REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 GENNAIO 2003 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 14 gennaio 2003.
Disposizioni relative all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, ed in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con il quale si dispone che, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distribuitiva, possono essere istituiti centri di assistenza tecni ca (C.A.T.) alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e che gli stessi sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento;
Visto, in particolare, il comma 2 del succitato art. 23, il quale dispone che i centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
Visto l'art. 26, comma 1, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, con il quale si dispone che l'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale per il commercio;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000, recante "Ripartizione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", che, nella ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2000, ha previsto lo stanziamento di L. 50 miliardi pari a E  25.822.844,95 da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali riguardanti i centri di assistenza tecnica;
Visto il programma attuativo proposto dalla Regione siciliana a favore dei centri di assistenza tecnica, esitato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 14 dicembre 2001 a norma dell'art. 20 dello statuto regionale;
Visto il decreto del Ministero delle attività produtti ve - direzione generale per il coordinamento degli incen tivi alle imprese - del 15 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il suddetto programma a seguito del parere favorevole espresso dal comitato di valutazione e sorveglianza, di cui al punto 6 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, nella seduta del 5 febbraio 2002;
Visto l'art. 2 del suddetto decreto, che prevede la concessione a favore della Regione siciliana di un contributo di L. 6.602.000.000, pari a E  3.409.648,45, per la realizzazione del suddetto programma, che sarà erogato nella misura del 50% dello stesso, a titolo di acconto, subordinatamente alla trasmissione al Ministero dei provvedimenti attuativi relativi al riconoscimento dei centri di assistenza tecnica e alle modalità del loro funzionamento e a saldo in relazione ai risultati della verifica finale;
Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, con il quale è stato disposto il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 determinandolo in L. 6.602.000.000 pari a E  3.409.648,45;
Ritenuto, pertanto, di dover emanare le disposizioni relative ai criteri per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e per l'accesso ai previsti contributi in favore degli stessi per la somma complessiva di E 6.819.296,90;

Decreta:
Art. 1
Autorizzazione di esercizio delle attività

1.  Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, l'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, costituiti nell'ambito del territorio della Regione siciliana, è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'osservatorio regionale per il commercio.
Art. 2
Attività dei centri di assistenza tecnica

1.  I centri di cui al precedente articolo 1 possono svolgere, a favore delle imprese commerciali aventi sede legale nel territorio della Regione siciliana, le seguenti attività:
A)  formazione e aggiornamento in materia di:
1)  innovazione tecnologica ed organizzativa;
2)  gestione economica e finanziaria di impresa;
3)  accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
4)  sicurezza e tutela dei consumatori;
5)  tutela dell'ambiente;
6)  igiene e sicurezza sul lavoro (ex decreto legislativo n. 155/97 e decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96);
7)  marketing;
B) attività diretta alla formazione del personale delle imprese commerciali;
C) assistenza in materia tecnica, fiscale e di accesso alle fonti di finanziamento.
Art. 3
Costituzione dei centri di assistenza tecnica

1.  I centri di assistenza tecnica possono essere costituiti anche in forma consortile dai seguenti soggetti:
a)  dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali;
b)  dagli enti costituiti dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali
c) dagli enti di formazione professionale convenzionati con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
d)  dalle Camere di commercio e dall'unione regionale delle camere di commercio;
e)  da associazioni temporanee di scopo;
f)  dalle aziende di credito operanti in Sicilia, con particolare vocazione allo sviluppo territoriale.
2.  I centri di assistenza tecnica che intendano richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto, devono avere sede legale e operativa nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
3.  L'atto pubblico di istituzione del centro di assistenza tecnica deve contenere la denominazione C.A.T. associata a quella del/dei soggetto/i costitutori.
4.  Lo statuto deve espressamente prevedere tra le finalità quelle di cui alle superiori lettere A), B) e C) del comma 1 del precedente art. 2.
Art. 4
Finanziamento dei centri di assistenza tecnica

1.  Il finanziamento dei centri di assistenza tecnica sarà concesso secondo le modalità previste dal programma attuativo regionale approvato dal Ministero delle attività produttive - direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - del 15 febbraio 2002.
2.  Gli aiuti saranno concessi nell'ambito della regola del de minimis di cui al Regolamento CE n. 69/2001 e non potranno, pertanto, superare per lo stesso soggetto E  100.000 su un periodo di anni 3 al lordo di qualsiasi imposta diretta.
3.  Saranno ritenuti finanziabili:
a)  i progetti rivolti all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 di riforma della disciplina del commercio, che fa obbligo a questa Amministrazione di attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con le associazioni e gli enti sopra citati, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
b)  i programmi di assistenza tecnica, fiscale e finanziaria diretti alle imprese commerciali di vicinato, così come definite dall'art. 7 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, che iniziano la loro attività successivamente all'autorizzazione del centro di assistenza tecnica.
4.  Il progetto finanziabile è costituito dall'insieme degli interventi che il centro si propone di realizzare nell'arco di un triennio, decorrente dall'autorizzazione dello stesso, per il perseguimento delle suddette finalità. Gli interventi finanziabili sono rappresentati dai corsi professionali programmati e dal programma di massima di assistenza tecnica, fiscale e finanziaria di cui al superiore punto b) del presente articolo.
Art. 5
Termini e modalità di presentazione della domanda

1.  La domanda di autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e di finanziamento dei relativi progetti, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata postale A.R., all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, commercio e artigianato - servizio 5S - commercio, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la irricevibilità della istanza (schema domanda allegato n. 1).
2.  Alla stessa deve essere allegata, a pena di decaden za dai previsti benefici, la seguente documentazione:
a)  copia conforme dell'atto pubblico di costituzione del centro e del relativo statuto;
b)  progetto illustrativo degli interventi che il centro si propone di realizzare;
c)  per le istanze tendenti ad ottenere il finanziamento di cui al precedente art. 4 il progetto illustrativo di cui al superiore punto b) dovrà essere integrato da un dettagliato programma degli interventi finanziabili che il centro intende realizzare nell'arco dei 3 anni oggetto del finanziamento comprensivo di un prospetto analitico delle spese connesse all'attivazione degli stessi;
d)  dichiarazione attestante, con riferimento ai rappresentanti legali e ai soggetti che costituiscono il centro, che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche e integrazioni);
e)  copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante.
3.  Le istanze tendenti ad ottenere la sola autorizzazione allo svolgimento dell'attività potranno essere presentate, con allegata la suddetta documentazione anche successivamente al suddetto termine perentorio congiuntamente ad una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del centro, di non interesse al finanziamento di cui al precedente articolo 4 (schema domanda allegato n. 2).
4.  L'Amministrazione si riserva, qualora lo ritenga indispensabile per l'attività istruttoria, di richiedere ulteriori integrazioni alla suddetta documentazione ed ogni informazione utile a verificare gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi previsti dalla attività programmata dal centro.
Art. 6
Procedure

1.  L'attività istruttoria sarà diretta, per le istanze di finanziamento, ad accertare il possesso dei requisiti del soggetto richiedente e tendente a verificare che l'attività progettuale programmata e gli obiettivi perseguiti siano coerenti con quanto previsto dal programma attuativo regionale approvato con D.M. del 15 febbraio 2002.
2.  Acquisito il previsto parere dell'osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, si procederà ad autorizzare il centro all'esercizio delle attività programmate.
3.  Per la selezione delle iniziative ammissibili al finanziamento, si procederà a redigere apposita graduatoria dei soggetti ammessi sulla base della sussistenza dei seguenti criteri di priorità nell'ordine sottoindicato con esaurimento progressivo:
a)  maggior numero di servizi resi, comprovati da idonea documentazione, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
b)  maggior diffusione territoriale, nell'ambito della provincia, di sportelli e/o punti di informazione e raccolta istanze da parte delle ditte interessate;
c)  minori costi a unità operativa programmati per l'assistenza tecnica, fiscale e finanziaria alle imprese;
d)  durata del corso superiore a quella minima prevista di 50 ore dal programma attuativo regionale;
e)  numero di allievi, per corso, superiore a quello minimo di 20 previsto dal programma attuativo re gionale.
In caso di parità tra più iniziative costituirà priorità la data di presentazione dell'istanza.
Art. 7
Spese ammissibili

1.  Le spese ritenute ammissibili nell'ambito degli interventi finanziabili di cui al precedente art. 4, comma 3, saranno le seguenti:
a)  spese di acquisto di attrezzature e macchinari di ufficio, di strumenti e prodotti informatici, di strumenti nonché quelle funzionali all'attivazione ed alla successiva attività del centro, per un contributo complessivo non superiore a E 10.000;
b)  spese relative alla utilizzazione di personale qualificato per lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale degli esercenti l'attività commerciale, per un importo non superiore a E 50.000 nel triennio ed in ogni caso non superiore a E 10.000 per ogni singolo corso;
c)  spese sostenute dal centro per l'assistenza tecnica, fiscale e finanziaria in favore delle imprese commerciali di cui al precedente art. 4, comma 3, punto b), per un importo complessivo non superiore a E 40.000 nel triennio ed in ogni caso non superiore a E 5.000 per ogni singola impresa commerciale assistita.
Art. 8
Modalità di erogazione del contributo

1.  Le spese di cui al punto a) del precedente articolo 7, connesse alla realizzazione operativa del C.A.T., saranno liquidate a seguito della presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate e comunque emesse in data successiva al provvedimento di riconoscimento.
2.  Le spese di cui al punto b) del precedente art. 7, connesse allo svolgimento dei corsi professionali di aggiornamento e di qualificazione, verranno liquidate a seguito della presentazione, a conclusione di ogni singolo corso, di una relazione illustrativa delle modalità di svolgimento e dei contenuti didattici dello stesso conformemente alle attività programmate con l'istanza di finanziamento.
3.  Le spese di cui al punto c) del precedente art. 7, connesse all'assistenza tecnica, fiscale e finanziaria in favore delle imprese commerciali di cui al precedente art. 4, comma 3, lettera b), saranno liquidate a seguito della presentazione delle fatture debitamente quietanzate relative ad ogni singola impresa e comunque un periodo temporale non inferiore a 12 mesi.
Art. 9
Vincoli

1.  I beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del presente provvedimento oggetto del finanziamento sono soggetti al vincolo triennale dell'utilizzazione per l'attività del centro autorizzato.
Art. 10
Controlli e vigilanza

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato, si riserva di disporre controlli, anche a campione, presso le sedi operative dei centri allo scopo di verificare lo stato di attuazione rispetto al progetto illustrativo degli interventi che lo stesso centro si propone di realizzare nonché il rispetto del vincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9.
2.  Dell'eseguito accertamento dovrà essere redatto apposito verbale di verifica.
Art. 11
Revoca e sanzioni

1.  Qualora nel corso dei controlli di cui al precedente art. 10 vengano accertate irregolarità in ordine al vincolo di cui al precedente art. 9 e/o allo svolgimento dell'attività del centro, illustrata nel progetto di cui al precedente articolo 5, si procederà alla notifica al legale rappresentante del centro del verbale di contestazione assegnando un termine per eliminare le condizioni che hanno determinato le irregolarità riscontrate e/o per la produzione di eventuali osservazioni in merito.
2. Ove non si ritengano soddisfacenti le osservazioni prodotte ovvero non siano sanate le irregolarità riscontrate, si attiveranno, sentito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, le procedure per l'adozione dei motivati provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni in rapporto alla gravità delle irregolarità riscontrate, compresa la possibilità di revoca dell'autorizzazione rilasciata e il recupero delle somme eventualmente già erogate il cui importo dovrà essere versato in entrata nel bilancio della Regione siciliana maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi.
Art. 12
Modalità di svolgimento dei corsi

1.  Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, saranno impartite disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale degli esercenti l'attività commerciale.
Art. 13
Pubblicazione

1.  Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 gennaio 2003.
  CIMINO 

Allegato 1

RACCOMANDATA A. R.



All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato Servizio 5S - Commercio
Via Degli Emiri n. 45 - PALERMO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA - C.A.T. LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22 DICEMBRE 1999 ART. 26, COMMA 1

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................... cognome ................................................................... nome ....................................................... data di nascita ........................... luogo di nascita ...................................................... cittadinanza ....................................................... residente a  ................................................. prov. ................... via/piazza ...................................................................................... n. ..........
C.A.P. .................... codice fiscale .................................................... tel. ...............................
fax ....................................................
nella qualità di
-  legale rappresentante della ............................................................................................ codice fiscale/partita I.V.A. ...................................................... tel. .............................. fax ........................... con sede in ........................... via/piazza ............................ n. .........
-  titolare della .............................................................................................................................. codice fiscale/partita I.V.A. ...................................................... tel. .............................. fax ........................... con sede in ........................... via/piazza ............................ n. .........
Chiede

l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e di finanziamento dei relativi progetti previsti dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e relative norme attuative.
Il/La sottoscritto/a nella qualità ........................................................................

Dichiara

di non avere già fruito dei benefici previsti dalla stessa tipologia di intervento (C.A.T.) e di non essere stato incluso in graduatoria per l'accesso ai benefici previsti dalle medesime norme.
Allega:
-  copia conforme dell'atto pubblico di costituzione del centro e del relativo statuto;
-  progetto illustrativo degli interventi che il centro si propone di realizzare integrato da un dettagliato programma degli interventi finanziabili che il centro intende realizzare nell'arco dei 3 anni oggetto del finanziamento comprensivo di un prospetto analitico delle spese connesse all'attivazione degli stessi;
-  dichiarazione attestante, con riferimento ai rappresentanti legali e ai soggetti che costituiscono il centro, che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia (legge n. 575 del 31 maggio 1975 e successive modifiche ed integrazioni);
-  copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante e/o titolare.
Data ...........................................
Firma del legale rappresentante o del titolare
..................................................................................................................

Allegato 2

RACCOMANDATA A. R.



All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato Servizio 5S - Commercio Via Degli Emiri n. 45 - PALERMO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA - C.A.T. LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22 DICEMBRE 1999 ART. 26, COMMA 1

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................... cognome ................................................................... nome ....................................................... data di nascita ........................... luogo di nascita ...................................................... cittadinanza ....................................................... residente a  ................................................. prov. ................... via/piazza ...................................................................................... n. ..........
C.A.P. .................... codice fiscale .................................................... tel. ...............................
fax ....................................................
nella qualità di
-  legale rappresentante della ............................................................................................ codice fiscale/partita I.V.A. ...................................................... tel. .............................. fax ........................... con sede in ........................... via/piazza ............................ n. .........
-  titolare della .............................................................................................................................. codice fiscale/partita I.V.A. ...................................................... tel. .............................. fax ........................... con sede in ........................... via/piazza ............................ n. .........
Chiede

l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e relative norme attuative.
Il/La sottoscritto/a nella qualità ........................................................................
Dichiara

di non avere già fruito dei benefici previsti dalla stessa tipologia di intervento (C.A.T.) e di non essere stato incluso in graduatoria per l'accesso ai benefici previsti dalle medesime norme.
Allega:
-  copia conforme dell'atto pubblico di costituzione del centro e del relativo statuto;
-  progetto illustrativo degli interventi che il centro si propone di realizzare;
-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del centro, di non interesse al finanziamento di cui all'art. 4 del decreto n. 32 del 14 gennaio 2003;
-  dichiarazione attestante, con riferimento ai rappresentanti legali e ai soggetti che costituiscono il centro, che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa antimafia (legge n. 575 del 31 maggio 1975 e successive modifiche ed integrazioni);
-  copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante e/o titolare.
Data ...........................................
Firma del legale rappresentante o del titolare
..................................................................................................................



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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