REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 GENNAIO 2003 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 13 dicembre 2002.
Approvazione del bando per la richiesta e l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Allegati
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA 2000-2006
Asse 1 - misura 1.17. "Diversificazione della produzione energetica"
Bando per la presentazione delle richieste di contributo

1. PREMESSA
Il decreto presidenziale 20 novembre 2000, Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 (P.O.R.), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 10 del 9 marzo 2001 (n. 6), prevede nell'Asse 1, denominato "Risorse naturali", la misura 1.5.2 "Diversificazione della produzione energetica", successivamente rinumerata in misura 1.17 nel Complemento di programmazione adottato con deliberazione n. 235 del 2 agosto 2001 e modificato con delibera n. 26 del 28 gennaio 2002 della Giunta regionale.
Con l'art. 69 "Energia da fonti rinnovabili" della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto nel rispetto dei massimali stabiliti per le regioni di cui al l'art. 87, lett. a), paragrafo 3, del Trattato CE, alle imprese che realizzano impianti per la produzione di energia da fonti alternative rinnovabili secondo le modalità stabilite nel citato complemento di programmazione.
Con nota della Presidenza della Regione siciliana n. 3970 del 30 settembre 2002 è stata avviata la procedura di consultazione scritta del comitato di sorveglianza n. 9/02 per l'esame e l'approvazione della proposta di riprogrammazione finanziaria del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006. Con nota della Presidenza della Regione siciliana n. 4277 del 15.10.02 la procedura è stata chiusa favorevolmente.
La misura 1.17 è articolata in cinque diversi settori d'intervento, in base alle tecnologie d'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili:
a)  energia eolica;
a-1)  installazioni terrestri;
a-2)  installazioni off-shore;
b)  biomassa;
c)  solare fotovoltaico;
d)  solare termico;
d-1)  bassa temperatura;
d-2)  alta temperatura (termodinamico);
e) geotermia.
Le linee operative della misura sono connesse alla realizzazione d'interventi finalizzati alla produzione d'energia da fonti rinnovabili e basso livello di emissioni inquinanti e climalteranti destinata all'autoconsumo e/o alla immissione in rete.
L'amministrazione responsabile del procedimento è l'Assessorato regionale dell'industria, che si avvarrà di un soggetto concessionario, individuato con gara ad evidenza pubblica, per lo svolgimento delle seguenti attività esplicitate a titolo esemplificativo:
-  assistenza tecnica e informativa alle imprese per la predisposizione delle domande e per gli adempimenti connessi alle agevolazioni ottenute;
-  istruttoria dei progetti, verifica della completezza della documentazione inviata e della validità tecnico-economica delle iniziative presentate ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per la posizione in graduatoria;
-  formazione delle graduatorie;
-  calcolo dei contributi ed erogazione degli stessi;
-  monitoraggio finanziario fisico e procedurale delle iniziative agevolate, controlli e ispezioni.
2.  AMBITO DELL'INTERVENTO
2.1.
I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese che hanno sede legale ed amministrativa nel territorio dell'Unione europea.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.2 tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.
Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita I.V.A.
Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa, attraverso lo specifico certificato, entro e non oltre la trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento della prima erogazione.
Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente bando si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Sono escluse dalla possibilità di presentare istanze per la richiesta di contributi per le finalità di cui al presente bando le imprese in difficoltà come delineate ai sensi degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. C 288 del 9 ottobre 1999).
2.2.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio, esente da qualsiasi agevolazione, in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale.
Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità giuridica del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritti reali di godimento, locazione, comodato, contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, patto di opzione.
Si precisa, quindi, che in caso di richiesta di contributo per acquisto di terreno e/o immobile, l'istante al momento della presentazione della domanda dovrà provarne la mera disponibilità (con tratto preliminare, opzione, ecc.) ma non dovrà godere di alcun diritto reale sugli stessi.
Il beneficiario dell'aiuto è tenuto a mantenere nel territorio della regione Sicilia gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento, così come definita al punto 11.4. del presente bando.
2.3.
Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i seguenti criteri.
2.3.1. Piccole e medie imprese (PMI)
Possono beneficiare delle agevolazioni del presente bando, le piccole e medie imprese (PMI) ed i consorzi di PMI.
Le PMI sono quelle individuate in conformità alla disciplina comunitaria richiamata nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001.
I consorzi di PMI, per essere considerati PMI ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuti, non devono superare complessivamente (sommando, cioè, i valori di tutte le imprese consorziate) le soglie di cui al sopra citato allegato I al Regolamento (CE) n. 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Nel seguito si riporta la richiamata definizione di piccola e media impresa:
1)  le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:
-  aventi meno di 250 dipendenti, e aventi:
-  o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure
-  un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
-  e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3;
2)  ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
-  avente meno di 50 dipendenti, e avente:
-  o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure
-  un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;
-  e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3;
3)  sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o i piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
-  se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
-  se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso;
4)  per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
5)  qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti;
6)  quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "micro impresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi;
7)  il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato;
8)  le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di 12 mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio".
2.3.2.  Imprese di grandi dimensioni (GI)
Possono, inoltre, beneficiare delle agevolazioni del presente bando anche le imprese che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.3.1 e per le quali i requisiti per l'accesso ai contributi sono specificamente disciplinati nel seguito del presente bando.
2.4.
I benefici previsti dal presente regime di aiuto sono destinati ai seguenti settori enunciati con riferimento alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA 2002), riportata dal Regolamento (CE) n. 204/02 della Commissione del 19 dicembre 2001, che modifica il Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 36 del 6 febbraio 2002:
-  sezione C: prodotti delle miniere e delle cave;
-  sezione D: prodotti trasformati e manufatti;
-  sezione E: energia elettrica, gas, vapore e acqua calda;
-  sezione H: servizi di alberghi e ristoranti.
Con riferimento ai prodotti della sezione C, sono escluse le imprese del settore carbonifero e, con riferimento ai prodotti della sezione D, sono esclusi, inoltre, i settori di attività concernenti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, il settore siderurgico, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica.
2.5.
I beneficiari finali degli aiuti sono comunque tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti per l'attuazione degli investimenti proposti; per quegli interventi che prevedono la localizzazione nei siti della rete Natura 2000 (SIC, ZPS) dovrà essere posta particolare attenzione agli specifici vincoli ambientali cui gli stessi sono sottoposti.
3.  TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI
3.1.
Le tipologie di investimento oggetto del presente regime riguardano:
-  la creazione di un nuovo impianto;
-  l'ampliamento di un impianto esistente;
-  l'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento.
Non sono ammessi investimenti in sostituzione.
I costi sostenuti dalle imprese dovranno essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità della misu ra 1.17 e rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di ammissibilità delle spese prevista dal Regolamento (CE) 1685/2000.
Le spese ammissibili a contributo riguardano:
a)  progettazioni ingegneristiche concernenti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge;
b)  suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c)  opere murarie e assimilate;
d)  infrastrutture specifiche aziendali quali ad esempio: vie di accesso, regimentazione delle acque, protezione del suolo, strettamente connesse agli investimenti;
e)  macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa del l'im presa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mez zi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto VII);
f)  programmi informatici;
g)  brevetti; licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate; conoscenze tecniche non brevettate.
Le spese sopra indicate sono ammissibili al netto dell'I.V.A. ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente tramite acquisto diretto se non espressamente e diversamente indicato nel seguito del presente bando.
Con riferimento alle spese ammisibili, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:
I)  le spese di cui alla lett. a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardan ti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
II)  l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
III)  le spese di cui alla lett. a), relative a studi di fattibilità tecni co-economico-finanziaria sono ammissibili esclusivamente per le PMI, nei limiti previsti dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001, ed in particolare l'ammon tare lordo dell'aiuto non potrà superare il 50% in ESL dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
IV)  le spese relative all'acquisto di beni già in precedenza agevolati non sono in alcun modo ammissibili ai benefici di cui al presente regime di aiuti. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi della normativa vigente;
V)  le spese di cui alle lett. a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lett. g), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;
VI)  le spese di cui alle lett. e) ed f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate;
VII)  tra le spese di cui alla lett. e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone;
VIII)  le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;
IX) le spese relative agli investimenti immateriali, di cui alla lettera g), non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;
X) le spese cumulate relative a terreni e fabbricati, di cui alle lettere b) c) d), possono essere ammesse a contributo entro il limite non superabile del 20% del costo complessivo dell'iniziativa ritenuto ammissibile;
XI) gli aiuti agli investimenti immateriali, di cui alla lett. g), sono concessi a condizione che:
-  il destinatario si impegni a sfruttarli esclusivamente nell'impianto cui si imputano;
-  figurino nell'attivo dell'impresa e rimangano nell'impianto beneficiario dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di "entrata a regime" dell'iniziativa (punto 11.4. del presente bando);
-  siano considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
-  siano acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato.
3.2.
Si precisa inoltre che non sono ritenute ammissibili le spese relative a:
-  imposte e tasse;
-  atti notarili;
-  acquisto mezzi di trasporto;
-  acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi.
4.  RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E INTENSITA' DEGLI AIUTI
4.1.
Le risorse finanziarie pubbliche, a valere sul fondo comunitario FESR e nazionale, centrale e regionale, per l'attuazione della misura, ammontano a complessivi E 105 milioni, in conformità a quanto previsto dalla procedura scritta n. 9/02 del Comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia.
Benchè le risorse finanziarie sono territorializzate al 60% per l'attuazione dei "progetti integrati territoriali" (PIT), ai PIT inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Presidente della Regio ne n. 94/DRP del 18 giugno 2002, a seguito della selezione effettuata con le modalità e le procedure del bando pubblico del 23 apri le 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 15 maggio 2001, è riservata una quota finanziaria complessiva pari all'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche indicate nella tabella A allegata alla sezione "progetti integrati territoriali" del Complemento di programmazione (CdP) adottato con delibera n. 273 del 7 agosto 2002, pari a E 5.955.054,00.
Si prevede, pertanto, di attivare la procedura scritta per la modifica nella scheda di misura della quota di partecipazione alle risorse territorializzate, in base a quanto già previsto nella tabella A sopracitata del CdP.
In particolare, per ogni PIT e per ogni relativo territorio provinciale sono riservate le quote finanziarie individuate nella tabella che si riporta nel seguito:


Il finanziamento di ogni PIT è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal presente bando e al rispetto dei vincoli previsti nell'accordo che sarà sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e i soggetti coordinatori dei PIT.
Le risorse, inoltre, sono ripartite nei 5 diversi settori di intervento, in base alle tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili così come indicato nella tabella che segue.




4.2.
Sono concessi aiuti alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale nei limiti delle misure massime riportate nella tabella precedente espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ed equivalente sovvenzione lordo (ESL) per ciascuna tecnologia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Le percentuali in ESN o ESL esprimono l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e per l'ESN indipendentemente dal regime di tassazione del contributo.
Le grandi imprese possono beneficiare del solo contributo in ESN, mentre le PMI beneficiano anche del contributo in ESL.
Le imprese dovranno specificare il tasso di contribuzione ESN di cui intendono usufruire.
Le suddette intensità di aiuto sono suscettibili di adeguamento automatico alle eventuali modifiche apportate alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, approvata dalla Commissione europea in data 1 marzo 2000.
Saranno pertanto rispettate le intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti.
Le spese d'investimento di ogni singola iniziativa, ritenute ammissibili a contributo, non potranno superare l'importo di E 50 milioni.
5.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda indirizzata a: Regione siciliana, Assessorato industria, servizio II, risorse minerarie ed energetiche, viale Regione Siciliana n. 4580 - 90146 Palermo.
5.2.
Le domande, redatte in duplice copia, di cui una in carta legale, compilate secondo lo schema allegato A al presente bando, devono comprendere la documentazione più avanti indicata ed essere presentate per ogni singola iniziativa progettuale e per settore di intervento in base alle tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed avere come oggetto le seguenti diciture:
a)  energia eolica:
a-1)  installazioni terrestri: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento installazioni eoliche terrestri";
a-2)  installazioni off-shore: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento installazioni eoliche off-shore";
b)  biomassa: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Di versificazione della produzione energetica", settore di intervento biomasse";
c)  solare fotovoltaico: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento solare fotovoltaico";
d)  solare termico:
d-1)  bassa temperatura: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento solare termico bassa temperatura";
d-2)  alta temperatura (termodinamico): "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento solare termico alta temperatura";
e)  geotermia: "richiesta di contributo P.O.R. - Misura 1.17 "Diversificazione della produzione energetica", settore di intervento geotermia.
5.3.
Considerato che i progetti saranno valutati dal soggetto concessionario esterno all'Amministrazione regionale, devono essere adottati i seguenti accorgimenti per l'inoltro delle domande di richiesta contributo pena l'esclusione dal presente programma di agevolazioni.
Le domande corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse con plico sigillato.
Sul plico deve essere indicato, oltre l'indirizzo del destinatario, di cui al precedente punto 5.1, il mittente e la dicitura pertinente all'intervento di cui al precedente punto 5.2.
5.4.
Le domande devono essere presentate nei termini indicati al punto 9 del presente bando e potranno essere consegnate a mano presso l'Assessorato regionale dell'industria, servizio II, risorse minerarie ed energetiche, che rilascerà attestazione di avvenuto deposito con indicazione della data e del numero di protocollo, o inviate a mezzo raccomandata postale.
Faranno fede le date desunte dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione e dal bollo a datario apposto in ingresso dall'Assessorato regionale dell'industria.
5.5.
Le domande consegnate o spedite oltre i termini prescritti, ovvero non corredate di tutta la documentazione richiesta, non saranno prese in considerazione. Non saranno altresì ammesse al programma di benefici previsti dal presente bando, le richieste di contributo pervenute oltre il termine di 30 giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione.
5.6.
Le domande dovranno essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.
6.  AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE
6.1.
Sono ammissibili al contributo P.O.R. Sicilia 2000-2006 le iniziative che abbiano come oggetto la realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e basso livello di emissioni inquinanti e climalteranti in armonia con i cinque diversi settori di intervento, in base alle tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (eolica, biomassa, fotovoltaica, solare termica, geotermica), conformemente a tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
6.2.
I programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio di realizzazione del programma è quella desumibile dal primo dei titoli di attestazione della spesa ammissibile ancorché quietanzati o pagati successivamente.
7.  CUMULABILITA' DEI BENEFICI
7.1.
Gli aiuti previsti dal regime disciplinato dal presente bando non possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, d'origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, per le stesse spese ritenute ammissibili, pena la decadenza dei benefici.
A tale scopo sulla documentazione attestante la spesa effettuata per l'attuazione dell'investimento, deve essere apposta, da parte dell'impresa, la dicitura riportata al punto 12 del presente bando, in maniera indelebile.
8.  DOCUMENTAZIONE
Le richieste di contributo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
8.1.
Progetto definitivo dell'opera da realizzare, così come definito nell'art. 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002, pena la non ammissione al diritto al contributo regionale.
Dovrà essere evidenziata l'indicazione d'uso dell'energia prodotta (autoconsumo e/o vendita) e nel caso di vendita dovranno essere fornite indicazioni circa il collegamento alla rete di distribuzione/trasmissione dell'energia elettrica e le istanze presentate al GRTN.
Nel caso in cui l'energia prodotta con gli interventi agevolati dal presente bando sia ceduta in misura prevalente alla rete di distribuzione/trasmissione dell'energia elettrica del GRTN, il beneficiario del contributo dovrà presentare il progetto esecutivo così come definito nell'art. 16, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002, pena la non ammissione al diritto al contributo regionale.
Il progetto deve essere eseguito da tecnico, iscritto all'albo professionale, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui ci si riferisce. Il progetto dovrà essere corredato anche da uno studio di fattibilità per l'individuazione del bacino e/o dei siti idonei, sulla base delle effettive disponibilità di risorse energetiche locali nei cinque diversi settori di intervento in base alle tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Inoltre per ognuno dei diversi settori di intervento, si dovrà tenere conto delle seguenti considerazioni:
-  energia eolica: la proposizione del sito eolico deve essere suffragata da valutazioni anemometriche validate mediante misurazioni in situ della durata di almeno un anno, certificate da istituti di riconosciuta esperienza nel settore. Saranno ritenute valide le iniziative che prevedano impianti eolici con potenza complessiva minima di 1 MW, realizzati con aerogeneratori di potenza minima pari a 500 kW. Nel caso di impianti eolici localizzati nelle isole minori potranno essere proposti impianti con potenza complessiva inferiore a 1 MW. In relazione al progetto dovranno essere valutate e motivate le ragioni della scelta, sotto il profilo dell'opportunità e convenienza ambientale;
-  biomassa: la proposizione dello sfruttamento energetico da biomasse deve essere suffragata dalla valutazione delle quantità certe di biomassa conferibile all'impianto, della efficienza e redditi vità della produzione energetica, dell'analisi costi/benefici, del rapporto peso trattato/emissioni (CO2, CO). Saranno ritenute valide esclusivamente le iniziative che prevedano impianti alimentati da residui agricoli e/o da processi industriali;
-  solare fotovoltaico: non saranno ritenute valide le iniziative che prevedono impianti a servizio di utenze residenziali.
-  solare termico: saranno ritenute valide le iniziative che prevedono la produzione di energia termica a bassa ed alta temperatura a servizio di utenze collettive, attività produttive e speciali (es. dissalazione). Vanno considerati anche impianti di produzione di energia elettrica alimentati da energia solare (ad alta temperatura) attraverso processi termodinamici;
-  geotermia: a fronte della rilevazione di giacimenti geotermici nel territorio regionale e nelle isole minori, potranno essere finanziati interventi di sfruttamento delle risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica.
Nella relazione generale, che illustra esaurientemente le caratteristiche tecniche dell'opera, devono essere esplicitati anche i seguenti punti:
-  esperienza specifica del soggetto proponente;
-  tasso di partecipazione di risorse finanziarie private;
-  tempistica di avvio della realizzazione (saranno privilegiati gli interventi immediatamente cantierabili);
-  previsione dell'energia prodotta;
-  quantità di energia primaria risparmiata;
-  costo dell'energia prodotta considerando il costo totale dell'intervento;
-  rapporto emissioni evitate di CO2/costo totale intervento;
-  eventuale programma di gestione e manutenzione dell'impianto;
-  eventuale programma dei corsi di addestramento, svolti in sede regionale, per il personale addetto alla installazione e manutenzione degli impianti;
-  analisi dei benefici occupazionali a regime;
-  localizzazione degli interventi nelle aree a grande rischio ambientale.
8.2.
Scheda tecnica riepilogativa dei dati relativi all'investimento secondo il modello "allegato C".
8.3.
Specifiche dettagliate delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'intervento e documentazione sulla dotazione dell'impianto di adeguata strumentazione in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa al fine di quantificare i vantaggi energetici.
8.4.
Il preventivo di spesa, espresso in euro, comprendente tutti i costi dettagliati, strettamente connessi all'iniziativa, elencati secon do categorie di investimenti riportate al punto 3 del presente bando.
8.5.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello "allegato B", sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, attestante:
-  l'assunzione dell'impegno di spesa della quota a carico del soggetto richiedente, che dovrà essere esente da qualsiasi forma di agevolazione per un importo non inferiore al 25% dei costi ammissibili a finanziamento (1);
-  la conformità dei dati contenuti nella domanda di concessione del contributo, redatta secondo il modello "allegato A" e nella scheda tecnica "allegato C", con quelli risultanti dalla documentazione allegata;
-  che l'energia prodotta è utilizzata secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti leggi;
-  che non sono stati già richiesti o ottenuti finanziamenti, a qualsiasi titolo, per le stesse categorie di spese di cui si chiede l'agevolazione;
-  l'assunzione dell'impegno a conservare nella regione Sicilia gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi;
-  l'assunzione dell'impegno a rispettare la normativa comunitaria in particolare in materia di: ammissibilità delle spese, ambiente, pari opportunità, appalti.
8.6.
Delibere, ove previste, relative alla progettazione dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa.


(1)  Tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale, valutati nelle forme previste dalla legislazione vigente.
9. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE E CRONOGRAMMA
9.1.
L'attuazione della presente misura 1.17 seguirà la tempistica riportata nel seguente cronogramma degli eventi che avranno inizio dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Fase 1 - Presentazione delle istanze di contributo secondo le disposizioni dei paragrafi 5 e 8, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.




Fase 2 - Le istanze saranno sottoposte all'esame di verifica di ammissibilità e valutazione da parte del soggetto concessionario.
Le istanze, sulla base dei criteri previsti al paragrafo 10, saranno inserite in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito, una per ogni settore di intervento in base alla tecnologia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, finanziabile fino a concorrenza delle risorse disponibili.
E' previsto un criterio di ripartizione delle eventuali economie di spesa, realizzate in un settore di intervento per mancanza di richieste di contributo, a vantaggio degli altri settori. Il criterio di ripartizione delle economie, privilegia in misura proporzionale, i settori tecnologici in cui risultano, complessivamente, le somme più elevate di spese ammissibili e non rientrate, ad un primo esame, in graduatoria, per l'esaurimento dei fondi pubblici assegnati alla sottotipologia tecnologica. Analoga ripartizione verrà fatta nel caso di economie realizzate nelle risorse territorializzate.
Tale ripartizione non potrà essere effettuata a beneficio della tipologia eolica, per la quale è ammessa, invece la eventuale ripartizione delle somme tra la sottotipologia eolica terrestre ed eolica off-shore.
Le istanze ultime nelle graduatorie, così definitivamente determinate, potranno essere agevolate solo per la parte residua dei contributi pubblici resisi in tal modo disponibili.
Le istanze presentate nell'ambito di attuazione di PIT, sono inserite in graduatorie speciali riservate, una per ogni tipologia tecnologica, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse territorializzate.
Fase 3 - Nei successivi 30 giorni le singole graduatorie, così compilate, saranno approvate dal responsabile di misura e, quindi, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Fase 4 - Nei successivi 60 giorni devono essere presentate le istanze progettuali cantierabili da parte dei soggetti richiedenti il contributo ammessi in graduatoria e rientranti nelle risorse disponibili. Alle istanze progettuali cantierabili devono essere allegate copie autentiche, riprodotte nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti, di tutti gli atti attestanti l'immediata cantierabilità delle opere oggetto dell'investimento.
Fase 5 - Nei successivi 30 giorni le istanze cantierabili sono sottoposte all'esame di verifica da parte del soggetto concessionario di cui in premessa.
Fase 6 - Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, sarà comunicato, ai soggetti aventi diritto, l'accoglimento della domanda di contributo e la relativa emissione dei decreti di concessione provvisoria del contributo.
Fase 7 - Entro i 90 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento, pena la decadenza del diritto al contributo concesso (2).
L'inizio dei lavori è subordinato comunque all'ottenimento da parte del soggetto richiedente il contributo, di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni, e quant'altro necessario previsto dalle normative vigenti per la realizzazione degli impianti ed il loro esercizio a regime.
La dichiarazione di inizio lavori dovrà essere resa nei modi previsti dalla vigente normativa con perizia giurata rilasciata da un tecnico competente e comunicata al soggetto concessionario.
Eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito di possibili revoche dei decreti di concessione per l'inadempimento del termine di cui alla presente fase 7 cioè, mancato inizio dei lavori, saranno utilizzate scorrendo la relativa graduatoria, per la concessione dei contributi a favore di quelle imprese, precedentemente escluse per mancanza di fondi, in grado di attestare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del soggetto concessionario, di essere in grado di dare inizio ai lavori entro il termine perentorio che non potrà essere superiore a 60 giorni dalla notifica della comunicazione.
9.2.
I contributi saranno erogati secondo le norme stabilite nel successivo paragrafo 11.
L'inosservanza, l'incompletezza, la difformità o la mancanza anche di uno degli adempimenti e/o della documentazione richiesta nel presente bando, sarà motivo di esclusione dall'accesso al diritto al contributo. L'eventuale richiesta di chiarimenti, documentazioni integrative e quant'altro ritenuto necessario per l'analisi di accettabilità della domanda dovrà essere soddisfatta dal proponente entro 20 giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione dal contributo.
La relazione generale e la scheda tecnica, indicate al precedente paragrafo 8.1. e 8.2. dovranno essere sottoscritte congiuntamente da un tecnico iscritto ad un albo di ordine o collegio professionale competente per le opere progettate e dal legale rappresentante del soggetto proponente.
I dati riportati nella documentazione allegata alla domanda dovranno essere opportunamente giustificati e documentati.
La vita convenzionale dell'iniziativa sarà calcolata secondo quan to riportato dal quadro n. 7 della scheda tecnica di cui all'allegato C.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, l'Amministrazione regionale, su giudizio tecnico motivato del soggetto concessionario, procederà alla emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza.
10.  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
10.1.
Le domande di contributo sono valutate in base ai seguenti indicatori:
1)  MR, quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita convenzionale dell'iniziativa successivamente l'entrata a regime dell'impianto, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), per unità di investimento ammissibile a contributo (INVa), espresso in migliaia di euro. Il parametro P1 che concorre alla formazione del punteggio è:
P1 = MR/MRmax

dove MRmax è il valore massimo dell'energia primaria risparmiata per unità di investimento ammissibile, riscontrato nelle pratiche che concorrono alla graduatoria;
2)  CE, costo unitario convenzionale dell'energia prodotta, considerando il costo totale dell'intervento ritenuto ammissibile (INVa). Il costo dell'energia va valutato nei confronti della quantità totale netta di energia prodotta Ep (quadro n. 26, allegato C) nella vita convenzionale dell'intervento (quadro n. 7, allegato C) attualizzata ed espressa in TEP. Il parametro P2 è:
P2 = CEmin/CE

dove CEmin è il valore minimo del costo dell'energia prodotta riscon trato nelle pratiche che concorrono alla graduatoria per la stessa tipologia di investimento;
3)  livello di maturazione e qualità tecnica del progetto, con tempistica di avvio della realizzazione. Tale parametro P3 sarà attribuito in base alla valutazione effettuata sul progetto secondo la seguente matrice di criteri:

______________________________________________________________________________
(2)  Si ricorda che ai sensi dell'art. 69, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti, al fine dell'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il livello di progettazione è valutato in base ai requisiti esposti nell'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7; la cantierabilità del progetto sarà valutata in base alle informazioni dichiarate nella scheda tecnica quadro 8; la qualità tecnica è valutata in base a considerazioni di merito sulla validità dell'intervento proposto.
4. Esperienza specifica del soggetto proponente. Il punteggio del parametro P4 sarà attribuito sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo il modello allegato D, rilasciata dal soggetto richiedente l'agevolazione e dichiarante il numero di interventi simili già realizzati nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a quanto dichiarato sarà attribuito il seguente punteggio:




In assenza di dichiarazione, al parametro sarà attribuito un punteggio pari a zero;
5)  ESNi tasso di risorse finanziarie pubbliche, indicato in ESN ed approssimato alla seconda cifra decimale, di cui il destinatario finale dell'agevolazione intende avvalersi. Il parametro P5 è:
P5 = ESNimin/ESNi

dove ESNimin è il valore minimo del tasso di risorse finanziarie pubbliche riscontrato nelle pratiche che concorrono alla graduatoria;
6)  programma di gestione e manutenzione dell'impianto. Al parametro P6 sarà attribuito il valore 1 se è previsto il programma di gestione e manutenzione dell'impianto, il valore zero negli altri casi;
7)  MO ricadute occupazionali; incidenza dell'intervento sull'occupazione a regime per ogni milione di euro di investimento ammissibile. Il parametro P7 è:
P7 = MO/MOmax

dove MOmax è il valore massimo dell'indice occupazionale riscontrato nelle pratiche che concorrono alla graduatoria;
8)  localizzazione degli interventi nelle aree a grande rischio ambientale. Al parametro P8 sarà attribuito il valore 1 se l'intervento è localizzato in aree a grande rischio ambientale, zero negli altri casi.
10.2.
Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa, il valore dell'energia primaria risparmiata annua non deve essere inferiore ad un valore limite Srlim, (TEP all'anno di energia primaria risparmiata per ogni milione di euro di investimento ammissibile a contributo); il valore di Srlim per le diverse tipologie tecnologiche è pari a:
a)  energia eolica:
a-1)  installazioni terrestri      193; 
a-2)  installazioni off-shore      116; 
b)  biomassa      290; 
c)  solare fotovoltaico      38; 

d)  solare termico:
d-1)  bassa temperatura      135; 
d-2)  alta temperatura (termodinamico)      193; 
e)  geotermia      387. 

10.3.
Tutti gli indicatori e parametri che concorrono alla formazione del punteggio, sono calcolati ed arrotondati alla seconda cifra decimale, ove non espressamente e diversamente indicato. Alle domande che risulteranno ammissibili, sarà assegnato un punteggio, determinato in base ai parametri precedentemente calcolati sulla base degli indicatori desumibili dalla scheda tecnica allegato C e pre cisamente:
-  ESNi tasso di risorse finanziarie pubbliche di cui il destinatario finale dell'agevolazione intende avvalersi, quadro 5;
-  MR indice energetico, quadro 27.1;
-  CE costo unitario dell'energia prodotta, quadro 27.2;
-  MO indice occupazionale, quadro 28.
Il calcolo del punteggio sarà eseguito secondo la formula:
P = P1 x 5 + P2 x 5+ P3 x 2,5 +P4 x 1 + P5 x 5 + P6 x 1 + P7 x Y + P8 x 1
dove Y vale 5 se il valore Na, nuove assunzioni, di cui al quadro 28 si riferisce ad un numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato relativi a personale di sesso femminile in misura pari o superiore alla metà del totale dei nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato; il coefficiente Y vale 2,5 negli altri casi. Di questa circostanza, il richiedente il contributo ne dà evidenza con apposita dichiarazione di impegno e sarà soggetta a specifici accertamenti a discrezione dell'Amministrazione regionale. In assenza della dichiarazione, al coefficiente Y sarà attribuito il valore 2,5.
Gli interventi ammissibili a contributo saranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito.
11.  EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
11.1.
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, secondo le seguenti mo dalità:
-  la prima quota pari al 40% del contributo concesso è resa disponibile successivamente all'esito favorevole del controllo effettuato dal competente organo preposto;
-  la seconda quota pari al 60% del contributo concesso, è erogabile al raggiungimento del livello di spesa pari ad almeno il 90% dell'importo dell'investimento ritenuto ammissibile;
-  dalla seconda quota è trattenuta una aliquota pari al 10% del contributo concesso che sarà erogata a saldo, a seguito di approvazione delle attività di verifica e controllo e di emanazione del decreto di concessione definitiva.
Ove ne ricorrano le condizioni (a dimostrazione del sostenimento di spese pari almeno al 90% dell'importo del progetto) l'impresa può richiedere l'erogazione cumulata della prima e della seconda quota.
L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.
Ciascuna delle quote è erogata successivamente la presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti ed entro 30 giorni dall'esito favorevole del controllo effettuato dal competente organo preposto.
Nel caso di riduzione del programma di investimenti, o di non ammissibilità delle spese rendicontate, prima di procedere all'erogazione dei contributi, il soggetto concessionario procede al ricalcolo della quota erogabile. Le eventuali compensazioni per contributi erogati in eccesso e per i relativi interessi, sono effettuate al momento dell'erogazione della seconda quota e del saldo. Gli interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.
Il contributo così rideterminato verrà concesso solo nel caso in cui le variazioni del programma di investimenti e le minori spese ammissibili non inficino la valutazione e la relativa posizione dell'intervento in graduatoria.
In nessun caso l'aumento delle spese sostenute dall'impresa potrà comportare l'incremento del contributo spettante.
Eventuali ulteriori condizioni relative alle modalità di rendicontazione ed erogazione potranno essere specificate nel decreto di concessione provvisoria.
11.2.
Ai fini della prima e della seconda erogazione, l'impresa deve dimostrare di avere sostenuto spese di importo almeno pari rispettivamente al 40% e al 90% del valore del progetto approvato.
Con la richiesta di erogazione l'impresa dichiara l'importo delle spese effettivamente sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.
La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato regionale dell'industria, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 e del decreto legislativo n. 157/95, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Ita lia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, per un importo almeno pari all'anticipazione richiesta e di durata non inferiore a quella prevista nel programma lavori per l'entrata in esercizio dell'impianto (scheda tecnica quadro n. 6);
b)  documentazione attestante l'avvenuta emissione di ordini per forniture di beni o servizi in misura almeno pari alla metà delle spese ammissibili a contributo ovvero copia autentica del contratto di appalto e perizia giurata, redatta da professionisti iscritti agli albi professionali abilitati, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la perizia, attestante l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere;
c)  certificazione antimafia;
d)  certificato, rilasciato dalla camera di commercio competente territorialmente, attestante la vigenza e l'assenza di procedure concorsuali in atto;
e)  autodichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità, attestante il mantenimento del requisito soggettivo ai fini del l'ammissibilità dell'impresa ai benefici previsti dal presente bando.
11.3.
Il saldo è erogato successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa, previo esito positivo degli accertamenti di cui al successivo punto 14 e all'emanazione del decreto definitivo di concessione.
La spesa dovrà riferirsi ad impianti e lavori accessori completamente realizzati e resi funzionanti entro e non oltre il 30 giugno 2005.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento l'impresa presenta una richiesta di erogazione, da rendersi nella forma di autodichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità.
A tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di spesa che consiste in:
a)  certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o albo artigianale, attestante la vigenza dell'impresa e l'assenza di procedure esecutive concorsuali;
b)  documenti di spesa così come specificato al punto 12;
c)  dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
d)  copia dei contratti, e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese di cui al punto 3 del presente bando.
L'ammontare del contributo concesso è soggetto a rideterminazione, al momento dell'erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi.
11.4.
L'intervento si intende realizzato quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a)  gli impianti e lavori accessori sono stati completamente realizzati e resi funzionanti;
b)  il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente;
c)  l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi.
Si precisa inoltre che:
-  la "data di ultimazione" dell'investimento è quella del pagamento dell'ultimo titolo di spesa;
-  la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma;
-  l'esercizio "a regime" è il primo anno solare intero successi vo alla data di entrata a regime.
L'Assessorato dell'industria, anche tramite il soggetto concessionario, può accertare in qualsiasi momento, sia il conseguimento dei risultati previsti sia la regolare effettuazione delle opere, nonché la loro conformità al progetto approvato e, il mantenimento nella regione Sicilia degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al contributo di cui al presente bando per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento".
Le spese relative agli interventi realizzati, dovranno essere sostenute da parte dell'impresa beneficiaria entro il 31 dicembre 2005.
12.  MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
12.1.
Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e, dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni trasmette, al soggetto concessionario, la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei tre mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo si procederà alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei contributi erogati.
La documentazione di spesa consiste negli originali delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento.
Sulla documentazione di spesa originale, deve essere apposta la seguente dicitura in maniera indelebile:
-  spesa di E   dichiarata per l'erogazione della (prima, seconda) quota del contributo di cui al decreto di concessione provvisoria dell'Assessorato regionale 
dell'industria n. ...................... del  
P.O.R. 2000/06 misura 1.17, decreto direttoriale n.    
del   ex legge regionale n. 32/2000 art. 69. 

Le spese di cui al presente documento non beneficiano di altri aiuti.
Il soggetto concessionario, verificata la documentazione finale di spesa, comunica la regolarità della stessa all'Assessorato, nonché gli esiti delle ispezioni e controlli eseguti.
L'Assessorato, acquisite tali comunicazioni, emana il decreto di concessione definitivo, autorizzando l'erogazione di quanto ancora dovuto all'impresa, lo svincolo delle polizze fidejussorie e la restituzione degli originali di spesa presentati.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.
Gli originali delle fatture relative all'investimento e la documentazione contabile devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emanazione del decreto di concessione definitiva e resi disponibili in qualsiasi momento per eventuali verifiche compiute dalle autorità competenti sia nazionali che comunitarie.
12.2.
La spesa relativa alle commesse esterne può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture.
12.2.1.
Nel primo caso deve essere trasmessa una copia debitamente quietanzata ed autenticata, per copia conforme all'originale, dal legale rappresentante dell'impresa.
12.2.2.
Nel secondo caso gli elenchi di fatture debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, gli importi al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una autodichiarazione, rilasciata sotto la responsablità del legale rappresentante del soggetto proponente, con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'accertamento della regolarità delle scritture contabili che dichiari:
-  la conformità dei dati riportati in tali elenchi con i documenti originali;
-  che le spese riportate negli elenchi si riferiscano a spese sostenute effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto di concessione;
-  che le fatture relative alle spese sostenute per l'iniziativa siano fiscalmente regolari e siano state integralmente pagate;
-  che le spese si riferiscano a materiali, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, a lavori edili e collaudi di legge strettamente afferenti alle opere ed agli impianti oggetto di contributo.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal presidente del collegio dei revisori, ove tali organi esistano.
12.2.3.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli riscontrati in sede di accertamento di cui al punto 14, determineranno la revoca del provvedimento di concessione provvisoria del contributo.
12.3.
Le fatture estere dovranno essere corredate della seguente documentazione:
-  traduzione giurata;
-  documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento della transazione.
Nel caso di presentazione degli elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà indicare per ogni singola fattura:
-  l'importo in valuta estera;
-  l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
-  il controvalore in euro della effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento.
12.4.
12.4.1.
La spesa relativa alle commesse interne, nei limiti richiamati al paragrafo 3.1 lettera vi) del presente bando, deve essere documentata da:
-  bolle o commesse di prelievo dal magazzino sottoscritte dal legale rappresentante;
-  autofattura dei beni prelevati ed utilizzati nella realizzazione dell'opera, ovvero fattura di acquisto dei beni utilizzati precedente alla data del prelievo dal magazzino fino alla concorrenza delle quantità prelevate ed utilizzate per il progetto.
12.4.2.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda occorre presentare autodichiarazione, rilasciata sotto la responsablità del legale rappresentante, nella quale siano espressamente riportati:
-  nome, qualifica e mansioni dei dipendenti impegnati;
-  numero delle ore di lavoro e loro valorizzazione unitaria e totale;
-  espressa attestazione che le unità lavorative al momento della loro utilizzazione risultavano debitamente iscritte nel libro matricola dell'azienda;
-  eventuali oneri relativi a spese generali da attribuire a ciascun dipendente (non superiori al 10% dei costi diretti unitari complessivi).
12.5.
Le fatture e le altre spese, di importo unitario fino a E 103,29, possono essere documentate dalla dichiarazione del legale rappresentante che ne indichi, per ciascuna, il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale al netto dell'IVA. Tale facoltà può essere esercitata nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
13. CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
13.1.
I destinatari finali dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione ed al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche.
13.2.
Entro il 30 aprile di ciascun anno dei cinque anni successivi alla data di realizzazione dell'intervento (punto11.4), il destinatario del contributo dovrà inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecni co competente iscritto all'albo professionale.
13.3.
I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio, documentati e riportati nella relazione, dovranno permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda.
13.4.
L'energia elettrica prodotta attraverso l'iniziativa proposta potrà essere utilizzata secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti leggi ed in ogni caso la cessione in rete dovrà essere comprovata da idonea documentazione che ne attesti l'acquisto da parte di soggetto idoneo alla successiva distribuzione.
13.5.
Per tutte le iniziative nel caso si riscontri a regime una differenza negativa tra i dati dell'energia primaria prodotta da fonte non rinnovabile e quella risparmiata ovvero dell'energia prodotta e quelli previsti superiore al 30%, dovrà essere fornita apposita nota tecni ca giustificativa. Qualora la nota giustificativa di cui sopra evidenzi errori di valutazione eseguiti in sede di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione allegata, l'amministrazione potrà ridurre in tutto o in parte le somme finanziate chiedendo la restituzione di quanto già pagato.
14. CONTROLLI E REVOCA CONTRIBUTO
14.1.
L'amministrazione può procedere alla nomina di esperti o gruppi di esperti, ricorrendo anche a soggetti esterni, di comprovata professionalità specifica, aventi funzione di ispezione e controllo per l'accertamento a campione della corretta realizzazione dei programmi di investimento agevolato ai sensi del presente bando.
Gli esperti possono svolgere le funzioni singolarmente o riuniti in commissione rispettivamente per le iniziative i cui programmi di investimento siano inferiori o superiori a 5 milioni di euro.
Le commissioni sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
14.2.
Gli esperti hanno il compito di effettuare le ispezioni e le verifiche, sugli interventi che hanno ottenuto i contributi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei medesimi.
In particolare i controlli, dovranno accertare:
-  le date di inizio e fine lavori;
-  la conformità dell'opera realizzata al progetto esecutivo, oggetto del decreto di concessione del contributo;
-  l'impianto e i macchinari installati;
-  che l'opera è stata realizzata a regola d'arte e che è regolarmente in esercizio;
-  la rispondenza della funzionalità e delle prestazioni dell'impianto a quanto indicato nell'istanza;
-  l'importo totale, al netto dell'IVA, delle spese sostenute;
-  l'esclusiva pertinenza delle spese esposte, all'impianto oggetto del contributo;
-  la corretta annotazione, nelle scritture contabili del proponente, delle spese sostenute e dichiarate;
-  la conformità ai requisiti previsti dalla misura 1.17 e dal presente bando.
Gli esperti daranno evidenza del proprio operato mediante la redazione di un processo verbale di visita e di una relazione, eventualmente redatti anche in forma contestuale, almeno con cadenza semestrale dalla data di dichiarazione inizio lavori di cui alla fase 7 del cronogramma degli eventi e fino all'emissione del rapporto finale da cui si deve evincere l'avvenuta realizzazione degli intervento così come definito al punto 11.4 del presente bando.
Gli esperti devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria il processo verbale di visita e la relazione di cui sopra.
Gli esperti espongono nella relazione, in forma particolareggiata, sull'esito delle ispezioni e controlli effettuati e, quando ne ricorra il caso, propongono quali provvedimenti adottare posto che si riscontrino difformità con quanto previsto dal progetto dell'intervento ammesso a contributo.
14.3.
A ciascun esperto di cui al punto 14.1, spetta un compenso determinato sulla base della seguente formula:
C = INVaK+260,00

dove:
-  C è l'importo del compenso di ciascun componente, espresso in euro;
-  INVa è l'importo dell'investimento ritenuto ammissibile espresso in euro;
-  K è il risultato della seguente espressione:
log(0,079INVa0,665)/logINVa

-  260 è l'importo in euro del rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.
Sono comunque fissati i compensi minimo e massimo nella misura corrispondente a quelli determinati in relazione, rispetti vamente, agli importi degli investimenti di E 1.549.000,00 e di E 25.823.000,00.
I compensi spettanti agli esperti sono liquidati successivamente alla presentazione del verbale e della relazione di cui al punto 14.2.
Gli oneri per le attività ispettive degli esperti sono sostenuti dal soggetto richiedente il contributo di cui al presente bando e possono rientrare tra le spese di cui al punto 3.1., lett. a). Il soggetto richiedente il contributo, pertanto, è tenuto ad indicare comunque, tali spese tra quelle ammissibili a contributo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di decurtare il relativo costo nel caso in cui l'impresa beneficiata dell'aiuto non rientri nel campione soggetto a ispezione e controllo.
Il soggetto richiedente il contributo liquida i compensi ai componenti della Commissione di ispezione e controllo prima che l'amministrazione eroghi l'importo finale, non inferiore al 10% delle agevolazioni concesse; di questa circostanza ne deve essere data evidenza nella relazione finale di ispezione e controllo.
14.4.
Il soggetto concessionario deve accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto definitivo presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo.
Il soggetto concessionario esegue sopralluoghi, verifiche e controlli sia in corso d'opera che ad investimento ultimato per un periodo massimo di 5 anni successivi alla realizzazione dello stesso.
Il soggetto concessionario adempie al soddisfacimento del requisito di cui al presente punto, in conformità alle disposizioni legislative della Comunità europea esposte nel Regolamento (CE) n. 438/01 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 063 del 3 marzo 2001.
Il soggetto concessionario svolge le attività relative ai controlli e alle ispezioni in loco (riguardanti ai sensi del Regolamento CE n. 438/01 un numero significativo di progetti, le cui spese ammissibili ammontino per un valore complessivo dei contributi concessi pari almeno al 10%, fatta salva analoga facoltà per l'Amministrazione).
14.5.
L'Assessorato regionale dell'industria si riserva, comunque, la facoltà di effettuare, tutte le ispezioni e controlli, anche a campione tra le imprese beneficiate dell'aiuto, che saranno ritenute opportune allo scopo di verificare la corretta destinazione ed il mantenimento degli investimenti agevolati nella regione Sicilia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di realizzazione degli stessi (per gli investimenti immateriali, in particolare, sarà verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.1., punto 11) del presente bando).
14.6.
L'Assessorato regionale dell'industria provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando dalle risultanze dell'attività ispettiva o da altri controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno adottare, emerge che:
-  per le stesse spese oggetto della domanda di contributo sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
-  i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dal presente bando;
-  i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati, rimossi o usati per uno scopo diverso da quello previsto nel progetto, nei cinque anni successivi alla data di realizzazione dell'intervento;
-  la quantità di energia prodotta a regime sia inferiore del 30% alle previsioni progettuali;
-  qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
-  il beneficiario ha rilasciato dichiarazioni non veritiere;
-  siano state gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
-  il mancato raggiungimento del valore minimo dell'indice energetico ridotto del 5% in ciascuno dei 5 anni di mantenimento dei beni, o l'assenza della strumentazione di verifica prescritta;
-  l'iniziativa non venga rendicontata entro il 31 marzo 2006.
In caso di revoca dei contributi, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Per le revoche dei benefici e sanzioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
Le somme restituite sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
15.  NORME DI SALVAGUARDIA
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.
Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili e, in particolare modo, si rinvia a:
-  "Orientamenti in materia di aiuti di Stati a finalità regionale" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 74 del 10 marzo 1998;
-  Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, n. L 161 del 26 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strut turali;
-  Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 lu glio 2000 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, n. L 193 del 29 luglio 2000;
-  "Regolamento (CE) n. 70/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001.
Posto che queste norme siano più restrittive di quelle richiamate nel presente bando.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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