REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2003 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 gennaio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Limina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem bre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visti i fogli prot. n. 5615 del 20 dicembre 2000 e prot. n. 1501 del 28 marzo 2001, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato al n. 63891 del 21 dicembre 2000 ed al n. 18291 del 2 aprile 2001, con i quali il sindaco del comune di Limina ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 6 dell'1 marzo 2000, riscontrata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 6 luglio 2000, con decisione n. 4217/3981, con la quale il consiglio comunale di Limina ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 6 dell'1 marzo 2000;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante la presentazione di n. 15 osservazioni ed opposizioni avverso lo strumento urbanistico in argomento;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, nonché la relativa relazione redatta dai progettisti;
Vista la delibera n. 31 del 13 ottobre 2000, con la quale il consiglio comunale di Limina ha formulato proprie controdeduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano adottato;
Vista la nota prot. n. 4302-4525 dell'1 marzo 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 94 del 12 febbraio 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti e relativi elaborati la proposta di parere n. 7 del 7 febbraio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
3.Il progetto di piano regolatore generale
3.1.  L'economia del paese si è basata in passato sul l'agricoltura e sulla zootecnia, vaste superfici di terreni sono state rese coltivabili attraverso la creazione di terrazzamenti.
Dopo l'esodo dalle campagne, che ha caratterizzato il periodo del dopoguerra, progettisti hanno riscontrato in atto una positiva tendenza al ritorno verso gli insediamenti rurali e alla valorizzazione dei terreni agricoli posti in condizioni di acclività più favorevoli.
Le prospettive di rilancio dell'economia liminese, a parere dei progettisti, potranno anche legarsi, oltre che all'agricoltura, anche al turismo, favorito "dall'incantevole posizione naturale alle pendici del monte Kalfa e dal clima salutare".
Non esiste a Limina nessuna struttura alberghiera e turisti e villeggianti vengono ospitati nelle case dei privati, pertanto, affermano i progettisti, il dato delle presenze estive è stato ricavato da accertamenti effettuati dall'amministrazione comunale e riporta una presenza di 200-220 persone.
3.2.  Il patrimonio edilizio del centro abitato, malgrado il decremento demografico degli anni dal 1951 al 1991, è rimasto sostanzialmente invariato, poiché l'intervento edilizio è stato mirato al riuso del patrimonio esistente anche attraverso demolizioni e ricostruzioni, favorendo ciò una ridistribuzione della popolazione che ha determinato un indice di affollamento di 1,29 vano/abitante.
I progettisti del piano in esame mirano fondamentalmente a non invertire la tendenza al recupero edilizio esistente, non prevedono esagerate espansioni, purtuttavia valutano che per il piccolo incremento di popolazione previsto fino all'anno di validità del piano, 2018, e per i nuovi nuclei familiari che si andranno a costituire, sia necessario individuare delle nuove aree di espansione.
Pertanto, prevedono delle zone C, distinte in C1, C2 e C3. Gli indici di fabbricabilità fondiaria sono di 1,50 mc./mq. nelle C1 (dove sono ammessi anche insediamenti turistici) e nelle C3 e di 1 mc./mq. nella C2.
3.3.  Dimensionamento
La previsione ventennale di dimensionamento effettuata dai progettisti è di 1.178 abitanti. Viene osservato che sembra arrestato il fenomeno di decremento che ha portato la popolazione di Limina da 2.491 abitanti censiti nel 1951 a 1.141 nel 1991. Nel 1998 si contano 1.071 abitanti.
Da questa data i progettisti prevedono un leggero aumento della popolazione (0,5% annuo) pari a 5,3 abitanti l'anno, con un dato, quindi, al 2018 di 1.178 abitanti.
L'incremento di popolazione viene riferito sia alla stabilizzazione del decremento demografico sia al ritorno degli emigrati.
Quindi, per quanto sopra, la previsione al 2018 sarebbe di 1.178 abitanti. A questo dato viene sommato il dato riferito all'aumento di popolazione stagionale previsto al 2018 in 140 unità attualmente ospitate in altri alloggi, più 50, pari ad un loro probabile incremento di 2,5 unità all'anno per i 20 anni.
Complessivamente quindi la previsione dei residenti e stagionali al 2018 è di 1.368 (1.071+107+140+50).
3.4.  Cubature
Per 1.368 abitanti necessitano 136.800 mc. (100 mc./abitante).
3.4.1.  Cubatura esistente
Il dato della cubatura esistente è di mc. 472.500 ed è dedotto dai progettisti dal dato della cubatura esistente al 1975 indicata dal programma di fabbricazione vigente, più il dato delle concessioni edilizie rilasciate dal 1975 al 1998 per mc. 67.485, più il dato di mc. 13.000 di cubatura realizzata abusivamente, dato fornito dall'ufficio sanatoria del comune in base alle richieste di sanatoria.
Questo dato di mc. 552.985, valutano i progettisti, deve essere decurtato del dato riferito alla volumetria non più recuperabile pari a 180.000 mc. e del dato riferito alla cubatura già demolita e non più recuperata nella ricostruzione pari a 24.145 mc.
Pertanto, la cubatura oggi esistente utilizzabile nel territorio del comune di Limina è considerata pari a mc. 348.839 a fronte di una previsione ventennale di 1.368 abitanti.
Altri elementi considerati dai progettisti ai fini del dimensionamento delle aree d'espansione sono la vetustà del patrimonio edilizio esistente e la formazione di nuovi nuclei familiari, che, anche se non determinano incremento demografico, determinano la necessità di una volumetria aggiuntiva.
3.4.2.  Cubatura di progetto
I progettisti partono dalla considerazione e dalla consapevolezza che la cubatura esistente è più che sufficiente anche a saturare il fabbisogno nel ventennio nel rapporto 100 mc./abitante. Purtuttavia ritengono dovere prevedere un aumento di cubatura rapportato al numero delle nuove famiglie che si andranno a formare da oggi al 2018 e al numero delle presenze stagionali previste a quella data.
I progettisti, in base a dati raccolti sugli attuali celibi e nubili, sui matrimoni celebrati negli ultimi cinque anni, prevedono la formazione di 200 famiglie nell'arco dei vent'anni di validità del piano. Presumendo che almeno 150 cercheranno casa autonomamente e che il numero medio dei componenti per famiglia sarà di 3,5, si ha una previsione al 2018 di 525 unità. Le presenze stagionali vengono calcolate in numero di 190 unità, pertanto il fabbisogno complessivo di vani per il ventennio risulta di 715.
3.5.  Obiettivi del piano
1)  attrezzare il paese di servizi e delle infrastrutture necessarie per garantire condizioni di vita accettabili sia per i residenti sia per i villeggianti;
2)  pianificare adeguatamente l'attività edilizia che ha registrato una ripresa (secondo i dati riportati nella relazione dal 1975 al 1979 sono stati realizzati mc. 24.885 di costruzioni, dal 1979 al 1998 circa mc. 42.600);
3)  massimo recupero dell'esistente.
3.6.  Zonizzazione
Il territorio comunale è stato così classificato:
-  zona A1, con questa denominazione sono stati individuati gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o segnalati dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali;
-  zona A2, centro storico, ricadente quasi al centro dell'abitato, di estensione molto limitata;
-  zona A3, con questa denominazione sono stati individuati singoli immobili, aventi caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale, acquisiti al patrimonio comunale, destinati all'edilizia economica e popolare previ interventi di recupero edilizio.
Zona B1, questa zona comprende la gran parte del centro abitato, prevalentemente già edificata, e dotata delle relative infrastrutture.
Zona B2, viene denominata B2 una zona residenziale in contrada Murazzo parzialmente edificata, per la quale è prevista il completamento.
Zona C1, sono individuate con questa denominazione e destinate all'espansione edilizia e agli insediamenti turistici, due aree prossime all'abitato di maggiore dimensione ed altre due, assai esigue, adiacenti a zone B. Un'altra esigua area è prevista in contrada Murazzo.
Gli insediamenti residenziali sono comprensivi solo delle attività commerciali e di vendita al dettaglio.
Sono espressamente vietate le destinazioni artigianali con lavorazioni moleste.
Zona C2, sono così denominate due zone, di cui una meno prossima al centro edificato, posta a seguire le zone C1, destinate ad insediamenti residenziali comprensivi solo delle attività commerciali e di vendita al dettaglio.
Sono espressamente vietate le destinazioni artigianali con lavorazioni moleste.
Zona C3, sono così denominate le zone residenziali destinate alla localizzazione di edilizia, economica e popolare, convenzionata e agevolata.
Sono previste tre di queste zone, una a nord ed una ad est del centro abitato, di modeste dimensioni, una ad ovest, limitrofa agli impianti sportivi, estremamente esigua (e non di previsione, stante che sotto la retinatura s'intravede il costruito).
Zona D, è così denominata una parte di territorio comunale, situata a nord del paese e da esso abbastanza distante, destinata a piccoli insediamenti industriali ed artigianali attuabili a seguito del P.I.P. piano per insediamenti produttivi, costituente prescrizioni esecutive.
Zona E, si intende desinata a zona E la rimanente parte di territorio non oggetto di altra specifica destinazione.
3.7.  Servizi esistenti
-  n. 1 scuola elementare con 5 aule;
-  n. 1 scuola media con 3 aule;
-  n. 1 scuola materna con 2 aule;
-  n. 1 biblioteca;
-  ufficio collocamento;
-  poliambulatorio;
-  casa albergo per anziani ed handicappati;
-  mattatoio;
-  serbatoi idrici;
-  verde attrezzato zona Nocellito;
-  impianto sportivo (tennis, calcio) zona Nocellito, calcio zona Calvario;
-  mercato coperto;
-  discarica;
-  depuratore;
-  parcheggio zona Calvario.
3.8.  Servizi di progetto
-  centri sportivi zona Nocellito, zona Ciranno;
-  caserma C.C.;
-  area per distribuzione carburante;
-  parcheggio zona S. Filippo;
-  parcheggio zona Gaipò;
-  parcheggio zona Cimitero;
-  parcheggio zona Portella;
-  parcheggio zona Nocellito;
-  parcheggio zona centro;
-  parcheggio zona Nocerazza ovest;
-  parcheggio zona Nocerazza est;
-  parcheggi zona Ficarazzi;
-  parcheggi zona Nocellito.
4.Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive redatte unitamente al piano regolatore generale, riguardano il piano particolareggiato della zona industriale ed artigianale, ricadente nella zona D del piano regolatore generale, dimensionato sul fabbisogno decennale riferito alla popolazione residente, alle attività industriali ed artigianali esistenti, alle richieste pervenute all'amministrazione comunale per l'ottenimen to di lotti per l'attività industriale e artigianale e alla opportunità di predisporre aree idonee alla localizzazione di nuove attività industriali ed artigianali.
Sono stati impegnati in totale mq. 11.404 ed è stata prevista una spesa della mano pubblica per l'attuazione dello strumento di L. 1.789.552.904.
5.Considerata
-  Gli obiettivi dichiarati dai progettisti di cui si è detto precedentemente sono condivisibili e le linee guida del progetto sono ad essi coerenti.
Le scelte effettuate sul dimensionamento del piano anche se non proprio canoniche, sono in linea di massima da condividere in quanto si propongono di dare un minimo di prospettiva di nuova edilizia (e non fornire alibi all'abusivismo).
Vengono, pertanto, condivise, dovendosi tuttavia escludere, in quanto effettivamente assai eccedenti i calcoli di reale fabbisogno (per come, peraltro, dichiarato dai progettisti), la zona C2 ad est del centro abitato e, conseguentemente, il contiguo parcheggio, e la zona C1 in contrada Murazzo, risultando le aree libere della prossima zona B idonee a consentire sufficiente edificazione.
-  Con riferimento al D.I. 2 aprile n. 1444 le zone territoriali omogenee B, individuate all'interno del territorio comunale, sono risultate congrue rispetto alla definizione di legge.
-  Per quanto riguarda l'individuazione delle parti del territorio comunale classificabili come zona A, a mente del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ribadito quanto espresso ai superiori punti 2.1. e 2.2. sulla attuale non omogeneità delle caratteristiche fisiche e tipologiche degli immobili del centro urbano, si rappresenta che, per quanto riguarda la zona A2, dal sopralluogo effettuato, questa zona non sembra rappresentare il nucleo originale del paese da salvaguardare, ma piuttosto parte del centro abitato oggetto di numerosi interventi di demolizioni e ricostruzioni.
Viceversa, la parte del paese, che meglio o, comunque, in misura superiore alla precedente, mantiene le caratteristiche del centro storico, è la parte che si snoda lungo la via Garibaldi, lungo la quale troviamo il duomo e i pochi immobili con caratteristiche di edilizia civile borghese o piccolo aristocratica, come già detto nella parte descrittiva. Analoghe caratteristiche sono presenti, pur in assenza, come sopra, del requisito dell'omogeneità nelle aree a valle dell'asse principale, dove il comune è intervenuto con interventi di recupero di immobili e degli spazi pubblici dell'habitat urbano. Per cui si è del parere che la zona A2 debba essere ampliata così come delimitato in rosso nella tavola n. 3 - zonizzazione del centro urbano.
-  Si condivide la scelta di denominare zona B1 la rimanente parte del centro abitato che, pur avendo mantenuto, (e non del tutto), l'impianto urbanistico di più antica formazione, per quanto attiene all'assetto viario, quasi nulla ha conservato delle precedenti tipologie edilizie, poiché molteplici e pressocché a tappeto sono state le manomissioni e le sostituzioni. Eventuali residui di immobili meritevoli di tutela, ancora persistenti nella zona B1, possono essere salvaguardati con l'applicazione delle modalità finora seguite dal comune quanto agli immobili acquisiti.
-  Inoltre, il progetto di piano risulta complessivamente rispettoso dell'assetto morfologico del territorio di Limina e della realtà agricolo forestale, così come rappresentata nell'apposito studio, salvo che per quanto riguarda la localizzazione della zona D, ricadente in fascia di rispetto boschivo.
Tale previsione dello strumento urbanistico generale va pertanto soppressa, né, parimenti possono essere approvate le prescrizioni esecutive per detta zona redatte.
-  E' stata, poi, rispettata l'indicazione, data appunto con lo studio agricolo forestale, di indirizzare il necessario ampliamento del cimitero, che trovasi in area boscata, verso nord, dove il bosco appare più degradato e di mantenere il vincolo cimiteriale in tutta l'altra area circostante.
Quanto alla previsione in parola (per altro non precisamente individuata negli elaborati di piano), parere della scrivente unità operativa è che il dettato delle norme che regolano l'edificazione nei boschi e nelle fasce di rispetto boschivo vieti la sua attuazione, salvo che non venga fornita dall'ente locale dimostrazione della sussistenza delle condizioni dettate dal 9° comma dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13.
-  L'ufficio del Genio civile ha reso parere positivo sul piano regolatore generale e sul piano particolareggiato della zona artigianale, tuttavia ha dettato con il suddetto parere alcune condizioni.
Queste condizioni che riguardano indagini da effettuare prima della fase esecutiva dei progetti, vengono in particolare prescritte per il parcheggio previsto in adiacenza al santuario San Filippo, poiché il geologo classifica l'area come "potenzialmente instabile. Suscettività d'utilizzazione per fini urbanistici non favorevole".
Pertanto, in aderenza al parere dell'ufficio del Genio civile, si è del parere che debba essere soppressa la previsione del parcheggio suddetta, rimanendo rispettata la dotazione minima inderogabile per i parcheggi di mq. 250/abitante, visto che la dotazione dei parcheggi in progetto è di 7,8 mq./abitante.
-  Le aree per spazi pubblici sono state previste ben oltre i minimi di legge con riferimento al D.I. n. 1444/68. E' stata prevista una dotazione di mq. 62.053 di area destinata a servizi a fronte di una previsione ventennale di 1.368 abitanti con un rapporto di 39,3 mq./abitante così suddivisi: 5,6 mq./abitante di servizi sociali, amministrativi, pubblici; 7,8 mq./abitante di parcheggi; 3,7 mq./abitante di edilizia scolastica; 13,5 mq./abitante di impianti sportivi; 7,7 mq./abitante di verde attrezzato; 0,23 mq./abitante di servizi sanitari; 0,42 mq./abitante di chiese. Non sono superiormente computati i 6 mq./abitante di piazze (computati invece dai progettisti), in quanto non rientrano negli standards dei servizi.
Le aree destinate ai servizi sono state localizzate in toto in sede di progetto, la loro localizzazione appare condivisibile avendo riguardo all'estensione, all'ubicazione e alla funzione, nonché alla morfologia dei suoli. Ciò tranne che per il parcheggio San Filippo di cui si è già detto.
-  Riguardo alla viabilità, non si condivide la previsione del tracciato viario che, al fine di bypassare il centro abitato, riconnette la S.P. 12 proveniente da S. Alessio con la S.P. per Roccafiorita svolgendosi a nord del centro abitato per cospicua lunghezza.
Tanto in quanto:
1)  è stata soppressa, per come sopra considerato, la previsione di zona D al cui servizio in parte la viabilità era destinata;
2)  il traffico in transito per il centro abitato non si stima di entità tale da giustificare la previsione di viabilità imponente quanto quella prevista.
-  Riguardo al regolamento edilizio, nulla si ha da osservare, in quanto lo stesso è conforme a quanto dettato dalla vigente normativa
-  Riguardo alle norme tecniche di attuazione, esse vanno modificate conseguentemente a quanto sopra considerato. Inoltre, quanto previsto all'art. 14, lett. b), c), d), deve essere reso congruente con le norme dei successivi articoli relative alle singole zone omogenee. Ancora all'art. 15/b, al paragrafo "indice di zona", dopo "indice di fabbricabilità fondiaria 3,15 mc./mc.", va aggiunto: "e comunque la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona" ciò nel rispetto dell'art. 7 del D.I. n. 1444/68.
E ancora, si è del parere che:
1)  debba essere modificata l'ultima parte dell'art. 20, nel senso che va cassato quanto si dice dopo la parola "in conformità" sino alla fine dell'articolo, e va sostituito con "alle leggi vigenti in materia". Ciò in quanto alcuni dei riferimenti normativi citati non sono pertinenti;
2)  debba essere modificato l'art. 22 nel senso che va cassato da "tutti gli edifici esistenti..." (capoverso del 5° rigo dell'art. 22) a "nella misura del 50% dei volumi esistenti" (12° rigo dell'art. 22), in quanto in contrasto con le leggi vigenti che normano l'edificazione nelle zone E di verde agricolo
6.Osservazioni
Sono state presentate n. 15 osservazioni esaminate dal consiglio comunale con delibera n. 31 del 13 ottobre 2000.
Le osservazioni n. 1, n. 3, n. 4, n. 7 e n. 15, presentate rispettivamente dalle ditte Zingari Silvana, Noto Carmela, Saglimbeni Sebastiana, Garigali Biagio e Zingari Silvana, riguardano un'area a monte della via Roma destinata dal progetto di piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato.
Viene osservato che in questa zona ricadono degli edifici e che sono esistenti le opere di urbanizzazione primaria.
I progettisti nelle controdeduzioni riconoscono a detta zona le caratteristiche di zona B di completamento ed il consiglio comunale, interpretando nel senso dell'accoglimento il loro parere, ha accolto le suddette osservazioni.
Con il presente parere si condivide, per le motivazioni recate dai progettisti, il deliberato del consiglio comunale, pertanto le osservazioni nn. 1, 3, 4, 7 e 15 sono accolte e l'area interessata viene denominata zona B1 -centro urbano.
Le osservazioni n. 9 e n. 12, presentate rispettivamente dalle ditte Villari Cateno e Oliò Giovanna, riguardano un'area di esigua estensione destinata dal progetto di piano regolatore generale a zona F di servizi, situata tra le scuole esistenti ed una zona B1 della quale resta a ridosso.
Viene chiesto con le suddette osservazioni di ripristinare per la zona in questione la destinazione di zona B data dal piano di fabbricazione vigente.
Riguardo dette osservazioni i progettisti non si pronunciano chiaramente, tuttavia il consiglio comunale si è pronunciato per l'accoglimento.
Con il presente parere, considerato che l'area oggetto delle suddette osservazioni risulta di esigua estensione e su di essa non risulta localizzata nessuna struttura, considerato che la sua detrazione dall'area destinata a servizi non compromette il calcolo dello standard minimo inderogabile, si condivide quanto dal consiglio deliberato. Pertanto, le osservazioni nn. 9 e 12 sono accolte e l'area interessata viene destinata così come la zona B1 limitrofa, considerato altresì che anche con l'inserimento di quest'area rimangono immutate per questa zona le caratteristiche di zona B.
L'osservazione n. 2, presentata dalla ditta Santo Carmelo Bartolotta è stata respinta dal consiglio comunale in aderenza alle controdeduzioni dei progettisti in quanto l'osservazione non è pertinente. La ditta ha infatti chiesto che la destinazione del terreno di proprietà, già classificato zona B nel progetto di piano regolatore generale, venisse modificata in zona B. Trattasi evidentemente di errore di lettura della ditta.
Si condivide il deliberato dell'organo consiliare e pertanto l'osservazione n. 2 è respinta.
L'osservazione n. 5, presentata dalla ditta Correnti Angela è stata respinta dal consiglio comunale in aderenza alle motivazioni recate dai progettisti. La ditta aveva chiesto che la particella di proprietà rimanesse come pertinenza a servizio del fabbricato attiguo, mentre viene con il progetto di piano regolatore generale destinata a F7 verde pubblico attrezzato.
Si condivide il deliberato dell'organo consiliare e pertanto l'osservazione n. 5 è respinta.
L'osservazione n. 6, presentata dalla ditta Tamà Sebastiano, è stata respinta dal consiglio comunale in aderenza alle motivazioni recate dai progettisti, in quanto l'osservazione non è pertinente. La ditta ha infatti chiesto che la destinazione del terreno di proprietà già classificato zona B nel progetto di piano regolatore generale venisse modificata in zona B. Trattasi evidentemente di errore di lettura della ditta.
Si condivide il deliberato dell'organo consiliare e pertanto l'osservazione n. 6 è respinta.
L'osservazione n. 8, presentata dalla ditta Giardina Concetto, è stata respinta dal consiglio comunale in aderenza alle motivazioni recate dai progettisti. La ditta aveva chiesto che tutte le particelle di proprietà venissero destinate a zona C1 mentre il progetto del piano ne lascia alcune destinate a verde agricolo.
Si condivide il deliberato dell'organo consiliare e pertanto l'osservazione n. 8 è respinta.
Le osservazioni n. 10, n. 11 e n. 14, presentate rispettivamente dalle ditte Bartolotta Agatino Antonio, Noto Salvatore e Saglimbeni Antonio, sono state respinte dal consiglio comunale in aderenza alle motivazioni recate dai progettisti. Le ditte hanno chiesto che la destinazione dei loro terreni rimanessero zona D, mentre il progetto di piano regolatore generale include le aree interessate dalle osservazioni suddette in una zona che viene destinata a zona C3 di espansione.
Si condivide il deliberato dell'organo consiliare e pertanto le osservazioni nn. 10, 11 e 14 sono respinte
L'osservazione n. 13, presentata dalla ditta Manuli Giuseppe, è stata respinta dal consiglio comunale in aderenza alle motivazioni recate dai progettisti, in quanto con l'osservazione la ditta lamenta l'inclusione dei suoi terreni nella fascia di rispetto cimiteriale. Ciò risponde ad un obbligo di legge, come dicono i progettisti, in quanto è prevista in quella direzione un ampliamento del cimitero.
La decisione sull'osservazione è subordinata agli elementi che il comune di Limina fornirà in sede di controdeduzioni quanto alla natura delle aree su cui ricade l'ampliamento dell'esistente cimitero.
7.Piano dell'edilizia commerciale ex legge regionale n. 28/99
Il piano regolatore generale in esame prevede la localizzazione di attività commerciali di vendita al dettaglio all'interno delle zone territoriali omogenee A, B, C.
L'ente locale, secondo quanto verbalmente reso, sarebbe in procinto di assumere delibera con cui esclude l'introduzione di previsione di aree destinate ad ospitare le attrezzature commerciali di cui all'art. 9, legge regionale n. 28/99.
Per quanto sopra considerato si è del parere che il piano regolatore generale del comune di Limina, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, sia meritevole di approvazione, previa l'introduzione delle modifiche conseguenti alle considerazioni sopra formulate e con lo stralcio della previsione di zona D e delle relative prescrizioni esecutive.";
Vista la delibera n. 5 del 20 gennaio 2002, pervenuta con foglio comunale n. 488 del 7 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Limina rileva che il piano regolatore generale risulta compatibile alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 e alle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 615 del 9 maggio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere dell'ufficio e gli esiti del sopralluogo;
Valutata la proposta di parere resa dall'ufficio, prot. n. 94 del 12 febbraio 2002 dell'unità operativa n. 4.1, che si condivide integralmente ad eccezione:
-  dell'osservazione n. 2 della ditta Santo Carmelo Bartolotta, che risulta condivisa dal consiglio comunale in aderenza alle controdeduzioni dei progettisti e pertanto la stessa viene condivisa in conformità del deliberato comunale, erroneamente ritenuta respinta nel parere dell'ufficio;
-  Per quanto riguarda la viabilità di circonvallazione finalizzato a bypassare il centro abitato, si ritiene potersi condividere in linea di massima l'ipotesi progettuale, ai fini di assicurare un migliore collegamento tra il centro abitato ed il territorio; tuttavia si prescrive in sede di progettazione esecutiva di migliorarlo sotto l'aspet to dell'inserimento nell'orografia accidentata del terreno, ai fini della salvaguardia delle condizioni idrogeologiche;
-  Si ritiene opportuno suggerire al comune che la viabilità di margine venga meglio valorizzata con opportuni interventi di adeguamento e ristrutturazione;
Rilevato altresì che il comune di Limina, con deliberazione consiliare n. 5 del 20 gennaio 2002, ha "dato atto che lo strumento urbanistico generale, risulta compatibile con lo sviluppo della funzione commerciale delineata dall'amministrazione comunale, è conforme alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 ed alle direttive emanate con D.P.R.S. 11 luglio 2000", e che, in relazione a ciò, possa ritenersi adempimento esaustivo della citata disposizione di legge;
Per quanto precede è del parere che il piano regolatore generale del comune di Limina, con annesso regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione consiliare n. 6 dell'1 marzo 2000, sia meritevole di approvazione, con le modifiche e prescrizioni di cui alla proposta di parere n. 7 del 7 febbraio 2002 e in coerenza ai punti sopraindicati del presente parere.";
Vista la nota prot. n. 41348 del 3 luglio 2002, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 615 del 9 maggio 2002, ha chiesto al comune di Limina di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni al voto C.R.U., ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge n. 71/78;
Vista la delibera n. 30 del 30 luglio 2002, con la quale il consiglio comunale del comune di Limina ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 720 del 12 novembre 2002, con la quale l'unità operativa n. 4.1/D.R.U., ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere n. 32 del 30 ottobre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica è stato ritenuto meritevole di approvazione il piano di che trattasi. Tuttavia, non sono state condivise alcune previsioni che di seguito vengono sinteticamente elencate:
-  zona "C2" ad est del centro abitato e del contiguo parcheggio;
-  zona "C1" in contrada Murazzo;
-  la perimetrazione della zona "A2" con prescrizione di ampliamento;
-  zona "D" e relative prescrizioni esecutive;
-  parcheggio in adiacenza al santuario S. Filippo.
Con il citato voto del C.R.U. vengono apportate alcune modifiche alle N.T.A. Inoltre viene rappresentato che le norme che regolano l'edificazione nei boschi e nelle fasce di rispetto boschivo vietano l'attuazione del previsto ampliamento del cimitero, salvo che non venga fornita dal comune dimostrazione della sussistenza delle condizioni dettate dal 9° comma dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13.
In relazione alle determinazioni assunte dal voto del C.R.U. n. 615/02, portate a conoscenza del comune, lo stesso, con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2002, ha formulato le controdeduzioni approvando la proposta di deliberazione che ha condiviso integralmente le controdeduzioni redatte dai progettisti del piano, che in sintesi di seguito si riportano seguendo l'ordine della medesima deliberazione consiliare e nel merito si propone quanto segue:
Esclusione della zona "C2"
Viene ribadita la previsione della zona "C2" in quanto la superficie di detta zona rientra nei calcoli del reale fabbisogno abitativo poiché la cubatura da insediare è pari a 100.694 mc. a fronte di un fabbisogno di mc. 100.768. Inoltre, tale maggiore superficie per gli insediamenti residenziali è stata prevista per non creare monopoli.
Si propone:
Di confermare l'esclusione della zona di che trattasi ed il contiguo parcheggio, in quanto il fabbisogno residenziale pari a 166.800 non può non tenere conto del patrimonio edilizio esistente e disponibile che ammonta a 366.839 mc.
Esclusione della zona "C1" in contrada Murazzo
Viene ribadita la previsione della zona di cui sopra oltre per quanto controdedotto per la zona "C2" in ordine al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, in quanto viene evidenziato che nella contrada sorge il monastero di S. Filippo di Agira e pertanto la previsione della zona C1 è finalizzata a chi vuole continuare ad abitare vicino al monastero e ad evitare lo spopolamento della contrada.
Si propone:
Fermo restando quanto evidenziato in ordine al dimensionamento generale, le motivazioni addotte dal comune in relazione alla conservazione delle tradizioni religiose ed allo scopo di evitare lo spopolamento della contrada si ritengono condivisibili e pertanto si condivide la controdeduzione anche alla luce dell'esigua superficie della zona.
Perimetrazione della zona "A2" con prescrizione di ampliamento
Il comune, nel prendere atto della prescrizione di perimetrazione della zona "A", chiede di poter intervenire all'interno di essa anche attraverso interventi di "ristrutturazione edilizia" per consentire una agevole fruizione e vivibilità degli edifici.
Si propone:
Condividere la richiesta da parte del comune consentendo tra gli interventi ammissibili all'interno della zona "A" la ristrutturazione edilizia, tuttavia con esclusione della demolizione e ricostruzione.
Soppressione della zona "D"
Il comune, sulla scorta degli elaborati di chiarimento e controdeduzioni che risultano allegati alla delibera consiliare n. 30 del 30 luglio 2002, redatti dai tecnici agronomi incaricati allo studio agricolo forestale, ribadisce la localizza zione della zona "D" prevista nel piano regolatore generale.
Si propone:
Si prende atto delle dichiarazioni contenute negli elaborati di chiarimento allegati alla delibera n. 30/02 e pertanto si ritiene di condividere la richiesta del comune di confermare la zona "D" industriale e artigianale. Si ritiene altresì condividere le prescrizioni esecutive relative alla medesima zona "D".
Soppressione del parcheggio in adiacenza al santuario S. Filippo
Viene dal comune ribadita la previsione del parcheggio di cui sopra, in quanto ritiene che la condizione al parere favorevole, dettata dall'ufficio del Genio civile, di effettuare indagini geologico-tecniche sui terreni prima della redazione del progetto esecutivo dell'opera, non costituisce impedimento alla realizzazione della stessa.
Si propone:
Si condivide la controdeduzione formulata dal comune fermo restando che prima della fase esecutiva vengano osservate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile sull'area interessata contenute nel proprio parere sulla compatibilità geomorfologica del territorio con le previsioni del piano.
Miglioramento della viabilità di circonvallazione in sede esecutiva
Il comune controdeduce che "...conseguentemente a quanto prescritto dal C.R.U. si cercherà di migliorare il tracciato della strada in sede di progettazione esecutiva al fine di un più aderente inserimento della stessa nel l'orografia del terreno, ponendo particolare cura alla salvaguardia delle condizioni idrogeologiche dei versanti, nonché alla valorizzazione della viabilità esistente con interventi di adeguamento e ristrutturazioni delle stesse.".
Si propone:
Si prende atto delle controdeduzioni comunali.
Osservazione n. 13 ditta Manuli Giuseppe
La ditta lamenta l'inclusione dei propri terreni nella fascia di rispetto cimiteriale. Il comune di Limina nel controdedurre rappresenta che i terreni afferenti il cimitero esistente e l'ampliamento hanno carattere fisico-meccanico soddisfacenti e quindi ben consentono l'ampliamento previsto.
Si propone:
Premesso che il C.R.U., con il già citato parere n. 615 del 9 maggio 2002 sul piano regolatore generale del comune di Limina, ha rappresentato in ordine al previsto ampliamento del cimitero che "...il dettato delle norme che regolano l'edificazione nei boschi e nelle fasce di rispetto boschivo vieti la sua attuazione, salvo che non venga fornita dall'ente locale dimostrazione della sussistenza delle condizioni dettate dal 9° comma dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13". Conseguentemente ha subordinato la decisione sull'osservazione della ditta Manuli, "...agli elementi che il comune di Limina fornirà in sede di controdeduzioni quanto alla natura delle aree su cui ricade l'ampliamento dell'esistente cimitero.".
Rilevando dal contenuto delle controdeduzioni comunali nessun riferimento alla richiesta di dimostrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni dettate dal 9° comma dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, il previsto ampliamento del cimitero viene disatteso. Per quanto sopra, l'osservazione n. 13 della ditta Manuli risulta superata.
Norme tecniche d'attuazione
Il comune accetta le modifiche prescritte dal parere del C.R.U. ad eccezione delle norme previste per la zona "D" che intende confermare.
Si propone:
In relazione a quanto considerato nella presente proposta sulla zona "D", la relativa normativa viene condivisa e nel contempo si prende atto di quanto controdedotto dal comune.
Per tutto quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni, formulate dal comune di Limina con la delibera del consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2002, al parere reso dal C.R.U. con voto n. 615 del 9 maggio 2002, è la proposta dell'unità operativa n. 4.1.
Pertanto di ritenere meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Limina, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 dell'1 marzo 2000, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n. 615 del 9 maggio 2002 e della presente proposta.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 25 del 4 dicembre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che:
la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa ritenersi integralmente condivisibile, è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Limina con delibera consiliare n. 30 del 30 luglio 2002, sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 32 del 30 ottobre 2002.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Limina, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 dell'1 marzo 2000, con le modifiche e prescrizioni di cui al voto n. 615 del 9 maggio 2002 e del presente voto".";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 615 del 9 maggio 2002 e n. 25 del 4 dicembre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 615 del 9 maggio 2002 e n. 25 del 4 dicembre 2002, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina contenute nella nota sopra citata, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni, esecutive e regolamento edilizio del comune di Limina, adottato con delibera consiliare n. 6 dell'1 marzo 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 615 del 9 maggio 2002 e n. 25 del 4 dicembre 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 7 del 7 febbraio 2000 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 615 del 9 maggio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 32 del 30 ottobre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
4)  voto n. 25 del 4 dicembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera di consiglio comunale n. 6 dell'1 marzo 2000;
6)  delibera di consiglio comunale n. 31 del 13 ottobre 2000;
7)  delibera di consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2002;
8)  delibera di consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2002;
Elaborati del piano regolatore generale
9)  relazione tecnica;
10)  norme di attuazione;
11)  regolamento edilizio,
12)  tabella tipi edilizi;
13)  tav.  1 -  inquadramento territoriale, scale 1:25.000, 1:10.000; 
14)  tav.  1a -  fogli catastali 1, 2, scala 1:2.000; 
15)  tav.  1b -  fogli catastali 3, 4, 5, scala 1:2.000; 
16)  tav.  1c -  fogli catastali 6, 7, 8, scala 1:2.000; 
17)  tav.  1d -  fogli catastali 9, 10, 11, scala 1:2.000; 
18)  tav.  2 -  viabilità generale e servizi esterni al c.u., scala 1:10.000; 
19)  tav.  2a -  viabilità e servizi di piano, scala 1:2.000; 
20)  tav.  3 -  zonizzazione centro urbano, scala 1:2.000; 
21)  tav.  3a -  zonizzazione contrade, scala 1:2.000; 
22)  tav.  4 -  zone urbanistiche dotate requisiti art. 2, D.M. n. 1444/68, scala 1:2.000; 

Elaborati del piano particolareggiato zona artigianale
23)  relazione geologico tecnica;
24)  all.  A -  relazione generale; 
25)  all.  B -  norme tecniche di attuazione; 
26)  all.  C -  piano particellare di esproprio; 
27)  all.  E -  costo opere di urbanizzazione; 
28)  tav.  1 -  stralcio catastale, aerofotogrammetria, stral cio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
29)  tav.  2 -  zonizzazione, scala 1:500; 
30)  tav.  3 -  planimetria edifici e parcheggi, scala 1:500; 
31)  tav.  4 -  impianto elettrico e telefonico, scala 1:500; 
32) tav.  5 -  raccolta acque bianche, scala 1:500; 
33) tav.  6 -  impianto fognante, scala 1:500; 
34) tav.  7 -  planovolumetrico, scala 1:500; 
35) tav.  8 -  tipi edilizi, scala 1:500; 
36) tav.  9 -  particolari costruttivi, scala 1:500; 
37) tav.  11 -  planimetria e profili, scala 1:500; 
38) tav.  11/A -  profilo "A", scala 1:200; 
39) tav.  11/B -  profilo "B", scala 1:200; 
40) tav.  11/C -  profilo "C", scala 1:200; 
41) tav.  11/D -  profilo "D", scala 1:200; 
42) tav.  11/E -  profilo "E", scala 1.200; 
43) tav.  12 -  planimetria strada interna, scala 1:500; 
44) tav.  13 -  profilo longitudinale strada interna, scala 1:500; 

Studio agricolo forestale
45)  relazione;
46)  relazione, premesse e finalità dello studio integrativo;
47)  carta d'uso del suolo, unità di paesaggio, scala 1:10.000;
48)  zonizzazione con utilizzazione del suolo, scala 1:2.000;
Studio geologico
49)  relazione studi geologici;
50)  tav.    1  -  carta geologica, scala 1:10.000;
51)  tav.    2  -  sezioni geologiche, scala 1:10.000;
52)  tav.    3  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
53)  tav.    4  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
54)  tav.    5  -  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:10.000;
55)  tav.    6  -  carta geolitologica e litotecnica, scala 1:2.000;
56)  tav.    7  -  profili geolitologici, scala 1:2.000,
57)  tav.    8  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000;
58)  tav.    9  -  carta delle pericolosità geologiche, scala 1:2.000;
59)  tav.  10  -  carta delle pericolosità sismiche locali, scala 1:2.000.

Art. 4

Il comune di Limina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 gennaio 2003.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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