REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GENNAIO 2003 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Belmonte Mezzagno  Pag.
Statuto del Comune di Campobello di Licata  pag. 20 
Statuto del Comune di Adrano. Modifica  pag. 45 
Statuto del Comune di Ferla. Modifiche  pag. 45 
Statuto del Comune di Palermo. Modifica  pag. 48 






Statuto del Comune di Belmonte Mezzagno

Lo statuto del Comune di Belmonte Mezzagno è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 27 novembre 1993.
Si ripubblica il nuovo statuto approvato con delibera del consiglio comunale n. 54 del 16 settembre 2002, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1
Definizione

Il Comune di Belmonte Mezzagno è ente autarchico territoriale autonomo ricompreso nella Provincia regionale di Palermo. Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
Il Comune di Belmonte Mezzagno è ente autonomo, in quanto dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto-organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa, organizzativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 2
Territorio

Il territorio del Comune, per una estensione di cir ca 2.946 ettari, comprende quella parte confinante con i territori dei Comuni di Altofonte, Palermo, Misilmeri e S. Cristina Gela e delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 3
Popolazione

La popolazione - composta da cittadini, stranieri e apolidi - è costituita dalle persone fisiche iscritte nel registro anagrafico o comunque residenti sul territorio comunale. All'atto dell'ultimo censimento essa risulta accertata in numero 10.291 persone.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali culturali o assistenziali a favore dei cittadini dimoranti temporaneamente altrove.
Art. 4
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza at traverso l'autonomia statutaria, l'autonomia organizzativa e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appar tenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e de mo cratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti, questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali del l'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 5
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni, con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 6
Sede

La sede comunale è stabilita nell'immobile sito in Belmonte Mezzagno, in via  Giacomo Matteotti, ma gli organi e gli uffici possono avere sede o riunirsi altrove, se particolari necessità lo impongono.
Art. 7
Stemma e gonfalone

Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici, concessi il 6 aprile 1987, con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1987 e trascritto nei registri dell'ufficio araldico in data 9 ottobre 1987 e qui di seguito ampiamente descritti:
Stella
-  interzato in palo: nel primo, troncato:
a) d'oro, a quattro gigli di verde, posti uno, due, uno;
b) di rosso, alla bordatura d'argento, caricata da quattro plinti di rosso, due in capo, due in punta posti in palo;
-  nel secondo, interzato in fascia:
a) partito, a destra inquartato in decusse, d'argento e di rosso; a sinistra d'oro al leone rosso;
b) d'azzurro a tre torri d'argento, murate di nero, poste due, una;
c) d'argento, al leone di nero;
-  nel terzo, di verde, alle sei palle d'oro, poste in orlatura, una, due, due, una. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone
-  drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal sindaco o da un assessore e scortato dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti solo su autorizzazione dell'autorità comunale.
Art. 8
Solennità civile e religiosa

Il Comune riconosce la solennità civile, religiosa e popolare del SS. Crocifisso che ricorre il 14 settembre.
E' istituita una commissione che sovrintende alla ricorrenza, presieduta dal sindaco o suo delegato, e da n. 4 componenti nominati dal sindaco. Possono far parte della suddetta commissione personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della religione e dello sport.
Art. 9
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Palermo e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica nonché al metodo della programmazione.
Art. 10
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività:
a)  perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale;
b)  ponendo in essere tutte quelle azioni volte ad individuare e a salvaguardare ogni bene che costituisce il patrimonio storico-architettonico del Comune, nonché le radici culturali della comunità ed impegnandosi, nel contempo, attraverso iniziative adeguate, a promuovere una cultura che si ispiri ai principi di rispetto dell'ambiente e della natura per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.
c)  ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani, con il promuovere sempre la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali;
d)  promuovendo ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la programmazione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, di quanti sono alla ricerca di un lavoro;
e)  promuovendo ogni azione volta alla crescita culturale, sociale e morale dei cittadini nonché all'educazione degli stessi alla cultura del diritto e della legalità, ai sentimenti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra, come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli, di rigetto di ogni oppressione mafiosa, di armonica collaborazione sociale;
f)  partecipando alla formulazione della programmazione economica sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi;
g)  sostenendo tutti i mezzi di comunicazione operanti nel territorio allo scopo di pubblicizzare i principali atti amministrativi la cui conoscenza consente ai buoni cittadini di crescere nella cultura della partecipazione e di sentire le istituzioni più vicine e familiari;
h)  favorendo lo sviluppo delle scuole materne non statali senza fini di lucro, soprattutto mediante l'instaurazione di rapporti convenzionali per la gestione dei servizi assistenziali;
i)  riconoscendo nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ad una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare le memorie della propria comunità;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo. Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica a mezzo di istituzione;
l)  ponendo in essere una specifica e metodica attenzione alle problematiche dei soggetti portatori di handicap, che si concreta in iniziative volte a promuoverne l'effettivo inserimento nella vita sociale e culturale della città.
m)  nell'ambito delle funzioni politico territoriali provvede:
1)  alla protezione del patrimonio naturale;
2)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
3)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
4)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
5)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
6)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
7)  alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
8)  alla tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario;
9)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
10)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
11)  agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
12)  al recupero dei centri storici;
13)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
14)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta,  all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale;
n)  nell'ambito delle funzioni politico sociali provvede:
1)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
2)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
3)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
4)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
5)  a sostenere e a tutelare la famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
6)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
7)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
8)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
9)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
10)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 apri le 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo;
11) a promuovere e fare propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione ed a tutelare e proteggere l'ambiente e gli animali;
12)  a valorizzare il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale; tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi;
13)  ad assicurare il diritto di accedere all'infor mazio ne, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza;
14)  ad organizzare servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali;
15)  a riconoscere nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorrere a realizzare le condizioni per una generale occupazione;
16)  a sostenere e promuovere lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale;
17)  a tutelare gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, nonché di operatori commerciali, lavoratori autonomi, professionisti e categorie produttive, contro ogni e qualsiasi evento che possa pregiudicare il libero sviluppo delle predette attività, occorrendo anche attraverso forme di denuncia e costituzione di parte civile negli eventuali procedimenti penali;
18)  a promuovere l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della personalità, nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
19)  a tutelare i diritti dei minori adoperandosi contro ogni forma di violenza ed abbandono;
20)  a valorizzare l'esperienza e le potenzialità degli anziani, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società;
21)  a promuovere e valorizzare lo sport anche come strumento di recupero sociale.
Art. 11
Finalità economiche

Il Comune promuove l'attività imprenditoriale, in mo do particolare quella giovanile, attraverso l'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla Comunità economica europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.
Il Comune promuove l'artigianato locale e ne valorizza le risorse mediante la pubblicizzazione più ampia possibile dei prodotti. A tal fine si impegna anche a realizzare fiere, mercati, mostre, pubblicazioni sia in Italia che all'estero.
Il Comune agevola lo sviluppo economico della comunità locale attraverso ogni forma di incentivazione prevista dalle leggi dello Stato, della Regione e della Comunità europea.
Art. 12
Azione amministrativa

L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.
Art. 13
Organi e rappresentanza

Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza prevista dai successivi articoli dello statuto.
Art. 14
Criteri e metodi dell'azione comunale

Il Comune di Belmonte Mezzagno, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comu ne assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, culturali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle do mande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione del l'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quel le di gestione.
Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazioni e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi, anche nelle forme previste dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni in tema di unioni dei Comuni.
Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
Art. 15
Funzioni

Il Comune di Belmonte Mezzagno è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e delle Province e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 16
Rappresentanza della comunità

Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene le rispettive competenze secondo il proprio ordinamento.
Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.
Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio.
Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei ri guardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazione di interessi della comunità.
Art. 17
Albo pretorio ed informazione

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione. Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
Il segretario generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, salva ogni altra forma di pubblicità prevista da leggi.
Al fine di garantire a tutti i cittadini una conoscenza adeguata delle attività del Comune, vengono attuate ulteriori forme di pubblicità previste da apposito regolamento.
Art. 18
Statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 23, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 15 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me diante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese le norme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.
Art. 19
Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Co mune, formati ed approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta, dei consiglieri assegnati, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo al l'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 267/2000, così come recepita dalla legge n. 30/2000 e dalla legge regionale n. 48/91;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni salvo casi eccezionali ed urgenti.
I regolamenti, oltre le forme di pubblicità previste dal la legge e dal presente statuto, sono depositati all'U.R.P.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel ri spetto delle norme regolamentari.
Art. 20
Ordinanze

Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tem po in cui permane la necessità. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 15 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 21
Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devo no essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e re sponsabilità gestionale e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
Art. 22
Cittadinanza onoraria e gemellaggio

Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.
Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio tra il Comune di Belmonte Mezzagno e altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.
I provvedimenti relativi sono assunti dal consiglio comunale.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 23
Principi della partecipazione

Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 24
Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 25
Forme associative e volontariato

Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
Nell'erogazione di beni o servizi il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.
E' istituito l'elenco delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento.
Possono essere iscritti in tale elenco tutte le associazioni riconosciute in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
L'albo tenuto dal Comune è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio. Alla domanda di iscrizione all'albo devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, dal quale si evincono gli scopi e le finalità di ciascun organo richiedente.
Il regolamento fisserà le modalità per l'iscrizione delle associazioni e l'individuazione dei responsabili nei rapporti con il Comune, nonché le forme per la tenuta del l'elenco.
L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili.
Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendano prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Stipula con i soggetti espressione del volontariato, del l'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e servizi in base a criteri di competenza e professionalità.
Art. 26
Diritto all'informazione

Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona e ad enti pubblici e privati.
Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.
Art. 27
Iniziativa popolare

I cittadini esercitano iniziativa negli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1/20 di sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.
Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art. 28
Proposta popolare

Un quinto degli elettori facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le mo dalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spe sa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa proposta.
La proposta popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a deliberazioni di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di proposta. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 29
Istanze e petizioni

Tutti i residenti singoli o associati e in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.
Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco che le trasmette all'organo competente con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento.
Nel caso di istanze e petizioni sottoscritte da almeno 100 cittadini, l'organo competente deve pronunciarsi nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro 30 giorni.
Art. 30
Referendum consultivo

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:
a)  del bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 31
Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno il 15% di sottoscrizioni tra gli aventi diritto al voto, raccolte nei 3 mesi precedenti, ed il referendum sarà valido qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi e consuntivi;
e)  degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.
Art. 32
Effetti del referendum

Nel caso di mancato recepimento da parte del consiglio comunale delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, di iniziativa popolare o consiliare, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 33
Disposizioni sul referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
Art. 34
Difensore civico

Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto dei 2/3 dei consiglieri in carica nella prima votazione con le successive votazioni, entro una rosa di 3.
Egli viene scelto anche fra i cittadini non residenti nel Comune, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzie di indipendenza, competenza, ed esperienza giuridica ed amministrativa, in possesso della laurea in scienze politiche o giurisprudenza.
L'ufficio del difensore civico ha sede in idonei locali predisposti dall'amministrazione comunale per permettere l'accesso ai portatori di handicap, dispone di mezzi, di personale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
E' prevista una indennità economica di E 400,00.
Il consiglio comunale, con propria norma regolamentare, determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico i candidati nonché gli ex amministratori comunali delle ultime elezioni amministrative.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato biennale;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali e per interferenze ripetute nell'attività dell'ente.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissione in violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)  trasmette al sindaco, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze, richiede al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco che hanno l'obbligo di valutare l'istanza e assumere i provvedimenti di competenza, informandone in ogni caso il consiglio comunale;
d)  riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto.
Il regolamento prevederà i criteri e le modalità della predetta indennità del difensore civico e del ricevimento del pubblico da parte dello stesso.
Art. 36
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90, dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac cessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o di vieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
L'ufficio relazioni con il pubblico garantisce la più ampia diffusione degli atti comunali e la raccolta di informazioni, segnalazioni, reclami, etc.
Art. 37
Conferenza pubblica annuale consultazione dei cittadini

Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio indicono una conferenza pubblica, alla quale possono partecipare tutti, singoli ed associati, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.
Con la medesima periodicità, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco ed il presidente del consiglio convocano sui medesimi temi in seduta comu ne tutte le consulte istituite. Sulle proposte e sulle osservazioni formulate nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune dai soggetti partecipanti gli organi del Comune, ciascuno nell'ambito della propria competenza, può pronunciarsi con atto motivato.
Le proposte e le osservazioni agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scrit ta e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica e nella riunione delle consulte in seduta comune.
Gli organi del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie di essi ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.
Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
Art. 38
Consulte di settore

Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, può istituire consulte di settore.
Le consulte di settore sono istituite con atto del consiglio comunale che ne determina composizione, funzioni, modalità di finanziamento e durata.
La durata di ciascuna consulta non può superare quella del consiglio che la costituisce.
Si prevede la possibilità dell'istituzione delle seguenti consulte di settore:
a)  consulta per i problemi dei minori;
b)  consulta per le problematiche giovanili e la pace;
c)  consulta per lo sport;
d)  consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale;
e)  consulta per i problemi ed il recupero dell'am biente;
f)  consulta per favorire l'integrazione e la partecipazione dei portatori di handicap;
g)  consulta per le pari opportunità;
h)  consulta per i servizi socio sanitari;
i)  consulta per le problematiche della scuola.
Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.
E' istituito il consiglio generale dell'economia e del lavoro, formato da 9 membri, con il compito di coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di promuovere lo sviluppo locale nel territorio di Belmonte Mezzagno.
Il consiglio generale dell'economia e del lavoro assicura il raccordo permanente dell'ente con le forze produttive e del lavoro.
Il consiglio comunale stabilisce le modalità di scelta dei suoi componenti, garantendo comunque la rappresentanza paritaria delle forze imprenditoriali e di quelle del lavoro subordinato ed autonomo.
Art. 39
Consiglio comunale dei ragazzi e della gioventù

Il consiglio comunale istituisce il consiglio dei ragazzi (scuola dell'obbligo) ed il consiglio della gioventù (giovani di età compresa tra 14 e 17 anni) cui partecipano i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze residenti nel Comune di Belmonte Mezzagno con lo scopo di formulare proposte e osservazioni sui problemi delle giovani generazioni.
I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù hanno il compito di deliberare in via consultiva, tra le altre, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, rapporti con l'Unicef e con altri organismi umanitari.
I consigli comunali dei ragazzi e della gioventù riferiscono annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività. Durano in carica 3 anni.
Le modalità di elezione ed il funzionamento dei consigli comunali dei ragazzi e della gioventù sono stabiliti con apposito regolamento.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 40
Organi del comune

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco ed il presidente del consiglio.
Art. 41
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità belmontese, ne esprime la vo lon tà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
Esso viene eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Belmonte Mezzagno.
La durata del consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Il consiglio comunale ha competenza a deliberare per le materie attribuite dalla legge.
Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di programmazione, di indirizzo e di controllo ed esprime l'indirizzo politico amministrativo mediante risoluzioni ed ordini del giorno.
Il consiglio è la sede fondamentale di elaborazione politico programmatica e luogo di confronto delle opzio ni strategiche che riguardano il futuro della collettività locale. A tal fine, almeno 2 volte l'anno, è convocato per discutere delle scelte strategiche e verificare i risultati conseguiti dall'ente nel periodo precedente.
Il consiglio comunale è l'organo che definisce l'ordinamento normativo fondamentale del Comune e promuove l'innovazione istituzionale, valorizzando l'autonomia dell'ente in funzione delle peculiarità della collettività locale.
Il bilancio del Comune prevede l'adeguata attribuzione di risorse al consiglio per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Art. 42
Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, effettuate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, elegge, nel proprio seno, un presidente ed un vice presidente.
Per l'elezione è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Risulta eletto presidente il consigliere che abbia ottenuto la maggioranza semplice.
Il vice presidente viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente e nella stessa seduta.
Art. 43
Attribuzioni del presidente

Il presidente presiede il consiglio comunale e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri, la seduta deve tenersi entro un termine non superiore a 20 giorni.
Spetta, altresì, al presidente la diramazione degli av visi di convocazione.
Il presidente, altresì, tutela le prerogative dei consiglieri e provvede a mantenere l'ordine dell'adunanza.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
Il presidente cura il raccordo con i presidenti degli altri consigli comunali e con i rappresentanti eletti nel territorio comunale in altre assemblee politiche, al fine di favorire la circolazione delle informazioni utili ai fini dello sviluppo locale, dell'innovazione istituzionale e della crescita democratica, nonché al fine di promuovere gli interessi della collettività locale in tutte le sedi e la realizzazione di forme di cooperazione con altri enti locali.
Art. 44
Organizzazione e funzionamento del consiglio comunale

L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'organo.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 45
Gruppi consiliari

Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno 2 consiglieri. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purché unico eletto di una lista.
I capigruppo sono indicati, di norma, dai consiglieri del gruppo nella prima seduta del consiglio comunale.
Durante il mandato amministrativo è possibile la so stituzione del capogruppo con dichiarazione esplicita resa nel corso di una seduta consiliare.
Con le stesse modalità viene indicato il nominativo del consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.
Il capogruppo partecipa alla riunione della conferenza dei capigruppo ed è tenuto a riferire ai consiglieri componenti il suo gruppo.
Il Comune assicura le attrezzature ed i servizi necessari ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni.
Art. 46
Conferenza dei capigruppo consiliari

La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente e ad essa compete:
1)  pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporle o che i capigruppo promuovono;
2)  esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
3)  coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio.
Art. 47
Commissioni speciali

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali.
Il regolamento disciplina il funzionamento, le attribuzioni e la loro composizione.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: il presidente, il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
Le commissioni sono tenute a sentire il presidente, il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
Art. 48
Le commissioni consiliari

Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento de termina i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.
Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge regionale n. 48/91, è attribuita ad un consigliere di minoranza.
Art. 49
Consiglieri comunali

I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, hanno diritto di:
1)  esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
2)  presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
3)  ottenere dagli uffici del Comune, tramite il competente dirigente e responsabile di servizio, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dallo statuto.
Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 50
Nomine di competenza consiliare

Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze per le nomine di competenza consiliare, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti, a meno che la legge non indichi una votazione diversa.
Art. 51
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di Governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso consiglio.
L'annuale relazione al consiglio, di cui al comma 2, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.
Art. 52
Composizione della giunta

La giunta comunale è nominata con provvedimento del sindaco, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprime re formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed al l'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari ad un terzo dei consiglieri assegnati.
In via transitoria il sindaco, dopo l'approvazione della presente modifica, provvede ad aumentare il numero de gli assessori in atto stabilito in numero di 4.
L'effettivo numero degli assessori è indicato dal sindaco al momento della sua elezione.
Lo stesso sindaco può variarlo, con decorrenza dal primo gennaio, motivando nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione la correlazione con l'attività amministrativa annuale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Il sindaco può conferire ad un assessore la qualifica di vice sindaco.
In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, questi è sostituito dall'assessore più anziano di età.
Le deleghe agli assessori sono attribuite su proposta del sindaco con suo apposito provvedimento.
Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, no mina la giunta composta dagli assessori proposti al l'atto di presentazione della candidatura.
La durata della giunta è fissata in 5 anni.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla no mina, per quale ufficio intenda optare; se non rilascia ta le dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
Art. 53
Funzionamento della giunta

La giunta, presieduta dal sindaco, coordina e promuo ve l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
Delle decisioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario generale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.
Art. 54
Gli assessori

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali in presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza nell'esercizio di tali funzioni.
L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.
Le dimissioni di un assessore sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziate relazioni sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
Art. 55
Il sindaco

Il sindaco è l'organo monocratico, capo del Governo locale.
Art. 56
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dalle norme che regolano la materia.
Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica ed in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica in seguito a consultazione del corpo elettorale.
La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.
Art. 57
Funzioni del sindaco

Il sindaco esercita le funzioni di rappresentante generale dell'ente e della giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal presente statuto, sovrintende l'attività ed organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e degli uffici comunali.
Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano attribuiti specificatamente alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei responsabili dei servizi. Promuove la ricerca di vantaggi comparativi che il Comune può offrire per attrarre investimenti nel territorio comunale utili ai fini dell'incremento occupazionale.
Nei limiti della propria competenza attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal consiglio ed attua i provvedimenti adottati dalla giunta.
In particolare il sindaco:
-  convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto;
-  esplica il suo mandato in osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente statuto;
-  assicura il costante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;
-  assicura l'unità di indirizzo della giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
-  indice il referendum e ne proclama i risultati;
-  invia le direttive politiche ed amministrative in at tuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune;
-  concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
-  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.
Il sindaco, inoltre, può delegare al vice sindaco o ad un altro assessore il compito di singoli atti di sua competenza.
Art. 58
La rappresentanza giudiziale

Il sindaco, a seguito di apposita relazione tecnica predisposta dai responsabili dei servizi competenti, su proposta dell'avvocato dell'ente, decide con apposito provvedimento le azioni e le resistenze giudiziali.
Art. 59
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, al segretario o al funzionario responsabile del servizio.
La delega di cui al presente articolo conserva efficacia sino alla revoca o, qualora non sia stata revocata, sino all'attribuzione di una delega nella medesima materia ad altra persona.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 60
Struttura dell'ente

Nell'organizzazione e gestione del personale dell'ente il Comune tiene conto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio prevedendosi, pertanto, la possibilità di istituire figure dirigenziali nell'ambito della dotazione organica dell'ente.
In conformità all'art. 110 della legge n. 267/2000, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di qualifiche di alta specializzazione, il Comune può stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motivazione, di diritto privato.
La struttura organizzativa del Comune si articola in servizi e uffici.
L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è di sciplinato con appositi regolamenti, secondo criteri di autonomia, flessibilità organizzativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Nell'ambito dell'ordinamento generale, la giunta de ter mi na gli accorpamenti e le divisioni di servizi e uffici in relazione alle esigenze di attuazione del suo indirizzo politico, organizzativo-amministrativo.
L'attività amministrativa dell'ente è fondata sui principi di efficienza, efficacia, legalità.
Il sindaco e i responsabili dei servizi e/o i dirigenti adottano tutte le misure idonee a favorire la semplificazione amministrativa nell'interesse degli utenti. A tal fine, l'amministrazione favorisce la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.
Art. 61
Segretario generale e funzionari responsabili dei servizi

Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, con particolare riguardo alla con formità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. A tale scopo, partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
In conformità all'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, al segretario generale possono essere conferiti i compiti di direttore generale con compiti di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco. Il direttore generale sovrintende alla gestione del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tali fini rispondono nei confronti del segretario e/o direttore generale, i responsabili dei servizi e o dirigenti dell'ente.
Il segretario generale può rogare i contratti nei quali l'ente è parte, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
Allorché il segretario generale sia assente o non possa esercitare le sue funzioni è sostituito dal vice segretario.
Art. 62
Vice segretario

Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario che lo sostituisce, secon do le vigenti disposizioni di legge, in caso di assenza o di impedimento ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità per impegni del segretario generale.
Art. 63
Funzioni di direzione

A ciascun servizio è preposto un soggetto cui sono attribuiti, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, compiti dirigenziali.
Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.
In particolare ad essi è attribuita:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso:
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'as sunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, ab battimento e riduzioni in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)  tutte le attestazioni, certificazioni, comunicazio ni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di co noscenza.
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, con provvedimento motivato, seguendo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, comprovati dal curriculum, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo del sindaco.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con atto motivato che contenga le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione del programma, nonché in relazione al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nell'attività svolta.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in conformità alla legge ed ai contratti collettivi, le modalità di attuazione della responsabilità dirigenziale in modo tale da salvaguardare il principio del necessario contraddittorio.
Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati, se guendo le modalità fissate nel suddetto regolamento, con atto motivato, in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano esecutivo di ge stio ne, ovvero per responsabilità grave e reiterata, nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Il sindaco, seguendo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
L'amministrazione promuove la diffusione della cultura manageriale nella dirigenza dell'ente.
Art. 64
Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 65
Conferenze dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 66
Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi del l'ente.
Art. 67
Programmazione

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani e i programmi di durata temporale diversa de vono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 68
Accordi di programma

In attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11 di cembre 1991, n. 48, dell'art. 14 della legge n. 241/90, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici.
L'organo competente, in relazione all'oggetto dell'ac cor do di programma, definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'ac cordo.
Art. 69
Conferenza dei servizi intercomunali

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Co mune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo co munale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Art. 70
Costituzioni di gestioni comuni

Il Comune promuove la costituzione di gestioni co muni con altri enti della medesima provincia, anche al fine dell'erogazione di servizi pubblici locali. In tal caso, alla gestione comune potranno essere preposti dipendenti di uno o più degli enti partecipanti.
Art. 71
Sportello unico

Il Comune cura l'istituzione e l'organizzazione di uno sportello unico per le attività produttive che, nel rispetto delle leggi, assicuri la diffusione di tutte le informazioni disponibili a livello locale, che dovranno essere fornite in modo coordinato, con riguardo all'avvio ed al potenziamento di iniziative produttive nel territorio comunale. Lo sportello unico costituisce, altresì, strumento di semplificazione amministrativa, secondo le previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Titolo V
Servizi pubblici locali
Art. 72
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della co muni tà obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento di concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata me diante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 73
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di un servizio o di lavori verranno disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 74
Azienda speciale

Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legisla tive e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri re golamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 75
Istituzione

Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto or ganizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio del l'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e con tabile, le forme di vigilanza e verifica di risultati ge stio nali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Art. 76
Personale a contratto

Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico privato. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata con il personale dipendente.
Art. 77
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta, ovvero, di un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed al presidente, scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico.
La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della giunta unitamente al parere del segretario generale, per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta.
I consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta dalla giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
Art. 78
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coor dinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, at traverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia fi nanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che man dati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme re stando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 79
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene defini ta e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazio ne, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 80
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'or gano deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 81
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello di sponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene, di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle va riazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossio ne di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 82
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma me diante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 83
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Co mune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della ri scossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati, l'apposito re golamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la for ma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 84
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo ap posita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 85
Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato ad uno, un collegio di revisori composto da 3 membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata del l'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
I revisori rispondono della veridicità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 86
Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno ed assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
Saranno, altresì, previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed inadem pienza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art. 87
Controllo di gestione

Il controllo di gestione, la cui composizione è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione del l'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento, del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il controllo di gestione opera in posizione di autonomia a supporto del nucleo di valutazione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modali tà del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/01 e del decreto legislativo n. 267/2000, sono esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 88
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Titolo VII
Norme finali e transitorie
Art. 89
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.
Art. 90
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una eventuale relazione del sindaco e del presidente del consiglio comunale, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa e si riserva, pertanto, la facoltà di apportare le eventuali opportune modifiche ed integrazioni.
Art. 91
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, de ve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del l'art. 198 del vigente Ordinamento regionale degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai diri gen ti, all'organo di revisione e agli altri organi del Co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a di spo sizione di chiunque ne faccia richiesta.
(2002.50.3064)
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Statuto del Comune di Campobello di Licata


Lo statuto del Comune di Campobello di Licata è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 25 giugno 1994; successivamente è stato modificato nei supplementi straordinari n. 23 dell'11 maggio 1996 e n. 24 del 21 maggio 1999.
Si ripubblica il nuovo testo approvato con delibere consiliari n. 58 del 15 ottobre 2002 e n. 59 del 17 ottobre 2002.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità


Art. 1
Il Comune, territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1.  Il Comune di Campobello di Licata è ente locale:
a)  territoriale, che rappresenta la propria comunità;
b)  autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio;
c)  autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
2.  Esercita, altresì, secondo il principio di sussidiarietà, oltre alle funzioni amministrative proprie, funzioni conferite delegate o trasferite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
3.  Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso del consiglio comunale.
4.  Esso confina a nord con il Comune di Canicattì, a sud con il Comune di Licata, a ovest con il Comune di Naro e a est con il Comune di Ravanusa ed è situato a 328 metri sul livello del mare.
5.  La sede legale del Comune è presso il palazzo mu nicipale sito in piazza XX Settembre.
6.  La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale.
7.  Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del territorio, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
8.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Campobello di Licata" e con lo stemma approvato nei modi di legge.
9.  Lo stemma è così blasonato: "d'azzurro, a 3 torri al naturale, merlate alla ghibellina aperte e finestrate del campo, poste a 1,2 e sormontate, ciascuna da una stella di argento. Ornamenti esteriori del Comune".
10.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto reale del 12 marzo 1931.
11.  Il gonfalone è della forma prescritta, avente il drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato nello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Campobello di Licata".
12.  Le parti di metallo ed i nastri sono argentati; l'asta verticale è di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale, nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome, cravatta e nastri sono tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
13.  Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dalla polizia municipale. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simbo li sopra descritti per fini non istituzionali.
Art. 2
L'autonomia

1.  L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamen tare, secondo i principi della Costituzione, della legge ge nerale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
2.  L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e de mocratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
3.  Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno es sere apportati, nel rispetto dei principi generali del l'or dinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dal l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

1.  La comunità compie le scelte per realizzare funzioni proprie e gli interessi fondamentali della comunità attraverso gli organi elettivi e le forme di partecipazione e di consultazione previsti dallo statuto e dalla legge.
2.  Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 del la Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
3.  L'autogoverno della comunità si realizza con i po teri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamen tale.
Art. 4
Lo statuto

1.  In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, che stabilisce con norme fondamentali l'organizzazione, i procedimenti e le attività, specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti del Comune.
2.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3.  Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 75 è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1.000 elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me diante un progetto redatto in articoli.
4.  Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
5.  La proposta istituzionale o popolare relativa al l'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
6.  Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Art. 5
I regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la se greteria comunale, per almeno 15 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre mo difiche e integrazioni.
3.  I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il 15° giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
4.  I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'U.R.P.
Art. 6
Il ruolo del Comune

1.  Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2.  Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
3.  Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
4.  Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
5.  Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
6.  Assume le iniziative e promuove gli interventi ne cessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
7.  Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
8.  Valorizza il contributo della cittadinanza al gover no della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini costituiti in associazioni la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
9.  Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
10.  Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia e può costituirsi parte civile per i reati contro la pubblica amministrazione.
11.  Promuove la collaborazione con le altre comunità territoriali al fine di:
-  avviare politiche di programmazione e pianificazione unitarie e condivise;
-  stipulare convenzioni per l'esercizio in Comune di funzioni ed attività amministrative.
12.  Promuove la diffusione delle nuove tecnologie (esempio internet) per favorire la più ampia diffusione dell'attività amministrativa, dei meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa, in ossequio alle indicazioni degli organismi dell'Unione europea, nazionali e regionali.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

1.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  alla promozione del turismo culturale e di massa;
e)  al recupero del centro storico;
f)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
g)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere lo sviluppo delle istituzioni a fa vore della terza età;
c)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
d)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
e)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
f)  a tutelare il ruolo della famiglia;
g)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
h)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
i)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
l)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo;
f)  a coinvolgere le istituzioni scolastiche e di conseguenza gli studenti nei processi relativi alla diffusione dell'attività amministrativa e dei meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa, attraverso seminari di approfondimento, diffusioni di opuscoli, collaborazione alla stesura di tesi.
4)  Altri obiettivi in favore dell'infanzia e dei minori
Il Comune, sempre al fine di esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica e universitaria, per favorire la crescita civile e democratica e la conoscenza dell'esercizio del governo locale, per agevolare le scelte professionali e la formazione dei giovani e dell'infanzia provvede:
a)  alla stipula, con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di apposite convenzioni di tirocinio e di stage che abbiano ad oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà presenti nel territorio, nelle sue strutture e nei suoi organismi e dell'azione amministrativa;
b)  alla istituzione di un baby consiglio comunale con funzioni propositive, consultive e conoscitive che ri guardano l'esercizio del governo locale. Il funzionamento e l'attività sono oggetto di apposito regolamento da adottarsi da parte del consiglio comunale.
Titolo II
Ordinamento istituzionale
Organi di Governo
Art.  8
Organi rappresentativi del Comune

1.  Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza de mocratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo statuto nell'ambito della legge.
2.  Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
3.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.
4.  Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'as sistenza in sede processuale per fatti connessi al l'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
5.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza dei due sessi nella giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

1.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del co niuge o del convivente, nei confronti del Comune o azien de comunali o soggette al controllo o vigilanza del Co mune.
2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto gra do o del coniuge o del convivente.
3.  Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 10
Il consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale e normativa; fissa i principi generali di auto organizzazione dell'ente.
3.  Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vice presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

1)  Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, il proprio regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che disciplina il funzionamento del consiglio, l'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri nel rispetto della legge e delle compatibilità economico-finanziarie.
2)  Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
3)  Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, con particolare riguardo:
a)  statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari ad esclusione di quelle riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, programmi triennali, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed ur banistici;
c)  convenzioni tra comuni e quelle tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  contrazione dei mutui non previsti espressamen te in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j)  acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, parte cipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori del l'at tività dell'ente.
4)  Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere nei termini previsti dal re golamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione co munale, può deliberare su proposta di almeno 5 con siglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione, presieduta dal consigliere, indicato di concerto con i capigruppo della minoranza, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
5.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
6.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere da gli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti di pendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e dei decreti e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'eser cizio della propria funzione ispettiva sull'attività del l'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
6.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
7.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale. Qualora lo stesso do vesse abbandonare la seduta del consiglio prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di comunicare al presidente del consiglio il suo allontanamento.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'Amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Su ordini del giorno e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di proporre delibere per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, come previsto dall'art. 23, con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal successivo comma del presente articolo.
3.  Il consigliere, che non intervenga senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive, viene dichiarato decaduto, previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente del collegio o di un elettore.
4.  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 16
Il presidente

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2.  Il presidente viene eletto, in prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, nel caso in cui si dovesse verificare parità di voti tra candidati, viene proclamato eletto il consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale.
3.  Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge il vice presidente.
4.  In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di as sen za o impedimento anche di questo, dal consigliere pre sente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori scelti dal consiglio, assicurando alla minoranza, se presente, almeno un componente, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
6.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune, può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art.  17
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ot tenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3.  Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
4.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti dai componenti eletti nella stessa coalizione, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al se gretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto che non può essere inferiore a 4 componenti.
2.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
3.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni coalizione.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
2.  Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento in terno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune, in mancanza di accordo decide il presidente.
3.  Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamen to ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
Art.  20
Le riunioni del consiglio

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie; le riunioni ordinarie si svolgono ogni trimestre; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 2/5 dei consiglieri comunali fermo restando quanto previsto per legge e cioè la facoltà di richiedere la convocazione del consiglio comunale su ri chiesta motivata da parte di 1/5 dei consiglieri, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
2.  Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
3.  La riunione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazio ne, che deve indicare anche gli argomenti da inserire al l'ordine del giorno.
4.  Trascorso infruttuosamente il termine di cui al com ma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
5.  La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare as sunta con le medesime modalità di votazione per l'elezione e più specificatamente riportate al comma 2 del l'art. 16.
Art. 21
La convocazione del consiglio

1.  Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
2.  L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale delle opere pubbliche, strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni pri ma del giorno fissato per l'adunanza.
Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
3.  Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riu nioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
5.  Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 22
L'ordine del giorno

1.  L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2.  E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'or dine di presentazione delle richieste.
3.  Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
4.  Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
5.  Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine dei giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
6.  Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare un'adeguata e preventiva informazione.
Art. 23
Iniziativa delle proposte di deliberazione

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3.  Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4.  Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici, previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
5.  Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 24
Pubblicità e validità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2.  Il consiglio comunale delibera nella seduta di pri ma convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale, all'inizio o duran te la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta e il suo automatico rinvio ad una seconda convocazione nel giorno successivo, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Per la validità della seduta di seconda convocazio ne è sufficiente l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
5.  Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 25
Votazioni

1.  Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
2.  Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
3.  Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge.
4.  I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9. In quest'ultimo caso, qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula, non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 26
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano. In caso di assenza, vacanza o impedimento, il segretario comunale è sostituito dal vice segretario comunale.
2.  Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3.  Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, è sostituito dal vice segretario o dal consigliere più giovane di età.
4.  Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale, di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissio ni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data del l'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 28
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di Governo e di Am ministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attivi tà ai principi della collegialità, della trasparenza e del l'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla prefettura ed all'Assessorato re gionale degli enti locali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 7 assessori, nominati dal sindaco.
5.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 29
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescinden do da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del Comune, i capigruppo consiliari, il presidente e il vice presidente del consiglio comunale e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, possono decidere di tenere seduta pubblica.
4.  Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei presenti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 9.
7.  Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore an ziano.
Art. 30
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività ge stionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita po tere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  elabora e propone al consiglio gli atti di program mazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
4.  Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio, la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni e servizi e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimen to dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o at tività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ri corsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.
5.  Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni pa trimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG:
-  delibera l'affidamento di collaborazioni esterne nel settore dei lavori pubblici e l'approvazione di progetti preliminari e di massima.
6.  Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le de libere adottate dalla giunta municipale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
Art. 31
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza, previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco. Possono essere designati assessori anche soggetti non facenti parte del consiglio comunale.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza in terna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di Governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8.  Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca, sono comunicate nella prima seduta utile dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 32
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
2.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
3.  In entrambi i casi, il sindaco deve darne comunicazione nella prima riunione al consiglio comunale che può esprimere le proprie valutazioni.
4.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 33
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più an ziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art.  34
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza dell'ente, di presidenza della giunta municipale, di sovrintendenza e di amministrazione della struttura burocratica, nei modi previsti dalla legge n.  142/90, così come recepita dalla legge regionale n.  48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale, cioè ha competenza residuale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di no minare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il se condo grado.
5.  E' ufficiale di Governo e autorità di pubblica sicurezza  e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'eserci zio delle proprie funzioni si avvale dei servizi delle Azien de sanitarie locali.  Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n.  833 e dalle disposizioni di legge.
7.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
9.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
10.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale, che può esprimere le proprie valutazioni.
Art.  35
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n.  142/90, come recepito dalla legge regionale n.  48/91, a norma del contratto collettivo na zionale di lavoro e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le finzioni di direttore generale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore ge nerale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizza tive;
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti della giun ta comunale, secondo le rispettive competenze;
h)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
i)  convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
j)  adotta ordinanze nelle materie di igiene, sanità e ordine pubblico su proposta dei funzionari competenti;
l)  adotta direttive per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
m)  richiede la convocazione del consiglio comuna le con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
n)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
o)  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali esclusi gli incarichi che afferiscono i lavori pubblici;
p)  provvede alla copertura di posti previsti nella D.O.  relativi all'area direttiva (funzionari ed istruttori di rettivi)  anche mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art.  51, com mi 5 e 5/bis della legge n.  142/90, come recepito dalla leg ge regionale n.  48/91, e sottoscrive istanze di finanziamento;
q)  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
r)  decide su transazioni, bonari accordi e rinunce a liti su motivata proposta del responsabile del procedimento;
s)  ha competenza sulla determinazione delle tariffe, aliquote di imposta, detrazioni, riduzione ed esenzioni, sulla misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale e del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;
t)  istituisce le posizioni organizzative e ne individua i responsabili;
u)  nomina il nucleo di valutazione;
v)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
w)  dispone, in casi di urgenza, dell'erogazione dei sussidi economici in favore di indigenti anche a mezzo del servizio di economato con le modalità fissate ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità.
x)  il sindaco ha diritto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale e alle conferenze dei capigruppo esprimendo le proprie valutazioni sugli argomenti che vengono trattati.
Art.  36
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  vigila sull'attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art.  37
Competenze di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n.  7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art.  38
Competenze quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurez za e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del ca so, l'autorità governativa competente.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3.  Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Art.  39
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.  In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.  Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
4.  Le nomine degli esperti e quelle fiduciarie appartenenti allo staff decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ordinamento degli uffici
Organizzazione, personale, procedimento
Art.  40
Principi generali

1.  L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività am ministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di Governo, e quelle di ge stione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n.  675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.  41
Funzioni di indirizzo e programmazione

1.  Gli organi di indirizzo e di Governo dell'ente, se condo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indiriz zo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
2.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
3.  Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
4.  Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica.  La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
5.  La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art.  42
Principi e criteri organizzativi

1.  L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
2.  La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia.  Tale funzione è esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
3.  Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del presidente del consiglio o del segretario o del direttore generale.
4.  La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
5.  Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
6.  La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
7.  I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
8.  Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art.  43
Il segretario del Comune

1.  La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R.  4 dicembre 1997, n.  465 e dai contratti collettivi di categoria.
2.  Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
3.  Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
4.  Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Art.  44
Le funzioni di direttore generale

1.  Al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n.  142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2.  Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecni co-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il pia no esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla ge stione complessiva dell'ente e coordina l'attività del l'in tera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di Governo del Comune la co stante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti, cu rando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
Art.  45
Il vice segretario

1.  Il Comune ha un vice segretario che coadiuva il segretario generale e ne svolge le funzioni in tutti i casi di sua assenza, vacanza o impedimento.
2.  E' preposto al coordinamento del 1° settore.
3.  I requisiti per la nomina sono previsti dalla normativa vigente.
4.  Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art.  46
Le posizioni organizzative

1.  Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), che vengono conferiti ai dipendenti di categoria D, i quali, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di un settore di una o più unità organizzative di particolare complessità, comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG o di altro documento di assegnazione;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, o adeguata esperienza con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo, ca ratterizzata da elevate autonomia ed esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
2.  In forza dell'art. 13 della legge regionale n.  7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e compiti da svolgere con re sponsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
3.  L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
4.  L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel ri spet to del CCDI, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art.  47
I dirigenti

1.  I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in forza dell'art. 13 della legge regionale n.  7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
2.  Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'in ten to di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'even tuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici o sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi.
3.  L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
4.  Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la ge stione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti as segnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
-  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
-  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
-  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
-  la gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della struttura e delle direttive im partite dalla direzione amministrativa.
5.  Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
6.  Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sinda co, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art.  48
Controlli interni

1.  Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttez za dell'azione amministrativa (controllo di regolarità am ministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2.  Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistici sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i sog getti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art.  49
Procedimento amministrativo

1.  Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 30 aprile 1991, n.  10.
2.  Nell'apposito regolamento vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
3.  L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per ma teria.
4.  Il dipendente preposto, in base alla normativa vi gente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organiz zativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
5.  Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta di sposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
6.  Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sem pre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità del l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
7.  L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua as senza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art.  50
Comunicazione e partecipazione al procedimento

1.  Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3.  Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
4.  Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti nor mativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art.  51
Conclusione del procedimento

1.  Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve es sere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
2.  Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti)  e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), de ve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'am ministrazione.
3.  L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.  Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
4.  La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
5.  Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
6.  In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art.  52
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

1.  L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
3.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli pre visti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga di versamente.
4.  Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'am ministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ordinamento dei servizi pubblici
Forme associative, gestione, tariffe
Art.  53
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme pre viste dalla legge n.  142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito ri portati.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di ge stione del relativo servizio e delibera la modifica delle for me di gestione dei servizi attualmente erogati alla po polazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli, nonché sulla loro rispondenza in or dine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti ed affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglie ri comunali.
Art.  54
Tariffe dei servizi resi dal Comune

1.  Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che po tranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2.  Il sindaco decreta corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stio ne per ciascun servizio.  All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei co sti.
3.  La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno.  Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4.  In sede di approvazione del bilancio, saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale, per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
5.  Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o con venzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati.  A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del Comune.
Art.  55
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  L'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi sono stabiliti da regolamento.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un dipendente che ne è responsabile.
Art.  56
Azienda speciale

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n.  142/90.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competen za tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzio namento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  57
Istituzione

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevan za imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di autonomia ge stionale, che eserciterà nel rispetto del proprio statuto, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori;
h)  stabilisce, in sede di approvazione del bilancio pre ventivo, l'ammontare delle risorse da trasferire per il funzionamento.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art.  58
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara pubblica o trattativa privata da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi pubblici e forniture di beni.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini uten ti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dal l'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.  59
Società miste

1.  Per la gestione di servizi comunali di rilevante im portanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla ge stione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della so cietà è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4.  La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune con l'acquisto di partecipazioni di minoranza.
5.  In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
6.  I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
7.  Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo  31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art.  60
Convenzioni e consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la Provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale, con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consul tazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzio ne di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, di cui all'art. 23 della legge n.  142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n.  48/91.
4.  I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione, che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5.  Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappre sentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
8.  Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art.  61
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione in tegrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuo ve, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.
3.  Quando è prevista la modifica agli strumenti urbanistici, l'accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preven tivo assenso.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
7.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti, in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svol ti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ordinamento finanziario e contabile
Programmazione e gestione del bilancio
Art.  62
Principi generali

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
2.  Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia, distribuendo il ca rico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
4.  L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
5.  Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che man dati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme re stando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art.  63
La programmazione finanziaria

1.  Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2.  Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bi lancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
3.  La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia, con le specificazioni del presente statuto.
4.  Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P o l'ufficio di segreteria.
Art.  64
La programmazione degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al pe riodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
2.  Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n.  21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n.  267/2000.
3.  Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'or gano deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art.  65
Il patrimonio comunale

1.  I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quel li immateriali, ed immobili e si suddividono nelle se guenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
2.  Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quel lo disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
3.  Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamen to, ai sensi del decreto legislativo n.  267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
4.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto ai prezzi correnti di mercato.  Particolari facilitazioni pos sono essere accordate a soggetti deboli o in stato di bisogno con provvedimento motivato della giunta municipale.
5.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
6.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art.  66
La gestione del patrimonio

1.  La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
2.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3.  La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
4.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
5.  L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con asta pubblica o all'incanto.  Eventuali deroghe verranno disposte con provvedimento motivato della giunta municipale.
6.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale, sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art.  67
Il servizio di tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Co mune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
2.  La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
3.  Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
4.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per il controllo di tali gestioni.
5.  Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della ri scossione o di altri soggetti abilitati per legge.
Art.  68
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economi co-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente.  La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo ap posita relazione che accompagna la proposta di delibera zione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi, al fine di consentire il raggiun gimento di maggiore efficienza, produttività ed economi cità nella loro azione.
2.  Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinseca no di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
3.  Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art.  69
Collegio dei revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un collegio di revisori composto da 3 membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.  I membri vengono eletti uno alla volta con 3 distinte votazioni e vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti espressi a scrutinio segreto, fermo restando il quorum strutturale necessario per la validità della seduta.
2.  Valgono per i revisori le norme di ineleggibili tà e in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali.  Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.  I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5.  I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art.  70
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione verrà effettuato da una struttura composta da 3 membri, di cui 2 funzionari scelti all'interno dell'ente e una figura professionale scelta al l'esterno che abbia i requisiti idonei alla funzione; tutti i componenti sono nominati dal sindaco.
2.  Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
3.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Co mune per migliorare il coordinamento dell'azione am ministrativa e dell'efficacia e della economicità della spe sa pubblica.
4.  E' controllo interno, concomitante allo svolgimen to dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
5.  Il controllo finanziario è funzionale alla verifica del la regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
6.  Ciascun responsabile del servizio provvede nel cor so dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
7.  Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, vengono attuati secondo le disposizioni del decreto legislativo n.  29/93 e del decreto legislativo n.  267/2000.
Art.  71
Procedure contrattuali

1.  Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
2.  Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti.
3.  La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dal le vigenti disposizioni in materia di contratti delle Am ministrazioni dello Stato e della Regione siciliana.
4.  Il procedimento contrattuale è disciplinato dal re golamento dei contratti, da quello per i lavori e le forni ture in economia.
5.  La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
6.  I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per 7 giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
7.  Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza dei Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
Istituti di partecipazione
Consultazione, partecipazione, accesso
Art.  72
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
2.  A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazi one locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Art.  73
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del di ritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, in fatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazio ni, ma assume la funzione di strumento di partecipa zio ne esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'in dicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4.  Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art.  74
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze: per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
3.  Alle istanze e alle petizioni dovranno essere forni te dal sindaco o dall'assessore al ramo risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4.  Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ri tardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
5.  Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art.  75
Proposte ed iniziative popolari

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 200 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari, possono avanzare proposte articolate per l'adozione di at ti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti gior ni successivi all'organo competente, corredate dal pa rere del responsabile dei servizi interessati, nonché del l'at testazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  La proposta, presentata e sottoscritta, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.  A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art.  76
Diritto di accesso e di informazione

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n.  241/90 e dalla legge regionale n.  10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione de gli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei mo di e con i limiti indicati dal regolamento.
5.  L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
6.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.  Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento, secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n.  29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art.  77
Associazionismo e partecipazione

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.
3.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di al tre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
4.  A tal fine il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e pro getti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
5.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
-  eleggibilità delle cariche;
-  volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
-  assenza di fini di lucro;
-  pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlate a quelle del Co mune.
6.  Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Art.  78
Forme di consultazione

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto.
2.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali.  Il Comune ne facili ta l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità strutture e sedi idonee.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Co mune può costituire le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5.  Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari pro blematiche.
6.  I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso; nella composizione si dovrà tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art.  79
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, a piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Co mune relative a proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 25% dei cittadini residenti, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
4.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del consiglio co munale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
5.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto.  Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di 6 scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6.  Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consulta zione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimen to del sindaco, presieduto dal segretario comunale e composto da 2 consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno, da 2 rappresentanti delle associazioni comunali, sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
9.  Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art.  80
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità. L'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco.  Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'og getto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito del la propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano di scostarsi dall'esito della votazione, devono indicare, in oc casione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la ri spettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomen to oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art.  81
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione auten tica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazio ne delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art.  82
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti non aventi potestà legislativa o di organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, al l'or dinamento finanziario e contabile contenuto nel de creto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art.  83
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale, sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari,  sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art.  84
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, se condo le modalità stabilite dalla legge regionale vi gente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P.  a di sposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art.  85
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore de corsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2002.50.3022)
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Statuto del Comune di Adrano. Modifica



Lo statuto del Comune di Adrano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.48 del 23 settembre 1995. Il consiglio comunale con delibera n. 50 del 16 ottobre 2002 ha approvato la modifica del 2° comma dell'art. 26 dello statuto, inviata al CO.RE.CO di Palermo il 24 ottobre 2002, incamerata dallo stesso il 28 ottobre 2002 e dichiarata esecutiva dal segretario generale in data 18 novembre 2002 per decorrenza dei termini.
Il 2° comma del sopracitato articolo, come modificato, è il seguente:
La giunta municipale è composta dal sindaco e da un numero massimo di 10 assessori.
(2002.50.2997)
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Statuto del Comune di Ferla. Modifiche



Lo statuto del Comune di Ferla è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993. Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate, rispettivamente, nei supplementi straordinari alle Gazzette n. 64 del 24 dicembre 1994 e n. 27 del 25 maggio 1996.
Con delibera del consiglio comunale n. 46 del 29 ottobre 2002, esecutiva per decorrenza dei termini dall'invio dell'organo di controllo, sono state approvate le seguenti ulteriori modifiche:
Art. 1 - Il comma 1° dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "Il Comune di Ferla, provincia regionale di Siracusa, è ente locale autonomo titolare di potere e di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
All'art. 3 - Viene aggiunto il seguente comma: Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
All'art. 13 - Viene aggiunto il seguente comma: Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di cui al successivo art. 14 devono essere fissate le modalità per fornire ai consigli, servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nel regolamento di cui al precedente comma i consiglieri disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
L'art. 14 - E' sostituito dal seguente: Il consiglio disciplina con apposito regolamento il proprio funzionamento.
Il regolamento prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il regolamento individua il quorum funzionale e le modalità del computo degli astenuti, indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima convocazione ordinarie e il numero superiore al terzo dei consiglieri assegnati e prevede che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
I consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dall'aula.
Il regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta.
All'art. 15 - Viene aggiunto il seguente comma: Pertanto, decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio comunale, sentiti gli interessati, sulle cause giustificative con preavviso di dieci giorni.
I nominativi dei consiglieri che non sono intervenuti a tre sedute consiliari consecutive, da parte del responsabile dell'ufficio di segreteria devono essere comunicati al presidente del consiglio entro otto giorni dal verificarsi delle condizioni.
Il presidente del consiglio inviterà il consigliere comunale a presentare entro 10 giorni le cause giustificative.
Trascorso il tempo assegnato per fornire le giustificazioni.
Il presidente del consiglio comunale entro 30 giorni convocherà il consiglio comunale per gli adempimenti conseguenziali.
La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata con il voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune ed in seduta pubblica. Su decisione del presidente del consiglio comunale, a seguito di richiesta del consigliere interessato la seduta può svolgersi segreta. Il consigliere per il quale è incorso la decadenza ha diritto al voto.
Al comma 9 dell'art. 16 - Le parole "dei due quinti" sono sostituite con "un terzo".
Al comma dell'art. 16 - Dopo le parole "per alzata e seduta" vengono aggiunte le parole "o per alzata di mano".
All'art. 16 - Dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente: "Il regolamento del funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità affinché il presidente del consiglio comunale possa assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri nelle questioni sottoposte al consiglio".
All'art. 18/bis - lettera "C" - Viene aggiunto il seguente comma: La presidenza della commissione d'indagine viene attribuita a un consigliere comunale del gruppo di minoranza.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità di funzionamento. Per le commissioni consiliari non si configura divieto per la pubblicità delle sedute e la consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi.
All'art. 20 - Il primo comma è sostituito dal seguente "La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero pari ad un terzo dei consiglieri assegnati al comune".
All'art. 22 - I commi 2°, 3° e 4° sono sostituiti dai seguenti: Su ogni proposta di deliberazione sottoposte alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile del settore di ragioneria in ordine alla regolarità contabile".
Il parere del responsabile tecnico del settore conserva il profilo di legittimità della stesura.
I pareri sono obbligatori e vanno inseriti nella deliberazione, essi non sono vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può disattenderli.
Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le modalità di sostituzione dei responsabili con le seguenti previsioni:
-  In caso di assenza o in mancanza del responsabile dell'area i pareri e le determinazioni vengono rispettivamente espressi ed adottati dai responsabili dei servizi, individuati con termine sindacali o con determina dei responsabili dell'area;
-  I pareri devono essere espressi entro tre giorni dal ricevimento dell'atto trasmesso da parte dell'organo proponente.
-  I pareri negativi devono essere motivati.
-  L'organo deliberante può richiedere il riesame dell'atto o del parere qualora ravvisi profili di illeggittimità o di contrasti con gli obiettivi dell'ente.
-  Il funzionario che ha espresso il parere sulla regolarità tecnica se richiesto dal presidente del consiglio comunale deve partecipare alla seduta consiliare nella quale viene esaminato l'atto per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.
All'art. 22 aggiungere il seguente comma: Ai responsabili dei servizi inoltre compete l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo statuto secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
All'art. 23 - Al primo comma vengono aggiunte le seguenti parole "e successive modificazioni di legge".
Art.  23  -  Al comma 3 viene eliminato l'ultimo pe-riodo.
Art.  23  -  Il comma 5 viene eliminato.
Art.  23  -  Al comma 6 vengono eliminate le parole "Al prefetto della Provincia" e sostituita al "consiglio comunale".
All'art. 23 viene aggiunto il seguente comma 10: Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
All'art. 24 - Viene aggiunto il seguente comma: Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
All'art. 26 bis - Vengono aggiunti i seguenti commi "Il presidente del consiglio comunale, il vice presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali, il sindaco, il vice sindaco, gli assessori possono rinunciare o diminuire le indennità previste dalla legge "a loro spettanti".
Per il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori si fa riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Vengono soppressi gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E sostituiti con "Il seguente art. 27".
Art. 27 - Organizzazione degli uffici e dei servizi. Il comune disciplina nel rispetto dei principi fissati dalla legge con apposito regolamento adottato dalla giunta municipale l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il regolamento deve provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio, delle funzioni, dei servizi e di tutti i compiti attribuiti.
3.  Nel regolamento deve essere tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4.  Il regolamento, sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nei principi fissati dalle leggi, disciplina le funzioni e l'attribuzione del segretario, del vice segretario, del direttore generale, dei responsabili del settore e responsabili dei servizi. Disciplina, inoltre, le modalità di coordinamento tra segretario generale e direttore generale e i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attraverso periodiche conferenze di servizio.
5.  Il regolamento disciplina, inoltre, la distinzione delle funzioni del segretario da quelle del direttore generale e dei funzionari apicali scelti. Rimane ai funzionari apicali scelti l'espletamento complementare di atti di gestione più rilevati, non ritenendosi compatibile una utilizzazione dei segretari per l'espletamento complementare di tali atti.
6.  Spettano ai funzionari responsabili la gestione amministrativa nell'ambito dei poteri di indirizzo fissati dagli organi elettivi, dell'emissione di pareri sulle delibere e sono responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza amministrativa.
7.  Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
8.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
9. I funzionari responsabili del settore organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento, di cui ai commi precedenti.
10. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsioni, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
11.  E' attribuita ai funzionari responsabili l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
12. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari delle responsabilità gestionali di cui al presente comma con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari.
13.  I funzionari responsabili, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
14. Fino all'adozione del regolamento di cui ai precedenti commi si applicano le norme statutarie e i regolamenti già adottati per le parti compatibili con le vigenti disposizioni di legge.
L'art. 43, 1° comma, viene sostituito dal seguente "Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali".
Viene aggiunto il seguente Art. 23/ter "Referendum propositivi ed abrogativi" Alle stesse condizioni e modalità possano essere indetti referendum propositivi ed abrogativi di cui alla circolare Assessorato degli enti locali n. 21/2000.
All'art. 46 - Vengono aggiunti i seguenti commi:
-  comma 6.  "Il regolamento disciplina che nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.";
-  comma 7.  "Il diritto di accesso di cui all'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si esercita nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 della stessa legge. Sono fatte salvo le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.";
-  comma 8.  Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune costituendosi abbia aderito all'azione e ai ricorsi promossi dall'elettore.
All'art.  56  -  Il primo periodo del secondo comma viene sostituito dal seguente: "L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale".
All'art.  63  -  Comma 5 vengono eliminate le seguenti parole "e del segretario comunale".
All'art.  65  -  Comma 1° le parole "da apposita deliberazione sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento".".
All'art.  66  -  Comma 1° vengono eliminate le parole "Il sindaco, il segretario comunale.".
Viene aggiunto il seguente art. 67/bis - "L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e s.m., l'occupazione di urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e s.m..
All'art. 71 - L'ultimo comma viene sostituito con il seguente "La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle provincie e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
All'art. 72/bis - Al 1° comma, dopo le parole legge regionale n. 48/91, vengono aggiunte le parole "e della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000".
L'art. 73 - Viene sostituito dal seguente "Dopo l'approvazione consiliare, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Entro 6 mesi dall'adozione dello statuto o delle modifiche statutarie, devono essere adottati i regolamenti comunali in esso previsti. Fino all'adozione dei regolamenti, possono avere applicazione le norme regolamentari non in contrasto con le norme statutarie, con leggi nazionali e regionali.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie".
1.  Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
(2002.51.3066)
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Statuto del Comune di Palermo. Modifica


Lo statuto del Comune di Palermo è stato pubblicato nel supplemento straordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 20 maggio 1995. Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario n. 31 del 22 giugno 2001.
Con delibera del consiglio comunale n. 355 del 13 novembre 2002, divenuta esecutiva il 9 dicembre 2002, è stata approvata la modifica all'art. 45 dello statuto di seguito riportata:
Art. 45
La giunta

La giunta, organo di amministrazione attiva del Comune, è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di 16 assessori da lui nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità.
(2002.51.3069)


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