 5, legge regionale n. 181/81;
13)  per gli interventi ricadenti in aree protette è necessario produrre, inoltre:
-  nulla osta dell'ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azien da;
-  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni;
14)  per i terreni da condurre successivamente in comodato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il comodante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del codice civile nonché, nel caso di terreni concessi a titolo di affitto o secondo altre forme previste dalla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta concedente attesta il periodo presuntivo di concessione dei terreni, che non dovrà essere, comunque, inferiore al periodo di 9 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;
15)  copia denuncia Agea per le superfici vitate;
16)  elenco, debitamente sottoscritto dal richiedente, dei documenti allegati.
La documentazione sopra elencata, ove pertinente e necessaria, può essere sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione. Inoltre, la documentazione di cui ai successivi numeri 1), 4), 5), 8), 8bis), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15), dovrà essere allegata all'istanza o sostituita, per i casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione, pena l'esclusione.
Nel caso in cui la documentazione di cui ai precedenti punti è stata prodotta sotto la forma dell'autocertificazione, dovrà essere presentata in originale al competente Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale.
Per quanto riguarda la documentazione di cui al superiore punto 5), in relazione alle difficoltà nel rilascio da parte dei comuni interessati, la stessa dovrà essere prodotta, pena la revoca della decisione di concedere l'aiuto, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale immediatamente dopo in rilascio da parte del preposto ufficio.
E' necessario sottoporre alle procedure di valutazione di incidenza, gli eventuali interventi da attuare per il raggiungimento del livello di reddito soddisfacente (8 UDE), ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario, SIC e ZPS.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.
Le domande incomplete o carenti della documentazione sopra specificata non verranno ammesse alla istruttoria tecnica.
Saranno ritenute ammissibili, per la concessione dell'aiuto per il primo insediamento, le domande:
-  pervenute entro i termini di cui al presente articolo;
-  presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando;
-  complete e correttamente compilate, ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione indicata nel presente articolo.

Art. 5
Criteri di selezione delle domande

La procedura di valutazione, articolata sulla base dei sottoelencati criteri di merito, è finalizzata a determinare il punteggio da attribuire alle domande per la formazione della graduatoria come di seguito indicato:
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 2;
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di 2 dei requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1,5;
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di 1 dei requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1;
-  sottoscrizione di dichiarazione di impegno (vincolante qualora l'attribuzione del punteggio determini l'inserimento nella parte utile della graduatoria) da parte del richiedente ad aderire comunque alle misure agroambientali previste dal Regolamento CEE n. 2092/91 ed, eventualmente, anche a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di pubblicazione del bando specifico e dal Programma regionale di sviluppo rurale, pena la restituzione delle somme eventualmente percepite, e degli interessi maturati, in caso di mancata adesione: punti 1,5;
-  rilevatario di azienda agricola ai sensi della misura D, prepensionamento prevista dal P.S.R. (Regolamento CE n. 1257/99): punti 3;
-  giovani in qualità di acquirenti in connessione con la misura 4.11 del P.O.R. - "Ricomposizione fondiaria": punti 3;
-  capacità professionale sulla base dei titoli di studio in possesso:
-  per laurea in scienze agrarie, veterinarie o forestali: punti 3;
-  per diploma ad indirizzo agrario: punti 2;
-  per attestato di qualifica di capo azienda: punti 1;
-  piano aziendale avente caratteristiche di innovazione sia del processo produttivo che del prodotto e redatto anche secondo i principi dello sviluppo agricolo sostenibile: punti 3;
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale: punti 2;
-  per azienda agricola ricadente nelle Isole minori, direttiva CE n. 268/75, lett. a): punti 1,0;
o
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, direttiva CE n. 268/75, lett. b): punti 1,0;
o
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, direttiva CE n. 268/75, lett. c): punti 1,0.
Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, si darà priorità in ordine decrescente alle domande presentate da:
-  donne e, in caso di aziende associate, qualora la maggioranza dei soci sia composta da donne;
-  giovani che intendono insediarsi in terreni precedentemente confiscati per motivi di mafia;
-  con maggiore età anagrafica;
-  giovani in qualità di rilevatari in connessione con la misura D del P.S.R. Sicilia - Prepensionamento;
-  giovani in qualità di acquirenti in connessione con la misura 4.11 del P.O.R. - Ricomposizione fondiaria;
-  giovani che si vogliono insediare in aziende ricadenti almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale nelle Isole minori, direttiva CE n. 268/75, lett. a), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, direttiva CE n. 268/75, lett. b), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, direttiva CE n. 268/75, lett. c).
Alle società verrà data priorità solo nel caso in cui la maggioranza dei soci rientra nella casistica delle priorità di cui sopra, da valutarsi, comunque, sempre in ordine decrescente.

Art. 6
Istruttoria preliminare delle domande

Le domande pervenute in tempo utile presso ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura saranno sottoposte ad istruttoria preliminare da parte di una apposita commissione di valutazione, nominata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura composta da 3 funzionari e da un segretario.
La commissione di valutazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvederà alla valutazione di ammissibilità delle stesse, nonché verificherà la completezza formale e documentale delle domande pervenute.
Le domande ritenute non ammissibili, secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 4 del presente bando, saranno escluse ed entro i successivi 10 giorni, con provvedimento dell'Ispettore sarà data comunicazione agli interessati. La domanda e l'allegata documentazione potranno essere ritirate dall'istante nei giorni di ricevimento del pubblico.
A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi a seguito dell'istruttoria preliminare, gli stessi hanno facoltà, entro 10 giorni continuativi dalla data di notifica del provvedimento ispettoriale di esclusione, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, di presentare, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista l'esito delle preistruttorie assume carattere definitivo.
Le domande che avranno superato l'istruttoria preliminare saranno sottoposte alla istruttoria tecnica.

Art. 7
Istruttoria tecnica

Con l'istruttoria tecnica, che avrà inizio al massimo il primo giorno successivo alla data ultima utile per far pervenire, eventualmente, le memorie scritte, effettuata dai funzionari dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui territorio di competenza ricade l'azienda oggetto di insediamento, sarà verificata la fattibilità degli obiettivi dell'eventuale piano di miglioramento aziendale, del piano colturale pluriennale e del piano aziendale relativo alle scelte colturali e commerciali che si intendono operare.
Saranno effettuati sopralluoghi aziendali almeno sul 10% delle richieste ritenute ammissibili.
L'istruttoria tecnica verificherà la congruità e attendibilità dei dati progettuali e di gestione nonché quelli inseriti nelle diverse dichiarazioni e attestazioni, con facoltà di apportare le opportune e motivate correzioni in caso di manifesta incongruità semprecché vengano accettate e condivise dal giovane che intende insediarsi.
Per l'istruttoria tecnica e la trasmissione dei risultati alla commissione di valutazione sono previsti 35 giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare (30 per l'istruttoria + 5 per la trasmissione).

Art. 8
Criteri per la formazione della graduatoria

La commissione di valutazione, dopo aver ricevuto le domande complete di istruttoria tecnica, entro 10 giorni dall'ultima acquisizione, provvede alla formazione della graduatoria, sulla base della procedura di valutazione di cui all'art. 5.
La graduatoria approvata sarà trasmessa entro i successivi 5 giorni all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi strutturali - servizio 7° - unità operativa n. 35 a mezzo posta elettronica al seguente sito: agri1.proprieta@regio ne. sicilia.it.
Ciascuna graduatoria di accesso ai finanziamenti sarà approvata, nella forma di prima graduatoria, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Le stesse saranno trasmesse agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per l'esecuzione.
A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi dalla graduatoria gli stessi hanno facoltà entro 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, di presentare, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista l'esito delle istruttorie assume carattere definitivo.
Le graduatorie definitive, qualora siano state riformulate a seguito dell'accoglimento di eventuali ricorsi, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana. Le stesse saranno trasmesse agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per l'esecuzione in favore dei soggetti eventualmente riammessi.
Le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno finanziate dagli Ispettorati di competenza.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'avvio delle procedure per l'erogazione dell'aiuto in argomento successivamente alla pubblicazione delle prime graduatorie delle ditte ammesse, garantendo, comunque, i diritti delle ditte che hanno successivamente avuto accolto, con esito positivo, il ricorso.
Le istanze utilmente collocate in graduatoria, ma non liquidate per carenza di fondi, verranno collocate automaticamente nella graduatoria successiva.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le graduatorie approvate, daranno comunicazione alle ditte che rientrano utilmente in graduatoria, le quali avranno 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo cause di forza maggiore, per stipulare i contratti di affitto o comodato, aprire la partita IVA, iscriversi alla Camera di commercio, dandone comunicazione al precitato Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nonché produrre la documentazione non allegata in precedenza alla domanda, in quanto non necessaria al momento della presentazione dell'istanza o perché sostituita da autocertificazione, in base al presente bando.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, la ditta inadempiente sarà esclusa, con provvedimento ispettoriale motivato, dai benefici richiesti.
Per le ditte che entro il periodo di cui in narrativa ottempereranno a quanto loro prescritto, saranno emesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura le decisioni individuali (decreti di concessione-liquidazione).
Nel caso di insediamento a seguito di acquisto ai sensi della misura 4.11, la data a partire dalla quale entrano in vigore le prescrizioni a carico del giovane (tenuta della contabilità, ecc.) è quella della stipula dell'atto di compravendita tramite l'ISMEA.
L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dei richiedenti per le domande che non dovessero rientrare nelle disponibilità finanziarie del presente "bando di concorso".
La graduatoria avrà validità fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie che verranno stanziate per ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori (decreto ispettoriale di impegno e concessione) sarà adottata, perentoriamente, al massimo entro 12 mesi dal momento dell'insediamento

Art. 9
Contabilità e tutoraggio

Per accedere agli aiuti di cui al presente bando, i giovani agricoltori devono impegnarsi a tenere la contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato.
Si considera contabilità di tipo semplificato:
-  la tenuta dei libri delle entrate-uscite, con documenti giustificativi;
-  l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.
A chiusura di esercizio finanziario (anno solare), entro i 4 mesi successivi (30 aprile di ogni anno), i libri contabili, unitamente al bilancio annuale, dovranno essere visionati dai tecnici delle sezioni operative di assistenza tecnica che attesteranno sulla corretta tenuta degli stessi provvedendo al rilascio del relativo attestato ed alla trasmissione dello stesso agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nei termini previsti nel Complemento di programmazione.
Le scritture contabili dovranno essere conservate in azienda per un periodo di 5 anni dalla chiusura dell'esercizio contabile, in modo da permettere eventuali controlli da parte degli enti delegati competenti.
Qualora entro la data di cui sopra, in assenza di comunicazioni di impedimenti per cause di forza maggiore, non viene presentata la documentazione contabile in argomento, le SOAT provvederanno a comunicare la mancata vidimazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale avvierà le procedure di revoca del provvedimento concessivo, su proposta della precitata SOAT.
Pertanto, l'Assessorato, attraverso i propri uffici periferici (SOAT), svolgerà una azione di tutoraggio a supporto dell'attività dei giovani imprenditori insediati, per un periodo pari almeno a 6 anni dalla data di emanazione della decisione individuale di concedere l'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori (decreto ispettoriale di concessione e liquidazione parziale o totale).
Congiuntamente, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmetteranno alle competenti sezioni operative gli elenchi dei giovani che si insedieranno annualmente.
Le sezioni operative, in base agli elenchi trasmessi, provvederanno a contattare i giovani agricoltori insediatisi, fornendo la necessaria assistenza tecnica, tutorando gli adempimenti previsti nel piano di intervento e nel provvedimento ispettoriale.
Le superiori prescrizioni dovranno essere inserite nella decisione individuale di concedere l'aiuto e, conseguentemente, oltre al soggetto insediato dovrà essere notificato alla competente SOAT.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

Le risorse finanziarie per il presente bando di concorso - 2003 -2006, in attuazione del Regolamento CE n. 1257/99, titolo II, capo II, art.8, Regolamento CE n. 1750/99, capo II, sezione II, art. 5), dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 misura 4.07 ex 4.2.2. "Insediamento giovani agricoltori" ammontano, in questa prima fase, a 61.000.000,00 di euro. Con eventuale successivo provvedimento assessoriale potrà darsi luogo ad una variazione delle stesse.
La superiore dotazione finanziaria sarà assegnata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in misura proporzionale ai fabbisogni finanziari relativi alle ditte richiedenti l'aiuto per il primo insediamento, inserite utilmente in graduatoria.
Considerato che, ai sensi del presente bando, si procederà mediante la pubblicazione di più graduatorie nel corso dell'intero periodo di durata dello stesso bando, per il primo anno di operatività del bando, verrà assegnata una dotazione finanziaria sino alla concorrenza massima di E 18.000.000,00.
Con successivo provvedimento assessoriale si procederà all'assegnazione di altre somme per far fronte alle necessità finanziarie.
La misura potrà essere soggetta a territorializzazione nell'ambito di Programmi integrati territoriali (P.I.T.), fino ad un massimo del 65% della dotazione finanziaria del presente bando programmata per ciascuna delle annualità e nei limiti degli importi per intervento approvati con apposito decreto del Presidente della Regione e per le iniziative ritenute ammissibili al finanziamento.
Le istanze integrative per accedere alle risorse finanziarie destinate ai P.I.T., dovranno essere presentate unitamente alle domande di partecipazione al presente bando e redatte conformemente al modello di domanda di cui in allegato (allegato n. 5).
Altresì, in fase di predisposizione della graduatoria periodica, per i soggetti che presentano istanze integrative di cui al paragrafo precedente, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio dovranno applicare, qualora siano stati definiti ed approvati, i criteri aggiuntivi di selezione.
In questa prima fase di applicazione del bando i criteri aggiuntivi sono i seguenti:
-  P.I.T. n. 2, scheda di riferimento n. 98: "I fogli di mappa catastale interessati al P.I.T., per il comune di Ragusa sono:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 67, 68, 69, 265, 267, 268, 269 e 270; per il comune di Chiaramonte Gulfi sono: 16, 17, 23, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 74, 75, 76, 77, 78, 93, 95, 99, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 123, 124, 125, 126 e 128. I comuni di Giarratana e Monterosso Almo ricadono integralmente all'interno dell'area P.I.T.";
-  P.I.T. n. 3, scheda di riferimento n. 34: "Sarà data priorità ai giovani imprenditori e alle relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando".
Qualora, successivamente, dovessero essere individuati ed approvati eventuali ulteriori criteri aggiuntivi, si daranno agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio disposizioni in merito con apposita comunicazione assessoriale.

Art. 11
Controlli in corso di esecuzione

Ogni Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio svolgerà annualmente verifiche, attraverso visite in loco, almeno sul 10% delle istanze finanziate a seguito di approvazione delle diverse graduatorie, onde verificare il rispetto degli impegni assunti.
La Regione siciliana si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutte le istanze che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti.
In materia di controlli e sanzioni verrà applicato il disposto degli artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Regolamento CE n. 445/02 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 12
Attività di divulgazione

Al fine di dare concreta ed opportuna divulgazione al presente bando e fornire la successiva assistenza tecnica ai giovani che intendono presentare domanda la Regione potrà organizzare seminari informativi a favore delle organizzazioni professionali agricole, degli ordini professionali e/o altri organismi pubblici e privati che forniscono servizi reali alle imprese. Inoltre, sarà attivato uno sportello informativo presso ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uffici periferici (Condotte agrarie e SOAT) che svolgerà attività di consulenza permanente.

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel P.O.R. 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
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(2003.8.479)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ammissione a finanziamento dell'intervento proposto dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 2.02, asse II, azione D.

Si comunica che con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 8261 del 6 dicembre 2002, è stata sciolta positivamente la riserva di cui al decreto n. 7893 del 15 novembre 2002, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2002, reg. n. 1, foglio n. 220, con il quale è stata approvata la graduatoria ed il relativo programma degli interventi a regia regionale riguardante la misura 2.02, azione D e la sottomisura 6.06c del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, per le annualità 2001-2002.
L'intervento proposto dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania è pertanto ammesso a finanziamento relativamente a tale misura.
Il presente avviso è disponibile sul sito Internet www.regione. sicilia.it/beniculturali/dirbenicult.
(2003.6.353)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione dei commissari liquidatori della cooperativa Poggio Diana, con sede in Ribera.

Con decreto n. 35/1S.3 del 14 gennaio 2003 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'avv. Fabio Caruselli, nato a Palma di Montechiaro il 16 aprile 1949, residente in Agrigento in contrada Parco Angeli, s.n.c., il dott. Giovanni Sacco, nato a Raffadali il 15 febbraio 1968 ed ivi residente in Porta Palermo, 304 ed il rag. Adriana Mangiapane, nata a Cammarata il 12 novembre 1960 e residente in Montallegro in corso Vittorio Emanuele, n. 74, sono nominati commissari liquidatori della cooperativa Poggio Diana, con sede in Ribera, in sostituzione dei commissari liquidatori dott. Giovanni Giangrande, dott. Carmelo Fiorentino e dott. Giuseppe Caruso.
(2003.6.305)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 42 del 14 gennaio 2003, l'avv. Eugenia Muzzillo, nata a Caltanissetta il 30 ottobre 1966 e residente in Caltanissetta domiciliata in via G. Saragat, 14/b, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa CO.ME.TE. 1981, con sede nel comune di Gela, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2003.6.306)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.270 del 29 gennaio 2003, l'avv. Marilena Marino, nata a Piazza Armerina il 14 maggio 1968 e residente in Agrigento domiciliata in via La Mantia n.6, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Apis, con sede nel comune di S.Margherita Belice, in sostituzione del commissario liquidatore.
(2003.6.339)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.280/1S.3 del 29 gennaio 2003, il dott. Flavio Corso, nato a Siracusa il 12 ottobre 1965 e residente in Siracusa, via Adige n.3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio C.I.R.O., con sede nel comune di Vittoria, in sostituzione del commissario liquidatore, avv.Sofia Santostefano.
(2003.6.341)
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Provvedimenti concernenti corsi professionali abilitanti per attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 171/5S del 28 gennaio 2003 è stata rinnovata fino al 16 aprile 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'eser cizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla E.S.F.O. - Ente Superiore Formazione Orientamento con sede in Palermo, via D. Tempio n. 1.
(2003.6.310)


Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 172/5S del 28 gennaio 2003 è stata rinnovata fino al 25 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.S. L. Sciascia con sede in Ribera (AG), viale Garibaldi s.n.pal. Sicaf.
(2003.6.308)


Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 173/5S del 28 gennaio 2003 è stata rinnovata fino al 25 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.S.L. Sciascia con sede in Canicattì (AG), via trav. Giudice R. Livatino s.n.
(2003.6.309)


Con decreto n. 282/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 5 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2003 dalla Confesercenti, con sede in Catania, via S. Euplio n. 146, e da tenersi presso i locali della sede in Catania, via S. Euplio n. 146.
(2003.6.329)


Con decreto n. 283/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 5 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2003 dal CE.S.CO.T., con sede in Catania, via S. Euplio n. 142, e da tenersi presso i locali della sede siti in Catania, via S. Euplio n. 142.
(2003.6.328)


Con decreto n. 284/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2003 dalla E.A.P./Fed.Ar.Com., con sede in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106 e da tenersi presso i locali della sede siti in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106.
(2003.6.335)


Con n. 285/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 8 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla E.A.P./Fed.Ar.Com., con sede in Agrigento, via Giovanni XXIII, n. 106 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106.
(2003.6.333)


Con decreto n. 286/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 8 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla C.I.D.E.C., con sede in Palermo, via E. Amari n. 8, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via Principe di Belmonte n. 16.
(2003.6.332)


Con decreto n. 287/5S del 29 gennaio 2003 del dirigente del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 10 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dal CE.S.CO.T., con sede in Palermo, via G. Cavalcanti n. 5, e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via G. Cavalcanti n. 5.
(2003.6.334)


Con decreto n. 290/5S del 31 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla C.S.L. Sciascia, con sede in Canicattì (AG), via trav. Giudice R. Livatino s.n., e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Ribera (AG), viale Garibaldi s.n. pal. Sicaf.
(2003.6.331)


Con decreto n. 291/5S del 31 gennaio 2003 del dirigente del servizio 5, commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2003 dalla C.S.L. Sciasca, con sede in Canicattì (AG), via trav. Giudice R. Livatino s.n. e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Canicattì (AG), via trav. Giudice R. Livatino s.n.
(2003.6.330)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Istituzione del Nucleo operativo regionale.

Con decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 2906 del 18 settembre 2002, servizio n. 7, unità operativa n. 4, è stato istituito presso l'Assessorato degli enti locali il nucleo operativo regionale con i compiti di supporto tecnico ai comuni capofila di ogni area distrettuale per la stipula del protocollo d'intesa e per l'attività di monitoraggio e verifica sull'applicazione della legge n. 476/98 in Sicilia, composto da:
-  dott. Luigi Castellucci, dirigente generale del dipartimento regionale enti locali, con funzioni di presidente;
- dott.ssa Grazia Genduso, sig.ra Rita Costanzo, dott. Saverino Richiusa, dott. Fabrizio Impastato e dott.ssa Antonella Marino in rappresentanza dell'Assessorato degli enti locali;
-  assistente sociale Rosa Angela Di Giorgi e dott. Giuseppe Oliva in rappresentanza dell'Assessorato della sanità;
-  l'equipe adozioni (assistente sociale Giuliana Licata e dott.ssa Antonietta Campo) del comune di Caltanissetta;
-  l'equipe adozioni (assistente sociale Maria Teresa Rizzarelli e dott.ssa Angelina Longo) del comune di Catania;
-  l'equipe adozioni assistente sociale Mariolina Terroso e dott.ssa Daniela Randazzo) del comune di Palermo.
Le funzioni di segreteria del N.O.R. saranno espletate dall'U.O. n. 4, serv. 7 del dipartimento enti locali.
(2003.6.351)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Indennità provvisorie di occupazione in favore dei proprietari di beni immobili ricadenti nei territori comunali di Giardinello e Montelepre per la realizzazione dei lavori di potenziamento della rete adduttrice esterna nel comune di Giardinello.

Con decreto n. 2137/U.O.B. XIX del 27 dicembre 2002, l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha disposto la corresponsione, da parte del legale rappresentante del comune di Giardinello, delle indennità provvisorie di occupazione spettanti alle ditte di cui all'elaborato elenco delle ditte interessate con indicata l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea e d'urgenza distinto per il comune di Giardinello e di Montelepre che fanno parte integrante del decreto predetto.
Comune di Giardinello
1)  Fondo per il culto - Prefettura di Palermo, ex Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, via Cavour n. 6 - Palermo; Palazzolo Guido, nato a Cinisi il 10 luglio 1945, proprietario per 1/2, codice fiscale PLZ GDU 45L10 C708Y; Palazzolo Maria Fara, nata a Cinisi il 4 ottobre 1936, proprietaria per 1/2, codice fiscale PLZ MFR 36R44 C708V; Lucchese Patti Francesco, diritto del concedente: foglio 5, particella 148 (ex 73), mq. 480, L./mq. 350, esproprio L. 168.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 70.000 (pari ad E 36,15), totale indennità L. 238.000; particella 203 (ex 61), mq. 660, L./mq. 350, esproprio L. 231.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 96.250 (pari ad E 49,71), totale indennità L. 327.250; particella 207 (ex 61), mq. 6.511, L./mq. 350, esproprio L. 2.278.850, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 949.520 (pari ad E 490,394), totale indennità L. 3.228.370; particella 71, mq. 800, L./mq. 350, esproprio L. 280.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 116.667 (pari ad E 60,25), totale L. 396.667; particella 75, mq. 240, L./mq. 350, esproprio L. 84.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 35.000 (pari ad E 18,08), totale L. 119.000; particella 76, mq. 830, L./mq. 350, esproprio L. 640.500, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 266.875 (pari ad E 137,83), totale L. 907.375; particella 83, mq. 540, L./mq. 350, esproprio L. 189.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 78.750 (pari ad E 40,67), totale L. 267.750.
Comune di Montelepre
1)  Maniaci Crocifissa, nata a Montelepre l'11 gennaio 1941, livellaria per 1/3, codice fiscale MNC FRA 43E66 F544Z; Maria, nata a Montelepre il 26 maggio 1943, livellaria per 1/3, codice fiscale MNC RSR 51D67 F544B; Rosaria, nata a Montelepre il 27 aprile 1951, livellaria per 1/3,codice fiscale MNC CCF 41A51 F544R; Lucchese Palli Francesco, diritto del concedente: foglio 4, particella 247, mq. 170, L./mq. 1.480, esproprio L. 377.400, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 157.250 (pari ad E 81,21), totale L. 534.650; particella 608 (ex 244), mq. 280, L./mq. 1.480, esproprio L. 621.600, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 259.000 (pari ad E 133,76), totale L. 880.600; particella 609 (ex 247), mq. 140, L./mq. 1.480, esproprio L. 310.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 129.500 (pari ad E 66,88), totale L. 440.300; particella 610 (ex 247), mq. 15, L./mq. 1.480, esproprio L. 33.300, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 13.875 (pari ad E 7,17), totale L. 47.175;
2)  Vitale Rosario, nato a Montelepre l'11 ottobre 1936, livellario per 1/3; Lucchese Palli Francesca, diritto del concedente; Vitale Gaglio Andrea fu Rosario, livellario per 2/3; Vitale Gaglio Concetta fu Rosario, livellaria per 2/3, ora: Vitale Rosario, nato a Montelepre l'11 ottobre 1936, codice fiscale VTL RSR 36R11 F544C: foglio 4, particella 198, mq. 295, L./mq. 1.480, esproprio L. 654.900, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 272.875 (pari ad E 140,93), totale L. 927.775; particella 214, mq. 27, L./mq. 1.480, esproprio L. 59.940, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 24.975 (pari ad E 12,90), totale L. 84.915.
3)  Caruso Nicolò, nato a Montelepre l'1 ottobre 1922, proprie tario per 1/3, codice fiscale CRS NCL 22R01 F544F; Caruso Salvatore, nato a Montelepre il 9 settembre 1920, proprietario per 1/3, codice fiscale CRS SVT 20P09 F544L; Caruso Vincenzo, nato a Montelepre il 16 settembre 1923, proprietario per 1/3, codice fiscale CRS VCN 23P16 F544B: foglio 7, particella 135, mq. 90, L./mq. 350, esproprio L. 31.500, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 13.125 (pari ad E 6,78), totale L. 44.625; mq. 3.260, L./mq. 350, esproprio L. 1.141.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 475.417 (pari ad E 245,53), totale L. 1.616.417;
4)  Catalano Fedele, nato a Montelepre il 13 gennaio 1913, residente in via Tocco n. 34, codice fiscale CTL FDL 13A03 F544P: foglio 5, particella 618, mq. 40, L./mq. 1.480, esproprio L. 88.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 37.000 (pari ad E 19,11), totale L. 125.800;
5)  Cucchiara Salvatore, nato a Montelepre il 29 maggio 1934, codice fiscale CCC DVT 34E29 F544D: foglio 5, particella 778 (AP 618), mq. 25, L./mq. 1.480, esproprio L. 55.500, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 23.125 (pari ad E 11,94), totale L. 78.625;
6)  Gaglio Cimino Giuseppe fu G. Battista, ora: Gaglio Antonia, nata a Montelepre il 18 dicembre 1929, ora: Gaglio Giuseppe, nato a Palermo il 26 giugno 1975, codice fiscale GGL GPP 75H26 G273A: foglio 5, particella 389, mq. 240, L./mq. 1.480, esproprio L. 532.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 222.000 (pari ad E 114,65), totale L. 754.800;
7)  Gaglio Giuseppe fu G. Battista di Montelepre, ora: Gaglio Antonia, nata a Montelepre il 18 dicembre 1929, ora: Gaglio Giuseppe, nato a Palermo il 26 giugno 1975, codice fiscale GGL GPP 75H26 G273A: foglio 5, particella 668, mq. 300, L./mq. 1.480, esproprio L. 666.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 277.500 (pari ad E 143,32), totale L. 943.500;
8)  Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928, proprietario per 1/2 in comunione legale, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H; Genovese Angela, nata a Montelepre il 25 novembre 1946, proprietaria per 1/2 in comunione legale, codice fiscale GNV NGL 46S45 F544Y: foglio 5, particella 771 (AP 618), mq. 50, L./mq. 1.480, esproprio L. 111.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 46.250 (pari ad E 23,89), totale L. 157.250;
9)  Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928; Principessa di Monte Scaglioso, diritto del concedente, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H, ora: Cucchiara Salvatore, nato a Montelepre il 29 maggio 1934, codice fiscale CCC SVT 34E29 F544D: foglio 5, particella 619, mq. 40, L./mq. 1.480, esproprio L. 88.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 37.000 (pari ad E 19,11), totale L. 125.800;
10)  Galvani Gisella, liv. Amministrazione del fondo per il culto, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 gennaio 1928, residente in via Di Bella n. 188, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H: foglio 7, particella 182 (ex 132), mq. 100, L./mq. 1.480, esproprio L. 148.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 61.666 (pari ad E 31.85), totale L. 209.666;
11)  Guella Clelia, livellaria; Guella Giuseppina, livellaria; Riccobono Anna fu Nicolò, livellaria; Riccobono Emilia, livellaria; Riccobono Eugenio fu Nicolò, livellario; Riccobono Giuseppe, livellario; Riccobono Nicolò fu Nicolò, livellario; Riccobono Rosa, livellaria; Riccobono Salvatore fu Nicolò, livellario; Riccobono Teresa, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928, residente in via Di Bella n. 188, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H: foglio 7, particella 133, mq. 130, L./mq. 350, esproprio L. 44.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 18.666 (pari ad E 9,64), totale L. 63.466;
12)  Pirrone Giovanni fu Giacomo, livellario in parte; Pirrone Mariano fu Giacomo, livellario in parte: foglio 5, particella 425, mq. 50, L./mq. 1.480, esproprio L. 74.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 30.833 (pari ad E 15,92), totale L. 104.833;
13)  Pisciotta Pietro di Giacomo, livellario; Principessa di Monte Scaglioso, diritto del concedente, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928, residente in via Di Bella n. 198, codice fiscale GGL SVT 29B28 F544M: foglio 5, particella 449, mq. 50, L./mq. 1.480, esproprio L. 76.960, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 32.066 (pari ad E 16,56), totale L. 109.027;
14)  Randazzo Salvatore, nato a Scaglioso; Randazzo Salvatore, nato a Montelepre il 15 febbraio 1910; Licari G. Battista, nato a Montelepre il 29 luglio 1933: partita catastale 5533, foglio 5, particella 438, mq. 485, L./mq. 1.480, esproprio L. 717.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 299.083 (pari ad E 154,46), totale L. 1.016.883;
15)  Terranova Giovanni fu Lorenzo; Giuseppa fu Lorenzo; Vincenza fu Lorenzo; Vitale Rosaria, vedova Terranova fu Pietro, usufruttuaria parziale di livello; Amministrazione del fondo per il culto, concedente: foglio 5, particella 549, mq. 50, L./mq. 350, esproprio L. 17.500, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 7.292 (pari ad E 3,77), totale L. 24.792;
16)  Terranova Giuseppa fu Lorenzo, usufruttuaria e proprietaria di 1/2; Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937; Vitale Vincenza, nata a Montelepre il 18 novembre 1896; Salvatore, nato a Montelepre l'8 giugno 1901; Giuseppa, nata a Montelepre il 20 agosto 1903, per 1/2, proprietari livellari di Montescaglioso, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928; Caruso Pietra fu Domenico; Artale Lucia di Giuseppe (codici fiscali errati): foglio 5, particella 436 (ex 497), mq. 25, L./mq. 1.480, esproprio L. 37.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 15.416 (pari ad E 7,96), totale L. 52.416;
17)  Terranova Giuseppa fu Lorenzo, usufruttuaria e proprietaria di 1/2; Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937; Vitale Vincenza, nata a Montelepre il 18 novembre 1896; Salvatore, nato a Montelepre l'8 giugno 1901; Giuseppa, nata a Montelepre il 20 agosto 1903, per 1/2 proprietari livellari alla Principessa Montescaglioso, ora: Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937, erede universale, codice fiscale VTL DMC 37T44 G273U: foglio 5, particella 437 (ex 497), mq. 40, L./mq. 1.480, esproprio L. 88.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 37.000 (pari ad E 19,11), totale L. 125.800;
18)  Terranova Giuseppa fu Lorenzo, usufruttuaria e proprietaria per 1/2; Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937; Vitale Vincenza, nata a Montelepre il 18 novembre 1896; Salvatore, nato a Montelepre l'8 giugno 1901; Giuseppa, nata a Montelepre il 20 agosto 1903 per 1/2 proprietari livellari alla Principessa di Montescaglioso, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 febbraio 1928, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H: foglio 5, particella 436 (ex 497), mq. 25, L./mq. 1.480, esproprio L. 55.500, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 23.125 (pari ad E 11,94), totale L. 78.625;
19)  Terranova Vincenza, maritata Pizzurro, nata a Montelepre il 17 giugno 1905, codice fiscale TRR VCN 05H57 F544Y: foglio 5, particella 440, mq. 30, L./mq. 1.480, esproprio L. 66.600, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 27.750 (pari ad E 14,33), totale L. 94.350; particella 469, mq. 320, L./mq. 1.480, esproprio L. 710.400, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 296.000 (pari ad E 152,87), totale L. 1.006.400;
20)  Terranova Vincenza, nata a Montelepre il 17 giugno 1905, livellaria; Amministrazione del fondo per il culto, concedente, ora: Terranova Vincenza, maritata Pizzurro, nata a Montelepre il 17 giugno 1905, codice fiscale TRR VCN 05H57 F544Y: foglio 5, particella 68, mq. 90, L./mq. 1.480, esproprio L. 199.800, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 83.250 (pari ad E 43,00), totale L. 283.050;
21)  Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937, comproprietaria per 1/2; Giuseppa, nata a Montelepre il 23 ottobre 1907, comproprietaria per 1/2; Gaglio Angela, maritata Vitale fu Salvatore, cousufruttuaria; Terranova Giuseppa; Giuseppa fu Lorenzo, cousufruttuaria; Lorenzo, comproprietario per 1/2; Vitale Giuseppe, nato a Montelepre il 30 agosto 1903, comproprietario per 1/2, ora: Vitale Domenica, nata a Palermo il 4 dicembre 1937, erede universale, codice fiscale VTL DMC 37T44 G273U: foglio 5, particella 715 (AP 611), mq. 50, L./mq. 1.480, esproprio L. 111.000, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 46.250 (pari ad E 23,89), totale L. 157.250;
22)  Vitale Giuseppa di Salvatore, maritata Aiello, ora: Gaglio Salvatore, nato a Montelepre il 28 gennaio 1928, residente in via Di Bella n. 188, codice fiscale GGL SVT 28B28 F544H: foglio 5, particella 1231 (ex 611), mq. 170, L./mq. 1.480, esproprio L. 377.400, indennità di occupazione temporanea d'urgenza L. 157.250 (pari ad E 81,21), totale L. 534.650.
(2003.4.182)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 322.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 e della legge 13 novembre 2002, n. 258.

Istituti ed enti esercenti l'attività creditizia
Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Ente di sviluppo agricolo
Istituto regionale per il credito alla cooperazione
Federazione regionale agricoltori della Sicilia
Confederazione italiana agricoltori
Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia
Copagri
Associazione generale cooperative italiane della Sicilia
Lega nazionale cooperative e mutue
Unione nazionale cooperative italiane
Confederazione cooperative italiane
Agli ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ai collegi dei periti agrari e degli agrotecnici
All'associazione regionale allevatori
e p.c.  Alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste 

Alla Corte dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002, è stata pubblicata la legge n. 178 dell'8 agosto 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, con la quale all'art. 13 della predetta legge, in particolare, ai commi 4-bis e 4-ter, è stata prevista la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento.
Altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, è stata pubblicata la legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici" il cui art. 5-bis (Interventi a favore delle zone colpite dalla siccità nel triennio 2000-2001-2002) sostituisce il comma 4-ter dell'art. 13 della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Inoltre, con prot. n. 100168 del 20 gennaio 2003, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha emanato le modalità di applicazione degli interventi di cui sopra.
1.  Scopo
A causa dell'eccezionale siccità degli ultimi anni che ha danneggiato le produzioni agricole, con gravi riduzioni dei redditi, i produttori hanno incontrato notevoli difficoltà a far fronte non solo alla ricostituzione dei capitali di conduzione, ma anche al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'esercizio e di miglioramento.
Scopo dell'intervento è quindi quello di favorire la ripresa economica e produttiva del comparto agricolo, attraverso un finanziamento agevolato a lungo termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.
2.  Natura dell'intervento
L'intervento si esplica attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato della durata di anni 10, con possibilità di preammortamento, da destinare al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario d'eser cizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere sino alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (cioè fino all'8 luglio 2002) e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie riconosciute alla Regione Sicilia e da eventuali norme di cofinanziamento regionale.
3.  Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono individuati dal comma 4-bis dell'art. 13 del decreto legge in oggetto.
Pertanto, possono accedere all'intervento le imprese agricole singole od associate, costituite anche in forma societaria e le cooperative di conduzione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 15 giugno 2001.
4.  Condizioni di ammissibilità
I requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti decennali a tasso agevolato sono:
a)  il territorio in cui ricade l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione deve esse re stato danneggiato dalla siccità in uno degli anni 2000 -2001-2002, con decreto di declaratoria del Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
b)  l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione deve aver subito danni da siccità in uno dei predetti anni. Per quest'ultimo requisito l'accertamento del danno presuppone che l'impresa ha acquisito, sulla scorta della relativa istruttoria dell'I.P.A. competente per territorio, il diritto alle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e prescindendo, quindi, da un'effettiva fruizione delle stesse.
5.  Esposizioni oggetto dell'assestamento
Possono essere oggetto di assestamento:
-  le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, poste in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
In concreto, l'ammontare complessivo del finanziamento è costituito dal valore della somma delle rate scadute e non pagate, maggiorate degli interessi a carico dell'impresa, maturati fino alla data del 31 marzo 2003.
Poiché il periodo compreso tra la scadenza delle rate e il perfezionamento del finanziamento decennale non è assistito da alcun concorso nel pagamento degli interessi, salvo le rate interessate dall'art. 4 della legge n. 185/92, si ritiene opportuno che gli istituti creditori, per uniformità di indirizzo, applichino, per detto periodo, il tasso di riferimento del credito agrario per le operazioni a medio termine, vigente al momento della scadenza delle singole rate.
6.  Cumulabilità
I finanziamenti decennali sono cumulabili con gli altri interventi di soccorso del fondo di solidarietà nazionale, ad eccezione delle misure creditizie aventi la medesima finalità.
Infatti, l'art. 3, comma 2, lett. d), della legge n. 185/92, consente l'erogazione dei prestiti quinquennali di esercizio anche per il pagamento delle rate in scadenza entro l'anno in cui si è verificato l'evento, relative ad operazioni di credito poste in essere anteriormente all'evento stesso.
Ne consegue, pertanto, che, per dette rate, l'imprenditore agricolo ha facoltà di optare tra il prestito quinquennale di consolidamento e il finanziamento decennale, sia per danni di avversità verificatesi nel 2002, sia per danni da avversità verificatesi in annate precedenti, in cui l'istruttoria non è stata ancora definita.
Occorre, inoltre, tenere presente che l'art. 4 della legge n. 185/92, consente la proroga fino a 24 mesi delle rate di operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, nell'attesa della conclusione dell'istruttoria per la verifica della concedibilità del prestito agevolato per il pagamento delle rate stesse.
Dette rate già prorogate o in corso di proroga sia per la siccità sia per altre avversità dichiarate eccezionali, su richiesta delle imprese interessate e previa comunicazione all'I.P.A., possono essere conteggiate nell'ammontare del finanziamento decennale, sempre che la scadenza delle proroghe rientri nel periodo 8 luglio 2002-31 marzo 2003, in modo tale che lo stesso ispettorato limiti il concorso nel pagamento degli interessi sino alla data massima del 31 marzo 2003.
Con l'occasione, si fa presente che, per il periodo interessato al concorso della proroga, gli interessi da ammettere al finanziamento sono quelli posti a carico dell'impresa.
7.  Durata
I finanziamenti avranno durata di anni 10 di cui 1 anno massimo di preammortamento.
8. Tassi da applicare nelle operazioni
Ai finanziamenti decennali si applica il tasso agevolato determinato in base alla lett. c), del numero 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 3 dicembre 1985.
9.  Garanzie
Poiché i finanziamenti sono da ricondursi ad operazioni di credito agrario potranno essere assistiti nei limiti ed alle condizioni previste dal fondo interbancario di garanzia.
10.  Procedure
10.1.  Presentazione delle domande
I soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti decennali, la cui impresa ha subito danni da siccità negli anni 2000-2001 e per quelli con danni da siccità nell'anno 2002, già dichiarata con decreto ministeriale di declaratoria, emesso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare la relativa istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente (modello A), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda (duplice copia), nonché all'isti tuto o agli istituti di credito prescelti per l'erogazione del finanziamento. L'istanza dovrà contenere obbligatoriamente l'allegato 1. L'istanza, inoltre, dovrà essere inviata per conoscenza anche agl'istituti o enti esercenti l'attività creditizia presso i quali i richiedenti intrattengono esposizioni da consolidare.
Altresì, per i soggetti con danni da siccità nell'anno 2002, le cui imprese ricadono in territori non ancora declarati, l'istanza, secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di declaratoria.
L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante:
-  la titolarità dell'impresa agricola danneggiata, situata in un territorio danneggiato dalla siccità in uno degli anni 2000-2001-2002, con decreto di declaratoria del Ministro delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
-  di avere fruito in uno degli anni 2000-2001-2002 delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185 o di avere avuto diritto a tali provvidenze, senza averne fruito.
10.2.  Rilascio nulla osta
Il nulla osta o i nulla osta, ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità, verranno emessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a seguito di rilascio di certificazione da parte degli istituti di credito, attestante l'importo delle singole operazioni oggetto di consolidamento.
Per uniformità di indirizzo, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura utilizzeranno un modello unico di nulla osta che verrà trasmesso con successiva nota.
11.  Erogazione dei finanziamenti decennali e utilizzo del ricavo
Per l'erogazione dei finanziamenti decennali occorre distinguere il caso in cui l'istituto creditore sia lo stesso prescelto per l'erogazione del mutuo ovvero sia diverso.
Al riguardo, si fa presente che in entrambe le ipotesi l'erogazione non darà luogo a transazione in contanti e, quindi, a materiale esborso di denaro.
Infatti, nel primo caso e cioè nell'ipotesi di coincidenza tra l'istituto creditore e l'istituto mutuante, l'ente creditizio accrediterà la somma mutuata in favore del beneficiario, per utilizzarla in nome e per conto del medesimo per l'estinzione delle operazioni e rate consolidate.
Nel secondo caso, invece, cioè quando l'istituto creditore e quello finanziatore siano diversi, quest'ultimo dovrà provvedere ad accreditare le somme mutuate al beneficiario presso l'istituto creditore affinché vengano utilizzate per estinguere le rate e le operazioni, acquisendo una quietanza liberatoria sia con riferimento alle rate scadute che a quelle scadenti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e nel sito internet della Regione Sicilia, con la relativa modulistica.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

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(2003.8.425)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 1.
Tasse sulle concessioni governative regionali. Circolare n. 2 del 26 febbraio 2001. Sollecito adempimenti.

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(2003.8.480)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 3 febbraio 2003, n. 1100.
Additivi nell'alimentazione degli animali.

All'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero della salute dir. S.P.V.A.N. ufficio IX 

All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Al comando carabinieri nas di Palermo - Catania - Ragusa
Alla federazione Compag Bologna
La circolare del Ministero della salute 4 luglio 2002, n. 2 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2002) esplicativa del D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433, relativa al regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nella alimentazione degli animali fornisce chiarimenti in merito:
-  all'applicazione dell'art. 14, comma 4;
-  alle deroghe di cui all'art. 15, comma 5 e comma 6, lettere a) e b).
Si forniscono nell'articolato che segue alcune indicazioni sulla loro pratica applicazione.

Art. 14, comma 4

Prevede che la distribuzione e l'impiego dei mangimi complementari di cui al comma 2 (mangimi complementari i cui tenori di antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, di fattori di crescita, vit. D e di antiossidanti superano i tenori massimi fissati per i mangimi completi) sono consentiti solo previo riconoscimento o registrazione ai sensi del decreto legislativo n. 123/99.
La circolare esplicativa chiarisce che la distribuzione e l'impiego dei mangimi individuati al comma 2 del medesimo articolo, limitatamente a quelli destinati a divenire o a produrre alimenti per l'uomo, necessitano di una "comunicazione".
Pertanto i legali rappresentanti degli stabilimenti che:
-  distribuiscono tali mangimi (emissione in commercio da parte dei rivenditori): presentano il fax-simile mod. 1 allegato alla presente, debitamente compilato, all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio sede dello stabilimento;
-  utilizzano tali mangimi: presentano il fac-simile mod. 2 allegato alla presente, debitamente compilato, alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio sede dello stabilimento.
Detta comunicazione non deve essere effettuata dagli stabilimenti già riconosciuti o registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/99.
L'Azienda unità sanitaria locale trasmetterà a questo Assessorato l'elenco di tali comunicazioni e i successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale entro il giorno 15 successivo al trimestre di riferimento.

Art. 15, commi 4 e 5

Prevede che gli additivi di cui all'allegato a), parti I e II, al D.P.R. n. 433/01 possono essere incorporati nei mangimi composti solo se preventivamente preparati sotto forma di premiscele in stabilimenti che soddisfino le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 123/99, in proporzione minima dello 0,2% in peso.
Il comma 5 di detto articolo, in deroga al comma 4, stabilisce che il Ministero della salute può consentire che tali premiscele possono essere incorporate nei mangimi composti in proporzione comprese tra 0,05% e 0,2% in peso a condizione che:
-  la composizione quali-quantitativa della premiscela lo consenta;
-  gli stabilimenti soddisfino le condizioni di cui al capitolo 1.2 b) dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/99 finalizzate alla ripartizione omogenea della premiscela ed al rispetto dei relativi tenori previsti (dichiarato/contenuto);
-  l'iscrizione di tali stabilimenti ai sensi del decreto legislativo n. 123/99 deve avvenire in una sezione specifica intitolata "fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in proporzione minima dello 0,05 per cento in peso".
Al riguardo, nelle more delle eventuali indicazioni che il Ministero della salute si riserverà di fornire, in considerazione del fatto che:
-  le condizioni di cui al capitolo I.2 b) allegato I al decreto legislativo n. 123/99 sono finalizzate alla ripartizione omogenea della premiscela ed al rispetto dei relativi tenori previsti;
- gli stabilimenti di che trattasi sono già riconosciuti o registrati ancorché in deroga ai sensi del comma di che trattasi;
-  relativamente al previsto controllo di qualità resta ammessa la possibilità di detti stabilimenti di ricorrere ad un laboratorio esterno.
Pertanto gli stabilimenti che già usufruiscono della deroga di cui al comma 5, ai sensi della previgente normativa, o che intendono usufruirne:
-  trasmettono all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente la autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al capitolo J.2 b) allegato I al decreto legislativo n. 123/99, finalizzati alla omogenea distribuzione della premiscela ed al rispetto dei relativi tenori previsti (dichiarato/contenuto); detta autocertificazione deve riportare, tra l'altro:
-  i dati anagrafici relativi allo stabilimento;
-  il numero assegnato ai sensi del decreto legislativo n. 123/99;
-  l'indicazione della eventuale produzione esclusiva per animali da compagnia (petfood).
La Azienda unità sanitaria locale accerta l'esistenza dei requisiti previsti inerenti la deroga di che trattasi e redige apposito verbale di sopralluogo conforme all'allegato alla presente, trasmette detto verbale a questo Assessorato per l'iscrizione di detti stabilimenti nella specifica sezione individuata al comma 5, e per il successivo inoltro, entro il 31 dicembre 2003, al Ministero della salute, dell'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga.

Art. 15, commi 2 e 6, lettera b

Prevede che gli additivi di cui all'allegato A, parte I al D.P.R. n. 433/01 possono essere forniti solo da stabilimenti o intermediari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 123/99:
-  tal quali ad intermediari o a stabilimenti di fabbricazione di premiscele riconosciuti ai sensi rispettivamente dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 123/99;
-  sotto forma di premiscele solo a intermediari o stabilimenti di fabbricazione di mangimi composti per vendita o autoconsumo riconosciuti ai sensi rispettivamente dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 2, comma 2, lett. c) o e) del decreto legislativo n. 123/99.
In deroga al comma 2 di detto articolo, il successivo comma 6, lett. b) prevede che gli additivi di cui all'allegato A), parte I, al D.P.R. n. 433/01 possono essere forniti tal quali agli stabilimenti per la fabbricazione di mangimi composti a condizione che:
-  il regolamento comunitario di autorizzazione dell'additivo ne preveda, per una preparazione specifica dello stesso, l'aggiunta diretta nei mangimi composti;
-  il fabbricante di mangimi composti sia riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 123/99;
-  detti stabilimenti dispongono della idonea tecnologia per la loro aggiunta diretta nei mangimi composti finalizzata alla loro ripartizione omogenea ed al rispetto dei relativi tenori previsti (dichiarato/contenuto);
-  l'esistenza di detta tecnologia sia stata accertata previo sopralluogo dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
-  l'iscrizione di detti stabilimenti deve avvenire in sezioni specifiche intitolate "fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi composti".
Pertanto gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c), che intendono usufruire della deroga di cui al comma 6, lett. b):
-trasmettono all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente la autocertificazione del possesso di detta tecnologia che deve riportare tra l'altro:
-  i dati anagrafici relativi allo stabilimento;
-  il numero assegnato ai sensi del decreto legislativo n. 123/99.
La Azienda unità sanitaria locale accerta l'esistenza dei requisiti previsti inerenti la deroga di che trattasi e redige apposito verbale di sopralluogo conforme all'allegato alla presente, trasmette detto verbale a questo Assessorato per l'iscrizione di detti stabilimenti nella specifica sezione individuata al comma 7 dell'art. 15, e per il successivo inoltro, entro il 31 dicembre 2003, al Ministero della salute, dell'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga.

Art. 15, commi 3 e 6, lettera b)

Prevede che gli additivi di cui all'allegato a) parte II al D.P.R. n. 433/01 possono essere forniti solo da imprese riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 123/99:
-  tal quali ad intermediari o stabilimenti di fabbricazione di premiscele riconosciuti ai sensi rispettivamen te dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 123/99;
-  sotto forma di premiscele solo a intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, o a stabilimenti di fabbricazione di mangimi composti per vendita o auto consumo registrati ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 2, lett. c) o d), oppure riconosciute ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) o e), del decreto legislativo n. 123/99.
Come è ovvio detta fornitura può essere effettuata esclusivamente da stabilimenti o intermediari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 123/99.
In deroga al comma 3 di detto articolo, il successivo comma 6, lett. b) prevede che gli additivi di cui all'allegato a), parte II, al D.P.R. n. 433/01 possono essere forniti tal quali agli stabilimenti per la fabbricazione di mangimi composti, a condizione che:
-  il regolamento comunitario di autorizzazione del l'ad ditivo ne preveda, per una preparazione specifica dello stesso, l'aggiunta diretta nei mangimi composti;
-  il fabbricante di mangimi composti sia registrato ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 123/99;
-  detti stabilimenti dispongono della idonea tecnologia per la loro aggiunta diretta nei mangimi composti finalizzata alla loro ripartizione omogenea ed al rispetto dei relativi tenori previsti (dichiarato/contenuto);
-  l'esistenza di detta tecnologia sia stata accertata previo sopralluogo dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
-  l'iscrizione di detti stabilimenti deve avvenire in sezioni specifiche intitolate "fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio, e vit. A e D nei mangimi composti".
Resta inteso che, anche in questo caso, ai sensi del l'art. 7, comma 3, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del l'art. 2, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 123/99 possono usufruire della deroga di che trattasi nel rispetto di quanto previsto per gli stabilimenti registrati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo.
Pertanto gli stabilimenti già registrati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), che intendono usufruire della deroga di cui al comma 6, lett. b):
-  trasmettono all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente la autocertificazione del possesso di detta tecnologia che deve riportare tra l'altro:
-  i dati anagrafici relativi allo stabilimento;
-  il numero assegnato ai sensi del decreto legislativi n. 123/99.
La Azienda unità sanitaria locale accerta l'esistenza dei requisiti previsti inerenti la deroga di che trattasi e redige apposito verbale di sopralluogo conforme all'allegato alla presente, trasmette detto verbale a questo Assessorato per l'iscrizione di detti stabilimenti nella specifica sezione individuata al comma 7 dell'art. 15, e per il successivo inoltro, entro il 31 dicembre 2003, al Ministero della salute, dell'elenco aggiornato di detti stabilimenti in deroga.

Art. 15, commi 3 e 6, lettera a)

In deroga al comma 3 dell'art. 15, il successivo com ma 6, lettera a) prevede che gli additivi di cui all'allegato a), parte II, al D.P.R. n. 433/01, possono essere forniti tal quale agli intermediari riconosciuti o agli stabilimenti registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/99 che producono mangimi composti per gli animali da compagnia che soddisfano le condizioni previste, secondo i casi dall'art. 3, comma 1, o dall'art. 7, comma 2, lettera c) o d) del decreto legislativo n. 123/99.
Pertanto gli stabilimenti già registrati ai sensi del l'art. 7, comma 2, lettera c) o d), produttori di mangimi composti per animali da compagnia, che intendono usufruire della deroga di cui al comma 6, lett. a):
-  trasmettono all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente la autocertificazione della fruizione di detta deroga che deve riportare tra l'altro:
-  i dati anagrafici relativi allo stabilimento;
-  il numero assegnato ai sensi del decreto legislativo n. 123/99;
-  l'indicazione della produzione esclusiva per animali da compagnia (petfood).
La Azienda unità sanitaria locale nell'ambito della regolare attività di vigilanza effettua i controlli previsti e trasmette a questo Assessorato l'elenco di detti stabilimenti.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO

Allegati
All'Azienda sanitaria locale
di ............................................. ............................................. .............................................
Oggetto:  Comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 e della circolare del Ministero della salute n. 2, del 4 luglio 2002, per la distribuzione di mangimi complementari di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433.
Il sottoscritto ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il ............................................. in qualità di legale rappresentante della ditta:
ragione sociale ............................................. codice fiscale ............................................. partita I.V.A. ............................................. con sede legale e/o amministrativa sita in:
-  indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. prov. .................... telefono ............................................. fax .......................................................................
e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
-  indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. prov. .................... telefono ............................................. fax .......................................................................
Eventuale autorizzazione art. 13, comma 6, D.M. 16 novem- bre 1993.............................................[_]
Eventuale autorizzazione art. 13, comma 8, D.M. 16 novem- bre 1993.............................................[_]

Comunica

a codesta spett. Azienda sanitaria locale di distribuire i mangimi complementari, di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433, contenenti tenori di antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, di fattori di crescita, di vitamina D e di antiossidanti superiori ai tenori massimi fissati per i mangimi completi, nei seguenti casi:
a)  se si tratta di mangimi complementari a disposizione di tutti gli utilizzatori, a condizione che il loro tenore di antibiotico o di vitamina D o di fattore di crescita non superi il quintuplo del tenore massimo fissato;
b)  se si tratta di mangimi complementari destinati a talune specie animali a disposizione di tutti gli utilizzatori, in considerazione del sistema particolare di nutrizione, a condizione che la percentuale non superi:
1)  per gli antibiotici ed i fattori di crescita 1.000 mg./kg. e per bovini destinati all'ingrasso, 2.000 mg./kg.;
2)  per gli antiossidanti, nonché per i coccidiostatici ed altre sostanze mediocamentose, il quintuplo del tenore massimo fissato;
3)  per le vitamine D, 200.000 UI/kg.
per animali destinati a divenire o a produrre alimenti per l'uomo.
Località ....................................., lì .........................................
In fede
.............................................
(firma e timbro)

All'Azienda sanitaria locale di ............................................. ............................................. .............................................
Oggetto:  Comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 e della circolare del Ministero della salute n. 2 del 4 luglio 2002, per l'utilizzo di mangimi complementari di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433.
Il sottoscritto ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il ............................................. in qualità di legale rappresentante della ditta:
Ragione sociale ............................................. codice fiscale ............................................. partita I.V.A. ............................................. con sede legale e/o amministrativa sita in:
-  indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. prov. .................... telefono ............................................. fax .......................................................................
e sede produttiva sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
-  indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. prov. .................... telefono ............................................. fax .......................................................................
Codice identificativo allevamento assegnato dall'Azienda sanitaria locale .............................................

Comunica

a codesta spett. Azienda sanitaria locale di utilizzare i mangimi complementari, di cui all'art. 14, comma 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433, contenenti tenori di antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, di fattori di crescita, di vitamina D e di antiossidanti superiori ai tenori massimi fissati per i mangimi completi, nei seguenti casi:
a)  se si tratta di mangimi complementari a disposizione di tutti gli utilizzatori, a condizione che il loro tenore di antibiotico o di vitamina D o di fattore di crescita non superi il quintuplo del tenore massimo fissato;
b)  se si tratta di mangimi complementari destinati a talune specie animali a disposizione di tutti gli utilizzatori, in considerazione del sistema particolare di nutrizione, a condizione che la percentuale non superi:
1)  per gli antibiotici ed i fattori di crescita 1.000 mg./kg. e per bovini destinati all'ingrasso, 2.000 mg./kg.;
2)  per gli antiossidanti, nonché per i coccidiostatici ed altre sostanze mediocamentose, il quintuplo del tenore massimo fissato;
3)  per le vitamine D, 200.000 UI/kg.
per animali destinati a divenire o a produrre alimenti per l'uomo.
Località ....................................., lì .........................................
In fede
.............................................
(firma e timbro)
AZIENDA SANITARIA LOCALE .......................................................................
Verbale di sopralluogo ai fini del riconoscimento

Vista l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.G. n. 105 del 7 maggio 1999 - per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con i seguenti addittivi:
-  antibiotici;
-  coccidiostatici e altre sostanze medicamentose;
-  fattori di crescita;
presentata in data ............................................. dal:
sig. dr. ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il ............................................. in qualità di legale rappresentante della ditta:
 1.  DATI ANAGRAFICI
1.1  Sede legale o amministrativa
ragione sociale ............................................. indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. telefono ............................................. fax ....................................................................... codice fiscale/partita I.V.A. .............................................
1.2  Sede produttiva
Indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. telefono ............................................. fax ........................................................................
Responsabile tecnico: sig./dr. ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il .............................................
i sottoscritti: .............................................sig. dr. ............................................. in qualità di ............................................. sig. dr. ............................................. in qualità di ............................................. sig. dr. ............................................. in qualità di .............................................
in presenza di:.............................................sig. dr. ............................................. in qualità di rappresentante dell'azienda ............................................. .......................................................................................................................................
hanno effettuato il sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi di cui allegato I, cap. I.3.b, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, accertando quanto segue:
 2.  IMPIANTI EDAPPARECCHIATURE
2.1  E' disponibile la planimetria dell'impianto si[_] no[_] 
????
2.2    Sono previste la pulizia e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, in modo adegua- 
to e periodico  si[_] no[_] 
????
2.3  E' prevista la verifica della efficacia degli impianti e delle attrezzature in modo adeguato 
e periodico  si[_] no[_] 
????
2.4  Esistono sistemi di lotta contro la presenza  
d'organismi nocivi  si[_] no[_] 
????
2.5  Ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 433/2001 per incorporare nei mangimi composti le premiscele: 

-  contenenti gli addittivi di cui all'allegato A parti I e/o II;
-  in proporzione minore dell'0,2% in peso, ma non al di sotto dell'0,05% in peso, qualora la composizione qualitativa e quantitativa
delle premiscele lo consenta  si[_] no[_] 
???? I requisiti, di cui al capitolo I.2.b), allegato I, decreto legislativo n. 123/99, relativi a:
-  la ripartizione delle premiscele in maniera omogenea;
-  il rispetto del tenore di addittivi prescritti;
sono soddisfatti? (compilare esclusivamente qualora il richiedente intenda usufruire).
2.6  Ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera b) D.P.R. n. 433/2001: 

-  qualora l'autorizzazione comunitaria dell'additivo in questione lo consenta.
La tecnologia per l'aggiunta diretta nei mangimi composti degli addittivi:
-  allegato A, parte I, D.P.R. n. 433/2001 (tutti gli additivi dei gruppi antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, fat-
tori di crescita)  si[_] no[_] 
???? -  allegato A, parte II, D.P.R. n. 433/2001 (rame e selenio vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, chimicamente ben definite: vitamine A e D);
è disponibile? (compilare esclusivamente qualora il richieden te intenda usufruire).
 3.  PERSONALE
3.1  In caso di fabbricazione per l'immissione in commercio è disponibile l'organigramma azien dale da cui risultino le qualifiche e le re- 
sponsabilità del personale  si[_] no[_] 
????
3.2  Il personale è numericamente sufficiente per le  
esigenze produttive  si[_] no[_] 
3.3  Il personale è qualificato e competente per le  
esigenze produttive  si[_] no[_] 
3.4  Il personale riceve istruzioni operative scritte si[_] no[_] 
3.5  Sono messe in atto procedure per individuare le necessità di addestrare e di qualificare il  
personale  si[_] no[_] 
3.6  L'azienda conserva la documentazione relativa all'addestramento effettuato anche in caso di  
modifica dei compiti  si[_] no[_] 

 4.  PRODUZIONE
4.1  E' stato designato un responsabile di produ- 
zione  si[_] no[_] 
4.2  Esistono procedure codificate relative ai pro- 
cessi di fabbricazione  si[_] no[_] 
4.3  Esistono e sono attuate procedure codificate relative all'individuazione ed al controllo dei  
punti critici di fabbricazione  si[_] no[_] 
4.4  Esistono e sono attuate misure tecniche od organizzative finalizzate al controllo dei processi di fabbricazione ed atte a prevenire le contami- 
nazioni crociate e/o gli errori di fabbricazione  si[_] no[_] 

 5.  CONTROLLO DI QUALITA'
5.1  E' stato designato un responsabile del controllo  
di qualità  si[_] no[_] 
5.2  Le specifiche dei prodotti sono definite e co- 
dificate  si[_] no[_] 
5.3  Esiste un laboratorio di controllo interno/ester-no (*) dotato di idonee attrezzature e del personale per garantire e verificare che i prodotti siano conformi alle specifiche definite dal fabbricante ed alle disposizioni previste dalla vi- 
gente normativa in materia  si[_] no[_] 

(*)  cancellare la voce che non interessa
5.4  Esiste un piano di controllo codificato relativo alla qualità sia delle materie prime sia dei pro- 
dotti finiti  si[_] no[_] 
5.5  Esiste una procedura codificata per la gestione  
dei prodotti non conformi alle specifiche  si[_] no[_] 
5.6  Esiste una procedura codificata per il prelievo e la conservazione dei campioni di ciascun lotto dei prodotti ai fini della loro rintraccia- 
bilità  si[_] no[_] 

 6.  MAGAZZINAGGIO
6.1  Esistono apposite aree per il magazzinaggio si[_] no[_] 
6.2  Le materie prime, gli additivi, i supporti, i prodotti conformi e non conformi alle specifiche immagazzinati sono etichettati ai sensi della  
vigente normativa e facilmente identificabili  si[_] no[_] 
6.3  Le aree di magazzinaggio sono accessibili esclu- 
sivamente a personale autorizzato  si[_] no[_] 
6.4  Le aree di magazzinaggio mantengono condizioni di igiene, temperatura ed umidità idonee  
allo stoccaggio  si[_] no[_] 

 7.  DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE
7.1  Esistono sistemi di documentazione tali da consentire di ripercorrere l'iter di fabbrica- 
zione  si[_] no[_] 
7.2  Esistono sistemi di documentazione tali da as- 
sicurare la rintracciabilità dei lotti prodotti  si[_] no[_] 
7.3  Esistono sistemi di documentazione per la ge- 
stione dei reclami ed il ritiro dei prodotti  si[_] no[_] 
7.4  Esistono sistemi di documentazione relativi ai  
risultati dei controlli  si[_] no[_] 


Alla luce di quanto rilevato il sopralluogo ha fornito il seguen te esito:
 8.  ESITO DEL SOPRALLUOGO
8.1.1  Favorevole art. 2, comma 2, lettera c), decreto  
legislativo n. 123/99      [_] 
8.1.2  Favorevole deroga art. 15, comma 5, D.P.R. 
n. 433/2001      [_] 
8.1.3  Favorevole deroga art. 15, comma 6, lettera b), 
D.P.R. n. 433/2001      [_] 
8.2  Favorevole condizionato all'effettuazione di adeguamenti strutturali e/o funzionali da effettuarsi entro il tempo massimo indicato dall'autorità competente, a far data dalla formale 
comunicazione      [_] 
8.2.1  Descrizione adeguamenti strutturali: 

............................................. .............................................
.............................................
............................................. .............................................
8.2.2  Descrizione adeguamenti funzionali: 

.............................................
.............................................
............................................. ............................................. .............................................
8.3  Sfavorevole [_] 
8.4  Motivazioni esito sfavorevole: 

............................................. .............................................
.............................................
............................................. .............................................
 9.  DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE o di altro rappresentante l'Azienda
  ............................................. ............................................. 
  ............................................. 
  ............................................. ............................................. 

10.  VERBALIZZANTI
Località ............................................. data .................................................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
11.  LEGALE RAPPRESENTANTE o altro rappresentante l'Azienda
Località ............................................. data .................................................................
-  sig./dr. ............................................. firma .............................................
AZIENDA SANITARIA LOCALE .......................................................................
Verbale di sopralluogo ai fini della registrazione

Vista l'istanza volta ad ottenere la registrazione degli stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.G. n. 105 del 7 maggio 1999 - esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti contenenti premiscele con i seguenti additivi:
-  vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite;
-  oligoelementi;
-  carotenoidi e xantofile;
-  enzimi;
-  microrganismi;
-  sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo;
o di alimenti composti con i seguenti additivi:
-  vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, ad eccezione delle vitamine Ae D;
-  oligoelementi, ad eccezione di "Cu" e "Se"
-  carotenoidi e xantofille;
-  enzimi;
-  microrganismi;
-  sostanze con effetti antiossidanti per le quali è stabilito un tenore massimo;
presentata in data ............................................. dal:
sig. dr. ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il ............................................. in qualità di legale rappresentante della ditta:
 1.  DATI ANAGRAFICI
1.1  Sede legale o amministrativa
Ragione sociale ............................................. indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. telefono ............................................. fax ....................................................................... codice fiscale/partita I.V.A. .............................................
1.2  Sede produttiva
Indirizzo ............................................. c.a.p. ................... località ............................................. telefono ............................................. fax ........................................................................
Responsabile tecnico: sig./dr. ............................................. nato a ............................................. prov. .................... il .............................................
i sottoscritti: .............................................sig. dr. ............................................. in qualità di ............................................. sig. dr. ............................................. in qualità di ............................................. sig. dr. ............................................. in qualità di .............................................
in presenta di sig. dr. ............................................. in qualità di rappresentante dell'azienda ............................................. ............................................. 

hanno effettuato il sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi di cui allegato I, cap. II.c, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, accertando quanto segue:
 2.  IMPIANTI EDAPPARECCHIATURE
2.1  E' disponibile la planimetria dell'impianto si[_] no[_] 
????
2.2    Sono previste la pulizia e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, in modo adegua- 
to e periodico  si[_] no[_] 
????
2.3  E' prevista la verifica della efficacia degli impianti e delle attrezzature in modo adeguato e 
periodico  si[_] no[_] 
????
2.4  Esistono sistemi di lotta contro la presenza di 
organismi nocivi  si[_] no[_] 
????
2.5  Ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 433/2001 per incorporare nei mangimi composti le premiscele: 

-  contenenti gli addittivi di cui all'allegato A parti II;
-  in proporzione minore dell'0,2% in peso, ma non al di sotto dell'0,05% in peso, qualora la composizione qualitativa e quantitativa
delle premiscele lo consenta  si[_] no[_] 
???? I requisiti, di cui al capitolo I.2.b), allegato I, decreto legislativo n. 123/99, relativi a:
-  la ripartizione delle premiscele in maniera omogenea;
-  il rispetto del tenore di addittivi prescritti;
sono soddisfatti? (compilare esclusivamente qualora il richiedente intenda usufruire).
2.6  Ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera a) qualora l'autorizzazione comunitaria dell'additivo in questione lo consenta, esclusivamente per la fabbricazione di mangimi composti per animali da compagnia, è disponibile la tecnologia per l'aggiunta diretta nei mangimi composti degli additivi allegato A, parte II, D.P.R. n. 433/2001 (rame e selenio, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, chimicamente ben definite: vitamine A e D (compilare esclusivamente qualora il richiedente intenda  
usufruire)  si[_] no[_] 

 3.  PERSONALE
3.1  Il personale è numericamente sufficiente per  
le esigenze dell'impianto  si[_] no[_] 
3.2  Il personale è qualificato e competente per le  
esigenze dell'impianto  si[_] no[_] 

 4.  PRODUZIONE
4.1  E' stato designato un responsabile di produ-zione che può essere eventualmente esterno all'impianto, ma che agisce a richiesta e sotto  
la responsabilità del fabbricante  si[_] no[_] 
4.2  Esistono e sono attuate procedure codificate  
relative ai processi di fabbricazione  si[_] no[_] 
4.3  Esistono e sono attuate procedure codificate relative all'individuazione ed al controllo dei  
punti critici di fabbricazione  si[_] no[_] 
4.4  Esistono e sono attuate misure tecniche od organizzative finalizzate al controllo dei processi di fabbricazione ed atte a prevenire le contami- 
nazioni crociate e/o gli errori di fabbricazione  si[_] no[_] 

 5.  CONTROLLO DI QUALITA'
5.1  E' stato designato un responsabile del controllo di qualità che può essere eventualmente esterno all'impianto, ma che agisce a richiesta  
e sotto la responsabilità del fabbricante  si[_] no[_] 
5.2  Le specifiche dei prodotti sono definite e co- 
dificate  si[_] no[_] 
5.3  Esiste un piano di controllo codificato relativo alla qualità sia delle materie prime sia dei pro- 
dotti finiti  si[_] no[_] 
5.4  Esistono procedure codificate per la gestione 
dei prodotti non conformi alle specifiche  si[_] no[_] 
5.5  Esiste una procedura codificata per il prelievo e la conservazione, in modo regolare, dei cam- 
pioni dei prodotti  si[_] no[_] 

 6.  MAGAZZINAGGIO
6.1  Esistono apposite aree per il magazzinaggio si[_] no[_] 
6.2  I prodotti immagazzinati, conformi e non conformi alle specifiche, sono etichettati ai sensi della vigente normativa e facilmente  
identificabili  si[_] no[_] 
6.3  Le aree di magazzinaggio sono accessibili esclu- 
sivamente a personale autorizzato  si[_] no[_] 
6.4  Le aree di magazzinaggio mantengono condizioni di igiene, temperatura ed umidità idonee  
allo stoccaggio  si[_] no[_] 

 7.  REGISTRAZIONE
7.1  Esistono sistemi di documentazione tali da consentire di ripercorrere l'iter di fabbrica- 
zione  si[_] no[_] 

Alla luce di quanto rilevato il sopralluogo ha fornito il seguente esito:
 8.  ESITO DEL SOPRALLUOGO
8.1.1  Favorevole art. 7, comma 2, lettera d), decreto  
legislativo n. 123/99      [_] 
8.1.2  Favorevole deroga art. 15, comma 5, D.P.R. n.  
433/2001      [_] 
8.1.3  Favorevole deroga art. 15, comma 6, lettera a)  
D.P.R. n. 433/2001      [_] 
8.2  Favorevole condizionato all'effettuazione di adeguamenti strutturali e/o funzionali da effettuarsi entro il tempo massimo indicato dall'autorità competente, a far data dalla formale co- 
municazione      [_] 
8.2.1  Descrizione adeguamenti strutturali: 

............................................. ............................................. .............................................
8.2.2  Descrizione adeguamenti funzionali: 

............................................. ............................................. .............................................
8.3  Sfavorevole     [_] 
8.4  Motivazioni esito sfavorevole: 

............................................. ............................................. .............................................
 9.  DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE o di altro rappresentante l'Azienda
  ............................................. .......................................................................................... ............................................. 

10.  VERBALIZZANTI
Località ............................................. data .................................................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
-  sig./dr. ............................................. qualifica ............................................. firma .............................................
11.  LEGALE RAPPRESENTANTE o altro rappresentante l'Azienda
Località ............................................. data .................................................................
-  sig./dr. ............................................. firma .............................................
(2003.6.348)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ERRATA-CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 10 febbraio 2003.
Costituzione dei collegi elettorali per l'elezione del consiglio della Provincia regionale di Caltanissetta.
Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, a pag. 7, Allegato, la testatina reca erroneamente l'indicazione di "...Provincia regionale di Agrigento" mentre deve correttamente leggersi: "...Provincia regionale di Caltanissetta".
(2003.7.406)


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